Agata Christie Investigatore Privato Milano-Agenzia Investigativa Milano Costi Prezzi Tariffe. Detective Privato Milano, Investigazioni Private, concorrenza sleale, Consulenza informatica, investigazioni aziendali, bonifica telefonica, antisabotaggio, controspionaggio , Infedeltà coniugale
Agata Christie Investigatore Privato Milano-Agenzia Investigativa Milano Costi Prezzi Tariffe. Detective Privato Milano, Investigazioni Private, concorrenza sleale, Consulenza informatica, investigazioni aziendali, bonifica telefonica, antisabotaggio, controspionaggio , Infedeltà coniugale Quanto costa un investigatore privato? Scopri tariffe e prezzi Quanto costa un investigatore privato a Milano Quanto chiede un investigatore privato? Il costo orario di un investigatore privato può variare tra i 50 e i 100 euro, a seconda del livello del professionista, dell’incarico dalle indagini da svolgere, mentre alcuni investigatori privati applicano un costo al giorno (di solito tra 500 e 1.000 €. Assumi un investigatore privato qualificato a Prezzi Convenienti. Riservatezza Garantita. Richiedi un precenti all’agenzia IDFOX -Since 1991- Tel.+3902344223 Quanto costa un investigatore privato al giorno? Ti aiutiamo a scoprire e capire quali sono i fattori che concorrono a stabilire il prezzo di un’indagine investigativa. Quanto costa un investigatore privato al giorno? Se stai rivolgendo a te stesso questa domanda, i casi sono due: potresti avere una semplice curiosità perché, con molta probabilità, lo hai visto in un programma, una fiction televisiva o hai sentito nominare da qualcuno questa professionalità, oppure potresti averne bisogno per il peso di un sospetto che ti dà spesso da pensare, per la necessità di acquisire con certezza delle informazioni che tardano ad arrivare. Un investigatore privato può svolgere un’ampia varietà di indagini che abbiano come scopo le più differenti esigenze. Tra queste non vi è solo il classico rintraccio di prove dell’infedeltà coniugale, ma anche il ritrovare persone scomparse, il risalire alla situazione patrimoniale di un debitore insolvente, il controllo di un eventuale assenteismo sul posto di lavoro, il controspionaggio industriale. La tipologia di indagine concorre, insieme ad altri determinati fattori, a stabilire il costo dell’operazione giornaliera e, successivamente, di quella complessiva. In questo articolo, ti aiuteremo ad avere delle risposte, a capire quale possa essere il costo giornaliero per un servizio investigativo e quali siano i fattori che incidono a stabilirne il prezzo. Quanto costa un investigatore privato per un giorno? La tariffa oraria è la misura più comune per determinare il costo di un investigatore privato. In genere, la tariffa oraria varia da 50 a 100. ?Tariffa oraria · ?Tariffa giornaliera · ?Costi aggiuntivi · ?Fattori che influenzano il costo In linea generale la tariffa oraria applicata ad un’investigazione privata, per operatore ha un costo minimo di € 40 oltre iva, spese escluse. Le investigazioni in ambiti privati e familiari sono tra le più richieste e i costi partono da un minimo di 40 euro ad un massimo di 100 euro. ?Cosa può fare un investigatore… · ?Quanto costa un investigatore
Legittimità del controllo sui dipendenti mediante investi… Lavoro e previdenza sociale . Legittimità del controllo sui dipendenti mediante investigatore privato . Richiedi una consulenza all’agenzia IDFOX Srl- Since 1991- Tel.02344223
Legittimità del controllo sui dipendenti mediante investi… Lavoro e previdenza sociale . Legittimità del controllo sui dipendenti mediante investigatore privato . Richiedi una consulenza all’agenzia IDFOX Srl- Since 1991- Tel.02344223 Con ordinanza del 14 marzo 2023, la Sezione II Lavoro del Tribunale di Roma ha affrontato il tema delle condizioni di legittimità dei controlli difensivi, svolti mediante investigatore privato, nell’ambito di un procedimento disciplinare terminato con il licenziamento del dipendente. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Conformi Cass. 22/9/2021, n. 25732 Cass. 11/6/2018, n. 15094 Cass. 21 settembre 2016, n. 18507 Cass. 3/11/2000, n. 14383 Trib. Venezia, 4/1/2021, n. 1 Trib. Velletri, 5/11/2020, n. 1186 Trib. Latina, 14/2/2012 Difformi Non si rinvengono precedenti in termini Con l’ordinanza in commento, la Sezione II Lavoro del Tribunale di Roma si è espressa circa le legittimità del licenziamento disciplinare irrogato a seguito dell’accertamento, mediante intervento di un investigatore privato, di illeciti disciplinari commessi dal dipendente. In particolare, il Tribunale di Roma afferma che il datore di lavoro, laddove sospetti la perpetrazione di illeciti, può attivare conseguenti controlli, anche mediante il ricorso ad agenzie di investigazione. Infatti, come ribadito dall’ordinanza in commento: “il divieto, per il datore di lavoro, di ricorrere a controlli eseguiti tramite agenzia di investigazione privata, è limitato alla verifica dell’adempimento o dell’inadempimento, da parte del lavoratore, della sua prestazione lavorativa come tale o delle sue modalità di esecuzione”, mentre è legittimo a seguito (anche del solo sospetto) di commissione di illeciti. La fattispecie Nella fattispecie oggetto dell’ordinanza in commento, il ricorrente, adisce il Tribunale di Roma al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare comminato a seguito di controlli svolti sull’attività dello stesso da parte di un’agenzia investigativa. In particolare, dall’attività investigativa, stimolata da alcune irregolarità riscontrate dall’azienda datrice, emergeva che il dipendente si allontanava frequentemente dal luogo di lavoro, anche per periodi prolungati di tempo, per lo svolgimento di attività personali, falsamente attestando gli orari di lavoro svolti e spesso indicando anche la falsa effettuazione di straordinari. Sulla scorta di tale accertamento, la datrice avviava un procedimento disciplinare culminato nel licenziamento del dipendente. Quest’ultimo impugnava il licenziamento sostenendo che: 1) la datrice avrebbe fatto abusivo ricorso al controllo attraverso investigatori privati; 2) i fatti contestati fossero inesistenti o comunque contestati tardivamente; e 3) le condotte rientrano tra quelle punibili con sanzione conservativa o comunque che la sanzione espulsiva fosse sproporzionata. Il Tribunale rigetta il ricorso e afferma la legittimità del provvedimento espulsivo, soffermandosi in particolare sulle condizioni di liceità dei controlli difensivi. Sulle condizioni di legittimità dei c.d. controlli difensivi Secondo costante giurisprudenza, sono consentiti i controlli (anche tecnologici) posti in essere dal datore di lavoro finalizzati ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa l’effettiva commissione dell’illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze aziendali e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto. Laddove