In tema di responsabilità medica da interventi di chirurgia estetica, il danno differenziale deriva dalla comparazione fra il risultato effettivamente ottenuto e l’efficienza estetica che il paziente avrebbe conseguito in caso di intervento ben eseguito

In tema di responsabilità medica da interventi di chirurgia estetica, il danno differenziale deriva dalla comparazione fra il risultato effettivamente ottenuto e l’efficienza estetica che il paziente avrebbe conseguito in caso di intervento ben eseguito Intervento chirurgico di rimozione del neo Il caso in esame vede protagonista una giovane donna che, all’epoca dei fatti era minorenne, la quale aveva adito le vie legali per ottenere il risarcimento del danno patito a seguito di un intervento di chirurgia estetica non andato a buon fine. In particolare, la danneggiata aveva adito il Tribunale di Rieti chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, comprensivi anche del danno morale, oltre alle somme dovute per interventi migliorativi, nonché “il danno da mancato consenso informato da liquidarsi in via equitativa tenuto conto della prestazione posta in essere e delle carenze sopra dedotte”. La suddetta richiesta era fondata sui fatti avvenuti il 24.05.2016, data in cui, dopo varie sedute laser, l’attrice si era sottoposta ad un intervento chirurgico eseguito presso lo studio del medico convenuto, per la rimozione di un neo sul volto e dei peli che ne ricoprivano la superficie. A distanza di circa un mese dall’operazione, tuttavia, l’attrice lamentava che la ferita presentava “un buco profondo circa 0,5 cm e non poteva essere chiusa con punti di sutura. In seguito alla chiusura naturale della cicatrice, tuttavia, si formava un cheloide rosso, ove ricrebbero anche i peli”, tanto che a metà settembre il medico aveva informato la paziente che sarebbe stato necessario un nuovo intervento chirurgico. Esiti della CTU in sede di accertamento tecnico preventivo Posta la suddetta situazione, l’attrice procedeva ad attivare l’a.t.p., all’esito del quale il CTU aveva ritenuta integrata, oltre alla lesione fisica a carico della paziente, anche la lesione della sua sfera psicologica, riscontrando un “disturbo di adattamento cronico a sintomi misti di grado grave con sindrome ansioso – depressiva e deflessione del tono dell’umore. Tali circostanze, a giudizio del consulente tecnico, erano addebitabili ad una condotta sanitaria non conforme alle metodiche medico- chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza applicata per interventi di questo genere.   Personalizzazione del danno e lesione del diritto all’autodeterminazione Il Tribunale di Rieti, con sentenza n. 525/2023 (sotto allegata), dopo aver ripercorso i fatti di causa e riportato gli esiti cui era giunto il CTU, ha accolto le richieste risarcitorie formulate dalla paziente nei termini che seguono. Il Giudice ha in primo luogo ricordato che “in materia di responsabilità medica da interventi di chirurgia estetica, il danno differenziale deriva dalla comparazione fra il risultato effettivamente ottenuto e l’efficienza estetica che il paziente, data la condizione preesistente, avrebbe conseguito in caso di intervento ben eseguito e ben riuscito”. Posto tale principio di carattere generale, il Giudice di prime cure è passato all’esame delle richieste risarcitorie riguardanti le voci di danno morale/esistenziale, richiamando a tal riguardo la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale le tabelle già contengono la quantificazione delle conseguenze “ordinarie”, previste e compensate dalla forfetizzazione del danno non patrimoniale. Pertanto, ai fini della invocata personalizzazione della lesione e tenuto conto del principio di omnicomprensività del danno non patrimoniale “non basta allegare all’apprezzamento del giudice circostanze solo asseritamente personalizzate e genericamente individuate (…), essendo al contrario necessario procedere ad una articolazione analitica di dette voci, attraverso l’inerenza di esse alla persona ed alla sua esperienza di vita – altrimenti versandosi in una ipotesi di inammissibile duplicazione risarcitoria”. Sulla scorta di tale interpretazione, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie l’articolazione “analitica delle voci di personalizzazione del danno sotto il profilo interiore e relazionale” era stata correttamente svolta dall’attrice. Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno all’autodeterminazione, per non aver la paziente esercitato un consenso informato, il Tribunale ha ritenuto che “nulla può essere riconosciuto a titolo di lesione del diritto all’autodeterminazione, per non essere stata la paziente informata in ordine ai possibili esiti ed ai rischi dell’intervento. In primo luogo, infatti, dall’istruttoria orale è emerso come il (medico) abbia acquisito il consenso dei genitori della paziente, allora minorenne, in forma verbale (..). In secondo luogo, si osserva che nell’ipotesi di inadempimento dell’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente, ove l’intervento abbia cagionato danno alla salute con colpa del sanitario, intanto può trovare riconoscimento il diritto al risarcimento (..) della lesione del diritto alla autodeterminazione, in quanto il paziente dimostri che non si sarebbe sottoposto all’intervento se correttamente informato, non potendosi configurare, ipso facto, un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa l’impredicabilità di danni in re ipsa nell’attuale sistema della responsabilità civile”. Nel caso di specie, il Giudice di primo grado non ha ritenuto raggiunta la prova in ordine alla lesione del diritto all’autodeterminazione, poiché la parte attrice si era limitata a denunciare la mancata acquisizione del consenso, senza allegare o provare che “se la paziente fosse stata correttamente informata non si sarebbe sottoposta all’intervento né ha allegato alcun danno-conseguenza derivante dalla violazione del proprio diritto all’autodeterminazione”. Fonte internet  

Secondo l’articolo 894 del Codice Civile il vicino può pretendere che siepi e alberi che invadono il suo spazio vengano tagliati, ma non si può in alcun modo provvedere alla potatura. Insomma, deve essere il proprietario ad occuparsene.

