Investigatore Privato Milano: Servizi e Costi – IDFOX Srl- I nostri Servizi Investigativi a Milano -Investigatore Privato Milano Costi, Tariffe -IL tuo Investigatore Privato di “FIDUCIA” a Milan
Investigatore Privato Milano: Servizi e Costi – IDFOX Srl- -I nostri Servizi Investigativi a Milano -Investigatore Privato Milano Costi, Tariffe -IL tuo Investigatore Privato di “FIDUCIA” a Milano Negli anni 90 , internet ha migliorata e stravolta la nostra vita; prima per organizzare un servizio investigativa a New York, occorreva una settima di telefonate e fax, dopo l’era internet e’ diventato tutto piu semplice. Oggi, lo scenario innovativo dell’intelligenza artificiale e del digitale, insieme a internet, attraversiamo un momento innovativo, sofisticato e complesso. L’agenzia Investigativa IFOX Srl-dal 1991- risponde in modo adeguato alle ultime sfide, nell’ambito delle investigazioni, tecniche informatiche forensi e dell’intelligence. Grazie a uno staff di professionisti altamente competenti e tecnologicamente all’avanguardia, siamo il Tuo partner ideale sia per la Tua Azienda che per la Tua Famiglia. Sistematicamente, quando riceviamo una richiesta di preventivo, le prime parole sono: Quanto costa un investigatore privato al giorno? Noi dell’Agenzia IDFOX Srl- anticipiamo la Tua domanda qui: Prima Ti aiutiamo a scoprire e capire quali sono i fattori che determinano il costo tariffa oraria indispensabile a stabilire il prezzo di investigatore privato – AUTORIZATO” dipendente di un’agenzia investigativa specializzata: Innanzitutto devi sapere che il le autorizzazioni di un’agenza investigativa, prevedono l’obbligo di esporre ben in vista nel proprio studio di lavoro il tariffario autorizzato dalla Prefettura con indicati i costi orari minimi di un investigatore privato. In base al tariffario si puo ache stabilire e formulare un dettagliato preventivo relativo al costo giornalieri di un investigatore privato: -se la tariffa oraria minima e’ di euro 50 oltre iva , la tariffa giornalieri per 8 ore sarà di euro 400, da cui sono escluse l’Iva e le spese. Stesso discorso per quanto riguarda i costi per delle indagini e ricerche investigative in ambito privato, aziendale ed assicurativo partono da una cifra oraria minima di € 50,00 oltre iva. Mentre le indagini Osint nel settore commerciale, prevedono una tariffa minima oraria a partire dalle € 40.00. Spese: per le trasferte, oltre alle suddette tariffe, si dovranno aggiungere il costo delle spese sostenute , esempio: rimborso a chilometro oppure ancora considerando l’utilizzo, da parte dell’investigatore privato, di vari mezzi di trasporto utili al suo spostamento ed eventuali costi di pernottamento. Comunque sia , tutto ciò che viene concordato per iscritto all’atto del mandato da il cliente e l’agenzia Investigativa. Inoltre, Ti informiamo, in linea di massima, quali sono i compiti di un investigatore privato e ciò che può fare: Un investigatore privato può svolgere una varietà di indagini; rintraccio di prove dell’infedeltà coniugale, -rintracciare persone scomparse, -accertare situazione patrimoniale di un debitore insolvente, -indagini assenteismo sul posto di lavoro, -controspionaggio industriale o concorrenza sleale ecc. Ti informiamo inoltre che prima di scegliere un’agenzia investigativa devi sapore che: un’agenzia investigativa deve essere AUTORIZZATA e certificata. Questo puoi verificalo in un colloquio preliminare presso il proprio ufficio inoltre il preventivo deve essere gratuito. Di seguito ti suggeriamo ulteriori consigli: La scelta di un investigatore privato non deve essere presa alla leggera. Considerando attentamente aspetti come autorizzazioni, qualifiche, esperienza, reputazione, comunicazione, costi e servizi offerti, si può trovare il professionista che meglio risponde alle proprie esigenze. Negli anni, ci sono capitati piu volte clienti che lamentavano di essere stati truffati da famose agenzie investigative…..FAMOSE… non per meriti professionali, ma per merito di giustizia…….ecc.DIFFIDATE………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! parola del veterano Max Maiellaro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nella vita privata o in azienda può succedere di avere bisogno di affidarsi ad un’agenzia investigativa o un investigatore privato. Quali caratteristiche deve avere l’agenzia di investigazioni a cui ci affidiamo ed in che modo scegliere un investigatore privato? Le agenzie investigative sono numerose e purtroppo ci sono diverse abusive che si spacciamo per agenzia autorizzate… Approfondimenti e consigli in ambito investigativo Investigatore privato: di cosa si occupa e come sceglierlo La struttura organizzativa e il personale qualificato Le agenzie investigative ben strutturate, IDFOX Investigazioni- dal 1991-, Organizzazione Internazionale – nella tecnologia piu Avanzata -Organizzazione articolata su team di investigatori privati -dipendenti- specializzati in vari settori delle indagini professionali, commerciali, difensive, forense ed informatiche , hanno il vantaggio di diversificare gli interventi e avendo più specialità di azione risultano efficaci ed efficienti in diverse circostanze. Questo offre agli assistiti una prima garanzia di sicurezza del servizio nello smascherare gli infedeli. La struttura articolata di un’agenzia di investigazioni garantisce la protezione delle informazioni ed evitando la dispersione di informazioni grazie al decentramento dei servizi e limitando i rischi di fughe di notizie. Le aziende che hanno bisogno di azioni investigative comportano l’impiego di particolari dispositivi investigativi per affrontare casi come l’assenteismo del dipendente, lo spionaggio industriale, la concorrenza sleale del socio, del dipendente o del partner commerciale, di bonifiche ambientali aziendali, le frodi e tutti i fenomeni che purtroppo sono molto diffusi in ambito aziendale e che possono avere risvolti penali. Un’agenzia di investigazioni deve disporre di determinati requisiti ed essere in grado di fare fronte a indagini specifiche ed efficaci che la rendano professionale. Un primo fattore è la struttura organizzativa composta da diversi professionisti che possano dimostrare la propria preparazione e competenza professionale grazie alle competenze nel settore, ai titoli e all’esperienza pregressa. L’aggiornamento sulle tecniche di indagine dimostrano inoltre affidabilità e alta professionalità aziendale. Inoltre, un’agenzia fortemente strutturata è in grado di occuparsi di tematiche più articolate . Riassumendo un’agenzia investigativa di spessore deve avere nel suo organico personale SPECIALIZZATO che sia: – altamente preparato -con solida esperienza sul campo dotato di ottime capacità di analisi delle tematiche investigative, intuito e senso tattico nello sviluppo delle investigazioni e dell’acquisizione delle informazioni. Un altro elemento determinante nella scelta di un’agenzia investigativa di eccellenza è caratterizzato dai contatti e dalle fonti di informazione dislocate sul territorio; più queste reti di contatto sono estese a livello nazionale e internazionale, più lo spessore dell’agenzia sarà considerevole in quanto sarà in grado di sviluppare indagini ed operazioni di acquisizione di informazioni ovunque in modo rapido, attendibile, e non eccessivamente dispendioso. Scegliere il miglior investigatore privato per le tue esigenze richiede attenzione a diversi criteri fondamentali. Ecco alcuni punti da
