Cosa puo’ fare un investigatore privato Il DM 269/2010 all’art. 5 definisce 7 macroaree di intervento dell’investigatore privato suddividendole in ambiti di attività d’indagine:
Cosa puo’ fare un investigatore privato Il DM 269/2010 all’art. 5 definisce 7 macroaree di intervento dell’investigatore privato suddividendole in ambiti di attività d’indagine: * Attività di indagine in ambito privato; volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede di giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro, gli ambiti famigliari, matrimoniali, patrimoniali, ricerca di persone scomparse; * Attività di indagine in ambito aziendale; volta a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti; * Attività di indagine in ambito commerciale; volta all’individuazione ed all’accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente; * Attività di indagine in ambito assicurativo; in materia di dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni; * Attività d’ indagine difensiva; volta all’individuazione di elementi probatori da far valere nell’ambito del processo penale; * Attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente. In questa attività rientrano i titolari di licenza e datori di lavoro degli Addetti ai Servizi di Controllo, operatori della sicurezza che si occupano dell’incolumità dei partecipanti ad eventi di pubblico intrattenimento; * Attività di Informazioni Commerciali. Fonte Internet
Attacco hacker a Synlab Italia, sospese le attività di laboratori e centri medici che effettuano più di 35 milioni di analisi all’anno
Attacco hacker a Synlab Italia, sospese le attività di laboratori e centri medici che effettuano più di 35 milioni di analisi all’anno Attacco hacker ai sistemi informatici di Synlab Italia, network europeo di fornitura di servizi di analisi e diagnostica medica presente in oltre 30 nazioni in 4 continenti con più di 500 laboratori medici in cui lavorano 28.000 dipendenti e circa 600 milioni di esami eseguiti ogni anno. E’ stata la stessa società a renderlo noto sul suo sito ufficiale e i canali social informando i propri clienti di aver subito un attacco hacker ai propri sistemi informatici su tutto il territorio nazionale che attualmente sta impedendo agli utenti di effettuare prenotazioni o scaricare referti medici. Synlab Italia ha comunicato di aver identificato l’attacco e disattivato tutti i sistemi informatici in via precauzionale come previsto dalle proprie procedure aziendali di sicurezza informatica, e di aver prontamente istituito una task force costituita da professionisti interni ed esterni che sono al lavoro “per mitigare gli impatti e ripristinare quanto prima i propri sistemi, in collaborazione con le autorità competenti”. A causa dell’attuale situazione, Synlab Italia ha comunicato che, fino a nuova comunicazione, tutte le attività presso i punti prelievo, i medical center e i laboratori in Italia, restano sospese, incluso il download e il ritiro dei referti. La società si scusa per i disagi che stanno derivando dalla situazione e informa che “non è in grado attualmente” di stabilire quando l’operatività potrà essere ripristinata. Al momento non ci sono informazioni per quanto riguarda i danni che sta causando questo attacco e se e quali dati degli utenti potrebbero essere stati eventualmente coinvolti, ma le dimensioni del data breach potrebbero essere notevoli, considerando che in Italia Synlab rappresenta il più importante gruppo di diagnostica integrata, nonché il primo interlocutore nei servizi di diagnostica di laboratorio per molti specialisti e laboratori, con 1,5 milioni di prestazioni poliambulatoriali e imaging all’anno, più di 35 milioni di analisi effettuate ogni anno da 2.000 dipendenti e 800 liberi professionisti con un fatturato nazionale di oltre 400 milioni di euro. Fino a quando la situazione non sarà risolta, ovviamente, non sarà possibile effettuare analisi, esami diagnostici o visite mediche programmate. Ipotizzabile, inoltre, che ci accumuleranno ritardi nella consegna dei referti. La società ha promesso di fornire aggiornamenti regolari sulla situazione tramite il proprio sito web e le pagine social. Nel frattempo, crescono le preoccupazioni per la tutela della privacy degli utenti che si avvalgono delle prestazioni diagnostiche di Synlab Italia, i quali attendono adesso di conoscere gli sviluppi della vicenda per sapere cosa è realmente accaduto alle loro informazioni sanitarie ed i rischi che potrebbero correre nel caso in cui dei malintenzionati abbiano messo le mani sui loro dati sensibili. Fonte Internet