  Secondo l’articolo 894 del Codice Civile il vicino può pretendere che siepi e alberi che invadono il suo spazio vengano tagliati, ma non si può in alcun modo provvedere alla potatura. Insomma, deve essere il proprietario ad occuparsene.   I rami del vicino invadono il mio spazio – Posso potare i rami ? Innanzitutto è da annotare il codice civile Art. 894. Alberi a distanza non legale. Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti. Secondo l’articolo 894 del Codice Civile il vicino può pretendere che siepi e alberi che invadono il suo spazio vengano tagliati, ma non si può in alcun modo provvedere alla potatura. Insomma, deve essere il proprietario ad occuparsene. Se si agisce in questo modo si rischia, a propria volta, di cadere in problematiche di tipo legale. I PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE: RADICI DELL’ALBERO DEL VICINO:  se invadono il nostro terreno, le possiamo tagliare (ovviamente recideremo solo la parte che ha oltrepassato il confine, senza accedere sulla proprietà altrui); quewsto lo possiamo fare in maniera utonoma RAMI DELL’ALBERO: se invece sono i rami degli alberi del vicino ad invadere il nostro spazio, possiamo obbligarlo a reciderli.  Questo vuol dire che non possiamo prendere la sega e potare i rami, come invece abbiamo fatto con le radici, ma dovremo invece fare richiesta al proprietario dell’albero e lasciare che sia quest’ultimo ad agire. Purtroppo la Legge fa questa differenzazione ! Perchè ? Perché questa differenza di trattamento tra radici e rami? Verosimilmente perché il legislatore pensava che la potatura di un ramo, per non danneggiare l’albero, vada fatta salendo sull’albero stesso, cosa che può avvenire però solo accedendo al terreno del vicino (e non quindi dal proprio). Così, per evitare invasioni non autorizzate della proprietà altrui, il taglio del ramo sporgente può essere una operazione che può fare solo il titolare del terreno su cui tale albero è piantato NOTA 1: In verità, alcuni autori ritengono lecito tagliare il ramo sporgente purché non si acceda sul campo del vicino (l’opinione però non è condivisa da tutti perché non trova riscontro nella legge). CASSAZIONE: La Cassazione ha detto che commette reato di danneggiamento chi si introduce nella proprietà del vicino per tagliare i rami sporgenti di una siepe che, oltrepassando la recinzione, ostacolano il passaggio della sua autovettura CONSIGLI:  converrebbe chiedere bonariamente al vicino di tagliare i rami. In alternativa si fa autonomamente lettera di diffida  oppure tramite Legale minacciando anche un rimborso spese e danni Fonte internet      

Nel decreto legge Pnrr un pacchetto di misure per sveltire le procedure presso terzi. Stop a tempi morti e pagamenti accelerati: il creditore darà subito il suo Iban?

I pignoramenti saranno più veloci? Nel decreto legge Pnrr un pacchetto di misure per sveltire le procedure presso terzi. Stop a tempi morti e pagamenti accelerati: il creditore darà subito il suo Iban? Pignoramento di crediti senza tempi morti e con pagamenti più veloci. È quanto prevede il decreto legge recante ulteriori disposizioni per l’attuazione del Pnrr, approvato dal Consiglio dei ministri di ieri, 26 febbraio 2024. Nello schema del provvedimento si inseriscono, infatti, misure per accelerare la definizione dei pignoramenti presso terzi, cioè di quei procedimenti nei quali il creditore, per avere il pagamento di quanto dovutogli, chiede al giudice l’assegnazione a suo favore delle somme dovute da un terzo al suo debitore. Il terzo, anziché pagare il debitore, pagherà direttamente il creditore. È il caso, ad esempio, in cui il creditore pignora lo stipendio dovuto al dipendente (debitore moroso) dal datore di lavoro (terzo pignorato) oppure pignora il pagamento di una fattura dovuta al debitore da un cliente di quest’ultimo. Chi perde tempo perde pure gli interessi In primo luogo, si prevede che, quando il creditore notifica l’ordinanza del giudice di assegnazione (al creditore) delle somme dovute dal terzo (ad esempio datore di lavoro/cliente del debitore), il creditore stesso alleghi una dichiarazione contenente anche il suo Iban, così da velocizzare il pagamento. Poi, per sollecitare il creditore a non speculare perdendo tempo, si stabilisce che il creditore perde gli interessi se tergiversa nella notifica dell’ordine giudiziale di assegnazione e la fa dopo 90 giorni: non può essere lento e lucrare dai tempi dilatati per la sua inerzia. Notifica dopo 10 anni, pignoramento ko Va nella direzione di non avere pendenze inutili la disposizione che prevede la perdita di efficacia del pignoramento di crediti notificato da oltre 10 anni (salvo intervenuta ordinanza di assegnazione di somme), con conseguente liberazione del terzo da ogni obbligo. Allo stesso scopo (liberare il terzo) e contemporaneamente rendere le somme eventualmente bloccate in precedenza di nuovo disponibili al debitore pignorato, si prevede che la cancelleria trasmetta una Pec per comunicare ai terzi pignorati l’ordinanza di estinzione per inattività del creditore. Cambia il calcolo delle somme Un terzo correttivo si propone di ricalcolare le somme da bloccare oltre l’ammontare del credito (a garanzia di spese e interessi). Stando alla versione attuale del codice di procedura civile (articolo 546), il terzo (ad esempio datore di lavoro/cliente del debitore), appena ricevuta la notifica del pignoramento, deve bloccare le somme dovute al debitore pignorato per un importo pari al credito aumentato della metà. Il dl rivede le soglie e inserisce per i crediti più bassi, un importo fisso (non più la proporzione del 50%) da aggiungere al credito: mille euro in più per i crediti fino a 1.100 euro; di 1.600 euro in più per i crediti fino a 3.200 euro. L’aumento della metà rimane solo per i crediti superiori a 3.200 euro. Interventi sulla giustizia riparativa Passando al settore penale, il dl interviene in materia di giustizia riparativa per dare più tempo per fare la ricognizione di servizi esistenti erogati da soggetti pubblici privati, mediante il ricorso ai quali l’imputato può svolgere le attività tali da meritare un beneficio penale: la ricognizione dovrà essere completata entro il 30 giugno 2024. Fonte Internet

Lesioni e percosse che colpiscono le zone erogene della vittima: scatta ugualmente il reato di violenza sessuale? Violenza Sessuale -Agenzia Investigazioni IDFOX Milano

