Animali maltrattati: come denuncio i padroni? Chi non tollera e maltratta gli animali non merita rispetto dagli altri esseri umani.

Animali maltrattati: come denuncio i padroni? Chi non tollera e maltratta gli animali non merita rispetto dagli altri esseri umani. Quando si possono denunciare i maltrattamenti su un animale? Vediamo a chi rivolgersi e in che situazioni si può parlare di crudeltà verso gli animali. James Dean, oltre ad essere il nome di un famoso attore hollywoodiano del secolo scorso, è il nome di un cane lupo. James veniva legato e tenuto giorno e notte fuori al balcone di casa. I padroni poi partivano e lo lasciavano li. Il caso risale al 2022 ed è avvenuto in provincia di Torino. Fu necessario l’intervento della procura e dei vigili del fuoco per salvarlo. Ora ti chiedi: se sono testimone di una situazione simile, come denuncio i padroni di animali maltrattati? Purtroppo, infatti, ancora oggi assistiamo a trattamenti disumani nei confronti degli animali. Ma andiamo con ordine ed esaminiamo, passo dopo passo, come comportarsi. Indice * Cosa si ritiene “maltrattamento di animali”? * Come segnalare un maltrattamento e a chi? *  Cosa rischia chi maltratta un animale? Cosa si ritiene “maltrattamento di animali”? L’articolo del codice penale che deve interessarci è il 544-ter. Questo elenca le condotte che integrano il reato di maltrattamento di animali. In cosa consiste? Chiunque provochi una lesione o sottoponga l’animale a tremende fatiche o sevizie commette tale reato. Ma non solo: anche drogare un animale fa parte delle condotte incriminate. Ci sono, però, dei chiarimenti da fare. Il reato in questione presuppone: * assenza di necessità: se ti difendi da un animale che ti sta aggredendo agisci in stato di necessità, e quindi non commetti il reato; * crudeltà: ossia l’agire per “mera brutalità” (Cassazione penale numero 8449/2020). Se strattoni il guinzaglio del tuo cane per evitare che venga investito non stai agendo per crudeltà; * dolo: investire per sbaglio un gatto con la macchina è una condotta che pecca di dolo, ossia non è intenzionale. Non sarai quindi neanche in questo caso colpevole di maltrattamenti. Fermo restando che potresti dover risarcire il danno al padrone del gatto. Perché si arrivi ad una condanna per maltrattamenti inoltre non servono prove schiaccianti. Bastano infatti anche solo prove indiziarie (Cassazione penale sez. V, 11/04/2022, n.20221). Come, ad esempio, aver visto un cane entrare in salute ed uscire ferito dalla casa dell’imputato. Come segnalare un maltrattamento e a chi? Una volta che sei certo di aver assistito ad un maltrattamento su un animale ti domandi come fare per denunciarlo. Gandhi diceva che «La vita di un agnello non è meno preziosa di quella di un essere umano…». Il nostro sistema giuridico non gli dà torto. Puoi segnalare i maltrattamenti a tutti gli organi di polizia giudiziaria. Polizia di stato, guardia di finanza, carabinieri: sono tutti competenti a ricevere denunce di maltrattamenti su animali. Oltre a questi, ci sono diverse associazioni per la difesa degli animali e dell’ambiente. Puoi contattare, via sms, l’Associazione italiana difesa animali e ambiente. Anche l’Ente nazionale per la protezione degli animali può ricevere queste segnalazioni. Infine puoi scrivere alle Guardie zoofile OIPA via mail. Ricorda che bisogna descrivere bene i fatti e indicare luoghi e persone coinvolte. Una denuncia infondata, infatti, può renderti colpevole del reato di procurato allarme. A riguardo però è necessario che tu sappia che: * il reato di maltrattamenti è procedibile d’ufficio: non è quindi indispensabile la querela di parte (diversamente, dovrebbe sporgerla la vittima, ossia l’animale). Proprio per questo la tua segnalazione sarà qualificata come denuncia; * trattandosi di una denuncia, non ci sono termini massimi entro cui segnalare il maltrattamento di animali (termini che invece sono solo di tre mesi se il reato fosse procedibile a querela di parte); * potrai anche segnalare l’episodio in forma anonima, ma ciò non garantirà un successo delle indagini non potendosi, in questi casi, essere svolti atti di perquisizioni o accesso all’abitazione altrui. Le indagini potrebbero essere avviate in autonomia dalla polizia, ma senza una valida prova – costituita dalle tue stesse dichiarazioni o da un filmato – sarà difficile giungere a una condanna penale. Cosa rischia chi maltratta un animale? Le pene per chi fa del male ad un animale non sono da girone infernale. I colpevoli rischiano da 3 mesi ad un anno e mezzo di reclusione, oppure una multa che va da 5.000 a 30.000 euro. La pena però è aumentata della metà se dai maltrattamenti deriva la morte dell’animale. Un provvedimento importante in queste situazioni è il sequestro. Gli animali maltrattati vengono sequestrati a fini preventivi o probatori. In poche parole vengono allontanati dai padroni. Questo serve ad evitare che subiscano altre violenze. In caso di condanna, poi, si procede alla confisca. Gli animali confiscati vengono affidati ad associazioni od enti. In questo modo potranno in futuro ricevere le cure e l’amore che meritano. Fonte internet