Appropriazione indebita per il dipendente che si impossessa dei file con i dati dell’azienda
Appropriazione indebita per il dipendente che si impossessa dei file con i dati dell’azienda Scatta l’appropriazione indebita per il dipendente che sottrae dal computer aziendale i files contenenti dati informatici, provvedendo alla successiva cancellazione e alla restituzione del Pc formattato.La Corte di cassazione, con la sentenza 11959, respinge il ricorso contro la condanna per il reato, previsto dall’articolo 646 del Codice penale, a carico dell’imputato. Il ricorrente, dipendente di una società, aveva dato le sue dimissioni ed era stato assunto da una compagine, costituita di recente, che operava nello stesso settore del precedente datore di lavoro. Prima del congedo l’imputato aveva restituito il notebook aziendale, che gli era stato affidato nel corso del rapporto di lavoro, con l’hard disk formattato, senza traccia dei dati informatici che erano presenti in origine, che venivano poi ritrovati su compiute da lui utilizzati. La difesa contestava il verdetto perché la Corte d’Appello aveva considerato, sbagliando, i dati informatici suscettibili di appropriazione indebita , mentre questi non potevano essere qualificati come cose mobili. La Cassazione, pur consapevole di orientamenti differenti, non è d’accordo con la lettura della difesa. La Suprema corte valorizza, infatti, la capacità dei file di essere trasferiti da un supporto informatico ad un altro, mantenendo le proprie caratteristiche strutturali , così come la possibilità che lo stesso dato viaggi attraverso la rete di internet per essere inviato da un sistema dispositivo ad un altro sistema , a distanze rilevanti. In più il file può essere custodito in ambienti virtuali, corrispondenti ai luoghi fisici in cui gli elaboratori conservano e trattano i dati informatici. Caratteristiche che confermano, precisano i giudici, il presupposto logico della possibilità di sottrarre o appropriarsi dei dati informatici. Per questo, anche in assenza, della apprensione materialmente percepibile del file in sè, questo va considerato una cosa mobile. Fonte Internet
Anche i re violano la privacy
Anche i re violano la privacy Anche le monarchie violano la privacy. Ma non temono sanzioni, perché gli uffici reali godono della immunità del sovrano. È la cronaca di quanto è successo in Belgio, dove il Garante della privacy ha messo nero su bianco (decisione n. 12/2023 del 16 febbraio 2023 nel caso n. DOS-2020-0565) che la regia amministrazione, venendo meno agli obblighi di trasparenza e di informativa, ha violato gli articoli 12 e 13 del regolamento Ue 2016/679 (Gdpr), per non avere dato notizie su come vengono trattati i dati dei cittadini (o sudditi?) che inviano richieste a Sua Maestà (mentre l’informativa, però, non si sa con quale logica, viene data a chi visita il sito internet della blasonata monarchia). Fonte Internet
Ammissibile l’utilizzo del sistema di videosorveglianza per comprovare l’inadempimento disciplinare del lavoratore
Ammissibile l’utilizzo del sistema di videosorveglianza per comprovare l’inadempimento disciplinare del lavoratore Anche il sistema di videosorveglianza può essere utilizzato per comprovare l’inadempimento disciplinare del dipendente: non ha dubbi in proposito la Corte di Cassazione (Sentenza 8375/2023), che ne ha ritenuto ammissibile l’uso nonostante tale sistema rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, comma 2, dello statuto dei lavoratori, nella specie relativa a vicende ricadenti nel testo della norma anteriore alle modifiche apportate dal Jobs act. Fonte Internet
Amicizia e foto su Facebook non provano la commensalità abituale