Percosse nelle parti intime: nessuna violenza sessuale? Lesioni e percosse che colpiscono le zone erogene della vittima: scatta ugualmente il reato di violenza sessuale? La violenza sessuale è un reato gravissimo che commette chiunque costringe un’altra persona a compiere o subire atti sessuali. Sono tali quelli che coinvolgono le zone erogene, cioè le aree del corpo umano la cui stimolazione esterna è legata all’eccitazione e al piacere sessuale. Rischia di essere condannato per stupro, quindi, anche chi ha rubato un bacio non ricambiato. In questo contesto si pone il seguente quesito: le percosse nelle parti intime costituiscono una violenza sessuale? Approfondiamo la questione.     Indice * Quando c’è violenza sessuale? * Percosse nelle zone erogene: c’è violenza sessuale? * LA violenza sessuale implica l’uso della forza? Quando c’è violenza sessuale? Come anticipato in premessa, costituisce reato ogni violazione della libertà sessuale altrui, da intendersi come libertà di condividere la propria sfera più intima con chi si voglia. È per tale ragione che qualsiasi atto sessuale idoneo a coinvolgere una zona erogena (sedere, cosce, seno, labbra, ecc.) di un’altra persona è sufficiente a integrare il reato di violenza sessuale. Ma non solo. Secondo la legge [1], va punito anche chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:     * abusando delle condizioni di inferiorità fisica-psichica della persona offesa; * traendo in inganno la vittima mediante sostituzione con altra persona. Insomma: per aversi violenza sessuale non occorre necessariamente la violenza o la minaccia, potendo essere sufficiente anche l’abuso della condizione di particolare vulnerabilità in cui si trova la vittima (si pensi alla donna affetta da disturbi psicologici o ubriaca) oppure l’inganno idoneo a ottenere il consenso al compimento di atti sessuali. C’è violenza sessuale anche se la donna, inizialmente consenziente, ritiene poi di non voler andare fino in fondo: per pacifica giurisprudenza, infatti, il consenso ad avere un rapporto sessuale (oppure a compire atti sessuali) deve sussistere dall’inizio alla fine. Percosse nelle zone erogene: c’è violenza sessuale? Secondo una sentenza di qualche anno fa [2], non è violenza sessuale percuotere la vittima nelle zone erogene se non c’è l’intenzione di compiere atti invasivi dell’altrui sfera sessuale. Non sono stati ritenuti così punibili per violenza sessuale due uomini che, nel corso di una lite furibonda con una donna, l’avevano toccata e percossa nelle parti intime al solo scopo di verificare se nascondesse un cellulare con cui avvisare le forze dell’ordine. Per aversi violenza sessuale, infatti, è insufficiente il solo contatto fisico, essendo necessario che chi agisce abbia anche la consapevolezza e la volontà (dolo) di pervadere l’altrui libertà sessuale, attraverso il soddisfacimento dei propri istinti carnali. Quando invece ciò non ricorre, si può avere tutt’al più il reato di percosse – se il colpo ha avuto, come conseguenza, solo una sensazione dolorosa – oppure quello più grave di lesioni personali – qualora la vittima abbia patito anche una malattia, come una ferita. LA violenza sessuale implica l’uso della forza? D’altro canto, va ricordato che per aversi stupro non occorre necessariamente porre in essere una condotta violenta, basata cioè sulla sopraffazione fisica: la norma, infatti, punisce anche gli atti sessuali compiuti per mezzo di inganno o di minaccia. Secondo la Corte di Cassazione [3], ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, non occorre che la violenza si espliciti con forma o veemenza particolare, ovvero in modo brutale e aggressivo, potendo manifestarsi anche come sopraffazione funzionale e limitata alla pretesa dell’atto sessuale (fattispecie in cui l’imputato, nonostante la resistenza opposta, aveva stretto il viso della moglie per imporle un bacio sulle labbra, impedendole di sfuggire alla presa). note [1] Art. 609-bis cod. pen. [2] Trib. Monza, sent. del 27.02.12. [3] Cass., sent. n. 37460 del 22/09/2021.

Confini e consistenza di un immobile: i dati catastali allegati all’atto notarile e l’indicazione dei confini all’interno del rogito hanno pari valore? Informazioni commerciali Agenzia IDFOX Milano

Compravendita: mappe, dati catastali e atto notarile, valore Confini e consistenza di un immobile: i dati catastali allegati all’atto notarile e l’indicazione dei confini all’interno del rogito hanno pari valore? Quando bisogna stipulare un rogito notarile occorre individuare in maniera esatta l’oggetto del negozio giuridico. Quando si tratta di una compravendita immobiliare, c’è bisogno che il bene ceduto sia individuato in modo impeccabile, senza che si possa dare adito a dubbi sulla sua identità. Per tale  ragione, nell’atto vengono inserite le coordinate catastali e ogni altro elemento in grado di specificare l’oggetto del rogito. In una compravendita per atto notarile, qual è il valore di mappe e dati catastali? Scopriamolo. Indice * Cos’è il catasto? * Quali soni i dati catastali? * Compravendita immobiliare: dati catastali e confini * Conformità catastale: cos’è e perché è importante? Cos’è il catasto? Il catasto è l’inventario di tutti i beni immobili, siano essi terreni o fabbricati, esistenti sul territorio dello Stato, appartenenti a soggetti privati e pubblici. Il catasto è importante per fini civilistici quali supporto del servizio di pubblicità immobiliare, progettazioni, analisi studi, ecc. e di governo del territorio sia per l’attuazione delle politiche economiche fiscali e sia per la tutela ambientale. Quali soni i dati catastali? Le mappe dei catasti sono divise in fogli, ciascuno dei quali rappresenta una porzione di territorio comunale; all’interno di ogni foglio ci sono tante particelle quanti sono gli immobili. La particella catastale è il numero con cui un immobile (terreno o fabbricato) viene identificato all’interno delle mappe del catasto. A propria volta, ogni fabbricato (particella) può essere distinto in tante unità immobiliari: si pensi, ad esempio, ai condomini. In ipotesi del genere, ogni unità dello stesso fabbricato viene individuata con un numero che prende il nome di “subalterno”. Insomma: all’interno dei registri del catasto un immobile può essere identificato facendo riferimento al numero di foglio, di particella e di eventuale subalterno (solo per i fabbricati, non anche per i terreni). Compravendita immobiliare: dati catastali e confini Nel caso di un contratto di compravendita immobiliare, se sorgono contrasti in merito alla volontà delle parti sull’estensione dell’immobile da trasferire, i dati catastali, che emergono dal tipo di frazionamento approvato dai contraenti ed allegati all’atto notarile trascritto, e l’indicazione dei confini, come risultano dal rogito notarile, hanno pari valore [1]. Perciò, le piante planimetriche allegate ai contratti costituiscono parte integrante della dichiarazione di volontà, quando ad esse facciano riferimento le parti per descrivere il bene, e sono un mezzo fondamentale per l’interpretazione del contratto. Nel caso poi di non coincidenza tra la descrizione nel contratto e la rappresentazione delle planimetrie, spetta al giudice la valutazione dell’effettiva corrispondenza di tali documenti all’intenzione effettiva delle parti manifestata con il contratto. Conformità catastale: cos’è e perché è importante? La dichiarazione di conformità catastale è un documento che attesta che i dati riportati sulla planimetria catastale siano effettivamente conformi alla realtà dei fatti. Con questo documento, il proprietario dell’immobile in vendita certifica che l’immobile non è diverso rispetto a quanto descritto sulla planimetria. La conformità catastale è condizione essenziale per stipulare un valido atto di trasferimento immobiliare tra vivi (per esempio, atto notarile di compravendita); in caso contrario, scatta la nullità dell’atto.  