Origliare e spiare è reato? Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991. Quando controllare una persona è reato e quando non lo è: dalle microspie ai binocoli e cannocchiali. Origliare e spiare cosa fa una persona è reato? Nell’era in cui la tecnologia consente di andare oltre ciò che
Origliare e spiare è reato? Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991. Quando controllare una persona è reato e quando non lo è: dalle microspie ai binocoli e cannocchiali. Origliare e spiare cosa fa una persona è reato? Nell’era in cui la tecnologia consente di andare oltre ciò che l’orecchio umano può percepire, è bene porre particolare attenzione alle modalità con cui si cerca di entrare in possesso di informazioni riservate altrui. Dietro l’angolo infatti c’è sempre l’incriminazione per il reato di “interferenze illecite nella vita privata” per il quale si rischia la reclusione da sei mesi a quattro anni. In questa guida vedremo quando non è consentito origliare, quando è lecito spiare una persona con uno smartphone acceso o altro strumento in grado di trasmettere a distanza le conversazioni che avvengono in un determinato luogo. Ma procediamo con ordine. Indice * Origliare dietro il muro è reato? * Lasciare uno smartphone acceso è reato? * Quando origliare diventa un reato? * E se origlio con il mio orecchio alla porta di casa altrui? * Mettere in vivavoce una telefonata è reato? * Utilizzare micro spie per sentire cosa dicono altre persone è reato? * Spiare da lontano è reato? * Nascondersi per origliare e spiare è reato? Origliare dietro il muro è reato? In passato, origliare significava letteralmente attaccare l’orecchio a una parete per ascoltare le conversazioni nella stanza accanto. Oggi questo risultato può essere raggiunto anche in altri modi, ad esempio posizionando uno smartphone in una stanza collegato con cuffiette bluetooth, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica. Se, ad esempio, ti trovassi in un ufficio e volessi sentire cosa dice il tuo capo nell’ufficio dietro la tua parete di cartongesso, questo tipo di azione, seppur moralmente discutibile, non integrerebbe un reato secondo il Codice penale, purché usi solo le tue orecchie o strumenti non tecnologici come uno stetoscopio (quello strumento che usano i medici per ascoltare il battito del cuore, tanto per intenderci). La Cassazione ha, infatti, più volte detto che spetta a chi vuol proteggere la propria privacy adottare tutti i mezzi necessari per evitare intrusioni altrui (come ad esempio parlare a bassa voce o in luoghi isolati). Lasciare uno smartphone acceso è reato? Secondo la Cassazione è legittimo utilizzare lo smartphone acceso per captare le conversazioni altrui, purché ciò non avvenga nei luoghi di privata dimora altrui (ossia la casa in cui si vive). È consentito farlo anche all’interno di un’auto, nascondendo il dispositivo, ad esempio, sotto il tappetino o tra i sedili posteriori (Cass. sent. n. 3446/2024). L’abitacolo di un’autovettura non rappresenta un luogo di privata dimora e quindi non viene protetto dalla legge sulla privacy. L’ex coniuge che istalli all’interno della macchina un apparecchio Gps per ascoltare le telefonate dell’ex moglie non viola l’art. 615-bis (“interferenze illecite nella vita privata”). Quando origliare diventa un reato? Origliare diventa reato innanzitutto quando non ci si limita ad ascoltare le altrui conversazioni, ma quando queste vengano registrate. La registrazione è infatti lecita solo quando non avviene a casa del soggetto “intercettato” e quando colui che registra è fisicamente presente. Diventa invece un reato – quello appunto di interferenze illecite – nel momento in cui quest’ultimo si allontana lasciando il registratore acceso. L’uso di dispositivi elettronici per origliare o registrare conversazioni senza consenso rappresenta una violazione della privacy e quindi un reato. Se, ad esempio, lasciassi un cellulare in una stanza con il registratore attivo o installassi una telecamera nascosta, potresti essere accusato di interferenze illecite nella vita privata altrui. E se origlio con il mio orecchio alla porta di casa altrui? Origliare dietro la porta di casa del proprio vicino integra una violazione della privacy se ci si avvicina troppo. La Cassazione ha infatti ritenuto che sostare sullo spazio antistante l’ingresso, quello dove solitamente si mette lo zerbino, integra il reato di “violazione di domicilio”. Difatti, tale zona è considerata un’estensione della casa e quindi protetta dalla privacy. Chi, nonostante l’invito ad allontanarsi da lì, rifiuta di farlo può essere querelato. Tuttavia, il semplice fatto di sostare sul pianerottolo per sentire le voci provenienti dall’appartamento accanto non è reato. E questo perché, come anticipato, spetta a chi vuol tutelare la propria privacy adottare tutti i mezzi necessari a tale scopo, iniziando col parlare a bassa voce. Mettere in vivavoce una telefonata è reato? Registrare una telefonata all’insaputa dell’altro conversante è lecito e non integra alcun reato. Tuttavia, chi utilizza il vivavoce al solo scopo di far segretamente ascoltare la discussione a un terzo commette reato (a essere querelati saranno entrambi tali soggetti). Chi parla infatti deve conoscere l’identità dei soggetti che ascolano le sue parole per poter scegliere, in modo consapevole, cosa dire e cosa no. Utilizzare micro spie per sentire cosa dicono altre persone è reato? Su Amazon e, in generale, sui siti che vendono prodotti tecnologici sono presenti numerosi oggetti di uso comune che nascondono al loro interno microspie (ad esempio penne, libri, radiosveglie, ecc.). L’utilizzo di tali strumenti è sempre illecito se effettuano registrazioni. Se invece servono solo a trasmettere a distanza immagini o suoni e non vengono posizionati nei luoghi di privata dimora altrui sono leciti, stando almeno ad un recente orientamento della Cassazione (sent. n. 3446/2024). Spiare da lontano è reato? Pedinare una persona non è reato, a meno che non la si molesti (in questo caso però la vittima dovrebbe accorgersi del pedinamento). Non è reato neanche spiare una persona con un binocolo o un cannocchiale, purché ciò non avvenga in un luogo pubblico (come una strada o un giardino), nel qual caso potrebbe scattare il reato di molestie. Posizionare invece tali strumenti su un tetto o un balcone privato non è reato. Questo perché il reato di molestie scatta solo quando la condotta è realizzata in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Secondo tuttavia un orientamento non commette reato il vicino che guarda, dalla propria finestra cosa fa la vicina dirimpettaia, a patto che non utilizzi strumenti tecnologici che gli consentano di arrivare lì dove l’occhio umano non può (ad esempio telecamere con zoom digitale). Nascondersi per origliare e
Al datore spetta il risarcimento per l’incidente del lavoratore? Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991. Come un’azienda può esercitare il diritto di rivalsa se un dipendente è coinvolto in un sinistro stradale.
