Milano: Investigatore Privato. Consenso informato e autodeterminazione: il caso Montgomery

Milano: Investigatore Privato. Consenso informato e autodeterminazione: il caso Montgomery     Con sentenza dell’11 marzo 2015, la Corte Suprema del Regno Unito, (United Kingdom Supreme Court), nel caso Montgomery v Lanarkshire Health Board,[1] stabilendo che i medici hanno l’obbligo di informare i pazienti su tutti i rischi associati al trattamento medico che, una volta comunicati al paziente, possono influenzare le sue scelte terapeutiche, ha preso le distanze da un precedente, seguito per oltre trent’anni, in materia di consenso informato, ovvero il dovere di divulgare informazioni ai pazienti sui rischi del trattamento proposto e sulle possibili alternative. La ratio era allineare la normativa nazionale al rispetto del diritto fondamentale di autodeterminazione del paziente, garantito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dallo Human Rights Act del 1998. Dopo il caso Montgomery, il cosiddetto Bolam Test, non è stato più applicato al tema del consenso. Un medico ha l’obbligo di assumere “Ragionevole cura per garantire che il paziente sia consapevole di eventuali rischi materiali connessi a qualsiasi trattamento raccomandato e di eventuali trattamenti alternativi o varianti ragionevoli”[2] La vicenda L’appellante, Nadine Montgomery, affetta da diabete, aveva dato alla luce, il 1° ottobre 1999, presso il Bellshill Maternity Hospital, nel Lanarkshire, un bambino che, a seguito di complicazioni durante il parto (distocia di spalla e conseguente insulto ipossico), era nato con gravi disabilità (paralisi cerebrale). La ginecologa non aveva divulgato il maggior rischio di tale complicazione, nonostante la richiesta della Montgomery sulla potenziale problematicità legata alle dimensioni del bambino. La donna citava in giudizio il Lanarkshire Health Board, ente del Servizio Sanitario Nazionale (National Health System NHS) responsabile della fornitura dei servizi sanitari nell’area di Lanarkshire, in Scozia, per negligenza, sostenendo che, se avesse conosciuto il rischio aumentato, avrebbe richiesto un taglio cesareo. Le donne con diabete presentano maggiori probabilità di avere bambini di grandi dimensioni, e vi è un rischio del 9-10% di distocia di spalla durante il parto naturale. Sebbene ciò possa essere risolto con procedure d’emergenza durante il parto, la distocia di spalla presenta vari rischi per la salute della donna e del bambino. La signora Montgomery aveva sollevato preoccupazioni riguardo al parto naturale, ma la politica della ginecologa, dottoressa McLellan, non prevedeva di informare sistematicamente le donne diabetiche sulla distocia di spalla, poiché, secondo il suo parere, il rischio di un grave problema per il bambino era molto ridotto. Tuttavia, se alle donne fossero stati comunicati i rischi della distocia di spalla, esse avrebbero optato per un taglio cesareo, il che non era nell’interesse materno. La Corte Suprema del Regno Unito, discostandosi dal precedente espresso nel caso Sidaway, (Sidaway v Board of Governors of the Bethlem Royal Hospital del 1985, riguardante il consenso informato e la responsabilità medica), che in tale occasione aveva sostenuto che i medici erano tenuti a fornire informazioni sufficienti per consentire al paziente di prendere decisioni informate, ma che tuttavia aveva stabilito anche che i medici non erano tenuti a rivelare ogni possibile rischio, ma solo quelli che un “prudente” medico avrebbe considerato rilevanti, (noto come il principio di Bolam), emetteva sentenza a favore della Montgomery, stabilendo che, invece di essere una questione di giudizio clinico valutato dall’opinione medica professionale, al paziente dovrebbe essere detto tutto ciò che desidera sapere, non ciò che il medico ritiene che dovrebbe sapere. Il caso Montgomery ha elevato lo standard del test di ragionevolezza, rivolgendo l’attenzione al paziente ragionevole piuttosto che al medico ragionevole. Diverse organizzazioni, in particolare il General Medical Council (GMC), ente pubblico che mantiene il registro ufficiale dei medici nel Regno Unito, erano intervenute per presentare osservazioni sul caso, affermando che il caso Montgomery aveva consentito alla legge del Regno Unito di adeguarsi alle linee guida del GMC; altre l’avevano accolta come “La sentenza più importante nel Regno Unito in materia di consenso informato degli ultimi 30 anni”. Un dibattito pubblico nel 2015, che vedeva la partecipazione di medici, avvocati e studenti di medicina, evidenziava una rinnovata tensione tra discrezionalità professionale dei medici e scelte dei pazienti. Il verdetto, infatti, era stato caratterizzato quale supporto all’autonomia del paziente rispetto al paternalismo medico, stabilendo che i pazienti dovrebbero essere informati in modo completo e trasparente, consentendo loro di partecipare attivamente alle decisioni sulla propria salute.[3] Dal Bolam Test alla svolta del caso Montgomery: un cambiamento evolutivo della pratica medica verso la cura centrata sul paziente La storica decisione della Corte Suprema nel caso Montgomery v Lanarkshire Health Board ha confermato che il diritto del paziente all’autodeterminazione nelle decisioni di trattamento trionfa sul paternalismo medico, concludendo che il test di Bolam non fosse appropriato nei casi di consenso ed affermando al paragrafo 87 della sentenza: “Una persona adulta in piena salute mentale ha il diritto di decidere quale, se del caso, dei trattamenti disponibili sottoporsi, e il suo consenso deve essere ottenuto prima che venga intrapreso qualsiasi trattamento che interferisca con la sua integrità corporea. Il medico ha quindi il dovere di prendere ragionevole cura per garantire che il paziente sia consapevole di eventuali rischi significativi connessi a qualsiasi trattamento consigliato e di qualsiasi trattamento alternativo o variante ragionevole. Il test di materialità è se, nelle circostanze del caso particolare, una persona ragionevole nella posizione del paziente sarebbe probabilmente incline ad attribuire importanza al rischio, o se il medico è o dovrebbe ragionevolmente essere consapevole che il paziente particolare sarebbe probabilmente incline ad attribuirgli importanza”.[4] Il caso Montgomery ha segnato la conclusione di una battaglia tra due filoni del diritto: il difensivo Bolam Test, istituito nel 1957 e diventato un precedente per valutare lo standard di cura nei casi di negligenza medica, a seguito della decisione della Corte d’Appello del Regno Unito nel caso Bolam v Frierm Barnet Hospital Management Committee (HMC)[5], secondo cui un medico non è negligente se agisce in conformità con la pratica accettata dalla comunità medica, a condizione che tale pratica sia supportata da un corpo significativo e responsabile di professionisti della stessa disciplina e che il medico abbia l’adeguata competenza e abilità, e un approccio basato sui diritti del paziente. Già