Separazione e divorzio: come sapere se mio figlio o la mia ex moglie lavorano? Agenzia IDFOX Investigazoni Private uso legale

Dove vedere reddito di una persona? Separazione e divorzio: come sapere se mio figlio o la mia ex moglie lavorano? Sei divorziato dalla tua ex moglie o ti sei separato dalla tua compagna con cui hai avuto un figlio. In tutti questi anni hai sempre pagato un assegno di mantenimento mensile che tuttavia ora inizia a pesarti economicamente. Hai il sospetto che lei e il ragazzo abbiano delle entrate ma che non ti abbiano detto nulla. Prima di fare il ricorso al giudice per chiedere l’annullamento dell’assegno di mantenimento vorresti essere sicuro delle informazioni che hai ricevuto. Pertanto ti chiedi dove vedere il reddito di una persona. C’è un modo per sapere se tuo figlio sta lavorando o se tua moglie sta ricevendo uno stipendio, senza ovviamente doverli consultare personalmente ed evitando che scoprano che tu stai indagando su di loro?     Qualcuno ti avrà di certo detto che per conoscere il reddito di una persona devi ricorrere a una agenzia di investigazioni private. Di certo queste possono darti qualche informazione in più rispetto a quelle che già hai, ma di certo non tutte sono a buon prezzo e, soprattutto, i costi variano in base alla complessità e alla durata delle indagini. Ti do una notizia: esiste un modo per scoprire se una persona lavora o meno e questo sistema è stato riconosciuto (nel vuoto normativo) dalla giurisprudenza. Difatti secondo i giudici, tu hai diritto a chiedere informazioni all’Agenzia delle Entrate anche prima di intraprendere la causa per la cessazione dell’assegno di mantenimento. Tutto ciò che devi fare è presentare una istanza. Di tanto ti parlerò meglio in questo articolo. Ma procediamo con ordine. Indice * Come sapere se una persona guadagna o sta lavorando? * Che fare se l’Agenzia delle Entrate non risponde alla richiesta di visione degli atti? Come sapere se una persona guadagna o sta lavorando? Esiste un archivio, denominato Anagrafe Tributaria, che contiene tutti i dati reddituali dei contribuenti. Lo usa l’Agenzia delle Entrate per accertare eventuali evasioni fiscali ma, da qualche anno, è aperto anche ai privati che abbiano un legittimo interesse a conoscere le consistenze reddituali o patrimoniali di altri soggetti. Così, ad esempio, chi vinca una causa contro un’altra persona e intende pignorarle i beni, può accedere all’Anagrafe Tributaria per verificare cosa il debitore ha intestato.     Allo stesso modo, può accedere all’Anagrafe tributaria il soggetto che paga il mantenimento all’ex coniuge o il genitore che versa gli alimenti ai figli. In tal modo può verificare se sussistono ancora i presupposti di “incapacità economica” che giustificano l’erogazione di tale sostegno. Come chiarito dal Consiglio di Stato in più di una occasione (tra cui, la sentenza n. 19 del 2020 in Adunanza Plenaria [1]), l’Agenzia delle Entrate è tenuta a fornire l’accesso ai documenti amministrativi al soggetto che vi abbia interesse per esercitare un proprio diritto in via giudiziale. Ed è tenuta a farlo anche se non è ancora in corso un giudizio, ma proprio in vista di quest’ultimo. In altre parole, la pendenza di una lite è certamente un presupposto per valutare l’esistenza di un interesse legittimo ad accedere ai dati reddituali di un’altra persona, ma non è indispensabile. Così, tanto per fare un esempio, se un genitore ha il sospetto che il proprio figlio stia lavorando ma non ha modo per provarlo, può fare richiesta di accesso agli atti amministrativi all’Agenzia delle Entrate, inoltrandola tramite PEC o raccomandata a/r o con istanza presentata a mani e protocollata. L’amministrazione ha 90 giorni di tempo per rispondere. Con le informazioni fornite dal fisco sarà poi possibile valutare se agire per la revisione dell’assegno di mantenimento o meno. Che fare se l’Agenzia delle Entrate non risponde alla richiesta di visione degli atti? Contro il silenzio o il diniego è possibile fare ricorso al TAR. Tuttavia c’è un’altra possibilità. Il soggetto che chiede la revisione o la cancellazione del mantenimento può ugualmente proporre il ricorso al giudice per la revisione di tale obbligo, chiedendo poi che sia lo stesso giudice ad ordinare all’Agenzia delle Entrate la produzione di tale documentazione. È chiaro che, in questo caso, si fa un “salto nel vuoto” perché, nel caso in cui non vi dovessero essere i presupposti per la revisione del mantenimento, il ricorrente verrà condannato a pagare le spese processuali. Quindi sarà bene raggiungere un elevato grado di probabilità se non la certezza. Qualora però il soggetto su cui si sta indagando percepisce redditi in nero (si pensi a un ragazzo che lavora da diversi mesi ma in modo irregolare), il ricorrente può chiedere al giudice che ordini gli accertamenti tramite la polizia tributaria: si tratterà quindi di delegare la Guardia di Finanza per verificare se sia in atto un’evasione fiscale.  

