pattetteggiamento: niente parte civile per il risarcimento danni? IDFOX Investigatzione Privata Milano

    Patteggiamento: niente parte civile per il risarcimento danni Sono stato vittima di un reato e l’imputato da me querelato ha chiesto di concordare la pena con il patteggiamento: cosa cambia per me? La legge consente all’imputato di scegliere il rito con cui essere giudicato. Nelle ipotesi in cui la responsabilità penale sia particolarmente evidente è possibile optare per il giudizio abbreviato oppure per il patteggiamento: il vantaggio di questi procedimenti è quello di concedere all’imputato una riduzione di pena pari a un terzo di quella che sarebbe stata altrimenti irrogata. Mentre, però, con l’abbreviato è possibile confidare anche in un’assoluzione, con il patteggiamento non c’è scampo: l’imputato all’esito verrà condannato. Con il presente articolo vedremo se la vittima del reato può chiedere il risarcimento costituendosi parte civile nel procedimento concluso con patteggiamento. * Cos’è e come funziona il patteggiamento? * Fino a quando si può chiedere il patteggiamento? * Patteggiamento: ci si può costituire parte civile? * Vittima del reato: come chiedere i danni se c’è il patteggiamento? Cos’è e come funziona il patteggiamento? Il patteggiamento è un accordo dell’imputato con il pubblico ministero, che consente una riduzione di pena senza affrontare il dibattimento. In pratica, l’applicazione della pena su richiesta delle parti (appunto detto patteggiamento), è quel rito che si caratterizza per il fatto che il giudice irroga la pena concordata e richiesta dalle parti, ossia dall’imputato e dal pubblico ministero. Il giudice si limita a controllare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena richiesta dalla parte con il patteggiamento.   Come per l’abbreviato, si tratta di un rito premiale in quanto la scelta di tale rito comporta la diminuzione della pena fino a un terzo. Il giudice decide sulla richiesta di patteggiamento sulla base degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero e su quelli eventualmente presenti nel fascicolo del difensore, senza procedere al giudizio tradizionale. Il giudice può soltanto accogliere o rigettare la richiesta di patteggiamento, ma non può mai modificare l’entità della pena patteggiata. Il patteggiamento può essere chiesto solo se la pena finale, tenuto conto delle attenuanti e della riduzione dovuta alla scelta del rito, non supera i 5 anni di reclusione. Fino a quando si può chiedere il patteggiamento? La richiesta di patteggiamento può essere presentata fino al momento delle conclusioni nell’udienza preliminare e in quella predibattimentale; fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio a citazione diretta. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine di quindici giorni dalla notifica stessa. La richiesta e il consenso nell’udienza sono formulati oralmente, negli altri casi per iscritto. È possibile presentare richiesta di patteggiamento anche durante la fase delle indagini preliminari. Patteggiamento: ci si può costituire parte civile? Il patteggiamento esclude che il danneggiato possa esercitare, o proseguire, nel processo penale l’azione civile per ottenere il risarcimento del danno. Questo vuol dire, in pratica, che la vittima non potrà costituirsi parte civile all’interno del processo penale, proprio perché col patteggiamento. Vittima del reato: come chiedere i danni se c’è il patteggiamento? Che fare allora? Bisogna rinunciare al risarcimento? Nient’affatto. La parte offesa che intenda rivendicare il risarcimento del danno subìto in conseguenza del crimine dell’imputato dovrà, semplicemente, promuovere una causa autonoma davanti però al giudice civile (azione civile), con i conseguenti oneri di prova a proprio carico (che, comunque, sono meno stringenti e rigorosi del processo penale, salvo che in quest’ultimo la testimonianza della vittima è sempre concessa, mentre non lo è nel processo civile). La sentenza di patteggiamento non ha, nei procedimenti civili e amministrativi, la stessa efficacia di un provvedimento di condanna emesso a seguito di dibattimento [2]. Tuttavia, è ormai principio giurisprudenziale consolidato che la pronuncia di patteggiamento identifica un rilevante elemento di prova per il giudice civile del merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, sarà tenuto a motivare le ragioni diverse che hanno condotto l’imputato ad ammettere la propria responsabilità, accettata dal giudice penale [3].   note [1] Art. 444 ss. cod. proc. pen. [2] Art. 445, comma 1–bis cod. proc. pen. [3] Cass. S.U. sent. n. 17289/2006, n. 9456/2013.  

STOP AL PIGNORAMENTO-Compiute le formalità relative al beneficio di inventario, l’erede è al riparo dall’esecuzione forzata dei creditori? 