Prezzo-Costi-Investigatore privato Quanto chiede un investigatore privato? Quali sono i costi? Qual è il costo di un investigatore privato? Il costo dell’investigatore privato è fissato su base

  Prezzo-Costi-Investigatore privato Quanto chiede un investigatore privato? Quali sono i costi? Qual è il costo di un investigatore privato? Il costo dell’investigatore privato è fissato su base oraria e si calcola per ogni investigatore ed operatore coinvolto. In genere il costo orario va da 30 a 90 euro l’ora, iva esclusa, mentre il costo medio è di 60 euro l’ora, ma può variare a seconda delle attività di investigazione. Cosa può fare un investigatore privato. Quanto costa un investigatore privato? La spesa media per ingaggiare un investigatore privato può aggirarsi tra i 200 e i 500 euro ma può arrivare a costare anche migliaia di euro. Tutto dipende dalla tipologia di indagine richiesta, tempo impiegato ed eventuali mezzi. Costi e prezzi  Investigatore Privato? Il prezzo medio di un Investigatore Privato e’ di circa 150 € per h mentre la tariffa giornalieri e di circa  1.200 € I prezzi per i servizi di investigazione privata possono variare molto a seconda della natura del caso e della durata dell’indagine. In genere, però, si può aspettare di pagare da € 50 a € 100 all’ora per i servizi di un investigatore privato. Ci sono anche alcuni casi in cui è possibile ottenere uno sconto se si assume un investigatore privato per un lasso di tempo più lungo. Quali sono i fattori che influenzano il prezzo per Investigatore Privato In che contesto deve operare l’investigatore? Dove preferisci incontrare il professionista? Indicativamente per quanto tempo hai bisogno dell’investigatore? Investigatore Privato Costi e prezzi Milano Investigatore Privato Costi e prezzi Palermo Investigatore Privato Costi e prezzi Bergamo Investigatore Privato Costi e prezzi Bologna Investigatore Privato Costi e prezzi Torino Investigatore Privato Costi e prezzi Monza e della Brianza Investigatore Privato Costi e prezzi Brescia Investigatore Privato Costi e prezzi Firenze Investigatore Privato Costi e prezzi Napoli Investigatore Privato Costi e prezzi Padova Investigatore Privato Costi e prezzi Varese Investigatore Privato Costi e prezzi Como Investigatore Privato Costi e prezzi Pescara Investigatore Privato Costi e prezzi Cagliari Investigatore Privato Costi e prezzi Frosinone Investigatore Privato Costi e prezzi Salerno Investigatore Privato Costi e prezzi Verona Investigatore Privato Costi e prezzi Pavia Investigatore Privato Costi e prezzi Caserta Investigatore Privato Costi e prezzi Modena Investigatore Privato Costi e prezzi Lucca Investigatore Privato Costi e prezzi Vicenza Investigatore Privato Costi e prezzi Pisa Investigatore Privato Costi e prezzi Genova Investigatore Privato Costi e prezzi Latina Investigatore Privato Costi e prezzi Pistoia Investigatore Privato Costi e prezzi Ancona Investigatore Privato Costi e prezzi Treviso Investigatore Privato Costi e prezzi Messina Investigatore Privato Costi e prezzi Venezia Investigatore Privato Costi e prezzi Lecco Investigatore Privato Costi e prezzi Catania Investigatore Privato Costi e prezzi Novara Investigatore Privato Costi e prezzi Lecce Investigatore Privato Costi e prezzi Rimini Investigatore Privato Costi e prezzi Taranto Investigatore Privato Costi e prezzi Avellino Investigatore Privato Costi e prezzi Teramo Investigatore Privato Costi e prezzi Siena Investigatore Privato Costi e prezzi Livorno Investigatore Privato