Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Infiltrazioni appartamenti: paga il condominio o l’assicurazione?

La compagnia assicuratrice non risarcisce i danni se l’evento non è previsto in polizza o se il condominio ha trascurato la manutenzione di grondaie e pluviali. Le infiltrazioni negli appartamenti sono un problema molto frequente. Molti condomini, per tutelarsi, stipulano una polizza assicurativa contro i danni al fabbricato e alle unità immobiliari che lo compongono. Gli eventi coperti dall’assicurazione sono molteplici, e vanno dall’incendio, che può avvenire nelle abitazioni e nei negozi, allo scoppio di tubature o di impianti di riscaldamento, che causa allagamenti e rotture; di solito è prevista anche l’eventualità del crollo dell’intero edificio. A volte, però, dopo che il danno si è verificato, la compagnia assicuratrice si “chiama fuori” e rifiuta il risarcimento, sostenendo che l’evento accaduto non è contemplato tra i rischi previsti nella polizza stipulata dal condominio. E allora è bene porsi in anticipo la domanda: in caso di infiltrazioni negli appartamenti, paga il condominio o l’assicurazione? La risposta a questa domanda non dipende solo dalle condizioni contrattuali contenute nella polizza assicurativa stipulata, ma anche dalla condotta tenuta dal condominio nella manutenzione dell’edificio. Questo può sembrare strano, perché comunemente si ritiene che, se un palazzo è assicurato contro i danni derivanti da infiltrazioni negli appartamenti, il condominio debba comunque essere “coperto” dall’assicurazione. In realtà occorre verificare, caso per caso, se il condominio ha adempiuto correttamente ai propri obblighi di custodia delle parti comuni: se non lo ha fatto, ad esempio perché ha trascurato la pulizia delle gronde e dei canali di scolo, dovrà risarcire tutti i danni ai proprietari delle unità abitative colpite dalle infiltrazioni, senza ricevere alcuna manleva della compagnia assicuratrice. L’assicurazione del condominio contro le infiltrazioni L’assicurazione condominiale per la responsabilità civile dei danni arrecati ai proprietari delle unità immobiliari o a terzi non è obbligatoria per legge; rimane sempre facoltativa, ma è opportuno stipularla se si desidera ottenere una maggior sicurezza patrimoniale. In assenza di assicurazione, infatti, il risarcimento spettante ai danneggiati viene a posto a carico di tutti i condomini, in base alle rispettive quote di proprietà espresse nelle tabelle millesimali. Il contratto di assicurazione viene stipulato, a nome del condominio, dall’amministratore, su autorizzazione dell’assemblea, che deve deliberare con una maggioranza della metà più uno degli intervenuti e di almeno 500 millesimi. Il contenuto della polizza assicurativa del condominio viene stabilito dalle parti: si può decidere per una copertura globale, o soltanto parziale, dei danni e individuare alcune specifiche tipologie di eventi, inserendo anche le infiltrazioni di acqua o di umidità negli appartamenti e negli altri locali di proprietà esclusiva (negozi, garage, box, ecc.). Nella pratica, la formula più utilizzata è l’assicurazione «globale fabbricati», che copre tutto l’edificio per i vari tipi di danni che possono verificarsi e possono colpire sia i condomini che abitano nel palazzo, sia i terzi (come i passanti per le cadute di calcinacci o i lavoratori che eseguono ristrutturazioni e riparazioni). Così come per l’assicurazione Rc auto, anche per l’assicurazione condominiale si possono prevedere delle garanzie aggiuntive per varie eventualità (guasti, assistenza tecnica, tutela legale, ecc.). Infiltrazioni negli appartamenti: la responsabilità del condominio Il condominio è responsabile, ai sensi dell’art. 2051 del Codice civile, per tutte le «cose in custodia»: si tratta delle parti di proprietà comune, e, al fine di prevenire le infiltrazioni negli appartamenti, vengono in rilievo soprattutto i tetti ed i lastrici solari di copertura dell’edificio, le grondaie ed i pluviali, le facciate esterne, gli impianti idrici e di riscaldamento centralizzato, fino al punto di diramazione nei singoli appartamenti. Si tratta di una responsabilità presunta, che può essere esclusa solo se si dimostra che vi è stato un «caso fortuito», cioè un evento anomalo, imprevedibile ed eccezionale, come un terremoto o una frana, che ha causato la rottura di tubi o guaine di protezione in modo da provocare la penetrazione di acqua o di umidità nei locali di proprietà esclusiva. L’obbligo di custodia delle parti comuni dell’edificio comporta, per il condominio, il dovere di provvedere con regolarità alla loro manutenzione e pulizia periodica, per conservarle in buono stato d’uso e di funzionamento, evitando che possano diventare fonte di pericolo per i proprietari delle unità abitative o commerciali situate nell’edificio, compresi i box auto. Quando l’assicurazione condominiale non copre i danni da infiltrazioni Una regola fondamentale è che l’assicurazione copre soltanto gli eventi accidentali (naturali o umani) e perciò involontari, ma non quelli dovuti a dolo o colpa dell’assicurato: nel nostro caso, il condominio. Una sentenza del tribunale di Napoli Nord si è occupata del caso di infiltrazioni d’acqua che avevano colpito alcuni appartamenti di un condominio assicurato. La società assicuratrice si era opposta alla domanda risarcitoria, sostenendo che il danno si era verificato per l’incuria del condominio che aveva trascurato la manutenzione delle parti comuni e, in particolare, aveva omesso di effettuare la pulizia periodica delle grondaie. La consulenza tecnica d’ufficio (Ctu) espletata in corso di causa ha accertato che, effettivamente, le cause delle infiltrazioni riscontrate negli appartamenti erano riconducibili a:   – mancanza della «scossalina» lungo la tubazione di gronda (è una lastra, o scanalatura, che serve ad evitare il contatto delle acque piovane con il tetto e i muri esterni del fabbricato);   – mancata pulizia dei canali di gronda e dei pluviali, che non erano neppure costruiti e installati a regola d’arte;   – tubazioni dei camini non sigillate. Constatato ciò, i giudici napoletani hanno attribuito al condominio la totale responsabilità per i danni cagionati dalle infiltrazioni, sottolineando che grava proprio sul condominio, anche se assicurato, il dovere di manutenzione e vigilanza su tali componenti statiche di scolo delle acque meteoriche. Invece la responsabilità dell’assicurazione è stata esclusa in quanto la polizza stipulata copriva «i soli danni derivanti da eventi accidentali» e non anche quelli provocati da trascuratezza nella manutenzione delle cose in custodia.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_I soldi della polizza vita sono pignorabili?