Compiute le formalità relative al beneficio di inventario, l’erede è al riparo dall’esecuzione forzata dei creditori? Se l’eredità è piena di debiti l’erede può decidere di rinunciarvi, così da non avervi niente a che fare. In alternativa, è possibile ricorrere al cosiddetto “beneficio di inventario”: si tratta della procedura che consente di mantenere distinti i beni del defunto da quelli dell’erede, cosicché dei debiti trasmessi si possa rispondere nei limiti dei primi, cioè del patrimonio del de cuius. In questo contesto si pone il seguente quesito: i creditori del defunto possono agire con pignoramento nei confronti dell’erede con beneficio d’inventario? Approfondiamo la questione.     Indice * Accettazione con beneficio d’inventario: cos’è e come funziona? * Chi accetta con beneficio d’inventario è erede? * L’accettazione con beneficio d’inventario impedisce il pignoramento? Accettazione con beneficio d’inventario: cos’è e come funziona? Per mezzo dell’accettazione con beneficio di inventario l’erede si mette al riparo dall’obbligo di pagare i debiti del defunto con il proprio patrimonio. In altre parole, con l’accettazione con beneficio d’inventario i debiti dell’eredità vengono pagati solamente con quello che c’è all’interno dell’asse ereditario;  il patrimonio dell’erede resta separato da quello del de cuius. La dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, esattamente come la rinuncia all’eredità, deve essere resa ad un notaio o al cancelliere del tribunale del circondario nel quale si è aperta la successione [1].     La dichiarazione deve poi essere iscritta nel registro delle successioni e, entro il mese successivo, trascritta nei registri immobiliari. Il codice prevede nel dettaglio gli adempimenti cui è tenuto l’erede che accetta con beneficio di inventario per evitare i debiti dell’eredità: tra questi c’è quello di fare inventario dei beni ereditari entro un lasso di tempo stabilito – nello specifico, entro tre mesi dalla dichiarazione di accettazione, se l’erede non si trovi già nel possesso dei beni; in caso contrario, i tre mesi decorrono immediatamente dall’apertura della successione. Se l’erede non adempie tempestivamente a questi oneri, verrà considerato erede puro e semplice, senza il beneficio d’inventario. Chi accetta con beneficio d’inventario è erede? Colui che accetta l’eredità con beneficio d’inventario è erede a tutti gli effetti [2], con l’unica rilevante differenza, rispetto all’accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell’erede. L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, dunque, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti, anche tributari, del defunto, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere al di là dei beni lasciati dal de cuius [3]. L’accettazione con beneficio d’inventario impedisce il pignoramento? L’erede che abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario non può essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori del soggetto defunto una volta che abbia effettuato tutte le formalità necessarie a tale particolare tipo di successione [4].     Questo non significa che l’erede non possa ricevere la notifica di un atto di citazione: la giurisprudenza, infatti, specifica anche che l’erede ben potrebbe essere convenuto in giudizio dai creditori del soggetto defunto che propongano azione di accertamento o di condanna. Ma proprio l’accettazione con beneficio di inventario lo mette al riparo da eventuali esecuzioni forzate. Infatti, una volta trascritta l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, non sono più possibili pignoramenti. Pertanto, l’eventuale notifica di un atto di precetto – che, come noto, non è che l’atto preliminare dell’azione esecutiva – è da considerarsi nulla, in quanto non avrebbe alcuno scopo, non essendo possibile l’esecuzione contro l’erede beneficiario e i suoi beni. Dunque, l’erede potrebbe proporre opposizione al giudice contro l’atto di precetto, vincendo il relativo giudizio. CONDIVIDI * * * DOWNLOAD PDF ARTICOLO Richiedi una consulenza ai nostri professionisti PAGARE la FINANZA non è più reato Current Time 0:00 Duration 6:07   note [1] Art. 484 cod. civ. [2] Art. 490 cod. civ. [3] Cass., sent. n. 29252 del 22 dicembre 2020. [4] Cass. sent. n. 17633 del 4 settembre 2015. Sentenza Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 giugno – 4 settembre 2015, n. 17633 Presidente Coletti De Cesare – Relatore Bandini Svolgimento del processo Con sentenza del 27.1.2009, il Tribunale di Rossano, pronunciando sull’opposizione a precetto proposta da G.G. e P.D., eredi di G. D., nei confronti dell’lnps, in relazione a pretese dell’istituto concernenti obbligazioni contributive dei de cuius, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi G. F. e G. E., dichiarò la nullità parziale dell’atto di precetto notificato, confermandolo nei riguardi di ciascuno degli opponenti nella minor somma di rispettiva debenza. Avverso la suddetta sentenza il solo G.G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi. L’Inps ha depositato procura, partecipando alla discussione. G. F. e G. E. non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione L’eccezione sollevata dall’lnps in sede di discussione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis cpc (applicabile rafione temporis al presente giudizio) è infondata, poiché i quesiti formulati rispondono alle esigenze dettate da tale normativa, in particolare individuando la regula iuris asseritamente applicabile nel caso di specie. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione di plurime norme di legge e formulando quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis cpc, si duole che la sentenza impugnata, nonostante quanto disposto dall’art. 617 cpc, abbia ritenuto inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi “visto che la notifica del precetto minaccia una futura esecuzione, ma la stessa non è ancora iniziata”. 2.1 [I motivo è da ritenersi fondato, posto che l’art. 617 cpc contempla espressamente [a proposizione delle opposizioni relative alla regolarità formale dei titolo esecutivo e dei precetto prima che sia iniziata l’esecuzione. La sentenza impugnata, pur avendo affermato l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, ha poi affrontato l’eccezione di intervenuta violazione dell’art. 477 cpc, per avere 1Inps notificato il precetto opposto in difetto della preventiva notificazione agli eredi dei titolo esecutivo formatosi contro il dante causa; al riguardo il Tribunale ha disatteso l’eccezione sul rilievo che il titolo e il precetto erano già stati notificati al de cuius. Tale statuizione è stata censurata dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso, con

