Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Madre ostacola il rapporto tra padre e figlio: cosa rischia?
Se un genitore mette un figlio contro l’altro genitore e ostacola le visite perde l’affidamento, decade dalla responsabilità genitoriale e deve risarcire i danni. Molte coppie separate o divorziate non si rendono conto che il diritto alla bigenitorialità è stabilito in favore dei figli, non dei genitori. Purtroppo, molte madri e tanti padri non sono collaborativi e si oppongono, con vari pretesti, alle visite e agli incontri tra i figli e l’altro genitore che, dopo la separazione o il divorzio, è andato a vivere altrove. Nei casi più gravi, la situazione degenera e c’è chi, approfittando della convivenza quotidiana, cerca di mettere il figlio contro il genitore lontano, tentando di escluderlo definitivamente dai rapporti affettivi. Così i bambini e i ragazzi coinvolti in queste penose situazioni subiscono continui martellamenti psicologici; diventano “figli contesi” e possono riportare gravi traumi psicologici, con ripercussioni destinate a proseguire anche in età adulta. Ma se una madre ostacola il rapporto tra padre e figlio, cosa rischia? La giurisprudenza è piuttosto severa in queste situazioni: sono numerose le pronunce che hanno revocato l’affidamento condiviso dei figli e, talvolta, hanno anche dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del genitore che ha ostacolato i rapporti e le frequentazioni con l’altro genitore. Inoltre, alle parti lese – che in questi casi sono sia il genitore escluso sia il bambino al quale è stato precluso il rapporto affettivo con lui – viene riconosciuto il risarcimento del danno. Diritto alla bigenitorialità e affidamento dei figli dopo la separazione dei genitori I figli hanno il diritto di mantenere un rapporto sereno e costante con i propri genitori: è il loro diritto alla bigenitorialità. Dopo la separazione coniugale, questa esigenza è ancor più accentuata, perché la fine del legame di coppia provoca inevitabilmente un trauma alla prole. Nelle decisioni sull’affidamento dei figli, i giudici tengono prioritariamente conto della necessità del bambino di sviluppare la propria personalità con l’apporto e il contributo affettivo di entrambi i genitori, che dunque devono continuare a partecipare alla vita dei figli durante la loro crescita. L’affidamento può essere condiviso o esclusivo; in ogni caso, deve garantire la possibilità di frequentazione dei figli minori con entrambi i genitori. Di regola, all’esito della separazione e del divorzio si sceglie l’affidamento condiviso, in modo da garantire al figlio una crescita equilibrata con l’apporto sia del padre sia della madre. Con l’affidamento condiviso la responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori. Inoltre, il giudice decide il luogo in cui i figli minori continueranno a vivere; di solito, essi – fermo restando l’affido congiunto – vengono «collocati» presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare, per evitare loro l’ulteriore trauma dello spostamento. Diritto di visita: che succede se viene ostacolato? In caso di disaccordo tra i genitori, il giudice che pronuncia la separazione o il divorzio stabilisce anche il diritto di visita in favore del genitore non collocatario (che solitamente è il padre), disponendo le modalità, i periodi e gli orari di frequentazione. A volte, però, accade che le madri ostacolino l’esercizio del diritto di visita, rendendo così più difficoltoso il rapporto tra il figlio e l’ex coniuge, che è anche il padre del bambino. Le condotte attraverso cui si manifesta questo comportamento sono svariate, così come i motivi che le determinano (astio, risentimento, vendetta, ecc.). I figli diventano così strumentalizzati e manipolati. A questo punto, il genitore escluso può rivolgersi al tribunale che ha disposto la separazione o il divorzio, lamentando la situazione, esponendo dettagliatamente i fatti accaduti e chiedendo l’adozione dei provvedimenti opportuni per ristabilire i propri diritti. Il giudice ha un ventaglio di opzioni, elencate dall’art. 709 ter del Codice di procedura civile, che comprende: – l’ammonimento del genitore inadempiente; – la revoca dell’affidamento condiviso, con il conseguente affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore; questo avviene quando l’altro genitore è apparso inadeguato a svolgere i suoi compiti educativi, o quando la sua condotta è tale da costituire serio pregiudizio per la crescita serena ed equilibrata del minore; – la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del genitore colpevole di aver ostacolato i rapporti del figlio con l’altro genitore; è il provvedimento estremo, adottato quando la condotta ostruzionistica risulta particolarmente grave e non sono praticabili altri rimedi per ripristinare il rapporto tra il figlio ed il genitore escluso; – il risarcimento dei danni arrecati al figlio ed al genitore con il quale la condotta ostativa dell’altro aveva precluso i rapporti; – una sanzione amministrativa pecuniaria (da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5.000 euro, in base alla gravità della violazione). Madre ostacola i rapporti del figlio col padre: una vicenda concreta Applicando i criteri che abbiamo descritto, una recentissima sentenza della Corte d’Appello di Roma ha dichiarato la perdita della responsabilità genitoriale a carico di una madre divorziata che aveva ostacolato per anni i rapporti del figlio con il padre, arrivando ad inventare malattie inesistenti pur di tenere il minore accanto a sé (questo comportamento è chiamato scientificamente «sindrome di Münchhausen»). La donna aveva così cercato di instaurare una «pericolosa simbiosi» costruendo un «rapporto patologico» con il ragazzo, un adolescente che aveva raggiunto i 17 anni di età ed era cresciuto isolato e con gravi problemi psicologici. Tutto ciò è risultato «gravemente controproducente per il corretto sviluppo psico-fisico del minore». Perciò, i giudici capitolini hanno anche disposto il risarcimento dei danni (15mila euro al padre e 25mila euro al figlio), ed hanno disposto la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per valutare la possibilità di adottare una misura di protezione per il figlio.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Mantenimento ex moglie con lavoro part time: spetta?