Il divieto di pignoramento delle somme dovute dall’assicurazione non vale per qualsiasi polizza. Il caso delle polizze united linked e di quelle con scopo investimento. Nel tentativo di sottrarre i propri beni ai creditori, ci si chiede spesso se le polizze vita possano essere un valido sistema per fare un investimento e, nello stesso tempo, evitare possibili aggressioni delle somme in esse riversate. In altri termini, i soldi della polizza vita sono pignorabili? Come si vedrà a breve, la giurisprudenza, riconoscendo il generale principio di impignorabilità delle polizze vita, ha poi operato alcune distinzioni come nel caso delle polizze united linked. Ma procediamo con ordine. I soldi investiti in una polizza vita sono pignorabili? A norma dell’articolo 1923 del Codice civile, non possono essere sottoposte a pignoramento (il Codice parla di «azione esecutiva», ma il concetto è lo stesso) le somme dovute dall’assicurazione al contraente o al beneficiario. Interpretando tale norma, la Corte di Cassazione ha affermato che le polizze vita, per poter essere considerate non pignorabili, devono avere finalità previdenziali. Al contrario, possono essere pignorate le polizze che hanno carattere speculativo (di tanto parleremo meglio qui di seguito). Proprio così si evita che il debitore possa utilizzare la polizza solo allo scopo di sottrarre i propri soldi alle azioni esecutive dei creditori. Il divieto di pignorabilità e sequestrabilità delle somme dovute dall’assicuratore in forza di un contratto di assicurazione sulla vita si riferisce non soltanto alla somma assicurata (ossia ai singoli premi versati dal contraente all’assicurazione) ma anche a quella proveniente dal riscatto della polizza stessa. Il divieto di pignoramento delle polizze vita opera, naturalmente, fino a che le somme suddette si trovano presso l’assicuratore e non sono state ancora pagate: la norma si riferisce, infatti alle «somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario». Dopo il loro pagamento, gli importi incassati dagli aventi diritto si confondono con il loro patrimonio e ne seguono le sorti nei confronti di una eventuale azione esecutiva o cautelare. Questo significa che, una volta che l’assicurazione ha versato il risarcimento della polizza al relativo beneficiario e questi abbia ricevuto l’importo sul proprio conto corrente, il creditore può pignorare la giacenza sul conto indipendentemente dal fatto che si tratti di somme derivanti da polizze vita. Quando i soldi di una polizza vita sono pignorabili? Secondo l’orientamento più recente della giurisprudenza, se la polizza vita non ha natura previdenziale ma scopo speculativo, essa può essere soggetta a pignoramento e a sequestro sia preventivo che conservativo sul presupposto che essa costituisca un investimento finanziario, non meritevole delle garanzie riservate dalla legge alle polizze vita tradizionali. Pertanto, non si può applicare l’art. 1923 del Codice civile sul divieto di azione esecutiva o cautelare. Ad esempio, elementi che inducono a ritenere il carattere non previdenziale della polizza possono essere:   – la possibilità di richiedere in qualsiasi momento il riscatto;   – la corresponsione del premio in unica soluzione, anziché con versamenti frazionati nel tempo;   – la durata fissa del contratto;   – la redditività determinata esclusivamente dal rendimento finanziario del valore di riferimento. Polizze United linked: sono pignorabili? Secondo la giurisprudenza, in materia di polizze “united linked” va esclusa la pignorabilità di capitali e rendite di quei contratti in cui sia presente una “non irrilevante” componente assicurativa. Spetta al giudice stabilire caso per caso. Secondo il tribunale di Brescia, i crediti derivanti da polizze assicurative miste quali le cosiddette polizze unit linked non sono assoggettabili ad azioni esecutive, nella fase di accumulo del montante. In un contratto di assicurazione sulla vita cosiddetto multiramo, caratterizzato dalla combinazione di tre prodotti, il prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit-linked, caratterizzato dal fatto che il rendimento dipende dall’andamento dell’investimento sottostante in quote OICR o fondi interni, rientra a pieno titolo nella nozione di contratto assicurativo sulla vita, anche alla luce delle norme europee (Reg. n. 1286/2014 e Direttiva 2016/97) e, pertanto, non può essere sottoposto ad esecuzione (nel caso di specie, il tribunale ha accolto l’opposizione alla procedura esecutiva presso terzi, relativamente al pignoramento di crediti derivanti dalla sottoscrizione di polizze unit-linked). In tema di impignorabilità e insequestrabilità delle polizze “vita”, il tribunale di Parma ha dichiarato che le polizze “index linked” sono assoggettabili a pignoramento in quanto la causa giuridica di tali polizze non è assicurativa, di garanzia, ma trattasi, in maniera prevalente, di prodotti finanziari a tutti gli effetti che possono essere riscattati in qualsiasi momento e nulla garantiscono per l’assicurato, nemmeno il recupero del valore investito, contrariamente a quanto si verifica per le polizze vita tradizionali. Postaprevidenza valore è pignorabile? Esiste poi “Postaprevidenza valore“, un fondo pensione istituito da Poste Vita Spa come piano individuale pensionistico di tipo assicurativo, iscritto al numero 5003 dell’albo dei fondi pensione, tenuto dalla Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione). In questo caso,trova applicazione l’articolo 11, comma 10, del Dlgs 252/2005, secondo il quale sono intangibili le posizioni individuali nella fase di accumulo, mentre le prestazioni pensionistiche in capitale, o in rendita, nonché le anticipazioni per spese sanitarie, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico dei regimi di previdenza obbligatoria, vale a dire, come ha precisato la Covip con risposta del settembre 2010, «nell’ammontare massimo di un quinto della prestazione, valutato al netto delle ritenute fiscali». Restano invece cedibili, sequestrabili e pignorabili senza vincoli i riscatti e le altre tipologie di anticipazioni. Come fare a capire se una polizza vita è pignorabile? Per stabilire se una polizza vita è pignorabile bisogna rifarsi alla funzione di questa. La questione è stata chiarita dal tribunale di Milano in modo molto pratico: la legge vieta il pignoramento delle somme dovute dall’assicuratore in forza di assicurazione sulla vita. Tali polizze, infatti, sono funzionali al conseguimento dello scopo di previdenza e tale finalità può dirsi raggiunta solo nel caso in cui il contratto abbia raggiunto il suo scopo tipico, ossia la reintegrazione del danno provocato dall’evento morte e/o sopravvivenza attraverso la prestazione dell’assicuratore preventivamente stimata, idonea a soddisfare l’interesse leso da tale evento, e non anche

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Svolta delle Sezioni Unite: la r.c. auto copre anche i sinistri che avvengono nelle aree private

Sino ad oggi la giurisprudenza era stata “univoca nell’affermare che la vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile quando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove sia consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone aventi accesso giuridicamente lecito all’area, requisito da «intendersi sussistente pur se quelle siano appartenenti a una o più categorie specifiche e anche se l’accesso in parola avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni»”. Principio questo che era stato ribadito dalle stesse Sezioni Unite (n. 8620/2015) e dalle più recenti pronunce di legittimità (n. 10717/2018). La Terza Sezione delle Sezioni Unite aveva, tuttavia, di recente, “posto la questione se l’art. 122 Cod. ass. possa e debba interpretarsi conformemente alla giurisprudenza eurounitaria, nel senso che la circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico debba intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale” e, quindi, anche su (tutte) le aree private. Con la sentenza n. 21983/2021, le Sezioni Unite, innovando il suddetto orientamento, hanno dato risposta positiva a tale quesito. Le SS.UU. hanno anzitutto confermato che “la disciplina posta all’art. 2054 c.c. e quella in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c.a. risultano imprescindibilmente connesse”, dando atto di aver già indicato, in alcuni precedenti, “nell’utilizzazione del veicolo conforme alla funzione abituale dello stesso il criterio decisivo ai fini della determinazione dell’ambito della copertura assicurativa obbligatoria per la r.c.a., pur senza ex professo esaminare il concetto di circolazione in termini di riferimento spaziale previsto per l’assicurazione obbligatoria”. Decisiva sarebbe, quindi, per stabilire i limiti di operatività della garanzia r.c. auto, “l’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del «numero indeterminato di persone», il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro”. Tale “interpretazione estensiva nei suindicati termini della nozione di «circolazione» su «aree … equiparate» alle «strade di uso pubblico» di cui all’art. 122 Cod. ass., oltre che costituzionalmente orientata” sarebbe inoltre “conforme al diritto dell’U.E…. come interpretato dalla Corte di Giustizia ( v. Corte Giust., 4/9/2014, C- 162/13… in relazione a sinistro cagionato da trattore munito di rimorchio nel cortile di una casa colonica; Corte Giust., grande sezione, 28/11/2017, C-514/16… in relazione a sinistro cagionato da trattore fermo su pista sterrata ma con il motore acceso per azionare una pompa per lo spargimento di erbicida che provocò uno smottamento schiacciando una lavoratrice dell’azienda agricola”. E pertanto questa costituirebbe un’“interpretazione adeguatrice della norma di diritto interno a quella di diritto europeo, al fine di conseguire il risultato da quest’ultima perseguito, in adempimento dell’obbligo posto all’art. 189, comma 3, Trattato CEE, e quindi all’art. 249, comma 3, Trattato UE”. In concreo, le SS.UU. hanno accolto il ricorso proposto dai congiunti di un giovane che era stato investito dal nonno in un’area cortilizia recintata. La soluzione così adottata suscita più di qualche perplessità. Infatti, il criterio dell’utilizzazione del veicolo assicurato in conformità alla sua funzione abituale riveste un’intrinseca natura funzionale che risulta priva di significato ai fini di individuare i limiti di natura territoriale entro i quali opera la garanzia assicurativa prevista dalla r.c. auto obbligatoria. In proposito il contenuto dell’art. 122 Cod. ass. è molto chiaro quando fa riferimento alle “strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”, fisando tali limiti con riferimento alla destinazione delle aree equiparate alle strade pubbliche, e non all’uso dei veicoli che vi si trovino, che è cosa completamente diversa.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Il terzo ha l’onere di provare l’effettivo accadimento del sinistro

Per la Suprema Corte di Cassazione il terzo trasportato che agisce in giudizio per il risarcimento del danno “deve sia fornire la prova dell’effettivo accadimento del sinistro sia del nesso di causalità tra l’incidente ed i danni da risarcire.”  Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il Tribunale di Napoli aveva rigettato l’appello proposto da un genitore, esercente la potestà sulla figlia minore, nei confronti di una compagnia di assicurazioni, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli che non aveva accolto la domanda avanzata da quest’ultima di “condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni riportati dalla minore, che viaggiava come trasportata sul motoveicolo …., in occasione di un sinistro stradale”. Anche per il Tribunale di Napoli la domanda era infatti da respingersi per “carenza probatoria in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria”. Sia il genitore che la figlia, nelle more divenuta maggiorenne, hanno quindi proposto ricorso per Cassazione deducendo che il “Tribunale sarebbe incorso in errore gravando l’attrice dell’onere della prova sulla responsabilità del conducente del veicolo” e che “ vi sarebbe altresì un vizio di motivazione, atteso che questa sarebbe affetta da numerose illogicità, incongruenze e contraddizioni, consistenti in particolare nella lacunosa considerazione delle testimonianze”. La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile in quanto, per il Tribunale, le testimonianze che erano state assunte non avevano comprovato l’effettivo accadimento del sinistro. Alcune di esse si erano infatti dimostrate lacunose ed imprecise, altre invece inattendibili posto che i testi “non avevano assistito all’incidente”. La Corte di Cassazione, nella motivazione della sentenza, ha precisato inoltre che “il Tribunale non ha affatto inteso sostenere che incombesse all’attrice dare la prova di questa dinamica e delle cause dell’incidente, ma si è avvalso del contenuto della testimonianza al fine di esprimere e motivare le proprie perplessità circa l’attendibilità del testimone”. Piuttosto, “in ossequio al disposto dell’art. 2697 c.c. spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio per il risarcimento del danno, non solo provare quest’ultimo, ma anche fornire la prova dell’effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l’incidente e i danni da risarcire”. Per la Corte di Cassazione, pertanto, il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda attorea in quanto “mancante la prova non tanto della dinamica del sinistro al fine di individuare la responsabilità del sinistro (come sostenuto in ricorso)”, quanto piuttosto del fatto che lo stesso si fosse realmente verificato e che le lesioni riportate dalla minire fossero effettivamente riconducibili ad un incidente stradale. Si tratta dell’ennesima decisione che afferma l’inderogabile necessità che il danneggiato adempia l’onere di provare che l’incidente si è realmente verificato, in una prospettiva che, in realtà, va inquadrata, non solo nell’ottica processuale di una corretta applicazione dell’art. 2697 c.c., ma anche in quella del contrasto alle frodi nel settore R.C. auto perseguito dalla più recente legislazione, non ultima la norma dell’art. 135 del Codice delle assicurazioni private. Cass. civ., sez. III, 13 ottobre 2016, n. 20654

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_WhatsApp, stop al partner infedele: il trucco per leggere le chat

WhatsApp, stop al partner infedele: il trucco per leggere le chat Tecnoandroid WhatsApp all’interno di una relazione stabile di coppia può essere di strategica importanza. La chat, oltre ad essere un punto di riferimento per la quotidianità di un legame affettivo, in alcune circostanze può garantire informazioni molto importanti. Proprio attraverso WhatsApp da tempo emergono gran parte degli episodi di infedeltà. WhatsApp, il nuovo trucco per scoprire l’infedeltà del partner E’ prassi comune che, dinanzi a sospetto di tradimento da parte del proprio partner, gli utenti si affidino proprio a WhatsApp per ricevere maggiori informazioni. La lettura dei messaggi può essere la prova decisiva per decretare o meno l’atto di infedeltà del proprio lui o della propria lei. La maggior parte delle persone sceglie di leggere, a tal proposito, direttamente le conversazioni dallo smartphone del partner. Il sistema della lettura diretta, seppur molto semplice da attuare, non sempre è redditizio. Chi ha qualcosa da nascondere infatti potrebbe aver tempo per eliminare ogni genere di contenuto sospetto. Gli iscritti a WhatsApp, a tal proposito, possono mettere in atto un secondo metodo, molto più valido in termini di risultati. Questo metodo prevede l’ausilio di una piattaforma come WhatsApp Web. Gli utenti della chat di messaggistica, a tal proposito, hanno la possibilità di effettuare una copia delle conversazioni dello smartphone su un pc. La sincronizzazione delle chat avviene per mezzo di una funzione del menù Impostazioni. Stando a questa funzione, per leggere tutte le chat del partner, sarà necessario aver accesso allo smartphone altrui anche per pochi secondi e avere un pc a propria disposizione. Le conversazioni con questo metodo saranno anche aggiornate in tempo reale.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Illudere l’amante di essere single: è reato?

Quando fingere di avere uno stato diverso da quello proprio (celibe o nubile) è reato di sostituzione di persona. Non è solo un tipico cliché delle commedie all’italiana quello dell’uomo sposato che finge di essere single pur di ottenere le grazie di una giovane bella e avvenente. L’episodio è talmente frequente da aver interessato finanche le aule di tribunale. Tuttavia, dinanzi a una donna ferita nei sentimenti per aver creduto a un fedifrago bugiardo, c’è da chiedersi quali implicazioni legali possa avere un comportamento del genere. Carpire la fiducia di un’altra persona, prenderla in giro per sfruttarne “i favori” può comportare una denuncia penale? Per quanto ad alcuni possa apparire solo immorale il fatto di fingere pur di corteggiare una donna, tale condotta è vietata dalla legge. Detto in altre parole, illudere l’amante di essere single è reato. Di che tipo di reato parliamo? Quello di sostituzione persona previsto dall’articolo 494 del Codice penale. Contrariamente a quanto potrebbe far intendere la terminologia usata dal legislatore, il reato di sostituzione di persona non scatta solo quando si assume un nome non proprio o l’immagine di un’altra persona senza l’altrui consenso, ma anche quando si assumono titoli o qualità che non si hanno. Ma cosa si rischia concretamente? Vediamolo partendo dal dato letterale della norma. Cosa si rischia a fingersi single? Una persona che dice di essere single quando invece non lo è, indipendentemente dal fatto che abbia usato o meno raggiri per farlo credere, rischia la reclusione fino a un anno. Si tratta di un reato che, per la sua gravità, è procedibile anche d’ufficio ossia anche senza la querela della vittima e su semplice iniziativa delle autorità: l’articolo 494 infatti mira a tutelare interessi pubblici, ossia che le persone non si spaccino per altre o non si attribuiscano degli stati o delle qualità a cui la legge ricollega degli effetti giuridici. Il fatto di dire una bugia sul proprio conto è reato – dice la norma – quando rivolto a procurare a sé o ad altri un vantaggio o ad arrecare un danno ad altri. Il danno può consistere nel carpire il consenso a una relazione, anche se a distanza: non rileva l’assenza di contatto fisico o la mancata consumazione del rapporto stesso per far scattare la responsabilità penale. Basta il semplice pericolo che ciò possa verificarsi. Ragion per cui, se la vittima era in grado di conoscere la verità – ad esempio consultando le foto del profilo social del mentitore – il reato potrebbe non sussistere. Come evitare la condanna per aver mentito sul fatto di essere sposati Esiste una norma, l’articolo 131-bis del Codice penale, che consente l’assoluzione per tutti quei reati ritenuti “tenui” ossia che non hanno prodotto particolari danni nella vittima. In tali ipotesi, se anche non si subisce la sanzione penale, si è comunque costretti a risarcire i danni alla vittima e si mantiene la “macchia” sulla fedina penale. Tuttavia, per legge, tale beneficio non spetta per tutti i reati “continuati”, quando cioè la condotta viene ripetuta nel tempo. Dunque, per l’assoluzione, è necessario che la menzogna sia stata scoperta subito o comunque non si sia protratta a lungo. Fingersi single per chiedere denaro La Cassazione si è occupata anche del caso di una persona che si era finta single per allacciare una relazione con la vittima e trarne denaro. In questo caso, il fine del profitto è più che evidente. Secondo i giudici supremi, integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull’attribuzione all’agente di un falso nome e di una falsa identità, allo scopo di ottenere vantaggi economici dall’instaurarsi di una relazione di vicinanza sentimentale con la vittima, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito (nella specie, l’imputata si era finta single, pur avendo un compagno e dei figli, e così era riuscita ad avvicinare un uomo, facendogli credere fosse nato un legame e ottenendone in cambio regali e denaro).

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Quali diritti e doveri hanno i conviventi verso i figli?

Rapporti coi figli nel caso di coppia di fatto: riconoscimento, affidamento, mantenimento, collocazione e assegnazione della casa familiare.  I rapporti esistenti tra genitori non alterano i loro diritti e doveri verso i figli. Sicché, anche alle coppie di fatto si applicano le stesse norme previste per le coppie sposate o separate. Dunque, per stabilire quali diritti e doveri hanno i conviventi verso i figli bisogna far riferimento a una qualsiasi coppia di genitori. A scanso di equivoci, qui di seguito, forniremo alcuni chiarimenti pratici. Dovere di riconoscimento Forse, l’unica particolarità che distingue i conviventi dalle coppie unite in matrimonio sta nell’obbligo di riconoscimento che spetta al padre naturale dopo la nascita del figlio. Il riconoscimento, che avviene presso l’anagrafe del Comune di nascita, serve ad ufficializzare il rapporto di genitorialità che, senza tale dichiarazione, non potrebbe sussistere come invece per le coppie sposate. Difatti, il padre della coppia sposata è tenuto solo a dichiarare la venuta al mondo del bambino il quale, a seguito di ciò, si considera automaticamente suo figlio proprio in ragione del rapporto di coniugio che lo lega alla madre. Il genitore naturale è obbligato a riconoscere il figlio. Se non vi provvede, può imporglielo la compagna o il figlio stesso attraverso un’azione giudiziaria e il test del Dna. Il padre naturale che non ha riconosciuto il figlio è tenuto a risarcirgli il danno patrimoniale e morale. Obblighi dei genitori conviventi verso i figli Come le coppie sposate, anche i genitori naturali assumono nei confronti dei figli tutti i doveri di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Ai doveri dei genitori naturali corrispondono anche i relativi diritti, come ad esempio quello di visita in caso di separazione e il diritto a ricevere gli alimenti dal figlio nel caso in cui il genitore dovesse versare in una situazione di grave difficoltà economica. I figli delle coppie di fatto sono eredi legittimari: hanno quindi sempre diritto a una quota del patrimonio dei genitori e non possono essere diseredati. Obbligo di mantenimento durante la convivenza Entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento del figlio in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo e ciascuno ha il dovere di fare tutto il possibile perché il figlio abbia quanto gli occorre anche nel caso in cui l’altro genitore si renda inadempiente. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. Diritti e obblighi verso i figli della coppia di conviventi in caso di separazione Il rapporto che si instaura tra genitore e figlio nell’ambito della famiglia di fatto ha i medesimi caratteri e contenuti morali e materiali del legame tra genitore e figlio nella famiglia fondata sul matrimonio. Ne consegue che, in caso di rottura della convivenza tra i genitori, i rapporti tra genitori e figli, dovranno regolarsi in termini identici, sia per l’affidamento che per il mantenimento. Se non c’è accordo tra i genitori, bisogna ricorrere al giudice il quale prenderà posizione su quattro aspetti:   – l’affidamento del figlio;   – la collocazione del figlio;   – l’assegnazione della casa familiare;   – l’assegno di mantenimento per il figlio. Quanto all’affidamento, questo è di norma congiunto (spetta cioè ad entrambi i genitori) salvo particolari e gravi incapacità di uno dei due genitori (nel qual caso si provvede all’affidamento esclusivo) o di entrambi (nel qual caso si procede all’assegnazione a una casa famiglia e all’adozione). L’affidamento consiste nel potere di partecipare alle scelte più importanti per l’educazione, la crescita, l’istruzione e la salute dei propri figli. Ragion per cui tutte le principali scelte, in caso di affidamento condiviso, dovranno essere concordate tra padre e madre. L’affidamento vale solo per i figli minorenni, essendo i maggiorenni capaci d’intendere e volere e quindi responsabili in proprio. Quanto alla collocazione, ossia alla residenza del minore, questa viene scelta secondo il suo esclusivo interesse presso quella di uno solo dei genitori, con diritto dell’altro di farvi visita a giorni alterni tutte le settimane, secondo il calendario concordato dai genitori o, in assenza di intesa, fissato dal giudice. È dovere del genitore non collocatario andare a trovare il figlio con continuità. L’assegnazione della casa familiare segue la collocazione del figlio: significa che il giudice attribuisce il diritto di abitazione nell’appartamento ove prima viveva la famiglia al genitore presso cui il figlio va a vivere. Infine, c’è il mantenimento costituito da un obbligo di contribuzione forfettario alle spese ordinarie e alla partecipazione, di volta in volta, alle spese straordinarie (quelle urgenti e necessarie non devono essere pre-concordate tra i coniugi). Ciascun genitore, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Ovviamente, l’accordo raggiunto e liberamente sottoscritto dai genitori può prevedere una ripartizione nel concorso degli oneri anche non proporzionale tra gli stessi ma comunque non deve essere contrario all’interesse dei figli. Il giudice, difatti, prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori se non contrari all’interesse dei figli. Un accordo intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi non richiede che sia omologato o controllato dal giudice in via preventiva. Tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l’adempimento di un obbligo di legge, il suo contenuto deve sempre rispondere all’interesse morale e materiale della prole. Come funziona il mantenimento del figlio? Se i genitori non trovano un accordo sull’assegno di mantenimento da versare in favore del figlio minorenne, portatore di handicap o maggiorenne non ancora autosufficiente, il giudice, ove necessario, al fine di realizzare il principio di proporzionalità può determinare un assegno periodico a carico di un genitore e a favore dei figli prendendo in considerazione:   – le attuali esigenze del figlio;   – il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;   – i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Quali diritti non hanno le coppie di fatto?

Diritti dei conviventi: il compagno o la compagna non hanno diritto al mantenimento in caso di cessazione della convivenza e non sono eredi legittimari.  Quali diritti non hanno le coppie di fatto? Nonostante il progressivo allargamento, operato dalla giurisprudenza, delle tutele previste per le coppie unite in matrimonio anche alle coppie di fatto, restano ancora delle profonde differenze tra chi si sposa e chi invece convive. Prima tra tutte il fatto che, in caso di separazione, al partner non è dovuto alcun mantenimento (salvo gli alimenti in caso di grave difficoltà economica tale da comprometterne la sopravvivenza), né l’obbligo di fedeltà. Ed ancora il convivente non è considerato erede legittimario: a questi quindi non va, di diritto, alcuna quota di patrimonio del defunto. Cerchiamo, più nel dettaglio, di elencare quali diritti non hanno le coppie di fatto partendo proprio dalle tutele che la legge riconosce loro in modo poi da ricavare l’elenco per esclusione. Ma procediamo con ordine. Cos’è la coppia di fatto? La coppia di fatto è quella che convive stabilmente e che pertanto forma ciò che si definisce, in gergo tecnico, una convivenza more uxorio, ossia basata sugli stessi obblighi morali del matrimonio (stabilità, assistenza reciproca, contribuzione ai bisogni della famiglia). La disciplina della famiglia di fatto è contenuta nella legge 20 maggio 2016 n.76, che definisce conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. La coppia di conviventi non deve essere necessariamente di sesso diverso, ben potendo essere rappresentata da omosessuali. Tuttavia, le coppie gay hanno anche un’altra e più incisiva forma di tutela: quella costituita dalla realizzazione di un’unione civile che garantisce loro gran parte dei diritti di una coppia sposata. La coppia di conviventi può raggiungere tre diversi stadi di maturazione. C’è la coppia di conviventi pura e semplice, dove i due si limitano a vivere sotto lo stesso tetto. C’è poi quella che formalizza la propria situazione al Comune, registrandosi all’anagrafe come un unico nucleo familiare (i due conviventi dovranno dichiarare all’ufficio anagrafe di costituire una coppia di fatto e di coabitare nella stessa casa). Infine, c’è la coppia di fatto che ha stipulato un contratto di convivenza, regolando così liberamente alcuni aspetti della loro unione e dell’eventuale separazione. I diritti delle coppie di fatto I conviventi di fatto, che hanno formalizzato la loro unione all’anagrafe del Comune, costituendo così un unico nucleo familiare, hanno una serie di diritti che vengono riconosciuti tipicamente alle coppie sposate. Ad esempio, hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari. Diritto agli alimenti  Se la convivenza cessa, nessuno dei due partner può chiedere all’altro il mantenimento come invece avviene nelle coppie sposate. Tuttavia, è diritto del convivente chiedere all’ex gli alimenti, una somma cioè appena sufficiente a sopravvivere nel caso questi, per una grave impossibilità (ad esempio, malattia) non sia in grado di procurarsi il necessario. In particolare, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti non durano in eterno ma sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e in proporzione alle capacità economiche dell’ex. Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati, l’obbligo alimentare del convivente è adempiuto solo se non ci sono figli, nipoti, genitori. Il diritto agli alimenti in favore del convivente comporta che una pretesa alimentare del convivente more uxorio è possibile solo per quelle convivenze cessate a partire dal 5 giugno 2016, data a partire dalla quale è stata prevista tale possibilità. Diritto di abitare la casa comune Come noto, se muore uno dei due coniugi, l’altro ha diritto di abitare la casa comune fino alla propria morte. Questo diritto è limitato nel caso di conviventi. In particolare, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Tale diritto viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Se la coppia viveva invece in affitto, nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto. Graduatorie nell’assegnazione di case popolari Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto. In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 sexies e 609 octies del Codice penale, commessi all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Pedone investito: le dichiarazioni al Pronto soccorso fanno prova?

Qual è il valore probatorio di ciò che la vittima del sinistro ha dichiarato al medico ospedaliero ed è riportato nel certificato? L’assicurazione può contestarlo? Stavi attraversando la strada quando una macchina che non ti ha visto ti ha investito. A causa del violento urto sei caduto a terra, confuso e dolorante. Nel timore di aver riportato lesioni, anche non apparenti, sei stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale più vicino. Qui, il medico ti ha visitato e ha raccolto le tue dichiarazioni sulla dinamica dell’accaduto. Poi, ti ha rilasciato il referto con la diagnosi e la prognosi di guarigione. Forte di questa documentazione, hai chiesto il risarcimento dei danni, ma la compagnia assicuratrice del veicolo investitore si oppone alla tua domanda, perché ritiene che la dinamica di verificazione del sinistro sia incompatibile con quanto hai dichiarato. Così vuoi sapere se, nel caso di pedone investito, le dichiarazioni al Pronto soccorso fanno prova. Prova di un incidente stradale La prova della verificazione di un incidente stradale e delle sue modalità di accadimento può essere ottenuta in diversi modi. A livello pratico, hanno valore soprattutto:   – i documenti, come i filmati estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, o le “dashcam” collocate a bordo dei veicoli coinvolti;   – i rilievi svolti dalle forze dell’ordine intervenute sul luogo del sinistro e gli eventuali verbali di contravvenzione elevati a carico dei conducenti;   – le testimonianze rese da chi ha assistito alla scena;   – le perizie e le consulenze tecniche cinematiche svolte da ingegneri o altri esperti di infortunistica stradale per calcolare la posizione, i movimenti e la velocità dei mezzi;   – le fatture rilasciate da meccanici e carrozzieri che hanno provveduto alla riparazione dei veicoli incidentati;   – i certificati medici, compresi i referti rilasciati dal Pronto soccorso che ha curato le vittime dell’incidente e descrivono gli esami compiuti, le lesioni riscontrate e le altre patologie riportate, con la terapia prescritta e i giorni di guarigione. Tutti questi elementi possono essere utilizzati nella causa civile risarcitoria per stabilire il grado di responsabilità nella verificazione del sinistro e per la quantificazione dei danni a persone e cose. Il valore probatorio del certificato di Pronto soccorso La giurisprudenza riconosce al certificato rilasciato dal Pronto soccorso un elevato valore probatorio. La Corte di Cassazione sottolinea che il medico del Pronto soccorso è un pubblico ufficiale adibito ad una «speciale funzione certificatrice» e il certificato da egli compilato è un «atto pubblico fidefacente». Ciò significa che quanto riportato dal medico nel certificato è ritenuto vero fino a querela di falso, in quanto, a norma dell’art. 2700 del Codice civile, attesta fatti constatati e percepiti direttamente dal pubblico ufficiale che lo ha redatto. Perciò, l’obiettività delle lesioni refertate dai sanitari curanti del Pronto soccorso potrà ben difficilmente essere contestata. Quanto valgono le dichiarazioni del paziente al Pronto soccorso? Un discorso diverso, però, va fatto per le dichiarazioni rese al Pronto soccorso dalla persona investita. Esse non hanno lo stesso valore di prova piena riconosciuto alle attestazioni del medico, anche se hanno una certa rilevanza per il fatto di essere state rilasciate nell’immediatezza dell’incidente o comunque poco dopo, cioè appena il paziente è arrivato in ospedale. Inoltre, la loro veridicità storica – cioè il fatto che sono state rese con quelle parole e in quel momento – è comprovata dal fatto che il medico le ha inserite nel suo certificato. Tuttavia, una descrizione generica dell’accaduto – ad esempio l’espressione, frequentemente utilizzata: «il paziente riferisce incidente stradale» – è del tutto insufficiente a dimostrare la dinamica di verificazione e dunque non può valere a fondare la domanda risarcitoria se non è assistita da altri elementi che la corroborano. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Napoli ha disconosciuto le dichiarazioni al Pronto soccorso della vittima di un investimento perché erano risultate incompatibili con la dinamica accertata. In particolare, la donna investita presentava una ferita da taglio al viso che era difficilmente spiegabile con l’investimento descritto, anche se un testimone aveva parlato di cocci di vetro a terra nel punto di caduta. Inoltre i testimoni avevano riferito di uno sbalzo del pedone investito, che era stato proiettato nell’aria per un metro e mezzo e poi era caduto violentemente al suolo, ma queste circostanze non trovavano alcun riscontro nella documentazione medica, che aveva refertato lesioni modeste. I giudici napoletani osservano che «un violento impatto avrebbe dovuto produrre lesioni contusive di un certo rilievo, che non sarebbero sfuggite all’attenzione dei sanitari». Perciò il risarcimento è stato negato.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Incidente stradale con ferito lieve: cosa fare e cosa non fare

