Quanto costa un investigatore privato a Milano? Agenzia IDFOX Milano
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Concorrenza sleale: quando è reato? IDFOX -Investigazioni Aziendali
Concorrenza sleale: quando è reato? La Cassazione chiarisce che il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza si realizza anche quando si altera il regime ordinario della competitività con condotte aggressive La Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 13178/2020 (sotto allegata) chiarisce che il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza è integrato non solo dal boicottaggio o dallo storno dei dipendenti, ma anche quando, come nel caso di specie, un imprenditore minaccia verbalmente un altro e gli provoca lesioni al fine di coartare la sua volontà e ritirarsi dal settore in cui opera. In questo modo, come chiariscono gli Ermellini, non si lede solo l’iniziativa privata degli imprenditori, ma si compromette anche l’interesse della collettività a beneficiare delle condizioni di vendita di determinati prodotti e servizi, frutto del regolare funzionamento del meccanismo della libera concorrenza. * Illecita concorrenza con minaccia o violenza e lesioni * Il ricorso in Cassazione * Parola alle Sezioni Unite * Concorrenza illecita se si usa minaccia o violenza Illecita concorrenza con minaccia o violenza e lesioni [Torna su] La Corte d’Appello conferma la sentenza di primo grado e condanna i due imputati, padre e figlio, alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione, perché responsabili dei delitti, uniti dal vincolo della continuazione e in concorso, di illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.) e lesioni personali aggravate. Gli imputati sono stati accusati di aver compiuto atti di concorrenza sleale con minaccia e violenza, consistenti nell’aver pronunciato la frase: “sei venuto a lavorare nella nostra zona, allontanati subito da qui e non far più ritorno a Pomigliano d’Arco per lavori di spurgo” e nel provocare, colpendolo a calci e a pugni, lesioni guaribili in tre giorni al dipendente di una ditta individuale che effettuava, come gli imputati, lavori di spurgo nella stessa zona, attività di cui rivendicavano l’esclusiva. Il ricorso in Cassazione Il difensore degli imputati ricorre in sede di legittimità, sollevando tre motivi di ricorso, contestando l’omessa valutazione della testimonianza di un teste della difesa, la credibilità della persona offesa e di un testimone dell’accusa. La Corte ha inoltre applicato erroneamente la norma di cui all’art. 513 bis c.p. che per la sua integrazione richiede condotte tipicamente concorrenziali come il boicottaggio e lo storno dei dipendenti realizzate con azioni coercitive che impediscono il normale svolgimento dell’attività imprenditoriale, con esclusione degli atti intimidatori messi in atto dagli imputati. Il difensore fa inoltre presente che, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, che ha superato quello a cui si è ispirata la sentenza d’appello, l’ipotesi del reato in esame non è applicabile “ad atti, come quelli in contestazione, di violenza e minaccia in relazione ai quali la limitazione della concorrenza è solo mira teleologica dell’agente.” In via subordinata chiede che la questione venga decisa dalle SU. Parola alle Sezioni Unite La terza Sezione penale rimette la questione alle SS.UU. poiché sull’interpretazione dell’art. 513 bis c.p. c’è in effetti un contrasto interpretativo. * In base a un primo indirizzo la fattispecie reprime le sole condotte illecite tipicamente concorrenziali e competitive come il boicottaggio, lo storno dei dipendenti e il rifiuto a contrarre, che si realizzano con atti di violenza o minaccia tali da inibire la normale dinamica imprenditoriale. Per questo indirizzo “la ratio della norma va individuata nella tutela della libera concorrenza, sicché, ai fini dell’integrazione del reato, si ritengono “atti di concorrenza” soltanto quelle condotte concorrenziali ritenute illecite da un punto di vista civilistico, realizzate con metodi di coartazione volti ad ostacolare la normale dinamica imprenditoriale.” * Per un altro orientamento invece il delitto di cui all’art. 513 bis c.p. si configura quando l’uso strumentale della violenza o della minaccia impedisce al concorrente di autodeterminarsi nell’esercizio della sua attività. In questo caso devono considerarsi atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti attivi o impeditivi che un imprenditore commette ai danni di un altro, idonei a falsare il mercato e a fargli acquisire vantaggi immeritati, in danno del soggetto minacciato. Questa interpretazione trova il suo fondamento nella volontà del legislatore di tutelare la libera attività imprenditoriale soprattutto in quelle località in cui la criminalità organizzata di stampo mafioso condiziona fortemente le attività commerciali