L’assegno divorzile deve compensare il sacrificio economico compiuto dalla donna che ha rinunciato al lavoro a tempo pieno per dedicarsi di più alla famiglia. Immaginiamo una moglie che quando si è sposata aveva un posto di lavoro a tempo pieno, ma poi, dopo il matrimonio, ha optato per il part time. Ha compiuto questa scelta d’accordo col marito, per dedicarsi di più alla famiglia. In seguito, la coppia divorzia e la donna chiede al marito di versarle l’assegno di mantenimento. Sostiene di essersi dedicata alla casa, rinunciando al lavoro a tempo pieno, che le garantiva uno stipendio maggiore di quello che ha percepito con il part-time: perciò, ha avuto ripercussioni economiche negative e chiede che adesso vengano compensate. Il problema del mantenimento della moglie con lavoro part time si pone frequentemente in questi casi, e può essere visto anche dal lato opposto, cioè considerando che la donna, anche dopo la separazione e il divorzio, mantiene comunque un’occupazione lavorativa remunerata: perciò, l’ex marito potrebbe sostenere che l’ex moglie ha il suo reddito per vivere e non deve essere mantenuta. Per risolvere questi problemi occorre, innanzitutto, capire come funziona l’assegno divorzile e quando viene riconosciuto: se si tratta o no di una sorta di “buonuscita” per gli anni “spesi” insieme o se ci sono altre condizioni correttive, per evitare che l’emolumento diventi una rendita parassitaria per vivere a carico dell’ex. Poi, bisogna esaminare quali sono le applicazioni pratiche della giurisprudenza, cioè come decidono i giudici in questi casi e quali elementi mettono sul piatto della bilancia. Mantenimento dell’ex coniuge: condizioni La condizione essenziale in base alla quale viene attribuito il mantenimento dell’ex coniuge dopo la separazione e il divorzio è l’esistenza di uno squilibrio economico tra le parti: questo indice si misura in base alla disparità dei rispettivi redditi e patrimoni. L’assegno divorzile serve essenzialmente per colmare questa sproporzione. La funzione essenziale del mantenimento, nella fase di separazione coniugale, è quella di garantire al beneficiario (o alla beneficiaria) il tenore di vita pregresso, quello di cui godeva durante il matrimonio. Con il divorzio, invece, il matrimonio finisce definitivamente, e l’assegno serve a fornire l’aiuto economico necessario all’ex coniuge che non è in grado di mantenersi da sé. Ecco, allora, che il lavoro svolto dalla ex moglie può diventare un elemento decisivo, in quanto fornisce un reddito, che è anche tendenzialmente stabile, quando si tratta di un’occupazione a tempo indeterminato. Mantenimento ex coniuge che lavora La legge sul divorzio si limita a dire che: «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». Questa formulazione lascia al giudice un ampio margine di discrezionalità nel decidere la misura dell’assegno divorzile. Il criterio della disparità fra i redditi dei due ex coniugi viene contemperato con l’incapacità di uno dei due di mantenersi autonomamente. Questa incapacità, però, deve essere oggettiva ed incolpevole; perciò l’assegno non viene riconosciuto a chi potrebbe lavorare e non lo fa. Viceversa, se la donna è in età avanzata, o soffre di patologie invalidanti, o è priva di istruzione e qualificazioni professionali, l’inserimento nel mondo del lavoro diventa impossibile e l’assegno le spetta. Assegno divorzile alla ex moglie che lavora part-time Oltre ai criteri generali che abbiamo esaminato e che costituiscono le condizioni per l’attribuzione dell’assegno divorzile, la giurisprudenza più recente aggiunge il contributo che l’ex coniuge aveva dato al ménage familiare. Sono frequentissimi i casi di donne che si sono sacrificate per la carriera del marito rinunciando, così, alla propria attività lavorativa o riducendola sensibilmente per dedicarsi alla casa e alla crescita dei figli. In questi casi, l’ex moglie ha diritto di vedersi riconosciuta questa forma di partecipazione all’andamento della famiglia, specialmente se il matrimonio ha avuto una lunga durata e il sacrificio si è protratto per parecchi anni, al termine dei quali la donna divorziata, ormai, non ha più l’età e le energie per tentare un reinserimento lavorativo pieno (abbiamo parlato di questi aspetti nell’articolo “Mantenimento ex moglie che ha rinunciato alla carriera“). Considerando le cose da questo punto di vista, ecco che il contributo fornito dalla donna alla famiglia nel corso degli anni diventa “monetizzabile” al momento del divorzio, in quanto è suscettibile di valutazione economica. E infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’assegno divorzile non ha soltanto una funzione assistenziale, ma anche una finalità «perequativa e compensativa» che tende ad eliminare, o almeno ad attenuare, gli squilibri economici esistenti tra gli ex coniugi e valorizza i comportamenti tenuti in ambito familiare, compresa l’attività di casalinga. In questa prospettiva, una recentissima ordinanza della Suprema Corte ha riconosciuto alla ex moglie l’assegno divorzile, tenendo contro che ella durante gli anni di matrimonio aveva «apportato un rilevante contributo economico alla famiglia attraverso la conversione del rapporto di lavoro in part-time, d’accordo col marito». Prima questa signora lavorava a tempo pieno, come nell’esempio che abbiamo fatto all’inizio dell’articolo. In definitiva, quando si ravvisano tali situazioni anche con il lavoro part-time si prende il mantenimento.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Affidamento condiviso “quasi perfetto”
