Dipendenti licenziati e investigatori privati. Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223 La Cassazione si è espressa su un caso di licenziamento disciplinare basato su prove raccolte da investigatori

Dipendenti licenziati e investigatori privati. Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223 La Cassazione si è espressa su un caso di licenziamento disciplinare basato su prove raccolte da investigatori Con la sentenza n. 28378/2023 (sotto allegata) la Cassazione si è occupata di una vicenda legata ad un licenziamento disciplinare basato su prove raccolte da investigatori privati. È ormai pacifico che il datore di lavoro possa effettuare controlli sui propri dipendenti (cc.dd. difensivi) a tutela del proprio patrimonio aziendale, anche di tipo occulto, se finalizzati ad evitare comportamenti illeciti, ed in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, e sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto. Non è esclusa la possibilità per il datore di lavoro – ed è anzi ormai prassi consolidata – di ricorrere ad agenzie investigative purché queste non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che degli illeciti siano in corso di esecuzione. Pertanto, i controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, riguardanti l’attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti, od integrare attività fraudolente o fonti di danno per il datore medesimo, escludendo che l’oggetto dell’accertamento sia l’adempimento, la qualità o la quantità della prestazione lavorativa. Per il trattamento dei dati personali della persona oggetto di indagine (cd. “target investigativo”), l’investigatore privato può fruire dell’esimente prevista dall’ex art. 24 d. lgs. 196/03 rispetto all’obbligo di acquisizione del consenso preventivo stabilito dall’ex art. 23 stesso codice (oggi Considerando 47 e 52 GDPR 679/2016), applicabile allorquando si intenda tutelare un proprio od altrui diritto in sede giudiziaria. Può capitare, però, che l’investigatore incaricato abbia necessità di avvalersi di altri investigatori. In tal caso è necessario che il primo rispetti scrupolosamente non soltanto i dettami previsti dall’articolo 260 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del TULPS) e dal D.M 269/10 in materia di investigazione privata, ma anche quelli statuiti dal suddetto GDPR in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, è indispensabile che i nominativi di eventuali altri professionisti coinvolti nell’indagine siano indicati nell’incarico all’atto del conferimento, o successivamente allo stesso qualora l’esigenza sia sopravvenuta. Trattasi di un requisito di validità e di liceità delle indagini e della utilizzabilità del relativo esito, con ciò prescindendo dal fatto che l’investigatore “B” incaricato dall’investigatore “A” sia anche egli titolare della prevista autorizzazione. Nel mandato investigativo dell’agenzia incaricata, pertanto, è indispensabilità che sia menzionata l’ipotesi che essa si possa avvalere di altri investigatori, e che questi siano indicati in tale documento, sia ab origine sia ex post. Tale mancanza inficia il mandato e comporta, di conseguenza, l’inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 11, co. 2, d.lgs. n. 196/2003, dei dati raccolti da soggetti non legittimati a farlo. L’autorizzazione n. 6/2016 del Garante per la protezione dei dati personali, registro dei provvedimenti n. 528 del 15/12/2016 prevede, infatti, che “l’investigatore privato deve eseguire personalmente l’incarico ricevuto e non può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all’atto del conferimento dell’incarico oppure successivamente in calce ad esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell’atto di incarico”, come anche ribadito dall’articolo 8, comma 4, del provvedimento del garante n. 60 del 06/11/2008, allegato A.6 al d.lgs. n. 196/2003. Quanto precede trova origine nell’obbligo di carattere generale, in capo ad ogni soggetto, di acquisire preventivamente dall’interessato il consenso al trattamento dei suoi dati personali (ex articolo 23 del D. Lgs. 196/03). A tale onere si può derogare allorquando il trattamento sia necessario per varie finalità, tra cui quella di “far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria” (ex articolo 24 del D. Lgs. 196/03, comma 1, lettera f). In assenza di un incarico specifico conferito dall’investigatore originario “A” all’investigatore di supporto “B”, si potrebbe verificare una illecita diffusione di dati personali da parte dell’investigatore “A”, ed un illecito trattamento da parte dell’investigatore “B” il quale – avendo acquisito senza titolo dati personali sul “target investigativo” – si potrebbe trovare nella paradossale situazione di dover adempiere all’obbligo di cui al comma 3 dell’articolo 14 del GDPR (informativa dati personali acquisiti presso terzi), da eseguirsi nel più breve tempo possibile e comunque entro un mese. I dati personali raccolti e trattati, ovvero le informazioni e prove reperite in violazione dei suddetti dettami, sono quindi inutilizzabili ai sensi dell’articolo 11, comma 2, d. lgs. 196/2003, così come sostituito dall’articolo 2-decies del d. lgs. 101/2018 contenente identica formulazione, con l’unica aggiunta della salvezza di quanto previsto dall’art. 160 bis d. lgs, n. 196/03. Scrivono i giudici: “Ne consegue che sul piano processuale tale norma preclude non solo alle parti di avvalersi dei predetti dati come mezzo di prova, ma pure al giudice di fondare il proprio convincimento su fatti dimostrati dal dato acquisito in modo non rispettoso delle regole dettate dal legislatore e dai codici deontologici”. D’altronde, questa assolutezza si spiega in chiave funzionale: la ratio della norma è quella di scoraggiare la ricerca, l’acquisizione e più in generale il trattamento abusivo di dati personali, e per realizzare questa funzione il rimedio previsto dal legislatore è quello di impedirne la realizzazione dello scopo. Nel caso in questione, non essendo stati indicati in calce alla lettera di incarico, neppure successivamente, i nominativi degli investigatori esterni a quello originariamente incaricato, viene meno la utilizzabilità della relazione investigativa e dei dati in essa evincibili. Oltre alle intuibili conseguenze nello specifico giudizio, gli investigatori “A” e “B” potrebbero essere sanzionati dalle rispettive Prefetture per violazione degli adempimenti relativi al mandato tra agenzie; essere citati dinanzi al Garante privacy, il

