È legale usare la videosorveglianza per vedere cosa fanno in casa i figli e la moglie? -Indagini difensive Agenzia Investigazioni IDFOX Milano

  È legale usare la videosorveglianza per vedere cosa fanno in casa i figli e la moglie? Quasi tutti dispongono ormai di un impianto di videosorveglianza controllato a distanza tramite smartphone. In questo modo è possibile vedere e sentire cosa avviene in casa propria quando si è assenti e monitorare non solo eventuali intrusioni di ladri ma anche ciò che fanno eventuali familiari. Che succede allora se tale sistema viene utilizzato per sorvegliare indisturbati il comportamento del coniuge o dei figli? Quando è possibile spiare il partner con le telecamere?     Cerchiamo di fare il punto della situazione alla luce della recente pronuncia della Cassazione (sent. n. 4840 del 2.02.2024) che ha chiarito meglio i contorni del reato di “interferenze illecite nella vita privata”. Scopriremo che, a determinate condizioni, è possibile utilizzare le telecamere della videosorveglianza per registrare scene di vita domestica, eventualmente anche per produrle in tribunale come prova per un eventuale giudizio (ad esempio ai fini dell’addebito nella separazione o per eventuali violenze commesse nei confronti dei minori). Ma procediamo con ordine. Indice * Si può usare una telecamera di videosorveglianza per controllare cosa succede a casa? * Quando si può usare la telecamera per registrare ciò che succede in casa? * Che valore hanno le registrazioni? * Può una telecamera domestica infrangere la privacy? * La vicenda Si può usare una telecamera di videosorveglianza per controllare cosa succede a casa? Sicuramente è possibile lasciare accese le telecamere quando nessun familiare è in casa, al fine di monitorare eventuali incursioni di malintenzionati. Le cose vanno diversamente se, all’interno dell’abitazione, ci sono i conviventi (coniuge, partener, figli). In tal caso, le telecamere vanno spente: chi è fuori dalla propria dimora infatti non può usare la videosorveglianza per spiare, di nascosto, ciò che fanno gli altri in sua assenza. Potrebbe farlo però solo con il loro consenso: e pertanto è necessario che comunichi agli inquilini presenti che l’obiettivo è aperto e trasmette le immagini sullo smartphone.     Chi viola queste regole commette il reato di interferenze illecite nella vita privata che è punito, dall’articolo 615-bis del codice penale, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Può pertanto essere querelato entro 3 mesi da quando il fatto è stato commesso. Il principio sancito dalla Cassazione con la sentenza richiamata in precedenza è dunque il seguente: «Il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all’articolo 615 bis cod. pen. si configura anche nel caso in cui sia uno dei conviventi nell’abitazione ad avere installato un sistema di ripresa – di immagini e suoni – destinato però a registrare, in sua assenza, gli atti della vita privata degli altri conviventi». Quando si può usare la telecamera per registrare ciò che succede in casa? La Cassazione ha detto che è possibile registrare le scene video che avvengono in casa propria, attraverso le telecamere della videosorveglianza, solo se l’autore della condotta compare nel video: egli deve quindi essere una delle parti della scena che viene registrata. Del resto allo stesso modo, le registrazioni audio fatte all’insaputa dei presenti sono lecite solo se colui che registra è materialmente presente alla conversazione. A questo punto – continua la Cassazione – non rileva il fatto che i soggetti filmati si trovino in casa propria né che non fossero stati avvisati del fatto che le telecamere erano ancora attive. Che valore hanno le registrazioni? Abbiamo appena visto che è possibile “spiare” il partner con le telecamere se ricorre una di queste due condizioni: * il soggetto che registra è presente in casa e quindi entra anche lui nell’occhio dell’obiettivo; * i soggetti passivi che vengono registrati sono consapevoli del fatto che le telecamere sono aperte e quindi, anche se tacitamente, hanno dato il loro consenso ad essere visti. Solo se ricorre almeno una di queste condizioni le registrazioni video possono essere usate in un eventuale processo ed assumere il valore di prova. Può una telecamera domestica infrangere la privacy? La videosorveglianza domestica può trasformarsi in un reato se utilizzata per spiare, all’insaputa altrui e in propria assenza, la vita privata del partner o dei figli. Il Codice Penale italiano, all’articolo 615 bis, sanziona l’interferenza illecita nella vita privata di persone che vivono nello stesso appartamento. Secondo la giurisprudenza, installare telecamere nascoste per registrare atti privati senza comparire nei video costituisce un reato, a meno che non si abbia il consenso di chi viene filmato. La legge è chiara nel condannare l’uso di dispositivi di registrazione nascosti tra le pareti domestiche per sorvegliare attività private senza consenso. Anche in presenza di sospetti di reati, come nel caso di un coniuge che teme maltrattamenti sui figli e che pertanto lascia accese le telecamere per monitorare di nascosto ciò che fa l’altro, l’unica via legale è rivolgersi alle autorità giudiziarie. La vicenda Nel caso specifico analizzato dalla Quinta Sezione Penale della Cassazione con sentenza n. 4840 del 02-02-2024, è emerso che il marito aveva installato mini-telecamere nascoste, che la moglie credeva facessero parte del sistema antifurto. Tuttavia, le registrazioni non hanno potuto dimostrare il consenso della moglie alle riprese, né tantomeno sono stati trovati elementi a supporto della modifica dello stato dei luoghi da parte della persona offesa.  

Cassazione: è reato spiare moglie e figli in casa-Agenzia investigazioni difensive IDFOX Milano

Cassazione: è reato spiare moglie e figli in casa Per la Suprema Corte integra il reato di cui all’art. 615-bis c.p. la condotta di chi carpisce immagini o notizie attinenti alla vita privata di soggetti che si trovano nella sua dimora stabilmente o in quanto ospiti senza esserne partecipe * Telecamere ad uso domestico: la vicenda * Il provvedimento del tribunale * La decisione della Cassazione Telecamere ad uso domestico: la vicenda Oggi giorno è sempre più frequente installare nella propria abitazione delle piccole telecamere ad uso domestico, facilmente acquistabili su internet ad un prezzo piuttosto accessibile. Attraverso un’applicazione dedicata scaricabile gratuitamente sul telefonino, è poi possibile monitorare e finanche registrare ciò che avviene nella propria abitazione. Ma come ci si deve comportare con riferimento agli altri abitanti della casa” Nella vicenda, finita all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione, una coppia di coniugi con figli minori sta vivendo un momento difficile, caratterizzato da reciproche denunce anche per il reato di maltrattamenti in famiglia in danno dei minori. L’uomo decide di installare delle telecamere all’interno dell’abitazione, sia a propria tutela, e quindi per dimostrare la falsità delle accuse della moglie, sia per accertarsi che questa non avesse comportamenti inappropriati nei confronti dei loro figli. La donna ha appreso dell’esistenza di un sistema di videosorveglianza in quanto i filmati sono stati allegati dal marito ad una denuncia. Ha così disposto una bonifica dell’abitazione a seguito della quale sono state rinvenute tre videocamere ed il relativo impianto di registrazione. Ha sporto denuncia ed il materiale è stato sequestrato. Il provvedimento del tribunale Il Tribunale ha ritenuto concretizzatosi il reato di illecite interferenze nella vita privata, in quanto esso si configura anche nel caso in cui sia uno dei conviventi nell’abitazione ad aver installato un sistema di ripresa visivo e/o sonoro, se destinato a registrare in sua assenza gli atti della vita privata degli altri conviventi. Dalla visione delle riprese e del relativo audio ha dedotto che la donna non fosse a conoscenza dell’esistenza di questo sistema di videoregistrazione (peraltro occulto). Vano è stato il tentativo dell’uomo di sostenere che temesse per l’incolumità dei propri figli perché, in tal caso, ritiene il Tribunale, egli avrebbe dovuto rivolgersi all’Autorità. L’aver eseguito le registrazioni anche in propria assenza, e senza aver informato di ciò gli abitanti della casa, ha fatto scattare, nei suoi confronti, il reato di cui all’articolo 615-bis c.p. La decisione della Cassazione La Corte di Cassazione (sentenza n. 4840 del 2 febbraio 2024 sotto allegata), presso la quale è ricorsa l’uomo, è stata quindi chiamata a valutare se potesse configurarsi il reato qualora il soggetto che si adoperi per registrare abbia libero accesso al domicilio (nel caso di specie in quanto convivente). L’articolo 615 bis codice penale punisce chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procuri indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nel domicilio privato. Se ne ricava, quindi, come la norma tuteli le immagini della vita privata altrui che si svolge all’interno del domicilio. Secondo costante giurisprudenza, neppure al convivente è consentito registrare immagini di vita privata altrui quando egli non ne sia parte. Infatti, solo in tale ultima evenienza l’atto di vita privata appartiene anche a chi l’abbia registrato, esattamente come previsto per le registrazioni audio (del tutto lecite se si è parte della conversazione, ed illecite se relative ad un colloquio di cui non si è parte). Se ne ricava, quindi, che integra il reato in questione la condotta di colui che – mediante l’ausilio di strumenti di captazione visiva o sonora – carpisca immagini o notizie attinenti alla vita privata di altri soggetti che si trovino nella sua dimora, stabilmente o in quanto ospiti, senza esserne egli partecipe. Ne consegue, pertanto, che il reato non è configurabile solo se l’autore della condotta condivida con i medesimi soggetti, e con il loro consenso, l’atto della vita privata oggetto di captazione (cfr. Cass. n. 36109/2018). L’assenza della richiesta di consenso, ed il suo necessario rilascio, è risultata pertanto determinante per la configurazione del reato. Prova ne è stata proprio la registrazione, dalla cui visione ed ascolto è emerso come la donna ignorasse di essere registrata. Scarica pdf Cass. n. 4840/2024  

L’azione di rivalsa del Fondo vittime della strada nei confronti del danneggiante è soggetta al termine di prescrizione di due anni o a quello decennale? Agenzia IDFOX Milano

  L’azione di rivalsa del Fondo vittime della strada nei confronti del danneggiante è soggetta al termine di prescrizione di due anni o a quello decennale? Il Fondo di garanzia per le vittime della strada assicura il risarcimento dei danni arrecati da veicoli non coperti da assicurazione o da veicoli non identificati. La persona che sia stata vittima di un pirata della strada, ovvero che abbia subito un danno alla propria vettura da parte di un mezzo privo di copertura assicurativa, può rivolgersi alla società assicuratrice che, nel proprio ambito territoriale, sia stata individuata come responsabile del Fondo. Con il presente articolo risponderemo a una domanda precisa: quando si prescrive l’azione di rivalsa del Fondo Vittime della strada? Approfondiamo l’argomento.     Indice * Rivalsa del Fondo di garanzia vittime della strada: cos’è? * Prescrizione azione di rivalsa del Fondo Vittime della Strada Rivalsa del Fondo di garanzia vittime della strada: cos’è? Come anticipato, nel caso di danni provocati da veicolo non coperto da assicurazione, a risarcire il danneggiato ci pensa sempre il Fondo Vittime della Strada, attraverso un’impresa di assicurazione dallo stesso designata. Una volta avvenuto il pagamento, il Fondo si può rivalere nei confronti del responsabile con quella che viene detta azione di rivalsa. In pratica, l’impresa assicurativa designata dal Fondo Vittime Strada tenterà di recuperare le somme corrisposte al danneggiato agendo (di norma, con un decreto ingiuntivo) nei confronti del diretto responsabile.     Ma entro quanto tempo il Fondo può esercitare tale diritto? In altre parole, dopo quanto tempo si prescrive l’azione di rivalsa? Prescrizione azione di rivalsa del Fondo Vittime della Strada Secondo la giurisprudenza [1], il termine di prescrizione dell’azione di rivalsa è di dieci anni, ossia la prescrizione generale prevista dal codice civile [2] per la generalità dei casi (salvo le eccezioni contemplate dalla stessa legge). La conclusione non è così scontata come possa sembrare: il codice civile, infatti, stabilisce [3] che, per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie (ossia, per gli incidenti stradali), il diritto si prescrive in due anni. Secondo la giurisprudenza, però, l’azione di rivalsa non è una causa legata propriamente al sinistro stradale – e come tale non deve seguire la prescrizione “speciale” dei due anni – ma è un’azione di semplice risarcimento del danno, del tutto autonoma dall’origine e dalla causa del danno stesso. Essa, infatti, si esercita in presenza di determinati presupposti, tra cui la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l’avvenuto pagamento del danno da parte della impresa assicurativa designata. Dunque, non essendovi alcun diretto legame con l’incidente, si applica la prescrizione “generale” dei dieci anni.  

Sì ai colloqui “privati” con il partner in carcere-Agenzia Investigazioni IDFOX Milano

Sì ai colloqui “privati” con il partner in carcere Affettività della persona detenuta: la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto, conseguente all’inderogabilità del controllo a vista   La Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2024 (sotto allegata), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della legge sull’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del suo comportamento in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie.   «L’ordinamento giuridico» – ha affermato la Corte – «tutela le relazioni affettive della persona nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l’essenza. Lo stato di detenzione può incidere sui termini e sulle modalità di esercizio di questa libertà, ma non può annullarla in radice, con una previsione astratta e generalizzata, insensibile alle condizioni individuali della persona detenuta e alle specifiche prospettive del suo rientro in società».   La norma censurata, nel prescrivere in modo inderogabile il controllo a vista sui colloqui del detenuto, gli impedisce di fatto di esprimere l’affettività con le persone a lui stabilmente legate, anche quando ciò non sia giustificato da ragioni di sicurezza. La Corte ha pertanto riscontrato la violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. per la irragionevole compressione della dignità della persona causata dalla norma in scrutinio e per l’ostacolo che ne deriva alla finalità rieducativa della pena. Rammentato che una larga maggioranza degli ordinamenti europei riconosce ormai ai detenuti spazi di espressione dell’affettività intramuraria, inclusa la sessualità, la Consulta ha ritenuto altresì violato l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU, per il difetto di proporzionalità di un divieto radicale di manifestazione dell’affettività “entro le mura”. Nell’indicare alcuni profili organizzativi implicati dalla propria pronuncia, la Corte ha auspicato un’«azione combinata del legislatore, della magistratura di sorveglianza e dell’amministrazione penitenziaria, ciascuno per le rispettive competenze», «con la gradualità eventualmente necessaria». Infine, la Corte ha precisato che, in coerenza con l’oggetto del giudizio principale, la sentenza non concerne il regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis della legge sull’ordinamento penitenziario, né i detenuti sottoposti alla sorveglianza particolare di cui all’art. 14-bis della stessa legge. Scarica pdf Corte Cost. n. 10/2024 Salva in PDF | Stampa  

Se durante la separazione il coniuge instaura una stabile e continuativa convivenza con un nuovo partner, viene meno l’obbligo di assistenza materiale da parte dell’altro coniuge e quindi il diritto all’assegno-Agenzai IDFOX Milano

Se durante la separazione il coniuge instaura una stabile e continuativa convivenza con un nuovo partner, viene meno l’obbligo di assistenza materiale da parte dell’altro coniuge e quindi il diritto all’assegno Separazione e rapporti economici La questione sottoposta all’esame della Corte di Cassazione trae origine dalla sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce in tema di separazione con cui veniva revocato l’assegno di mantenimento posto a carico del marito in favore della moglie, avendo il Giudice accertato che quest’ultima aveva instaurato una nuova relazione “affettiva”. Avverso tale decisione la moglie aveva proposto ricorso dinanzia al Giudice di legittimità, che, con ordinanza n. 34278/2023 (sotto allegata), ha ripercorso i fatti di causa ed esaminato la relativa normativa e giurisprudenza di riferimento, accogliendo il ricorso proposto dalla moglie. La Corte si è primo luogo soffermata sull’esame della natura e della funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in regime di separazione, affermando che gli stessi “postulano la possibilità di adeguare l’ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle (..) condizioni patrimoniali o reddituali (dei coniugi), ed anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni, con la conseguenza che il giudice di appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l’evoluzione delle condizioni delle parti verificatesi nelle more del giudizio”. Rientrano in tali mutamenti anche l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto, poiché attraverso la stessa il coniuge avente diritto alla corresponsione dell’assegno può contare anche sulle risorse economiche del nuovo partner, posto che in questo caso si presume che le risorse economiche vengono messe in comune, salva prova contraria. La natura della relazione affettiva Nel caso di specie, spiega la Corte, il Giudice di secondo grado revocato l’assegno di mantenimento sulla base della circostanza che in talune notti, durante l’estate del 2019, il nuovo partner aveva pernottato presso l’abitazione della moglie, accertando in questo modo l’esistenza di una “relazione affettiva” tra i due. Rispetto a tale deduzione, la Suprema Corte ha ritenuto che il Giudice del merito abbia fornito “una motivazione al di sotto del c.d. minimo costituzionale, che non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio in quanto non spiega le ragioni per le quali si è ritenuto che dagli elementi di fatto accertati si potesse desumere non già una semplice relazione affettiva, ma la convivenza, o comunque una relazione di tipo familiare, tale da comportare l’assistenza morale e materiale tra le parti”. Invero, ricorda la Corte, la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto richiede che, affichè operi la presunzione circa l’utilizzo condiviso delle risorse economiche di cui si è dato sopra conto “occorre preventivamente accertare che si tratti di una relazione non solo “affettiva” ma di un rapporto stabile e continuativo, ispirato al modello solidale che connota il matrimonio, che non necessariamente deve sfociare in una stabile coabitazione, purchè sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando il relativo l’onere probatorio sulla parte che neghi il diritto all’assegno”. Quanto sopra si rende necessario in quanto “in tema di assegno divorzile (…) è principio consolidato che qualora sia instaurata una stabile convivenza tra un terzo e l’ex coniuge, viene meno la componente assistenziale all’assegno divorzile”. In particolare, prosegue il Giudice di legittimità, posto che “l’ordinamento non tollera la concorrenza di due vincoli solidali fondati sullo stesso tipo di relazione, e pertanto il coniuge separato non può al tempo stesso beneficiare dell’assistenza materiale dell’altro coniuge e della assistenza materiale del (nuovo) convivente (…) se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all’assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l’obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all’assegno”. La prova circa l’esistenza di un tale legame deve essere fornita dal coniuge gravato dall’obbligo di corrispondere l’assegno. Nel caso di specie, a differenza di quanto accertato dalla Corte d’Appello, la Cassazione non ha ritenuto raggiunta la suddetta prova e ha dunque accolto il ricorso proposto dalla moglie. Scarica pdf Cass. n. 34278/2023  

Niente tenuità del fatto alla madre che impedisce al padre di vedere i figli-agenzia investigazioni IDFOX Milano

Niente tenuità del fatto alla madre che impedisce al padre di vedere i figli   Per la Cassazione, impedire sistematicamente al padre di vedere i figli impedisce l’applicazione del 131-bis   Impedire sistematicamente al padre di vedere i figli impedisce l’applicazione del 131-bis. E’ quanto emerge dalla sentenza n. 47882/2023 (sotto allegata), con cui la seconda sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una madre avverso la decisione del giudice del rinvio che, ribaltando la sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto, l’aveva condannata per il reato ex art. 388, comma 2, c.p., per non aver consentito al marito separato, per quattro mesi, di vedere i figli a lei affidati. La donna proponeva ricorso chiedendo l’annullamento della sentenza e dolendosi dell’omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. La S.C., tuttavia, ha confermato la decisione ritenendo che il giudice del rinvio avesse correttamente escluso che le modalità della condotta elusiva, protrattasi per un periodo apprezzabile, con “sistematicità” e “in termini del tutto ingiustificati”, nonché il danno cagionato al padre dei minori consentissero di ritenere l’offesa di particolare tenuità. Si tratta di una motivazione che, per i giudici di piazza Cavour, sebbene sintetica, risulta immune dai vizi denunciati dalla ricorrente. Per cui il ricorso è inammissibile. Scarica pdf Cass. n. 47882/2023 Salva in PDF | Stampa  

Come risolvere i dissidi e contrasti che accadono nei rapporti di vicinato: rimedi legali, di conciliazione e di buon senso-Agenzia Investigazioni IDFOX Milano

Come risolvere i dissidi e contrasti che accadono nei rapporti di vicinato: rimedi legali, di conciliazione e di buon senso. I rapporti di vicinato sono spesso fonte di tensione e qualche volta diventano occasione di pericolo per la propria incolumità. Le discussioni degenerano facilmente in aggressioni fisiche, o episodi di vandalismo. E comunque gli attriti latenti lasciano strascichi di rancore, pronti a riaccendersi non appena ci si incontra di nuovo. Ma i problemi non si risolvono vantando le proprie ragioni a voce grossa, facendo dispetti, o, peggio ancora, passando alle vie di fatto. Perciò pensiamo di farti cosa utile proponendoti 10 consigli per gestire le liti tra vicini.   Ti indicheremo vari modi utili per risolvere i vari problemi prima di passare alle lunghe, e costose, vie giudiziarie, che sono la soluzione estrema e non rappresentano certo un’arma di prevenzione dei conflitti. Certo, a mali estremi estremi rimedi, e talvolta l’unica alternativa è proprio quella di ricorrere ai rimedi legali; e in tal caso bisogna sapere quali, perché sono diversi a seconda delle situazioni. Ma spesso, più dell’avvocato e del giudice, serve e basta il buon senso: molte controversie possono essere risolte in modo pacifico ed efficace. Con un po’ di buona volontà e disponibilità reciproca si riesce, in molti casi, a trovare un incontro e ristabilire l’armonia, almeno fino alla prossima occasione di scontro con il vicino fastidioso, molesto, rumoroso, invadente o dispettoso. Vediamo tutte le strade praticabili in queste situazioni. Indice * Cosa si rischia a farsi giustizia da sé * Come discutere coi vicini in modo conciliante * Come spegnere le liti con i vicini * Come conciliare i contrasti condominiali * Quando serve la mediazione * Quando fare la diffida * Come agire legalmente contro il vicino? * Consigli per chi ricorre al giudice Cosa si rischia a farsi giustizia da sé Occhio per occhio, dente per dente: una antica massima che il diritto moderno ha ampiamente superato. Oggi la legge punisce severamente chi si fa giustizia da sé anziché ricorrere alle autorità competenti: a norma dell’articolo 392 del Codice penale commette il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni – meglio noto come “ragion fattasi” – chi compie violenza sulle cose altrui, al fine di esercitare un preteso diritto, è punito con la multa fino a 516 euro. Peggio ancora se si commette violenza o minaccia alla persona: in questo caso si applica l’articolo 393 del Codice penale e la pena diventa detentiva, con la reclusione fino a un anno.     Consiglio n.1: non cercare di farti giustizia da solo: passeresti dalla ragione del torto. Entrambi i reati sono puniti a querela dell’offeso, cioè del vicino che aveva inizialmente posto in essere il comportamento illecito al quale si è reagito. Costui così passa dal torto alla ragione grazie al comportamento scriteriato di chi lo ha aggredito o ha danneggiato i suoi beni, andando per le spicce e senza passare per le vie legali. In questi casi il torto iniziale subito dal vicino può valere, al più, come attenuante della provocazione, ma la condanna è inevitabile. A seconda dei casi, possono esserci reati ancor più gravi, come il danneggiamento, l’imbrattamento di cose altrui, le lesioni personali e la violenza privata se si parcheggia la propria autovettura in modo da impedire al vicino di uscire con la sua. Ecco perché bisogna stare molto attenti prima di reagire in modo impulsivo. Come discutere coi vicini in modo conciliante Abbiamo visto che cercare di farsi ragione da sé non funziona e anzi è vietato dalla legge. Ma non bisogna neppure chiudere un occhio, o tutti e due, e fare acquiescenza ai dispetti e alle prepotenze altrui. La via preferibile prima di arrivare ai metodi legali è sempre quella della conciliazione. Un dialogo pacifico e costruttivo può aiutare a risolvere in modo efficace la maggior parte dei problemi di vicinato. Consiglio n.2: parla col tuo vicino, e fallo in modo ragionato e civile Se scegli la strada del colloquio col vicino, evita le discussioni estemporanee che nascono all’improvviso, prendendo spunto dall’occasione del momento, come quando chi, esasperato dai rumori che provengono dall’appartamento attiguo (o dal barbecue che sparge fumo tutto intorno), si precipita alla porta del vicino di casa per protestare: in queste situazioni, è facile farsi dominare dall’ira e le liti degenerano facilmente, senza risolvere nulla. Piuttosto, prendi un appuntamento il giorno dopo, meglio se alla presenza di testimoni, che devono essere neutrali e indifferenti (non i propri familiari che fanno squadra di supporto, mettendo il vicino sotto pressione e stimolandolo a reagire in modi violenti). A volte, semplicemente parlando in maniera garbata, è possibile ottenere delle scuse e raggiungere un accordo che eviterà controversie future. Consiglio n.3: niente offese e insulti al tuo vicino, e stai attento anche a come parli di lui agli altri. Quando parli con i tuoi vicini evita le parole grosse, che potrebbero diventare fonte di lite, e non pronunciare mai offese e insulti personali, nemmeno quando il soggetto li meriterebbe. Piuttosto, rappresenta la tua situazione e l’inconveniente che si è verificato senza trascendere nell’ira e tantomeno nelle offese, che potrebbero costituire ingiuria (reato depenalizzato dal 2016, ma ancor oggi fonte di risarcimento dei danni), così come parlare male in assenza dell’interessato – ad esempio con altri abitanti del palazzo – integra la diffamazione. È triste dover finire imputati di fronte al giudice penale, e rischiare di essere condannati, per qualche pettegolezzo scappato a mo’ di vendetta. Come spegnere le liti con i vicini Prova anche a sforzarti di vedere le cose dal punto di vista del tuo vicino: non è detto che tu debba essere d’accordo con lui, specialmente se ha posto in essere comportamenti aggressivi nei tuoi confronti o se ha leso i tuoi diritti, ma capire il perché lo ha fatto può aiutare entrambi a trovare un punto d’incontro e a ristabilire così l’armonia. A volte determinati comportamenti che sembrano dispetti sono causati, invece, da ignoranza o da necessità di chi vive in spazi troppo piccoli e non riesce

È consentito svolgere una seconda attività quando si è assenti dal lavoro per malattia? AgenziaInvestigazioni IDFOX Milano

  È consentito svolgere una seconda attività quando si è assenti dal lavoro per malattia? Immagina di doverti assentare per una malattia dal lavoro e che, durante tale periodo, un familiare ti chieda di aiutarlo nella sua attività. Se dovesse scoprirti il tuo datore di lavoro cosa rischieresti? Si può licenziare il dipendente che lavora altrove durante la malattia? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 1472/2024 del 15 gennaio, ha chiarito che lavorare durante un periodo di assenza per malattia è considerato un illecito di “pericolo” e non di “danno”. In parole molto più semplici ciò significa che non è necessario che l’attività lavorativa svolta durante la malattia causi un danno effettivo al datore di lavoro; è sufficiente che questa attività metta a rischio la possibilità di riprendere il lavoro, mostrando un comportamento imprudente da parte del lavoratore. In altri termini, se la seconda attività può potenzialmente pregiudicare la guarigione, rallentandola, il dipendente commette illecito disciplinare e può anche essere licenziato in tronco.     Indice * Condizioni per svolgere un lavoro durante la malattia * La vicenda * Quali comportamenti deve evitare il lavoratore in malattia? * Come si giudica la condotta del lavoratore in malattia? Condizioni per svolgere un lavoro durante la malattia Affinché un dipendente possa svolgere un’altra attività lavorativa quando è in malattia è necessario che ricorrano i seguenti presupposti: * deve rimanere a casa durante le fasce orarie di reperibilità per consentire la visita fiscale; * se esce nella restante parte della giornata la sua attività non deve pregiudicare o prolungare la convalescenza; * il secondo lavoro non deve essere in potenziale concorrenza con quello che normalmente svolge. Diversamente verrebbe violato il dovere di fedeltà.     La vicenda La Corte d’Appello di Roma ha confermato la decisione di licenziare una lavoratrice che, nonostante fosse in congedo per malattia (lombalgia), è stata sorpresa a lavorare in una pizzeria. I giudici hanno ritenuto che questa azione, benché svolta fuori dagli orari della reperibilità per la visita del medico dell’Inps, potesse danneggiasse gravemente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, dimostrando una mancanza di correttezza e buona fede. La lavoratrice ha fatto ricorso alla Cassazione, sostenendo che non vi fosse contraddizione tra il suo comportamento e i suoi doveri di cura, dato che era rientrata al lavoro subito dopo aver lavorato in pizzeria. Tuttavia, la sua argomentazione non è stata accettata. La Cassazione, con l’ordinanza 1472/2024 del 15 gennaio, ha rigettato il ricorso della lavoratrice, confermando che il suo comportamento integrava una violazione con gli obblighi contrattuali.     Quali comportamenti deve evitare il lavoratore in malattia? Il lavoratore non deve adottare comportamenti che possano nuocere all’interesse del datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa come previsto dal contratto. Il lavoratore in malattia deve seguire tutte le prescrizioni mediche per garantire una pronta guarigione. Qualsiasi azione che possa ritardare la guarigione o mettere a rischio la capacità di riprendere il lavoro è considerata una violazione degli obblighi di diligenza e buona fede nei confronti del datore di lavoro. Le azioni del lavoratore in malattia vengono valutate in base al potenziale pregiudizio che possono causare alla guarigione e alla ripresa del lavoro. È irrilevante che il lavoratore sia riuscito a riprendere il lavoro tempestivamente; ciò che conta è la potenzialità del suo comportamento di nuocere alla guarigione. Come si giudica la condotta del lavoratore in malattia? La valutazione della condotta del lavoratore in malattia è di tipo prognostico, ossia si basa su una previsione su come tale comportamento potrebbe influenzare la guarigione e la ripresa del lavoro. Questa valutazione può essere effettuata anche dopo i fatti, eventualmente con l’aiuto di un consulente medico-legale. In conclusione, il lavorare durante il periodo di malattia, senza considerare l’effetto che questo può avere sulla propria salute e sulla capacità di riprendere il lavoro, può portare al licenziamento. La Cassazione sottolinea l’importanza di mantenere un comportamento responsabile e in linea con gli obblighi di cura e di buona fede nei confronti del datore di lavoro.

Tabella unica per lesioni di grave entità-Agenzia investigazioni IDFOX Milano

Tabella unica per lesioni di grave entità Il testo predispone tabelle uniche per tutto il territorio nazionale ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e da responsabilità medica Tabella unica macrolesioni Con comunicato stampa n. 65 del 16 gennaio 2024, il Consiglio dei Ministri ha reso noto che, su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, è stato approvato “in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che reca la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”, contenente i coefficienti per il calcolo del danno biologico e del danno morale. Cosa prevede il decreto: i coefficienti per il calcolo del danno L’art. 1 dello “Schema di decreto del Presidente della Repubblica – Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209” (sotto allegato), disciplina nel dettaglio la struttura della tabella unica nazionale, prevedendo, in particolare, che verranno adottate: “a) le tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, di cui all’allegato I; b) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere da a) a d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – tabella del danno biologico, di cui all’allegato II, tabella 1; c) la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell’articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 209 del 2005 – tabella del danno biologico comprensiva del danno morale, di cui all’allegato II, tabella 2.” Gli artt. 2 e 3 del decreto, si occupano, invece, di disciplinare il valore del primo punto di invalidità e la liquidazione del danno biologico temporaneo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 139, comma 1, lettere a) e b) e comma 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante “Codice delle assicurazioni private”. Sul punto, il Governo, nel sopracitato comunicato stampa, ha spiegato che “Il valore del primo punto di invalidità è pari a 939,78 euro. Tale importo è destinato ad essere aggiornato annualmente con decreto ministeriale, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT. Inoltre, per ogni giorno di inabilità assoluta è liquidato, a titolo di danno biologico temporaneo, un importo di 39,37 euro, aggiornato annualmente. L’incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30 % e il 60 % del danno liquidato a titolo di danno biologico temporaneo”.  

Una sentenza storica della Corte Costituzionale concede il diritto a vedere il proprio partner anche a chi è in carcere. Agenzia IDFOX Milano -Indagini difensive

  Una sentenza storica della Corte Costituzionale concede il diritto a vedere il proprio partner anche a chi è in carcere. Sono numerose le sentenze che hanno segnato una svolta nel sistema giudiziario italiano. Tra esse possiamo rapidamente ricomprendere quella sul terzo settore, quella sull’utilizzo del doppio cognome, quella sul diritto allo studio dei disabili, quella importantissima sull’aborto, quella sulla fecondazione assistita, quella dei diritti sugli invalidi totali, e poi ancora sulla libertà di religione, sul pluralismo informativo, sulle adozioni e in ultimo quella in occasione della pandemia. Tutte sentenze che possiamo certamente definire come tappe di un cammino di crescita del nostro Paese, in conformità alla Costituzione e ai suoi connessi valori. Da qualche giorno un’altra sentenza storica fa ingresso all’interno del nostro sistema giudiziario ed è quella che ha stabilito che i detenuti in carcere possono avere rapporti sessuali.     Indice * Come si arriva a questa decisione? * Cosa ha stabilito la Corte Costituzionale? * Quali sono gli effetti di questa sentenza? * Conclusioni Come si arriva a questa decisione? Il Giudice del Tribunale di sorveglianza di Spoleto, evidentemente sensibile ai diritti dei detenuti, si trovava a dover valutare la posizione di un recluso, il quale, sottoposto a procedimento disciplinare per cause legate al proprio comportamento in carcere, non poteva usufruire dei permessi premio, che avrebbero certamente garantito il diritto all’affettività, e chiedeva di poter avere rapporti riservati con la propria consorte. A ciò chiaramente non erano sufficienti i colloqui, anche se non ascoltati, e quindi era necessario operare un passo in più. Il problema degli incontri riservati era già stato posto in altre sedi, anche a carattere europeo, nell’ottica di una riforma, ma non aveva mai trovato terreno fertile dal punto di vista normativo. Il giudice ha quindi sollevato il problema davanti alla Corte Costituzionale, chiedendo al giudice delle leggi di dichiarare illegittimo l’articolo 18 dell’ordinamento penitenziario nella pare in cui non prevede che i detenuti che non possono avere i permessi premio possano beneficiare dei colloqui riservati e non osservati. Cosa ha stabilito la Corte Costituzionale? Con la sentenza n. 10 del 2024, in conformità a quanto richiesto dal Giudice di Spoleto, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 18 dell’ordinamento penitenziarionella parte in cui non consente ai detenuti di avere colloqui riservati, anche intimi, con il coniuge, i conviventi “stabilizzati” e l’altra parte riconosciuta dal punto di vista civile. Ha riconosciuto insomma il diritto all’affettività. E con affettività, ha chiarito, si intende la possibilità di avere rapporti intimi, e quindi sessuali, compatibilmente con la esistenza delle opportune strutture. Il passaggio fondamentale di questa storica sentenza è quello riguardante il fatto che impedire al detenuto di intrattenere rapporti sessuali con il coniuge incide negativamente sul tessuto familiare, recando un grande pregiudizio ai relativi rapporti, che costituicono un altro preciso valore sancito dalla costituzione. Quali sono gli effetti di questa sentenza? Si tratta come detto di una sentenza davvero importante perché identifica il carcere non come uno strumento di separazione dal mondo esterno e consente una compenetrazione della condizione restrittiva subìta non solo dal detenuto ma anche da chi, in questo caso il coniuge o il convivente, rimane fuori, rispettando, a parere di chi scrive, la dignità umana, e favorendo soprattutto la prospettiva di un reinserimento nella società civile. Sarà necessario chiaramente verificare il comportamento del detenuto così come la stabilità dei rapporti, presunta nel caso del coniuge, un po’ meno nel caso del convivente, ma va in una direzione di miglioramento delle condizioni carcerarie e probabilmente contribuirà anche a evitare gravi episodi di disordine all’interno dei vari istituti di pena. Naturalmente è importante specificare che gli effetti di tale sentenza non sono estensibili ai detenuti sottoposti al regime di carcere duro, il cosiddetto 41 bis, o quelli obbligati alla sorveglianza speciale. Conclusioni Chi scrive ritiene che si tratti di una sentenza giusta, che inciderà profondamente sul principio della rieducazione della pena e sulla risocializzazione dei condannati. In carcere dovrebbero essere mantenute le abitudini della vita sociale, ancorché da reclusi. E la sessualità, come tante altre, è una di queste. È giusto scontare la propria pena, ma lo è anche espiare quanto dovuto nel pieno rispetto della propria dignità. Anche questo significa essere un paese civile.