Controllo minori Milano

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Infedeltà coniugale Milano

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a prescrizione del diritto al pagamento della parcella dell’avvocato dopo una causa o una procedura: Agenzia IDFOX MILANO

    La prescrizione del diritto al pagamento della parcella dell’avvocato dopo una causa o una procedura. A volte ritornano. Chi? Gli avvocati a cui non è stata pagata la parcella. Potrebbero fare la loro ricomparsa dopo diversi mesi o anni da quando la prestazione è stata eseguita ma non onorata. Qui sorge sempre una domanda: quando si prescrive il compenso dell’avvocato? La questione merita una premessa di carattere pratico: spieghiamo perché un professionista dovrebbe attendere così tanto tempo prima di riscuotere il proprio credito.     Non tutti lo sanno ma anche gli avvocati, nonostante il lavoro che svolgono, hanno problemi legali: succede quando devono recuperare i propri crediti. Qui non è questione di bravura ma di solvibilità del cliente. Laddove questi infatti si renda inadempiente e tuttavia non abbia beni pignorabili, anche il legale più zelante e preciso dovrà arrendersi all’evidenza. Ma a volte la pazienza premia. Così l’avvocato – che certo, in questo, è tra i professionisti più navigati – attenderà il momento giusto (a volte anni) per farsi vivo non appena l’ex cliente avrà dimenticato il debito e avrà mutato la propria condizione reddituale o patrimoniale. Oppure potrebbe aspettare che il cliente muoia e poi chiedere il pagamento agli eredi. Tuttavia, come tutti i crediti, anche quello dell’avvocato va in prescrizione. Anzi, la prescrizione dei crediti dei professionisti è piuttosto breve: solo di 3 anni. Il problema però è comprendere da quando inizia a decorrere il termine di prescrizione: da quando viene emessa la fattura, da quando viene pubblicata la sentenza o da quando viene portato a compimento l’intero mandato? Un chiarimento lo fornisce la Cassazione. Indice * La prescrizione del credito dell’avvocato * Da quando decorre la prescrizione dell’avvocato? * La vicenda La prescrizione del credito dell’avvocato Abbiamo anticipato che la prescrizione del compenso dell’avvocato è di 3 anni. In verità, come tutti i crediti derivanti da un contratto (anche se verbale), la prescrizione è di 10 anni. Ma la legge prevede la possibilità di una prescrizione più breve (appunto triennale) che viene detta “presuntiva”. Cosa significa? Che il creditore ha il modo per dimostrare che il suo credito non è stato soddisfatto ma solo facendo giurare al debitore, dinanzi al giudice, di non aver pagato. È chiaro però che, se le parti sono in causa, è perché sostengono il contrario. E difficilmente il debitore, dinanzi al magistrato, cambierà idea o dirà la verità se non ci sono prove contrarie che rischiano di poterlo incriminare per il reato di falso in atto pubblico (il verbale di udienza).     Ecco perché possiamo ben dire che, in generale, la prescrizione dei crediti dell’avvocato è sempre di 3 anni. Peraltro ogni buon avvocato sa interrompere i termini di prescrizione: cosa che avviene con una lettera di diffida (raccomandata a/r) inviata al debitore. Da quel momento in poi il termine decorre nuovamente da capo. Da quando decorre la prescrizione dell’avvocato? La parte più complicata del discorso inizia quando bisogna individuale il momento a partire dal quale si inizia a calcolare il termine di tre anni. Di certo, se c’è un contratto scritto professionale che indica una data di scadenza dei pagamenti, la prescrizione parte dal giorno successivo a quello ultimo di pagamento. Viceversa quando non c’è un atto di questo tipo bisogna far riferimento all’insegnamento fornito dalla Cassazione. Con l’ordinanza n. 2618/2024, la Suprema Corte ha chiarito che la prescrizione del compenso dell’avvocato inizia a decorrere dalla pubblicazione della decisione definitiva del giudice (sentenza, decreto, ordinanza, ecc). Questo momento segna la conclusione dell’affare per il quale l’avvocato era stato incaricato. Le eventuali azioni successive intraprese dal legale (diffide, messa in mora, avvio di pignoramento) non influenzano il termine di prescrizione originario poiché si tratta di incarichi differenti, da pagare separatamente. Dunque, essi non posticipano la prescrizione. Secondo la Cassazione, la “conclusione della prestazione” si verifica con “l’esaurimento dell’affare”, che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo. Questa interpretazione assicura che eventuali azioni successive, connesse alla decisione finale, siano considerate nuove attività con un proprio termine di prescrizione. Come già aveva detto la stessa Cassazione (ordinanza n. 4438/20; depositata il 20 febbraio), ai sensi dell’art. 2957, comma 2, c.c., la prescrizione presuntiva dei compensi degli avvocati decorre dalla decisione della lite, e per gli affari non terminati, dall’ultima prestazione. La vicenda Un avvocato aveva portato in giudizio una sua cliente davanti al Tribunale competente, chiedendo che fosse obbligata a pagare per i servizi professionali che aveva ricevuto. Il Tribunale, tuttavia, aveva respinto la richiesta dell’avvocato, stabilendo che il diritto al compenso era ormai decaduto per via della prescrizione, secondo l’articolo 2956, comma 2, del codice civile, e aveva deciso di non assegnare le spese legali a nessuna delle due parti. Successivamente, l’avvocato aveva fatto appello contro questa decisione, ma la Corte d’Appello ha confermato il giudizio del Tribunale, sostenendo che non c’erano elementi che potessero far pensare che il diritto al compenso non fosse prescritto. L’avvocato aveva quindi presentato ricorso per cassazione, contestando in particolare l’applicazione dell’articolo 2957, comma 2, del codice civile da parte della Corte d’Appello. Sosteneva che il termine per la prescrizione avrebbe dovuto iniziare non dalla presentazione della difesa, ma dal momento in cui la sentenza era diventata definitiva. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile questo e altri motivi di ricorso, sottolineando che per interrompere la prescrizione è necessario che vi sia una richiesta esplicita e una chiara volontà di far valere i propri diritti. Inoltre, la Cassazione ha confermato che, in caso di cambiamento dell’avvocato durante un procedimento, per determinare il termine di prescrizione bisogna considerare il momento conclusivo dell’intera prestazione, che può variare in base a diversi fattori, compresi gli accordi tra le parti. FOPNTE INTERNET