queste condizioni non ricorrano, la verifica della utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro andrà condotta alla stregua dell’ art. 4, n. 300/1970 (cfr. ex multis, Cass. 22/9/2021, n. 25732). In linea con questa impostazione, viene ritenuto legittimo il ricorso ad agenzie investigative, purché il relativo accertamento non sia mirato al controllo circa l’adempimento o meno dell’obbligazione contrattuale del lavoratore, essendo l’inadempimento stesso, al pari dell’adempimento, riconducibile all’attività lavorativa, sottratta alla suddetta vigilanza. Tale controllo deve, quindi, limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione ( Cass. 11/6/2018, n. 15094). L’ordinanza in commento si allinea a questo principio sottolineando che i controlli effettuati in concreto: – non erano relativi verifica dell’adempimento o meno, da parte del lavoratore, della sua prestazione lavorativa o alle relative modalità; – erano mirati a verificare la realizzazione di comportamenti illeciti da parte del lavoratore, a seguito di giustificato sospetto, da parte del datore, circa la commissione di illeciti ancora in corso. Stanti tali condizioni, il controllo effettuato mediante agenzia investigativa è legittimo e i dati così raccolti possono essere oggetto di sanzione disciplinare. Accertata la legittimità delle modalità di raccolta dei dati, il Giudice riconosce come il provvedimento fosse da ritenersi anche tempestivo. Viene valorizzata, infatti, la difficoltà concreta nell’accertamento delle condotte, nonché la necessità per il datore di estendere i controlli per un periodo rilevante di tempo, trattandosi di condotte la cui gravità è apprezzabile soprattutto laddove ripetute e protratte. Infine, viene rilevata anche la fondatezza delle condotte contestate e la gravità delle stesse (i.e., ripetute assenze ingiustificate e false attestazioni dell’orario di lavoro), tali da integrare una significativa violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore. Il ricorso del lavoratore viene, quindi, rigettato.
Sì al risarcimento danni da lesione del rapporto parentale, anche se il danneggiato non conviveva con la vittima-Richiedi una consulenza all’agenzia IDFOX Srl- Since 1991- Tel.02344223 Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 18 febbraio – 24 marzo 2021, n. 8218 Presidente Amendola – Relatore Iannello Rilevato in fatto D.I.N. , D.I.R. e D.I.I. convennero in giudizio davanti al Tribunale di Velletri D.M.S. e D.C.F. (rispettivamente conducente e proprietario del veicolo investitore) e la Groupama Assicurazioni S.p.A. (compagnia assicuratrice del mezzo) chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni (da lesione del rapporto parentale) patiti per la morte della zia C.L. seguita al sinistro verificatosi in data (omissis) allorquando quest’ultima, mentre attraversava la strada, veniva investito dal veicolo condotto dal D.M. . Instaurato il contraddittorio il tribunale rigettò la domanda ritenendo l’esclusiva responsabilità della pedone nella causazione del sinistro. 2. La decisione è stata confermata, con la sentenza in epigrafe, dalla Corte d’appello di Roma per la assorbente e “più liquida” ragione della ritenuta carenza di legittimazione in capo agli appellanti a pretendere il risarcimento del danno per la morte della loro zia, poiché con essi non convivente. Sulla scorta del precedente di Cass. 16/03/2012, n. 4253 -secondo la cui massima “perché… possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell’art. 2 Cost.” – ha infatti rilevato che, nella specie, “non vi è dubbio che i tre appellanti risultassero soggetti/parenti non conviventi con la defunta (a nulla rilevando che essi fossero stati istituiti eredi della stessa) e che in alcun modo l’esito della prova testimoniale può sopperire alla carenza dell’elemento principale ed assorbente della “convivenza””. 3. Avverso tale decisione D.I.N. , D.I.R. e D.I.I. propongono ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resiste la Groupama Assicurazioni S.p.a., depositando controricorso, illustrato da memoria. Gli altri intimati, già contumaci in entrambi i gradi del giudizio di merito, non svolgono difese nella presente sede. 4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Considerato in diritto Va preliminarmente disattesa l’eccezione opposta, in memoria, dalla controricorrente, di inammissiblità del ricorso per inosservanza degli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c.: l’eccezione sembra far riferimento sia a quello di cui al n. 3 della citata disposizione (esposizione sommaria dei fatti di causa), sia quello di cui al n. 6 (specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda). Quanto al primo profilo, deve invero di contro rilevarsi che il ricorso contiene ampia esposizione dei fatti sostanziali e processuali rilevanti ai fini della questione devoluta con l’impugnazione; quanto al secondo che la censura svolta investe una questione di puro diritto e non implica il riferimento nè richiede l’esame di atti o documenti, concentrandosi esclusivamente sulla correttezza (in ricorso ovviamente negata) della regola di giudizio applicata dal giudice a quo. 2. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 29, 30, 31 e 32 Cost., in combinato disposto con gli artt. 1226, 2043 e 2059 c.c.”. Rilevano in sintesi l’erroneità della regola di giudizio applicata dal giudice a quo, in quanto ispirata a indirizzo giurisprudenziale respinto da diverse successive pronunce secondo le quali il dato esterno ed oggettivo della convivenza non costituisce elemento idoneo ad escludere a priori il diritto del non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale. 3. La doglianza è fondata e merita accoglimento. In fattispecie analoga – nella quale la Corte capitolina, anche allora richiamando il precedente di Cass. n. 4253 del 2012, aveva confermato il rigetto di domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale dedotto dagli attori per la morte della nonna, in ragione del difetto del requisito della convivenza – questa Corte ha condivisibilmente rilevato (Cass. 28/10/2016, n. 21230) che, se da un lato, occorre certamente “evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari”, dall’altro non può tuttavia condividersi l’assunto che “il dato esterno ed oggettivo della convivenza” possa costituire elemento idoneo di discrimine e giustificare dunque l’aprioristica esclusione, nel caso di non sussistenza della convivenza, della possibilità di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. A tanto detto successivo indirizzo è giunto specificamente confutando i fondamenti logico giuridici su cui l’opposto orientamento sostanzialmente si fondava, ovvero: da un lato la norma che tutela la famiglia quale società naturale; dall’altro, l’assunto della convivenza, “quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico. Sotto il primo profilo si è infatti rilevato che non è condivisibile limitare la “società naturale” della famiglia cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, incentrata su coniuge, genitori e figli. Sotto il secondo si è efficacemente obiettato che “ben possono ipotizzarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi ma determinate da necessità economiche, egoismi o altro e non f convivenze determinate da esigenze di studio o di lavoro o non necessitate da bisogni assistenziali e di cura ma che non implicano, di per, sé, carenza di intensi rapporti affettivi o difetto di relazioni di reciproca solidarietà”. La convivenza, piuttosto, escluso che possa “assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell’esistenza del diritto in parola”, “costituisce elemento
