Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Nessun diritto all’assegno di divorzio per chi decide di non lavorare

Perde il diritto all’assegno di divorzio chi, durante il matrimonio, sceglie di fare la signora rinunciando alla carriera nonostante il personale domestico che bada a casa e figli Assegno di divorzio, il fatto Perde il diritto all’assegno di divorzio chi, durante il matrimonio, sceglie di fare la signora rinunciando alla carriera nonostante la colf che bada a casa e figli. Questo è il principio ispiratore dell’ordinanza n. 18697/2022 della prima sezione civile della Cassazione. Stante la funzione perequativa dell’assegno di divorzio la Suprema corte ha rigettato la domanda di attribuzione dello stesso nel caso in cui, dopo la separazione, pur mantenendo integra la propria capacità lavorativa, il coniuge ha scelto di non mettere a frutto le proprie competenze professionali che l’avevano portata a pubblicare nel 2013 un libro di ricette, a collaborare con gallerie d’arte, quale esperta nel settore, ed a partecipare all’organizzazione di mostre. Assegno di divorzio, autosufficienza economica Richiamandosi a quanto affermato dalla corte d’appello, la suprema corte riporta il principio di diritto enunciato dalla sentenza delle sezioni unite 18287 del 2018 in cui si dice che il «riconoscimento dell’assegno di divorzio cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (…) e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, in considerazione del tributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniuge, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto. L’orientamento viene espresso dalla Cassazione nella decisione 11504 del 2017 che, per la prima volta, ha affermato che l’indagine sull’an debeatur dell’assegno divorzile in favore del coniuge richiedente non va ancorata al criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma quello dell’autosufficienza economica». Nessun lavoro nonostante la colf badasse ai figli L’altro motivo fatto ripreso dalla Cassazione, riportato dai giudici territoriali, è il fatto che il matrimonio non aveva avuto una lunga durata e che le cause della sua fine erano attribuibili entrambi gli ex coniugi. Infine secondo quanto accertato nelle fasi precedenti del giudizio, la donna non aveva dato nessun contributo alla formazione del patrimonio comune, avendo scelto di non intraprendere un’attività lavorativa, nonostante avesse sempre potuto contare sull’apporto del personale domestico nella gestione delle figlie e della casa.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Quando è risarcibile il danno non patrimoniale?

In quali casi ed in che modo è possibile ottenere il risarcimento dei pregiudizi non economici subiti. Se ti è capitato di subire un danno vorrai probabilmente essere risarcito da colui che te lo ha procurato. Tale danno potrà essere qualificato come patrimoniale quando consiste in un pregiudizio di tipo economico. Si pensi alle spese mediche sostenute a seguito di un incidente stradale, o ancora, alle spese di riparazione dell’automobile. Tuttavia, il concetto di danno non è solo quello economico. Può ben accadere, infatti, che oltre ai pregiudizi di tipo patrimoniale, un soggetto subisca anche dei pregiudizi non connotati da rilevanza economica. In questi casi, si parla di danni non patrimoniali. Quando è risarcibile il danno non patrimoniale? Tornando al caso dell’incidente stradale, le sofferenze patite a causa della perdita di un familiare vittima dell’incidente, o le lesioni alla salute subite, rientrerebbero senz’altro in tale nozione di danno. In questo articolo, ti spiegheremo quando è risarcibile il danno non patrimoniale. Danno patrimoniale: che cos’è? Il danno è patrimoniale quando il danneggiato lamenta un pregiudizio ad un bene suscettibile di valutazione economica (per esempio, all’automobile). Si tratta cioè di una perdita economica subita che deve essere quantificata sia in termini di spese sostenute a causa dell’evento (danno emergente), che in