Costi Prezzi Tariffe , indagini aziendali?  i costi sono in media di 60 euro l’ora per ogni investigatore impegnato nelle attività di indagine. Se invece si tratta di indagini di tipo assicurativo, il costo orario per ogni operatore coinvolto è di circa 40-85 euro.

Costi Prezzi Tariffe , indagini aziendali? i costi sono in media di 60 euro l’ora per ogni investigatore impegnato nelle attività di indagine. Se invece si tratta di indagini di tipo assicurativo, il costo orario per ogni operatore coinvolto è di circa 40-85 euro. -Quanto costa un servizio investigativo? -Quanto costano le indagini difensive? -Quanto costa far seguire una persona? -Quanto costa far seguire il marito? -Quanto costa un indagine? -Quanto costa una indagine patrimoniale? -Quanto prendono gli investigatori? -Quanto dura un investigazione privata? -Cosa non può fare l’investigatore privato? -Chi è il miglior detective al mondo? -investigatore privato gratis -investigatore privato economico -quanto costa un investigatore privato per una settimana -investigatore privato tradimento costi -investigazioni private prezzi -investigatore privato è legale -investigatore privato vicino a me -investigatore privato cosa può fare     CHI   SIAMO   Investigatore privato  Milano-Agenzia Investigativa IDFOX -Since 1991 Ecco dunque alcuni dei vantaggi che l’agenzia investigativa Agenzia Investigativa IDFOX -Since 1991-Organizzazione Internazionale Leader nella tecnologia piu avanzata. IDFOX Investigation -operativa in oltre 170 paesi nel mondo ed e’ collegata online  con circa 400 corrispondenti -investigatori privati autorizzati nei rispettivi paese.     – attività autorizzata fino dal  1991, con licenza governativa dalla Prefettura di Milano per lo svolgimento di investigazioni private ed aziendali, difensive e commerciali sia in campo civile sia in campo penale.   Siamo specializzati nelle sottonotate indagini:   -appostamenti e pedinamenti per ogni esigenza lecita: l’agenzia IDFOX srl  è autorizzata, dal Decreto del Ministero dell’Interno n° 269/2010, ad utilizzare anche il cosiddetto “pedinamento elettronico” con sistema GPS di localizzazione, per investigazioni private o aziendali; localizzazione elettronica di persone, auto, moto, scooter e merci; controllo ed accertamento d’infedeltà, con fotografie, filmati, prove legali, testimonianze; -apparecchi investigativi di spionaggio e controspionaggio ad uso legale: localizzatori, registratori  audio-video, telefoni-spia per controllo minori ecc. -collaborazione con studi legali; -investigazioni aziendali per assenteismo, concorrenza schedale, ammanco contabile ecc. -Indagini bancarie per recupero crediti presso terzi -Indagini internazionali ricerca patrimoni occultati compreso paradisi fiscali ed offshore -Indagini eredità contese -Antifrode assicurativa e sinistri – ricerca di prove, testimonianze e documentazioni per procedimenti civili e penali -informazioni su persone: situazione familiare, attività lavorativa, proprietà, automezzi -intestati, numeri telefonici; – accertamento di redditi, proprietà, debiti, solvibilità; -accertamenti finanziari, con ricerca di conti correnti e depositi; – controllo di referenze (prima di assumere, di affittare ecc.); – informazioni e documentazioni su (e per) attività private, professionali, commerciali e industriali; – indagini su telefonate anonime, lettere anonime, molestie, danneggiamenti; – identificazione di disturbatori; – accertamento di intercettazioni abusive e bonifica da intercettazioni telefoniche ed ambientali; – indagini ed apparecchiature per documentare mobbing e stalking;     – rintracci in Italia ed all’estero di persone e cose; – recupero SMS cancellati da SIM e di testi cancellati da computer; -identificazione anonimi; -infedeltà di soci, dipendenti, collaboratori; – assenteismo e false malattie; – ricerca di recapiti e di numeri telefonici; -ricerche ereditarie; -controllo e sorveglianza dei minori: frequentazioni, amicizie, comportamenti e contatti telefonici; – test tossicologici anonimi da impronte digitali, capelli ecc. – analisi biologiche su tessuti; – test DNA; – ricerca e recupero di refurtiva: oggetti preziosi, auto, moto ecc. – controllo minori ecc. collaborazione con studi legali; – ricerca di prove, testimonianze e documentazioni per procedimenti civili e penali; -rapporto incarichi di fiduciari          