Al datore spetta il risarcimento per l’incidente del lavoratore? Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991. Come un’azienda può esercitare il diritto di rivalsa se un dipendente è coinvolto in un sinistro stradale. Si ritiene spesso che, in caso di incidente stradale, il risarcimento sia una questione che coinvolga solo il danneggiato, il responsabile e l’assicurazione di quest’ultimo. Tuttavia, quando la vittima è un lavoratore dipendente si inserisce un ulteriore soggetto: il suo datore di lavoro. Anche quest’ultimo infatti subisce un pregiudizio finché l’infortunato non guarisce e non torna in ufficio. Ci si chiede allora se al datore spetta il risarcimento per l’incidente del lavoratore, in che termini e a quali condizioni. Nel seguente articolo verificheremo cosa dice in proposito la legge e la giurisprudenza. Analizzeremo quindi la possibilità per i datori di lavoro di richiedere un indennizzo all’assicurazione per il danno subito a seguito dell’assenza forzata del proprio lavoratore. Indice * Può un’azienda essere risarcita per l’assenza di un dipendente? * Cosa dice la legge a riguardo? * Quali sono i precedenti? * Come procedere per ottenere il risarcimento? * Qual è il danno che spetta al datore? Può un’azienda essere risarcita per l’assenza di un dipendente? Quando un dipendente è coinvolto in un sinistro stradale e ciò comporta una sua prolungata assenza dal lavoro, il datore di lavoro si trova a dover fronteggiare una situazione critica. Nonostante l’inattività del lavoratore, l’azienda è obbligata a continuare a erogargli la retribuzione, per come previsto dal contratto di lavoro. È vero che l’Inps e l’Inail coprono gran parte dello stipendio di chi è in malattia, ma è anche vero che l’azienda deve fare a meno di un elemento inserito stabilmente nella propria organizzazione e questo potrebbe tradursi in un danno economico non indifferente. Cosa dice la legge a riguardo? L’articolo 2043 del Codice civile stabilisce che chiunque causi un danno ingiusto a terzi, sia con azioni dolose che colpose, è tenuto a risarcire. Questo principio si estende anche ai datori di lavoro che, a causa di un incidente stradale subìto da un dipendente, si vedono privati della sua prestazione lavorativa. La giurisprudenza, con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 6132 del 12.11.1988, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del datore di lavoro per l’impossibilità di usufruire della prestazione lavorativa. Quali sono i precedenti? La giurisprudenza italiana ha affrontato questa tematica già dal 1971, consolidando la possibilità per i datori di lavoro di esercitare un diritto di rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro e, per conto suo, alla relativa compagnia di assicurazione. Semplificando, è diventato un concetto ben riconosciuto, anche se non molto diffuso, che un datore di lavoro può subire un danno economico quando un suo dipendente è coinvolto in un incidente stradale causato da un’altra persona. Come procedere per ottenere il risarcimento? Il datore di lavoro, che intenda esercitare il diritto di rivalsa, deve dimostrare il danno economico subìto a causa dell’assenza del dipendente dal lavoro. Inoltre, può avvalersi dell’articolo 144 del Codice delle assicurazioni, che consente al danneggiato di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile del sinistro. Tale azione, ai sensi di legge, si prescrive decorsi due anni dal fatto anche se, nel frattempo, il lavoratore non è più alle dipendenze dell’impresa. Qual è il danno che spetta al datore? Il risarcimento spettante al datore è pari alla retribuzione differita maturata nel periodo di assenza (la tredicesima, la quattordicesima, la gratifica natalizia, il premio di produzione, il TFR ecc.), nonché le ferie non godute, comunque maturate, in tale periodo. Se il datore ha dovuto poi sostituire il dipendente con un altro durante la sua assenza, avrà diritto al risarcimento dei relativi costi. Lo stesso diritto di rivalsa spetta al datore anche quando l’incidente non riguarda un dipendente ma il socio con conferimento di lavoro.
legale registrare le assemblee condominiali in video? Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991. Quando l’assemblea di condominio si svolge online è possibile attivare il registratore senza dire nulla ai presenti?
