Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Assegno di mantenimento: cene e viaggi non provano la convivenza
Il principio affermato dalla Cassazione sulla revoca dell’assegno divorzile al coniuge richiedente può essere applicato anche nella separazione ma la coppia formata con il nuovo compagno deve progettare una nuova famiglia Assegno di mantenimento e nuova convivenza La Cassazione con l’ordinanza n. 18862/2022 ribalta decisione della Corte di Appello, che in sede di reclamo ha accolto l’istanza di un marito, che non vuole pagare il mantenimento alla moglie da cui si è separato. Vero che la donna ha un nuovo compagno che le paga viaggi, cene e l’ha aiutata a saldare il perito che ha fatto la stima della casa, questi però sono dati che non provano la volontà della coppia di progettare la formazione di una nuova famiglia insieme. La vicenda processuale Pronunciata la separazione il Tribunale pone a carico dell’uomo un assegno mensile di 800 euro per la figlia e 200 euro per la moglie, che però contesta e che il tribunale respinge. L’uomo agisce quindi in sede di reclamo per la revoca delle disposizioni relative al contributo mensile dovuto a moglie e figlia. Ricorso che questa volta viene accolto con la revoca totale del contributo di 200 euro per la moglie e la riduzione a 400 euro di quanto dovuto mensilmente per la figlia. Revoca disposta in ragione della nuova relazione sentimentale intrapresa con un altro uomo, con il quale ha instaurato una comunione di vita materiale e spirituale, tali da poterli considerare una coppia di fatto anche in assenza di una convivenza continuativa. Il nuovo compagno della donna si è sobbarcato infatti spese importati, come il costo di 5000 euro per il tecnico incaricato di periziare la casa coniugale ai fini della vendita, quelle per viaggi, gite e cene con la donna, che non avrebbe certo potuto permettersi se fosse stata in difficoltà economiche. Situazione che ha condotto la Corte a ritenere applicabile anche a questo caso di separazione il principio affermato dalla Cassazione che riguarda però l’assegno divorzile, ossia che l’ex coniuge non ha diritto alla misura se si forma una nuova famiglia di fatto con un’altra persona, senza la necessità di una coabitazione continuativa a tale fine, essendo sufficiente una comunità di affetti e interessi economici. Non basta un nuovo rapporto serve un progetto di vita comune La donna non si arrende però alla pronuncia della Corte e ricorre in Cassazione, contestando in particolare, con il quarto motivo che l’orientamento giurisprudenziale applicato dalla Corte di Appello e applicato all’assegno divorzile richiede in realtà, ai fini della revoca, non solo la presenza di un nuovo compagno, ma l’instaurazione con lo stesso di un progetto di vista comune e un rapporto consolidato e protratto, tale da incidere positivamente sulle condizioni economiche della richiedente. Cene, viaggi e aiuti economici non provano la convivenza di fatto La Cassazione accoglie sia il secondo motivo con cui è stata contestata la diminuzione dell’importo del mantenimento per la figlia, che il quarto motivo, rigettando gli altri. In effetti, rilevano gli Ermellini, per la revoca dell’assegno divorzile in favore del coniuge richiedente, la nuova convivenza non esclude automaticamente la misura. La nuova relazione deve presentare i caratteri della stabilità e della continuatività, anche in assenza di una coabitazione ma anche “l’elaborazione di un diverso progetto di vita, caratterizzato dalla condivisione di nuovi bisogni, interessi, abitudini, attività e relazioni sociali, tali da comportare il superamento del modello familiare cui era improntata la pregressa esperienza coniugale, e con esso del tenore di vita precedentemente goduto.” Solo così si crea la comunione spirituale e materiale di vita che richiede l’assunzione di doveri reciproci di assistenza morale e materiale, che permette identificare il nuovo nucleo come una famiglia di fatto. Ipotesi che nel caso di specie non è riscontrabile in quanto la donna e il nuovo compagno hanno due distinte residenze. La Corte non ha approfondito inoltre l’effettiva sostanza del rapporto, in merito alla volontà di dare vita a una comunione di vita stabile tale e a nuovo nucleo familiare. La Corte di è limitata a dedurre i dati suddetti solo da viaggi frequenti, cene e dall’aiuto economico dato per il pagamento della perizia, senza preoccuparsi di indagare se tale aiuto fosse da ricondurre alla volontà di mantenere la donna in senso ampio, né di capire quale fosse l’apporto economico della stessa, di tipo personale o economico a fronte di queste erogazioni di denaro.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Assegno divorzile e convivenze: l’evoluzione della Cassazione
In recenti ordinanze sopravvive un avventuroso collegamento dell’assegno divorzile con la stabilità delle convivenze e il contributo dei nuovi partner Assegno divorzile e nuovi legami Sono frequentissimi, e in numero crescente, gli interventi della Cassazione sulle problematiche connesse con l’assegno divorzile. Mettendo da parte le questioni relative all’ an e al quantum, pure oggetto di ampio dibattito, riveste crescente interesse il tema della eventuale perdita del diritto a ricevere l’assegno divorzile, che qui si tenterà di analizzare nel suo sviluppo logico attraverso alcune delle numerose pronunce anche prescindendo, qua e là, dalla successione temporale. Il tutto nasce dal comma 10 dell’articolo 5 della legge 898/1970, che mette fine a tale diritto con il passaggio a nuove nozze. Di conseguenza, anche se certamente vi concorrono altre motivazioni, in un consistente numero di casi il beneficiario, pur in presenza di un nuovo importante legame affettivo, ha preferito la convivenza a un secondo matrimonio. Qualcosa di analogo era stato osservato per le vedove di guerra, che intendevano evitare la perdita della pensione. Valenza della coabitazione D’altra parte, la progressiva assimilazione delle convivenze ai matrimoni, fino alla introduzione del concetto di “famiglia di fatto”, pur essendo stata pensata per una maggiore tutela dei soggetti più deboli all’interno delle coppie, ha finito per danneggiare proprio loro nella particolare fattispecie della percezione dell’assegno divorzile, come se si fosse voluto mettere fine alla possibilità di camuffamenti e sotterfugi. Una penalizzazione che è sembrata evitabile facendo a meno di coabitare ufficialmente, ovvero se il nuovo partner mantiene la residenza in altro luogo. A sua volta, tuttavia, la Suprema Corte è intervenuta precisando che per poter definire more uxorio una convivenza la condizione della coabitazione non era né necessaria né sufficiente. Una precisazione assolutamente logica. Difatti, possono aversi coppie anche coniugate che per motivi di impegni di lavoro o di comodità logistiche decidono di avere residenze diverse e di non