Quali sono le spese extra nel mantenimento? Cosa non è compreso nell’assegno di mantenimento: elenco delle spese straordinarie.
Quali sono le spese extra nel mantenimento? Cosa non è compreso nell’assegno di mantenimento: elenco delle spese straordinarie. Quando una coppia con figli si separa e non raggiunge un accordo, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento periodico che il genitore non convivente deve corrispondere all’ex per supportare le necessità ordinarie dei figli. In aggiunta, è previsto un contributo supplementare (fissato in misura percentuale) ogni volta che emergono esigenze straordinarie. Ma, concretamente, cosa non rientra nell’ordinario assegno mensile? Quali sono le spese extra nel mantenimento? Poiché, sul punto, la legge non contiene un’elencazione specifica, per evitare equivoci e controversie tra i genitori molti Tribunali hanno fissato delle tabelle in modo da eliminare ogni possibile dubbio. In questo articolo vedremo dunque quali sono le spese straordinarie dovute, volta per volta, dal genitore “non collocatario” e cosa le distingue da quelle ordinarie. Ma procediamo con ordine. Indice * Quali sono le spese straordinarie * Come vengono ripartite le spese straordinarie? * Richiesta e ripartizione delle spese straordinarie * Che succede se un genitore non paga le spese straordinarie? * I precedenti della giurisprudenza o Aumento esigenze economiche Quali sono le spese straordinarie Le spese straordinarie si riferiscono a quei costi eccezionali, imprevedibili e non quantificabili al momento in cui viene stabilito l’assegno di mantenimento, che si rendono necessarie per il benessere e lo sviluppo psicofisico dei figli (minori o maggiorenni non ancora autosufficienti). Si distinguono dalle spese ordinarie destinate invece a coprire le necessità quotidiane dei figli, come vitto, vestiario, istruzione e trasporti (Cass. sent. n. 7169/2024). Ecco alcuni esempi di spese straordinarie: * spese mediche e dentistiche: cure specialistiche, visite private, interventi chirurgici, ortodonzia, occhiali, apparecchi acustici, fisioterapia; * spese scolastiche: libri di testo, gite scolastiche, corsi di recupero, attività extrascolastiche (musica, lingue, ecc.); * spese sportive: iscrizione a società sportive, attrezzatura sportiva, partecipazione a tornei e campionati; * spese di istruzione: rette di scuole private, università o corsi di formazione professionale; * spese di abbigliamento: capi di vestiario per esigenze specifiche (abbigliamento sportivo, da sci, ecc.); * spese per vacanze e tempo libero: viaggi, soggiorni estivi, partecipazione a campi estivi o colonie. Come vengono ripartite le spese straordinarie? Ciascun genitore deve contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% o in quella diversa eventualmente stabilita dal giudice. Quest’ultimo potrà, infatti, fissare una diversa partecipazione a tali oneri in considerazione delle condizioni economiche più o meno agiate del singolo genitore. Non capita di rado che le spese straordinarie subiscano una divisione rispettivamente del 60% e 40% oppure del 70% e del 30%. Richiesta e ripartizione delle spese straordinarie Le spese straordinarie si dividono in due categorie: * spese necessarie; * spese voluttuarie. Le prime possono essere sostenute dal coniuge collocatario senza previa consultazione con l’ex. Avrà però diritto al rimborso, solo se esibirà adeguata documentazione attestante l’esborso (scontrini, fatture, ricevute, estratti conto, ecc.). Un esempio tipico sono le spese mediche. Le spese non necessarie, invece, devono essere concordate previamente dai genitori. Si pensi alle spese relative all’iscrizione a una scuola privata. In tal caso, secondo la Cassazione, l’eventuale consenso prestato dal genitore si limita allo specifico corso di studi; per quelli successivi sarà necessario un ulteriore accordo. Che succede se un genitore non paga le spese straordinarie? In caso di mancato rimborso delle spese straordinarie, il coniuge che ha anticipato l’esborso può procedere ad avviare direttamente il pignoramento dei beni dell’ex, senza necessità di dover ricorrere nuovamente al giudice e/o richiedere un decreto ingiuntivo. Difatti, secondo la giurisprudenza, la sentenza che condanna il genitore al pagamento dell’assegno ordinario e straordinario è già di per sé un sufficiente “titolo esecutivo” che legittima il successivo pignoramento. Ciò vale però solo per gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza della sentenza originaria di condanna. Al contrario, le spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare richiedono, per il loro recupero, un’autonoma e ulteriore azione giudiziale (Cass. ord. 13 gennaio 2021, n. 379). Ad esempio, le spese scolastiche e mediche straordinarie che il giudice ha messo pro quota a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell’assegno di mantenimento ordinario, ne condividono la natura quando si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi. Pertanto, il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva per ottenere il rimborso della quota gravante sull’altro, in virtù della precedente sentenza senza doversi munire di uno ulteriore titolo esecutivo (Cass. ord. 15 febbraio 2021, n. 3835). I precedenti della giurisprudenza In tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie). Il preventivo accordo riguarda solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole. Tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza di una preventiva informazione ed accordo con l’ex non determina automaticamente il venir meno del diritto al rimborso da parte del genitore che le ha sostenute. Infatti, il giudice deve valutarne la rispondenza all’interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare (Cassazione, ordinanza 25 maggio 2023, n. 14564). Sempre secondo la Suprema Corte, «non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso; ne consegue che, in caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, la valutazione dell’esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito, il quale