Arriva dal tribunale di Genova, un affidamento condiviso pressoché paritetico tra i genitori di una bambina in tenerissima età. Affidamento “quasi perfetto”: la decisione del Tribunale di Genova L’affidamento condiviso, secondo la legge n. 54/2006 è la regola, ma raramente viene applicato in modo “quasi perfetto” come ha fatto il Tribunale di Genova con il decreto del 29 aprile 2022. Pienamente soddisfatto della decisione il difensore del padre, l’Avv. Simone Marchetti, che evidenzia la vittoria della bambina in questo caso, che potrà così trascorrere lo stesso tempo con la mamma e il papà. La tenerissima età della bambina (appena tre anni) e la conflittualità tra i genitori, come nel caso di specie, non sono da ostacolo all’affidamento condiviso, perché l’equilibrio psicologico ed emotivo della bambina non sono messi a rischio, se così non fosse, tale forma di affidamento sarebbe solo residuale. La vicenda Una madre si rivolge al Tribunale di Genova per ottenere la regolamentazione del regime di affidamento della figlia minore, del regime di collocamento della stessa, delle modalità di frequentazione dei genitori e dei collegati aspetti economici. La donna dichiara di aver avuto una relazione con il resistente, da cui è nata una bambina e che dopo il ritorno della stessa a Genova, dove vive la sua famiglia, sono insorti forti contrasti per la gestione della figlia e che l’ex compagno non ha più versato nulla per il mantenimento. La donna richiede quindi un contributo per la bambina, oltre al 50% delle spese straordinarie e regole precise per quanto riguarda le modalità di frequentazione della stessa. Il resistente contesta in parte la versione dei fatti narrata dalla ex compagna, fa presente di aver preso un appartamento a Genova per frequentare la figlia, potendo gestire il suo lavoro anche online e che lo stesso ha sempre trascorso molto tempo con la bambina. Chiede che nel rispetto della bigenitorialità gli sia consentito di continuare a frequentare la bambina anche tramite il riconoscimento di un affidamento condiviso con tempi paritetici e mantenimento diretto da parte dei genitori. Affido condiviso con tempi quasi paritetici L’adito Tribunale di Genova accoglie in sostanza la richiesta del padre, ricordando che dopo la Legge n. 54/2006 l’affidamento condiviso rappresenta la regola. Nel caso di specie, dispone infatti un affidamento “quasi perfetto” che prevede in sintesi il diritto della bambina di trascorrere, mensilmente, 16 notti con la madre e 12 con il padre. Feste civili e religiose seguiranno il criterio dell’alternanza annuale, mentre nel periodo estivo la bambina potrà trascorrere 15 giorni consecutivi solo con la mamma e 15 solo con il papà. In presenza di problemi lavorativi che dovessero alterare il regime di visita è previsto che il genitore interessato avverta l’altro con un congruo anticipo così da consentirgli di organizzarsi. La Cassazione, del resto, ha chiarito che la conflittualità non impedisce l’affidamento condiviso, altrimenti tale regime avrebbe un’applicazione residuale, mentre il minore ha diritto a trascorrere lo stesso tempo con mamma e papa in modo continuativo ed equilibrato. La bambina quindi va affidata in modalità condivisa ad entrambi i genitori e, appurate le condizioni economiche di entrambi, dispone che il padre versi alla madre 250 euro mensili per il contributo al mantenimento della bambina. Nell’affidamento condiviso vincono i figli L’avvocato Simone Marchetti, difensore del padre, commenta positivamente e in questi termini la decisione del Tribunale del capoluogo ligure: “Si tratta di un provvedimento di assoluto buon senso e che va nella giusta direzione, intrapresa dalla giurisprudenza negli ultimi mesi. Il cosiddetto affido condiviso è stato introdotto nel nostro ordinamento già nel 2006 e, pertanto, quindici anni orsono. In questo lungo periodo, tuttavia, la legge, assolutamente condivisibile nella sua ratio ispiratrice, si è però scontrata con la prassi, diffusasi nelle aule di giustizia, dell’affido condiviso con collocamento prevalente (quasi sempre a favore della madre) che, nella sostanza, non diverge granchè dal vecchio affido esclusivo. Con il decreto di cui parliamo, invece, il Tribunale di Genova si è dimostrato al passo con i tempi ed ha ritenuto corretto, nell’interesse della minore, il collocamento sostanzialmente paritetico tra i genitori. Non pare superfluo evidenziare che, nel caso di specie, non ha vinto il padre (che rappresento) ed ha perso la madre. Nel diritto di famiglia e minorile la prospettiva è diversa: in questa specifica situazione ha vinto, per così dire, la bambina che aveva ed ha diritto di stare sia con la mamma sia con il papà”.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Denuncia sinistro condominio: come e quando farla
In quali casi si può ottenere il risarcimento dei danni provocati dalle cose comuni? Quando c’è il caso fortuito? Come diffidare l’amministratore? Sei andato a trovare un tuo amico che abita in condominio. Percorrendo le scale, a causa di un gradino rotto, sei caduto procurandoti una piccola frattura. Sei certo che, se lo scalino non fosse stato rovinato, non saresti mai e poi mai caduto a terra. Pensi quindi di chiedere il risarcimento dei danni. Come fare? Come e quando fare la denuncia di sinistro in condominio? Come vedremo, il condominio è responsabile per tutti i danni causati dall’edificio; ciò perché c’è una precisa norma di legge che stabilisce che tutti sono responsabili degli incidenti provocati dalle cose che si hanno in custodia. Cosa significa? In soldoni, vuol dire che il condominio deve risarcire se una tegola si stacca e cade su un’auto, se una persona inciampa in una buca del cortile, se la cattiva manutenzione causa infiltrazioni nella proprietà privata di uno dei condòmini. Con questo articolo ci occuperemo in maniera specifica di come e quando fare una denuncia di sinistro avvenuto in condominio, quando ad essere danneggiato è un soggetto estraneo alla compagine, cioè una persona che non è condomino. Responsabilità del condominio per i sinistri: come funziona? Secondo la legge (art. 2051 cod. civ.), «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva che trova applicazione anche in ambito condominiale, quando una persona (indifferentemente condomino o terzo estraneo alla compagine) subisce un danno da una delle parti comuni dell’edificio. Si pensi al classico caso della tegola che si stacca dal tetto e precipita su un’auto, oppure al soggetto che rovini percorrendo le scale. In questi casi, l’intero condominio può essere chiamato in giudizio per rispondere del danno; infatti, quest’ultimo non si sarebbe prodotto se il condominio fosse stato più attento, ad esempio riparando i guasti oppure manutenendo le parti comuni. Responsabilità condominio: cos’è il caso fortuito? L’unico modo per andare esente da responsabilità è quello di dimostrare il caso fortuito, cioè un evento imprevedibile che è stato causa del danno. Ad esempio, se una violenta tromba d’aria stacca una parte di intonaco della facciata, che poi rovina su un’auto in sosta, non ci sarà nessuna colpa del condominio se dimostra che il sinistro è attribuibile esclusivamente alla forza inarrestabile della natura e non a un difetto di manutenzione. Al contrario, se nel verde condominiale c’è un albero dal tronco marcio che viene abbattuto