Se attraversi la strada lontano dalle strisce pedonali e vieni investito, è anche colpa tua-Richiedi una consulenza all’agenzia IDFOX Srl- Since 1991- Tel.02344223
Se attraversi la strada lontano dalle strisce pedonali e vieni investito, è anche colpa tua-Richiedi una consulenza all’agenzia IDFOX Srl- Since 1991- Tel.02344223 Se attraversi la strada lontano dalle strisce pedonali e vieni investito, è anche colpa tua (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 6514/21; depositata il 9 marzo): Presidente Graziosi – Relatore Valle Fatti di causa I) Il (omissis) D.C.L. , di anni settantanove, nell’attraversare, in (omissis) , venne investito da un autocarro al di fuori dalle strisce pedonali. I.1) L’autocarro, sprovvisto di assicurazione, era condotto da G.G. e risultava di proprietà di S.G. . 1.2) Il procedimento penale si concluse, dopo una perizia disposta dal P.M., con richiesta di archiviazione non opposta dai familiari del defunto. 1.3) Il Tribunale di Roma, adito da moglie, figli, nipoti di D.C.L. , rigettò la domanda di risarcimento dei danni, ritenendo la colpa esclusiva del pedone. 1.4) Su appello dei di lui congiunti la Corte di appello territoriale ha affermato la colpa concorrente, al cinquanta per cento, del conducente dell’autocarro ed ha condannato il proprietario del mezzo, S.G. , e la Ina Assitalia Assicurazioni S.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in solido al risarcimento dei danni e quindi al pagamento in favore di D.C.F. e C. in proprio della somma di Euro 111.216,28 ciascuno e di D.C.F. e C. , in misura della loro quota ereditaria, della somma di Euro 111.216,28; e in favore di Z.S. e I. di Euro 27.804, 05 ciascuno, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, in misura corrispondente al grado di colpa ritenuto. 1.5) Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi, S.G. , proprietario dell’autocarro. 1.6) Resistono con controricorso, e propongono ricorso incidentale, affidato a tre motivi, D.C.F. in proprio e quale erede di D.M.D.S.V. , Z.I. , M. e S. in proprio e quali eredi di D.C.C. , a sua volta erede della madre D.M.D.S.V. . 1.7) Generali Italia S.p.a., subentrata ad Ina Assitalia S.p.a., è rimasta intimata. 1.8) Il P.G. non ha depositato conclusioni. 1.9) Non sono state depositate memorie. Ragioni della decisione II) Il ricorso principale così censura la sentenza d’appello. II.1) Primo motivo, così testualmente: “violazione dell’art. 2054 c.c., comma 1 e art. 1227 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: la Corte d’appello ha ritenuto di individuare nel comportamento del conducente G. una negligenza ovvero: “ed invero il conducente del veicolo, scattata la luce verde nella sua direzione, non poneva adeguata attenzione alle condizioni in atto del suo ingombrante automezzo, egli stesso dichiarava, nella immediatezza del fatto, di avere guardato (solo) nello specchietto a destra, e non anche a sinistra. E se la conformazione del mezzo e/o altezza del finestrino non consentivano la visuale completa, nemmeno attraverso lo specchietto laterale, avrebbe potuto/dovuto sporgersi con la testa fuori del finestrino a sinistra, e verificare che non vi fossero persone o mezzi a ridosso dell’autocarro, prima di rimettersi in movimento, mutando le condizioni di circolazione in atto” (sentenza appellata pag. 8 righe 6 e seguenti). La censura che si propone appare un apprezzamento sul fatto non sindacabile in sede di legittimità e tuttavia si reputa che la Corte abbia omesso di valutare un altro decisivo fatto ovvero se fosse concretamente visibile il D.C. da parte del conducente al momento esatto in cui venne investito ovvero quando il D.C. già si trovava davanti all’autocarro (così pagina 22 relazione CTU Geom. M. prodotta sub doc. 4 con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado)…”. II.2) Il secondo mezzo propone censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il mezzo afferma che il giudice d’appello nella propria sentenza nulla dice in merito alla consulenza tecnica svolta in sede penale, omettendo così la valutazione di una prova decisiva e regolarmente confluita nel giudizio. II.1.1) Il primo motivo del ricorso principale propone una censura non di omesso esame, ma di (asserito) vizio motivazionale cadente sulla motivazione laddove la Corte di Appello non avrebbe preso in considerazione “l’avvistabilità” concreta da parte del G. , conducente dell’autocarro investitore, del D.C.L. . Il vizio, sebbene nella prospettazione di omissione di motivazione, non sussiste. Alle pagine 8 e seguenti la motivazione della sentenza in scrutinio esamina partitamente la questione della concreta possibilità di avvistamento, per il conducente del mezzo, del pedone, affermando: “Non è raro il caso dei pedoni che attraversino la strada, nel mentre le auto sono ferme al semaforo rosso, non regolarmente sulle strisce. Cosicché il G. investiva il pedone benché questi, avendo già attraversato la corsia a sinistra dell’autocarro (la terza della carreggiata verso Piazzale della radio) praticamente in senso trasversale alla propria direzione di marcia, si era reso per tempo certamente visibile. In tal senso va evidenziato che il D.C. non spuntava all’improvviso da auto in sosta, perché queste si trovavano all’interno dell’area spartitraffico centrale, mentre la terza corsia era liberamente disponibile al traffico veicolare”. Accertamento di fatto ed obbligo motivazionale sono pienamente compiuti ed adempiuti dal giudice di merito. Il primo motivo del ricorso principale è, pertanto, disatteso. II.2.1) Il secondo mezzo è inammissibile ed infondato. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, perché il ricorrente non trascrive il contenuto della perizia, svolta su iniziativa del P.M. nell’ambito del procedimento penale, del cui omesso esame da parte della Corte d’appello si duole, nè indica quando questo documento è stato prodotto, e come possa r-Z;P essere localizzato nel fascicolo di parte e nel fascicolo d’ufficio. Deve inoltre, ribadirsi che il giudice di merito è pienamente abilitato alla scelta dei mezzi sui quali basare il ragionamento sillogistico, competendogli, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (da
