Investigatore Privato Milano Danno biologico: le tabelle di Roma 2023 Il tribunale di Roma ha approvato le nuove tabelle per la valutazione del danno biologico, in sostituzione delle precedenti del 2019 * Tabelle Roma 2023 danno biologico * Il criterio del “punto variabile” * Il favore per le Tabelle del Tribunale di Roma * Danno morale soggettivo * Danno da perdita parentale * Danno biologico – incapacità temporanea Tabelle Roma 2023 danno biologico L’11 ottobre 2023 il Tribunale di Roma ha approvato l’aggiornamento delle tabelle per il ristoro del danno non patrimoniale (sotto allegate), poi pubblicate il 10 novembre 2023 in sostituzione delle precedenti del 2019. Tale aggiornamento nasce dall’esigenza, spiega il Tribunale nella relazione, di garantire, da una parte, l’adeguamento all’indice Istat per la rivalutazione dei crediti di impiegati e operai per gli anni 2019-2022 che è stato incrementato del 15,8% e, dall’altra parte, di proseguire l’opera di ricerca dei criteri sulla base dei quali procedere alla liquidazione delle ulteriori ipotesi di danno (quali ad esempio il danno riflesso subito dai congiunti a causa delle lesioni permanenti dei danneggiati). Quanto sopra costituisce, così come chiarito dallo stesso Tribunale, la naturale prosecuzione di una approfondita riflessione, iniziata fin dal 1990 e condotta, da ultimo, ai sensi dell’articolo 47-quater dell’Ordinamento Giudiziario. Le rivalutazioni compiute dal Tribunale di Roma sono ispirate, in particolare, all’applicazione del punto tabellare nei termini indicati dall’art. 138 del Codice delle assicurazioni private (d’ora in avanti anche solo “Codice”), ove è previsto che ciascun punto deve prevedere un incremento più che proporzionale rispetto a quello precedente, così valorizzando anche le novità introdotte dalla legge n. 24 del 2017 (cd. Gelli- Bianco, in materia di responsabilità medica) e dalla legge n. 124 del 2017 che è intervenuta, sostituendoli, sugli artt. 138 e 139 del Codice. Il criterio del “punto variabile” Il criterio del punto variabile, che caratterizza il sistema tabellare e che è stato adottato dal Tribunale di Roma a partire dagli anni ’90, si fonda sul presupposto medico- legale secondo cui la sofferenza derivante dalle lesioni alla salute aumenta in termini più che proporzionali rispetto alle lesioni permanenti subite. Tale criterio è stato adottato anche dal legislatore con il sopracitato art. 138. Il suddetto metodo valutativo, si fonda sul risarcimento del danno quantificato moltiplicando la percentuale d’invalidità permanente per una somma di denaro che rappresenta il singolo punto d’invalidità. In questo modo il risultato risarcitorio viene modellato tenendo conto del periodo in cui avrà effetto la menomazione e dunque tenendo conto dell’età del danneggiato (valutata sul dato della durata media della vita fornito dall’Istat). Il criterio del punto variabile è stato ritenuto idoneo, ai fini di un’equa liquidazione del danno, anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che il parametro standardizzato in questione può essere utilizzato a condizione che lo stesso venga poi adeguato alle specificità del caso concreto (cfr. Cass. n. 20895/2015). La Corte ha evidenziato come tale sistema riesca a garantire una valutazione equitativa del danno non patrimoniale tale da garantire, sia l’uniformità del giudizio (per casi analoghi), sia un’adeguata valutazione che tenga conto delle peculiarità dell’evento lesivo. Posto quanto sopra, il Tribunale di Roma ha poi rammentato i requisiti fondamentali e pacificamente condivisi che devono essere rispettati in sede giudiziale per la liquidazione del danno alla salute, ovvero: 1) Risarcimento integrale del danno; 2) Divieto di duplicazioni nella liquidazione delle voci di danno; 3) Divieto di sperequazioni. Sulla base di tali criteri, il giudice è tenuto ad individuare, qualora la legge nulla disponga al riguardo, il metodo di liquidazione equitativo concretamente applicabile ai sensi dell’art. 1226 c.c. Sul