Quanto costano le investigazioni private per concorrenza sleale? la tariffa oraria applicata ad una investigazione privata ha un costo che varia da € 60.00 a € 100.00 oltre iva,  e viene stabilita nella fase preliminare, insieme al Cliente, in base ai servizi investigativi richiest

Quanto costano le investigazioni private per concorrenza sleale? la tariffa oraria applicata ad una investigazione privata ha un costo che varia da € 60.00 a € 100.00 oltre iva,  e viene stabilita nella fase preliminare, insieme al Cliente, in base ai servizi investigativi richiesti. Investigazioni Per Concorrenza Sleale Il servizio di indagini per concorrenza sleale mira a scoprire se all’interno della vostra azienda sono presenti dipendenti, collaboratori o soci che attraverso la fuoriuscita di materiale estremamente confidenziale (ad esempio: brevetti, marchi, nuovi prodotti/servizi) mettono a repentaglio la “vita” dell’azienda, quindi favorendo ingiustamente la concorrenza.   Verifichiamo la lealtà dei tuoi soci o dipendenti che si possono rendere responsabili di concorrenza sleale e sabotaggio industriale. Documentiamo le attività svolte da coloro che mirano a privare l’azienda di ogni risorsa economica, attraverso l’avviamento di nuove attività concorrenti sotto falso nome e/o con l’ausilio di prestanomi. Perché dovrei richiedere il servizio di indagini per concorrenza sleale ? Perché le indagini di un investigatore privato qualificato permettono all’azienda di prevenire danni talvolta irreparabili, come il lancio sul mercato di un proprio servizio/prodotto da parte della concorrenza, così come il furto di un brevetto dal valore inestimabile. Quali sono i casi più frequenti di Concorrenza Sleale? -Acquisizione illecita di informazioni, marchi, progetti e/o brevetti con lo scopo di rivenderli ad aziende concorrenti -Acquisizione illecita di informazioni, marchi, progetti e/o brevetti con lo scopo di costituire una nuova società con il medesimo core-business * Creazione di prodotti, servizi, marchi e/o brevetti pressoché identici da parte di un’azienda concorrente con l’obiettivo di creare confusione nel mercato di riferimento -Diffusione di false informazioni o vere e proprie campagne denigratorie da parte di un’azienda concorrente -Sviamento della clientela da parte del proprio personale dipendente (ad esempio: il reparto commerciale). Chi è oggetto delle nostre indagini? Oggetto delle nostre indagini possono essere: -agente commerciale, -Impiegati -partner commerciale -Operai -Dirigenti -Soci -fiduciari -Quanto costa un indagine investigativa? -Quanto costano le indagini? -Quanto costano le indagini difensive? -Come contattare un detective? -investigatore privato gratis -quanto costa un investigatore privato per una settimana -investigatore privato economico -investigatore privato tradimento costi -investigatore privato cosa può fare -investigatore privato è legale -investigatore privato vicino a me -investigatore privato whatsapp   CHI   SIAMO   Investigatore privato  Milano-Agenzia Investigativa IDFOX -Since 1991 Ecco dunque alcuni dei vantaggi che l’agenzia investigativa Agenzia Investigativa IDFOX -Since 1991-Organizzazione Internazionale Leader nella tecnologia piu avanzata. IDFOX Investigation -operativa in oltre 170 paesi nel mondo ed e’ collegata online  con circa 400 corrispondenti -investigatori privati autorizzati nei rispettivi paese.     – attività autorizzata fino dal  1991, con licenza governativa dalla Prefettura di Milano per lo svolgimento di investigazioni private ed aziendali, difensive e commerciali sia in campo civile sia in campo penale.   Siamo specializzati nelle sottonotate indagini:   -appostamenti e pedinamenti per ogni esigenza lecita: l’agenzia IDFOX srl  è autorizzata, dal Decreto del Ministero dell’Interno n° 269/2010, ad utilizzare anche il cosiddetto “pedinamento elettronico” con sistema GPS di localizzazione, per investigazioni private o aziendali; localizzazione elettronica di persone, auto, moto, scooter e merci; controllo ed accertamento d’infedeltà, con fotografie, filmati, prove legali, testimonianze; -apparecchi investigativi di spionaggio e controspionaggio ad uso legale: localizzatori, registratori  audio-video, telefoni-spia per controllo minori ecc. -collaborazione con studi legali; -investigazioni aziendali per assenteismo, concorrenza schedale, ammanco contabile ecc. -Indagini bancarie per recupero crediti presso terzi -Indagini internazionali ricerca patrimoni occultati compreso paradisi fiscali ed offshore -Indagini eredità contese -Antifrode assicurativa e sinistri – ricerca di prove, testimonianze e documentazioni per procedimenti civili e penali -informazioni su persone: situazione familiare, attività lavorativa, proprietà, automezzi -intestati, numeri telefonici; – accertamento di redditi, proprietà, debiti, solvibilità; -accertamenti finanziari, con ricerca di conti correnti e depositi; – controllo di referenze (prima di assumere, di affittare ecc.); – informazioni e documentazioni su (e per) attività private, professionali, commerciali e industriali; – indagini su telefonate anonime, lettere anonime, molestie, danneggiamenti; – identificazione di disturbatori; – accertamento di intercettazioni abusive e bonifica da intercettazioni telefoniche ed ambientali; – indagini ed apparecchiature per documentare mobbing e stalking;     – rintracci in Italia ed all’estero di persone e cose; – recupero SMS cancellati da SIM e di testi cancellati da computer; -identificazione anonimi; -infedeltà di soci, dipendenti, collaboratori; – assenteismo e false malattie; – ricerca di recapiti e di numeri telefonici; -ricerche ereditarie; -controllo e sorveglianza dei minori: frequentazioni, amicizie, comportamenti e contatti telefonici; – test tossicologici anonimi da impronte digitali, capelli ecc. – analisi biologiche su tessuti; – test DNA; – ricerca e recupero di refurtiva: oggetti preziosi, auto, moto ecc. – controllo minori ecc. collaborazione con studi legali; – ricerca di prove, testimonianze e documentazioni per procedimenti civili e penali; -rapporto incarichi di fiduciari        

