La Corte di Cassazione decide sull’affido esclusivo al padre dopo il trasferimento della madre. IDFOX Milano-Affido esclusivo

Si può avere l’affido esclusivo se si trasferisce l’altro genitore?   La Corte di Cassazione decide sull’affido esclusivo al padre dopo il trasferimento della madre. La decisione dell’affido dei figli in caso di separazione dei genitori è sempre delicata e mira a tutelare al meglio gli interessi del minore. Un caso recente ha visto la Corte di Cassazione pronunciarsi sull’affido esclusivo al padre a seguito del trasferimento della madre. Con l’ordinanza n. 5136 del 27 febbraio 2024, la Corte ha affrontato una situazione complessa, dove la distanza geografica ha giocato un ruolo chiave nella decisione finale.     Indice * Quando l’affidamento esclusivo? * Irreperibilità di un genitore * Sottrazione di minore * La vicenda * E le visite col figlio? * Quali sono le implicazioni di questa decisione? Quando l’affidamento esclusivo? In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell’affidamento ad uno solo dei genitori – da effettuarsi in base all’interesse prevalente morale e materiale della prole – deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull’affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. Non può quindi giustificare l’affidamento esclusivo la semplice scelta, non concordata con il genitore non collocatario, di trasferirsi con i figli in un’altra città, senza valutare le ragioni di tale decisione né le conseguenze che avrebbe avuto sui figli l’improvviso allontanamento dalla figura genitoriale di primo riferimento, con la quale avevano sempre vissuto fino ad allora (Cass. sent. n. 21425/2022).     Irreperibilità di un genitore Va disposto l’affidamento esclusivo del figlio a favore di un genitore qualora venga accertato lo stato di irreperibilità dell’altro, posto che detta soluzione è certamente rispondente all’interesse del minore soprattutto qualora lo stesso, dopo l’abbandono del genitore, venga sostenuto e curato esclusivamente dall’altro, sia sotto il profilo materiale, che sotto il profilo morale. Sottrazione di minore Il trasferimento all’estero delle figlie minori, affidate ad entrambe i genitori, eseguito senza il consenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del giudice, può essere indice rivelatore di non idoneità genitoriale e giustificare l’affidamento esclusivo all’altro (Trib. Milano, sent. n. 4202/2019). La vicenda La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, assegnando l’affido esclusivo al padre dopo che la madre si è trasferita da Novara a Cagliari. Nonostante il ricorso presentato dalla madre, i giudici hanno ritenuto che il trasferimento compromettesse la possibilità di un affido condiviso, privilegiando così la stabilità della minore a Novara. I giudici hanno esaminato in dettaglio le condizioni di vita, le condotte dei genitori e la situazione psicologica della bambina. La decisione è stata presa considerando quale soluzione fosse più vantaggiosa per il benessere del minore, mantenendo una relazione stabile con entrambi i genitori, nonostante la distanza. Nonostante l’affido esclusivo al padre, è stato stabilito un regime di frequentazione che permette alla bambina di mantenere un rapporto con la madre. Questo calendario di visite è stato pensato per rispettare le esigenze della minore e garantire la continuità del rapporto madre-figlia, nonostante la residenza della madre in Sardegna. E le visite col figlio? La Corte ha riconosciuto l’importanza del principio di bigenitorialità, ossia il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Quando la distanza geografica rende impraticabile un affido condiviso che permetta una partecipazione attiva di entrambi i genitori nella vita quotidiana della bambina, questo non toglie che il genitore non affidatario non abbia il diritto-dovere di vedere il figlio. Quali sono le implicazioni di questa decisione? Questa sentenza sottolinea come, in situazioni di separazione con trasferimenti significativi, il benessere del minore e la sua stabilità emotiva e sociale siano prioritari nella decisione sull’affido. La possibilità di mantenere una relazione significativa con entrambi i genitori, nonostante le limitazioni logistiche, rimane un obiettivo fondamentale.  

Le conseguenze dell’abbandono del tetto coniugale sul mantenimento e sull’affidamento dei figli. Agenzia Idfox – Affido e tuitela minore

Cosa rischio se vado via di casa? Le conseguenze dell’abbandono del tetto coniugale sul mantenimento e sull’affidamento dei figli. Qualora uno dei coniugi si trovasse in una condizione di disagio all’interno del matrimonio e decidesse di allontanarsi dall’altro, sarebbe opportuno affrontare preventivamente un dialogo con il partner per concordare le modalità della separazione. Tuttavia, non tutti possiedono il coraggio necessario per intraprendere tale conversazione. In alcuni casi, la fuga può sembrare la soluzione più semplice. Prima di adottare un comportamento del genere, è fondamentale riflettere sulle possibili ripercussioni legali che tale azione potrebbe comportare. È dunque essenziale porsi la domanda: cosa rischio se vado via di casa?     Quali conseguenze legali comporta l’abbandono del tetto coniugale? Daremo risposta a questo dubbio qui di seguito. Vedremo cioè quali possono essere le conseguenze, civili e penali, di tale condotta e quando invece la stessa può ritenersi giustificata da una convivenza divenuta ormai intollerabile. Ma procediamo con ordine. Indice * Si può andare via di casa e abbandonare il coniuge? * Quando è consentito andare via di casa? * Cosa rischia il coniuge che porta via con sé i figli? * Quando andare via di casa è reato? * Effetti dell’abbandono della casa sull’affidamento dei figli Si può andare via di casa e abbandonare il coniuge? Se, nelle coppie di fatto, non sussiste alcun obbligo di convivenza, per quelle sposate invece si tratta di un vero e proprio dovere imposto dal codice civile. La sua violazione però non è sanzionata penalmente. Chi abbandona il cosiddetto “tetto coniugale” rischia solo il cosiddetto “addebito” in caso di separazione: perde cioè il diritto al mantenimento e lo status di erede legittimario. Quindi, per esempio, in una coppia ove la donna è disoccupata e l’uomo lavora, se lei dovesse andare via di casa lui non dovrebbe versarle gli alimenti. E se il marito dovesse morire prima del divorzio, lei non avrebbe alcuna quota della relativa eredità. Cosa succede invece se ad andare via di casa è l’uomo? Le conseguenze sono le medesime: non potrà chiedere il mantenimento (qualora ne avesse avuto diritto) e non vanterà diritti ereditari sulla moglie. Quando è consentito andare via di casa? Andare via di casa quindi è vietato a meno che non vi siano delle valide ragioni. E tali non sono certo i litigi o il fatto di non amare più il coniuge. Solo una situazione di particolare gravità potrebbe giustificare il trasloco, come ad esempio una situazione di violenza. Questo non esclude però che i coniugi ormai ai “ferri corti” possano concordare di non vivere più insieme, autorizzandosi reciprocamente (meglio se per iscritto) a non rispettare più l’obbligo di convivenza: in tale ipotesi non ci sarà alcun addebito. Oltre alle ipotesi di una giusta causa e dell’accordo tra coniugi c’è un’altra ipotesi in cui è ammesso andare via di casa: quando si tratta di una breve pausa di riflessione. Infatti l’abbandono del tetto coniugale si configura solo quando non vi sia la volontà di ritornare o non si sappia quando ciò avverrà (un abbandono cioè a tempo indeterminato e incerto). Cosa rischia il coniuge che porta via con sé i figli? Le cose si fanno più gravi se il coniuge che va via di casa porta con sé i figli minori: in tal caso scatta a suo carico il reato di “sottrazione di minori”, ciò che potrebbe determinare anche la perdita del collocamento dei figli stessi ma non anche dell’affidamento condiviso (trib. Bologna, sent. n. 308/2023). Quando andare via di casa è reato? Se il semplice fatto di andare via di casa non è un reato, lo diventa invece non solo quando si sottraggono i minori all’ex, ma anche quando si fa mancare a quest’ultimo i mezzi di sostentamento. Si pensi a un marito che se ne scappi lasciando la moglie e i figli senza di che vivere. Se si vuole evitare la denuncia penale, dunque, bisognerebbe quantomeno inviare mensilmente un bonifico per il mantenimento dell’ex famiglia, in attesa che sia un giudice a quantificare il relativo importo in via definitiva. Effetti dell’abbandono della casa sull’affidamento dei figli Nonostante l’illecito abbandono del tetto coniugale, tale comportamento potrebbe non avere riflessi sull’affidamento condiviso dei figli se il giudice ritiene il soggetto non dannoso per la crescita e l’educazione di questi ultimi. Di certo, sarà molto difficile accordargli la collocazione dei minori ma resta pur sempre il sacrosanto diritto di visita periodica visto che i figli hanno il diritto alla bigenitorialità ossia a conservare solidi legami con entrambi i genitori.  

Lesioni e percosse che colpiscono le zone erogene della vittima: scatta ugualmente il reato di violenza sessuale? IDFOX Investigazioni

Percosse nelle parti intime: nessuna violenza sessuale? Lesioni e percosse che colpiscono le zone erogene della vittima: scatta ugualmente il reato di violenza sessuale? La violenza sessuale è un reato gravissimo che commette chiunque costringe un’altra persona a compiere o subire atti sessuali. Sono tali quelli che coinvolgono le zone erogene, cioè le aree del corpo umano la cui stimolazione esterna è legata all’eccitazione e al piacere sessuale. Rischia di essere condannato per stupro, quindi, anche chi ha rubato un bacio non ricambiato. In questo contesto si pone il seguente quesito: le percosse nelle parti intime costituiscono una violenza sessuale? Approfondiamo la questione.     Indice * Quando c’è violenza sessuale? * Percosse nelle zone erogene: c’è violenza sessuale? * LA violenza sessuale implica l’uso della forza? Quando c’è violenza sessuale? Come anticipato in premessa, costituisce reato ogni violazione della libertà sessuale altrui, da intendersi come libertà di condividere la propria sfera più intima con chi si voglia. È per tale ragione che qualsiasi atto sessuale idoneo a coinvolgere una zona erogena (sedere, cosce, seno, labbra, ecc.) di un’altra persona è sufficiente a integrare il reato di violenza sessuale. Ma non solo. Secondo la legge [1], va punito anche chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:     * abusando delle condizioni di inferiorità fisica-psichica della persona offesa; * traendo in inganno la vittima mediante sostituzione con altra persona. Insomma: per aversi violenza sessuale non occorre necessariamente la violenza o la minaccia, potendo essere sufficiente anche l’abuso della condizione di particolare vulnerabilità in cui si trova la vittima (si pensi alla donna affetta da disturbi psicologici o ubriaca) oppure l’inganno idoneo a ottenere il consenso al compimento di atti sessuali. C’è violenza sessuale anche se la donna, inizialmente consenziente, ritiene poi di non voler andare fino in fondo: per pacifica giurisprudenza, infatti, il consenso ad avere un rapporto sessuale (oppure a compire atti sessuali) deve sussistere dall’inizio alla fine. Percosse nelle zone erogene: c’è violenza sessuale? Secondo una sentenza di qualche anno fa [2], non è violenza sessuale percuotere la vittima nelle zone erogene se non c’è l’intenzione di compiere atti invasivi dell’altrui sfera sessuale. Non sono stati ritenuti così punibili per violenza sessuale due uomini che, nel corso di una lite furibonda con una donna, l’avevano toccata e percossa nelle parti intime al solo scopo di verificare se nascondesse un cellulare con cui avvisare le forze dell’ordine. Per aversi violenza sessuale, infatti, è insufficiente il solo contatto fisico, essendo necessario che chi agisce abbia anche la consapevolezza e la volontà (dolo) di pervadere l’altrui libertà sessuale, attraverso il soddisfacimento dei propri istinti carnali. Quando invece ciò non ricorre, si può avere tutt’al più il reato di percosse – se il colpo ha avuto, come conseguenza, solo una sensazione dolorosa – oppure quello più grave di lesioni personali – qualora la vittima abbia patito anche una malattia, come una ferita. LA violenza sessuale implica l’uso della forza? D’altro canto, va ricordato che per aversi stupro non occorre necessariamente porre in essere una condotta violenta, basata cioè sulla sopraffazione fisica: la norma, infatti, punisce anche gli atti sessuali compiuti per mezzo di inganno o di minaccia. Secondo la Corte di Cassazione [3], ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, non occorre che la violenza si espliciti con forma o veemenza particolare, ovvero in modo brutale e aggressivo, potendo manifestarsi anche come sopraffazione funzionale e limitata alla pretesa dell’atto sessuale (fattispecie in cui l’imputato, nonostante la resistenza opposta, aveva stretto il viso della moglie per imporle un bacio sulle labbra, impedendole di sfuggire alla presa). note [1] Art. 609-bis cod. pen. [2] Trib. Monza, sent. del 27.02.12. [3] Cass., sent. n. 37460 del 22/09/2021.  