punto è possibile rinviare a quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.10579/2021, ovvero che “l’utilizzo da parte del giudice delle tabelle redatte dall’ufficio giudiziario per la liquidazione del danno non patrimoniale trova fondamento nel potere del giudice di valutazione equitativa del danno previsto dall’art. 1226 cod. civ. Quest’ultima norma, prefigurante l’equità giudiziale c.d. integrativa o correttiva e dunque ancora un giudizio di diritto e non di equità (…), per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l’altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Il Tribunale di Roma, con le tabelle in esame, ha dato dunque applicazione al criterio del punto variabile contenuto all’art. 138 del Codice, prevedendone l’applicazione per il risarcimento del danno biologico superiore al 9% d’invalidità. Il favore per le Tabelle del Tribunale di Roma Nell’illustrare le ragioni del favore per l’adozione delle tabelle romane, il Tribunale ha evidenziato che la tabella approvata dall’Osservatorio di Milano e utilizzata dal Tribunale di Milano non tiene conto del sopracitato principio in tema di punto variabile ai fini del risarcimento del danno alla salute superiore al 9% d’invalidità. A tal proposito, il Tribunale di Roma ha quindi deciso di modificare la propria tabella rispetto a quella adottata dal Tribunale di Milano relativamente ai primi 40 punti d’invalidità e di conservare invece l’applicazione del criterio di legge dai 40 punti percentuali d’invalidità, poiché conforme al suddetto principio ispiratore. La preferenza per le tabelle del Tribunale di Roma rispetto a quelle adottate dal Tribunale di Milano è messa in evidenza anche con riferimento: al danno morale soggettivo, alla personalizzazione del danno non patrimoniale, al danno in caso di decesso per cause indipendenti dalle lesioni e al danno biologico da reato. Per la liquidazione del danno da perdita parentale, il Tribunale romano rappresenta che non può essere comunque attribuita preferenza alla tabella milanese, essendo la stessa assimilabile (e quindi equivalente) a quella romana che trova pertanto applicazione rispetto al danno in questione. Ciò posto di seguito si riporta una breve descrizione di alcune categorie di danni non patrimoniali interessate dagli interventi innovativi della tabella in esame, di cui si allegano i relativi documenti. Danno morale soggettivo Nella tabella adottata per l’anno 2023 è stata data piena applicazione al
Investigatore Privato Milano Quali sono i comportamenti che si considerano infedeltà coniugale e quali le prove da portare in causa? L’infedeltà coniugale, ossia l’adulterio, è motivo di addebito: comporta cioè la perdita del diritto al mantenimento e dei diritti successori nei confronti dell’ex. Ma non è sempre così. Innanzitutto il tradimento deve essere la causa esclusiva della rottura del matrimonio. In secondo luogo non tutti i comportamenti possono essere qualificati come adulterio. Proprio per fare chiarezza, in questo articolo scopriremo quando il tradimento è motivo di addebito: vedremo cioè quali condotte possono essere qualificate come infedeli e quando invece le stesse possono essere “giustificate”. Ma procediamo con ordine. Indice * Cosa si intende per tradimento? * Cosa dice la Cassazione sull’infedeltà * Quando l’infedeltà non è motivo di addebito? * Come si dimostra il tradimento? Cosa si intende per tradimento? Spesso si associa, al tradimento, l’idea di un rapporto fisico tra un coniuge e una terza persona. In realtà, la legge non definisce cosa debba intendersi per tradimento. Tale concetto è stato quindi interpretato dalla giurisprudenza in modo molto ampio, ricomprendendovi una serie di condotte che possono minare la fiduciadei coniugi o anche solo lederne la reputazione. Ad esempio, oltre al classico rapporto sessuale, è anche tradimento: * un appuntamento segreto documentato da fotografie; * lo scambio di un bacio sulla bocca; * la relazione platonica, anche se a distanza, con email; * il