Una sentenza della Cassazione chiarisce le conseguenze legali del lavorare durante il periodo di malattia. Agenzia Idfox INVESTIGAZIONI AZIENDALI-licenziamento giusta causa

È legale lavorare mentre si è in malattia? Cosa dice la legge Una sentenza della Cassazione chiarisce le conseguenze legali del lavorare durante il periodo di malattia. Nell’ambito del rapporto di lavoro, il periodo di malattia è tutelato da specifiche normative che mirano a proteggere sia il lavoratore che l’integrità del rapporto lavorativo. Il dipendente pertanto non può essere licenziato in ragione solo della sua assenza (a meno che la durata della stessa superi il termine fissato dal contratto collettivo: il cosiddetto “periodo di comporto”). Tuttavia è necessario che questo, nel periodo di assenza dal lavoro, si comporti correttamente senza compiere condotte che potrebbero danneggiare l’azienda o pregiudicare il suo rapido rientro sul posto.     Tuttavia, emergono dubbi sulle attività consentite durante l’assenza per malattia. Una recente sentenza della Cassazione (la sent. n. 5002/2024 del 26 febbraio 2024) fa luce su questo tema: in essa si spiega se è legale lavorare mentre si è in malattia e cosa dice la legge a riguardo. Per comprendere meglio la questione bisogna però fare un passo indietro e illustrare ciò che spesso succede nell’ambito della prassi giurisprudenziale. L’esempio che faremo infatti è molto più frequente di quanto non possa apparire. Indice * Un esempio pratico * Quando si può licenziare chi lavora quando è assente per malattia * Che valore hanno le foto dell’investigatore privato? * Che valore ha il resoconto dell’investigatore? * Si può lavorare durante la malattia? Un esempio pratico Un dipendente prende cinque giorni di malattia. Rispetta le fasce orarie di reperibilità, restando a casa per la visita fiscale dell’Inps dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Tuttavia, alle 20, esce di casa per lavorare nella pizzeria di un amico e guadagnare un extra. Un investigatore privato, ingaggiato dal datore di lavoro, documenta tale attività. Sulla scorta di tali foto il datore licenzia il lavoratore presumendo la falsità della malattia dello stesso, in quanto teoricamente incompatibile l’attività di lavoro con lo stato di salute dedotto nel certificato medico.   Il dipendente, per tutta risposta, propone opposizione al licenziamento sostenendo che, nel rispettare le fasce di reperibilità, ha fatto tutto ciò che la legge gli impone di fare. Peraltro, proprio per dimostrare di non aver così rallentato la guarigione, torna immediatamente sul posto di lavoro. Cosa succede in questi casi? Si può ritenere legittimo licenziare per giusta causa il dipendente che fa un secondo lavoro durante la malattia? Arriviamo gradualmente alle risposte. Quando si può licenziare chi lavora quando è assente per malattia Secondo la Cassazione il licenziamento è legittimo solo quando, secondo una valutazione preventiva, il comportamento del dipendente che lavora durante la malattia è astrattamente idoneo a comprometterne o rallentarne la guarigione. E ciò indipendentemente dal fatto se ciò sia davvero avvenuto o meno. Quindi non incide sulla legittimità del licenziamento per giusta causa la circostanza che il lavoratore sia tornato regolarmente in ufficio dimostrando di non aver aggravato la malattia. Il secondo aspetto – marginale nell’esempio appena fatto – riguarda il rispetto del dovere di fedeltà: se anche il dipendente malato svolge un lavoro che non ne rallenta la guarigione, la seconda attività non può porsi in concorrenza con la prima. Diversamente, anche in tale ipotesi, è legittimo il licenziamento per giusta causa. Che valore hanno le foto dell’investigatore privato? Il secondo punto analizzato dalla sentenza è la validità delle documentazioni fotografiedell’investigatore privato ai fini del processo. Come tutte le fotografie, anche queste hanno valore di prova documentale solo se non sono contestate dalla controparte. Il dipendente quindi che non si oppone alla loro produzione ne riconosce l’intrinseca genuinità e quindi le stesse diventano una prova a tutti gli effetti. Ma se il dipendente le contesta, allora il datore dovrà ricorrere ad altre prove. Attenzione però: la contestazione deve essere circostanziata e deve suggerire per quale motivo tali foto non dovrebbero corrispondere alla realtà. Insomma non si può trattare di una opposizione generica ma questa deve instillare nel giudice il dubbio sulla loro autenticità. Che valore ha il resoconto dell’investigatore? Spesso l’investigatore accompagna le foto con un report da lui stesso redatto. Questo però non ha alcun valore proprio perché è una relazione personale di un soggetto che non è terzo e imparziale, ma è un ausiliare di una delle parti. Tuttavia, l’inconveniente può essere superato se il giudice chiama il detective a testimoniare nella causa rappresentando oralmente ciò che ha visto e sentito. Si può lavorare durante la malattia? In sintesi la sentenza chiarisce che non esiste un divieto assoluto di svolgere altre attività lavorative durante il periodo di malattia. Tuttavia, queste attività non devono contravvenire ai principi di correttezza e buona fede, né pregiudicare il processo di guarigione. La valutazione della legittimità di tali attività dipende dalla natura della malattia e dal tipo di lavoro svolto. La valutazione si basa sulla potenziale influenza dell’attività svolta sulla guarigione del lavoratore. Nel caso specifico, le attività fisicamente impegnative come l’istruttore di kick boxing, svolte da un individuo in malattia per problemi alla spalla, sono state ritenute incompatibili con il processo di guarigione, giustificando il licenziamento per giusta causa. Il lavoratore è stato licenziato per giusta causa, con la sentenza della Cassazione che ha confermato la legittimità del licenziamento basandosi sulla testimonianza dell’investigatore privato e sulle evidenze raccolte, nonostante le contestazioni del dipendente e le testimonianze di parenti e amici a suo favore.  