LE INDICAZIONI DELLA LA SCATOLA NERA INSTALLATA SUL VEICOLO PREVALGONO SULLE DICHIARAZIONI DI UN TESTE-Richiedi una consulenza all’agenzia IDFOX Srl- Since 1991- Tel.02344223 Testimone smentito dalla ‘scatola nera’: niente indennizzo dall’assicurazione Respinta in primo grado la richiesta di risarcimento avanzata da un automobilista. Per il giudice è decisivo il fatto che il dispositivo satellitare presente sulla vettura non abbia registrato alcun crash. Ciò rende irrilevante la testimonianza fornita dalla persona che sostiene di avere assistito all’incidente. di Attilio Ievolella – Giornalista G.D.P. PALERMO, SENT., 12 OTTOBRE 2021, N. 2611 I dati forniti dalla ‘scatola nera’ battono le dichiarazioni della persona che ha assistito all’incidente stradale. E, di conseguenza, l’automobilista deve rinunciare, almeno per ora, all’indennizzo dell’assicurazione. Per il Giudice di Pace, difatti, gli elementi rilevati dal dispositivo installato sulla vettura sono sufficienti per considerare come non verificato il sinistro denunciato dall’automobilista (G.d.P. Palermo, sent., 12 ottobre 2021, n. 2611). Tutto ha origine alla fine di giugno del 2018. L’automobilista sostiene che la vettura di sua proprietà e da lui condotta è stata urtata da un autocarro, e che i danni riportati dal veicolo sono ingenti e quantificabili con una cifra superiore ai 7mila euro. Questa versione viene però contestata dalla sua compagnia assicurativa. Nello specifico la società mette addirittura in discussione la veridicità dell’incidente stradale, e lo fa richiamando «le risultanze» fornite dal «dispositivo satellitare» installato sull’automobile dell’uomo. In sostanza, la ‘scatola nera’ presente sulla vettura «non ha rilevato alcun evento ‘crash’ il giorno del sinistro» né «ha registrato la presenza dell’autovettura» nella strada indicata dall’uomo o in zone limitrofe. Di fronte alla risposta negativa dell’assicurazione, l’automobilista decide di adire le vie legali, chiedendo al Giudice di Pace di riconoscerne il diritto a percepire la cifra idonea – oltre 7mila e 300 euro – a porre rimedio ai danni riportati dalla vettura, e porta a sostegno di questa domanda la testimonianza fornita dalla persona che ha assistito all’incidente. Per il Giudice di Pace, però, il racconto fornito dal testimone, che ha confermato la dinamica del sinistro così come prospettata dalla persona danneggiata, non è sufficiente per obbligare la compagnia assicurativa a indennizzare l’automobilista. Fondamentali «i dati scaricati dal dispositivo satellitare» che, spiega il magistrato richiamando il ‘Codice delle assicurazioni’, «formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui si riferiscono», se la parte avversa non riesce a dimostrare «il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo» presente sulla vettura. Per il magistrato, comunque, «le risultanze della ‘scatola nera’ devono essere contestualizzate con il quadro probatorio e con la tipologia di danni di cui si chiede il risarcimento». E nella vicenda presa in esame il consulente tecnico d’ufficio, preso atto che «il veicolo è dotato di un dispositivo satellitare che ne rileva la geolocalizzazione», ha messo nero su bianco che «il dispositivo non ha rilevato la presenza del mezzo, alla data e all’ora del sinistro, nella strada» indicata dall’automobilista «né ha registrato alcun ‘crash’» Ciò è sufficiente per respingere la richiesta di indennizzo avanzata nei confronti della compagnia assicurativa. Per il magistrato va riconosciuta «efficacia probatoria agli estratti della ‘scatola nera’ in relazione a un rilevamento che avrebbe dovuto essere costituito» in questa vicenda «non soltanto dai tratti di percorrenza del veicolo ma anche dal ‘crash’, stante la sua consistente entità». Anche perché «non si tratta della velocità del veicolo incidentato», che «avrebbe potuto dar luogo a legittimi dubbi sulla taratura o sull’omologazione dell’apparecchio satellitare», ma di «un urto che», come sostenuto dall’automobilista, «ha determinato ingenti danni alla vettura» e che quindi «non può non essere stato registrato da un dispositivo che ha rilevato tutti i tratti di percorrenza stradale» del veicolo. Il quadro è chiarissimo, ed «è irrilevante», conclude il giudice, «la prova testimoniale» della persona che sostiene di avere assistito all’incidente, essendo mancata «qualsivoglia contestazione o prova sul malfunzionamento o sulla manomissione del dispositivo satellitare» presente sulla vettura. Niente indennizzo, quindi, per l’automobilista, condannato, peraltro, anche a pagare 1.300 euro per le spese processuali e 300 euro per la spesa relativa alla consulenza tecnica d’ufficio. G.d.P. Palermo, sent., 12 ottobre 2021, n. 2611 Giudice di Pace Marchetta Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione In via preliminare, si dichiara che la presente sentenza viene redatta ai sensi del novellato art. 132 c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile (legge 18/02/2009 n. 69), indicando pertanto, le ragioni di fatto e di diritto della decisione in maniera concisa, devono all’uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l’atto introduttivo del giudizio che la comparsa di costituzione e risposta della convenuta assicurazione, che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata. Va in primo luogo dichiarata la proponibilità dell’azione, avendo l’attore preventivamente e ritualmente ottemperato, al disposto di cui all’art. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 e succ. mod. (indennizzo diretto) , nonché avendo inviato invito alla negoziazione assistita ai sensi dell’art.3 D.LGS.. 32/2014. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto P.G. che regolarmente citato in giudizio non si è costituito. Secondo quanto esposto dall’odierno attore il giorno 28/06/2018 alle ore 12,00 circa, in Palermo, l’autovettura Mini Cooper targata omissis di proprietà e condotta dallo stesso O.E.P. mentre percorreva la via O., veniva urtata dall’autocarro targato omissis di proprietà e condotto dal signor P.G. che usciva dalla via S. Lo Bianco senza rispettare il segnale di dare la precedenza. A causa dell’urto la Mini Cooper subiva danni nella parte anteriore destra che venivano richiesti nella misura di Euro 7.323,44 come da preventivo allegato alla produzione attorea. La convenuta Italiana Assicurazioni S.p.a. contestava l’accadimento del sinistro alla luce delle risultanze del dispositivo satellitare installato sull’autovettura Mini Cooper dell’attore, che non aveva rilevato alcun evento ” crash” il giorno del sinistro, né aveva registrato la presenza dell’autovettura nella via O. o in zone limitrofe. In via istruttoria veniva escusso il teste di parte attrice G.V. e