comportamento equivoco reso in pubblico; * il piedino sotto il tavolo; * l’iscrizione a un sito di incontri; * un rapporto con una prostituta, benché privo di coinvolgimento emotivo; * lo scambio di messaggi erotici o di fotografie esplicite. La giurisprudenza ha quindi adottato un’interpretazione estensiva del concetto di infedeltà coniugale, in considerazione del mutamento del costume sociale (molto più “sensibile”, rispetto al passato, alle condotte non trasparenti). Sicché oggi il tradimento è svincolato dalla semplice sfera meramente sessuale. Così i giudici includono nell’adulterio ogni comportamento che possa generare un’obiettiva sfiducia nella correttezza e trasparenza del coniuge o anche solo lederne l’onore in pubblico (si pensi a colui che, dinanzi ad altre persone, mantenga un comportamento equivoco con un’altra tale da far ingenerare il sospetto di avere con quest’ultima una relazione adulterina). Cosa dice la Cassazione sull’infedeltà Tale interpretazione lata del concetto di infedeltà è stata confermata dalla Cassazione secondo cui «in un rapporto matrimoniale, la fedeltà di affetti diventa la componente di una fedeltà più ampia, che si traduce nell’obbligo di non ledere la dignità e il decoro del coniuge». La fedeltà «è un impegno globale di devozione che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi volta a garantire e consolidare l’armonia interna tra essi. (…) In tale ambito, la fedeltà sessuale è solo un aspetto, anche se assai rilevante» (Cass. sent. n. 1286/2008). In altri termini, il concetto di fedeltà è mutato nel tempo, passando da uno strumento di «garanzia di certezza legale sulla paternità dei figli avuti dalla moglie in costanza di matrimonio a elemento che rappresenta la lealtà e il rispetto della persona con la quale si è scelto di condividere la vita» (…). «La fedeltà deve essere intesa come rispetto, come attività propositiva di modelli di vita in comune e non come semplice astensione da relazioni extraconiugali in una posizione espansiva e non limitativa del rapporto matrimoniale» [1]. Da ciò discende che la «violazione dell’obbligo di fedeltà può assumere rilievo anche in assenza della prova specifica di una relazione sessuale extraconiugale intrapresa da un coniuge: è sufficiente l’esternazione di comportamenti tali da ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi ferendo la sensibilità e la dignità di colui o colei che subisce gli effetti di quei comportamenti» (Cass. sent. n. 9472/1999). Sempre secondo la Cassazione «l’infedeltà di uno dei coniugi può integrare violazione dei doveri coniugali anche se dovesse essere rimasta allo stato di semplice tentativo». Quando l’infedeltà non è motivo di addebito? Il semplice sospetto, non supportato da robuste prove, non è motivo di addebito. Il coniuge geloso che nutre dubbi in merito a qualsiasi comportamento tenuto dall’altro ma che non può dimostrare le proprie paure non può chiedere l’addebito. Come detto però la prova non deve concernere necessariamente l’esistenza di un rapporto adulterino: basterebbe anche il semplice scambio di messaggi per integrare il tradimento. Inoltre l’infedeltà non è motivo di addebito quando questa non è la causa della rottura del matrimonio ma l’effetto di una situazione pregressa che già aveva inciso sul legame tra i due coniugi. Si pensi al caso di chi tradisce il coniuge dopo aver scoperto, a sua volta, un precedente tradimento di questi. O a chi intrattiene una relazione a distanza con un’altra persona in cui ha trovato sostegno perché vittima dei maltrattamenti del proprio coniuge. Allo stesso modo non è motivo di addebito il tradimento consumato quando i coniugi già hanno smesso di avere rapporti, dormono in letti separati, litigano in continuazione o hanno già manifestato, l’un l’altro, l’intenzione di separarsi. Come si dimostra il tradimento? Alla luce di quanto appena detto è chiaro che il tradimento può essere dimostrato con qualsiasi tipo di prova come: * gli screenshot del cellulare da cui si evincano chat e conversazioni a sfondo sessuale; * le fotografie che evidenzino un incontro clandestino (anche se scattate da un investigatore privato); * la registrazione audio con l’ammissione di responsabilità; * le testimonianze di terzi. Chi viene accusato di tradimento potrà difendersi con la “controprova”, ossia dimostrando che il matrimonio era già naufragato per precedenti cause. Anche in questo caso le prove potranno essere documentali o testimoniali. Fonte Internet
