Cosa si rischia con una querela per diffamazione? Agenzia Investigativa IDFOX Milano

Cosa si rischia con una querela per diffamazione? Conseguenze penali e risarcitorie per chi offende qualcuno su un social: come funziona una denuncia per diffamazione. L’uso dei social network e la veemenza, che talvolta si trasforma in rabbia, con cui si scrivono determinati commenti, possono far dimenticare il fatto che, dall’altro lato dello schermo, ci sia una persona reale e non una semplice interfaccia digitale. Questa mancanza di consapevolezza, di rispetto e di senso civico può portarci a varcare, senza accorgercene, la sottile linea che separa una critica costruttiva dalla diffamazione. Alcune persone possono essere più permalose, altre più inclini a non reagire; tuttavia, ciò non esclude il rischio di essere soggetti a una querela e a una richiesta di risarcimento danni ogni volta che si adotta un linguaggio duro, tagliente e non moderato. Dal punto di vista pratico, cosa si rischia con una querela per diffamazione? Di certo, la prima conseguenza è che si vedrà il proprio certificato “carichi pendenti” macchiato: non significa una condanna definitiva, ma socialmente (e a fini di alcuni concorsi pubblici) già lo è in parte.     Cerchiamo di comprendere quali sono i rischi della diffamazione, quando si può essere condannati, qual è la pena, quali i criteri per determinare il risarcimento. Di certo, se temi di aver superato il limite, la prima cosa che puoi fare è cancellare il post o il commento: non già per eliminare le prove del tuo reato ma perché più tempo resta online il testo offensivo, tanto maggiore sarà il danno per la vittima e quindi la somma che dovrai pagarle. Detto ciò, semmai vuoi sapere, prima ancora di consultare il tuo avvocato, cosa si rischia con una querela per diffamazione, cercheremo qui di seguito di darti alcune informazioni importanti. Ma procediamo con ordine. Indice * Cos’è la diffamazione? * Cosa succede in caso di diffamazione? * Quali sono le pene per la diffamazione? * A quanto ammonta il risarcimento del danno per diffamazione? Cos’è la diffamazione? La diffamazione è quel comportamento che consiste nell’offendere la reputazione e l’onore di qualcuno in sua assenza e dinanzi ad almeno due persone. Essa integra un reato. Per capire meglio, facciamo un esempio pratico: diciamo che tu, parlando con due amici al bar, affermi che un tuo conoscente, che non è presente, è un ladro o addirittura un mafioso, senza avere prove per sostenere queste gravi accuse. In questo caso, stai diffamando quella persona perché stai danneggiando la sua reputazione di fronte ad altri. Se dici queste cose direttamente alla persona interessata, la situazione cambia. Non si tratta più di diffamazione, ma di ingiuria, che fino a poco tempo fa era considerata un reato, ma ora non lo è più: l’ingiuria oggi è solo un illecito civile che prevede l’obbligo di risarcire il danno alla vittima (a patto però che quest’ultima inizi una causa). Si può configurare la diffamazione anche quando si scrive un post offensivo su un social, quando si condivide il post di un’altra persona che sia anch’esso offensivo (contribuendo così alla sua diffusione), quando si commenta in modo cattivo un post altrui o si usano degli emoji che abbiano un significato ingiurioso (la faccina che ride per dileggio, quella a forma di escrementi, di pagliaccio, di omino che vomita). La diffamazione presuppone, come detto, l’assenza della vittima. In pratica non vi deve essere «contestualità» tra la pubblicazione della frase diffamante e la presenza online della vittima. Così, se quest’ultima si collega dopo pochi secondi c’è diffamazione. Se invece risulta online e in grado di leggere nello stesso momento dell’invio del testo non c’è diffamazione ma semplice ingiuria: ingiuria che non è reato ma comporta ugualmente l’obbligo di risarcire i danni alla vittima. Stesso discorso vale per le conversazioni in chat: se, nel momento in cui si invia il messaggio oltraggioso, la vittima è offline c’è diffamazione, anche se si collega pochi attimi dopo. Cosa succede in caso di diffamazione? In presenza di una diffamazione, la vittima ha tre mesi di tempo da quando è venuta a conoscenza della condotta per sporgere querela. Potrà farlo dinanzi alla Polizia postale, ai Carabinieri o direttamente alla Procura della Repubblica. In teoria, alla vittima basta uno screenshot della pagina web e la testimonianza di un’altra persona che abbia letto il contenuto per ottenere la condanna del colpevole. Di solito, per conferire una data certa allo screenshot, lo si fa “certificare” da un notaio (con un’autentica della firma) in modo da dimostrare, senza ombra di dubbio, il riferimento temporale della condotta illecita. Dopo il deposito della querela, partono le indagini preliminari da parte del PM che possono durare dai sei mesi a un anno. In questo arco temporale, il responsabile potrebbe non sapere che pendono su di lui degli accertamenti. L’unico modo per sapere se è stato “denunciato” per diffamazione è chiedere un certificato alla Procura della Repubblica competente ai sensi dell’articolo 335 del codice di procedura penale (leggi Come sapere se sono indagato). In esso saranno contenute tutte le informazioni del caso. Durante le indagini preliminari, polizia o carabinieri iniziano a indagare per capire cosa è successo veramente. Possono sentire per dei chiarimenti sia il reo, che la vittima o chiunque altro possa avere informazioni utili sul fatto. Durante questo periodo, la persona che hai offeso può anche presentare delle prove per sostenere la sua denuncia. Dopo le indagini preliminari, se il PM ha raggiunto le prove della colpevolezza del responsabile, ne chiederà il rinvio a giudizio, sicché inizierà il processo vero e proprio. Potrebbe anche avvenire che venga emesso direttamente un decreto penale di condanna contro cui il colpevole potrà poi opporsi. La vittima potrebbe però chiedere che non venga emesso il decreto penale di condanna perché, se c’è un processo e un dibattimento, questa potrebbe costituirsi parte civile con un avvocato e chiedere, già in quella sede anche il risarcimento del danno (senza bisogno di un ulteriore giudizio civile). Quali sono le pene per la diffamazione? Il reato di diffamazione è punito con la pena della reclusione fino ad