Amicizia e foto su Facebook non provano la commensalità abituale Il fatto che due persone siano “amiche” su Facebook e abbiano pubblicato sullo stesso social delle fotografie che le ritraggono insieme non costituisce prova di una commensalità abituale. Così si è espresso il Consiglio di Stato (sentenza 2849/2022 della settima sezione) recependo integralmente il ragionamento svolto dal Tar Sardegna. Fonte Internet
Alla difesa spetta la garanzia di accesso agli atti delle intercettazioni
Alla difesa spetta la garanzia di accesso agli atti delle intercettazioni La notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari non esaurisce gli oneri a presupposto dell’esercizio dell’azione penale. E tra questi oneri una rilevanza particolare ha la effettiva possibilità di esame da parte della difesa degli atti depositati dal pubblico ministero con il materiale relativo a intercettazioni, come previsto dalla riforma entrata in vigore nel 2020. In caso contrario la richiesta di rinvio a giudizio deve essere dichiarata nulla. Fonte Internet
Al corriere rubano un pacco contenente documenti dei clienti, ma la banca tace e viene sanzionata per mancata notifica del data breach
Al corriere rubano un pacco contenente documenti dei clienti, ma la banca tace e viene sanzionata per mancata notifica del data breach L’autorità polacca per la protezione dei dati (UODO) ha imposto una sanzione amministrativa di oltre 300.000 euro a Santander Bank Polska SA per violazioni del GDPR a seguito della mancata notifica di un data breach. Il 2 aprile 2024 l’UODO ha dichiarato di aver appreso dai mass media della violazione dei dati personali che aveva colpito Banca Santander, in cui i documenti bancari sono finiti nelle mani di terzi non autorizzati a consultarli dopo che erano stati rinvenuti in un pacco abbandonato in un complesso residenziale a seguito di un furto ad un corriere che doveva recapitarli a destinazione. Il pacco conteneva dati personali dei clienti anche di natura sensibile, tra cui nomi e cognomi, date di nascita, numeri di conto bancario, indirizzo e dettagli di contatto, numeri di identificazione nazionale (numeri PESEL), nomi utente e password bancari, dati sui guadagni, serie e numeri di carte d’identità, informazioni sui prodotti bancari, etc. Il Garante polacco ha riferito che la Banca Santander ha spiegato di non aver segnalato tale violazione perché il pacco era stato ritrovato da un individuo poco dopo essere stato smarrito dal corriere, e la banca avrebbe accertato che non mancavano documenti. Inoltre, la persona che li aveva trovati li aveva portati direttamente alla stazione di polizia dichiarando di non aver fotocopiato i documenti ritrovati. Le giustificazioni dell’istituto bancario non sono però bastate a persuadere l’autorità, la quale ha ritenuto che Santander avesse comunque violato l’art. 33 del GDPR per non aver notificato il data breach all’UODO senza ingiustificato ritardo entro 72 ore dalla scoperta, e anche l’art. 34 per non aver avvertito tempestivamente gli interessati coinvolti nella violazione dei loro dati personali. Inoltre, l’UODO ha osservato che attraverso le suddette violazioni, Santander Bank ha privato gli interessati della possibilità di rispondere adeguatamente alla violazione e di valutare in modo indipendente le conseguenze che sarebbero potute derivare da essa. Inoltre, l’autorità ha stabilito che Santander Bank ha omesso di valutare in modo adeguato il rischio di violazione dei diritti e delle libertà di una persona fisica e non ha verificato l’applicazione di misure di sicurezza adeguate per porre rimedio alla violazione e ridurre al minimo gli effetti negativi. Inoltre, l’UODO ha concluso anche che era irrilevante che i dati fossero stati messi a disposizione di una sola persona identificata, e per questo la banca non avrebbe dovuto tacere nei confronti dell’autorità e degli stessi clienti su ciò che era accaduto. Al termine dell’indagine, l’UODO (decisione DKN.5131.59.2022) ha pertanto imposto una sanzione amministrativa di 1,4 milioni di PLN (corrispondente a circa 330.000 euro) alla Banca Santander per le violazioni commesse, ordinando alla Banca Santander di avvisare le persone colpite dalla violazione entro tre giorni dalla data di ricevimento della decisione. Fonte Internet
Accordo sindacale o autorizzazione dell’ispettorato del lavoro prima di installare telecamere in ambienti di lavoro?
