Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Le tre tasse che gli italiani non vogliono pagare

Accise sui carburanti, tassa di soggiorno, canone tv. Ma anche Iva, bollo auto e Irpef. Le imposte più odiate dai contribuenti. E perché sono così antipatiche. Inutile negarlo: uno degli esercizi più difficili da fare per qualsiasi cittadino è quello che consiste nel pagare le tasse. Si ha l’idea che lo Stato prenda una parte dei nostri soldi con qualsiasi scusa, e forse è così. Si versano tasse e imposte per lavorare, per avere una casa o un’auto (il carburante è una delle miniere d’oro per lo Stato), per comprare qualsiasi cosa (attraverso l’Iva), per guardare la televisione o per non guardarla, dato che il canone Rai si paga per il solo fatto di avere un apparecchio in casa. Perfino quando si ha un colpo di fortuna e si vince una lotteria il Fisco stappa la bottiglia insieme a chi ha fatto centro. «A tutto c’è un limite», pensa inutilmente il contribuente, visto che non spetta a lui porre alcuna soglia. Nel suo mondo perfetto, però, il cittadino sogna di togliere dall’elenco alcune voci particolarmente antipatiche. E da un recente sondaggio, vengono fuori le tre tasse che gli italiani non vogliono pagare. Non che le altre le versino volentieri, intendiamoci. A ben guardare il risultato di uno studio fatto da Krls Network of Business Ethics per Contribuenti.it Associazione Contribuenti Italiani-Aps, condotto attraverso lo Sportello del Contribuente, per eliminare le tre tasse che occupano il podio delle più odiate dagli italiani ha il suo perché. Uno può pensare che sia logico pagare per avere le vie della città illuminate, le strade asfaltate, l’assistenza sanitaria, la scuola per i nostri figli, una rete decente di trasporto pubblico, un’amministrazione efficiente. Ma è normale pagare le accise su benzina ed energia per mantenere quello che non esiste più? È forse logico pagare ad un Comune una tassa di soggiorno quando la Costituzione riconosce la libera circolazione all’interno del territorio nazionale? Se poi pensiamo al canone tv, l’assurdità potrebbe toccare i livelli più alti. Ecco, allora, le tre tasse che gli italiani non vogliono pagare. E perché, a pensarci bene, questo giudizio non è del tutto sbagliato. La tassa più odiata degli italiani: le accise Non poteva non essere la prima delle tre tasse che gli italiani non vogliono pagare: le accise sui carburanti è qualcosa che ai contribuenti proprio non va giù. E non è difficile capire perché. Stiamo parlando di un’imposta sulla fabbricazione e sulla vendita di prodotti di consumo. Questo significa «accisa». La più diffusa (e la più odiata) è quella sul prezzo dei carburanti, che si paga in quasi tutti i Paesi del mondo non produttori di petrolio. In Italia, è stata introdotta gradualmente da quasi un secolo per far fronte a certe emergenze dovute soprattutto a calamità naturali o ad eventi militari. Nel 1995, le 19 accise attualmente esistenti sui carburanti in Italia sono state raggruppate in un’unica imposta che finanzia il bilancio dello Stato e che, quindi, non ha più alcun legame con le motivazioni originali delle accise stesse. Per capirci, ogni volta che facciamo anche un solo litro di benzina o di gasolio oppure quando viene introdotto del Gpl nella bombola dell’auto, il conducente paga teoricamente per continuare a finanziare:   – la guerra in Etiopia del 1935-1936;   – la crisi di Suez del 1956;   – la ricostruzione dopo il disastro del Vajont del 1963;   – la ricostruzione dopo l’alluvione di Firenze del 1966;   – la ricostruzione dopo il terremoto del Belice del 1968;   – la ricostruzione dopo il terremoto del Friuli del 1976;   – la ricostruzione dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980;   – la missione Onu durante la guerra del Libano del 1982;   – la missione Onu durante la guerra in Bosnia del 1995   – il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004;   – l’acquisto di autobus ecologici del 2005;   – l’emergenza terremoto in Abruzzo del 2009;   – il finanziamento alla cultura erogato nel 2011;   – la gestione degli immigrati dopo la crisi libica del 2011;   – l’emergenza alluvione in Liguria e Toscana del novembre 2011;   – il decreto Salva Italia del dicembre 2011;   – l’emergenza terremoti in Emilia del 2012;   – il finanziamento del bonus gestori e la riduzione delle tasse ai terremotati dell’Abruzzo;   – le spese del decreto Fare del 2014. Un elenco, insomma, che si commenta da solo e che colloca l’accisa sul primo gradino del podio delle tasse che gli italiani non vogliono pagare. Anche perché queste 19 voci pesano complessivamente quasi il 40% sul prezzo finale del pieno di benzina e del gasolio. Se poi ci mettiamo il 22% di Iva, significa che del costo di un litro di carburante, lo Stato si porta a casa più della metà. La seconda tassa più odiata dagli italiani: il soggiorno Dice l’articolo 16 della Costituzione italiana: «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche». Certo, bisognerebbe vedere che cosa si intende esattamente non tanto per «circolare» quanto per «soggiornare liberamente» quando un turista italiano va in una struttura alberghiera di una qualsiasi località del nostro Paese e deve pagare una tassa per, appunto, «soggiornarci liberamente». Partendo da questa riflessione, la tassa di soggiorno è la seconda delle tre tasse che gli italiani non vogliono pagare. Si tratta di soldi che vanno dritti nelle casse dei Comuni: sono gli Enti locali a stabilire l’importo della tassa e ad incassarla tramite l’albergatore. Viene richiesta per ogni notte di permanenza presso hotel, bed and breakfast, villaggi turistici, ecc. e va da un minimo di 1 euro ad un massimo di 5 euro. Ogni Comune è libero di applicarla o meno. Il principio che «giustifica» il pagamento della tassa di soggiorno è che il turista beneficia dei servizi messi a disposizione dal Comune che lo ospita. Il ragionamento che

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Modifica dell’assegno di mantenimento