Investigazioni Aziendali;Dipendenti licenziati ;investigatore private;Agenzia Investigazione Privata La Cassazione si è espressa su un caso di licenziamento disciplinare basato su prove raccolte da investigatori Con la sentenza n. 28378/2023 (sotto allegata) la Cassazione si è occupata di una vicenda legata ad un licenziamento disciplinare basato su prove raccolte da investigatori privati. È ormai pacifico che il datore di lavoro possa effettuare controlli sui propri dipendenti (cc.dd. difensivi) a tutela del proprio patrimonio aziendale, anche di tipo occulto, se finalizzati ad evitare comportamenti illeciti, ed in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, e sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto. Non è esclusa la possibilità per il datore di lavoro – ed è anzi ormai prassi consolidata – di ricorrere ad agenzie investigative purché queste non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che degli illeciti siano in corso di esecuzione. Pertanto, i controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, riguardanti l’attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti, od integrare attività fraudolente o fonti di danno per il datore medesimo, escludendo che l’oggetto dell’accertamento sia l’adempimento, la qualità o la quantità della prestazione lavorativa. Per il trattamento dei dati personali della persona oggetto di indagine (cd. “target investigativo”), l’investigatore privato può fruire dell’esimente prevista dall’ex art. 24 d. lgs. 196/03 rispetto all’obbligo di acquisizione del consenso preventivo stabilito dall’ex art. 23 stesso codice (oggi Considerando 47 e 52 GDPR 679/2016), applicabile allorquando si intenda tutelare un proprio od altrui diritto in sede giudiziaria. Può capitare, però, che l’investigatore incaricato abbia necessità di avvalersi di altri investigatori. In tal caso è necessario che il primo rispetti scrupolosamente non soltanto i dettami previsti dall’articolo 260 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del TULPS) e dal D.M 269/10 in materia di investigazione privata, ma anche quelli statuiti dal suddetto GDPR in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, è indispensabile che i nominativi di eventuali altri professionisti coinvolti nell’indagine siano indicati nell’incarico all’atto del conferimento, o successivamente allo stesso qualora l’esigenza sia sopravvenuta. Trattasi di un requisito di validità e di liceità delle indagini e della utilizzabilità del relativo esito, con ciò prescindendo dal fatto che l’investigatore “B” incaricato dall’investigatore “A” sia anche egli titolare della prevista autorizzazione. Nel mandato investigativo dell’agenzia incaricata, pertanto, è indispensabilità che sia menzionata l’ipotesi che essa si possa avvalere di altri investigatori, e che questi siano indicati in tale documento, sia ab origine sia ex post. Tale mancanza inficia il mandato e comporta, di conseguenza, l’inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 11, co. 2, d.lgs. n. 196/2003, dei dati raccolti da soggetti non legittimati a farlo. L’autorizzazione n. 6/2016 del Garante per la protezione dei dati personali, registro dei provvedimenti n. 528 del 15/12/2016 prevede, infatti, che “l’investigatore privato deve eseguire personalmente l’incarico ricevuto e non può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all’atto del conferimento dell’incarico oppure successivamente in calce ad esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell’atto di incarico”, come