Accordo sindacale o autorizzazione dell’ispettorato del lavoro prima di installare telecamere in ambienti di lavoro? Prima di installare un sistema di videosorveglianza in ambienti di lavoro serve l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro quando derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa. La Corte di Cassazione, con la sentenza 4331/2014 ha precisato che: «l’installazione di una telecamera diretta verso il luogo di lavoro dei propri dipendenti o su spazi dove essi hanno accesso, anche sporadicamente, deve essere previamente autorizzata dall’Ispettorato dal Lavoro o deve essere autorizzata da un particolare accordo con i sindacati. La mancanza di questi permessi, comporta la responsabilità penale del datore di lavoro». Le telecamere possono, quindi, essere montate e installate solo dopo la ricezione dell’autorizzazione. Anche la presenza dell’impianto di videosorveglianza, per quanto spento, necessita di previa approvazione. A nulla rileva l’eventuale, consenso seppur informato, raccolto dal datore di lavoro dai propri dipendenti anche quando concerne la totalità dei lavoratori. L’irrilevanza del consenso scritto o orale di tutti i dipendenti è stato affermato da Cass., pen, sez. III, 08 maggio 2017 n. 22148, che ha ribaltato un precedente orientamento espresso da Cass. pen. Sez. III, 17 aprile 2012, n.22611. I giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato come l’articolo 4 tuteli interessi di carattere collettivo e superindividuale e la sua violazione integri una condotta antisindacale. Sempre Cass., pen, sez. III, 17 Dicembre 2019 n. 50919 ha confermato il principio per cui il consenso prestato dai dipendenti all’installazione di un impianto di videosorveglianza nei locali aziendali non è sufficiente per sanare la mancata attivazione della procedura prevista dall’art. 4 della L. 300/1970, che richiede obbligatoriamente l’accordo sindacale o, in difetto, l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro. Da ultimo in una recente pronuncia della Corte di Cassazione penale, di inizio 2020, (Cass. Pen., Sez. III, 17 gennaio 2020,. N.1733) la Corte ribadisce gli orientamenti citati: “… il consenso del lavoratore all’installazione di un’apparecchiatura di videosorveglianza, in qualsiasi forma prestato (anche scritta, …), non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice.” “… a conferma della sproporzione esistente tra le rispettive posizioni, basterebbe al datore di lavoro fare firmare a costoro, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione con cui accettano l’introduzione di qualsiasi tecnologia di controllo per ottenere un consenso viziato, perché ritenuto dal lavoratore stesso, a torto o a ragione, in qualche modo condizionante l’assunzione.” Le stesse linee guida n.3/2019 dell’EDPB hanno affermato che: “Dato lo squilibrio di potere tra datori di lavoro e dipendenti, nella maggior parte dei casi i datori di lavoro non dovrebbero invocare il consenso nel trattare i dati personali, in quanto è improbabile che quest’ultimo venga fornito liberamente. In tale contesto si dovrebbe tener conto delle linee guida sul consenso.” Fonte Internet
Costo-Prezzo- Tariffe-Investigatore- Privato-Agenzia Investigativa- Quanto costa un investigatore privato?
Costo-Prezzo- Tariffe-Investigatore- Privato-Agenzia Investigativa Quanto costa un investigatore privato? Costi orari e giornalieri degli investigatori privati livello di tariffe, per un servizio efficiente non si può scendere al di sotto di un minimo di 600 euro. I detective privati generalmente propongono tariffe giornaliere tra 600 e 1.200 euro, oppure tariffe orarie di circa 55 € all’ora per agente operativo. Quanto costa un investigatore privato? Prezzo medio a livello nazionale? I prezzi sopra riportati sono solo indicativi e non tengono conto delle periodiche variazioni di mercato. Scopri le tariffe di mercato di un investigatore privato Negli ultimi anni, il reclutamento di servizi di investigazione privata in Italia è notevolmente aumentato. Le ragioni o gli obiettivi principali dei clienti sono investigare e scoprire possibili tradimenti amorosi, truffe assicurative e altri problemi che questi professionisti possono risolvere. Ma, quanto costa un investigatore privato? I prezzi sopra riportati sono solo indicativi e non tengono conto delle periodiche variazioni di mercato. Per questo motivo consigliamo sempre di richiedere dei preventivi per avere dei costi personalizzati. Scopri quanto costa può costare rivolgersi ad un professionista per risolvere un problema . Un detective privato è un professionista che si occupa di indagini private, sia per privati che per aziende. Questi specialisti sono in grado di raccogliere informazioni e prove in vari ambiti, come il matrimonio, il lavoro, l’ambito aziendale e molto altro. L’obiettivo di un detective privato è quello di scoprire la verità, fornendo un servizio discreto e riservato. Se stai cercando un professionista molto probabilmente ti starai chiedendo anche quanto costa un detective privato in modo da valutare se ne vale la pena. Quanto costa un detective privato? Fattori che influenzano