Quando il datore commette estorsione? IDFOX Agenzia Investigativa Milano
Quando il datore commette estorsione? La differenza tra cercare lavoratori in modo ingiusto e compiere un vero e proprio reato di estorsione sta nel fatto che ci sia già un lavoro in corso tra il datore e il dipendente. L’estorsione si verifica quando qualcuno, con la violenza o la minaccia di un danno, costringe un’altra persona a fare o non fare qualcosa, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Questo reato si verifica spesso in ambiente lavorativo. Il datore, in ragione della sua posizione di forza contrattuale, spinge spesso i dipendenti ad accettare condizioni inique sotto minaccia di licenziamento o di altri trattamenti svantaggiosi. Ed allora è bene sapere quando il datore commette estorsione al fine di comprendere come tutelarsi. Anche perché, se è vero che per le differenze retributive e gli stipendi non pagati ci sono cinque anni di tempo per agire, che decorrono da quando il rapporto di lavoro è cessato, invece per la querela penale il termine è molto più breve: 3 mesi da quando il fatto è stato commesso. Cerchiamo allora di fare chiarezza su questo argomento in modo da comprendere quando denunciare il datore di lavoro. Indice * Esempi di estorsione sul lavoro * Come viene punita l’estorsione? * Quando non si può denunciare il datore di lavoro per estorsione? Esempi di estorsione sul lavoro La giurisprudenza ha riconosciuto diverse manifestazioni del reato di estorsione nel contesto del rapporto di lavoro subordinato, identificando un ampio ventaglio di comportamenti che possono essere interpretati come minacciosi, sia in forma attiva che omissiva. Tuttavia, nonostante la varietà dei casi specifici, la Cassazione ha costantemente ribadito che costituisce estorsione la pratica del datore di lavoro che, avvantaggiandosi di una situazione di mercato favorevole, costringe i lavoratori, minacciandoli velatamente di licenziamento, ad accettare retribuzioni inferiori o inadeguate rispetto al lavoro svolto. Commette estorsione il datore di lavoro che minaccia il dipendente di licenziamento: * se non accetterà una riduzione dello stipendio; * se non gli riconsegnerà in contanti una parte della busta paga versatagli sul conto; * se non accetterà di lavorare oltre il turno, senza compensarlo per lo straordinario; * se rifiuta di compiere lavori che non gli competono. Insomma, in tutti questi casi c’è una situazione di forza da parte di un soggetto e di debolezza da parte della vittima che, proprio per non subire il male minacciato, è portata ad accettare il ricatto. Come viene punita l’estorsione? L’estorsione è un reato punito con la reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da 1.000 a 4.000 euro. La pena può essere aumentata se il reato è commesso con violenza o minaccia grave, se la vittima è un minore o un inabile, o se il profitto ottenuto è ingente. La querela deve essere presentata entro 3 mesi dal giorno in cui la vittima ha avuto conoscenza del reato. Quando non si può denunciare il datore di lavoro per estorsione? L’estorsione operata dal datore di lavoro nei confronti del dipendente presuppone l’esistenza di un rapporto lavorativo (sent. n. 7128, datata 16 febbraio 2024). La Cassazione ha chiarito che è fondamentale che l’assunzione sia già avvenuta, anche solo “di fatto” (ad esempio in nero e non ancora regolarizzata) Ipotizziamo il caso di un giovane a un colloquio di lavoro. Il datore, in quell’occasione, gli offre il posto ma gli anticipa che lo pagherà meno di quanto previsto dal contratto collettivo. L’alternativa sull’altro piatto della bilancia è assumere un’altra persona al posto suo. Ebbene, un ricatto di questo tipo non configura estorsione. Nel dettaglio, la Cassazione ha precisato che il reato in questione non scatta quando il datore di lavoro, sfruttando le aspettative di assunzione del futuro lavoratore, lo costringe ad accettare condizioni lavorative illegali o non conformi ai contratti collettivi. Questo assunto è stato già affermato in precedenti decisioni della giurisprudenza della Cassazione (sentenze n. 8477/2019 e n. 16656/2010 della sezione 2). Quando il datore di lavoro propone ai potenziali dipendenti, al momento dell’assunzione e quindi prima dell’effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro, di rinunciare a parte della retribuzione pattuita o ad altre prestazioni in cambio della posizione lavorativa, manca l’elemento della minaccia, poiché prima della formalizzazione dell’accordo non esiste un diritto del candidato ad essere assunto a determinate condizioni. Inoltre, non si configura il danno per il lavoratore, data la sua preesistente condizione di disoccupazione, dalla quale il mancato ottenimento di un’opportunità lavorativa non determina un peggioramento. Diversamente, si giunge a conclusioni opposte quando il datore di lavoro minaccia di interrompere il rapporto lavorativo già in essere, tramite licenziamento o costrizione alle dimissioni, per indurre i dipendenti ad accettare modifiche contrattuali sfavorevoli. In tali circostanze, si riconoscono sia l’elemento della minaccia, realizzata attraverso l’abuso di una prerogativa contrattuale usata come mezzo di costrizione, sia il vantaggio per il datore di lavoro e il danno per il dipendente, privato di diritti acquisiti con la stipula del contratto di lavoro. La sentenza chiarisce che la linea di demarcazione tra una ricerca di personale che si avvale di pratiche discutibili e l’effettiva commissione di un reato di estorsione risiede nell’aver già instaurato un rapporto di lavoro tra datore e lavoratore.
Analisi di una donazione di denaro tra marito e moglie: può essere valida anche se non c’è un atto notarile? IDFOX Agenzia Investigativa Milano
Validità della donazione verbale tra coniugi Analisi di una donazione di denaro tra marito e moglie: può essere valida anche se non c’è un atto notarile? Tra marito e moglie, così come tra conviventi di fatto, è abituale farsi dei regali. Quando però questi diventano di consistente valore sorgono immancabilmente dei dubbi di carattere legale: è valida una donazione verbale tra coniugi? E che succede se ci si separa o si divorzia? È necessario, per la donazione, recarsi dal notaio? Cerchiamo di fare chiarezza su questi aspetti. Indice * Si può fare una donazione verbale? * Si possono chiedere indietro le donazioni tra coniugi in caso di separazione? * Si possono chiedere i soldi dati dall’ex? Si può fare una donazione verbale? Una donazione verbale non è mai valida se ha ad oggetto un immobile (una casa, un terreno, ecc.). Né è valida la promessa (scritta o verbale) di una futura donazione. La donazione di immobili si fa sempre dinanzi al notaio e due testimoni. Viceversa, è valida la donazione verbale di beni mobili o di denaro solo se questi non hanno valore elevato in proporzione alle condizioni economiche delle parti. Viceversa, anche per le donazioni di mobili o denaro se sono di non modico valore, ci vuole il notaio e due testimoni. La mancanza dell’atto notarile (il cosiddetto “atto pubblico”) laddove necessario rende la donazione nulla e quindi contestabile da chiunque senza limiti di tempo. Si possono chiedere indietro le donazioni tra coniugi in caso di separazione? Se la coppia si separa, la donazione non può essere restituita. Infatti la donazione è un atto irrevocabile. Solo nel caso di “grave ingiuria” si può chiedere la revoca della donazione. La grave ingiuria del coniuge potrebbe ricorrere solo nel caso di un comportamento che abbia comportato un grave pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’altro, come nel caso di un tradimento in pubblico – ossia manifesto e alla luce del sole – con conseguente grave discredito per chi lo subisce. Leggi sul punto Un tradimento consente la revoca della donazione? Si possono chiedere i soldi dati dall’ex? Se è vero che le donazioni sono irrevocabili, bisognerebbe dimostrare che l’eventuale somma di denaro elargita all’ex non era una donazione bensì un prestito. Si tratta, innanzitutto, di una prova non facile. Ma se anche si riuscisse a dimostrare che non si trattava di un regalo, è bene sapere che le spese fatte per l’interesse comune o nell’interesse del partener o del coniuge non vanno restituite. Si pensi ai soldi spesi per una ristrutturazione o per comprare l’auto al coniuge. Esiste un dovere di solidarietà che coinvolge tutti i componenti della famiglia, sia di quella fondata sul matrimonio che di fatto. Sono ripetibili solo le somme versate che trascendono gli obblighi di reciproco soccorso e assistenza: si pensi al marito che abbia consegnato alla moglie una cospicua somma per poter acquistare uno studio dentistico e tutta l’attrezzatura. In questi casi però sopraggiunge un ulteriore problema: quello della prova. Se infatti non dovesse esserci traccia documentale di tale scambio di denaro, sarebbe assai difficile spuntarla.
Quando si può contestare una donazione e quanti anni devono passare affinché diventi definitiva.IDFOX Agenzia Investigativa Milano
Come evitare che una donazione venga impugnata? Quando si può contestare una donazione e quanti anni devono passare affinché diventi definitiva. La donazione è un atto irrevocabile da parte del donante (salvo sopravvenienza di figli e ingratitudine del donatario). Ciò però non esclude che eventuali terzi possano contestarla. Lo stesso donante potrebbe farlo se la donazione non è avvenuta nel rispetto delle forme previste dalla legge. In questo breve e schematico articolo vedremo come evitare che una donazione venga impugnata. Per farlo dovremo innanzitutto comprendere chi e quando può contestare una donazione e quali sono i tempi entro cui ciò può avvenire. All’esito comprenderemo anche dopo quanti anni una donazione diventa definitiva. Ma procediamo con ordine. Indice * Quando la donazione è nulla? * Quando la donazione è annullabile? * Quando la donazione può essere revocata? * Quando la donazione può essere contestata dagli eredi? * Quando la donazione diventa definitiva? * Come evitare che una donazione venta contestata? Quando la donazione è nulla? La donazione è nulla, e può essere impugnata da chiunque, senza limiti di tempo, quando è di non modico valore e non avviene dinanzi al notaio e alla presenza di due testimoni. Quando la donazione è annullabile? La donazione può essere impugnata solo dal donante quando è frutto di un errore scusabile, di una violenzafisica o psicologica, di un inganno (il cosiddetto “dolo”) da parte del donatario. È annullabile altresì la donazione fatta da un soggetto che, al momento della donazione, era incapace di intendere e volere, per un vizio grave della mente (transitorio o definitivo) che non gli ha consentito di comprendere le conseguenze della sua azione. L’azione deve essere intrapresa entro cinque anni da quando ci si è accorti della causa di annullabilità. Quando la donazione può essere revocata? Se una persona, attraverso una o più donazioni, si spoglia dei propri beni allo scopo di impedire ai suoi creditori di soddisfarsi, tali atti sono revocabili entro cinque anni. È la cosiddetta azione revocatoria. La revocatoria può essere esercitata solo se il creditore dimostra che, all’esito della donazione, non ci sono altri beni del debitore che si possano pignorare con facilità e con buon esito. Quando la donazione può essere contestata dagli eredi? Ultimo caso in cui è possibile contestare una donazione è quando questa va a ledere le cosiddette quote di legittima. Per comprendere meglio la questione dobbiamo fare un passo indietro. Ciascuno di noi è tenuto a lasciare una parte del proprio patrimonio al proprio coniuge (purché non abbia già divorziato), ai figli o, in assenza dei figli, ai genitori. Tali soggetti si chiamano “eredi legittimari” e la quota ad essi riservata si chiama “legittima”. Se la quota di legittima di uno degli eredi legittimari non viene rispettata, questi possono: * contestare la divisione ereditaria, eventualmente fatta con il testamento; * andare a revocare le donazioni fatte dal defunto prima di morire, dalle ultime alle prime, finché non vedono ripristinata la propria quota di legittima. Questa azione si chiama “azione di riduzione per lesione della legittima” e può essere intrapresa entro 10 anni da quando il donante è morto. Quando la donazione diventa definitiva? A parte quindi il caso della donazione nulla per assenza di atto notarile (laddove necessario), in tutti gli altri casi sopra visti la donazione diventa definitiva quando scadono i termini di: * 5 anni per l’azione di annullamento o per la revocatoria; * 10 anni per l’azione di riduzione per lesione della legittima. Come evitare che una donazione venta contestata? Per impedire l’impugnazione di una donazione bisogna partire dalla forma. E pertanto bisogna recarsi dal notaio se il valore del bene o del denaro è particolarmente elevato in relazione alle condizioni economiche delle parti. È inoltre necessaria la presenza di due testimoni che di norma vengono messi a disposizione dallo stesso studio notarile. Se si tratta di una donazione di denaro per comprare casa o altro bene (come l’auto) siamo in presenza di una «donazione indiretta»: questa non necessita del notaio e può avvenire con il semplice bonifico bancario o postale. Non è quindi obbligatorio né l’atto pubblico notarile né una scrittura privata. Per evitare poi che la donazione sia contestata dai creditori è bene evitare che il proprio patrimonio si svuoti completamente: bisogna sempre conservare dei beni pari al valore del debito che i creditori potrebbero sottoporre a pignoramento. Se infatti vi fosse per questi la possibilità di aggredire altri beni, la revocatoria non sarà possibile. Infine, per rendere poi la donazione non contestabile dagli eredi, è necessario rispettare le quote di legittima spettanti agli eredi legittimari. A tal fine bisogna anche considerare ciò che a questi ultimi è stato già donato in passato (ogni donazione, come anticipato, si considera un anticipo della legittima). Gli eredi legittimari non possono contestare la donazione quando il donante è ancora in vita. Né possono rinunciare all’azione di riduzione prima della sua morte. Ma potranno farlo una volta aperta la successione: con la dichiarazione di rinuncia, la donazione non potrà più essere contestata, benché non siano ancora trascorsi i 10 anni. In assenza di tale dichiarazione, bisognerà invece attendere il decennio.
Il lavoratore che si trova in malattia può uscire di casa per andare in tribunale a rendere una testimonianza per cui è stato citato in giudizio? IDFOX Agenzia Investigativa Milano
Il dipendente in malattia deve andare a testimoniare? Il lavoratore che si trova in malattia può uscire di casa per andare in tribunale a rendere una testimonianza per cui è stato citato in giudizio? Ogni dipendente può assentarsi dal posto di lavoro per problemi di salute, entro i limiti del periodo di comporto stabilito dalla contrattazione collettiva. È ovviamente importante che la patologia venga tempestivamente comunicata al datore, in modo tale da consentire anche gli eventuali controlli. In questo contesto si pone il seguente quesito: il lavoratore in malattia deve andare a testimoniare? In altre parole, si tratta di capire se il dipendente che sta fruendo di alcuni giorni del proprio periodo di comporto possa essere chiamato ugualmente a fare da testimone in un processo (civile o penale che sia) oppure se il certificato di malattia che giustifica l’assenza dal lavoro consente anche di non presentarsi all’udienza. Approfondiamo la questione. Indice * Il dipendente in malattia può uscire? * Testimonianza: è sempre obbligatoria? * Il lavoratore in malattia può recarsi a testimoniare? Il dipendente in malattia può uscire? Non esiste un divieto assoluto di uscire durante lo stato di malattia. Il lavoratore malato non deve quindi chiudersi a casa: può uscire, negli orari al di fuori delle visite mediche, purché non peggiori il suo stato di salute. Insomma: il dipendente in malattia è obbligato a garantire la reperibilità durante gli orari previsti per la visita fiscale; nella restante parte del giorno può uscire, avendo cura però di non fare nulla che potrebbe compromettere una rapida guarigione. Per ulteriori approfondimenti, si legga l’articolo dal titolo Se sono in malattia posso uscire? Testimonianza: è sempre obbligatoria? La persona chiamata a testimoniare in giudizio deve sempre presentarsi, a meno che non sussistano giustificati motivi che gli impediscano di comparire. Tali giustificati motivi sono solitamente ricondotti a ragioni di salute e a impedimenti lavorativi che rendano assolutamente impossibile la presenza del testimone in aula. I motivi di salute sono quelli che non consentono al testimone di poter raggiungere il tribunale: è il caso di impedimenti nella deambulazione (frattura a una gamba, ecc.), ricovero in ospedale o altre patologie che potrebbero aggravarsi se il soggetto uscisse di casa (febbre molto alta, polmonite, ecc.). Non è quindi giustificata l’assenza per una banale influenza o un malanno di stagione. I motivi di lavoro giustificano l’assenza del testimone solo se non gli consentono di raggiungere l’aula d’udienza, ad esempio perché in trasferta all’estero. In tutte le altre ipotesi, nel caso in cui un lavoratore dipendente venga citato per una testimonianza, il datore di lavoro non può impedirgli di assentarsi per adempiere al suo dovere. Nel caso sia necessario, il cancelliere potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare tale assenza. Il lavoratore in malattia può recarsi a testimoniare? Il lavoratore in malattia è tenuto a presentarsi per testimoniare, se regolarmente citato. Lo stato di malattia che giustifica l’assenza dal lavoro, infatti, potrebbe non essere sufficiente a giustificare anche l’assenza in udienza: come detto in precedenza, solamente un grave impedimento legittima il teste a non presentarsi davanti al giudice. Si pensi al lavoratore in malattia per un problema di tunnel carpale al polso: nulla gli impedirebbe di raggiungere il tribunale per testimoniare. Alla luce di ciò, non è detto che il dipendente in malattia sia effettivamente impossibilitato a raggiungere l’aula d’udienza, ancorché la citazione a comparire dovesse coincidere, com’è probabile, con l’orario di reperibilità per la visita fiscale. La valutazione va dunque fatta caso per caso: * se lo stato di malattia rende impossibile (o quasi) uscire di casa senza pregiudicare ulteriormente le proprie condizioni di salute, allora il dipendente deve ritenersi giustificato in caso di assenza in tribunale. Si pensi al lavoratore che è da poco in malattia perché affetto da una brutta polmonite; * se invece la malattia non impedisce al lavoratore di uscire per andare a testimoniare, allora l’assenza sarà ingiustificata, con possibile sanzione pecuniaria (ammenda) a suo carico. Si pensi al dipendente che, essendo da tempo in malattia, è oramai sulla via della completa guarigione allorquando si celebra l’udienza in cui deve essere sentito come testimone. Insomma: il dipendente, anche se è in malattia, deve andare a testimoniare se è nelle condizioni di poterlo fare. Nel caso in cui il lavoratore in malattia dovesse andare a testimoniare e, perciò, risultare assente alla visita fiscale, potrebbe giustificare con la citazione ricevuta dal tribunale e con il certificato rilasciato dal cancelliere (o con copia del verbale d’udienza).
Insulti e offese sui social network: quando scatta il reato tra marito e moglie? Le critiche, anche se aspre, sono legittime? IDFOX Agenzia Investigativa Milano
Critiche all’ex moglie su Facebook: è diffamazione? Insulti e offese sui social network: quando scatta il reato tra marito e moglie? Le critiche, anche se aspre, sono legittime? Basta poco per commettere una diffamazione: è sufficiente screditare la reputazione di una persona, senza nemmeno che ci sia bisogno di utilizzare insulti o parole particolarmente offensive. Può essere sufficiente perfino una semplice allusione o una velata insinuazione: se la vittima è riconoscibile, può scattare la querela. Con il presente articolo ci soffermeremo su una questione in particolare: le critiche all’ex moglie fatte su Facebook costituiscono diffamazione? Vediamo cosa ne pensa la giurisprudenza. Indice * Insulti all’ex coniuge: quando c’è diffamazione? * Le critiche all’ex coniuge costituiscono diffamazione? * Quando c’è diritto di critica e non diffamazione? Insulti all’ex coniuge: quando c’è diffamazione? Ogni espressione capace di ledere la considerazione che gli altri hanno della vittima è idonea a far scattare il reato di diffamazione. Pertanto, dare del «parassita» o della «mantenuta» a una donna che percepisce l’assegno di mantenimento dall’ex marito è diffamazione. Se la frase viene poi pubblicata su Facebook o su un altro social network scatta una condanna per diffamazione aggravata dall’uso del mezzo di pubblicità. Quali altre frasi rientrano nella diffamazione? In caso di generiche critiche all’ex moglie su Facebook c’è diffamazione? Le critiche all’ex coniuge costituiscono diffamazione? La Suprema Corte [1] ricorda che, ai fini dell’integrazione del reato di diffamazione, da un lato non è sufficiente il fatto di utilizzare toni forti e sprezzanti, ma dall’altro non è neanche necessario usare parolacce e insulti. Tutto ciò che è richiesto per la diffamazione è che vi sia un attacco personale gratuito, che possa ledere l’integrità morale o professionale della vittima. Ragion per cui, in caso di contestazioni tra ex o tra rivali in amore, è normale avere un atteggiamento più aspro, senza perciò ricadere necessariamente nella diffamazione. Come dire: il contesto può assumere un significato tale da giustificare un atteggiamento aggressivo e quindi “legalizzare” espressioni tutt’altro che soft. Nel caso di specie, la Suprema Corte si è trovata a decidere sul ricorso presentato da una donna che aveva querelato la nuova compagna del suo ex marito. Quest’ultima infatti aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook espressioni offensive come «Vai a lavorare invece di farti mantenere». Tuttavia, nonostante l’accertamento della condotta, il giudice ha ritenuto di non dover condannare l’autrice dei post in quanto le espressioni erano state ritenute comunque, seppur sferzanti, lecite. Per gli ermellini, le espressioni adoperate non appaiono superare il limite della pacatezza (la cosiddetta «continenza»), mantenendosi nell’ambito di una critica che esprime il proprio risentimento e la propria censura per la pretesa di mantenere l’assegno di mantenimento già stabilito, accolta peraltro poi dal giudice. Si tratta di una polemica, pur attuata con toni aspri, ironici e sferzanti, ma che non trascende nell’attacco personale gratuito e che appare pertinente rispetto alla lite in atto circa l’entità dell’importo dell’assegno di mantenimento. I commenti si inserivano quindi in un contesto dialettico già in essere tra le parti, tanto che la persona offesa aveva utilizzato proprio dei post di Facebook per provare il tenore di vita dell’ex coniuge e della nuova compagna. Quando c’è diritto di critica e non diffamazione? Ai fini della valutazione della sussistenza dell’esercizio del diritto di critica – dice la Corte – si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall’imputato, pur se apri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti e immotivatamente aggressivi dell’altrui reputazione, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere [2].
Investigatore privato Milano
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Responsabili e dipendenti aziendali spingono per il ritorno in presenza.
Responsabili e dipendenti aziendali spingono per il ritorno in presenza. Ma gli uffici non sono attrezzati. Sembrava l’inizio di una rivoluzione lavorativa e sociale, eppure l’era dello smart working è sempre più vicina alla sua estinzione. Dimostrazione che, forse, la necessità di ridurre la nostra pesante impronta sul pianeta non è poi così una priorità. C’è però un ostacolo a tutto ciò: la composizione e la struttura degli uffici stessi. Secondo infatti una ricerca presentata ad Amsterdam nel corso di Cisco Live, la maggioranza dei responsabili d’azienda e dei dipendenti sono favorevoli a un parziale ritorno in ufficio, ma gli spazi di lavoro non sono ancora pronti a sostenere adeguatamente le esigenze del lavoro ibrido.“I due terzi dei ceo delle grandi aziende vogliono richiamare i dipendenti in ufficio” I dati italiani sul ritorno in ufficio Realizzata intervistando 3.500 dipendenti e 1.050 responsabili d’azienda in 7 Paesi del Vecchio Continente, ossia Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia e Spagna, la ricerca evidenzia che il 77% dei dipendenti ritiene che gli uffici siano ancora inadeguati a sostenere il lavoro ibrido, a causa di spazi concepiti per un tipo di lavoro personale e non in team. Quasi la maggioranza invece dei responsabili d’azienda è convinta che l’esperienza vissuta dai partecipanti remoti non sia equivalente a quella in ufficio. Nello specifico, i dati italiani rivelano una significativa discrepanza tra le aspirazioni dei dipendenti e la realtà degli ambienti di lavoro attuali. Tra i responsabili d’azienda, l’83% (79% il dato europeo) richiede un ritorno in ufficio totale o parziale per tre motivi principali: comunicazione di gruppo, produttività e cultura del luogo di lavoro. Tra i dipendenti, il 74% (in linea con il dato europeo) è favorevole al rientro in ufficio per tre ragioni principali: collaborazione (70%), brainstorming (43%) e senso di appartenenza (46%). Nonostante la volontà comune di responsabili d’azienda e dipendenti di tornare in ufficio, l’attuale configurazione degli ambienti di lavoro non risponde adeguatamente alle esigenze del lavoro ibrido. Infatti, solo il 23% dei dipendenti (uno su tre in Europa) ritiene che l’ufficio sia adeguatamente attrezzato per sostenere questa modalità di lavoro. I motivi Entrando nel merito, oltre il 50% degli uffici (in linea con il dato europeo) è ancora dedicato a spazi di lavoro personali, il che è controproducente per la creazione di ambienti ibridi collaborativi e di una solida cultura di lavoro in team. Il 73% dei dipendenti intervistati (in linea con il dato europeo) ritiene che le attuali sale riunioni non favoriscano la produttività in ufficio, il che significa che anche le sale conferenze esistenti non sono funzionali. Il 71% dei responsabili d’azienda intervistati (in linea con il dato europeo) ritiene che l’esperienza vissuta dai partecipanti remoti non sia equivalente a quella in ufficio. I responsabili d’azienda riconoscono tale divario e, se non rendono l’ufficio un “magnete”, non saranno in grado di far tornare le persone in ufficio. A tale proposito, lo studio ha rivelato che il 65% dei responsabili d’azienda (in linea con il dato europeo) prevede di riprogettare gli spazi di lavoro entro i prossimi 24 mesi, concentrandosi sull’aggiornamento degli ambienti dedicati alle riunioni, sull’impiego di tecnologie e infrastrutture di lavoro ibride, sull’ammodernamento della disposizione degli uffici e dei posti a sedere e sulla realizzazione di elementi sostenibili ed ecocompatibili. Fonte Internet
L’assicurazione risarcisce i mancati guadagni fino alla pensione se il pedone investito perde il posto.
Risarcimento per incidente con perdita del posto di lavoro L’assicurazione risarcisce i mancati guadagni fino alla pensione se il pedone investito perde il posto. Se una persona subisce un incidente stradale e, a seguito dell’infortunio, perde il lavoro, a quanto ammonta il risarcimento? Secondo la giurisprudenza, il danno risarcibile deve tenere conto non solo dell’invalidità fisica subìta (il cosiddetto “danno biologico”) e del dolore fisico e psicologico per l’infortunio (“danno morale”) ma anche della riduzione della capacità lavorativa (“lucro cessante”). Cerchiamo di comprendere allora come viene calcolato il risarcimento per incidente che abbia comportato la perdita del posto di lavoro alla luce della più recente giurisprudenza. Indice * Il problema dei mancati guadagni quando si perde la capacità lavorativa * Cosa risarcisce l’assicurazione? * Qual è il criterio di risarcimento? * Il caso del pedone investito * In quali casi l’assicurazione risarcisce i mancati guadagni fino alla pensione? Il problema dei mancati guadagni quando si perde la capacità lavorativa Un caso emblematico affrontato dal Tribunale di Rimini: un pedone investito perde il lavoro da autista a causa delle lesioni permanenti riportate. L’assicurazione è chiamata a risarcire il danno patrimoniale futuro, ossia i mancati guadagni fino all’età pensionabile. La sentenza offre spunti interessanti in materia di risarcimento del danno da lucro cessante in caso di incidente stradale. In seguito a un incidente stradale, le vittime possono infatti trovarsi a fronteggiare non solo danni fisici ma anche conseguenze economiche significative, soprattutto se l’incidente porta alla perdita del lavoro. In Italia, il sistema legale prevede tuttavia dei meccanismi di ristoro. Vediamo come funzionano. Cosa risarcisce l’assicurazione? In caso di incidente stradale, l’assicurazione risarcisce non solo i danni materiali (le lesioni fisiche, anche note come “danno biologico”) ma anche il danno patrimoniale. Il danno patrimoniale può consistere nel danno presente, ossia le spese sostenute (farmaci, riabilitazione, indagini strumentali), e in quello futuro (il cosiddetto lucro cessante) ovvero la perdita di quel reddito che la vittima avrebbe potuto ragionevolmente conseguire se non si fosse verificato il sinistro. Tipica ipotesi del lucro cessante è il periodo di tempo in cui la vittima dell’infortunio resta a letto e non può recarsi al lavoro, perdendo il reddito (sempre che non si tratti di dipendente, il cui stipendio è invece a carico dell’Inps). La forma più grave del lucro cessante è però la cosiddetta perdita della capacità lavorativa che può essere di due tipi: * specifica: relativa cioè alle specifiche mansioni che svolgeva la vittima (si pensi a un operatore sanitario che non potrà più portare barelle); * generica: più grave della precedente, che determina la perdita della possibilità di svolgere qualsiasi tipo di lavoro. In tale ipotesi il risarcimento sarà superiore. Qual è il criterio di risarcimento? Il lucro cessante viene liquidato tenendo conto di tutti i redditi (compresi accessori e probabili incrementi) che la vittima avrebbe potuto ottenere in base al suo specifico rapporto di lavoro. Non si considera solo la percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, ma si tiene conto anche delle retribuzioni che la vittima avrebbe potuto guadagnare in una diversa occupazione. Il calcolo del risarcimento per i mancati guadagni fino all’età pensionabile si può basare anche su una serie di parametri definiti dalle tabelle “Trevi”, elaborate a seguito di un incontro di studio del Csm nel 1989. Queste tabelle consentono di capitalizzare il danno futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, tenendo conto dello scarto tra la vita biologica prevedibile di una persona e la sua vita lavorativa. La recente sentenza della sezione civile del tribunale di Rimini, pubblicata il 2 gennaio 2024, fa luce su questi aspetti, stabilendo che il risarcimento deve coprire integralmente i mancati guadagni, senza limitarsi alla percentuale di invalidità permanente. Nel caso in esame, il pedone investito era un autista quarantenne con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. A causa delle lesioni permanenti riportate, non è stato più in grado di svolgere il suo lavoro e ha dovuto ricollocarsi in occupazioni con retribuzioni inferiori. La condizione lavorativa preesistente della vittima gioca un ruolo cruciale nel determinare l’ammontare del risarcimento. Nel caso specifico analizzato, il pedone investito aveva perso il suo lavoro da autista a causa delle lesioni riportate nell’incidente, nonostante mantenesse formalmente la patente di guida. La sentenza sottolinea che, anche se la vittima ha subito un’invalidità che non le preclude completamente la guida, la specifica perdita della capacità di lavorare come autista deve essere risarcita in toto, tenendo conto dei futuri guadagni mancati fino al raggiungimento dell’età pensionabile. Il caso del pedone investito Il Tribunale di Rimini ha accolto la domanda del danneggiato e ha disposto il risarcimento del danno patrimoniale futuro, quantificato in oltre 274 mila euro. Il risarcimento ha tenuto conto delle retribuzioni perdute fino al sessantasettesimo anno di età, vale a dire l’età pensionabile. Il rapporto di causa-effetto tra l’incidente e la perdita del lavoro è un elemento chiave per il riconoscimento del risarcimento. Nel caso in esame, il quarantenne che lavorava come autista non è stato in grado di riprendere la sua professione a causa delle lesioni subite, nonostante i tentativi di reinserimento lavorativo in ruoli diversi. Questo dimostra che la perdita della capacità di lavorare in un determinato settore a causa di un incidente stradale deve essere adeguatamente compensata attraverso il risarcimento. In quali casi l’assicurazione risarcisce i mancati guadagni fino alla pensione? L’assicurazione risarcisce i mancati guadagni fino alla pensione quando: * la vittima ha perso il lavoro a causa delle lesioni riportate nell’incidente stradale; * le lesioni sono permanenti e non consentono alla vittima di svolgere il suo precedente lavoro; * la vittima ha un’aspettativa di vita lavorativa superiore all’età pensionabile. Fonte I
Una sentenza della Cassazione affronta la questione della registrazione delle chiamate tra il genitore non collocatario e il figlio, stabilendo criteri importanti.
È legale registrare le telefonate tra un genitore e il figlio? Una sentenza della Cassazione affronta la questione della registrazione delle chiamate tra il genitore non collocatario e il figlio, stabilendo criteri importanti. Poniamo il caso di una donna che, separata dal marito, abbia ottenuto il collocamento del figlio e l’affidamento condiviso. Tuttavia, volendo dimostrare al giudice i comportamenti aggressivi e prevaricatori dell’ex coniuge e ottenere così l’affidamento esclusivo del minore, non appena questi ultimi conversano al telefono, impone al bambino di attivare il vivavoce per ascoltare la chiamata. Ma è legale registrare le telefonate tra un genitore e il figlio? Una recente decisione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7470 del 2024, getta luce su questo tema, delineando i confini entro i quali tale azione può essere considerata lecita o meno. Indice * Quando è ammissibile registrare le conversazioni? * Quali sono i criteri per la valutazione del giudice? * Come procedere in caso di rifiuto del consenso alla registrazione? * Quali sono le conseguenze legali di una registrazione non autorizzata? Quando è ammissibile registrare le conversazioni? La legge considera la registrazione di conversazioni telefoniche senza il consenso di uno dei partecipanti un reato, secondo l’articolo 617 del Codice Penale. Tuttavia, esistono delle eccezioni legate al diritto e dovere di vigilanza dei genitori sui propri figli. La Corte di Cassazione chiarisce che tale scriminante deve essere valutata in anticipo, basandosi sul contesto esistente prima della registrazione e non solo sul suo contenuto. In altri termini, se sussiste già un rischio effettivo e concreto che imponga al genitore di controllare il minore per il suo bene, è legittimo il controllo e la registrazione della telefonata. Ma se l’ascolto della chiamata avviene solo con finalità preventive, nella ricerca della prova di un comportamento che ancora non è stato commesso, allora tale comportamento integra il reato. In particolare l’articolo 617 del codice penale stabilisce che chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica tra altre persone o comunque a lui non dirette, o le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. La semplice situazione di elevata tensione e conflittualità tra i genitori separati, non è sufficiente per compiere comportamenti illeciti come appunto la registrazione di conversazioni telefoniche. La Corte sottolinea l’importanza di valutare la necessità di tale atto per la tutela del minore, prima di procedere alla registrazione. Quali sono i criteri per la valutazione del giudice? La Corte di Cassazione precisa che l’intervento di un genitore nelle comunicazioni tra il figlio e l’altro genitore può essere giustificato – e quindi lecito – solo se esiste una chiara necessità di proteggere il minore da possibili rischi. Questo richiede una valutazione accurata della situazione preesistente e delle possibili minacce alla sicurezza e al benessere del bambino. Come procedere in caso di rifiuto del consenso alla registrazione? Se un genitore intende registrare le conversazioni tra l’altro genitore e il figlio, ma non ottiene il consenso, può ricorrere all’autorità giudiziaria. La Corte sottolinea che il giudice deve valutare attentamente se la registrazione è nell’interesse del minore, prendendo in considerazione tutti gli elementi del contesto familiare. Quali sono le conseguenze legali di una registrazione non autorizzata? Una registrazione effettuata senza il necessario fondamento di protezione del minore può avere conseguenze penali per il genitore che l’ha realizzata potendo questi essere querelato. Non solo: la registrazione sarà comunque inutilizzabile. Difatti le prove acquisite in violazione della legge non possono entrare nel processo e quindi non hanno alcun valore. Fonte
La dipendente ha la lombalgia, ma viene sorpresa dal detective mentre fa la cameriera al pub: il datore può licenziarla?
La dipendente ha la lombalgia, ma viene sorpresa dal detective mentre fa la cameriera al pub: il datore può licenziarla? Il costo della vita è percettibilmente lievitato, dacché l’inflazione tuttora in atto ha drasticamente ridotto il potere d’acquisto di singoli e famiglie: in termini più semplici, gli stipendi sembrano non bastare più a garantire un effettivo sostentamento. Ad accrescere la dose d’incertezza v’è, poi, il disaccordo tra le forze politiche in merito all’applicazione dell’art. 36 Cost., in ossequio al quale la retribuzione deve assicurare un’esistenza dignitosa: questa…continua Babele (salario minimo sì, salario minimo no) incrementa lo sconforto in capo ai Cittadini. Ma se un lavoratore in malattia lavora la sera può essere licenziato? Se, dopo aver prodotto al datore un certificato attestante l’insorgenza di una lombalgia, viene sorpreso prendere le ordinazioni in un pub, rischia il posto di lavoro laddove si dichiari costretto a farlo per assicurarsi un pasto in più? Andiamolo a scoprire assieme! Indice * Il contratto di lavoro dipendente: quali doveri? * Cos’è l’obbligo di fedeltà? * Com’è tutelato il lavoratore malato? * Lavoratrice con lombalgia sorpresa a far la cameriera altrove: va licenziata? Il contratto di lavoro dipendente: quali doveri? Per «lavoratore», secondo l’art. 2094 del Codice Civile, s’intende in quel soggetto che, dietro corrispettivo (la retribuzione), si obbliga a svolgere una determinata attività alle dipendenze e sotto la direzione di un’altra persona (sia essa un privato, un’azienda od una Pubblica Amministrazione), che prende il nome di datore. Va poi osservato che l’art. 36 Cost., statuisce espressamente che il prestatore ha diritto ad una retribuzione che sia proporzionata tanto alla qualità, quanto alla quantità del lavoro prestato in favore d’altri, dimodoché egli, unitamente alla sua famiglia, possa vivere dignitosamente. Leggendo in combinato disposto il tenore dei due articoli surrichiamati, ci si accorge con facilità che il contratto di lavoro dipendente ha natura sinallagmatica (cioè, è a prestazioni corrispettive): infatti, se, da una parte, il lavoratore deve profondere il massimo dell’impegno nell’eseguire la prestazione, dall’altro la parte datoriale è tenuta non solo a retribuirlo, ma anche a salvaguardarne l’integrità fisica e la dignità morale. Cos’è l’obbligo di fedeltà? Tra i doveri cui deve assolvere il lavoratore si annovera quello fedeltà: esso trova la sua fonte nell’articolo 2105 del Codice Civile, che impone al soggetto in questione di astenersi dal trattare – anche per conto di soggetti terzi – affari in concorrenza con l’azienda ove presta servizio, nonché dal diffondere notizie riservate della stessa: esemplificando, se Paul lavorasse come capo del personale di sartoria presso la fabbrica tessile VolaVola, giammai potrebbe mettersi d’accordo con Nora per confezionare abiti per conto di quest’ultima, né tantomeno riferire ad altri informazioni «top secret» inerenti all’organizzazione ed ai metodi produttivi della pasticceria ove presta servizio. Se il prestatore contravviene a tale obbligo, il datore non solo potrà applicargli una sanzione disciplinare (che può identificarsi, nei casi di maggior gravità, nel licenziamento per giusta causa) [1]. Com’è tutelato il lavoratore malato? Nell’ipotesi in cui il lavoratore accusi un qualsiasi malessere, per esempio una febbre od una lombalgia, avrà pieno diritto – informando tempestivamente il proprio datore – di restare a casa senza perdere il posto: si tratta, invero, di una «tutela forte» che fa da contrappeso alla debolezza che contraddistingue il soggetto in questione nell’ambito del rapporto lavorativo, poiché impedisce al «capo» di licenziarlo per il solo fatto di non poter svolgere la prestazione per un determinato intervallo temporale. Esiste, tuttavia, un tempo massimo di non lavoro oltre il quale il recesso datoriale è possibile: trattasi del periodo di comporto, il quale, a tenore dell’art. 2110 c.c., è stabilito dalla Legge o dalla contrattazione collettiva. Il dipendente ammalato, quindi, non solo dovrà avvisare prontamente il datore, ma anche trasmettere a quest’ultima il numero di protocollo del certificato rilasciatogli dal Medico di Base, ovvero da un suo omologo afferente al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) – documento che viene poi trasmesso all’INPS – e, soprattutto, a rendersi reperibile per la visita medica di controllo [2], la quale ultima – tanto per i dipendenti del settore privato quanto per chi afferisce ad una Pubblica Amministrazione [3] – dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, anche nei giorni festivi [4]. Adempiuti gli obblighi sinora descritti, al lavoratore saranno dovute, a seconda dei casi, la retribuzione od un’indennità [5]. Lavoratrice con lombalgia sorpresa a far la cameriera altrove: va licenziata? Supponiamo che una lavoratrice, dopo aver trasmesso al datore un certificato attestante una condizione di lombalgia acuta con prognosi di tre giorni, vada pian pianino migliorando: per tal ragione, costei, con l’intento di portare a casa qualche soldino in più, prende accordi con il pub sito nei dintorni di casa, il cui titolare decide di impiegarla come cameriera notturna. Ma un comportamento del genere è lecito, oppure no? La giurisprudenza, con un recente arresto, ha rammentato che il prestatore di lavoro dipendente è obbligato, in ogni caso, ad astenersi da condotte suscettibili di pregiudicare la guarigione (ed il conseguente rientro in servizio) [6]. Il lavoro di sala all’interno dei ristoranti non si svolge certamente da seduti, richiedendo, al contrario, un enorme dispendio di energie: ne deriva, quindi, che la dipendente sorpresa a servire ai tavoli durante lo stato di malattia viene meno al dovere di correttezza e buona fede posto a carico di chiunque sia parte di un accordo contrattuale e, pertanto, va licenziata «in tronco». Fonte i