Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Cassazione: responsabile il medico che con colpa grave perfora il cuore

Non si può non punire il medico, ai sensi dell’art. 590 sexies c.p., se la condotta colposa tenuta nell’eseguire il prelievo del midollo è stata commessa con colpa grave. La non punibilità è prevista solo in caso di imperizia e se sono state rispettate le linee guida. Questo quanto emerge dalla Cassazione n. 46263/2022. Vediamo per quale motivo gli Ermellini si sono espressi in questi termini. Un medico viene condannato per il reato di omicidio colposo in primo e in secondo grado per aver perforato lo sterno e quindi il cuore della paziente mentre eseguiva il prelievo del midollo osseo tramite l’esame puntuale sternale. Entrambe le sentenze di merito hanno ritenuto, alla luce delle prove raccolte, che la condotta addebitata al medico sia stata, nel caso di specie, l’unica causa dell’evento morte in quanto l’ago è stato introdotto in un sito diverso da quello indicato, percorso scorretto che ha comportato la perforazione degli organi, con conseguente decesso della paziente. La Corte di appello ha descritto la condotta del medico superficiale e negligente e la colpa con cui ha agito “grave”, per cui la causa di non punibilità prevista dall’art. 590 sexies c.p. non è applicabile. La punibilità infatti è esclusa solo nei casi di imperizia lieve nella fase in cui si attuano le raccomandazioni delle linee guida.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Cassazione: commette reato il medico di guardia che non va dalla paziente

Omissione di atti d’ufficio per il medico di guardia che trascura l’età avanzata della paziente, la sua impossibilità a muoversi e le gravi difficoltà respiratorie e non si reca a visitarla Confermata dalla sentenza della Cassazione n. 44057/2022 la condanna del medico di guardia per il reato di omissione di atti d’ufficio. Nel caso di specie, l’età della paziente e le sue condizioni di salute, comportavano l’obbligo del medico di recarsi dalla paziente per una visita. Non rileva il codice bianco assegnato dalla centralinista e la non gravità della paziente accertata dal medico che invece si è recato dalla donna per la visita domiciliare, prescrivendo anche idonea terapia. Vero che, come affermato dal medico, la visita domiciliare è un’opzione, è però anche vero che il medico deve valutare caso per caso l’opportunità o meno di recarsi presso il domicilio del paziente per una visita. Nel caso di specie, remano contro la decisione del medico, l’età della paziente, le sue condizioni di salute e la manifesta non disponibilità della guardia anche a un consulto telefonico. Nel caso di specie la visita presso il domicilio rappresentava per la Cassazione l’unica strada da percorrere.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Cassazione: per condannare il medico vanno indicate le norme violate

Per la Cassazione, non si può condannare il medico per omessa o tardiva diagnosi se non vengono individuate con esattezza le norme che si ritengono violate, in questo modo non è possibile comprendere l’addebito Una dottoressa viene condannata in primo e secondo grado per il reato di lesioni colpose gravi perchè, a causa della omessa diagnosi di carcinoma mammario, una donna è stata colpita dalla crescita del carcinoma da cui è derivata una malattia di 127 giorni. Dalle prove è emerso che una diagnosi c’è stata e che la dottoressa ha proposto alla paziente due prelievi, suggerendo quello istologico. Non è quindi chiaro se l’addebito è stato mosso in ragione di una omessa o tardiva diagnosi o di una scelta inappropriata dell’intervento diagnostico o terapeutico. Il quadro è lacunoso e contraddittorio tanto che non è dato comprendere esattamente l’addebito e le norme violate dalla dottoressa. Annullata senza rinvio quindi la sentenza impugnata agi effetti penali perchè il reato si è estinto per prescrizione e annullata con rinvio ai soli effetti civili. Cassazione n. 46662/2022

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Infedeltà aziendale: il ruolo dell’agenzia investigativa

Uno dei rischi più comuni da cui è bene difendersi è l’infedeltà aziendale ed è qui che entra in gioco l’agenzia investigativa con le indagini aziendali. Affidarsi all’agenzia Idfox Srl, con oltre 30 anni di esperienza diretta, specializzata nelle investigazioni aziendali e concorrenza sleale, è una Garanzia! Tra i rischi più temuti dalle aziende c’è quello dell’infedeltà aziendale sia da parte dei soci che da parte del dipendente. Se si sospetta di essere traditi, la soluzione più ovvia e semplice è quella di rivolgersi ad un’agenzia investigativa, specializzata in indagini aziendali. Infatti, dimostrare l’infedeltà aziendale è un procedimento complicato e la scelta più saggia è quella di richiedere l’intervento di un investigatore privato in grado di produrre prove, valide legalmente, per poter ottenere la giusta punizione per il dipendente o socio infedele. Per prima cosa, un buon investigatore privato raccoglie tutte le informazioni utili a capire il ruolo del sospettato all’interno dell’azienda. Il secondo step è quello di seguire tutti i suoi movimenti attraverso gli appostamenti e i pedinamenti, in modo da procurarsi prove concrete e legalmente valide in un eventuale processo. L’ultimo passaggio è quello di redigere un un fascicolo investigativo all’interno del quale verranno documentate tutte le prove prodotte per inchiodare il dipendente o socio infedele.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Addebito della separazione alla moglie che nelle foto è in atteggiamenti intimi con un altro

Sono prova della violazione del dovere di fedeltà, che giustifica quindi l’addebito della separazione le foto che ritraggono il coniuge in atteggiamenti amorosi con un’altra persona quando il matrimonio è in corso   Ammissibile e rilevante la prova del tradimento che il marito ha fornito in sede di separazione e sulla quale ha fondato la richiesta di addebito alla moglie. Non c’è dubbio che le foto prodotte ritraggano la signora in atteggiamenti amorosi con un altro uomo in costanza di matrimonio. La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1019/2022 conferma l’addebito a carico della donna, come già sancito dal giudice di primo grado. Una donna impugna la sentenza con cui il tribunale ha dichiarato la separazione coniugale con addebito a suo carico. Impugnazione che però la Corte di Appello di Milano respinge perché, in base all’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione: “possono costituire prova della violazione del dovere di fedeltà coniugale e giustificare, pertanto, l’addebito della separazione, le fotografie che mostrano il marito in un atteggiamento di intimità con una donna che, secondo la comune esperienza, induce a presumere l’esistenza tra i due della relazione extraconiugale

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Azione diretta del terzo trasportato

Con Sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse in materia di azione diretta in favore del terzo trasportato nei confronti dell’assicurazione prevista dall’art. 141 cod. ass.   L’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. La tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 cod. ass. al traporta o danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile. Nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Affidamenti privi di contratto dimostrabili dagli estratti conto

Il Giudice, partendo dalla ratio della normativa sulla trasparenza trasfusa nel Testo Unico Bancario ed in particolare tenendo a mente la finalità dell’ art. 117 del TUB, ha ritenuto che la prova degli affidamenti potesse essere desunta anche dagli estratti conto, o meglio, dagli scalari.   Nel caso specifico, il Tribunale ha osservato come “la difesa degli opponenti ha dedotto fin dalla seconda memoria ex art 183 cpc la sussistenza di un affidamento per euro 40.000,00 come emergente dagli scalari; la circostanza deve effettivamente intendersi adeguatamente provata alla luce di quanto osservato dal Consulente, che, dall’analisi degli estratti conto e sulla base delle diciture di affidamento, ha ritenuto che nel corso del rapporto la banca ha concesso delle linee di affidamento inizialmente pari a €40.000,00, poi divenute €45.000,00 alla fine del I° trimestre 2011, e tornate a € 40.000,00 al termine del II° trimestre 2012, sino al momento di estinzione del rapporto finanziario”. Posta la dimostrazione degli affidamenti e la mancanza di idonee pattuizioni scritte sull’entità degli interessi, il Tribunale ha ritenuto di applicare la sanzione prevista dall’art. 117 del TUB, facendo quindi ricalcolare il saldo con i tassi sostitutivi BOT. Il risultato di tale ricalcolo ha portato il saldo di conto corrente da un passivo di – 73.476,34 euro ad un attivo di 42.348,61 euro.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Esame testimoniale nel processo penale

Esame testimoniale nel processo penale   L’esame testimoniale nel processo penale segue le regole dell’art. 499 c.p.p. che vieta di formulare al teste domande in grado di inficiare la verità in relazione ai fatti sui quali viene sentito. Lo stesso è disciplinato dalla normativa contenuta nel titolo II dedicato ai mezzi di prova, capo I, intitolato “Testimonianza”, dall’art. 194 all’art 207 c.p.p., anche se all’interno del codice sono altre le norme dedicate a questo istituto, che riguardano:     Contenuto dell’esame testimoniale: Oggetto dell’esame sono i fatti che costituiscono l’oggetto della prova, il testimone infatti non può deporre sulla moralità dell’imputato, a meno che dette informazioni non siano utili a definire la pericolosità sociale del soggetto o la sua personalità in relazione al reato commesso.     Testimonianza indiretta o de relato: Può accadere anche che dei fatti oggetto del procedimento penale siano a conoscenza dei soggetti che ne abbiano avuto una conoscenza indiretta, anche in forma diversa da quella orale, perché degli stessi hanno acquisito informazioni per mezzo di altre persone.     Capacità di testimoniare: in linea generale, ogni soggetto possiede la capacità di rendere la propria testimonianza, in alcuni casi però si può rendere necessario verificare l’idoneità sia fisica che mentale del soggetto.     Incompatibilità a testimoniare: L’articolo 197 del codice di procedura penale dispone che non possono essere sottoposti ad esame testimoniale i coimputati per il medesimo reato e le persone imputate in un procedimento connesso fatti salvi casi particolari (artt. 196 e 197 c.p.p).     Obblighi del testimone: Il testimone una volta citato deve presentarsi al giudice e rispettare quanto lo stesso prescrive per necessità processuali.     Astensione dalla testimonianza: Al fine di rendere il più possibile imparziale la testimonianza in relazione ai fatti oggetto del procedimento penale il codice di procedura dispone che i prossimi congiunti dell’imputato non siano obbligati a deporre, dovendo intendersi per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti il coniuge, i fratelli e le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii, i nipoti e gli affini, solo se il coniuge non è morto e vi sono figli.     Testimonianza e segreti: Un’ulteriore deroga al generale obbligo di dire la verità da parte della persona che ricopre il ruolo di testimone è quella contenuta nell’articolo 200 del codice di procedura civile.     Valenza probatoria della testimonianza: L’apertura del dibattimento segna il momento iniziale del processo penale, ove tutto ciò che ne entra a far parte assume valenza probatoria.     Citazione del testimone: L’art. 468 c.p.p  fissa, al I comma, il termine perentorio entro il quale depositare la lista testi , ossia almeno sette giorni prima della data fissata per l’apertura del dibattimento, indicandovi anche le circostanze sulle quale verte l’esame.     Giuramento del teste: Prima di procedere all’esame il teste deve formulare giuramento ai sensi dell’articolo 497, II comma e fornire le proprie generalità.     Credibilità del teste: Le dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 500, II comma (“Contestazioni nell’esame testimoniale”) hanno lo scopo di valutare la credibilità del teste; il citato comma è stato dichiarato legittimo dall’ordinanza 36/2002 pronunciata dalla Corte Costituzionale.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Omissione comunicazione dati conducente: e’ multa

Omissione comunicazione dati conducente: e’ multa   Con la pronuncia n. 723/16 del 22/12/2016 il Giudice di Pace di Matera dott.ssa Alda Moramarco ha ribadito un principio sottolineato dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 7003 del 11/04/2016: “In tema di violazione per omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo ai sensi dell’art. 126 bis cod. strada ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente, va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell’infrazione, in quanto la tempestività della contestazione risponde alla “ratio” di porre il destinatario in condizione di difendersi, considerato che il trascorrere del tempo rende evanescenti i ricordi”. Il principio, pronunciato nel 2016 dalla Corte di Cassazione (cfr. anche Cass. n. 18027/2018) e confermato lo stesso anno dal Giudice di Pace di Matera, si è consolidato e rafforzato nel corso del tempo divenendo una prassi.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Condanna penale per il padre che trascura i figli

Condanna penale per il padre che trascura i figli   L’art. 570 co. 1 c.p. sancisce che: “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro”. La sentenza di Cassazione n. 29926/2022, accogliendo il ricorso del Procuratore, annulla la sentenza e rinvia al giudice di primo grado, riconoscendo il rischio di condanna penale al padre che, oltre a far mancare i mesi di sussistenza ai figli piccoli e alla moglie, si disinteressa della prole frequentandola sporadicamente. Il padre viene cosi condannato in primo grado per essersi sottratto agli obblighi di assistenza, che gravano sui genitori, perché lo stesso ha tenuto una condotta contraria all’ordine e alla morale delle famiglie e ha fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori e alla moglie. Corte Suprema di Cassazione – VI Sez. Penale – Sentenza n. 29926 del 27.04.2022