Scopri come la legge tutela i lavoratori da estorsioni e minacce di licenziamento per motivi economici: NO! Agenzia IDFOX Milano

Come agire se minacciati di licenziamento per motivi economici? Scopri come la legge tutela i lavoratori da estorsioni e minacce di licenziamento per motivi economici da parte dei datori di lavoro. Nel mondo del lavoro, ci sono situazioni in cui i lavoratori possono trovarsi di fronte a richieste ingiuste da parte dei datori di lavoro, come la restituzione (in contanti) di parte dello stipendio già versato sul conto o l’accettazione di condizioni lavorative deteriori rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo (ad esempio l’inquadramento con categoria più bassa o l’indicazione in busta paga di un numero di ore lavorate inferiori rispetto a quelle effettive). Dinanzi alle comprensibili contestazioni del lavoratore si riceve spesso un perentorio “aut aut”: «O accetti o ti licenzio!». Ma un comportamento del genere si può contestare? Come agire se minacciati di licenziamento per motivi economici?     Queste pratiche non solo sono eticamente discutibili ma possono anche configurare reati come l’estorsione, punibile severamente dalla legge. In questo articolo, esploreremo come la giurisprudenza italiana tutela i lavoratori da tali abusi, facendo riferimento alle principali sentenze in materia. Indice * Cosa fare se il datore di lavoro minaccia di licenziarti per estorsione? * Che fare se vengo licenziato? * Quali sono gli esempi di estorsione nel mondo del lavoro? * Cosa dice la legge sull’accettazione di condizioni lavorative peggiori? * Quando non c’è estorsione del datore di lavoro? * La giurisprudenza o L’estorsione del datore di lavoro: casistica. o La minaccia del datore di lavoro che obbliga i dipendenti a avere uno stipendio più basso o Quando non c’è estorsione Cosa fare se il datore di lavoro minaccia di licenziarti per estorsione? Se ti trovi di fronte a una richiesta ingiusta dal tuo datore di lavoro, come la restituzione di parte dello stipendio con la minaccia di licenziamento, è importante sapere che la legge è dalla tua parte. Tale comportamento configura il reato di estorsione e pertanto puoi sporgere querela entro tre mesi da quando si è verificato l’episodio. L’estorsione nel contesto lavorativo si verifica quando il datore di lavoro cerca di ottenere un vantaggio ingiusto minacciando il dipendente, una pratica punita con la reclusione da 5 a 10 anni secondo il codice penale italiano.     Che fare se vengo licenziato? Chi desiste dall’agire contro il datore di lavoro perché teme il licenziamento deve sapere che, in tal caso, la risoluzione del rapporto di lavoro sarebbe nulla. Al di là, infatti, delle formali motivazioni indicate nella lettera di licenziamento, sarebbe facilissimo dimostrare che alla base della decisione del datore vi è uno scopo ritorsivo. E il licenziamento effettuato per ripicca (appunto “per ritorsione”), come nel caso di un rifiuto a sottostare a richieste ingiuste o nel caso di chi agisce in tribunale, si considera privo di effetti. La Cassazione ha stabilito che in tali circostanze il lavoratore ha diritto non solo alla reintegrazione nel posto di lavoro ma anche a un risarcimento. Quali sono gli esempi di estorsione nel mondo del lavoro? Diverse sentenze hanno delineato casi in cui il comportamento del datore di lavoro può essere considerato un’estorsione. Ad esempio, la minaccia di licenziamento per non aver sottoscritto cambiali in bianco, o l’obbligo di accettare retribuzioni inferiori minacciando licenziamento, revoca di benefits, trasferimenti, cambio di mansioni. Queste azioni sono state giudicate come tentativi di coartare la volontà dei dipendenti per trarne un profitto ingiusto. Cosa dice la legge sull’accettazione di condizioni lavorative peggiori? La prospettazione di condizioni lavorative peggiori, sotto la minaccia di perdere il lavoro, integra non solo il reato di estorsione ma anche un illecito civile. Quindi se anche il dipendente dovesse accettare a lungo tale pratica potrebbe sempre chiedere le differenze retributive, dinanzi al tribunale civile del lavoro, fino a cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Tale infatti è il termine di prescrizione previsto dalla legge per i diritti del dipendente. E per quanto riguarda la prova della restituzione di parte dello stipendio in contanti, la giurisprudenza ammette come prova le registrazioni avvenute sul luogo di lavoro (registrazioni che devono ritenersi sempre lecite quando effettuate per far valere un proprio diritto). Quando non c’è estorsione del datore di lavoro? La prospettazione da parte del datore di lavoro dell’alternativa tra rinuncia a parte della retribuzione e perdita dell’opportunità lavorativa non configura il reato di estorsione se questa viene fatta al momento dell’assunzione. Difatti in tali casi, secondo la Cassazione, pur sussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento di prestazioni d’opera sottopagate, ciò non significa che l’ottenimento di un impiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione di disoccupazione. Insomma, l’estorsione si può avere solo se il lavoratore è stato già assunto. La giurisprudenza L’estorsione del datore di lavoro: casistica. La minaccia di licenziamento in caso di mancata sottoscrizione della cambiale in bianco fatta dal datore di lavoro ai propri dipendenti integra il reato di estorsione che si interrompe al solo tentativo in caso di esplicito rifiuto delle persone offese. Tale condotta infatti, pur se nella forma tentata, integra la condotta propria del reato volta al tentativo di coartazione della volontà della vittima mediante minaccia di un male ingiusto per trarne profitto. Tribunale Nola, 27/07/2021, n.929 Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con minacce larvate di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate. Cassazione penale sez. II, 13/07/2023, n.34775 Integra estorsione la condotta del datore di lavoro che mediante minaccia di licenziamento, sfratto e conseguente allontanamento dal territorio nazionale, costringa i lavoratori stranieri ad accettare retribuzioni inferiori rispetto a quelle dovute e trattenendo per se la differenza e ad accettare di svolgere le attività in assenza dei dovuti dispositivi di protezione. Tribunale Gorizia, 10/03/2023, n.201 La minaccia del datore di lavoro che obbliga i dipendenti a avere uno stipendio più basso Integra la minaccia costitutiva del delitto di estorsione lo prospettazione da