Cassazione: le prove raccolte da un investigatore privato sono valide in causa di separazione? Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223 Moglie tradisce: Detective scopre il Tradimento

Cassazione: le prove raccolte da un investigatore privato sono valide in causa di separazione? Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223 Moglie tradisce: Detective scopre il Tradimento La Corte dà ragione a un marito che aveva chiesto il divorzio dalla moglie dopo aver scoperto il suo tradimento. Per scoprirla ha assoldato un detective. Confermate le sentenze del tribunale di Modena e della corte d’Appello di Bologna. Via libera alle investigazioni di un detective privato portate come prova in tribunale in una causa di separazione. E’ la Cassazione a stabilirlo dando ragione ad un uomo che aveva assoldato un investigatore per accertare l’infedeltà della moglie. Era stata la signora, che voleva separarsi dal marito, a promuovere la causa chiedendo il mantenimento. Ma i giudici hanno ritenuto che dalle fotografie e dai tabulati telefonici emersi dalle indagini dell’investigatore e portati in tribunale, fosse la nuova relazione della moglie la ragione della definitiva rottura del rapporto tra i due coniugi. Le hanno quindi addebitato la separazione, escludendo il suo diritto al mantenimento, nonostante questa avesse sostenuto che il matrimonio fosse in crisi prima della sua infedeltà, tanto che dormivano in camere separate. La Cassazione – con la sentenza 11516 della prima sezione civile, che ha confermato quanto stabilito nel merito dal tribunale di Modena e dalla corte d’Appello di Bologna – ha ribadito quanto stabilito dalla stessa Corte nell’ambito dei rapporti di lavoro “ove è consentito al datore di lavoro incaricare un’agenzia investigativa al fine di verificare le condotte illecite da parte dei dipendenti”. “Nel contesto della materia familiare – scrivono gli ermellini – parimenti il ricorso all’ausilio di un investigatore privato è ammesso”. Nel caso dei due coniugi la corte d’Appello ha ritenuto che la violazione del dovere di fedeltà fosse precedente alla domanda di separazione sulla base delle date delle fotografie e dei tabulati telefonici portati in tribunale. Su questo punto aveva fatto ricorso in Cassazione il difensore della donna, opponendo che “la relazione investigativa era stata redatta da un terzo su incarico del marito, dunque senza le garanzie del contradditorio” e che l’investigatore “aveva narrato una serie di fatti giungendo a conclusioni del tutto personali”. Secondo la Cassazione si tratta “di dati del tutto oggettivi, non di mere deduzioni dell’investigatore privato incaricato”. A fronte dell’adulterio, dunque, il marito “ha assolto all’onere della prova su di lui gravante”, mentre – conclude la Suprema Corte – “l’anteriorità della crisi matrimoniale” rispetto all’infedeltà, sostenuta dalla moglie, “non è stata positivamente accertata dalla corte di merito”.  

Investigatore privato? Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223 Cosa può o non può fare l’investigatore? Il rispetto delle Regole Deontologiche nell’esercizio dell’attività investigativa