termini di mancato guadagno e, quindi, impoverimento del proprio patrimonio (lucro cessante). Nel caso dell’incidente stradale saranno ascrivibili alla prima categoria le spese sostenute per la riparazione del veicolo, mentre apparterranno alla voce del lucro cessante i mancati guadagni derivanti dai tempi di riparazione del mezzo. Si pensi al caso di un tassista costretto a non poter lavorare sino all’avvenuta riconsegna del mezzo. Per ottenere la riparazione del pregiudizio subito il danneggiato potrà chiedere il risarcimento del danno per equivalente o il risarcimento del danno in forma specifica. Nel primo caso, chiederà una somma di denaro equivalente all’entità del danno subito, nel secondo caso potrà invece ottenere il ripristino della situazione che sarebbe esistita ove l’illecito non si fosse verificato (la riparazione dell’automobile nel caso del sinistro stradale). Danno non patrimoniale: quando è risarcibile? Il danno è non patrimoniale quando il danneggiato lamenta un pregiudizio ad un bene insuscettibile di valutazione economica (per esempio, alla salute). Tale voce di danno, seppur deve essere considerata unitariamente, viene storicamente suddivisa in tre categorie a carattere descrittivo:   – danno biologico: consiste nel pregiudizio all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale e indipendente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità reddituale. È quindi il caso di danno alla salute, all’integrità psico-fisica, all’aspetto esteriore ecc.;   – danno morale: definito come il patema d’animo o la sofferenza soggettiva provata dalla vittima di un illecito. Si pensi alle sofferenze patite dalla vittima di condotte persecutorie (stalking), al soggetto vittima di mobbing sfociato in un ingiusto licenziamento o, ancora, al dolore sofferto dai parenti della vittima di un omicidio;   – danno esistenziale: rappresentato dal peggioramento della qualità di vita di un soggetto o dalla radicale alterazione delle sue abitudini e del suo stile di vita. È il caso, ad esempio, di un soggetto sfigurato a causa di un errato intervento chirurgico. Chiarito cosa si intende per danno non patrimoniale, è necessario ora comprendere quando tale tipologia di danno può essere risarcita. Orbene, il danno non patrimoniale può essere risarcito esclusivamente nei seguenti casi:   – quando il fatto illecito integra una fattispecie penalmente rilevante, si pensi ad un soggetto vittima di minacce e percosse.   – quando vi è un’espressa previsione di legge che ne riconosce la risarcibilità. È il caso, ad esempio, dei danni cagionati da illecito trattamento dei dati personali o del cosiddetto danno da vacanza rovinata;   – e, infine, come chiarito a più riprese dalla Corte di Cassazione, quando il danno è conseguenza della lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati. Tuttavia, onde evitare un uso distorto di tale strumento, i giudici hanno anche chiarito che deve trattarsi di un danno “serio” e di una lesione “grave” ai diritti inviolabili della persona. Non potrai cioè chiedere il risarcimento per meri fastidi subiti o per danni del tutto immaginari. Alcuni esempi di danni non patrimoniali Vediamo quindi alcuni casi particolari nei quali la giurisprudenza ha riconosciuto la sussistenza di un danno non patrimoniale. La Cassazione ha individuato il cosiddetto danno biologico terminale nelle consapevoli sofferenze e nell’agonia sofferte – per un apprezzabile lasso temporale – da un individuo prima di decedere. In un altro caso, i giudici hanno ravvisato un danno da nascita indesiderata nella condotta del medico che, omettendo o errando una diagnosi relativa alla malformazione del feto, non permette ai genitori di decidere consapevolmente se interrompere o meno la gravidanza. Si pensi, infine, al danno alla propria immagine, ovverosia il danno conseguente alla lesione subita alla propria reputazione e identità personale.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Atti vandalici all’auto: è legittimo filmare il colpevole?