Chi registra in vivavoce una telefonata commette reato? IDFOX Agenzia Investigazione Milano

Chi registra in vivavoce una telefonata commette reato? La registrazione di una chiamata fatta in vivavoce, anche se davanti alla polizia, è una valida prova da utilizzare in un processo. Registrare una telefonata non è reato, anche se l’altro conversante non ne è consapevole. La registrazione di una conversazione all’insaputa dei presenti, infatti, è lecita a patto che la stessa non venga diffusa o pubblicata. L’utilizzo è quindi limitato a scopi personali o giudiziali (ad esempio per la difesa in giudizio). Ma chi registra in vivavoce una telefonata commette reato? Il fatto cioè che terzi possano sentire il contenuto della conversazione, anche se della loro presenza non ne è consapevole chi si trova al di là della cornetta, può integrare una violazione di legge?     La questione è stata lungamente dibattuta nelle aule di giustizia e, di recente, la Cassazione ha fornito un’interpretazione contraria al passato. La sentenza (n. 10079/2024) ha infatti cambiato il corso della giurisprudenza. Vediamo dunque se si può registrare una telefonata in vivavoce. Per comprendere la questione partiamo da un esempio pratico, che poi corrisponde proprio al caso presentatosi sul banco della Suprema Corte. Indice * La registrazione di una telefonata per strappare una confessione * Le regole sulle registrazioni delle telefonate * Inoltrare una chiamata è reato La registrazione di una telefonata per strappare una confessione Una donna, vittima di una violenza sessuale, volendo sporgere denuncia contro il suo aggressore ma non avendo come dimostrarlo, si reca dai carabinieri e di lì telefona al colpevole per strappargli la confessione. Lo fa parlare, dichiarandosi disposta a perdonarlo se lui ammetterà le sue colpe e le chiederà scusa. Nel frattempo, i carabinieri sono in ascolto e registrano il contenuto della conversazione. L’uomo cade nella trappola e confessa ingenuamente, credendo così di mettere a tacere qualsiasi azione giudiziaria. Invece il contenuto della registrazione viene poi usato contro di lui, come prova della sua colpevolezza.     Ebbene, si è posto il problema se la registrazione fatta in vivavoce dell’altrui confessione nel corso della telefonata sia lecita o meno. La Cassazione ha risposto affermativamente. Tale comportamento infatti non può essere inteso come intercettazione (per la quale invece sarebbe necessaria la preventiva autorizzazione del giudice). Le regole sulle registrazioni delle telefonate Perché tale interpretazione è innovativa? Perché in passato la Cassazione ha sempre affermato i seguenti principi: * registrare una conversazione all’insaputa dei presenti è lecito a patto che il soggetto registrante sia materialmente presente alla discussione (non deve cioè allontanarsi lasciando il registratore accesso) e sempre che la registrazione non avvenga nella dimora o domicilio del soggetto registrato; * registrare una telefonata è lecito anche se l’altro conversante si trova a casa sua e non è consapevole della registrazione stessa. La registrazione non può essere diffusa a terzi.     I principi che emergono da tali indicazioni lasciano chiaramente intendere che la registrazione segreta è ammessa solo se colui che parla è consapevole della presenza di chi lo sta registrando (anche se ovviamente non sa della presenza del registratore). Proprio per questo si è sempre detto che lasciare sentire ad altri una conversazione telefonica con il vivavoce non è legale. Ora invece la Cassazione ha cambiato idea. Secondo la Corte infatti non costituiscono intercettazioni  le dichiarazioni telefoniche rese in vivavoce di fronte ai carabinieri, nella quali viene ammesso il reato, acquisite poi agli atti. In particolare, la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo. Resta salvo il divieto di divulgazione del contenuto della comunicazione. Inoltrare una chiamata è reato La stessa Cassazione ha detto che la trascrizione della conversazione intercorsa tra la vittima e l’autore di condotte estorsive ed usurarie, portata a conoscenza delle forze dell’ordine per iniziativa della stessa vittima mediante l’inoltro della chiamata in corso sull’utenza della polizia, che provveda nel frattempo alla sua registrazione tramite l’applicazione call recorder, è del tutto lecita e costituisce una prova valida per il processo penale.  

