Elon Musk fa causa a Sam Altman: “OpenAI è diventata una succursale di Microsoft”.Info Aziendali- IDFOX Investigazioni Milano

Elon Musk fa causa a Sam Altman: “OpenAI è diventata una succursale di Microsoft” OpenAI risponde alla causa di Musk: non accetta che la società abbia fatto “grandi progressi senza di lui” OpenAI ha pubblicato martedì una confutazione pubblica contro Elon Musk, affermando che si muoverà per respingere le richieste avanzate dal miliardario che accusa l’azienda di aver abbandonato la sua missione di sviluppare una piattaforma di intelligenza artificiale open-source a “beneficio dell’umanità” a favore della massimizzazione dei profitti. * In un post sul blog, la dirigenza dell’azienda ha affermato che Musk ha riconosciuto nel 2017 che sarebbe stata necessaria una “realtà a scopo di lucro” per raggiungere l’obiettivo di OpenAI: creare un’intelligenza artificiale generale (Agi). Il miliardario ha cercato di diventare l’amministratore delegato e il principale azionista di questa nuova realtà. * OpenAI ha dichiarato di non poter accettare le condizioni di Musk, perché “il fatto che qualcuno avesse il controllo assoluto” andava contro la sua missione. Il miliardario ha quindi suggerito di fondere OpenAI con Tesla. * Il post sul blog cita una mail di Musk in cui suggerisce che OpenAI dovrebbe “attaccarsi a Tesla come vacca da mungere”, perché sarebbe l’unica speranza per l’azienda di “reggere il confronto con Google”. E ha aggiunto che anche in quel caso la probabilità che ciò accada è “piccola” anziché “zero”. * Il post sostiene che Musk abbia scelto di lasciare OpenAI nel febbraio 2018 con l’intenzione di costruire un concorrente Agi all’interno di Tesla. E in seguito ha detto all’azienda che “senza un drastico cambiamento nell’esecuzione e nelle risorse” le sue possibilità di sfidare Google erano “pari allo 0%”. * Il post descrive poi come i Paesi stiano utilizzando gli strumenti di OpenAI in vari modi, affermando che l’azienda sta rendendo la sua tecnologia “ampiamente utilizzabile in modi che potenziano le persone”. * Il blog cita anche un’e-mail di Musk in cui concorda con la valutazione di Ilya Sutskever, scienziato capo di OpenAI, secondo cui il termine “open” nel nome dell’azienda significa che “tutti dovrebbero beneficiare dei frutti dell’IA dopo che è stata costruita, ma va benissimo non condividere la scienza”. Citazione Il post sul blog aggiunge: “Siamo tristi che si sia arrivati a questo punto con una persona che abbiamo ammirato profondamente, una persona che ci ha spinto a puntare in alto, poi ci ha detto che avremmo fallito, ha fondato un concorrente e poi ci ha denunciato quando abbiamo iniziato a fare progressi significativi verso la missione di OpenAI senza di lui”. Retroscena Musk ha intentato una causa contro il produttore di ChatGPT e la sua leadership la scorsa settimana, sostenendo che hanno minato l’obiettivo fondamentale di OpenAI di sviluppare un’intelligenza artificiale open-source a “beneficio dell’umanità” a favore della massimizzazione dei profitti. Nei documenti depositati presso la Corte Superiore di San Francisco, Musk ha dichiarato di aver incontrato i cofondatori di OpenAI Sam Altman e Greg Brockman nel 2015 e di aver concordato il lancio di “un’azienda no-profit che sviluppa un’intelligenza artificiale a beneficio dell’umanità, non di un’azienda a scopo di lucro che cerca di massimizzare i profitti degli azionisti”. Secondo l’accordo, l’Agi sarebbe stata open-source, salvo considerazioni sulla sicurezza. La causa accusa l’azienda e i suoi fondatori di aver rinnegato l’accordo per “massimizzare i profitti”, facendo riferimento al suo rapporto con Microsoft, che ha investito più di 10 miliardi di dollari in OpenAI. La causa arriva dopo le ripetute critiche pubbliche di Musk a OpenAI e le sue affermazioni secondo cui l’Ia rappresenta una minaccia esistenziale per l’umanità. Nell’ultimo anno, Musk ha lanciato xAI e il suo chatbot Grok per sfidare ChatGPT di OpenAI. Fonte Internet

Come sarà l’auto a guida autonoma SU7”: il presidente di Xiaomi racconta le novità del marchio cinese. Info Aziendali- Idfox Investigazioni Milano.