Costi e prezzi Spezia Investigatore Privato Costi e prezzi Ferrara Investigatore Privato Costi e prezzi Lodi Investigatore Privato Costi e prezzi L’aquila Investigatore Privato Costi e prezzi Mantova Investigatore Privato Costi e prezzi Perugia Investigatore Privato Costi e prezzi Bari Investigatore Privato Costi e prezzi Agrigento Investigatore Privato Costi e prezzi Reggio Emilia Investigatore Privato Costi e prezzi Sassari Investigatore Privato Costi e prezzi Cremona Investigatore Privato Costi e prezzi Pesaro e Urbino Investigatore Privato Costi e prezzi Alessandria Investigatore Privato Costi e prezzi Chieti Investigatore Privato Costi e prezzi Prato Investigatore Privato Costi e prezzi Trapani Investigatore Privato Costi e prezzi Parma Investigatore Privato Costi e prezzi Massa-Carrara Investigatore Privato Costi e prezzi Rovigo Investigatore Privato Costi e prezzi Cosenza Investigatore Privato Costi e prezzi Forlì-Cesena Investigatore Privato Costi e prezzi Cuneo Investigatore Privato Costi e prezzi Reggio Calabria Investigatore Privato Costi e prezzi Savona Investigatore Privato Costi e prezzi Pordenone Investigatore Privato Costi e prezzi Catanzaro Investigatore Privato Costi e prezzi Terni Investigatore Privato Costi e prezzi Imperia Investigatore Privato Costi e prezzi Potenza Investigatore Privato Costi e prezzi Esempio di Prezzi per Investigatore Privato   Qual è il modo più economico per assumere un investigatore privato? L’agenzia IDFOX -Dal 1991- sconsiglia di rivolgerti ad un investigatore che opera da solo, non esiste in quanto trattasi di un abusivo e ti truffa. Quali sono i vantaggi di assumere un investigatore privato “autorizzato”? Ci sono molti vantaggi nell’assumere un investigatore privato. In primo luogo, un investigatore privato può essere in grado di ottenere le prove di cui hai bisogno in tempi molto più brevi rispetto a quelli di un’indagine condotta dalle forze dell’ordine. In secondo luogo, un investigatore privato può essere in grado di ottenere le prove che ti servono senza che nessuno lo sappia. Quali sono gli svantaggi di assumere un investigatore privato? Ci sono alcuni svantaggi nell’assumere un investigatore privato. In primo luogo, un investigatore privato può essere molto costoso. In secondo luogo, un investigatore privato può essere in grado di ottenere le prove di cui hai bisogno, ma potrebbe anche essere in grado di ottenere le prove che non ti servono. Infine, un investigatore privato può essere in grado di ottenere le prove che ti servono in modi che le forze dell’ordine non potrebbero mai pensare di usare.   A cosa devo prestare attenzione quando assumo un investigatore privato? Quando si assume un investigatore privato, è importante assicurarsi di assumere un investigatore privato “autorizzato” ed affidabile. Ciò significa assicurarsi che l’investigatore privato che si sta per assumere sia stato raccomandato da qualcuno di cui ti fidi. Inoltre, è importante assicurarsi che l’investigatore privato che si sta per assumere abbia una buona reputazione e una regolare autorizzazione. Infine, è importante assicurarsi che l’investigatore privato che si sta per assumere sia in grado di fornire le prove di cui hai bisogno. Come posso assicurarmi che l’investigatore privato che sto per assumere sia affidabile? Ci sono diversi modi per assicurarsi che l’investigatore privato che si sta per assumere sia affidabile. In primo luogo, è importante assicurarsi che l’investigatore privato che si sta per assumere sia

Attenzione rivolta all’ordinanza n. 4853 del 23 febbraio 2024. Agenzia delle Entrate, conto corrente sotto controllo senza autorizzazione L’autorizzazione non sarà più necessaria per la verifica dei movimenti dei conti bancari: ecco la sentenza della Cassazione

  Agenzia delle Entrate, conto corrente sotto controllo senza autorizzazione L’autorizzazione non sarà più necessaria per la verifica dei movimenti dei conti bancari: ecco la sentenza della Cassazione L’Agenzia delle Entrate ha carta bianca per i controlli sui conti corrente. Una storica pronuncia della Corte di Cassazione ha di fatto ridotto le tutele per i cittadini. Sarà possibile procedere con degli accertamenti fiscali, basati sulle movimentazioni bancarie, anche senza autorizzazione. Controlli sui conti corrente L’autorizzazione a procedere con le indagini su un dato conto corrente ha unicamente una finalità organizzativa. Ciò vuol dire che l’assenza di autorizzazione non va a inficiare il provvedimento. Lo ribadisce la Corte di Cassazione, che con tale principio va a limitare il diritto di difesa del contribuente in caso di atti di accertamento legati a controlli non autorizzati. Attenzione rivolta all’ordinanza n. 4853 del 23 febbraio 2024. Nel caso specifico sotto esame il Fisco aveva recuperato con avviso di accertamento 144.332,77 euro per l’anno di imposta 2006. Un’operazione resa possibile da accertamenti bancari nei confronti del contribuente. Il ricorso di quest’ultimo sta stato accolto parzialmente dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, che ha proceduto a decurtare parte dell’imponibile. In appello, invece, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha dato ragione al contribuente, definendo nullo l’accertamento proprio sulla base di un’acquisizione di dati bancari illegittima. Tutto è cambiato, però, quando l’Agenzia delle Entrate ha fatto ricorso in Cassazione. Quando un controllo è legittimo Nell’ordinanza, la Suprema Corte ha evidenziato come la mancanza di autorizzazione, in materia di indagini bancarie, non implichi l’inutilizzabilità dei dati acquisiti. Ciò salvo il caso in cui si verifichi un effettivo pregiudizio al contribuente, ponendo in discussione la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale dello stesso, come l’inviolabilità del domicilio e della libertà personale. Nel caso in questione non era stata chiesta l’autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Da ciò deriva il fatto che la documentazione relativa non era stata allegata all’avviso di accertamento. Quest’ultimo era dunque manchevole ma la Corte di Cassazione valuta tale autorizzazione come attinente unicamente a quelli che sono i rapporti interni. Si sottolinea, dunque, una differenziazione cruciale in materia tributaria, laddove non vige il principio dell’inutilizzabilità di una prova ottenuta in maniera irrituale, ma soltanto illegale. La mancanza di autorizzazione, che è prevista dal Dpr 600 del 1973, per ottenere l’acquisizione di una copia delle movimentazioni dei conti dagli istituti di credito, non inficia i dati ottenuti, salvo nei casi in cui ci siano delle previsioni specifiche. Scendendo nel dettaglio, l’ordinanza specifica anche come non sussista l’obbligo di allegazione della suddetta autorizzazione. Ciò perché la sua funzione è puramente organizzativa. Il fatto che possa avere una forma di incidenza sui rapporti tra gli uffici non ha rilevanza nel procedimento di accertamento e, dunque, nel rapporto con il contribuente. Esibire l’autorizzazione non è indispensabile neanche per il controllo della motivazione dell’atto. Tutto ciò procede a far decadere, di fatto, un’intera linea di difesa che, come dimostrato soprattutto in appello in questo caso specifico, ha sempre dato i suoi frutti. L’accertamento fiscale relativo ai conti corrente dei contribuenti è dunque valido anche in assenza di autorizzazione alle indagini bancarie. Fonte Internet  

Indagini Bancarie, Investigazioni bancaria; Indagini Patrimoniale ; Reddituale; Rintraccio Conti Correnti per Recupero crediti presso terzi. Costi, Prezzo, Tariffe.