definitivamente da una raffica di vento, non si potrà di certo dire che la colpa sia stata degli agenti atmosferici. Denuncia sinistro condominiale: come farla? La persona che ritiene di aver subito un danno a causa della scarsa manutenzione delle parti comuni dovrà innanzitutto diffidare e costituire in mora il condominio. Per farlo, occorrerà inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all’amministratore, soggetto che rappresenta verso l’esterno l’intero condominio. In alternativa, è possibile inviare una pec. All’interno di questa denuncia bisognerà indicare in maniera dettagliata i fatti accaduti, avendo cura di specificare data e luogo del sinistro, danni riportati e la presenza di eventuali testimoni. Infine, bisogna chiedere espressamente che i danni vengano risarciti entro un determinato lasso di tempo (in genere, si concedono 15 giorni). Non c’è bisogno che la diffida sia redatta da un avvocato: quella del danneggiato ha esattamente lo stesso valore, almeno per il momento. Ricapitolando: se sei caduto in una parte comune del condominio (cortile, scale, androne, ecc.) oppure un bene comune dell’edificio (tegola, albero, ecc.) ti ha causato un danno, puoi chiedere il risarcimento inviando una raccomandata a/r all’amministratore di condominio. Denuncia sinistro condominiale: quando farla? Come appena detto sul finire del precedente paragrafo, la denuncia per il sinistro condominiale va fatta solo se il danno è provenuto da una parte comune del condominio: è il caso del gradino rotto delle scale che causa una caduta, della tegola del tetto che colpisce un passante oppure un’auto, ecc. Non si potrà invece denunciare il sinistro all’amministratore se il danno è stato provocato da una cosa di proprietà privata. Ad esempio, chi cade in un appartamento a causa del pavimento scivoloso non potrà mai chiedere i danni all’intero condominio; lo stesso nel caso di caduta di calcinacci dal balcone di proprietà esclusiva. Va poi fatta un’altra considerazione. Se è vero che il presupposto per una denuncia di sinistro in condominio è che il danno sia prodotto da una cosa comune, è altrettanto vero che non sempre si ha diritto, solo per questo fatto, al risarcimento dei danni. Secondo la giurisprudenza, la circostanza che la vittima non si sia avveduta d’una insidia percepibile con l’ordinaria diligenza costituisce, per il proprietario della cosa dannosa, un “caso fortuito”, come tale idoneo a liberare il condominio dalla presunzione di responsabilità. In poche parole, per ottenere il risarcimento il danneggiato deve dimostrare non solo il sinistro avvenuto, ma anche che questo non sia stato evitabile utilizzando la normale accortezza. E così, se una persona scivola per le scale pur sapendo che c’è un gradino rotto da tempo, e per giunta adeguatamente segnalato, allora non potrà accampare scuse: la caduta non sarà attribuibile al condominio. In definitiva, possiamo dire che la denuncia di sinistro va fatta al condominio solo se il danno è stato causato da una parte comune e non era evitabile utilizzando la normale attenzione richiesta all’uomo medio. Denuncia sinistro condominio: cosa succede dopo? Se la denuncia di sinistro fatta all’amministratore di condominio non ha ottenuto risultati, allora non resterà che affidarsi a un avvocato affinché proceda a sua volta con una diffida e, in caso di ulteriore rifiuto, con un’azione giudiziaria. Se, invece, l’amministratore ritiene effettivamente di dover risarcire il danno, allora è molto probabile che coinvolga l’assicurazione del condominio affinché paghi l’indennizzo. La denuncia all’assicurazione deve essere fatta tempestivamente dall’amministratore per non rischiare di perdere la copertura offerta dalla polizza. L’entità del danno viene stabilita dal liquidatore tramite la perizia svolta da un libero
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_L’assicurazione è obbligata a tenere conto del Cid?
Il Cid è vincolante? Si può modificare il suo contenuto e che succede se l’assicurazione non ne tiene conto? L’assicurazione è obbligata a tenere conto del Cid una volta che questo è stato debitamente compilato e firmato dagli automobilisti? Partiamo col dire che, dopo un incidente stradale, non è obbligatorio firmare il Cid (la cosiddetta «Convenzione di indennizzo diretto», anche conosciuta come «modulo di constatazione amichevole). Esso serve principalmente ad accelerare i tempi per il risarcimento, riducendoli da 90 a 60 giorni per i danni a persone e da 60 a 45 per i danni a cose. Le parti potrebbero non trovare un accordo sulle rispettive responsabilità e così decidere di presentare alle rispettive assicurazioni, all’atto della denuncia di sinistro, una diversa ricostruzione dei fatti. Tuttavia il Cid, una volta firmato, diventa vincolante per gli automobilisti, i quali non potranno più discostarsi dalla ricostruzione in esso contenuta e congiuntamente accettata. Ma che valore ha il modulo di constatazione amichevole nei confronti dei terzi o della compagnia? L’assicurazione è obbligata a tenere conto del Cid? Ecco alcuni importanti chiarimenti. Valore del Cid L’articolo 143 del Codice delle assicurazioni afferma che «Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso». Da tale affermazione si può ricavare la seguente regola: il Cid, se firmato da entrambe le parti, vincola solo queste ultime, ma non anche l’assicurazione o (in caso di contenzioso) il giudice. Questi pertanto potrebbero discostarsi dalla ricostruzione del sinistro riportata dagli automobilisti nel modulo di constatazione amichevole. Cid: regole da sapere Sulla base di quanto abbiamo appena detto, possiamo ricavare una serie di conseguenze pratiche: – il Cid può essere anche firmato da un solo conducente, ma in tal caso ha valore solo per questi e non per la controparte; esso varrà come semplice denuncia di sinistro; – il Cid, se firmato da entrambi i conducenti, vincola gli stessi: pertanto, non è più modificabile, a meno che una parte dimostri, con prove effettive e concrete, di essere caduta in errore per via dello shock del momento o di essere stata minacciata (anche in forma tacita) dell’altro conducente il quale abbia manifestato un comportamento aggressivo e violento; – la compagnia assicuratrice può fornire la «prova contraria»: può cioè dimostrare l’inattendibilità del Cid, la sua non coincidenza con l’effettiva dinamica del sinistro e così negare il risarcimento. In altri termini, nonostante il modulo