legale registrare le assemblee condominiali in video? Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991. Quando l’assemblea di condominio si svolge online è possibile attivare il registratore senza dire nulla ai presenti? A seguito della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha introdotto modifiche all’articolo 66 delle disposizioni attuative del Codice civile, anche le assemblee condominiali possono essere svolte in remoto, ossia tramite videoconferenza oppure in modalità mista (sia in presenza, sia online). In questo contesto, la possibilità di memorizzare le immagini che appaiono sullo schermo tramite la piattaforma utilizzata per la connessione con gli altri condomini ha posto il seguente interrogativo: è legale registrare le assemblee condominiali online in video? Con la normalizzazione delle assemblee virtuali, molti condomini hanno espresso il desiderio di registrare tali incontri, sia per garantire una documentazione fedele di quanto discusso sia per avere un supporto incontrovertibile in caso di future controversie. Questa tendenza non riguarda solo le riunioni virtuali ma si estende anche a quelle fisiche, soprattutto nelle grandi città e nelle aree turistiche dove le seconde case sono frequenti. La videoregistrazione di assemblee condominiali solleva diverse questioni legali e pratiche: * quali sono i requisiti legali per poter registrare un’assemblea? È necessario il consenso di tutti i partecipanti? * Chi detiene la responsabilità della conservazione dei file audio e video? Quali misure sono adottate per garantire la sicurezza e la privacy di tali dati? * Chi ha il diritto di accedere alle registrazioni e in quali circostanze è possibile richiederne una copia? Queste domande mettono in luce la complessità dell’argomento che coinvolge la tutela di diritti potenzialmente contrapposti: da un lato, la libertà individuale e il diritto alla privacy, garantiti dalla Costituzione; dall’altro, l’interesse legittimo a documentare fedelmente gli esiti delle riunioni condominiali. In alcuni casi, la giurisprudenza e le indicazioni fornite dal Garante della privacy possono offrire linee guida utili per navigare in questo complesso scenario. Indice * Consenso informato per la videoregistrazione * La richiesta di accesso alle videoregistrazioni * Verbalizzazione delle assemblee Stanchezza: non sempre è collegata al dormire poco. Cosa c’è in realtà dietro? Consenso informato per la videoregistrazione La videoregistrazione delle assemblee condominiali richiede il preventivo ottenimento del consenso informato da parte dei partecipanti. Questo deve essere espresso all’unanimità e va chiaramente riportato nel verbale dell’assemblea. Ciò significa che, prima di avviare la registrazione, l’opportunità di tale scelta deve essere rimessa alla volontà dell’assemblea: bisognerà poi votare e trascrivere tutto nel verbale. Le linee guida del Garante della privacy, pur precedenti all’entrata in vigore del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) del 25 maggio 2018, restano un riferimento valido e offrono indicazioni dettagliate su come procedere. Secondo il Garante, la registrazione video di un’assemblea condominiale è permessa solo se vi è il consenso esplicito di tutti i partecipanti. È fondamentale che ogni documentazione prodotta, indipendentemente dal supporto utilizzato, sia custodita in modo da prevenire accessi non autorizzati. Tuttavia, la decisione cozza con il diverso orientamento sposato dalla Cassazione secondo cui è possibile registrare una conversazione tra persone ignare di ciò, a patto che non ci si trovi nel domicilio di queste ultime e che il file non venga poi divulgato o pubblicato. Questo porta a ritenere che sia legale registrare una riunione di condominio, sia in presenza che online senza dire nulla ai presenti e quindi senza informarli di ciò, se tanto serve a far valere i propri diritti dinanzi al giudice. Se invece si preferisce adottare una soluzione condivisa da tutti i condomini, prima di procedere alla videoregistrazione, è necessario che questi ultimi siano adeguatamente informati sulle finalità della registrazione, sul luogo di conservazione del file per garantire la sicurezza dei dati, sulla durata della sua conservazione e sulle modalità di accesso al file stesso. Questa informativa preliminare è essenziale per garantire che il consenso raccolto sia effettivamente informato e consapevole. L’articolo 67 delle disposizioni attuative del Codice civile elenca le categorie di soggetti aventi diritto di partecipazione, inclusi, per certi aspetti, anche i conduttori, come specificato dall’articolo 9 della Legge 392/78. Inoltre, l’articolo 67, comma 6, definisce i limiti di partecipazione degli usufruttuari, limitandoli alle questioni di ordinaria amministrazione e godimento dei servizi comuni, escludendo di fatto le decisioni di maggiore rilievo. In questo contesto, sia la concessione dell’autorizzazione alla videoregistrazione sia il diritto di accesso ai file video sono prerogative esclusive dei soggetti effettivamente legittimati a partecipare alle deliberazioni su specifici argomenti all’ordine del giorno. Questo aspetto aggiunge un ulteriore livello di complessità nella gestione delle registrazioni, richiedendo un’attenta valutazione dei diritti di ciascun partecipante in relazione ai diversi punti trattati durante l’assemblea. La richiesta di accesso alle videoregistrazioni La gestione delle richieste di accesso alle videoregistrazioni delle assemblee condominiali pone significativi interrogativi in termini di privacy e responsabilità per l’amministratore. In presenza di una richiesta legittima, quest’ultimo si trova di fronte alla complessa necessità di isolare le informazioni pertinenti al richiedente, eliminando qualsiasi dato non direttamente rilevante. Tale processo non solo richiede una notevole quantità di tempo e risorse, ma espone anche l’amministratore al rischio di incorrere in violazioni della privacy.
dimostrare che l’ex non ha mai voluto lavorare? Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991. Come non versare l’assegno di mantenimento all’ex coniuge: quando e come fornire la prova che lo stato di disoccupazione è volontario.
dimostrare che l’ex non ha mai voluto lavorare? Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991. Come non versare l’assegno di mantenimento all’ex coniuge: quando e come fornire la prova che lo stato di disoccupazione è volontario. In caso di separazione o divorzio, il giudice riconosce sempre l’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge che non ha lavorato per dedicarsi alla famiglia. Ma a una sola condizione: che tale volontà sia frutto di una scelta condivisa tra i due. Chi decide di restare a casa per propria scelta non ha diritto a nulla. Ora la Cassazione ha spiegato come dimostrare che l’ex non ha mai voluto lavorare: una prova non sempre facile visto che, il più delle volte, queste discussioni si consumano all’interno delle quattro mura domestiche e non viene certo sottoscritto un accordo. In questo articolo vedremo, pertanto, come evitare di pagare l’assegno di mantenimento all’ex disoccupato/a. Ma procediamo con ordine. Indice * Quando non spetta l’assegno di divorzio * Come non versare il mantenimento all’ex coniuge * Come dimostrare che l’ex coniuge non ha mai voluto lavorare? Quando non spetta l’assegno di divorzio Il mantenimento, dopo il divorzio, non è dovuto quando il coniuge richiedente: * ha comunque la capacità di mantenersi da solo, la cosiddetta autosufficienza economica (si pensi a una donna con un contratto di insegnante); * ha subìto il cosiddetto “addebito” nella causa di separazione, ossia il giudice lo ha ritenuto colpevole per aver violato i doveri del matrimonio (fedeltà, coabitazione, assistenza, collaborazione); * ha un contratto part-time che potrebbe estendere a full time e non lo fa per propria scelta; * è disoccupato perché non ha mai voluto lavorare o comunque non si è impegnato nella ricerca di un posto o di una propria indipendenza economica. Al contrario, il mantenimento è sempre dovuto quando il coniuge richiedente: * ha superato l’età lavorativa e non potrebbe più occuparsi (all’incirca 40 anni); * ha una disabilità che gli impedisce di lavorare; * ha sacrificato la propria carriera lavorativa per badare alla famiglia, alla casa e ai figli, anche se per mezza giornata. Come non versare il mantenimento all’ex coniuge Per non versare l’assegno di mantenimento è necessario: * nel caso di addebito, che la prova della condotta colpevole sia data dal soggetto al quale viene chiesto l’assegno; * in tutti gli altri casi, che il coniuge richiedente dimostri: a) la propria insufficienza economica e quindi l’incapacità a mantenersi; b) che tale incapacità non dipenda da propria colpa. Come visto, l’onere della prova è diversamente ripartito a seconda della situazione. Di norma quindi è chi chiede l’assegno divorzile a dover dimostrare al giudice di possedere uno dei requisiti che gli consentono di ottenere il sussidio. Come dimostrare che l’ex coniuge non ha mai voluto lavorare? A questo punto, se chi chiede l’assegno fornisce la prova di aver fatto da “casalinga”, spetta all’altro dimostrare che tale scelta è stata unilaterale ossia non condivisa. Ma come dimostrare che l’ex è voluto restare disoccupato per propria scelta? Di certo è possibile produrre registrazioni ottenute in casa, anche senza il consenso dell’ex che non sapeva di essere registrato. La conversazione può essere oggetto di memorizzazione su un supporto digitale senza che ciò costituisca violazione della privacy, benché avvenuta all’interno della comune dimora. Non solo: secondo la Cassazione (sent. n. 8897/2024) è possibile altresì fornire la prova di tali circostanze con testimonianze da parte di terzi che abbiano sentito con le proprie orecchie le dichiarazioni del coniuge disoccupato. Secondo infatti la Corte, il giudice «non può negare la prova orale volta a dimostrare che l’ex coniuge si è sempre rifiutato di lavorare». Con questo principio, i giudici hanno accolto il ricorso di un uomo che era stato condannato a versare l’assegno di divorzio in favore dell’ex moglie. Il primo aveva inteso dimostrare con testimoni non solo la disaffezione della donna nei confronti del marito e dei figli e il disinteresse della medesima per la cura della casa e per il disbrigo delle faccende domestiche, ma anche la circostanza relativa alla scelta volontaria – da parte della stessa signora – di non svolgere attività lavorativa successivamente al matrimonio e al suo rifiuto di accettare proposte lavorative. La Suprema corte, nell’accogliere la domanda, ha rilevato che le dichiarazioni dei testimoni si possono rivelare del tutto decisive ai fini della decisione.
Come tutelarsi dai debiti dei genitori in vita? Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991.
Come tutelarsi dai debiti dei genitori in vita? Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991. I casi in cui un figlio può essere chiamato a pagare un debito di un genitore e i rimedi previsti dalla legge per difendersi. Immaginiamo una famiglia tipo: due genitori, un figlio, una vita tranquilla fatta di piccole gioie quotidiane e qualche difficoltà. Un giorno, però, uno dei genitori si trova ad affrontare difficoltà economiche significative, accumulando debiti che sembrano insormontabili. La situazione diventa fonte di preoccupazione non solo per il debitore, ma anche per i suoi familiari, che temono le possibili ripercussioni sulla loro vita. Questa preoccupazione li porta a chiedersi: come tutelarsi dai debiti di un genitore in vita? In questo articolo vedremo in quali casi i figli rispondono dei debiti dei genitori. Inoltre esploreremo le strategie e le protezioni legali a disposizione di chi si trova ad affrontare una situazione simile, evidenziando come il diritto possa offrire soluzioni per proteggere i propri beni e la propria serenità. Indice * I figli devono pagare i debiti dei genitori? * Debiti di un genitore: possono essere pignorati i beni del figlio? * Cosa rischia chi garantisce un debito del genitore? * Come tutelarsi dai debiti di un genitore defunto? Ottieni una valutazione personale e gratuita.realadvisor.it I figli devono pagare i debiti dei genitori? Va subito precisato che il pericolo di doversi accollare i debiti di un genitore esiste; tuttavia, non è una situazione che si verifica in maniera automatica e indiscriminata. Infatti, durante il periodo di vita del debitore, i figli non sono tenuti al pagamento delle obbligazioni a suo carico. Questa responsabilità può manifestarsi solamente a seguito del decesso del genitore, e anche in questo caso, soltanto se si decide di accettare l’eredità. Inoltre, è importante sottolineare che non tutte le passività del defunto vengono necessariamente trasferite agli eredi. Comprendere in che modo gestire e, eventualmente, eludere le responsabilità derivanti dai debiti di un genitore è fondamentale per organizzare strategicamente le proprie mosse future. Debiti di un genitore: possono essere pignorati i beni del figlio? Quando una persona non paga I propri debiti, i suoi beni possono essere sottoposti a pignoramento da parte dei creditori. Lo scopo di questa procedura, che si svolge sotto la direzione e il controllo di un giudice, è quello di pervenire alla loro vendita e di pagare i debiti con il ricavato. Tra le varie forme di pignoramento, l’unica che può in qualche modo coinvolgere i beni appartenenti ai figli del debitore è quella mobiliare. Il pignoramento mobiliare presso il debitore (art. 513 e seguenti c.p.c.) è una procedura esecutiva che permette al creditore, tramite la figura dell’ufficiale giudiziario, di identificare e i beni mobili del debitore e sottrarli alla sua disponibilità, al fine di recuperare il credito dovuto. Questa azione non necessita di una notifica