Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Multa passaggio semaforo rosso: non vale se il rilevamento avviene di notte
L’art 169 del Regolemento del Codice della Strada vieta di tenere accesi i semafori dalle 23.00 alle 7.00 fatte salve particolari condizioni di circolazione, spetta quindi alla PA provare le ragioni per cui i semafori erano accesi La PA deve provare le ragioni per l’accensione notturna dei semafori L’art. 169 del Regolamento del Codice della Strada dispone: “1. Il funzionamento degli impianti semaforici a tempi fissi è vietato dalle ore 23.00 alle ore 7.00; è consentito per quelli comandati automaticamente dai veicoli, per quelli “a richiesta” azionati dai pedoni e per quelli coordinati o a più programmi, in cui sia previsto uno specifico programma notturno con durata ridotta del ciclo semaforico. 2. Allorché si verificano particolari condizioni di circolazione, con flussi di traffico elevati, o presenza di sensi unici alternati, o lavori in corso e simili, è consentito il funzionamento degli impianti semaforici anche tra le ore 23.00 e le ore 7.00.” Alla luce di detta norma, se al conducente viene contestato il passaggio con il semaforo rosso proprio nelle ore notturne, poiché il funzionamento del semaforo è precluso, spetta al PA dimostrare la sussistenza di un programma apposito di accensione e le condizioni che lo giustificano. Queste le precisazioni che hanno condotto il GdP di Pinerolo ad accogliere il ricorso di un automobilista (rappresentato dalla Globoconsumatori) e all’annullamento dei verbali notificati con la sentenza del 2 maggio 2022 . Multe per passaggio con semaforo rosso Un automobilista ricorre al Giudice di Pace di Pinerolo per contestare diversi verbali con i quali la PA competente gli contesta la violazione dell’art. 146 del Codice della Strada, che punisce il passaggio in presenza della luce semaforica rossa. Nel ricorso il ricorrente fa presente che i rilevamenti sono stati effettuati nelle ore notturne, per cui il Comune era tenuto a dimostrare le ragioni per le quali i semafori fossero attivi anche in quelle ore, visto che l’art. 169 del Regolamento del Codice della Strada preclude l’accensione notturna dei semafori. Semafori spenti di notte: alla PA provare se e perché erano accesi Il Giudice di Pace accoglie il ricorso e annulla i verbali impugnati. La PA infatti non è riuscita a dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria relativa alla sanzione irrogata, ossia l’infrazione e la regolarità del procedimento di irrogazione della sanzione. Il ricorrente ha infatti eccepito che i rilevamenti sono stati effettuati durante le ore notturne e precisamente tra le ore 23.00 e le ore 7.00 , orario durante i quali il funzionamento del semaforo è vietata dall’art. 169 del Regolamento al Codice della Strada, a meno che non sussistano le condizioni particolari, indicate dalla norma. Ha ragione il ricorrente quando afferma che la PA doveva dimostrar la presenza delle condizioni che la legittimavano a tenere accesi i semafori. La giurisprudenza infatti “è concorde nell’affermare che affinché l’accertamento possa considerarsi legittimo spetta alla PA l’onere di provare la ricorrenza delle condizioni indicate dai commi 1 e 2 dell’art. 169 Regolamento CDS, prova in difetto della quale la contestazione è illegittima ed il verbale non può che essere annullato” Nel caso di specie non solo la PA non ha assolto al proprio onere probatorio, ma la stessa non ha neppure preso posizione sull’eccezione sollevata dal ricorrente, per cui il ricorso non può che essere accolto.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Il segreto professionale dell’investigatore privato
Obblighi, facoltà, limiti e orientamento giurisprudenziale della Cassazione sul segreto professionale dell’investigatore privato Segreto professionale: definizione L’argomento del segreto professionale è da sempre controverso, dibattuto e spesso sottovalutato, nonostante sia un diritto/dovere ben delineato. È necessario, innanzitutto, definire il segreto professionale. Questo è un obbligo normativo a carico di alcune figure professionali alle quali è fatto divieto di rivelare o comunicare informazioni di cui siano a conoscenza per motivi di lavoro, e per le quali è imposto uno specifico obbligo di segretezza. Cos’è la segretezza? È qualcosa di precluso alla conoscenza altrui dove, l’oggetto del segreto che non si intende riferire, accomunabile all’istituto del segreto professionale, può riguardare un fatto appreso o l’identità di un persona informata sui fatti. Il segreto professionale è pertanto un ambito qualificante e riguardante solo alcuni soggetti, tra i quali gli investigatori privati autorizzati, che possono riservarsi la facoltà di non riferire a domande poste in sede processuale ed extra processuale che tendono a far rivelare circostanze e/o persone delle quali si è appresa notizia nell’esercizio della propria attività. Segreto professionale: facoltà e limiti Spetterà poi all’investigatore privato valutare se avvalersi o meno del segreto professionale, considerando che: – il segreto professionale è un obbligo la cui violazione senza giusta causa è punita dall’art. 622 c.p.; – l’investigatore privato autorizzato ha facoltà di non denunciare reati dei quali abbia avuto notizia nel corso delle propria attività (art. 334 bis c.p.p.); – il Giudice ha comunque facoltà di procedere ad accertamenti qualora abbia motivo di dubitare della dichiarazione resa dall’investigatore privato (co. 2 art. 200 c.p.p.). Con riferimento all’ultimo punto appena descritto è doveroso precisare che il segreto professionale non può essere utilizzato per nascondere la illecita modalità di acquisizione di un’informazione. Vale a dire che non è possibile celare nel segreto professionale la fonte che ha riferito una notizia confidenziale, se per acquisire quella determinata informazione è stato commesso un illecito. Il comma 1, lettera b, dell’articolo 200 c.p.p. prevede che l’investigatore privato autorizzato non possa essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione della propria professione. Ma il problema si pone nel necessario bilanciamento tra il rispetto del segreto professionale, la tutela del diritto di difesa e il dovere civile di contribuire e collaborare all’amministrazione della giustizia nel far emergere la verità dei fatti. Segreto professionale e divieto di testimoniare Questo vuol dire che il riconoscimento del segreto professionale non determina il divieto di testimoniare, bensì ne stabilisce i limiti proprio nel bilanciamento degli interessi di tipo privatistico e pubblicistico di cui sopra, prevedendo una facoltà di astensione che non è generale ma trova la sua specifica nel singolo fatto e fonte. In ambito civile è da considerarsi invece l’articolo 249 c.p.c. il quale afferma che “si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articolo 200, 201, 202 codice di procedura penale relative alla facoltà di astensione dei testimoni”. La facoltà di astensione viene quindi attuata mediante una dichiarazione resa verbalmente in udienza quando il giudice ammonisce i testimoni ex art. 251 e, in ogni caso, non oltre l’inizio dell’esame testimoniale. Il suggerimento potrebbe essere di anticipare questa fase e scrivere nella relazione investigativa, in premessa o nella descrizione dell’esito d’indagine, una dicitura specifica che richiami il segreto professionale. La Cassazione sul segreto professionale dell’investigatore In materia di segreto professionale riconosciuto all’investigatore privato in sede civile si è espressa anche la Corte di Cassazione occupandosi di un caso in cui un investigatore privato, rifiutatosi (in fase civile) di riferire il nominativo della propria fonte, si era ritrovato imputato in un processo penale per falsa testimonianza (ex art. 372 c.p.). I Giudici della Suprema Corte hanno assolto l’investigatore ritenendo la scelta non punibile secondo l’art. 384 c.p., 2° comma, ai sensi del quale “la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione”. La Cassazione ha quindi stabilito che l’investigatore non è punibile, perché “non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere” (cfr. Cass. pen. sentenza n. 7387/2005). Questa sentenza ha definitivamente sancito che gli investigatori privati possono esercitare il segreto professionale anche dinanzi al Giudice del Tribunale civile. Dal 2005 ad oggi non è mai più stato messo in discussione, in sede civile o penale, il diritto/dovere dell’investigatore privato di avvalersi del segreto professionale.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Un investigatore privato può utilizzare il GPS?
Liceità dell’utilizzo del sistema GPS nel corso delle investigazioni private: irrilevanza penale e accortezze ai fini della privacy L’investigatore privato e il GPS La possibilità per un investigatore privato di indagare su una persona tramite un sistema di rilevamento GPS, al fine di “seguirla” e di ricostruirne gli spostamenti, ha avuto nel tempo notevoli mutamenti ed ancora oggi, purtroppo, è motivo di discussione. L’utilizzo di questo sistema è strettamente connesso al tema della sorveglianza elettronica e, conseguentemente, ci costringe a diversi interrogativi. Non vi è una specifica norma sul punto – ad eccezione di quanto previsto nel D.M. 269/10, con tutti i limiti esistenti in capo a un decreto ministeriale – e la giurisprudenza esistente si riferisce quasi esclusivamente all’utilizzo del GPS da parte della polizia giudiziaria. Secondo i giudici della Suprema Corte, “seguire” una persona tramite un rilevatore GPS rientra tra le attività di investigazione atipiche assimilabili al pedinamento ed è perfettamente eseguibile (cfr. Cass. n. 9416/2010; Cass. n. 9667/2009; Cass. n. 15396/2008; Cass. n. 3017/2008). Vi è pertanto un orientamento giurisprudenziale consolidato favorevole, sebbene, questo venga applicato esclusivamente al settore dell’investigazione pubblica. Irrilevanza penale In tema di investigazione privata, il D.M. n. 269/2010 definisce l’attività di indagine in ambito privato come quella attività volta alla ricerca e alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, e che possono riguardare, tra l’altro, gli ambiti familiari, matrimoniali, patrimoniali e la ricerca di persone scomparse. Tale DM, all’art. 5 comma 2, prevede espressamente che: “i soggetti autorizzati possono svolgere …. (omissis) …. attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici”. Ogni qualvolta, quindi, si colgano informazioni relative alla posizione di un veicolo posto sulla pubblica via, il pedinamento elettronico mediante l’utilizzo del GPS è pertanto perfettamente lecito. Ciò nonostante, potrebbe capitare di essere ugualmente denunciati per il reato di cui all’art. 615 bis c.p. (illecita interferenza nella vita privata). Ma perché questo avviene? Molte volte per ignoranza normativa o talvolta per semplice dispetto da parte della persona che viene a conoscenza di essere stata oggetto di controllo e pedinamento. L’articolo di legge 615 bis c.p. punisce chiunque si procuri notizie o immagini attinenti la vita privata di una persona mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora che si stiano svolgendo nei luoghi di privata dimora. Il GPS non è uno strumento utile alla captazione visiva o sonora, e l’autovettura (anche se esistono sentenze contraddittorie) non è un luogo di privata dimora, ed è quindi abbastanza semplice convenire come qualsiasi denuncia sull’utilizzo del GPS da parte dell’investigatore privato sia solo un pretesto per arrecare fastidi, un’inutile perdita di tempo ed ovviamente di denaro. Accortezze ai fini privacy Quanto precede risponde, però, solo alla frequente domanda se l’utilizzo del GPS sia lecito o meno da un punto di vista penale. Vi è però un altro aspetto da tenere in considerazione, certamente non meno importante, ed è relativo al diritto alla riservatezza della persona oggetto di indagine. I dati relativi alla localizzazione del veicolo e al tragitto dello stesso riguardano, infatti, una persona fisica identificata o identificabile, e la legittimità del trattamento di questi dati deve superare il vaglio di un bilanciamento tra il diritto di difesa e le altre fondamentali libertà individuali (quale ad esempio il diritto alla riservatezza). Il trattamento dei dati raccolti deve pertanto essere conforme al GDPR 679/2016, con particolare riferimento alla finalità, ai tempi di conservazione e alle modalità di diffusione delle informazioni raccolte. Questo aspetto – che nulla ha a che vedere con la irrilevanza penale dell’utilizzo del GPS – è spesso tralasciato. La conseguenza è che la denuncia penale viene inizialmente archiviata, ma non è inusuale che successivamente una nuova denuncia venga riproposta con successo relativamente alla violazione della tutela dei dati personali, proprio perché non sono stati presi i dovuti accorgimenti e rispettati gli adempimenti previsti dalla nuova normativa sulla privacy. L’esito finale sarà l’archiviazione della denuncia per illecita interferenza nella vita privata, cui seguirà però, una pesantissima multa per violazione del GDPR, fatta salva la possibilità che questa violazione non comporti essa stessa una responsabilità penale per inesistenza del bilanciamento dei diritti di cui sopra. Si ricorda, inoltre, che per utilizzare il GPS resta indispensabile provvedere alla compilazione del registro degli affari, acquisire un incarico scritto in cui viene appunto evidenziato il rapporto tra committente e persona oggetto di indagine, nonché la specifica del diritto da tutelare in sede giudiziaria. GPS sì ma nel rispetto della privacy In conclusione, sia da un punto di vista penale sia di privacy è assolutamente legittimo l’uso di un sistema GPS da parte di un investigatore privato per seguire gli spostamenti di una persona. È però necessario che i dati siano raccolti e trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’indagine, e con il solo fine di tutelare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_La Cassazione sulla separazione consensuale
Ecco alcune delle più interessanti sentenze della Cassazione in materia di separazione consensuale: Cassazione n. 11486/2022 L’atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all’altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile, esso si ritiene ugualmente suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell’avvenuta omologazione dell’accordo suddetto – cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l’atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli. Cassazione n. 41232/2021 L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza, è dovuto, sia pure a condizione che l’omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell’omologa. Cassazione n. 17908/2019 Le attribuzioni patrimoniali dall’uno all’altro coniuge concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell’evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell’atto di “donazione” vero e proprio, e dall’altro, a quello di un atto di vendita; tali attribuzioni svelano una loro “tipicità”, la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva “onerosità”, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati (o eventualmente, solo riflessi) patrimoniali, i quali, essendo maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale, per lo più non si rendono perciò sempre – guardati con sguardo retrospettivo immediatamente riconoscibili come tali. Cassazione n. 6145/2018 La situazione di intollerabilità della convivenza può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale anche di uno solo dei coniugi, e, pertanto, il Tribunale è tenuto a pronunciare la sentenza non definitiva di separazione (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, facendo ad essa seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni. Tale pronuncia non definitiva costituisce uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo che non determina un’arbitraria discriminazione nei confronti del coniuge economicamente più debole, sia perchè è sempre possibile richiedere provvedimenti temporanei ed urgenti, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, peraltro modificabili e revocabili dal giudice istruttore al mutare delle circostanze, sia per l’effetto retroattivo, fino al momento della domanda, che può essere attribuito in sentenza al riconoscimento dell’assegno di divorzio; pertanto, deve reputarsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 9, (nel testo sostituito della L. n. 74 del 1987, art. 8), sollevata in riferimento agli artt. 2, 29 e 111 Cost. Cassazione n. 16909/2015 La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare il cui contenuto essenziale è rappresentato dal consenso reciproco a vivere separati, dall’affidamento dei figli e, ove ne ricorrano i presupposti, dall’assegno di mantenimento. Esso ha poi un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione e che è rappresentato da accordi patrimoniali autonomi conclusi dai coniugi in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_ Responsabilità Medica
Nelle cause risarcitorie derivante dalla responsabilità medica al paziente spetta dimostrare il nesso di causa tra la condotta del medico e il danno riportato, al medico invece di aver rispettato pienamente le leges artis o le best practices La prova del nesso di causa è a carico del paziente La donna che dopo un intervento di mastoplastica additiva, rileva la presenta di un inestetismo, consistente nella lieve asimmetria del seno, deve dimostrare, se vuole ottenere il risarcimento, il nesso di causa tra la condotta e il danno riportato. La stessa non può limitarsi a richiamare le conclusioni, tra l’altro non totalmente a suo favore, della ATP effettuata a distanza di quasi nove anni dall’intervento. Occorrono prove maggiori ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria da responsabilità medica. Queste le conclusioni del Tribunale di Reggio Emilia nella decisione del 16 febbraio 2022. Asimmetria mammaria dopo mastoplastica additiva Una donna si sottopone a un intervento di chirurgia estetica al seno. A distanza di otto anni e mezzo promuove un accertamento tecnico preventivo art. 696 c.p.c nei confronti del medico che l’ha operata e del Centro medico presso cui l’intervento è stato eseguito, ritenendo la sussistenza della colpa medica e chiedendo la relativa quantificazione dei danni subiti. In seguito la paziente promuove giudizio di merito sempre verso la struttura e il medico perché l’accertamento ha dimostrato la erronea esecuzione dell’intervento che ha prodotto inestetismi derivanti dalla diversa forma e dimensione delle due mammelle. Chiede quindi a titolo di risarcimento la somma di Euro 3.900,30. Il Centro medico resiste in giudizio (contumace il medico) e contesta la domanda perché la leggera asimmetria mammaria è frutto di una complicanza che è stata ben descritta alla paziente, che quindi ne era a conoscenza. Non spetta il risarcimento al paziente che non prova il nesso Il Tribunale di Reggia Emilia chiamato a pronunciarsi precisa prima di tutto che: “spetta innanzitutto al paziente provare il nesso causale tra l’insorgere della patologia e la condotta del medico; solo in un secondo momento, laddove il paziente abbia dato prova di tale ciclo causale, il sanitario deve provare il pieno rispetto delle leges artis o comunque delle best practices, evidenziando la causa non imputabile che gli ha reso impossibile fornire la prestazione corrispondente ai canoni di professionalita? dovuti.” Ne consegue che se la causa del danno è incerta perché il paziente non prova il nesso tra condotta del medico e patologia, il giudice non può che rigettare la domanda. Passando quindi all’esame del caso di specie, il Tribunale rileva che l’accertamento tecnico preventivo effettuato a distanza di quasi nove anni e in assenza di documentazione intermedia prodotta da parte attrice ha reso difficile l’espletamento della procedura peritale, la quale ha concluso per il danno si è verificato probabilmente per la “contrattura capsulare, evento prevedibile ma non prevenibile dai Sanitari, per cui non sarebbe rilevabile alcuna censura.” In sostanza dall’ATP è emerso che i modesti inestetismi quantificati nella percentuale dello 2,5% di danno biologico non sono sicuramente riconducibili alla colpa medica e che la lieve dismorfia è frutto di una contrattura capsulare, prevedibile ma non prevenibile. La difesa di parte attrice tuttavia, nonostante tali incertezze, nulla ha osservato al riguardo, per cui la domanda deve essere rigettata, con conseguente condanna alle spese di lite in favore del Centro medico costituitosi.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Molestie sessuali nel Metaverso: sono reato?
E’ perseguibile chi viola l’altrui sfera sessuale nel Metaverso? Il caso di Horizon Worlds in cui l’avatar di un’utente ha subito palpeggiamenti Molestie sessuali online e loro punibilità Nuove frontiere digitali, nuovi contesti in cui può esprimersi l’umana idiozia. Il caso di una donna vittima di molestie sessuali in un ambiente di realtà virtuale apre nuovi interrogativi nel mondo del diritto. L’obiettivo è comprendere se comportamenti che sarebbero punibili nella realtà possano esserlo anche quando sono tenuti in contesti completamente digitali, virtuali, immateriali. Il caso Horizon Worlds: utente “palpeggiata” nel Metaverso Il caso incriminato si è verificato sulla piattaforma Horizon Worlds, afferente alla società Meta di Mark Zuckerberg (quello di Facebook, per intenderci). Tale piattaforma ricrea un ambiente completamente virtuale, il cosiddetto Metaverso, in cui, grazie all’utilizzo di dispositivi di controllo dei movimenti e ad un visore, si guida il proprio avatar, cioè un personaggio che si muove all’interno di quell’ambiente virtuale, interagendo con gli altri personaggi, guidati da persone reali che fisicamente si trovano in altri luoghi distanti, anche dall’altra parte del mondo. Ebbene, proprio questa interazione è sfociata in un episodio che, se fosse successo nel mondo reale, sarebbe qualificabile come palpeggiamento da parte di un avatar guidato da un uomo ai danni di un avatar guidato da una donna, con tanto di commenti sessisti da parte di altri utenti collegati. La donna ha sporto denuncia, e al riguardo possono rilevarsi due conseguenze. Una di ordine giuridico: nel diritto statunitense, la fattispecie, benché avvenuta in ambiente virtuale, configura il reato di molestie sessuali e risulta, perciò, perseguibile. L’altra di ordine più pratico: Meta, attraverso i suoi esponenti, si è scusata, ed ha prontamente introdotto una nuova funzione nel programma, chiamata Safe Zone, che impedisce, quando attivata, agli altri personaggi di avvicinarsi troppo al proprio avatar. Il reato di molestie sessuali nel nostro ordinamento Partiamo da quest’ultimo aspetto per evidenziare che la soluzione tecnica, per quanto apprezzabile, rischia di far ricadere sull’utente la responsabilità di non aver saputo evitare le eventuali molestie ricevute. Sarebbe, però, auspicabile che il programma impedisse in radice la possibilità che simili episodi possano verificarsi, senza richiedere alcuna attività da parte dell’utente. Quanto al primo aspetto evidenziato, invece, che è quello che qui maggiormente interessa, va rilevato che il diritto italiano presenta delle particolarità che rendono un po’ più complicata la questione relativa all’inquadramento giuridico di un fatto del genere. La mancanza di un effettivo atto materiale – manca il contatto fisico vero e proprio – impedisce, infatti, di ricondurre la fattispecie nell’ambito della violenza sessuale disciplinata e punita dall’art. 609-bis c.p. Il nostro ordinamento, inoltre, non prevede, a differenza di altri, un autonomo reato di molestie sessuali. Metaverso: necessità di una disciplina per i reati sessuali online Ciononostante, un importante appiglio giuridico lo offre l’art. 660 c.p. e la sua interpretazione fornita, nel corso degli anni, dalla giurisprudenza. Tale norma punisce il reato di molestie alla persona, intese come il comportamento con cui, in luogo aperto al pubblico, si arrechi ad altri molestia o disturbo per motivi meritevoli di rimprovero. Ebbene, da questa generica definizione, relativa a comportamenti che possono anche non avere nulla a che fare con la sfera sessuale, la giurisprudenza ha provato ad elaborare la specifica figura delle molestie a sfondo sessuale, che, pur in mancanza dell’atto materiale del contatto fisico tipico della violenza sessuale, si sostanziano in espressioni volgari a sfondo sessuale o in atti di corteggiamento invasivo ed insistito (v. Cass. n. 2742/10). Ebbene, una simile ricostruzione dovrebbe essere sufficiente a ricomprendere, o almeno a fornire l’aggancio per ricondurre nell’alveo delle molestie a sfondo sessuale – e quindi punire – anche quei comportamenti realizzati per mezzo di dispositivi elettronici nel contesto di ambienti virtuali. Sul punto, però, sarebbe sicuramente opportuno – oltre che un auspicato progresso culturale da parte di tutti – un intervento del legislatore, anche comunitario, specificamente mirato a punire, senza possibilità di equivoci, simili comportamenti e a tutelare la dignità della persona e la sfera privata, massimamente quella sessuale, di ogni individuo, anche quando la stessa possa venire offesa o violata in ambienti completamente virtuali e digitali. Perché immateriale non significa inesistente, e ciò che avviene online viene senza ombra di dubbio subito dall’individuo nella sua dimensione reale di persona fisica.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Mail aziendale del dipendente: il datore di lavoro può bloccarla?
Il datore di lavoro può chiudere o bloccare l’accesso all’account di posta elettronica del lavoratore o del collaboratore esterno? Potrebbe un datore di lavoro chiudere, sul più bello, l’accesso all’email aziendale di un lavoratore dipendente o di un collaboratore esterno, anche se questi non è stato sollevato dalle proprie mansioni e risulta ancora “in forze” presso l’azienda? Cosa succederebbe se, un bel giorno, il capo dovesse assegnare al lavoratore un diverso account di posta elettronica, chiudendo il precedente senza alcun preavviso e senza quindi dare al relativo interessato la possibilità di “backuppare” il contenuto? La questione è stata oggetto di un interessantissimo intervento da parte del Garante della Privacy destinato a fare scuola. E questo perché, per la prima volta, i principi in tema trattamento dei dati personali dei lavoratori dipendenti sono stati estesi anche ai collaboratori esterni. Cerchiamo di fare chiarezza sul punto. Scopriamo cioè se il datore di lavoro può bloccare la mail del dipendente o di un collaboratore. L’email è coperta da privacy? L’indirizzo email è considerato un dato personale, come tale protetto da privacy. L’obbligo di riservatezza coinvolge ancor di più il suo contenuto, tutelato anche dalla Costituzione che, come noto, garantisce la libertà e la segretezza della corrispondenza. Tali principi valgono anche per le email aziendali, benché le stesse siano di titolarità dell’azienda. Il fatto che il datore di lavoro metta a disposizione del dipendente o del collaboratore esterno un account proprio non dà diritto al primo di ingerirsi nella sua gestione. Un po’ come dire che il padrone di casa che dà in affitto il proprio appartamento, pur rimanendone proprietario, non può entrarvi all’interno senza aver prima chiesto il consenso all’inquilino. La riforma del lavoro introdotta con il Jobs Act ha stabilito il potere del datore di lavoro di controllare le email dei dipendenti per punire eventuali illeciti ma solo se: – ciò non avviene con finalità preventive o random ma solo nei confronti di coloro su cui pendono indizi di irregolarità; – il datore ha avvisato il dipendente, prima dell’avvio del rapporto di lavoro, della possibilità di controllo delle email. Il datore di lavoro può chiudere l’email del dipendente? Una volta che il rapporto di lavoro si è chiuso, il datore di lavoro non può lasciare aperto l’account email del dipendente ma deve chiuderlo, eventualmente predisponendo un sistema di risposta automatica a quanti invieranno delle comunicazioni, in modo da comunicare il diverso indirizzo a cui le stesse devono essere inoltrate. La violazione di tale regola costituirebbe una illegittima violazione della privacy. L’account email può essere chiuso anche nel corso del rapporto di lavoro ma con un preavviso in modo tale che il dipendente possa fare una copia dei dati che gli interessano. Cosa succede se il datore di lavoro blocca l’accesso all’email da parte del dipendente? Il Garante della Privacy ha condannato una società a pagare 50mila euro perché senza alcun preavviso né comunicazione successiva, aveva inibito alla collaboratrice l’accesso al suo account, utilizzato per le relazioni commerciali, account che risultava però ancora attivo. La lavoratrice infatti continuava a ricevere sul suo computer e sul telefono gli avvisi e le richieste di immettere la nuova password di accesso, che era stata cambiata da remoto a sua insaputa. Il principio affermato dall’Authority è il seguente: per quanto riguarda le regole sulla gestione della casella e-mail di agenti e collaboratori esterni da parte delle aziende, valgono le stesse garanzie di cui godono i dipendenti della società. Pertanto il lavoratore, l’agente, il titolare di un contratto co.co.co. e, più in generale, qualsiasi collaboratore interno o esterno deve sempre essere previamente informato in maniera esaustiva sul trattamento dei suoi dati mentre il datore di lavoro deve rispettarne i diritti, le libertà fondamentali e la reputazione professionale. La società non può trattare i dati estratti dalla casella di posta, se non per la tutela dei diritti in sede giudiziaria e solo per il tempo necessario a tale scopo e dovrà garantire un tempestivo riscontro all’esercizio dei diritti di tutti i suoi lavoratori, rilasciando loro un’idonea, preventiva e documentata informativa sul trattamento dei dati personali, incluso l’utilizzo di Internet e della posta elettronica aziendale.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Incidente stradale: che risarcimento spetta?
Danno non patrimoniale: che cos’è? In quali casi la vittima di un sinistro ha diritto al risarcimento del danno morale? Secondo la legge, la persona lesa nei propri diritti può chiedere non solo il risarcimento del danno patrimoniale, ma anche quello non patrimoniale. Ad esempio, la vittima di stalking che subisce il danneggiamento violento dei propri beni potrà reclamare non solo il risarcimento del danno economico (riguardante gli oggetti rovinati) ma anche quello non economico, inerente al turbamento subito a causa della condotta persecutoria. Con questo articolo ci soffermeremo su un particolare aspetto: che risarcimento spetta in caso di sinistro stradale? La Corte di Cassazione ha recentemente spiegato che, in caso di incidente stradale, il danno morale (che rientra nel risarcimento non patrimoniale) non spetta automaticamente, ma solo se rigorosamente dimostrato. Questo significa che i parametri adottati dalla giurisprudenza sono errati se prevedono “d’ufficio” l’attribuzione del risarcimento del danno morale. Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme che risarcimento spetta in caso di sinistro stradale. Sinistro stradale: come si risarcisce il danno? A seguito di un incidente stradale, la vittima potrebbe maturare il diritto a due tipi di risarcimento: quello per il danno patrimoniale e quello per il danno non patrimoniale. Il danno patrimoniale si riferisce alla perdita economica direttamente subita dalla vittima di un illecito. Ad esempio, chi subisce un danno alla propria auto patisce un danno patrimoniale uguale alla perdita di valore del suo bene. Il danno patrimoniale è quindi facilmente calcolabile, in quanto corrisponde alla diminuzione patrimoniale conseguente all’illecito. Il danno non patrimoniale corrisponde invece alla lesione di un interesse protetto dall’ordinamento giuridico. Il danno non patrimoniale è quello che il soggetto soffre in seguito alla violazione di un valore della personalità umana e include tutti i pregiudizi non immediatamente quantificabili economicamente, quali la sofferenza interiore, l’invalidità fisica e psichica, il peggioramento della qualità della vita di una persona. Danno non patrimoniale: quando spetta? Il danno non patrimoniale è risarcibile soltanto quando dimostrato, esattamente come il danno patrimoniale. Chi vuole ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale dovrà provare, ad esempio, di aver subito un danno alla salute tramite una perizia medica, eventualmente calcolando anche il proprio grado di invalidità (temporanea o permanente). Non si può quindi pretendere in automatico il risarcimento del danno non patrimoniale ogni volta che si ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale. Ma di tanto parleremo a breve. Danno non patrimoniale: in cosa consiste? Il tipico danno non patrimoniale è quello alla salute: si parla in questi casi di danno biologico. Il danno biologico ricomprende tutte le lesioni alla propria integrità psicofisica: non soltanto quindi le malattie e le ferite del corpo, ma anche quelle della mente e della psiche. Ad esempio, chi subisce un’aggressione fisica avrà diritto al risarcimento del danno biologico, nel caso in cui riporti lesioni personali; lo stesso dicasi per le ferite riportate a seguito di un sinistro stradale. Altra ipotesi tipica di danno non patrimoniale è il danno morale, definibile come l’ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato o anche nel patema d’animo o stato d’angoscia generato dall’illecito. Il danno morale è dunque il dolore interiore che subisce una persona che è stata vittima di un evento antigiuridico. Si pensi alla depressione, all’ansia, ai problemi psicologici derivanti da un evento traumatico causato da una condotta illecita altrui. Ad esempio, la vittima di stalking potrà a buon diritto chiedere il risarcimento del danno morale per il grave stato d’ansia a lungo patito per via della persecuzione subita. Risarcimento danno non patrimoniale: come si calcola? Il risarcimento del danno non patrimoniale si calcola in base ad alcuni parametri individuati dalla giurisprudenza, i quali tengono conto di diversi fattori come il grado di invalidità (temporanea o permanente) conseguente all’illecito oppure l’età del danneggiato. I parametri più famosi sono quelli elaborati dai tribunali di Roma e di Milano, criteri che vanno sotto il nome di tabelle, in quanto elencano in maniera puntuale il risarcimento per il danno non patrimoniale che spetta alle vittime di lesioni all’integrità psico-fisica. Incidente stradale: che risarcimento spetta? Nel caso di sinistro stradale può spettare tanto il risarcimento del danno patrimoniale quanto quello per il danno non patrimoniale. Si pensi alla vittima che rimanga gravemente ferita: in un caso del genere, spetterà il risarcimento per il danno alla propria salute (danno biologico). Eventualmente, in caso di sinistro, si può avere diritto anche al risarcimento del danno morale. Si pensi al motociclista che subisce lesioni permanenti al volto, patendo anche una grave sofferenza morale, oppure a chi è costretto in ospedale tra la vita e la morte per lungo tempo in stato di coscienza. Come anticipato, il risarcimento del danno morale può essere riconosciuto solamente nel caso in cui questo sia debitamente provato. Secondo la Cassazione, infatti, il danno morale è completamente autonomo da quello biologico, non potendo essere riconosciuto solamente per via di un danno alla salute. Secondo la Suprema Corte, il danno morale è autonomo dal biologico laddove non può essere verificato con un accertamento medico-legale, Secondo la Cassazione, dunque, non è giustificabile l’incorporazione del danno morale nel biologico: il secondo, infatti, è indicato come lesione che incide sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto, e quindi sulla dimensione esterna, mentre il danno morale si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo, dunque nella dimensione interiore della persona. Peraltro, non può essere dimenticato come, di solito, nel risarcimento del danno biologico sia già ricompreso anche il calcolo di una generica sofferenza morale; pertanto, è possibile ottenere il risarcimento di un danno morale autonomo e distinto da quello biologico solo se questo è adeguatamente provato, cioè se è dimostrata la presenza di una sofferenza, diversa dal danno biologico, causata dalle lesioni subite.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Autovelox al lato della strada: quando è illegittimo
Le regole di posizionamento degli apparecchi rilevatori della velocità variano in relazione al tipo di strada e alla larghezza della banchina. Gli autovelox non possono essere disseminati ovunque sulle strade italiane. Ci sono precise regole di posizionamento per tutti gli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità. In alcuni casi, occorrono anche delle autorizzazioni amministrative che la Polizia deve ottenere per installare i dispositivi, sia fissi sia mobili. Se queste regole non vengono rispettate, l’autovelox è illegittimo; perciò la multa è invalida e può essere annullata ricorrendo al giudice di Pace o al Prefetto del luogo. In questo articolo ti spiegheremo quando è illegittimo l’autovelox al lato della strada. La cosa più interessante è che neppure il provvedimento amministrativo che autorizza l’installazione – di solito c’è un decreto del Prefetto – può sanare il vizio originario, che sussiste se la strada non presenta alcune caratteristiche minime. Così il giudice che rileva la mancanza dei requisiti previsti dal Codice della strada può «disapplicare» l’atto amministrativo, cioè non tenerne conto, e dunque annullare la multa, com’è accaduto in un recente caso deciso dalla Corte di Cassazione. Tutto dipende dal tipo di strada (esiste una classificazione), dalla presenza o meno del decreto prefettizio e, infine, dall’effettiva larghezza della piazzola di sosta, o banchina laterale, su cui l’autovelox è collocato. Ora procediamo con ordine ed esaminiamo uno per uno questi elementi, per arrivare a capire quando è illegittimo l’autovelox al lato della strada. Autovelox nascosto: è legittimo? Partiamo da un presupposto fondamentale: gli autovelox nascosti, cioè non debitamente segnalati e “infrattati” in varie maniere per renderli invisibili, sono illegittimi. Infatti l’art. 142, comma 6 bis, del Codice della strada, dispone che: «Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi». In base al principio di trasparenza che deve presiedere all’operato delle Pubbliche Amministrazioni, i conducenti hanno il diritto di sapere in anticipo su quali tratti stradali sono posizionati gli autovelox, che servono a garantire la sicurezza della circolazione stradale e non a sorprendere all’improvviso gli automobilisti in eccesso di velocità. Perciò, l’autovelox non visibile è illegittimo a prescindere dal tipo di strada su cui è collocato. Su quali strade può esserci l’autovelox? L’art. 2 del Codice della strada distingue le strade italiane in relazione alla loro tipologia. Possono esserci: – autostrade; – strade extraurbane principali; – strade extraurbane secondarie; – strade urbane di scorrimento; – strade urbane di quartiere (comprese le ciclabili); – strade locali (compresi gli itinerari ciclopedonali). Sui tratti autostradali e sulle strade extraurbane principali l’autovelox può essere messo in qualsiasi punto, a condizione che sia preceduto dal cartello di presegnalazione recante la scritta «controllo elettronico della velocità». Non è necessario che la postazione sia costantemente presidiata dalla polizia, quindi l’apparecchio può funzionare anche in assenza degli agenti. Sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento, invece, l’installazione dell’autovelox richiede un decreto di autorizzazione emesso dal Prefetto, che indica i punti dove l’apparecchio può essere collocato e rilevare le infrazioni in automatico (specificando se su uno solo o su entrambi i lati della strada); altrimenti è necessaria la presenza della pattuglia per fermare nell’immediatezza l’automobilista colto in eccesso di velocità. In altre parole, il decreto prefettizio è indispensabile per autorizzare la contestazione differita della violazione, che si differenzia dalla contestazione immediata perché in questo caso il verbale che arriva successivamente al domicilio dell’intestatario del veicolo (per essere valida, la contestazione deve essere notificata entro 90 giorni dalla data di accertamento della violazione). Autovelox sulla banchina laterale Per motivi di praticità molti autovelox, specialmente quelli in postazione mobile, vengono piazzati sulla banchina laterale, in modo da non invadere la sede stradale ostacolando la circolazione dei veicoli. Ma per poter qualificare una strada come urbana a scorrimento – che, come abbiamo visto, richiede il decreto prefettizio per l’autovelox – è necessaria la presenza della banchina. Lo stabilisce espressamente l’art. 2 del Codice quando precisa che la strada urbana a scorrimento è una «strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate». Così proprio la banchina diventa un elemento essenziale ai fini della legittimità dell’autovelox: indagare sulla sua presenza e sulle sue caratteristiche serve per capire se in quel punto occorre il decreto del Prefetto ed anche per stabilire se tale provvedimento amministrativo, quando è stato rilasciato, è legittimo in relazione a quel tipo di strada. L’art. 3 del Codice della strada definisce la banchina e ne precisa le caratteristiche: al di là della definizione tecnica, possiamo dire che la banchina è uno spazio laterale ed eventuale della strada, che si trova al margine destro, oltre la linea bianca continua che delimita la carreggiata, e può avere varie funzioni, dal transito pedonale alla sosta di emergenza. Multa autovelox a lato strada senza banchina: quando è nulla? La banchina, per essere qualificata tale, deve essere larga almeno un metro. Ecco perché, secondo la nuova ordinanza della Corte di Cassazione, che riportiamo per esteso al termine di questo articolo, se la banchina manca, o se è troppo stretta, la strada non può essere qualificata come «strada urbana di scorrimento» e dunque l’autovelox collocato ai margini della carreggiata di una strada senza banchina, o con banchina troppo stretta, è illegittimo anche se esiste il decreto prefettizio che lo autorizza. La Suprema Corte sottolinea che «è illegittimo, e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione dell’autovelox in una strada urbana che non abbia» quelle «caratteristiche minime». In altre parole, neppure il decreto del Prefetto può sanare il vizio originario, consistente nell’aver posizionato l’autovelox su un tipo di strada che non lo consentiva. La conseguenza obbligata
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Separazione e divorzio in Comune: come si fa
La procedura dinanzi all’ufficiale di Stato civile del Comune per la separazione, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione e divorzio. La coppia sposata che voglia separarsi, oppure la coppia già separata che voglia divorziare, può dirsi addio anche in Comune, presentandosi all’ufficio di stato civile: una novità entrata in vigore poco meno di due anni fa che, tuttavia, è consentita solo a determinate condizioni. In questa breve scheda, vi spiegheremo come separarsi o divorziare in Comune, tutti gli adempimenti burocratici da compiere, i documenti da presentare e i passi da seguire per procedere senza bisogno di avvocati e giudice. Quando ci si può separare o divorziare in Comune? La separazione o il divorzio in Comune, presso l’ufficio di stato civile, è consentito solo a determinate condizioni: – la coppia non deve avere avuto figli dall’unione i quali siano ancora minorenni, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci. Non vengono considerati i figli nati da eventuali precedenti relazioni: per cui la loro presenza non è ostativa alla separazione in Comune. È possibile la separazione o il divorzio in Comune se la prole ormai lavori e sia indipendente da un punto di vista economico; – la coppia deve avere trovato un accordo su tutti gli aspetti della separazione, sia per quanto riguarda le questioni più marcatamente personali che patrimoniali. In buona sostanza, la separazione o il divorzio in Comune sostituiscono la cosiddetta separazione / divorzio consensuale che prima si faceva, in un’unica udienza, davanti al Presidente del Tribunale; – l’accordo non può disciplinare trasferimenti patrimoniali tra i coniugi come, ad esempio, l’assegnazione della casa, arredi e altri mobili presenti nell’abitazione, l’autovettura, conti correnti bancari, titoli, depositi, libretti di risparmio, ecc. In termini pratici questo significa che marito e moglie non potranno stabilire, nell’atto firmato in Comune, la divisione di beni come l’armadio, la televisione, la macchina, ecc. Dovranno farlo, allora, con un’autonoma scrittura privata tra questi firmata in separata sede oppure ricorrendo alla negoziazione assistita degli avvocati, che è un ulteriore mezzo per separarsi o divorziare (di cui parleremo più in là in questa scheda). L’accordo può contenere anche patti aventi ad oggetto l’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile. Per coloro che vogliano separarsi consensualmente ma che non si trovano nelle condizioni appena elencate (per es. per via della presenza di figli minori o perché intendano effettuare trasferimento patrimoniali), la legge prevede la possibilità di rivolgersi, oltre che al Tribunale, anche direttamente ai propri avvocati attraverso il procedimento chiamato “negoziazione assistita”. Dove ci si deve presentare per separarsi o divorziare? I coniugi possono recarsi sia presso il Comune ove hanno contratto matrimonio che presso il Comune di residenza di uno dei due coniugi o di entrambi. In particolare bisognerà presentarsi all’Ufficio di stato civile. Quali documenti occorrono per separarsi o divorziare? Quanto alla documentazione necessaria per attivare il procedimento innanzi all’ufficio di stato civile, è necessario: – per la separazione: documento di identità dei coniugi e l’autocertificazione qui allegata (si rilascia la copia in uso a Milano) contenente le dichiarazioni sulla residenza, luogo e data di matrimonio, assenza di figli. – per il divorzio: documento di identità dei coniugi; l’autocertificazione qui allegata (si rilascia la copia in uso a Milano) contenente le dichiarazioni sulla residenza, luogo e data di matrimonio, assenza di figli. Andrà poi presentata la copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale (se i coniugi si erano separati in via giudiziale in tribunale) o del decreto di omologa di separazione (se i coniugi si erano separati consensualmente in tribunale) o l’originale dell’accordo di separazione (se i coniugi si erano separati con la negoziazione assistita). Quali costi bisogna sostenere? Per separarsi o divorziare in Comune non è dovuto solo un diritto fisso di € 16,00 in contanti. Non essendo necessari avvocati, non ci saranno altri costi da sostenere. Quale procedimento seguire per separarsi o divorziare? In alcuni Comuni è richiesto un primo e informale incontro solo al fine di verificare la documentazione e la competenza dell’ufficio a ricevere l’atto. Viene quindi avanzata la richiesta di avvio del procedimento (in alcuni Comuni è richiesta la compilazione di un modulo prestampato). In altri Comuni, invece, si deve telefonare per concordare un appuntamento per procedere all’iter di separazione o divorzio. La procedura vera e propria viene cadenzata in due incontri: – al primo incontro il Sindaco o l’ufficiale di stato civile redige l’accordo di separazione che i coniugi gli riferiscono avere raggiunto. Dopo aver compilato l’accordo, il pubblico ufficiale dà ai coniugi appuntamento per un secondo incontro che non può essere prima di 30 giorni; – al secondo incontro, viene richiesto ai coniugi di confermare l’intenzione di separarsi o di divorziare. La ragione di questo lasso di tempo è per consentire loro una pausa di riflessione sulla scelta in atto. Se al secondo appuntamento si presentano entrambi i coniugi l’accordo di separazione è valido ed ha la stessa efficacia della sentenza di separazione omologata dal tribunale. Il Comune, a questo punto, invia l’atto agli uffici competenti per le annotazioni sull’atto di matrimonio. I coniugi possono sempre chiedere una copia autentica dell’accordo depositato in Comune. Se, invece, al secondo appuntamento non si presenta uno o entrambi i coniugi, l’accordo di separazione non è valido e decade. I coniugi potranno tuttavia presentarsi in qualsiasi successivo momento per avviare, di nuovo, l’intera procedura da capo: il fatto di aver fatto decadere un primo tentativo non preclude la possibilità di riprovarci in seguito. È necessaria la presenza dell’avvocato? Nella separazione o divorzio davanti al Comune non c’è bisogno di avvocati; tuttavia nulla esclude che una delle due parti o entrambi si facciano accompagnare da altri soggetti, ivi compreso il difensore. Dopo quanto tempo il divorzio dalla separazione? Per chi si è separato e vuole divorziare in Comune, il procedimento può essere attivato solo a condizione che: – siano decorsi sei mesi, se la precedente separazione era stata consensuale (in tribunale, in Comune o con la negoziazione assistita); – sia