Auto danneggiata da righe con la chiave: che valore ha la ripresa video? Si può usare per la denuncia e la richiesta di risarcimento del danno?  Partiamo subito col dire che il reato di danneggiamento è stato depenalizzato con esclusione solo delle ipotesi in cui la cosa danneggiata è «esposta alla fede pubblica». Tale è la situazione in cui l’auto si trova su una strada pubblica o in un luogo privato aperto al pubblico (come ad esempio il parcheggio di un supermercato o di un cinema). In quest’ultima ipotesi, dunque, c’è ancora spazio per la querela. La querela deve essere presentata entro 3 mesi da quando il fatto è stato commesso o scoperto. Se non si conosce il nome dell’autore del reato ma si è in possesso di una sua descrizione o di una foto è possibile presentare la querela contro «persona da identificare». Diversamente, quando non si è a conoscenza del colpevole, la querela – per quanto utile possa essere – andrà depositata «contro ignoti». Detto ciò, vediamo cosa si può fare per procurarsi la prova dell’illecito. Si può filmare una persona che riga la macchina? Sicuramente, le riprese video o le registrazioni audio, quando compiute in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sono lecite a meno che non integrino gli estremi del reato di molestie. Sarebbe una molestia fotografare una persona sconosciuta che passeggia senza dar alcun fastidio a nessuno. Filmare una persona mentre commette un reato o comunque un altro illecito (ad esempio sta offendendo e ingiuriando un passante, occupa un posto auto per invalidi, ecc.) è consentito a patto che la registrazione venga conservata per sé stessi, non venga diffusa a terzi, non venga pubblicata su Internet e se ne faccia comunque un uso conforme alla legge. Tale uso deve quindi essere rivolto a tutelare i propri o gli altrui diritti. Dunque, riprendere una persona mentre riga una macchina è consentito a patto che il filmato non venga caricato su un profilo social o comunque inoltrato ad altre persone ma venga impiegato per scopi giudiziari. Il file video può essere quindi sia utilizzato per sporgere la querela, sia per procedere in via civile con una richiesta di risarcimento del danno. Circa la possibilità che tale documento video possa costituire prova, nell’ambito del diritto penale e civile non vi sono problemi di sorta, purché la qualità delle riprese sia tale da rendere pienamente riconoscibile il colpevole. Non vi devono cioè essere incertezze in merito alla sua identità, come invece potrebbe succedere qualora il responsabile venga ripreso alle spalle, senza che il volto possa essere individuato. Nell’ambito del processo civile, la ripresa video viene classificata come una “riproduzione meccanica” che fa prova salvo che la parte contro cui è prodotta non la contesta. Ma la contestazione non può essere generica: al contrario, deve suggerire al giudice le ragioni per cui il filmato non può ritenersi attendibile. Diversamente, il magistrato dovrà assumere il file come prova dell’illecito e fondare la propria decisione anche solo su di esso. Si tenga conto che per ottenere il risarcimento contro chi riga l’auto è possibile agire in due modi:   – in sede penale, dopo che le indagini sono terminate ed è iniziato il processo vero e proprio contro l’imputato, attraverso la costituzione di parte civile, mediante un proprio avvocato. In tale sede il giudice fisserà, con la condanna, anche una «provvisionale»: una sorta di risarcimento in via forfettaria. Il danneggiato potrà poi agire in via civile per l’esatta quantificazione del danno e per chiedere l’eventuale differenza;   – direttamente con una causa civile per il risarcimento del danno. Danno ovviamente, anche in questa sede, da dimostrare attraverso il preventivo dell’officina. Si tenga infine conto di altre due importanti questioni. Secondo la giurisprudenza, il filmato può essere ottenuto anche puntando una telecamera direttamente dal balcone di casa propria contro l’auto, a patto che non riprenda parti comuni del condominio (come il cortile) o pubbliche (come la strada). Inoltre, in mancanza di prove fotografiche o video, è possibile ottenere la prova del fatto e dell’identità del colpevole tramite la testimonianza oculare di un passante o di chiunque altro abbia assistito alla scena.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_truffa in danno di istituto di assicurazione

  Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 11 persone (delle quali 4 destinatarie della misura coercitiva carceraria, 4 della misura degli arresti domiciliari, una dell’obbligo di dimora e due della sospensione dall’esercizio della professione di consulente per infortunistica stradale) emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica, in quanto gravemente indiziate, allo stato delle indagini, di “associazione per delinquere” finalizzata alla “truffa in danno di istituto di assicurazione”, nonché di “falsità materiale ed ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”.   L’attività di indagine ha consentito di disvelare l’esistenza di tre distinti gruppi criminali, operanti prevalentemente nel Capoluogo avellinese, dediti all’organizzazione di una notevole quantità di falsi sinistri stradali, con il concorso di diversi complici, di varia estrazione sociale e professionale. L’organizzazione risulta aver precostituito 74 falsi sinistri stradali, per un potenziale danno economico alle compagnie assicurative coinvolte pari a circa 600.000 euro (di cui oltre 270.000 circa già liquidati a favore delle false vittime degli incidenti).   Le indagini hanno, altresì, consentito di ricostruire l’articolata compagine organizzativa, fatta, appunto, di distinti gruppi criminali, operanti in ambiti diversi, acquisendo indizi di reità nei confronti di 267 persone, ciascuna delle quali con compiti ben precisi. Il protocollo operativo dei gruppi era, tuttavia, simile: i falsi sinistri erano inscenati in aree prive di sistemi di videosorveglianza e le lesioni, procurate al fine di supportare le richieste risarcitorie, andavano dalle ipotesi più lievi delle ecchimosi o delle abrasioni fino a quelle più gravi della rottura dei denti o delle lesioni agli arti. A tal fine, gli indiziati assoldavano soprattutto persone in precarie condizioni economiche, in alcuni casi anche minorenni o soggetti affetti da gravi patologie. Questi ultimi acconsentivano a subire lesioni di particolare gravità, con la promessa che il risarcimento assicurativo sarebbe stato tanto più consistente quanto più gravi fossero state le lesioni.   I sodalizi si avvalevano, per la compiuta istruzione delle pratiche risarcitorie, di 17 medici (indagati per aver rilasciato attestazioni false circa le lesioni subite dalle vittime), di 3 avvocati (due dei quali destinatari della misura restrittiva degli arresti domiciliari) e di 2 titolari di studi di infortunistica stradale (destinatari del provvedimento di inibizione all’esercizio dell’attività professionale).   Nel medesimo contesto operativo, sono state effettuate perquisizioni, con la presenza del Pubblico Ministero, presso i domicili e gli studi legali riconducibili a due avvocati indagati e si è data esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni mobili ed immobili (per la somma concorrente di euro 273.000) nei confronti di 10 degli indagati, ritenuti i promotori e gli organizzatori dei sodalizi. L’indagine in questione si inserisce in un più articolato programma investigativo, elaborato da questo Ufficio in collaborazione con le Forze di Polizia, volto a contrastare il dilagante fenomeno delle frodi assicurative, con le connesse ripercussioni sugli assicurati onesti.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Truffa alle assicurazioni a Palermo, due condanne e 14 assoluzioni

Due condanne e quattordici assoluzioni. Queste le sentenze del tribunale di Palermo al termine del processo ad una presunta organizzazione specializzata alle truffe alle assicurazioni per fatti che risalgono tra il 2010 ed il 2013. Le due condanne Le accuse sono cadute per tutti gli imputati tranne per Nicola Pedona, condannato a due anni e un mese e per Fabrizio Costa al quale è stata inflitta una pena di un anno e dieci mesi di reclusione. Caduta l’aggravante dell’associazione a delinquere Tra assoluzioni, nel merito e per prescrizioni, per tutti gli imputati è caduta l’aggravante dell’associazione a delinquere. Lo ha stabilito la sentenza emessa dalla quinta sezione penale del tribunale presieduta dal giudice Sergio Ziino con a latere, Giangaspare Camerini e Daniela Vascellaro. La tesi dell’accusa Secondo i pubblici ministeri Bernardo Petralia e Anna Battaglia, che si erano occupati dell’inchiesta, i sedici imputati in giudizio avrebbero messo in piedi una serie di raggiri ai danni delle compagnie assicurative. La ricostruzione delle indagini Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini avrebbero simulato il furto di un’auto denunciandolo la sparizione della vettura dell’assicuratore. Dopo aver incassato la somma di denaro a titolo