agenzia investigativa Milano -Imputati per sequestro, la prova è “evidente”: ma per la legge Cartabia non sono più punibili.

Imputati per sequestro, la prova è “evidente”: ma per la legge Cartabia non sono più punibili. E il pm deve chiedere di fermare il processo Due cittadini albanesi con precedenti sono a processo a Savona per aver rapito, legato e imbavagliato un 22enne che terrorizzavano con continue richieste di denaro. Ma la vittima ha ritirato la querela e l’accusa è finita in fumo grazie alla nuova legge, nonostante la prova fosse già stata ritenuta solidissima da un gip. Un altro caso-limite che mostra le storture della riforma del processo penale firmata dell’ex Guardasigilli. Sono a processo per aver rapito, legato e imbavagliato un 22enne, costringendolo a salire in macchina e chiudendolo in un appartamento per diverse ore. Ma per la riforma Cartabia il loro comportamento non costituisce più un reato punibile. E perciò due imputati con precedenti, che hanno dimostrato, secondo l’accusa, “una sorprendente pervicacia nelle condotte criminose“, dovranno essere prosciolti dall’accusa di sequestro di persona, e la custodia in carcere disposta nei loro confronti per quel reato dovrà decadere. Tra le altre cose, infatti, la legge Cartabia trasforma una serie di reati da “perseguibili d’ufficio” a “perseguibili a querela“, cioè solo su richiesta formale della vittima. Non si tratta di fattispecie di poco conto: ci sono i furti aggravati, le lesioni personali stradali gravi o gravissime, le truffe, le violenze private e, appunto, i sequestri di persona non aggravati.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Riforma Cartabia, reati senza querela: procure ingolfate, poi le scarcerazioni

A Milano sono stati scarcerati Simba La Rue e altri tre trapper arrestati per il sequestro del rivale Baby Touché. Un regolamento di conti culminato con il pestaggio e il rapimento su un’auto per due ore, lasso di tempo in cui la vittima è stata ripresa con i telefonini con il volto tumefatto, derisa ed esposta al ludibrio dei social. Quei fatti, con l’entrata in vigore della riforma Cartabia, non sono più perseguibili d’ufficio. Occorre una querela di parte, che la vittima ha già annunciato di non voler fare. Dunque, tutti liberi. L’elenco di illeciti destinati a finire nella tagliola della riforma Cartabia è lungo. L’elenco comprende: le lesioni personali colpose stradale gravi e gravissime, e le lesioni personali dolose; la violenza privata; la violazione di domicilio; la truffa; il furto semplice e (con alcune eccezioni) quello aggravato; il sequestro di persona. Tra tutti i reati, quest’ultimo è quello che fa più discutere, non sempre le vittime sono in grado di denunciare i loro carnefici. I pm hanno dato mandato alla polizia giudiziaria di cercare le vittime dei reati e di avvisarle della necessità di presentare una querela il prima possibile. Ma spesso è tutt’altro che facile. Non solo perché il lavoro, specie nelle grandi città, si preannuncia immane. Un paradosso, se si pensa che l’intento del governo Draghi era di deflazionare i procedimenti.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Omicidio per il medico che non chiede il consenso per le eutanasie

Condanna del medico per l’omicidio volontario di diversi pazienti terminali a cui, senza chiedere il consenso, somministrava cure palliative. Lo ha stabilito la Cassazione, rigettando il ricorso dell’imputato con la sentenza n. 48944/2022. Già la Corte d’Assise aveva condannato il medico di pronto soccorso per diversi omicidi. Lo stesso aveva cagionato volontariamente la morte di diversi pazienti ricoverati in gravi condizioni somministrando loro trattamenti sanitari eutanasici non richiesti. La Cassazione ricorda che, anche se i fatti sono anteriori all’entrata in vigore della legge n. 219/2017 sul consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, la trasparenza del procedimento degli interventi di medicina palliativa era comunque già imposta dalla legge n. 38/2010, mentre per quanto riguarda la regola del consenso informato essa è alla base di ogni trattamento terapeutico. Nessuna anamnesi finalizzata alla rilevazione dell’eventuale dolore, nel caso di specie, è stata eseguita, come emerge dall’analisi delle cartelle cliniche. L’imputato si è quindi arrogato il diritto di attuare nei confronti dei pazienti pratiche di tipo terapeutico non convenzionale in modo del tutto arbitrario, non per soddisfare una richiesta del paziente stremato dalla sofferenza, ma al solo fine di obbedire a proprie convinzioni su chi in quel momento, meritava o meno di vivere.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Spetta l’assegno di divorzio alla ex che si fa licenziare?

La Cassazione ribadisce la natura assistenziale dell’assegno di divorzio e precisa che la legge sul divorzio n. 898/1970 non esclude la misura in presenza di una licenziamento disciplinare della ex moglie La colpa del licenziamento causato dalla condotta penalmente rilevante della donna non fa venire meno il diritto alla misura, soprattutto se per età e condizioni fisiche non è più in grado di reperire un lavoro in grado di garantirle di mantenersi da sola. L’assegno divorzile del resto ha anche natura assistenziale. Questo in sintesi il contenuto della Cassazione n. 37577/2022 La Corte nel decidere non trascura il fatto che la donna sia stata licenziata a causa del reato concretizzatosi nell’avere usufruito di 56 giorni di malattia indebitamente. Non ha però potuto neppure trascurare il fatto che la donna, di anni 57 e invalida al 60%, difficilmente è in grado di riconquistarsi una sua autonomia, stante le difficoltà a reperire una nuova occupazione. Non rientra nella disciplina dettata dagli articoli 5 e 9 della legge di divorzio che una sanzione comporti la perdita del diritto all’assegno, soprattutto se, com nel caso di specie, non è contestata la situazione di difficoltà economica e la impossibilità per il coniuge richiedente di procurarsi i mezzi necessari per provvedere alle sue necessità.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Cassazione: anche il vaccino più sicuro può cagionare danni

Nel decidere su una domanda di risarcimento avanzata da un soggetto colpito da poliomielite dopo la vaccinazione antipolio non si può escludere il nesso perché la letteratura ne esclude la potenziale pericolosità. Sbaglia la Corte di merito a non approfondire il nesso di causa tra il vaccino e i danni lamentati dal soggetto vaccinato che dopo paralisi, interventi e cure, è stato dichiarato invalido al 100%. Non è sufficiente che le leggi di copertura scientifica abbiano escluso la dannosità potenziale del vaccino anche perché in diversi soggetti ha provocato la malattia. E’ necessario andare oltre e verificare la sussistenza di una causalità specifica in base a quanto emerso dalla documentazione probatoria. Questa l’interessante precisazione contenuta nella sentenza della Cassazione n. 34027/2022 La Cassazione ricorda che la Corte di Giustizia UE “ha ritenuto che la mancanza della prova scientifica della dannosità di un vaccino non può impedire l’individuazione processuale di un nesso di causalità tra l’inoculazione del farmaco e l’insorgere della malattia, dovendo il giudice investito della causa valutare scrupolosamente il quadro indiziario fornito dalla parte danneggiata per stabilire, nel caso specifico, l’eventuale inferenza tra la somministrazione del farmaco e l’evento lesivo”.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Pedone sbuca all’improvviso? Non c’è condanna per il conducente

Il principio di precedenza non è illimitato, occorre tenere conto del principio del neminem laedere, è però possibile che il pedone tenga una condotta imprevista e imprevedibile tale da causare da sola l’evento Per la Cassazione non si può condannare il conducente per l’investimento del pedone, se dalle circostanze del caso concreto risulta che il pedone in effetti è sbucato all’improvviso, in assenza di strisce pedonali, in una strada in cui era assente sia la segnalazione delle velocità da rispettare che del punto di accesso da cui è uscito il pedone per immettersi nella strada. Tanto più se la Corte di appello, ignorando anche quanto emerso dalle perizie, non si è confrontata con i dubbi sulla colpa e sul nesso di causa emersi dalla sentenza di primo grado. Questo l’interessante decisione della Cassazione n. 42018/2022. Vero che spetta al conducente tenere sempre una condotta prudente e accorta nei confronti dei pedoni, vero anche però che “in tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrla.” Difficile insomma, ma il pedone può anche essere totalmente responsabile dell’evento.