Trussardi cambia proprietà: passerà al gruppo piemontese Miroglio. informazioni commerciali

  Trussardi cambia proprietà: passerà al gruppo piemontese Miroglio Le voci si rincorrevano ormai da qualche mese, ma oggi sembra essere arrivata la conferma secondo cui Trussardi passerà al gruppo piemontese Miroglio guidato da Alberto Racca. Trussardi passa a Miroglio Lo avrebbe deciso il Tribunale di Milano, come riporta per primo TPF-The Platform, in base a un accordo, i cui termini non sono stati ancora divulgati, che metterebbe sul piatto la maison del levriero fondata a Bergamo da Dante Trussardi nel 1911, oltre ad alcuni negozi e un numero non ancora stabilito di dipendenti. E mentre sono ancora in corso le consultazioni con il sindacato, è emerso che non sarà incluso nel passaggio Palazzo Trussardi, in piazza della Scala a Milano, che rimarrà in mano alla famiglia Trussardi dopo aver subito una profonda ristrutturazione a fine 2022. Alcuni passaggi anteriori Nel 2019, Trussardi era passato alla società di gestione del risparmio indipendente QuattroR, impegnata nel promuovere il rilancio e lo sviluppo di imprese italiane di medio-grandi dimensioni in temporanea crisi finanziaria, con una partecipazione di circa il 60%. L’operazione era stata effettuata attraverso la creazione di una newco, partecipata al 70% da QuattroR e da Tomaso Trussardi, amministratore delegato dell’azienda di famiglia, al 30%. Nel frattempo, a marzo dello scorso anno il ceo Sebastian Suhl, ex Valentino, aveva dato le dimissioni e il fondo QuattroR aveva aperto una procedura di ricomposizione della crisi che ha visto l’uscita dal cda i componenti della famiglia e i rappresentanti di QuattroR. In quel momento, con diverse realtà interessate a rilevare Trussardi, i dipendenti della maison erano stati messi in cassa integrazione e la casa di moda aveva accumulato un debito aggregato per 50 milioni di euro con banche e fornitori. A giugno dello scorso anno, poi, a farsi avanti per rilevare la casa di moda emblema della Milano da bere negli anni ’80 erano stati anche i due investitori ChimHaeres e Growcapital, che avevano avviato una trattativa, poi non andata a buon fine. Ma non è tutto: sembra che il Suhl fosse al lavoro per attivare una cordata di investitori, decisa a rilevare il brand, ma che poi anche questo disegno sia naufragato. Cosa fa il gruppo Miroglio La società di Alba conta oggi 9 marchi tra cui Miroglio Fashion, Fiorella Rubino, Motivi ed Elena Mirò, 36 società controllate, 4 stabilimenti produttivi e 1.100 monomarca. Dal 2019 è guidata dal ceo Alberto Racca e dal presidente Giuseppe Miroglio, che rappresenta la terza generazione della famiglia fondatrice. La sorella, Elena Miroglio, ha il ruolo di presidente della divisione Miroglio Fashion. Fonte Internet

Marzotto non è più dei Marzotto: il trevigiano Favrin sale all’80% . Informazioni commerciali

Marzotto non è più dei Marzotto: il trevigiano Favrin sale all’80% nella Dopo quasi due secoli di storia imprenditoriale legata alla famiglia Marzotto, per la Manifattura Internazionale (Mi), cassaforte della Marzotto, si apre un nuovo capitolo. Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Identità, la maggioranza dell’azienda tessile di Valdagno è passata nelle mani di Antonio Favrin, ex dirigente della stessa Marzotto, che ha vinto l’asta per l’acquisizione dell’80% delle azioni con un’offerta di 32,01 milioni di euro. Il restante 20% rimane in possesso di Vittorio Marzotto, fratello di Matteo, segnando così la fine di un lungo legame familiare con l’azienda. La Mi, che fa capo ai figli di Andrea Donà delle Rose (il quale ne era l’azionista di maggioranza, fino alla sua scomparsa, nel 2022), aveva presentato un’offerta con una forchetta tra i 22 e i 32 milioni di euro. Il legame di Andrea Donà dalle Rose con i Marzotto è dovuto al padre Leonardo, che era sposato con Italia Marzotto, figlia di Gaetano junior, il “rifondatore” dell’impero tessile vicentino. Mi ora si prepara a essere guidata dall’86enne manager Favrin, che, attraverso la sua Faber Five, avrà due mesi per finalizzare l’acquisto. Tuttavia, Vittorio Marzotto detiene ancora il diritto di covendita per il suo 20% del capitale, il che potrebbe significare un ulteriore cambiamento nella proprietà dell’azienda tessile. Favrin è presidente della Marzotto dal 2004, dopo l’uscita di scena di Pietro Marzotto. Una storia imprenditoriale La storia imprenditoriale della famiglia Marzotto risale al 1836, quando Luigi Marzotto aprì un piccolo laboratorio tessile a Valdagno. Nel corso degli anni, l’azienda crebbe costantemente, diventando uno dei principali gruppi tessili in Italia e nel mondo. Sotto la guida di figli e successivamente di nipoti, la Marzotto consolidò la sua posizione nel settore tessile, espandendo la produzione e acquisendo altre aziende del settore.  Negli anni ’90, la famiglia Marzotto iniziò a diversificare i suoi investimenti, espandendosi in settori come la moda, l’immobiliare e il turismo. Tuttavia, nel corso degli anni seguenti, l’azienda affrontò sfide legate alla globalizzazione e ai cambiamenti nel mercato tessile, portando a una progressiva riduzione del coinvolgimento della famiglia nell’azienda. Fonte internet