Si può controllare l’auto del coniuge con il GPS? SI! Agenzia IDFOPX MILANO

GPS in macchina: è reato? Si può controllare l’auto del coniuge con il GPS? Secondo la Cassazione, è legittimo utilizzare il GPS nell’auto del coniuge (o di chiunque altro) senza violarne la privacy. Tale condotta non può essere considerata quindi un reato, né può dar luogo a richieste di risarcimento o altre conseguenze legali. Non è tutto. Seppure è vero che nascondere un registrare audio nella casa comune (quella cioè condivisa tra coniugi o partner conviventi) integra il reato di interferenze illecite nella vita privata, nel caso in cui detto apparecchio si trovi nell’auto non si configura alcun illecito penale.   È reato istallare un Gps sull’auto del marito o della moglie per controllarne i movimenti? Si può installare un dispositivo segreto per controllare, tramite il satellite, gli spostamenti in auto del coniuge? È reato il GPS in macchina? Tale strumentazione è, di norma, utilizzata dal datore di lavoro per verificare il tragitto compiuto dal dipendente: la legge glielo consente, previa informativa scritta al conducente. Ma, in ambito familiare, si può nascondere un GPS all’interno dell’auto per procurarsi le prove di un eventuale tradimento. L’infedeltà, che determina il cosiddetto «addebito» in caso di separazione, fa venir meno il diritto al mantenimento.   Stante la delicatezza della questione ci si è quindi chiesto se una condotta del genere possa essere considerata una violazione della privacy. Il dubbio è così finito sul banco della Cassazione che ha fornito importanti chiarimenti con la sentenza n. 3446/24. Indice * Si può controllare l’auto del coniuge con il GPS? * La vicenda * GPS con registratore in macchina: quando è lecito * Microfono e GPS nell’auto non sono reato * Come si spiega questa sentenza?   La vicenda Un uomo, ormai separatosi dalla moglie, si era messo a spiarla. Aveva così installato un dispositivo Gps dotato di microfono all’interno dell’autovettura di quest’ultima che gli consentiva di ascoltare le conversazioni intervenute all’interno del veicolo. L’uomo cercava prove di eventuali relazioni di quest’ultima. GPS con registratore in macchina: quando è lecito Se l’installazione del GPS nell’auto era già stata ritenuta lecita dalla Cassazione in passato, ciò che sorprende della sentenza in commento è il fatto di aver sdoganato anche l’utilizzo del registratore a distanza. La giurisprudenza ha sempre detto che, al di là del luogo ove viene nascosto il microfono, se chi sta “captando le conversazioni” non è presente sul luogo si verifica sempre il reato di interferenze illecite nella vita privata. In questo caso però la Corte ha cambiato opinione rispetto ai precedenti. Secondo la Cassazione l’abitacolo di un’autovettura – in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell’uomo o al trasferimento di oggetti da un posto all’altro e non ad abitazione – non può essere considerato luogo di privata dimora. Lo diventa solo se tale veicolo viene strutturato e utilizzato come privata abitazione (si pensi a un camper o a una roulotte) oppure quando di fatto viene a tale uso (si pensi a un senza tetto che dorme in macchina). Microfono e GPS nell’auto non sono reato Con specifico riferimento al reato di “illecite interferenze nella vita privata (previsto dall’articolo 615 bis cod. pen.) e da tutti chiamato “violazione della privacy”, la Cassazione ha affermato così il principio secondo cui «non integra reato la condotta di chi istalla nell’auto di un soggetto un telefono cellulare, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica. Oggetto, infatti, dell’articolo 615-bis cp è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell’articolo 614 cod. pen. tra i quali non rientra l’autovettura che si trovi sulla pubblica via». Come si spiega questa sentenza? La sentenza n. 3446/24 della Cassazione sottolinea che la protezione della privacy secondo l’articolo 615-bis del Codice Penale è limitata a specifici luoghi indicati nell’articolo 614, tra cui non rientra un’automobile parcheggiata su una via pubblica. Questo principio stabilisce un importante precedente per la definizione di “luogo privato” in relazione alla tutela della privacy.  