Investigatore Privato a Milano, Costi, Prezzo, Tariffa. Investigazioni Private, Investigatore Privato, Agenzia Investigativa, Indagini Aziendali, Indagini Penali, Informazioni commerciali, Recupero crediti. Agata Christie Investigazioni è un’agenzia storica con sede in Milano ed operativa in tutta Italia ed Estero. Richiedi un preventivo
Investigatore Privato a Milano, Costi, Prezzo, Tariffa. Investigazioni Private, Investigatore Privato, Agenzia Investigativa, Indagini Aziendali, Indagini Penali, Informazioni commerciali, Recupero crediti. Agata Christie Investigazioni è un’agenzia storica con sede in Milano ed operativa in tutta Italia ed Estero. Richiedi un preventivo L’agenzia Agata Christie Investigazioni, pone in campo una esperienza ultratrentennale nel settore delle investigazioni e utilizza tutte le opportune tecniche nell’attività di intelligence, ricercando mezzi e sistemi sempre all’avanguardia, avvalendosi, nello specifico, di esperti del settore di provata affidabilità e concreta maturata esperienza professionale, con studi strategici finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo. La nostra agenzia investigativa, attraverso la ricerca approfondita di fonti di prova e/o elementi di verità, rappresenta uno strumento essenziale, strategico e concreto per la tutela della libertà del cittadino e per la raccolta di materiale giuridicamente valido da rappresentare in sede di giudizio. L’agenzia investigativa Agata Christie investigazioni opera da oltre 30 anni, raggiungendo i più elevati standard qualitativi, ottenendo prove concrete, avvalendosi di investigatori privati di provata esperienza e riservatezza. Se un dubbio vi attanaglia e per qualsiasi informazione per risolvere i vostri problemi personali e professionali su investigazioni private, investigazioni aziendali, investigazioni tecniche scientifiche, investigazioni finanziare e commerciali, non esitate a mettervi in contatto con noi per richiedere un preventivo gratuito
Permessi 104: si può andare in giro col disabile? È legale licenziare chi usa il permesso 104 per andare al mare? Chi beneficia dei tre giorni mensili di permesso retribuito garantiti dalla Legge 104 del 1992,
Permessi 104: si può andare in giro col disabile? È legale licenziare chi usa il permesso 104 per andare al mare? Chi beneficia dei tre giorni mensili di permesso retribuito garantiti dalla Legge 104 del 1992, destinati all’assistenza di un familiare disabile, deve impiegare questo tempo esclusivamente per svolgere le attività di cura e supporto necessarie al disabile stesso. Non può quindi utilizzarlo per riposarsi a casa propria o per attività ricreative personali, come uscire con gli amici. È emersa di recente una questione: coi permessi della Legge 104 si può andare in giro col disabile? È ammessa una passeggiata al mare o in montagna? Oppure è necessario restare nei paraggi dell’abitazione dell’assistito, limitandosi magari a fare la spesa insieme a lui, accompagnarlo dal medico o acquistargli le medicine? Quanto lontano ci si può spingere? Cerchiamo di comprenderlo in base ai più recenti orientamenti della Cassazione. Indice * Si può uscire col disabile? * Il principio della Legge 104/1992 * Andare al mare coi permessi 104 è lecito? * Quando c’è l’abuso dei permessi 104? * Conclusioni Si può uscire col disabile? La legge consente di allontanarsi dall’abitazione del familiare disabile per attività che possono contribuire al suo benessere, come uscite di svago o per necessità sanitarie. Tuttavia, tale utilizzo dei permessi deve sempre rimanere nell’ambito dell’assistenza. In quest’ottica si può uscire di casa anche senza il disabile, se le attività sono finalizzate al miglioramento della qualità della vita di quest’ultimo. E se invece l’assistito è insieme al dipendente, i due possono allontanarsi dalla città? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12679/2024 del 9 maggio 2024 ha accolto il ricorso di un uomo licenziato dall’azienda per un presunto abuso dei permessi della Legge 104/1992. Il lavoratore, che prestava assistenza in favore della moglie disabile e affetta da una grave forma di asma, si era allontanato dalla città per accompagnarla al mare e, nel contempo, per una breve sosta dal veterinario dove aveva portato il cane: due azioni ritenute dal datore non conformi agli scopi del permesso. I giudici però hanno ritenuto che il licenziamento fosse illegittimo. Difatti, per configurare una giusta causa di licenziamento è necessario che l’utilizzo dei permessi avvenga in maniera chiaramente estranea alle finalità assistenziali previste dalla legge. Nel caso in esame, il soggiorno marittimo era giustificato dal potenziale beneficio per la salute della moglie del lavoratore: si trattava quindi di un uso legittimo del permesso per motivi di assistenza sanitaria. Il principio della Legge 104/1992 La Legge n. 104 del 1992 stabilisce che i permessi lavorativi sono concessi per facilitare l’assistenza a familiari disabili. La norma implica che le assenze dal lavoro siano direttamente correlate alle esigenze assistenziali del familiare, senza che tali permessi possano essere utilizzati per scopi personali non attinenti alla cura del disabile. La legge però non dice dove debba essere prestata l’assistenza che, in teoria, potrebbe avvenire anche a casa del caregiver o in qualsiasi altro luogo. Dunque laddove si porti il disabile a fare una passeggiata, perché è funzionale al miglioramento delle sue condizioni di salute, tale comportamento non può costituire un abuso dei permessi 104, né tantomeno il presupposto di un licenziamento. In altri casi giurisprudenziali è stato sottolineato che attività come l’accompagnamento a trattamenti terapeutici benefici, inclusi quelli non convenzionali come soggiorni in località marine, possono