Investigatore privato? Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223 Cosa può o non può fare l’investigatore? Il rispetto delle Regole Deontologiche nell’esercizio dell’attività investigativa L’importanza del rispetto delle norme deontologiche da parte dell’investigatore nelle diverse fasi dell’attività: dal momento del conferimento del mandato, a quello dello svolgimento delle indagini e dell’acquisizione delle prove. Affidarsi ad un’agenzia investigativa rappresenta una scelta strategica importante sia in ambito privato che, soprattutto, aziendale. Ecco allora la necessità di scegliere un’agenzia professionale che rispetti tutte le norme, in primis che sia in possesso della licenza investigativa e poi che o rispetti scrupolosamente le regole deontologiche in materia di investigazioni private. Sono tutti aspetti che solo un professionista del settore è in grado di gestire con competenza. L’obiettivo di un’indagine è duplice: da un lato, quello di catalogare il materiale acquisito durante l’indagine in modo che esso abbia valenza in sede stragiudiziale; dall’altro, quello di compendiarlo qualora fosse necessario, al contrario, di utilizzarlo in sede giudiziaria. Solo un investigatore professionista è in grado di consegnare al cliente questo genere di materiale, che dovrà acquisire attenendosi scrupolosamente alle regole deontologiche, oltre che a quelle di legge, per non inficiare le prove raccolte o vanificare il lavoro svolto. La licenza investigativa e le regole deontologiche Le regole deontologiche sono lo strumento basilare di regolamentazione dell’attività investigativa. La licenza investigativa è invece il documento essenziale per operare nel settore delle investigazioni con legittima autorizzazione da parte delle Autorità competenti. La licenza investigativa viene rilasciata dal Prefetto e ha durata triennale; i destinatari della licenza devono essere muniti di particolari requisiti tecnici e di buona condotta per ottenerla. Ogni cliente non solo può, ma deve chiedere di visionare la licenza dell’investigatore a cui intende affidare l’incarico. Il mandato La buona riuscita di un’indagine investigativa nasce dai primi passi. Formalizzare l’avvio di una consulenza o di un’indagine con il mandato rappresenta la via corretta per cominciare ad acquisire prove valide ed efficaci. Le regole deontologiche prevedono, infatti che le agenzie di investigazioni, ovviamente dotate di licenza investigativa, procedano in questo modo per iniziare un nuovo intervento. Il mandato per svolgere investigazioni deve essere sottoscritto dal richiedente che si rivolge ad un’agenzia investigativa a tutela di un proprio diritto. Nella maggior parte dei casi, il mandato viene compilato su un apposito formulario. Nel mandato devono essere evidenziati i tipi di atti investigativi richiesti dal mandante, gli elementi in fatto che giustificano l’indagine, i diritti di cui il cliente invoca la tutela in sede giudiziaria, oltre all’indicazione dell’inizio e della fine delle operazioni. Il mandato regola anche la modalità di confronto con il cliente sulle informazioni acquisite dall’investigatore e deve evitare eventuali incompatibilità con precedenti incarichi assunti da quest’ultimo. Come opera un investigatore privato Un vero investigatore è capace di agire con la massima discrezione e, soprattutto, nel rispetto della legge. La prima regola, come detto, è quella di essere dotato di tutti i requisiti per poter svolgere il lavoro di investigatore. Il lavoro dell’investigatore privato è molto complesso e si articola in ricerche, interventi, verifiche e confronti, con il fine ultimo di raccoglier prove valide e spendibili in sede sia stragiudiziale che giudiziale. I professionisti hanno infatti piena conoscenza delle leggi in vigore e sono costantemente aggiornati su eventuali nuove norme, in particolare in materia di privacy, in modo da poter operare con consapevolezza nella vasta normativa di settore. Non è un dettaglio, perché chi opera al di fuori del perimetro legale non solo compie un reato, ma di sicuro non tutela gli interessi del proprio cliente. La fase giudiziale Le indagini di un investigatore privato sono svolte per un motivo ben preciso: (pre)costituire prove investigative utili ad avviare un’eventuale azione legale attraverso la quale il cliente possa tutelare i propri interessi privati ed economici. Per poter fare ciò un investigatore privato deve lavorare nel pieno rispetto della legge producendo prove conformi ai requisiti richiesti dall’Autorità Giudiziaria. Ecco allora l’importanza di affidarsi a un investigatore professionale, in possesso della licenza investigativa e che lavori attenendosi alle regole deontologiche, oltre che alle norme poste a presidio della cristallizzazione della prova.   Tutto il materiale fornito dall’investigatore privato al proprio cliente deve essere quindi predisposto e prodotto in giudizio, nel rispetto della legge e, in particolare, delle norme in materia privacy. Come abbiamo già visto, solo le prove raccolte nel rispetto della legge saranno ritenute ammissibili in sede sia stragiudiziale che, soprattutto, giudiziale. Non si esclude un intervento personale dell’investigatore nella fase giudiziale qualora egli venga chiamato dal cliente o dal Giudice a deporre come testimone sui fatti accertati nella relazione investigativa. Ancor di più, in tal caso, l’investigatore dovrà mantenere una condotta corretta ed integra. Insomma, se volete aumentare le vostre chance di successo, affidatevi solo a un investigatore con licenza, che segua scrupolosamente le regole deontologiche, oltre che la normativa di legge vigente nel settore.    

Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223 È del 7 agosto scorso la sentenza della Cassazione n. 14197 con la quale la Suprema Corte ribadisce la liceità del controllo sui dipendenti da parte dell’investigatore privato pagato dall’azienda quando ci sia il sospetto della eventuale commissione di reati.

Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223 È del 7 agosto scorso la sentenza della Cassazione n. 14197 con la quale la Suprema Corte ribadisce la liceità del controllo sui dipendenti da parte dell’investigatore privato pagato dall’azienda quando ci sia il sospetto della eventuale commissione di reati. La possibilità, per il datore di lavoro, di effettuare indagini sui dipendenti infedeli (o assenteisti) a mezzo di investigatori privati è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza, che ha considerato lecita la verifica in ordine all’eventuale realizzazione di comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa, ammettendo il ricorso alla collaborazione di investigatori privati. In questa direzione si è mosso un trend costante della giurisprudenza, che ha tuttavia escluso che l’attività investigativa commissionata dal datore di lavoro possa estendersi all’ordinaria attività lavorativa. Nel caso in oggetto la Corte ha respinto il ricorso di un dipendente avverso il licenziamento subito in conseguenza del fatto di essere stato sorpreso ad appropriarsi dei beni dell’albergo in cui lavorava. La sentenza de qua costituisce per la Corte l’occasione per ribadire una serie di paletti all’attività investigativa del soggetto incaricato dal datore di lavoro sospettoso dei propri dipendenti. I giudici di legittimità hanno, in particolare, precisato che il detective privato può controllare il dipendente solo nel caso in cui ci sia il sospetto di un illecito ma non anche per verificare l’esatto adempimento della prestazione lavorativa dovuta. Non solo, viene aggiunto che, pur nell’ambito dei controlli leciti, l’investigatore può procedere alla perquisizione personale, cioè corporale, del dipendente ma non alla perquisizione dell’auto o dell’abitazione. Viene specificato, infine, che solo l’investigatore privato può controllare l’attività del dipendente in relazione alla sottrazione di beni aziendali, facoltà esclusa per le guardie particolari giurate.  

Che cos’è il GPS? GPS tracking – Surveillance investigations  and more-IDFOX DAL 1991-Costi Prezzi Tariffe. Attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici”.

Che cos’è il GPS? GPS tracking – Surveillance investigations  and more-IDFOX DAL 1991-Costi Prezzi Tariffe. Attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici”. Ogni qualvolta, quindi, si colgano informazioni relative alla posizione di un veicolo posto sulla pubblica via, il pedinamento elettronico mediante l’utilizzo del GPS è pertanto perfettamente lecito. * Investigazioni Private * Il GPS nelle investigazioni: quando è legale utilizzarlo? Il GPS nelle investigazioni: quando è legale utilizzarlo?   Max Maiellaro- Investigazioni Private Milano- Private detective Milan Nel campo delle investigazioni, l’utilizzo del GPS è legittimato da quanto stabilito all’interno del DM 269/10. Tuttavia, è opportuno precisare sin da subito che i dati raccolti non hanno alcun valore come prova in sede di giudizio. Indice dei contenuti Che cos’è il GPS? GPS e investigazioni: cosa occorre sapere? La questione della violazione della privacy Differenze tra GPS e microspie per le intercettazioni Che cos’è il GPS? Per GPS (acronimo di Global Positioning System), si intende il localizzatore satellitare, strumento al giorno d’oggi di fondamentale importanza nel ramo delle investigazioni. Il suo scopo, infatti, consiste nell’agevolare i compiti degli investigatori durante i pedinamenti. Questo dispositivo permette di conoscere il luogo in cui si trova, ad esempio, il veicolo del soggetto sotto indagine. L’installazione del localizzatore viene in genere effettuata all’interno dell’automobile dell’individuo indagato. In questo modo, chi conduce le indagini ha la possibilità di venire a conoscenza dei suoi reali spostamenti. Si parta sempre dall’assunto