Come sarà l’auto a guida autonoma SU7”: il presidente di Xiaomi racconta le novità del marchio cinese La saletta del MWC di Barcellona dove ci riceve William Lu, presidente e partner di Xiaomi Group, è già piena di fotografi e videoreporter. William Lu ha parlato  delle novità introdotte dal gruppo di Pechino: da HyperOS alla Xiaomi SU7, l’auto elettrica a guida autonoma di cui tanto si parla. “Dopo sette anni di lavoro”, ha spiegato Lu, “vogliamo annunciare HyperOS, un ecosistema ‘human centric’ che mette al centro l’uomo. Adempie alla missione di unificare tutti i dispositivi in un unico framework di sistema integrato”. Lu descrive la strategia human x car x home. In pratica, l’utente è al centro di un universo che gli permette di gestire i suoi device, la macchina e la smarthome con un’unica piattaforma. “Prima di questo lancio”, ha proseguito il presidente di Xiaomi, “avevamo quattro sistemi separati e per arrivare alla realizzazione di HyperOS abbiamo messo al lavoro 5000 ingegneri”.  Xiaomi ha annunciato – senza fornire una data precisa – il lancio della SU7 una EV a guida autonoma, nel frattempo a San Francisco i taxi robot di Cruise (General Motors) sono stati sospesi  a causa di vari problemi per la sicurezza. “Non conosco il caso di San Francisco ma posso dire che la sicurezza per noi è un elemento fondamentale”, ha spiegato Lu. “Io fin dal 2014 sono stato un early adopter di Tesla Model S. che guido tranquillamente e quando sarà disponibile SU7 passerò a quest’auto, ovviamente. Se volete un esempio pratico: il nostro Navigate on Autopilot è in grado di percorrere le tangenziali di Pechino senza problemi. La nostra idea di guida autonoma ha a che fare con con uno spazio di mobilità intelligente. E questa intelligenza si divide in due aree, la guida autonoma e il cockpit intelligente”. William Lu racconta che durante il Capodanno Cinese ha viaggiato da Pechino fino a Chongli, la sede delle Olimpiadi Invernali del 2022, per circa 200 chilometri. Percorso difficile, strade di montagna, tunnel lunghi fino a nove chilometri e proprio per questo ha utilizzato il sistema NOA, che gli ha permesso di rilassarsi e risparmiare energie. “Su quella strada le numerose curve impongono dei limiti di velocità e mentre il guidatore umano può sforare questi limiti per distrazione, il NOA non supera mai la velocità indicata: con un limite di velocità 100 la velocità di crociera del SU7 si atterrà rigorosamente alle indicazioni”. Il pubblico italiano ha accolto con entusiasmo i vostri prodotti, dagli smartphone ai prodotti per la smarthome. Quando verrà lanciata anche la SU7? “So che c’è molta attesa nel mercato ma non abbiamo fissato una data di lancio. Xiaomi SU7 l’abbiamo realizzata in circa tre anni, ma ora dobbiamo completare la curva di addestramento dell’auto nel territorio cinese e poi proporla anche all’estero. Non abbiamo fretta, vogliamo offrire ai nostri fan quanto di meglio ci sia nel mercato della mobilità intelligente”. Il fondatore Lei Jun ha dichiarato che investirete 10 miliardi dollari in dieci anni per entrare nel gotha degli automakers. Che progetti avete? “Abbiamo un obiettivo a lungo termine, diciamo 15-20 anni e puntiamo a diventare uno dei cinque maggiori produttori di auto elettriche a guida autonoma nel mondo. Abbiamo impiegato circa dieci anni per arrivare ai primi tre posti nel settore degli smarphone, tre anni per raggiungere le prime cinque posizioni nel settore delle smart tv. La nostra speranza è poterci rivolgere a quel pubblico che oggi guida auto tradizionali ICE (Internal Combustion Engine) come Mercedes Classe C fino alla BMW serie 5”. Ci può fare un esempio delle possibilità offerte dalla “Human x Car x Home” technology? “State guidando la vostra SU7 verso casa, quando siete a cinque chilometri dal vostro salotto, la macchina può accendere l’aria condizionata, oppure monitorare tutto l’ambiente domestico dal touch screen che avete sul cruscotto. Con il nuovo Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 pollici è possibile controllare le funzioni all’interno dell’auto come, ad esempio, il grado di inclinazione del sedile e altro. L’auto diventerà, come la casa, uno spazio intelligente, al cui centro risiede l’uomo”. Fonte Internet

Mettono assieme fortune per 55,3 miliardi di dollari. Le miliardarie italiane sono 19: solo Stati Uniti (97)