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GPS Tracking -Surveillance and Private Investigations Milan Italy-Richiedi una consulenza all’agenzia IDFOX Srl- Since 1991- Tel.02344223 We provide accurate surveillance service using GPS tracking: we follow a person from a distance with a reduced possibility of being seen. One of the best uses of GPS tracking for private investigations is for tracking individuals. As an investigator, you can track individuals, their belongings, and equipment with covert GPS trackers, allowing you to watch their movements and get updates on their real-time location. A GPS tracking device is intended to aid surveillance during a surveillance deployment or to gain a pattern of life or routine prior to a surveillance deployment. This allows the surveillance team to be deployed intelligently and to maximise the evidence gathering potential during the deploymen One of the best uses of GPS tracking for private investigations is for tracking individuals. As an investigator, you can track individuals, their belongings, and equipment with covert GPS trackers, allowing you to watch their movements and get updates on their real-time location. GPS Tracking Surveillance and Private Investigations Milan Italy WE ARE Idfox agency is currently directed by Dr. Margherita Maiellaro. The director has many years of experience in the investigative field and holds a law degree, with a specialization in International Law, from Bocconi University. Idfox is authorized as an Institute of Private Investigation by the Territorial Office of the Government n. 9277/12B15E – Area Osp. 1 Ter and carries out the Defensive Investigations referred to in art. 38 and 222. The detective agency IDFOX Investigazioni was founded by Max Maiellaro. The founder, with over 30 years of investigative experience gained in the State Police, former direct collaborator Our free consultation is designed to provide you with the opportunity to tell us your story so we can develop an action plan to accomplish your goals. Our team of Private Investigators in Milan currently cover investigations in Milan and the surrounding areas. However, if you need services outside this area, fill out a free consultation and let us know how we can assist you. Contatti, Contacts Investigations Agency IDFOX SRL www.idfox.it max@idfox.it Contattaci al numero telefonico +3902344223 Sede/uffici: – via Luigi Razza n.4, 20124 – Milano, Italy Siamo – a 30 metri dalla fermata MM3 Repubblica (uscita via Vittor Pisani) – Tram 9, 29/30 – Tram 1, 5 – a 300 mt dalla Stazione Centrale (MM3-GIALLA) (siamo a 100 mt dall’hotel Principe di Savoia, hotel Gallia ed hotel The Westin Palace Milan) GPS (Global Positioning System) tracking uses satellites to enable one to pinpoint the exact location of a person, vehicle, object or place in real time. Common situations include vehicle tracking, personal surveillance, infidelity investigations, mobile phones, child tracking and more. * Vehicle tracking – There are situations where it may be a subject may have an unpredictable schedule and tailing without being noticed, or the possibility of losing the subject in traffic is a risk. In such instances, a small GPS tracker can be affixed to the car which relays the vehicle location. Certain laws apply in order to do so legally. All of which can be explained and determined by the investigator. * Child custody – If there is any doubt as to where your children spend most of their time or where the ex-spouse goes, GPS tracking provides key evidence which may influence court decisions. * Business surveillance – A business owner may want to monitor usage of company vehicles. * Infidelity Investiagtions – Find out exactly where your spouse goes without your knowledge. Various other investigations include fraud, workers comp, mobile phone triangulation and enforcement of restraining orders benefit from GPS surveillance. GPS tracking can give parents peace of mind about their children or teenagers. You can keep track of their location to discover where they drive, and help determine with whom they associate and if they are being truthful. GPS is also helpful to monitor elderly drivers as they travel. XInstagramLinkedInYouTube GPS Trackers | GPS Vehicle Tracking | GPS Personal Tracking » Spy GPS trackers GPS Trackers and Private Investigators As a private investigator, it’s important that you use every tool to your advantage to get the information that you need for your clients. GPS tracking private investigators can get a lot of information on the people they are following, which can prove very useful in gathering evidence and information. By reading on, you can learn more about how private investigators use GPS trackers. Benefits of GPS Trackers for Private Investigators Private investigators are hired for a variety of different reasons, from suspicious partners to lawyers, as a way to conduct investigations that are lawful. They can collect essential evidence for criminal cases and so many other things. One tool that can be essential to what a private investigator does is a GPS tracker. Some benefits of using a GPS tracker include: Easy to Use GPS trackers these days can be incredibly easy to obtain and use. In the past, the private investigator would have to manually surveil people. They would miss meals and sleep just to track the people they are watching. A GPS tracker allows them to discreetly follow people and monitor them without leaving their office. Safer When a private investigator is out in the field doing surveillance on someone, especially someone dangerous, this can be risky for the investigator. This is especially true if the person is armed. GPS trackers allow the investigator to do their surveillance, without the risk of them getting hurt. Cost-Effective Following around people for surveillance can be expensive, especially when you consider how much gas prices rise and fall. Then there are other travel expenses to consider, such as hotel stays and takeout. The GPS tracker allows the investigator to better track the person without having to incur all of these added expenses. Saves Time Lastly, a GPS tracker can save a private investigator a lot of time. They are better able to
Il Tribunale di Milano fornisce le linee guida per l’espletamento delle CTU nelle cause di separazione, divorzio e responsabilità genitoriali: l’obiettivo primario è la Tutela del Minore-Richiedi una consulenza all’agenzia IDFOX Srl- Since 1991- Tel.02344223