Wall Street pazza per l’intelligenza artificiale: anche Databricks.Inormazioni Commerciali

    Wall Street pazza per l’intelligenza artificiale: anche Databricks si In attesa di conoscere la data ufficiale dello sbarco in Borsa di Reddit, Wall Street si sta preparando ad accogliere un altro colosso attivo nel tanto agognato e ricco settore dell’intelligenza artificiale, grazie ai suoi software di analisi dei dati. Stiamo parlando di Databricks, società nata nel 2013 dall’idea di un gruppo di sette ricercatori. Che da semplici accademici sono riusciti, nel giro di pochi anni, a entrare nel club dei miliardari, trasformando così la loro startup nell’ottava azienda privata (sostenuta finanziariamente dal venture capital) di maggior valore al mondo secondo i dati di Crunchbase. LEGGI ANCHE: “Come sette ricercatori che non volevano guadagnare un centesimo sono diventati miliardari” Databricks: tra nuovi finanziamenti e ipo In vista dell’ipo, che potrebbe già concretizzarsi entro il 2024, Databricks ha già scelto la strada della trasparenza pubblica, almeno in materia di conti. Tant’è che, come riportato ieri dal Wall Street Journal, la società ha rivelato di aver concluso l’anno (terminato fiscalmente il 31 gennaio) con oltre 1,6 miliardi di dollari di entrate, in crescita del 50% rispetto a quanto fatto registrare nell’anno precedente. Da qui le parole abbastanza chiare, proprio in riferimento alla quotazione, del suo co-fondatore e ceo Ali Ghodsi: “Siamo pronti come azienda. Sia per come operiamo, sia per come effettuiamo i nostri audit e per come sono i nostri dati economici e la struttura del nostro consiglio”. Il 2023, peraltro, per Databricks è stato un anno da incorniciare anche in materia di finanziamenti e nuovi investitori. Basti pensare che lo scorso settembre ha annunciato di aver chiuso un round di finanziamento di serie I di oltre 500 milioni di dollari. Cifra che ha fissato il prezzo per azione a 73,50 dollari e spinto la valutazione della società fino a 43 miliardi di dollari. Nel 2021, grazie a un round di sere H guidato da Morgan Stanley, Databricks aveva raccolto oltre 1,6 miliardi di dollari e portato la sua valutazione a 38 miliardi di dollari. Fonte intenet

IDFOX -Investigatore Privato a Milano-Agenzia Investigativa a Miano- Investigazione Privata a Milano-

La direttrice Margherita Maiellaro ha maturato un’esperienza pluriennale nel campo investigativo ed assicurativo ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l’Università Bocconi. L’agenzia investigativa International  Detective Fox ®  “IDFOX Investigazioni “è stata fondata da Max Maiellaro.        Il fondatore, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, è stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di multinazionale, operanti in svariati settori dell’industria e commercio. ll nostro team di esperti dell’agenzia IDFOX Srl,  parla almeno correttamente  4  lingue: inglese, francese, spagnolo e tedesco  ed è esperto nelle indagini  private, aziendali, assicurative e finanziarie internazionali. quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni,  marchi e brevetti, concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.  

Antifrode assicurativa-“Finti morti per incassare i premi e truffare le assicurazioni”, inflitte sei condanne

“Finti morti per incassare i premi e truffare le assicurazioni”, inflitte sei condanne Sarebbe bastato falsificare le carte per incassare mediamente 200 mila euro a pratica e alcune persone sarebbero decedute anche tre volte per mettere a segno l’imbroglio. Così era emerso nel blitz “Lazzaro” della polizia, a ottobre dell’anno scorso. In tre hanno patteggiato, gli altri hanno scelto l’abbreviato Un miracoloso prodigio per cui le persone avevano più di un vita e, di conseguenza, morivano anche più di una volta: così sarebbe stato possibile incassare le loro assicurazioni sulla vita e in modo molto semplice, perché sarebbe bastato truccare le carte, dichiarando il decesso di qualcuno che, in realtà, era appunto vivo e vegeto. Con questa tecnica una presunta banda di truffatori sarebbe riuscita a beffare per ben 20 volte le compagnie assicurative ed avrebbe incassato, dal 2017, oltre 2 milioni e 700 mila euro. Il gup Ermelinda Marfia ha condannato 6 imputati, che erano stati coinvolti nell’inchiesta denominata – non a caso – “Lazzaro”. I trucchi per simulare i decessi: “Togliti Facebook” La sentenza è stata emessa nei giorni scorsi. Tre degli imputati hanno patteggiato la pena: 2 anni e 10 mesi a testa per Salvatore e Agostino Patti, 3 anni per Salvatore Rini. Altre 3 persone, invece, sono state processate con l’abbreviato e il giudice ha inflitto: 6 anni di reclusione a Danilo Di Mattei, 5 anni un mese e 10 giorni a Giuseppe Tantillo (difeso dall’avvocato Filippo De Luca, la pena è leggermente inferiore a quella richiesta dalla Procura) e 2 anni 7 mesi e 10 giorni a Calogero Santi Frenna (difeso dall’avvocato Jimmy D’Azzò). Gli imputati dovranno anche risarcire le parti civili (Axa Assicurazioni, Poste Vita, Poste Assicura, Unipolsai, Genertellife, Generali Italia, Zurich Investments Life, Allianz e Sara Vita), ma il gup ha rimesso la quantificazione dei danni al tribunale civile. L’inchiesta della polizia era stata coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dai sostituti Daniele Sansone, Eugenio Faletra ed Alfredo Gagliardi. Era sostanzialmente una versione più “pulita” della maxitruffa messa in piedi dai così detti spaccaossa: sempre per truffare le assicurazioni, in quel caso, infatti, vittime consenzienti venivano ferite volutamente per poi mettere in scena finti incidenti stradali. Con i finti morti non ci sarebbe stato neppure da sporcarsi le mani. Gli imputati erano stati fermati all’inizio di ottobre dell’anno scorso, ma sono circa una ciquantina le persone coinvolte in tutto nell’imbroglio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i finti morti sarebbero stati reclutati soprattutto tra amici, parenti e dipendenti. Mediamente sarebbero stati incassati circa 200 mila euro con ogni pratica falsificata. La Procura aveva messo in evidenza delle “falle” nei controlli compiuti dalle assicurazioni: “Il meccanismo ideato riusciva a proliferare grazie allo sfruttamento di una evidente ‘falla’ del sistema di controlli messo in atto dalle compagnie assicurative: infatti, lo scrutinio espletato dalla compagnia sulla documentazione inoltrata dal beneficiario – totalmente fasulla e artefatta – è meramente cartolare e prescinde da riscontri incrociati presso terzi, in particolare presso gli uffici Anagrafe e Servizi demografici degli enti locali, dove invece i finti morti risultavano regolarmente registrati tra la popolazione residente e in vita”. Insomma, sarebbe bastato controllare con uno di questi uffici per scoprire che i morti erano… vivi.   Gli imputati avrebbero poi considerato la loro attività come un lavoro a tutti gli effetti: Tantillo, in un’intercettazione, diceva per esempio a Di Mattei: “Io sono disposto a tutto per un pezzo di pane” e l’altro replicava: “Ma lui minchia non lo ha capito che è appunto, è una cosa che per ora questo lavoro va, è normale che sono state queste opportunità e che noi le stiamo sfruttando, può essere che domani questo lavoro finisce e noialtri restiamo senza travagghio… Io non lascio niente, tutto quello che si annagghia, noi dobbiamo travagghiare sempre! Dove c’è da acchiappare noi mangiamo, la vita è una!”. Fonte internet

Come funziona l’eredità per familiari in Italia?-La tutela dell’erede legittimario: quali sono i parenti che hanno diritto alla legittima?