Agenzia Idfox Milano:Installare un gps nell’auto del coniuge è reato?

Installare un gps nell’auto del coniuge è reato?   Seguire con il sistema gps l’auto del coniuge significa praticamente pedinarlo, sebbene con l’aiuto di un moderno strumento tecnologico che consente l’identificazione immediata del luogo in cui il bersaglio si trova. Ebbene, pedinare una persona non è reato. Seguire una persona di nascosto non costituisce alcun illecito, a meno che il pedinamento non diventi persistente e/o molesto. Se il Gps e’ installato all’esterno dell’auto NON E’ REATO; MENTRE INSTALLATO ALL’INTERNO DELL’ABITACOLO E’ REATO-VIOLAZIONE DELLA PRIVACY.     È legale mettere un dispositivo di geolocalizzazione all’interno di un’auto all’insaputa del proprietario? È reato pedinare e spiare le persone?   A volte non ci sono limiti alla gelosia. Pur di spiare il proprio partner si è disposti a tutto, anche a infrangere la legge, se necessario. Non sono pochi i casi di persone che ingaggiano investigatori privati per scovare i segreti più reconditi del proprio coniuge, soprattutto quando si ha il sospetto che in atto c’è un tradimento. A volte, il partner ingelosito si mette in proprio e comincia a fare da sé pedinamenti, appostamenti e tentativi di intercettazione. Spesso si ricorre a vere e proprie microspie, installate nel cellulare o nell’auto della persona interessata. Questi comportamenti sono leciti? Installare un gps nell’auto del coniuge è reato?     Tutti sanno che il gps consente la geolocalizzazione dell’apparecchio su cui è installato. Si tratta di una tecnologia oggi molto diffusa, integrata perfino negli smartphone, che permette di determinare la posizione geografica dell’apparecchio. La tecnologia che sta alla base del gps funziona pressappoco così: il dispositivo trasmette segnali a un satellite in grado di favorire l’individuazione geografica del luogo in cui il dispositivo stesso si trova. È il meccanismo che consente il funzionamento dei navigatori satellitari, insomma. È legale installare un gps nell’auto del coniuge all’insaputa di questi? Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura. Indice * È legale pedinare una persona? * È legale installare un gps nell’auto del coniuge? * Microspia nell’auto del coniuge: è reato? È legale pedinare una persona? Per sapere se è reato installare un gps nell’auto del coniuge occorre rispondere a una domanda che si pone alla base del problema che vogliamo analizzare: è legale pedinare una persona?   Per la precisione, un pedinamento insistente o invasivo può dar luogo a due crimini: * al reato di molestia, che punisce con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro chi, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo (pensa al pedinamento ossessivo) [1]; * al reato di stalking, quando l’inseguimento sia in grado di ingenerare nella vittima un perdurante stato di ansia o di timore per l’incolumità propria o altrui, ovvero la costringa a cambiare le abitudini di vita (ad esempio, a non frequentare più certi luoghi per evitare l’appostamento del pedinatore) [2]. Ad esempio, secondo la giurisprudenza [3], il fatto di pedinare e attendere un congiunto del presunto debitore sotto casa in ora notturna in compagnia di altre persone, posto in essere successivamente a numerose e insistenti telefonate, costituisce condotta molesta, caratterizzata sotto il profilo soggettivo dalla petulanza, intesa come volontà specifica di dare fastidio a una persona, idonea ad integrare il reato di molestie. È legale installare un gps nell’auto del coniuge? Da quanto detto nel precedente paragrafo si evince anche la risposta alla domanda se sia legale o meno installare un gps nell’auto del coniuge all’insaputa di questi. In linea di massima, è legale seguire una persona mediante una microspia che, attraverso il segnale che emette, restituisca la posizione del veicolo in movimento. Infatti, pur avvalendosi di uno strumento tecnologico, si tratta pur sempre di un pedinamento, pertanto lecito nei limiti di cui abbiamo detto sopra. Anche secondo la giurisprudenza, l’utilizzo del gps per rintracciare i movimenti di una persona è assimilabile al pedinamento e non costituisce una specifica violazione di legge. Certo, sussiste comunque il rischio di incorrere nei reati di stalking oppure di molestie, se l’attività di controllo comincia a diventare eccessivamente invasiva e molesta. Microspia nell’auto del coniuge: è reato? Poniamo il caso che il coniuge non si accontenti del pedinamento ma voglia anche registrare le conversazioni che avvengono all’interno dell’auto del partner. In questo caso occorrerebbe l’installazione di un gps che sia in grado anche di captare le conversazioni in atto. Una cimice o microspia, insomma. Ebbene, secondo la più recente giurisprudenza [4], l’abitacolo di un’autovettura non rappresenta un luogo di privata dimora e quindi l’ex marito che istalli all’interno della macchina un apparecchio gps per ascoltare le telefonate dell’ex moglie non commette il reato di interferenze illecite nella vita privata, punito, a querela di parte, con la reclusione da sei mesi a quattro anni [5]. Secondo la Cassazione, l’abitacolo di un’autovettura – in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell’uomo o al trasferimento di oggetti da un posto all’altro e non ad abitazione – non può essere considerato luogo di privata dimora, salvo che esso sia strutturato (e venga utilizzato) come tale, oppure sia destinato in difformità dalla sua naturale funzione, a uso di privata abitazione. A parere di chi scrive, l’orientamento della Suprema Corte non è condivisibile: affinché la registrazione sia legale, infatti, occorrerebbe almeno la contestuale presenza del soggetto che effettua la registrazione all’insaputa dell’altro, come peraltro affermato dalla precedente giurisprudenza [6]. note [1] Art. 660 cod. pen. [2] Art. 612-bis cod. pen. [3] Cass., sent. n. 7379/2000. [4] Cass., sent. n. 3446/2024. [5] Art. 615-bis cod. pen. [6] Cass., sent. n. 33499/2019; Cass. sent. n. 45512 del 4 novembre 2014. Autore immagine: canva Fonte internet