Indagini Bancarie, Investigazioni bancaria; Indagini Patrimoniale ; Reddituale; Rintraccio Conti Correnti per Recupero crediti presso terzi. Costi, Prezzo, Tariffe. Le investigazioni bancarie sono finalizzate sostanzialmente ad un unico scopo: rintracciare se un soggetto, persona giuridica e fisica, ha un contro corrente, bancario o postale, al fine di poter reperire una fonte diretta di disponibilità liquida di un debitore per un suo pignoramento. Sebbene le leggi sulla privacy e sul segreto bancario vietino di ottenere informazioni circa l’effettiva disponibilità di denaro su un conto corrente ,  il rintraccio stesso della presenza di un deposito intestato ad un soggetto debitore è un’informazione primaria per il recupero crediti. Agenzia IDFOX -Dal 1991,  Investigazioni, grazie all’esperienza accumulata in 30 anni di investigazioni, con corrispondenti in  oltre  170  paesi nel mondo e circa 400 corrispondenti on line nei rispettivi paesi, e’ specializzata nelle informazioni bancarie a carattere commerciale per pignoramenti pressi terzi.   Cosa sono le indagini patrimoniali? Le indagini patrimoniali sono un’attività investigativa che consiste nel raccogliere informazioni a carattere commerciale e notizie relative al patrimonio di un individuo o di un’azienda. L’obiettivo delle indagini patrimoniali è quello di ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria di un soggetto, al fine di valutarne la reale capacità di far fronte alle proprie obbligazioni, oppure valutarne la reputazione dal punto di vista giuridico o finanziario. Per indagini patrimoniali non si intendono solamente le attività di ricerca svolte  dalle attività investigative svolte da investigatori privati regolarmente autorizzati nell’ambito di questioni privatistiche o procedimenti giudiziari. Tali attività sono spesso richieste da avvocati o società specializzate nella consulenza finanziaria e contabile. Tra gli strumenti utilizzati per le indagini patrimoniali ci sono la ricerca dei dati bancari e finanziari, la verifica di eventuali proprietà immobiliari o aziendali, l’esame di documenti contabili e fiscali, l’interrogazione di banche dati pubbliche e private, l’osservazione diretta delle attività economiche del soggetto oggetto di indagine. Le indagini patrimoniali sono spesso utilizzate in ambito giudiziario, ad esempio per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese da una persona in un processo civile o penale, ma possono essere utilizzate anche in ambito privato, ad esempio per verificare la solvibilità di un potenziale cliente o partner commerciale, oppure nell’ambito delle attività di recupero crediti Per delle  indagini patrimoniali è assolutamente consigliato avvalersi di un’agenzia Investigativa “SPECIALIZZATA  AUTORIZZATA”  per e la delicatezza delle informazioni da trattare. Come già anticipato un’indagine patrimoniale ha lo scopo di recuperare dei crediti da parte di persone fisiche o giuridiche:  eventuali errori nell’indagine possono compromettere le procedure legali associate con conseguente perdita di tempo e denaro. Pertanto Vi consigliamo di DIFFIDARE di presunte agenzia investigative o investigatori privati su internet che si spacciamo per soggetti autorizzati che vi richiedono piccoli anticipi acconto per le ricerche da svolgere. Inoltre, una seria agenzia investigativa autorizzata presenta e pubblica tutte le informazione dell’agenzia: numero dell’autorizzazione, p.iva , ragione sociale, sede, via e utenze telefoniche fisse. Per assicurarsi che ciò non accada è di buona regola scegliere investigatori o agenzie investigative in regolare possesso della licenza come sanciscono gli art.134 e ss. del TULPS nonché il D.M. 269/2010. Cosa prevede l’art. 134 del TULPS e del D.M. 269/2010   In particolare, l’articolo 134 del TULPS stabilisce che le indagini patrimoniali possono essere effettuate solo se vi è una motivazione giuridicamente rilevante ed una finalità ben specifica e meritoria, e che tali indagini devono essere svolte con modalità tali da non compromettere la riservatezza e la dignità delle persone coinvolte.   Il D.M. 269/2010 stabilisce quali siano le attività di indagine che possono essere svolte dall’investigatore privato autorizzato, ovvero attività di indagine in ambito privato, aziendale, commerciale ed assicurativo, nonché definire quali siano i requisiti tecnico-professionali che deve avere un’agenzia investigativa per correttamente operare nell’ambito investigativo, differenziando le indagini dalle informazioni commerciali. In Italia esistono diverse agenzie abilitate a eseguire indagini patrimoniali, in quanto in possesso della licenza prevista dell’art. 134 del TULPS e in regola con i requisiti previsti dal D.M. 269/2010.   L’azienda si occupa anche di: -indagini estere su persone fisiche e imprese; – indagini reputazionali per valutazione di partner e collaboratori; -ndagini su territorio nazionale e internazionale; -recupero crediti estero; -investigazioni private di natura privata o aziendale utili a fini giudiziari.   L’agenzia Investigativa IDFOX – dal 1991- e ‘regolarmente autorizzata per realizzare un’indagine patrimoniale si avvale di un team di esperti   e corrispondenti sia in Italia che all’Estero.   Nel report delle indagini  bancarie patrimoniali vengono  riportati tutti i dati soggetto investigato, persona fisica o giuridica, sia segnalato come protestato o siano presenti atti pregiudizievoli e negatività.     La nostra agenzia Investigativa IDFOX Investigazioni – dal 1991-  e’ regolarmente autorizzata dalla Prefettura di Milano –  ex-art. 134 TULPS. Siamo un team di professionisti con esperienza ultra trentennale  nel settore delle investigazioni creditizie, da anni assistiamo professionisti ed imprese nella ricerca di patrimoni per il recupero dei crediti. Puoi contattarmi direttamente allo +3902344223 oppure via mail a max@idfox.it                                              C H I     S I A MO   Il nostro team di esperti dell’agenzia IDFOX Srl,  parla almeno correttamente  4  lingue: inglese, francese, spagnolo e tedesco  ed è esperto nelle indagini  private, aziendali, assicurative e finanziarie internazionali ed opera sotto la direzione  dalla Dottoressa Margherita Maiellaro.  La direttrice ha maturato un’esperienza pluriennale nel campo investigativo ed assicurativo ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l’Università Bocconi.   L’agenzia investigativa International  Detective Fox ®  “IDFOX Investigazioni “è stata fondata da Max Maiellaro.        Il fondatore, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, è stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso vari gruppi operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni,  marchi e brevetti, concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.  

Quanto costa risarcimento danni Sinistro Stradale- infortunio lavoro- Errore Medico?

Quanto costa risarcimento danni Sinistro Stradale- infortunio lavoro- Errore Medico? Il cliente non dovrà così anticipare alcuna spesa e competenza, fino al ricevimento dell’ offerta di risarcimento da parte della compagnia di assicurazioni. Il risarcimento dei danni è garantito dall’ordinamento giuridico italiano dall’art. 2043 del Codice Civile. I risarcimenti dei danni sono una modalità di compensazione da parte di chi ha commesso un fatto illecito e ingiusto nei confronti di chi ha subito il danno. A livello di tariffe, per un servizio efficace non si può scendere al di sotto di un minimo di 500 euro. I detective privati generalmente propongono tariffe giornaliere tra 500 e 1.000 euro, oppure tariffe orarie di circa 50 € all’ora per agente operativo. In linea generale la tariffa oraria a Milano applicata ad una investigazione privata parte da un costo minimo di € 60,00 (per agente, IVA e spese escluse) e viene stabilita nella fase preliminare, insieme al Cliente, in base ai servizi investigativi richiesti.

Privacy da tutelare nei documenti utilizzati come prova a giudizio

Privacy da tutelare nei documenti utilizzati come prova a giudizio Protezione dei dati personali da assicurare anche dinanzi ai giudici nazionali nei casi di produzione di documenti che raccolgono dati personali di terzi per fini fiscali, che servono come elemento di prova in procedimenti civili. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Ue (sentenza C-268/21) destinata a incidere sulla normativa processuale nazionale grazie ai chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 6 del Gdpr, norma che stabilisce i criteri per considerare lecito un trattamento di dati. Fonte Internet  

Può un minore firmare una liberatoria per autorizzare altri ad utilizzare la sua immagine?

Può un minore firmare una liberatoria per autorizzare altri ad utilizzare la sua immagine?   Come noto la legge sul diritto d’autore (art. 96 legge 633/41) richiede il consenso quando la persona viene ritratta se il fine del ritratto è l’esposizione in pubblico, lo sfruttamento commerciale e/o la riproduzione. Salvi i casi previsti dall’articolo 97 della legge sul diritto d’autore, per procedere alla diffusione di una fotografia o di un filmato è sempre necessario il consenso espresso dei soggetti che vi compaiono e la forma prediletta per il rilascio del consenso è costituita dalla c.d. “liberatoria”. Il consenso alla pubblicazione dell’immagine costituisce, un negozio unilaterale che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, non avrebbe ad oggetto il diritto personalissimo ed inalienabile all’immagine, ma solo l’esercizio di tale diritto (Cass. civ. Sez. I, 29-01-2016, n. 1748). Inoltre, chi ha prestato a un’altra persona il permesso a pubblicare una fotografia con la propria immagine, non è vincolato per sempre a tale decisione e può decidere, in qualsiasi momento, di revocarlo, chiedendo la cancellazione dell’immagine (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 4 novembre 2015 – 29 gennaio 2016, n. 1748). Nel caso dei minori spetta a chi detiene la potestà genitoriale il potere di prestare il consenso affinché l’immagine sia legittimamente utilizzata ai sensi della L. 633/1941. In altri termini il consenso alla pubblicazione delle immagini relative ai minori deve essere espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale e ai fini del rilascio dell’autorizzazione è generalmente necessario il consenso di un solo genitore, dato che la sottoscrizione della medesima è atto di ordinaria amministrazione compibile disgiuntamente (art. 320 Codice Civile). Particolare attenzione va posta alle coppie separate come nella sentenza del Tribunale di Mantova dove nel caso di un genitore separato con affido condiviso, che ha pubblicato le foto del figlio su Facebook senza il consenso dell’altro ha affermato la necessità del consenso di entrambi i genitori, o meglio che non sussista l’opposizione di uno di essi, per la pubblicazione delle immagini. (Trib. Mantova 27.01.2019).   In un procedimento di divorzio, il Tribunale di Chieti ha, invece, prescritto a entrambi i genitori di evitare la pubblicazione di foto col figlio 17enne sui profili social, a meno che non abbiano ricevuto l’esplicito consenso del ragazzo.(Trib. Chieti 20.08.2020 n.403). Si tratta di una pronuncia interessante in quanto l’art. 2-quinquies del Codice in materia di protezione dei dati personali riconosce valido il consenso espresso dal soggetto almeno 14enne per accedere a servizi di società dell’informazione (es. iscriversi ai social network). Ricordiamo che l’articolo afferma che il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.   Fonte Internet  

Mantenere attiva l’email aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro per ‘garantire la continuità operativa’ viola la privacy dell’ ex dipendente

Mantenere attiva l’email aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro per ‘garantire la continuità operativa’ viola la privacy dell’ ex dipendente Trattare illecitamente i dati di due ex dipendenti è costato molto caro ad una società piacentina.  In data 25 marzo 2022 due ex dipendenti di un centro riparazioni presentavano un reclamo lamentan-do violazioni del Regolamento (GDPR) ed in particolare la “perdurante attività degli account aziendali individuali per diversi mesi oltre la cessazione dei rapporti lavorativi, con contestuale accesso ai messaggi ivi pervenuti”. Inoltre, lamentavano l’impossibilità di esercitare il diritto di accesso al contenuto dei predetti account a causa della cancellazione del contenuto dei medesimi. A detta dei reclamanti la società, inoltre, non avrebbe fornito loro idonea informativa in merito al trattamento dei dati relativi alla posta elettronica.   L’istruttoria accertava, invero, che dopo la cessazione del rapporto di lavoro il Titolare del trattamento manteneva attivi, per qualche mese, gli account di posta elettronica individualizzati assegnati ai reclamanti; ai medesimi account accedeva, in tale lasso di tempo, il presidente del consiglio di amministrazione, rappresentante legale della Società, “al fine di garantire la continuità operativa dell’azienda, stante la rilevanza delle comunicazioni aziendali pervenute, tenuto conto anche del ruolo apicale rivestito dagli ex dipendenti”.   Nell’emettere il provvedimento d.d. 7 marzo 2024, l’Autorità ribadiva che lo scambio di corrispondenza elettronica su un account aziendale di tipo individualizzato ? estranea o meno all’attività lavorativa ? configura un’operazione che consente di conoscere alcune informazioni personali relative all’interessato. Affermare, invece, che il rappresentante legale si sarebbe limitato a ricercare comunicazioni particolarmente importanti per la continuità aziendale – non visualizzando le altre – non è sufficiente per rendere lecito il trattamento dei dati. La ricerca delle comunicazioni che la Società riteneva pertinenti avveniva pur sempre, infatti, successivamente all’accesso alla totalità dei messaggi contenuti nelle caselle di posta. In proposito, il Garante precisa che anche i dati esteriori delle comunicazioni stesse e i files allegati, oltre al contenuto dei messaggi di posta elettronica, riguardano forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente (artt. 2 e 15 Cost.). Lecito sarebbe stato, invece, limitarsi al mantenimento degli account assegnati ai reclamanti, contestualmente attivando un messaggio di risposta automatico volto ad informare i terzi dell’imminente disattivazione degli account e della possibilità di contattare altri e diversi indirizzi e-mail, e ciò solo per un tempo proporzionato alle esigenze di continuità dell’attività svolta dalla Società. Si sarebbero altresì dovute adottare misure idonee ad impedire l’accesso ai messaggi in arrivo e la visualizzazione degli stessi durante il periodo in cui tale sistema automatico fosse stato in funzione (Indicazioni più volte ribadite dal Garante: Si vedano, tra gli altri, doc. web n. 9978536; doc. web 9215890; doc. web n. 8159221, punto 3.4). L’Autorità ha quindi inflitto una sanzione amministrativa al Titolare del trattamento avendo quest’ultimo mantenuto attivi, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, gli account di posta elettronica aziendale individualizzati, accedendo al contenuto dei medesimi. L’operazione illecita di trattamento, tra l’altro, ha portato alla condanna a ventimila euro di sanzione, con la facoltà di definire la controversia mediante il pagamento, entro i termini, di un importo pari alla metà della stessa. [Provvedimento del 7 marzo 2024 [10009004], Registro dei provvedimenti n. 140 del 7 marzo 2024]. Fonte Internet  

La Corte Ue frena sull’accesso ai tabulati per ritrovare lo smartphone rubato

La Corte Ue frena sull’accesso ai tabulati per ritrovare lo smartphone rubato No all’accesso indiscriminato ai tabulati telefonici e a tutti gli altri dati nelle mani delle Telco – come posizione, pagine internet visitate ecc. – per identificare gli autori di un reato che non sia di gravità tale da autorizzare una simile ingerenza nei diritti fondamentali della persona. Questo principio viene esteso dalla Corte Ue, sentenza della Corte nella causa C-178/22, anche ai casi in cui la legge italiana prevede espressamente tale accesso – e cioè per i reati puniti con una sanzione massima non inferiore ai tre anni – ma che in realtà non sono da considerarsi poi così “gravi”. Ebbene, in tutti questi casi, affermano i giudici di Lussemburgo, il giudice incaricato di autorizzare l’accesso ai tabulati per identificare gli autori di un reato deve poterlo rifiutare o limitare. Fonte Internet  

Adozione minori: diritto del familiare all’accesso agli atti Il TAR del Lazio (sentenza n. 10284 del 9.10.2020) ha riconosciuto il diritto del fratello della minore all’accesso agli atti anche per la verifica del corretto esercizio delle funzioni svolte dal tutore.

  Adozione minori: diritto del familiare all’accesso agli atti   Il TAR del Lazio (sentenza n. 10284 del 9.10.2020) ha riconosciuto il diritto del fratello della minore all’accesso agli atti anche per la verifica del corretto esercizio delle funzioni svolte dal tutore.     Alla luce del quadro normativo delineato dalla legge 4 maggio 1983 n. 184 che disciplina l’adozione, il parente entro il quarto grado del minore per il quale pende procedimento di adozione è titolare ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990 di una posizione giuridica tutelata, qualificata e differenziata, che lo legittima e gli consente di ottenere l’accesso ai documenti amministrativi relativi al minore (nel caso di specie, documentazione sanitaria ed amministrativa) presso il Comune, pubblica amministrazione di appartenenza del tutore nominato dal Tribunale per i Minorenni, nonostante la sospensione della responsabilità genitoriale e la contestuale nomina del tutore, in quanto, e soprattutto, perché possa dimostrare nel corso del procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale per i Minorenni che non sussiste lo stato di abbandono nonché in relazione al corretto esercizio delle funzioni svolte dal tutore dal momento che è evidente come l’esercizio di tali potestà incida sull’esplicazione del rapporto parentale (T.A.R. Lazio, Sezione Seconda, sentenza n. 10284/2020 del 9 ottobre 2020). Preliminarmente, il Tribunale Amministrativo ha rammentato che l’esercizio del diritto di accesso è subordinato dalla legge n. 241 del 1990 alla sussistenza di tre presupposti: I)la sussistenza di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso” (art. 22, comma 1, lett. b); II) l’esistenza di un documento amministrativo oggetto di accesso; III) la necessità che la richiesta di accesso sia “motivata” (art. 25, coma 2). Nel merito, con la sentenza n. 10284/2020 il T.A.R. del Lazio ha accolto il ricorso ex art. 116 c.p.a. proposto dal fratello di una minore assoggettata alla tutela del Sindaco di Roma in forza del provvedimento del Tribunale per i Minorenni riconoscendogli il diritto all’accesso e annullando la determinazione dirigenziale di rigetto adottata da Roma Capitale (Dipartimento Politiche Sociali), in quanto infondata, affermando che “la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso” consiste nella tutela del diritto costituzionalmente garantito dell’unità e dei legami familiari della famiglia biologica (art. 29 Cost.). Dalla lettura della sentenza se ne può dedurre che i giudici amministrativi abbiano assegnato rilievo a quanto disposto dagli artt. 8 e 10 della Legge n. 184 del 1983 ed in particolare all’art. 10, comma 2, della predetta legge, secondo cui i parenti entro il quarto grado “assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice”. In un passaggio delle sentenza in parola il T.A.R. ha affermato che “…il ricorrente ha interesse a contestare il potenziale stato di abbandono in cui potrebbe versare la minore, oggetto dell’accertamento incidentale del procedimento di adottabilità attualmente pendente innanzi al Tribunale per i minorenni, e ha altresì interesse a tutelare la corretta esplicazione del proprio rapporto parentale con la sorella…”. Inoltre, per quanto concerne i documenti sanitari della minore il Tribunale Amministrativo ha escluso la sussistenza del divieto assoluto all’accesso ai dati sensibili poiché ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 196/2003 il trattamento dei dati personali e sensibili relativi alla salute è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta d’accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato e nel caso di specie la richiesta degli atti si ricollega al diritto di cui all’art.29 Cost. che è sicuramente “di rango almeno pari ai diritti dell’interessato”. Nell’iter logico-argomentativo della sentenza in discussione appare aver assunto rilevanza anche la necessità dei documenti amministrativi richiesti all’amministrazione comunale anche ai fini dell’esercizio del diritto di difesa nei procedimenti penali che potrebbero riguardare sia il tutore che se medesimo atteso che il ricorrente aveva affermato di essere illecitamente ostacolato nell’esplicazione del rapporto parentale con la sorella proprio dalla condotta del tutore. Pertanto, in virtù dei principi di diritto affermati dal T.A.R. si può ritenere che, nell’ambito del procedimento minorile ex L. 184/1983, la dialettica tra la famiglia biologica del minore allontanato dal nucleo familiare ed i servizi sociali possa beneficiare della trasparenza dell’azione amministrativa secondo quanto disposto dalla Legge n. 241/1990, stante la rilevanza pubblicistica delle funzioni tutorie del Sindaco o del suo delegato, quale corollario del principio del giusto processo. Ebbene, in presenza dei suddetti presupposti, il familiare del minore può assumere un ruolo attivo anche in relazione al corretto esercizio delle funzioni svolte dal tutore e verificarne l’attività svolta al fine di tutelare il rapporto parentale anche in sede penale. Fonte Internet