abitare permanentemente sotto lo stesso tetto. Basti pensare a professioni come quelle che richiedono ad uno dei coniugi una grande mobilità. Allo stesso tempo è comunissima, ad esempio, la coabitazione tra studenti universitari, tra i quali, tuttavia, non esiste alcun impegno di vita. La coabitazione, pertanto, sopravvive come elemento indiziario, ma cede il ruolo di fattore determinante. Il che, d’altra parte, apre all’organo giudicante il problema dell’ancoraggio ad aspetti affidabili ai fini della classificazione del rapporto. Ambiguità risolta da Cassazione 14151/2022 che sul punto così si esprime: “In materia revoca dell’assegno divorzile disposto per la instaurazione da parte dell’ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell’eventuale coabitazione di essi, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l’insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al giudizio nei modi ammessi dalla legge processuale, nonché gli ulteriori eventuali argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale”. Stabilità e famiglia di fatto Tuttavia, accanto alla problematica della natura del rapporto interno alla coppia va posta quella delle ulteriori condizioni che possono salvare l’assegno divorzile o condurre alla sua caducazione, identificate dalla Suprema Corte nella “stabilità” del rapporto e già affrontata, ad es., da Cassazione 17453/2018: “ai fini della valutazione sulla persistenza delle condizioni per l’attribuzione dell’assegno divorzile deve distinguersi tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, sulla base del carattere di stabilità, che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderlo rilevante giuridicamente…”. Tuttavia, compiuto questo importante passo avanti sul piano teorico, non sembra che si sia ancora potuti giungere a conclusioni certe e definitive. Resta, infatti, aperto un serio problema, che in qualsiasi momento può essere posto, rappresentato dalla riconoscibilità stessa della “stabilità” dell’unione. In effetti, non sono mancati i riferimenti, per replicare all’obiezione, alla legge 76 del 2013 che nel definire le unioni di fatto invoca tale concetto al comma 36 dell’art.1 : “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”. Il problema è, purtroppo, che molto realisticamente la medesima legge ai commi 59 e seguenti del medesimo articolo disciplina la conclusione di tale rapporto e del relativo contratto, ammettendo anche il recesso unilaterale. Evidentemente considerandone la precarietà. Una connotazione che rende del tutto opinabile e inaffidabile l’attribuzione di stabilità a quel rapporto, che è una condizione essenziale per poter affermare che è stata costituita una unione di fatto. Esattamente ciò che vale anche per il soggetto separato e il suo nuovo partner. Sembra dunque di poter concludere che per poter definire un legame successivo al divorzio come unione di fatto è opportuno rinunciare al parametro della stabilità e fare appello ad altre circostanze come l’esistenza di un progetto comune di vita, ad esempio rappresentato dalla presenza di figli. O, quanto meno, ancorare oggettivamente il concetto di stabilità ad una durata minima temporale che venga indicata dalla norma stessa. La sopravvivenza della componente compensativa D’altra parte, la Suprema Corte dimostra il suo sostanziale favor per la conservazione dell’assegno enunciando a Sezioni Unite un principio di diritto che distingue tra le componenti dell’assegno e ne salva quella compensativa, sia pure sotto condizione, anche in presenza di famiglie di fatto (sentenza S.U. 32198 del 2021): “Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, ha diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Se l’ex coniuge ha una nuova relazione perde il mantenimento?
Secondo la giurisprudenza, anche quando non c’è convivenza conta la stabilità del rapporto col nuovo partner e il progetto di vita intrapreso insieme. Il rifiuto a letto giustifica il tradimento? Quando una coppia di coniugi si separa e divorzia, non c’è niente di male che gli ormai ex marito e moglie prendano ciascuno la propria strada e, se vogliono, intraprendano nuovi legami sentimentali, affettivi e sessuali, più o meno occasionali, con altri partner. Questo è legittimo, perché i vincoli matrimoniali sono ormai cessati, compresi i doveri di coabitazione e di fedeltà. Ma è piuttosto antipatico, per chi è obbligato a versare l’assegno, venire a sapere che l’altro ha un nuovo compagno, un “affetto stabile” con il quale ha instaurato un rapporto profondo e magari anche una convivenza di fatto. Questa constatazione va fatta anche se formalmente i due componenti della nuova coppia non convivono insieme, ma forse se la spassano anche grazie a quel contributo economico che arriva con cadenza mensile. E allora ci si pone la domanda: se l’ex coniuge ha una nuova relazione perde il mantenimento? Vediamo. Assegno di mantenimento e assegno divorzile: differenze Va premesso che i presupposti per il riconoscimento del mantenimento sono diversi in caso di assegno stabilito a seguito della separazione coniugale o in caso di intervenuto divorzio. L’assegno divorzile si fonda sull’inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione dell’ex coniuge e sulla sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (come nel caso di malattia o età avanzata che preclude la possibilità di trovare un lavoro): per questo gli deve essere riconosciuto un contributo che – spiega la Cassazione – ha natura «assistenziale, compensativa e perequativa». L’assegno di mantenimento, invece, è basato sulla sproporzione tra le condizioni economiche dei due coniugi e sul criterio della conservazione del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. Nuova convivenza: quando spetta ancora l’assegno divorzile? Questa differenza tra assegno di mantenimento e assegno di divorzio si ripercuote sulla nuova convivenza intrapresa dall’ex coniuge beneficiario del mantenimento: secondo la giurisprudenza prevalente e più recente, con la separazione non si perde ancora l’assegno, nonostante vi sia un nuovo compagno o compagna di vita, mentre con il divorzio il diritto a percepire l’assegno divorzile resta «definitivamente escluso». Tuttavia, una recente sentenza resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha lasciato uno spiraglio per la percezione dell’assegno divorzile anche nei casi di nuova convivenza dell’ex coniuge beneficiario con un nuovo compagno. Questo avviene quando rimane necessario tener conto del contributo fornito dall’avente diritto all’assegno alla conduzione della vita familiare – e dunque all’accrescimento del patrimonio comune – durante gli anni di matrimonio. In tali casi, nonostante la nuova convivenza e la creazione di una diversa coppia di fatto, l’assegno divorzile spetta ancora; potrà essere ridotto, in considerazione dell’eventuale apporto patrimoniale fornito dall’attuale