Agenzia Idfox Milano-Reati contro la privacy e la reputazione: spiare, pedinare, registrare o fotografare possono essere spesso reati.

Cose che non si possono fare con l’ex partener o coniuge Reati contro la privacy e la reputazione: spiare, pedinare, registrare o fotografare possono essere spesso reati. Il rispetto della privacy e della reputazione vale a 360 gradi anche nei confronti dei soggetti con cui vi sono, o vi sono stati, rapporti di familiarità o convivenza. Commette reato, ad esempio, chi registra o si procura riprese video della vita privata del partner o chi ne parla male dinanzi ad almeno due persone. In questo articolo vedremo, alla luce di una interessante precisazione fatta dalla Cassazione penale (sent. n. 3446/2024), quali sono le cose che non si possono fare con l’ex partner o coniuge. Ma procediamo con ordine.     Indice * Si può nascondere un registrare in casa? * Si può nascondere un GPS in auto? * Si può pedinare il coniuge o il partner? * Si può entrare nella casella email o nel social? * Si può sparlare dell’ex o offenderlo? * Parlare male dell’ex in chat o sui social: cosa si rischia? Si può nascondere un registrare in casa? Registrare o riprendere ciò che fa il coniuge o il partner in propria assenza integra il reato di interferenze illecite nella vita privata per il quale si rischia la reclusione da sei mesi a quattro anni. Quindi nascondere un registratore all’interno della libreria, del divano o in altri luoghi della privata dimora è un illecito penale. Si può nascondere un GPS in auto? Secondo la Cassazione (sentenza n. 3446/24) non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di chi istalli nell’auto del partner o del coniuge un GPS anche se dotato di registratore. Nel caso di specie si trattava di un telefono cellulare, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica, che era in grado sia di localizzare gli spostamenti dell’auto, sia di trasmettere a distanza ciò che avveniva all’interno dell’abitacolo.     Si può pedinare il coniuge o il partner? Il pedinamento, se non si risolve in una vera e propria molestia, non è reato. Quindi mettere un investigatore privato, anche se munito di macchina fotografica con teleobiettivo e zoom è legittimo. Questi non può però entrare nei luoghi di privata dimora come ad esempio il cortile del condominio, l’atrio dell’edificio e tantomeno il pianerottolo. Lo stesso dicasi per il giardino privato che, essendo una pertinenza dell’abitazione, è equiparata ad essa. Diversamente, il pedinatore commetterebbe reato di violazione di domicilio. Quando il soggetto pedinato si accorge di tale attività e si sente molestato o infastidito scatta il reato di molestie in luogo pubblico punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516. Si può entrare nella casella email o nel social? Chi conosce le password di accesso a un’email o un account social del proprio partner può solo accedervi quando abbia ricevuto, di volta in volta, il consenso. Non può farlo in ulteriori occasioni. Il fatto di conoscere la password non legittima a intrusioni in qualsiasi momento. Si può sparlare dell’ex o offenderlo? Si sa che dopo una relazione c’è sempre l’amaro in bocca. A volte ci si confida con gli amici e si usano parole forti, sprezzanti, offensive. Anche questo comportamento è vietato. La diffamazione infatti scatta quando si parla male di una persona davanti ad almeno due persone, non importa se sono intimi amici e se lo si fa per sfogo. La diffamazione è punita con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 euro. Se però si attribuiscono all’ex dei comportamenti specifici (ad esempio un tradimento o una condotta violenta benché inesistenti). In questo caso la pena è la reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro. Parlare male dell’ex in chat o sui social: cosa si rischia? Screditare la reputazione dell’ex su una chat o su internet integra il reato di diffamazione aggravata. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro. Il fatto di non dire il nome non è sufficiente per evitare la condanna se il soggetto passivo (la vittima) è facilmente riconoscibile e individuale dal contesto delle espressioni. FONTE INTERNET