che pedinare una persona non costituisce alcun reato. Quest’azione può farla chiunque, anche chi non è un investigatore privato. L’importante, però, è che non sia ripetitiva. Inoltre, l’impiego del GPS viene considerato legittimo. GPS e investigazioni: cosa occorre sapere? Ai sensi di quanto indicato all’interno del DM n.269 del 1° dicembre 2010, viene stabilito nell’articolo 5, comma 2 che è possibile utilizzare il GPS nei seguenti casi: * indagini effettuate in ambito privato; * indagini effettuate in ambito aziendale; * indagini effettuate in ambito commerciale; * indagini effettuate in ambito assicurativo. Tra le altre cose, tutti i soggetti autorizzati possono svolgere anche attività di osservazione sia di tipo statico sia di natura dinamica, come ad esempio i pedinamenti, avvalendosi anche di dispositivi elettronici. La questione della violazione della privacy In diverse occasioni, il ricorso al GPS nel campo delle investigazioni è finito nell’occhio del ciclone: la Corte di Cassazione, infatti, evidenziava possibili violazioni in materia di privacy. Tuttavia, la Corte Suprema ha respinto ogni ricorso: questo vuol dire che l’uso del GPS è stato legittimato dai giudici, perché, da un lato, non implica alcuna violazione del domicilio di terzi e, dall’altro, non interferisce in alcun modo con il diritto alla riservatezza nell’ambito delle comunicazioni. Differenze tra GPS e microspie per le intercettazioni Se il GPS non necessita dell’autorizzazione del giudice per poter essere impiegato nel ramo delle intercettazioni, le microspie invece sì. In quest’ultimo caso, l’autorizzazione del giudice è imprescindibile Conclusioni Tirando le somme, l’impiego del GPS non viola in alcun modo la privacy altrui, nel momento in cui si compiono delle indagini o quando si effettuano investigazioni. Avere una conoscenza relativa alla posizione della vettura del soggetto indagato, non vuol dire necessariamente sapere dove si trova fisicamente il suo proprietario. Tutte le informazioni raccolte dal GPS, di conseguenza, andranno integrate con prove ulteriori, come fotografie o filmati, in modo da produrre un dossier informativo valido in Tribunale. A raccoglierle potrà essere l’investigatore o il suo staff durante il pedinamento.     Grazie alla disponibilità delle certificazioni e delle tecnologie maggiormente all’avanguardia nel panorama delle scienze investigative, abbiamo riscosso autorevolezza a livello nazionale e internazionale.   Chi Siamo     L’agenzia IDFOX è correntemente diretta dalla Dottoressa Margherita Maiellaro. La direttrice ha maturato un’esperienza pluriennale nel campo investigativo ed ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l’Università Bocconi. L’agenzia investigativa IDFOX Investigazioni è stata fondata da Max Maiellaro. Il fondatore, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, è stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso vari gruppi operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni,  marchi e brevetti, concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.   Il team dell’agenzia IDFOX è formato da ex appartenenti alle Forze di Polizia, i quali si avvalgono di mezzi e tecniche sempre all’avanguardia e al passo con le nuove tecnologie, vantando conoscenze approfondite e certificate nel campo dell’intelligence. L’agenzia investigativa IDFOX fornisce documentazioni valide per uso legale, tra le quali: perizie e relazioni tecniche; servizi di osservazione documentati con foto e video. L’agenzia IDFOX Investigazioni- dal 1991- e’ operativa in Italia ed Estero e collegata con  circa 170 paesi nel mondo ed  e’ online con oltre 400 agenzia investigative -autorizzate nei rispettivi paesi.   Vi invitiamo a contattarci per una consulenza a titolo GPS tracking – Surveillance investigations  and more-IDFOX DAL 1991.

