Cassazione: danno da demansionamento si estende alla perdita di aggiornamento professionale-Agenzia Investigazioni Idfox Milano
Cassazione: danno da demansionamento si estende alla perdita di aggiornamento professionale Gli Ermellini confermano una sentenza di condanna di un istituto bancario al risarcimento del danno da demansionamento Con ordinanza n. 1807 del 20/01/2022 (sotto allegata), la Corte di Cassazione ha respinto un ricorso di Intesa San Paolo SPA confermando una sentenza di merito che condannava l’Istituto di Credito al risarcimento del danno da demansionamento nei confronti di una funzionaria. I giudici di merito avevano riconosciuto un risarcimento che teneva conto non solo dalla preclusione della crescita professionale, ma anche dalla consequenziale perdita di aggiornamento professionale. La Corte di Cassazione ha confermato il verdetto chiarendo che il danno da demansionamento non può limitarsi alla sola preclusione della crescita professionale, ma può includere anche la “inevitabile perdita di aggiornamento professionale, non essendo la funzionaria più addetta alla materia dei criteri di valutazione del merito creditizio e dei presupposti per l’attività deliberativa degli affidamenti, in linea con la veloce evoluzione della materia specialistica”, La sentenza sottolinea in tal modo che nella valutazione del danno si deve considerare anche l’impatto sullo sviluppo professionale complessivo del lavoratore. Nella motivazione la Corte affronta anche il tema dell’onere probatorio ponendo l’accento sul fatto che il danno derivante dal demansionamento non è automaticamente presunto, ma può essere provato dal lavoratore ai sensi dell’art. 2729 del codice civile “attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione”. Respinto anche il motivo di ricorso che faceva leva sullo Ius Variandi del datore di lavoro alla luce del testo novellato dell’articolo 2103 c.c. La Corte ha dichiarato inammissibile tale motivo di ricorso perché la banca non ha adeguatamente contestato la motivazione della sentenza di Appello che si era concentrata sulle mansioni effettivamente svolte dalla funzionaria. Scarica pdf Cass. n. 1807/2022 Salva in PDF | Stampa
La CTU nel processo di famiglia-Agenzia Investigazioni IDFOX Milano
La CTU nel processo di famiglia La consulenza tecnica d’ufficio nel processo di famiglia e minorile: aspetti operativi e metodologici * CTU: nomina, doveri e compiti * Operazioni peritali * Operazioni che coinvolgono il minore * Relazione del CTU * Conclusione incarico CTU e garanzia terzietà CTU: nomina, doveri e compiti Ai sensi degli articoli 13, 22 e 23 disp. att. c.p.c., il giudice nomina il consulente tecnico che, per competenze ed esperienze professionali, sia quello più adatto per l’espletamento dell’incarico. Il CTU deve essere imparziale e ha il dovere entro il termine previsto dall’art. 192 c.p.c., di comunicare al giudice l’esistenza di fatti che possono determinare la sua ricusazione. Il CTU determina il calendario delle operazioni peritali e informa i difensori delle parti e i CTP, ove nominati. Il CTU concorda con i CTP le procedure e calendarizza gli incontri, in modo tal da consentire la presenza degli stessi, facendo comunque prevalere sempre la necessità di rispettare i tempi di deposito dell’elaborato peritale. CTU e i CTP operano congiuntamente al fine di rispettare il calendario delle operazioni peritali e il termine fissato dal giudice per il deposito dell’elaborato. Eventuali proroghe possono essere richieste dal CTU, prima della scadenza del primo termine di cui all’art. 195 c.p.c. in caso di particolare complessità della perizia. Il fascicolo processuale è messo integralmente a disposizione del CTU. Il giudice, al momento dell’ammissione della CTU, può concedere termine per il deposito di tutta la documentazione che le parti ritengano necessaria per l’espletamento dell’incarico, non operando le decadenze di cui all’art. 473-bis.17 c.p.c., trattandosi di diritti indisponibili. Nel corso della CTU possono essere prodotti al CTU o da lui acquisiti altri documenti pubblici o pubblicamente consultabili e documenti che sono in possesso di una delle parti o anche di un terzo, qualora ne emerga l’indispensabilità ai fini degli accertamenti (es. certificati medici, anche di medici privati, relazioni dei servizi sociali, documenti provenienti dalla scuola, ecc.). Il CTU, acquisisce il documento e lo trasmette indicando la provenienza e le modalità di acquisizione, ai CTP nominati o, in assenza, ai difensori delle parti, i quali, nel rispetto del contraddittorio, hanno il diritto di controbattere sul contenuto dei documenti prodotti. Ogni altro documento (video, trascrizioni di mail, sms, whatsapp) deve essere depositato dal difensore nel fascicolo di parte; il giudice ne valuta la rilevanza ai fini dell’espletamento dell’incarico, ferma restando la facoltà del CTU di acquisirlo autonomamente. Operazioni peritali All’inizio delle operazioni peritali il CTU redige il verbale dell’inizio delle stesse in cui dà atto: * della metodologia che verrà utilizzata, * del calendario delle operazioni peritali, * della tempistica. Le osservazioni e le istanze dei CTP (art. 194 c.p.c). sono effettuate durante le operazioni peritali e verbalizzate dal CTU; solo in caso di situazioni eccezionali che richiedano comunicazioni urgenti e indifferibili, le osservazioni e le richieste potranno essere formulate mediante comunicazione a mezzo pec. I verbali delle operazioni peritali sono sottoscritti dal CTU e allegati alla relazione nel primo termine di cui all’art. 195 c.p.c. Nella gestione delle operazioni peritali, il CTU deve individuare le modalità più opportune, da remoto o in presenza, sempre garantendo il rispetto del contraddittorio. L’esame peritale degli adulti comporta un’anamnesi completa che può essere effettuata insieme all’esame clinico. I test (proiettivi e/o psicometrici) possono essere utilizzati come