Milano: Investigatore Privato.Condotta sportiva violenta: quando è reato

Milano: Investigatore Privato.Condotta sportiva violenta: quando è reato Le lesioni provocate nel corso di una attività sportiva possono, in determinati casi, configurare reato punito sia dalla legge che dall’ordinamento sportivo. A volte capita che, nell’attività agonistica, la foga e la determinazione per conseguire la vittoria portino l’atleta a superare i limiti del normale rischio connesso allo sport, procurando lesioni all’avversario. Fatti che nella vita ordinaria assumono rilevanza penale e civile, se verificatisi durante la pratica sportiva non comportano, di necessità, conseguenze a carico di chi li commette. Ma quando la condotta sportiva violenza è reato?     Vi sono attività sportive in cui la violenza è elemento imprescindibile, attività in cui il contatto fisico è solo eventuale e altre in cui non è per nulla previsto. Dobbiamo pertanto distinguere tra queste per calcolare le eventuali responsabilità penali dell’atleta per le ferite procurate a terzi. Indice * Il rischio consentito * Le diverse attività sportive * Come influisce la volontà (il dolo) o la colpa nell’illecito sportivo * La valutazione della gravità della condotta * Attività amatoriale e contesti non ufficiali * Conclusioni Il rischio consentito Per essere lecita, l’azione deve essere quantomeno compatibile con la natura della disciplina praticata e con il contesto agonistico di svolgimento; viceversa, in presenza dei presupposti della volontarietà dell’infrazione e della abnormità della condotta, il fatto sarà considerato penalmente e civilmente rilevante. La legge si preoccupa di limitare il rischio connesso allo svolgimento delle attività sportive, utili ma pericolose, individuando in maniera il più possibile puntuale delle norme cautelari, che per l’attività sportiva sono contenute all’interno dei singoli regolamenti sportivi, esistenti per ognuna delle discipline sportive riconosciute ed autorizzate dallo Stato. Le regole cautelari suscettive di venire in gioco in tali ipotesi non possono essere costruite in base ai tradizionali criteri della prevedibilità ed evitabilità dell’evento, ma debbono tener conto dell’esigenza di permettere lo svolgimento dell’attività, mantenendo al contempo il livello di pericolosità entro limiti accettabili: soltanto il superamento di tali limiti, o, secondo una terminologia particolarmente efficace, dei margini del cosiddetto «rischio consentito», può pertanto essere fonte di responsabilità per colpa. All’interno di quell’area del «rischio consentito» possono quindi verificarsi delle condotte che integrano reati come quello di lesioni (o, nel peggiore dei casi l’omicidio), e che malgrado ciò non portano a nessuna responsabilità penale per l’autore, per l’evidente ragione che l’ordinamento non può contraddirsi, e così da un lato autorizzare ciò che è rischioso ma socialmente utile e dall’altro punire invece chi ha realizzato quel rischio che era del tutto prevedibile. In questo ambito trova quindi collocazione la problematica del cosiddetto illecito sportivo, che per le ragioni sin qui esposte, presenta profili del tutto speciali rispetto ad un illecito comune e necessita perciò di una disciplina autonoma. Fuori, invece, dall’area del «rischio consentito» si applicano le normali norme del codice penale. Occorre precisare che “rischio consentito” non equivale all’esonero indiscriminato dall’obbligo di osservanza delle regole di cautela. Anzi, vale il contrario. Cioè, il rigoroso rispetto delle regole cautelari consente di configurare la causa giustificativa avverso il pericolo connesso al tipo di attività. Tuttavia, proprio in ordine ai confini del rischio consentito nell’ambito sportivo, i dubbi esegetici non sono stati mai del tutto dissolti, tanto da giungere alla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 3284 del 21 ottobre 2021, depositata il 31 gennaio 2022, che sembra mettere in crisi l’impostazione adottata sinora dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. Le diverse attività sportive Nel caso di “attività sportiva non violenta” (es. il nuoto o il tennis), ogni condotta che provochi lesioni costituisce reato in quanto esula dal contesto di gioco [1]. Diverso è invece il discorso nel caso delle attività sportive “necessariamente violente” (es. la boxe) e in quelle “a violenza eventuale” (es. il calcio o il basket). In questi casi, per stabilire se le lesioni siano punibili penalmente, bisogna tener presente che la condotta violenta, nell’esercizio di una attività sportiva [2], non costituisce reato quando [3]: * avviene nel rispetto delle regole di gioco (e, in questo caso, potranno applicarsi solo le sanzioni previste dai singoli regolamenti sportivi); * l’azione rientri nel cosiddetto “rischio consentito”: il rischio consentito è la soglia entro cui eventuali violazioni delle regole sono tollerate poiché ritenute comportamenti normali nello svolgimento dell’attività sportiva. Come influisce la volontà (il dolo) o la colpa nell’illecito sportivo Occorre poi distinguere tra: * violazione involontaria delle regole del gioco (assenza di dolo/colpa): quando si fa del male all’avversario per eccessiva foga agonistica o per incapacità di interrompere la propria azione di gioco. In questo caso, l’azione lesiva resta nel limite del rischio consentito e rimane un illecito sportivo. Si pensi al contrasto particolarmente violento, effettuato per rubare il pallone all’avversario; * violazione volontaria delle regole del gioco, ma esclusivamente finalizzata al conseguimento del risultato: si ha responsabilità penale a titolo di colpa perché il soggetto avrebbe interpretato l’importanza dell’evento sportivo con un fervore eccessivo rispetto alla situazione concreta, agendo con violenza nonostante la previsione dell’evento. In tali casi l’azione lesiva supera il limite del rischio consentito [4]. Si pensi a tutti quei falli, anche involontari, che risultano assolutamente inutili e violenti rispetto al contesto di gioco; * violazione dolosa: qualora, lo svolgimento dell’attività sportiva diventa l’occasione per far del male, per intimorire l’avversario o “punirlo” per un fallo involontario. Si pensi al pugno sferrato a gioco fermo, al “fallo di reazione” oppure al fallo punitivo per una precedente scorrettezza dell’avversario. In questi casi è chiara la rilevanza penale di tali comportamenti [5]. Il limite del rischio consentito varia anche in relazione al tipo di attività che si sta svolgendo. Ad esempio, varia in base al carattere agonistico o dilettantistico dell’attività sportiva oppure in base alla natura di gara amichevole o di competizione ufficiale. Infatti, nelle competizioni amichevoli o amatoriali i partecipanti non possono avere motivazioni analoghe a quelle dei professionisti, e di conseguenza devono porre maggiore attenzione alle loro condotte, con un più attento controllo dell’ardore agonistico [6]. La valutazione della gravità della condotta La scriminante dell’accettazione del rischio consentito da

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Milano: Investigatore Privato. La Consulta estende i confini della consulenza tecnica preventiva La Corte afferma che la mancata applicazione della misura ex art. 696-bis c.p.c. a tutti i crediti derivanti da ogni atto o fatto idoneo a produrli in conformità all’ordinamento giuridico, dà luogo ad una differenziazione priva di ragionevole giustificazione * Cosa prevede l’art. 696-bis c.p.c. * La questione di legittimità costituzionale * Che cosa ha detto la Corte Costituzionale Cosa prevede l’art. 696-bis c.p.c. Prima di passare all’esame della questione di legittimità posta all’attenzione della Consulta, di seguito si riporta una breve descrizione della consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696-bis c.p.c., avente ad oggetto l’accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni derivanti da contratto o da fatto illecito. Tale disposizione attribuisce, in particolare, al consulente tecnico nominato dal giudice il compito di promuovere la definizione concordata della lite. Se la conciliazione è raggiunta tra le parti, il giudice competente attribuisce all’accordo transattivo efficacia di titolo esecutivo. In questo senso la consulenza tecnica preventiva assume natura e funzione di strumento di composizione bonaria della lite. La questione di legittimità costituzionale La vicenda prende avvio dal dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di Bari in ordine all’art. 696-bis, primo comma, primo periodo c.p.c. “nella parte in cui non prevede che l’espletamento della consulenza tecnica in via preventiva possa essere richiesto ai fini dell’accertamento e della determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione, oltre che di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, di obbligazioni derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”. Ad avviso del rimettente, spiega il Giudice delle leggi, tale previsione “contrasterebbe con l’art. 3 Cost., in quanto, escludendo irragionevolmente detta ultima categoria di crediti – i quali, al pari di quelli nascenti dal contratto o dal fatto illecito, sono coessenziali alla «realizzazione del sistema dei diritti» -, si risolverebbe in «un’evidente aporia, o comunque in un’incoerenza interna dell’istituto”. Secondo il Tribunale rimettente sarebbe inoltre “violato l’art. 24 Cost., in quanto l’ingiustificata restrizione dell’ambito applicativo del procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ. soltanto ad alcune categorie di crediti inciderebbe negativamente «sulla pienezza del potere di agire in giudizio» dei titolari dei diritti esclusi, i quali restano privi di uno strumento alternativo all’ordinaria tutela giurisdizionale – nonché «ad essa eventualmente preordinato (laddove non sia raggiunta la conciliazione)» -, che ne consentirebbe una più pronta ed efficace realizzazione”. Che cosa ha detto la Corte Costituzionale La Consulta, investita della questione di legittimità costituzionale sopra rappresentata, con sentenza n. 222/2023 (sotto allegata), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico», per le ragioni di seguito esposte. Il Giudice delle leggi, dopo essersi soffermato sulla natura e sulla funzione dell’istituto di cui all’art. 696-bis c.p.c., ha anzitutto condiviso le conclusioni formulate dal Giudice rimettente, il quale aveva evidenziato l’impossibilità di “sperimentare una interpretazione costituzionalmente orientata che implichi l’espansione semantica o l’applicazione analogica della disposizione oggetto di censura”. In questo senso, prosegue la Corte, il “campo di applicazione privilegiato della consulenza conciliativa sarebbe, quindi, da individuarsi nelle liti relative alla esecuzione di contratti (…) ovvero in quelle in materia di responsabilità civile”. Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, nonché il ragione della natura e dalla funzione dell’istituto di cui all’art. 696-bis c.p.c., la Consulta ha dunque ritenuto che “la consulenza tecnica preventiva per i soli crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni di fonte contrattuale o da fatto illecito, e non anche per tutti i diritti di credito derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico, secondo la indicazione fornita dall’art. 1173 cod. civ., dà luogo ad una differenziazione priva di una ragionevole giustificazione e alla violazione, in danno dei titolari dei crediti esclusi, della garanzia ex art. 24 Cost., cui non osta l’ampia discrezionalità del legislatore in ambito processuale, che pure questa Corte ha più volte affermato. 6.1.- Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 696-bis, primo comma, primo periodo, cod. proc. civ., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico”. Scarica pdf Corte Cost. n. 222/2023 Fonte Internet    

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Milano: Investigatore Privato. Caduta da cavallo: personalizzazione del danno e copertura assicurativa Interessante sentenza della Corte di Appello di Firenze in tema di attività equestre * Incidente durante corso di equitazione * La “non giustificata” personalizzazione del danno biologico * Il motivo d’appello relativo alla copertura assicurativa * La sussistenza della copertura assicurativa in favore del centro ippico Incidente durante corso di equitazione All’origine del contenzioso un brutto incidente durante un corso di equitazione. Il cavallo montato da Caia, minorenne e allieva principiante, parte al galoppo facendola prima scivolare lungo il suo fianco e poi cadere. Colpita alla testa da uno zoccolo Caia riporta importanti lesioni al volto. In primo grado il centro ippico viene condannato, ex art. 2050 c.c., al risarcimento – in favore di Caia – del danno patrimoniale e non patrimoniale aumentato, quest’ultimo, nella sua componente di danno biologico permanente, per la personalizzazione della percentuale massima consentita. Respinta, invece, la domanda di manleva spiegata dal centro ippico nei confronti della compagnia di assicurazione ritenendosi assente la relativa copertura assicurativa. Proposto appello, parte soccombente (il centro ippico) contesta la personalizzazione del danno biologico e l’esclusione dell’applicabilità al caso di specie della copertura assicurativa ritenendo questa esclusione una sorta di “vanificazione” del rischio assicurato. Resta invece coperta da giudicato l’an della responsabilità del centro ippico. La “non giustificata” personalizzazione del danno biologico [Torna su] La Corte d’appello (sent. n. 1731/2023) accoglie il motivo di impugnazione riferito alla ingiustificata personalizzazione del danno biologico. Tale accoglimento trova ragione nel presupposto per cui le conseguenze pur diverse di una lesione alla salute sono tutte inquadrabili in due gruppi. Quelle comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e quelle peculiari del caso concreto, che rendono il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Mentre le prime presuppongono la mera dimostrazione dell’esistenza dell’invalidità, le seconde esigono la prova concreta dell’effettivo e maggior pregiudizio sofferto (appunto la c.d. la personalizzazione). A dire della Corte fiorentina il rilievo deturpante delle cicatrici riportate al volto della ragazza, così come il presumibile disagio che queste possono determinare nella vita di una giovane, sono diretta ed inevitabile conseguenza delle lesioni subite da Caia e che avrebbero causato le medesime problematiche in qualsiasi altro soggetto con le stesse menomazioni e della stessa età. Nel caso di specie, conclude la Corte, non risulterebbe provato alcun profilo tale da giustificare un grado di conseguenze superiori alla media dei soggetti interessati dalle medesime lesioni, ovvero peculiari in relazione alla specifica attività, e/o tipologia di vita. Argomentazione in linea con Cass. civ. n. 5865/2021 per cui “soltanto in presenza di circostanze ‘specifiche ed eccezionali’, tempestivamente allegate dal danneggiato, che rendano il danno concreto più grave di quello che le medesime lesioni avrebbero causato ad una diversa persona della stessa età, è consentito incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio”. Il motivo d’appello relativo alla copertura assicurativa [Torna su] Come anticipato, in primo grado la domanda di manleva proposta dal centro ippico nei confronti dell’assicurazione è stata respinta sulla base del tenore letterale dell’art. 52 delle condizioni di polizza secondo cui “non sono viceversa considerati terzi i cavalieri che montano i cavalli’. Avendo il danno in questione riguardato un cavaliere (Caia) nel corso di una lezione di equitazione, tale circostanza è stata ritenuta dirimente per l’applicazione di quanto disposto dal richiamato art. 52 delle condizioni di polizza Un vulnus per il convenuto (e soccombente) centro ippico che aveva ragionevolmente supposto – coerentemente con la natura dell’attività svolta -che la polizza in questione fosse stata stipulata principalmente proprio per avere una copertura con riferimento ai danni subiti dai cavalieri a causa dei cavalli (cadute da cavalli, calci dei cavalli, ecc.). Una interpretazione – quella del giudice di prime cure – che -a dire dell’appellante – non ha tenuto conto delle regole generali di interpretazione del contratto e, in particolare, delle clausole contrattuali ivi previste e del loro tenore complessivo. La sussistenza della copertura assicurativa in favore del centro ippico [Torna su] La Corte d’appello di Firenze ritiene di pregio i motivi di appello svolti dal centro ippico. Partendo dal presupposto che ai sensi dell’art. 1363 c.c. la comune intenzione delle parti si desume dall’esame complessivo delle diverse clausole, occorre necessariamente considerare che, motiva la Corte, l’art. 52 delle condizioni di polizza deve essere interpretato, coerentemente alla sua dichiarata finalità, in termini di allargamento delle fattispecie di rischio oggetto del contratto, tenendo conto però di quanto si legge all’art. 45 (che riferisce la copertura assicurativa a tutti i fatti lesivi o dannosi verificatisi in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stata stipulata l’assicurazione) e all’art. 44 in cui sono contemplate tutte le attività sportive e associative rientranti negli scopi associativi, compresi, per quanto qui di interesse, i corsi di equitazione. Ciò detto, nell’ottica di una interpretazione delle clausole che non le privi di senso effettivo e sia secondo buona fede, non può non operare la garanzia assicurativa genericamente sussistente ex art. 44 – 48 della polizza. Garanzia riferita ai fatti lesivi verificatisi nei confronti di soggetti tesserati in occasione (anche) delle attività relative ai corsi di equitazione, e come tali ricomprendenti i rischi relativi ai danni cagionati dai cavalli, che dell’attività in oggetto rappresentano il fulcro. E se una interpretazione secondo buona fede delle suddette clausole non può autorizzare ad escludere dai danni determinati dai cavalli proprio le cadute dagli stessi, nella copertura assicurativa di cui agli artt. 44 – 48 rientra anche la caduta da cavallo di cui è causa, avvenuta durante un corso di equitazione. Situazione alla quale – precisa la Corte – non appare applicabile la limitazione di cui all’art. 52 che è invece riferita all’estensione della garanzia ai danni arrecati dai cavalli durante manifestazioni sportive e gare (osservandosi peraltro che l’appellativo di ‘cavaliere’ mal si attaglierebbe ad un allievo di un corso base di equitazione). Nello specifico contesto delle manifestazioni e delle gare ippiche, ovvero degli allenamenti agonistici, non appare infatti priva di una sua

Investigatore Privato a Milano-Il medico deve risarcire il paziente anche se ha rispettato le linee guida?

Investigatore Privato a Milano-Il medico deve risarcire il paziente anche se ha rispettato le linee guida? Quando un medico può essere condannato al risarcimento per responsabilità professionale? Il mondo della medicina è costantemente sotto i riflettori per quanto riguarda le responsabilità professionali. Una recente sentenza della Cassazione pone l’accento sulla possibilità di condannare al risarcimento un medico anche se ha rispettato le linee guida. Questo articolo approfondisce la tematica, spiegando come e quando può avvenire. Indice * Cosa cambia con la legge Balduzzi? * In che modo le linee guida influenzano il giudizio sul medico? * Quali sono gli standard di diligenza richiesti? * Cosa sono le linee guida in medicina? * Cosa significa questo per i pazienti e i medici? * Conclusione Cosa cambia con la legge Balduzzi? L’art 3 del decreto-legge Balduzzi afferma che l’esercente delle professioni sanitarie che si attiene a linee guida e a buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale risponde dei danni solo in caso di:     * dolo (ossia malafede); * colpa grave. La legge Balduzzi ha così introdotto una distinzione importante nella responsabilità medica, limitando la responsabilità per l’imperizia ma lasciando aperta la possibilità di condanna per negligenza o imprudenza. Questa legge mira a proteggere i medici che seguono le linee guida, ma non assolve automaticamente da responsabilità se il medico non ha agito con la dovuta diligenza. In che modo le linee guida influenzano il giudizio sul medico? Le linee guida rappresentano un parametro per valutare la condotta medica: il sanitario che le rispetta, il più delle volte, può esonerarsi da responsabilità per le complicanze o gli esiti inattesi delle cure. Ma le linee guida non sono vincolanti né per il sanitario né per il giudice. Ciò significa che, pur seguendo le cosiddetti best practice, un medico può essere ritenuto responsabile, e quindi sarà condannato al risarcimento del danno, se il giudice ritiene che, date le circostanze specifiche del caso, fosse necessaria una condotta diversa o più attenta per proteggere il paziente.     Quali sono gli standard di diligenza richiesti? Gli standard di diligenza richiesti variano a seconda del contesto e della specializzazione della struttura. Ad esempio, da una struttura altamente specializzata si attende un livello di attenzione e cura superiore rispetto a un professionista medio. Questo è particolarmente rilevante in casi complessi o ad alto rischio, dove la prudenza e l’esperienza del medico sono cruciali. Cosa sono le linee guida in medicina? Le LG sono il frutto di un lavoro minuzioso, che unisce la saggezza collettiva degli esperti alla scienza più avanzata per offrire un approccio al trattamento che sia al tempo stesso efficace e rispettoso delle risorse. Il loro obiettivo è duplice: uniformare la pratica clinica in situazioni simili, garantendo il miglior esito possibile per il paziente e, al contempo, scoraggiare l’uso di trattamenti la cui efficacia non è stata adeguatamente documentata. Immagina di avere una mappa che ti guida attraverso la giungla della medicina, suggerendoti i percorsi più sicuri e efficaci da seguire. Questa mappa si chiama “Linee Guida” (LG), un faro nella nebbia delle decisioni cliniche. Le LG sono come ricette elaborate non in una cucina, ma in un laboratorio di ricerca, frutto di un’attenta selezione e sintesi di studi scientifici e dell’esperienza di esperti. Le linee guida non sono rigide come le leggi, ma piuttosto consigli di viaggio che indicano la destinazione e suggeriscono il miglior percorso, lasciando spazio a deviazioni basate sulle condizioni locali o particolari del paziente. Il loro scopo è duplice: da un lato, vogliono assicurare che ogni paziente riceva le cure più efficaci e sicure, massimizzando l’uso delle risorse sanitarie; dall’altro, desiderano rendere uniformi i trattamenti per situazioni simili, evitando pratiche inutili o dannose. Le Linee Guida sono redatte da team di esperti di diverse discipline, che scavano nella montagna di dati scientifici per estrarre la conoscenza più preziosa e affidabile. Sono un mix di scienza e saggezza, pensate per essere flessibili e adattarsi come un abito su misura alle esigenze di medici e pazienti. Inoltre, servono come bussola morale per i professionisti sanitari, indicando non solo la direzione da seguire ma anche motivando il perché di certe scelte. Ogni medico, seguendo queste mappe del tesoro della conoscenza, ha il dovere di spiegare il percorso scelto, basando ogni decisione su prove concrete e solide. In sintesi, le Linee Guida sono alleate preziose nella missione di fornire cure di qualità. Non sono dettami assoluti, ma strumenti evolutivi, destinati a migliorare e adattarsi continuamente, proprio come la medicina stessa. Con esse, il viaggio attraverso le scelte cliniche diventa più sicuro, chiaro e condiviso tra medico e paziente. Cosa significa questo per i pazienti e i medici? Per i pazienti, questa interpretazione della legge significa che hanno maggiori tutele in caso di negligenza medica. Per i medici, sottolinea l’importanza di non affidarsi ciecamente alle linee guida ma di valutare sempre attentamente il contesto specifico del paziente, esercitando una discrezionalità informata e attenta. Conclusione La sentenza 11208/17 della Cassazione mette in luce una realtà complessa della pratica medica: seguire le linee guida non esonera automaticamente da responsabilità. Medici e pazienti devono essere consapevoli che, in ultima analisi, la responsabilità medica si valuta caso per caso, tenendo conto delle specificità e della diligenza richiesta in ciascuna situazione. Questo articolo ha esplorato le implicazioni di tale sentenza, offrendo una panoramica chiara e dettagliata per comprendere meglio i diritti e le responsabilità in campo medico. Fonte Internet

Indagini Difensive a Milano -Giudice non imparziale: cosa fare?

Indagini Difensive a Milano -Giudice non imparziale: cosa fare? Processo penale: cosa fare se c’è il fondato sospetto che il magistrato abbia un pregiudizio nei confronti dell’imputato? Come funziona la ricusazione? Se ti trovi di fronte a un giudice che potrebbe non essere imparziale, è essenziale comprendere le misure e i meccanismi legali per affrontare questa situazione. Secondo la legge, infatti, l’imparzialità del giudice è un principio fondamentale, protetto attraverso meccanismi come l’incompatibilità, l’astensione e la ricusazione. Cosa fare se sorgono dubbi sull’imparzialità del giudice? In questo articolo esploreremo le diverse sfaccettature dell’imparzialità giudiziaria con specifico riferimento al processo penale, esaminando le situazioni di incompatibilità e scoprendo come affrontare una potenziale mancanza di imparzialità da parte del magistrato.     Indice * Imparzialità del giudice: cosa significa? * Come viene garantita l’imparzialità del giudice? * Obbligo di astensione da parte del giudice: cos’è? * Cosa succede se il giudice non si astiene? o Ricusazione: cos’è e come si fa? Imparzialità del giudice: cosa significa? Ogni processo deve essere deciso da un giudice terzo e imparziale. Cosa significa? Vuol dire che il magistrato chiamato a emettere la sentenza: * non deve essere coinvolto nella controversia; * non deve avere pregiudizi nei confronti delle parti processuali né interessi personali che possano favorire l’una anziché l’altra. Essere imparziali significa non essere soggetti a condizionamenti che potrebbero influenzare la correttezza degli accertamenti e delle valutazioni durante il processo legale. Come viene garantita l’imparzialità del giudice? L’imparzialità del giudice viene garantita dalla legge attraverso una serie di norme che proibiscono al magistrato di intervenire in procedimenti in cui non possa garantire la neutralità del proprio giudizio, cioè l’equidistanza dagli interessi che sono in gioco. Per la precisione, il codice di procedura penale [1] ritiene incompatibile il giudice che, all’interno del medesimo procedimento, ha già emesso alcuni provvedimenti nei confronti dello stesso imputato in un’altra fase del processo. Il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado non può fare parte del collegio che deciderà l’appello. Il Gip che ha emesso un’ordinanza cautelare non può poi essere anche il Gup nello stesso procedimento, né può essere il giudice che dovrà emettere la sentenza a seguito di dibattimento. È incompatibile anche il giudice che, in precedenza, ha seguito lo stesso caso sotto altra veste, ad esempio come pubblico ministero oppure come avvocato. Infine, nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado [2]. Obbligo di astensione da parte del giudice: cos’è? In presenza di incompatibilità o altri conflitti di interesse, il giudice ha l’obbligo di astenersi, presentando una dichiarazione al presidente della corte o del tribunale. L’astensione è fondamentale per preservare l’integrità del processo legale. Per essere più precisi, la legge [2] dice che il giudice ha l’obbligo di astenersi se: * ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; * è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private oppure se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge; * ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie; * vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private; * alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata; * un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero; * esistono altre gravi ragioni di convenienza. Cosa succede se il giudice non si astiene? Se il giudice non si astiene nelle ipotesi di incompatibilità o di conflitto d’interesse sinora viste, l’imputato può fare istanza per estrometterlo dal processo. Si tratta della cosiddetta ricusazione. Vediamo come chiederla. Ricusazione: cos’è e come si fa? La ricusazione consente di ottenere l’estromissione del giudice non imparziale dal processo. Secondo la legge [3], l’istanza può essere proposta: * direttamente all’udienza preliminare; * in giudizio, prima dell’apertura del dibattimento, allorquando si affrontano le eventuali questioni preliminari; * in ogni altro caso, prima del compimento dell’atto da parte del giudice ritenuto non imparziale. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza di questi termini, l’istanza può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l’udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell’udienza. L’istanza di ricusazione, quando non è fatta personalmente dall’interessato, può essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato, secondo le leggi di ordinamento giudiziario. Il giudice non imparziale può evitare la ricusazione se decide di astenersi.   note [1] Art. 34 cod. proc. pen. [2] Art. 36 cod. proc. pen. [3] Artt. 37 e 38 cod. proc. pen. Fonte Internet

Investigatore Privato a Milano-Come intestare una casa senza notaio con l’usucapione?

Investigatore Privato a Milano-Come intestare una casa senza notaio con l’usucapione? La Cassazione ha confermato che non c’è bisogno del rogito notarile se il donatario ha vissuto nell’immobile per almeno 20 anni. L’usucapione rappresenta un’alternativa legale per acquisire la proprietà di un immobile senza passare attraverso la formalità e il costo di un atto notarile. Questo metodo può essere utilizzato in situazioni dove un bene immobile viene trasferito tramite una semplice donazione verbale. Questo articolo esamina come intestare una casa senza notaio con l’usucapione, semplicemente dimostrando il possesso prolungato e incontestato del bene per almeno 20 anni.     Indice * Cos’è l’usucapione e come funziona? * Come si può intestare un immobile con l’usucapione? * Quali sono i vantaggi di usucapire un immobile? * Come si dimostra l’usucapione in tribunale o con la mediazione? Cos’è l’usucapione e come funziona? L’usucapione è un istituto giuridico che consente di acquistare la proprietà di un bene immobile altrui attraverso il possesso continuativo e non contestato per almeno 20 anni. Questo metodo non richiede l’intervento di un notaio: il possesso del bene, mantenuto per un certo periodo, è ciò che conta per acquisire la proprietà legale. Tuttavia è necessario che, nel corso del ventennio, il proprietario non reclami la restituzione del bene, cosa che però non può limitarsi a fare con una semplice raccomandata dovendo invece notificare un atto giudiziario. È inoltre necessario che una sentenza accerti, al termine del periodo di 20 anni, la sussistenza di tutti i presupposti dell’usucapione. A tal fine è indispensabile avviare una causa contro il formale titolare del bene. Tuttavia prima del giudizio si deve tentare una mediazione presso un organismo (privato) situato nel luogo ove si trova l’immobile. Il verbale della mediazione, se sortisce un accordo, ha lo stesso valore della sentenza ed evita quindi il processo. Come si può intestare un immobile con l’usucapione? Per usucapire un immobile, è necessario dimostrare che il possesso è stato pacifico, pubblico, ininterrotto e con l’intenzione di agire come proprietario per un periodo di almeno 20 anni. Se queste condizioni sono soddisfatte, il possessore può richiedere l’usucapione in tribunale o attraverso la mediazione, affermando il suo diritto di proprietà sull’immobile. Nel caso però della donazione è sufficiente dimostrare solo il possesso continuativo per 20 anni dalla donazione (verbale). Non è quindi necessario ciò che la legge chiama “interversione del possesso” ossia un comportamento del detentore tale da volersi atteggiare ad effettivo proprietario del bene che invece è necessario in tutti gli altri casi (si pensi a chi cambia la destinazione d’uso di un immobile o le chiavi dell’appartamento, oppure a chi effettui una ristrutturazione senza chiedere il consenso al titolare). Quali sono i vantaggi di usucapire un immobile? Usucapire un immobile può rappresentare un vantaggio significativo per chi vive in una casa ricevuta in donazione senza un atto formale. Evitando il costo e le procedure legate all’atto notarile, l’usucapione diventa un’opzione conveniente per confermare la proprietà. Questo metodo è particolarmente utile nei casi in cui il contratto di donazione originale è nullo per difetto di forma. È vero: bisogna tuttavia avviare un giudizio per accertare l’usucapione e questo richiede, oltre ai costi vivi per le imposte (il contributo unificato) anche la parcella dell’avvocato, che potrebbe essere addirittura superiore alle spese notarili. Ma è anche vero che la causa può essere sostituita dall’accordo intervenuto in sede di mediazione (che è obbligatoria), se c’è l’accordo tra le parti. In buona sostanza, donante e donatario si accordano in mediazione con riconoscimento della proprietà in capo a quest’ultimo, senza così dover adire poi il tribunale. Come si dimostra l’usucapione in tribunale o con la mediazione? Per dimostrare l’usucapione in tribunale o con la mediazione, il possessore deve fornire prove del suo possesso ininterrotto. Testimonianze, documentazione e altri tipi di prove possono supportare la domanda giudiziale. Se il giudice ritiene sufficienti le prove, l’usucapione verrà concessa e il possessore diventerà il legittimo proprietario dell’immobile. Come detto però non c’è alcun bisogno di giudizio se le parti trovano l’accordo in mediazione. Fonte Internet

Condotta sportiva vilenta e’ Reato!

Investigatore Privato a Milano-Condotta sportiva violenta: quando è reato Le lesioni provocate nel corso di una attività sportiva possono, in determinati casi, configurare reato punito sia dalla legge che dall’ordinamento sportivo. A volte capita che, nell’attività agonistica, la foga e la determinazione per conseguire la vittoria portino l’atleta a superare i limiti del normale rischio connesso allo sport, procurando lesioni all’avversario. Fatti che nella vita ordinaria assumono rilevanza penale e civile, se verificatisi durante la pratica sportiva non comportano, di necessità, conseguenze a carico di chi li commette. Ma quando la condotta sportiva violenza è reato?     Vi sono attività sportive in cui la violenza è elemento imprescindibile, attività in cui il contatto fisico è solo eventuale e altre in cui non è per nulla previsto. Dobbiamo pertanto distinguere tra queste per calcolare le eventuali responsabilità penali dell’atleta per le ferite procurate a terzi. Indice * Il rischio consentito * Le diverse attività sportive * Come influisce la volontà (il dolo) o la colpa nell’illecito sportivo * La valutazione della gravità della condotta * Attività amatoriale e contesti non ufficiali * Conclusioni Il rischio consentito Per essere lecita, l’azione deve essere quantomeno compatibile con la natura della disciplina praticata e con il contesto agonistico di svolgimento; viceversa, in presenza dei presupposti della volontarietà dell’infrazione e della abnormità della condotta, il fatto sarà considerato penalmente e civilmente rilevante. La legge si preoccupa di limitare il rischio connesso allo svolgimento delle attività sportive, utili ma pericolose, individuando in maniera il più possibile puntuale delle norme cautelari, che per l’attività sportiva sono contenute all’interno dei singoli regolamenti sportivi, esistenti per ognuna delle discipline sportive riconosciute ed autorizzate dallo Stato. Le regole cautelari suscettive di venire in gioco in tali ipotesi non possono essere costruite in base ai tradizionali criteri della prevedibilità ed evitabilità dell’evento, ma debbono tener conto dell’esigenza di permettere lo svolgimento dell’attività, mantenendo al contempo il livello di pericolosità entro limiti accettabili: soltanto il superamento di tali limiti, o, secondo una terminologia particolarmente efficace, dei margini del cosiddetto «rischio consentito», può pertanto essere fonte di responsabilità per colpa. All’interno di quell’area del «rischio consentito» possono quindi verificarsi delle condotte che integrano reati come quello di lesioni (o, nel peggiore dei casi l’omicidio), e che malgrado ciò non portano a nessuna responsabilità penale per l’autore, per l’evidente ragione che l’ordinamento non può contraddirsi, e così da un lato autorizzare ciò che è rischioso ma socialmente utile e dall’altro punire invece chi ha realizzato quel rischio che era del tutto prevedibile. In questo ambito trova quindi collocazione la problematica del cosiddetto illecito sportivo, che per le ragioni sin qui esposte, presenta profili del tutto speciali rispetto ad un illecito comune e necessita perciò di una disciplina autonoma. Fuori, invece, dall’area del «rischio consentito» si applicano le normali norme del codice penale. Occorre precisare che “rischio consentito” non equivale all’esonero indiscriminato dall’obbligo di osservanza delle regole di cautela. Anzi, vale il contrario. Cioè, il rigoroso rispetto delle regole cautelari consente di configurare la causa giustificativa avverso il pericolo connesso al tipo di attività. Tuttavia, proprio in ordine ai confini del rischio consentito nell’ambito sportivo, i dubbi esegetici non sono stati mai del tutto dissolti, tanto da giungere alla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 3284 del 21 ottobre 2021, depositata il 31 gennaio 2022, che sembra mettere in crisi l’impostazione adottata sinora dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. Le diverse attività sportive Nel caso di “attività sportiva non violenta” (es. il nuoto o il tennis), ogni condotta che provochi lesioni costituisce reato in quanto esula dal contesto di gioco [1]. Diverso è invece il discorso nel caso delle attività sportive “necessariamente violente” (es. la boxe) e in quelle “a violenza eventuale” (es. il calcio o il basket). In questi casi, per stabilire se le lesioni siano punibili penalmente, bisogna tener presente che la condotta violenta, nell’esercizio di una attività sportiva [2], non costituisce reato quando [3]: * avviene nel rispetto delle regole di gioco (e, in questo caso, potranno applicarsi solo le sanzioni previste dai singoli regolamenti sportivi); * l’azione rientri nel cosiddetto “rischio consentito”: il rischio consentito è la soglia entro cui eventuali violazioni delle regole sono tollerate poiché ritenute comportamenti normali nello svolgimento dell’attività sportiva. Come influisce la volontà (il dolo) o la colpa nell’illecito sportivo Occorre poi distinguere tra: * violazione involontaria delle regole del gioco (assenza di dolo/colpa): quando si fa del male all’avversario per eccessiva foga agonistica o per incapacità di interrompere la propria azione di gioco. In questo caso, l’azione lesiva resta nel limite del rischio consentito e rimane un illecito sportivo. Si pensi al contrasto particolarmente violento, effettuato per rubare il pallone all’avversario; * violazione volontaria delle regole del gioco, ma esclusivamente finalizzata al conseguimento del risultato: si ha responsabilità penale a titolo di colpa perché il soggetto avrebbe interpretato l’importanza dell’evento sportivo con un fervore eccessivo rispetto alla situazione concreta, agendo con violenza nonostante la previsione dell’evento. In tali casi l’azione lesiva supera il limite del rischio consentito [4]. Si pensi a tutti quei falli, anche involontari, che risultano assolutamente inutili e violenti rispetto al contesto di gioco; * violazione dolosa: qualora, lo svolgimento dell’attività sportiva diventa l’occasione per far del male, per intimorire l’avversario o “punirlo” per un fallo involontario. Si pensi al pugno sferrato a gioco fermo, al “fallo di reazione” oppure al fallo punitivo per una precedente scorrettezza dell’avversario. In questi casi è chiara la rilevanza penale di tali comportamenti [5]. Il limite del rischio consentito varia anche in relazione al tipo di attività che si sta svolgendo. Ad esempio, varia in base al carattere agonistico o dilettantistico dell’attività sportiva oppure in base alla natura di gara amichevole o di competizione ufficiale. Infatti, nelle competizioni amichevoli o amatoriali i partecipanti non possono avere motivazioni analoghe a quelle dei professionisti, e di conseguenza devono porre maggiore attenzione alle loro condotte, con un più attento controllo dell’ardore agonistico [6]. La valutazione della gravità della condotta La scriminante dell’accettazione del rischio consentito

Investigatore Privato Milano Dipendenti licenziati e investigatori privati La Cassazione si è espressa su un caso di licenziamento disciplinare basato su prove raccolte da investigatori Con la sentenza n. 28378/2023 (sotto allegata) la Cassazione si è occupata di una vicenda legata ad un licenziamento disciplinare basato su prove raccolte da investigatori privati. È ormai pacifico che il datore di lavoro possa effettuare controlli sui propri dipendenti (cc.dd. difensivi) a tutela del proprio patrimonio aziendale, anche di tipo occulto, se finalizzati ad evitare comportamenti illeciti, ed in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, e sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto. Non è esclusa la possibilità per il datore di lavoro – ed è anzi ormai prassi consolidata – di ricorrere ad agenzie investigative purché queste non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che degli illeciti siano in corso di esecuzione. Pertanto, i controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, riguardanti l’attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti, od integrare attività fraudolente o fonti di danno per il datore medesimo, escludendo che l’oggetto dell’accertamento sia l’adempimento, la qualità o la quantità della prestazione lavorativa. Per il trattamento dei dati personali della persona oggetto di indagine (cd. “target investigativo”), l’investigatore privato può fruire dell’esimente prevista dall’ex art. 24 d. lgs. 196/03 rispetto all’obbligo di acquisizione del consenso preventivo stabilito dall’ex art. 23 stesso codice (oggi Considerando 47 e 52 GDPR 679/2016), applicabile allorquando si intenda tutelare un proprio od altrui diritto in sede giudiziaria. Può capitare, però, che l’investigatore incaricato abbia necessità di avvalersi di altri investigatori. In tal caso è necessario che il primo rispetti scrupolosamente non soltanto i dettami previsti dall’articolo 260 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del TULPS) e dal D.M 269/10 in materia di investigazione privata, ma anche quelli statuiti dal suddetto GDPR in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, è indispensabile che i nominativi di eventuali altri professionisti coinvolti nell’indagine siano indicati nell’incarico all’atto del conferimento, o successivamente allo stesso qualora l’esigenza sia sopravvenuta. Trattasi di un requisito di validità e di liceità delle indagini e della utilizzabilità del relativo esito, con ciò prescindendo dal fatto che l’investigatore “B” incaricato dall’investigatore “A” sia anche egli titolare della prevista autorizzazione. Nel mandato investigativo dell’agenzia incaricata, pertanto, è indispensabilità che sia menzionata l’ipotesi che essa si possa avvalere di altri investigatori, e che questi siano indicati in tale documento, sia ab origine sia ex post. Tale mancanza inficia il mandato e comporta, di conseguenza, l’inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 11, co. 2, d.lgs. n. 196/2003, dei dati raccolti da soggetti non legittimati a farlo. L’autorizzazione n. 6/2016 del Garante per la protezione dei dati personali, registro dei provvedimenti n. 528 del 15/12/2016 prevede, infatti, che “l’investigatore privato deve eseguire personalmente l’incarico ricevuto e non può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all’atto del conferimento dell’incarico oppure successivamente in calce ad esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell’atto di incarico”, come anche ribadito dall’articolo 8, comma 4, del provvedimento del garante n. 60 del 06/11/2008, allegato A.6 al d.lgs. n. 196/2003. Quanto precede trova origine nell’obbligo di carattere generale, in capo ad ogni soggetto, di acquisire preventivamente dall’interessato il consenso al trattamento dei suoi dati personali (ex articolo 23 del D. Lgs. 196/03). A tale onere si può derogare allorquando il trattamento sia necessario per varie finalità, tra cui quella di “far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria” (ex articolo 24 del D. Lgs. 196/03, comma 1, lettera f). In assenza di un incarico specifico conferito dall’investigatore originario “A” all’investigatore di supporto “B”, si potrebbe verificare una illecita diffusione di dati personali da parte dell’investigatore “A”, ed un illecito trattamento da parte dell’investigatore “B” il quale – avendo acquisito senza titolo dati personali sul “target investigativo” – si potrebbe trovare nella paradossale situazione di dover adempiere all’obbligo di cui al comma 3 dell’articolo 14 del GDPR (informativa dati personali acquisiti presso terzi), da eseguirsi nel più breve tempo possibile e comunque entro un mese. I dati personali raccolti e trattati, ovvero le informazioni e prove reperite in violazione dei suddetti dettami, sono quindi inutilizzabili ai sensi dell’articolo 11, comma 2, d. lgs. 196/2003, così come sostituito dall’articolo 2-decies del d. lgs. 101/2018 contenente identica formulazione, con l’unica aggiunta della salvezza di quanto previsto dall’art. 160 bis d. lgs, n. 196/03. Scrivono i giudici: “Ne consegue che sul piano processuale tale norma preclude non solo alle parti di avvalersi dei predetti dati come mezzo di prova, ma pure al giudice di fondare il proprio convincimento su fatti dimostrati dal dato acquisito in modo non rispettoso delle regole dettate dal legislatore e dai codici deontologici”. D’altronde, questa assolutezza si spiega in chiave funzionale: la ratio della norma è quella di scoraggiare la ricerca, l’acquisizione e più in generale il trattamento abusivo di dati personali, e per realizzare questa funzione il rimedio previsto dal legislatore è quello di impedirne la realizzazione dello scopo. Nel caso in questione, non essendo stati indicati in calce alla lettera di incarico, neppure successivamente, i nominativi degli investigatori esterni a quello originariamente incaricato, viene meno la utilizzabilità della relazione investigativa e dei dati in essa evincibili. Oltre alle intuibili conseguenze nello specifico giudizio, gli investigatori “A” e “B” potrebbero essere sanzionati dalle rispettive Prefetture per violazione degli adempimenti relativi al mandato tra agenzie; essere citati dinanzi al Garante privacy, il primo per aver violato il divieto di diffusione dei dati personali,

Investigatore Privato Milano Si può impedire a un genitore anziano di sposarsi oppure contestare le nozze dopo che queste sono state contratte? Ciascuno è libero di sposarsi. Ma chi è anziano, debole, non pienamente capace e magari viene raggirato da una donna straniera che lo assiste? In casi come questo, i figli possono impugnare il matrimonio del padre con la badante? Come noto, il matrimonio è un atto personalissimo: non lo si può impedire, né contestare, a patto però che il soggetto che si sposa abbia la capacità d’agire (non deve cioè essere né minorenne, né interdetto) e, nello stesso tempo, abbia la capacità d’intendere e volere. Proprio quest’ultimo elemento, che va valutato caso per caso, potrebbe consentire ai familiari di contestare un matrimonio fatto in condizioni di non piena capacità. Ma quali sono queste condizioni? Di tanto si è occupata la giurisprudenza (Cass. sent. n. 11536/17).     Indice * Quando si può contestare un matrimonio? * I figli possono contestare il matrimonio del genitore anziano? * Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può sposarsi liberamente? * Come si tutela l’interesse della persona in amministrazione di sostegno? * Cosa succede se il genitore anziano convive e intesta tutto alla badante? Quando si può contestare un matrimonio? Si può contestare il matrimonio di chi è interdetto per infermità di mente (art. 119 cod. civ.) Al contrario può contrarre matrimonio chi è inabilitato o è soggetto ad amministrazione di sostegno, salvo diversa previsione da parte del giudice nel provvedimento di nomina rispettivamente del curatore o dell’amministratore. Inoltre è possibile impugnare il matrimonio se si dimostra che, al momento delle nozze, il nubendo era incapace di intendere e volere, ossia in condizioni mentali di tale gravità da non consentigli di comprendere il senso delle proprie azioni. I figli possono contestare il matrimonio del genitore anziano? I figli dunque non hanno la facoltà di impugnare il matrimonio tra il padre e la sua badante, a meno che questi non fosse già stato interdetto o non dimostrino che, benché non fosse intervenuta una sentenza di interdizione, egli era completamente incapace. Neanche se il genitore ha l’amministrazione di sostegno gli si può impedire di sposarsi perché, come chiarito dalla Suprema Corte, in casi del genere non si applicano i divieti che valgono per l’interdetto. Solo il giudice tutelare può intervenire imponendo il divieto in casi eccezionali, ma solo nel caso in cui le condizioni fisiche del soggetto presentino un grave deficit cognitivo. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può sposarsi liberamente? Dunque, prosegue la Cassazione, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può sposarsi, anche con una persona significativamente più giovane, senza che i figli possano impugnare il matrimonio. Questo perché l’amministrazione di sostegno e l’interdizione sono due strumenti di protezione della persona distinti. Del resto, il senso dell’impugnazione del matrimonio è quello di garantire il miglior interesse della persona in difficoltà, non anche gli interessi economici dei terzi come i familiari. Come si tutela l’interesse della persona in amministrazione di sostegno? La protezione della persona in amministrazione di sostegno è garantita dalla possibilità di ricorrere all’annullamento del matrimonio se questo è nel suo interesse. La Cassazione ha chiarito che, mentre il matrimonio non può essere impugnato dai figli se non vietato dal giudice tutelare, esistono strumenti come l’impugnazione ex articolo 120 cod. civ. e l’azione di annullamento da parte dell’amministrazione di sostegno per tutelare la persona. Cosa succede se il genitore anziano convive e intesta tutto alla badante? I figli non possono contestare le donazioni fatte dal genitore alla bandate, a meno che non dimostrino che è infermo e chiedano la nomina dell’amministratore di sostegno per prodigalità (condizione che ricorre quando una persona sperpera il proprio patrimonio senza comprendere il senso delle proprie azioni). Tuttavia, una volta deceduto il genitore, i figli possono agire contro la badante per chiedere la restituzione dei beni ricevuti dal padre se tali donazioni hanno intaccato la loro quota di legittima, ossia quella quota minima di eredità che la legge assicura loro. In tal caso i figli hanno 10 anni di tempo per agire contro l’ex compagna del genitore a cui quest’ultimo ha intestato i propri beni o ha fatto bonifici dal proprio conto. Fonte Internet