Il Tribunale di Milano fornisce le linee guida per l’espletamento delle CTU nelle cause di separazione, divorzio e responsabilità genitoriali: l’obiettivo primario è la Tutela del Minore-Richiedi una consulenza all’agenzia IDFOX Srl- Since 1991- Tel.02344223 Tribunale di Milano, Ordine degli Avvocati di Milano Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano Ordine degli psicologi della Lombardia Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico politici dell’Università degli Studi di Milano Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Osservatorio sulla giustizia civile di Milano Premessa È viva la necessità di fissare linee guida per l’espletamento della CTU nelle cause di separazione, divorzio e responsabilità genitoriale dei figli di coppie non coniugate che, nell’ambito della cornice giuridica fissata dalle norme sovranazionali e dalle leggi interne processuali e sostanziali, contribuiscano a elaborare buone prassi di natura metodologica e deontologica a disposizione di CTU, CTP, ausiliari, avvocati e magistrati che, nel rispetto della autonomia scientifica e professionale di tutti i professionisti coinvolti e ferma l’autonomia valutativa del giudice nell’attività giurisdizionale, siano improntate alle seguenti finalità: rispondere adeguatamente al quesito del giudice, rispettare il contraddittorio, redigere un documento intelligibile nel rispetto dei tempi processuali, tener conto della normativa sulla privacy, rispettare la dignità ed i diritti delle persone esaminate e, soprattutto, porre al centro il migliore interesse del minore. 1) Nomina del consulente tecnico d’ufficio e conferimento dell’incarico Nel rispetto degli articoli 22 e 23 disp. att c.p.c. il giudice nomina il consulente tecnico che, per competenze ed esperienze professionali, sia quello più adatto per l’espletamento dell’incarico. Il CTU nominato, al momento dell’accettazione dell’incarico, deve depositare il proprio curriculum vitae in formato europeo e, qualora ritenga di non avere la competenza necessaria, deve tempestivamente avvertire il giudice. All’udienza di conferimento dell’incarico, ovvero fino all’inizio delle operazioni peritali, o anche successivamente in caso di risultanze sopravvenute, il CTU nominato può proporre eventuali osservazioni e/o integrazioni al quesito formulato dal giudice, comunicare la necessità di avvalersi di ausiliari al fine della relativa autorizzazione giudiziale, suggerire la necessità che la consulenza tecnica debba essere collegiale qualora ritenga necessarie competenze di altra branca professionale. Il giudice decide, sentite le parti. 2) Incompatibilità del CTU nominato Il CTU nominato deve essere terzo e imparziale. Deve tempestivamente, e comunque al più tardi nel termine di cui quell’articolo 192 c.p.c., comunicare al giudice la sussistenza di circostanze o dati di fatto che possono portare alla sua ricusazione. Per non favorire istanze di ricusazione meramente strumentali a condizionare la scelta del giudice, i motivi di astensione e di ricusazione devono essere rigorosamente valutati dal giudice che ha nominato il CTU sensi dell’articolo 63 c.p.c., evidenziando che eventuali partecipazioni a convegni, master e collaborazioni professionali di carattere meramente scientifico tra consulenti e tra consulenti e avvocati non possono di per sé costituire gravi ragioni di convenienza per la ricusazione. 3) Nomina dei CTP Il CTP può essere nominato nel termine assegnato dal giudice con le modalità di cui agli articoli 201 c.p.c. e 91 disp. att c.p.c aggiornate dalle disposizioni sul PCT. La parte, con l’atto di nomina del proprio CTP, deve depositare il curriculum vitae in formato europeo dello stesso. La parte può nominare più CTP solo qualora il giudice abbia nominato più CTU appartenenti a diverse specializzazioni professionali. Le parti, quanto alla nomina dei CTP, devono rispettare le norme del codice deontologico degli psicologi e dei medici ed in particolare rispettivamente l’art. 26 e gli artt. 21 e 62. In corso di consulenza la parte che non vi abbia provveduto nel termine assegnato dal giudice ex art. 201 c.p.c può nominare il CTP solo previa istanza e autorizzazione del giudice. La parte può sostituire per motivate ragioni il CTP tempestivamente nominato, dandone immediata comunicazione al giudice con nota di deposito nel fascicolo telematico e tempestivo avviso al CTU. In entrambi i casi la nomina successiva e la sostituzione del CTP non possono comportare un rallentamento delle operazioni peritali e quindi il CTP non potrà chiedere la rinnovazione di indagini già effettuate e/o mettere in discussione le decisioni di tipo metodologico e procedurale già concordate tra CTU e CTP. Il CTP revocato o rinunciante deve consegnare al nuovo CTP il materiale avuto dal CTU nel corso delle operazioni peritali. 4) Fase preliminare: calendarizzazione e definizione delle procedure All’inizio delle operazioni peritali il CTU concorda con i CTP le procedure, avendo cura di anticipare un ipotetico percorso conoscitivo-peritale. Tali procedure saranno suscettibili di opportune modificazioni in relazione alle esigenze di indagine emergenti. Il CTU ha cura di garantire che la calendarizzazione degli incontri fornisca la massima opportunità di presenza ai CTP, facendo tuttavia prevalere sempre il prioritario interesse dei minori affinché la valutazione si svolga in tempi congrui con le esigenze del caso. Il CTU ed i CTP opereranno congiuntamente al fine di rispettare i tempi di deposito dell’elaborato peritale concessi dal giudice. Eventuali proroghe possono essere richieste solo per gravi e comprovate esigenze che devono essere specificatamente rappresentate. 5) Funzione valutativa e non trasformativa della CTU La Consulenza d’Ufficio non ha una funzione trasformativa/conciliativa. E’ comunque parte naturale del mandato esplorativo del CTU valutare e comprendere se vi siano margini di negoziabilità delle divergenze in campo all’interno del nucleo familiare. 6) Il quesito Al CTU viene rivolto un quesito secondo il seguente modello e da adattare alla situazione specifica: “Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata l’allegata documentazione, sentite le parti ed i minori nelle forme ritenute più opportune (inserire specifica delega all’ascolto se ritenuto necessario), sentite eventuali altre figure significative di riferimento per i minori o con le quali i minori abbiano abitudini di vita, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all’assolvimento del quesito -eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità- e segnalando all’AG con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali, 1) quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo
Perdita del rapporto parentale, le tabelle milanesi non rispondono ai requisiti richiesti dalla stessa S.C. con la sent. n. 10579/2021- Richiedi una consulenza all’agenzia IDFOX Srl- Since 1991- Tel.02344223