preventiva al debitore, che vedrà l’ufficiale giudiziario presentarsi direttamente alla sua residenza o nei luoghi di sua proprietà per eseguire il pignoramento, seguendo le disposizioni previste nel codice di procedura civile. La procedura prevede diverse fasi, dalla scelta dei beni da pignorare fino alla redazione del verbale di pignoramento. La legge impone limitazioni riguardo ai beni che possono essere pignorati, proteggendo quelli indispensabili per la vita quotidiana del debitore e della sua famiglia, come gli oggetti personali e di uso domestico, nonché gli strumenti necessari per l’esercizio della professione o del mestiere del debitore. La ricerca dei beni da pignorare si svolge principalmente nella residenza del debitore o in altri luoghi di sua proprietà, e può estendersi anche fuori da questi ambiti in casi particolari, con l’autorizzazione del Presidente del Tribunale. Tale ricerca deve rispettare determinati orari e non può avvenire nei giorni festivi. L’ufficiale giudiziario ha il compito di selezionare i beni più facilmente liquidabili per soddisfare il credito, seguendo una gerarchia di valore e di realizzabilità, e procede al pignoramento redigendo un verbale che attesta le operazioni effettuate. A questo punto, per il figlio c’è un rischio. Se , infatti, egli convive con il genitore debitore, la legge prevede che tutti i beni presenti nell’abitazione di quest’ultimo siano presumibilmente di sua proprietà fino a prova contraria. Pertanto, per tutelarsi il figlio deve essere in grado di dimostrare con fatture o ricevute l’acquisto di determinati oggetti che gli appartengono (come quadri, divani, televisori, consolle per videogiochi, strumenti elettronici). Se non c’è questa possibilità, può essere prudente, finché la situazione debitoria del genitore non si sarà risolta, conservare questi beni in un altro luogo, ad esempio l’abitazione dei nonni o di altri parenti. Diversamente, questi oggetti potranno essere soggetti a espropriazione. Cosa rischia chi garantisce un debito del genitore? Esiste una specifica circostanza in cui la responsabilità finanziaria di un genitore può direttamente influenzare un figlio durante la vita del primo: ciò si verifica quando egli decide di agire come garante del genitore, impegnandosi attraverso la sottoscrizione di una fideiussione (art. 1936 cod. civ.).. Questo scenario è comune quando un familiare, trovandosi in condizioni economiche precarie e avendo necessità di accedere a un finanziamento, si rivolge a un parente per ottenere sostegno nella richiesta di prestito presso un istituto bancario. Frequentemente, per venire incontro alle esigenze del familiare, alcuni individui procedono alla firma di documenti e atti bancari senza dedicare la dovuta attenzione al loro effettivo significato e portata. Tale comportamento, dettato talvolta da una mancanza di conoscenza o da un eccesso di superficialità, porta a sottovalutare la serietà dell’impegno assunto, ritenendo erroneamente che tali documenti siano privi di conseguenze concrete. In realtà, la fideiussione costituisce un vero e proprio impegno legale che comporta la possibilità, per la banca, di aggredire anche il patrimonio del garante, oltre a quello del debitore principale, per il recupero del credito, nel caso in cui quest’ultimo non sia in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari. L’unico modo per prevenire queste spiacevoli conseguenze è quello di evitare di firmare fideiussioni su richiesta di un genitore in condizioni economiche precarie. Come tutelarsi dai debiti di un genitore defunto? Abbiamo visto come tutelarsi dai debiti dei genitori in vita. Per proteggersi dai debiti che potrebbero essere lasciati da un genitore defunto, invece, esistono strategie legalmente riconosciute.. La scelta più diretta è quella di rinunciare all’eredità o optare per l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. Rinunciando all’eredità (art. 519 cod. civ.), si evita completamente di diventare eredi e, di conseguenza, di assumersi qualsiasi responsabilità per i debiti del defunto. D’altra parte, accettando l’eredità con beneficio d’inventario (art. 484 cod. civ.), si accetta di ereditare, ma si limita la propria responsabilità ai soli
Ritardo volo: spetta il risarcimento se si viene avvisati prima? Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991. Se non c’è attesa in aeroporto il passeggero ha comunque diritto all’indennizzo?
Ritardo volo: spetta il risarcimento se si viene avvisati prima? Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991. Se non c’è attesa in aeroporto il passeggero ha comunque diritto all’indennizzo? Immagina di essere in vacanza. Hai già prenotato il volo di ritorno. Senonché la compagnia aerea ti telefona per comunicarti un differimento dell’imbarco di tre ore. In questo modo non sei costretto ad attendere inutilmente al gate. Ebbene, in una situazione del genere avresti ugualmente diritto all’indennizzo previsto dalla legge? Se c’è un ritardo del volo spetta il risarcimento se si viene avvisati prima? In un recente sviluppo giurisprudenziale, la Cassazione ha emesso una sentenza significativa che influisce sui diritti dei passeggeri aerei, stabilendo che il diritto all’indennizzo per il ritardo di un volo è incondizionato, anche nel caso in cui il passeggero sia stato preventivamente informato del ritardo e non abbia subito l’inconveniente di attese prolungate in aeroporto. La sentenza n. 6446/2024, emanata il 12 marzo 2024 dalla terza sezione della Suprema Corte, entra nel merito della questione relativa ai disservizi aerei. Il caso in esame riguardava un passeggero che aveva subito un ritardo di quasi sei ore su un volo internazionale. Nonostante fosse stato informato del ritardo e avesse evitato l’attesa in aeroporto, soggiornando in un resort con trattamento all inclusive, egli aveva ugualmente richiesto un indennizzo di 600 euro per il disagio subito. In primo grado, il giudice di pace aveva rigettato l’istanza ritenendo che, in mancanza di un danno concreto (costituito dall’attesa fisica in aeroporto), non si potesse invocare alcun diritto al risarcimento. Tuttavia, in secondo grado, il Tribunale ha ribaltato la decisione, riconoscendo il diritto all’indennizzo del passeggero. La compagnia aerea ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che il passeggero non avrebbe dovuto ricevere alcun indennizzo, in quanto non aveva sperimentato l’inconveniente dell’attesa in aeroporto senza assistenza. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto tale argomentazione, affermando che il diritto alla compensazione pecuniaria scatta con il verificarsi oggettivo di un ritardo superiore alle tre ore, indipendentemente dalle circostanze individuali di attesa o disagio. La decisione della Suprema Corte enfatizza che il risarcimento non è legato al disagio per l’attesa in aeroporto, ma è piuttosto una conseguenza automatica del ritardo in sé e per sé, una volta superata la soglia delle tre ore. Questo principio si allinea con l’obiettivo di garantire la tutela dei diritti dei passeggeri, indipendentemente dalla presenza fisica del viaggiatore in aeroporto al momento originariamente previsto per il volo. La sentenza ribadisce il principio secondo cui le informazioni preventive fornite dalle compagnie aeree sui ritardi non esimono quest’ultime dalle loro responsabilità verso i viaggiatori. Ci si potrebbe quindi domandare perché la società di trasporto debba avvisare i passeggeri se, comunque, sarà tenuta a risarcirli. Di certo per evitare le spese di assistenza a terra, che includono un pasto e, se necessario, il trasferimento dall’aeroporto alla città più vicina.
Appropriazione indebita di dati informatici. Agenzia IDFOX Investigazioni È reato sottrarre i file mediante copiatura da un personal computer aziendale affidato per motivi di lavoro e restituito con hard disk formattato?
Appropriazione indebita di dati informatici. Agenzia IDFOX Investigazioni È reato sottrarre i file mediante copiatura da un personal computer aziendale affidato per motivi di lavoro e restituito con hard disk formattato? Il file informatico possiede una dimensione fisica particolare, costituita dalla grandezza dei dati che lo compongono. Presenta, inoltre, la caratteristica di essere trasferibile da un sistema all’altro, ovvero attraverso internet, pur mantenendo inalterate le proprie caratteristiche. Esso è pertanto considerato cosa mobile. Ora, molto spesso sorgono controversie proprio in relazione a vicende nelle quali gli impiegati di alcuni uffici o attività, dimessisi o licenziati per svariati motivi, o in procinto di cambiare aria, ufficio, o addirittura attività, copiano dati informatici presenti su computer aziendale prima di andare via. La domanda che molti si pongono, in buona sostanza, è se questi dati abbiano natura di cosa mobile ai sensi della legge penale e quindi se l’attività posta in essere integri l’appropriazione indebita di dati informatici. Indice * Le entità digitali sono beni immateriali? * Cosa si intende per cosa mobile ai sensi della legge penale? * Il file informatico può essere oggetto di furto o di appropriazione indebita? * Quale reato integra sottrarre i file dal computer aziendale? * Considerazioni personali Le entità digitali sono beni immateriali? Fino a non molto tempo fa si riteneva che la particolare natura delle entità digitali rappresentasse un ostacolo logico alla integrazione del reato di appropriazione indebita. Trattandosi di cose immobili, si diceva, non possono essere in nessun modo fatte proprie e quindi nessun reato si configura, sia esso quello di furto o di appropriazione indebita. La copiatura non autorizzata era quindi considerata una semplice “presa di conoscenza” che non comportava la perdita del possesso dei file da parte del legittimo possessore. Pur essendoci insomma un ingresso dei dati nel patrimonio dell’agente, non si riscontrava un impossessamento esclusivo con conseguente spoliazione del titolare della disponibilità. Cosa si intende per cosa mobile ai sensi della legge penale? Prima di verificare se ed eventualmente come sia cambiato il concetto di file come cosa mobile, è opportuno partire dal concetto di cosa mobile ai fini penali. Alla esplicitazione del concetto ha pensato la dottrina, composta da autorevoli giuristi, secondo la quale rientra nel genere di cosa mobile ogni entità materiale, diversa dall’uomo e dal cadavere, idonea a essere trasportata da un luogo a un altro secondo la sua funzione sociale e che sia capace di soddisfare un bisogno umano, materiale o spirituale. Il requisito della definitezza spaziale consente di escludere, dalla categoria delle cose mobili, il cielo, la pioggia e la neve. Il requisito della esistenza autonoma consente di escludere il corpo umano nella sua interezza, eccetto le parti separabili, come il sangue destinato alla trasfusione o un organo destinato al trapianto. In questi due casi, trattandosi di cose mobili come detto separati dal corpo, è possibile la configurabilità dei reati di furto o di appropriazione indebita. Il file informatico può essere oggetto di furto o di appropriazione indebita? Considerata la nozione informatica e comunemente accolta di file, inteso quale insieme di dati, archiviati o elaborati, cui sia stata attribuita una denominazione secondo le regole tecniche, non può negarsi che esso possieda una specifica dimensione fisica. I dati dunque non sono affatto immateriali, anzi, rappresentano delle tipiche espressioni di leggi fisiche, grazie alle quali è possibile fissarli sui dispositivi magnetici o ottici che li comprendono; e anche quando sono in fase di elaborazione da parte della macchina, sono costituiti da impulsi elettrici che esprimono combinazioni di simboli numerici, quali riproduzioni di concetti. Queste cifre, comunemente chiamate bit, si raggruppano, in numero di otto, in celle, denominate convenzionalmente byte. Si tratta quindi di entità che occupano una porzione di memoria quantificabile, la cui dimensione dipende dalla quantità di dati che in essa possono essere contenuti, e possono subire operazioni (quali appunto la creazione, la copiatura e l’eliminazione) tecnicamente registrate o registrabili dal sistema operativo. Il dato quindi possiede tutti i requisiti di mobilità della cosa: la definitezza spaziale, perché risulta delimitata all’interno del computer ove occupa una porzione specifica di memoria; l’esistenza autonoma, in quanto non si trova in rapporto di dipendenza con nessun altro elemento presente nell’ambiente informatico al quale appartiene; la suscettibilità di essere spostato da un luogo a un altro, poiché può muoversi oppure essere spedito. Considerato infine il valore patrimoniale che rivestono le informazioni racchiuse nei file, possiamo affermare che l’identità digitale, pur non essendo materialmente tangibile, è fisicamente identificabile e riconducibile nell’ambito della categoria delle cose mobili. Il complesso di queste caratteristiche conferma sul piano logico la possibilità che il dato informatico sia in grado di formare oggetto di condotte di sottrazione e appropriazione.
Assenteismo Dipendente -Assenteismo sul lavoro – licenziamento giusta causa. Agenzia IDFOX Investigazioni Aziendali dal 1991. Costi, Tariffe, Prezzo
Assenteismo Dipendente -Assenteismo sul lavoro – licenziamento giusta causa. Agenzia IDFOX Investigazioni Aziendali dal 1991. Costi, Tariffe, Prezzo In ambito lavorativo, il termine assenteismo è utilizzato per identificare il comportamento dei dipendenti che si assentano abitualmente, o comunque in modo sistematico. Quali indizi lascia l’ipotetico assenteista? · Ritardo sistematico sul posto di lavoro · Ricorso continuo a permessi per malattia. Uso continuo di permessi -legge 104. L’assenteismo sul lavoro si verifica quando i dipendenti si assentano dal lavoro, in modo ripetuto o saltuario, senza giustificato motivo. Questo comportamento può avere diverse cause, tra cui malattia, doppio lavoro, concorrenza sleale, infortunio, impegni personali o semplice mancanza di motivazione. L’assenteismo sul lavoro è un fenomeno che può causare problemi seri per le aziende, sia in termini di produttività che di costi. Cos’è l’assenteismo sul lavoro? Danni per l’azienda Come calcolare l’assenteismo? Come prevenire l’assenteismo in azienda? È possibile licenziare il dipendente assenteista? Cos’è l’assenteismo sul lavoro? L’assenteismo sul lavoro si verifica quando i dipendenti si assentano dal lavoro, in modo ripetuto o saltuario, senza giustificato motivo. Questo comportamento può avere diverse cause, tra cui malattia, infortunio, impegni personali o semplice mancanza di motivazione. Conoscere questa condizione è importante per intervenire in modo tempestivo ed evitare che l’atteggiamento di uno o più dipendenti possa danneggiare gravemente l’azienda. Danni per l’azienda Abbiamo detto che l’assenteismo dei dipendenti può causare diversi danni alle aziende, tra cui: Riduzione della produttività: la mancanza di personale può causare ritardi nella produzione, con conseguente perdita di tempo e di opportunità di guadagno. Aumento dei costi: l’assenteismo dei dipendenti può portare all’aumento dei costi aziendali, ad esempio per il pagamento di straordinari, per recuperare il tempo perso, o di sostituti temporanei. Problemi organizzativi: le assenze ripetute dal posto di lavoro possono causare problemi organizzativi, con conseguente riduzione dell’efficienza aziendale. Perdita di morale: i dipendenti assenti possono causare frustrazione tra i colleghi, creando un ambiente di lavoro poco sereno e poco motivante.
Ultimo appuntamento: quando una telefonata preventiva può salvare la vita Chiama Agenzia IDFOX Srl- Tel.02344223
Ultimo appuntamento: quando una telefonata preventiva può salvare la vita Chiama Agenzia IDFOX Srl- Tel.02344223 Donne, tra lavoro, studio e famiglia i problemi affettivi possono in secondo piano. Sbagliato. Ultimo appuntamento: “Non andare”, La sicurezza di poter abbandonare una relazione senza sentire la costrizione di proseguire è molto importante per garantire la sicurezza e il benessere di qualunque individuo, eppure, sono tante le richieste di chi non vuole accettare la parola “FINE”. La paura di finire vittime di reazioni violente da parte di alcuni uomini, delle bestie, animali, impedisce molto spesso alle donne di liberarsi da legami che potrebbero mettere anche a rischio la loro vita. La libertà delle donne di scegliere la propria via sentimentale senza aver paura di violenze, ricatti o ritorsioni è sempre di più un tema cruciale della nostra attualità. Le vicende che riguardano la vita di donne costrette in relazioni tossiche, o addirittura fatali, sono molto più comuni di quanto si pensi in realtà e, proprio l’ultimo appuntamento, quello in cui bisognerebbe chiarire con il partner, o decidere di chiudere pacificamente, chiarificando ogni dubbio, è stato un momento cruciale per la morte di diverse donne, o per il susseguirsi di altre continue insistenze da parte dell’uomo. Il PM Letizia Manella, che si è occupata del caso di Giulia Tramontano, la 29enne incinta di sette mesi, assassinata a Senago, dal mostro, fidanzato, egoista Alessandro Impagnatiello, ha ammazzato madre e figlio per andare a vivere con l’amante???? “ha dichiarato: La vicenda deve insegnare a noi donne che non bisogna mai andare all’incontro di spiegazione. È un momento da non vivere mai perché estremamente pericoloso”. L’uomo, l’animale, il mostro, quando chiede ultimo incontro per chiarirsi …di casa… aveva richiesto un ultimo incontro per chiarire con la ragazza, dopo che questa aveva scoperto del suo tradimento con l’amante. Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, presidente dell’associazione Telefono Rosa, sulla cupa scia dell’omicidio di Martina Scialdone, 34enne anni uccisa dal fidanzato Costantino Bonaiuti: “Quando i vostri ex vi propongono un ultimo incontro, un chiarimento, non ci andate. Per nessuna ragione” -Della stessa idea è la responsabile della sezione “donne e minori del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato Maria Carla Bocchino, che ha affermato: “Mai accettare l’ultimo appuntamento con l’ex, è il più pericoloso e spesso quello fatale”. Tutela e prevenzione alla violenza, senza colpevolizzare le vittime Lo psichiatra Paolo Crepet, durante un’intervista per Agi, ha commentato “Ragazze, mai, mai andare all’ultimo appuntamento. Mai cedere, dopo la rottura di una storia soprattutto se la persona l’ha presa male, ha già alzato la voce o le mani, e andare all’incontro per farsi ridare gli effetti personali. Chi se ne importa delle scarpe, dei vestiti, delle catenine, delle foto… Si puo’ sostituire tutto! L’Agenzia IDFOX Investigazioni Milano – per i casi di stalking, ha deciso a favore di qualsiasi donna, di praticare uno sconto del 30% , per svolgere veloce e concrete indagini a favore delle vittime o eventuale servizio di accompagnamento. Richiedi un dettagliato preventivo ed in poche ore organizzazioni amo un servizio investigativo efficiente per Te. C H I S I A MO La direttrice dell’agenzia investigativa Internazionalee IDFOX Investigazioni dal 1991- ha maturato un’esperienza pluriennale nel campo investigativo ed assicurativo ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l’Università Bocconi. Il nostro team di esperti dell’agenzia IDFOX Srl, parla almeno correttamente 5 lingue: inglese, francese, spagnolo , tedesco e arabo, ed è esperto nelle indagini private, aziendali, assicurative e finanziarie internazionali. L’agenzia investigativa International Detective Fox ® “IDFOX Investigazioni “è stata fondata da Max Maiellaro. Il fondatore, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, è stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso vari gruppi operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni, marchi e brevetti, concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero. Contatti, Contacts Investigations Agency IDFOX SRL www.idfox.it max@idfox.it Contattaci al numero telefonico +3902344223 Sede/uffici: – via Luigi Razza n.4, 20124 – Milano, Italy Siamo – a 30 metri dalla fermata MM3 Repubblica (uscita via Vittor Pisani) – Tram 9, 29/30 – Tram 1, 5 – a 300 mt dalla Stazione Centrale (MM3-GIALLA) (siamo a 100 mt dall’hotel Principe di Savoia, hotel Gallia ed hotel The Westin Palace Milan) RICHIEDI UNA CONSULENZA, ASK FOR A FREE ESTIMATE Contattaci al numero telef. +3902344223