Licenziamento per giusta causa, il ruolo dell’investigatore privato Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223

  Licenziamento per giusta causa, il ruolo dell’investigatore privato Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223 Licenziamento per giusta causa: con la sentenza n. 30547 del 28 ottobre 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito il diritto del datore di lavoro di far seguire il dipendente da un investigatore privato per verificare la falsa malattia La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento per giusta causa nei confronti di un lavoratore. Con la sentenza n. 30547 del 28 ottobre 2021 ha, infatti, respinto il ricorso del dipendente licenziato che era a casa per malattia. In particolare, la sentenza ha ribadito il diritto del datore di lavoro di far seguire il dipendente da un investigatore privato per verificare se la malattia esista davvero o se, in ogni caso, le sue condizioni non siano effettivamente compatibili con l’ambiente di lavoro. Sebbene sia solo il medico fiscale a poter accertare la presenza o meno di una patologia, è anche vero che il datore può, dal canto suo, appurare con altri mezzi che non sussista l’incapacità a rendere la prestazione cui è tenuto l’addetto. Il caso L’operaio, temendo un procedimento disciplinare dopo aver commesso una serie di illeciti, si è messo in malattia per una presunta lombosciatalgia. Insospettito dell’accaduto, il datore di lavoro si è rivolto ad un investigatore privato. Dalle indagini è emerso che le condizioni fisiche dell’operaio erano tutt’altro che incompatibili con l’attività lavorativa. Appurato lo stato di falsa malattia, la società ha, così, avviato il procedimento di licenziamento per giusta causa. Il Tribunale ha rigettato il ricorso del lavoratore, evidenziando la legittimità del licenziamento. Al contrario, nel successivo grado di giudizio, la Corte d’appello ha annullato il licenziamento disposto dalla società. I giudici hanno rilevato l’inutilizzabilità della relazione dell’investigatore privato, in quanto in violazione dell’art. 5, Legge 300/70. La Corte di Cassazione ha successivamente cassato la sentenza della Corte d’appello, in particolare l’affermazione secondo cui il datore di lavoro non avrebbe avuto la possibilità di verificare l’effettività dello stato di malattia del lavoratore attraverso il ricorso a un investigatore privato. Ti potrebbe interessare: Infedeltà aziendale: come indagare sul dipendente infedele In questo caso gli accertamenti del datore non avevano una finalità sanitaria, ma lo scopo di dimostrare che la malattia lamentata dal dipendente non era incompatibile con l’attività lavorativa o l’assenza dalla stessa. Di qui la legittimità dell’accertamento effettuato dal datore tramite investigatore privato. Licenziamento per giusta causa, quando può essere disposto Il licenziamento è l’atto con il quale l’azienda pone fine, unilateralmente, al rapporto di lavoro, a prescindere dalla volontà del dipendente. Sulla base di quanto disposto dalla Legge n. 604 del 15 luglio 1996 dello Statuto dei lavoratori e della L. n. 108 del 11 maggio 1990, il datore di lavoro può licenziare un dipendente soltanto per giusta causa, per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) oppure un licenziamento collettivo. Il licenziamento per giusta causa, in particolare, è disciplinato dall’art. 2119 c.c., che recita: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. È la forma più grave di licenziamento ed è comminato per via di un grave inadempimento commesso dal lavoratore, tale da compromettere il suo rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Tra i motivi rientra proprio la falsa malattia, l’abuso dei permessi legge 104, ma anche il furto di beni aziendali durante l’esercizio delle sue mansioni, la diffamazione dell’azienda e dei prodotti della stessa, le minacce nei confronti del datore di lavoro o di colleghi, il danneggiamento di beni aziendali. La giusta causa rappresenta nei fatti il licenziamento disciplinare per eccellenza, tale da troncare immediatamente il rapporto di lavoro. Questo elemento è stato inserito in Investigazioni Persone, News e taggato dipendenti, indagini investigative, investigazioni, servizi investigativi.