Perdita del rapporto parentale, le tabelle milanesi non rispondono ai requisiti richiesti dalla stessa S.C. con la sent. n. 10579/2021- Richiedi una consulenza all’agenzia IDFOX Srl- Since 1991- Tel.02344223 Cassazione civile sez. III – 10/11/2021, n. 33005 Intestazione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente – Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere – Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere – Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere – Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 17273/2018 proposto da: A.C., F.P., F.M., S.C., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avv.ti CARLO SICA e FRANCESCO ROMANO; * ricorrenti – contro I.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. VINCENZO PAGNANO; * controricorrente – e contro AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS), REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, FONDIARIASAI ASSICURAZIONI SPA, UNIPOL SAI SPA; * intimati – avverso la sentenza n. 437/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 12/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI; udito il pubblico ministero Dott. ALESSANDRO PEPE. FATTI DI CAUSA C., F.M. in proprio e quale genitore di L.A., F.P. in proprio e quale genitore di F.L., F.M., C., F.P. e E., tutti in proprio e quali eredi di F.L., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore l’ASL (OMISSIS) e I.N. chiedendo il risarcimento del danno per la morte del congiunto F.L. cagionata da errore medico. Si costituirono i convenuti chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in causa le rispettive società assicuratrici. Il Tribunale adito accolse parzialmente la domanda, liquidando il danno non patrimoniale all’attualità nella misura di Euro 30.000,00 in favore del coniuge e di Euro 20.000,00 per ciascuno dei figli, “…stante il grado e l’intensità del rapporto di parentela sussistente fra il de cuius e gli istanti, l’età dello stesso, e la mancata deduzione e, ancor più, la mancanza di ulteriori elementi di valutazione” e considerando per la moglie la circostanza della convivenza, sicché aveva “più intensamente vissuto il dolore per la perdita”. Avverso detta sentenza proposero appello sia le società assicuratrici che gli Con sentenza di data 12 maggio 2017 la Corte d’appello di Salerno rigettò gli appelli. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che gli appellanti, pur avendo invocato l’applicazione delle tabelle di Milano, ne avevano omessa la produzione e che, quanto alla liquidazione equitativa del danno, mentre il Tribunale aveva valorizzato il diverso grado ed intensità del rapporto parentale nonché l’età del defunto, sottolineando altresì la mancanza di deduzione di ulteriori elementi di valutazione, gli appellanti non avevano articolato alcuna specifica doglianza idonea a contrastare la ratio della decisione, né avevano fornito circostanziate deduzioni in ordine alla natura ed entità dello sconvolgimento delle abitudini familiari di portata diversa da quella considerata dal primo Hanno proposto ricorso per cassazione P., S.C., A.C., F.L. e F.M. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso I.N.. E’ stata rimessa la causa alla pubblica udienza ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380 bis c.p.c.. E’ stata depositata memoria di parte. Anche il pubblico ministero ha presentato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli 1226 e 2056 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che, sulla base di Cass. n. 392 del 2018, nel caso di sentenza di appello pronunciata dopo il 7 giugno 2011 è sufficiente l’invocazione dell’applicazione della tabella milanese senza obbligo di produzione della stessa. * Il motivo è fondato. Non si può non muovere nello scrutinio del motivo dal passaggio rilevante di Cass. 7 giugno 2011, n. 12408, la quale ha condizionato tutta la giurisprudenza successiva in materia di tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale. Affinché il ricorso per cassazione non sia dichiarato inammissibile per la novità della questione posta, afferma la pronuncia citata che non sarà “sufficiente che in appello sia stata prospettata l’inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorrerà che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano; e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti”. La successiva giurisprudenza si è uniformata a tale dictum, affermando che la denuncia in sede di legittimità della violazione delle tabelle diffuse dal Tribunale di Milano è ammessa esclusivamente ove nel giudizio di merito la parte abbia prodotto tali tabelle, o almeno ne abbia allegato il contenuto (anche a mezzo della loro riproduzione negli scritti defensionali conclusionali), al più tardi in grado di appello, ed abbia posto la questione dell’applicazione dei relativi parametri (Cass. 21 novembre 2017, 27562; 7 settembre 2016, n. 17678; 16 giugno 2016, n. 12397; 23 febbraio 2016, n. 3505; 17 febbraio 2016, n. 3015; 13 novembre 2014, n. 24205; 7 novembre 2014, n. 23778). Deve essere chiarita, proprio alla luce della portata della decisione del 2011, la differenza fra il proporre l’istanza di applicazione delle tabelle e l’onere di produzione o quanto meno di allegazione del contenuto delle tabelle medesime negli scritti defenzionali. * Come illustrato in modo più approfondito nella motivazione di Cass. 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia per ogni approfondimento, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all’art. 1226 c.. La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all’esigenza di preservazione dell’uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza. Cass. n. 12408 del 2011 ha riconosciuto che garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale,
Come si calcola il danno differenziale: il vademecum della Cassazione Richiedi una consulenza all’agenzia IDFOX Srl- Since 1991- Tel.02344223
Come si calcola il danno differenziale: il vademecum della Cassazione Richiedi una consulenza all’agenzia IDFOX Srl- Since 1991- Tel.02344223 I criteri di liquidazione del danno iatrogeno differenziale subito dalla vittima che abbia ricevuto un indennizzo dall’INAIL (Cass. n. 26117/2021) Nel caso di infortunio, il lavoratore viene indennizzato dall’assicuratore sociale (INAIL). Cosa accade nell’ipotesi in cui, a causa dell’imperizia medica, i postumi invalidanti che derivano dall’infortunio vengano aggravati? Si parla, a tal proposito, di danno iatrogeno, ossia un pregiudizio che consiste nell’aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati in capo alla vittima, ma in misura minore. Il danneggiato, seppur indennizzato dall’INAIL, ha diritto di agire anche contro il responsabile dell’aggravamento. Come si calcola il risarcimento in considerazione del fatto che il lavoratore ha ricevuto un indennizzo? La Corte di Cassazione con la sentenza 27 settembre 2021, n. 26117 (testo in calce) offre un vero e proprio vademecum sulle modalità di calcolo del danno iatrogeno differenziale. Il calcolo nel caso del danno iatrogeno differenziale Conclusioni: i