Come ottenere il risarcimento dall’Inail e quanti giorni di malattia spettano in caso di infortunio sul lavoro. Agenzia IDFOX Risarcimento Danni

ho subito un infortunio sul lavoro: cosa devo fare? Come ottenere il risarcimento dall’Inail e quanti giorni di malattia spettano in caso di infortunio sul lavoro. Se ti sei fatto male mentre lavoravi, vorrai sapere se ti spetta un risarcimento e a quanti giorni di malattia hai diritto. Ti stai chiedendo insomma cosa fare se hai subito un infortunio sul lavoro. Ebbene, in questi casi la legge corre in soccorso del dipendente garantendogli una serie di diritti tra cui la conservazione del posto di lavoro finché non guarisce (ragion per cui non può essere licenziato a causa della sua assenza), un trattamento economico e soprattutto il risarcimento dall’Inail. Tutto ciò però passa per una serie di adempimenti che vedremo qui di seguito.     Dopo aver illustrato quale procedura bisogna compiere per ottenere l’indennizzo dell’Inail in caso di infortunio sul lavoro vedremo, più nel concreto, quali sono i diritti del danneggiato. Ma procediamo con ordine. Indice * Cos’è un infortunio su lavoro * Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro o Informare subito il datore di lavoro o Recarsi al pronto soccorso o dal medico curante o Consegnare il certificato al datore di lavoro o Fare denuncia all’Inail o Sottoporsi alle cure mediche o Essere reperibile o Rispettare il periodo di comporto * Indennizzo Inail Cos’è un infortunio su lavoro Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione del lavoratore che si verifichi in occasione dello svolgimento delle mansioni di lavoro o nel tragitto casa-lavoro (cosiddetto “infortunio in itinere”). L’infortunio sul lavoro si distingue dalla malattia professionale poiché il primo è determinato da una causa violenta e improvvisa (ad esempio la caduta in tombino) mentre la seconda è la conseguenza del continuo ripersi delle mansioni che porta a un logorio psicofisico (ad esempio la perdita della vista per il videterminalista).     L’infortunio può determinare una invalidità: * permanente (assoluta o parziale); * temporanea assoluta (comporta l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni). Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro La legge pone degli obblighi sia in capo al dipendente che al datore di lavoro. Partiamo dai primi. Informare subito il datore di lavoro L’infortunio deve essere comunicato immediatamente al datore di lavoro, anche se di lieve entità. È possibile farlo verbalmente o per iscritto. Se l’obbligo non viene rispettato e il datore di lavoro, non avendo conoscenza dell’infortunio, non presenta nei termini la denuncia all’INAIL, il lavoratore perde il diritto alle indennità di legge per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio. Recarsi al pronto soccorso o dal medico curante Il dipendente deve farsi visitare da un medico per ottenere un certificato medico che attesti la natura e la gravità dell’infortunio. Il medico deve visitare il lavoratore infortunato e rilasciare il relativo certificato medico (che deve indicare: numero identificativo, data di emissione, giorni di prognosi, giorno e ora dell’infortunio, cause e circostanze, natura e precisa sede anatomica della lesione, rapporto con le cause denunciate ed eventuali alterazioni preesistenti). Lo stesso medico deve trasmettere il certificato all’INAIL per via telematica tramite l’applicativo online “Certificati medici di infortunio”. Consegnare il certificato al datore di lavoro Una volta ottenuto il certificato medico, il dipendente deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medesimo, la data di rilascio e i giorni di prognosi in esso indicati. Fare denuncia all’Inail Veniamo ora agli obblighi del datore di lavoro. Questi sono diversi a seconda dei giorni di prognosi, se da 1 a 3 giorni o se superiori. Partiamo da questi ultimi. Per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni il datore deve fare denuncia all’Inail in via telematica entro: * 2 giorni da quello di ricezione dei riferimenti del certificato medico; * 24 ore dall’evento in caso di morte o pericolo di morte. La denuncia di infortunio deve essere corredata solo dei riferimenti al certificato medico, già trasmesso all’Inail per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. La sede Inail competente è quella nel cui ambito territoriale l’assicurato ha stabilito il proprio domicilio, cioè la sede principale dei suoi affari ed interessi. Per gli infortuni con prognosi da 1 a 3 giorni (escluso il giorno dell’infortunio), il datore deve comunicare in via telematica all’Inail (e, per suo tramite, al Sinp a fini statistici e informativi), i relativi dati e informazioni. La comunicazione deve avvenire tramite il servizio telematico “Comunicazione di infortunio”, disponibile sul sito dell’Inail, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. Se la prognosi viene prolungata oltre i 3 giorni, il datore di lavoro deve inoltrare l’ordinaria comunicazione/denuncia di infortunio. A tal fine può convertire la comunicazione già inviata integrandola con le informazioni necessarie ai fini assicurativi. Se il datore di lavoro non denuncia l’infortunio all’INAIL, il lavoratore può farlo autonomamente. Sottoporsi alle cure mediche Se non vuole perdere il diritto all’indennizzo, il dipendente deve sottoporsi, salvo giustificato motivo, alle cure mediche e chirurgiche ritenute necessarie dall’Inail. Essere reperibile Come nel caso di malattia, il dipendente deve rendersi reperibile dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per consentire la visita fiscale del medico Inps. Rispettare il periodo di comporto Il dipendente può assentarsi dal lavoro per tutto il periodo indicato dal CCNL (cosiddetto periodo di comporto) entro il quale non può essere licenziato. Viceversa, superato il periodo di comporto, il dipendente ancora non guarito può essere licenziato. Tuttavia, per prolungare l’assenza senza perdere il posto, il dipendente può chiedere le ferie o, se previsto, un congedo straordinario previsto dal suo contratto collettivo. In ogni caso, il dipendente infortunatosi per colpa del datore, per non aver questi rispettato gli obblighi di sicurezza sul lavoro, può assentarsi anche oltre il comporto senza il rischio di perdere il posto. Indennizzo Inail Accertato il diritto al risarcimento, entro il 20° giorno dall’evento l’Inail provvede a versare una indennità per inabilità temporanea assoluta. Una volta intervenuta la guarigione clinica, l’INAIL comunica la data della cessazione dell’indennità e l’eventuale previsione di postumi determinanti inabilità permanente di grado

Si può mentire ai giudici per amore oppure è reato? Per la Cassazione l’esimente dell’art. 384 cod. pen. vale anche per le coppie di fatto. IDFOX Investigazioni Milano

Quando la falsa testimonianza non è punibile Si può mentire ai giudici per amore oppure è reato? Per la Cassazione l’esimente dell’art. 384 cod. pen. vale anche per le coppie di fatto. Si può mentire al giudice per amore. E non importa se lo si fa per un figlio, per il marito, la moglie o il partner di una convivenza di fatto. A dirlo è una recente sentenza della Cassazione che applica un diritto previsto dal nostro codice penale, la cosiddetta esimente della “scusante soggettiva”. Cerchiamo di comprendere meglio quando la falsa testimonianza non è punibile. Qui di seguito cercheremo di comprendere quando non è reato dire una bugia alle autorità, alla polizia, ai carabinieri o alla magistratura. Ma procediamo con ordine.   Indice * La falsa testimonianza: cos’è e quando opera * Quali sono le pene previste? * Quando la falsa testimonianza non è reato? * Si può mentire per amore? La falsa testimonianza: cos’è e quando opera Il reato di falsa testimonianza è previsto dall’articolo 372 del codice penale italiano e punisce chi, deponendo come testimone innanzi all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale: * afferma il falso: dichiara fatti non veritieri o distorce la realtà; * nega il vero: tace informazioni utili o conosciute su fatti oggetto del processo; * tace, in tutto o in parte: omette di riferire ciò che sa su determinati avvenimenti. Quali sono le pene previste? La pena per la falsa testimonianza varia a seconda della gravità del reato e delle sue conseguenze: * reclusione da 2 a 6 anni: per la semplice falsa testimonianza; * reclusione da 3 a 8 anni: se la falsa testimonianza ha determinato la condanna di una persona a una pena non superiore a 5 anni. * reclusione da 4 a 12 anni: se la falsa testimonianza ha determinato la condanna di una persona a una pena superiore a 5 anni. * reclusione da 6 a 20 anni: se la falsa testimonianza ha determinato la condanna di una persona all’ergastolo. Quando la falsa testimonianza non è reato? La legge prevede alcune ipotesi in cui la falsa testimonianza non è punibile. Queste coincidono con: * ritrattazione; * coazione; * necessità di salvare sé o congiunti da un danno alla libertà e onore; * incapacità di intendere e di volere. Vediamo singolarmente tali ipotesi. L’articolo 384 del codice penale stabilisce che non è punibile chi dice il falso per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile danno alla libertà o all’onore: in pratica, tutte le volte in cui la persona o un suo caro corre il rischio di essere coinvolta in indagini o in condanne penali o comunque in una situazione che possa pregiudicarne la reputazione a livello sociale. Ai sensi dell’articolo 376 del codice penale non è punibile per falsa testimonianza chi il testimone che ritratta il falso e manifesta il vero prima della sentenza definitiva non è punibile. Non è altresì punibile chi fornisce la falsa testimonianza per esservi stato costretto da minaccia o da violenza. La minaccia o la violenza devono essere tali da incutere timore in una persona di normale coraggio. Ed ancora non può essere condannato chi versa in uno stato di incapacità di intendere e di volere. Tale incapacità può essere dovuta a cause diverse, come ad esempio una malattia mentale o un’intossicazione. Naturalmente non commette falsa testimonianza chi si sbaglia in buona fede. Si pensi a chi afferma di non aver visto nessuno sul luogo del delitto quando in realtà le cose sono andate diversamente ma la dichiarazione è solo il frutto di una falsa rappresentazione o percezione della realtà. Si può mentire per amore? Una donna, precedentemente condannata per falsa testimonianza ai sensi dell’articolo 372 del codice penale in grado di appello, è stata successivamente assolta dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 8114/2024). La Cassazione ha riconosciuto l’applicabilità dell’articolo 384 del codice penale, estendendone l’ambito anche alle unioni di fatto. Il caso dimostra che anche l’amore che spinge una persona a mentire in tribunale può essere una valida scusante per non essere condannati per falsa testimonianza. La situazione si è sviluppata all’interno di un caso di maltrattamenti familiari imputati al convivente della vittima. La segnalazione era partita dalla madre della donna, la quale, nonostante non fosse d’accordo con l’accusa, durante la testimonianza aveva confessato di amare ancora il suo compagno. Nonostante ciò, la Corte d’appello aveva ritenuto la testimonianza mendace, escludendo la possibilità di invocare l’articolo 384 del codice penale come esimente, poiché non vi erano prove di un rischio reale e immediato per il compagno, né di una convivenza stabile che potesse giustificare, anche solo parzialmente, il gesto della donna. Di fronte a tale situazione, la donna ha portato il caso davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo la sua non punibilità sulla base dell’articolo 384 del codice penale, evidenziando la loro convivenza di fatto e sottolineando le relazioni fornite dagli assistenti sociali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando un vizio nella motivazione dei giudici di merito. Secondo la Cassazione, l’articolo 384, primo comma, del codice penale, che prevede un’esimente per chi agisce sotto la spinta di salvaguardare la libertà o l’onore del convivente, si applica anche alle unioni di fatto. Questa interpretazione si basa su una visione dell’esimente come una scusante soggettiva, che riconosce le circostanze peculiari che possono influenzare le azioni di un individuo. La Cassazione ha inoltre sottolineato che, dato il legame affettivo tra i conviventi, è giusto che l’ordinamento giuridico non punisca certi reati quando compiuti per proteggere la libertà o l’onore del partner. In questo specifico caso, la Corte di Cassazione ha rilevato che la corte d’appello non aveva considerato adeguatamente le prove esistenti, quali la dichiarazione d’amore della donna e la loro convivenza, che indicavano chiaramente la sua preoccupazione per la libertà del compagno. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la sentenza precedente, riconoscendo che il fatto non costituisce reato grazie all’applicazione dell’esimente prevista dall’articolo 384 del codice penale.  

