Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Quali prove in una causa di divorzio
Come vincere una causa di separazione e divorzio: che valore hanno le prove, chi può testimoniare e quali fatti dimostrare al giudice. Le cause si vincono sulla base delle prove. Non basta avere ragione e affermare il proprio diritto con gran forza. Né è sufficiente avere un avvocato dotato della miglior retorica. E così anche le cause di separazione e divorzio necessitano di prove. Almeno quelle giudiziali, che non si chiudono con un accordo. Ma quali sono le prove in una causa di divorzio e soprattutto a cosa servono? Cosa è necessario dimostrare al giudice? Cerchiamo di fare un passo indietro. All’esito di questo articolo avremo dato al lettore non solo qualche cognizione di diritto processuale ma anche dei validi suggerimenti su come vincere la causa di separazione o divorzio. Ma procediamo con ordine. Perché la causa di separazione o divorzio? Separazione e divorzio possono realizzarsi o con l’accordo delle parti oppure nel corso di una causa. Nel primo caso si parla di separazione o divorzio consensuale, nel secondo caso di separazione o divorzio giudiziale. La procedura consensuale si può realizzare in tre modi diversi: – dinanzi al giudice (precisamente davanti al Presidente di Sezione), in un’unica udienza il cui questi, dopo aver tentato una (formale) conciliazione tra le parti, dà lettura dell’accordo da queste previamente concordato (per come redatto dai rispettivi avvocati) e lo approva; – dinanzi all’ufficiale di stato civile del Comune (o davanti al sindaco stesso), in due incontri differenti con una distanza di 30 giorni l’uno dall’altro. Tale possibilità è ammessa solo in assenza di figli minori, portatori di handicap o maggiorenni non ancora autosufficienti. Inoltre non sono ammessi, nell’accordo, patti di trasferimento di beni (che andranno regolamentati con contratti autonomi). Per sapere di più leggi Separazione e divorzio in Comune: come si fa; – con un accordo stilato e firmato con l’assistenza dei rispettivi avvocati e da questi poi depositato in tribunale: è la cosiddetta negoziazione assistita. La procedura giudiziale invece consiste in una causa vera e propria, che inizia con l’atto di ricorso presentato da uno dei coniugi e la difesa successiva dell’altro. Il giudice ammette le prove richieste dalle parti e poi emette la sentenza. La causa di separazione e divorzio viene intrapresa perché i coniugi non sono riusciti a trovare un accordo su uno o più aspetti dei loro rapporti economici o personali conseguenti alla cessazione del matrimonio. Essa potrebbe pertanto riguardare ad esempio: – l’ammontare del mantenimento per l’ex coniuge più povero; – l’ammontare del mantenimento per i figli; – la collocazione dei figli presso uno dei genitori; – l’affidamento dei figli (se congiunto o condiviso); – le modalità di visita dei figli e la possibilità di un coniuge di trasferirsi altrove. Perché le prove sono necessarie in una causa di separazione o divorzio? Di solito, le prove sono più importanti nella causa di separazione che in quella di divorzio, dove normalmente il giudice si limita a prendere atto di quanto già era stato deciso nel precedente step della separazione, salvo siano intervenuti eventi nuovi e imprevedibili che abbiano mutato la situazione di fatto (ad esempio, un arricchimento o un impoverimento di uno dei due ex coniugi con conseguente richiesta di incremento o di riduzione dell’assegno di mantenimento; inadeguatezza di uno dei due coniugi ai compiti di genitore, ecc.). Gli accordi stretti in sede di separazione non sono vincolanti con il divorzio. Ad esempio, se un coniuge, all’atto della separazione, rinuncia al mantenimento in cambio del trasferimento della proprietà di un immobile, con il divorzio potrebbe modificare la propria pretesa e pretendere anche l’assegno. Di solito, le prove sono volte a dimostrare: – la responsabilità di uno dei due coniugi nell’aver determinato, con il proprio comportamento, la crisi del matrimonio. Il che ne comporta l’imputazione di addebito, con conseguente perdita del diritto al mantenimento e della qualità di erede legittimario; – la sussistenza di redditi nascosti e non dichiarati che potrebbero determinare un maggior importo del mantenimento; – le esigenze economiche del coniuge che richiede il mantenimento o, al contrario, l’incapacità dell’altro di provvedervi per come richiesto dall’ex; – l’inattitudine di uno dei due coniugi a gestire i figli o a prendere le decisioni più adeguate per la loro crescita. Nel primo caso, la battaglia si concentrerà sulla collocazione dei figli e, nel secondo, sull’affidamento. Quali prove portare in una causa di separazione o divorzio? Nel processo civile le prove sono “tipiche” ossia unicamente quelle indicate dal Codice civile. Solo oggi i giudici si stanno aprendo anche alle prove atipiche, come ad esempio le chat, gli screenshot, le email semplici. Le prove in una causa di separazione o divorzio sono dunque quelle di qualsiasi altro processo. Le elencheremo qui di seguito. Testimonianza Possono testimoniare in causa tutti i soggetti, compresi parenti, affini e figli, tranne i due coniugi. La testimonianza dei minori deve essere disposta con le opportune cautele per tutelare la loro psiche. Il bambino con più di 12 anni deve essere obbligatoriamente sentito quando si decide sul suo collocamento e affidamento. Il testimone è solo colui che ha visto i fatti o ne ha cognizione diretta (non sono ammessi i testimoni che hanno conoscenza dei fatti per “sentito dire”). Le deposizioni dei parenti, affini o figli hanno lo stesso valore probatorio di quelle provenienti da terzi estranei. È ad esempio frequente, essenzialmente ai fini dell’addebito, la testimonianza: – dei parenti del coniuge che richiede l’addebito. La prova che la condotta di un coniuge ha determinato l’intollerabilità irreversibile della convivenza può emergere dalle loro testimonianze: i fatti che attengono all’intimità familiare infatti non possono che essere noti con più diretta conoscenza ai congiunti più prossimi; – dei figli; ad esempio, può essere decisiva la testimonianza del figlio che conferma che la relazione extraconiugale del genitore è stata l’unica causa della crisi che ha portato alla fine del matrimonio. Il divieto di comunicazione e diffusione dei dati personali non si applica alla narrazione dei fatti nell’ambito
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Separazione con addebito: quali sono le conseguenze