Ammanco contabile-Ammanco cassa-Sottrazione  soldi cassa. Agenzia Investigativa IDFOX Milano

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A quale genitore il giudice affida i figli con la separazione? Agenzia Investigativa IDFOX Milano

A quale genitore il giudice affida i figli con la separazione? Come vengono affidati i figli in caso di separazione, chi decide l’affidamento del figlio e quando questo viene dato al padre. Sia in presenza di una coppia sposata che di conviventi, quando interviene la separazione è necessario prendere alcune fondamentali decisioni in merito ai figli: con chi andranno a vivere? Chi deciderà per loro finché sono minorenni? Chi contribuirà alle spese per il loro mantenimento? Queste decisioni possono essere assunte dai genitori di comune accordo. Ma se l’accordo stenta a intervenire, non c’è altra strada che ricorrere al tribunale. Ma a quale genitore il giudice affida i figli con la separazione? Sappiamo che la legge non fa distinzione di sesso e che, quando si tratta di definire il genitore collocatario (quello cioè con cui i bambini andranno a vivere), deve valutare senza pregiudizio sia le capacità della madre che del padre. L’esperienza però ci offre una realtà completamente diversa, in cui quasi il 90% delle separazioni si chiudono con la collocazione dei figli presso la madre e l’affidamento condiviso. Come mai? Cerchiamo di fare il punto della situazione. Indice * Che differenza c’è tra collocamento e affidamento? o Collocamento o Affidamento * Come si stabilisce presso chi collocare il figlio? * Quanto conta la volontà del figlio nella collocazione? Che differenza c’è tra collocamento e affidamento? Separazioni e divorzi possono portare a decisioni difficili, soprattutto quando si tratta di stabilire la cura dei figli minori. Due concetti chiave in questo ambito sono collocamento e affidamento, spesso confusi tra loro. Collocamento Il collocamento indica la residenza abituale del figlio. Di norma, in Italia, il collocamento è prevalentemente presso la madre, anche se la legge non indica una preferenza di genere. La scelta dovrebbe infatti basarsi sul genitore più idoneo a garantire la crescita serena e stabile del bambino, tenendo conto di diversi fattori: * capacità genitoriali: competenze e attitudini nell’accudire il figlio; * disponibilità di tempo: capacità di dedicare tempo al bambino; * relazione con il figlio: affettività e legame con il bambino. Non vengono presi a riferimento elementi come la stabilità economica (questo perché, in caso di indisponibilità del genitore collocatario, sarà l’altro a dover contribuire con l’assegno mensile) e la disponibilità di un’abitazione (anche in questo caso il giudice può assegnare la casa di proprietà dell’ex al genitore collocatario). Affidamento L’affidamento riguarda la responsabilità genitoriale, ossia il potere di educare e istruire il figlio. In Italia, l’affidamento è quasi sempre condiviso, a meno che non vi siano gravi motivi che lo impediscano. L’affidamento condiviso significa che entrambi i genitori, anche se non convivono più, conservano il diritto e il dovere di: * prendere decisioni importanti sulla vita del figlio (scuola, salute, educazione religiosa); * mantenere un rapporto significativo con il bambino. In alcuni