e produttive. Non bisogna poi dimenticare quanto previsto dalla norma extrapenale di cui all’art. 2598 c.c., la quale dispone che devono considerarsi atti di concorrenza sleale tutte quelle condotte contrarie ai principi della correttezza professionale idonei a danneggiare l’azienda altrui. Rientrerebbero quindi nella fattispecie di cui all’art. 583 bis c.p. anche tutti quegli atti intimidatori finalizzati a contrastare la libertà di concorrenza altrui. Concorrenza illecita se si usa minaccia o violenza La Corte di Cassazione, dopo una complessa e corposa illustrazione dei tre indirizzi giurisprudenziali che si sono sviluppati nel corso degli anni e che hanno fornito diverse interpretazioni delle condotte, risolve il contrasto giurisprudenziale enunciando il seguente principio di diritto: “ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 513 bis c.p. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente.” Come spiegato nella motivazione, affinché si configuri il reato di cui all’art. 513 bis c.p è necessario che i soggetti dell’illecito penale, ossia il reo e la persona offesa, operino all’interno dello stesso mercato e offrano ai consumatori gli stessi beni e servizi. Ora, in un mercato concorrenziale libero, ognuno agisce in un contesto di ordinaria competitività. Nel momento in cui però, per affermare la propria preminenza in un determinato settore, come nel caso di specie, si ricorre alla violenza o alle minacce, le dinamiche del mercato vengono naturalmente alterate, perché si va a manipolare la libertà di autodeterminazione dell’imprenditore nelle scelte da effettuare. Ne consegue che la concorrenza risulta sleale per i mezzi utilizzati, che non vanno a ledere comunque solo la libertà dell’imprenditore, ma anche la collettività, che deve poter essere libera di scegliere. La norma infatti tutela sia la libertà economica privata, che gli interessi della collettività. Alla luce di questo principio deve ritenersi quindi corretto il percorso logico giuridico che ha condotto la Corte d’Appello a disporre la condanna degli imputati per il reato
Infedeltà coniugale: l’amante può essere denunciato per violazione domicilio. IDFOX Agenzia investigazini Milano
Infedeltà coniugale: l’amante può essere denunciato Tradimento coniugale, quando si può denunciare Tradimenti coniugali, l’amante può essere denunciato per violazione di domicilio.Una sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, valida ancora oggi, offre al coniuge tradito la possibilità di denunciare l’amante per violazione di domicilio. Tradire il partner può essere molto pericoloso, soprattutto se si fa entrare l’amante in casa: infatti far introdurre un estraneo nella dimora coniugale con il consenso di uno solo dei coniugi per avere un rapporto sessuale è configurabile come violazione di domicilio. Lo ha stabilito una sentenza della Corte d’Appello di Cagliari più di vent’anni fa, ma fa giurisprudenza ancora oggi. Come stabilirono allora i giudici sardi, il marito o la moglie che sorprendano il loro coniuge in atteggiamenti intimi con l’amante in casa propria hanno così sia la prova del tradimento che può portare alla separazione con addebito, ma anche la possibilità concreta di presentare una denuncia penale. In concreto la richiesta di separazione con addebito, se comprovata, porta il giudice ad attribuire la responsabilità della rottura del matrimonio al coniuge ritenuto responsabile di una colpa contraria ai doveri coniugali, come nel caso dell’infedeltà. E una delle conseguenze pratiche è che se il coniuge infedele ha un reddito più basso dell’altro, non potrà comunque chiedere l’assegno di mantenimento. Ma il marito o la moglie che abbia trovato il coniuge a letto con un altro ha un motivo in più per cercare rivalsa in tribunale: potrà denunciare l’amante per la violazione del proprio domicilio, a patti che si tratti della casa coniugale, quindi quella fissata dai coniugi per la loro residenza. Di conseguenza il reato non è compreso se il coniuge traditore va con l’amante in una casa di proprietà al mare o in montagna ma che non sia considerabile come prima casa. Come dimostrare quindi in una causa di separazione che il coniuge era in intimità con l’amante se nel processo civile le parti non possono essere citate come testimoni dei fatti che dicono essere accaduti? I tempi moderni, rispetto alla sentenza originale del tribunale cagliaritano, offrono un’arma in più: i cellulari e le loro fotocamere che possono immortalare in tempo reale il tradimento consumato tutto quello che succede ed evitano ogni problema. Nel processo penale invece la vittima può testimoniare per se stesso e quindi basta la sua dichiarazione per dimostrare di aver sorpreso l’amante del proprio coniuge nella loro casa. Nel caso le sue dichiarazioni siano ritenute attendibili, potranno portare alla sentenza di condanna.
Commette reato anche il cassintegrato che non versa il mantenimento
Commette reato anche il cassintegrato che non versa il mantenimento E’ responsabile del reato di cui all’art. 570, comma 2, c.p. anche il cassintegrato che non versa il mantenimento. E’ quanto sancito dagli ermellini con sentenza n. 16810 del 22 aprile 2015. In una controversia tra marito e moglie per il versamento dell’assegno di mantenimento, la Corte di Appello di Caltanissetta aveva condannato un uomo a scontare 7 mesi di carcere e a una multa di 700 euro, in quanto il marito, secondo la ricostruzione dei fatti considerata attendibile dai giudici di merito, pur essendo cassintegrato, svolgeva dei lavori pur precari e poteva, quindi, provvedere a versare il mantenimento di moglie e figlia minorenne. Nonostante la precarietà dei lavori, pertanto, come confermato poi dalla Corte di Cassazione, rimane a carico del marito l’obbligo assistenziale la cui violazione integra il reato rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza famigliare” e punito nel massimo con una pena di un anno di reclusione e la multa da 103 euro a 1.032 euro. Ad egli, inoltre, come sancito dagli ermellini, spetta l’onere della prova dello stato di impossibilità economica. Tale sentenza, come argomentato al Palazzaccio, “non ha fatto altro che applicare consolidati principi in tema di valutazione dello stato di impossibilità economica ad adempiere dell’imputato del reato di cui all’articolo 570, comma 2, Cp, segnalando come competa all’imputato fornire compiuta dimostrazione della propria incapacità di adempiere l’obbligo contributivo giudiziale impostogli per assicurare i mezzi di sussistenza ai suoi prossimi congiunti”. L’imputato, pertanto, non è riuscito a provare la totale assenza di redditi lavorativi, come è emerso durante la fase dibattimentale in cui il suocero aveva ammesso di aver mostrato alla moglie delle buste paga, oltre alle testimonianze che comprovavano il totale disinteresse dell’uomo nei confronti della famiglia.
Divorzio cosa succede nelle coppie che hanno un conto in comune? IDFOX Agenzia Investigazioni Milano
Divorzio cosa succede nelle coppie che hanno un conto in comune? Non di rado in Italia nelle coppie che divorziano o si separano succede che uno dei due ripulisca il conto prima che si pronunci un giudice. Indice dei contenuti * Divorzio cosa succede nelle coppie che hanno un conto in comune? o * Quando una coppia si separa, o divorzia, cosa succede se i due avevano un conto corrente in banca intestato ad entrambi? * Ma cosa succede se anche dopo la separazione il conto rimane aperto e quindi attivo? * Avete avuto un’esperienza di questo tipo ? Quando una coppia si separa, o divorzia, cosa succede se i due avevano un conto corrente in banca intestato ad entrambi? Le legge in questo caso è chiara e prevede che la somma presente sul conto in quel momento debba essere divisa in parti uguali. Ma dalla teoria alla pratica, spesso la differenza è molta . Lo dimostra una recentissima inchiesta che il portale Facilepuntoit ha commissionato a note società di ricerca. In particolare 151mila persone hanno ammesso che l’altro coniuge aveva prelevato tutti i soldi dal conto ancora prima che se ne potessero rendere conto e rappresentano il 9,2% degli intervistati. Ma quasi 280mila, cioè il 17%, ha dichiarato di non aver più avuto nulla, nonostante ne fosse in diritto. In Italia ci sono circa 2,5 milioni di separati e divorziati e almeno due terzi di loro ha dovuto almeno una volta affrontare questo tipo di problema. Ma di quali cifre parliamo? Non certo alte, perché la media è vicina agli 8mila euro anche se chiaramente ci sono stati divorzi e separazioni che hanno coinvolto un giro di denaro molto maggiore. Scendendo più nel dettaglio, le donne che lamentano di essere state tradite anche dal punto di vista economico sono in numero maggiore rispetto agli uomini: una percentuale del 9,2% contro il 6,3%. Sarebbe più normale immaginare che una lite sui soldi succeda quando c’è separazione dei beni e non comunione. Invece in realtà in Italia capita che proprio nelle coppie in comunione ci sia chi fa il furbo. Ma la legge parla chiaro: se uno dei due coniugi portasse via tutti i fondi dal conto in comune senza averne il diritto, dovrà restituire la parte eccedente all’altro coniuge. E in caso di situazioni impossibili da risolvere pacificamente, chi ne ha interesse può chiedere al giudice il sequestro del conto, almeno fino a quando non venga pronunciata la sentenza di separazione. Però c’è anche un 32% di persone sondate che ha spiegato di avere diviso in maniera equa trovando un accordo sui soldi disponibili sul conto. Il 17% dei separati o divorziati invece ha scelto di tenere a disposizione le somme depositate nel conto comune per eventuali spese legate al futuro dei figli o della casa. Ma cosa succede se anche dopo la separazione il conto rimane aperto e quindi attivo? Almeno sei coppie su dieci hanno deciso comunque di chiuderlo e solo nel 16,5% è rimasto aperto, ma è stato intestato solo ad uno dei due. Il problema però è un altro. Perché anche se il conto verrà gestito da una persona sola, in caso rimanga cointestato i due intestatari ne risponderanno allo stesso modo. Quindi se il conto andrà in rosso dovranno ripianarlo in due, indipendentemente da chi lo abbia prosciugato.
Infedeltà coniugale, Investigatore privato per Tradimenti. IDFOX Agenzia Investigazioni Milano
Infedeltà coniugale, Investigatore privato per Tradimenti L’indagine sull’infedeltà coniugale e tradimento viene attivata in seguito ad approfondite valutazioni con il Cliente, utili a definire un progetto … Come ottenere prove di infedeltà coniugale L’investigatore privato raccoglie elementi di prova da produrre in giudizio sull’eventuale tradimento accertando il caso di infedeltà coniugale. L’infedeltà coniugale è uno dei principali motivi per cui le persone si rivolgono ad un investigatore privato. Accade invece che alcune persone . Validità delle prove fornite dall’investigatore privato in caso di infedeltà coniugale. Spesso si è discusso della valenza probatoria processuale dei rapporti. Scopri quali sono le conseguenze legali dell’infedeltà coniugale, i segnali e tutto quello che devi fare se sospetti un tradimento. L’infedeltà coniugale è la mancanza di fedeltà affettiva, sentimentale o sessuale in un rapporto di coppia esclusivo. Il suo concetto morale varia a seconda dei contesti storici e sociali. Ancora oggi alcuni ordinamenti giuridici la perseguono come reato, in alcuni casi estremi anche con la lapidazione. La legge sull’adulterio. La risposta è no, tradire il marito o la moglie non è un reato punito dal codice penale. Eppure non è sempre stato così.
Sono diverse le sentenze che riguardano prove di email, SMS, messaggi di whats app, tra il marito (o la moglie) e l’amante.
Sono diverse le sentenze che riguardano prove di email, SMS, messaggi di whats app, tra il marito (o la moglie) e l’amante. La corrispondenza privata è coperta da segretezza e pertanto neanche la moglie (o il marito) tradita può violarla per accertare il tradimento del coniuge. La tematica della privacy è tra le più calde del momento e sono veramente molti i casi in cui rientra. Anche sotto il profilo delle infedeltà coniugali la privacy è divenuta centrale nei tribunali. Le cose però stanno cambiando, come emerge da alcune recenti sentenze. Già il tribunale di Torino un anno fa ammise le prove portate a sostegno dalla moglie in tema dell’infedeltà del marito: delle mail evidentemente intercettate in violazione della privacy del marito. Nonostante ciò i giudici di merito hanno considerato preminente la prova in sé del tradimento. La sentenza è stata poi confermata dalla Corte di Appello di Trento, con sentenza n. 249/15 con cui i giudici hanno confermato l’ammissibilità degli SMS visti dal figlio in cui veniva palesata l’infedeltà del padre. A questo punto non rimane che attendere le pronunce ad opera dei giudici di legittimità per avere conferma di questa interpretazione.
Squilli e telefonate mute rientrano nelle molestie telefoniche. IDFOX Agenzia Investigativa Milano
Squilli e telefonate mute rientrano nelle molestie telefoniche Non occorre un contenuto minaccioso o a sfondo sessuale per configurare il reato di stalking a seguito di SMS o telefonate. E’ quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 5316 del 2015, a seguito del ricorso dell’ex marito che inviava messaggi e telefonate alla ex moglie in maniera ossessiva per la frequenza e la costanza con cui venivano effettuati. Rientrano nel reato di molestie telefoniche se si tratta di squilli che dai tabulati telefonici risultano associati allo stesso numero di cellulare intestato all’imputato (sentenza n. 9962/2014 Corte di Cassazione). La donna si trovava in uno stato di ansia per via di tali messaggi e telefonate, le quali la pressavano, le provocavano uno stato perenne di turbamento psicologico. La condotta dell’ex marito, infatti, è stata tale da porre in essere dei comportamenti persecutori capaci di configurare il reato ex art. 612 bis del codice penale, il quale sancisce: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. Non vi è dubbio, dunque, che anche la condotta possa in essere dall’imputato abbia configurato tale reato : gli ermellini hanno dunque confermato la reclusione di 1 anno e 3 mesi per l’uomo. Anche le telefonate mute ripetute con una certa frequenza, il silenzio è inquietante talvolta più di certe parole.
Indagini tecniche scientifiche Forensi; impronte digitali anche nel caso di gemelli omozigoti
Indagini tecniche scientifiche Forensi; impronte digitali anche nel caso di gemelli omozigoti, la possibilità di trovare 2 impronte identiche; analisi di fisiognomica;perizia fonica dei vari apparecchi dei segnali sonori, quali GSM-UMTS, microspie WIFI, microfoni, telefoni. Analisi Dna; perizia Dattiloscopica;tabulato telefonico; tracce di sangue, fibre, armi/analisi balistiche, identificazione sostanze chimiche, balistica forense per l’analisi delle armi da fuoco, Investigazioni oggi stesso per le tue indagini forensi e otterrai un servizio di alta qualità che supererà le tue aspettative. KEYWORRD impronte digitali; perizia dattiloscopica; perizia DNA: tabulato telefonico; tracce di sangue; perizie fibre; armi analisi balistiche; identificazione di sostanze chimiche; impronte digitali; balistica forense; analisi delle armi da fuoco; perizia fisiognomica; perizia fonica; informatica forense; digital forensics; Perizia smartphone; Perizia tablet ; perizia Android e Apple; perizia hard disk; perizia memoria RAM; perizia computer; perizia schede di memoria SD; recupero dati cancellati; recupero chat WhatsApp / Telegram ; recupero sms – mms, lista chiamate, fotografie, email, cronologia di navigazione; indagini forensi informatiche; investigatore forense;
-incidente stradale, infortunio sul lavoro o errore medico?Ambrosiana Risarcimenti esperti in Sinistri Stradali e Malasanità Errore medico ecc.
Ambrosiana Risarcimenti esperti in Sinistri Stradali e Malasanità Errore medico ecc. -incidente stradale, infortunio sul lavoro o errore medico? Quando avviene un incidente stradale si presume che la responsabilità sia di tutti i veicoli coinvolti. Tale presunzione avviene in base all’art. 2054 comma 2 del codice civile che così recita: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Quindi, anche se viene accertata la colpa di uno dei due conducenti, ciò non esonera l’altro dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico. Se hai ragione ? avario il risarcimento al 100%! Se invece hai ragione in misura inferiore, ad esempio al 50%, sarai risarcito solo per la metà dei danni che hai subito. Se pensi di aver subito un torto da infortunio sul lavoro, incidente stradale o da responsabilità medica, siamo qui per aiutarti. I nostri esperti nella gestione risarcimento danni stragiudiziale e giudiziale esperti in gestione sinistri in genere sono altamente competenti in grado di gestire professionalmente tutta la procedura di risarcimento del danno. In caso di sinistro stradale normalmente si subiscono due tipi di danni: 1-danni materiali o patrimoniale: puoi chiedere il risarcimento dei danni da incidente subiti dall’autovettura. Ma non solo. Pensa al caso in cui, a seguito dell’urto tra veicoli, venga danneggiato il paio di occhiali che indossavi, il vestito ecc. . Pensa al costo dell’auto sostitutiva per i giorni in cui la tua auto è in carrozzeria per le riparazioni. E se hai subito un incidente mentre stavi andando da un cliente pr un contratto ecc. e, visto che non ti sei presentato, hanno scelto un altro fornitore…? Bella domanda, potrai dimostrare un danno da perdita di chance. Mancato guadagno ecc. Altro danno materiale riguarda le spese che devi sostenere per curarti laddove hai subito lesioni personali permanenti, danni biologici o danni non patrimoniali. Ipotesi: l’autovettura che è stata tamponata riporterà danni e il guidatore riporterà una ferita alla fronte ed un colpo di frusta, detto lesione del rachide cervicale. Come si quantifica un danno? -invalidità permanente: sono le lesioni destinate a limitare le tue funzionalità potenzialmente per tutta la vita di un soggetto. Le lesioni vengono indicate in percentuali. Ad esempio: mediante la visita di medico legale , il quale rilascera’ una dettagliata perizia legale con relativa percentuale. Per il calcolo delle lesioni permanenti si usano tabelle che quantificano il danno sia in relazione all’età del danneggiato che in relazione al tipo di lesione subita. -invalidità temporanea: sono i giorni in cui il danneggiato non può svolgere alle ordinarie occupazioni: invalidità temporanea o parzialmente.