Cos’è l’addebito, cosa comporta e come si fa ad ottenerlo: quali le conseguenze sul mantenimento e sul risarcimento dei danni. Forse non tutti sanno che, quando interviene la separazione, il giudice non è chiamato a stabilire chi dei due coniugi sia responsabile per la fine del matrimonio se prima non gli viene fatta una esplicita richiesta da una delle due parti. È la cosiddetta richiesta di “addebito”. Ma cos’è l’addebito e quali sono le conseguenze di una separazione con addebito? Possiamo innanzitutto dire che l’addebito è l’imputazione di responsabilità per aver determinato, con il proprio comportamento colpevole, l’intollerabilità della convivenza e aver così fatto naufragare l’unione coniugale. Insomma, subisce l’addebito chi è colpevole di aver dato causa alla separazione. Addebito però non significa “risarcimento del danno” oppure “obbligo di pagare gli alimenti”. Altre sono le conseguenze dell’addebito. E di tanto parleremo meglio e più diffusamente nel corso del presente articolo. Cosa significa addebito? La parola “addebito” è il participio passato del verbo “addebitare” ossia “attribuire la colpa a qualcuno”: in questo caso si tratta della colpa per aver decretato la fine del matrimonio, l’intollerabilità della convivenza. Intanto il giudice può pronunciare l’addebito a carico di uno dei due coniugi in quanto gli sia stata fatta esplicita richiesta con l’atto di ricorso. Non è possibile pronunciare l’addebito nel caso di separazione di una coppia di fatto, non sposata, non esistendo, in capo ai relativi conviventi, degli specifici e cogenti obblighi di legge come invece per le coppie coniugate. Chi subisce l’addebito è colui che viene quindi ritenuto responsabile, a seguito di una regolare causa, della violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio per come elencati dal Codice civile (e di cui a breve parleremo). Non necessariamente un matrimonio deve terminare con addebito. Come noto, la separazione può essere pronunciata anche su semplice richiesta di una delle due parti, per cause non imputabili alla colpa di uno dei due. Un matrimonio può infatti terminare perché la coppia non va più d’accordo, perché uno dei due non ama più l’altro (non esistendo un obbligo di restare innamorati in eterno) o perché è finita quella comunione materiale e morale che deve sempre legare i coniugi. La separazione con addebito o senza addebito segue le stesse regole, salvo solo le conseguenze che dall’addebito derivano e di cui parleremo più in avanti nel corso di questo articolo. Chi stabilisce l’addebito? A pronunciare l’addebito su una separazione o un divorzio può essere solo il giudice. E pertanto, la dichiarazione di addebito presuppone una procedura di separazione di tipo giudiziale, non consensuale. Quindi, laddove i coniugi riescano a trovare un accordo tra di loro che regoli i loro rapporti personali e patrimoniali dopo l’unione coniugale, non ci potrà essere alcun addebito. Il giudice non è tenuto a pronunciarsi sull’addebito se nessuna delle parti in causa glielo chiede. Quindi, la richiesta di addebito va fatta con l’atto introduttivo che dà origine alla causa di separazione. L’addebito viene accertato nel corso della causa, alla luce delle prove addotte dalla parte richiedente e viene sancito con la sentenza che chiude la causa di separazione. Quando viene dichiarato l’addebito? L’addebito viene dichiarato solo quando vengono violati gli obblighi di legge derivanti dal matrimonio ossia: – fedeltà; – convivenza; – assistenza reciproca materiale e morale; – rispetto; – contribuzione alle esigenze del nucleo familiare. Tanto per fare qualche esempio pratico, l’addebito viene dichiarato a carico di chi: – tradisce il coniuge, anche solo virtualmente (ad esempio con una relazione a distanza tramite un social o una chat, senza necessità di contatti fisici); – va via di casa senza una giusta causa, per un apprezzabile periodo di tempo, o senza l’intenzione di volervi più tornare oppure senza indicare quando tornerà; – fa mancare al coniuge il proprio sostegno materiale ed economico, come nel caso del marito che, pur lavorando, non provvede alle esigenze economiche della moglie disoccupata; – umilia, perseguita, svilisce il coniuge, in pubblico o in privato; – non svolge attività lavorativa o domestica, non contribuendo ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche e fisiche. In secondo luogo, l’addebito può essere dichiarato solo laddove vi sia uno stretto legame di dipendenza tra la violazione di uno dei doveri del matrimonio e la crisi coniugale. Tanto per fare un esempio, intanto si può addebitare la separazione al coniuge fedifrago se è stato proprio il tradimento a determinare la fine dell’unione; ciò non può invece avvenire se il tradimento è solo l’effetto di una crisi già in atto per precedenti motivi (si pensi a una donna che tradisce un uomo che la maltratta, la picchia o che è andato via di casa). La prova dell’addebito Il coniuge che richiede l’addebito deve provare che l’irreversibile crisi coniugale è ricollegabile esclusivamente al comportamento dell’altro contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. Deve inoltre dimostrare l’esistenza di un nesso di causa-effetto tra il comportamento del coniuge e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La prova può essere fornita con ogni mezzo, come ad esempio testimonianze, indizi, documenti, chat, ecc. Non valgono però le dichiarazioni delle parti in causa. Quali sono le conseguenze dell’addebito? Erroneamente, si crede che l’addebito implichi un risarcimento del danno o l’obbligo di corrispondere gli alimenti all’ex. Non è così. L’assegno di mantenimento non dipende dall’addebito ma dalla sproporzione di reddito tra i coniugi, quando questa non dipenda da un atteggiamento colpevole del coniuge meno abbiente. Quindi, anche in una separazione senza addebito, la moglie disoccupata potrà chiedere il mantenimento se dimostra di meritarlo (ossia di trovarsi in tale condizione non già per pigrizia ma per necessità). Dunque, un marito fedele e rispettoso dovrà versare gli alimenti all’ex coniuge. Quanto invece al risarcimento del danno esso scatta solo quando dall’addebito consegue la lesione di un diritto costituzionale come l’onore o la salute. Si pensi al caso di un tradimento avvenuto in pubblico, con conseguente danno alla reputazione del coniuge tradito; o al marito che picchi la moglie procurandole delle lesioni fisiche e/o un danno
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Visita fiscale, ultime dalla Cassazione
Impedimento alla visita fiscale di controllo, carattere della sanzione per assenza alla visita: le ultime dalla Cassazione in materia di visite fiscali Impedimento alla visita fiscale di controllo È legittimo il rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza per legittimo impedimento a comparire presentata dal condannato e documentata da un certificato medico, qualora l’indicazione nell’istanza della reperibilità del medesimo in un luogo diverso da quello in cui egli effettivamente si trovi abbia impedito l’esecuzione della visita fiscale di controllo. (Sez. 1, n. 26762 del 16/07/2020, Torres, Rv. 279784). Cassazione, sentenza n. 35715 del 29/09/2021 Assenza visita fiscale, la sanzione non ha carattere disciplinare La questione oggetto di giudizio non riguarda una sanzione disciplinare, ovverosia una prestazione imposta a titolo punitivo dal datore di lavoro, ma il regime delle obbligazioni al verificarsi di una malattia, allorquando risulti l’allontanamento del lavoratore negli orari di reperibilità utili allo svolgimento della c.d. visita fiscale. Ciò è reso evidente non solo dal richiamo nel provvedimento della