compagno dell’ex coniuge, ma non completamente eliminato. Quando la nuova relazione fa perdere il mantenimento? Dopo aver chiarito che non sempre la nuova convivenza fa perdere il mantenimento, rimane da vedere cosa succede in caso di nuova relazione intrapresa dall’ex coniuge che, però, non si è tradotta in una convivenza stabile: come accade nel caso in cui i due nuovi partner non coabitano sotto lo stesso tetto e vivono in residenze separate, ma hanno comunque un legame intenso e una frequentazione reciproca costante. Se l’ex coniuge obbligato al versamento dell’assegno periodico scopre queste circostanze, può chiedere al giudice di revocare il mantenimento? La risposta a tale impegnativa domanda è arrivata con una nuova ordinanza della Cassazione [5], che ha deciso il caso di due ex coniugi in cui la beneficiaria dell’assegno aveva instaurato una relazione sentimentale con un nuovo compagno ma senza coabitazione. Secondo la Suprema Corte, per togliere il mantenimento non è sufficiente la nuova relazione, ma occorre verificare se essa si è tradotta o meno in un «progetto di vita in comune» tra la percettrice dell’assegno e l’attuale partner. Come si stabilisce se con la nuova relazione si ha ancora diritto al mantenimento Il Collegio rileva che è necessario compiere, innanzitutto, «un accertamento sulla stabilità della nuova relazione» intrapresa (quelle occasionali e temporanee, ovviamente, non rilevano ai fini dell’esclusione del mantenimento), ed anche «sulla consistenza e continuità dell’apporto economico fornito dal convivente al coniuge avente diritto all’assegno»: così, ad esempio, se l’ex moglie si è legata ad un uomo benestante, non dovrà essere più l’ex marito a mantenerla. Se la coppia di coniugi è soltanto separata, ma non ancora divorziata, per valutare la nuova relazione bisogna, poi, tenere conto della «fase delicata e temporanea della vita che potrebbe ancora sfociare nella riconciliazione dei coniugi» (infatti la separazione coniugale è una fase provvisoria e reversibile). Ecco perché, nel caso di assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge a seguito della separazione, la nuova relazione non è dirimente: i giudici di piazza Cavour segnalano che «la decisione di instaurare un nuovo rapporto non può considerarsi sempre espressione di una compiuta scelta esistenziale implicante una reale progettualità di vita, quale è quella propria della convivenza con un’altra persona, che fa sorgere reciproci obblighi di assistenza morale e materiale». Pertanto – spiegano gli Ermellini – il mantenimento cessa «solo ove si dimostri che il coniuge richiedente abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona avente carattere di stabilità, continuità ed effettiva progettualità di vita, potendosi in tal caso presumere che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune». Nel caso esaminato, ciò non era avvenuto, o comunque non era stato riscontrato, tant’è che la Suprema Corte ha rinviato la vicenda ai giudici di merito per un nuovo esame di tale profilo. Intanto, in definitiva, la Corte di Cassazione ha escluso «ogni automatismo tra l’instaurazione di una nuova relazione sentimentale e la perdita del diritto all’assegno».
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Si può pagare l’assegno di mantenimento in un’unica soluzione
Una tantum dopo la separazione: come funziona e che valore ha. Nel momento in cui una coppia divorzia, si può pagare l’assegno di mantenimento in un’unica soluzione. Tale previsione, che può essere disposta solo se c’è l’accordo di entrambi i coniugi, viene detta una tantum. In questo modo, il coniuge obbligato si libera dall’obbligo di versare mensilmente gli alimenti. Non è una sorta di “risarcimento”, come qualcuno lo vorrebbe vedere, né di buonuscita come ironicamente si dice: è solo il modo per tacitare ogni pretesa economica dell’ex attraverso la corresponsione di un’unica (e più elevata) somma, determinata à forfait e in anticipo o, eventualmente, tramite beni mobili o immobili (ad esempio, l’intestazione di una casa). A quanto ammonta l’assegno una tantum? È conveniente un accordo di questo tipo? Se si concorda di pagare l’assegno di mantenimento in un’unica soluzione sarebbe poi possibile una successiva richiesta di integrazione o modifica degli accordi di divorzio presentata dall’ex? Sul punto, sarà bene fare alcune precisazioni. Differenza tra mantenimento, assegno divorzile ed alimenti Anche se, nella terminologia comune, si parla spesso di «alimenti» o di «mantenimento» indistintamente, se si vuole utilizzare una terminologia più corretta è bene conoscere la distinzione tra tali concetti. Lo faremo qui di seguito. Le somme che il coniuge deve versare all’ex all’indomani della separazione vanno sotto il nome di assegno di mantenimento. Il mantenimento permane fino al divorzio. Quando poi la coppia divorzia, l’assegno di mantenimento viene sostituito dal cosiddetto assegno di divorzio (o «assegno divorzile»). Tuttavia, i criteri di riconoscimento e calcolo di quest’ultimo sono pressoché gli stessi dell’assegno di mantenimento, così come identico è il funzionamento. Si tratta quindi, più che altro, di una differenza terminologica. Gli alimenti sono cosa completamente differente. Si parla di «alimenti» con riferimento alle somme che i familiari più stretti devono versare a chi si trova in condizioni economiche talmente disagiate da mettere a repentaglio la sua stessa integrità fisica. L’ipotesi tipica è quella del disabile che non riesca a lavorare. Obbligati a versare gli alimenti sono innanzitutto il coniuge e i figli del bisognoso. Poi, via via, vengono individuati i parenti di grado più lontano (nipoti, genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle). Gli alimenti poi si differenziano dal mantenimento per l’ammontare: essi infatti sono rivolti a garantire solo la sopravvivenza e quindi rappresentano una somma minima. Come funziona l’assegno di mantenimento? Nel momento in cui una coppia si separa o divorzia, il coniuge più benestante deve provvedere al mantenimento dell’ex nei limiti delle proprie capacità economiche e comunque entro il limite massimo necessario a garantire a quest’ultimo la sola autosufficienza economica, indipendentemente dal tenore di vita che questi era solito godere durante il matrimonio. Quindi, a prescindere dal reddito di cui è titolare il coniuge obbligato a versare l’assegno, l’ammontare dello stesso deve essere rivolto soltanto a consentire l’indipendenza sul piano economico, ossia un tenore di vita dignitoso, non necessariamente agiato. Chi chiede l’assegno di mantenimento o l’assegno di divorzio deve dimostrare di trovarsi in condizioni di difficoltà economica non per propria colpa. Il che è incompatibile con la condizione di una persona giovane, ancora capace di lavorare, soprattutto se con un titolo professionale o comunque una formazione e