Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Confessare un tradimento: prova in tribunale
Come dimostrare l’infedeltà coniugale: tutto ciò che non si può fare e che si può fare. Quando la ricerca delle prove di un tradimento diventa reato. Benché l’infedeltà sia ancora una delle cause più ricorrenti di separazioni tra coniugi, dimostrare un tradimento non è facile. E questo perché, da un lato, le prove che si possono presentare in tribunale devono essere sempre acquisite nel rispetto dell’altrui privacy. E dall’altro perché, il più delle volte, il rapporto extraconiugale si consuma in ambienti chiusi, privi di testimoni. Non resta che la confessione da parte dello stesso coniuge fedifrago. Ma anche in questo caso ci si può imbattere in qualche problema di carattere processuale. Il fatto di confessare un tradimento non vale sempre come prova in tribunale. Ma sul punto sarà bene fare alcune riflessioni rispondendo alle domande più frequenti che si pongono sul tema. Quali prove di un tradimento? Dicevamo che dimostrare un tradimento è compito piuttosto arduo. Le prove in un processo civile sono normalmente costituite da documenti e testimonianze oppure dalla confessione fatta in causa dinanzi al giudice. Ma, nell’ambito di un giudizio di separazione o divorzio, difficilmente è possibile raggiungere tali risultati. Per comprendere ciò che stiamo per dire è bene partire da un concetto giuridico cardine di ogni processo: non sono utilizzabili le prove acquisite in violazione della legge e, in particolare, della privacy altrui. Ragion per cui, per dimostrare un tradimento, bisogna agire non in modo scorretto ma nel rispetto delle leggi. Vedremo qui di seguito quali prove non sono ammesse. Quali prove di un tradimento non sono ammesse in processo Entrare nell’account social o nelle email del coniuge senza il suo consenso, per spiare il contenuto delle sue conversazioni, è illegale e integra un reato, quello di «accesso abusivo a sistema informatico». Non conta il fatto di aver ricevuto in passato la username e la password per altre finalità: ogni accesso deve essere specificamente autorizzato. Strappare di mano il cellulare del coniuge per vedere con chi chatta è reato: quello di rapina. Così almeno ha sentenziato più di una volta la Cassazione. Lasciare un registratore acceso in casa per sentire cosa dice il coniuge quando non si è dentro integra il reato di indebite interferenze nella vita privata. E lo stesso se si attiva un gps e lo si nasconde nell’auto. Leggere le chat contenute in uno smartphone protetto da password o comunque custodito in un posto riservato è ugualmente reato di violazione della privacy. Cosa resta da fare? L’unico modo è pizzicare il fedifrago con le mani nel sacco. Come? Ad esempio con una prova fotografica, realizzata magari da un investigatore privato. Quantomeno pedinare una persona, purché non si venga visti e non si generi allarme e preoccupazione nel soggetto in questione, non è reato. Ma attenzione perché le foto possono essere contestate facilmente, non essendo facile risalire in modo certo alla data (i dati informatici presenti sul file non costituiscono una prova certa). La confessione di un tradimento vale come prova? Non resta che sperare in una confessione da parte del traditore. Una confessione che, per avere pieno valore, andrebbe fatta dinanzi al giudice perché solo in questo caso costituirebbe una “prova legale”, ossia certa e inoppugnabile. Le cose vanno diversamente se la confessione avviene oralmente, nell’ambito di una discussione casalinga, e in assenza di testimoni. Questo perché le dichiarazioni delle parti in causa, ossia dei due coniugi, non possono essere assunte come prova in un processo civile. E quindi il giudice non potrà tenere conto del fatto che il coniuge tradito assuma che, nel corso di una lite, l’altro gli ha rivelato la propria relazione adulterina. Potrebbe registrarlo: e in quel caso la registrazione costituirebbe prova, purché non avvenga in casa. Le registrazioni all’insaputa dei presenti sono infatti lecite a patto che non avvengano nel domicilio del soggetto registrato. Ultima ipotesi: stimolare la confessione in una chat sul telefonino, ad esempio tramite WhatsApp. E le chat fanno piena prova se colui contro il quale viene prodotta non le disconosce in giudizio. Disconoscimento che non può essere generico ma deve motivare le ragioni concrete per cui la riproduzione della schermata deve ritenersi non genuina. Proprio di recente il tribunale di Monza si è trovato a giudicare il caso di una confessione di un tradimento fatta dalla moglie al marito in una conversazione su WhatsApp. La moglie è stata inchiodata all’addebito della separazione perché aveva ammesso il tradimento del marito sulla chat. Inutile poi tentare di disconoscere la conversazione, quantomeno sulla certezza della data, per evitare che la relazione extraconiugale confessata fosse ritenuta il fatto scatenante che aveva fatto naufragare il matrimonio. Il contenuto delle conversazioni può essere valutato dal giudice in termini di presunzioni semplici, in quanto gravi, precise e concordanti. Decisivi, quindi, nel caso si specie, gli estratti dall’applicazione di messaggistica prodotti dal marito: nel tentativo di riappacificarsi con l’uomo al corrente del tradimento la signora aveva ammesso quantomeno di aver «baciato» il collega di lavoro. E i messaggini WhatsApp sono assimilabili agli sms: rientrano nelle riproduzioni meccaniche e fanno piena prova contro colui il quale la chat è prodotta a meno che l’interessato non ne contesti la conformità ai fatti e alle cose rappresentate.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Separazione: come viene assegnata la casa familiare?
Come funziona il diritto di abitazione: quando la casa viene data all’ex moglie e come non perderla. Il caso della coppia convivente e di quella sposata. La nostra legge prevede che, quando si separano due genitori di figli ancora minori o se maggiorenni non ancora autosufficienti, in mancanza di diverso accordo, il giudice affida la casa al genitore “collocatario”, quello cioè con cui, sempre secondo il giudice, i figli devono andare a vivere giornalmente. A questi viene attribuito il cosiddetto “diritto di abitazione”. Cerchiamo di approfondire il discorso e di vedere come viene assegnata la casa familiare in caso di separazione. Quando viene assegnata la casa familiare? Presupposto essenziale per l’assegnazione della casa familiare è che ci sia una coppia con figli che intende separarsi. Non importa se si tratta di una coppia sposata o solo convivente: in entrambi i casi, il giudice può decidere in merito all’attribuzione del diritto di abitazione all’interno dell’immobile che un tempo era il tetto domestico. Il secondo presupposto per l’assegnazione della casa è che i figli siano ancora minorenni, o portatori di handicap o, se maggiorenni, siano non ancora autosufficienti dal punto di vista economico: il che richiede che stiano ancora studiando o si stiano formando. Diversamente, se il figlio non fa nulla per cercare un’occupazione o, già grande, vive alle spalle dei genitori, non solo non avrà diritto al mantenimento ma il genitore con cui convive perderà il diritto di rimanere nella casa familiare. Il terzo presupposto per l’assegnazione della casa familiare è che vi sia una procedura di separazione giudiziale. Difatti, un eventuale accordo tra i genitori escluderebbe qualsiasi ingerenza da parte del giudice. A chi va la casa familiare? La casa familiare viene assegnata al genitore che, secondo il parere del giudice, è il più adatto a prendersi cura giornalmente della prole. Inutile dire che, nella stragrande maggioranza dei casi, questo è la madre. È il cosiddetto “genitore collocatario”, concetto completamente diverso da quello di affidamento. L’affidamento consiste nei poteri-doveri dei genitori di prendere le decisioni più importanti in merito alla crescita, educazione, istruzione, salute dei minori. Di solito, l’affidamento è sempre condiviso: spetta cioè in pari misura sia al padre che alla madre i quali pertanto, quando si tratta di prendere le decisioni di “straordinaria amministrazione” dovranno prima confrontarsi e trovare un’intesa. La collocazione invece non può che avvenire in via preferenziale presso la casa di uno solo dei genitori. Perché il giudice assegna la casa familiare? Scopo dell’assegnazione della casa familiare non è un sostegno economico al genitore collocatario ma una tutela in più alla prole, affinché i figli non abbiano cioè a subire un ulteriore trauma, derivante dal trasferimento, oltre a quello della disgregazione del nucleo familiare. Proprio perché la finalità è quella di tutelare i figli, l’assegnazione della casa familiare avviene sia nei confronti della coppia sposata che di quella di conviventi. Come funziona l’assegnazione della casa familiare? Il giudice assegna la dimora familiare e non un immobile qualsiasi: si tratta cioè dell’abitazione ove la famiglia viveva stabilmente prima della separazione. Quindi, in presenza di un nucleo familiare con più abitazioni, il giudice concederà il diritto di abitazione solo nella casa che era dimora abituale della coppia. Chiaramente, il diritto di abitazione viene dato in pregiudizio del diritto del proprietario dell’immobile che dovrà perciò andare via. La giurisprudenza ritiene che il diritto di abitazione debba essere concesso anche sulla casa concessa alla coppia in comodato da terzi (ad esempio dai genitori di uno dei due genitori), sempre che il contratto non prevedesse una data di scadenza. Se l’ex moglie ha già una casa le spetta l’assegnazione della casa familiare Il giudice può assegnare la casa coniugale alla moglie presso cui vivono i figli anche se questa è titolare di un proprio immobile, ove però la famiglia non viveva. Come evitare l’assegnazione della casa familiare L’unico modo per evitare l’assegnazione del proprio immobile all’ex coniuge è di non viverci, ossia di non adibirlo a dimora familiare. Come detto, infatti, il giudice assegna solo la casa ove la coppia viveva stabilmente prima della separazione. Quando cessa l’assegnazione della casa? Il diritto di abitazione viene meno quando i figli diventano grandi e possono mantenersi da soli, o quando diventano indipendenti economicamente, o quando decidono di andare a vivere altrove, o quando è lo stesso genitore con cui vivono che si trasferisce. Ma per riottenere il proprio immobile è necessario prima presentare ricorso al giudice affinché modifichi il proprio precedente provvedimento.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Cosa rischia l’amante che rivela la relazione?
Rivelare un tradimento, comunicare al coniuge tradito la propria relazione, diffondere il fatto tra estranei è reato. Rubare il marito a una donna non è reato. Da un lato, infatti, l’infedeltà non è un illecito penale ma solo civile. Dall’altro lato, tale illecito vale solo per le persone sposate e non per i terzi che ben potrebbero intromettersi in una relazione tra due persone senza per questo violare la legge. L’obbligo di fedeltà, del resto, vale solo per moglie e marito e non per gli estranei la cui libertà sessuale è tutelata dalla legge. Ci sono però dei casi in cui l’amante può essere denunciata. E ciò succede, il più delle volte, quando è animata da propositi di vendetta. Ad esempio: cosa rischia l’amante che rivela la relazione al coniuge tradito o che la diffonde in pubblico? La questione è stata oggetto di diverse pronunce da parte della giurisprudenza. Vediamo quando l’amante può essere denunciata. Denunciare l’amante che entra in casa Una ormai storica sentenza della Corte di Appello di Cagliari ha condannato l’amante per violazione di domicilio per essere entrata in casa del partner sposato quando il coniuge di questi era assente. La mancanza di consenso da parte del detentore dell’immobile – non importa se non ne sia anche il proprietario formale – integra il delitto in questione e può costare una condanna penale. Denunciare l’amante che si vendica Rivelare la propria relazione al coniuge del proprio amante è reato. Inviargli messaggi o chiedergli un appuntamento per svelargli tutto costituisce un illecito penale. Secondo la giurisprudenza, si può sporgere una querela per il reato di molestie. Che di certo non è un reato particolarmente grave ma peserà comunque sulla fedina penale dell’imputato e, dall’altro lato, lo obbligherà a pagare un avvocato per difendersi. In un caso recentemente deciso dalla Cassazione, è stata condannata una donna che, tramite WhatsApp, aveva inviato alla moglie tradita immagini che testimoniano, in maniera inequivocabile, la concretezza della relazione avuta col marito fedifrago. A finire sotto processo è una donna, Franca – nome di fantasia –. A farla finire sotto accusa sono alcuni Sacrosanta, secondo i giudici, la condanna per l’amante ritenuta colpevole di molestia ai danni della donna sposata. Denunciare l’amante che rivela la relazione L’amante che si confida con un’amica e le comunica la propria relazione con un uomo sposato non è responsabile di alcun reato né di un illecito civile. Ma può essere querelata per diffamazione se il suo comportamento si ripete con almeno due persone. E questo perché, così facendo, mina all’onore e alla reputazione del coniuge tradito e del traditore. Si può sporgere la querela entro 3 mesi da quando si è venuti a conoscenza del comportamento. Secondo la Cassazione, rivelare in pubblico che una persona tradisce il coniuge è reato di diffamazione. Difatti tali informazioni, anche se fondate, mettono alla berlina sia il traditore che il tradito. Si crea cioè un danno alla reputazione di entrambi i coniugi e della famiglia stessa. Si possono chiedere i danni all’amante? Come anticipato in apertura, al di fuori dei reati appena elencati, non si può chiedere all’amante il risarcimento dei danni per aver sfasciato il proprio matrimonio e per aver magari inferto una profonda ferita ai figli. E, del resto, secondo la giurisprudenza, neanche il coniuge traditore deve risarcire il danno al tradito a meno che la relazione adulterina sia avvenuta in modo plateale, dinanzi a tutti, da incidere sulla reputazione di quest’ultimo. Fuori da questo caso isolato (isolato perché, di solito, i tradimenti si consumano in segreto), il traditore va incontro a due sole conseguenze: – la perdita della possibilità di chiedere il mantenimento, qualora ne avesse avuto diritto per via delle sue condizioni economiche disagiate; – la perdita dei diritti ereditari sull’ex.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Quali prove in una causa di divorzio
Come vincere una causa di separazione e divorzio: che valore hanno le prove, chi può testimoniare e quali fatti dimostrare al giudice. Le cause si vincono sulla base delle prove. Non basta avere ragione e affermare il proprio diritto con gran forza. Né è sufficiente avere un avvocato dotato della miglior retorica. E così anche le cause di separazione e divorzio necessitano di prove. Almeno quelle giudiziali, che non si chiudono con un accordo. Ma quali sono le prove in una causa di divorzio e soprattutto a cosa servono? Cosa è necessario dimostrare al giudice? Cerchiamo di fare un passo indietro. All’esito di questo articolo avremo dato al lettore non solo qualche cognizione di diritto processuale ma anche dei validi suggerimenti su come vincere la causa di separazione o divorzio. Ma procediamo con ordine. Perché la causa di separazione o divorzio? Separazione e divorzio possono realizzarsi o con l’accordo delle parti oppure nel corso di una causa. Nel primo caso si parla di separazione o divorzio consensuale, nel secondo caso di separazione o divorzio giudiziale. La procedura consensuale si può realizzare in tre modi diversi: – dinanzi al giudice (precisamente davanti al Presidente di Sezione), in un’unica udienza il cui questi, dopo aver tentato una (formale) conciliazione tra le parti, dà lettura dell’accordo da queste previamente concordato (per come redatto dai rispettivi avvocati) e lo approva; – dinanzi all’ufficiale di stato civile del Comune (o davanti al sindaco stesso), in due incontri differenti con una distanza di 30 giorni l’uno dall’altro. Tale possibilità è ammessa solo in assenza di figli minori, portatori di handicap o maggiorenni non ancora autosufficienti. Inoltre non sono ammessi, nell’accordo, patti di trasferimento di beni (che andranno regolamentati con contratti autonomi). Per sapere di più leggi Separazione e divorzio in Comune: come si fa; – con un accordo stilato e firmato con l’assistenza dei rispettivi avvocati e da questi poi depositato in tribunale: è la cosiddetta negoziazione assistita. La procedura giudiziale invece consiste in una causa vera e propria, che inizia con l’atto di ricorso presentato da uno dei coniugi e la difesa successiva dell’altro. Il giudice ammette le prove richieste dalle parti e poi emette la sentenza. La causa di separazione e divorzio viene intrapresa perché i coniugi non sono riusciti a trovare un accordo su uno o più aspetti dei loro rapporti economici o personali conseguenti alla cessazione del matrimonio. Essa potrebbe pertanto riguardare ad esempio: – l’ammontare del mantenimento per l’ex coniuge più povero; – l’ammontare del mantenimento per i figli; – la collocazione dei figli presso uno dei genitori; – l’affidamento dei figli (se congiunto o condiviso); – le modalità di visita dei figli e la possibilità di un coniuge di trasferirsi altrove. Perché le prove sono necessarie in una causa di separazione o divorzio? Di solito, le prove sono più importanti nella causa di separazione che in quella di divorzio, dove normalmente il giudice si limita a prendere atto di quanto già era stato deciso nel precedente step della separazione, salvo siano intervenuti eventi nuovi e imprevedibili che abbiano mutato la situazione di fatto (ad esempio, un arricchimento o un impoverimento di uno dei due ex coniugi con conseguente richiesta di incremento o di riduzione dell’assegno di mantenimento; inadeguatezza di uno dei due coniugi ai compiti di genitore, ecc.). Gli accordi stretti in sede di separazione non sono vincolanti con il divorzio. Ad esempio, se un coniuge, all’atto della separazione, rinuncia al mantenimento in cambio del trasferimento della proprietà di un immobile, con il divorzio potrebbe modificare la propria pretesa e pretendere anche l’assegno. Di solito, le prove sono volte a dimostrare: – la responsabilità di uno dei due coniugi nell’aver determinato, con il proprio comportamento, la crisi del matrimonio. Il che ne comporta l’imputazione di addebito, con conseguente perdita del diritto al mantenimento e della qualità di erede legittimario; – la sussistenza di redditi nascosti e non dichiarati che potrebbero determinare un maggior importo del mantenimento; – le esigenze economiche del coniuge che richiede il mantenimento o, al contrario, l’incapacità dell’altro di provvedervi per come richiesto dall’ex; – l’inattitudine di uno dei due coniugi a gestire i figli o a prendere le decisioni più adeguate per la loro crescita. Nel primo caso, la battaglia si concentrerà sulla collocazione dei figli e, nel secondo, sull’affidamento. Quali prove portare in una causa di separazione o divorzio? Nel processo civile le prove sono “tipiche” ossia unicamente quelle indicate dal Codice civile. Solo oggi i giudici si stanno aprendo anche alle prove atipiche, come ad esempio le chat, gli screenshot, le email semplici. Le prove in una causa di separazione o divorzio sono dunque quelle di qualsiasi altro processo. Le elencheremo qui di seguito. Testimonianza Possono testimoniare in causa tutti i soggetti, compresi parenti, affini e figli, tranne i due coniugi. La testimonianza dei minori deve essere disposta con le opportune cautele per tutelare la loro psiche. Il bambino con più di 12 anni deve essere obbligatoriamente sentito quando si decide sul suo collocamento e affidamento. Il testimone è solo colui che ha visto i fatti o ne ha cognizione diretta (non sono ammessi i testimoni che hanno conoscenza dei fatti per “sentito dire”). Le deposizioni dei parenti, affini o figli hanno lo stesso valore probatorio di quelle provenienti da terzi estranei. È ad esempio frequente, essenzialmente ai fini dell’addebito, la testimonianza: – dei parenti del coniuge che richiede l’addebito. La prova che la condotta di un coniuge ha determinato l’intollerabilità irreversibile della convivenza può emergere dalle loro testimonianze: i fatti che attengono all’intimità familiare infatti non possono che essere noti con più diretta conoscenza ai congiunti più prossimi; – dei figli; ad esempio, può essere decisiva la testimonianza del figlio che conferma che la relazione extraconiugale del genitore è stata l’unica causa della crisi che ha portato alla fine del matrimonio. Il divieto di comunicazione e diffusione dei dati personali non si applica alla narrazione dei fatti nell’ambito
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Separazione con addebito: quali sono le conseguenze
Cos’è l’addebito, cosa comporta e come si fa ad ottenerlo: quali le conseguenze sul mantenimento e sul risarcimento dei danni. Forse non tutti sanno che, quando interviene la separazione, il giudice non è chiamato a stabilire chi dei due coniugi sia responsabile per la fine del matrimonio se prima non gli viene fatta una esplicita richiesta da una delle due parti. È la cosiddetta richiesta di “addebito”. Ma cos’è l’addebito e quali sono le conseguenze di una separazione con addebito? Possiamo innanzitutto dire che l’addebito è l’imputazione di responsabilità per aver determinato, con il proprio comportamento colpevole, l’intollerabilità della convivenza e aver così fatto naufragare l’unione coniugale. Insomma, subisce l’addebito chi è colpevole di aver dato causa alla separazione. Addebito però non significa “risarcimento del danno” oppure “obbligo di pagare gli alimenti”. Altre sono le conseguenze dell’addebito. E di tanto parleremo meglio e più diffusamente nel corso del presente articolo. Cosa significa addebito? La parola “addebito” è il participio passato del verbo “addebitare” ossia “attribuire la colpa a qualcuno”: in questo caso si tratta della colpa per aver decretato la fine del matrimonio, l’intollerabilità della convivenza. Intanto il giudice può pronunciare l’addebito a carico di uno dei due coniugi in quanto gli sia stata fatta esplicita richiesta con l’atto di ricorso. Non è possibile pronunciare l’addebito nel caso di separazione di una coppia di fatto, non sposata, non esistendo, in capo ai relativi conviventi, degli specifici e cogenti obblighi di legge come invece per le coppie coniugate. Chi subisce l’addebito è colui che viene quindi ritenuto responsabile, a seguito di una regolare causa, della violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio per come elencati dal Codice civile (e di cui a breve parleremo). Non necessariamente un matrimonio deve terminare con addebito. Come noto, la separazione può essere pronunciata anche su semplice richiesta di una delle due parti, per cause non imputabili alla colpa di uno dei due. Un matrimonio può infatti terminare perché la coppia non va più d’accordo, perché uno dei due non ama più l’altro (non esistendo un obbligo di restare innamorati in eterno) o perché è finita quella comunione materiale e morale che deve sempre legare i coniugi. La separazione con addebito o senza addebito segue le stesse regole, salvo solo le conseguenze che dall’addebito derivano e di cui parleremo più in avanti nel corso di questo articolo. Chi stabilisce l’addebito? A pronunciare l’addebito su una separazione o un divorzio può essere solo il giudice. E pertanto, la dichiarazione di addebito presuppone una procedura di separazione di tipo giudiziale, non consensuale. Quindi, laddove i coniugi riescano a trovare un accordo tra di loro che regoli i loro rapporti personali e patrimoniali dopo l’unione coniugale, non ci potrà essere alcun addebito. Il giudice non è tenuto a pronunciarsi sull’addebito se nessuna delle parti in causa glielo chiede. Quindi, la richiesta di addebito va fatta con l’atto introduttivo che dà origine alla causa di separazione. L’addebito viene accertato nel corso della causa, alla luce delle prove addotte dalla parte richiedente e viene sancito con la sentenza che chiude la causa di separazione. Quando viene dichiarato l’addebito? L’addebito viene dichiarato solo quando vengono violati gli obblighi di legge derivanti dal matrimonio ossia: – fedeltà; – convivenza; – assistenza reciproca materiale e morale; – rispetto; – contribuzione alle esigenze del nucleo familiare. Tanto per fare qualche esempio pratico, l’addebito viene dichiarato a carico di chi: – tradisce il coniuge, anche solo virtualmente (ad esempio con una relazione a distanza tramite un social o una chat, senza necessità di contatti fisici); – va via di casa senza una giusta causa, per un apprezzabile periodo di tempo, o senza l’intenzione di volervi più tornare oppure senza indicare quando tornerà; – fa mancare al coniuge il proprio sostegno materiale ed economico, come nel caso del marito che, pur lavorando, non provvede alle esigenze economiche della moglie disoccupata; – umilia, perseguita, svilisce il coniuge, in pubblico o in privato; – non svolge attività lavorativa o domestica, non contribuendo ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche e fisiche. In secondo luogo, l’addebito può essere dichiarato solo laddove vi sia uno stretto legame di dipendenza tra la violazione di uno dei doveri del matrimonio e la crisi coniugale. Tanto per fare un esempio, intanto si può addebitare la separazione al coniuge fedifrago se è stato proprio il tradimento a determinare la fine dell’unione; ciò non può invece avvenire se il tradimento è solo l’effetto di una crisi già in atto per precedenti motivi (si pensi a una donna che tradisce un uomo che la maltratta, la picchia o che è andato via di casa). La prova dell’addebito Il coniuge che richiede l’addebito deve provare che l’irreversibile crisi coniugale è ricollegabile esclusivamente al comportamento dell’altro contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. Deve inoltre dimostrare l’esistenza di un nesso di causa-effetto tra il comportamento del coniuge e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La prova può essere fornita con ogni mezzo, come ad esempio testimonianze, indizi, documenti, chat, ecc. Non valgono però le dichiarazioni delle parti in causa. Quali sono le conseguenze dell’addebito? Erroneamente, si crede che l’addebito implichi un risarcimento del danno o l’obbligo di corrispondere gli alimenti all’ex. Non è così. L’assegno di mantenimento non dipende dall’addebito ma dalla sproporzione di reddito tra i coniugi, quando questa non dipenda da un atteggiamento colpevole del coniuge meno abbiente. Quindi, anche in una separazione senza addebito, la moglie disoccupata potrà chiedere il mantenimento se dimostra di meritarlo (ossia di trovarsi in tale condizione non già per pigrizia ma per necessità). Dunque, un marito fedele e rispettoso dovrà versare gli alimenti all’ex coniuge. Quanto invece al risarcimento del danno esso scatta solo quando dall’addebito consegue la lesione di un diritto costituzionale come l’onore o la salute. Si pensi al caso di un tradimento avvenuto in pubblico, con conseguente danno alla reputazione del coniuge tradito; o al marito che picchi la moglie procurandole delle lesioni fisiche e/o un danno
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Visita fiscale, ultime dalla Cassazione
Impedimento alla visita fiscale di controllo, carattere della sanzione per assenza alla visita: le ultime dalla Cassazione in materia di visite fiscali Impedimento alla visita fiscale di controllo È legittimo il rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza per legittimo impedimento a comparire presentata dal condannato e documentata da un certificato medico, qualora l’indicazione nell’istanza della reperibilità del medesimo in un luogo diverso da quello in cui egli effettivamente si trovi abbia impedito l’esecuzione della visita fiscale di controllo. (Sez. 1, n. 26762 del 16/07/2020, Torres, Rv. 279784). Cassazione, sentenza n. 35715 del 29/09/2021 Assenza visita fiscale, la sanzione non ha carattere disciplinare La questione oggetto di giudizio non riguarda una sanzione disciplinare, ovverosia una prestazione imposta a titolo punitivo dal datore di lavoro, ma il regime delle obbligazioni al verificarsi di una malattia, allorquando risulti l’allontanamento del lavoratore negli orari di reperibilità utili allo svolgimento della c.d. visita fiscale. Ciò è reso evidente non solo dal richiamo nel provvedimento della norma di condotta del C.C.N.L. di pertinenza, chiaramente destinata a regolare i comportamenti obbligatori dovuti nell’ambito del rapporto di R. G. n. 22760/2015 lavoro (art. 21, co. 13, del citato CCNL secondo cui «qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione»), quanto piuttosto dalla norma sulla cui base la P.A. ha agito con atto da essa stessa definito di “gestione” del personale (art. 5, co. 14 d.l. 463/1983 conv. con mod. in L. 638/1983, secondo cui «qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo»), da cui si desume come quella prevista sia una mera conseguenza obbligatoria, espressamente regolata dalla legge, destinata ad operare all’interno del rapporto previdenziale e quindi dell’I.N.P.S., quando sia tale ente, come nel lavoro privato, ad erogare il trattamento, oppure nei riguardi del datore di lavoro quando, come è nel pubblico impiego, sia quest’ultimo a corrispondere quanto dovuto, ai sensi di legge (ora art. 71 d.l. 112/2008, conv. con mod. in L. 133/2008) o di contrattazione collettiva. Cassazione, sentenza n. 33180 del 10/112021 Accertamenti infermità per malattia del lavoratore In tema di licenziamento per giusta causa, la disposizione di cui all’art. 5 St. lav. che vieta al datore di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente o lo autorizza a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non preclude al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificarne l’assenza (Cass. n. 25162 del 2014; Cass. n. 11697 del 2020; Cass. n. 6236 del 2001). E’ insito in tale giurisprudenza, invero, il riconoscimento della facoltà del datore di lavoro di prendere conoscenza di siffatti comportamenti del lavoratore che, pur estranei allo svolgimento di attività lavorativa, sono rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti. Cassazione, sentenza n. 30547 del 28/102021 Assenza ingiustificata dal domicilio: non rileva il dolo L’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo — per la quale l’art. 5, comma quattordicesimo, del DL. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983) prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia — non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest’ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l’esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell’osservanza di tale dovere di diligenza incombe sul lavoratore (v., ex plurimis, Cass. 22 maggio 1999 n. 5000). Né ha rilievo che la mancata visita avvenga senza dolo da parte dell’interessato, perché ciò che è sanzionato è il fatto obiettivo in sé, indipendente dall’intenzione in concreto del lavoratore (Cass. 30 luglio 1993 n. 8484). Cassazione, sentenza n. 4233 del 23.11.2021 Assenza giustificata alla visita fiscale Il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un’improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità”. Cassazione, ordinanza n. 24492 dell’1/10/2019 Assenza visita fiscale e condotta del lavoratore L’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo – per la quale l’art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, – prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico dì malattia – non coincide necessariamente con l’assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore – pur presente in casa – che sia valsa ad impedire l’esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell’osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore (cfr. Cass., 18 novembre 1991 n. 12534; 23 marzo 1994 n. 2816; 14 maggio 1997 n. 4216, Cass. 22 maggio 1999, n. 5000). Cassazione, sentenza n. 19668 del 22/07/2019
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Indegnità a succedere
L’indegnità a succedere, che comporta l’esclusione dalla successione, viene dichiarata con sentenza nei confronti del soggetto che compia uno degli atti previsti dall’art 463 c.c. Solo il de cuius può riabilitare in tutto o in parte l’indegno Indegnità a succedere: cos’è L’indegnità a succedere, disciplinata dagli artt. 463 – 466, contenuti nel Il Capo III, Titolo I, Libro II del Codice Civile è un istituto in virtù del quale un soggetto, che ha tenuto un comportamento biasimevole nei confronti di un altro, nel momento in cui quest’ultimo muore e si apre la successione legittima o testamentaria, viene escluso dalla successione, perché appunto indegno di succedere al de cuius. Per la collocazione dell’istituto all’interno del Codice civile, la dottrina ritiene che l’indegno abbia la capacità di succedere nell’eredità. Il problema è che non può conservare tale posizione, anche se la giurisprudenza sul punto è ancora controversa, come vedremo. Ratio dell’istituto L’indegnità a succedere è un istituto che, nonostante l’indubbia incidenza che la relativa dichiarazione determina nella sfera giuridica del successibile, risulta di fatto poco conosciuto alla platea dei “non addetti ai lavori” ed altresì spesso confuso con altre e diverse figure più o meno tipizzate. La ratio sottesa all’istituto in esame si apprezza anzitutto alla luce di una prospettiva di natura sociale ed etica più che prettamente giuridica e individuabile nella circostanza che la coscienza collettiva non accetta che il soggetto il quale si sia reso responsabile di atti e/o condotte gravemente pregiudizievoli verso il proprio de cuius possa egualmente succedergli al pari degli altri chiamati all’eredità. Chi è indegno a succedere Scendendo nel pratico, sono considerati indegni a succedere al de cuius i soggetti che hanno compiuto gli atti elencati tassativamente nell’art. 463 c.c. e che possono raggrupparsi come di seguito: a) Atti compiuti contro la persona fisica (omicidio doloso, omicidio tentato) o contro la personalità morale (calunnia, falsa testimonianza) del de cuius, oppure del coniuge o del discendente o dell’ascendente di costui. b) Atti diretti con violenza o dolo contro la libertà di testare del de cuius, quali l’aver indotto il testatore a redigere un testamento, ovvero a revocarlo o a modificarne le disposizioni; l’aver distrutto, occultato o alterato il testamento; l’aver formato o consapevolmente utilizzato un testamento falso. In relazione a queste ipotesi contemplate dall’art. 463 c.c. ai n. 5 e 6 la recente Cassazione n. 19045/2020 ha chiarito che il primo caso “prevede come causa di indegnità l’ipotesi di chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata” mentre il secondo ” regola il caso della formazione o dell’uso consapevole di un testamento falso: con la differenza che mentre nella prima ipotesi è richiesta la presenza di un atto destinato a regolare la successione che sia valido ed efficace per i suoi requisiti intrinseci ed estrinseci, nella seconda, invece, la norma, facendo riferimento alla formazione o all’utilizzo di un testamento falso, prescinde completamente da un precedente atto idoneo a manifestare validamente la volontà del testatore.£ c) Decadenza dalla responsabilità genitoriale. Si tratta di un’ipotesi di indegnità prevista dal numero 3 bis dell’art. 463 c.c. e introdotta dall’art. 1 L. 08/07/2005, n. 137, la quale dispone che sia escluso dalla successione del figlio il genitore che sia stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale ai sensi dell’art. 330 c.c. Sospensione dalla successione art. 463 bis c.c. Occorre altresì ricordare che la L. 11/01/2018, n. 4 ha introdotto il nuovo art. 463 bis c.c. in forza del quale il coniuge, la parte dell’unione civile, il figlio, il fratello o la sorella del de cuius, che siano indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti di lui, sono sospesi dalla successione fino all’esito del giudizio. Ai fini della sospensione dalla successione è necessario che il Pm “compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini” comunichi senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato. Qualificazione giuridica Sulla qualificazione giuridica della indegnità a succedere la giurisprudenza di legittimità ne ha escluso la natura di status personale del soggetto, così come di incapacità all’acquisto ereditario. Alla fine è quindi giunta ad identificare l’istituto di cui agli artt. 463 e ss c.c. in termini di “sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico e che da luogo ad una causa di esclusione dalla successione” (cfr. Cass., Civ. Sez., II, 25/02/2019, n. 5411). La definizione testé offerta, lungi dall’avere una portata meramente classificatoria, riverbera in realtà i propri effetti sia sul piano sostanziale che su quello processuale. Infatti, qualora si concludesse circa l’appartenenza dell’indegnità all’alveo delle ipotesi di incapacità a succedere ciò significherebbe sostenere la radicale assenza – in capo all’indegno di qualsiasi effetto acquisitivo. Ciò in quanto soggetto sin dall’inizio inidoneo all’acquisto dei diritti ereditari originati dalla delazione. Ne deriverebbe conseguentemente da un lato la nullità dell’accettazione e dall’altro la natura meramente dichiarativa della sentenza che accertasse l’indegnità del successibile. Al contrario, dovendosi, come detto ritenere l’istituto quale causa di esclusione dall’acquisto al verificarsi di uno dei presupposti elencati dall’art. 463 c.c., l’eventuale accettazione da parte del dell’indegno non risulta affetta da nullità ab origine ma sarà se del caso travolta con effetti retroattivi solo a seguito di una pronuncia di natura costitutiva passata in giudicato (cfr. Cass., Ult. Cit e Cass., Civ. Sez., II, 05/03/2009, n. 5402). A conferma della natura eterogenea delle due fattispecie rispettivamente dell’indegnità e dell’incapacità permangono le seguenti ulteriori differenze: se l’azione volta a far dichiarare l’incapacità di succedere è imprescrittibile, quella funzionale alla pronuncia di indegnità si prescrive nel termine ordinario di cui all’art. 2946 c.c. (ovvero dieci anni), il quale decorre dal giorno dell’apertura della successione ovvero dal momento in cui l’interessato ha certezza della causa di indegnità (cfr. Cass., Civ. Sez., II, 29/11/2016, n. 24252). Come funziona l’indegnità a succedere Dal tenore dell’art. 464 c.c., emerge che l’indegnità viene pronunciata con sentenza costitutiva che ha effetto retroattivo. L’indegno è dunque considerato come se non fosse mai stato erede e per questo è tenuto a
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Danni ai congiunti della vittima primaria: quale scenario futuro
Il documento elaborato da un gruppo di giuristi sui lavori dell’Osservatorio del Tribunale di Milano sulla nuova tabella a punti per il danno da perdita parentale Sappiamo che, con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, con le pronunce più recenti (n. 10579/2021, in particolare) la Cassazione Civile, Sez. III, abbandona l’orientamento che insigniva le Tabelle del Tribunale di Milano di una vocazione nazionale. Quella che segue è l’interessantissima lettera inviata in data 11 maggio 2022 dalla “Scuola di Formazione Giuridica ed Economica San Carlo” ai Presidenti del Tribunale di Milano e di Roma e al Presidente della Sez. III della Cassazione Civile, sottoscritta da autorevoli giuristi – si leggono in principio le firme dei prestigiosi Prof. Pigi Monateri ed Avv. Renato Ambrosio – in gran parte dell’area di Torino. Buona lettura. “Torino, 11 maggio 2022 C.A. Egr. Sig. Presidente del Tribunale di Milano C.A. Egr. Sig. Presidente del Tribunale di Roma C.A. Egr. Sig. Presidente della Terza Sez. Civile della S.C. di Cassazione Civile Oggetto: c.d. nuove tabelle di liquidazione del danno ai congiunti della vittima primaria, Tribunale di Milano (necessità di una pausa di riflessione prima della loro “approvazione”). Inviamo la presente comunicazione in qualità di operatori del diritto impegnati nella tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, avvocati che in giudizio assistono le vittime degli illeciti. E ci rivolgiamo alle posizioni di vertice di codesto Tribunale di Milano estendendola per conoscenza anche al Presidente della III Sez. Civile della S.C., estremamente preoccupati della affermata imminente approvazione di nuove tabelle di liquidazione del danno ai congiunti della vittima primaria. Infatti, stando alle notizie di stampa pubblicate su Il Sole 24 Ore sia il mese scorso che in quello presente sembrerebbe che i lavori della terza commissione interna all’Osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano stiano mettendo a punto le modifiche a tale tabella adottando sì il sistema c.d. “a punti” raccomandato dalle recenti sentenze della Corte di cassazione, ma con modalità e sostanza che appaiono in contrasto con i valori disposti dagli artt. 24 Cost, 6 CEDU e 47 CFUE e che infatti sono state oggetto di aspre critiche, così come è stato oggetto di forte censura il c.d. gruppo di lavoro per quella che è stata descritta una mancanza di trasparenza e di metodo. È evidente che tale tabella una volta approvata potrà avere ruolo centrale in molti giudizi nel panorama nazionale, ed è nostro preciso intento richiamare l’attenzione degli Egregi Sigg.Giudici sui seguenti punti: – non è tollerabile l’affermazione già palesatasi in precedenza secondo cui il quantum da risarcirsi alle vittime di una persona che ha perso la vita per illecito di terzo sia stretto tra esigenze di tutela e soddisfazione della vittima e “tenuta del sistema assicurativo”: osserviamo infatti che il diritto alla salute e alla vita sono costituzionalmente protetti “in un contesto istituzionale contraddistinto dalla centralità dei diritti dell’uomo” (SS.UU Civ. sent. n. 28180/20) ma tenuta del sistema assicurativo non lo è. Osserviamo inoltre che il sistema assicurativo, ancorché obbligatorio per l’assicurato, genera lucro a favore dell’impresa che non è obbligata affatto a permanere nel mercato qualora non lo ritenga di proprio interesse. Se invece rimane nel mercato in quanto interessata ai gains che ottiene non acquisisce perciò soltanto -anzi non lo acquisisce per nulla- la veste di soggetto portatore di diritti costituzionali di pari rango del congiunto che piange il familiare ucciso: si tratta semplicemente di soggetto che svolge un’iniziativa privata economica libera e che consapevolmente decide di occupare e/o mantenere una porzione del mercato…e che può abbandonarlo se non lo desidera più. Mentre il congiunto della vittima morta per illecito è costretto ad essere parte del sistema. Dunque appare del tutto improvvido portare -come si potrebbe dire- in compensazione le due diverse posizioni nei calcoli di quanto debba essere risarcito qualora intervenga la morte a causa di un illecito: l’interesse principale del mondo assicurativo (fare ricavi e utili) deve restare fuori dalle dinamiche elaborative della tabella. – Ciò ci conduce anche a commentare quella che pare essere una scarsa rappresentatività numerica all’interno del gruppo di lavoro che sta lavorando all’elaborazione di detta tabella di rappresentanti dei danneggiati rispetto ai rappresentanti degli assicuratori dei danneggianti. Invero, se per costituzione e legge i magistrati che fanno parte di tale consesso non possono che essere imparziali ed equidistanti dagli interessi in gioco, non altrettanto è possibile dire né pretendere per avvocati e medici legali. Tuttavia ci pare di capire che il numero di coloro che rappresentano esclusivamente le vittime sia inferiore al numero di coloro che rappresentano esclusivamente, o preponderantemente, i danneggianti e i loro assicuratori. Ciò pone chiaramente il lavoro del gruppo milanese sin qui compiuto in una condizione di asimmetria che riteniamo debba essere obbligatoriamente emendata in futuro in senso quantitativo (rendere sicuramente paritario il fronte vittime con il fronte assicurativo, quantomeno) il che passerebbe prima per una doverosa esplicitazione degli interessi in gioco mediante una chiara e formale dichiarazione del settore nei cui favore si opera (es.: vittime di sinistri stradali/società assicuratrici dell’RCA), essendo a tutti chiaro che l’importanza delle tabelle milanesi sia tale per cui l’interesse del mondo assicurativo industriale1 è certamente rappresentato all’interno di tale consesso ancorché probabilmente ancora senza quella che dovrebbe essere una chiara e trasparente dichiarazione2. Le considerazioni che precedono influiscono pertanto sulla validità delle proposte della c.d. nuova tabella dovendosi peraltro già rilevare, non senza preoccupazione, una tendenza fortemente penalizzante per le vittime con le precedenti due tabelle, con sostanziale riduzione degli importi risarciti, proposte dall’Osservatorio milanese nel 2018, relative ai casi di premorienza ed ai “danni terminali”, peraltro criticate anche sul piano tecnico-scientifico dalla medicina legale. 3. Parimenti da censurare è l’utilizzo come criterio di riferimento nella c.d. nuova tabella della “media”, tratta, in relazione ad alcune fattispecie, dai risarcimenti liquidati negli anni passati: infatti in questo modo i valori risarcitori per il futuro vengono irrimediabilmente abbassati e dunque resi meno tutelanti dalla mancata considerazione: 1) dell’aumento negli anni dei valori ritenuti risarcibili (le tabelle del 2021 contengono valori più alti del
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Assegno divorzile all’ex moglie se il nuovo compagno è povero
Come affermato dalle Sezioni Unite, l’assegno divorzile svolge una funzione perequativa e assistenziale, per cui se l’ex moglie è impossibilitata a trovare un lavoro e nonostante la convivenza ha difficoltà, conserva l’assegno Assegno divorzile all’ex che, anche se convive, non naviga nell’oro L’assegno di divorzio, come precisato dalla Cassazione a Sezioni Unite del 2018, ha funzione compensativa, assistenziale e perequativa. Fatta questa premessa, la ex moglie che, pur convivendo, non ha i mezzi adeguati per mantenersi ed è impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive perché invalida, conserva il diritto all’assegno di divorzio. La convivenza more uxorio infatti non determina in automatico il venire meno della misura. Questo in sintesi quanto emerge dalla Cassazione n. 15241/2022. La vicenda processuale In sede di revisione delle condizioni di divorzio il tribunale revoca l’assegno divorzile che era stato disposto in favore della ex moglie. Questa però ricorre in appello, che respinge l’impugnazione in quanto in giudizio è stata accertata la nuova costituzione di una famiglia di fatto e di convivenza more uxorio. Trascurata la situazione economica dell’ex moglie – Nel ricorrere in Cassazione la donna, con il primo motivo, evidenza il mancato accertamento da parte della Corte della compatibilità dei fatti nuovi allegati dall’ex marito con il quadro del suo rapporto amicale accertato inizialmente, che non presenta le caratteristiche tipiche dalla famiglia di fatto. – Con il terzo evidenzia come la corte di appello abbia erroneamente assimilato il nuovo rapporto a una famiglia di fatto nonostante l’assenza della condizione di un progetto di vita con il nuovo compagno. La mera coabitazione con un’altra persona non è sufficiente ai fini della revoca dell’assegno divorzile, in assenza di elementi dai quali è possibile dedurre la formazione di una vera e propria famiglia di fatto. – Con il quarto inoltre rileva l’omessa considerazione della propria condizione di invalidità e inabilità al lavoro, ricordando al riguardo come la SU della Cassazione n. 18287/2018 abbiano sottolineato anche la funzione solidaristica dell’assegno divorzile. L’ex inabile e priva di mezzi, anche se convivente, conserva l’assegno La Cassazione, nel valutare i diversi motivi di doglianza della donna, ritiene fondato solo il quarto motivo, inammissibile invece il primo e infondato il terzo. Il primo è inammissibile in quanto la Corte di Appello ha dato atto del fatto che l’iniziale amicizia della donna si è trasformata nel tempo in una stabile convivenza more uxorio, sulla base degli elementi probatori a disposizione del giudice e che lo stesso è libero di valutare e scegliere anche in relazione alla loro diversa attendibilità. Infondato il terzo motivo perché la Corte ha concluso per il nuovo e stabile rapporto di convivenza della donna sulla base degli elementi probatori dai quali è emersa la comune dimora, l’utilizzo della stessa vettura, la suddivisione delle incombenze domestiche, la condivisione della vita di relazione e il rapporto della coppia con i rispettivi membri familiari. Il soggetto obbligato alla corresponsione dell’assegno inoltre, precisa la Cassazione, “può limitarsi a provare l’altrui costituzione di una nuova formazione sociale familiare stabile, non essendo onerato anche dal fornire anche la prova (assai complessa da reperire per chi è estraneo alla nuova formazione familiare) di una effettiva contribuzione, di ciascuno dei conviventi, al menage familiare, perché la stessa può presumersi, dovendo ricondursi e fondarsi sull’esistenza di obblighi di assistenza reciproci.” Fondato invece il quarto motivo in quanto in effetti la Corte di merito, nel disporre la revoca dell’assegno, ha solo tenuto conto della nuova convivenza, così contravvenendo a quanto sancito dalle SU in merito alla funzione dell’assegno divorzile, avente natura assistenziale, ma anche perequativa e compensativa. Per cui se l’ex coniuge, che instaura una nuova convivenza è comunque privo di mezzi adeguati e, come nel caso di specie, è impossibilitato a procurarseli, il diritto all’assegno divorzile, in presenza degli altri elementi indicati dalle SU, si conserva.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Abbagliato dal sole investe il pedone: no al caso fortuito
In presenza del sole all’altezza degli occhi il conducente è tenuto a rallentare, fermarsi e attendere che il fenomeno che gli impedisce di avere una buona visibilità venga meno, se procede e investe il pedone è responsabile Il sole non rende impossibile avvistare il pedone Quando il sole abbaglia il conducente alla guida, questi deve rallentare, fermarsi e attendere che passi la causa che impedisce la visibilità. Va quindi condannato il conducente che investe un pedone, anziano, che attraversava la strada con movimenti lenti e tali che il conducente poteva ben percepire se avesse rallentato. Non viene quindi smentito dalla sentenza n. 18748/2022 della Cassazione il principio consolidato che esclude che l’abbagliamento del sole costituisca un caso fortuito. Omicidio colposo per investimento di un pedone Un soggetto viene ritenuto responsabile dell’omicidio di un soggetto e di omissione di soccorso. In sede di appello, anche in virtù della scelta del giudizio abbreviato, viene condannato alla pena della reclusione, sospesa condizionalmente, di due anni e alla sospensione della patente per 4 anni. Confermate inoltre le statuizioni civili. Questi gli eventi che hanno condotto al sinistro stradale mortale. L’imputato, alla guida di una autovettura, procedeva alla velocità moderata di 35 km orari, ha investito il pedone all’altezza di un incrocio, che a causa dell’urto veniva sbalzato sul manto stradale. L’investitore nella immediatezza dei fatti si è dato alla fuga, ma ha avvisato due passati della presenza di un uomo a terra. I carabinieri intervenuti sul posto, dopo aver constatato la morte del pedone, grazie alla testimonianza delle donne a cui era stata segnalata la presenza dell’uomo sull’asfalto, procedevano a identificare il responsabile. Sole e condotta imprudente del pedone rilevano Il difensore dell’imputato ricorre alla Corte di Cassazione sollevando tre motivi di doglianza. – Prima di tutto, alla luce della velocità moderata con cui procedeva il conducente e del concorso di colpa del pedone, che ha attraversato diagonalmente un incrocio non si comprende in che modo si sarebbe dovuto comportare in alternativa l’imputato. Per la Corte infatti il conducente avrebbe dovuto tenere una velocità ancora inferiore sulla base di una motivazione del tutto illogica, ritenendo che la presenza di ostacoli improvvisi debba in sostanza essere prevista perché non costituisce un evento eccezionale. – In secondo luogo contesta l’omissione di soccorso addebitata in quanto nel caso di specie il soggetto, morto sul colpo, come dimostrato dall’autopsia, non aveva bisogno di essere assistito. – Con il terzo motivo infine lamenta l’eccessiva severità della pena inflitta. Il pedone era anziano, il sole non è un caso fortuito La Cassazione rigetta il ricorso in quanto dalle stesse dichiarazioni dell’imputato emerge la sua responsabilità. Lo stesso ha infatti dichiarato di non essere riuscito ad evitare il pedone al centro della carreggiata, in prossimità di un incrocio “attesa anche la presenza del sole all’altezza del viso.” Ne consegue che la condotta del pedone, anche se imprudente, non è stata così improvvisa da non poter essere evitata. La velocità in questo caso non poteva considerarsi adeguata anche perché il pedone era anziano e camminava lentamente, inoltre sull’asfalto non sono stati rinvenuti segni di frenata. Giurisprudenza è costante nel ritenere che “in caso di omicidio colposo il conducente va esente da responsabilità quando, per motivi estranei al suo obbligo di diligenza, si sia trovato nella impossibilità di avvistare il pedone e di notarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile. Né può trascurarsi l’abbagliamento del sole addotto dal conducente che però, per consolidata giurisprudenza “non integra un caso fortuito e perciò non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione, infatti, il conducente è tenuto a ridurre la velocità e ad interrompere la marcia e ad attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità.” Infondata la censura relativa all’omissione di soccorso. L’omicidio colposo aggravato dalla fuga può ben concorrere con l’omessa prestazione di assistenza stradale perché le fattispecie di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 189 codice della Strada costituiscono due distinte ipotesi di reato. Non merita accoglimento neppure la doglianza sull’entità della pena perché sul punto la motivazione della sentenza non è contraddittoria né illogica.