Quanti tipi di separazione sono previsti dalla nostra legge? IDFOX Investigazioni

Quanti tipi di separazione sono previsti dalla nostra legge? La coppia che intenda separarsi lo può fare seguendo tre strade differenti (la separazione consensuale, giudiziale e “di fatto”). Salva anche la possibilità di intraprendere il percorso del diritto collaborativo. L’insorgere di una crisi all’interno del rapporto coniugale può condurre alla sua dissoluzione. Sicché ne deriva la necessità di tutelare e regolamentare le posizioni consolidatesi e quelle che verranno ad instaurarsi. Il primo step di tale dissoluzione è dato dalla separazione. Indice * Tipologie di separazione o Separazione di fatto o Separazione consensuale o Separazione giudiziale * Considerazioni conclusive Tipologie di separazione Nel nostro ordinamento esistono tre diversi tipi di separazione: separazione “di fatto”, “consensuale” e “giudiziale”.     Separazione di fatto La separazione di fatto è l’interruzione della convivenza tra i coniugi attuata in via di mero fatto, cioè senza l’intervento di un provvedimento del tribunale. È l’atto concreto dell’allontanamento fisico tra i due coniugi, che di comune accordo cominciano a vivere due vite separate in luoghi distinti. Tuttavia, la decisione unilaterale di allontanarsi se non sorretta da giusta causa, integra la violazione del dovere coniugale di coabitazione, che comporta la sanzione della sospensione del diritto di assistenza morale e materiale. La legge [1] equipara la separazione di fatto a quella legale quale causa di impedimento all’adozione speciale. Separazione consensuale La separazione consensuale avviene per accordo delle parti. Si tratta di un negozio bilaterale di carattere familiare, all’interno del quale vengono regolate anche le modalità di svolgimento dei rapporti personali e patrimoniali, nonché con riferimento alla presenza di figli minori. Presenta un contenuto essenziale, relativo allo status di separati, ed un contenuto eventuale, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata, potendo prevedere anche l’assegnazione di immobili [2]. L’accordo, per avere efficacia, dev’essere omologato dal Tribunale, su richiesta di entrambi i coniugi o uno di essi. A seguito di deposito ed iscrizione a ruolo del relativo ricorso, il presidente del Tribunale fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell’udienza. All’udienza il giudice sente le parti presenti e prende atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimettendo la causa in decisione. Si procede, di conseguenza, ad un controllo di legittimità dell’accordo, il quale non dev’essere in contrasto con l’interesse della prole. A tale scopo, il giudice può indicare ai coniugi le modificazioni alle condizioni tra di loro pattuite da adottare nell’interesse dei figli; in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda [3]. La procedura attualmente si conclude con sentenza di separazione con la quale il collegio omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Separazione giudiziale La separazione giudiziale è quella pronunciata dal Tribunale, a seguito del procedimento istaurato con ricorso da parte di uno o di entrambi i coniugi, quando tra di loro non si raggiunge un accordo sulle condizioni della separazione. Il fondamento di questa tipologia di separazione è ricollegato al verificarsi di “fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole” [4]. Si tratta di fatti obiettivi, che spaziano da quelli più gravi dei maltrattamenti a quelli inerenti ad una “condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi”, ovverosia legati alla presentazione stessa del ricorso ed alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno il principio del consenso proprio di ogni vicenda relativa al rapporto coniugale [5]. La prima fase è quella che si svolge dinanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione; nell’ipotesi di fallimento dello stesso, verranno disposti i provvedimenti temporanei ed urgenti necessari nell’interesse di coniugi e figli. Il Presidente procederà ad istruire la causa secondo le norme del processo di cognizione, con l’intervento obbligatorio del pm, concludendosi con l’emissione di una sentenza. Questi dichiara, altresì, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione di un comportamento che abbia violato i doveri matrimoniali, rendendo, perciò, intollerabile la convivenza o recando grave pregiudizio all’educazione della prole. Si tratta essenzialmente di maltrattamenti, omissione dell’assistenza morale e materiale, l’infedeltà coniugale. Il coniuge cui viene addebitata la separazione non ha diritto all’assegno di mantenimento, ma solo agli alimenti, in presenza di dati presupposti. Ciò implica anche la perdita dei diritti successori, essendo riconosciuto solo un assegno vitalizio a carico dell’eredità, se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti legali a carico dell’altro coniuge; e ne deriva, infine, il diritto al mantenimento in favore di chi non abbia causato i motivi di addebito. Considerazioni conclusive Si consiglia sempre di tentare dapprima l’opzione della separazione consensuale; solo se quest’ultima dovesse fallire, allora le parti potranno decidere di dare avvio ad una causa per l’accertamento delle eventuali responsabilità e per la determinazione degli obblighi di mantenimento e di assegnazione della prole. Da non escludere la possibilità di intraprendere una quarta strada, che è quella del diritto collaborativo, trattato in un altro articolo (“Diritto collaborativo: una terza via per separazione e divorzio“). Gli effetti della separazione cessano con la riconciliazione dei coniugi, che può essere: espressa, se consacrata in un accordo formale; tacita, se attuata con la ripresa della vita in comune o comunque con un comportamento non equivoco, incompatibile con lo stato di separazione. Tanto la riconciliazione espressa tanto quella tacita non richiedono una pronuncia giudiziale, producendo effetto di per sé. La riforma Cartabia ha apportato novità anche nel diritto di famiglia, introducendo, nell’art. 473-bis n. 49 c.p.c., la facoltà per la parte di proporre, negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale, anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio   note   [1] Art. 6, legge n. 184/1983. [2] Art.158 cod. civ. [3] Art.151 cod. civ.  