di indennizzo, senza quindi segnalare il ritrovamento della vettura, l’avrebbero rivenduta ad altri falsificandone i documenti. Una cinquantina gli episodi contestati tra il 2010 e il 2013 Gli episodi contestati sarebbero stati una cinquantina in un periodo compreso tra il 2010 e il 2013. A capo del gruppo per la pubblica accusa ci sarebbe stato Salvatore Mendola, difeso dagli avvocati Antonio Gargano e Raffaele Bonsignore, per il quale era stata chiesta una condanna a nove anni e sei mesi di reclusione. I legali di Mendola hanno dimostrato come non sia stato provato nel corso del dibattimento da parte dell’accusa che vi fosse un accordo stabile e duraturo tra gli imputati, quindi uno dei requisiti su ci si basa l’associazione per delinquere e che “a differenza di quanto enunciato anche nel capo di imputazione in cui si afferma che gli imputati sono legati tra loro da rapporti di parentela, conoscenza diretta ed abituale, frequentazione, non ha neppure provato reciproci, stabili e duraturi rapporti tra gli stessi”. Salvatore Mendola lo scorso aprile è finito ai domiciliari in quanto coinvolto, assieme al figlio Francesco e altri sei indagati, in un’inchiesta della finanza su presunte truffe assicurative. Le assoluzioni Assolto nel merito Angelo Donzelli, difeso dall’avvocato Cinzia Pecoraro. Scagionati anche Vincenzo Teresi, Vito Riccobono, Filippo e Francesco Mendola, Mario La Vardera, Domenica Gambino, Fabrizio Alfano, Vincenzo Meglienti, Benedetto Gambino, Serena Bonfardino, Carmelo Cangemi e Fabrizio Sciascia. Gli imputati sono stati difesi, tra gli altri, dagli avvocati Salvino Pantuso, Vincenzo Giambruno, Giuseppe Serio e Laila Trumbadore, Carmelo Ferrara, Giovanni Infranca, Melchiorre Piscitello, Loredana Alicata, Giuseppe Di Cesare e Giuliana Vitello.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Truffa assicurazioni: in 8 nei guai

Vittima inconsapevole un centenario calabrese. Coinvolti un direttore delle Poste e un dipendente di banca. Sequestrati beni per 650mila euro Militari della Compagnia di Martina Franca hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, una delle quali in carcere e sette ai domiciliari, nei confronti di 8 persone responsabili di una truffa in danno di un uomo centenario residente in Calabria. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Taranto, rappresenta l’epilogo di indagini coordinate efficacemente dalla Procura della Repubblica jonica sul conto di una persona residente in provincia di Bari. Quest’ultima, producendo falsa documentazione, avrebbe aperto un conto corrente presso un Ufficio Postale della provincia di Taranto a nome della vittima centenaria, ignara di ciò, utilizzando sue firme falsificate che sarebbero state apposte su una serie di atti al fine di poter riscuotere illecitamente polizze assicurative sulla vita a lei intestate per un valore di 650 mila euro. L’importo di tali polizze sarebbe poi stato subito suddiviso e veicolato su altri conti correnti intestati a persone pluripregiudicate, originarie della provincia barese, le quali, a loro volta, avrebbero effettuato ulteriori bonifici bancari in favore di ulteriori soggetti, anche su conti accesi presso istituti di paesi esteri. Tale illecita attività sarebbe stata posta in essere grazie anche al coinvolgimento del direttore del predetto Ufficio Postale nonché di un dipendente bancario dell’istituto di credito presso il quale erano state poste in essere le polizze assicurative. Il provvedimento giudiziario adottato ha disposto altresì il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie facenti capo alle suindicate persone, fino alla concorrenza dell’importo di 650 mila euro. Si procede per le ipotesi di reato di truffa, ricettazione, riciclaggio e auto-riciclaggio nell’ambito del procedimento penale che pende nella fase delle indagini preliminari. Per il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte ad indagini sarà definitivamente accertata solo dove interverrà sentenza irrevocabile di condanna. L’operazione, resa possibile grazie all’incisivo impulso della Procura di Taranto nonché al proficuo scambio informativo con gli organi collaterali di diversi paesi esteri, attuato tramite il II Reparto del Comando Generale, testimonia il costante impegno della Fiamme Gialle tarantine nel salvaguardare la sicurezza economico-finanziaria dei cittadini ed in particolare di quelli più vulnerabili, spesso facili prede di persone senza scrupoli.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Strage di pompieri a Quargnento, il concordato chiude il processo: 27 anni a Vincenti, un mese in meno alla moglie

La madre di una delle tre vittime della cascina fatta esplodere per riscuotere l’assicurazione: “Fatta giustizia ma mio figlio non tornerà” La Corte d’Appello di Torino ha accolto la richiesta di concordato per il patteggiamento e ha condannato a 27 anni Gianni Vincenti e a 26 anni e 11 mesi Antonella Patrucco, accusati di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte dei tre vigili del fuoco, Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonio Candido, uccisi nell’esplosione della loro cascina a Quargnento nell’Alessandrino, il 5 novembre del 2019. Gli avvocati della coppia, Gianluca Orlando e Fulvio Violo per Vincenti, Caterina Brambilla e Giacomo Gardella per Patrucco, avevano fatto richiesta di procedere ad un concordato per riunire tutte le imputazioni a loro carico e che prevedeva oltre al patteggiamento la rinuncia al ricorso in Cassazione. I coniugi erano stati condannati a 30 anni in primo grado dalla Corte d’Assise di Alessandria. Gli imputati Nei loro confronti poi erano state emesse altre due condanne per reati minori: quattro anni ad entrambi per truffa all’assicurazione, crollo e lesioni per i tre soccorritori rimasti feriti, sei mesi a Vincenti per calunnia nei confronti di un vicino di casa e un anno e tre mesi per un’altra truffa assicurativa la cui sentenza era arrivata ad aprile. “Questa sentenza ci fa giustizia. Ma è sempre poco perché nessuno sentenza potrà darci indietro i nostri figli”. Così Maria Stella Ielo, madre di Antonio ‘Nino’ Candido, uno dei tre vigili del fuoco morti nella strage di Quargnento, dopo la sentenza della Corte d’Appello di Torino. Le vittime  Secondo la Maria Stella Ielo la coppia sapeva che ci sarebbe stata una seconda esplosione nella loro cascina “ma non hanno fatto nulla per proteggere i nostri figli”. “Sarebbe bastata una telefonata e non saremmo qua – dice la madre di Candido – Le nostre vite sono state distrutte e i sogni dei nostri figli sono stati infranti. Sicuramente anche le vite dei Vincenti sono cambiate, però non è certo colpa nostra”. La sentenza mette la parola fine a una vicenda cominciata tre anni e mezzo fa. È da poco passata la mezzanotte a Quargnento, piccolo comune dell’Alessandrino, quando nella notte tra il 4 e 5 novembre 2019, all’interno di una cascina disabitata, si verifica un’esplosione. I vicini chiamano i vigili del fuoco che poco dopo arrivano sul posto con i carabinieri. Il peggio però si verifica un’ora e mezza più tardi, all’1.32: una deflagrazione più devastante fa crollare gran parte della struttura. Sotto le macerie perdono la vita tre vigili del fuoco, Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo. Il caposquadra dei pompieri, Giuliano Dodero e un altro vigile restano feriti insieme a un carabiniere. Immediate scattano le indagini sulla tragedia, gli investigatori sentono decine di testimoni, tra cui il proprietario della cascina, Giovanni Vincenti, che prima indirizza i sospetti su un vicino di casa, poi, il giorno dei funerali di Stato delle vittime, incastrato dal ritrovamento, nella sua camera da letto, del libretto di istruzioni dei due timer usati per innescare l’esplosione, ammette le sue responsabilità raccontando di averlo fatto per riscuotere i soldi dell’assicurazione. Qualche mese dopo, a febbraio 2020, la procura chiede l’arresto anche per la moglie di Vincenti, Antonella Patrucco, misura che arriva il 24 giugno 2020 dopo che la Cassazione respinge l’impugnazione dei legali della donna. Un mese dopo la coppia viene condannata in abbreviato a quattro anni per truffa all’assicurazione, crollo e lesioni, sentenza che arriva dopo che il processo a carico dei due era stato diviso in due tronconi, quello per reati minori e quello per la morte dei tre vigili del fuoco per la quale Vincenti e Patrucco rispondono di omicidio volontario. L’11 settembre dello stesso anno in Corte d’assise ad Alessandria comincia il processo per l’accusa più grave che, saltando tutta la parte dibattimentale, si conclude l’8 febbraio 2021 con la condanna dei coniugi Vincenti, lui detenuto in carcere ad Ivrea, lei a Vercelli, a trent’anni di reclusione. Il mese successivo, la Corte d’appello di Torino conferma per i due la condanna a quattro anni per i reati minori. A Vincenti viene riconosciuto anche la calunnia nei confronti del vicino di casa che gli costa sei mesi di reclusione in più. Oggi, dunque, con la sentenza della Corte d’assise d’appello di Torino si è messa la parola fine: i giudici, accettando la richiesta di concordato presentata dai legali dei due imputati hanno riformulato la sentenza di primo grado condannando Vincenti a 27 anni e Patrucco a 26 anni e 11 mesi. Nel verdetto sono riuniti anche i reati minori. I due imputati inoltre hanno rinunciato al ricorso in Cassazione. “La sanzione finale è sicuramente rapportata alla gravità dei fatti”. Lo sostiene Fulvio Violo, avvocato di Giovanni Vincenti: “Il concordato – aggiunge – ha la valenza di cercare di rapportare la sanzione alla gravità del fatto. Purtroppo questo è stato un tragico equivoco, perché a monte non c’era alcuna intenzione di ledere ad alcuno: è degenerato, quindi giustamente Vincenti e Patrucco si sono assunti le loro responsabilità fino in fondo e penso che a questo punto possano essere soddisfatti tutti” “La mia assistita – ha spiegato Giacomo Gardella, legale di Antonella Patrucco – continua a ribadire che non aveva assolutamente consapevolezza, se non in maniera generica, di quelle che erano le intenzioni del marito, ma non c’era in ogni caso anche da parte di lui l’intenzione di fare male ad alcuno. La scelta del concordato è stata dolorosa come dolorosa è tutta l’intera vicenda”.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Frode assicurativa in concorso, assolto un commerciante cosentino

Quattro i reati di truffa assicurativa contestati tra agosto e settembre 2019. Ecco la sentenza del gup del tribunale di Milano Il GUP del Tribunale di Milano ha assolto dall’accusa di frode assicurativa in concorso un cosentino, mentre per gli altri si procederà al giudizio. Si chiude così una vicenda di cronaca che ha visto imputato, con l’accusa di essere uno degli autori facente parte di un gruppo di persone dedite alle truffe assicurative, un commerciante di Cosenza. Quattro i reati contestati secondo l’accusa avvenuti tutti in Cosenza e nell’hinterland, tra agosto e settembre 2019. A tutti gli imputati era contestato di avere messo in atto un sistema di truffa perpetrato attraverso la denuncia di numerosi sinistri mai avvenuti e recanti a supporto documentazione falsa, nonché l’utilizzo di artifici finalizzati all’aggravamento di lesioni e quindi a maggiorare artificiosamente l’indennizzo richiesto in danno delle assicurazioni. L’assicurazione aveva anche nominato un investigatore, il quale aveva fornito alla compagnia assicurativa una copiosa documentazione di riscontro dalla quale poi è partita la querela ed il procedimento penale. L’imputato, incensurato, si era sin dall’inizio professato innocente. Lo stesso aveva fornito agli investigatori della Compagnia assicurativa anche la propria versione dei fatti, oltre che certificazione medica, ritenuta dalla Procura contraddittoria e non veritiera, da qui l’imputazione. Secondo gli Uffici di Procura, gli indizi erano rappresentati oltre che da divergenti dichiarazioni tra gli indagati sugli stessi fatti anche da divergenze sul traffico satellitare rispetto alle dinamiche denunciate dei sinistri nelle richieste di risarcimento formulate all’assicurazione. Altri indizi venivano rinvenuti in scatti fotografici pubblicati su Facebook dai quali emergevano, secondo l’accusa, una serie di indizi a carico dell’imputato. L’avvocato Andrea Trevisan del foro di Cosenza, che ha assistito il commerciante, che ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato, ha sempre sostenuto che gli indizi a carico di G. A. fossero assolutamente non idonei a formulare una sentenza di condanna anche a seguito delle investigazioni difensive svolte e si è detto soddisfatto per la decisione del GUP che ha fatto proprie le argomentazioni prospettate dalla difesa ed ha assolto l’imputato per tutti e quattro i reati allo stesso contestati: in particolare il Gup ha assolto l’imputato con la formula “per non aver commesso il fatto” per reati contestati nel settembre del 2019 e “perché il fatto non sussiste” per il reato contestato nell’agosto del 2019.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Truffa alle assicurazioni con i falsi incidenti: 8 condanne

