Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Responsabilità caduta supermercato: ultime sentenze
Danno cagionato da cose in custodia; responsabilità oggettiva e caso fortuito; diritto del danneggiato; risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale; presenza di verdura sul pavimento del supermercato; pavimento bagnato e scivoloso. In quali casi sussiste la responsabilità del supermercato? Quando si configura la condotta colposa del personale? In caso di caduta del cliente nel supermercato è sempre escluso il concorso di responsabilità del danneggiato? Per conoscere le risposte a queste e a tante altre domande, leggi le ultime sentenze. Caduta supermercato: riparto dell’onere probatorio L’honus probandi posto a carico dell’attore-danneggiato nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., deve fornire la dimostrazione del fatto costitutivo della responsabilità oggettiva (composto da fatto lesivo, danno ingiusto e rapporto di causalità) cioè provare che il danno derivi da fatto della cosa in custodia o, in altri termini, che la cosa, per le sue caratteristiche, abbia assunto il ruolo di condicio necessaria al prodursi del danno, senza necessità di provare altresì la condotta omissiva del custode, produttrice del danno, mentre il convenuto dovrebbe fornire la prova liberatoria del fortuito, accertando volta a volta che la cosa fosse uno strumento nelle mani del danneggiato, così che il fattore esterno abbia interrotto il legame cosa-custode (nella specie: una cliente era caduta all’interno di un supermercato aveva urtato contro un pan-cale di legno mal posizionato ed era caduta a terra). Tribunale Arezzo, 08/10/2020, n.449 Acini d’uva sul pavimento di un supermercato L’art. 2051 c.c. non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l’evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall’ordinaria diligenza del custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo accertato che la ricorrente era caduta a causa di alcuni acini d’uva presenti sul pavimento di un supermercato, aveva escluso la responsabilità del gestore ritenendo, da un lato, che la condotta della danneggiata, consistita nel non prestare attenzione alla presenza dell’insidia, fosse stata gravemente imprudente, e perciò sufficiente da sola ad integrare il caso fortuito e, dall’altro, che sarebbe stato, invece, impossibile per il personale addetto rimuovere oggetti di dimensioni tanto piccole, sparsi verosimilmente da qualche cliente poco prima dell’infortunio). Cassazione civile sez. VI, 16/05/2017, n.12027 Ostacolo a terra tra i banchi di un supermercato La presenza di un ostacolo a terra (cartone) tra i banchi di un supermercato non costituisce un fattore di rischio anomalo per l’ambiente, nel caso in cui l’oggetto in questione sia chiaramente visibile. Lo stesso rischio è infatti correlato ad attività non impedibili quali il momentaneo abbandono del carrello o della borsa della spesa da parte dei clienti o il deposito di merce fuori scaffale da parte della gestione. In caso di caduta non opera quindi il meccanismo responsabilitario di cui all’art. 2051 c.c. Tribunale Genova, 12/04/2013 Responsabilità del supermercato: quando si configura? Sussiste la responsabilità del supermercato, ai sensi dell’art. 2051 c.c., in relazione alla caduta sul pavimento bagnato del reparto frutta e verdura, nella quale sia incorsa parte attrice, e alle conseguenze invalidanti dalla medesima subite. In tema di danni da cosa in custodia, non assume alcuna rilevanza il comportamento del custode essendo, il fondamento della responsabilità, il rischio gravante sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. Nel caso di specie non risulta dedotto né provato, da parte del convenuto, alcun caso fortuito idoneo a interrompere la serie causale che ha determinato il verificarsi dell’evento lesivo, essendo provato per testimoni e accertato con consulenza tecnica il nesso di causalità tra il pavimento in custodia del convenuto e le lesioni subite da parte attrice. Ne deriva l’affermazione del diritto del danneggiato a veder risarcito il danno patrimoniale e non, dovendosi ricomprendere quest’ultimo quale categoria generale e unitaria, non suddivisibile in sottocategorie, comprensiva del danno all’integrità psicofisica e di tutti i pregiudizi non direttamente incidenti su fonti di reddito del soggetto leso o comunque non connotati da rilevanza economica ma comunque idonei ad alterare capacità, abitudini e aspetti relazionali dello stesso costringendolo a scelte di vita diverse. Tribunale Trento, 01/08/2012, n.726 Caduta sul pavimento bagnato e scivoloso Ai fini dell’affermazione della responsabilità oggettiva per cose in custodia ex art. 2051 c.c. della società gestrice di ipermercato per la caduta di un cliente sul pavimento bagnato e scivoloso prossimo al banco verdure, è sufficiente il nesso di causalità tra la cosa e l’evento lesivo, senza che abbia rilevanza l’eventuale comportamento colposo del danneggiante. E’ da escludersi un concorso di responsabilità del danneggiato, perché poteva ragionevolmente attendersi che – in condizioni di normalità – il pavimento avrebbe dovuto essere asciutto, anche perché il supermercato è un luogo di grande afflusso di clienti. Tribunale Savona, 04/07/2012 Supermercato: caduta causata da una foglia di insalata In caso di caduta occorsa presso le casse di un supermercato a causa di una foglia di insalata, seguita da altra caduta nel tentativo di lasciare il posto, non potendo discernere quale delle due abbia cagionato il danno, ritenuto che la prima costituisca l’antecedente eziologico necessario alla causazione del secondo, avendo avuto quest’ultimo un’efficacia causale tale da costituire ulteriore contributo nel produrre il pregiudizio, entrambe le cadute devono ritenersi concorrenti nella misura del 50% ciascuna nella produzione del danno. Tribunale Trieste, 12/08/2011, n.942 Responsabilità per danni da cose in custodia Ai fini della configurabilità della fattispecie oggettiva di cui all’art. 2051 c.c. (responsabilità per danni da cose in custodia), non è indispensabile che il bene custodito abbia un’intrinseca pericolosità; ne consegue che, ai sensi del citato articolo, tutte le cose possono costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura o qualità, siano esse inerti o in movimento. Anche una foglia d’insalata, pur non avendo un’autonoma pericolosità, può essere conseguentemente ritenuta idonea a produrre un danno, ove la sua presenza (nel caso in esame poiché aveva reso scivoloso il pavimento di un supermercato e provocato la caduta del cliente) dia luogo a un evento dannoso. Corte appello Firenze sez. II, 25/05/2010, n.851 Risarcimento del danno morale
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Datore di lavoro può far pedinare dipendente?
Il datore di lavoro può far pedinare i dipendenti dai detective di un’agenzia investigativa per vedere dove vanno e cosa fanno durante le ore di permesso? Molti datori di lavoro sospettano che i propri dipendenti abusino della fiducia loro concessa, specialmente quando sono in malattia oppure usufruiscono di vari tipi di permessi, orari o giornalieri: da quelli concessi ai sensi della legge 104 per assistere un familiare disabile a quelli spettanti ai rappresentanti sindacali. Così alcune aziende fanno pedinare i lavoratori da un investigatore privato per vedere dove vanno e cosa fanno durante le ore di malattia o di permesso. Talvolta, il detective scopre che qualcuno approfitta delle “ore libere” come se fossero una pausa ricreativa, o magari le usa per dedicarsi ad attività che non hanno nulla a che vedere con le finalità per cui erano state messe a disposizione, ed anche retribuite. In questi casi, c’è una violazione del patto di fedeltà che lega il dipendente al datore, e anche un danno economico per quest’ultimo: così la sanzione disciplinare è severa e può arrivare fino al licenziamento in tronco. Ma si può licenziare un lavoratore con le prove dell’investigatore privato? Che valore hanno le sue dichiarazioni, le foto che ha scattato, i documenti che ha raccolto, le informazioni che ha acquisito? Il lavoratore licenziato può contestare tutto ciò? Vediamo. Quando si può far pedinare un lavoratore dall’investigatore privato? I poteri di vigilanza e di controllo del datore di lavoro sull’operato dei propri dipendenti si estendono anche al di fuori dei luoghi di lavoro e degli orari di servizio. La giurisprudenza ammette da anni che è lecito ricorrere ad agenzie investigative private, non solo quando sono state già raccolte evidenti prove di infedeltà compiute dai dipendenti, ma anche quando c’è un semplice sospetto della loro commissione. L’importante è che lo “spionaggio” del datore di lavoro non si traduca mai in una verifica sull’espletamento delle prestazioni lavorative: la legge vieta l’impiego di guardie giurate o di altro personale di vigilanza, come gli investigatori privati, nei luoghi di lavoro, tranne che per la tutela del patrimonio aziendale. All’esterno, invece, tutto cambia: il datore di lavoro può far sorvegliare e pedinare i dipendenti da detective di sua fiducia (ma non quando il lavoratore è in missione, perché tale periodo è considerato come svolgimento degli incarichi affidati e, pertanto, è equiparato alle normali prestazioni lavorative interne). In estrema sintesi, non si può spiare ciò che fanno i dipendenti in azienda, ma fuori sì. Di solito, il pedinamento di un lavoratore dall’investigatore privato viene disposto dal datore di lavoro per controllare se quel dipendente è veramente in malattia oppure se sta utilizzando il permesso per le finalità consentite dalla legge e non per altri scopi che non hanno nulla a che fare con ciò. Cosa può fare l’investigatore privato durante i pedinamenti? L’investigatore privato durante i pedinamenti dei lavoratori di cui lo ha incaricato il datore di lavoro, può scattare foto e registrare video, purché ciò avvenga in luoghi pubblici o aperti al pubblico (come bar, negozi, cinema e ristoranti) e non in luoghi di privata dimora. Può anche utilizzare strumenti di rilevamento della posizione di persone e autoveicoli (come il localizzatore satellitare Gps), raccogliere informazioni sui luoghi frequentati dalla persona pedinata e redigere annotazioni e relazioni di servizio (dette anche report investigativi) per documentare la propria attività nei confronti di chi gli ha commissionato l’incarico. In ogni caso, però, il pedinamento non deve essere mai invasivo della libertà personale e dei luoghi privati o risultare molesto, altrimenti costituirebbe reato, come ha affermato in varie occasioni la Corte di Cassazione. In proposito, leggi “Investigazioni: quando il pedinamento è reato“. Che valore hanno le prove raccolte dall’investigatore privato ai fini del licenziamento? Una volta chiarito che l‘investigatore privato può controllare un dipendente, purché ciò avvenga alle condizioni ed entro i limiti che abbiamo detto, resta da vedere che valore hanno le prove raccolte dal detective o dall’agenzia investigativa ai fini del licenziamento intimato al lavoratore infedele. In concreto, potrà trattarsi di prove documentali (ad esempio, le fotografie scattate e le localizzazioni Gps) e di testimonianze rese nella causa di lavoro, instaurata con l’opposizione del lavoratore al licenziamento. La tematica della prova dell’attività investigativa compiuta da un detective privato incaricato dal datore di lavoro è stata affrontata in una recente ordinanza della Cassazione, che ha ritenuto legittimo il licenziamento adottato nei confronti di alcuni lavoratori portuali i quali, durante le ore di permesso sindacale loro concesse, in quanto rappresentanti della sicurezza aziendale, avevano svolto attività incompatibili con tale incarico. L’investigatore privato aveva reso la sua rituale testimonianza nel processo, confermando, nel contraddittorio con i lavoratori licenziati, tutte le circostanze già elencate nel report investigativo che aveva consegnato alla società datrice di lavoro. La relazione scritta e la deposizione testimoniale hanno documentato per filo e per segno tutti i movimenti compiuti da quei dipendenti mentre fruivano dei permessi. Risultava in modo chiaro che costoro avevano utilizzato quelle ore per fini privati: il detective ha attestato davanti al giudice che andavano al passeggio, al bar, a fare shopping e a sbrigare commissioni. Il tutto si era svolto nell’arco di più di tre mesi consecutivi. I lavoratori licenziati avevano contestato che gli elementi raccolti e descritti dall’investigatore privato non erano «realmente rappresentativi dell’attività espletata dal lavoratore», ma la doglianza non ha convinto i giudici della Suprema Corte: è vero che nel licenziamento disciplinare – detto anche licenziamento per “giusta causa” – la prova del comportamento scorretto del dipendente grava sul datore di lavoro, ma se egli fornisce elementi positivi in tal senso tocca al lavoratore contestare tale ricostruzione e dimostrare che le ore di permesso erano state fruite per le attività accordate dalla legge e non per altri scopi.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Testamento olografo tramite video
Testamento olografo tramite video pubblicato su una piattaforma online: che validità ha? Semmai volessi fare testamento ma, per rendere indelebili le tue volontà ed evitarne la dispersione o l’alterazione, volessi realizzare un file video per poi pubblicarlo su una piattaforma online, che valore avrebbe? Si può fare testamento su YouTube? La questione del testamento tramite tecnologie digitali è al centro di numerosi dibattiti. La legge ha cercato di rimanere al passo con le mutate tecnologie informatiche. Lo ha fatto dando prima valore legale alla firma digitale, strumento che, come noto, garantisce l’identità del sottoscrittore del documento digitale al pari di come potrebbe essere l’autentica notarile. Poi, è intervenuta la Pec, la cosiddetta «posta elettronica certificata» che invece è un’e-mail che, oltre a fornire la data certa dell’invio del documento e del ricevimento da parte del suo destinatario, attesta anche l’esatto contenuto del messaggio. Tuttavia, nessuna delle norme che consentono di adattare le nuove tecnologie ai documenti giuridici ha mai previsto un testamento realizzato tramite computer. Cerchiamo allora di comprendere se si può fare un testamento su YouTube. Si può fare un testamento in casa? La legge prevede la possibilità di realizzare un testamento “casalingo”, senza cioè bisogno del notaio. È il cosiddetto testamento olografo, che non necessità di null’altro se non la scrittura del foglio a mano del suo autore, la chiarezza del contenuto, la data e la firma al termine del documento. Il testamento viene di norma custodito dallo stesso testatore o da un terzo da questi designato (anche un notaio). Sono possibili anche più copie, ma tutte devono essere in realtà degli originali, ossia dei documenti non fotocopiati ma scritti ex novo, datati e firmati, del medesimo contenuto. Che valore ha un testamento al computer? Proprio perché il testamento olografo deve essere fatto in casa, non è possibile redigere lo stesso tramite ricorso a un computer e una stampante, neanche se il foglio dovesse poi essere sottoscritto a mano e la firma autenticata dal notaio. Questo perché la concezione del testamento olografo, secondo l’intenzione del legislatore, è ancora quella di garantire la sua forma documentale, realizzata di pugno dal suo autore. Del resto, è la grafia la massima espressione dell’autenticità dello scritto: essa garantisce la possibilità di risalire inequivocabilmente al suo autore grazie a una perizia calligrafica, impedendo falsificazioni e alterazioni. Ragion per cui un testamento olografo senza l’«olografia», ossia la scrittura di pugno del suo autore, è nullo. Che valore ha un testamento video? Proprio per quanto si è appena detto, la legge non consente di realizzare neanche un testamento tramite video, per quanto non possano esservi incertezze sull’identità dell’autore e il file sia più difficilmente alterabile rispetto alla firma posta a tergo di una stampa fatta tramite computer. Si può fare testamento su YouTube? A migliorare le cose non basta neanche il fatto che il file video venga caricato su una piattaforma online come YouTube con tanto di certificazione, da parte della stessa, della data di creazione e dell’autore del file. Quindi, comunicare le proprie ultime volontà con un video su YouTube visibile a tutti – quindi indicizzato – o anche non “in elenco” (e quindi visibile solo a chi conosce l’url), non consente di ritenere di essere in presenza di un testamento olografo. Sarà quindi rimesso alla spontanea volontà degli eredi la volontà se dare attuazione o meno alla volontà espressa nel video. Ma, poiché la stessa non ha valore, qualora dovessero sorgere contestazioni tra gli eredi, si applicheranno le norme relative alla successione legittima, quella cioè che si applica in assenza di testamento o con testamento nullo o annullato.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Dove si apre la successione?
Perché è importante comprendere in quale luogo si apre la successione: la competenza territoriale del giudice. Con il termine successione si indica generalmente il passaggio di titolarità in uno o più rapporti giuridici tra un soggetto (detto autore o dante causa) in favore di un altro (denominato successore o avente causa). La successione può avvenire per varie cause: ad esempio la vendita, la donazione o la successione per causa di morte. Quest’ultima è il fenomeno che si viene a verificare quando un soggetto decede e, al suo posto, i beni passano agli eredi. È interessante comprendere dove si apre la successione in quanto da ciò dipendono alcune importanti conseguenze come, ad esempio, la competenza del tribunale nel caso in cui dovessero insorgere liti tra gli eredi del cosiddetto de cuius. Cosa si intende per de cuius? Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino de cuius che in sostanza significa «colui della cui eredità si tratta». Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è “ereditando”, che ugualmente indica il de cuius. Ma procediamo con ordine e vediamo innanzitutto dove si apre la successione. Luogo di apertura della successione Quando si parla di apertura della successione si intende l’esatto momento in cui il de cuius muore. È in questo momento che si verifica infatti il passaggio di proprietà dei suoi beni in favore degli eredi. In realtà, il passaggio sarà ufficializzato solo con la loro accettazione dell’eredità (che può avvenire entro 10 anni), ma tale accettazione ha valore retroattivo, per cui esplica effetti a partire dall’esatto momento del decesso del precedente titolare, in modo che vi sia continuità nella proprietà del bene. La successione si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Il domicilio deve essere inteso quale luogo nel quale il defunto aveva stabilito il centro principale dei propri affari e interessi. Il luogo di apertura della successione determina il foro competente per le cause ereditarie e per i procedimenti successori. Come chiarito dalla Cassazione, «la determinazione della competenza per territorio nelle cause ereditarie va stabilita con riferimento al luogo di apertura della successione, in cui il de cuius aveva al momento della morte l’ultimo domicilio, intendendosi con tale locuzione la relazione tra la persona ed il luogo che essa ha scelto come centro dei propri affari ed interessi, prescindendosi dalla dimora o dalla presenza effettiva del de cuius in detto luogo». Perché è importante sapere dove si apre la successione? Il luogo di apertura della successione non rileva solo ai fini della competenza territoriale del giudice in caso di controversie. Essa determina anche: – la cancelleria del tribunale competente a ricevere la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario (art. 484 c.c.) o la rinunzia alla stessa (art. 519 c.c.); – il tribunale competente alla nomina di curatore nel caso di eredità beneficiata quando l’erede rilasci i beni ai creditori (art. 508 c.c.) o di eredità giacente (art. 528 c.c.); – il tribunale competente ad ordinare la pubblicazione di un testamento olografo (art. 620 c.c.) o segreto (art. 621 c.c.); – l’accettazione o la rinunzia alla nomina di esecutore testamentario (art. 702 c.c.); – il tribunale competente ad autorizzare il chiamato alla vendita di beni facenti parte dell’eredità (art. 747 c.p.c.); – il tribunale il cui presidente può disporre cauzioni a carico dell’erede o del legatario nei casi di legge (art. 751 c.p.c.) o surrogarsi al terzo o all’onerato che non abbia provveduto a determinare il beneficiario di disposizione a titolo particolare rimessa al suo arbitrio (art. 631 cod.civ.). Dove si fanno le cause tra eredi? Come detto, il luogo di apertura della successione rileva soprattutto per stabilire il giudice competente in caso di controversie e giudizi tra gli eredi. In particolare, il giudice del luogo dell’aperta successione è competente per tutte le cause fra coeredi, ivi comprese non solo quelle aventi ad oggetto diritti caduti in successione, ma anche le altre attinenti alla qualità di erede, tali cioè che la legittimazione attiva o passiva dei contendenti discenda necessariamente, e non occasionalmente, dalla sussistenza di tale qualità.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Niente mantenimento per la figlia maggiorenne
La mancanza di un progetto formativo o lavorativo da parte della figlia maggiorenne, rende immotivato il rifiuto delle due offerte lavorative procuratele dal padre, è colpa sua se la stessa a ventidue anni non è ancora autonoma Non spetta l’assegno alla figlia maggiorenne senza progetti e volontà La Cassazione rigetta il ricorso dei figli maggiorenni che si oppongono alla revoca dell’assegno di mantenimento del padre. La figlia femmina in particolare non ha dimostrato negli ultimi anni di avere una progettualità lavorativa o formativa. Sono quindi immotivati i rifiuti alle due offerte lavorative procuratele dal padre. Questi i concetti ribaditi nell’ordinanza n. 16771/2022 della Cassazione, che tira l’ennesima tirata di orecchie ai figli che non studiano e non lavorano. La vicenda processuale In un procedimento di divorzio i due figli della coppia chiedono che il giudice disponga l’aumento del contributo mensile dovuto dal padre per il loro mantenimento da 300 euro a 800 euro. Il Tribunale però, accogliendo la domanda del padre, revoca completamente il suo obbligo di contribuzione. In sede di reclamo la misura in favore dei figli viene ripristinata nella misura stabilita in sede di divorzio. La Corte prende questa decisione perché rileva che la figlia di 22 anni ha abbandonato l’università dopo un anno senza dare un esame, ha rifiutato due offerte di lavoro procuratele dal padre e ha dimostrato, in diverse occasioni, di essere indecisa sul futuro e poco costante. Per quanto riguarda il figlio invece, da poco maggiorenne, il quadro lascia aperta la strada a una progettualità. Assegno più alto se le condizioni economiche del padre sono migliorate I figli nel ricorrere in Cassazione sollevano le lamentele che si vanno a illustrare. – La figlia rileva il travisamento dei fatti che emerge dal provvedimento impugnato, ribadendo prima di tutto la mala applicazione dei criteri che la Cassazione stessa detta in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Nega la propria assenza di volontà nell’intraprendere un percorso formativo, per cui il giudice ha mal interpretato le ragioni del rifiuto delle offerte lavorative procuratele dal padre. – Con il secondo i ricorrenti lamentano motivazione apparente del provvedimento. – Con il terzo contestano il mancato accoglimento della domanda di aumento del contributo in loro favore, stante il venir meno di ogni rapporto con il padre e il miglioramento delle condizioni economiche di quest’ultimo per una sopravvenuta eredità. Il mantenimento per i figli non è una misura assistenziale perpetua La Cassazione rigetta il ricorso principale, così motivando la sua decisione. Il primo motivo è inammissibile perché la critica sollevata è astratta e assai generica. Non si precisa nel motivo per quali ragioni la Corte avrebbe violato i principi giurisprudenziali in materia di mantenimento dei figli maggiorenni e non è neppure indicato il fatto che, se non omesso, avrebbe condotto all’accoglimento del reclamo. Il secondo invece è manifestamente infondato perché la Corte ha spiegato nel dettaglio le ragioni per le quali non dovevano essere accolti i rilievi dei figli. E’ infatti emerso dalle prove raccolte che il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica delle figlia era imputabile direttamente alle scelte della stessa. La giovane ha rifiutato senza motivo diverse offerte lavorative. Non sono emerse inoltre neppure inclinazioni o aspirazioni lavorative tali da ritenere che la stessa stesse seguendo una strada formativa alternativa. Come precisato dalla Corte, il mantenimento per i figli non ha una funzione assistenziale illimitata nel tempo e nel contenuto nei riguardi dei figli maggiorenni e disoccupati. L’obbligo di corresponsione viene meno poi se il mancato raggiungimento dell’autonomia economica è frutto della mancanza di impegno verso un progetto formativo preciso. Respinto infine anche il terzo motivo, anche perché, la difficoltà dei rapporti intercorrenti tra padre e figli non ha determinato una perdita di interesse dell’uomo. La Corte ha inoltre accertato la contrazione in realtà dei redditi del padre a causa di sopravvenute problematiche di salute.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Concorrenza sleale
La concorrenza sleale è disciplinata dal codice civile, dalla legge n. 287/1990 e da norme speciali. La norma che definisce ed elenca gli atti di concorrenza sleale è l’art. 2598 c.c. a cui consegue l’applicazione di sanzioni e il risarcimento del danno Concorrenza sleale: cos’è La concorrenza sleale si identifica in condotte, previste dal codice civile e da legge speciali, che vengono messe in atto da un imprenditore ai danni di uno o più imprenditori che operano nel suo stesso settore. In passato più che punire le condotte di concorrenza sleale, ci si preoccupava di tutelare i segni distintivi dell’imprenditore come la ditta e l’insegna. La concorrenza sleale è stata tutelata per la prima volta in ambito internazionale dall’art. 10 bis della Convenzione d’unione di Parigi nel 1883. Concorrenza sleale Codice civile A livello interno invece, la prima disciplina in un certo senso organica, della materia, è stata quella che il legislatore ha introdotto nel Codice civile. Il titolo X del Libro V del Codice civile infatti, al capo I contempla la disciplina della concorrenza sleale, contenuta nello specifico negli artt. 2595-2600. Ad occuparsi, seppur in via indiretta, della concorrenza però è anche l’art. 41 della Costituzione, il quale sancisce la libertà dell’iniziativa economica privata, disponendo tuttavia che la stessa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, alla sicurezza, all’ambiente e alla dignità umana. Spetta alla legge il compito di determinare i controlli e i programmi più opportuni affinché sia l’attività economica pubblica che quella privata sia indirizzata e coordinata per finalità sociali e ambientali. Limiti alla concorrenza: ratio La concorrenza, quando esercitata nel rispetto delle regole, è positiva per l’economia. Essa rappresenta un importante stimolo per la crescita di qualsiasi impresa. Essa infatti, come dispone l’art. 2595 c.c. “deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell’economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge.” Per “legge” deve intendersi ovviamente non solo il Codice civile, ma anche la normativa comunitaria e la legge n. 287/1990, che contiene nello specifico le norme per la tutela della concorrenza e del mercato, che ha anche istituito anche l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato a cui sono stati riconosciuti ampi poteri investigativi e di indagine. Patto limitativo della concorrenza I limiti alla concorrenza, oltreché dalla legge, possono essere imposti da un accordo. A disporlo è l’art. 2596 c.c, che si occupa dei limiti contrattuali della concorrenza. Limiti alla concorrenza che la legge prevede siano provati per iscritto e che sono validi a condizione che siano limitati a una certa zona o per una determinata attività e comunque per una durata che non può superare i 5 anni. Detto limite temporale è così importante che se anche le parti dovessero accordarsi per una durata superiore, il patto sarebbe comunque valido per la durata di 5 anni. Patto di non concorrenza del lavoratore subordinato A disciplinare limiti ulteriori alla concorrenza è anche quella che regola il lavoro subordinato. In questo caso il patto limitativo non interviene tra due operatori economici, ma tra il datore di lavoro e il proprio dipendente. La norma di riferimento per la regolazione di questo patto è l’art. 2125 c.c. Essa dispone in sostanza che il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro per il tempo successivo alla cessazione del contratto richiede la forma scritta a pena di nullità dello stesso. Esso è parimenti nullo se non prevede un corrispettivo per il lavoratore e se non prevede dei limiti in relazione all’oggetto, alla durata e al luogo. La durata riveste anche in questo caso una particolare importanza. Lo si comprende perché il terzo comma dell’articolo dispone che se la durata del vincolo viene concordata per una durata superiore di 3 anni nei confronti dei dipendenti con carica dirigenziale e di 5 negli altri casi, la durata è comunque ridotta a questi termini di durata. Presupposti di applicazione Fatta questa premessa sull’evoluzione della disciplina e sulle varie limitazioni della concorrenza, passiamo all’analisi della disciplina che riguarda la concorrenza sleale in senso stretto. La disciplina in tema di concorrenza sleale trova applicazione al ricorrere di determinati requisiti: – innanzitutto è necessario che sia il soggetto che pone in essere l’atto di concorrenza che quello che lo subisce siano imprenditori; – in secondo luogo occorre che tali soggetti si trovino in un rapporto di concorrenza economica. Secondo l’opinione dominante la concorrenza può essere anche solo potenziale e non deve riguardante necessariamente la stessa categoria di consumatori. Essa inoltre può riguardare anche operatori posti su livelli economici diversi. Il primo requisito, ovverosia quello soggettivo, non emerge però espressamente dal dato letterale, ma lo si ricava in via indiretta dal secondo requisito. Se, infatti, il soggetto che subisce l’atto di concorrenza deve essere un imprenditore, lo stesso non potrebbe dirsi per il soggetto che lo pone in essere, se non considerando la necessità che tra i due soggetti vi sia una concorrenza, cosa che può verificarsi solo tra imprenditori. Violazione della correttezza professionale Ne consegue che si ha concorrenza sleale quando la competizione tra imprenditori non si svolge nel rispetto dei principi della correttezza professionale. Quando tali principi non vengono rispettati, il comportamento può essere sanzionato come sleale. Lo stesso quindi deve essere interrotto, i suoi effetti devono essere eliminati e, se sussistono dolo o colpa anche presunta, si deve provvedere al risarcimento del danno cagionato. Esempi di concorrenza sleale Sono esempi di violazione di principi di correttezza professionale, oltre a quelli indicati nello specifico dal Codice civile, che integrano atti di concorrenza sleale, anche quelli che si vanno a illustrare. Boicottaggio economico: consiste nell’isolare economicamente un determinato soggetto attraverso un accordo che coinvolge più soggetti. Tipico è l’esempio dell’accordo collettivo finalizzato a impedire a un soggetto di commerciare i suoi prodotti. Il nostro ordinamento considera il boicottaggio un reato ai sensi dell’art. 507 c.p che viene punito con la pena della reclusione fino a tre anni, che arrivano a sei se concorrono violenza e minacce.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Licenziamento legittimo per chi usa la 104 per esigenze private
L’assistenza al disabile comprende le attività di assistenza diretta allo stesso e il disbrigo delle pratiche amministrative e burocratiche che da solo non può svolgere, da queste esula quindi il disbrigo di faccende personali Legittimo il licenziamento per abuso dei permessi 104 La Cassazione con l’ordinanza n. 16973/2022 ribadisce un importante concetto in materia di permessi 104. Il lavoratore che beneficia dei permessi della 104 per assistere, in questo caso, la madre disabile, abusa di tale diritto con conseguenze rilevanti dal punto di vista disciplinare idonee a incrinare la fiducia che deve sussistere tra datore e dipendente, se lo utilizza per attività che esulano dall’assistenza del familiare bisognoso. La vicenda processuale Il Tribunale ritiene legittimo il licenziamento irrogato da una s.p.a a un suo dipendente per abuso dei permessi previsti dalla 104 per assistere il familiare disabile. La Corte ribalta la decisione ritenendolo illegittimo, anche se ritiene raggiunta la prova in relazione all’abuso dei permessi in riferimento a 4 giornate in particolare. La condotta del dipendente tuttavia non viene ritenuta dalla Corte di gravità tale da incrinare il rapporto fiduciario con la società datrice. Per la Corte infatti l’utilizzo di 4 ore e mezzo su 32 di permessi 104, per il disbrigo di esigenze private, anche se condotta con rilievo disciplinare, non è così grave da dover considerare legittimo il licenziamento. Detto questo la Corte dichiara risolto il rapporto e condanna la società a pagare al dipendente 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale. L’assistenza al disabile va interpretata in senso ampio Il dipendente però ricorre in Cassazione sollevando i seguenti motivi: – con il primo rileva che la Corte erra nel ritenere che tutto il tempo del permesso debba essere occupato nel diretto accudimento del disabile. L’attività di assistenza deve infatti intendersi in senso più ampio; – con il secondo invece ritiene che il fatto contestato debba ritenersi insussistente dal punto di vista materiale e in relazione all’inesistente gravità. Non è assistenza sbrigare le proprie faccende personali La Cassazione però non è in linea con la teoria interpretativa del ricorrente. Gli Ermellini ricordano che secondo l’orientamento della Corte di legittimità “il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che non si avvalga del permesso previsto dal citato art. 33, in coerenza con la funzione dello stesso, ossia l’assistenza del familiare disabile, integra un abuso del diritto in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente (oltre ad integrare, nei confronti dell’Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebita percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale). Questa Corte ha precisato come il permesso di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, sia riconosciuto al lavoratore in ragione dell’assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa, senza che il dato testuale e la “ratio” della norma ne consentano l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza; ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari.” Sicuramente l’assistenza al disabile comprende anche il disbrigo di pratiche amministrative e burocratiche per lo stesso. Nel caso di specie però è stato accertato che il dipendente ha fruito di quattro ore e mezzo di permessi riconosciuti per assister la madre, per attività non ricollegabili in modo assoluto alle necessità della disabile.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Quarantena Covid: non viola la libertà personale
la Consulta ha già ammesso in passato che in presenza di malattie contagiose i soggetti possono essere isolati nelle loro abitazioni, in questi casi nessuna violazione della libertà personale, solo della libertà di circolazione Quarantena obbligatoria Covid non viola la libertà personale La Consulta, con la sentenza n. 127/2022 risponde in via definitiva al Tribunale penale di Reggio Calabria sulla illegittimità costituzionale delle norme punitive nei confronti dei soggetti che, in quarantena, lasciano la propria abitazione. Per la Corte esse non violano la libertà personale, ma solo quella di circolazione, come spiegato più diffusamente nella motivazione. Illegittime le sanzioni per chi lascia la dimora se in quarantena Il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato questioni di legittimità costituzionale su alcune disposizioni del decreto legge n. 33 del 2020, che contiene misure per limitare la diffusione del Covid-19. In particolare, ad essere censurate le norme contenenti sanzioni penali nei confronti di chi, risultato positivo al Covid e sottoposto alla quarantena obbligatoria, lasci la propria dimora o abitazione. Per il Tribunale la quarantena obbligatoria incide non sulla libertà di circolazione dei cittadini (articolo 16 della Costituzione) ma sulla libertà personale (articolo 13 della Costituzione), pertanto, i relativi provvedimenti devono essere adottati dall’autorità giudiziaria Come anticipato dall’Ufficio comunicazione e stampa, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni. La quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali, così come regolate dalle disposizioni impugnate, “incidono sulla sola libertà di circolazione. Per la Consulta esse “non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea”. La Corte, ricorda che, con la sentenza n. 68 del 1964, aveva già rilevato che “i motivi di sanità che permettono alla legge, ai sensi dell’art. 16 Cost., di limitare in via generale la libertà di circolazione delle persone possono giungere fino alla necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose.” Fatte queste e altre precisazioni, la Corte Costituzionale ritiene non fondata la questione di legittimità sollevata in quanto: “l’obbligo, per chi è sottoposto a quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria, in quanto risultato positivo al virus COVID-19, di non uscire dalla propria abitazione o dimora, non restringe la libertà personale, anzitutto perché esso non viene direttamente accompagnato da alcuna forma di coercizione fisica, né in fase iniziale, né durante la protrazione di esso per il corso della malattia.”
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Incidente mortale: quando non c’è il risarcimento
Secondo la Cassazione, nulla si può pretendere se a causare il sinistro è il comportamento della vittima al volante. Non sempre la famiglia di chi rimane vittima di un incidente mortale ha diritto al risarcimento. Può capitare anche che quando il decesso dell’automobilista avviene a causa di un sistema di protezione stradale in condizioni inadeguate non ci sia la possibilità di ottenere l’indennizzo. Il motivo lo ha spiegato la Cassazione in una recente sentenza in cui ricorda un fattore fondamentale: quando si verifica un sinistro, occorre andare a monte dei motivi che lo hanno provocato e non partire dalle conseguenze. In sostanza, la Suprema Corte ha spiegato, in caso di incidente mortale, quando non c’è il risarcimento. Quei motivi a monte a cui fanno riferimento i giudici si possono riassumere in uno solo: l’atteggiamento del conducente al volante della sua auto. Di fronte a una condotta imprudente, sostiene la Cassazione, c’è poco da pretendere. Vediamo perché. Le regole di comportamento del conducente Una condotta sbagliata al volante, dunque, può far passare il conducente dalla parte del torto anche in caso di incidente mortale e di decesso provocato da un fattore esterno. Il Codice della strada impone una serie di regole di comportamento che vanno sempre e comunque rispettate. Altrimenti, come sostiene la Cassazione nella sentenza in commento, c’è poco da pretendere. L’articolo 141 del Codice, ad esempio, stabilisce che «è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione». Non solo: l’automobilista è tenuto a conservare sempre il controllo del veicolo che sta guidando. Ecco perché è sempre necessario moderare la velocità. Ma non è solo il «piede pesante» sull’acceleratore quello che, in caso di incidente mortale, può negare il diritto al risarcimento. Il Codice obbliga anche ad allacciare sempre le cinture di sicurezza, ancor prima di avviare l’auto. Cinture che devono essere indossate anche dal passeggero e da chi occupa i sedili dietro. E ancora: la sicurezza di tutti richiede, ad esempio, di non utilizzare i cellulari alla guida se non con auricolare o viva voce in modo da tenere sempre le mani sul volante; di non mettersi a messaggiare con il telefonino anche quando si è in coda; di non bere alcolici (o, almeno, di non esagerare per restare sotto la soglia consentita) prima di mettersi alla guida; di fermarsi ogni tanto durante i viaggi lunghi per non sottovalutare la stanchezza; di controllare che l’auto sia sempre in perfette condizioni di sicurezza (freni, pneumatici, luci, ecc.). E così via. Sembrano delle cose scontate, delle regole più dettate dal buon senso che dal Codice della strada. Eppure, sono le norme più disattese dagli automobilisti e, quindi, alla base della maggior parte degli incidenti stradali. Anche mortali. Quando è negato il risarcimento in caso di incidente mortale Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che non si ha diritto al risarcimento quando l’incidente mortale è stato causato dalla mancata prudenza del conducente, anche se il decesso è avvenuto per un fattore esterno a lui non imputabile. La Suprema Corte, in sostanza, sottolinea la differenza tra la causa e la conseguenza del sinistro. Ed è la prima alla base del negato risarcimento. La vicenda di cui si sono occupati gli Ermellini riguarda il caso di un automobilista deceduto dopo che la sua auto era finita fuori strada e trafitta da un guard-rail divelto. La famiglia della vittima avrebbe voluto un risarcimento puntando il dito sull’Anas, proprietario della strada: a sentire i parenti, il loro congiunto «aveva perso il controllo del veicolo a causa di un dislivello esistente sul manto stradale ed era deceduto a causa del forte impatto dell’auto con un guard-rail che si era imprevedibilmente divelto per effetto dell’urto e si era infilato nell’abitacolo». La Cassazione, invece, decide che il dito debba essere puntato altrove, cioè proprio sull’automobilista. E il ragionamento è semplice: se il conducente avesse rispettato il Codice della strada, l’incidente non sarebbe accaduto. Se fosse stato rispettato il limite di velocità, quel dislivello non avrebbe provocato l’incidente, dato che – come detto in precedenza – il Codice impone all’automobilista di conservare sempre il controllo del veicolo che sta guidando. Il guard-rail divelto, dunque, è stata la conseguenza del sinistro e non la causa, imputabile – secondo i giudici di legittimità – all’atteggiamento tenuto al volante dalla vittima e del mancato rispetto delle primordiali norme di sicurezza: oltre alla velocità eccessiva (come risulta dal verbale dei Carabinieri intervenuti sul posto), gli pneumatici erano in condizioni precarie e la cintura non era stata allacciata.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Eredità con debiti: bisogna restituire le donazioni in vita?
Se una persona fa una donazione di una casa, quando lui dovesse morire, il donatario erediterà anche i debiti? La questione merita una più attenta riflessione perché sono stati confusi concetti tra loro differenti: quello della donazione e quello del legato. Facciamo un po’ di chiarezza sul punto. Quando bisogna restituire le donazioni in vita? Le donazioni fatte da una persona quando era ancora in vita possono essere contestate dagli eredi, dopo la sua morte e non oltre 10 anni da essa, solo se questi ha lasciato ai familiari più stretti una quota inferiore di quella loro riservata dalla legge (la cosiddetta «quota di legittima»). Gli eredi che possono contestare la donazione sono chiamati «eredi legittimari» e sono unicamente il coniuge e i figli (o, in assenza dei figli, i genitori). Se, dunque, uno degli eredi legittimari dovesse accorgersi che, alla divisione del patrimonio ereditario, la sua quota di legittima è stata lesa potrebbe mettere in discussione il testamento e le donazioni fatte dal defunto quando ancora era in vita. Sicché, il beneficiario della donazione dovrà restituire il bene che aveva ricevuto a suo tempo dal defunto. Tale azione può, come detto, essere esercitata non già quando il donante è ancora in vita ma solo dopo la sua morte ed entro massimo 10 anni dall’apertura della successione. L’erede legittimario che assuma di essere stato leso dovrà però considerare le eventuali donazioni che anch’egli abbia ricevuto dal defunto prima che questi morisse, perché anche queste concorrono al calcolo della quota di legittima spettategli. Chi risponde dei debiti del defunto? A rispondere dei debiti del defunto sono solo i suoi eredi, ossia coloro che, chiamati alla successione, fanno la cosiddetta «accettazione dell’eredità». Prima dell’accettazione dell’eredità nessun familiare può essere oggetto delle pretese dei creditori del defunto. Dall’erede bisogna distinguere la figura del legatario: colui cioè che non subentra in una quota dell’intero patrimonio del defunto ma che, col testamento, riceve solo uno specifico bene da questi. I legatari non rispondono dei debiti del defunto, benché abbiano comunque preso parte, in qualche modo, alla spartizione del relativo patrimonio. Ne rispondono solo se i creditori non siano riusciti a far valere le proprie pretese nei confronti degli eredi e pur sempre nei limiti del valore del bene ricevuto in legato. Chi riceve una donazione risponde dei debiti del defunto? Chi riceve una donazione non può mai rispondere dei debiti del defunto, in alcun caso. In questo è possibile ravvisare la profonda differenza tra l’istituzione di un erede o di un legatario da un lato e il beneficiario della donazione dall’altro. Vero però è che se il donante ha eseguito la donazione in vita per sfuggire ai creditori ed evitare che questi potessero pignorare il bene in questione, tale trasferimento può essere revocato dai creditori stessi entro 5 cinque anni dalla trascrizione del rogito nei pubblici registri immobiliari. È la cosiddetta azione revocatoria. Ma una volta decorsi i cinque anni, la donazione si “solidifica”: diventa cioè definitiva e non comporta alcun rischio per il donatario. Cosa rischia il donatario alla morte del donante? Il donatario, alla morte del donante, rischia solo di subire l’azione di riduzione (o «lesione della legittima») intrapresa dagli eredi legittimari del defunto (coniuge, figli o genitori) nel caso in cui questi non abbia rispettato le relative quote di legittima. Ma non può mai subire un’azione di rivalsa da parte dei creditori o degli stessi eredi che, proprio in virtù di tale veste, si siano trovati a dover far fronte alle pretese dei creditori del defunto.