    Mettono assieme fortune per 55,3 miliardi di dollari. Le miliardarie italiane sono 19: solo Stati Uniti (97), Cina (42) e Germania (22) ne hanno di più. La più ricca è Massimiliana Landini Aleotti, che nel 2014, assieme ai figli, ha ereditato il gigante farmaceutico Menarini dal marito, Alberto. Alle sue spalle, con 5,6 miliardi, c’è Miuccia Prada, nipote del fondatore dell’impero della moda. Prada ha condotto a lungo l’azienda assieme al marito, Patrizio Bertelli, come co-amministratore delegato, prima di affidare la carica ad Andrea Guerra. Sul terzo gradino del podio, a pari merito con 4,6 miliardi, tre eredi di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica: le figlie Marisa e Paola e la vedova Nicoletta Zampillo. Del Vecchio, morto nel giugno 2022, ha lasciato a ciascuno degli otto eredi il 12,5% di Delfin, la società lussemburghese che deteneva i suoi asset. La top ten Al sesto posto, con 3,3 miliardi, c’è Giuliana Benetton, che assieme ai fratelli Luciano, Carlo e Gilberto ha creato il colosso dell’abbigliamento nel 1965. Appena sotto, a quota 3,2 miliardi, Isabella Seràgnoli, l’azionista unica di Coesia, una delle più grandi aziende di packaging del mondo. Stesso patrimonio per Susan Carol Holland, presidente di Amplifon, il primo gruppo globale degli apparecchi acustici, e per Alessandra Garavoglia, detentrice del 24% di Campari. Chiude le prime dieci posizioni, con 2,4 miliardi, Marina Prada, sorella di Miuccia, che non ha ruoli attivi nella conduzione dell’azienda, ma ne possiede circa il 12%. Il resto della classifica Appena fuori dalla top ten c’è Maria Franca Fissolo (2 miliardi), vedova di Michele Ferrero, che ha reso il gruppo piemontese un gigante mondiale dei dolci, e madre di Giovanni, l’uomo più ricco d’Italia. Al 12esimo posto, con 1,8 miliardi, Sabrina Benetton, figlia del co-fondatore Gilberto. Segue la sorella Barbara con 1,5 miliardi, stesso patrimonio di Annalisa Doris, vicepresidente di Mediolanum, la banca fondata dal padre Ennio. Subito dietro, con 1,4 miliardi, la madre di Annalisa, Lina Tomboato.   Oltre la soglia del miliardo di patrimonio ci sono altre quattro eredi di grandi imperi industriali italiani. Al 16esimo e al 17esimo posto, con 1,3 e 1,2 miliardi, Simona Giorgetta e Veronica Squinzi di Mapei, gigante dei materiali chimici per l’edilizia. Giorgetta e Squinzi sono nipote e figlia di Giorgio Squinzi, che ha condotto per decenni l’azienda dopo averla ereditata dal padre, Rodolfo. Hanno un patrimonio di 1,2 miliardi anche Giuliana Caprotti e Marina Caprotti, vedova e figlia di Bernardo, fondatore di Esselunga. Fonte internet: solo Stati Uniti (97), Cina (42) e Germania (22) ne hanno di più. La più ricca è Massimiliana Landini Aleotti, che nel 2014, assieme ai figli, ha ereditato il gigante farmaceutico Menarini dal marito, Alberto. Alle sue spalle, con 5,6 miliardi, c’è Miuccia Prada, nipote del fondatore dell’impero della moda. Prada ha condotto a lungo l’azienda assieme al marito, Patrizio Bertelli, come co-amministratore delegato, prima di affidare la carica ad Andrea Guerra. Sul terzo gradino del podio, a pari merito con 4,6 miliardi, tre eredi di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica: le figlie Marisa e Paola e la vedova Nicoletta Zampillo. Del Vecchio, morto nel giugno 2022, ha lasciato a ciascuno degli otto eredi il 12,5% di Delfin, la società lussemburghese che deteneva i suoi asset. La top ten Al sesto posto, con 3,3 miliardi, c’è Giuliana Benetton, che assieme ai fratelli Luciano, Carlo e Gilberto ha creato il colosso dell’abbigliamento nel 1965. Appena sotto, a quota 3,2 miliardi, Isabella Seràgnoli, l’azionista unica di Coesia, una delle più grandi aziende di packaging del mondo. Stesso patrimonio per Susan Carol Holland, presidente di Amplifon, il primo gruppo globale degli apparecchi acustici, e per Alessandra Garavoglia, detentrice del 24% di Campari. Chiude le prime dieci posizioni, con 2,4 miliardi, Marina Prada, sorella di Miuccia, che non ha ruoli attivi nella conduzione dell’azienda, ma ne possiede circa il 12%. Il resto della classifica Appena fuori dalla top ten c’è Maria Franca Fissolo (2 miliardi), vedova di Michele Ferrero, che ha reso il gruppo piemontese un gigante mondiale dei dolci, e madre di Giovanni, l’uomo più ricco d’Italia. Al 12esimo posto, con 1,8 miliardi, Sabrina Benetton, figlia del co-fondatore Gilberto. Segue la sorella Barbara con 1,5 miliardi, stesso patrimonio di Annalisa Doris, vicepresidente di Mediolanum, la banca fondata dal padre Ennio. Subito dietro, con 1,4 miliardi, la madre di Annalisa, Lina Tomboato.   Oltre la soglia del miliardo di patrimonio ci sono altre quattro eredi di grandi imperi industriali italiani. Al 16esimo e al 17esimo posto, con 1,3 e 1,2 miliardi, Simona Giorgetta e Veronica Squinzi di Mapei, gigante dei materiali chimici per l’edilizia. Giorgetta e Squinzi sono nipote e figlia di Giorgio Squinzi, che ha condotto per decenni l’azienda dopo averla ereditata dal padre, Rodolfo. Hanno un patrimonio di 1,2 miliardi anche Giuliana Caprotti e Marina Caprotti, vedova e figlia di Bernardo, fondatore di Esselunga. Fonte internet