Il giudice ha inflitto pene tra i 2 anni e 2 mesi ed 1 anno nei confronti degli imputati Otto condanne. Sono quelle pronunciate dal giudice Alessandro De Santis nei confronti di altrettanti imputati accusati di truffa ai danni delle assicurazioni auto. Il giudice ha inflitto 1 anno per Vincenzo Capobianco, 22enne di Santa Maria Capua Vetere; 2 anni e due mesi per Alessio Fusco, 22enne di Capua; 1 anno e 6 mesi per Crescenzo Bello, 43enne di Sant’Arpino; 1 anno e 6 mesi per Pasquale Caserta, 22enne di Capua; 1 anno e 6 mesi per Giuseppe Monte, 26enne di Grazzanise; 1 anno e 6 mesi per David Lazlo Suciu; 2 anni per Alberto Grimaldi, 22enne di Capua; 2 anni per Carlo Cantelli, 56enne di Casal di Principe. Per tutti – ade eccezione di Fusco, Grimaldi e Cantelli – il giudice ha disposto la sospensione della pena. Disposto il risarcimento dei danni nei confronti delle assicurazioni truffate, Axa e Generali, quest’ultima costituitasi parte civile con l’avvocato Lucia Piscitelli. Nel collegio difensivo gli avvocati Massimiliano Di Fuccia, Mirella Baldascino, Olimpia Rubino e Gianfranco Carbone. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, le finte vittime degli incidenti stradali si procuravano ferite, facendosi picchiare anche con mazze di ferro, e subito dopo si recavano al pronto soccorso per farsi refertare e consegnare successivamente l’intero incartamento ai legali, i quali inviano le richieste di danno alla compagnia assicurativa.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Pedoni investiti sulle strisce, ma erano truffe ai danni di Itas assicurazioni

Tredici imputati, quasi tutti napoletani, sono accusati di aver denunciato incidenti mai accaduti e per farsi liquidare dalla compagnia trentina avrebbero utilizzato anche falsi referti medici TRENTO. Nel vasto “campionario” delle truffe ai danni delle assicurazioni, c’è chi si era specializzato in falsi investimenti di pedoni sulle strisce. Ma i furbetti della frode – 13 persone quasi tutte residenti in provincia di Napoli – sono stati smascherati. Qualcuno è uscito dal procedimento penale patteggiando la pena, la maggioranza ha preferito affrontare il processo in Tribunale a Trento. Le accuse contestate sono fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e falsità materiale commessa dal privato. Il capo di imputazione elenca 4 diversi episodi di quella che secondo la procura era una frode ai danni di Itas Mutua Assicurazioni (ma nel fascicolo sono elencate molti altri episodi commessi dagli stessi soggetti ai danni di altre compagnie assicurative in altre regioni). «In concorso tra loro – ha scritto il pm – denunciavano un sinistro stradale inesistente asseritamente avvenuto mediante investimento su strisce pedonali in Torre del Greco alle 14 del 27 settembre 2013 predisponendo tre falsi referti dell’Ospedale civile di Bosco Trecase (Napoli) con la data del 27 settembre 2013 e la falsa firma del medico dottor (omissis), con l’aggravante di aver conseguito l’intento mediante emissione di sentenza di condanna di Itas al risarcimento». Investimenti pedonali sulle strisce fasulli ai danni di Itas sarebbero stati commessi in almeno altre tre occasioni. Il capo di imputazione cita l’investimento inesistente, asseritamente avvenuto il 5 agosto 2011 alle ore 11 a Pollena Trocchia (Napoli): l’investimento del 17 marzo 2013 accaduto a San Sebastiano al Vesuvio; infine un altro investimento considerato fasullo sarebbe accaduto il 30 aprile 2013 in un attraversamento pedonale a Torre del Greco. Per ogni sinistro i truffatori si facevano liquidare come risarcimento cifre rilevanti. Per frenare il malcostume degli incidenti falsi o gonfiati l’anno scorso Itas e procura della Repubblica di Trento hanno siglato un accordo «L’obiettivo della compagnia assicurativa – scriveva in una nota Itas Mutua – è agevolare lo scambio di informazioni su episodi e circostanze di rilievo penale per intervenire in modo efficace e tempestivo». Per tutte le compagnie assicurative le frodi sono un cancro: Itas, nel 2021 ha presentato su tutto il territorio nazionale in totale 62 denunce. All’Unità antifrode sinistri di Itas è affidato il compito di contrastare il fenomeno delle frodi assicurative. Le tipologie sono diverse: sinistri stradali simulati, incendi dolosi, infortuni avvenuti con dinamiche diverse da quelle denunciate. Per gli incidenti stradali simulati Itas dispone di strumenti statistici e tecnici. Chi ha inventato un sinistro e gli è andata bene spesso si fa ingolosire e ci riprova. In questo caso l’archivio antifrode nazionale può fornire dati importanti per capire se ci sono anomalie. Inoltre c’è l’esperienza dei liquidatori che vedono migliaia di sinistri e hanno l’occhio allenato per capire se la dinamica denunciata è compatibile con i danni riportati dal veicolo. Inoltre ci sono i periti che in base ai danni alle lamiere sono in grado di ricostruire come sono andate le cose.