norma di condotta del C.C.N.L. di pertinenza, chiaramente destinata a regolare i comportamenti obbligatori dovuti nell’ambito del rapporto di R. G. n. 22760/2015 lavoro (art. 21, co. 13, del citato CCNL secondo cui «qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione»), quanto piuttosto dalla norma sulla cui base la P.A. ha agito con atto da essa stessa definito di “gestione” del personale (art. 5, co. 14 d.l. 463/1983 conv. con mod. in L. 638/1983, secondo cui «qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo»), da cui si desume come quella prevista sia una mera conseguenza obbligatoria, espressamente regolata dalla legge, destinata ad operare all’interno del rapporto previdenziale e quindi dell’I.N.P.S., quando sia tale ente, come nel lavoro privato, ad erogare il trattamento, oppure nei riguardi del datore di lavoro quando, come è nel pubblico impiego, sia quest’ultimo a corrispondere quanto dovuto, ai sensi di legge (ora art. 71 d.l. 112/2008, conv. con mod. in L. 133/2008) o di contrattazione collettiva. Cassazione, sentenza n. 33180 del 10/112021 Accertamenti infermità per malattia del lavoratore In tema di licenziamento per giusta causa, la disposizione di cui all’art. 5 St. lav. che vieta al datore di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente o lo autorizza a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non preclude al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificarne l’assenza (Cass. n. 25162 del 2014; Cass. n. 11697 del 2020; Cass. n. 6236 del 2001). E’ insito in tale giurisprudenza, invero, il riconoscimento della facoltà del datore di lavoro di prendere conoscenza di siffatti comportamenti del lavoratore che, pur estranei allo svolgimento di attività lavorativa, sono rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti. Cassazione, sentenza n. 30547 del 28/102021 Assenza ingiustificata dal domicilio: non rileva il dolo L’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo — per la quale l’art. 5, comma quattordicesimo, del DL. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983) prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia — non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest’ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l’esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell’osservanza di tale dovere di diligenza incombe sul lavoratore (v., ex plurimis, Cass. 22 maggio 1999 n. 5000). Né ha rilievo che la mancata visita avvenga senza dolo da parte dell’interessato, perché ciò che è sanzionato è il fatto obiettivo in sé, indipendente dall’intenzione in concreto del lavoratore (Cass. 30 luglio 1993 n. 8484). Cassazione, sentenza n. 4233 del 23.11.2021 Assenza giustificata alla visita fiscale Il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un’improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità”. Cassazione, ordinanza n. 24492 dell’1/10/2019 Assenza visita fiscale e condotta del lavoratore L’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo – per la quale l’art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, – prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico dì malattia – non coincide necessariamente con l’assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore – pur presente in casa – che sia valsa ad impedire l’esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell’osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore (cfr. Cass., 18 novembre 1991 n. 12534; 23 marzo 1994 n. 2816; 14 maggio 1997 n. 4216, Cass. 22 maggio 1999, n. 5000). Cassazione, sentenza n. 19668 del 22/07/2019
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Indegnità a succedere
L’indegnità a succedere, che comporta l’esclusione dalla successione, viene dichiarata con sentenza nei confronti del soggetto che compia uno degli atti previsti dall’art 463 c.c. Solo il de cuius può riabilitare in tutto o in parte l’indegno Indegnità a succedere: cos’è L’indegnità a succedere, disciplinata dagli artt. 463 – 466, contenuti nel Il Capo III, Titolo I, Libro II del Codice Civile è un istituto in virtù del quale un soggetto, che ha tenuto un comportamento biasimevole nei confronti di un altro, nel momento in cui quest’ultimo muore e si apre la successione legittima o testamentaria, viene escluso dalla successione, perché appunto indegno di succedere al de cuius. Per la collocazione dell’istituto all’interno del Codice civile, la dottrina ritiene che l’indegno abbia la capacità di succedere nell’eredità. Il problema è che non può conservare tale posizione, anche se la giurisprudenza sul punto è ancora controversa, come vedremo. Ratio dell’istituto L’indegnità a succedere è un istituto che, nonostante l’indubbia incidenza che la relativa dichiarazione determina nella sfera giuridica del successibile, risulta di fatto poco conosciuto alla platea dei “non addetti ai lavori” ed altresì spesso confuso con altre e diverse figure più o meno tipizzate. La ratio sottesa all’istituto in esame si apprezza anzitutto alla luce di una prospettiva di natura sociale ed etica più che prettamente giuridica e individuabile nella circostanza che la coscienza collettiva non accetta che il soggetto il quale si sia reso responsabile di atti e/o condotte gravemente pregiudizievoli verso il proprio de cuius possa egualmente succedergli al pari degli altri chiamati all’eredità. Chi è indegno a succedere Scendendo nel pratico, sono considerati indegni a succedere al de cuius i soggetti che hanno compiuto gli atti elencati tassativamente nell’art. 463 c.c. e che possono raggrupparsi come di seguito: a) Atti compiuti contro la persona fisica (omicidio doloso, omicidio tentato) o contro la personalità morale (calunnia, falsa testimonianza) del de cuius, oppure del coniuge o del discendente o dell’ascendente di costui. b) Atti diretti con violenza o dolo contro la libertà di testare del de cuius, quali l’aver indotto il testatore a redigere un testamento, ovvero a revocarlo o a modificarne le disposizioni; l’aver distrutto, occultato o alterato il testamento; l’aver formato o consapevolmente utilizzato un testamento falso. In relazione a queste ipotesi contemplate dall’art. 463 c.c. ai n. 5 e 6 la recente Cassazione n. 19045/2020 ha chiarito che il primo caso “prevede come causa di indegnità l’ipotesi di chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata” mentre il secondo ” regola il caso della formazione o dell’uso consapevole di un testamento falso: con la differenza che mentre nella prima ipotesi è richiesta la presenza di un atto destinato a regolare la successione che sia valido ed efficace per i suoi requisiti intrinseci ed estrinseci, nella seconda, invece, la norma, facendo riferimento alla formazione o all’utilizzo di un testamento falso, prescinde completamente da un precedente atto idoneo a manifestare validamente la volontà del testatore.£ c) Decadenza dalla responsabilità genitoriale. Si tratta di un’ipotesi di indegnità prevista dal numero 3 bis dell’art. 463 c.c. e introdotta dall’art. 1 L. 08/07/2005, n. 137, la quale dispone che sia escluso dalla successione del figlio il genitore che sia stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale ai sensi dell’art. 330 c.c. Sospensione dalla successione art. 463 bis c.c. Occorre altresì ricordare che la L. 11/01/2018, n. 4 ha introdotto il nuovo art. 463 bis c.c. in forza del quale il coniuge, la parte dell’unione civile, il figlio, il fratello o la sorella del de cuius, che siano indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti di lui, sono sospesi dalla successione fino all’esito del giudizio. Ai fini della sospensione dalla successione è necessario che il Pm “compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini” comunichi senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato. Qualificazione giuridica Sulla qualificazione giuridica della indegnità a succedere la giurisprudenza di legittimità ne ha escluso la natura di status personale del soggetto, così come di incapacità all’acquisto ereditario. Alla fine è quindi giunta ad identificare l’istituto di cui agli artt. 463 e ss c.c. in termini di “sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico e che da luogo ad una causa di esclusione dalla successione” (cfr. Cass., Civ. Sez., II, 25/02/2019, n. 5411). La definizione testé offerta, lungi dall’avere una portata meramente classificatoria, riverbera in realtà i propri effetti sia sul piano sostanziale che su quello processuale. Infatti, qualora si concludesse circa l’appartenenza dell’indegnità all’alveo delle ipotesi di incapacità a succedere ciò significherebbe sostenere la radicale assenza – in capo all’indegno di qualsiasi effetto acquisitivo. Ciò in quanto soggetto sin dall’inizio inidoneo all’acquisto dei diritti ereditari originati dalla delazione. Ne deriverebbe conseguentemente da un lato la nullità dell’accettazione e dall’altro la natura meramente dichiarativa della sentenza che accertasse l’indegnità del successibile. Al contrario, dovendosi, come detto ritenere l’istituto quale causa di esclusione dall’acquisto al verificarsi di uno dei presupposti elencati dall’art. 463 c.c., l’eventuale accettazione da parte del dell’indegno non risulta affetta da nullità ab origine ma sarà se del caso travolta con effetti retroattivi solo a seguito di una pronuncia di natura costitutiva passata in giudicato (cfr. Cass., Ult. Cit e Cass., Civ. Sez., II, 05/03/2009, n. 5402). A conferma della natura eterogenea delle due fattispecie rispettivamente dell’indegnità e dell’incapacità permangono le seguenti ulteriori differenze: se l’azione volta a far dichiarare l’incapacità di succedere è imprescrittibile, quella funzionale alla pronuncia di indegnità si prescrive nel termine ordinario di cui all’art. 2946 c.c. (ovvero dieci anni), il quale decorre dal giorno dell’apertura della successione ovvero dal momento in cui l’interessato ha certezza della causa di indegnità (cfr. Cass., Civ. Sez., II, 29/11/2016, n. 24252). Come funziona l’indegnità a succedere Dal tenore dell’art. 464 c.c., emerge che l’indegnità viene pronunciata con sentenza costitutiva che ha effetto retroattivo. L’indegno è dunque considerato come se non fosse mai stato erede e per questo è tenuto a
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Danni ai congiunti della vittima primaria: quale scenario futuro
Il documento elaborato da un gruppo di giuristi sui lavori dell’Osservatorio del Tribunale di Milano sulla nuova tabella a punti per il danno da perdita parentale Sappiamo che, con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, con le pronunce più recenti (n. 10579/2021, in particolare) la Cassazione Civile, Sez. III, abbandona l’orientamento che insigniva le Tabelle del Tribunale di Milano di una vocazione nazionale. Quella che segue è l’interessantissima lettera inviata in data 11 maggio 2022 dalla “Scuola di Formazione Giuridica ed Economica San Carlo” ai Presidenti del Tribunale di Milano e di Roma e al Presidente della Sez. III della Cassazione Civile, sottoscritta da autorevoli giuristi – si leggono in principio le firme dei prestigiosi Prof. Pigi Monateri ed Avv. Renato Ambrosio – in gran parte dell’area di Torino. Buona lettura. “Torino, 11 maggio 2022 C.A. Egr. Sig. Presidente del Tribunale di Milano C.A. Egr. Sig. Presidente del Tribunale di Roma C.A. Egr. Sig. Presidente della Terza Sez. Civile della S.C. di Cassazione Civile Oggetto: c.d. nuove tabelle di liquidazione del danno ai congiunti della vittima primaria, Tribunale di Milano (necessità di una pausa di riflessione prima della loro “approvazione”). Inviamo la presente comunicazione in qualità di operatori del diritto impegnati nella tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, avvocati che in giudizio assistono le vittime degli illeciti. E ci rivolgiamo alle posizioni di vertice di codesto Tribunale di Milano estendendola per conoscenza anche al Presidente della III Sez. Civile della S.C., estremamente preoccupati della affermata imminente approvazione di nuove tabelle di liquidazione del danno ai congiunti della vittima primaria. Infatti, stando alle notizie di stampa pubblicate su Il Sole 24 Ore sia il mese scorso che in quello presente sembrerebbe che i lavori della terza commissione interna all’Osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano stiano mettendo a punto le modifiche a tale tabella adottando sì il sistema c.d. “a punti” raccomandato dalle recenti sentenze della Corte di cassazione, ma con modalità e sostanza che appaiono in contrasto con i valori disposti dagli artt. 24 Cost, 6 CEDU e 47 CFUE e che infatti sono state oggetto di aspre critiche, così come è stato oggetto di forte censura il c.d. gruppo di lavoro per quella che è stata descritta una mancanza di trasparenza e di metodo. È evidente che tale tabella una volta approvata potrà avere ruolo centrale in molti giudizi nel panorama nazionale, ed è nostro preciso intento richiamare l’attenzione degli Egregi Sigg.Giudici sui seguenti punti: – non è tollerabile l’affermazione già palesatasi in precedenza secondo cui il quantum da risarcirsi alle vittime di una persona che ha perso la vita per illecito di terzo sia stretto tra esigenze di tutela e soddisfazione della vittima e “tenuta del sistema assicurativo”: osserviamo infatti che il diritto alla salute e alla vita sono costituzionalmente protetti “in un contesto istituzionale contraddistinto dalla centralità dei diritti dell’uomo” (SS.UU Civ. sent. n. 28180/20) ma tenuta del sistema assicurativo non lo è. Osserviamo inoltre che il sistema assicurativo, ancorché obbligatorio per l’assicurato, genera lucro a favore dell’impresa che non è obbligata affatto a permanere nel mercato qualora non lo ritenga di proprio interesse. Se invece rimane nel mercato in quanto interessata ai gains che ottiene non acquisisce perciò soltanto -anzi non lo acquisisce per nulla- la veste di soggetto portatore di diritti costituzionali di pari rango del congiunto che piange il familiare ucciso: si tratta semplicemente di soggetto che svolge un’iniziativa privata economica libera e che consapevolmente decide di occupare e/o mantenere una porzione del mercato…e che può abbandonarlo se non lo desidera più. Mentre il congiunto della vittima morta per illecito è costretto ad essere parte del sistema. Dunque appare del tutto improvvido portare -come si potrebbe dire- in compensazione le due diverse posizioni nei calcoli di quanto debba essere risarcito qualora intervenga la morte a causa di un illecito: l’interesse principale del mondo assicurativo (fare ricavi e utili) deve restare fuori dalle dinamiche elaborative della tabella. – Ciò ci conduce anche a commentare quella che pare essere una scarsa rappresentatività numerica all’interno del gruppo di lavoro che sta lavorando all’elaborazione di detta tabella di rappresentanti dei danneggiati rispetto ai rappresentanti degli assicuratori dei danneggianti. Invero, se per costituzione e legge i magistrati che fanno parte di tale consesso non possono che essere imparziali ed equidistanti dagli interessi in gioco, non altrettanto è possibile dire né pretendere per avvocati e medici legali. Tuttavia ci pare di capire che il numero di coloro che rappresentano esclusivamente le vittime sia inferiore al numero di coloro che rappresentano esclusivamente, o preponderantemente, i danneggianti e i loro assicuratori. Ciò pone chiaramente il lavoro del gruppo milanese sin qui compiuto in una condizione di asimmetria che riteniamo debba essere obbligatoriamente emendata in futuro in senso quantitativo (rendere sicuramente paritario il fronte vittime con il fronte assicurativo, quantomeno) il che passerebbe prima per una doverosa esplicitazione degli interessi in gioco mediante una chiara e formale dichiarazione del settore nei cui favore si opera (es.: vittime di sinistri stradali/società assicuratrici dell’RCA), essendo a tutti chiaro che l’importanza delle tabelle milanesi sia tale per cui l’interesse del mondo assicurativo industriale1 è certamente rappresentato all’interno di tale consesso ancorché probabilmente ancora senza quella che dovrebbe essere una chiara e trasparente dichiarazione2. Le considerazioni che precedono influiscono pertanto sulla validità delle proposte della c.d. nuova tabella dovendosi peraltro già rilevare, non senza preoccupazione, una tendenza fortemente penalizzante per le vittime con le precedenti due tabelle, con sostanziale riduzione degli importi risarciti, proposte dall’Osservatorio milanese nel 2018, relative ai casi di premorienza ed ai “danni terminali”, peraltro criticate anche sul piano tecnico-scientifico dalla medicina legale. 3. Parimenti da censurare è l’utilizzo come criterio di riferimento nella c.d. nuova tabella della “media”, tratta, in relazione ad alcune fattispecie, dai risarcimenti liquidati negli anni passati: infatti in questo modo i valori risarcitori per il futuro vengono irrimediabilmente abbassati e dunque resi meno tutelanti dalla mancata considerazione: 1) dell’aumento negli anni dei valori ritenuti risarcibili (le tabelle del 2021 contengono valori più alti del
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Assegno divorzile all’ex moglie se il nuovo compagno è povero
Come affermato dalle Sezioni Unite, l’assegno divorzile svolge una funzione perequativa e assistenziale, per cui se l’ex moglie è impossibilitata a trovare un lavoro e nonostante la convivenza ha difficoltà, conserva l’assegno Assegno divorzile all’ex che, anche se convive, non naviga nell’oro L’assegno di divorzio, come precisato dalla Cassazione a Sezioni Unite del 2018, ha funzione compensativa, assistenziale e perequativa. Fatta questa premessa, la ex moglie che, pur convivendo, non ha i mezzi adeguati per mantenersi ed è impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive perché invalida, conserva il diritto all’assegno di divorzio. La convivenza more uxorio infatti non determina in automatico il venire meno della misura. Questo in sintesi quanto emerge dalla Cassazione n. 15241/2022. La vicenda processuale In sede di revisione delle condizioni di divorzio il tribunale revoca l’assegno divorzile che era stato disposto in favore della ex moglie. Questa però ricorre in appello, che respinge l’impugnazione in quanto in giudizio è stata accertata la nuova costituzione di una famiglia di fatto e di convivenza more uxorio. Trascurata la situazione economica dell’ex moglie – Nel ricorrere in Cassazione la donna, con il primo motivo, evidenza il mancato accertamento da parte della Corte della compatibilità dei fatti nuovi allegati dall’ex marito con il quadro del suo rapporto amicale accertato inizialmente, che non presenta le caratteristiche tipiche dalla famiglia di fatto. – Con il terzo evidenzia come la corte di appello abbia erroneamente assimilato il nuovo rapporto a una famiglia di fatto nonostante l’assenza della condizione di un progetto di vita con il nuovo compagno. La mera coabitazione con un’altra persona non è sufficiente ai fini della revoca dell’assegno divorzile, in assenza di elementi dai quali è possibile dedurre la formazione di una vera e propria famiglia di fatto. – Con il quarto inoltre rileva l’omessa considerazione della propria condizione di invalidità e inabilità al lavoro, ricordando al riguardo come la SU della Cassazione n. 18287/2018 abbiano sottolineato anche la funzione solidaristica dell’assegno divorzile. L’ex inabile e priva di mezzi, anche se convivente, conserva l’assegno La Cassazione, nel valutare i diversi motivi di doglianza della donna, ritiene fondato solo il quarto motivo, inammissibile invece il primo e infondato il terzo. Il primo è inammissibile in quanto la Corte di Appello ha dato atto del fatto che l’iniziale amicizia della donna si è trasformata nel tempo in una stabile convivenza more uxorio, sulla base degli elementi probatori a disposizione del giudice e che lo stesso è libero di valutare e scegliere anche in relazione alla loro diversa attendibilità. Infondato il terzo motivo perché la Corte ha concluso per il nuovo e stabile rapporto di convivenza della donna sulla base degli elementi probatori dai quali è emersa la comune dimora, l’utilizzo della stessa vettura, la suddivisione delle incombenze domestiche, la condivisione della vita di relazione e il rapporto della coppia con i rispettivi membri familiari. Il soggetto obbligato alla corresponsione dell’assegno inoltre, precisa la Cassazione, “può limitarsi a provare l’altrui costituzione di una nuova formazione sociale familiare stabile, non essendo onerato anche dal fornire anche la prova (assai complessa da reperire per chi è estraneo alla nuova formazione familiare) di una effettiva contribuzione, di ciascuno dei conviventi, al menage familiare, perché la stessa può presumersi, dovendo ricondursi e fondarsi sull’esistenza di obblighi di assistenza reciproci.” Fondato invece il quarto motivo in quanto in effetti la Corte di merito, nel disporre la revoca dell’assegno, ha solo tenuto conto della nuova convivenza, così contravvenendo a quanto sancito dalle SU in merito alla funzione dell’assegno divorzile, avente natura assistenziale, ma anche perequativa e compensativa. Per cui se l’ex coniuge, che instaura una nuova convivenza è comunque privo di mezzi adeguati e, come nel caso di specie, è impossibilitato a procurarseli, il diritto all’assegno divorzile, in presenza degli altri elementi indicati dalle SU, si conserva.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Abbagliato dal sole investe il pedone: no al caso fortuito