Produrre un reale impatto nella vita dei pazienti oncologici, rivoluzionando gli attuali standard

  Produrre un reale impatto nella vita dei pazienti oncologici, rivoluzionando gli attuali standard di cura con l’introduzione di terapie innovative e sempre più efficaci. È con questo ambizioso obiettivo che ogni giorno Daiichi Sankyo, gruppo farmaceutico che vanta oltre 120 anni di esperienza scientifica pioneristica, opera per dare alle persone un tempo di buona qualità per stare con i loro cari e in generale continuare a realizzare i loro sogni. “Le persone sono al centro delle nostre azioni. E di conseguenza abbiamo l’obbligo di arricchire la loro qualità della vita”, dice a Forbes Leader Mauro Vitali, head of oncology business division di Daiichi Sankyo Italia. In questa direzione si inserisce deruxtecan, anche conosciuto come tecnologia DXd ADC, l’innovazione che sta consentendo al gruppo con sede a Tokyo di rivoluzionare e cambiare radicalmente gli standard di cura per diversi tipi di tumore. “La storia di questa invenzione è molto significativa per noi, perché è l’epitome della tenacia e perseveranza che anima la nostra ricerca. E devo dire che è uno dei motivi che mi rende molto orgoglioso di essere entrato a far parte di questa azienda è di assistere in prima fila, e partecipare, a questa rivoluzione”. Una rivoluzione, peraltro, che passa dagli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo, pari al 24% dei ricavi annuali della società, come spiega Mauro Vitali. Fonte internet

L’ex moglie perde l’assegno di divorzio se riceve un immobile. IDFOX Investigazioni Milano

L’ex moglie perde l’assegno di divorzio se riceve un immobile La Corte di Cassazione nega l’assegno di divorzio a un’ex moglie che ha ricevuto beni in cambio della carriera sacrificata. Quando un matrimonio finisce, spesso si parla di assegno di divorzio, quella somma di denaro che uno dei due ex coniugi deve all’altro se quest’ultimo – senza che ne abbia colpa – non è in grado di mantenersi da solo. Ma non sempre chi chiede questo assegno ha diritto a percepirlo. Ciò succede quando ha una potenzialità reddituale (è cioè ancora giovane e formato per lavorare). Ma non solo. In un recente caso la Cassazione ha affermato che l’ex moglie perde l’assegno di divorzio se riceve un immobile nonostante abbia lasciato il lavoro per la famiglia. In questo caso il sacrificio alla carriera è stato ampiamente ricompensato con la donazione. L’attribuzione patrimoniale insomma, seppure in natura, c’è stata. Ed è questo ciò che conta.     La questione parte da un principio di base affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2018: l’assegno di divorzio ha anche una funzione compensativa, serve cioè a ripagare il coniuge che ha sacrificato le proprie aspirazioni lavorative per dedicarsi al ménage domestico, sempre che tale scelta sia condivisa con l’altro coniuge. Del resto, è proprio grazie a tale sacrificio che l’ex ha potuto dedicarsi di più alla propria attività, magari fare carriera e arricchirsi. Dunque è giusto che a tale ricchezza partecipi anche chi ha fatto da casalinga. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 5148, emessa il 27 febbraio 2024, ha ricordato inoltre che l’assegno di divorzio non serve a mantenere lo stile di vita che si aveva durante il matrimonio, ma a riconoscere il contributo dato dall’ex coniuge che si trova in una posizione economica più debole, alla vita familiare e alla creazione del patrimonio familiare o personale. Questo assegno ha quindi una duplice funzione: da un lato aiuta chi ne ha bisogno, dall’altro lato è un riconoscimento del sacrificio fatto per la famiglia, come ad esempio rinunciare alla propria carriera. Per avere diritto all’assegno, però, non basta aver contribuito in passato: è necessario dimostrare di non avere abbastanza mezzi per vivere e di non poter migliorare la propria situazione economica per motivi seri. In pratica il richiedente deve fornire la prova: * di non essere autosufficiente; * e che ciò non dipende da propria colpa. Il giudice, quindi, deve valutare attentamente la situazione economica di entrambi gli ex coniugi, considerando quanto ciascuno ha contribuito non solo alla vita familiare ma anche alla creazione del patrimonio comune e personale, tenendo conto anche di quanto è durato il matrimonio e dell’età di chi chiede l’assegno. In questo caso specifico, la Corte ha deciso che gli immobili ricevuti dall’ex moglie erano un compenso sufficiente per il suo contributo  e per la sua rinuncia professionale. Così le ha negato l’assegno di divorzio. Peraltro la giurisprudenza ritiene che l’assegno di divorzio possa essere revocato se il beneficiario, che ancora può lavorare, non fa di tutto per trovare un’occupazione e rendersi indipendente.  