Quando la misura dell’assegno può essere modificata, in base al cambiamento delle esigenze dei figli durante la crescita o alle variazioni reddituali dei genitori. L’obbligo di mantenimento dei figli è un dovere costante dal momento della loro nascita e sino a quando essi non raggiungono la maggiore età e non diventano autosufficienti dal punto di vista economico; ma la misura della contribuzione dovuta nei loro confronti può variare, anche molto, nel corso del tempo. Così molti genitori tenuti a versare l’assegno, nella misura stabilita dal giudice della separazione o del divorzio, si chiedono: quando cambia il mantenimento dei figli? Le variabili che incidono sul mantenimento dei figli da parte dei genitori sono sostanzialmente due: le esigenze dei figli, che evidentemente mutano in base alla loro crescita, e i redditi dei genitori, che possono non essere stabili e variare, in meglio o in peggio. Questi criteri, però, vanno contemperati fra loro, al fine di determinare la somma dovuta, tenendo presente che la revisione dell’importo non può essere arbitraria, ma deve essere stabilita dal giudice in tutti i casi di mancanza di accordo tra i genitori. Mantenimento figli: chi deve provvedere? L’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli ricade su entrambi i genitori. L’art. 30 della Costituzione stabilisce che «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio»: perciò non sussiste nessuna differenza tra figli legittimi e figli naturali, o tra genitori sposati e conviventi o non uniti in un legame. L’art. 315 bis del Codice civile specifica i diritti e i doveri dei figli verso i genitori e dispone che:   – ogni figlio «ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni».   – il figlio deve anche «contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa». Assegno di mantenimento figli: come si determina? Nelle coppie di genitori separate o divorziate, l’ammontare dell’assegno di mantenimento per i figli può essere determinato in base all’accordo raggiunto tra i genitori, oppure, in caso di disaccordo, viene quantificato dal giudice, che decide operando un raffronto tra le loro rispettive capacità economiche. In ogni caso, il giudice «adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa». L’art. 337 ter del Codice civile fissa i parametri essenziali, disponendo che «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:   – le attuali esigenze del figlio;   – il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;   – i tempi di permanenza presso ciascun genitore.   – le risorse economiche di entrambi i genitori.   – la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore». Non esiste, pertanto, una misura di contribuzione fissa e predeterminata, ma la percentuale di contribuzione di ciascun genitore varia in base a diversi fattori. Innanzitutto, si tiene conto della differenza tra il “genitore collocatario” – quello con cui i figli continuano a vivere abitualmente – e l’altro genitore, in favore del quale viene disposto il diritto di visita e di incontro nei periodi stabiliti. Di regola, è il genitore non collocatario che viene chiamato a versare l’assegno periodico di mantenimento dei figli, tenendo però conto che spesso l’altro genitore diventa assegnatario della casa coniugale, anche se non è di sua proprietà, e questo può incidere sulla quantificazione concreta della cifra. Bisogna, poi, prevedere l’eventualità di coprire le spese straordinarie, cioè quelle non definibili a priori, e stabilire la percentuale di riparto tra i due genitori. Quanto contano le capacità economiche dei genitori? Le capacità economiche dei genitori incidono moltissimo sull’entità del mantenimento dei figli. Ad esempio, se entrambi lavorano ed hanno un reddito simile, di solito l’onere del mantenimento viene fissato a carico di ciascuno nella misura del 50% delle spese ordinarie e prevedibili; se invece il genitore collocatario non lavora ed è privo di redditi propri, l’altro genitore dovrà farsi carico della totalità delle spese. Una nuova ordinanza della Corte di Cassazione ha precisato che l’obbligo di entrambi i genitori di contribuire alle spese di mantenimento dei figli sussiste «in proporzione alle proprie disponibilità economiche»; perciò il giudice, nel determinare l’importo dell’assegno per il minore, «deve considerare le «attuali esigenze del figlio», le quali non potranno peraltro non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore: ne consegue che nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori». Revisione assegno mantenimento figli: come funziona? La pronuncia della Suprema Corte – che si muove nel solco di una giurisprudenza divenuta ormai costante sul punto – apre la possibilità di una revisione dell’assegno di mantenimento dei figli in tutti i casi in cui si registrano fattori sopravvenuti rispetto a quelli considerati nella determinazione originaria della cifra. Nella vicenda decisa dai giudici di piazza Cavour, l’importo è stato elevato a 600 euro mensili a fronte dei 400 riconosciuti in precedenza. A parte l’adeguamento periodico dell’importo dell’assegno di mantenimento in base agli indici Istat per tenere conto dell’inflazione, la variazione della cifra può essere chiesta al giudice evidenziando i fatti sopravvenuti che hanno comportato:   – una modifica – migliorativa o peggiorativa – dei redditi e delle condizioni economiche generali di uno dei genitori, o di entrambi;   – il cambiamento delle esigenze dei figli che, come abbiamo visto, ai fini del mantenimento devono essere sempre rapportate a quelle «attuali». Ad esempio, un figlio divenuto adolescente ha bisogni diversi da quelli di un bambino piccolo, e ciò può richiedere un aumento delle spese di mantenimento dovute in

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Basta l’abbandono del tetto coniugale per l’addebito della separazione

Ai fini dell’addebito della separazione è sufficiente l’abbandono del tetto coniugale perché tale condotta viola il dovere di convivenza, a meno che non sia motivato dalla condotta dell’altro coniuge Addebito per il coniuge che abbandona il tetto coniugale La mancata prova del tradimento non impedisce la pronuncia di addebito della separazione se il marito ha abbandono la casa coniugale. Basta la violazione del dovere di convivenza, ai fini dell’addebito, a meno che emerga che l’allontanamento è stato causato dalla condotta dell’altro coniuge. Questo il concetto ribadito dalla Cassazione nell’ordinanza 16242/2022  che ha respinto il ricorso avanzato dal marito. La vicenda processuale La Corte d’Appello, in una causa di separazione coniugale, accoglie l’impugnazione della moglie, dichiara l’addebito della separazione al marito e ridetermina l’assegno di mantenimento in favore della donna. Dichiarazioni de relato senza valore Il marito nel ricorso in Cassazione contesta la decisione relativa all’addebito. Le testimonianze che dimostrano la sua colpa in relazione all’infedeltà sono infatti solo dichiarazioni “de relato ex parte” per cui non hanno valore di prova. Addebito per violazione del dovere di convivenza Per la Cassazione, è vero che il marito ricorrente ha riscontrato e sollevato vizi nella decisione della Corte di appello per quanto riguarda la relazione extraconiugale, che lo stesso non ritiene provata da mere testimonianze de relato ex parte. Vero però altresì che lo stesso non ha censurato la decisione in relazione all’abbandono del tetto coniugale. Esso, poiché si traduce nella violazione del dovere di convivenza, è da solo sufficiente a giustificare l’addebito della separazione. Il tutto ovviamente e a meno che non si riesca a dimostrare che l’abbandono è stato motivato dalla condotta dell’altro coniuge, oppure sia conseguenza di una intollerabilità della convivenza preesistente. Il ricorso quindi è inammissibile per gli Ermellini, perché se la sentenza è retta da ragioni distinte e autonome, ognuna delle quali sufficienti dal punto di vista logico e giuridico a giustificare la decisione, l’omessa impugnazione di una sola di esse comporta l’inammissibilità, per difetto di interesse, della censura sulle altre ragioni. La motivazione non impugnata diventa infatti autonoma e non è in grado di determinare, comunque, l’annullamento della sentenza.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Si può sospendere un lavoratore assente, senza retribuzione?

Il datore può, in alternativa al licenziamento, congelare il rapporto di lavoro senza pagare lo stipendio al dipendente per costringerlo a dimettersi? Ipotizziamo il caso di un dipendente che non si presenti sul posto di lavoro senza inviare certificato medico o altre giustificazioni. Il datore di lavoro, come noto, potrebbe attivare la sanzione disciplinare che porterebbe, nei casi più gravi, al licenziamento. Ma non è costretto a farlo. Del resto, come noto, il licenziamento pone non solo il rischio di una contestazione da parte del dipendente ma anche l’obbligo di corrispondere il ticket Naspi allo Stato. Di qui la domanda: si può sospendere un lavoratore assente, senza retribuzione? In altri termini, in caso di assenza ingiustificata del dipendente, può il datore di lavoro limitarsi alla contestazione dell’infrazione, senza dare seguito al licenziamento, mantenendo il rapporto di lavoro “congelato” fino a quando il lavoratore non decida se rientrare al lavoro o formalizzare le dimissioni? Sospensione del lavoratore senza retribuzione: quando? Tra le sanzioni disciplinari che il datore di lavoro può adottare nei confronti del dipendente colpevole di illeciti disciplinari – tra cui, appunto, l’assenza ingiustificata – vi sono l’ammonizione verbale (che non implica alcun procedimento di contestazione preventivo), l’ammonizione scritta, la multa (con trattenuta in busta paga fino a massimo 4 ore di retribuzione base), il trasferimento e la sospensione. In ultimo vi è la sanzione più grave, il licenziamento. La sospensione disciplinare dal servizio comporta necessariamente l’interruzione della corresponsione della retribuzione per l’intera sua durata, che non può comunque eccedere i 10 giorni previsti dalla legge, salvo diversa previsione contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro. Differenza tra sospensione dal lavoro e sospensione cautelare La sospensione disciplinare non va confusa con la «sospensione cautelare». La sospensione cautelare non è infatti una sanzione disciplinare ma un provvedimento che viene emesso in via provvisoria e come forma di autotutela da parte del datore di lavoro, nel momento stesso in cui viene contestato l’addebito al lavoratore. Questi viene così “sospeso” in via cautelare dalla sua attività quando l’illecito contestatogli è incompatibile con la sua presenza sul luogo di lavoro. La sospensione cautelare non è un provvedimento disciplinare e non comporta la sospensione della retribuzione, salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla disciplina legale o negoziale del rapporto. In quest’ultimo caso, la durata della sospensione non retribuita dipende dall’esito del procedimento disciplinare:   – se si conclude con una sanzione conservativa, la sospensione della retribuzione non può superare i 10 giorni (e, quindi, i giorni eccedenti devono essere retribuiti), perché non può avere effetti più ampi della sospensione disciplinare;   – se si conclude con il licenziamento, la sospensione può protrarsi senza retribuzione per tutto il tempo necessario alla verifica ed il rapporto deve considerarsi risolto retroattivamente, a far data dal momento della sospensione stessa. Il datore di lavoro può congelare il rapporto di lavoro sospendendo la retribuzione? La sanzione disciplinare che può scattare in caso di assenza ingiustificata deve essere proporzionata alla violazione commessa dal dipendente. E pertanto può spingersi sino al licenziamento solo nei casi più gravi, quando ad esempio la stessa è volontaria, o si protrae per più giorni e il dipendente non risponde ai richiami scritti del datore o quando la sua mansione è particolarmente delicata e necessaria. Ciò non toglie però che il datore possa adottare un provvedimento meno severo come appunto la sospensione. Difatti, in caso di assenza ingiustificata, il datore può limitarsi a non corrispondere la retribuzione, a termini dell’articolo 1460 del Codice civile, secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive (tra i quali è compreso il contratto di lavoro subordinato), ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere alla propria prestazione se l’altro non adempie alla sua o non offre di adempiere contemporaneamente la propria prestazione, salvo che il rifiuto sia contrario alla buona fede. È ciò che tecnicamente si chiama eccezione di inadempimento. La Cassazione, nel riconoscere l’operatività dell’eccezione di inadempimento nell’ambito del rapporto di lavoro, ha escluso che il datore possa reagire alla inadempienza del lavoratore soltanto con sanzioni disciplinari o, al limite, con il licenziamento; ciò che deve essere qui confermato, tenuto conto che il recesso per giustificato motivo o per giusta causa costituisce una facoltà dell’azienda, la quale tuttavia, ove per qualsivoglia motivo non ritenga di ricorrervi, quand’anche ne sussistano i presupposti, non per questo può ritenersi incondizionatamente tenuta a pagare lo stipendio, particolarmente laddove l’inadempimento del lavoratore sia di gravità tale da far venir meno l’equilibrio tra le due prestazioni. In sintesi si può dire che, oltre alle tradizionali sanzioni disciplinari, in presenza di una assenza ingiustificata, il datore di lavoro può congelare il rapporto di lavoro del dipendente ossia, pur senza licenziarlo, non pagargli lo stipendio in attesa che questi decida se dimettersi o ritornare sul posto di lavoro.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Concorso di colpa del danneggiato inciampato per marciapiede rotto

Singolare e non condivisibile sentenza del Giudice di Pace di Rodi G.co (FG) che ha riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato ritenendo che chi scende dal marciapiede debba adottare un’attenzione particolare Chi scende dal marciapiede deve adottare un’attenzione particolare, verificando dove pone il piede anche per la presenza dell’erba. Così il Giudice di pace di Rodi G.co riconoscendo un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 70%. I fatti Nel centro abitato di un comune garganico, una persona, mentre stava per scendere dal marciapiede, cadeva a terra a causa della presenza di una crepatura, non segnata né visibile, essendo ricoperta di erba, né prevedibile. A causa della caduta l’utente riportava lesioni. Attenzione particolare nello scendere da un marciapiede Attenzione particolare nello scendere da un marciapiede, controllando la presenza di pericoli sotto l’erba, secondo il Giudice di Pace di Rodi G.co. Il Giudice di Pace di Rodi G.co (FG) ha riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato, nella misura del 70%, ritenendo che chi scende dal marciapiede debba adottare un’attenzione particolare, verificando dove pone il piede anche per la presenza dell’erba. Secondo il giudice onorario, quindi, una persona che scende da un marciapiede dovrebbe adottare una diligenza superiore rispetto a quella normalmente richiesta, pur in presenza di una situazione di pericolo occulto. Il giudice non togato ha ritenuto che il pedone aveva l’obbligo di verificare dove poneva il piede anche per la presenza dell’erba. In pratica, seguendo il citato ragionamento, l’utente che scende da un marciapiede dovrebbe controllare se sotto l’erba sono presenti crepature. Diligenza superiore a quella del bonus pater familias La non condivisibile e singolare sentenza del Giudice di Pace pugliese impone all’utente della strada l’adozione di una diligenza superiore rispetto a quella media del bonus pater familias, superando il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, che ritiene responsabile la pubblica amministrazione in presenza di una situazione di pericolo occulto, non segnalata, non visibile e non prevedibile. Il giudice non togato, però, non ha spiegato per quale motivo chi scende dal marciapiede, nonostante la presenza di un pericolo occulto, dovrebbe avere “un’attenzione particolare”, verificando addirittura la parte sottostante all’erba. La parola, adesso, passerà al Giudice d’appello.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Installazione di eco-compattatori presso le strutture commerciali

Con l’installazione di eco-compattatori presso le strutture commerciali si introduce un nuovo canale di raccolta vicino al consumatore, garantendo la tracciabilità dei materiali raccolti Packaging, l’accordo triennale Si torna a parlare di packaging perché dal gennaio 2023 sull’etichetta dei cibi dovrà essere indicato il tipo di riciclo dell’involucro. Comieco, Ace e Federdistribuzione siglano un accordo per estendere la raccolta differenziata degli imballaggi poliaccoppiati per liquidi nei punti vendita della grande distribuzione. Come chiarisce un comunicato Comieco che insieme ad ACE Italia (The Alliance for Beverage Cartons and the Environment), Federdistribuzione ha siglato un accordo triennale, per promuovere un nuovo sistema di raccolta differenziata e di avvio al riciclo degli imballaggi compositi a prevalenza carta per liquidi alimentari (utilizzati per contenere il latte, l’acqua, succhi di frutta e bevande non gasate, ma anche altri alimenti), attraverso il posizionamento di eco-compattatori automatizzati presso punti vendita della Distribuzione Moderna. Packaging, obiettivi comunitari In linea con gli obiettivi comunitari di riduzione dei rifiuti avviati a discarica e di circolarità della filiera agroalimentare, l’accordo prevede di potenziare quantitativamente e qualitativamente la raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in poliaccoppiato per liquidi. Comieco, Federdistribuzione e ACE collaboreranno a far conoscere il progetto presso i consumatori per assicurarsi una partecipazione diffusa sul territorio e mettere in evidenza la valenza ambientale dell’iniziativa. Packaging, il progetto L’accodo stabilisce che, previa intesa con il Comune, Comieco fornisca in comodato d’uso gratuito alle imprese aderenti a Federdistribuzione che parteciperanno al progetto gli appositi eco-compattatori automatizzati, presso cui i consumatori potranno conferire i propri contenitori per liquidi post-consumo. Il Consorzio curerà anche la logistica dei contenitori raccolti verso gli impianti di trattamento, garantendone la piena tracciabilità e il riciclo. L’iniziativa si propone di avvicinare i consumatori alla cultura della raccolta differenziata di questi imballaggi, attraverso una modalità di conferimento semplice e immediata, che si affiancherà ai sistemi locali di raccolta differenziata tradizionali già diffusi sul territorio. Sempre in relazione all’accordo, Federdistribuzione si impegna a promuovere il progetto presso le imprese associate per la messa a disposizione di spazi idonei nelle strutture commerciali in cui installare e collegare gli eco-compattatori forniti da Comieco, collaborando nella gestione operativa secondo modalità concordate con il Consorzio.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Quando si rivaluta l’assegno di mantenimento?

Adeguamento dell’importo degli alimenti all’inflazione: la svalutazione monetaria viene calcolata secondo gli indici Istat ma è necessario che sia indicata nella sentenza di separazione o divorzio.  Non è detto che l’assegno di mantenimento all’ex coniuge duri in eterno, potendo la sua sopravvivenza dipendere da una serie di eventi come, ad esempio, il mutamento delle condizioni economiche di uno dei due coniugi o la stessa morte. Ma poiché in genere si tratta di un’obbligazione destinata a durare nel tempo, è normale chiedersi quando si rivaluta l’assegno di mantenimento. Esiste un metodo di aggiornamento automatico dell’importo all’inflazione secondo gli indici Istat (così come previsto, ad esempio, in tema di locazione) e come fare, in caso contrario, a ottenere un incremento dell’importo quando il costo della vita cresce? Cerchiamo di spiegare come e quando si rivaluta l’assegno di mantenimento. Rivalutazione assegno di mantenimento: quando? Partiamo subito col dire che il problema della rivalutazione degli alimenti al costo della vita riguarda principalmente l’assegno divorzile, quello cioè conseguente al divorzio. Invece l’assegno di mantenimento, quello cioè conseguente alla separazione, è destinato a durare poco tempo, troppo poco per potersi porre la questione di un’eventuale svalutazione. Ricordiamo infatti che le parti possono chiedere il divorzio già dopo soli sei mesi se hanno intrapreso una procedura di separazione consensuale o, al massimo, entro un anno in caso di separazione giudiziale. Resta chiaramente ferma la possibilità, per gli ex coniugi, di rimanere separati per sempre, senza cioè procedere col divorzio: si tratta di una scelta libera che l’ordinamento non può loro imporre. Peraltro, in alcune situazioni, la condizione di separazione conviene a quella del divorzio, mantenendo i diritti ereditari, e quindi anche la pensione di reversibilità, l’uno sull’altro. Sul punto consigliamo di leggere l’articolo Conviene divorziare o restare separati? Come viene rivalutato l’assegno di mantenimento o di divorzio? La legge prevede solo indirettamente la possibilità di una rivalutazione automatica all’inflazione dell’assegno divorzile o di quello di mantenimento. L’articolo 5 comma 7 della legge sul divorzio (la legge n. 898/1970) stabilisce solo il potere del giudice di disporre «l’obbligo, per un coniuge, di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». Ma la formulazione della norma è tanto ampia da consentire al magistrato di prevedere delle forme di adeguamento automatico al costo della vita. Dunque, il tribunale nella sentenza di divorzio deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In questo modo, si tiene conto della svalutazione monetaria, per mantenere all’assegno, nel tempo, un valore il più possibile coerente con il costo della vita, senza imporre un criterio fisso per l’adeguamento. Il parametro utilizzato correntemente è l’indice Istat relativo al costo della vita. Se la sentenza non prevede alcun criterio di adeguamento si ritiene applicabile tale indice. Il giudice può prevedere la rivalutazione automatica dell’assegno di mantenimento o dell’assegno divorzile anche se la parte non glielo chiede espressamente e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici Istat, fatti salvi i casi di palese iniquità in cui il tribunale può escludere la rivalutazione con motivata decisione. Considerato che il reddito si deve valutare in relazione al suo potere d’acquisto nel momento in cui viene percepito, per valutare la sussistenza dei presupposti per la revisione dell’assegno di divorzio è corretto rivalutare il reddito percepito dal coniuge obbligato al momento della sentenza di divorzio per poterlo comparare con quello attuale, tenuto conto altresì che l’assegno è soggetto a rivalutazione. Cosa succede se il tribunale non prevede la rivalutazione dell’assegno di mantenimento? Se il giudice dimentica di indicare, nella sentenza di separazione o divorzio, un criterio di adeguamento degli alimenti al costo della vita è da escludere che il coniuge percettore possa ugualmente pretendere le maggiorazioni. A tal fine, dovrà nuovamente rivolgersi al giudice affinché proceda alla correzione della sentenza. Mantenimento: sono dovuti gli interessi? Secondo la Cassazione, la condanna al pagamento dell’assegno di divorzio fa sorgere in capo all’avente diritto un credito che produce interessi corrispettivi. Ciò ovviamente succede solo nei casi in cui il coniuge tenuto al versamento degli alimenti è in ritardo rispetto alla scadenza stabilita dal giudice nella sentenza di separazione o divorzio.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Si può pignorare l’assegno di mantenimento?

Differenza tra alimenti e mantenimento: limiti entro cui si può pignorare l’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge.    Con una storica sentenza di due anni fa, la Cassazione ha detto che l’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge dopo la separazione o il divorzio non ha natura alimentare e, pertanto, può essere compensato con eventuali crediti vantati dallo stesso coniuge obbligato nei confronti dell’ex. La questione ha fatto subito sorgere una domanda: si può pignorare l’assegno di mantenimento? Cerchiamo di fare il punto della situazione per comprendere cosa dice la legge in merito ed, eventualmente, entro che limiti si può pignorare l’assegno di mantenimento. Si possono pignorare gli alimenti? L’articolo 545 del Codice civile stabilisce testualmente che «non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti», e sempre previa l’autorizzazione del giudice. Ma che significa questa frase? Per comprenderla bisogna sapere che gli «alimenti» sono tecnicamente una cosa ben diversa dal «mantenimento» dovuto all’ex coniuge in caso di separazione o divorzio. Cerchiamo di spiegarci meglio. Tutte le volte in cui una persona si trova in condizioni di estremo bisogno economico, tanto che la sua stessa sopravvivenza è a rischio (si pensi a un disabile che non può più lavorare), i suoi familiari più stretti (coniuge, figli, nipoti, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) e, in subordine, eventuali donatari hanno l’obbligo di sostenerlo. Il che significa non già mantenerlo ma dargli lo stretto necessario affinché non abbia a subire un grave pregiudizio fisico. Questo sostentamento, che è rapportato alle possibilità economiche del soggetto obbligato, va appunto sotto il nome di alimenti. L’assegno di mantenimento è dunque cosa assai diversa: si tratta infatti della somma che, in caso di cessazione del matrimonio, il coniuge con il reddito più alto deve versare all’ex se questi non è autosufficiente. Il mantenimento è un importo di norma più elevato degli alimenti perché non mira a garantire solo la sopravvivenza ma anche un tenore di vita decoroso. Ebbene, l’articolo 545 del Codice civile stabilisce che solo gli alimenti, e non già il mantenimento, sono impignorabili. Eccezionalmente, si possono pignorare gli alimenti solo quando il creditore agisce, a sua volta, per un credito derivante da altri alimenti. Si pensi, ad esempio, a una donna che, non potendo lavorare, riceve dal figlio mensilmente gli alimenti. La stessa donna però è debitrice nei confronti del fratello che qualche anno fa le aveva regalato una casa e che ora, anch’egli in condizioni di incapacità economica assoluta, le chiede gli alimenti per sopravvivere. Dunque, il fratello può pignorare alla donna gli alimenti che quest’ultima riceve dal figlio: si tratta infatti di due crediti aventi natura alimentare. Non potrebbe invece pignorarli la finanziaria per il mancato pagamento delle rate, trattandosi di un credito di natura diversa. La misura del pignoramento viene però decisa dal giudice. Si possono compensare gli alimenti? Così come non si possono pignorare, gli alimenti non si possono neanche compensare con altri crediti vantati dal debitore nei confronti del soggetto sostenuto. Lo dice espressamente l’articolo 447 del Codice civile. In pratica, chi versa gli alimenti ma vanta un credito nei confronti del soggetto beneficiario degli alimenti stessi non può decurtare dalla somma da lui dovuta quella invece a lui spettante. Potrebbe farlo solo se si tratta di due crediti di natura alimentare. Si può pignorare il mantenimento del coniuge? Nessuna norma del Codice civile stabilisce se l’assegno di mantenimento è impignorabile come invece viene detto a chiare lettere per gli alimenti. Qualche giudice ha ritenuto di poter applicare, in via analoga, la stessa disciplina degli alimenti anche al mantenimento, sulla base della finalità cui quest’ultimo era diretto: dare un sostegno economico al coniuge meno abbiente e molto spesso disoccupato. Senonché, nel 2020, la Cassazione ha detto il contrario, stabilendo che il mantenimento dovuto all’ex coniuge non ha natura alimentare. Il che significa quindi che non è solo soggetto a compensazione ma anche a pignoramento. Ecco le esatte parole usate dalla Corte: «L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, trovando fondamento nel diritto all’assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale e non (come invece il mantenimento dei figli economicamente non indipendenti) nello stato di bisogno, non ha natura alimentare». Questo lascia intendere che le norme relative agli alimenti non si applicano al mantenimento, non almeno a quello dovuto all’ex coniuge. Valgono invece per il mantenimento dovuto ai figli: per questi ultimi infatti la somma corrisposta dal genitore non collocatario ha la funzione di garantire la sopravvivenza e il sostentamento: essa ha quindi natura alimentare. Risultato: l’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge può essere pignorato; non può esserlo invece quello dovuto ai figli. Da chi può essere pignorato l’assegno di mantenimento? Non avendo natura alimentare, l’assegno di mantenimento può essere pignorato da qualsiasi creditore, non solo quello che vanta crediti alimentari. Così potrebbe pignorarlo, ad esempio, una finanziaria, il condominio, il locatore, ecc. Chiunque insomma può notificare un atto di pignoramento al coniuge che versa il mantenimento ordinandogli di bloccare i pagamenti in attesa che sia il giudice a definire l’ammontare delle quote mensili da trattenere e versare al creditore. Qual è il limite di pignoramento dell’assegno di mantenimento? Anche se in teoria, in assenza di limiti imposti dalla legge, l’assegno di mantenimento potrebbe essere pignorato per intero, nei fatti poi è sempre il giudice dell’esecuzione a stabilire un ammontare massimo oltre il quale non andare: ciò al fine di garantire una vita dignitosa al suo beneficiario. Se infatti è vero che il mantenimento serve per garantire l’autosufficienza a chi non è in grado di procurarsela, e che il nostro ordinamento è sempre improntato a tutelare la dignità umana, anche in caso di debiti, il tribunale può fissare un limite al pignoramento del mantenuto in modo che la residua parte garantisca al beneficiario le esigenze primarie della persona (la spesa per il cibo, il vestiario, le medicine, i trasporti). Dunque, se anche non esiste – come per lo stipendio, che è pignorabile entro massimo un quinto – un tetto oltre il quale il mantenimento non può

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Garanzia assicurativa R. C. Auto ed uso del veicolo assicurato diverso dalla circolazione stradale

Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 788/221, pubblicata il 15.6.2021, ha deciso la controversia insorta tra un assicurato ed il suo assicuratore in merito all’oggetto della garanzia assicurativa r. c. auto. Il fatto all’origine della lite riguardava un “autocarro adibito ad uso speciale di ‘furgone rosticceria’”, il cui proprietario aveva stipulato due distinti contratti assicurativi, diretti l’uno a coprire i rischi inerenti alla propria responsabilità civile per l’esercizio dell’attività commerciale esercitata per mezzo dell’autocarro e l’altra quello relativo alla “r.c. auto” del medesimo, e cioè ai danni causati dalla sua circolazione stradale. Era accaduto che l’autocarro in questione, mentre “era parcheggiato nella piazza” di un centro urbano ed al suo interno si trovavano l’assicurato ed “altre persone intente a vendere al pubblico polli allo spiedo”, aveva “preso fuoco, cagionando un terribile incendio, domato solo dopo diverse ore”, provocando “la morte di tre persone, il ferimento di molte altre e pesanti danni materiali alle auto ed ai beni circostanti”. La sentenza di primo grado del processo penale, “passata in giudicato in ordine all’accertamento dei fatti”, aveva accertato che l’incendio era stato causato “dalla manomissione e dalla modifica dell’impianto GPL di alimentazione del forno” effettuata dall’assicurato stesso. In conseguenza, questi aveva attivato la garanzia inerente alla “polizza per responsabilità civile verso terzi”, ma l’assicuratore aveva esaurito il massimale contrattualmente pattuito senza riuscire a soddisfare tutte le richieste dei vari danneggiati, ragion per cui l’assicurato gli aveva domandato “di indennizzare i residui danni subiti dai terzi in forza della diversa ed ulteriore polizza stipulata per responsabilità civile automobilistica”. A fronte del rifiuto oppostogli dall’assicuratore, che riteneva i danni succitati non coperti da tale specifica garanzia, l’assicurato aveva proposto domanda giudiziale di esecuzione del suddetto contratto assicurativo. Il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che i danni cagionati dall’incendio succitato fossero estranei all’oggetto dell’assicurazione dei rischi inerenti alla r.c. auto. A tal fine il Giudice reggiano ha anzitutto osservato che il danno era stato causato dallo “svolgimento di attività commerciale di vendita che nulla ha a che vedere con la circolazione oggetto del rischio assicurato”. Infatti, per quanto la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che “il concetto di circolazione stradale oggetto del rischio assicurativo può includere anche la posizione di arresto del veicolo (cfr. Cass. n. 3257/2016 e Cass. Sez. Un. n. 8620/2015)”, questa afferma che “l’assicurazione RCA opera solo se il sinistro può essere eziologicamente ricollegabile alla circolazione, mentre non opera laddove il sinistro sia intervenuto per causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, di per sé sufficiente a determinarlo e pertanto idonea ad interrompere il nesso della sua derivazione causale dalla circolazione (cfr. Cass. n. 2092/2012 e Cass. n. 3108/2010)”. Nel caso concreto, l’incendio si era “verificato non già in una fase di stasi propedeutica alla ripresa della circolazione, e cioè in quella situazione di circolazione statica che secondo la giurisprudenza legittima l’operatività della RCA, ma piuttosto in una fase di sosta, in area preclusa al traffico, non funzionale ad una ripartenza e connaturata invece allo svolgimento” della suddetta attività commerciale, quale era in atto quando scoppiò l’incendio stesso. Quindi, il Tribunale ha escluso che il sinistro avvenuto a causa dell’incendio rientrasse nell’oggetto dell’assicurazione r.c. auto. Ma ha aggiunto che la sua causa era stata ravvisata, da una sentenza penale passata in giudicato, nella “radicale manomissione dell’impianto di GPL ad opera dell’assicurato”, osservando che “ciò che in tutta evidenza integra un’ipotesi di caso fortuito, addebitabile peraltro all’assicurato, che interrompe il nesso causale con la circolazione stradale e che dunque esclude l’operatività della polizza RCA alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato”. Rilievo questo che, in realtà, appare ultroneo, poiché, se il sinistro è estraneo all’oggetto della garanzia assicurativa, è irrilevante stabilirne la causa ovvero se questa debba o meno farsi risalire al fortuito. Ma il Giudice emiliano adduce, poi, un ulteriore argomento a sostegno della tesi anzidetta, osservando che questa “risulta poi coerente anche con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE”, rispondendo così all’esigenza di “garantire l’uniforme applicazione in tutto il territorio dell’Unione delle norme poste dalla direttiva UE 2009/103 a tutela delle persone coinvolte nei sinistri stradali”, secondo il principio della prevalenza “del diritto dell’Unione” rispetto a quello interno dei singoli Stati membri in questa specifica materia, come affermato da svariate pronunce: “(sentenza del 4 settembre 2014, Vnuk, C-162/13, punti 41 e 42; sentenza del 28 novembre 2017, C-514/16, Rodrigues De Andrade, punti 28 e 29; sentenza del 20 dicembre 2017, Núñez Torreiro, C-334/16, punto 24; sentenza del 20 giugno 2019, Línea Directa Aseguradora SA, C-100/18, punto 32)”. Rileva, quindi, il Tribunale che “la decisione C-514/16 (in particolare punti 34, 38 e 40) pare decisiva ai fini dell’esclusione dell’operatività dell’assicurazione RCA nel caso per cui è processo, in quanto… chiarisce che “rientra nella nozione di ‘circolazione dei veicoli’, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, qualunque uso di un veicolo in quanto mezzo di trasporto”, ma che “è importante determinare se, nel momento in cui si è verificato l’incidente in cui tale veicolo è stato coinvolto, detto veicolo fosse usato principalmente come mezzo di trasporto, nel qual caso tale uso può rientrare nella nozione di ‘circolazione dei veicoli’, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva, o in quanto macchina da lavoro, nel qual caso l’uso in questione non può rientrare nella suddetta nozione””. Da questa premessa la sentenza in esame trae la conclusione per cui “il sinistro per cui qui si discute si è verificato allorquando il mezzo era utilizzato come ‘macchina da lavoro’ e non già come ‘mezzo di trasporto’”, al che consegue la definitiva conferma della “inoperatività della polizza RCA”. In proposito deve richiamarsi il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8620/2015, secondo il quale “nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’art. 2054 c.c., è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_La responsabilità nei tamponamenti a catena

Sinistro in cui sono coinvolti più veicoli nella stessa corsia di marcia: come funziona la responsabilità, chi paga i danni e come fornire la prova liberatoria? I sinistri stradali sono all’ordine del giorno e, purtroppo, a volte si concludono anche con esiti fatali per le persone che vi rimangono coinvolte. Buona parte di questi incidenti avviene perché non si rispettano le regole della normale prudenza previste dal Codice della strada, come ad esempio quella che impone di mantenere la distanza con il veicolo che precede il proprio. Con questo articolo ci occuperemo in modo specifico della responsabilità nei tamponamenti a catena. Nel dettaglio, analizzeremo le due ipotesi classiche di questo particolare tipo di sinistro: il tamponamento a catena tra veicoli fermi e quelli tra veicoli in movimento. A proposito di quest’ultima tipologia di incidente, si registra un’interessante pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui non si applica la pari responsabilità tra conducenti se l’ultimo veicolo ha una velocità eccessiva. Se l’argomento ti interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme come funziona la responsabilità nei tamponamenti a catena. Tamponamento a catena: cos’è? Per tamponamento a catena si intende un sinistro stradale che coinvolge contemporaneamente più veicoli, tutti aventi medesima direzione e corsia di marcia, nel quale è avvenuto un danneggiamento della parte anteriore di un mezzo contro quella posteriore del veicolo che precede. Tamponamento a catena: chi è responsabile? È diffusa l’idea secondo cui, nel caso di tamponamento a catena, l’ultimo veicolo “paga per tutti”. E, in effetti, ciò è quasi sempre vero: se l’impatto tra veicoli in colonna è causato dalla spinta che l’ultimo arrivato ha dato al veicolo che lo precedeva, collidendo con quest’ultimo, la responsabilità sarà proprio di chi ha innescato la reazione a catena. In effetti, questa responsabilità deriva dall’aver violato un preciso obbligo di legge: quello di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo della vettura. Pertanto, la responsabilità dei tamponamenti a catena è di colui che tampona per inosservanza delle distanze di sicurezza prescritte che avrebbero consentito un adeguato spazio di frenata e manovra. In realtà, nel caso del tamponamento a catena, occorre distinguere l’attribuzione della responsabilità in base alla dinamica al momento del sinistro, cioè se questo è avvenuto con veicoli in colonna fermi oppure se il tamponamento a catena si è verificato quando i mezzi erano in movimento. Tamponamento a catena tra veicoli fermi: chi paga? Quando il tamponamento a catena riguarda veicoli incolonnati, cioè veicoli fermi (ad esempio perché in coda dinanzi a un semaforo rosso, bloccati nel traffico, ecc.), la responsabilità dell’incidente è attribuita unicamente al conducente dell’ultimo veicolo, così come appena spiegato nel paragrafo precedente. Tutti gli altri conducenti e/o proprietari dei veicoli saranno quindi risarciti dall’assicurazione del veicolo che per prima ha tamponato, innescando la catena di sinistri. Tamponamento a catena tra veicoli in movimento: chi paga? Quando il tamponamento a catena coinvolge veicoli in movimento, cioè veicoli in marcia (quelli che, ad esempio, avvengono in autostrada tra vetture che procedono lentamente), si applica il principio di pari responsabilità previsto dal Codice civile. Secondo la legge, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Alla luce di questo principio devono ritenersi responsabili, in eguale misura, entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), a causa dell’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo che gli precede, cioè che gli sta davanti. Tuttavia, secondo una recente ordinanza della Corte di Cassazione, nel caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, non si applica il principio (appena visto) della pari responsabilità se l’ultimo veicolo procede a una velocità eccessiva. In pratica, se la vettura che si scontra per prima ha una velocità talmente elevata da spingere il veicolo colpito fino a farlo impattare a propria volta con un mezzo che si trova più avanti, allora non può parlarsi di incolonnamento di veicoli, con esclusione di ogni concorso di responsabilità. Tamponamento: come si dimostra di non avere colpe? In caso di tamponamenti a catena di veicoli in movimento è possibile fornire adeguata prova liberatoria per evitare ogni forma di responsabilità. Tale prova avrà come oggetto l’aver fatto tutto il possibile, una volta tamponati, per evitare di tamponare il veicolo davanti, rispetto al quale erano comunque rispettate le distanze di sicurezza. Si pensi, ad esempio, al caso in cui si riesca a provare che l’urto con il veicolo anteriore non sia derivato dall’eccessiva vicinanza con lo stesso ma solo ed esclusivamente dall’eccessiva velocità del veicolo proveniente da tergo, come appunto ricordato dalla Cassazione nell’ordinanza citata sopra. Ovviamente, come già ricordato, il primo veicolo della colonna (il quale viene tamponato, ma non tampona nessun altro) non ha mai alcuna responsabilità. Tamponamento a catena: c’è il risarcimento diretto? Il tamponamento a catena, coinvolgendo più veicoli, rientra tra le ipotesi che esulano dall’applicazione del risarcimento diretto, cioè dalla procedura che consente al danneggiato di chiedere l’indennizzo direttamente alla propria compagnia assicurativa, la quale poi si rivale su quella del responsabile. A seconda dei casi, quindi occorrerà rivolgersi o al veicolo direttamente tamponante (in ipotesi di veicoli in movimento) o all’ultimo veicolo, che ha dato origine all’incidente complessivo (in ipotesi di veicoli incolonnati in sosta). Il trasportato su uno dei veicoli coinvolti, tuttavia, dovrà sempre richiedere i danni alla compagnia che assicura il mezzo sul quale si trovava al momento dello scontro.