In presenza del sole all’altezza degli occhi il conducente è tenuto a rallentare, fermarsi e attendere che il fenomeno che gli impedisce di avere una buona visibilità venga meno, se procede e investe il pedone è responsabile Il sole non rende impossibile avvistare il pedone Quando il sole abbaglia il conducente alla guida, questi deve rallentare, fermarsi e attendere che passi la causa che impedisce la visibilità. Va quindi condannato il conducente che investe un pedone, anziano, che attraversava la strada con movimenti lenti e tali che il conducente poteva ben percepire se avesse rallentato. Non viene quindi smentito dalla sentenza n. 18748/2022 della Cassazione il principio consolidato che esclude che l’abbagliamento del sole costituisca un caso fortuito. Omicidio colposo per investimento di un pedone Un soggetto viene ritenuto responsabile dell’omicidio di un soggetto e di omissione di soccorso. In sede di appello, anche in virtù della scelta del giudizio abbreviato, viene condannato alla pena della reclusione, sospesa condizionalmente, di due anni e alla sospensione della patente per 4 anni. Confermate inoltre le statuizioni civili. Questi gli eventi che hanno condotto al sinistro stradale mortale. L’imputato, alla guida di una autovettura, procedeva alla velocità moderata di 35 km orari, ha investito il pedone all’altezza di un incrocio, che a causa dell’urto veniva sbalzato sul manto stradale. L’investitore nella immediatezza dei fatti si è dato alla fuga, ma ha avvisato due passati della presenza di un uomo a terra. I carabinieri intervenuti sul posto, dopo aver constatato la morte del pedone, grazie alla testimonianza delle donne a cui era stata segnalata la presenza dell’uomo sull’asfalto, procedevano a identificare il responsabile. Sole e condotta imprudente del pedone rilevano Il difensore dell’imputato ricorre alla Corte di Cassazione sollevando tre motivi di doglianza. – Prima di tutto, alla luce della velocità moderata con cui procedeva il conducente e del concorso di colpa del pedone, che ha attraversato diagonalmente un incrocio non si comprende in che modo si sarebbe dovuto comportare in alternativa l’imputato. Per la Corte infatti il conducente avrebbe dovuto tenere una velocità ancora inferiore sulla base di una motivazione del tutto illogica, ritenendo che la presenza di ostacoli improvvisi debba in sostanza essere prevista perché non costituisce un evento eccezionale. – In secondo luogo contesta l’omissione di soccorso addebitata in quanto nel caso di specie il soggetto, morto sul colpo, come dimostrato dall’autopsia, non aveva bisogno di essere assistito. – Con il terzo motivo infine lamenta l’eccessiva severità della pena inflitta. Il pedone era anziano, il sole non è un caso fortuito La Cassazione rigetta il ricorso in quanto dalle stesse dichiarazioni dell’imputato emerge la sua responsabilità. Lo stesso ha infatti dichiarato di non essere riuscito ad evitare il pedone al centro della carreggiata, in prossimità di un incrocio “attesa anche la presenza del sole all’altezza del viso.” Ne consegue che la condotta del pedone, anche se imprudente, non è stata così improvvisa da non poter essere evitata. La velocità in questo caso non poteva considerarsi adeguata anche perché il pedone era anziano e camminava lentamente, inoltre sull’asfalto non sono stati rinvenuti segni di frenata. Giurisprudenza è costante nel ritenere che “in caso di omicidio colposo il conducente va esente da responsabilità quando, per motivi estranei al suo obbligo di diligenza, si sia trovato nella impossibilità di avvistare il pedone e di notarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile. Né può trascurarsi l’abbagliamento del sole addotto dal conducente che però, per consolidata giurisprudenza “non integra un caso fortuito e perciò non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione, infatti, il conducente è tenuto a ridurre la velocità e ad interrompere la marcia e ad attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità.” Infondata la censura relativa all’omissione di soccorso. L’omicidio colposo aggravato dalla fuga può ben concorrere con l’omessa prestazione di assistenza stradale perché le fattispecie di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 189 codice della Strada costituiscono due distinte ipotesi di reato. Non merita accoglimento neppure la doglianza sull’entità della pena perché sul punto la motivazione della sentenza non è contraddittoria né illogica.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Madre ostacola il rapporto tra padre e figlio: cosa rischia?
Se un genitore mette un figlio contro l’altro genitore e ostacola le visite perde l’affidamento, decade dalla responsabilità genitoriale e deve risarcire i danni. Molte coppie separate o divorziate non si rendono conto che il diritto alla bigenitorialità è stabilito in favore dei figli, non dei genitori. Purtroppo, molte madri e tanti padri non sono collaborativi e si oppongono, con vari pretesti, alle visite e agli incontri tra i figli e l’altro genitore che, dopo la separazione o il divorzio, è andato a vivere altrove. Nei casi più gravi, la situazione degenera e c’è chi, approfittando della convivenza quotidiana, cerca di mettere il figlio contro il genitore lontano, tentando di escluderlo definitivamente dai rapporti affettivi. Così i bambini e i ragazzi coinvolti in queste penose situazioni subiscono continui martellamenti psicologici; diventano “figli contesi” e possono riportare gravi traumi psicologici, con ripercussioni destinate a proseguire anche in età adulta. Ma se una madre ostacola il rapporto tra padre e figlio, cosa rischia? La giurisprudenza è piuttosto severa in queste situazioni: sono numerose le pronunce che hanno revocato l’affidamento condiviso dei figli e, talvolta, hanno anche dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del genitore che ha ostacolato i rapporti e le frequentazioni con l’altro genitore. Inoltre, alle parti lese – che in questi casi sono sia il genitore escluso sia il bambino al quale è stato precluso il rapporto affettivo con lui – viene riconosciuto il risarcimento del danno. Diritto alla bigenitorialità e affidamento dei figli dopo la separazione dei genitori I figli hanno il diritto di mantenere un rapporto sereno e costante con i propri genitori: è il loro diritto alla bigenitorialità. Dopo la separazione coniugale, questa esigenza è ancor più accentuata, perché la fine del legame di coppia provoca inevitabilmente un trauma alla prole. Nelle decisioni sull’affidamento dei figli, i giudici tengono prioritariamente conto della necessità del bambino di sviluppare la propria personalità con l’apporto e il contributo affettivo di entrambi i genitori, che dunque devono continuare a partecipare alla vita dei figli durante la loro crescita. L’affidamento può essere condiviso o esclusivo; in ogni caso, deve garantire la possibilità di frequentazione dei figli minori con entrambi i genitori. Di regola, all’esito della separazione e del divorzio si sceglie l’affidamento condiviso, in modo da garantire al figlio una crescita equilibrata con l’apporto sia del padre sia della madre. Con l’affidamento condiviso la responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori. Inoltre, il giudice decide il luogo in cui i figli minori continueranno a vivere; di solito, essi – fermo restando l’affido congiunto – vengono «collocati» presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare, per evitare loro l’ulteriore trauma dello spostamento. Diritto di visita: che succede se viene ostacolato? In caso di disaccordo tra i genitori, il giudice che pronuncia la separazione o il divorzio stabilisce anche il diritto di visita in favore del genitore non collocatario (che solitamente è il padre), disponendo le modalità, i periodi e gli orari di frequentazione. A volte, però, accade che le madri ostacolino l’esercizio del diritto di visita, rendendo così più difficoltoso il rapporto tra il figlio e l’ex coniuge, che è anche il padre del bambino. Le condotte attraverso cui si manifesta questo comportamento sono svariate, così come i motivi che le determinano (astio, risentimento, vendetta, ecc.). I figli diventano così strumentalizzati e manipolati. A questo punto, il genitore escluso può rivolgersi al tribunale che ha disposto la separazione o il divorzio, lamentando la situazione, esponendo dettagliatamente i fatti accaduti e chiedendo l’adozione dei provvedimenti opportuni per ristabilire i propri diritti. Il giudice ha un ventaglio di opzioni, elencate dall’art. 709 ter del Codice di procedura civile, che comprende: – l’ammonimento del genitore inadempiente; – la revoca dell’affidamento condiviso, con il conseguente affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore; questo avviene quando l’altro genitore è apparso inadeguato a svolgere i suoi compiti educativi, o quando la sua condotta è tale da costituire serio pregiudizio per la crescita serena ed equilibrata del minore; – la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del genitore colpevole di aver ostacolato i rapporti del figlio con l’altro genitore; è il provvedimento estremo, adottato quando la condotta ostruzionistica risulta particolarmente grave e non sono praticabili altri rimedi per ripristinare il rapporto tra il figlio ed il genitore escluso; – il risarcimento dei danni arrecati al figlio ed al genitore con il quale la condotta ostativa dell’altro aveva precluso i rapporti; – una sanzione amministrativa pecuniaria (da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5.000 euro, in base alla gravità della violazione). Madre ostacola i rapporti del figlio col padre: una vicenda concreta Applicando i criteri che abbiamo descritto, una recentissima sentenza della Corte d’Appello di Roma ha dichiarato la perdita della responsabilità genitoriale a carico di una madre divorziata che aveva ostacolato per anni i rapporti del figlio con il padre, arrivando ad inventare malattie inesistenti pur di tenere il minore accanto a sé (questo comportamento è chiamato scientificamente «sindrome di Münchhausen»). La donna aveva così cercato di instaurare una «pericolosa simbiosi» costruendo un «rapporto patologico» con il ragazzo, un adolescente che aveva raggiunto i 17 anni di età ed era cresciuto isolato e con gravi problemi psicologici. Tutto ciò è risultato «gravemente controproducente per il corretto sviluppo psico-fisico del minore». Perciò, i giudici capitolini hanno anche disposto il risarcimento dei danni (15mila euro al padre e 25mila euro al figlio), ed hanno disposto la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per valutare la possibilità di adottare una misura di protezione per il figlio.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Mantenimento ex moglie con lavoro part time: spetta?
L’assegno divorzile deve compensare il sacrificio economico compiuto dalla donna che ha rinunciato al lavoro a tempo pieno per dedicarsi di più alla famiglia. Immaginiamo una moglie che quando si è sposata aveva un posto di lavoro a tempo pieno, ma poi, dopo il matrimonio, ha optato per il part time. Ha compiuto questa scelta d’accordo col marito, per dedicarsi di più alla famiglia. In seguito, la coppia divorzia e la donna chiede al marito di versarle l’assegno di mantenimento. Sostiene di essersi dedicata alla casa, rinunciando al lavoro a tempo pieno, che le garantiva uno stipendio maggiore di quello che ha percepito con il part-time: perciò, ha avuto ripercussioni economiche negative e chiede che adesso vengano compensate. Il problema del mantenimento della moglie con lavoro part time si pone frequentemente in questi casi, e può essere visto anche dal lato opposto, cioè considerando che la donna, anche dopo la separazione e il divorzio, mantiene comunque un’occupazione lavorativa remunerata: perciò, l’ex marito potrebbe sostenere che l’ex moglie ha il suo reddito per vivere e non deve essere mantenuta. Per risolvere questi problemi occorre, innanzitutto, capire come funziona l’assegno divorzile e quando viene riconosciuto: se si tratta o no di una sorta di “buonuscita” per gli anni “spesi” insieme o se ci sono altre condizioni correttive, per evitare che l’emolumento diventi una rendita parassitaria per vivere a carico dell’ex. Poi, bisogna esaminare quali sono le applicazioni pratiche della giurisprudenza, cioè come decidono i giudici in questi casi e quali elementi mettono sul piatto della bilancia. Mantenimento dell’ex coniuge: condizioni La condizione essenziale in base alla quale viene attribuito il mantenimento dell’ex coniuge dopo la separazione e il divorzio è l’esistenza di uno squilibrio economico tra le parti: questo indice si misura in base alla disparità dei rispettivi redditi e patrimoni. L’assegno divorzile serve essenzialmente per colmare questa sproporzione. La funzione essenziale del mantenimento, nella fase di separazione coniugale, è quella di garantire al beneficiario (o alla beneficiaria) il tenore di vita pregresso, quello di cui godeva durante il matrimonio. Con il divorzio, invece, il matrimonio finisce definitivamente, e l’assegno serve a fornire l’aiuto economico necessario all’ex coniuge che non è in grado di mantenersi da sé. Ecco, allora, che il lavoro svolto dalla ex moglie può diventare un elemento decisivo, in quanto fornisce un reddito, che è anche tendenzialmente stabile, quando si tratta di un’occupazione a tempo indeterminato. Mantenimento ex coniuge che lavora La legge sul divorzio si limita a dire che: «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». Questa formulazione lascia al giudice un ampio margine di discrezionalità nel decidere la misura dell’assegno divorzile. Il criterio della disparità fra i redditi dei due ex coniugi viene contemperato con l’incapacità di uno dei due di mantenersi autonomamente. Questa incapacità, però, deve essere oggettiva ed incolpevole; perciò l’assegno non viene riconosciuto a chi potrebbe lavorare e non lo fa. Viceversa, se la donna è in età avanzata, o soffre di patologie invalidanti, o è priva di istruzione e qualificazioni professionali, l’inserimento nel mondo del lavoro diventa impossibile e l’assegno le spetta. Assegno divorzile alla ex moglie che lavora part-time Oltre ai criteri generali che abbiamo esaminato e che costituiscono le condizioni per l’attribuzione dell’assegno divorzile, la giurisprudenza più recente aggiunge il contributo che l’ex coniuge aveva dato al ménage familiare. Sono frequentissimi i casi di donne che si sono sacrificate per la carriera del marito rinunciando, così, alla propria attività lavorativa o riducendola sensibilmente per dedicarsi alla casa e alla crescita dei figli. In questi casi, l’ex moglie ha diritto di vedersi riconosciuta questa forma di partecipazione all’andamento della famiglia, specialmente se il matrimonio ha avuto una lunga durata e il sacrificio si è protratto per parecchi anni, al termine dei quali la donna divorziata, ormai, non ha più l’età e le energie per tentare un reinserimento lavorativo pieno (abbiamo parlato di questi aspetti nell’articolo “Mantenimento ex moglie che ha rinunciato alla carriera“). Considerando le cose da questo punto di vista, ecco che il contributo fornito dalla donna alla famiglia nel corso degli anni diventa “monetizzabile” al momento del divorzio, in quanto è suscettibile di valutazione economica. E infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’assegno divorzile non ha soltanto una funzione assistenziale, ma anche una finalità «perequativa e compensativa» che tende ad eliminare, o almeno ad attenuare, gli squilibri economici esistenti tra gli ex coniugi e valorizza i comportamenti tenuti in ambito familiare, compresa l’attività di casalinga. In questa prospettiva, una recentissima ordinanza della Suprema Corte ha riconosciuto alla ex moglie l’assegno divorzile, tenendo contro che ella durante gli anni di matrimonio aveva «apportato un rilevante contributo economico alla famiglia attraverso la conversione del rapporto di lavoro in part-time, d’accordo col marito». Prima questa signora lavorava a tempo pieno, come nell’esempio che abbiamo fatto all’inizio dell’articolo. In definitiva, quando si ravvisano tali situazioni anche con il lavoro part-time si prende il mantenimento.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Affidamento condiviso “quasi perfetto”
Arriva dal tribunale di Genova, un affidamento condiviso pressoché paritetico tra i genitori di una bambina in tenerissima età. Affidamento “quasi perfetto”: la decisione del Tribunale di Genova L’affidamento condiviso, secondo la legge n. 54/2006 è la regola, ma raramente viene applicato in modo “quasi perfetto” come ha fatto il Tribunale di Genova con il decreto del 29 aprile 2022. Pienamente soddisfatto della decisione il difensore del padre, l’Avv. Simone Marchetti, che evidenzia la vittoria della bambina in questo caso, che potrà così trascorrere lo stesso tempo con la mamma e il papà. La tenerissima età della bambina (appena tre anni) e la conflittualità tra i genitori, come nel caso di specie, non sono da ostacolo all’affidamento condiviso, perché l’equilibrio psicologico ed emotivo della bambina non sono messi a rischio, se così non fosse, tale forma di affidamento sarebbe solo residuale. La vicenda Una madre si rivolge al Tribunale di Genova per ottenere la regolamentazione del regime di affidamento della figlia minore, del regime di collocamento della stessa, delle modalità di frequentazione dei genitori e dei collegati aspetti economici. La donna dichiara di aver avuto una relazione con il resistente, da cui è nata una bambina e che dopo il ritorno della stessa a Genova, dove vive la sua famiglia, sono insorti forti contrasti per la gestione della figlia e che l’ex compagno non ha più versato nulla per il mantenimento. La donna richiede quindi un contributo per la bambina, oltre al 50% delle spese straordinarie e regole precise per quanto riguarda le modalità di frequentazione della stessa. Il resistente contesta in parte la versione dei fatti narrata dalla ex compagna, fa presente di aver preso un appartamento a Genova per frequentare la figlia, potendo gestire il suo lavoro anche online e che lo stesso ha sempre trascorso molto tempo con la bambina. Chiede che nel rispetto della bigenitorialità gli sia consentito di continuare a frequentare la bambina anche tramite il riconoscimento di un affidamento condiviso con tempi paritetici e mantenimento diretto da parte dei genitori. Affido condiviso con tempi quasi paritetici L’adito Tribunale di Genova accoglie in sostanza la richiesta del padre, ricordando che dopo la Legge n. 54/2006 l’affidamento condiviso rappresenta la regola. Nel caso di specie, dispone infatti un affidamento “quasi perfetto” che prevede in sintesi il diritto della bambina di trascorrere, mensilmente, 16 notti con la madre e 12 con il padre. Feste civili e religiose seguiranno il criterio dell’alternanza annuale, mentre nel periodo estivo la bambina potrà trascorrere 15 giorni consecutivi solo con la mamma e 15 solo con il papà. In presenza di problemi lavorativi che dovessero alterare il regime di visita è previsto che il genitore interessato avverta l’altro con un congruo anticipo così da consentirgli di organizzarsi. La Cassazione, del resto, ha chiarito che la conflittualità non impedisce l’affidamento condiviso, altrimenti tale regime avrebbe un’applicazione residuale, mentre il minore ha diritto a trascorrere lo stesso tempo con mamma e papa in modo continuativo ed equilibrato. La bambina quindi va affidata in modalità condivisa ad entrambi i genitori e, appurate le condizioni economiche di entrambi, dispone che il padre versi alla madre 250 euro mensili per il contributo al mantenimento della bambina. Nell’affidamento condiviso vincono i figli L’avvocato Simone Marchetti, difensore del padre, commenta positivamente e in questi termini la decisione del Tribunale del capoluogo ligure: “Si tratta di un provvedimento di assoluto buon senso e che va nella giusta direzione, intrapresa dalla giurisprudenza negli ultimi mesi. Il cosiddetto affido condiviso è stato introdotto nel nostro ordinamento già nel 2006 e, pertanto, quindici anni orsono. In questo lungo periodo, tuttavia, la legge, assolutamente condivisibile nella sua ratio ispiratrice, si è però scontrata con la prassi, diffusasi nelle aule di giustizia, dell’affido condiviso con collocamento prevalente (quasi sempre a favore della madre) che, nella sostanza, non diverge granchè dal vecchio affido esclusivo. Con il decreto di cui parliamo, invece, il Tribunale di Genova si è dimostrato al passo con i tempi ed ha ritenuto corretto, nell’interesse della minore, il collocamento sostanzialmente paritetico tra i genitori. Non pare superfluo evidenziare che, nel caso di specie, non ha vinto il padre (che rappresento) ed ha perso la madre. Nel diritto di famiglia e minorile la prospettiva è diversa: in questa specifica situazione ha vinto, per così dire, la bambina che aveva ed ha diritto di stare sia con la mamma sia con il papà”.