ed eccezionali casi, il giudice può disporre un affidamento esclusivo a uno solo dei genitori, se l’altro genitore: * è stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale. * ha maltrattato o abusato del figlio. * ha gravi problemi di salute mentale o dipendenze. Leggi Quando c’è l’affido esclusivo al padre? È importante ricordare che ogni caso è diverso e necessita di una valutazione specifica da parte del giudice. Un avvocato esperto in diritto di famiglia può fornire supporto e consulenza per tutelare i diritti dei figli e trovare la soluzione migliore per il loro benessere. Come si stabilisce presso chi collocare il figlio? Quando un giudice deve decidere con chi andranno a vivere i figli in caso di separazione o divorzio dei genitori, deve seguire una regola fondamentale. Questa regola è stabilita dalla legge e dice che la decisione deve essere presa pensando esclusivamente a ciò che è meglio per i bambini, sia dal punto di vista morale che materiale. In altre parole, il giudice deve scegliere il genitore che sembra più capace di limitare i problemi causati dalla fine del matrimonio e di garantire che i bambini crescano nel modo migliore possibile. La scelta di questo genitore non è casuale, ma si basa su una valutazione attenta e previsionale delle capacità di entrambi i genitori di crescere i loro figli da soli, dopo la separazione o il divorzio. Questa valutazione prende in considerazione diversi aspetti: come ogni genitore si è comportato nel passato nel suo ruolo di mamma o papà, quanto è stato affettuoso, attento, comprensivo ed educativo, e la sua disponibilità a mantenere un rapporto costante con i figli anche in termini di tempo (in relazione quindi alle disponibilità del lavoro) e di pazienza (secondo un’attitudine personale). Inoltre, il giudice esamina anche la personalità di ciascun genitore, il suo stile di vita e il tipo di ambiente domestico che può offrire ai bambini. Tutti questi elementi aiutano il giudice a decidere quale genitore è più adatto a prendersi cura dei figli dopo che la famiglia si è divisa. In aggiunta, è importante che il giudice consideri non solo come i genitori si sono comportati fino a quel momento, ma anche le loro caratteristiche personali. Questo significa valutare come vivono la quotidianità e che tipo di rapporto possono offrire ai figli in termini affettivi e di presenza fisica. Si tratta di capire quale dei due genitori sia in grado di creare un ambiente più stabile e positivo per il benessere dei bambini. Questo processo di valutazione è molto dettagliato e si basa su fatti concreti e osservazioni specifiche sul comportamento dei genitori nel tempo. Il giudice deve quindi analizzare attentamente tutte queste informazioni per prendere una decisione che favorisca il meglio per i figli, assicurando loro una crescita serena e lo sviluppo di una personalità equilibrata, nonostante le difficoltà causate dalla separazione dei loro genitori. Quanto conta la volontà del figlio nella collocazione? La legge impone al giudice di sentire il figlio che abbia almeno 12 anni in tutte le decisioni che lo riguardano, quindi sia in quelle per l’affidamento, sia in quelle per il collocamento. Tuttavia il giudice può anche sentire il figlio con meno di 12 anni se lo ritiene capace di

L’annosa questione dell’eredità degli Agnelli, spiegata. Agenzia Invetigativa IDFOX Milano

L’annosa questione dell’eredità degli Agnelli, spiegata La famiglia si è spaccata e con il passare degli anni si aggiungono i procedimenti giudiziari: da un lato c’è Margherita Agnelli, dall’altro i primi tre figli avuti con Alain Elkann Condividi Margherita Agnelli e il marito Serge de Pahlen- Con il passare degli anni la questione dell’eredità della famiglia Agnelli si fa sempre più intricata, soprattutto perché ci sono cinque procedimenti giudiziari diversi che la riguardano, sia civili che penali. L’ultima inchiesta, resa pubblica solo di recente nonostante le indagini vadano avanti da mesi, si concentra su un aspetto laterale di tutta la questione dell’eredità, ma collegata. In particolare riguarda alcuni versamenti fatti da Margherita Agnelli – figlia di Gianni – alla madre Marella Caracciolo di Castagneto tra il 2018 e il 2019, sui quali non sarebbero state pagate correttamente le tasse in Italia. Gli indagati sono Gianluca Ferrero, attuale presidente della Juventus e commercialista della famiglia Agnelli; l’avvocato svizzero Urs Robert Von Grueningen, incaricato di amministrare l’eredità di Caracciolo (morta nel 2019); e John Elkann, figlio di Margherita Agnelli e del suo primo marito, lo scrittore Alain Elkann. Questa inchiesta è partita da un esposto di Margherita Agnelli stessa, ma per capire perché l’abbia presentato e in che modo sia collegato alla più grande questione dell’eredità, bisogna cominciare dall’inizio e riassumere per cosa stanno litigando gli Agnelli ormai da anni.   Gli Agnelli sono stati (e per molti versi lo sono ancora) una delle famiglie di industriali più importanti e influenti d’Italia. Gianni Agnelli, padre di Margherita e marito di Marella Caracciolo, fu presidente del gruppo Fiat dal 1966 al 1996, e poi presidente onorario fino alla sua morte nel 2003. Agnelli riteneva che in famiglia dovesse comandare una persona per volta, ma considerava il primogenito Edoardo, morto suicida a 46 anni, inadatto al ruolo di leader del gruppo, né lui sembrava interessato a gestire le aziende di famiglia. La scelta di Gianni Agnelli era così andata su Giovanni, detto Giovannino, figlio del fratello Umberto. Giovannino Agnelli morì però per un tumore all’intestino nel 1997. Per un breve periodo, Margherita Agnelli ebbe la speranza che il successore designato potesse essere il suo secondo marito, Serge de Pahlen, da cui ebbe cinque figli e che però pare non fosse molto stimato dall’allora presidente del gruppo Fiat. Venne scelto allora il primogenito di Margherita, John Elkann. L’intera famiglia approvò la decisione. Nel 1997 John Elkann possedeva già il 24,87 per cento di quote della società Dicembre, fondata nel 1984 da Gianni Agnelli e dai suoi consulenti, l’avvocato Franzo Grande Stevens e Gianluigi Gabetti (storico dirigente delle società finanziarie del gruppo e molto legato a Gianni). Dicembre costituisce la parte più importante del patrimonio di famiglia, a cui spesso ci si riferisce come la “cassaforte” del gruppo: è una società semplice attraverso la quale vengono gestite in modo organizzato e unitario tutte le società del gruppo. Tramite un ramificato sistema azionario Dicembre controlla la holding Exor, che a sua volta controlla il gruppo editoriale Gedi (che pubblica La Stampa e Repubblica, tra i molti altri), la squadra di calcio della Juventus e Stellantis, la società nata dalla fusione di Fiat, Chrysler e Peugeot. Si ritiene insomma che Dicembre contenga il cosiddetto «tesoro di famiglia» degli Agnelli. Nel 2004, dopo la morte del padre, Margherita Agnelli firmò un accordo con cui rinunciava alle quote azionarie del padre e alla futura eredità della madre in cambio di 1,2 miliardi di euro. In questo modo Margherita Agnelli rinunciò anche a qualsiasi diritto sulla Dicembre. Al tempo Margherita Agnelli disse di aver firmato l’accordo «per guadagnare la pace visto che mia madre non mi parlava più e nemmeno i miei figli mi parlavano più. Ho preferito una tregua». Pochi mesi dopo la firma dell’accordo, John Elkann licenziò senza troppe spiegazioni Serge de Pahlen, marito di Margherita Agnelli, che aveva trascorso nel gruppo Fiat 26 anni come dirigente. Nel 2007 Margherita Agnelli avviò un’iniziativa legale per ottenere da Franzo Grande Stevens e Gianluigi Gabetti il rendiconto dei beni del padre. Sospettava infatti che ai tempi dell’accordo, nel 2004, non le fosse stata rivelata l’intera consistenza del patrimonio e che all’estero esistesse un cosiddetto “tesoretto” nascosto da Grande Stevens e Gabetti. Disse Margherita Agnelli: «Non sono più i custodi del patrimonio di mio padre, sono convinti di essere diventati mio padre». Lapo Elkann replicò, parlando con il Corriere della Sera: «Purtroppo non è possibile parlare con mia madre. Ho capito con tristezza che è autodistruttiva e autolesionista… ha diviso la famiglia in due». Nel 2015 l’azione legale fu giudicata infondata dalla Corte di Cassazione, ma nel 2020 Margherita Agnelli avviò una nuova azione legale sostenendo che l’accordo del 2004 fosse nullo. Rivendicò quindi di avere diritto alla parte di eredità che le spettava come unica figlia, pari al 50 per cento dei beni. La questione non si è ancora risolta. Secondo gli avvocati di Margherita, l’accordo del 2004 sarebbe nullo perché il diritto italiano non prevede la possibilità di rinunciare a una futura successione, mentre si può fare la rinuncia totale all’eredità una volta che il parente da cui si deve ereditare muore. Nel 2004 la madre di Margherita, Marella Caracciolo, era ancora in vita e quindi la figlia non poteva rinunciare a un’eredità che ancora non le spettava. L’accordo è stato però sottoscritto in base al diritto svizzero, che invece prevede questa possibilità. Caracciolo morì in Italia nel 2019, ma da tempo era residente in Svizzera, e anche i testamenti furono fatti in Svizzera: per questo i figli avuti da Margherita con Alain Elkann accusano la madre di voler rimettere in discussione accordi validi, seppure presi vent’anni fa. Fino a pochi mesi fa erano in corso quattro procedimenti giudiziari intorno a questa vicenda. Di recente a questi si è aggiunta la nuova inchiesta aperta dalla procura di Torino, che gira sempre intorno al nodo della residenza di Caracciolo. L’accordo del 2004 prevedeva che Margherita versasse alla madre una sorta di “rendita vitalizia”. L’importo mensile non è chiaro, ma secondo diversi quotidiani l’importo complessivo ceduto dal 2004 fino alla morte di Caracciolo nel

C’è anche John Elkann tra gli indagati della procura di Torino nell’ambito di accertamenti di carattere fiscale relativi all’eredità della famiglia Agnelli. Agenzia IDFOX Investigazioni Milano

C’è anche John Elkann tra gli indagati della procura di Torino nell’ambito di accertamenti di carattere fiscale relativi all’eredità della famiglia Agnelli. Smentita la ricostruzione secondo cui le indagini riguarderebbero società fiduciarie del gruppo Agnelli, come emerso in un primo momento. L’indagine era partita dopo un esposto presentato da Margherita Agnelli, figlia di Gianni Agnelli e madre di John Elkann. In giornata la Guardia di Finanza ha acquisito dei documenti nello studio di un notaio che aveva curato l’eredità della famiglia Agnelli e in alcuni uffici. Tra gli indagati ci sono anche il commercialista torinese Gianluca Ferrero, storico contabile degli Agnelli, e Robert Von Groueningen, amministratore dell’eredità di Marella Agnelli su incarico dell’autorità giudiziaria svizzera. I tre sono indagati per presunti reati tributari. L’approfondimento degli inquirenti torinesi riguarderebbe il trattamento fiscale del vitalizio che Margherita versava alla madre Marella, sulla base di accordo stipulati nel 2004. L’analisi riguarderebbe i documenti relativi al 2018 e il 2019, anno in cui è morta Marella Agnelli. Fonte Internet

Controllo dipendenti per abuso legge 104 Milano

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Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori-Agenzia investigazioni IDFOX Milano

Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori Spiegazione, criticità ed ipotesi applicative del nuovo art. 473-bis.27 c.p.c. introdotto dalla Riforma Cartabia   * Il presente approfondimento (la cui versione integrale è allegata in pdf) prende spunto da due precedenti documenti deliberati dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria sul tema delle prescrizioni ‘psico-giudiziarie’ da parte dei Tribunali nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli.   L’art. 473-bis.27 del Codice di Procedura Civile è stato introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. ‘Riforma Cartabia’). Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che: “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”. Il suddetto articolo regolamenta, per la prima volta in Italia, una disposizione molto diffusa da parte dell’Autorità Giudiziaria che si concretizza nell’invio del nucleo familiare diviso – coinvolto nei procedimenti civili di separazione, divorzio e affidamento – ai Servizi sanitari pubblici o privati convenzionati per interventi psicologici, sociali, educativi nell’interesse delle persone minorenni.   Nello specifico, vengono demandate al Servizio sanitario attività quali la valutazione delle capacità genitoriali, il sostegno psicologico/la psicoterapia ai genitori e/o al figlio, gli incontri protetti/assistiti, il monitoraggio del nucleo familiare.   L’obiettivo del presente approfondimento è chiarire le competenze del Dirigente Psicologo e dello Psicologo Specialista Ambulatoriale (nel documento ‘Psicologo’) operanti all’interno del Servizio Sanitario Nazionale e fissare i confini tra l’ambito giuridico e sanitario e quando questi possono sovrapporsi, in che modo, evidenziando risorse e limiti.   A tal fine, verrà presentato l’art. 473-bis.27 c.p.c., le sue criticità epistemologiche, giuridiche e deontologiche ed i riflessi sulla sua applicazione anche alla luce di tali criticità. Ovviamente si tratta di una norma vigente, quindi non si discute la sua applicazione, anzi, si riconosce alla stessa l’ottima intenzione di costruire risposte in termini di cura. Non si tratta affatto di ritenerla tout court sbagliata e tutti i punti oggetto della nostra riflessione non sono ritenuti mai cattivi per intenzione o fini. Semplicemente riteniamo possano mettere in difficoltà perché non sempre facilmente armonizzabili con altre norme e con la deontologia e l’epistemologia degli psicologi. Il margine di perseguimento di questa armonizzazione può essere stretto e ansioso dato che «Quando dispone l’intervento dei servizi sociali o sanitari, Il Giudice indica in modo specifico l’attività ad essi demandata» (e, quando si tratta di psicoterapia o di sostegno psicologico, è difficile pensare che possa non essere riguardata la nostra figura professionale anche se il Giudice si rivolge al Servizio). Rispetto a questo margine stretto e ansioso, alle difficoltà che possono nascere, riteniamo sia un dovere provare a fornire un utile contributo, intendendo questo approfondimento come un “Documento di facilitazione nell’applicazione della norma”.