Addebito separazione: le foto dell’investigatore sono prova valida dell’infedeltà -Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223

Addebito separazione: le foto dell’investigatore sono prova valida dell’infedeltà -Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223 La relazione investigativa diretta a dimostrare l’infedeltà coniugale rientra tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell’  art. 116 c.p.c., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova. In particolare, le eventuali fotografie a corredo della relazione hanno l’efficacia probatoria prevista dall’  art. 2712 c.c. e, anche ove disconosciute espressamente, possono essere comunque utilizzate dal giudice, che può accertarne la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, sentenza 14 febbraio 2024, n. 4038. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Conformi:   Cass., 30 maggio 2023, n. 15196 Cass., 16 marzo 2023, n. 7712 Cass., 20 gennaio 2017, n. 1593 Cass., 4 luglio 2019, n. 18025 Cass., 12 febbraio 2021, n. 3689 Cass., 11 giugno 2018, n. 15094 Cass., 17 giugno 2020, n. 11697 Cass., 29 aprile 2022, n. 13519 Difformi:   trib. Milano, 1 luglio 2015 Trib. Milano, 13 maggio 2015 Trib. Milano, 8 aprile 2013 Trib. Napoli, 2 febbraio 2006 Nel giorno di San Valentino, la Prima Sezione della Cassazione si occupa di prova dell’infedeltà coniugale, concentrandosi in particolare sulla rilevanza delle fotografie acquisite mediante il ricorso a un investigatore privato. Analisi del caso Dalla crisi del matrimonio tra P. e la moglie V. sono tra l’altro scaturite due domande di addebito “incrociate”. Il Tribunale, decidendo la controversia (adottando altresì provvedimenti a salvaguardia della prole minorenne), ha accolto quella formulata dal marito, sicché la V. ha proposto appello. La Corte adita, pur riformando la decisione di prime cure in punto di provvedimenti a tutela della prole, ha confermato il pronunciamento del Tribunale in punto a cause della crisi coniugale e conseguente addebito della separazione. In particolare, i giudici del merito hanno ricondotto causalmente la crisi all’infedeltà della moglie, scoperta dal marito, dapprima, in virtù di una lettera anonima e, poi, ulteriormente suffragata mediante indagini investigative private. Al contrario, i medesimi giudici hanno reputato infondata la domanda di addebito formulata dalla moglie e argomentata muovendo da condotte disarmoniche del marito, preesistenti al tradimento. Secondo i giudici, infatti, risultava significativa la tardiva proposizione della domanda, solo in risposta a quella formulata dal marito. La V. ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando – in sintesi – l’illegittima attribuzione di rilevanza probatoria alle relazioni investigative prodotte dal marito, le quali costituirebbero prove a tutti gli effetti solo a condizione che l’investigatore venga escusso nel contradditorio fra le parti, e invece, nel caso di specie, l’investigatore non era mai stato assunto quale teste. La soluzione Respingendo il ricorso, la Suprema Corte ha chiarito che la relazione investigativa diretta a dimostrare l’infedeltà coniugale rientra tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell’   art. 116 c.p.c., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova. In particolare, le eventuali fotografie a corredo della relazione hanno l’efficacia probatoria prevista dall’   art. 2712 c.c. e, anche ove disconosciute espressamente, possono essere comunque utilizzate dal giudice, che può accertarne la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni La motivazione della Corte Argomentando la propria decisione, la Cassazione ha posto in luce come la relazione investigativa rientri tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell’  art. 116 c.p.c., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova (v. Cass., 30 maggio 2023, n. 15196; Cass., 16 marzo 2023, n. 7712; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1593; Cass., 4 luglio 2019, n. 18025; Cass., 12 febbraio 2021, n. 3689; Cass., 11 giugno 2018, n. 15094; Cass., 17 giugno 2020, n. 11697). Nel caso esaminato dalla decisione in commento, la relazione scritta redatta da un investigatore privato è stata utilizzata dai giudici di merito come prova atipica, avente valore indiziario, ed è stata valutata unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti. In dettaglio, sono state ritenute particolarmente rilevanti le fotografie ( art. 2712 c.c.) allegate alla relazione medesima e ritualmente versate in atti, le quali, anche ove disconosciute espressamente, possono essere utilizzate dal giudice, che può accertarne la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni ( Cass., 29 aprile 2022, n. 13519). A completamento della propria valutazione, la decisione in commento – dopo aver ripercorso la propria giurisprudenza in materia di presupposti della declaratoria di addebito della separazione – ha reputato correttamente motivata la decisione assunta nei precedenti gradi, avendo i giudici esaminato le complessive emergenze istruttorie e valutato in modo non incongruo le molteplici circostanze di fatto, atte a deporre per il carattere adulterino della relazione intrapresa dalla V., giungendo a una statuizione circa il diretto nesso di causalità tra la stessa e la irreversibilità della crisi coniugale, non inficiato dalle circostanze dedotte in merito a una preesistente crisi, dalle quali la Corte di appello aveva desunto piuttosto la volontà di conservare il rapporto superando le difficoltà. La Corte di merito ha rimarcato, in particolare, che l’intenzione di separarsi era stata manifestata dal marito nel giugno 2016 e, solo successivamente e poco dopo, dalla moglie, sicché, prima di questo periodo, non era dato desumere quell’irreversibilità della crisi, pur preesistendo alcune criticità del rapporto coniugale, che avrebbe giustificato un ben diverso apprezzamento dei dati acquisiti. Del tutto coerentemente ed esaurientemente, quindi, la Corte di appello ha operato una valutazione del comportamento complessivo dei coniugi, ai fini del riconoscimento dell’addebito e anche con riferimento alla distribuzione dell’onus probandi. In particolare, la Corte territoriale ha tenuto conto sia delle criticità del rapporto preesistenti, sia dei fatti accertati a carico della moglie sul perdurare del vincolo matrimoniale e ha escluso che le circostanze addotte dalla stessa fossero state la causa scatenante della crisi coniugale,

GPS tracking – Surveillance investigations-Pedinamento Elettronico con gps -Agenzia IDFOX dal 1991- Costi Prezzi Tariffe.

Che cos’è il GPS? Attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici”. Ogni qualvolta, quindi, si colgano informazioni relative alla posizione di un veicolo posto sulla pubblica via, il pedinamento elettronico mediante l’utilizzo del GPS è pertanto perfettamente lecito. * Investigazioni Private * Il GPS nelle investigazioni: quando è legale utilizzarlo? Il GPS nelle investigazioni: quando è legale utilizzarlo?   Max Maiellaro- Investigazioni Private Milano- Private detective Milan Nel campo delle investigazioni, l’utilizzo del GPS è legittimato da quanto stabilito all’interno del DM 269/10. Tuttavia, è opportuno precisare sin da subito che i dati raccolti non hanno alcun valore come prova in sede di giudizio. Indice dei contenuti Che cos’è il GPS? GPS e investigazioni: cosa occorre sapere? La questione della violazione della privacy Differenze tra GPS e microspie per le intercettazioni Che cos’è il GPS? Per GPS (acronimo di Global Positioning System), si intende il localizzatore satellitare, strumento al giorno d’oggi di fondamentale importanza nel ramo delle investigazioni. Il suo scopo, infatti, consiste nell’agevolare i compiti degli investigatori durante i pedinamenti. Questo dispositivo permette di conoscere il luogo in cui si trova, ad esempio, il veicolo del soggetto sotto indagine. L’installazione del localizzatore viene in genere effettuata all’interno dell’automobile dell’individuo indagato. In questo modo, chi conduce le indagini ha la possibilità di venire a conoscenza dei suoi reali spostamenti. Si parta sempre dall’assunto che pedinare una persona non costituisce alcun reato. Quest’azione può farla chiunque, anche chi non è un investigatore privato. L’importante, però, è che non sia ripetitiva. Inoltre, l’impiego del GPS viene considerato legittimo. GPS e investigazioni: cosa occorre sapere? Ai sensi di quanto indicato all’interno del DM n.269 del 1° dicembre 2010, viene stabilito nell’articolo 5, comma 2 che è possibile utilizzare il GPS nei seguenti casi: * indagini effettuate in ambito privato; * indagini effettuate in ambito aziendale; * indagini effettuate in ambito commerciale; * indagini effettuate in ambito assicurativo. Tra le altre cose, tutti i soggetti autorizzati possono svolgere anche attività di osservazione sia di tipo statico sia di natura dinamica, come ad esempio i pedinamenti, avvalendosi anche di dispositivi elettronici. La questione della violazione della privacy In diverse occasioni, il ricorso al GPS nel campo delle investigazioni è finito nell’occhio del ciclone: la Corte di Cassazione, infatti, evidenziava possibili violazioni in materia di privacy. Tuttavia, la Corte Suprema ha respinto ogni ricorso: questo vuol dire che l’uso del GPS è stato legittimato dai giudici, perché, da un lato, non implica alcuna violazione del domicilio di terzi e, dall’altro, non interferisce in alcun modo con il diritto alla riservatezza nell’ambito delle comunicazioni. Differenze tra GPS e microspie per le intercettazioni Se il GPS non necessita dell’autorizzazione del giudice per poter essere impiegato nel ramo delle intercettazioni, le microspie invece sì. In quest’ultimo caso, l’autorizzazione del giudice è imprescindibile Conclusioni Tirando le somme, l’impiego del GPS non viola in alcun modo la privacy altrui, nel momento in cui si compiono delle indagini o quando si effettuano investigazioni. Avere una conoscenza relativa alla posizione della vettura del soggetto indagato, non vuol dire necessariamente sapere dove si trova fisicamente il suo proprietario. Tutte le informazioni raccolte dal GPS, di conseguenza, andranno integrate con prove ulteriori, come fotografie o filmati, in modo da produrre un dossier informativo valido in Tribunale. A raccoglierle potrà essere l’investigatore o il suo staff durante il pedinamento.     Grazie alla disponibilità delle certificazioni e delle tecnologie maggiormente all’avanguardia nel panorama delle scienze investigative, abbiamo riscosso autorevolezza a livello nazionale e internazionale.                                      Chi Siamo     L’agenzia IDFOX è correntemente diretta dalla Dottoressa Margherita Maiellaro. La direttrice ha maturato un’esperienza pluriennale nel campo investigativo ed ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l’Università Bocconi. L’agenzia investigativa IDFOX Investigazioni è stata fondata da Max Maiellaro.        Il fondatore, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, è stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso vari gruppi operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni,  marchi e brevetti, concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.   Il team dell’agenzia IDFOX è formato da ex appartenenti alle Forze di Polizia, i quali si avvalgono di mezzi e tecniche sempre all’avanguardia e al passo con le nuove tecnologie, vantando conoscenze approfondite e certificate nel campo dell’intelligence. 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Intercettazioni: niente rogatoria internazionale per “mes… Penale . Intercettazioni: niente rogatoria internazionale per “messaggi BlackBerry” tra utenti italiani -Richiedi una consulenza  all’agenzia IDFOX Srl- Since 1991- Tel.02344223   Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello aveva confermato la decisione di primo grado con la quale il Tribunale aveva condannato un imputato per più reati di detenzione a fini di spaccio di cocaina e di detenzione e trasporto di cocaina, la Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza 28 febbraio 2023, n. 8714 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui la Corte di appello aveva erroneamente rigettato l’eccezione difensiva di inutilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni su apparecchi Blackberry, perché l’attività di captazione e quella di registrazione erano avvenute con la tecnica di intercettazione mediante instradamento su ponti telefonici italiani tanto da non richiedere alcuna procedura rogatoriale – ha ribadito che il sistema di intercettazione della messaggistica scambiata mediante sistema BlackBerry non richiede la rogatoria internazionale quando le comunicazioni siano avvenute in Italia, a nulla rilevando che per la decriptazione dei dati identificativi associati ai codici pin sia necessario ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all’estero.    

Responsabilità civile -Richiedi una consulenza  all’agenzia IDFOX Srl- Since 1991- Tel.02344223 Danno biologico e micropermanenti Concorso di colpa ex art. 2054 c.c., “punto pesante” e ri…

Responsabilità civile -Richiedi una consulenza  all’agenzia IDFOX Srl- Since 1991- Tel.02344223 Danno biologico e micropermanenti Concorso di colpa ex art. 2054 c.c., “punto pesante” e ri… Responsabilità civile Concorso di colpa ex art. 2054 c.c., “punto pesante” e risarcimento per danno alla capacità lavorativa specifica La Corte di cassazione, con ordinanza depositata l’ 11 settembre 2023, n. 26264, ribadisce alcuni principi in materia di concorso di colpa ex   art. 2054, secondo comma, c.c.; di quantificazione del danno mediante la tecnica tabellare del “punto pesante” e di delineazione della tempistica processuale circa la richiesta di risarcimento del danno alla capacità lavorativa specifica. Quote Tfr non versate dal datore al fondo complementare? Il lavoratore può insinuarsi al passivo