Diritti della donna e dei figli nati da un rapporto di fatto non basato sul matrimonio: cosa rischia l’uomo che scappa senza mantenere la propria famiglia?

Incinta: i diritti della donna non sposata se l’uomo scappa Diritti della donna e dei figli nati da un rapporto di fatto non basato sul matrimonio: cosa rischia l’uomo che scappa senza mantenere la propria famiglia? La legge tutela tutti i figli minori, a prescindere dal rapporto in cui sono stati concepiti: matrimonio, convivenza registrata in Comune, convivenza di fatto, mero incontro occasionale, ecc. Diversi invece sono i diritti dei partner, i quali sono ampiamente tutelati nel caso di matrimonio e in maniera minore nell’ipotesi di convivenza. Con il presente articolo ci concentreremo su un aspetto particolare: vedremo cioè quali sono i diritti della donna incinta non sposata se l’uomo scappa.     Indice * Donna incinta non sposata: ha diritto al mantenimento? * Uomo scappa lasciando la donna incinta: c’è reato? * I figli abbandonati possono chiedere il risarcimento? * La responsabilità da illecito endo familiare Donna incinta non sposata: ha diritto al mantenimento? Alla donna rimasta incinta da una relazione non sfociata in matrimonio spetta solo il mantenimento per il minore, secondo le misure che stabilisce il giudice, su richiesta delle parti. Nessun contributo economico, pertanto, le è dovuto a titolo personale, essendo il cosiddetto assegno di mantenimento un sostegno destinato solo alle coppie sposate e poi separate; in particolare, il mantenimento compete a quello dei due coniugi che non è in grado, da solo, di mantenersi secondo il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Al padre del bambino non è consentito, quindi, sottrarsi all’obbligo di versare il mantenimento del (solo) figlio fino alla sua indipendenza economica, neanche se a consentirglielo è la stessa donna. Tanto è vero che, se egli viene meno a tal dovere e a quello del riconoscimento della prole come propria, i figli, una volta raggiunta la maggiore età, potrebbero agire contro di lui – con una azione civile – per il risarcimento del danno (come meglio diremo nel prosieguo). In sede giudiziale il magistrato stabilisce anche se disporre, come la regola vuole, l’affidamento condiviso (con pari diritti, doveri e poteri di indirizzo ed educazione dei genitori sui figli) o quello esclusivo (solo nei casi eccezionali di grave inadeguatezza di uno dei due genitori). Uomo scappa lasciando la donna incinta: c’è reato? L’azione penale, invece, è riservata solo alla madre, in qualità di rappresentante del figlio, se l’ex partner non le eroga il mantenimento per la prole: si parla, a riguardo, del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. In particolare, il padre deve contribuire con un assegno mensile al pagamento delle spese ordinarie e al 50% di quelle straordinarie. La misura di tale contribuzione, tuttavia, non è predeterminata dalla legge, ma viene stabilita, in base alle effettive possibilità delle parti giudicate dal giudice. I figli abbandonati possono chiedere il risarcimento? Alcuni giudici hanno anche riconosciuto il risarcimento al figlio per la totale assenza del padre, per non essersi cioè occupato della prole anche da un punto di vista affettivo (si pensi al padre che non rispetti le visite dei bambini e non va a trovarli periodicamente). Pertanto, l’uomo che abbia messo incinta la donna non può scomparire perché, se anche dovesse farlo col consenso della madre, dovrebbe poi risponderne nei confronti dei figli. In una nota sentenza, la Cassazione [1] ha condannato un padre che, dopo essere stato oggetto di un procedimento per accertamento della paternità, era stato completamente assente, durante tutto il tempo precedente, coi figli. Solo grazie alla pronuncia di un Tribunale, fratello e sorella sono riusciti a vedere certificato il riconoscimento della paternità del proprio papà biologico che, per anni, aveva evitato loro e la loro madre, rifuggendo completamente dalle proprie responsabilità. Ai figli è stato riconosciuto anche il diritto al “risarcimento del danno non patrimoniale”. L’uomo è stato condannato a versare 150mila euro a ciascuno di essi. La sentenza evidenzia l’obbligo della “protezione della filiazione”, ossia “il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto”, obbligo “connesso alla procreazione”. Ciò significa, per il figlio, “condividere, fin dalla nascita, con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e nello sviluppo dell’equilibrio psico-fisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente della procreazione”. Secondo la magistratura, dunque, c’è un perfetto automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale. Che non può essere eliminata neanche con il consenso della madre, abbandonata da un uomo senza midollo. La responsabilità da illecito endo familiare La responsabilità da “illecito endo familiare” scatta già solo per la procreazione a cui non segua il riconoscimento della paternità e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore: mantenimento e affetto innanzitutto. Detto ancor più chiaramente, “il presupposto della responsabilità, e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, è individuato nella consapevolezza del concepimento”, consapevolezza che non si concretizza semplicemente con “la certezza assoluta derivante dalla prova ematologica”, ma anche con altri rilevanti dati di fatto, come, ad esempio, la “coincidenza temporale” relativa alla “esistenza di una relazione a carattere affettivo e sessuale tra la madre” dei due ragazzi e l’uomo. Per la Corte di Cassazione [2], il protratto abbandono della prole da parte del genitore ha natura di illecito permanente, fonte di un danno anche di tipo non patrimoniale e più precisamente psicologico-esistenziale, che investe direttamente la progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando lo sviluppo delle sue capacità di comprensione e autodifesa. Secondo la giurisprudenza [3], la responsabilità del genitore che scappa via dalla famiglia sorge anche nei confronti dei figli adottivi, i quali hanno lo stesso diritto di quelli biologici a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno.