Cassazione: il coniuge violento è sempre responsabile della separazione Per la Suprema Corte, la violenza è circostanza talmente grave da non rendere necessari altri accertamenti * Coniuge violento e addebito della separazione * Il ricorso * Violenze al coniuge comportano addebito della separazione Coniuge violento e addebito della separazione   Un uomo ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha dichiarato la sua separazione giudiziale dal coniuge, respingendo la sua domanda di addebito ed anzi accogliendo quella della moglie per condotta violenta ed aggressiva da parte del marito. La Corte ha però rigettato la richiesta di assegno di mantenimento della moglie, prevedendo invece un contributo per i tre figli maggiorenni ma non autonomi economicamente, ed assegnando alla donna la casa coniugale. Il ricorso   I legali dell’uomo hanno sostenuto che la motivazione dei giudici del Tribunale era insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione al principio del giusto processo ed alla violazione del contraddittorio. Il ricorrente ha lamentato che la Corte d’Appello ha erroneamente confermato l’addebito della separazione senza valutare se le violenze fisiche e morali risultanti dall’istruttoria avessero i requisiti di efficienza causale rispetto alla irreversibile crisi coniugale. Infatti, secondo il ricorrente è emerso che le violenze erano avvenute nell’ambito di un rapporto già deteriorato per altre ragioni, e sarebbero quindi state ininfluenti ed irrilevanti rispetto alla decisione di porre fine al matrimonio. L’uomo, invece, in più occasioni è risultato essere stato violento ed aggressivo, arrivando a puntare e brandire un coltello verso la donna, chiedendole anche soldi. Circostanze dichiarate da uno dei figli e riscontrate dalla testimonianza di un teste indifferente che ha riferito di aver accompagnato la donna al Pronto Soccorso per farla curare a seguito delle percosse subite dal marito.   Violenze al coniuge comportano addebito della separazione Secondo gli Ermellini, bene hanno fatto i giudici di merito ad uniformarsi alla costante giurisprudenza “per la quale le reiterate violenze fisiche e morali costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitalità all’autore di esse”. Ed ancora scrivono i giudici che “il loro accertamento esonera il giudice di merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”. Nulla provano le dichiarazioni di un’altra teste secondo la quale i coniugi non hanno mai avuto una intesa serena e per la quale c’era sempre qualcosa che non andava bene all’uno o all’altro. Tale circostanza non dimostra alcun comportamento omogeneo a quello delle aggressioni violente, oltre ad essere una testimonianza essenzialmente valutativa. Ragion per cui i giudici della pima sezione della Corte di Cassazione – con l’ordinanza numero 35249 depositata lo scorso 18 dicembre 2023 – non hanno potuto far altro che confermare quanto deciso dai giudici di merito.  

Concorrenza sleale: quando è reato?

Concorrenza sleale: quando è reato? La Cassazione chiarisce che il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza si realizza anche quando si altera il regime ordinario della competitività con condotte aggressive La Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 13178/2020 (sotto allegata) chiarisce che il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza è integrato non solo dal boicottaggio o dallo storno dei dipendenti, ma anche quando, come nel caso di specie, un imprenditore minaccia verbalmente un altro e gli provoca lesioni al fine di coartare la sua volontà e ritirarsi dal settore in cui opera. In questo modo, come chiariscono gli Ermellini, non si lede solo l’iniziativa privata degli imprenditori, ma si compromette anche l’interesse della collettività a beneficiare delle condizioni di vendita di determinati prodotti e servizi, frutto del regolare funzionamento del meccanismo della libera concorrenza. * Illecita concorrenza con minaccia o violenza e lesioni * Il ricorso in Cassazione * Parola alle Sezioni Unite * Concorrenza illecita se si usa minaccia o violenza Illecita concorrenza con minaccia o violenza e lesioni [Torna su] La Corte d’Appello conferma la sentenza di primo grado e condanna i due imputati, padre e figlio, alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione, perché responsabili dei delitti, uniti dal vincolo della continuazione e in concorso, di illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.) e lesioni personali aggravate. Gli imputati sono stati accusati di aver compiuto atti di concorrenza sleale con minaccia e violenza, consistenti nell’aver pronunciato la frase: “sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non far più ritorno a Pomigliano d’Arco per lavori di spurgo” e nel provocare, colpendolo a calci e a pugni, lesioni guaribili in tre giorni al dipendente di una ditta individuale che effettuava, come gli imputati, lavori di spurgo nella stessa zona, attività di cui rivendicavano l’esclusiva.   Il ricorso in Cassazione Il difensore degli imputati ricorre in sede di legittimità, sollevando tre motivi di ricorso, contestando l’omessa valutazione della testimonianza di un teste della difesa, la credibilità della persona offesa e di un testimone dell’accusa. La Corte ha inoltre applicato erroneamente la norma di cui all’art. 513 bis c.p. che per la sua integrazione richiede condotte tipicamente concorrenziali come il boicottaggio e lo storno dei dipendenti realizzate con azioni coercitive che impediscono il normale svolgimento dell’attività imprenditoriale, con esclusione degli atti intimidatori messi in atto dagli imputati. Il difensore fa inoltre presente che, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, che ha superato quello a cui si è ispirata la sentenza d’appello, l’ipotesi del reato in esame non è applicabile “ad atti, come quelli in contestazione, di violenza e minaccia in relazione ai quali la limitazione della concorrenza è solo mira teleologica dell’agente.” In via subordinata chiede che la questione venga decisa dalle SU. Parola alle Sezioni Unite   La terza Sezione penale rimette la questione alle SS.UU. poiché sull’interpretazione dell’art. 513 bis c.p. c’è in effetti un contrasto interpretativo. * In base a un primo indirizzo la fattispecie reprime le sole condotte illecite tipicamente concorrenziali e competitive come il boicottaggio, lo storno dei dipendenti e il rifiuto a contrarre, che si realizzano con atti di violenza o minaccia tali da inibire la normale dinamica imprenditoriale. Per questo indirizzo “la ratio della norma va individuata nella tutela della libera concorrenza, sicché, ai fini dell’integrazione del reato, si ritengono “atti di concorrenza” soltanto quelle condotte concorrenziali ritenute illecite da un punto di vista civilistico, realizzate con metodi di coartazione volti ad ostacolare la normale dinamica imprenditoriale.” * Per un altro orientamento invece il delitto di cui all’art. 513 bis c.p. si configura quando l’uso strumentale della violenza o della minaccia impedisce al concorrente di autodeterminarsi nell’esercizio della sua attività. In questo caso devono considerarsi atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti attivi o impeditivi che un imprenditore commette ai danni di un altro, idonei a falsare il mercato e a fargli acquisire vantaggi immeritati, in danno del soggetto minacciato. Questa interpretazione trova il suo fondamento nella volontà del legislatore di tutelare la libera attività imprenditoriale soprattutto in quelle località in cui la criminalità organizzata di stampo mafioso condiziona fortemente le attività commerciali e produttive. Non bisogna poi dimenticare quanto previsto dalla norma extrapenale di cui all’art. 2598 c.c., la quale dispone che devono considerarsi atti di concorrenza sleale tutte quelle condotte contrarie ai principi della correttezza professionale idonei a danneggiare l’azienda altrui. Rientrerebbero quindi nella fattispecie di cui all’art. 583 bis c.p. anche tutti quegli atti intimidatori finalizzati a contrastare la libertà di concorrenza altrui. Concorrenza illecita se si usa minaccia o violenza   La Corte di Cassazione, dopo una complessa e corposa illustrazione dei tre indirizzi giurisprudenziali che si sono sviluppati nel corso degli anni e che hanno fornito diverse interpretazioni delle condotte, risolve il contrasto giurisprudenziale enunciando il seguente principio di diritto: “ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 513 bis c.p. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente.” Come spiegato nella motivazione, affinché si configuri il reato di cui all’art. 513 bis c.p è necessario che i soggetti dell’illecito penale, ossia il reo e la persona offesa, operino all’interno dello stesso mercato e offrano ai consumatori gli stessi beni e servizi. Ora, in un mercato concorrenziale libero, ognuno agisce in un contesto di ordinaria competitività. Nel momento in cui però, per affermare la propria preminenza in un determinato settore, come nel caso di specie, si ricorre alla violenza o alle minacce, le dinamiche del mercato vengono naturalmente alterate, perché si va a manipolare la libertà di autodeterminazione dell’imprenditore nelle scelte da effettuare. Ne consegue che la concorrenza risulta sleale per i mezzi utilizzati, che non vanno a ledere comunque solo la libertà dell’imprenditore, ma anche la collettività, che deve poter essere libera di scegliere. La norma infatti tutela sia la libertà economica privata, che gli interessi della collettività. Alla luce di questo principio deve ritenersi quindi corretto il percorso logico giuridico che ha condotto la Corte d’Appello a disporre la condanna degli imputati per il reato

Il segreto professionale dell’investigatore privato

Il segreto professionale dell’investigatore privato Obblighi, facoltà, limiti e orientamento giurisprudenziale della Cassazione sul segreto professionale dell’investigatore privato * Segreto professionale: definizione * Cos’è la segretezza? * Segreto professionale: facoltà e limiti * Segreto professionale e divieto di testimoniare * La Cassazione sul segreto professionale dell’investigatore Segreto professionale: definizione   L’argomento del segreto professionale è da sempre controverso, dibattuto e spesso sottovalutato, nonostante sia un diritto/dovere ben delineato. È necessario, innanzitutto, definire il segreto professionale. Questo è un obbligo normativo a carico di alcune figure professionali alle quali è fatto divieto di rivelare o comunicare informazioni di cui siano a conoscenza per motivi di lavoro, e per le quali è imposto uno specifico obbligo di segretezza. Cos’è la segretezza? È qualcosa di precluso alla conoscenza altrui dove, l’oggetto del segreto che non si intende riferire, accomunabile all’istituto del segreto professionale, può riguardare un fatto appreso o l’identità di un persona informata sui fatti. Il segreto professionale è pertanto un ambito qualificante e riguardante solo alcuni soggetti, tra i quali gli investigatori privati autorizzati, che possono riservarsi la facoltà di non riferire a domande poste in sede processuale ed extra processuale che tendono a far rivelare circostanze e/o persone delle quali si è appresa notizia nell’esercizio della propria attività. Segreto professionale: facoltà e limiti Spetterà poi all’investigatore privato valutare se avvalersi o meno del segreto professionale, considerando che: – il segreto professionale è un obbligo la cui violazione senza giusta causa è punita dall’art. 622 c.p.;   – l’investigatore privato autorizzato ha facoltà di non denunciare reati dei quali abbia avuto notizia nel corso delle propria attività (art. 334 bis c.p.p.); – il Giudice ha comunque facoltà di procedere ad accertamenti qualora abbia motivo di dubitare della dichiarazione resa dall’investigatore privato (co. 2 art. 200 c.p.p.). Con riferimento all’ultimo punto appena descritto è doveroso precisare che il segreto professionale non può essere utilizzato per nascondere la illecita modalità di acquisizione di un’informazione. Vale a dire che non è possibile celare nel segreto professionale la fonte che ha riferito una notizia confidenziale, se per acquisire quella determinata informazione è stato commesso un illecito. Il comma 1, lettera b, dell’articolo 200 c.p.p. prevede che l’investigatore privato autorizzato non possa essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione della propria professione. Ma il problema si pone nel necessario bilanciamento tra il rispetto del segreto professionale, la tutela del diritto di difesa e il dovere civile di contribuire e collaborare all’amministrazione della giustizia nel far emergere la verità dei fatti. Segreto professionale e divieto di testimoniare Questo vuol dire che il riconoscimento del segreto professionale non determina il divieto di testimoniare, bensì ne stabilisce i limiti proprio nel bilanciamento degli interessi di tipo privatistico e pubblicistico di cui sopra, prevedendo una facoltà di astensione che non è generale ma trova la sua specifica nel singolo fatto e fonte. In ambito civile è da considerarsi invece l’articolo 249 c.p.c. il quale afferma che “si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articolo 200, 201, 202 codice di procedura penale relative alla facoltà di astensione dei testimoni”. La facoltà di astensione viene quindi attuata mediante una dichiarazione resa verbalmente in udienza quando il giudice ammonisce i testimoni ex art. 251 e, in ogni caso, non oltre l’inizio dell’esame testimoniale. Il suggerimento potrebbe essere di anticipare questa fase e scrivere nella relazione investigativa, in premessa o nella descrizione dell’esito d’indagine, una dicitura specifica che richiami il segreto professionale. La Cassazione sul segreto professionale dell’investigatore In materia di segreto professionale riconosciuto all’investigatore privato in sede civile si è espressa anche la Corte di Cassazione occupandosi di un caso in cui un investigatore privato, rifiutatosi (in fase civile) di riferire il nominativo della propria fonte, si era ritrovato imputato in un processo penale per falsa testimonianza (ex art. 372 c.p.). I Giudici della Suprema Corte hanno assolto l’investigatore ritenendo la scelta non punibile secondo l’art. 384 c.p., 2° comma, ai sensi del quale “la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione”. La Cassazione ha quindi stabilito che l’investigatore non è punibile, perché “non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere” (cfr. Cass. pen. sentenza n. 7387/2005). Questa sentenza ha definitivamente sancito che gli investigatori privati possono esercitare il segreto professionale anche dinanzi al Giudice del Tribunale civile. Dal 2005 ad oggi non è mai più stato messo in discussione, in sede civile o penale, il diritto/dovere dell’investigatore privato di avvalersi del segreto professionale.    

Le foto dell’investigatore privato sono prova dell’infedeltà coniugale

Le foto dell’investigatore privato sono prova dell’infedeltà coniugale L’ultimissima sentenza della Cassazione in materia di addebito, emessa proprio il giorno di San Valentino * Tradimento e addebito separazione: i fatti * La tesi difensiva * La decisione della Cassazione Tradimento e addebito separazione: i fatti Un uomo si è rivolto al Tribunale di Trani proponendo domanda di separazione con addebito nei confronti della moglie che lo aveva tradito, come documentato dalla relazione e dalle fotografie allegate al ricorso, acquisite a seguito di un incarico conferito ad un investigatore privato. Il Tribunale ha accolto le richieste dell’uomo, ovviamente pronunciandosi anche in relazione alle frequentazioni tra padre e figli e quantificando il mantenimento. La donna è ricorsa in appello. I giudici di secondo grado hanno confermato l’addebito e rivisto la misura del mantenimento, circostanza che in questa sede non è argomento di interesse. La signora è quindi ricorsa per Cassazione. La tesi difensiva I legali della donna si sono pertanto rivolti alla Suprema Corte contestando l’utilizzabilità delle prove dell’addebito, vale a dire la relazione dell’investigatore privato in quanto, a loro dire, la Corte di Appello avrebbe errato nell’attribuire valenza probatoria al suddetto documento. Ciò perché, secondo i legali della ricorrente, le relazioni investigative costituirebbero prova solo a condizione che l’investigatore venga escusso nel contradditorio tra le parti. Ed invece, nel caso di specie, l’investigatore non era mai stato assunto quale teste nel corso del giudizio, sicché alcuna valenza probatoria poteva ascriversi alle relazioni investigative. I legali hanno anche aggiunto che ove “le relazioni investigative prodotte dall’uomo non assurgessero al ruolo di prova, stanti contrapposti orientamenti giurisprudenziali per cui talora sono reputate prove atipiche, talaltra presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. ovvero meri argomenti di prova, e nelle più recenti sentenze della Cassazione, prove a tutti gli effetti (purché l’investigatore venga escusso nel contraddittorio fra le parti e dettagli gli episodi riportati in perizia), il Tribunale di Trani ha adottato una parabola motivazionale logica e ricettiva della circolarità di tutti gli elementi emersi nel corso della corposa istruttoria espletata in quel grado di giudizio”, senza soffermarsi su detti elementi, con una ipotesi di motivazione per relationem e, quindi, inammissibile.   La decisione della Cassazione La Suprema Corte, con la sentenza numero 4038 del 14 febbraio 2024, ha dichiarato inammissibile tale parte del ricorso. Secondo i giudici, la censura in esame investe non un fatto inteso in senso storico e avente valenza decisiva, ma elementi probatori suscettibili di valutazione, come appunto la relazione investigativa, rientrante tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell’articolo 116 c.p.c., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova. Nella specie, la relazione scritta e redatta da un investigatore privato è stata utilizzata correttamente dai giudici di merito come prova atipica, avente valore indiziario, ossia è stata valutata unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti. Inoltre, la relazione investigativa era formata anche da materiale fotografico, la cui utilizzabilità ai fini decisori è espressamente riconosciuta dall’articolo 2712 c.c., anche in presenza di disconoscimento della parte contro la quale il materiale fotografico viene prodotto. Vale a dire che neppure il disconoscimento esclude l’autonoma valutazione della veridicità di detto materiale fotografico da parte del giudice, mediante ricorso ad altri mezzi probatori. Il disconoscimento delle fotografie, scrivono i giudici, “non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’articolo 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”. Pertanto, proseguono i giudici “le doglianze relative alla relazione investigativa, oltre ad essere impropriamente formulate perché non concernenti un fatto storico, neppure sono pertinenti nel senso che si è precisato”. Fonte internet  

Concorrenza sleale: quando è reato?

Concorrenza sleale: quando è reato? La Cassazione chiarisce che il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza si realizza anche quando si altera il regime ordinario della competitività con condotte aggressive La Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 13178/2020 (sotto allegata) chiarisce che il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza è integrato non solo dal boicottaggio o dallo storno dei dipendenti, ma anche quando, come nel caso di specie, un imprenditore minaccia verbalmente un altro e gli provoca lesioni al fine di coartare la sua volontà e ritirarsi dal settore in cui opera. In questo modo, come chiariscono gli Ermellini, non si lede solo l’iniziativa privata degli imprenditori, ma si compromette anche l’interesse della collettività a beneficiare delle condizioni di vendita di determinati prodotti e servizi, frutto del regolare funzionamento del meccanismo della libera concorrenza. * Illecita concorrenza con minaccia o violenza e lesioni * Il ricorso in Cassazione * Parola alle Sezioni Unite * Concorrenza illecita se si usa minaccia o violenza Illecita concorrenza con minaccia o violenza e lesioni [Torna su] La Corte d’Appello conferma la sentenza di primo grado e condanna i due imputati, padre e figlio, alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione, perché responsabili dei delitti, uniti dal vincolo della continuazione e in concorso, di illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.) e lesioni personali aggravate. Gli imputati sono stati accusati di aver compiuto atti di concorrenza sleale con minaccia e violenza, consistenti nell’aver pronunciato la frase: “sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non far più ritorno a Pomigliano d’Arco per lavori di spurgo” e nel provocare, colpendolo a calci e a pugni, lesioni guaribili in tre giorni al dipendente di una ditta individuale che effettuava, come gli imputati, lavori di spurgo nella stessa zona, attività di cui rivendicavano l’esclusiva.   Il ricorso in Cassazione Il difensore degli imputati ricorre in sede di legittimità, sollevando tre motivi di ricorso, contestando l’omessa valutazione della testimonianza di un teste della difesa, la credibilità della persona offesa e di un testimone dell’accusa. La Corte ha inoltre applicato erroneamente la norma di cui all’art. 513 bis c.p. che per la sua integrazione richiede condotte tipicamente concorrenziali come il boicottaggio e lo storno dei dipendenti realizzate con azioni coercitive che impediscono il normale svolgimento dell’attività imprenditoriale, con esclusione degli atti intimidatori messi in atto dagli imputati. Il difensore fa inoltre presente che, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, che ha superato quello a cui si è ispirata la sentenza d’appello, l’ipotesi del reato in esame non è applicabile “ad atti, come quelli in contestazione, di violenza e minaccia in relazione ai quali la limitazione della concorrenza è solo mira teleologica dell’agente.” In via subordinata chiede che la questione venga decisa dalle SU. Parola alle Sezioni Unite   La terza Sezione penale rimette la questione alle SS.UU. poiché sull’interpretazione dell’art. 513 bis c.p. c’è in effetti un contrasto interpretativo. * In base a un primo indirizzo la fattispecie reprime le sole condotte illecite tipicamente concorrenziali e competitive come il boicottaggio, lo storno dei dipendenti e il rifiuto a contrarre, che si realizzano con atti di violenza o minaccia tali da inibire la normale dinamica imprenditoriale. Per questo indirizzo “la ratio della norma va individuata nella tutela della libera concorrenza, sicché, ai fini dell’integrazione del reato, si ritengono “atti di concorrenza” soltanto quelle condotte concorrenziali ritenute illecite da un punto di vista civilistico, realizzate con metodi di coartazione volti ad ostacolare la normale dinamica imprenditoriale.” * Per un altro orientamento invece il delitto di cui all’art. 513 bis c.p. si configura quando l’uso strumentale della violenza o della minaccia impedisce al concorrente di autodeterminarsi nell’esercizio della sua attività. In questo caso devono considerarsi atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti attivi o impeditivi che un imprenditore commette ai danni di un altro, idonei a falsare il mercato e a fargli acquisire vantaggi immeritati, in danno del soggetto minacciato. Questa interpretazione trova il suo fondamento nella volontà del legislatore di tutelare la libera attività imprenditoriale soprattutto in quelle località in cui la criminalità organizzata di stampo mafioso condiziona fortemente le attività commerciali e produttive. Non bisogna poi dimenticare quanto previsto dalla norma extrapenale di cui all’art. 2598 c.c., la quale dispone che devono considerarsi atti di concorrenza sleale tutte quelle condotte contrarie ai principi della correttezza professionale idonei a danneggiare l’azienda altrui. Rientrerebbero quindi nella fattispecie di cui all’art. 583 bis c.p. anche tutti quegli atti intimidatori finalizzati a contrastare la libertà di concorrenza altrui. Concorrenza illecita se si usa minaccia o violenza   La Corte di Cassazione, dopo una complessa e corposa illustrazione dei tre indirizzi giurisprudenziali che si sono sviluppati nel corso degli anni e che hanno fornito diverse interpretazioni delle condotte, risolve il contrasto giurisprudenziale enunciando il seguente principio di diritto: “ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 513 bis c.p. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente.” Come spiegato nella motivazione, affinché si configuri il reato di cui all’art. 513 bis c.p è necessario che i soggetti dell’illecito penale, ossia il reo e la persona offesa, operino all’interno dello stesso mercato e offrano ai consumatori gli stessi beni e servizi. Ora, in un mercato concorrenziale libero, ognuno agisce in un contesto di ordinaria competitività. Nel momento in cui però, per affermare la propria preminenza in un determinato settore, come nel caso di specie, si ricorre alla violenza o alle minacce, le dinamiche del mercato vengono naturalmente alterate, perché si va a manipolare la libertà di autodeterminazione dell’imprenditore nelle scelte da effettuare. Ne consegue che la concorrenza risulta sleale per i mezzi utilizzati, che non vanno a ledere comunque solo la libertà dell’imprenditore, ma anche la collettività, che deve poter essere libera di scegliere. La norma infatti tutela sia la libertà economica privata, che gli interessi della collettività. Alla luce di questo principio deve ritenersi quindi corretto il percorso logico giuridico che ha condotto la Corte d’Appello a disporre la condanna degli imputati per il reato

Truffa del secolo-Analisi ragionata sui trattati europei e sulle loro finalità

Analisi ragionata sui trattati europei e sulle loro finalità Sembra non sia stata acquisita la consapevolezza che i cosiddetti “trattati” europei siano stati concepiti e realizzati con il preciso scopo di abolire la volontà popolare nella gestione della cosa pubblica per riservare ogni decisione in materia solo al potere economico. Quest’ultimo ha potuto così instaurare un ordine sociale sottoposto al suo totale controllo e tale da corrispondere perfettamente ai propri interessi, senza interferenze popolari. Questo evento, che rappresenta una regressione inconcepibile nella millenaria evoluzione della società umana, costituisce una svolta storica di portata evidentemente molto rilevante. Naturalmente nessuno ha evidenziato opportunamente questo fenomeno, che è anche accuratamente escluso dal paniere degli argomenti di cui comunemente trattare poiché il potere economico controlla totalmente sia i mezzi di informazione sia il potere politico, asservito con la corruzione. E’ sufficiente una rapida analisi dei cosiddetti “trattati” per evidenziarne le ora cennate finalità.   1.- Innanzitutto, per la correttezza terminologica, non si tratta affatto di Trattati. Senza ricorrere ad una loro analisi tecnica sulla base del Diritto dei Trattati, basti osservare semplicemente che questi testi non sono stati preceduti e preparati con apposite intese e accordi fra Stati che esaminassero e contemperassero il confronto e l’integrazione di problematiche e interessi nazionali (che non vengono neppure presi in considerazione). Battezzati con la suggestiva sigla e il relativo bagaglio di valori ideali, in realtà, di “Europa unita”, anzi di europeo non hanno assolutamente nulla. E tutto l’assordante rullo di tamburi inteso a rintontire le menti con gli ideali della “fratellanza” europea sono soltanto una gigantsca mistificazione. Potrebbero benissimo coinvolgere Stati sudamericani o asiatici o di qualunque altra parte del pianeta, senza alcuna variazione del testo. E’ avvenuto semplicemente che i vari governi sottoscrivessero (senza vergogna) un testo redatto e accuratamente confezionato in via autonoma e riservata da qualche amanuense incaricato e guidato dalla Banda del Soldo. E poi proposto ai vari governi con l’accompagnamento di idonee gratificazioni. (Corre voce che al Mortadella sia stata offerta una isoletta greca). Un testo che prevede una serie di organismi atti a ingabbiare gli Stati aderenti. Naturalmente, non sono stati minimamente coinvolti i relativi popoli. Quando, in tempi successivi, ciò è avvenuto (solo in Francia e Olanda nel 2005), l’esito in entrambi i casi vide una netta prevalenza dei “no”. Con stupefacente prepotenza e calpestando tutti i principi giuridici e morali, questo risultato venne ignorato. Il problema venne risolto semplicemente cambiando nome al “trattato”, come se si trattasse di un altro “accordo”. Un sotterfugio di bassa lega. A conferma della esistenza di interessi “superiori”. In realtà, un assassinio della democrazia e un furto della sovranità popolare. Sufficiente, in altri tempi, per far scoppiare una rivoluzione armata con ghigliottine nelle piazze. Questo testo praticamente prevede una sorta di Costituzione, una cornice istituzionale che, però, per essere tale, dovrebbe essere delineata e decisa dal popolo o da suoi rappresentanti, appositamente nominati e delegati. Che sia redatta da improvvisati estensori di parte, costituisce una regressione istituzionale che comporta per la collettività una perdita di controllo sugli atti di governo, sui diritti fondamentali e sulle scelte economiche che direttamente incidono sul benessere della società. E’ la cancellazione della democrazia e l’annullamento dell’individuo come entità autonoma per ridurlo a elemento amorfo di una massa inerte. Un granello di sabbia insignificante, privato della sua naturale sovranità, ovvero libertà di autodeterminazione. 2.- Esaminiamo dunque queste istituzioni (anche ricorrendo alle puntuali osservazioni di Chouard: v. http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index). * il Parlamento europeo. In una società democratica è l’istituzione più importante. Come espressione del popolo, concentra in sé il massimo potere decisionale ed è deputato ad occuparsi di tutte le questioni e problematiche che interessano la collettività. Nel nostro caso, invece, al Parlamento europeo è addirittura vietata l’iniziativa delle leggi: non ha perciò poteri deicisionali effettivi in quanto non può decidere se disciplinare o meno una certa materia: una deprivazione che snatura completamente questa pur fondamentale istituzione. Inoltre, altra grave anomalia, gli è attribuito un ruolo marginale nella approvazione del bilancio ma, soprattutto, non può legiferare in tutta una serie di materie che sono esplicitamente riservate al Consiglio dei Ministri ed altri organi. Ciò significa che il Parlamento non è un organo sovrano ma una entità subordinata. La sua rilevanza istituzionale non è sua propria, ma attribuita da altri organi. E’ comunque da sottolineare che nella cosiddetta Europa dei “trattati”, le leggi hanno una importanza normativa circoscritta. Sono infatti previsti “atti non legislativi” (I-33, 35), le cosiddette “direttive” che possono essere emanate da altre istituzioni per le quali non è prevista alcuna limitazione o controllo: il Consiglio europeo (formato da Capi di Stato e di governo), il Consiglio dei Ministri (espressione del potere esecutivo nei Paesi d’origine), dalla Commissione (nominata dal Consiglio) e, addirittura (e significativamente !) dalla Banca Centrale Europea (che non è sottoposta al controllo, neppure indiretto, di nessuno). Da rilevare, incidentalmente, che le decisioni di quest’ultima hanno diretta influenza sulla situazione economica generale e sul livello di benessere dei cittadini. In primo luogo, come è naturale, essa pone gli interessi dei suoi diretti padroni: la Cupola finanziaria mondiale. Queste “direttive” pretendono di avere una efficacia vincolante superiore perfino alle norme costituzionali dei singoli Paesi, il che è costituisce una enormità inaccettabile, come abbiamo già sottolineato (v. Potestà normativa della Ue).   * In dettaglio, la Commissione, i cui membri sono scelti e nominati (non eletti!) dal Consiglio dei Ministri è un organismo totalmente indipendente e non soggetto ad alcuna supervisione. In altri termini, può decidere ciò che vuole e nessuno può obbiettare alcunchè. E’, per vero, previsto quello che viene presentato come un correttivo: il Parlamento può revocare la Commissione con una mozione di censura. In realtà, si tratta solo di ridicolo fumo negli occhi: per la mozione occorrono i voti dei due terzi dei parlamentari e, soprattutto, può riguardare soltanto questioni attinenti la gestione, restando escluso ogni contenuto politico. E’ evidente che questa censura è solo apparente e, oltre ad essere quasi impossibile da realizzare nella pratica, è svuotata di qualsiasi contenuto ed efficacia concreta. Importa invece rilevare

Le autorità statunitensi indagano su OpenAI. La Securities and Exchange Commission (Sec, la Consob americana)

Le autorità statunitensi indagano su OpenAI. La Securities and Exchange Commission (Sec, la Consob americana) sta analizzando alcune comunicazioni interne dell’amministratore delegato, Sam Altman, per verificare se gli investitori della società siano stati fuorviati. A riportarlo per primo è stato il Wall Street Journal. Su che cosa indaga la Sec La Sec, secondo fonti citate dal quotidiano, ha chiesto documenti interni a dirigenti ed ex dirigenti di OpenAI. È intervenuta dopo che a novembre il consiglio di amministrazione della società ha licenziato Altman e lo ha accusato di non essere stato sempre “trasparente nelle sue comunicazioni”. OpenAI aveva poi richiamato Altman dopo meno di due settimane, a seguito delle proteste di diversi investitori. Tra questi anche Microsoft, che ha finanziato OpenAI con circa 13 miliardi di dollari e aveva assunto Altman prima che fosse reintegrato. La Sec, spiega una fonte del Wsj, non ha comunque bollato come fuorvianti specifiche comunicazioni o dichiarazioni di Altman. Le indagini su OpenAI A novembre il Wsj scriveva che alcune autorità, come l’ufficio del procuratore di Manhattan, stavano ponendo domande ai dirigenti di OpenAI sulle accuse del cda ad Altman. Secondo le fonti del giornale, quell’indagine è ancora in corso.   L’inchiesta della Sec si aggiunge ad altri procedimenti che riguardano OpenAI. Le autorità antitrust di Stati Uniti, Unione Europea e Regno Unito hanno avviato indagini sulla partnership con Microsoft. A luglio 2023 la Federal Trade Commission ha aperto un’indagine per verificare se OpenAI “abbia svolto pratiche sleali e ingannevoli in materia di privacy o sicurezza dei dati”, o se abbia adottato pratiche che possano creare danni ai consumatori, “inclusi quelli reputazionali”. Diversi privati hanno intentato cause perché ChatGPT avrebbe generato informazioni false. Quanto vale OpenAI OpenAI ha da poco concluso un accordo con la società di venture capital Thrive Capital, che ha portato la sua valutazione a 80 miliardi di dollari. Fonte internet    

Quanto costa un investigatore privato a Milano? Scopri tariffe e prezzi

  Quanto costa un investigatore privato? Scopri tariffe e prezzi Quella di investigatore privato è una professione che richiede competenze trasversali e diverse tra loro, tutte molto specifiche: essendo, In linea generale la tariffa oraria applicata ad un’investigazione privata, per operatore  ha un costo minimo di € 45 -iva  e spese escluse.   Investigatore privato: cosa fa, come si diventa’ Investigatore privato: cosa fa, come si diventa e quanto guadagna Sul nostro sito trattiamo argomenti relativi alla professione di investigatore privato: tipologia di indagini effettuate, realtà con cui collaboriamo, curiosità e approfondimenti sui diversi aspetti che riguardano il nostro lavoro. Mai prima d’ora, però, avevamo spiegato chi è esattamente un investigatore privato, cosa fa e cosa occorre per intraprendere questa professione difficile ma emozionante che, se svolta con competenza e passione, offre tante soddisfazioni, non solo economiche ma anche e soprattutto lavorative. Indice dell’articolo  nascondi 1 Chi è e cosa fa l’investigatore privato 2 Come si diventa investigatore privato 3 Quanto costa assumere un investigatore privato 4 Per fare l’investigatore ci vuole soprattutto passione In questo articolo vi presentiamo la figura dell’investigatore privato: chi è, cosa fa e quali sono i requisiti essenziali per diventare investigatori professionisti, sperando non solo di informare chi è alla ricerca di una figura del genere per tutelare i propri interessi ma anche le tante persone che – incuriosite dal nostro lavoro – vorrebbero saperne di più e magari avviarsi verso questa affascinante carriera. Chi è e cosa fa l’investigatore privato Contrariamente all’idea quasi romantica che un po’ tutte le persone hanno dell’investigatore privato (influenzata soprattutto dalla televisione e dalla letteratura), questa figura professionale si occupa esclusivamente di reperire eventuali informazioni utili a far emergere la verità dei fatti su cui è chiamato a indagare. Quella di investigatore privato è una professione che richiede competenze trasversali e diverse tra loro, tutte molto specifiche: essendo, infatti, i servizi offerti abbastanza variegati come vari sono gli ambiti di operatività e gli strumenti utilizzati, l’operatore è chiamato a raccogliere informazioni private e aziendali riguardo le persone e le situazioni su cui è chiamato a investigare.   Comprendete bene che ciò significa, per tutti noi investigatori professionisti, passare tantissime ore o intere giornate fuori casa per operare direttamente sul campo e ottenere qualsiasi informazione utile ai clienti che ci affidano un caso. Fonte internet

La ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare ai fini dell’esecuzione avviene su istanza del creditore, la procedura è disciplinata dall’art. 492 bis c.p.c., modificato dalla riforma Cartabia

La ricerca telematica dei beni del debitore La ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare ai fini dell’esecuzione avviene su istanza del creditore, la procedura è disciplinata dall’art. 492 bis c.p.c., modificato dalla riforma Cartabia * Ricerca telematica dei beni del debitore * Dall’istanza all’accesso nelle banchi dati * Pignoramento: esiti possibili * Il pignoramento dei crediti e dei beni nella disponibilità di terzi Ricerca telematica dei beni del debitore   La ricerca telematica dei beni del debitore è stata introdotta dal D.l. n. 132 del 12.09.2014, convertito nella legge n. 162 del 10.11.2014. La norma di riferimento all’interno del codice di procedura civile è l’articolo 492 bis c.p.c, modificato dal decreto legislativo n. 149/2022, che ha dato attuazione alla riforma Cartabia del processo civile. Questo strumento tutela il creditore perché nell’ambito della espropriazione forzata, lo facilita nella individuazione dei beni pignorabili del debitore per soddisfare le sue ragioni creditorie. Dall’istanza all’accesso nelle banchi dati   Per procedere con la ricerca telematica dei beni da pignorare il creditore in possesso di un titolo esecutivo e di un precetto presentare un’istanza all’Ufficiale giudiziario del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, nella quale chiede che venga disposta una ricerca telematica al fine d’individuare i beni del debitore da pignorare. L’istanza, che non può essere presentare prima che sia decorso il termine per adempiere indicato nel precetto (art. 482 c.p.c) e in ogni caso non prima che siano decorsi 10 giorni dalla notifica del precetto, deve contenere l’indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell’art. 547 c.p.c (dichiarazione del terzo) l’indirizzo di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato.   L’unico caso in cui il Presidente del Tribunale può autorizzare la ricerca telematica dei beni del debitore prima che siano decorsi i termini suddetti è infatti l’ipotesi in cui vi sia pericolo nel ritardo. Da quando il creditore propone l’istanza, il termine di cui all’art. 481 c.p.c (90 giorni di efficacia del precetto) viene sospeso fino: * alla comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non aver potuto effettuare la ricerca telematica perchè mancavano i presupposti; * al rigetto dell’istanza da parte del Presidente del Tribunale; * alla comunicazione del verbale in cui l’U.g comunica al creditore tutte le banche dati interrogate e i risultati di dette interrogazioni. In caso di sospensione del termine, il comma 10 dell’art. 492 bis dispone che, con nota di iscrizione a ruolo, al fine di rispettare i termini di cui all’art. 481 c.p.c, comma 1 (90 giorni di efficacia del precetto dalla sua notifica per iniziare l’esecuzione) il creditore depositi: * l’istanza per la ricerca telematica; * l’autorizzazione del Presidente quando prevista; * la comunicazione del verbale con l’esito delle ricerche telematiche; * la comunicazione dell’U.G contenente i motivi che gli hanno impedito di procedere alla ricerca telematica nei casi previsti dal comma 3 dell’art. 492 bis c.p.c; * il provvedimento con cui il Presidente del Tribunale ha rigettato l’istanza. L’accesso alle banche dati L’ufficiale giudiziario accede con collegamento telematico diretto “ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.” Concluse le operazioni di ricerca, come sopra accennato, l’Ufficiale Giudiziario redige un unico processo verbale in cui indica tutte le banche dati interrogate i relativi risultati di ricerca. Pignoramento: esiti possibili [Torna su] A questo punto l’Ufficiale Giudiziario, se ha rintraccio nel territorio di sua competenza i beni del debitore nei luoghi di proprietà di quest’ultimo, vi accede e procede al pignoramento. Se invece i beni del debitore si trovano in altro luogo, che non è di competenza di quell’U.G, il creditore deve presentare un’istanza, nel termine di 15 giorni, all’Ufficiale Giudiziario del posto in cui i beni del debitore sono stati rinvenuti. Nel presentare l’istanza, in cui chiede di procedere al pignoramento, il creditore deve anche essere munito della copia autentica del verbale da cui risultano gli esiti delle ricerche telematiche. L’Ufficiale Giudiziario, se non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati, intima al debitore d’indicare, entro il termine di 15 giorni, il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è punita dall’art 388 c.p. Il pignoramento dei crediti e dei beni nella disponibilità di terzi [Torna su] L’Ufficiale Giudiziario che, tramite l’accesso ai luoghi del debitore, individua crediti o cose che si trovano nella disponibilità di terzi, notifica d’ufficio, se possibile a mezzo pec (art. 149 bis c.p.c), al debitore e al terzo il verbale per estratto contenente: * l’indicazione del credito per cui si procede; * il titolo esecutivo; * il precetto; * la PEC o il servizio elettronico di recapito certificato e qualificato del difensore del creditore; * il domicilio eletto dal creditore o la sua residenza; * l’invito al debitore “ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice”; * l’avvertimento che il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione nei termini di cui all’art. 492 c.p.c; * l’avvertimento che l’opposizione è consentita prima della vendita e dell’assegnazione, a pena d’ inammissibilità, tranne in casi particolari previsti dall’art. 492 c.p.c; * l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute nei limiti stabiliti dall’art. 546 c.p.c. Se l’accesso alle banche dati ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose dello stesso, che tuttavia sono nella disponibilità di terze persone, allora l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni e i crediti scelti dal creditore. Fonte internet

Installazione di un GPS e di una microspia nell’auto di un avvocato La Cassazione torna sul tema della privata dimora in una vicenda relativa all’installazione di un GPS da parte di un marito nell’auto dell’ex moglie Gps nell’auto della ex Il Tribunale di Taranto, all’esito di un giudizio abbreviato, ha condannato un uomo a sei mesi di reclusione per il reato di cui all’articolo 615-bis c.p. Secondo l’accusa, l’imputato si sarebbe indebitamente procurato notizie attinenti alla vita privata della ex moglie mediante l’utilizzo di un GPS dotato di microfono, installato nell’autovettura della donna, acquisendo così la possibilità di ascoltare le conversazioni intervenute all’interno del veicolo. La Corte di Appello di Lecce ha ribaltato l’esito del giudizio di primo grado, assolvendo l’uomo perché il fatto non sussiste e revocando le statuizioni civili. La tesi accusatoria Si è quindi giunti dinanzi la Suprema Corte. Ai Giudici è stato rappresentato che l’imputato è stato assolto perché la Corte di Appello ha escluso che l’autoveicolo, all’interno del quale erano stati occultati il dispositivo GPS ed il microfono, potesse costituire un luogo di privata dimora. Tale decisione è stata contestata dalla presunta parte offesa, la quale ha sostenuto che la giurisprudenza più recente avrebbe recepito una nozione più ampia del concetto di privata dimora e, con specifico riferimento al reato contestato, avrebbe espressamente ritenuto rilevante, ai fini della sua configurazione, l’installazione di una microspia all’interno di una automobile. Nel caso in esame, l’autovettura della persona offesa, secondo i legali della donna, andrebbe certamente ritenuta un luogo di privata dimora in quanto al suo interno la vittima intratteneva colloqui sia personali sia professionali, legati alla sua professione di avvocato. La decisione della Cassazione Con la sentenza numero 3446 emessa dalla quinta sezione penale in data 29 gennaio 2024, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della parte offesa ritenendolo infondato. Secondo gli Ermellini l’abitacolo di un’autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell’uomo ovvero al trasferimento di oggetti da un luogo ad un altro, e non ad abitazione, non può essere considerato luogo di privata dimora, salvo che esso non sia dall’origine strutturato ed utilizzato come tale (vedi ad esempio i camper), oppure sia a ciò destinato in difformità dalla sua naturale funzione (vedi ad esempio i casi di persone costrette a vivere in auto).   Con specifico riferimento alla fattispecie di cui all’articolo 615-bis c.p., la Suprema Corte ha già affermato un principio oramai consolidato secondo il quale “non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che installi nell’auto di un soggetto un telefono cellulare, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica, in modo da consentire la ripresa sonora di quanto accada nella predetta auto, poiché oggetto della tutela di cui all’art. 615-bis è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell’art. 614 cod. pen. – richiamato dall’art. 615-bis – tra i quali non rientra l’autovettura che si trovi sulla pubblica via”. L’uomo è stato quindi definitivamente assolto ed è stato ancora una volta statuito, qualora ce ne fosse bisogno, che l’installazione di un localizzatore satellitare e di una microspia all’interno di una altrui autovettura non integra il reato di illecite interferenze nella vita privata. Fonte internet