di constatazione amichevole sia stato firmato da entrambi i conducenti, l’assicurazione può non tenerne conto e, per l’effetto, negare il risarcimento; – anche il giudice non è vincolato dal Cid: nel caso in cui il danneggiato sia costretto a fare causa alla propria compagnia per ottenere il risarcimento, il modulo di constatazione amichevole non è una prova legale. Cid poco chiaro: ha valore? Secondo la Cassazione ord. n. 7415/21., non ha valore il Cid poco chiaro che non combacia con le altre risultanze probatorie. Pertanto, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno provocato da un sinistro stradale se il Cid è generico e contraddittorio. Quindi, l’assicurazione non è tenuta ad accettare il contenuto del Cid per come presentato dai soggetti coinvolti nell’incidente e a risarcire i conseguenti danni. Può, al contrario, sottoporre tale modulo a una verifica, ad esempio attraverso una consulenza cinematica. Tale perizia potrebbe offrire una rappresentazione degli eventi del tutto diversa da quella prospettata nel Cid. È possibile anche sentire testimoni e valutare la loro attendibilità sulla base della capacità di questi di ricostruire i singoli dettagli della vicenda. Se dovesse risultare che i danni menzionati nel modulo sono del tutto incompatibili sia con la ricostruzione compiuta dal perito che con la dinamica del sinistro esposta dalle parti, il risarcimento può essere negato.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Riforma fiscale e catasto, accordo raggiunto
Il nuovo catasto potrebbe essere creato nel 2026 e non avrà legami con l’andamento dei prezzi di mercato Sulla riforma fiscale dopo la stasi e la quasi rottura dei giorni passati si arriva ad «un’intesa con Palazzo Chigi per rivedere gli articoli 2 e 6 della delega fiscale’. Un passaggio che sblocca il centrodestra, che da mesi conduce la ferma opposizione sui nuovi criteri di mappatura degli immobili, l’unica soluzione sarebbe stata la richiesta di fiducia in Aula sul testo originario. Ora Lega e Forza Italia hanno trovato un accordo col governo. Come chiarito in una nota stampa eliminato ogni riferimento al sistema duale, preservando i regimi cedolari esistenti e garantendo una armonizzazione del sistema fiscale – ed – eliminato ogni riferimento ai valori patrimoniali degli immobili, consentendo l’aggiornamento delle rendite secondo la normativa attualmente in vigore e senza alcuna innovazione di carattere patrimoniale». Il catasto verrebbe dunque aggiornato progressivamente, ma senza toccare gli attuali criteri. In più «Esclusa anche in questo caso la possibilità di nuove tasse sulla casa». Il testo torna ora in commissione. Catasto, nessun riferimento esplicito al valore patrimoniale L’iter è ancora lungo per arrivare ad un nuovo catasto, ma di certo c’è che le attuali informazioni verranno “integrate” con lo scopo di rendere disponibili nuove informazioni a partire dal primo gennaio 2026 e «non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibili dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali». Il passaggio previsto è quello da un regime “catastale” ad un “patrimoniale” basato su valori reali. Immobili fantasma Altra vittoria del centrodestra è che le aliquote Imu possano essere ridotte per effetto dell’emersione degli immobili fantasma. L’intesa raggiunta, continua la nota «consente di respingere una volta per tutte l’aumento di tasse e conferma la responsabilità del centrodestra di governo che ha lavorato in queste settimane ad una intesa. Il centrodestra che sostiene l’esecutivo ha dimostrato che il miglior modo per tutelare gli italiani è governare con responsabilità, ma senza mai derogare ai propri valori». Comuni in dissesto e aumento dell’Irpef Per quanto riguarda tasse e comuni, l’ultima bozza del decreto Aiuti stabilisce i comuni-capoluogo di provincia, che siano in dissesto finanziario, con un disavanzo pro-capite superiore ai 500 euro, possano decidere di aumentare l’Irpef, oltre i limiti ora previsti: insieme a questo resta il taglio delle spese, l’aumento dei canoni delle concessioni e degli affitti, o di valorizzare, in pratica cedere, parte del proprio patrimonio.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Mantenimento dell’ex partner in una nuova relazione
Stop all’assegno divorzile se l’ex ha una relazione stabile, anche senza coabitazione La nuova convivenza dell’ex coniuge, beneficiario dell’assegno di divorzio, rileva ai fini della revoca della misura se tra la nuova coppia esiste un legame affettivo stabile e duraturo, anche senza coabitazione. La convivenza more uxorio non esige la coabitazione Sul rilievo della nuova convivenza dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile ai fini della revoca dello stesso arriva una Cassazione, che farà sicuramente discutere. Vine rimesso in discussione il concetto di convivenza che per gli Ermellini non va confuso con la coabitazione. Ai fini della convivenza more uxorio infatti non occorre che la coppia coabiti, essendo sufficiente che tra gli stessi sia presente un rapporto di tipo affettivo e che gli stessi si diano reciproco supporto affettivo e materiale spontaneamente. Nel caso di specie in effetti la Corte di Appello, nel rigettare la richiesta di revoca dell’assegno divorzile ha trascurato il fatto che il nuovo compagno è considerato dalla ex moglie come suo fidanzato, che lo stesso si rechi abitualmente a casa della donna e che paghi le utenze dell’energia a lui intestate. Valuti meglio la Corte in sede di rinvio tutti gli elementi probatori prima di escludere la convivenza di fatto rilevante ai fini della revoca dell’assegno di divorzio. Questo quanto emerge dall’ordinanza della Cassazione n. 14151/2022. La vicenda processuale Un ex marito chiede la revoca dell’assegno divorzile disposto in favore della ex moglie dal Tribunale che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La domanda però viene respinta perché non risulta provata la nuova convivenza della ex moglie e la dedotta disoccupazione del richiedente. L’uomo appella la decisione perché ritiene di aver provato il suo licenziamento e la nuova convivenza della ex moglie, chiedendo di ammettere testimoni sul punto. La Corte di Appello conferma però la decisione di primo grado anche perché il licenziamento non rileva ai fini del modesto importo dell’assegno divorzile. Per quanto riguarda invece la nuova convivenza della ex moglie la Corte precisa che la stessa avrebbe rilievo ai fini della revoca se rappresentasse una situazione capace d’incidere sulla situazione reddituale della beneficiaria. Il nuovo compagno con coabita ma è convivente Nel ricorrere in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello l’ex marito fa presente che la sola prova della instaurazione di una convivenza stabile da parte dell’obbligato a corrispondere l’assegno sia sufficiente ai fini della domanda di revoca dell’assegno, dovendo piuttosto la beneficiaria, in questo caso, dimostrare che la nuova convivenza non è tale da rappresentare la formazione di una nuova famiglia. Fa poi presente che in sede di merito, dalla testimonianza della figlia, è emerso che in realtà la sua ex moglie ha una relazione stabile, che il nuovo compagno in diverse occasioni è stato visto a casa della madre, tanto da ritenere la sua presenza nella vita della donna non occasionale. Non solo, l’utenza dell’energia elettrica dell’abitazione della donna è intestata al nuovo compagno, giustificata per motivi di comodo dovuti a una riparazione. Circostanza che però la Corte di Appello non ha ritenuto erroneamente capace di dimostrare la stabile convivenza dei due soggetti. Nel ricorso quindi l’uomo lamenta la violazione di legge per quanto riguarda il significato di “convivenza”, la mancata valutazione della confessione della ex moglie, la violazione del principio di necessità di valutare globalmente gli indizi e infine l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla confessione stragiudiziale di un terzo. La convivenza va distinta dalla coabitazione Il ricorso, con il quale vengono sollevati complessivamente 5 motivi, viene accolto perché gli stessi, esaminati congiuntamente, sono fondati. Per la Cassazione occorre distinguere prima di tutto i concetti di coabitazione e convivenza more uxorio. Dopo avere richiamato normativa e giurisprudenza relative al significato dei due termini, la Corte giunge alla conclusione che la convivenza giuridicamente è definita in sostanza come un legame tra due soggetti maggiorenni, uniti da un rapporto stabile di natura affettiva e di reciproca assistenza morale e materiale spontanea e reciproca. Del resto la legge stessa prevede che le coppie conviventi possano, non debbano, indicare un a residenza comune. Entrambi infatti hanno la possibilità di conservare due dimore distinte. La coabitazione di conseguenza ha valore indiziario in relazione alla prova dell’esistenza di una convivenza di fatto. Superficiale a atomistica risulta inoltre la valutazione degli elementi istruttori da parte della Corte di Appello. Dall’istruttoria è infatti emerso che la donna considera il nuovo compagno come suo fidanzato e che lo stesso è presente in modo stabile nella vita della donna. Il decreto va pertanto cassato e rinviato alla Corte di Appello in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “in materia di revoca dell’assegno divorzile disposto per la instaurazione da parte dell’ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione di essi, in ogni caso valutando non atomisticamente, ma nel loro complesso l’insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al giudizio nei modi ammessi dalla legge processuale, nonché gli ulteriori eventuali argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale.”
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Chi tradisce deve pagare i danni?
Infedeltà: effetti sul mantenimento e sul risarcimento a carico del coniuge traditore. Di solito, chi rompe paga. Ma se a rompersi è il matrimonio, vale la stessa regola? Se una coppia, dopo qualche anno di matrimonio, dovesse separarsi perché uno dei due scopre che l’altro lo tradisce e, a seguito di ciò, il coniuge tradito dovesse cadere in uno stato di profonda depressione, perdere il lavoro, rinunciare alla propria vita sociale, magari pagare una lauta parcella a uno psicanalista per uscire fuori dalla situazione che lo opprime, potrebbe chiedere il risarcimento all’ex? In altri termini, chi tradisce deve pagare i danni? La questione è finita non poche volte sul banco della Cassazione. Ecco quali sono le risposte fornite dai giudici a tale situazione. Il tradimento comporta responsabilità? La fedeltà è un obbligo solo per le coppie sposate e per quelle unite in unione civile. Giammai, in una coppia di conviventi, un partner potrebbe accusare l’altro di infedeltà. Ma anche all’interno del matrimonio, le conseguenze dell’infedeltà sono ridotte al minimo. Più in particolare, chi tradisce non può più chiedere l’assegno di mantenimento all’altro, né può rivendicare diritti ereditari qualora l’ex dovesse morire prima del divorzio (con il divorzio, invece, indipendentemente dal tradimento, si perde in ogni caso la qualità di erede legittimario). Tutto ciò viene sintetizzato in un’unica frase: l’infedeltà comporta l’addebito, ossia l’imputazione di responsabilità per la fine del matrimonio. Una responsabilità di natura civile, come appena visto, e non già penale. In buona sostanza, tradire non è più – come un tempo lo era solo per la donna – reato. Quando il tradimento è lecito? Abbiamo detto che il tradimento implica l’addebito, ossia la perdita del diritto al mantenimento e all’eredità. Tale conseguenza può discendere però solo da un’eventuale causa di separazione (non deve quindi esserci una procedura di separazione consensuale) e da un’esplicita richiesta presentata dal coniuge tradito al giudice. Questi deve inoltre fornire due importanti prove: innanzitutto, deve dimostrare l’altrui infedeltà e, in secondo luogo, che proprio a causa di questa la convivenza è divenuta impossibile. In buona sostanza, il coniuge tradito deve provare che la fine del matrimonio è derivata unicamente dalla scoperta dell’adulterio e non da precedenti e differenti cause. Ragion per cui, in una coppia già alla deriva, dove i coniugi litigano spesso, non vanno d’accordo, o magari non convivono più, oppure hanno già deciso di separarsi, il tradimento non implica l’addebito: esso infatti non è la causa della fine del matrimonio ma l’effetto di una causa pregressa. Il tradimento non è un illecito quindi se commesso dalla moglie che è stata abbandonata dal marito o che da questi viene continuamente vessata e umiliata; oppure da un marito che ha da poco scoperto il precedente tradimento della moglie e non sia riuscito a perdonarla. Chi tradisce deve risarcire? Chi viene tradito ha dunque tutto l’interesse a dimostrare l’altrui infedeltà, non dovendo così versare alcun mantenimento all’ex. Tuttavia, oltre all’addebito – ossia all’impossibilità di chiedere il mantenimento e di rivendicare la quota dell’eredità dell’ex – il tradimento non ha ulteriori effetti. Dunque, chi tradisce non deve pagare il risarcimento all’ex, neanche se questi dimostra di aver sofferto danni morali (la depressione) o economici (ad esempio le spese per il matrimonio o quelle sostenute per la gestione familiare; la perdita del lavoro conseguente a uno stato di angoscia). C’è una sola ipotesi – secondo la Cassazione – in cui il tradimento implica il diritto a ottenere il risarcimento: quando esso si risolve in una lesione all’onore e alla reputazione dell’ex. Il che avviene tutte le volte in cui l’infedeltà si consuma in pubblico, alla luce del sole, dinanzi a tutti: quando cioè il coniuge fedifrago non fa nulla per nascondere la propria relazione adulterina. In tale ipotesi, poiché il fatto di “avere le corna” è percepito come un disvalore sociale e una fonte di vergogna, la vittima di tale comportamento può chiedere i danni morali. A nessuno piace sapere che gli amici o i colleghi di lavoro gli parlano alle spalle, sapendo come la sua relazione sia naufragata. Ecco, in questi casi, vi è certo una lesione alla propria reputazione che va risarcita. Chi tradisce deve pagare il mantenimento? Spesso, si cade in errore e si ritiene che chi tradisce debba pagare gli alimenti all’ex. Non è corretto. Il versamento dell’assegno mensile di mantenimento non è una conseguenza del tradimento o comunque una sanzione per la violazione degli obblighi matrimoniali. Esso scaturisce unicamente dalla disparità di reddito tra i due coniugi, disparità non dovuta a una colpa di chi chiede l’assegno. Pertanto, se i due coniugi hanno un reddito simile, il coniuge traditore non dovrà versare il mantenimento all’ex, nonostante la sua condotta colpevole. Se uno dei due coniugi ha un reddito superiore all’ex, questi dovrà versargli il mantenimento anche se è sempre stato fedele. Se il coniuge traditore ha un reddito più basso dell’ex non dovrà versargli il mantenimento. L’unica ipotesi quindi in cui il tradimento determina effetti sugli alimenti è quando a tradire è il coniuge con il reddito più basso: questi non potrà rivendicare il mantenimento per sé.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Fino a quando sono dovuti gli alimenti al figlio?
Quando un figlio raggiunge l’indipendenza economica e cosa si intende con questo termine? Dopo la laurea, il figlio perde gli alimenti? Quando si può smettere di dare il mantenimento ai figli? La risposta è stata ampiamente fornita dalla giurisprudenza. Secondo i giudici, il giovane perde il diritto al mantenimento sia quando raggiunge una sua indipendenza economica, sia quando, superata una certa età, sia ancora disoccupato. E questa età è rapportata al tipo di percorso di studi che ha prescelto. Chi quindi ha deciso di non studiare, dovrà subito darsi da fare per cercare un impiego o una propria autonomia; chi invece ha intrapreso un corso universitario, che magari richiede anche una successiva specializzazione, avrà più tempo a disposizione. Ma non si può ritenere che, a trent’anni suonati, si debba stare ancora a carico della madre e del padre. Ecco allora alcuni importanti chiarimenti in materia di mantenimento ai figli. Fino a quando i genitori devono tenere in casa i figli? I genitori, benché separati, devono garantire ai figli non solo il vitto e l’alloggio, ma anche lo stesso tenore di vita di cui essi stessi godono. Sicché, devono dar loro la possibilità di proseguire gli studi (anche universitari e post universitari); devono far fronte alle esigenze relazionali e ludiche tipiche dei ragazzi (gite scolastiche, mezzi di trasporto, computer, centri sportivi, ecc.). Quindi, un genitore non può mandare via di casa il figlio fino a quando questi è incapace di provvedere a se stesso. Fino a quando i genitori devono mantenere i figli? Anche se separati, i genitori – ciascuno in proporzione alle proprie capacità economiche – devono mantenere i figli sino a quando questi non raggiungono l’indipendenza economica o, benché disoccupati, non hanno un’età tale da ritenere che l’assenza di lavoro sia dovuta a pigrizia. Vediamo singolarmente queste due ipotesi. Quanto all’indipendenza economica, questa si raggiunge con un reddito certo, ma non necessariamente elevato o in linea con le ambizioni del giovane. Quindi, se il figlio inizia a guadagnare da attività parallele rispetto a quello che è il proprio “sogno” perde il mantenimento. Non si deve trattare ovviamente di un contratto stagionale o di uno a tempo determinato per pochi mesi, senza possibilità di rinnovi. Ma anche un part-time o un assegno di ricerca potrebbe essere sufficiente a perdere il mantenimento. Non basta invece un contratto di formazione professionale. Una volta raggiunta l’indipendenza economica, il figlio perde per sempre il mantenimento anche se poi perde il lavoro dopo poco. Quanto invece all’età, il ragazzo deve fare in modo di rendersi indipendente dai genitori in due modi: o formandosi (e quindi studiando con profitto) oppure cercando un lavoro. Se il giovane decide di non proseguire gli studi, dovrà subito mettersi alla ricerca di un’occupazione. Se invece opta per la laurea, dovrà superare gli esami e far in modo di non perdere tempo nei corridoi dell’ateneo. Una volta laureato avrà l’obbligo di cercare lavoro. Superati i 30 anni, al padre non è neanche richiesto dimostrare l’inerzia del figlio nella ricerca del lavoro: dopo una certa età, si presume lo stato di disoccupazione colpevole. Dopo la laurea il figlio perde il mantenimento? Non spetta l’assegno di mantenimento al trentenne laureato che deve trovarsi un lavoro qualsiasi. E, oltre a ciò, la madre perde il diritto di abitazione nella casa dell’ex. Finito il percorso di studi, è l’autoresponsabilità a imporre al figlio maggiorenne di cercare un’occupazione anche fuori dal campo prescelto. A trent’anni, il figlio ormai laureato deve definitivamente emanciparsi dai genitori, iniziando a trovarsi comunque un lavoro, quindi anche al di fuori del campo di studi prescelto, se il mercato non offre altre opportunità. Il figlio che chiede l’assegno – o per lui il genitore convivente – deve dimostrare che la preparazione professionale o tecnica è stata perseguita con ogni possibile cura e che altrettanto impegno è stato profuso nella ricerca di un’occupazione. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la Cassazione ormai chiede che il giovane ridimensioni, se del caso, le proprie aspirazioni senza aspettare un’opportunità consona alle proprie ambizioni: deve dunque fronteggiare il mercato del lavoro, vi siano o no occasioni nel settore del campo di studi prescelto. Insomma: giunto ai trent’anni deve trovare una qualsiasi attività che produca reddito perché non è possibile che sia ancora mantenuto dalla famiglia.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Assegno di mantenimento: come funziona la prescrizione
Quanto tempo per richiedere gli alimenti all’ex? Dopo quanto tempo decadono gli assegni di mantenimento? Tutti i debiti hanno un termine di prescrizione scaduto il quale il creditore non può più rivendicare il relativo pagamento. Questa regola non ha eccezioni, neanche quando si tratta di assegno di mantenimento dovuto all’ex moglie o ai figli, secondo l’importo liquidato dal giudice nella relativa sentenza di separazione o divorzio. Per cui, se il coniuge beneficiario non esige formalmente tali importi entro i tempi fissati dalla legge, non può poi richiederli in un momento successivo. Ma dopo quanto tempo decadono gli assegni di mantenimento? In altre parole, quanto tempo c’è per richiedere gli alimenti all’ex? La questione – inerente appunto alla prescrizione dell’assegno di mantenimento – è stata spesso oggetto di chiarimenti da parte della giurisprudenza. Ecco come funziona la prescrizione dell’assegno di mantenimento e cosa c’è da sapere in merito. Che differenza c’è tra alimenti e mantenimento? Nel gergo comune, spesso si usa la parola «alimenti» per riferirsi all’«assegno di mantenimento». Tuttavia, nella terminologia giuridica, si tratta di due cose completamente diverse. Gli alimenti sono le somme dovute, dai familiari più stretti, a chi si trova in una condizione fisica ed economica di forte bisogno, tale da metterne a rischio la stessa sopravvivenza (si pensi all’invalido malato che non può lavorare). In tali ipotesi la legge elenca una serie di soggetti tenuti a intervenire in suo soccorso, secondo un ordine che antepone i parenti di grado più stretto e, in mancanza di questi o in caso di loro incapacità, quelli di grado più remoto. Così, ad esempio, l’obbligo degli alimenti ricade innanzitutto sul coniuge; ma se questi non c’è o è incapace di provvedere, sono obbligati i figli, i nipoti, poi i genitori, i generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle. Leggi sul punto Come chiedere gli alimenti. Inoltre, gli alimenti sono una misura strettamente rivolta a garantire la sopravvivenza. Al contrario il mantenimento è diretto a garantire un tenore di vita che soddisfi anche bisogni non strettamente connessi ai beni di prima necessità; l’importo pertanto è quasi sempre più elevato. Ad esempio l’ex moglie ha diritto a ottenere un mantenimento che le consenta di godere di un tenore di vita dignitoso. Per i figli l’importo è ancora più elevato, avendo diritto a mantenere lo stesso tenore di vita dei genitori. Dicevamo in partenza però che, nel linguaggio comune, alimenti e mantenimento vengono usati come sinonimo. A questo uso ci conformeremo in questo articolo dedicato precisamente al mantenimento che va versato all’ex coniuge o ai figli in caso di separazione o divorzio. Quindi, in questa sede, non tratteremo gli «alimenti» in senso stretto. Alimenti all’ex e ai figli: quando vanno in prescrizione? Come tutti i pagamenti che vanno effettuati periodicamente, gli alimenti all’ex coniuge e ai figli si prescrivono dopo cinque anni. A stabilirlo è l’articolo 2948 del codice civile (n. 4): «si prescrive in cinque anni tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». C’è da dire però che, come tutti i termini di prescrizione, anche quello relativo al mantenimento può essere interrotto. L’interruzione può avvenire con un qualsiasi atto di esercizio del diritto stesso come una diffida o un sollecito di pagamento, purché avvenga per iscritto o con qualsiasi altro strumento che consenta la prova del ricevimento dello stesso da parte del destinatario (ad esempio una raccomandata consegnata a mani o una pec). Questo significa che il coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, dinanzi all’inadempimento dell’ex, è tenuto a diffidarlo o a farsi rilasciare da questi una ammissione di debito per iscritto; diversamente perde il proprio diritto anche se lo ha sollecitato verbalmente, con sms, whatsapp o email. Da quando decorre il termine di prescrizione degli alimenti? Il termine di prescrizione dell’assegno di mantenimento inizia a decorrere dalle singole scadenze di pagamento. Quindi ogni mensilità ha un autonomo termine di prescrizione che scade dopo cinque anni decorrenti dall’ultimo del mese in questione. In pratica il diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della sentenza di separazione o di divorzio, bensì dalle singole mensilità di pagamento. Quando vanno in prescrizione interessi e rivalutazione monetaria del mantenimento? Ciò che abbiamo appena scritto vale anche per quanto riguarda gli interessi e la rivalutazione monetaria. Anche in questo caso, il diritto a percepire gli importi relativi alla rivalutazione monetaria dell’assegno periodico di mantenimento (adeguamento Istat) si prescrive nel termine di cinque anni dalla singola scadenza di pagamento. A chi spetta l’assegno di mantenimento? In caso di separazione o divorzio dei coniugi l’assegno di mantenimento spetta all’ex coniuge con il reddito più basso e ai figli minorenni, ai figli maggiorenni non ancora autosufficienti e, in ultimo, ai figli portatori di handicap. Quanto al mantenimento all’ex coniuge, questo spetta solo se: – vi è una disparità di reddito tra i due coniugi e di ciò non sia responsabile il coniuge richiedente (questi, quindi, non deve avere le capacità, fisiche e formative, di lavorare o procurarsi di che vivere); – oppure ha rinunciato alla propria carriera per dedicarsi alla famiglia e alla casa. Quanto al mantenimento ai figli, questo spetta a patto che: – siano ancora minorenni o portatori di handicap; – o, se maggiorenni, privi di indipendenza economica. La dipendenza dai genitori, però, non può durare in eterno. I figli hanno l’obbligo, una volta divenuti maggiorenni, di formarsi o di cercare lavoro. In assenza dell’una o dell’altra scelta, essi perdono il mantenimento. In ogni caso, dopo i 30/35 anni, cessa ogni obbligo di mantenimento in capo ai genitori.