Come funziona l’eredità per familiari in Italia? La tutela dell’erede legittimario: quali sono i parenti che hanno diritto alla legittima? All’apertura di una successione si pone spesso il problema di comprendere come funziona l’eredità per i familiari in Italia. La questione può apparire complessa e riservata ai tecnici, ma non è affatto così. In questo articolo cercheremo quindi di rivolgerci a un pubblico di lettori meno esperto del settore e che non rinuncia a conoscere i propri diritti, che vuol sapere cos’è la legittima, quali sono i parenti che hanno diritto alla legittima e come si dividono le quote tra eredi. Ma procediamo con ordine.     Indice * Chi ha diritto alla legittima? * Quali sono i parenti che hanno diritto alla legittima? o Figli o Coniuge o Figli e coniuge o Ascendenti o Ascendenti e coniuge * A chi va la casa? * Come si calcola la legittima? * I diritti dell’ex coniuge dopo la separazione * Come si tutela l’erede legittimario? * La tutela contro le donazioni fatte dal defunto * I debiti del defunto: chi li paga? Chi ha diritto alla legittima? In Italia, la legge protegge i diritti sull’eredità dei familiari più stretti del defunto. Questi familiari, chiamati “legittimari“, sono: * il coniuge, * i figli * e (solo in assenza dei figli) gli ascendenti come genitori o nonni. A loro è sempre garantita una parte dell’eredità, chiamata “quota di legittima” o “quota di riserva“, che non può essere tolta nemmeno dal defunto stesso, né con un testamento né con donazioni fatte in vita. I legittimari quindi non possono mai essere diseredati. La quota di eredità che il defunto può decidere di lasciare a chi vuole, senza rispettare questa regola, è chiamata “quota disponibile“. Il defunto ha la libertà di decidere come dividere questa parte tra i legittimari, anche in modo disuguale, dando loro beni diversi o semplicemente denaro. Se un testamento non rispetta la quota di legittima, è comunque valido, ma può essere contestato dai legittimari che vogliano far valere i propri diritti entro 10 anni da quando è avvenuto il decesso. Questa azione, come vedremo meglio a breve, si chiama “azione di riduzione per lesione della legittima”. Quali sono i parenti che hanno diritto alla legittima? Vediamo singolarmente le categorie di soggetti che hanno sempre diritto alla legittima e che abbiamo sinteticamente elencato sopra. Figli In assenza di coniuge, se vi è un solo figlio, allo stesso è riservata la metà del patrimonio (quota disponibile = metà); in assenza di coniuge, se vi sono più figli, sono loro riservati i due terzi del patrimonio da dividersi in parti uguali (quota disponibile = un terzo). Coniuge In assenza di figli e ascendenti, al coniuge è riservata la metà del patrimonio (quota disponibile = metà). Figli e coniuge Nel caso di un solo figlio, gli è riservato un terzo del patrimonio e al coniuge è pure riservato un terzo del patrimonio (quota disponibile = un terzo). Nel caso in cui ci siano più figli, al coniuge è riservato un quarto del patrimonio, ai figli è riservata la metà del patrimonio, in parti uguali tra loro (quota disponibile = un quarto). Ascendenti In assenza di figli e coniuge, agli ascendenti del defunto è riservato un terzo del patrimonio (quota disponibile = due terzi). Ascendenti e coniuge In assenza di figli ma con coniuge e ascendenti, al coniuge è riservata la metà del patrimonio mentre agli ascendenti è riservato un quarto del patrimonio (quota disponibile = un quarto). A chi va la casa? Per quanto riguarda la casa in cui viveva la famiglia, la legge dà al coniuge sopravvissuto il diritto di viverci e di usare i mobili, se erano del defunto o comuni. Questo vale anche se ci sono altri eredi. Ma se i coniugi erano separati, il coniuge sopravvissuto non ha questo diritto, a meno che non vivessero insieme abitualmente. Anche chi conviveva con il defunto ha diritti simili sulla casa comune: egli ha il diritto di vivere nella casa familiare per un tempo pari alla durata della convivenza e comunque non inferiore a 2 anni e non superiore a 5. Tale diritto viene meno se tale soggetto si risposa, si unisce civilmente o inizia una nuova convivenza. Se ci sono figli minori o disabili, il convivente può restare nella casa per almeno tre anni. Come si calcola la legittima? Per determinare l’ammontare della quota disponibile e, quindi, le quote di legittima riservate ai legittimari, occorre un’operazione meramente contabile: la riunione fittizia, che consiste nei seguenti passaggi: * viene prima calcolato il valore di tutti i beni lasciati dal de cuius al momento della morte (valore del patrimonio o relictum); * da tale valore va sottratto il valore dei debiti lasciati dal de cuius (debitum) in modo da avere una sorta di “netto”; * dopodiché bisogna aggiungere il valore di tutte le donazioni (dirette o indirette) fatte dal de cuius quanto ancora era in vita (donatum). E ciò perché anche queste concorrono a formare il valore del patrimonio complessivo del defunto. Per verificare se un erede legittimario è stato leso non ci si deve fermare a quanto da questi ricevuto con la spartizione del suo patrimonio all’apertura della successione o col testamento (se presente). Vanno anche calcolate le donazioni che il legittimario ha ricevuto dal defunto quando questi era ancora in vita. Le donazioni infatti si considerano come se fossero un anticipo sulla quota di legittima. Sicché, ad esempio, un padre che abbia donato gran parte dei propri beni alla figlia potrebbe lasciarla senza nulla al testamento per soddisfare le quote di legittima dei suoi fratelli. La donazione potrebbe però prevedere il contrario ossia che la donazione non deve considerarsi un anticipo della legittima. In tal caso nella donazione ci sarà scritto che essa avviene con “dispensa dalla collazione”. Se così fosse, però, la donazione va a ridurre la “quota disponibile” del donante, ossia quella parte del suo patrimonio di cui può fare ciò che vuole. I diritti dell’ex coniuge dopo la separazione Infine,

Le FAQ più frequenti sulla divisione dell’eredità e sulla divisione del patrimonio tra gli eredi.