anche ribadito dall’articolo 8, comma 4, del provvedimento del garante n. 60 del 06/11/2008, allegato A.6 al d.lgs. n. 196/2003. Quanto precede trova origine nell’obbligo di carattere generale, in capo ad ogni soggetto, di acquisire preventivamente dall’interessato il consenso al trattamento dei suoi dati personali (ex articolo 23 del D. Lgs. 196/03). A tale onere si può derogare allorquando il trattamento sia necessario per varie finalità, tra cui quella di “far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria” (ex articolo 24 del D. Lgs. 196/03, comma 1, lettera f). In assenza di un incarico specifico conferito dall’investigatore originario “A” all’investigatore di supporto “B”, si potrebbe verificare una illecita diffusione di dati personali da parte dell’investigatore “A”, ed un illecito trattamento da parte dell’investigatore “B” il quale – avendo acquisito senza titolo dati personali sul “target investigativo” – si potrebbe trovare nella paradossale situazione di dover adempiere all’obbligo di cui al comma 3 dell’articolo 14 del GDPR (informativa dati personali acquisiti presso terzi), da eseguirsi nel più breve tempo possibile e comunque entro un mese. I dati personali raccolti e trattati, ovvero le informazioni e prove reperite in violazione dei suddetti dettami, sono quindi inutilizzabili ai sensi dell’articolo 11, comma 2, d. lgs. 196/2003, così come sostituito dall’articolo 2-decies del d. lgs. 101/2018 contenente identica formulazione, con l’unica aggiunta della salvezza di quanto previsto dall’art. 160 bis d. lgs, n. 196/03. Scrivono i giudici: “Ne consegue che sul piano processuale tale norma preclude non solo alle parti di avvalersi dei predetti dati come mezzo di prova, ma pure al giudice di fondare il proprio convincimento su fatti dimostrati dal dato acquisito in modo non rispettoso delle regole dettate dal legislatore e dai codici deontologici”. D’altronde, questa assolutezza si spiega in chiave funzionale: la ratio della norma è quella di scoraggiare la ricerca, l’acquisizione e più in generale il trattamento abusivo di dati personali, e per realizzare questa funzione il rimedio previsto dal legislatore è quello di impedirne la realizzazione dello scopo. Nel caso in questione, non essendo stati indicati in calce alla lettera di incarico, neppure successivamente, i nominativi degli investigatori esterni a quello originariamente incaricato, viene meno la utilizzabilità della relazione investigativa e dei dati in essa evincibili. Oltre alle intuibili conseguenze nello specifico giudizio, gli investigatori “A” e “B” potrebbero essere sanzionati dalle rispettive Prefetture per violazione degli adempimenti relativi al mandato tra agenzie; essere citati dinanzi al Garante privacy, il primo per aver violato il divieto di diffusione dei dati personali, ed
Informativa News – indagini perViolenza contro la donna: 9 segnali per riconoscerla in anticipo Come identificare i segnali di violenza nelle relazioni e prevenire eventuali comportamenti che potrebbero sfociare in abusi e femminicidi. Nel contesto delle relazioni intime, la violenza contro la donna, sia quella fisica che morale e psicologica, può essere difficile da riconoscere quando ancora è in fase embrionale. Può presentarsi in modo subdolo e, soprattutto all’inizio, in sordina tanto da essere sottovalutata. Tuttavia, è fondamentale riconoscere i segni di allerta prima che sfoci in veri e propri reati come i maltrattamenti in famiglia, le lesioni gravi o, nel peggiore dei casi, il femminicidio. In questo articolo, esploriamo i nove segnali chiave che indicano la presenza di violenza contro la donna e forniremo consigli su come prevenire e agire. Indice o Quali sono i principali segnali di violenza in una relazione? o Indifferenza o Ricatto o Umiliazione o Manipolazione o Gelosia o Controllo o Intrusione o Isolamento o Intimidazione * Come riconoscere e agire di fronte a questi segnali? * Come chiedere aiuto in caso di violenza? * Quali sono i reati contro le donne? * Il reato di maltrattamenti in famiglia: chiarimenti o La soggezione psicologica o Esempi di maltrattamenti non violenti * Entro quanto tempo sporgere querela? * Quali sono le pene? * Conclusione Quali sono i principali segnali di violenza in una relazione? La campagna globale di sensibilizzazione di «YSL Beauté» ha ideato e sviluppato il progetto «Abuse is not Love». Nell’ambito di tale progetto sono stati identificati nove segnali per consentire a una donna di comprendere quando abbandonare una relazione perché potrebbe portare a una forma di violenza, fisica o mentale. Eccoli. Indifferenza Se il partner ignora costantemente le tue esigenze o sentimenti, potrebbe essere un campanello d’allarme. Ricatto Se sei costretta a fare scelte sotto minaccia o pressione, è un chiaro segnale di abuso. Umiliazione L’umiliazione, sia in privato sia in pubblico, è un segno di mancanza di rispetto e abuso. Manipolazione Essere costretti a comportarsi in modo non conforme ai propri desideri indica un controllo manipolativo. Gelosia Una gelosia eccessiva e infondata può essere un indicatore di possessività malsana. Controllo Se il partner esercita un controllo eccessivo sulle tue azioni, amicizie o abbigliamento, è un segno preoccupante. Intrusione La violazione della privacy, come controllare il telefono o richiedere password, è un segnale di allerta. Isolamento Allontanare la persona dai suoi cari per avere un controllo totale è un segno di abuso. Intimidazione Minacce e intimidazioni per imporre il proprio volere sono manifestazioni di violenza. Come riconoscere e agire di fronte a questi segnali? È importante sottolineare che la presenza anche di un solo di questi segnali in una relazione può essere motivo di preoccupazione. Non è necessario che tutti i segni siano presenti per definire un comportamento come violento. Riconoscere questi segnali e agire per proteggere sé stessi è essenziale per evitare di rimanere intrappolati in una relazione abusiva. Come chiedere aiuto in caso di violenza? Se riconosci uno o più di questi segnali nella tua relazione e non riesci a uscirne da sola, è importante cercare aiuto. I Centri antiviolenza offrono supporto e consulenza e possono essere un primo passo fondamentale verso la libertà da una relazione abusiva. Quali sono i reati contro le donne? Spesso si crede che solo nel momento in cui un uomo picchia una donna si può passare alla denuncia. Ma non è così. Il codice penale prevede anche il reato di maltrattamenti in famiglia integrato dalla condotta di chi provoca sofferenze anche solo morali con ripetute umiliazioni, maltrattamenti, oppressioni. Tanto per fare un esempio, anche il marito eccessivamente tirchio, che non consente alla donna di spendere i soldi per sé e che controlla in continuazione gli scontrini della spesa, realizza un maltrattamento che costituisce illecito penale passibile di querela. Un altro frequente fenomeno che si consuma tra le pareti di casa è quello di violenza sessuale che scatta quando il partner costringe l’altro ad un rapporto non voluto. Il fatto di essere sposati spesso porta la vittima a non denunciare per evitare l’umiliazione. Il reato di maltrattamenti in famiglia: chiarimenti L’articolo 572 del codice penale amplia notevolmente la definizione di “maltrattamenti”. Questo articolo non si limita a riconoscere come maltrattamenti solo le azioni violente di natura fisica o verbale, ma estende la sua applicazione a qualsiasi azione, anche non violenta, che limiti o ostacoli lo sviluppo della personalità dell’individuo vittima. Importante è che tali comportamenti siano sistematici e abituali. Ma cosa comprende il reato di “maltrattamenti”? L’art. 572 c.p. non si limita a considerare solamente atti fisici come percosse, lesioni, o abusi verbali come ingiurie e minacce. Include anche comportamenti meno evidenti ma altrettanto dannosi, come atti di disprezzo e offesa alla dignità che causano sofferenze morali. Questi atti possono variare in gravità e natura, ma ciò che li accomuna è l’effetto negativo sulla vittima. È importante distinguere i maltrattamenti da singole ingiurie o minacce che possono verificarsi in coppie litigiose. Non ogni lite o conflitto si qualifica come maltrattamento. È la persistenza e la sistematicità di questi comportamenti che li elevano al livello di maltrattamenti. La soggezione psicologica Un aspetto fondamentale è la soggezione psicologica continua che la vittima subisce. Questo stato può alternarsi con periodi di normalità apparente nella vita di coppia, rendendo il riconoscimento dei maltrattamenti più complesso. Esempi di maltrattamenti non violenti * Un genitore che sistematicamente nega il cibo al figlio come punizione. * Un insegnante che proibisce sistematicamente agli studenti di usare il bagno durante le lezioni, causando disagi e problemi. Casi Giurisprudenziali Recenti Recenti sentenze hanno portato alla condanna di individui per comportamenti riconosciuti come maltrattamenti: * Un uomo che ripetutamente insultava la partner e ostentava infedeltà ( Cass. Pen., Sez. VI, 29 settembre 2022, n. 41568). * Un marito che limitava la libertà della moglie, impedendole di fare attività quotidiane come fare la spesa o frequentare amiche. * Maltrattamenti includono anche il disprezzo sistematico verso il partner per questioni come la gestione dei figli o la decisione di lavorare
Agenzia Investigazione privata Milano N e w s Messaggi WhatsApp come prova in tribunale Che valore ha una chat WhatsApp come prova? Come produrre in giudizio i messaggi WhatsApp? Nel mondo digitale, WhatsApp è diventato un canale comunicativo ampiamente utilizzato. I messaggi scambiati attraverso questa piattaforma possono assumere un valore legale? SI! SI! SI! La risposta arriva dalla Corte di Cassazione che, con più di una sentenza (tra le tante la n. 49016/2017), ha chiarito in quali casi le conversazioni su WhatsApp possono essere utilizzate come prova in tribunale nell’ambito di un procedimento giudiziario, sia esso civile (ad esempio una causa di lavoro) che penale (ad esempio una querela per un reato di estorsione). In questo articolo, esploreremo i dettagli e le condizioni stabilite dalla Cassazione per dare valore legale a queste comunicazioni digitali. Indice * Come si possono usare le chat WhatsApp come prova? * Quali sono le condizioni per la validità legale di questi messaggi? * Cosa fare se non si può acquisire lo smartphone in tribunale? * Un messaggio WhatsApp può essere oggetto di una testimonianza? * È possibile autenticare i messaggi per il processo? * Come si acquisisce legalmente una conversazione WhatAapp? * È reato leggere e fotografare chat WhatsApp altrui? * Sms ed e-mail hanno lo stesso valore di prove legali? Come si possono usare le chat WhatsApp come prova? La Cassazione ha stabilito che le conversazioni su WhatsApp possono avere valore di prova in giudizio se viene acquisito il dispositivo elettronico che le contiene (in altri termini lo smartphone). Quindi, per utilizzare i messaggi WhatsApp in tribunale, bisogna presentare il telefono cellulare alla cancelleria del giudice competente su cui si sono svolti gli scambi di messaggi. Il cellulare sarà restituito al proprietario dopo che il giudice avrà terminato la fase istruttoria e sottoposto lo stesso a una perizia tecnica d’ufficio (cosiddetta CTU). Quali sono le condizioni per la validità legale di questi messaggi? Secondo l’articolo 234 del Codice di Procedura Penale, documenti come fotografie o registrazioni possono essere ammessi come prova. Questo include anche i contenuti di WhatsApp, che però, come si è appena detto, devono essere esibiti in tribunale nel loro supporto originale, cioè il telefono su cui sono memorizzati. Ma questo non è l’unico modo per acquisire i messaggi WhatsApp come prova in tribunale. Vediamo gli altri metodi. Cosa fare se non si può acquisire lo smartphone in tribunale? Se non si può presentare il dispositivo, la giurisprudenza prevede alternative come lo screenshot delle conversazioni da stampare e allegare