Sospensione del sequestro e della confisca in presenza di debito tributario dilazionato. IDFOX Investigazioni

Come evitare sequestro con debito tributario rateizzato? Sospensione del sequestro e della confisca in presenza di debito tributario dilazionato. Il contribuente che ha commesso reati tributari e che pertanto è indagato o processato si trova a subire il sequestro finalizzato alla confisca dei suoi beni. Tale misura è rivolta a recuperare quanto sottratto all’Erario. Ma che succede se l’imputato decide di pagare spontaneamente e, non potendolo fare in un’unica soluzione, propone una dilazione? Vediamo se e come evitare il sequestro con un debito tributario rateizzato. Come vedremo a breve la richiesta di rateazione del debito con Agenzia delle Entrate può essere un valido sistema per evitare gli effetti negativi sul proprio patrimonio.     Analizziamo innanzitutto la previsione contenuta nella riforma del sistema sanzionatorio che mira a valorizzare l’impegno del contribuente-evasore nel restituire allo Stato quanto indebitamente sottratto o percepito. Indice * Si possono sequestrare i beni di chi ha in corso una rateazione? * Quando viene disposto il sequestro e la confisca? * La richiesta di rateizzazione blocca il sequestro dei beni dell’evasore? * Il ravvedimento speciale Si possono sequestrare i beni di chi ha in corso una rateazione? Non è più possibile procedere al sequestro finalizzato alla confisca in ambito di reati tributari se il soggetto interessato sta estinguendo il debito tributario attraverso un piano di rateizzazione, a patto che rispetti i versamenti e non vi sia un effettivo rischio di dissolvimento del proprio patrimonio. Questa disposizione è applicabile anche nel caso di rateizzazione derivante dall’opzione per il ravvedimento speciale introdotto con la legge di bilancio dell’anno precedente (legge 197/2022).     Quando viene disposto il sequestro e la confisca? Facciamo un passo indietro per comprendere meglio come e quando viene disposto il sequestro sui beni del contribuente. Secondo l’articolo 12 bis del dlgs 74/2000, in caso di sentenza di condanna o di patteggiamento per reati tributari, viene ordinata la confisca dei beni rappresentativi del guadagno o del valore ottenuto dal reato, a meno che non appartengano a soggetti non coinvolti nel reato, o, qualora ciò non fosse fattibile, la confisca di beni equivalenti in valore al detto guadagno o valore, di cui l’imputato disponga. La confisca non si applica alla quota che il contribuente si impegna a pagare allo Stato, anche in caso di sequestro. Se il pagamento non avviene, la confisca viene sempre eseguita. Per salvaguardare il valore o il guadagno derivante dal reato, già nella fase delle indagini preliminari, la Procura di solito richiede al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di ordinare il sequestro preventivo di beni e disponibilità, in modo da facilitare la confisca in caso di condanna definitiva, prevenendo rischi di dispersione dei beni. Secondo la giurisprudenza consolidata, se il debito tributario è stato già saldato dall’interessato in via amministrativa, non si può procedere alla confisca (e dunque al sequestro preventivo), poiché ciò comporterebbe un ingiustificato arricchimento dello Stato (il pagamento del debito prima all’ente tributario e poi alla giustizia tramite confisca). Nel contesto di sequestro preventivo e rateizzazione del debito tributario, per evitare questa duplicazione, è prevista la restituzione del sequestro equivalente all’importo già versato allo Stato. La richiesta di rateizzazione blocca il sequestro dei beni dell’evasore? Con la riforma del sistema sanzionatorio, ora si dà maggior peso alla rateizzazione del debito tributario, considerando non solo le quote già versate (come avveniva già in precedenza e per come descritto sopra) ma anche quelle future, da versare a rate. In pratica, è stato stabilito che il sequestro di beni destinato alla confisca non può essere ordinato se il debito tributario è in fase di estinzione tramite rateizzazione, anche in seguito a procedure conciliatorie o di adesione, purché: * il contribuente sia in regola con i pagamenti; * non vi sia un reale pericolo di dispersione del patrimonio, valutabile in base alle condizioni di reddito, patrimoniali o finanziarie del reo, considerando anche la gravità del reato. Questa disposizione è applicabile anche a chi, all’entrata in vigore della nuova norma, ha già un sequestro in atto e una rateizzazione del debito. In buona sostanza l’applicazione della riforma è retroattiva per via del principio del favor rei, trattandosi di una disposizione di favore per il contribuente. Il ravvedimento speciale Lo stop al sequestro in presenza di rateazione del debito tributario trova applicazione anche se la rateizzazione sia stata avviata a seguito di ravvedimento speciale (così dispone l’articolo 1, commi da 174 a 178, legge 197/2022). Ma non solo. Sembra infatti di poter estendere l’istituto anche ad altri strumenti come la definizione delle liti pendenti, l’adesione all’invito al contraddittorio, la rottamazione, ecc.  

I diritti del dipendente in caso di licenziamento: procedura di contestazione. IDFOX Investigazioni

Sono stato licenziato senza giusta causa: cosa posso fare? I diritti del dipendente in caso di licenziamento: procedura di contestazione. Il datore di lavoro deve sempre motivare la scelta di licenziare un lavoratore. Questa può derivare solo da ragioni legate alla produzione o all’organizzazione dell’azienda (licenziamento economico) o da comportamenti gravemente colpevoli del dipendente (licenziamento disciplinare). Chi ritiene che la risoluzione del proprio rapporto di lavoro sia avvenuta in assenza dei presupposti di legge, vorrà sapere come difendere i propri diritti e ottenere la reintegra o il risarcimento del danno. Di qui la frequente domanda: sono stato licenziato senza giusta causa, cosa posso fare? La risposta è abbastanza semplice seppure l’iter giudiziario che ti attende non è così immediato e a buon prezzo. Cerchiamo di fare il punto della situazione e di comprendere come si contesta un licenziamento, entro quali termini bisogna agire e quali le procedure da rispettare. Indice * Motivi di licenziamento o Licenziamento per motivi economici o organizzativi o Licenziamento per motivi disciplinari * Cosa fare se il licenziamento è ingiusto? * La procedura per contestare il licenziamento * Le prove e le verifiche sul licenziamento * Cosa fare per contestare il licenziamento? * I diritti del dipendente in caso di licenziamento Motivi di licenziamento Esistono due motivi per licenziare un dipendente * motivi economici o organizzativi; * motivi disciplinari. Li analizzeremo qui di seguito nel dettaglio spiegando quali sono i presupposti e le procedure da seguire. Licenziamento per motivi economici o organizzativi È il cosiddetto licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Può dipendere da una crisi, da un calo di commesse, dalla soppressione di una mansione o del ramo d’azienda, dalla riduzione dei costi per massimizzare gli utili, da un riassetto interno, dall’esternalizzazione delle mansioni o dall’accorpamento delle stesse in capo a pochi soggetti. Ai fini della legittimità del licenziamento il datore di lavoro deve dimostrare che non c’è possibilità di reimpiegare il lavoratore in altre mansioni (è il cosiddetto repêchage). Non deve cioè essere possibile trovare una diversa collocazione che sia libera e, nello stesso tempo, compatibile con le capacità del soggetto. Il licenziamento viene comunicato per iscritto rispettando il termine di preavviso previsto dal CCNL. Licenziamento per motivi disciplinari Scatta quando la condotta del dipendente è talmente grave da incrinare definitivamente il rapporto di fiducia col datore. Tuttavia, se la condotta è particolarmente riprovevole, tanto da non consentire la prosecuzione del rapporto neanche per un solo giorno, il licenziamento avviene in tronco ossia senza preavviso (è il cosiddetto licenziamento per giusta causa). Diversamente, quando la gravità della condotta non pregiudica la momentanea prosecuzione delle attività, il preavviso è sempre dovuto (in questo caso si parla invece di licenziamento per giustificato motivo soggettivo). A differenza del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in questo caso il datore deve sempre attivare una previa procedura di contestazione che parte con la comunicazione scritta (e tempestiva) fornita al lavoratore con cui gli si indica l’addebito mossogli. Gli si danno 5 giorni di tempo per presentare difese ed eventualmente chiedere di essere sentito personalmente con un sindacalista. All’esito si comunica la sanzione disciplinare. Cosa fare se il licenziamento è ingiusto? Se non ricorre né il giustificato motivo, né la giusta causa di licenziamento, è diritto del dipendente contestare il licenziamento. A riguardo del licenziamento disciplinare è tuttavia necessario fare una precisazione. Di norma è il contratto collettivo a individuare quali sanzioni applicare per ogni singola violazione commessa dal lavoratore. Ma questo elenco non può chiaramente essere esaustivo poiché la casistica è tendenzialmente infinita. L’esistenza quindi di una giusta causa di licenziamento deriva innanzitutto dalla legge e dalla valutazione della gravità della condotta fatta dal datore. In caso di contestazione sarà poi il giudice a fare l’ultimo vaglio di legittimità. Sicché, anche laddove una determinata ipotesi non sia disciplinata dal CCNL, ciò non esclude la possibilità del licenziamento disciplinare. In ogni caso, il dipendente che voglia contestare il licenziamento deve seguire una apposita procedura prevista dalla legge e caratterizzata da termini ben precisi. Il mancato rispetto di questi pregiudica ogni tutela, anche solo risarcitoria. Si tenga peraltro conto che, come vedremo a breve, il dipendente ha solo 60 giorni per far partire il primo atto di contestazione, ma poiché questo non deve essere né motivato, né documentato, sarà comunque bene, nel dubbio, inviare la raccomandata al datore per poi valutare in un secondo momento la sussistenza delle prove per procedere alla causa vera e propria. Approfondiamo meglio questi concetti. La procedura per contestare il licenziamento Per la contestazione, il dipendente deve rispettare due importanti scadenze: * contestazione stragiudiziale entro 60 giorni; * ricorso in tribunale o richiesta di conciliazione all’ITL entro 180 giorni. La contestazione è una lettera che, tramite raccomandata a/r o PEC, deve essere inviata presso la sede legale dell’azienda. In essa il dipendente deve semplicemente specificare che si oppone al licenziamento perché lo ritiene illegittimo. Non deve fornire ulteriori motivazioni o indicazione. La comunicazione può essere spedita dal lavoratore medesimo o da un suo rappresentante munito di procura, quale l’avvocato o il sindacalista. Il termine per la spedizione è di 60 giorni da quando il dipendente ha ricevuto il licenziamento. Entro il sessantesimo giorno, la raccomandata va consegnata all’ufficio postale. Non importa quindi la data in cui la stessa verrà consegnata al destinatario. Nei 180 giorni successivi all’invio di tale raccomandata, il dipendente deve fare una scelta: * può depositare il ricorso al tribunale del lavoro, per il tramite del proprio avvocato, e dare il via alla causa vera e propria; * può depositare una richiesta di conciliazione all’Ispettorato Territoriale del lavoro, per promuovere un accordo col datore e magari ottenere un risarcimento del danno. Se l’accordo non va a buon fine, egli potrà ugualmente ricorrere al giudice. Le prove e le verifiche sul licenziamento Chi intende contestare un licenziamento deve comunque avere il sospetto fondato che esso sia avvenuto in violazione delle regole di legge. Il che potrebbe succedere nei seguenti casi: * licenziamento verbale: in tal caso il licenziamento è nullo e il dipendente ha diritto

La penale non è una clausola vessatoria: basta una firma? IDFOX Investigazioni

La penale non è una clausola vessatoria: basta una firma? IDFOX Investigazioni Le clausole con cui le parti determinano in anticipo la misura del risarcimento in caso di recesso o di inadempimento necessitano di specifica approvazione? Le parti sono sostanzialmente libere di inserire all’interno di un contratto le clausole e le condizioni che ritengono più opportune. Ce ne sono tuttavia alcune che, a causa del loro particolare “peso”, necessitano di una specifica approvazione da parte di chi le accetta; è il caso, ad esempio, delle condizioni generali previste nelle polizze assicurative oppure negli altri contratti “standardizzati” contenuti in moduli o formulari che il cliente deve solo sottoscrivere.     In ipotesi del genere, la legge dice che le condizioni particolarmente gravose per una delle parti (come, ad esempio, quella che prevede una facoltà unilaterale di recedere dall’accordo oppure particolari limitazioni di responsabilità) debbano essere specificamente sottoscritte dal contraente. In questo contesto si pongono i seguenti quesiti: la penale è una clausola vessatoria?  Basta una firma perché sia valida? Vediamo cosa ha stabilito la giurisprudenza. Indice * La penale è una clausola vessatoria? * Clausola penale: serve la doppia firma? * Cosa succede se la penale è eccessiva? La penale è una clausola vessatoria? Secondo la prevalente giurisprudenza [1], la clausola penale, inserita in un contratto, non si considera “vessatoria” e, pertanto, non richiede la doppia sottoscrizione per poter essere efficace. La “penale” è la previsione, in contratto, del risarcimento del danno che, in caso di inadempimento o recesso, il debitore dovrà versare al creditore, a prescindere da qualsiasi prova offerta da quest’ultimo dell’effettivo pregiudizio subìto [2]. Essa, dunque, scatta per il solo fatto di non aver rispettato l’accordo. Nello stesso tempo, però, il creditore non può chiedere un ulteriore indennizzo in tribunale, così come il debitore non può dimostrare che il danno è inferiore rispetto all’ammontare della penale. Insomma, in buona sostanza, la funzione della penale è quella di fissare, in via anticipata e forfettaria, la misura del risarcimento del danno, evitando contestazioni, prove e cause. Clausola penale: serve la doppia firma? Come anticipato, per la validità della penale non serve la cosiddetta “doppia firma” sul contratto (ossia quella apposita sulla clausola che richiama, in uno, tutte le clausole vessatorie); la “doppia firma” è imposta solo per le clausole vessatorie, ossia quelle che comportano una particolare sproporzione di pesi tra le parti (di norma, a favore di chi ha redatto la scrittura) [3], e tale non è la penale. La giurisprudenza ricorda che, in materia contrattuale, le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via anticipata la misura del ristoro economico dovuto all’altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non necessitano di specifica approvazione. Cosa succede se la penale è eccessiva? Va tuttavia ricordato che esiste un orientamento giurisprudenziale che sostiene la tesi contraria. Secondo il Tribunale di Milano [4], in materia di clausole penali inserite nel contratto e di validità delle stesse, la penale assume carattere vessatorio quando appare sproporzionata rispetto all’equilibrio complessivo del contratto, anche qualora di per sé non rivesta natura vessatoria e non rientri tra le clausole di cui all’art 1341 c.c. Si pensi alla penale che prevede un risarcimento del tutto sproporzionato rispetto al valore reale della prestazione oggetto del contratto. Secondo questa tesi, spetta al giudice valutare se la penale è effettivamente una clausola vessatoria – che necessita quindi della doppia sottoscrizione a pena di inefficacia – oppure no [5]. In ogni caso, anche qualora non fosse ritenuta vessatoria, contro la clausola penale eccessivamente onerosa è possibile fare ricorso al giudice affinché determini una riduzione della stessa [6]. A tal proposito, si legga l’articolo dal titolo Penale: cos’è e cosa fare se è eccessiva? note [1] Cass., sent. n. 18550 del 30.06.2021; Trib. Padova sent. n. 274 del 29.01.2015. [2] Art. 1382 cod. civ. [3] Art. 1341 cod. civ. [4] Trib. Milano, n. 109 del 09.01.2023. [5] Trib. Verona, sent. n. 1385 del 06.07.2023.  

Come il datore di lavoro dell’affidataria deve esercitare-Investigazioni Aziendali- IDFOX Investigazioni

Investigazioni Aziendali- IDFOX Investigazioni Come il datore di lavoro dell’affidataria deve esercitare nell’effettività il suo ruolo centrale di garanzia e adempiere agli obblighi diselezione, verifica e coordinamento in relazione agli altri soggetti e ai documenti di cantiere. Il Titolo IV del D.Lgs.81/08, dedicato ai cantieri temporanei o mobili, definisce l’impresa affidatariaquale “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. […]” (art.89 c.1 lett. i) primo periodo D.Lgs.81/08).Come precisato a suo tempo dalla Commissione per gli interpelli, si ritiene che “all’interno di un cantiere possano essere presenti più imprese affidatarie in quanto il Committente può stipulare diversi contratti, ognuno con un’impresa affidataria diversa” ( Interpello n.13 dell’11 luglio 2014).La Relazione di accompagnamento al decreto correttivo n.106 del 2009, il quale aveva apportato diverse modifiche alla versione originaria del Testo Unico del 2008 anche riguardo all’impresa affidataria e all’impresa esecutrice, aveva a suo tempo specificato che, “all’articolo 89, si è proceduto a diversificare il concetto di impresa esecutrice da quello, contemplato dal d.lgs.n.81/2008, di impresa affidataria.” (Relazione di accompagnamento alle “disposizioni integrative e correttive”, ex articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n.123, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81). Per quanto riguarda gli obblighi gravanti sul datore di lavoro dell’affidataria e le modalità di adempimento degli stessi, la Cassazione ha più volte ricordato che, “in caso di subappalto, il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), con la conseguenza che in mancanza di quest’ultimo, egli deve attivarsi richiedendolo immediatamente al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto ( Sez.4, n.10544 del 25/1/2018, Scibilia ed altri, Rv. 272240).”Inoltre – ha precisato ancora la Cassazione sulla base delle disposizioni di legge – “il datore di lavoro della impresa affidataria è tenuto a verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, con le modalità di cui all’Allegato XVII del Dlgs81/08 e a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici del cantiere e sulle misure di prevenzione e protezione, nonché a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione, cooperando alla loro applicazione e verificando le condizioni di sicurezza dei lavori ad essa affidati.” Tuttavia il rispetto delle previsioni contenute nell’Allegato XVII è condizione necessaria ma non sufficiente per l’impresa affidataria (così come, a monte, per il committente stesso), in quanto “costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte quella che vuole, in materia di responsabilità colposa, che il committente di lavori dati in appalto (impresa appaltante rispetto all’appaltatore, o appaltatore rispetto ai subappaltatori) debba adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza nello scegliere il soggetto al quale affidare l’incarico, accertandosi che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa.” In definitiva, il ruolo che il Testo Unico ha assegnato all’impresa affidataria è di grande rilievo in quanto, “se dunque […] compete al committente il dovere di nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, per il rischio interferenziale, in capo al datore di lavoro dell’impresa affidataria residuano comunque compiti di vigilanza sulla sicurezza dei lavori e sull’applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento, mentre le imprese esecutrici sono responsabili della disciplina sulla sicurezza.” In tal senso, “l’art.97 D.lgs 81/2008 attribuisce al datore di lavoro dell’impresa affidataria il compito generale dì verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, oltre agli obblighi in generale derivanti dall’esecuzione di lavori in appalto (art. 26 Testo Unico).” Inoltre “al datore di lavoro dell’impresa affidataria compete, altresì, il coordinamento degli interventi gravanti anche sulle imprese esecutrici (artt. 95 e 96) e la verifica della congruenza dei diversi piani operativi di sicurezza predisposti dalle imprese esecutrici. E l’art 97, comma 3ter richiede che il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti dell’impresa affidataria siano in possesso di adeguata formazione.” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 30 gennaio 2019 n.4644). E’ significativo come la Corte qui citi, accanto ai delicati obblighi che sono attribuiti dal decreto 81 al datore di lavoro dell’impresa affidataria, la disposizione del Testo Unico che prevede che “per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.” (Art.97 c.3-ter D.Lgs.81/08.) E’ evidente che il legislatore, nell’introdurre a suo tempo tali requisiti formativi, ha tenuto conto del principio sancito dalla Suprema Corte secondo cui, “in materia di responsabilità colposa, la figura del committente di lavori dati in appalto (impresa appaltante rispetto all’appaltatore o appaltatore rispetto ai subappaltatori), assume un ruolo di peculiare centralità nell’attuazione ed adempimento delle misure di sicurezza, senza che questo possa comunque influire sulla perdurante esistenza di obblighi di sicurezza che gravano sull’appaltatore nella fase di realizzazione delle opere”, laddove “ciò significa riconoscere in capo all’impresa affidataria una posizione di garanzia che riguarda i rischi di tutti quanti abbiano causa lavorativa di accesso al cantiere” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 11 gennaio 2022 n.413). In un’ottica sistematica, non si può non richiamare, accanto a tale norma, la previsione secondo cui “le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.” (Allegato XVII punto 01 D.Lgs.81/08.) Non è un caso che la Relazione di accompagnamento al decreto correttivo 106/2009 su richiamata abbia affermato che “l’articolo 97 ridefinisce e chiarisce le prerogative e le professionalità necessarie per le imprese affidatarie specificando che esse hanno un ruolo centrale relativamente al controllo del ribasso (vietato) dei costi della sicurezza e che per lo svolgimento delle attività il datore di

Si può fare una donazione dopo una verifica fiscale? Agenzia IDFOX Milano

Si può fare una donazione dopo una verifica fiscale? Chi intesta una casa a un familiare perché teme un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate può rischiare un’incriminazione penale. Se domani dovesse arrivare la Finanza nel tuo ufficio e dovesse notare delle irregolarità, temendo un imminente accertamento, potresti intestare i tuoi beni ai tuoi figli per evitare che ti vengano ipotecati, sequestrati o pignorati? Si può fare una donazione dopo una verifica fiscale? Cosa rischia chi, temendo un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate e sapendo di aver commesso una o più irregolarità tributarie, si spogli dei propri beni per non renderli aggredibili.     A rispondere a queste domande è stata la Cassazione che sottolinea come la donazione di beni a parenti o amici, subito dopo l’avvio delle verifiche fiscali, possa portare a conseguenze legali severe. Ma procediamo con ordine. Indice * Cosa dice la legge sulla donazione di beni durante le verifiche fiscali? * Quando scatta il reato per evasione fiscale? * Cosa si rischia per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte? * Una donazione può essere considerata una frode fiscale? * Conseguenze Cosa dice la legge sulla donazione di beni durante le verifiche fiscali? La sentenza m. 8134/2024 del 26 febbraio 2024 della Corte di Cassazione stabilisce un precedente importante. Chi dona beni ai propri parenti immediatamente dopo l’inizio delle verifiche fiscali rischia una condanna per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L’atto di disposizione del proprio patrimonio è considerato fraudolento se dimostra l’intento di eludere gli obblighi fiscali attraverso stratagemmi o cessioni a prezzi non congrui, compromettendo la procedura di riscossione coattiva.     Non sempre però la donazione può implicare l’incriminazione penale. Per comprendere quando ciò succede bisogna conoscere i presupposti del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Quando scatta il reato per evasione fiscale? Esistono numerose ipotesi di violazioni tributarie: si pensi all’omessa dichiarazione Iva, all’omesso versamento delle imposte o dei contributi, all’emissione delle fatture false, ecc. Per ciascuna di tali condotte, il reato scatta solo al superamento di determinate soglie (salvo la fatturazione falsa che integra sempre un reato). Di tanto abbiamo già parlato nell’articolo Quando scatta il penale per evasione fiscale. Diverso è il caso di chi, pur non avendo commesso un reato tributario, cerca di sottrarre il proprio patrimonio al recupero coattivo del fisco (ossia alla cosiddetta riscossione esattoriale). Si pensi a chi doni tutte le proprie case alla moglie per evitare il pignoramento. In questo caso scatta il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Questo però si configura solo se: * non vengono versate le imposte sui redditi (Irpef, Ires), l’Iva, i relativi interessi e sanzioni; * e sempre che l’ammontare complessivo sia superiore a 000 euro. Dunque, non ci può mai essere tale reato, a prescindere dall’entità del debito, per imposte come il bollo, l’Imu, la Tari, le sanzioni amministrative, ecc. Rientrano tra le condotte fraudolente idonee a configurare il reato: * vendita simulata di beni; * distruzione di beni; * occultamento di beni; * interposizione di persone (prestanomi); * donazione. Cosa si rischia per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte? La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Il reato non è punibile se il contribuente: * regolarizza la sua posizione versando le imposte evase, gli interessi e le sanzioni; * paga il debito erariale dilazionato Una donazione può essere considerata una frode fiscale? La sentenza della Cassazione richiamata in apertura enfatizza il fatto che la donazione si possa considerare un atto fraudolento. E ciò proprio per via della sua stessa gratuità: il patrimonio del donante infatti si impoverisce non ricevendo alcuna controprestazione per bilanciare la perdita. È quindi chiaro l’intento di sottrarre al fisco una parte o l’intero patrimonio. Attenzione però: il reato scatta solo se la residua parte dei beni del contribuente non consenta di soddisfare l’eventuale credito erariale. Ad esempio, un soggetto con un debito verso lo Stato di 200mila euro che doni una delle sue tre case a un figlio, rimanendo comunque proprietario di altri due immobili del valore complessivo di 500mila euro non può essere incriminato, a meno che il pignoramento di questi immobili risulti più complicato (ad esempio perché già ipotecati da terzi o perché in condizioni di dissesto o di inabitabilità). La sentenza evidenzia l’importanza della sequenza temporale: nel caso di specie le donazioni erano state effettuate subito dopo l’avvio delle verifiche fiscali, che avevano rivelato ingenti debiti fiscali e movimentazioni finanziarie sospette verso paradisi fiscali. Questo aspetto, insieme alla destinazione dei beni a stretti familiari, ha rinforzato l’ipotesi di una manovra deliberata per sottrarsi agli obblighi fiscali. Conseguenze La sentenza è molto importante perché lascia intendere come si possa rispondere penalmente per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte anche quando il debito non è ancora sorto o ufficializzato ma è verosimile e molto probabile.  

Quando denunciare il vicino rumoroso: quali sono gli orari del silenzio in condominio. Agenzia IDFOX Investigazioni Milano

Il mio vicino fa troppo rumore: cosa posso fare? Quando denunciare il vicino rumoroso: quali sono gli orari del silenzio in condominio. A tutti può capitare, di tanto in tanto, di fare rumore. Ma quando l’eccezione diventa abitudine è legittimo pretendere il dovuto rispetto del diritto a una vita tranquilla e silenziosa. Di qui la comune domanda: che fare se il vicino fa troppo rumore? Le regole sul rumore nei condomini o tra proprietà limitrofe sono molto generiche. Da un lato abbiamo l’articolo 644 del codice civile che riconosce il diritto di rivolgersi al giudice solo se i rumori diventano intollerabili. Dall’altro lato abbiamo l’articolo 659 del codice penale che punisce con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309 chi, con rumori di tutti i tipi (anche con l’abbaiare del proprio cane) disturba le occupazioni o il riposo delle persone in generale.     Dinanzi a una normativa apparentemente così vaga, l’unico modo per comprendere che fare quando un vicino fa rumore è rifarsi alle interpretazioni dei giudici. È ciò che faremo qui di seguito. Spiegheremo cioè se esiste una soglia del rumore oltre la quale è possibile agire legalmente, quando si può denunciare il responsabile ed entro quali termini. Vedremo in quali occasioni è possibile chiedere un risarcimento e, non in ultimo, verificheremo se vi esistono orari in cui è necessario fare assoluto silenzio e altri invece in cui il rumore è ammesso. Ma procediamo con ordine. Indice * Quali sono gli orari in cui non si può fare rumore? * Si può denunciare il vicino che fa rumore? * Cos’è altro si può fare contro il vicino che fa rumore? * Posso chiamare l’amministratore di condominio? * Quale prova contro i rumori? Quali sono gli orari in cui non si può fare rumore? Spiacente di deluderti ma la legge non fissa degli orari del silenzio. Una simile previsione potrebbe essere contenuta tutt’al più nel tuo regolamento di condominio ma è valida solo se approvata all’unanimità. Unanimità che si può raggiungere o con apposita votazione in assemblea oppure con allegazione del regolamento a tutti gli atti di compravendita fatti dall’originario costruttore. Questo però non toglie che di notte si possano consentire le stesse attività che si compiono di giorno. Il rumore – dice il codice – non deve essere “intollerabile” e tale soglia va valutata in base a diversi fattori. Fattori come: * la collocazione dell’abitazione (nelle zone residenziali, caratterizzate da maggiore silenziosità, è più facile superare la soglia della sopportazione); * l’orario in cui il rumore viene prodotto; * l’intensità del rumore stesso; * la sua persistenza (a tutti può cadere un piatto dalle mani anche durante la sera, ma spostare gli armadi per valutare un nuovo arredo non è ammissibile nelle ore del riposo). Per evitare un eccessivo arbitrio, i giudici si sono dati un criterio di valutazione unitario dei rumori che, pur non essendo previsto da alcuna norma, è diventata una prassi piuttosto comune. Con l’impiego di un fonografo, si valuta la differenza tra il rumore prodotto dal vicino molesto e quello proveniente dall’esterno dell’edificio. In particolare: * se il rumore del vicino supera di oltre 5 decibel i rumori di fondo dalle 06:00 del mattino alle 22:00 o di oltre 3 decibel nelle restanti ore notturne (ossia dalle 22:01 alle 5:59), il rumore si considera intollerabile e quindi illecito; * se invece il rumore del vicino non supera tali limiti, lo stesso non può essere vietato. Torniamo allora agli orari in cui non si può fare rumore: questi sono proprio quelli convenzionalmente destinati al riposo e, quindi, dalle 22 alle 6 del mattino. Sabato e domenica invece bisognerà essere più flessibili e l’orario di avvio di eventuali faccende domestiche non potrà anticipare le 8 di mattina. Si può denunciare il vicino che fa rumore? Rimarrai deluso forse nel sapere che non puoi denunciare il vicino per il solo fatto che il rumore da lui prodotto supera i limiti di tollerabilità appena visti. Affinché scatti il reato di disturbo della quiete pubblica è necessario dare fastidio appunto… “al pubblico”, ossia a un numero indeterminato di persone. Non conta quanti si lamentano ma quanti possono sentire il rumore, anche solo potenzialmente (quindi anche se sono in vacanza). In altre parole, se il rumore non arriva solo all’orecchio del vicino dirimpettaio o a quello della casa confinante o a quello del piano di sopra o di sotto, ma all’intero condominio o quartiere si può sporgere la querela. Querela che va depositata presso la polizia, carabinieri o direttamente in Procura della Repubblica entro 3 mesi dall’ultimo atto molesto. Non è necessario un avvocato, ma è meglio avere le prove di ciò che si dice (seppur ancora non necessarie in questa fase). Di queste però ci occuperemo più avanti. Dopodiché il processo penale va avanti da solo. La vittima si può costituire parte civile con un avvocato per chiedere il risarcimento del danno. Cos’è altro si può fare contro il vicino che fa rumore? Se non ricorrono i presupposti per la querela penale, poiché il rumore è avvertito solo da poche persone (ad esempio solo da te e da pochi altri) allora tutto ciò che puoi fare contro il vicino rumoroso è citarlo in causa: una causa civile. Naturalmente dovrà essere il tuo avvocato a farlo. E in questa sede potrai chiedere al giudice: * un’inibitoria: ossia un ordine di cessazione del rumore; * eventuale insonorizzazione dei locali (pensa alla figlia del vicino che deve esercitarsi al pianoforte); * il risarcimento, ma solo se dimostri concretamente dei danni (danni che non si presumono nell’illecito stesso ma devono formare oggetto di prova, anche tramite indizi). Posso chiamare l’amministratore di condominio? L’amministratore di condominio non è arbitro e risolutore delle liti tra privati a meno che non venga violata una clausola del regolamento. Dunque non puoi rivolgerti a lui salvo che, come anticipato sopra, il regolamento “contrattuale” (ossia approvato all’unanimità) preveda orari del riposo assoluto. Quale prova contro i rumori? Sia che tu agisca in via