rientrare legittimamente nell’uso dei permessi 104, purché vi sia una chiara giustificazione medica. Andare al mare coi permessi 104 è lecito? Veniamo ora al principio affermato dalla Cassazione nella pronuncia in commento: è illegittimo il licenziamento del lavoratore che abbia la 104 per la moglie e accompagni quest’ultima (affetta da una grave forme di asma) presso una località marina per farle respirare aria salubre e curare così la patologia da cui era affetta. La Suprema Corte ha precisato, poi, che il marito si può allontanare dal coniuge e può accompagnare il cane di famiglia presso il veterinario quando il tutto abbia una durata censurabile. Questo “servizio”, infatti, ha sempre ricadute benefiche (indirette) per la moglie che non deve accompagnare l’animale presso la clinica veterinaria. Quando c’è l’abuso dei permessi 104? Il legislatore e la coscienza sociale riconoscono che certe esigenze di cura meritano una protezione speciale, che giustifica un sacrificio organizzativo da parte del datore di lavoro. Se l’assenza dal lavoro non rispetta questo nesso causale, come nel caso di utilizzi del permesso completamente scollegati da ogni necessità assistenziale, si configura un abuso del diritto. Quest’ultimo si verifica quindi quando la parte prevalente della giornata viene destinata ad attività diverse dall’assistenza, che nulla hanno a che vedere con la finalità del permesso. Nel caso di specie, la breve sosta dal veterinario è stata ritenuta compatibile con le finalità della Legge 104, trattandosi appunto di un breve lasso di tempo che non aveva pregiudicato lo scopo principale dell’assenza dal lavoro, ossia l’assistenza. Conclusioni La decisione della Cassazione chiarisce che non ogni attività svolta durante il permesso 104 configura un motivo di licenziamento, a meno che non si dimostri un’evidente violazione delle finalità assistenziali del permesso. Il caso discusso evidenzia l’importanza di una corretta interpretazione delle norme relative ai permessi per motivi familiari e assistenziali, promuovendo un equilibrio tra i diritti dei lavoratori e le esigenze organizzative dei datori di lavoro.
È vero che le sentenze non sono legge? Che valore hanno le sentenze della Cassazione e come fare a ottenerne l’applicazione al proprio caso.
È vero che le sentenze non sono legge? Che valore hanno le sentenze della Cassazione e come fare a ottenerne l’applicazione al proprio caso. Si sente spesso parlare di sentenze che riconoscono diritti o doveri ai cittadini, influenzando l’interpretazione delle norme vigenti. Così, in seguito a tali interpretazioni giurisprudenziali, molte persone decidono di affidarsi a un avvocato e intraprendere azioni legali nella speranza di ottenere riconoscimenti simili da parte dei Tribunali. Tuttavia, è importante capire il valore effettivo di una pronuncia per coloro che non erano direttamente coinvolti nel giudizio (ossia che non erano “parti in causa”). È vero che le sentenze non sono legge? Come può intuire anche chi non è un esperto del diritto, una legge si caratterizza per essere vincolante per tutti coloro che rientrano nei requisiti specificati dal testo normativo stesso – che è per sua natura “generale” e “astratto” – e non può essere emanata per singoli individui (non possono esistere leggi ad personam). Proprio per questo, ricorrendo a un’espressione latina, si dice che la legge ha efficacia erga omnes, ossia nei confronti di tutti i cittadini. Al contrario, le sentenze hanno valore solo tra le parti coinvolte nel giudizio, (anche se non costituite: i cosiddetti “contumaci”), i loro eredi e coloro che hanno successivamente acquisito i diritti oggetto di contesa (i cosiddetti “aventi causa”, quali ad esempio gli acquirenti o i donatari). Quindi, la sentenza non assume il valore di legge in senso stretto: non ha effetto su tutta la collettività. Tuttavia, non si può negare come una pronuncia di un giudice dica molto di più di quanto in essa contenuto. La sentenza infatti non si limita a dire chi ha torto o chi ha ragione. Dovendo essere motivata, essa spiega anche come si interpreta la legge: interpretazione che, seppure non vincolante, quantomeno indirizza la collettività (dagli avvocati ai cittadini, per finire anche ai giudici stessi). È chiaro però che l’autorevolezza di dettare un’interpretazione univoca della legge è riconosciuta solo alla Cassazione. È quest’ultima l’organo – con sede unica a Roma – che dovrebbe garantire quella che tecnicamente si chiama la “funzione nomofilattica” ossia l’interpretazione uniforme del diritto all’interno dello Stato. In altre parole, la Suprema Corte mira a salvaguardare l’applicazione coerente delle norme giuridiche in tutto il territorio nazionale onde evitare che i giudici possano pervenire a conclusioni tra loro contrastanti, con conseguente incertezza del diritto. Vero però è che anche la Suprema Corte – in quanto composta da uomini che variano nel tempo e che possono modificare le proprie convinzioni – può giungere a pareri difformi e a volte diametralmente opposti. Proprio per questo è prevista la possibilità, dinanzi a un contrasto giurisprudenziale particolarmente acceso, di devolvere la decisione alle Sezioni Unite della Cassazione. Le sentenze di quest’ultima, seppure anch’esse non sono legge, rivestono però un’autorevolezza particolarmente forte e cogente. Un giudice che voglia discostarsi da esse dovrà, infatti, motivare il proprio convincimento in modo adeguato e puntuale. In sintesi, se anche è vero che le sentenze non fanno legge, esse offrono quantomeno un “termometro” di quello che potrebbe essere il possibile esito di una causa, anticipando l’eventuale interpretazione del diritto che farà il magistrato. E se anche tale interpretazione non dovesse essere conforme all’indirizzo maggioritario, il cittadino potrebbe sempre far ricorso alla Cassazione per chiedere la corretta applicazione delle norme nei propri confronti.
Come agire contro il rumore di un ristorante vicino? Come tutelarsi dai rumori dei locali notturni durante la notte.
Come agire contro il rumore di un ristorante vicino? Come tutelarsi dai rumori dei locali notturni durante la notte. Di fronte al tuo condominio, oltre la strada, si trova un ristorante con terrazza che offre serate musicali dal vivo quasi ogni sera, dalle 21 fino a oltre mezzanotte. Nonostante il titolare disponga di regolare autorizzazione comunale per l’intrattenimento, il volume elevato della musica e il trattenersi dei clienti nelle vicinanze causano notevoli disturbi sonori a te e al circondario. Nessuno però, al di fuori di te, sembra lamentarsi. Ti chiedi pertanto come agire contro il rumore del ristorante vicino, come far valere i tuoi diritti, a chi rivolgerti e come stabilire quali sono i limiti delle immissioni acustiche che, eventualmente, sei tenuto a sopportare. Procediamo con ordine. Indice * Il problema del rumore dalla strada: normativa e diritto dei condomini * Precedenti della Cassazione * Come si può difendere il gestore del locale? * Azioni pratiche per il condomino Il problema del rumore dalla strada: normativa e diritto dei condomini Secondo l’articolo 844 del Codice civile, i residenti possono agire in giudizio per impedire le immissioni nocive (come fumo, calore, rumori) che superano il livello di normale tollerabilità. Secondo la giurisprudenza, per stabilire il superamento di tale soglia, è necessaria un’analisi peritale accurata che documenti l’effettiva gravità delle immissioni. Per quanto la legge non preveda una specifica soglia del rumore oltre la quale si possa agire, i giudici si sono dati un criterio empirico basato sul confronto tra il rumore provocato dalla fonte molesta e quello di fondo, ossia dall’esterno: * se si superano di oltre 5 decibel i rumori di fondo dalle 06:00 del mattino alle 22:00 o di oltre 3 decibel nelle ore notturne, il rumore si considera illegale; * se invece si rimane al di sotto di tali soglie di decibel, si rispettano i limiti di tollerabilità e quindi il rumore deve considerarsi consentito. Leggi sul punto Quali sono i decibel consentiti dalla legge? Precedenti della Cassazione La sentenza della Cassazione 39344/2021 stabilisce che sia il gestore dell’attività sia il proprietario dell’immobile (se diverso dal primo) possono essere ritenuti responsabili per i danni causati dalle immissioni. Si tratterà di: * una responsabilità civile, se il rumore molesta poche persone (i condomini strettamente limitrofi); * una responsabilità penale, per il reato di «disturbo alla quiete pubblica», se le immissioni rumorose sono potenzialmente avvertibili da un numero indeterminato di persone (tutto il circondario o l’intero edificio). In entrambi i casi, tuttavia, la vittima ha il diritto di rivolgersi al giudice affinché ingiunga al proprietario: * di interrompere immediatamente l’attività molesta (eventualmente fissando una somma da corrispondere per ogni giorno di successiva violazione); * di risarcire il danno dimostrato dalla vittima (danno non necessariamente biologico ma anche morale e alla vita privata). Inoltre, secondo la sentenza 14209/2023 della Cassazione, anche il Comune potrebbe essere coinvolto nell’azione civile di risarcimento, specialmente per quanto riguarda i rumori provenienti dalla pubblica via, essendo responsabile della gestione di questi spazi. Come si può difendere il gestore del locale? Il gestore del locale si può difendere solo se dimostra che il rumore non dipende da lui. Il che significa però che deve aver predisposto cartelli di avviso e un servizio d’ordine per allontanare eventuali clienti molesti. Azioni pratiche per il condomino Di fronte a tali disturbi, il condomino ha diverse opzioni legali. Può innanzitutto richiedere una perizia tecnica per confermare che i livelli di rumore superano la normale tollerabilità. Successivamente, può intraprendere un’azione legale contro i diretti responsabili (il gestore e il proprietario del ristorante) e valutare l’eventuale corresponsabilità del Comune, soprattutto se si dimostra una negligenza nella supervisione delle licenze e dei permessi relativi all’uso della pubblica via. Qualora ritenga che il rumore molesti tutto il vicinato, potrebbe valutare di sporgere querela alla polizia o ai carabinieri, oppure depositare la stessa direttamente presso la Procura della Repubblica. In quest’ultimo caso, nell’ambito del processo penale, potrà costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento del danno.
Il termine di prescrizione del credito di un professionista Entro quanto tempo un professionista può chiedere il pagamento di una parcella?
Il termine di prescrizione del credito di un professionista Entro quanto tempo un professionista può chiedere il pagamento di una parcella? Se, in generale, i crediti derivanti da contratto cadono in prescrizione dopo 10 anni, per quelli dei professionisti la legge prevede un termine più breve. E ciò perché – si presume – un professionista come un avvocato, un medico, un ingegnere, un architetto si fa pagare dal cliente al momento dell’ultimazione della prestazione o addirittura in anticipo. Vediamo allora qual è il termine di prescrizione del credito di un professionista e quali sono gli atti che ne determinano l’interruzione. Indice * Quando la prescrizione dei crediti del professionista è di 3 anni * Quando la prescrizione dei crediti del professionista è di 10 anni * Da quando decorre il termine di prescrizione dei professionisti? * Quando si interrompe la prescrizione dei crediti del professionista Quando la prescrizione dei crediti del professionista è di 3 anni In base all’articolo 2956 del Codice civile, il diritto del professionista a ottenere il pagamento del compenso per l’opera prestata, così come anche del rimborso di eventuali spese correlate, si prescrive in tre anni. In tale previsione rientrano tutte quelle figure professionali che svolgono un’attività intellettuale, come avvocati, ingegneri, geometri o medici. Attenzione però: si tratta di una prescrizione “presuntiva” ossia di quel tipo di prescrizione che può anche essere superata dal creditore se questi riesce a dimostrare di non essere stato pagato, oppure se il debitore ammette di non avere effettuato il pagamento. Sono ipotesi eccezionali e di difficile verificazione, tant’è vero che, il più delle volte, è proprio a partire dal terzo anno in poi che il creditore rinuncia al recupero del proprio credito.
Investigatore privato (ordinamento italiano) Voce principale: Investigatore. Sebbene vi siano una bibliografia e/o dei collegamenti esterni, manca la contestualizzazione delle fonti con note a piè di pagina o altri riferimenti precisi che indichino puntualmente la provenienza delle informazioni. Puoi migliorare questa voce citando le fonti più precisamente.
Investigatore privato (ordinamento italiano) Voce principale: Investigatore. Sebbene vi siano una bibliografia e/o dei collegamenti esterni, manca la contestualizzazione delle fonti con note a piè di pagina o altri riferimenti precisi che indichino puntualmente la provenienza delle informazioni. Puoi migliorare questa voce citando le fonti più precisamente. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Un investigatore privato, in Italia, è un privato cittadino in possesso di una licenza per l’attività di investigatore. Indice * 1Storia * 2Descrizione o 2.1Disciplina normativa o 2.2Le attività * 3Figure o 3.1Investigatore titolare o 3.2Investigatore dipendente o 3.3Informatore commerciale titolare o 3.4Informatore commerciale dipendente * 4Requisiti o 4.1Licenza o 4.2Progetto tecnico organizzativo o 4.3Obbligo di deposito cauzionale o 4.4Tariffario * 5Adempimenti obbligatori previsti o 5.1Registro delle operazioni o 5.2Tesserino identificativo * 6Note * 7Bibliografia * 8Voci correlate * 9Collegamenti esterni Le prime disposizioni legislative che in qualche modo hanno interessato gli investigatori erano quelle che disciplinavano gli istituti di vigilanza privata, contenute nel regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914 n. 563. L’attività d’investigazione privata vera e propria venne più specificamente regolamentata a partire dal 1926 con una specifica normativa contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) emanato con regio decreto (R.D.) 18 giugno 1931, n. 773 assieme al relativo regolamento di cui al R.D. del 6 maggio 1940 n. 635. La normativa poneva come requisito fondamentale il possesso di una apposita licenza rilasciata dal prefetto, non regolando però la figura ma demandando al decreto del 1940 l’emanazione di una disciplina più specifica da effettuarsi decreto del Ministero dell’Interno, prevedendo altresì con tale atto l’individuazione delle caratteristiche minime e degli altri requisiti richiesti. In particolare il R.D. 635/1940 trattando, negli artt. 257 e seguenti, delle disposizioni relative al rilascio o alla revoca della licenza prefettizia, specificava, al comma 4 dell’art. 257 bis che “nulla è innovato relativamente all’autorizzazione prevista dall’art. 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell’art. 327 bis del medesimo codice”. Con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale italiano nel 1989 l’art. 222 delle disposizioni di attuazione introdusse in via provvisoria il requisito una specifica competenza professionale;[1] Sempre a riguardo, il d.lgs. 27 luglio 1989 n. 271 disponeva inoltre che, in assenza di specifica disciplina: «Fino all’approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l’autorizzazione […] è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attività.[2]» Il decreto del Ministero dell’interno 1º dicembre 2010 n. 269, entrato in vigore in data 16 marzo 2011, ha dettato una specifica disciplina sugli investigatori privati: tra le novità è stata introdotta la distinzione tra le figure di investigatore privato e informatore commerciale, con l’introduzione di relativi requisiti tecnici e formativi richiesti. Diversi aspetti sono poi stati chiarificati dalla circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2011. La figura dell’investigatore privato è disciplinata sostanzialmente dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (trattata al Titolo IV “degli Istituti di Vigilanza e delle Guardie Particolari Giurate”) e dal relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in particolare gli artt. da 257 a 260, nonché dal il decreto del Ministero dell’interno del 1º dicembre 2010 n. 269. Il decreto ha provveduto alla riorganizzazione della disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata e dei requisiti di questi ultimi. In particolare, la nuova regolamentazione stabilisce che la professione viene riclassificata nel seguente modo: * investigatore privato titolare d’istituto; * informatore commerciale titolare d’istituto; * investigatore autorizzato dipendente; * informatore autorizzato dipendente. Dalla superiore nuova classificazione si evincono due importanti novità: * la separazione delle due figure (investigatore privato/informatore commerciale); * la creazione di una nuova categoria di personale dipendente, che deve però essere in possesso di apposita licenza. Relativamente al primo punto va segnalato che, come precisato in apposita circolare del Ministero dell’interno del 2011,[3] la netta distinzione tra l’attività di investigatore privato e informatore commerciale si sostanzia nel fatto che quest’ultima si caratterizza per la raccolta di dati relativi alle imprese, concreti i bilanci, i debitori protestati, i riferimenti anagrafici delle imprese e dell’aggregazioni dei dati raccolti, indispensabile agli imprenditori nelle decisioni operative. L’art. 5 del decreto ministeriale 269/2010 stabilisce la classificazione delle attività secondo lo schema seguente: * investigazioni in ambito privato: informazioni richieste dal privato per una sua tutela in sede giudiziaria (ad esempio in ambito familiare, matrimoniale, patrimoniale); * investigazioni in ambito aziendale: richieste da enti pubblici e privati, vale a dire da società anche senza personalità giuridica, al fine di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria – ad esempio in caso di infedeltà del lavoratore; di contraffazione di prodotti; per la tutela di marchi e brevetti, del patrimonio scientifico, degli altri beni aziendali immateriali, ecc.; * indagini in ambito commerciale: richieste del commerciante al fine di determinare, pur a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali, anche mediante informazioni reperite direttamente presso l’esercizio commerciale – (cosiddetto antitaccheggio investigativo); * indagini in ambito assicurativo: richieste da qualsiasi avente diritto, per la propria tutela in sede giudiziaria, relativamente alla dinamica di sinistri stradali e sul lavoro, oppure da società assicurative per una loro tutela da eventuali frodi; * indagini difensive: finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale, così come disciplinate dal Titolo VI bis del c.p.p.; * informazioni commerciali: richieste da enti pubblici e privati al fine della raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali di imprese e società – sia di persone che di capitali – nonché delle persone fisiche ad esse connesse – quali ad esempio i soci, gli amministratori, ecc. – nel rispetto della vigente normativa europea in materia di privacy. * attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla stabile presenza di personale dipendente presso i locali del committente (es. “buttafuori”). Assumono particolare rilevanza, all’interno del D.M., le previsioni legislative secondo le quali, non solo le singole attività dell’investigatore privato hanno piena valenza per la tutela di un diritto in sede giudiziale, quanto per il fatto che sono state ora specificate ed autorizzate le singole attività di controllo statico (cosiddetto appostamento), controllo dinamico (cosiddetto pedinamento), fono e video documentazioni, nonché l’utilizzo di localizzatori satellitari (GPS) in ausilio all’attività
Quando un lavoratore in malattia può essere licenziato? Il lavoratore in malattia può uscire di casa se non ritarda la guarigione.
Quando un lavoratore in malattia può essere licenziato? Il lavoratore in malattia può uscire di casa se non ritarda la guarigione. Anche il dipendente assente dal lavoro perché malato può essere licenziato. Ma ciò solo a condizione che la volontà del datore di lavoro non derivi dalla malattia in sé, ma da fattori estranei ad essa. Potrebbe dipendere da scelte organizzative interne all’azienda (ad esempio la cessazione della mansione) o da motivi disciplinari (una condotta gravemente colpevole del dipendente). In questo articolo chiariremo quando un lavoratore in malattia può essere licenziato. Proseguendo lo stesso tema, vedremo quanto tempo si può stare assenti dal lavoro. Non in ultimo comprenderemo se chi viene licenziato per malattia ha diritto alla disoccupazione. Ma procediamo per gradi. Indice * Quanti giorni di malattia servono per il licenziamento? * Chi viene licenziato per malattia ha diritto alla disoccupazione? * Quando, nonostante la malattia, non si può mai essere licenziati? * Quando si può licenziare chi è in malattia * Gli obblighi durante la malattia * La prova per procedere al licenziamento * Come viene stabilita la simulazione della malattia? Quanti giorni di malattia servono per il licenziamento? Finché dura la malattia, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro (con stipendio pagato dall’Inps), a meno che non superi il periodo massimo di assenze previsto dal contratto collettivo. Tale periodo, chiamato “comporto”, è normalmente di 180 giorni (ma il CCNL può prevedere un lasso temporale diverso). Solo una volta scaduto il periodo di comporto (mai prima), il lavoratore può essere licenziato senza alcun’altra motivazione se non appunto l’eccesso di assenze. Chi viene licenziato per malattia ha diritto alla disoccupazione? L’assegno di disoccupazione, la cosiddetta NASPI, spetta a chi perde il posto non per sua volontà. Tra questi casi vi rientra anche il licenziamento per superamento del comporto, ossia per “eccessive assenze dovute a malattia”. La risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del comporto, infatti, non è riconducibile a una scelta del lavoratore. Dunque, a quest’ultimo spetta la disoccupazione. Quando, nonostante la malattia, non si può mai essere licenziati? Il periodo di comporto non si applica quando la malattia dipende da un infortunio sul lavoro causato dalla mancata adozione delle misure di sicurezza imposte dalla legge. Secondo la Cassazione, peraltro, non è possibile applicare lo stesso periodo di comporto normalmente previsto al dipendente con una grave disabilità (si pensi al malato oncologico, soggetto a terapie e cure più intense). In questi casi, infatti, si verificherebbe una forma di discriminazione indiretta con conseguente diritto alla reintegra sul posto di lavoro. Leggi sull’argomento: chi ha un tumore può essere licenziato? Quando si può licenziare chi è in malattia Oltre al superamento del comporto, chi è in malattia può essere licenziato per: * motivi disciplinari, ossia gravi violazioni commesse prima o durante la malattia stessa; * motivi organizzativi o produttivi (cosiddetto “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”), previa verifica della possibilità di ricollocare il dipendente in altre mansioni equivalenti o, in subordine, di livello inferiore compatibili con la sua formazione (cosiddetto repêchage). Tra i motivi disciplinari possiamo indicare: * falsa malattia; * reiterata assenza alla visita fiscale e mancata disponibilità alla successiva visita ambulatoriale; * mancato rientro in azienda alla scadenza del certificato medico; * svolgimento, durante la malattia, di attività incompatibile con la malattia stessa o comunque tale da pregiudicare o rallentare la guarigione; * svolgimento, durante la malattia, di attività in concorrenza con quella del datore di lavoro; * comportamenti gravemente lesivi dell’azienda (ad esempio un commento negativo su un social nei confronti del datore di lavoro); * accertamento (conclusosi durante la malattia) di condotte pregresse particolarmente gravi (ad esempio furto, insubordinazione, ecc.). Anche in tali ipotesi al lavoratore spetta l’assegno di disoccupazione (NASPI). Tra i motivi economici possiamo invece includere: * la cessazione della mansione o la chiusura del ramo d’azienda; * la riduzione del personale; * la riorganizzazione interna con accorpamento delle mansioni; * crisi strutturale (non stagionale) e calo del fatturato. Gli obblighi durante la malattia Il dipendente in malattia deve: * comunicare immediatamente l’assenza al datore il giorno stesso o, al massimo, quello successivo secondo le forme indicate dal CCNL; * sottoporsi a visita medica affinché il certificato sia trasmesso all’INPS; * rimanere a casa durante le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19; * non compromettere la guarigione con comportamenti che potrebbero rallentare o pregiudicare il rientro in azienda. La prova per procedere al licenziamento La Cassazione, con sentenza n. 12152/2024 del 6 maggio 2024, ha ribadito importanti principi in materia di onere della prova per il licenziamento. La pronuncia stabilisce che, nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una seconda attività svolta durante l’assenza per malattia, il datore di lavoro deve dimostrare o che la malattia era simulata oppure che le attività svolte erano potenzialmente in grado di pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente. Se il datore non riesce a fornire tali prove, il licenziamento è considerato illegittimo. Secondo la legge e la giurisprudenza, un lavoratore in malattia può svolgere attività compatibili con il suo stato di salute, purché queste non compromettano il suo recupero. La Cassazione chiarisce che la mera presenza di un’attività, anche se remunerativa, non è sufficiente a giustificare un licenziamento se non incide negativamente sulla guarigione del lavoratore. Come viene stabilita la simulazione della malattia? La simulazione di una malattia, ossia il fingere di essere malati per evitare il lavoro, deve essere dimostrata attraverso elementi certi se la visita fiscale non era stata effettuata o non aveva evidenziato la verità. Per stabilire la legittimità del licenziamento, il datore di lavoro deve raccogliere e presentare prove che includano sia aspetti oggettivi (ad esempio, report medici, testimonianze, video) che soggettivi (le attività del dipendente). fonteinternet
Quando il tradimento non è causa di addebito? Non sempre il tradimento comporta l’addebito all’interno del matrimonio
Quando il tradimento non è causa di addebito? Non sempre il tradimento comporta l’addebito all’interno del matrimonio. Perché possa essere considerato un comportamento contrario ai doveri coniugali e quindi determinare la perdita dell’assegno di mantenimento, è necessario che sia stato l’unica ed esclusiva causa della crisi di coppia. Non devono cioè risultare ragioni pregresse che abbiano comportato l’allontanamento dei coniugi. A più riprese la Cassazione ha spiegato quando il tradimento non è causa di addebito. Il tipico esempio è quello del marito che maltratta (fisicamente o moralmente) la moglie: non potrà poi dolersi se questa lo tradisce. E così, al contrario, se la donna tradisce l’uomo e questi dice di volerla perdonare, lei non potrà chiedergli l’addebito se poi lo scopre con un’altra. Peraltro con una recente pronuncia, la Corte ha chiarito che l’addebito della separazione non dipende dalla consapevolezza dell’infedeltà. Ma procediamo con ordine e, alla luce delle varie pronunce dettate dalla giurisprudenza, analizziamo quando il tradimento non è causa di addebito. Indice * L’infedeltà non rileva se la coppia è già in crisi * Esempi di casi in cui l’infedeltà non comporta addebito * La conoscenza dell’infedeltà è necessaria per l’addebito della separazione? * Conclusioni L’infedeltà non rileva se la coppia è già in crisi Il mancato rispetto dell’obbligo di fedeltà coniugale è generalmente considerato una violazione grave, abbastanza seria da rendere insopportabile la continuazione della vita insieme. Di norma, questa violazione giustifica l’attribuzione della responsabilità della separazione al coniuge infedele. Tuttavia, l’infedeltà sarà ritenuta causa determinante della separazione solo se, dopo un’analisi accurata e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, si dimostra che questo è stato effettivamente l’elemento scatenante della crisi matrimoniale. Se, invece, si verifica che l’adulterio è avvenuto in un contesto in cui il rapporto era già irrimediabilmente compromesso e la convivenza era diventata solo formale e nominale, allora esso non comporta addebito (Cass. ord. n. 11394/2024). Grava sul coniuge infedele, che non voglia subire l’addebito, dimostrare l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all’accertata infedeltà. In sintesi, affinché il tradimento sia causa di addebito è necessario che tra esso e la separazione vi sia un “nesso di causalità”, ossia un rapporto diretto di causa-effetto. Esempi di casi in cui l’infedeltà non comporta addebito In molti casi l’infedeltà può essere la manifestazione di una crisi già esistente tra i coniugi, piuttosto che il motivo scatenante della separazione. In queste circostanze, il coniuge infedele mantiene i suoi diritti, ossia il diritto al mantenimento e all’eredità. Il tradimento, infatti, non viene considerato motivo sufficiente per penalizzarlo legalmente. Il coniuge che ha commesso l’infedeltà ha l’onere di dimostrare che il suo comportamento non ha causato la rottura del matrimonio, ma che è stato piuttosto una conseguenza di un’unione già sostanzialmente compromessa. Facciamo un elenco di situazioni in cui il tradimento può essere considerato giuridicamente irrilevante: * separazione legale o imminente: quando una coppia ha già avviato le procedure di separazione o è in procinto di farlo; * separazione di fatto: nei casi in cui i coniugi vivono separati e hanno cessato ogni forma di vita coniugale; * relazione coniugale deteriorata: situazioni in cui i coniugi litigano costantemente, hanno interrotto i rapporti sessuali, o dormono in stanze separate; * abbandono del tetto coniugale: se uno dei coniugi ha lasciato la residenza familiare senza intenzione di ritornare; * tradimento in risposta a un precedente tradimento: la “vendetta” a un’infedeltà precedente non è causa di addebito; * maltrattamenti in famiglia: in un contesto di violenze fisiche o morali, il tradimento della vittima non è causa di addebito ma viene considerato come una reazione alla situazione di abuso. Queste circostanze illustrano come la complessità delle dinamiche coniugali possa influenzare l’interpretazione e l’applicazione delle leggi sulla separazione e il divorzio. La conoscenza dell’infedeltà è necessaria per l’addebito della separazione? In materia di separazione coniugale, può sorgere il dubbio se sia necessario che un coniuge sia a conoscenza dell’infedeltà dell’altro per potergli addebitare la separazione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 10489/2024 del 18 aprile 2024, ha chiarito che non è indispensabile che il marito sia a conoscenza dell’infedeltà della moglie al momento in cui lei ha deciso di abbandonare la casa coniugale. La mancanza di un diretto nesso causale tra l’infedeltà e la crisi matrimoniale deve essere rigorosamente dimostrata, specialmente se la separazione avviene poco dopo l’inizio di una relazione extraconiugale. Il caso considerato riguardava una coppia in cui il marito aveva scoperto, grazie a investigatori privati, che la moglie aveva intrapreso una relazione extraconiugale. Nonostante ciò, la Corte d’appello non aveva addebitato la separazione alla donna, ritenendo non dimostrato che l’infedeltà fosse la causa esclusiva della crisi matrimoniale. La Cassazione invece ha accolto il ricorso del marito. La Corte ha evidenziato l’importanza di valutare non solo l’infedeltà in sé, ma anche il contesto relazionale in cui si inserisce. Il fatto che la relazione extraconiugale fosse iniziata un mese prima che la moglie lasciasse la casa coniugale, non è stato ritenuto sufficiente per addebitare automaticamente a lei la separazione. La moglie avrebbe dovuto dimostrare che la situazione coniugale era già insostenibile prima di abbandonare il domicilio, cosa che non è stata adeguatamente investigata. Conclusioni Questo caso sottolinea l’importanza di un’analisi approfondita del contesto relazionale e del comportamento di entrambi i coniugi prima di attribuire un addebito nella separazione. Non basta la semplice esistenza di un tradimento per stabilire chi debba essere ritenuto responsabile della rottura del rapporto. La giurisprudenza invita a una valutazione complessiva e dettagliata, considerando tutte le dinamiche e i comportamenti all’interno del matrimonio. In sintesi, l’adulterio non è sempre sinonimo di conseguenze legali negative per il coniuge infedele, specialmente quando emerge come sintomo di una relazione già in crisi irreversibile. Fonte internet
Costi orari e giornalieri degli investigatore privatore livello di tariffe, per un servizio efficace non si può scendere al di sotto di un minimo di 500 euro. I detective privati generalmente propongono tariffe giornaliere tra 500 e 1.000 euro, oppure tariffe orarie di circa 50 € all’ora per agente operativo.
Costi orari e giornalieri degli investigatore privatore livello di tariffe, per un servizio efficace non si può scendere al di sotto di un minimo di 500 euro. I detective privati generalmente propongono tariffe giornaliere tra 500 e 1.000 euro, oppure tariffe orarie di circa 50 € all’ora per agente operativo. QUANTO COSTA UN INVESTIGATORE PRIVATO? Delineare i costi di un’agenzia investigativa è molto complesso. Essenziale è l’incontro con il cliente per studiare insieme un piano di azione e per l’elaborazione di un preventivo. Inoltre, bisogna considerare sempre che le tariffe non variano solo per la tipologia dei servizi richiesti ma anche sulla base di quanto quell’indagine sia attuabile rispetto alle leggi della privacy e normative europee. INVESTIGAZIONI PRIVATE COSTI Il progetto investigativo è definito anche e soprattutto in relazione alla spesa che il Cliente dovrà sostenere: è importante perciò avere un quadro che si il più chiaro possibile, per definire azioni, tempi e modalità. Questo tipo di indagine deve essere svolto da un investigatore privato competente, in quanto si tratta di prove che spesso verranno utilizzate in tribunale. “I costi della nostra agenzia investigativa vengono SEMPRE concordati con il cliente tramite un mandato scritto, in un’ottica di totale trasparenza