approfondimento diagnostico, ma i risultati devono essere presi in esame nell’ambito di una valutazione il cui elemento guida è sempre l’esame clinico. L’assenza di test non preclude in linea di principio la possibilità di una corretta formulazione diagnostica. I test vengono effettuati da professionisti qualificati e specializzati in ambito forense, diversi dal CTU, sotto la sua responsabilità e direzione, e il materiale deve essere consegnato al CTU. Operazioni che coinvolgono il minore Il CTU svolge le operazioni che coinvolgono il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici e con modalità e tempistiche che garantiscano la serenità del minore, anche in ragione della sua età. Il CTU informa il minore sulle finalità dell’esame e utilizza strategie comunicative adeguate alle sue capacità di comprensione; il CTU accerta le competenze del minore in relazione alla capacità di discernimento, tenuto conto dell’età e del funzionamento psichico. Il CTU ha cura di promuoverne la libera espressione di intenzioni pertinenti all’accertamento peritale, compatibilmente con l’età e con la capacità di discernimento. Poiché la libera espressione delle proprie istanze è un diritto prioritario del minore, che potrebbe essere ostacolato da una presenza eccessiva di adulti nel contesto valutativo, l’esame dei minori avviene senza la presenza dei CTP, fatta salva la possibilità di questi di farne espressa richiesta. Al fine di preservare un contesto adeguato, la presenza del curatore-difensore non è opportuna durante l’esame clinico del minore, salvo richiesta del CTU. Ove il curatore speciale ritenga opportuna o necessaria la sua presenza, ne farà motivata richiesta al CTU che valuterà se consentirla sulla base di adeguata motivazione. Qualora il curatore speciale sia chiamato dal CTU per acquisire informazioni sul minore, il colloquio con il curatore speciale deve avvenire nel contraddittorio con i CTP. L’esame clinico del minore deve sempre essere audiovideoregistrato; il giudice o il CTU possono escludere la videoregistrazione, qualora pregiudizievole per il minore in considerazione della sua situazione psicofisica. In ogni caso, i supporti contenenti le registrazioni audiovideo devono essere consegnati, al termine dell’incombente, ai CTP ove nominati o ai difensori; CTP e difensori li utilizzeranno nel rispetto della tutela del minore. Il CTU ha facoltà di trascrivere integralmente ovvero di redigere verbale sommario dell’esame clinico del minore; la trascrizione o il verbale sommario sono allegati alla relazione. Il giudice può disporre l’audiovideoregistrazione dell’esame degli adulti, ove la ritenga necessaria. Ove alla prima udienza successiva al deposito della CTU sia richiesta la produzione del supporto contenente le registrazioni, il giudice decide, bilanciando tra il diritto di difesa e le esigenze di tutela della riservatezza. CTP e difensori utilizzano le registrazioni così acquisite nel rispetto della tutela del minore. Qualora il CTU decida di non procedere all’audioregistrazione degli incontri, essi non possono essere audioregistrati dai CTP autonomamente, se non previa
La Consulta estende i confini della consulenza tecnica preventiva-Agenzia investigazioni IDFOX Milano
La Consulta estende i confini della consulenza tecnica preventiva La Corte afferma che la mancata applicazione della misura ex art. 696-bis c.p.c. a tutti i crediti derivanti da ogni atto o fatto idoneo a produrli in conformità all’ordinamento giuridico, dà luogo ad una differenziazione priva di ragionevole giustificazione * Cosa prevede l’art. 696-bis c.p.c. * La questione di legittimità costituzionale * Che cosa ha detto la Corte Costituzionale Cosa prevede l’art. 696-bis c.p.c. Prima di passare all’esame della questione di legittimità posta all’attenzione della Consulta, di seguito si riporta una breve descrizione della consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696-bis c.p.c., avente ad oggetto l’accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni derivanti da contratto o da fatto illecito. Tale disposizione attribuisce, in particolare, al consulente tecnico nominato dal giudice il compito di promuovere la definizione concordata della lite. Se la conciliazione è raggiunta tra le parti, il giudice competente attribuisce all’accordo transattivo efficacia di titolo esecutivo. In questo senso la consulenza tecnica preventiva assume natura e funzione di strumento di composizione bonaria della lite. La questione di legittimità costituzionale La vicenda prende avvio dal dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di Bari in ordine all’art. 696-bis, primo comma, primo periodo c.p.c. “nella parte in cui non prevede che l’espletamento della consulenza tecnica in via preventiva possa essere richiesto ai fini dell’accertamento e della determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione, oltre che di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, di obbligazioni derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”. Ad avviso del rimettente, spiega il Giudice delle leggi, tale previsione “contrasterebbe con l’art. 3 Cost., in quanto, escludendo irragionevolmente detta ultima categoria di crediti – i quali, al pari di quelli nascenti dal contratto o dal fatto illecito, sono coessenziali alla «realizzazione del sistema dei diritti» -, si risolverebbe in «un’evidente aporia, o comunque in un’incoerenza interna dell’istituto”. Secondo il Tribunale rimettente sarebbe inoltre “violato l’art. 24 Cost., in quanto l’ingiustificata restrizione dell’ambito applicativo del procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ. soltanto ad alcune categorie di crediti inciderebbe negativamente «sulla pienezza del potere di agire in giudizio» dei titolari dei diritti esclusi, i quali restano privi di uno strumento alternativo all’ordinaria tutela giurisdizionale – nonché «ad essa eventualmente preordinato (laddove non sia raggiunta la conciliazione)» -, che ne consentirebbe una più pronta ed efficace realizzazione”. Che cosa ha detto la Corte Costituzionale La Consulta, investita della questione di legittimità costituzionale sopra rappresentata, con sentenza n. 222/2023 (sotto allegata), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico», per le ragioni di seguito esposte. Il Giudice delle leggi, dopo essersi soffermato sulla natura e sulla funzione dell’istituto di cui all’art. 696-bis c.p.c., ha anzitutto condiviso le conclusioni formulate dal Giudice rimettente, il quale aveva evidenziato l’impossibilità di “sperimentare una interpretazione costituzionalmente orientata che implichi l’espansione semantica o l’applicazione analogica della disposizione oggetto di censura”. In questo senso, prosegue la Corte, il “campo di applicazione privilegiato della consulenza conciliativa sarebbe, quindi, da individuarsi nelle liti relative alla esecuzione di contratti (…) ovvero in quelle in materia di responsabilità civile”. Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, nonché il ragione della natura e dalla funzione dell’istituto di cui all’art. 696-bis c.p.c., la Consulta ha dunque ritenuto che “la consulenza tecnica preventiva per i soli crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni di fonte contrattuale o da fatto illecito, e non anche per tutti i diritti di credito derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico, secondo la indicazione fornita dall’art. 1173 cod. civ., dà luogo ad una differenziazione priva di una ragionevole giustificazione e alla violazione, in danno dei titolari dei crediti esclusi, della garanzia ex art. 24 Cost., cui non osta l’ampia discrezionalità del legislatore in ambito processuale, che pure questa Corte ha più volte affermato. 6.1.- Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 696-bis, primo comma, primo periodo, cod. proc. civ., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico”. Scarica pdf Corte Cost. n. 222/2023
La Corte afferma che la mancata applicazione della misura ex art. 696-bis c.p.c. a tutti i crediti derivanti da ogni atto o fatto idoneo a produrli in conformità-Agenzia IDFOX Milano
La Corte afferma che la mancata applicazione della misura ex art. 696-bis c.p.c. a tutti i crediti derivanti da ogni atto o fatto idoneo a produrli in conformità all’ordinamento giuridico, dà luogo ad una differenziazione priva di ragionevole giustificazione * Cosa prevede l’art. 696-bis c.p.c. * La questione di legittimità costituzionale * Che cosa ha detto la Corte Costituzionale Cosa prevede l’art. 696-bis c.p.c. Prima di passare all’esame della questione di legittimità posta all’attenzione della Consulta, di seguito si riporta una breve descrizione della consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696-bis c.p.c., avente ad oggetto l’accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni derivanti da contratto o da fatto illecito. Tale disposizione attribuisce, in particolare, al consulente tecnico nominato dal giudice il compito di promuovere la definizione concordata della lite. Se la conciliazione è raggiunta tra le parti, il giudice competente attribuisce all’accordo transattivo efficacia di titolo esecutivo. In questo senso la consulenza tecnica preventiva assume natura e funzione di strumento di composizione bonaria della lite. La questione di legittimità costituzionale La vicenda prende avvio dal dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di Bari in ordine all’art. 696-bis, primo comma, primo periodo c.p.c. “nella parte in cui non prevede che l’espletamento della consulenza tecnica in via preventiva possa essere richiesto ai fini dell’accertamento e della determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione, oltre che di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, di obbligazioni derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”. Ad avviso del rimettente, spiega il Giudice delle leggi, tale previsione “contrasterebbe con l’art. 3 Cost., in quanto, escludendo irragionevolmente detta ultima categoria di crediti – i quali, al pari di quelli nascenti dal contratto o dal fatto illecito, sono coessenziali alla «realizzazione del sistema dei diritti» -, si risolverebbe in «un’evidente aporia, o comunque in un’incoerenza interna dell’istituto”. Secondo il Tribunale rimettente sarebbe inoltre “violato l’art. 24 Cost., in quanto l’ingiustificata restrizione dell’ambito applicativo del procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ. soltanto ad alcune categorie di crediti inciderebbe negativamente «sulla pienezza del potere di agire in giudizio» dei titolari dei diritti esclusi, i quali restano privi di uno strumento alternativo all’ordinaria tutela giurisdizionale – nonché «ad essa eventualmente preordinato (laddove non sia raggiunta la conciliazione)» -, che ne consentirebbe una più pronta ed efficace realizzazione”. Che cosa ha detto la Corte Costituzionale La Consulta, investita della questione di legittimità costituzionale sopra rappresentata, con sentenza n. 222/2023 (sotto allegata), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico», per le ragioni di seguito esposte. Il Giudice delle leggi, dopo essersi soffermato sulla natura e sulla funzione dell’istituto di cui all’art. 696-bis c.p.c., ha anzitutto condiviso le conclusioni formulate dal Giudice rimettente, il quale aveva evidenziato l’impossibilità di “sperimentare una interpretazione costituzionalmente orientata che implichi l’espansione semantica o l’applicazione analogica della disposizione oggetto di censura”. In questo senso, prosegue la Corte, il “campo di applicazione privilegiato della consulenza conciliativa sarebbe, quindi, da individuarsi nelle liti relative alla esecuzione di contratti (…) ovvero in quelle in materia di responsabilità civile”. Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, nonché il ragione della natura e dalla funzione dell’istituto di cui all’art. 696-bis c.p.c., la Consulta ha dunque ritenuto che “la consulenza tecnica preventiva per i soli crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni di fonte contrattuale o da fatto illecito, e non anche per tutti i diritti di credito derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico, secondo la indicazione fornita dall’art. 1173 cod. civ., dà luogo ad una differenziazione priva di una ragionevole giustificazione e alla violazione, in danno dei titolari dei crediti esclusi, della garanzia ex art. 24 Cost., cui non osta l’ampia discrezionalità del legislatore in ambito processuale, che pure questa Corte ha più volte affermato. 6.1.- Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 696-bis, primo comma, primo periodo, cod. proc. civ., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico”. 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Tutti i segnali che indicano gli imbrogli quando compri in rete: a cosa fare attenzione per non cascarci. -Agenzia IDFOX Milano
Tutti i segnali che indicano gli imbrogli quando compri in rete: a cosa fare attenzione per non cascarci. Ebbene sì: anche i siti più noti e blasonati non sono immuni dalle truffe che colpiscono gli acquirenti di prodotti online. Anzi, spesso è proprio la notorietà del marchio che li fa finire nel mirino, specialmente quando nascono dei fake, cioè dei cloni, che ingannano l’utente convinto di comprare sul sito originale. E purtroppo è molto facile finirci, in modo inconsapevole, a causa di programmi malevoli e silenziosi che vengono installati sul dispositivo. Questo avviene grazie alla involontaria cooperazione di chi riceve un messaggio e clicca un link apparentemente innocuo, ma dal quale si innesca il meccanismo truffaldino. In questo articolo ti spiegheremo come evitare le truffe sugli acquisti online. Riconoscere un sito truffa, o un altro qualsiasi tentativo di rubare online i nostri dati e i nostri soldi, sembra facile ma non lo è affatto, perché le imitazioni sono molto fedeli e i metodi per insinuarsi nei dispositivi sono subdoli: ne nascono ogni giorno sempre di nuovi. Il problema delle truffe sugli acquisti online è complicato dalle esperienze quotidiane che abbiamo sui social, dove nei feed scorrono innumerevoli inserzioni commerciali e proposte d’acquisto su cui è facile cliccare, ed è accentuato dai sistemi di messaggistica che tutti utilizziamo, come WhatsApp o Telegram: siamo continuamente bombardati di richieste dei nostri dati, che ormai non si limitano più al classico numero di telefono chiamato a ripetizione dai call center, ma puntano ad accedere alle nostre carte di credito e ai conti correnti bancari o postali in cui conserviamo il denaro faticosamente guadagnato e risparmiato. Ci sono poi le sempre più numerose app che consentono di fare acquisti in rete direttamente dallo smartphone, addebitando subito l’operazione sulla carta di credito abbinata. Sembra un metodo comodo, pratico e veloce, ma spesso i soldi spariscono e il prodotto non arriva, mentre chi ha fatto l’ordine tenta di ottenere informazioni ma non riesce a contattare nessuno perché i recapiti del sito sono inesistenti o falsi: questo però è solo il più grezzo metodo di truffa esistente, ma non è certo l’unico. Ce ne sono parecchi altri molto più ingegnosi e sofisticati, dai quali bisogna sapersi difendere per evitare di perdere il proprio denaro e di avere altri guai. Vediamo come fare per proteggerci. Indice * Attenzione al nome del sito di e-commerce * Non cliccare sui link * Come controllare se la connessione è protetta * Come individuare i siti truffa * Il momento del pagamento * Non fornire dati ulteriori * Come capire se le recensioni sono vere * Accorgimenti antitruffa se compri da una app * Truffe su Temu: come riconoscerle * Decalogo antitruffa e truffe famose Attenzione al nome del sito di e-commerce Temu.com e Temu.net : che differenza c’è? Nel secondo caso abbiamo usato un dominio diverso nell’estensione finale. Sembra niente, una modifica di poco conto, trascurabile. Invece il cambiamento del nome del dominio – che è l’indirizzo di recapito sul web, tecnicamente chiamato URL – porta l’utente su un sito del tutto diverso: nel nostro caso, sul Temu fasullo, che ci chiederà innanzitutto di loggarci con le nostre credenziali di accesso, così carpendole per consentire ai malfattori di collegarsi a nostro nome su un sito di e-commerce vero al quale siamo registrati, e di fare lì tutti gli acquisti possibili con i sistemi di pagamento abbinati al nostro account. Non cliccare sui link Le truffe lampo, invece, con lo stesso sistema della storpiatura del nome del sito, attraverso l’invio di un messaggio camuffato da comunicazione urgente che arriva con sms, o su WhatsApp o tramite e-mail, chiedono di inserire, con una qualsiasi scusa (la più comune è la verifica di funzionamento del sistema, con conferma o aggiornamento dei dati) le credenziali di accesso al nostro sito di home banking o ai siti di e-commerce che frequentiamo, nonché le coordinate bancarie di riferimento e gli estremi della carta di credito utilizzata per gli acquisti. Appena questi preziosi dati vengono rivelati ai truffatori, la carta sarà utilizzata per compiere altre operazioni che saranno addebitate a nostro nome. E se si tratta dei dati del conto corrente, potranno esserci prelievi e trasferimenti abusivi di denaro. Tutto questo avviene specialmente se non è attivata l’autenticazione a doppio fattore, con l’autorizzazione specifica ai movimenti comunicati da un apposito messaggio di alert. Quindi poni attenzione prima di cliccare su qualsiasi link, anche se presenta il nome di un sito a te familiare o comunque ben conosciuto: basta veramente poco per ingannarci e confonderci. Come controllare se la connessione è protetta Avrai compreso che l’ortografia su Internet è molto importante: quindi se ricevi un link da qualsiasi fonte (e-mail, sms, WhatsApp ecc.) controlla sempre che corrisponda esattamente alla denominazione del sito vero ed ufficiale al quale ti vorresti rivolgere, senza alterazioni e storpiature. Ma al di là del nome simile e confondibile, come accorgersi se un sito di e-commerce è veramente sicuro? Esiste un metodo pressoché infallibile: controlla che sulla barra degli indirizzi del browser, accanto all’URL del sito, compaia un lucchetto e la stringa “https”, che indica una connessione sicura perché i dati vengono crittografati durante la trasmissione; il normale protocollo di rete internet “http”, invece, non garantisce questa protezione, e può essere utilizzato solo per i siti di consultazione, ma mai per quelli in cui devono essere inseriti dati sensibili dell’utente, come appunto quelli necessari per compiere un qualsiasi acquisto online. Come individuare i siti truffa Alcuni siti di e-commerce rispettano i requisiti formali di denominazione e di protocollo che abbiamo descritto, ma in realtà sono truffaldini in quanto nella sostanza sono stati creati solo per ingannare gli utenti. I siti truffaldini si possono riconoscere da alcuni semplici indizi: le offerte troppo allettanti, come quando certi prodotti di solito molto costosi vengono offerti a prezzi irrisori, i feedback falsi, le vetrine “pilotate” che spingono eccessivamente su alcuni articoli del catalogo (mentre gli altri prodotti, non in promozione, risultano sempre terminati, non disponibili
È legale nascondere una cimice in un’auto?-Agenzia investigazioni IDFOX Milano
È legale nascondere una cimice in un’auto? Una sentenza della Cassazione chiarisce i limiti legali sull’uso di dispositivi GPS nelle auto, sollevando questioni di privacy e diritto. È legale nascondere una cimice in un’auto? In un mondo sempre più connesso, la questione della privacy assume contorni sempre più complessi, soprattutto quando si tratta di tecnologie capaci di tracciare i nostri movimenti. Un caso recente riguardante l’installazione di un dispositivo GPS con microfono nell’auto di un’avvocata ha sollevato interrogativi importanti sul diritto alla privacy e sui confini legali di tali pratiche. Questo articolo esplora la sentenza emessa dalla Cassazione, offrendo spunti di riflessione sulla delicatezza dei confini tra sicurezza personale, privacy e le implicazioni legali dell’uso di tali dispositivi. Indice * Cosa dice la legge sull’uso dei dispositivi GPS nelle auto? * È legale ascoltare le conversazioni nell’auto di qualcun altro? Cosa dice la legge sull’uso dei dispositivi GPS nelle auto? La vicenda giudiziaria origina dal ritrovamento, da parte di un’avvocata, di un dispositivo GPS dotato di microfono nella sua automobile, installato segretamente dall’ex marito. In più l’uomo aveva lasciato uno smartphone con deviazione di chiamate in entrata, in modo da verificare ove lo stesso si trovasse e con la possibilità di sentire, sempre attraverso lo smartphone stesso, le conversazioni eventualmente fatte in auto. In primo grado, l’uomo è stato condannato per interferenze illecite nella vita privata dell’ex moglie. Tuttavia, la sentenza di Appello ha ribaltato questo verdetto, assolvendo l’uomo. A detta dei giudici di secondo grado, tale reato si consuma solo se l’interferenza avviene nei luoghi di privata dimora (l’abitazione) e in quelli ad essa equiparati (le pertinenze come il giardino). L’auto invece non rientra tra questi. Quindi nascondere una cimice nella macchina non è reato, non costituisce cioè violazione della privacty. La questione è finita in Cassazione dove il legale della donna aveva provato a sostenere che, in appello, si era ignorata «una nozione più ampia del concetto di privata dimora» e si era trascurata la rilevanza, nell’ottica della privacy, della «installazione di una microspia all’interno di un’automobile». Peraltro, secondo il legale, l’autovettura della persona offesa va sicuramente catalogata quale luogo di privata dimora, poiché «all’interno di essa la donna intratteneva colloqui non solo personali, ma anche di carattere professionale, legati all’attività di avvocato da lei svolta». Queste obiezioni non convincono i magistrati di Cassazione, i quali hanno confermato l’assoluzione dell’uomo emessa in Appello. Per fare chiarezza, i Giudici di terzo grado sottolineano che «l’abitacolo di un’autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell’uomo o al trasferimento di oggetti da un posto all’altro e non ad abitazione, non può essere considerato luogo di privata dimora, salvo che, a differenza di quanto dedotto nel caso in esame, esso sia, sin dall’origine, strutturato (e venga di fatto utilizzato) come tale, oppure sia destinato, in difformità dalla sua naturale funzione, ad uso di privata abitazione». È legale ascoltare le conversazioni nell’auto di qualcun altro? La sentenza di Cassazione (n. 3446 del 29 gennaio 2024) conferma l’assoluzione dell’uomo, stabilendo che l’abitacolo di un’auto non può essere considerato un luogo di privata dimora ai sensi della legge sulla privacy. Questo verdetto pone l’accento sulla distinzione tra gli spazi privati, protetti dalla legge sulla privacy, e quelli che, nonostante possano essere utilizzati per conversazioni private, non rientrano nella definizione legale di “privata dimora”. Le cose vanno però diversamente quando il veicolo viene usato come dimora: è l’ipotesi del camper, della roulotte o di chi, senza tetto, vive nella propria macchina. Quali sono le implicazioni di questa sentenza per la privacy individuale? La decisione della Cassazione evidenzia un importante punto di riflessione sulla privacy nell’era digitale, sottolineando come la protezione della riservatezza personale debba fare i conti con le definizioni legali di spazio privato. Questa sentenza chiarisce che l’installazione di dispositivi di ascolto in un veicolo non costituisce di per sé una violazione della privacy se il veicolo si trova in luoghi pubblici o non è considerato una dimora privata.
Si può dire che una persona fa disinformazione e che non dice cose esatte?-Agenzia Investigazioni Idfox Milano
Si può dire che una persona fa disinformazione e che non dice cose esatte? In un’era dove tutti – professionisti e non – esprimono giudizi sui social, anche su questioni particolarmente tecniche, per poi interagire tra loro in modo aspro e a volte violento, è normale chiedersi quali sono i confini tra la diffamazione e il diritto di critica. A rendere più pungenti i post sono spesso gli stessi “esperti del settore” che non accettano la possibilità che altri possano mettere bocca su materie per le quali non hanno un titolo. Di qui nasce spesso una domanda: su internet o su altri social si può fare il nome e cognome di una persona dicendo che fa disinformazione e che dice cretinate? Dare del bugiardo a una persona è reato oppure tale condotta potrebbe integrare un reato? Cosa dice la legge e cosa rischia chi cerca di ristabilire la verità scientifica? Cerchiamo di chiarirlo meglio qui di seguito. Indice * Si può dire che una persona fa disinformazione? * Come non cadere nella diffamazione? * Cosa si rischia se si diffama qualcuno * Conclusioni Si può dire che una persona fa disinformazione? La diffamazione non scatta solo quando si offende una persona imputandole un fatto non vero: basta un semplice attributo lesivo dell’altrui reputazione personale, morale o anche solo professionale, indipendentemente poi dal fondamento su cui poggia tale valutazione. Quindi costituisce diffamazione aggravata non già la semplice critica all’idea o al pensiero altrui ma l’invettiva alla persona, con attribuzione di una qualità negativa come: “bugiardo”, “impostore”, “racconta-frottole”, “impreparato” o, come si dice oggi con un colorito neologismo, “fuffologo”. Come non cadere nella diffamazione? La Cassazione ha detto che, per non cadere nella diffamazione, bisogna restare nei confini della cosiddetta “continenza” ossia la moderazione espressiva. Si può obiettare una specifica espressione di una persona ma non aggredire la persona stessa. È sicuramente lecito dire «dissento da ciò che dice Tizio perché, a mio avviso, è errato per le seguenti ragioni…». Così come è lecito scrivere un post in cui si prende una posizione diversa da quella sposata da un’altra persona, anche facendone nome e cognome se quest’ultima ha reso pubblico il proprio pensiero. Ma bisogna pur sempre ancorare la critica a tale specifico pensiero e non alla persona nel suo complesso. Pertanto è reato dire che Tizio fa disinformazione o che dice fesserie e sciocchezze. Allo stesso modo, e forse ancora più intuitivamente, rischia una querela per diffamazione chi dice che una persona è bugiarda, anche se il suo giudizio appare fondato e ne dà dimostrazione. Dire che una persona è bugiarda significa metterla sulla pubblica gogna: significa dare un giudizio sulle qualità morali e/o professionali della vittima. Per maggiore dettagli leggi Quando non è diffamazione sui social? Cosa si rischia se si diffama qualcuno La diffamazione su internet è punita con una pena più grave rispetto alla condotta “base” proprio perché il web è un mezzo di comunicazione che può arrivare a un numero indeterminato di persone. Quindi scrivere un post diffamatorio o anche commentare quello di un’altra persona ed esprimersi sempre in modo non pagato consente alla vittima di sporgere querela. Il responsabile sarà punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 516 euro. Se tuttavia la condotta è isolata e il danno è stato tutto sommato lieve, il responsabile può chiedere l’archiviazione del procedimento penale per “particolare tenuità del fatto” (ex art. 131-bis cod. pen.), salvo il risarcimento del danno alla vittima. Conclusioni In conclusione bisognerebbe sempre non lasciarsi prendere dalla rabbia, dalla foga e, soprattutto, dal proprio ego: sono queste le cause principali che conducono poi a un’incriminazione penale per diffamazione.
Assegno divorzile: si computa anche la convivenza prematrimoniale-Agenzia Investigazioni IDFOX Milano
Assegno divorzile: si computa anche la convivenza prematrimoniale La Cassazione ha ritenuto che, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» dell’unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale ai fini dell’assegno divorzile * Convivenza prematrimoniale e assegno divorzile * Come si determina l’assegno divorzile * La convivenza nel periodo prematrimoniale Convivenza prematrimoniale e assegno divorzile Con l’importantissima sentenza n. 35385/2023 (sotto allegata), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha messo in rilievo come la convivenza prematrimoniale, essendo ormai un fenomeno di costume sempre più radicato nei comportamenti della nostra società, laddove protrattasi nel tempo ed abbia «consolidato» una divisione dei ruoli domestici capace di creare «scompensi» destinati a proiettarsi sul futuro matrimonio e sul divorzio che dovesse seguire, deve essere necessariamente essere presa in considerazione ai fini della determinazione dell’assegno divorzile. Come si determina l’assegno divorzile Prima di pronunciarsi in ordine alla specifica questione posta all’attenzione della Corte e consistente nella possibilità o meno, secondo l’attuale assetto normativo e giurisprudenziale, di considerare anche il periodo di convivenza precedente il matrimonio ai fini del calcolo dell’assegno divorzile, il Giudice di legittimità ha ripercorso l’evoluzione interpretativa in tema di criteri di determinazione dell’assegno divorzile, di cui si darà brevemente atto nel presente paragrafo. La Corte ha spiegato come, a partire dalla storica sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018, è stato superata la distinzione tra “criterio attributivo e criteri determinativo dell’assegno di divorzio, essendosi affermato che il giudice deve accertare l’adeguatezza dei mezzi (…) alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”. Le Sezioni unite del 2018 hanno altresì evidenziato come “l’autoresponsabilità (…) deve infatti percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all’inizio del matrimonio (o dell’unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno; alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l’autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l’autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente”. La convivenza nel periodo prematrimoniale Passiamo adesso ad esaminare il cuore della sentenza emessa dalle Sezioni Unite. La vicenda prende avvio dalle doglianze formulate dall’ex moglie rispetto al fatto che la Corte d’Appello di Bologna non avesse considerato il contributo economico e personale dalla stessa fornito nella fase anteriore al sorgere del vincolo matrimoniale, evidenziando, a tal proposito, come non vi fossero state differenze tra il comportamento dei coniugi nella fase prematrimoniale e in quella coniugale, soprattutto con riguardo alle scelte comuni di organizzazione della vita familiare e riparto dei rispettivi ruoli. In ordine a tale contestazione, le Sezioni Unite hanno anzitutto confermato che nel nostro ordinamento sussiste indubbiamente “una differenza (..) tra matrimonio e convivenza, (..) dato che il matrimonio e, per volontà del legislatore, l’unione civile,appartengono ai modelli c.d. «istituzionali», mentre la convivenza di fatto, al contrario, è un modello «familiare non a struttura istituzionale». Tuttavia, convivenza e matrimonio sono comunque modelli familiari dai quali scaturiscono obblighi di solidarietà morale e materiale, anche a seguito della cessazione dell’unione istituzionale e dell’unione di fatto”. Ciò posto, prosegue la Corte, ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell’assegno divorzile, il criterio individuato dalle Sezioni Unite del 2018 “risulta decisivo per affrontare anche il tema relativo ai rapporti tra convivenza e matrimonio, atteso che, come chiarito proprio nella citata sentenza n. 18287, «alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo»”. Sul punto, la Suprema Corte aggiunge che il criterio della durata del matrimonio assume, anche alla luce di quanto affermato dalla Cassazione nel 2018, una rilevanza cruciale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: “a) la valutazione del contributo che ciascun coniuge, per tutto il periodo in cui l’unione matrimoniale era ancora esistente, ha dato alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell’altro coniuge; b) in relazione all’età del coniuge richiedente e alla conformazione del mercato del lavoro, per considerare le effettive potenzialità professionali e reddituali valutazioni alla fine della relazione matrimoniale”. In definitiva, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, nonché della crescente diffusione sociale del fenomeno della convivenza, la Corte ha ritenuto che la convivenza prematrimoniale, laddove protrattasi nel tempo ed abbia «consolidato» una divisione dei ruoli domestici capace di creare «scompensi» destinati a proiettarsi sul futuro matrimonio e sul divorzio che dovesse seguire, deve necessariamente essere presa in considerazione anche nella fase patologica del rapporto coniugale e dunque anche ai fini della determinazione dell’assegno divorzile. Concluso l’esame sulla questione di massima importanza sopra riassunta, cui la Corte ha dedicato una sentenza di ben 41 pagine, il Giudice di legittimità ha enunciato il seguente principio di diritto “Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con
Agenzia investigati aioni IDFOX Milano-Il figlio minorenne può essere assegnato al padre se la madre soffre di disturbi, è violenta o comunque dannosa per la sua crescita.
Il figlio minorenne può essere assegnato al padre se la madre soffre di disturbi, è violenta o comunque dannosa per la sua crescita. Il delicato equilibrio dell’affidamento dei figli minorenni può essere messo a dura prova quando uno dei genitori manifesta problematiche psicologiche o comportamentali che potrebbero influire negativamente sul benessere del bambino. La giurisprudenza italiana si è più volte espressa su casi in cui l’affidamento condiviso può essere sostituito dall’affidamento esclusivo. Sono ipotesi eccezionali visto che, per legge, il giudice, nel prendere questa decisione, deve sempre perseguire il miglior interesse del figlio. E il figlio – stabilisce la Costituzione – ha un sacrosanto diritto alla bigenitorialità. Ecco perché la regola impone che si opti sempre per l’affidamento condiviso, ossia al padre e alla madre. Ma allora quando c’è l’affido esclusivo al padre? Cerchiamo di fare il punto della situazione, partendo dallo spiegare cos’è l’affidamento e qual è la distinzione con il collocamento. Poi vedremo quando c’è affidamento condiviso e quando esclusivo. Ma procediamo con ordine. Indice * Cos’è l’affidamento? * Come funziona l’affidamento esclusivo? * Quando c’è l’affidamento esclusivo? * Quando può essere stabilito l’affidamento superesclusivo Cos’è l’affidamento? L’affidamento non è il genitore presso cui il figlio andrà a vivere stabilmente (in quel caso si parla di “collocamento”). L’affidamento del figlio consiste nell’individuazione del genitore che eserciterà i poteri sul minore e quindi prenderà le decisioni più importanti per la sua vita (istruzione, salute, viaggi, ecc.). Esistono due forme principali di affidamento: * condiviso * esclusivo. L’affidamento condiviso prevede che entrambi i genitori mantengano un ruolo attivo nella vita del bambino, condividendo le decisioni importanti e garantendo che il minore mantenga un forte legame con entrambi. L’affidamento condiviso è la regola da cui il giudice può discostarsi solo per gravi e motivate ipotesi. L’affidamento esclusivo, invece, attribuisce a un solo genitore la responsabilità principale del bambino, limitando in qualche modo il ruolo dell’altro genitore nella vita quotidiana e nelle decisioni significative del minore. Il collocamento, d’altra parte, si riferisce alla disposizione pratica di con chi il bambino vivrà fisicamente la maggior parte del tempo. Mentre l’affidamento riguarda più ampiamente i diritti e le responsabilità legali e decisionali, il collocamento si concentra sulla residenza quotidiana del bambino. Anche in caso di affidamento condiviso, è possibile che il bambino abbia un collocamento primario presso uno dei due genitori, se ciò è considerato nel suo migliore interesse, ad esempio per garantire stabilità nella sua routine quotidiana, scolastica e sociale. Come funziona l’affidamento esclusivo? Quando il giudice valuta che l’affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori non sia vantaggioso per il benessere del bambino, ha la facoltà di decidere che il minore sia affidato solamente a uno dei due genitori. Questa decisione, che deve essere chiaramente giustificata, prende il nome di affidamento esclusivo o monogenitoriale e rappresenta un’eccezione alla norma principale che preferisce l’affidamento condiviso. L’obiettivo della legge, infatti, è mantenere il diritto del minore a un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, a meno che non si dimostri che tale soluzione possa essere dannosa per lui. L’affidamento esclusivo si verifica più comunemente in caso di separazioni giudiziali, ma può essere anche una scelta concordata dai genitori in una separazione consensuale, purché ci siano motivazioni valide che il giudice deve valutare attentamente. In ogni momento, uno dei genitori può richiedere l’affidamento esclusivo del bambino se ritiene che la situazione attuale, sia essa di affidamento condiviso o esclusivo all’altro genitore, non sia nel migliore interesse del bambino. Per passare dall’affidamento condiviso a quello esclusivo, il giudice deve esaminare attentamente tutte le prove presentate durante il processo civile per valutare qualsiasi comportamento dei genitori che possa non essere adeguato al benessere del minore. Inoltre, anche se viene deciso l’affidamento esclusivo a favore di un genitore, l’altro genitore non perde completamente i suoi diritti e responsabilità genitoriali, specialmente per quanto riguarda le decisioni importanti nella vita del bambino. Egli infatti avrà ad esempio il diritto di vedere periodicamente il figlio. Tuttavia, in situazioni particolari, il giudice può decidere di assegnare la responsabilità genitoriale esclusiva, anche per le scelte più significative, a un solo genitore. Questo tipo di disposizione viene chiamata affidamento superesclusivo o esclusivo rafforzato e viene applicato solo in circostanze eccezionali, quando si ritiene che sia l’unica soluzione per proteggere il benessere del minore. Quando c’è l’affidamento esclusivo? Il giudice può decidere di affidare un bambino esclusivamente a un genitore in due situazioni principali. La prima si verifica quando l’affidamento condiviso potrebbe danneggiare il bambino, per esempio se i contatti tra i genitori risultano problematica per il suo benessere. La seconda situazione si presenta quando uno dei genitori non è adeguatamente in grado di prendersi cura e educare il bambino a causa di gravi problemi, come un comportamento inadeguato o pericoloso, o se il bambino rifiuta decisamente di avere contatti con quel genitore. La scelta del genitore a cui affidare il bambino si basa sulla sua capacità di soddisfare le esigenze affettive del figlio e di mantenere una stabilità nelle relazioni familiari. Il giudice cerca di individuare il genitore che meglio può limitare i danni causati dalla separazione alla crescita emotiva e allo sviluppo del bambino. Questa valutazione considera come il genitore ha agito in passato, la sua capacità di connessione emotiva, di attenzione, comprensione, educazione e il suo impegno a mantenere un rapporto costante con il bambino. Si tiene conto anche della personalità del genitore, del suo stile di vita e dell’ambiente che può offrire al minore. Recentemente, la giurisprudenza ha stabilito che la decisione sull’affidamento esclusivo deve essere motivata non solo evidenziando la capacità del genitore scelto, ma anche dimostrando l’inadeguatezza educativa dell’altro genitore. Non basta che i genitori siano in conflitto per giustificare automaticamente l’affidamento esclusivo; i giudici sono incoraggiati a considerare prima l’affidamento condiviso, valutandone attentamente i pro e i contro. L’affidamento esclusivo può essere stabilito sia come prima scelta, se sono presenti le condizioni necessarie, sia come revisione di un precedente affidamento condiviso che si è dimostrato inadatto per il benessere del bambino. Quando
AGENZIA IDFOX MILANO -Addebito della separazione: i chiarimenti della Cassazione
Addebito della separazione: i chiarimenti della Cassazione Grava sulla parte che richiede l’addebito della separazione la prova che la condotta dell’altro coniuge ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere della controparte provare l’anteriorità della crisi matrimoniale L’addebito della separazione Il caso in esame ha interessato una coppia che, giunta alla fase patologica del proprio rapporto, aveva deciso di ricorrere alla separazione coniugale. Nella specie, il Giudice di primo grado, dopo essersi pronunciato sulla separazione dei coniugi, aveva respinto le reciproche domande di addebito della separazione. Avverso tale sentenza il marito aveva proposto appello, lamentando, in particolare, l’erroneità della statuizione in punto di addebito della separazione. La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, procedeva ad addebitare la separazione alla moglie, la quale aveva pertanto proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando diverse doglianze. La ricorrente aveva anzitutto evidenziato che il Giudice di secondo grado aveva omesso di valutare “le sue specifiche deduzioni in ordine alla decisione di vivere da separata in casa in considerazione dell’età della figlia, e di essere soggetta, anche a seguito dell’infortunio del marito, a richieste di pratiche sessuali a lei sgradite”; ella aveva inoltre rappresentato che la coppia, durante la crisi coniugale, aveva adottato l’abitudine di svolgere alcune attività, quali dormire e trascorrere le vacanze, separatamente. La parte ricorrente aveva altresì censurato l’utilizzo dei messaggi sulla chat “whatsapp” quale prova della perdurante sussistenza dell’affectio coniugalis tra i coniugi, dal momento che esse erano temporalmente successive al suo allontanamento volontario e concordato dalla casa coniugale. La ricorrente, inoltre, aveva contestato la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa aveva ritenuto che ella non avesse assolto all’onere probatorio in ordine alla durata temporale della crisi coniugale. La ripartizione dell’onere probatorio La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35296/2023 (sotto allegata), ha esaminato la questione sottoposta alla sua attenzione, concernente in particolare la legittimità dell’addebito della separazione operato dalla Corte d’Appello, rigettando il ricorso proposto. Rispetto alla suddetta circostanza il Giudice di legittimità ha anzitutto ricordato “il consolidato principio affermato da questa Corte secondo il quale grava sulla parte che richieda l’addebito della separazione l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale”. Ciò posto, prosegue la Corte, il Giudice di merito ha correttamente applicato tale principio, posto che dal giudizio era pacificamente emerso che “la moglie si è allontanata dalla casa familiare ed ha intrapreso una relazione extraconiugale, comportamenti che costituiscono violazione del dovere di coabitazione e del dovere di fedeltà, idonei, ciascuno di essi anche da solo, ed a maggior ragione se contestualmente attuati, a determinare l’addebito della separazione, a meno che il coniuge cui sono imputabili questi comportamenti non dimostri l’esistenza di una giusta causa o della loro inefficacia sulla crisi coniugale”. Invero, prosegue la Cassazione “la Corte d’appello ha adeguatamente spiegato (…) le ragioni per le quali ha ritenuto indimostrato che i comportamenti della moglie si innestassero su una crisi matrimoniale pregressa, dando particolare rilievo a taluni mezzi di prova e segnatamente alle conversazioni su chat, (…), alla circostanza che la convivenza era proseguita anche dopo la dedotta crisi (..), al tenore della testimonianza del fratello della ricorrente, che aveva mostrato sorpresa per la decisione di quest’ultima di lasciare il marito”. Sulla base du quanto sopra esposto, la Cassazione ha concluso il proprio esame, condividendo gli esiti cui era giunto il Giudice di secondo grado e ritenendo pertanto che la moglie, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare il fatto che la crisi coniugale era precedente rispetto ai fatti alla stessa contestati, con la conseguenza che la separazione doveva considerarsi alla stessa addebitabile, confermemente a quanto statuito dalla Corte d’Appello. Scarica pdf Cass. n. 35296/2023