il costo di un detective privato Regolamentazione dei detective privati in Italia Cosa include un preventivo di un detective privato Assumi un investigatore privato qualificato a Prezzi Convenienti. Riservatezza Garantita. Il costo di un detective privato può variare notevolmente a seconda di vari fattori come vedremo più nel dettaglio nel paragrafo successivo. In generale, i prezzi per un detective privato possono variare da 55 a 200 euro all’ora. Tuttavia, è importante notare che il costo finale dipenderà da vari fattori, tra cui la complessità del caso, la durata dell’indagine e le risorse Fattori che influenzano il costo di un detective privato Le tariffe di un detective privato non sono fisse come abbiamo detto, ma variano in base a diversi fattori. Ecco alcuni dei principali: * Complessità del caso: un caso più complesso richiederà più tempo e risorse, aumentando così il costo finale. * Durata dell’indagine: un’indagine più lunga comporterà un costo maggiore. * Risorse necessarie: se l’indagine richiede l’uso di attrezzature speciali o viaggi, il costo aumenterà. Esperienza del detective: un detective con più esperienza potrebbe avere tariffe più alte rispetto ad un collega con meno esperienza, ma è probabile che fornisca un servizio di qualità superiore. Regolamentazione dei detective privati in Italia In Italia, l’attività di un detective privato professionista è regolamentata dalla legge 397/2000. Questa legge stabilisce che i detective devono essere autorizzati dal prefetto e devono avere una formazione specifica. Inoltre, devono rispettare le leggi sulla privacy e non possono utilizzare metodi illegali nelle loro indagini. Richiedi sempre ad un professionista di presentarti le sue credenziali per lavorare come detective privato professionista. Cosa include un preventivo di un detective privato Un preventivo per un detective privato dovrebbe includere una serie di elementi chiave per poterti permettere di capire il costo reale del servizio. I principali sono: * Una descrizione dettagliata del servizio che sarà fornito. * Il costo orario o giornaliero del servizio. * Eventuali costi aggiuntivi, come viaggi o attrezzature speciali. * Il tempo stimato per completare l’indagine. * Le condizioni di pagamento. Noi dell’Agenzia IDFOX Srl- dal 1991- possiamo aiutarti a fornirvi un detective privato affidabile e di estrema fiducia. Quando si cerca di capire quanto costa un detective privato il primo dettaglio a cui si pensa è appunto il costo, ma visto l’importanza della situazione è meglio puntare sulla qualità del servizio. CONSIGLIO PROFESSIONALE Indagini Bancarie, Investigazioni bancaria; Indagini Patrimoniale ; Reddituale; Rintraccio Conti Correnti per Recupero crediti presso terzi. Costi, Prezzo, Tariffe. Le investigazioni bancarie sono finalizzate sostanzialmente ad un unico scopo: rintracciare se un soggetto, persona giuridica e fisica, ha un contro corrente, bancario o postale, al fine di poter reperire una fonte diretta di disponibilità liquida di un debitore per un suo pignoramento. Sebbene le leggi sulla privacy e sul segreto bancario vietino di ottenere informazioni circa l’effettiva disponibilità di denaro su un conto corrente , il rintraccio stesso della presenza di un deposito intestato ad un soggetto debitore è un’informazione primaria per il recupero crediti. Agenzia IDFOX -Dal 1991, Investigazioni, grazie all’esperienza accumulata in 30 anni di investigazioni, con corrispondenti in oltre 170 paesi nel mondo e circa 400 corrispondenti on line nei rispettivi paesi, e’ specializzata nelle informazioni bancarie a carattere commerciale per pignoramenti pressi terzi. Cosa sono le indagini patrimoniali? Le indagini patrimoniali sono un’attività investigativa che consiste nel raccogliere informazioni a carattere commerciale e notizie relative al patrimonio di un individuo o di un’azienda. L’obiettivo delle indagini patrimoniali è quello di ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria di un soggetto, al fine di valutarne la reale capacità di far fronte alle proprie obbligazioni, oppure valutarne la reputazione dal punto di vista giuridico o finanziario. Per indagini patrimoniali non si intendono solamente le attività di ricerca svolte dalle attività investigative svolte da investigatori privati regolarmente autorizzati nell’ambito di questioni privatistiche o procedimenti giudiziari. Tali attività sono spesso richieste da avvocati o società specializzate nella consulenza finanziaria e contabile. Tra gli strumenti utilizzati per le indagini patrimoniali ci sono la ricerca dei dati bancari e finanziari, la verifica di eventuali proprietà immobiliari o aziendali, l’esame di documenti contabili e fiscali, l’interrogazione di banche dati pubbliche e private, l’osservazione diretta delle attività economiche del soggetto oggetto di indagine. Le indagini patrimoniali sono spesso utilizzate in ambito giudiziario, ad esempio per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese da una persona in un processo civile o penale, ma possono essere utilizzate anche in ambito privato, ad esempio per verificare la solvibilità di un potenziale