principi di diritto La vicenda Un lavoratore subiva delle lesioni personali a causa di un infortunio in itinere in conseguenza di un sinistro stradale senza responsabilità di terzi. Dopo il ricovero in ospedale, le sue condizioni si aggravavano a causa dell’imperizia dei sanitari. L’uomo guariva, ma riportava dei postumi più gravi di quelli derivanti dall’incidente. Per questo motivo, evocava in giudizio l’azienda sanitaria al fine di ottenere il risarcimento del danno. L’azienda sanitaria rilevava come il danneggiato avesse ottenuto un indennizzo dall’INAIL – sotto forma di rendita – e, quindi, chiedeva che dal credito risarcitorio riconosciuto all’attore fosse decurtato l’indennizzo in virtù del principio della compensatio lucri cum damno. Il tribunale accoglieva la domanda attorea e riconosceva un’invalidità complessiva pari al 20% di cui 12 punti di invalidità permanente derivante dall’incidente e 8 punti causati dall’errore dei sanitari. In relazione al quantum, il giudice quantificava il danno relativamente ad un’invalidità del 20% facendo riferimento alle tabelle di Milano. Da tale importo (circa 65 mila euro) sottraeva l’aliquota relativa al danno biologico erogata dall’INAIL (circa 31 mila euro) ottenendo una differenza di circa 33 mila euro. Il danno spettante all’attore era quantificato nella misura dell’8% di 33 mila euro, ossia quasi 3 mila euro. La decisione veniva appellata dal danneggiato il quale lamentava la decurtazione dell’indennizzo ricevuto dall’INAIL dal risarcimento del danno. La corte d’appello accoglieva il gravame ritenendo che la vittima avesse diritto ad ottenere per intero il corrispettivo relativo agli 8 punti di danno iatrogeno accertati dal CTU (pari a circa 19 mila euro). Si giunge così in Cassazione. Le questioni da risolvere La Suprema Corte riassume i due interrogativi a cui occorre fornire risposta: come si liquida il danno differenziale, ossia il credito risarcitorio vantato dalla vittima di un fatto illecito che per il medesimo abbia già percepito un indennizzo dall’INAIL; se i criteri per la liquidazione del danno differenziale subiscono delle modifiche nell’ipotesi in cui il fatto illecito abbia soltanto aggravato un danno che si sarebbe comunque verificato ma in misura minore (danno iatrogeno). Premessa: il danno differenziale e il criterio per poste di danno La Corte afferma che i pagamenti effettuati dall’assicuratore sociale (INAIL) riducono il credito risarcitorio della vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, se l’indennizzo ha lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (Cass. S.U. 12566/2018). Quando l’assicuratore sociale paga l’indennizzo, il credito risarcitorio si trasferisce ope legis dal danneggiato all’assicuratore. È un’ipotesi di surrogazione, in cui si verifica una modifica del rapporto obbligatorio dal lato attivo. Quindi, il danneggiato (creditore), in seguito al pagamento dell’indennizzo, perde la titolarità attiva dell’obbligazione per la parte indennizzata. In altre parole, il danneggiato – non essendo più creditore – non può pretendere il risarcimento dal responsabile. Il credito risarcitorio residuo che il danneggiato (creditore) vanta nei confronti del responsabile è il danno differenziale, che va calcolato per voci o poste di danno. In buona sostanza: * bisogna sottrarre dal credito risarcitorio – vantato dal danneggiato – l’indennizzo INAIL solo quando l’uno e l’altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici. Se per una voce di danno l’indennizzo dell’assicuratore sociale eccede il credito civilistico: * “per quel danno la vittima nulla potrà pretendere dal responsabile; * il responsabile non potrà pretendere che l’eventuale eccedenza dell’indennizzo rispetto al danno da lui causato sia riportata a defalco di altri crediti risarcitori della vittima” (Cass. Ord. 25618/2018; Cass. 27669/2017; Cass. Ord. 17407/2016; Cass. 13222/2015). La circostanza che l’INAIL non abbia esercitato il proprio diritto di surrogazione è irrilevante e non incide sulla posizione del danneggiato. Infatti, è il pagamento dell’indennizzo che fa perdere al danneggiato il credito risarcitorio, non il fatto che il terzo pagatore (l’INAIL in questo caso) si sia surrogato nel suo diritto chiedendo al responsabile la rifusione dell’indennizzo pagato al danneggiato. Corso online sul danno alla persona patrimoniale e non patrimoniale nella riforma Cartabia di Chindemi Domenico, 2024, Infortunio sul lavoro: cosa comprende l’indennizzo INAIL Nel caso di infortunio sul lavoro a cui non consegua la morte, l’INAIL esegue in favore della vittima quattro prestazioni principali: corrisponde una somma a titolo di risarcimento del danno biologico permanente (art. 13 d.lgs. 38/2000); la corresponsione avviene in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16% ed in forma di rendita per le invalidità superiori; eroga una somma a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro; tale danno è presunto nel caso di invalidità superiori al 16% e viene indennizzato tramite una maggiorazione della rendita corrisposta per il danno biologico permanente (art. 13 c. 2, lett. (b) d.lgs. 38/2000); eroga un’indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 D.P.R. 1124/1965); si fa carico delle spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (art. 66 D.P.R. 1124/1965). Da quanto sopra emerge che l’INAIL non indennizza: * il danno morale, ossia il pregiudizio non patrimoniale non avente fondamento medico-legale, * il danno biologico temporaneo, * non effettua la “personalizzazione” in relazione alla specificità del caso concreto. Il meccanismo di calcolo del danno differenziale nelle ipotesi ordinarie Per comprendere come effettuare il calcolo del danno differenziale –
Danno biologico di lieve entità: gli importi per l’anno 2023 Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ne ha disposto l’aggiornamento con il Decreto 16 ottobre 2023 -Richiedi una consulenza all’agenzia IDFOX Srl- Since 1991- Tel.02344223
Danno biologico di lieve entità: gli importi per l’anno 2023 Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ne ha disposto l’aggiornamento con il Decreto 16 ottobre 2023 -Richiedi una consulenza all’agenzia IDFOX Srl- Since 1991- Tel.02344223 Gli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono stati aggiornati. L’aggiornamento è stato disposto con il Decreto 16 ottobre 2023 (testo in calce) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e tiene conto dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2023. I nuovi importi si applicano a decorrere dal mese di aprile 2023 e sono stati così rideterminati: * novecentotrentanove euro e settantotto centesimi (939,78) per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità; * cinquantaquattro euro e ottanta centesimi (54,80) per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta.