Tribunale di Bari, Sentenza n. 3254/2023 del 08-08-2023 Concorrenza Sleale? Richiedi una consulenza agenzia investigativa IDFOX dal 1991-  specializzata nelle indagini per concorrenza sleale, agente commerciale, dipendente, socio, partner commerciale.

Tribunale di Bari, Sentenza n. 3254/2023 del 08-08-2023 Concorrenza Sleale? Richiedi una consulenza agenzia investigativa IDFOX dal 1991-  specializzata nelle indagini per concorrenza sleale, agente commerciale, dipendente, socio, partner commerciale.   … in merito al compimento di atti di concorrenza sleale da parte della ### In tema di concorrenza sleale, presupposto dell’illecito di cui all’art. 2598 c.c., è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la comunanza di clientela. Non vi è dubbio che le due società operino nel medesimo ambito territoriale e svolgano attività sostanzialmente coincidenti. In particolare, nella fattispecie, si è configurato l’illecito di concorrenza sleale confusoria, attesa la riproduzione pedissequa di un programma di proprietà dell’istante (come evidenziato innanzi) e successiva commercializzazione attraverso (leggi tutto)…   causa n. 1406/2015 R.G. – Giudice/firmatari: Marseglia Giuseppe, Simone Raffaella 15 Tribunale di Venezia, Sentenza n. 461/2023 del 09-03-2023 … rese responsabili per l’illegittimo storno delle sue risorse umane strategiche e per l’illegittima violazione dei suoi sistemi informativi. Lo storno di dipendenti per poter essere considerato illecito deve essere caratterizzato dall’animus nocendi, desumibile dalla condotta oggettiva dell’imprenditore concorrente che abbia provocato detto storno, con particolare riferimento a figure chiave, difficilmente rimpiazzabili, nell’organigramma altrui. In questo senso, la convenuta ### riferisce dello storno di certo ### già suo direttore generale, di ### responsabile dei sistemi informativi, di ### suo e### responsabile della linea commerciale “### Cohen” e di ### suo tecnico specializzato nel controllo qualità presso i terzisti. In riferimento a detta ultima posizione, deve subito (leggi tutto)…   causa n. 96/2021 R.G. – Giudice/firmatari: Tosi Lina, Boccuni Luca 18 Corte di Cassazione, Ordinanza del 08-05-2023 … art. 2043, c.c., ma non un atto di concorrenza sleale». In motivazione, si è ramm entato che, secondo i principi generali in materia di concorrenza sleale, nel caso di condott a posta in esser e da un soggetto terzo diverso d agli imprenditori concorrent i, non è necessaria la dimo strazione dell a colpa nella commissione della condotta stessa e che, affinché la commissione del fatto lesivo della concorrenza da parte del terzo abbia rilievo e### artt. 2598 cod.civ. e seguenti, è necessario dimostrare l’esi stenza di una relazione di interessi tra l’autore dell ‘atto e l’imprenditore avvantaggiat o, mentre non trova appl icazione l’inversione de ll’onere della p rova previsto dall’art. 2600 cod.civ. La Corte d’appello ha implicitamente rigettato l’eccezione sollevata dalla ### consid erata (leggi tutto)…   Giudice/firmatari: Genovese Francesco Antonio, Iofrida Giulia 13 Tribunale di Milano, Sentenza n. 6884/2023 del 04-09-2023 … contrattuale – divieto di concorrenza e clausola di riservatezza – con applicazione della relativa penale, la responsabilità di DL ### per contraffazione del marchio ### per concorrenza sleale e per l’operato del preposto ### con diritto al risarcimento del relativo danno, da liquidarsi in via equitativa e con diritto alla reversione degli utili e### art. 125 ul.co. c.p.i. ### chiedeva, quindi, preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in causa ### di ### per concorso nella concorrenza sleale e nella contraffazione del marchio a danno di ### e ### quale socia accomandataria illimitatamente responsabile di DL ### domandava di emettere ordinanza monitoria e### art. 186 ter c.p.c. per euro 341.60,00 a titolo di penale e di rigettare l’eventuale istanza di provvisoria esecuzione (leggi tutto)…   causa n. 27046/2021 R.G. – Giudice/firmatari: Fallara Gabriella Lucia, Occhiuto Ernesta 43 Tribunale di Catania, Sentenza n. 207/2021 del 13-01-2021 … li ha posti in essere né che l’atto di concorrenza sleale abbia cagionato un danno all’imprenditore concorrente, rilevante solo al momento di calcolare un eventuale risarcimento del danno, in relazione all’accertamento del danno effettivo e del nesso causale. Incombe, quindi, sul danneggiato l’onere di fornire la prova dell’atto di concorrenza sleale, della sua idoneità lesiva, presunta iuris tantum nelle ipotesi sussunte nei punti 1 e 2 dell’art. 2598 c.c. e del danno subito; sul danneggiante, l’eventuale prova del fatto estintivo (art. 2697 c.c.). Venendo alla fattispecie concreta, deve rilevarsi che, diversamente da quanto dedotto da ### non sussiste un rapporto di concorrenza diretta tra le due società. In tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile dell’illecito è la sussistenza (leggi tutto)…   causa n. 558/2017 R.G. – Giudice/firmatari: Sciacca Mariano, Marino Giorgio  

Art. 2598 — Atti di concorrenza sleale-Concorrenza Sleale? Richiedi una consulenza agenzia investigativa IDFOX dal 1991-  specializzata nelle indagini per concorrenza sleale, agente commerciale, dipendente, socio, partner commerciale.

Art. 2598 — Atti di concorrenza sleale-Concorrenza Sleale? Richiedi una consulenza agenzia investigativa IDFOX dal 1991-  specializzata nelle indagini per concorrenza sleale, agente commerciale, dipendente, socio, partner commerciale. Concorrenza e dei consorzi > Capo I – Della disciplina della concorrenza > Sezione II – Della concorrenza sleale Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [ 2563, 2568, 2569 ] e dei diritti di brevetto [ 2584, 2592, 2593 ], compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [ 2564 ] con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda [ 1175, 2599, 2600 ]. Articolo precedente Articolo successivo L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente. Massime correlate Cass. civ. n. 12364/2018 In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall’identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall’imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 12364 del 18 maggio 2018 Cass. civ. n. 4739/2012 La nozione di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c. va desunta dalla “ratio” della norma, che impone, alle imprese operanti nel mercato, regole di correttezza e di lealtà, in modo che nessuna si possa avvantaggiare, nella diffusione e collocazione dei propri prodotti o servizi, con l’adozione di metodi contrari all’etica delle relazioni commerciali; ne consegue che si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori e che operino quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinate a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni. Infatti, quale che sia l’anello della catena che porta il prodotto alla stessa categoria di consumatori in cui si collochi un imprenditore, questi viene a trovarsi in conflitto potenziale con gli imprenditori posti su anelli diversi, proprio perché è la clientela finale quella che determina il successo o meno della sua attività, per cui ognuno di essi è interessato a che gli altri rispettino le regole di cui alla citata disposizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la produzione e la distribuzione di “gabbiette” per tappi di bottiglia di vino frizzante strettamente connesse con la fabbricazione delle macchine che dette gabbiette producono, così che, pur a diversi livelli, i produttori di tali oggetti insistono nel medesimo settore di attività). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4739 del 23 marzo 2012 Cass. civ. n. 17144/2009 In tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile dell’illecito è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno. La sussistenza di tale requisito va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l’attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l’offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, nella parte in cui, nonostante il diverso pregio dei prodotti delle parti ed il diverso livello dei negozi presso cui essi erano reperibili, aveva ritenuto sussistente la confondibilità tra gli stessi, in virtù della loro appartenenza alla medesima categoria merceologica e dell’adozione di un marchio fortemente confondibile, che avrebbero potuto indurre il pubblico a ritenere entrambi i prodotti riconducibili all’attività della medesima impresa). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17144 del 22 luglio 2009 Cass. civ. n. 21392/2005 La mancanza di un rapporto di concorrenzialità tra l’autore di un determinato fatto e l’imprenditore che si assume da esso danneggiato, o anche la mancanza in capo al primo di una qualsiasi relazione con l’imprenditore concorrente tale da far ritenere che l’attività sia stata oggettivamente svolta nell’interesse di quest’ultimo, se valgono ad escludere rispetto all’autore del fatto l’ipotesi della concorrenza sleale, non impediscono però di configurare nei suoi confronti la responsabilità per fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c. (Fattispecie relativa a domanda di risarcimento del danno proposta da alcune società, quali titolari di un diritto sulla denominazione d’origine «Salame Felino» in quanto operanti nella zona tipica di tale denominazione, nei confronti di un ente senza scopo di lucro, avente come fine istituzionale l’attività di c.d. normalizzazione tecnica, in relazione alla divulgazione di una «norma tecnica» concernente l’individuazione delle componenti di qualità del «Salame Felino» e delle sue tecniche di produzione, la quale, secondo le attrici, non riproduceva le reali componenti tipiche del prodotto). Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21392 del 4 novembre 2005 Cass. civ. n. 560/2005 Presupposto giuridico per la legittima configurabilità di un atto di concorrenza sleale è la sussistenza di una

Concorrenza Sleale? Richiedi una consulenza agenzia investigativa IDFOX dal 1991-  specializzata nelle indagini per concorrenza sleale, agente commerciale, dipendente, socio, partner commerciale.

Concorrenza Sleale? Richiedi una consulenza agenzia investigativa IDFOX dal 1991-  specializzata nelle indagini per concorrenza sleale, agente commerciale, dipendente, socio, partner commerciale. La Commissione europea ha adottato una comunicazione riveduta sulla definizione di mercato, segnando la prima revisione dal 1997, conformemente agli orientamenti del 2021, ed al fine di promuovere trasparenza e prevedibilità nella politica della concorrenza. La definizione di mercato è una prima importante fase intermedia dell’analisi che la Commissione svolge per valutare le concentrazioni e la maggior parte dei casi di antitrust, permettendole di delimitare l’ambito nel quale le imprese sono in concorrenza e di valutare il potere di mercato delle singole imprese. La definizione del mercato incide anche su altri aspetti sostanziali e procedurali del diritto della concorrenza dell’UE, ad esempio, in termini sostanziali, quando è necessario definire i mercati per stabilire le quote di mercato al di sotto delle quali determinati accordi tra imprese possono beneficiare di un’esenzione dalle norme in materia di concorrenza. La revisione di tale definizione da parte della Commissione si è resa necessaria in relazione agli sviluppi recenti, compresa l’intensificazione della digitalizzazione, nuove modalità di offerta di beni e servizi, e la natura interconnessa degli scambi commerciali. L’obiettivo è quello di garantire trasparenza e prevedibilità nell’applicazione del diritto della concorrenza. La comunicazione riveduta fornisce orientamenti nuovi o aggiuntivi su varie questioni fondamentali per la definizione del mercato: * i principi della definizione del mercato e sul modo in cui è utilizzata ai fini dell’applicazione delle regole di concorrenza; * gli elementi non legati al prezzo, quali l’innovazione, l’affidabilità dell’approvvigionamento e la qualità dei prodotti e dei servizi; * l’applicazione prospettica della definizione del mercato, in particolare nei mercati soggetti a transizioni strutturali, quali i cambiamenti tecnologici o normativi; * i mercati digitali, ad esempio le piattaforme multilaterali e gli “ecosistemi digitali” (quali i prodotti costruiti sulla base di un sistema operativo mobile); * i mercati fortemente innovativi, precisando come valutare i mercati quando le imprese competono sul piano dell’innovazione anche mediante prodotti in fase di sviluppo; * la definizione del mercato geografico, comprese le condizioni che consentono di definire i mercati come mercati globali, mercati a livello dello Spazio economico europeo e mercati nazionali o locali, nonché su come tenere conto delle importazioni per definire il mercato geografico rilevante; * le tecniche quantitative, come il test SNISSP (“small but significant and non-transitory increase in price” – criterio dell’aumento modesto ma significativo e non transitorio dei prezzi), che la Commissione può utilizzare per definire un mercato; * le possibili fonti di prova e sul loro valore probatorio, elaborati sulla base dell’esperienza concreta della Commissione e dell’approccio alla definizione del mercato basato sui fatti. La comunicazione riveduta sulla definizione del mercato sosterrà le attività svolte dalla Commissione e dalle autorità nazionali garanti della concorrenza nello Spazio economico europeo (“SEE”) per definire i mercati rilevanti, un passo importante in molti casi di antitrust e concentrazione. Rafforzerà inoltre la certezza del diritto e la prevedibilità delle decisioni, apportando una maggiore efficienza procedurale per le autorità e aiutando le imprese a conformarsi al diritto dell’UE in materia di concorrenza. La definizione del mercato è un primo passo importante nella valutazione di un caso di concorrenza, il cui esito dipende tuttavia da altri fattori, come l’esistenza di un potere di mercato, gli effetti di un determinato comportamento, l’impatto di una concentrazione. Il processo di revisione, iniziato nel 2020, ha coinvolto più di 100 parti interessate e autorità nazionali garanti della concorrenza; numerosi riscontri sono stati raccolti inoltre attraverso una consultazione pubblica nel 2022. Di cosa si parla in questo articolo Antitrust Commissione UE Concorrenza sleale  

Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223 LA RELAZIONE DI UN INVESTIGATORE NOMINATO DAL MARITO DEVE CONSIDERARSI PER LA CASSAZIONE PROVA LECITA ED IDONEA A DIMOSTRARE NEL PROCESSO DI SEPARAZIONE LA VIOLAZIONE…

Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223 LA RELAZIONE DI UN INVESTIGATORE NOMINATO DAL MARITO DEVE CONSIDERARSI PER LA CASSAZIONE PROVA LECITA ED IDONEA A DIMOSTRARE NEL PROCESSO DI SEPARAZIONE LA VIOLAZIONE… 2 LA RELAZIONE DI UN INVESTIGATORE NOMINATO DAL MARITO DEVE CONSIDERARSI PER LA CASSAZIONE PROVA LECITA ED IDONEA A DIMOSTRARE NEL PROCESSO DI SEPARAZIONE LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI FEDELTA’ Ciò è quanto emerge dalla sentenza n. 11516 del 23 maggio 2014 pronunciata dalla Sez. I della Corte di Cassazione che ha trattato la vicenda di due coniugi in fase di separazione. Con sentenza del 23 agosto 2012, la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena, aveva dichiarato l’addebito della separazione alla moglie, escludendone il diritto all’assegno di mantenimento e dichiarando inammissibile la domanda di  alimenti proposta dalla medesima, per il resto confermando la sentenza di primo grado. La Corte aveva ritenuto che l’addebito della separazione derivasse dalla prova documentale della violazione del dovere di fedeltà, acquisita mediante la relazione investigativa ed i tabulati telefonici depositati in atti, i quali palesavano una relazione extraconiugale della moglie in epoca anteriore alla sua domanda di separazione; né questa aveva provato l’anteriorità della crisi coniugale, posto che i generici litigi fra i  coniugi, dalla stessa dedotti, rappresentano accadimenti  fisiologici nella vita di coppia inidonei da soli a configurare l’intollerabilità della convivenza, mentre la circostanza dell’uso di camere separate non appariva giustificata dalla dedotta ragione della esistenza di una convivenza solo formale. La Suprema Corte investita della questione dalla moglie ha, fra le altre cose, stabilito che “… quanto all’utilizzo della relazione investigativa redatta da tecnico incaricato da una delle parti del giudizio, la liceità di tale condotta è stata da questa Corte reiteratamente affermata: così, nell’ambito dei rapporti di lavoro, ove è consentito al datore di incaricare un’agenzia investigativa al fine di verificare condotte illecite da parte dei dipendenti. Nel contesto della materia familiare, parimenti il ricorso all’ausilio di un investigatore privato è ammesso da questa Corte, laddove ne ha soltanto dichiarato la non ripetibilità delle spese. Nella specie, la corte d’appello ha ritenuto che la violazione del dovere di fedeltà, comprovata da tali documenti, fosse poi anteriore (estate 2003) alla domanda di separazione (novembre 2003), sulla base delle date risultanti dai tabulati telefonici e dalle fotografie: dunque, essa ha attribuito rilievo a dati del tutto oggettivi, non alle mere deduzioni dell’investigatore privato incaricato.” E’ bene sottolineare che il tema è tutt’altro che lineare come potrebbe sembrare dalla lettura di questo passo. Ricordiamo infatti che la relazione investigativa è un  argomento di prova fornito da una delle parti e non acquisito nel contraddittorio. La prova si forma nel processo: quindi non sarebbe sufficiente per chi vuole utilizzare la relazione investigativa limitarsi a produrla e magari chiamare semplicemente l’investigatore a “confermarla” in giudizio. Il rapporto fa riferimento a fatti e quei fatti vanno provati in maniera circostanziata e chiara. Pertanto è da considerarsi, ad esempio,  valida come fonte documentale di prova- alla stregua della sentenza della Cassazione in commento-  quella relazione investigativa che si basi su dati o supporti tecnici oggettivi, in grado di dimostrare il contesto spaziale, temporale e personale in cui il fatto è accaduto (es. fotografia che riporta indicazione della data e dell’ora in cui è stata scattata). Ricordiamo ancora, fra l’altro, che questa prova può fare ingresso nel processo unicamente laddove non illecita perché acquisita in violazione delle norme a tutela dei diritti della persona, di immagine e della riservatezza (si pensi ai filmati rubati dell’incontro di due amanti o ai dati acquisiti attraverso la sottrazione della corrispondenza dell’altro coniuge).            

Investigatore privato pedina moglie infedele, ma viene assolto (Cass.2243/22) Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223

nvestigatore privato pedina moglie infedele, ma viene assolto (Cass.2243/22) Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223   20 gennaio 2022, Cassazione penale investigatore privato privacy dati personali Non c’è reato nell’illecito trattamento dei dati personali da parte di una agenzia di investigazione privata se non c’è nocumento della persona offesa:l’articolo art. 167, comma 1, del d.lgs. 196/03 è reato di pericolo concreto, non di pericolo presunto. La fattispecie di cui all’art. 167, comma 1, relativa alla violazione degli artt. 23 e 24, precedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 2018, non è più prevista dalla legge come reato. Sono penalmente sanzionate, ai sensi dell’art. 167, comma 1, solo le violazioni – purché sorrette dal dolo specifico di trarre per sé o per altri profitto o di recare all’interessato un danno e purché produttive di “nocumento” a quest’ultimo – delle norme relative: a) al trattamento dei dati relativi al traffico, riguardanti contraenti ed utenti tratti dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (c.d. tabulati, art. 123 del Codice); b) al trattamento dei dati relativi all’ubicazione, diversi da quelli relativi al traffico, riguardanti i medesimi soggetti (art. 126); c) alle c.d. comunicazioni indesiderate (art. 130); d) alle violazioni dei provvedimenti del Garante in tema di inserimento ed utilizzo dei dati personali negli elenchi cartacei od elettronici a disposizione del pubblico (art. 129). Il novellato art. 167, comma 2, punisce altresì, più gravemente, la violazione delle disposizioni in tema di trattamento dei dati sensibili e dei dati giudiziari, mentre le nuove disposizioni introdotte al comma 3 dell’art. 167 e quelle previste dagli artt. 167 bis e 167 ter prevedono sanzioni penali, rispettivamente, per la violazione delle disposizioni in tema di trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, per la comunicazione e diffusione illecite e per la acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala.     CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE (data ud. 15/10/2021) 20/01/2022, n. 2243 SENTENZA sul ricorso proposto da: P.W., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 13/01/2012 della CORTE APPELLO di MILANO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aldo ACETO; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI NARDO Marilia, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione. Svolgimento del processo Il sig. P.W. ricorre per l’annullamento della sentenza del 13/01/2021 della Corte di appello di Milano che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclusione inflitta con sentenza dell’11/02/2019 per il reato di cui agli artt. 110 c.p., D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167, comma 1, commesso a (OMISSIS) dal 20 marzo 2012 al 7 aprile dello stesso anno. 1.1. Con il primo motivo deduce l’omessa motivazione in merito alla regolare verifica della costituzione delle parti e violazione del D.L. n. 137 del 2020, art. 23 bis, comma 4, sotto il profilo della mancata indicazione delle conclusioni rassegnate per iscritto dalla difesa dell’imputato e regolarmente consegnata via PEC alla Corte di appello e alle altre parti. 1.2. Con il secondo ed il terzo motivo deduce la prescrizione del reato maturata prima della sentenza impugnata che, nell’affermare il contrario, ha violato l’art. 159 c.p., artt. 79 e 484 c.p.p., D.L. n. 80 del 2020, art. 83. 1.3. Con il quarto motivo deduce l’omessa valutazione di una prova decisiva ed, in particolare, della testimonianza di S.G. il quale aveva dichiarato di essere il responsabile del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla tutela della riservatezza. 1.4. Con il quinto motivo deduce l’inesistenza del nocumento della persona offesa, con conseguente insussistenza del delitto di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167, comma 1, che e? reato di pericolo concreto, non di pericolo presunto. 1.5. Con il sesto motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 62 bis c.p., sotto il profilo della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche negate per comportamenti processuali ingiustamente definiti come “sleali” dalla Corte di appello. 1.6. Con il settimo motivo deduce l’omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dei doppi benefici. Motivi della decisione Il ricorso e? fondato. Il ricorrente risponde del (residuo) reato di cui all’art. 110 c.p., D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167, comma 1, perche?, quale responsabile dell’agenzia investigativa “(OMISSIS)”, in concorso con il committente, aveva effettuato la raccolta e la conservazione dei dati relativi alla moglie di questi senza il consenso della donna e al di fuori dei casi previsti dall’art. 23, art. 24, lett. f), stesso decreto, nonche? oltre i termini stabiliti dal mandato. In particolare, ad insaputa della donna, le aveva scattato fotografie e aveva installato un localizzatore satellitare GPS sulla sua autovettura per il periodo che va dal 20/03/2012 al 02/04/2012, rilevando illecitamente i dati relativi a tutti gli spostamenti della stessa in eccedenza rispetto all’esigenza di consentire al marito committente di tutelare i propri diritti nella causa di separazione; inoltre l’agenzia aveva divulgato tali dati fornendo al committente una copia di tutti i tabulati degli spostamenti e benche? il mandato scadesse il 30/03/2012, le operazioni di rilevazione satellitare ed i pedinamenti erano proseguiti perlomeno fino al 07/04/2012. 3.1. Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che l’odierna parte civile, sig.ra V.Y., aveva denunciato il marito, sig. L.M. che nel corso della causa civile di separazione aveva depositato, tramite i difensori, una memoria ex art. 183 c.p.c., alla quale era stato allegato un report confidenziale redatto dall’agenzia “(OMISSIS) s.r.l.” in cui venivano rappresentati gli spostamenti quotidiani della donna corredati da varie fotografie. A seguito delle indagini preliminari era emerso che l’agenzia svolgeva attivita? autorizzata di investigazioni private con sede secondaria la cui apertura non era stata comunicata. In occasione dell’accesso alla predetta sede secondaria, gli agenti avevano sorpreso un dipendente, S.G., amministratore di sistema con autorizzazione a trattare i dati personali dei clienti (la cui testimonianza il ricorrente deduce non essere stata valutata nemmeno in

Dipendenti assenteisti: è lecito ricorrere agli investigatori privati? Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223

Dipendenti assenteisti: è lecito ricorrere agli investigatori privati? Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223   |In Assenteismo professionale cattivo rapporto con dipendenti e collaboratori. Molto spesso il datore di lavoro o il direttore del personale si trovano a dover affrontare casi di presunto assenteismo doloso: dipendenti che simulano lo stato di malattia per ottenere periodi di assenza retribuita. In tali situazioni è possibile ricorrere ad un’agenzia investigativa per accertare la natura fraudolenta dell’assenza da parte del lavoratore. La Corte di Cassazione ha più volte precisato che l’uso degli investigatori privati da parte del datore di lavoro è lecito, laddove il controllo non sia finalizzato a verificare le modalità di esecuzione dell’attività lavorativa, ma le reali cause dell’assenza del dipendente. Le prove raccolte dagli investigatori sono utilizzabili per procedere al licenziamento per giusta causa e sono producibili in sede di Giudizio. Riassumiamo brevemente alcune delle più recenti sentenze in merito. E’ lecita l’attività degli investigatori privati diretta ad accertare il mancato svolgimento dell’attività lavorativa da parte del dipendente Corte di Cassazione, sentenza n° 8373/2018 La sentenza 8373/2018 rigetta il ricorso di un dipendente che, licenziato per giusta causa, contestava la legittimità dei controlli da parte del datore di lavoro avvalendosi di un’agenzia investigativa. Secondo la Suprema Corte, l’attività degli investigatori rientra tra i poteri di controllo del datore in quanto esercitata in luoghi pubblici e non finalizzata ad accertare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, bensì mirata ad accertare le sospette condotte illecite da parte del dipendente. La liceità delle indagini investigative è infatti considerata lecita quando utilizzata al fine di contestare condotte che minacciano il patrimonio aziendale. Ammissibili testimonianza e relazione dell’investigatore Corte di Cassazione, sentenza n° 8709/2016 La sentenza n. 8709 del 3 maggio 2016 riguarda un caso di licenziamento per giusta causa comminato dal datore di lavoro, ad un dipendente che svolgeva una condotta di natura frodatoria in costanza di malattia grazie alle prove raccolte da un’agenzia investigativa. Nel caso di specie la Corte di Cassazione ribadisce che nel nostro ordinamento è ammissibile la testimonianza e la relazione dell’agente investigativo che verta non sulla malattia, ma sull’attività svolta (alla luce del sole) dal lavoratore in malattia. Il datore di lavoro può incaricare un’agenzia investigativa per accertare e smentire la patologia Corte di Cassazione, sentenza n° 17113/2016 I datori di lavoro possono contestare i certificati sanitari prodotti dai lavoratori anche basandosi su elementi di fatto dai quali emerge che la patologia è inesistente. Nel caso di specie, i giudici hanno esaminato il ricorso di un uomo, che nel 2012 è stato licenziato da un’azienda gelese in ragione di una “simulazione fraudolenta del suo stato di malattia” testimoniata dal compimento, da parte del lavoratore stesso, di numerose azioni e movimenti incompatibili con la dichiarata lombalgia. La Suprema Corte ha ribadito che il datore di lavoro può legittimamente verificare le condotte dei propri dipendenti ricorrendo ad agenzie investigative, estranee allo svolgimento dell’attività lavorativa, se c’è il sospetto che tali condotte possano influenzare in maniera negativa l’adempimento della prestazione dedotta in contratto. Al lavoratore in malattia precluso lo svolgimento di qualsiasi attività, lavorativa e/o domestica/ricreativa che possa ritardarne il decorso. Corte di Cassazione, sentenza n° 13676/2016 La Suprema Corte ha statuito che durante la malattia, il lavoratore che compie attività che ne pregiudicano la guarigione, induce il datore a dubitare seriamente della correttezza dei rapporti futuri dello stesso con l’azienda e giustifica il recesso, essendo precluso, al lavoratore in malattia, lo svolgimento di qualsiasi attività che possa ritardarne il decorso, sia essa lavorativa e/o domestica/ricreativa, sia nell’interesse dello stesso lavoratore ammalato, che deve salvaguardarsi e osservare specifiche cautele volte a favorire il più sollecito recupero delle proprie energie psico-fisiche; sia nell’interesse del datore di lavoro, stante l’esigenza di quest’ultimo di riavere al servizio attivo il dipendente, nel più breve tempo possibile. La relazione investigativa dà prova dello svolgimento costante e non episodico di altra attività lavorativa. Corte di Cassazione, sentenza n° 586/2016 Dalla relazione investigativa prodotta in giudizio, e dalla relativa deposizione testimoniale, “era emersa la prova dello svolgimento costante e non episodico di attività lavorativa”. La Suprema Corte aggiunge infine che, in ogni caso, è onere del lavoratore dimostrare la compatibilità dell’attività lavorativa svolta in favore di terzi, nel caso di specie presso l’esercizio commerciale della moglie, con l’infermità determinante l’assenza dal lavoro e col recupero delle normali energie psicofisiche.   Prima di agire, conosci. 1 Commento Le Investigazioni private contro l’assenteismo lavorativo – Kriteria Investigazioni 29 Gennaio 2019

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  Investigazioni Infedeltà Coniugale Investigatore Privato Milano Investigazioni Private. Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223 Infedeltà coniugale investigatore privato per tradimenti preventivi e consulenza gratuita, Installazione gratuita del GPS servizio immediato. Quanto costa un investigatore privato? Scopri le tariffe di mercato di un investigatore privato Negli ultimi anni, il reclutamento di servizi di investigazione privata in Italia è notevolmente aumentato. Le ragioni o gli obiettivi principali dei clienti sono investigare e scoprire possibili tradimenti amorosi, truffe assicurative e altri problemi che questi professionisti possono risolvere. Ma, quanto costa un investigatore privato? Determinare un costo preciso per un’indagine sul tradimento può essere complicato, poiché varia in base a diversi fattori, come la durata dell’indagine e la città in cui viene condotta. Tuttavia, in media, il costo di un investigatore privato varia tra i 40 e i 90 euro a ora.2 Gli investigatori privati autorizzati dalla Prefettura sono gli unici a poter produrre prove di infedeltà coniugale senza incorrere nella violazione della privacy altrui. Tra le prove più utilizzate e più utili vi sono soprattutto fotografie e video che riprendono atteggiamenti intimi.