Milano-indagini difensive penali – informatica forense

Indagini difensive penali – informatica forense L’innovazione che riguarda il processo penale, attualmente i difensori, per l’acquisizione di elementi probatori hanno la necessità di avvalersi di collaborazioni che esulano la partecipazione di personale interno allo studio legale. Pertanto, il ruolo dell’Investigatore Privato assume un valore fondamentale ed indispensabile per produrre prove ed esaminare gli elementi attraverso attività sia di ricerca che dinamica. L’esperienza maturata nel corso degli anni di attività ci consente attualmente di cooperare attivamente con studi legali a livello nazionale ed internazionale per tematiche come concorrenza sleale,spionaggio informatico, sparizioni, violenze, abuso su minori, omicidi, furti, truffe e ricostruzione scene del crimine. A coadiuvare il Titolare nelle indagini, l’agenzia IDFOX Srl -Since 1991-ha stretto accordi con un pool di alto profilo con professionisti e laboratori per l’analisi dei reperti al fine di un report per uso legale idoneo ad ogni esigenza. Raccolta testimonianze Ricostruzione scena del crimine. Ricerca prove Analisi di laboratorio informatiche elettroniche. L’Agenzia IDFOX ed u sui consulenti effettuano servizi di investigazioni digitali Computer Forensics, perizie informatiche nonché consulenze tecniche. Siamo in grado di intervenire in tempi ridotti su qualsiasi device affrontando le necessità dei nostri clienti o risolvendo i problemi insorti, identificando e analizzando la documentazione informatica e i reperti digitali. Il fine di queste indagini non è unicamente quello di identificare eventuali reati informatici, ma anche quello di individuare prove legalmente valide e riproducibili nelle ordinarie sedi di giudizio Specializzata nella fornitura dei servizi di informatica forense nei settori commerciali, governativi e privati, garantendo procedure conformi alle normative nazionali ed europee e alle best practices Internazionali, ispirandosi alla ISO 27001 e alle tecniche di prevenzione dei pericoli informatici.   Prestiamo particolare attenzione alla ricerca di prodotti altamente tecnologici utilizzati per la realizzazione delle consulenze e successivamente impiegati nella realizzazione di impianti di sicurezza antintrusione, tracciamento veicolare, bonifiche ambientali, sicurezza informatica, videosorveglianza, sicurezza delle comunicazioni e la sicurezza personale che permettono alla nostra struttura di essere innovativa e tecnologicamente all’avanguardia.                Per ulteriori informazioni contatta: IDFOX  ®  Srl  Aut.Gov. n.9277/12B15E    Since 1991 Investigazioni private,  Aziendali, Assicurative, Informatiche, Economiche Bancarie Italia/estero Direzione/Sede/uffici:  Via Luigi Razza 4  – 20124 Milano –p.iva 09741640966 Tel.+39 02-344.223 (r.a.)       www.antifrodesinstri.com   www.investigazionibancarie.it                             www.idfox.it –   mail: max@idfox.it   INFORMATIVA  AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 e succ. mod. Artt. 13-14 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)  Informativa sul sito www.idfox.it    

Risarcimento Danni : Cos’è il danno tanatologico, come e quando viene risarcito in caso di incidente o di responsabilità medica.