Quando spetta l’assegno dopo il divorzio? IDFOX Investigazioni Milano

Quando spetta l’assegno dopo il divorzio? La Cassazione facilita la richiesta di assegno divorzile basata su accordi di vita coniugale non espliciti. La Corte di Cassazione ha recentemente semplificato l’onere della prova per chi richiede l’assegno divorzile, in particolare quando durante il matrimonio uno dei coniugi ha deciso di dedicarsi maggiormente alla famiglia, limitando così le proprie opportunità professionali. Questa “scelta comune”, anche se non esplicitamente dichiarata, può portare all’assegnazione dell’assegno divorzile una volta che il matrimonio si conclude, a meno che non venga dimostrato il contrario. Cerchiamo di comprendere meglio quando spetta l’assegno dopo il divorzio alla luce del nuovo corso segnato dalla Cassazione con la famosa sentenza delle Sezioni unite n.18287 del 2018.     In questo articolo vedremo, più nel dettaglio, quando è dovuto il mantenimento nel caso in cui uno dei due ex coniugi – di solito la moglie – nel corso della vita matrimoniale e della precedente convivenza, ha sacrificato le proprie ambizioni lavorative per dedicarsi alla casa. Ma procediamo con ordine. Indice * Presupposti per chiedere l’assegno di divorzio * La prova in causa * Il sacrificio al lavoro di un coniuge va ricompensato col mantenimento * Assegno divorzile e squilibri economici: il nuovo approccio della Cassazione Presupposti per chiedere l’assegno di divorzio Per poter chiedere l’assegno di divorzio è necessario che sussistano le seguenti condizioni: * una disparità economica di non modesta entità tra i due coniugi laddove il coniuge richiedente non deve comunque essere in grado di mantenersi da solo (non deve cioè essere “autosufficiente”); * tale squilibrio non deve essere conseguenza di un atteggiamento inerte del coniuge più povero ma di una scelta fatta dai coniugi di comune accordo, rivolta a dare alla famiglia un determinato assetto, in modo cioè che uno dei due possa dedicarsi maggiormente al lavoro e l’altro si occupi della casa, della famiglia e dei figli. Detto in altre parole, da un lato deve esserci un coniuge incapace di badare a sé stesso dal punto di vista economico e di non mantenere uno stile di vita decoroso in relazione all’ambiente sociale in cui è immerso (a prescindere però dal tenore di vita che aveva durante il matrimonio). Dall’altro lato tale situazione non deve essere imputabile a un comportamento colpevole di quest’ultimo ma ad una decisione condivisa tra i due coniugi o a una situazione di oggettiva impossibilità (si pensi a una donna disabile, non in grado di lavorare). Proprio di recente le Sezioni Unite hanno altresì detto che, ai fini del calcolo dell’assegno, si tiene anche conto del periodo di convivenza precedente al matrimonio se già da allora uno dei due partner ha sacrificato il lavoro per svolgere un’attività di tipo domestico. La prova in causa Se le parti non trovano un accordo sulla sussistenza del diritto al mantenimento e sul suo ammontare, sarà il giudice a decidere. Il tribunale pertanto, dopo aver valutato se sussiste una potenzialità reddituale del coniuge (in presenza della quale, anche dinanzi a uno stato di disoccupazione, negherà l’assegno divorzile), verificherà il contributo da questi apportato al ménage domestico, anche se con un lavoro part-time. È molto importante sottolineare che l’onere della prova della sussistenza del diritto a ottenere l’assegno divorzile spetta a chi lo chiede. Ed è quindi quest’ultimo che dovrà dimostrare il sacrificio alla carriera fatto in onore della famiglia. Qui sta la novità. La Cassazione, con una sentenza che segna un cambiamento nell’interpretazione delle regole per l’attribuzione del mantenimento, ritiene che non è necessario fornire la prova concreta di un accordo esplicito tra i coniugi riguardo alla divisione dei ruoli all’interno del matrimonio. La «scelta comune» per cui un coniuge si dedica prevalentemente alla famiglia, rinunciando a occasioni professionali, può anche essere «tacita» e quindi comportare, quando il matrimonio finisce, l’attribuzione dell’assegno divorzile, salvo prova contraria. Il sacrificio al lavoro di un coniuge va ricompensato col mantenimento La sentenza n. 4328 del 19 febbraio 2024 si basa su un principio di autoresponsabilità che «deve (…) percorrere tutta la storia della vita matrimoniale [e anche quella anteriore di convivenza, N.d.R.] e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all’inizio del matrimonio (o dell’unione civile) i partner concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno sino alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l’autoresponsabilità pur sempre di coppia». Quando la relazione di coppia giunge alla fine, prosegue la sentenza, «l’autoresponsabilità diventa individuale»: entrambi i partner sono tenuti a procurarsi i mezzi che permettono a ciascuno, anche quello più debole economicamente, di vivere in autonomia. Però non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un’importanza decisiva solo in questa fase, perché è tutta la vicenda familiare, nel suo complesso, che deve essere valutata ai fini del riconoscimento del diritto a un assegno divorzile. Questo approccio moderno mira a bilanciare le condizioni economiche dei partner dopo la fine del matrimonio, riconoscendo il valore del contributo non monetario alla famiglia e premiando il coniuge che ha sacrificato la propria carriera per il benessere congiunto. La decisione sottolinea l’importanza della solidarietà coniugale e la necessità di valutare l’intera storia della relazione, piuttosto che concentrarsi esclusivamente sul momento della separazione. Assegno divorzile e squilibri economici: il nuovo approccio della Cassazione Se la differenza di reddito e patrimonio tra i due coniugi – ha spiegato la Cassazione – sia da attribuire «anche a una certa organizzazione familiare, che ha permesso al marito di dedicarsi al lavoro, occupandosi la moglie della casa e del figlio», l’assegno divorzile diventa un dovere a carico del marito, quasi fosse una sorta di premio, di ricompensa, di risarcimento per il sacrificio prestato dall’ex in favore della casa e dei figli. L’ordinanza n. 21926/2019 della Cassazione ha detto che la prova dell’accordo tra i coniugi di una determinata “ripartizione dei compiti” – prova che spetta a chi chiede l’assegno – può però essere raggiunta anche tramite presunzioni (ossia “indizi”). Del resto,