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dichiarazioni rese all’investigatore privato ingaggiato dalla compagnia assicuratrice sono mezzi di prova. Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223   Ricerca avanzata Posto che l’attività di investigazione preventiva prevista dall’art. 391-nonies c.p.p. è facoltativa, gli Ermellini precisano che il conferimento dell’incarico di analizzare la dinamica del sinistro da parte della compagnia assicuratrice dell’investigatore privato non soggiace a tale regime. La Redazione (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 53770/18; depositata il 30 novembre) Così la sentenza n. 53770/18, depositata il 30 novembre, con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano aveva condannato i ricorrenti per concorso in danneggiamento fraudolento. In particolare, la difesa chiede l’annullamento della sentenza di condanna per illogicità della motivazione in relazione al fatto che la decisione si fondava sull’utilizzo di dichiarazioni rese dagli imputati agli investigatori privati incaricati dalla compagni di assicurazione di verificare la dinamica del sinistro, investigazioni che peraltro non sarebbero utilizzabili nel processo. Dichiarazioni rese all’investigatore privato. La Corte precisa che nel caso di specie l’attività di accertamento posta in essere dalla compagnia di assicurazioni non può essere qualificata come investigazione difensiva preventiva ex art. 391-nonies c.p.p. ma deve essere considerata mero approfondimento tecnico teso alla ricostruzione della dinamica del sinistro denunciato. Peraltro l’accertamento si è svolto prima dell’iscrizione della notizia di reato e dunque le dichiarazioni rese dagli imputati in quella sede non richiedevano par (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 53770/18; depositata il 30 novembre) Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 8 giugno – 30 novembre 20178, n. 53770 Presidente Davigo – Relatore De Crescienzo Ritenuto in fatto C.G. e B.C. , tramite il difensore ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 30.5.2017 con la quale la Corte d’Appello di Milano li ha condannati alla pena di mesi sette di reclusione ciascuno per la violazione degli artt. 110, 81 cpv., 642 cod. pen.. La difesa chiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1) ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e/o per mancanza, contradditorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie rese dagli imputati ed eteroaccusatorie dell’imputato in procedimento connesso S. . La difesa lamenta che l’affermazione della penale responsabilità si fonda sull’utilizzo delle dichiarazione rese dagli imputati agli investigatori privati incaricati dalla Compagnia di Assicurazioni di verificare la dinamica del sinistro.

Le foto dell’investigatore privato sono prova valida per dimostrare l’infedeltà coniugale-Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223

Le foto dell’investigatore privato sono prova valida per dimostrare l’infedeltà coniugale-Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223     DIRITTO DI FAMIGLIA Le foto dell’investigatore privato sono prova valida per dimostrare l’infedeltà coniugale La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 4038/2024 pubblicata in data 14 febbraio 2024 ha confermato che le foto dell’investigatore privato costituiscono una valida prova per dimostrare l’infedeltà coniugale. Il procedimento portato all’attenzione dei giudici di legittimità trae origine dalla sentenza di separazione del Tribunale di Trani che, in accoglimento della domanda formulata dal marito, addebitava la separazione alla moglie a causa del di lei tradimento, documentato dalla relazione e dalle fotografie di un investigatore privato. La moglie proponeva ricorso in Appello ma i Giudici di merito confermavano la pronuncia di addebito. La moglie, allora, adiva il terzo grado di giudizio. Per quanto oggi di interesse, la moglie lamentava che i Giudici di secondo grado avevano ritenuto provata l’asserita violazione dell’obbligo di fedeltà da parte della stessa attribuendo, del tutto illegittimamente, rilevanza probatoria alle relazioni investigative prodotte dal marito. La ricorrente in particolare, assumeva che le relazioni investigative costituirebbero prova solo a condizione che l’investigatore venga escusso nel contradditorio tra le parti, ed invece, nel caso di specie, l’investigatore non era mai stato sentito come teste nel corso del giudizio, pertanto, alcuna valenza probatoria poteva ascriversi alle relazioni investigative. In aggiunta, la ricorrente lamentava che la motivazione della sentenza impugnata non era congrua, perché il Giudice di secondo grado, si sarebbe limitato ad affermare che “ove anche lo scritto anonimo e le relazioni investigative prodotte dall’uomo non assurgessero al ruolo di prova, stanti contrapposti orientamenti giurisprudenziali per cui talora sono reputate prove atipiche, talaltra presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. ovvero meri argomenti di prova, e nelle più recenti sentenze della Cassazione, prove a tutti gli effetti (purché l’investigatore venga escusso nel contraddittorio fra le parti e dettagli gli episodi riportati in perizia), il Tribunale di Trani ha adottato una parabola motivazionale logica e ricettiva della circolarità di tutti gli elementi emersi nel corso della corposa istruttoria espletata in quel grado di giudizio”, senza soffermarsi, tuttavia, su detti elementi. Tale motivazione costituirebbe un’ipotesi di motivazione per relationem, ritenuta inammissibile. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile tali motivi. Gli Ermellini ritengono che la censura in esame investe non un fatto inteso in senso storico e avente valenza decisiva, ma elementi probatori suscettibili di valutazione, come appunto la relazione investigativa, rientrante tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell’articolo 116 c.p.c., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova. Nella specie, la relazione scritta e redatta da un investigatore privato è stata utilizzata correttamente dai giudici di merito come prova atipica, avente valore indiziario, ossia è stata valutata unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti. Inoltre, viene rimarcato che la relazione investigativa era formata anche da materiale fotografico, la cui utilizzabilità ai fini decisori è espressamente riconosciuta dall’articolo 2712 c.c., anche in presenza di disconoscimento della parte contro la quale il materiale fotografico viene prodotto. Ciò significa che, neppure il disconoscimento esclude l’autonoma valutazione della veridicità di detto materiale fotografico da parte del giudice, mediante ricorso ad altri mezzi probatori. Il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’articolo 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Pertanto, le doglianze relative alla relazione investigativa, oltre ad essere impropriamente formulate perché non concernenti un fatto storico, neppure sono pertinenti nel senso che si è precisato. Alla luce delle suddette motivazioni la Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese.  

Tutte le indagini sono legali. Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223 -siamo autorizzati per legge a svolgere indagini secondo il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

Tutte le indagini sono legali. Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223 -siamo autorizzati per legge a svolgere indagini secondo il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) Indagini per Privati: alcune importanti Sentenze Sentenze Diritto di Famiglia Indagini per Privati: cosa prevede la legge, quali sono le più importanti Sentenze della Corte di Cassazione e quali sono le indagini che le Agenzie Investigative possono svolgere. La famiglia, vista dal punto dello Stato Italiano, ma anche come vero e proprio focolare di un vita condotta nella maniera più serena, ha bisogno di essere tutelata. Articolo 29 Costituzione: “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il Matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.” Riportando alcune Sentenze della Corte di Cassazione, il nostro scopo, è quello di cercare di aiutarvi a tutelare la vostra famiglia vista nella sua accezione più ampia, come insieme di sfaccettature che si sostanziano nel nucleo principale marito e moglie, evolvendosi in madre e padre e concludendosi in nonno e nonna. Tutti i livelli interni della famiglia hanno bisogno, in determinate circostanze, di essere aiutate, con delle prove che, anche a livello giuridico hanno rilevanza. Cercando di spiegare come sia possibile che all’interno della prima e vera forma sociale, ovvero la famiglia, sia possibile inserire un istituto utile, come un Agenzia Investigativa. Sentenza in Ambito Matrimoniale Art 143 codice civile “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Da matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia.”   Art 151 codice civile: “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”   TUTELARSI Corte di Cassazione, sezione civile, sentenza n 11516 del 23 maggio 2014 In sede di separazione personale giudiziale, il marito richiede che la separazione avvenga a carico della moglie, a sostenere la sua tesi vi erano numerose prove dell’avvenuto adulterio che la moglie aveva consumato già mesi prima della separazione. La Corte di Appello, accetta questa tesi, e revoca l’assegno di mantenimento alla moglie. Le prove che il marito aveva portato in giudizio, sono da ritenersi determinanti per la responsabilità adulterina della moglie. Infatti le prove hanno consentito che, in ambito giudiziale, sia stato possibile ricostruire effettivamente la violazione del dovere di fedeltà del coniuge. In seguito a questa conclusione la moglie, presentò ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando in particolare la non utilizzabilità delle prove investigative. La Cassazione, rigetta questo ricorso affermando cosi la piena liceità dell’utilizzo delle relazioni investigative. RIDUZIONE ASSEGNO DI MANTENIMENTO Corte di Cassazione, sentenza n 19042 del 12 dicembre 2003 Con questa sentenza la corte ha voluto stabilire la diminuzione dell’assegno di mantenimento per l’ex moglie che conduceva delle attività lavorative in “nero”. Infatti il lavoro del coniuge, anche se in nero, costituisce un elemento di capacità lavorativa o di guadagno. Nel caso concreto i giudici hanno ritenuto legittima la riduzione dell’assegno di mantenimento che un professore, effettuava a carico dell’ex moglie che in realtà lavorava presso un negozio di abbigliamento, non con regolare contratto. In questo caso è possibile rivolgersi ad un agenzia investigativa. Sentenze Indagini Figli Minori I genitori di un minore, possono legittimamente richiedere ad un Agenzia Investigativa di effettuare dei controlli sulle attività che il figlio svolge. Ciò può avvenire per accertare quali attività lo stesso svolga quando non è sottoposto al controllo genitoriale. Qui si introduce il concetto di patria potestà, inizialmente visto come il potere/dovere del padre di impartire l’educazione ai figli, questo concetto dal 1975 equipara la figura del padre e della madre, di qui si inizia a palare di potestà genitoriale. Per questo riguarda questo ramo delicatissimo delle investigazioni, potersi avvalere di questo strumento può essere particolarmente utile nell’ambito del: * Controllo dei minori attraverso specifiche indagini volte ad accertare: cattive frequentazioni, utilizzo di alcolici , sostanze stupefacenti ecc. * Verifica e accertamento idoneità dei luoghi , per avere Affidamento dei minori (legge 54/06) * Tutela dei minori: indagini anti pedofilia, molestie e/o maltrattamenti Vi è anche la possibilità di rivedere l’affidamento dei figli in caso di mancato adempimento dei doveri, in ragione delle frequentazioni del co-genitore, della frequentazione di luoghi non idonei, ecc. Infine vi è la possibilità che il percorso investigativo sia volto ad acquisire dati e prove da produrre avanti il giudice competente al fine di determinare l’affidamento del minore. Articolo 709 ter Codice di Procedura Civile: “(..) a seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5000 euro a favore della Cassa delle ammende   I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.”   Tutto ciò che viene raccolto nell’ ambito di queste indagini ha piena rilevanza giuridica e rappresenta una possibilità per cambiare la vita del minore. Pare chiaro il fine superiore di questo tipo di attività investigativa, la tutela del minore. Stalking Lo stalking è un termine utilizzato per indicare una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo, detto stalker, che affliggono un’altra persona, perseguitandola, generandole stati di ansia e