Come comportarsi subito dopo il sinistro: le responsabilità penali per il reato di fuga e omissione di soccorso, la richiesta di risarcimento e le perizie.  Si tende a sottovalutare l’importanza di una leggera botta al braccio o di un contraccolpo alla cervice della testa. Ma, anche se lievi, le lesioni fisiche patite da chi è coinvolto in un sinistro cambiano radicalmente obblighi e, soprattutto, responsabilità degli altri automobilisti che, da amministrative, diventano penali. Ecco dunque cosa fare e cosa non fare in caso di incidente stradale con ferito lieve. Gli obblighi sono chiaramente indicati nell’articolo 189 del Codice della strada che qui di seguito Fermarsi e fornire i dati della propria assicurazione Dopo un incidente bisogna sempre fermarsi al fine di fornire, all’altro automobilista, indipendentemente dall’ammissione di responsabilità, i dati della propria patente e assicurazione. Tuttavia, se non ci sono feriti, la violazione di tale obbligo implica una semplice sanzione amministrativa da 296 a 1.184 euro. Se però il danno procurato all’altra auto è grave può scattare anche l’obbligo di sottoporre a revisione l’auto e la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi. Posizionare il triangolo rosso Bisogna lasciare le auto dove si trovano, posizionando il relativo triangolo fluorescente in modo da avvisare le auto provenienti nella stessa direzione di marcia del pericolo imminente. In particolare, il segnale va posto ad almeno 50 metri dal veicolo o da eventuali carichi dispersi sulla carreggiata, in modo che esso sia visibile da almeno 100 metri dagli automobilisti che sopraggiungono. Attendere la polizia Anche in presenza di un ferito lieve, i conducenti devono poi attendere l’arrivo della polizia affinché possa redigere il verbale ed effettuare i relativi accertamenti sulle responsabilità. Non è consentito allontanarsi, neanche per pochi minuti, dal luogo del sinistro. E ciò anche se sussiste l’autorizzazione dell’altro conducente, a meno che non sia questo stesso a voler andare via. Chi se ne va dal luogo del sinistro senza attendere l’arrivo degli agenti commette il reato di fuga. La pena è piuttosto severa: si rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni. Si è responsabili penalmente anche quando si minimizza l’accaduto e, ritenendo che l’altro conducente non si è fatto nulla, ci si allontana col consenso di quest’ultimo. L’obbligo di fermarsi, infatti, è necessario non tanto quando c’è un soggetto con necessità di soccorso, ma per il semplice fatto che bisogna attendere le autorità che dovranno redigere il verbale. Compilazione del Cid Indipendentemente dall’arrivo della polizia, le parti possono redigere il Cid, ossia il modulo di constatazione amichevole. Lo si fa solo se c’è accordo sulle responsabilità. La compilazione di tale documento non è obbligatoria ma serve ad accelerare le pratiche del risarcimento, riducendole da 90 a 60 giorni per i danni fisici e da 60 a 45 giorni per i danni al veicolo. Se le parti non hanno il Cid possono sostituirlo con un documento dalle stesse compilato in quello stesso momento, in cui descrivono il sinistro (eventualmente accompagnato da un disegno con l’indicazione della posizione delle auto prima e dopo lo scontro), indicano il luogo e l’ora in cui lo stesso si è verificato, riportano il nome di eventuali testimoni e chiaramente dichiarano le relative responsabilità. Richiesta di intervento dei soccorsi Se l’altro conducente dovesse riportare ferite non lievi, bisogna chiamare i soccorsi o eventualmente trasportarlo in ospedale. La violazione di questo secondo obbligo può comportare una differente responsabilità penale: quella per il reato di omissione di soccorso, punita però solo se il conducente in questione si trova in una condizione di bisogno effettivo. In tal caso, la pena è la reclusione da un anno a tre anni. È inoltre prevista la sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni. Denuncia di sinistro Dopo che la polizia ha redatto il verbale, gli automobilisti possono allontanarsi dal luogo del sinistro. Nei tre giorni successivi, ciascuno di questi deve fare la dichiarazione di sinistro alla propria assicurazione (la polizza però può accordare un termine superiore). Se è stato compilato il Cid, quest’ultimo costituisce “denuncia di sinistro”. Il mancato rispetto del termine non implica in automatico la decadenza dal risarcimento del danno: l’assicurazione può tutt’al più rivalersi contro il proprio cliente che abbia ritardato la comunicazione solo se dimostra che questi ha agito in malafede e che dall’omissione ne è derivato per essa un danno. Con la denuncia di sinistro, l’automobilista presenta anche la richiesta di risarcimento sia per i danni fisici che al mezzo. La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata alla propria assicurazione: questa è tenuta a risarcire il danneggiato e a rivalersi poi contro quella del colpevole. Se l’altro conducente non era assicurato, il danneggiato deve invece rivolgere la richiesta di risarcimento al Fondo di garanzia vittime della strada. Conferimento dell’incarico all’avvocato Il danneggiato può gestire da solo la pratica di infortunistica stradale. Tuttavia, si è soliti incaricare un avvocato il quale viene poi pagato dall’assicurazione stessa. Il legale saprà consigliare al meglio il danneggiato spiegandogli tutti i passaggi che deve seguire per ottenere il giusto risarcimento che gli spetta. Conservazione dei documenti, fatture e certificati medici Una volta presentata la richiesta di risarcimento all’assicurazione bisogna poi documentare i danni subiti. Il che significa conservare tutte le fatture per spese eventualmente anticipate, il referto del pronto soccorso e tutti i successivi certificati medici. Il conducente danneggiato non ha l’obbligo di farsi riparare subito l’auto per poi ottenere il rimborso, ma dovrà comunque farsi rilasciare un dettagliato preventivo da parte dell’officina. Le perizie Nel momento in cui l’assicurazione istruisce la pratica di risarcimento, nomina un liquidatore che valuta le prove offerte dal proprio assicurato. Viene poi nominato un perito che valuta i danni al mezzo e un altro che esegue una perizia medico-legale sul conducente valutando i danni da questi subiti. Prima della perizia, però, sarà bene avere la certezza di essere completamente guariti in modo da non lasciare fuori dal