La consulenza tecnica d’ufficio nel processo di famiglia e minorile: aspetti operativi e metodologici. IDFOX Investigazioni Milano

La consulenza tecnica d’ufficio nel processo di famiglia e minorile: aspetti operativi e metodologici * CTU: nomina, doveri e compiti * Operazioni peritali * Operazioni che coinvolgono il minore * Relazione del CTU * Conclusione incarico CTU e garanzia terzietà CTU: nomina, doveri e compiti Ai sensi degli articoli 13, 22 e 23 disp. att. c.p.c., il giudice nomina il consulente tecnico che, per competenze ed esperienze professionali, sia quello più adatto per l’espletamento dell’incarico. Il CTU deve essere imparziale e ha il dovere entro il termine previsto dall’art. 192 c.p.c., di comunicare al giudice l’esistenza di fatti che possono determinare la sua ricusazione. Il CTU determina il calendario delle operazioni peritali e informa i difensori delle parti e i CTP, ove nominati. Il CTU concorda con i CTP le procedure e calendarizza gli incontri, in modo tal da consentire la presenza degli stessi, facendo comunque prevalere sempre la necessità di rispettare i tempi di deposito dell’elaborato peritale. CTU e i CTP operano congiuntamente al fine di rispettare il calendario delle operazioni peritali e il termine fissato dal giudice per il deposito dell’elaborato. Eventuali proroghe possono essere richieste dal CTU, prima della scadenza del primo termine di cui all’art. 195 c.p.c. in caso di particolare complessità della perizia. Il fascicolo processuale è messo integralmente a disposizione del CTU. Il giudice, al momento dell’ammissione della CTU, può concedere termine per il deposito di tutta la documentazione che le parti ritengano necessaria per l’espletamento dell’incarico, non operando le decadenze di cui all’art. 473-bis.17 c.p.c., trattandosi di diritti indisponibili. Nel corso della CTU possono essere prodotti al CTU o da lui acquisiti altri documenti pubblici o pubblicamente consultabili e documenti che sono in possesso di una delle parti o anche di un terzo, qualora ne emerga l’indispensabilità ai fini degli accertamenti (es. certificati medici, anche di medici privati, relazioni dei servizi sociali, documenti provenienti dalla scuola, ecc.). Il CTU, acquisisce il documento e lo trasmette indicando la provenienza e le modalità di acquisizione, ai CTP nominati o, in assenza, ai difensori delle parti, i quali, nel rispetto del contraddittorio, hanno il diritto di controbattere sul contenuto dei documenti prodotti. Ogni altro documento (video, trascrizioni di mail, sms, whatsapp) deve essere depositato dal difensore nel fascicolo di parte; il giudice ne valuta la rilevanza ai fini dell’espletamento dell’incarico, ferma restando la facoltà del CTU di acquisirlo autonomamente. Operazioni peritali [Torna su] All’inizio delle operazioni peritali il CTU redige il verbale dell’inizio delle stesse in cui dà atto: * della metodologia che verrà utilizzata, * del calendario delle operazioni peritali, * della tempistica. Le osservazioni e le istanze dei CTP (art. 194 c.p.c). sono effettuate durante le operazioni peritali e verbalizzate dal CTU; solo in caso di situazioni eccezionali che richiedano comunicazioni urgenti e indifferibili, le osservazioni e le richieste potranno essere formulate mediante comunicazione a mezzo pec. I verbali delle operazioni peritali sono sottoscritti dal CTU e allegati alla relazione nel primo termine di cui all’art. 195 c.p.c. Nella gestione delle operazioni peritali, il CTU deve individuare le modalità più opportune, da remoto o in presenza, sempre garantendo il rispetto del contraddittorio. L’esame peritale degli adulti comporta un’anamnesi completa che può essere effettuata insieme all’esame clinico. I test (proiettivi e/o psicometrici) possono essere utilizzati come approfondimento diagnostico, ma i risultati devono essere presi in esame nell’ambito di una valutazione il cui elemento guida è sempre l’esame clinico. L’assenza di test non preclude in linea di principio la possibilità di una corretta formulazione diagnostica. I test vengono effettuati da professionisti qualificati e specializzati in ambito forense, diversi dal CTU, sotto la sua responsabilità e direzione, e il materiale deve essere consegnato al CTU. Operazioni che coinvolgono il minore [Torna su] Il CTU svolge le operazioni che coinvolgono il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici e con modalità e tempistiche che garantiscano la serenità del minore, anche in ragione della sua età. Il CTU informa il minore sulle finalità dell’esame e utilizza strategie comunicative adeguate alle sue capacità di comprensione; il CTU accerta le competenze del minore in relazione alla capacità di discernimento, tenuto conto dell’età e del funzionamento psichico. Il CTU ha cura di promuoverne la libera espressione di intenzioni pertinenti all’accertamento peritale, compatibilmente con l’età e con la capacità di discernimento. Poiché la libera espressione delle proprie istanze è un diritto prioritario del minore, che potrebbe essere ostacolato da una presenza eccessiva di adulti nel contesto valutativo, l’esame dei minori avviene senza la presenza dei CTP, fatta salva la possibilità di questi di farne espressa richiesta. Al fine di preservare un contesto adeguato, la presenza del curatore-difensore non è opportuna durante l’esame clinico del minore, salvo richiesta del CTU. Ove il curatore speciale ritenga opportuna o necessaria la sua presenza, ne farà motivata richiesta al CTU che valuterà se consentirla sulla base di adeguata motivazione. Qualora il curatore speciale sia chiamato dal CTU per acquisire informazioni sul minore, il colloquio con il curatore speciale deve avvenire nel contraddittorio con i CTP. L’esame clinico del minore deve sempre essere audiovideoregistrato; il giudice o il CTU possono escludere la videoregistrazione, qualora pregiudizievole per il minore in considerazione della sua situazione psicofisica. In ogni caso, i supporti contenenti le registrazioni audiovideo devono essere consegnati, al termine dell’incombente, ai CTP ove nominati o ai difensori; CTP e difensori li utilizzeranno nel rispetto della tutela del minore. Il CTU ha facoltà di trascrivere integralmente ovvero di redigere verbale sommario dell’esame clinico del minore; la trascrizione o il verbale sommario sono allegati alla relazione. Il giudice può disporre l’audiovideoregistrazione dell’esame degli adulti, ove la ritenga necessaria. Ove alla prima udienza successiva al deposito della CTU sia richiesta la produzione del supporto contenente le registrazioni, il giudice decide, bilanciando tra il diritto di difesa e le esigenze di tutela della riservatezza. CTP e difensori utilizzano le registrazioni così acquisite nel rispetto della tutela del minore. Qualora il CTU decida di non procedere all’audioregistrazione degli incontri, essi non possono essere audioregistrati dai CTP autonomamente, se non previa autorizzazione del

Il trust aiuta a gestire il passaggio dei beni tra generazioni, proteggendo il valore e garantendo equità tra eredi.. IDFOX Investigazioni Milano

Come funziona il trust per la successione familiare? Il trust aiuta a gestire il passaggio dei beni tra generazioni, proteggendo il valore e garantendo equità tra eredi. Si sente spesso parlare del trust come un’ottima soluzione per gestire il passaggio generazionale del proprio patrimonio. Ma non tutti sanno come funziona il trust per la successione familiare. Bisogna a riguardo fare alcune importanti premesse. Negli ultimi tempi, prepararsi per il momento in cui bisogna lasciare i propri beni agli eredi è diventato sempre più importante. Questo passaggio, se non organizzato bene, può creare problemi seri, rovinando ciò che è stato costruito in una vita o persino in più generazioni. E questo vale per tutti, non solo per chi ha grandi ricchezze.  Spesso, però, non si dà abbastanza peso a questa fase della vita. Molti pensano che queste preoccupazioni siano solo per chi ha molti beni e pochissimi arrivano a scrivere un testamento.     Pianificare in anticipo come lasciare i propri beni, che si tratti di una piccola somma o di un’azienda, è cruciale per preservarne il valore e sfruttare al meglio le possibilità che la legge offre, anche per risparmiare sulle tasse. Ci sono molte questioni da considerare e altrettanti strumenti legali da poter usare. Indice * Problemi e soluzioni nella successione * Gli strumenti per il trasferimento del patrimonio agli eredi * Come funziona il trust per la gestione del patrimonio familiare * Come si usa il patrimonio nel trust * Trust e benefici fiscali Problemi e soluzioni nella successione Uno dei problemi principali è il frazionamento dei beni che avviene di generazione in generazione. La legge garantisce che gli eredi ricevano una parte equa, ma questo può portare a dividere troppo i beni, rendendoli difficili da gestire. Trovare un modo per mantenere i beni uniti, garantendo comunque agli eredi ciò che spetta loro, aiuta a conservare il patrimonio della famiglia nel tempo e a mantenere buoni rapporti tra gli eredi. È anche importante prepararsi per situazioni impreviste, come la scomparsa improvvisa del capofamiglia. Questo può creare problemi a chi potrebbe non essere pronto a gestire un patrimonio, come i figli troppo giovani o con particolari necessità.   Per proteggere queste persone, si possono adottare misure specifiche, pensate per il loro bene e per aiutarli nel tempo necessario. Infine, è possibile approfittare delle leggi che favoriscono il passaggio di aziende e partecipazioni tra generazioni, per assicurare la continuità delle imprese e una divisione equa dei beni tra gli eredi, considerando le diverse tipologie di beni. Gli strumenti per il trasferimento del patrimonio agli eredi Con riferimento agli strumenti giuridici che possono essere utilizzati per pianificare nel miglior modo possibile il passaggio generazionale, essi sono molteplici. Da quelli del diritto societario ai trust, dai patti di famiglia alle polizze vita, dal testamento alle holding ai contratti fiduciari. E così via. Il trust, in particolare, sta incontrando un crescente successo in Italia e si sta imponendo come il più duttile ed efficace strumento per la pianificazione patrimoniale e il passaggio generazionale. Come funziona il trust per la gestione del patrimonio familiare Il trust è uno strumento sempre più usato per gestire il passaggio dei beni tra generazioni. Anche se nasce nei paesi di common law, oggi fa parte anche del nostro sistema legale, come confermato dalla Cassazione. Vediamo meglio come funziona il trust. Nel trust, chi gestisce i beni (il trustee) e chi ne gode (i beneficiari) sono figure separate. Questo permette di mantenere unito il patrimonio senza penalizzare nessuno degli eredi, che sono spesso anche beneficiari. Il trust può essere usato per proteggere chi, per età o altre ragioni, non potrebbe gestire i beni da solo. È la persona che crea il trust (il disponente) a decidere lo scopo e a dare istruzioni al trustee su come gestire i beni. Il trustee deve seguire queste indicazioni, altrimenti è responsabile personalmente. Se il trust è ben organizzato, include delle figure (come il guardiano o un comitato di guardiani) che possono correggere eventuali errori del trustee. Questo è particolarmente utile se il trustee non agisce come dovrebbe, situazione rara quando si tratta di professionisti. Come si usa il patrimonio nel trust Il trustee può usare i beni del trust per il bene dei beneficiari, seguendo le volontà del disponente. Questo è utile quando è meglio che i beni non passino direttamente ai beneficiari, come nel caso di figli giovani o persone che potrebbero non gestire bene il patrimonio. Il trust può anche proteggere il disponente stesso, se diventa incapace di gestire i suoi affari. Trust e benefici fiscali Il trust non solo aiuta a gestire il patrimonio familiare ma è anche conveniente dal punto di vista fiscale. Vediamo come. Quando si trasferiscono i beni al trustee (chi gestisce il trust), dal punto di vista delle tasse sui redditi non ci sono cambiamenti. Anche le imposte legate ai registri e quelle catastali si pagano in modo fisso, quindi senza sorprese. I soldi che il trust guadagna sono soggetti a una tassa fissa del 24% (Ires). Questa tassa è l’unica che si paga, e i beneficiari (coloro che alla fine riceveranno i beni o i soldi dal trust) non devono pagare altre tasse su questi guadagni. In pratica, il trust funziona come una “scatola” che tiene dentro i redditi e le tasse su di essi, senza coinvolgere direttamente i beneficiari. Finché i beni rimangono dentro al trust, non si deve pagare l’imposta sulle successioni. Se il trust è pensato per durare più generazioni, significa che si possono evitare le tasse di successione per un lungo periodo, a volte anche per più generazioni. Quando arriva il momento di passare i beni dal trust ai beneficiari, questa operazione viene tassata come se fosse una donazione. Le regole, le aliquote e le esenzioni sono le stesse che si applicherebbero se i beni venissero dati direttamente dai genitori o dai nonni ai figli o nipoti.  

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