specializzazione che gli consentono di immettersi nel mercato del lavoro. Di solito, l’assegno di mantenimento viene riconosciuto a chi non può più lavorare per sopraggiunti limiti di età (ad esempio, 45-50 anni), perché disabile, perché privo di istruzione e sempre che dia prova di aver fatto di tutto per cercare un’occupazione. E, non in ultimo, l’assegno spetta alla donna che ha rinunciato alla carriera pur di badare alla casa e alla famiglia, consentendo così al marito di concentrarsi sul proprio lavoro incrementando la propria ricchezza. Chi decide l’assegno di mantenimento? A decidere l’ammontare dell’assegno di mantenimento o di divorzio è l’accordo tra i coniugi o, in mancanza, il giudice su ricorso del richiedente. Nel primo caso, si procede a una separazione o divorzio consensuale; nel secondo, invece, si dà luogo a una procedura di tipo “giudiziale”, in una normale causa nel corso della quale ciascuna delle parti dovrà dimostrare le proprie condizioni economiche e necessità, i costi che deve sostenere, l’indisponibilità di altri redditi, ecc. Come funziona il mantenimento in un’unica soluzione Tanto l’assegno di mantenimento quanto quello divorzile possono essere versati, su accordo di entrambe le parti, in un’unica soluzione, ossia tramite il cosiddetto assegno una tantum. Questo però si atteggia in modo diverso a seconda che venga privato all’atto della separazione o del divorzio. Distinguiamo le due ipotesi. Cos’è il mantenimento in un’unica soluzione? I diritti del coniuge più debole economicamente possono essere liquidati, per espressa previsione di legge, non solo attraverso il pagamento di un assegno periodico, ma anche attraverso la corresponsione di una somma in un’unica soluzione o, eventualmente, tramite la cessione di cespiti mobiliari o immobiliari (ad esempio, l’intestazione di una casa). È ciò che si chiama una tantum. In buona sostanza, se c’è l’accordo tra le parti, il coniuge beneficiario del mantenimento può accontentarsi di un unico versamento: immediato o dilazionato in due o più tranche. Tale pagamento non consentirà di chiedere poi il mantenimento mensile, salvo quanto diremo a breve. È chiaro quindi che la corresponsione dell’assegno una tantum presuppone una procedura di tipo consensuale, non potendo mai intervenire in una separazione o divorzio giudiziale, neanche su richiesta della parte al giudice. Il giudice infatti, in presenza di una causa, può solo fissare l’assegno mensile. A quanto ammonta l’assegno una tantum? La legge non dice a quanto debba ammontare l’assegno una tantum: tutto è rimesso alla libera trattativa tra le parti. Ciò non toglie che il giudice, chiamato ad omologare l’accordo di separazione o divorzio, possa valutare la congruità della somma ed eventualmente (anche se poco probabile) modificarla. Assegno una tantum con la separazione A differenza di quanto accade per l’assegno divorzile, nella separazione dei coniugi non è prevista la corresponsione dell’assegno di mantenimento in un’unica soluzione. Tuttavia, la giurisprudenza ritiene ammissibile l’assegno di mantenimento una tantum in base ad
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Il Coniuge Tradito Ha Diritto al Risarcimento Danni?
Si può ottenere un risarcimento danni in caso di infedeltà coniugale? Una sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che il coniuge tradito pubblicamente dal proprio partner (moglie o marito), può richiedere il risarcimento del danno subito nel caso in cui nella causa di separazione non sia stato pronunciato l’addebito della separazione. La sentenza n. 18853 del 15 settembre 2011 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione Sezione I Civile ha sancito il principio di risarcibilità dei danni che derivano dall’infedeltà coniugale. L’infedeltà coniugale o tradimento del coniuge rappresenta in Italia una delle cause più frequenti di crisi coniugali e di richiesta di separazione. La sentenza ha confermato un orientamento giurisprudenziale che era già osservato negli ultimi anni, affermando che il coniuge tradito ha diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’infedeltà coniugale anche nel caso in cui all’altro coniuge non sia stata addebitata la separazione. Nelle cause di separazione coniugale, infatti, il Giudice è tenuto a verificare, caso per caso se il tradimento o infedeltà coniugale sia la causa che ha originato la crisi coniugale o se invece non sia solo la conseguenza di una crisi matrimoniale già in atto. Con la sentenza n. 18853 del 15/09/2011 la Suprema Corte afferma che i doveri coniugali derivanti dal matrimonio non sono solo morali, ma hanno natura giuridica e che la loro violazione quando è palese può dar luogo ad un illecito civile e comportare quindi anche il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 del Codice Civile. La sentenza in esame non ha solo sancito quanto precedentemente affermato anche con la sentenza del 10 Maggio 2005 n.9801, ma vi ha aggiunto un quid novi, un qualcosa di nuovo: – La violazione dei doveri coniugali può determinare una sanzione a natura risarcitoria indipendentemente dall’eventuale richiesta di addebito in sede di separazione dei coniugi. – La mancanza di addebito, anche nel caso di separazione consensuale, non è preclusiva di separata azione civile per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri discendenti dall’art. 143 del Codice Civile (“Infedeltà coniugale”) e riguardanti diritti costituzionalmente garantiti. – Qualora ne sussistano i presupposti, l’azione per far valere l’illecito civile deve ritenersi del tutto autonoma rispetto agli strumenti previsti dal diritto di famiglia.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Quando il testamento non è valido per incapacità
L’incapacità di intendere e volere è causa di nullità del testamento solo se si esclude totalmente la coscienza del testatore di comprendere il significato dei propri atti. Di solito, si fa testamento quando si è molto anziani o malati, situazioni queste che implicano già di per sé una ridotta lucidità. Ma ciò non basta per far dichiarare nullo il testamento se il soggetto non è già stato interdetto dal tribunale. Ad esempio, una demenza senile, i primi sintomi del Parkinson, la diagnosi precoce di un tumore non sono sufficienti per poter chiedere al giudice, in un momento successivo, l’annullamento del testamento. Ed allora, ci si chiederà: quando il testamento non è valido per incapacità? La risposta viene offerta da numerose sentenze che hanno affrontato il tema. Ecco alcuni importanti chiarimenti pratici. Chi non può fare testamento? Non possono fare testamento gli incapaci. Tali sono: – i minorenni; – gli interdetti per infermità di mente; – coloro che, sebbene non interdetti, sono, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fanno testamento. In tali casi, il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Incapacità del testatore: quando il testamento è nullo? In presenza di un soggetto interdetto, ossia già dichiarato incapace dal giudice, non si pongono dubbi: il testamento è già, a monte, invalido. I problemi sorgono per coloro che, pur non essendo stati privati della capacità d’intendere e volere da un provvedimento giudiziario, si siano però trovati, al momento della redazione del testamento, in una situazione di assenza o di ridotta capacità per una infermità momentanea (si pensi a un soggetto sotto psicofarmaci o ubriaco) o definitiva (si pensi alla presenza di una grave forma di demenza senile). Ebbene, secondo i giudici, l’esistenza di una semplice alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius non basta a rendere invalido il testamento. Serve piuttosto la prova di una infermità (transitoria o permanente) che abbia determinato, nel testatore, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, una privazione assoluta della coscienza dei propri atti (ossia della capacità di comprenderne il significato) o della capacità di autodeterminarsi (ossia della capacità di scelta). Come dimostrare che il testatore era incapace? Spetta al giudice, attraverso una perizia eseguita ex post sulla base delle cartelle cliniche e delle testimonianze, accertare se il testatore versasse effettivamente in condizioni intellettive tali da dover far escludere la permanenza di qualsiasi facoltà di discernimento o della possibilità di potersi determinare liberamente e autonomamente nelle proprie scelte. In tale prospettiva, come detto sopra, non ogni anomalia o alterazione delle facoltà intellettuali implica incapacità di testare, ma occorre, a tale effetto, che l’anomalia incida totalmente sulla coscienza dei propri atti ovvero di quell’attitudine ad autodeterminarsi. E tale condizione non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a causa dell’infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi. A chi spetta dimostrare l’incapacità del testatore? Poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugna il testamento provare l’incapacità del de cuius, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo. Il giudice può trarre la prova dell’incapacità del testatore dalle sue condizioni mentali in epoca anteriore o posteriore al testamento, sulla base di una presunzione, potendo l’incapacità essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova. Dunque, quanto alla ripartizione dell’onere della prova, chi deduce l’invalidità del testamento deve dimostrare che il testamento venne redatto in una condizione di permanente e stabile demenza poiché, in questo caso, l’incapacità di testare si presume e spetta a chi intenda avvalersene dimostrare che lo stesso fu redatto in un momento di lucido intervallo. Qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell’incapacità deve essere data da chi impugna il testamento. Testamento pubblico e incapacità d’intendere e volere Non si deve cadere nell’errore di ritenere impugnabile per incapacità d’intendere e volere solo il testamento olografo, ossia quello fatto direttamente dal testatore, senza l’assistenza del pubblico ufficiale. Anche il testamento pubblico, ossia quello alla presenza del notaio, può essere annullato per vizio di mente. E ciò perché lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato da chi ne abbia interesse con qualsiasi mezzo di prova. L’atto pubblico fa piena prova solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Il notaio non è un medico in grado di accertare le condizioni mentali del proprio cliente; quindi, in assenza di evidenti sintomi di incapacità, deve procedere alla redazione del testamento che potrebbe però poi essere impugnato per difetto di capacità. Attenzione: per chiedere l’annullamento del testamento notarile per incapacità d’intendere e volere non c’è bisogno di procedere con la cosiddetta querela di falso, la procedura cioè rivolta a togliere la validità agli atti pubblici. E ciò proprio perché il notaio non è chiamato ad accertare la capacità del testatore.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Rinuncia all’eredità: si può revocare
Come si fa la revoca della rinuncia all’eredità, quali le condizioni e i termini, e quando è conveniente farla. Come noto, chi accetta l’eredità non può poi revocare tale scelta. Non può cioè tornare sui suoi passi neanche se dovesse accorgersi, a un più approfondito esame, dell’esistenza di debiti del de cuius di cui non aveva conoscenza. Al contrario, la rinuncia all’eredità si può revocare. Detto in parole povere, chi ha rifiutato la qualità di erede può cambiare idea e acquisire la quota del patrimonio del defunto che gli sarebbe spettata. Tuttavia, ai fini della revoca della rinuncia all’eredità è necessario che sussistano determinate condizioni. Di tanto parleremo meglio qui di seguito. Cos’è la rinuncia all’eredità? Fino a quando il chiamato all’eredità non dichiara se accettare la qualità di erede, questi non subentra nelle posizioni giuridiche del defunto. Quindi, non è proprietario dei suoi beni ma non succede neanche nei relativi debiti. L’accettazione va fatta dinanzi al notaio o al cancelliere del tribunale del luogo ove si è aperta la successione. Attenzione però: l’accettazione può avvenire anche senza una dichiarazione espressa se il chiamato pone un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare (come l’utilizzo o la vendita dei beni del defunto, l’accatastamento in proprio favore di un immobile, la riscossione dei canoni di locazione a questi dovuti, ecc.). In tali situazioni, si verifica ciò che la legge chiama accettazione tacita dell’eredità. A voler essere precisi, non bisognerebbe neanche parlare di rinuncia all’eredità visto che tale acquisto non si è ancora verificato nel suo patrimonio: egli, infatti, compie un atto di rifiuto mediante il quale respinge la possibilità di acquistare l’eredità e quindi abdica alla qualità di chiamato all’eredità. La rinuncia non sarebbe riferibile all’eredità, che non è ancora entrata nel patrimonio del chiamato, ma al diritto di accettare l’eredità stessa; diritto che è sorto con l’apertura della successione. Si può revocare la rinuncia all’eredità? Come abbiamo detto in partenza, la rinuncia all’eredità può essere revocata. Con la revoca, quindi, il chiamato diventa erede. In pratica, la rinuncia produce lo stesso effetto dell’accettazione dell’eredità, con conseguente acquisizione della quota del patrimonio del defunto con effetto retroattivo (a partire dall’apertura della successione, ossia dal decesso). La revoca della rinuncia all’eredità è prevista espressamente dall’articolo 525 del Codice civile a norma del quale «fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità». La revoca della rinuncia all’eredità implica non solo l’acquisizione del patrimonio attivo del defunto ma anche di quello passivo, ossia dei debiti. La responsabilità per le obbligazioni del defunto è “pro quota”: in buona sostanza, ciascun erede è tenuto a corrispondere solo una parte dei debiti del defunto, quella corrispondente alla sua quota. Solo con riferimento ai debiti tributari relativi a Irpef e imposta di successione si verifica una solidarietà passiva: in altri termini, l’Agenzia delle Entrate può chiedere l’integrale pagamento a ciascun singolo erede, indipendentemente dalla sua quota. Come si fa la revoca della rinuncia all’eredità? La revoca potrà rivestire la stessa forma disposta dalla legge per l’accettazione, ossia può essere: – espressa, con dichiarazione rilasciata al notaio o al cancelliere del tribunale; – tacita ossia con un comportamento concludente del tutto simile a quello di chi accetta l’eredità in modo tacito. Invero si discute se l’accettazione successiva possa avvenire tacitamente, atteso che la rinuncia è un atto formale e, quindi, è inammissibile una revoca tacita della rinuncia. Esistono dei precedenti della Cassazione secondo cui la revoca della rinuncia può essere solo espressa: «In tema di rinunzia all’eredità, la quale determina la perdita del diritto all’eredità ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri chiamati, l’atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni). Pertanto non è ammissibile una revoca tacita della rinunzia». Tuttavia, si ammette la possibilità che l’accettazione successiva avvenga anche in maniera tacita, in quanto in tal caso la revoca della rinuncia non viene concepita come atto a sé stante, ma quale effetto dell’accettazione. Quando è possibile la revoca della rinuncia all’eredità? La revoca della rinuncia all’eredità è subordinata a due condizioni: – non deve essere caduto in prescrizione il diritto di accettare l’eredità, il che significa che non devono essere decorsi 10 anni dall’apertura della successione; – la quota che sarebbe spettata all’erede rinunciatario non deve essere stata, nel frattempo, acquisita da un altro chiamato all’eredità (ad esempio il figlio). Ragion per cui la revoca della rinuncia all’eredità non è possibile nel momento in cui tutto il patrimonio è stato ormai diviso tra gli eredi. La quota del rinunziante non deve quindi essere stata già acquistata da altri chiamati. Tale acquisto può avvenire sia per un atto di accettazione (espressa o tacita) che automaticamente nelle ipotesi di accrescimento. Quando conviene revocare la rinuncia all’eredità? Spesso avviene che, al momento dell’apertura della successione, sussistano ancora dei debiti del defunto ma che gli stessi siano in via di prescrizione. Il chiamato all’eredità potrebbe allora rifiutare la successione al fine di far desistere i creditori dall’intraprendere le azioni di recupero; quindi attendere – con il consenso degli altri coeredi – il decorso di quel termine necessario a far prescrivere i diritti dei creditori per poi revocare la rinuncia e quindi acquisire il patrimonio del defunto libero da pesi.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Successione testamentaria: come si fa?
Come si divide l’eredità del defunto se c’è un testamento: la nullità, le contestazioni e le lesioni delle quote di legittima. Quando si parla di successione testamentaria ci si riferisce alla spartizione dell’eredità del defunto attuata secondo le ultime volontà da questi espresse nel testamento. Come si fa la successione testamentaria? C’è una prima parte che compete al testatore nel momento in cui redige il testamento: questi infatti è tenuto a rispettare determinate forme e requisiti per rendere valido il testamento stesso e far sì che esso non possa essere contestato. C’è poi una successiva fase che coinvolge invece gli eredi nel momento in cui si apre la successione ossia dopo la morte del testatore. In questa guida, di carattere schematico, proveremo a spiegare come si fa la successione testamentaria, quali sono i passaggi e gli adempimenti che le parti in gioco devono rispettare per procedere alla corretta spartizione del patrimonio. Cos’è la successione testamentaria? La successione testamentaria è la procedura rivolta a ripartire il patrimonio del defunto secondo le quote da questi indicate nel proprio testamento. Essa quindi presuppone l’esistenza di un testamento valido, sia esso un testamento olografo o fatto tramite il notaio (di tanto parleremo meglio a breve). La successione testamentaria si contrappone perciò alla successione legittima, che è invece quella che si verifica in assenza di testamento o con un testamento invalido: in tal caso, infatti, il patrimonio del defunto viene diviso tra i suoi familiari secondo porzioni prestabilite dal Codice civile. Se il testamento dispone per una parte soltanto delle sostanze del defunto, per le restanti si applica la successione per legge. Si ha così una successione mista. Attraverso il testamento, il testatore può istituire eredi alcuni soggetti che per legge non lo sarebbero (ad esempio, amici o onlus) o prevedere quote diverse rispetto a quelle sancite dalla legge salvo riservare una quota minima (cosiddetta “legittima”) al coniuge e ai figli (o, in assenza dei figli, ai genitori). Come si fa il testamento? Ci sono tre modi per fare un testamento. Il primo è il testamento olografo, quello cioè redatto dallo stesso testatore con carta e penna, datato e firmato. Non può essere scritto al computer o fatto tramite una registrazione vocale o video. Il testamento viene da lui custodito personalmente. Potrebbe però essere affidato anche a terzi (in tal caso, però, non è possibile fare fotocopie ma bisognerà creare tanti originali identici per quante sono le persone a cui si vuol dare il proprio testamento). Il testamento olografo può anche essere custodito presso un notaio. Il secondo modo per fare testamento è il testamento pubblico. In questo caso, l’atto viene dettato a un notaio che lo redige, lo firma e lo custodisce. Seppur più costosa, questa forma di testamento non crea i tipici problemi del testamento olografo: non ci potranno infatti essere contestazioni in merito all’autenticità della firma o della scrittura, né tentativi di distruzione o alterazione ad opera di terzi. Infine, meno usato, è il testamento segreto, che è quello redatto anche tramite il computer o da un terzo e poi sottoscritto dal testatore e infine custodito dal notaio. Cosa scrivere in un testamento? Nel testamento, il suo autore può limitarsi a indicare le quote spettanti ai singoli eredi o ripartire tutti i beni specificando a chi questi debbano essere assegnati. Il testatore deve in ogni caso sapere che alcuni parenti prossimi, ossia il coniuge e i figli o, in assenza dei figli, i genitori, sono tutelati dalla legge. Questi soggetti sono chiamati legittimari: ad essi è riservata una quota minima dell’eredità, a prescindere dalla volontà del testatore stesso. Essi non possono quindi essere diseredati o ricevere meno di quanto la legge riserva loro. Ma per calcolare se un legittimario è stato leso o meno bisogna anche considerare le donazioni che questi ha ricevuto dal testatore quando era ancora in vita. Il testatore può anche nominare un esecutore testamentario che gestisca la successione, o un tutore a soggetti minorenni. Il testamento può contenere anche o solo disposizioni non patrimoniali. Come si apre la successione? La legge dice che chi è in possesso di una copia del testamento deve consegnarla al notaio affinché lo pubblichi, ossia ne dia lettura e lo registri. Gli eredi potrebbero anche non ricorrere al notaio se hanno già trovato un accordo sulla spartizione dei beni del defunto e tra loro non insorgono contestazioni. Tuttavia, la presenza del notaio sarà necessaria in presenza di eventuali immobili affinché il cambio di proprietà sia trascritto nei pubblici registri. Si potrebbe anche procedere alla voltura catastale senza ricorrere al notaio (recandosi personalmente presso il Catasto) ma a patto che il bene non debba poi essere venduto o donato. Difatti, qualora si dovesse profilare la necessità di un trasferimento della titolarità dell’immobile, bisognerà ricorrere al notaio affinché trascriva prima il passaggio di proprietà dal defunto all’erede e poi da quest’ultimo al terzo cessionario. Quando si apre la successione? Formalmente, la successione si apre nel momento della morte del testatore. È da questo momento infatti che retroagiscono tutti gli effetti conseguenti al passaggio di proprietà dei suoi beni, anche se l’accettazione dell’eredità dovesse intervenire dopo molto tempo. Dove si fa l’apertura della successione? La successione si apre nel luogo di ultima residenza del defunto. È questo che segna la competenza territoriale del tribunale nel caso in cui dovessero insorgere contestazioni tra gli eredi. Quali sono le pratiche della successione? Entro un anno dall’apertura della successione gli eredi devono presentare all’Agenzia delle Entrate la cosiddetta dichiarazione di successione. Questa serve a liquidare le imposte sull’eredità. A presentarla può essere anche un solo erede, senza bisogno del consenso degli altri. Successivamente, bisogna procedere ad accettare l’eredità. L’accettazione ha effetto retroattivo e ha effetto dal momento dell’apertura della successione, sicché ci sarà una continuità tra la proprietà del defunto e quella dell’erede. Chi accetta l’eredità risponde anche dei debiti del defunto, tranne le sanzioni amministrative, fiscali, penali, le multe stradali, gli obblighi alimentari, i debiti di gioco. Qui si profilano una serie di ipotesi. Si può
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Coabitazione; ripresa delle relazioni materiali e spirituali; prova in giudizio della riconciliazione.
Riconciliazione: è necessario ricostruire il consorzio famigliare Ai fini della riconciliazione dei coniugi non è sufficiente un mero ripristino della situazione antecedente alla separazione, ma è necessario ricostituire il consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzano in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione. Tribunale Vicenza sez. II, 14/07/2021, n.1476 Coabitazione: è sufficiente a provare la riconciliazione dei coniugi separati? La sola coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra i coniugi separati, occorrendo che risulti il ripristino della comunione di vita e di intenti che costituisce il fondamento del vincolo coniugale. Tribunale Venezia sez. II, 23/06/2021, n.1298 Ripristino della convivenza a scopo sperimentale e provvisorio In tema di riconciliazione tra coniugi separati, alla luce degli effetti da essa derivanti, non è sufficiente che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, che costituiscono il nucleo del vincolo coniugale. Conseguentemente, l’accertamento di elementi che depongano in senso contrario alla ricostituzione dell’affectio familiare (a titolo esemplificativo: marito che dorme sul divano; assenza di rapporti fisici; relazione extraconiugale intrattenuta dall’ex marito durante la ripresa della convivenza) impedisce la produzione degli effetti che la legge riconnette alla riconciliazione. Cassazione civile sez. I, 21/05/2021, n.14037 Ripresa dei rapporti materiali e spirituali Non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, considerati gli effetti da essa derivanti, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale (confermata la decisione di merito secondo cui le circostanze accertate – pagamento dell’assegno, marito che dorme sul divano, assenza di rapporti fisici, relazione extraconiugale intrattenuta dall’ex marito durante la ripresa della convivenza – deponessero per la mancata ricostruzione della comunione spirituale e materiale). Cassazione civile sez. I, 21/05/2021, n.14037 Riconciliazione coniugi: in cosa consiste? La riconciliazione non consiste nel mero ripristino della situazione quo ante, ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tribunale Vicenza sez. II, 01/10/2020, n.1598 Rapporti caratteristici della vita coniugale In tema di separazione dei coniugi, non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, per gli effetti che ne derivano, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale. Tribunale Imperia sez. I, 17/07/2020, n.369 La riconciliazione dei coniugi È improcedibile la domanda di scioglimento del matrimonio se i coniugi dopo la separazione sono tornati a vivere insieme per anni, pur avendo altre soluzioni abitative. L’eccezione di sopravvenuta riconciliazione non può essere rilevata d’ufficio, non investendo profili di ordine pubblico, ma aspetti strettamente attinenti al rapporto tra coniugi, in ordine ai quali è onere della parte convenuta eccepire e provare tempestivamente l’avvenuta riconciliazione. Deve inoltre escludersi che il procedimento di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, il cui thema decidendum è rappresentato dall’esistenza di rilevanti mutamenti di fatto delle condizioni poste a base della decisione, comporti anche un accertamento con efficacia di giudicato sull’assenza dell’avvenuta riconciliazione dei coniugi, ove la questione non sia stata posta da alcuna delle parti processuali. Cassazione civile sez. I, 16/06/2020, n.11636 Modifica delle condizioni di separazione dei coniugi Deve escludersi che il procedimento di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, il cui “thema decidendum” è rappresentato dall’esistenza di rilevanti mutamenti di fatto delle condizioni poste a base della decisione, comporti anche un accertamento con efficacia di giudicato sull’assenza dell’avvenuta riconciliazione dei coniugi, ove la questione non sia stata posta da alcuna delle parti processuali. Cassazione civile sez. I, 16/06/2020, n.11636 Riconciliazione dei coniugi dopo la separazione: l’onere della prova La parte che ha interesse a far accertare l’avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l’onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali. Il relativo apprezzamento, effettuato seguendo i criteri appena riportati, non può essere oggetto di sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva. Cassazione civile sez. VI, 26/07/2019, n.20323 Incontri occasionali: non è configurabile la riconciliazione In forza dell’art. 157 c.c., gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale. Cassazione civile sez. VI, 26/07/2019, n.20323 Coabitazione: prova la riconciliazione dei coniugi? La mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra i coniugi separati, essendo necessario il ripristino della comunione di vita e d’intenti che costituisce il fondamento del vincolo coniugale. Cassazione civile sez. VI, 05/02/2016, n.2360 Riconciliazione dei coniugi: presupposti, requisiti, effetti Ritenuta l’essenziale rilevanza, fattuale ed effettuale, sul piano personale e patrimoniale, nei rapporti “inter partes” e nei confronti dei terzi, della cd. riconciliazione fra coniugi in crisi, in rotta o già in conflitto giudiziario vero e proprio; ma ritenuto, altresì, che il giudice, prescindendo da irrilevanti riserve mentali, non può accedere alla sfera intima ed insondabile dei sentimenti, dovendo egli affidarsi, pertanto, alla condotta dei coniugi, l’elemento oggettivo del ripristino della loro coabitazione è potenzialmente a fondare il suo positivo convincimento in
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Mantenimento figli maggiorenni senza lavoro
Il dovere di mantenimento da parte dei genitori cessa se il giovane adulto e munito di un valido titolo di studio non si impegna attivamente per cercare lavoro. I genitori fanno grossi sforzi per sostenere la crescita dei loro figli, dall’infanzia all’adolescenza e spesso anche oltre. Quando i ragazzi sono già maggiorenni e intendono proseguire gli studi, oppure non trovano un lavoro (e talvolta non si danno neanche da fare per cercarlo), mamma e papà, di solito, continuano a sacrificarsi per mantenerli. Intanto però le spese aumentano, perché le esigenze di un giovane adulto sono maggiori di quelle di un bambino. E i costi sono notevoli, soprattutto quando si tratta di studenti universitari fuori sede. Ma quando l’obiettivo è raggiunto, e il neo-dottore ha finalmente conquistato il “pezzo di carta” che dovrebbe dargli un proficuo accesso al mondo del lavoro, bisogna mantenere un figlio laureato? Obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni L’obbligo di mantenimento dei figli da parte dei genitori è imposto dall’art. 30 della Costituzione, che sancisce: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio». Il Codice civile specifica che: «Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni». Il contributo economico da fornire ai figli compete ad entrambi in genitori, «in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo». Questo obbligo di mantenimento dei figli vale, senza eccezioni, dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età. Per i figli divenuti maggiorenni, una norma dettata in tema di separazioni dei coniugi dispone che: «Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico» (che dovrà essere versato direttamente a loro, anziché all’ex coniuge, come avviene nel caso dei figli ancora minorenni). La contribuzione dei genitori, quindi, diventa eventuale e dipende dal raggiungimento o meno dell’indipendenza economica dei giovani: solo ai figli maggiorenni portatori di handicap grave il mantenimento spetta sempre, come ai minorenni. Tutto ciò significa che l’obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni non è automatico, ma deve essere stabilito di volta in volta in base alle situazioni concrete, tranne che nel caso dei disabili. Mantenimento figli maggiorenni: fino a quando? Su queste colonne ci siamo già occupati del caso del mantenimento del figlio che non lavora e non studia, e a tal proposito ha fatto scalpore una recente sentenza della Cassazione che ha eliminato l’assegno di mantenimento mensile versato ad una ragazza, ormai trentenne, che aveva interrotto gli studi ed aveva rifiutato numerose offerte di lavoro (che, oltretutto, le aveva procurato il padre). Ma stavolta le cose sono diverse: qui abbiamo la situazione di un figlio ormai già diventato adulto, che ha completato i propri studi universitari, magari da tempo, e nonostante ciò chiede di essere ancora mantenuto dai genitori. È un “bamboccione”, oppure non è colpa sua se non ha ancora trovato un lavoro stabile, e dunque ha ancora diritto ad essere sostenuto economicamente? Ebbene, non esiste un’età predeterminata oltre la quale l’obbligo di mantenimento dei figli da parte dei genitori cessa. Solo per i figli affetti da handicap grave e riconosciuto nelle forme di legge il mantenimento da parte dei genitori perdura quando la menomazione di cui sono portatori ha ridotto la loro autonomia personale e rende necessario «un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale». Mantenimento figli adulti: può essere revocato? La prosecuzione del mantenimento di un figlio che ha raggiunto la maggiore età non è per sempre. Il mantenimento dei figli adulti viene meno non solo quando essi hanno raggiunto l’autosufficienza economica, ma anche quando non l’hanno conseguita per cattiva volontà e scarso impegno nella ricerca di un’occupazione lavorativa adeguata e stabile. È un’applicazione del principio che la giurisprudenza definisce «autoresponsabilità»: questo criterio – come afferma la Corte di Cassazione – «impone al figlio di non abusare del diritto ad essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura». Tenuto conto delle attuali difficoltà occupazionali e di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, la giurisprudenza più recente colloca tra i 30 ed i 35 anni l’età massima oltre la quale un figlio non deve più essere mantenuto e perciò l’assegno che gli veniva precedentemente riconosciuto può essere revocato. D’altronde è proprio questa l’età necessaria per il completamento di cicli di studi anche post-universitari complessi, come le specializzazioni in medicina o nelle professioni legali. Mantenimento di un figlio laureato: quando cessa? In applicazione dei criteri che abbiamo esposto, una nuova ordinanza della Corte di Cassazione ha revocato l’assegno di mantenimento di un figlio laureato che non aveva dimostrato «di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni». Nel caso deciso dai giudici di piazza Cavour, era emerso che il giovane laureato non si era preoccupato di inviare il suo curriculum alle aziende e non aveva partecipato a concorsi, selezioni o colloqui utili per cercare lavoro: insomma, non aveva fatto nulla per rendersi economicamente indipendente e pertanto aveva violato il principio di autoresponsabilità. Questa decisione della Suprema Corte non è isolata: puoi leggere altre pronunce simili nella rassegna “Mantenimento figli maggiorenni: ultime sentenze“.