      Le FAQ più frequenti sulla divisione dell’eredità e sulla divisione del patrimonio tra gli eredi. Hai dubbi sull’eredità e sui diritti successori in Italia? Sei nel posto giusto. In questa guida, affrontiamo le domande più comuni legate all’eredità, dalla rinuncia all’accettazione, fino ai diritti specifici di coniugi separati o divorziati. Che tu sia un erede, un coniuge o semplicemente interessato a comprendere meglio come funziona il sistema di successione italiano, qui troverai risposte chiare e dirette. Scopri come verificare se qualcuno ha rinunciato all’eredità, come è possibile revocare una rinuncia e cosa significa stipulare un accordo di reintegrazione della legittima. Inoltre, approfondiamo i diritti del coniuge separato e divorziato in materia di successione, offrendoti una panoramica completa e accessibile su questo argomento complesso.     Con esempi pratici e linguaggio semplice, miriamo a rendere l’argomento dell’eredità e dei diritti successori comprensibile a tutti, facilitando la navigazione nelle acque talvolta turbolente della successione ereditaria. Se stai cercando informazioni affidabili e facilmente comprensibili sull’eredità in Italia, continua a leggere per trovare tutte le risposte di cui hai bisogno. Indice * Quanto tempo c’è per accettare l’eredità? * Quanto tempo c’è per rifiutare l’eredità? * Chi sono gli eredi legittimi? * Cosa succede se il defunto non ha lasciato un testamento? * Come sapere se uno dei parenti del defunto ha rinunciato all’eredità? * Cosa accade se un erede rinuncia all’eredità? * Chi ha rinunciato all’eredità può ripensarci ed accettarla? * A cosa ha diritto chi rinuncia all’eredità? * Posso essere obbligato a pagare i debiti del defunto se accetto l’eredità? * Si possono conoscere i debiti assunti dal defunto? * Cosa succede se nel testamento sono favoriti alcuni eredi rispetto ad altri? * Quali diritti ha il coniuge separato? * Quali diritti ha il coniuge divorziato? * Chi ha l’amministratore di sostegno può fare testamento? * Cosa fare se il chiamato all’eredità non accetta né rinuncia? * Cosa significa “accettare un’eredità con beneficio di inventario”? * Che cosa è un “patto di famiglia”? * Se c’è una comunione ereditaria sui beni del defunto, che fare se gli eredi non si mettono d’accorso sulla divisione? * È possibile redigere un testamento che non leda la quota di legittima? * È possibile nominare il beneficiario di una polizza di assicurazione con il testamento? * Come influiscono la comunione legale o la separazione dei beni sui diritti successori? * Dove sono consultabili i testamenti pubblicati? * Chi può impugnare un testamento, sia pubblico sia olografo? * Un testamento nullo/annullabile può essere “convalidato”? Quanto tempo c’è per accettare l’eredità? L’eredità deve essere accettata entro 10 anni dall’apertura della successione. Se questo termine scade, si perde il diritto all’eredità e il parente si considera “rinunciatario”. Tuttavia se l’erede era nel possesso dei beni del defunto (come nel caso del convivente), l’accettazione dell’eredità deve avvenire in tempi più ristretti: entro 3 mesi dal decesso bisogna fare l’inventario e nei 40 giorni successivi la dichiarazione di accettazione, di rinuncia o di accettazione con beneficio di inventario. In assenza di tali adempimenti il parente si considera come se avesse accettato l’eredità e dunque risponde anche dei debiti del defunto. Quanto tempo c’è per rifiutare l’eredità? La legge fissa solo un termine per accettare l’eredità ma non per rinunciarvi. La rinuncia può tuttavia avvenire in due modi: in forma espressa dinanzi al notaio o al cancelliere del tribunale oppure in forma tacita tramite la mancata accettazione dell’eredità entro 10 anni dal decesso (salvo il caso prima visto dell’erede nel possesso dei beni ereditari). Chi sono gli eredi legittimi? Gli eredi legittimi sono i familiari del defunto che, in base alla legge, hanno diritto ad una quota del suo patrimonio. Sono: * il coniuge anche se separato, purché non abbia subito il cosiddetto “addebito” nella separazione; * i figli, sia quelli nati nel matrimonio che fuori. Essi ereditano in parti uguali tra loro, salvo testamento che attribuisca a uno di questi una quota superiore (ma sempre che la quota di legittima venga rispettata); * i genitori solo in mancanza di figli. Anche essi ereditano in parti uguali tra loro. Cosa succede se il defunto non ha lasciato un testamento? In caso di successione senza testamento, si applica la successione legittima, che prevede la divisione del patrimonio tra gli eredi legittimi secondo le quote stabilite dalla legge. Leggi Chi sono gli eredi senza testamento? Come sapere se uno dei parenti del defunto ha rinunciato all’eredità? Ciascun soggetto che vi abbia interesse può sapere se i chiamati all’eredità hanno fatto la rinuncia verificando nel Registro delle successioni. In ogni Tribunale viene tenuto, a cura della Cancelleria, il Registro delle successioni, ove nella Parte prima vengono registrate le dichiarazioni di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e tutti gli atti relativi; nella Parte seconda, vengono registrate le dichiarazioni di rinunzia all’eredità. Il Registro è pubblico e il cancelliere è tenuto, su richiesta di chiunque, a rilasciare estratti o certificati relativi a quanto scritto su esso. Cosa accade se un erede rinuncia all’eredità? Se l’erede che rinuncia all’eredità è il figlio, il fratello o la sorella del defunto, il suo diritto sull’eredità si trasmette al proprio figlio che, a propria volta, potrà accettare o rinunciare all’eredità. E così poi ai nipoti. Se invece l’erede che rinuncia all’eredità è un altro soggetto, la sua quota si divide tra tutti gli altri eredi. Chi ha rinunciato all’eredità può ripensarci ed accettarla? Sì, è possibile. Salvo che il soggetto che venga alla successione a seguito della rinuncia non abbia nel frattempo accettato l’eredità. In mancanza di sua accettazione, il rinunciatario potrà revocare la rinuncia e diventare erede, presentandosi da un notaio o in Cancelleria per rendere una dichiarazione contraria a quella effettuata con l’atto di rinuncia. A cosa ha diritto chi rinuncia all’eredità? Il rinunciante non perde il diritto a ottenere: * polizze vita; * il TFR e le ultime mensilità del defunto; * la pensione di reversibilità. Ciò nonostante il rinunciante non risponde mai dei debiti del defunto. Posso essere obbligato a pagare i debiti