Cosa si intende per danno tanatologico: il danno biologico terminale Cos’è il danno tanatologico, come e quando viene risarcito in caso di incidente o di responsabilità medica. Nel campo del diritto civile e della responsabilità medica, il termine “danno tanatologico” assume un’importanza cruciale tutte le volte in cui la vittima di una condotta illecita muore (si pensi al caso di un errore medico per errata diagnosi o al decesso conseguente a un incidente stradale. Con questo articolo, miriamo a chiarire in modo semplice ma esaustivo cosa si intenda per danno tanatologico, analizzando la sua definizione, le implicazioni legali e gli aspetti rilevanti, ma soprattutto gli estremi per il diritto al risarcimento che, in questi casi, spetta agli eredi (essendo venuta meno la vittima).     In un contesto in cui le questioni legali si intrecciano sempre più con argomenti etici e morali, comprendere il significato del danno tanatologico è fondamentale per professionisti del diritto, operatori sanitari e cittadini. Indice * Cos’è il danno tanatologico? * Quando si verifica il danno tanatologico? * Come si valuta il danno tanatologico? * Qual è la differenza tra danno tanatologico e danno morale? * Cos’è il danno biologico terminale? Cos’è il danno tanatologico? Il danno tanatologico è un tipo di danno non patrimoniale che si verifica quando un individuo subisce una morte imprevista o prematura a causa della negligenza o di un errore di un’altra parte. Questo danno riguarda la sofferenza per la perdita della vita stessa, considerata nella sua intrinseca dignità e valore, indipendentemente da eventuali conseguenze economiche. Proprio perché connesso alla sofferenza tra il fatto illecito (ad esempio l’incidente stradale) e la morte, il danno tanatologico è dovuto solo in caso di agonia e non anche di morte sul colpo, dove una sofferenza vera e propria non c’è. A ben vedere, però, la Cassazione ha detto che anche pochi minuti prima del decesso possono essere sufficienti a liquidare il danno tanatologico.     Quando si verifica il danno tanatologico? Come anticipato in apertura, il danno tanatologico si verifica a prescindere dal tipo di condotta illecita; tuttavia esso è più frequentemente associato a contesti medici, come errori chirurgici, diagnosi errate o negligenza nella cura. Tuttavia, può anche verificarsi in altri ambiti in cui l’azione o l’omissione di un soggetto porta alla morte prematura di un’altra persona, come in incidenti stradali o in infortuni sul lavoro. Come si valuta il danno tanatologico? La valutazione del danno tanatologico è complessa poiché ha una natura di per sé non patrimoniale (non comporta un pregiudizio economico ma al bene vita). Il giudice dovrà fare riferimento a una serie di fattori per quantificare tale danno come: * l’età della vittima, * la gravità dell’illecito; * l’intensità e la durata delle sofferenze patite dalla vittima; * il tempo tra l’illecito e la morte; * l’impatto sulla vita dei familiari rimasti. L’obiettivo è quantificare una compensazione adeguata al valore intrinseco della vita perduta. Qual è la differenza tra danno tanatologico e danno morale? A differenza del danno morale, che riguarda il dolore e la sofferenza interiore ed emotiva subiti da una persona, il danno tanatologico si concentra solo sulla perdita della vita stessa (pertanto è molto più specifico e si può richiedere solo in caso di decesso). Inoltre mentre il danno morale può essere subito sia dalla vittima che dai suoi familiari, il danno tanatologico è specificamente connesso alla sofferenza patita dalla sola vittima per via della sua morte prematura, anche se poi di fatto viene liquidato agli eredi. Quindi possiamo dire che il danno tanatologico è quello derivante dal patimento che il defunto ha patito prima di morire a causa di lesioni derivate da un’azione illecita commessa da un’altra persona; consiste nella perdita del bene “vita”. Cos’è il danno biologico terminale? Oggi, quando si parla di danno tanatologico, si preferisce definirlo come danno biologico terminale. Il danno biologico terminale si riferisce appunto a una riduzione della qualità della vita di un individuo durante l’ultima fase della sua esistenza, a seguito di un trauma o di una malattia. Si tratta di un danno che interessa i giorni, le settimane o i mesi precedenti la morte, in cui la persona ha vissuto in condizioni di grave sofferenza fisica e/o psichica. È particolarmente rilevante in casi di negligenza medica dove un trattamento inadeguato o tardivo ha peggiorato la condizione del paziente nell’ultima fase della sua vita. La valutazione del danno biologico terminale si basa sull’analisi delle condizioni di vita del soggetto nel periodo terminale. Vengono considerati fattori come il dolore fisico, la perdita di autonomia, l’angoscia psicologica e la diminuzione della qualità di vita. Questa valutazione è spesso effettuata da esperti in medicina legale. A differenza del danno morale, che si concentra sulle sofferenze emotive e psicologiche, il danno biologico terminale si focalizza sulle condizioni fisiche e sulla qualità di vita ridotta nell’ultima fase dell’esistenza. Mentre il danno morale può riguardare anche i familiari del defunto, il danno biologico terminale è specifico per la persona che ha subito direttamente il trauma o la malattia. Come anticipato per il danno tanatologico, non è risarcibile il danno biologico terminale quando la morte sia immediata o sia avvenuta a distanza molto ravvicinata (al massimo poche ore). FONTE INTERNET

AMBROSIANA Risarcimenti: Quali sono i limiti alla responsabilità del gestore di impianti sportivi pericolosi secondo la Cassazione?

Chi è obbligato a risarcire i danni per un infortunio sportivo? Quali sono i limiti alla responsabilità del gestore di impianti sportivi pericolosi secondo la Cassazione? La Cassazione, con la sentenza n. 1425/2024, ha stabilito i limiti della responsabilità dei gestori di impianti sportivi pericolosi, come piscine, piste da sci e circuiti motociclistici. La decisione è emersa in seguito al ricorso di un gestore di un circuito motociclistico, precedentemente condannato per la morte di un centauro. In questo articolo vedremo chi è obbligato a risarcire i danni per un infortunio sportivo alla luce della pronuncia della Cassazione n. 1425 del 12 gennaio 2024.     Indice * Come si determina la responsabilità del gestore in questi casi? * La vicenda e la decisione della Cassazione * Come definisce la Cassazione il dovere di vigilanza del gestore? Come si determina la responsabilità del gestore in questi casi? La IV Sezione penale della Cassazione ha chiarito che la responsabilità del gestore è limitata alle condotte espressamente previste dalla legge o dalle federazioni sportive. Esiste, in particolare, una norma generale, quella dell’articolo 2051 del codice civile, che impone una responsabilità oggettiva in capo al proprietario/custode di cose. «Responsabilità oggettiva» significa che l’obbligo di risarcimento sussiste a prescindere dall’eventuale colpa o malafede, ma per il semplice legame che c’è tra la cosa e il titolare del bene o colui che ne ha la materiale disponibilità. Tutte le volte in cui un oggetto, per la sua pericolosità intrinseca, genera un danno ad altri, il custode deve risarcire il danno alla vittima. E ciò a prescindere dall’eventuale presenza di cartelli di avviso con esonero di responsabilità: tale segnaletica non avrebbe alcun valore. È importante considerare che il diritto al risarcimento per le vittime di incidenti all’interno di impianti sportivi non sussiste sempre ma solo quando l’infortunio è determinato da “cose” potenzialmente lesive perché costituiscono un’insidia o un trabocchetto. Tanto per fare qualche esempio, il fatto che una persona cada in una pista di pattinaggio e si faccia male, rompendosi il femore, non implica una responsabilità del gestore. Questo perché la pista di ghiaccio, per quanto potenzialmente pericolosa, è una cosa “statica” la cui pericolosità è intrinseca e quindi non nascosta. Chi accetta di svolgere tale sport deve prevedere il rischio a cui va incontro. Diversa è l’ipotesi del motociclista che, nel prendere una curva in un autodromo, sbandi a causa della presenza di ghiaia sull’asfalto: qui siamo dinanzi a una insidia inaspettato, che non rientra nella normale prevedibilità del rischio. Al contrario, se la scivolata è causata da una manovra imperita del conducente, quest’ultimo non può ottenere alcun risarcimento. Così chi cade in un impianto sciistico per l’alta velocità da questi presa non può addebitare la responsabilità al gestore a meno che questi non abbia posto appositi cartelli e recinzioni per evitare il “fuori pista” oppure non abbia tenuto in buone condizioni il fondo. Oltre all’articolo 2051 del codice civile, che abbiamo appena analizzato, esistono però normative specifiche per ciascun impianto sportivo che il gestore deve rispettare se vuole evitare la responsabilità. La vicenda e la decisione della Cassazione Nel caso in esame, il gestore era stato condannato a 6 mesi per la morte di un centauro avvenuta in pista. L’incidente si è verificato quando la vittima, percorrendo il rettilineo principale del circuito, non ha impostato la curva e si è schiantata contro un muro. L’incidente è avvenuto a circa 70 km/h, con la moto che ha effettuato un “volo balistico” sopra una zona neutra prima dell’impatto. Nonostante la Corte di appello avesse riconosciuto l’omologazione corretta del circuito, ha ritenuto che il gestore avrebbe dovuto effettuare ulteriori valutazioni sulla sicurezza. Tuttavia, la Cassazione ha bocciato questa interpretazione, affermando che non è possibile aspettarsi che tutti i pericoli siano rimossi o che l’intero impianto sia modificato oltre le normative esistenti. Come definisce la Cassazione il dovere di vigilanza del gestore? Secondo la giurisprudenza, il dovere del gestore si limita alla vigilanza sul rispetto delle regole interne dell’impianto e delle normative speciali o dei regolamenti delle federazioni sportive. Nel caso specifico, il circuito rispettava le misure richieste dalla Federazione Motociclistica Italiana. Qual è stata la conclusione della Corte per il caso del gestore del circuito motociclistico? La Corte ha concluso che il gestore era tenuto a seguire la disciplina delle federazioni sportive senza essere obbligato a comportamenti che superassero le previsioni regolamentari. Di conseguenza, il gestore aveva adempiuto tutti gli obblighi previsti, affidandosi alle normative della Federazione Motociclistica Italiana e alle omologazioni del circuito. FONTE INTERNET