al fascicolo processuale o la presentazione di una chiavetta USB contenente tali dati. Quanto allo screenshot bisogna fare alcune precisazioni. Esso è una riproduzione meccanica facilmente alterabile. Sicché c’è bisogno di una attestazione di conformità all’originale. Questa potrebbe essere rilasciata da un notaio o altro pubblico ufficiale. In ogni caso il codice civile stabilisce che se la stampa del video della chat non viene contestata dalla controparte (con ciò operando un tacito riconoscimento), la documentazione in questione diventa automaticamente prova documentale, pertanto utilizzabile dal giudice ai fini della decisione. Questo avviene nel caso in cui l’interlocutore riconosca la conversazione e non ne neghi l’esistenza o la genuinità. Invece, l’opposizione della controparte priva il messaggio del suo valore documentale e il giudice ne può tenere conto secondo il suo prudente apprezzamento. Tuttavia non basta un’opposizione generica, è necessario fornire valide giustificazioni che inducano il giudice a dubitare della veridicità dello screenshot. Antonio produce in una causa lo screenshot di una chat su WhatsApp avuta con Luigi con cui quest’ultimo si impegna a restituirgli 5.000 euro precedentemente prestategli con accordo verbale. Luigi dovrebbe dimostrare che lo screenshot è stato alterato con software di videoritocco e che non è genuino. Se invece ammette che tale conversazione c’è stata, il messaggio WhatsApp ha la stessa valenza probatoria di un documento scritto. Molto spesso, la conversazione si trova memorizzata nel dispositivo di un altro soggetto: si pensi alla moglie che abbia trovato, sul cellulare del marito, gli scambi di messaggi con l’amante che attestano l’infedeltà. La legge chiaramente vieta di invadere l’altrui privacy ma non poche volte la Cassazione ha ritenuto comunque legittima l’acquisizione nel processo di prove ottenute in violazione della legge. Un messaggio WhatsApp può essere oggetto di una testimonianza? Una persona che ha letto i messaggi su WhatsApp può attestarne il contenuto davanti al giudice, fungendo da testimonianza diretta. Questo è un altro modo per introdurre i messaggi in giudizio, se non si può presentare il dispositivo originale. È possibile autenticare i messaggi per il processo? Un ulteriore mezzo per far entrare i messaggi WhatsApp in un processo è affidare la chat a un perito tecnico di parte il quale li trascriverà su un foglio di carta, certificherà l’autenticità delle conversazioni, incluse quelli vocali. Questa procedura garantisce un maggiore livello di autenticità rispetto allo screenshot. È sempre bene avvalersi di un perito iscritto nell’elenco dei consulenti del tribunale. La sua perizia verrà acclusa al fascicolo di parte. Come si acquisisce legalmente una conversazione WhatAapp? Per acquisire le conversazioni WhatsApp come prove senza infrangere la legge, bisogna evitare l’uso di software spia o l’accesso forzato al dispositivo altrui, pratiche che configurano il reato di accesso abusivo a sistema informatico. La Cassazione ha peraltro detto che strappare il cellulare dalle mani del legittimo proprietario integra il reato di rapina (si pensi al marito che, vedendo la moglie chattare con qualcuno, le sottragga lo smartphone per leggere il contenuto della chat). Uno screenshot delle chat WhatsApp può essere effettuato legalmente se ci si imbatte in uno smartphone lasciato incustodito dal proprietario, permettendo così di catturare una conversazione senza commettere violazioni legali, sempre che non sia protetto da password di accesso. L’occasione deve presentarsi senza alcuna manomissione o stratagemma da parte di chi desidera acquisire la conversazione come prova. È reato leggere e fotografare chat WhatsApp altrui? Secondo l’ordinanza n. 13121/2023 della Cassazione, non è necessario il consenso per il trattamento di dati personali se questi ultimi sono impiegati per investigazioni difensive o per far valere un diritto
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