Quanto costano le  indagini difensive a favore della vittima? L’Investigazione difensiva cosa dice la legge La legge n. 397 del 2000 ha inserito un nuovo titolo nel quinto libro del codice di procedura penale,

Quanto costano le  indagini difensive a favore della vittima?   L’Investigazione difensiva cosa dice la legge La legge n. 397 del 2000 ha inserito un nuovo titolo nel quinto libro del codice di procedura penale, interamente dedicato alla disciplina delle indagini che l’avvocato difensore ha il diritto di svolgere in favore del proprio assistito. Questa legge pone fine alle modalità precedentemente osservate nella giustizia Italiana, con le quali l’imputato, per difendersi, aveva soltanto la possibilità di limitarsi a contraddire gli elementi presentati dall’accusa, senza, di fatto, poterne apportare di nuovi.  La difesa ha quindi guadagnato un ruolo più dinamico nel procedimento legislativo, comportando uno sviluppo necessario di nuove professionalità e strumenti da adottare. Più nel dettaglio, l’art. 327 bis c.p.p., introdotto dall’art. 7 L. 397/2000, afferma che il difensore può effettuare indagini difensive «per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito», stabilendo anche la facoltà di svolgere attività di indagine a beneficio del proprio cliente con l’ausilio di investigatori specializzati.     Con il termine indagini difensive si intendono tutte le attività di investigazione svolte dal difensore per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite dal Codice di Procedura Penale, anche avvalendosi dell’ausilio di investigatori esterni. È quindi possibile per il legale fare riferimento ad un’agenzia di investigazioni per servirsi della consulenza di detective professionisti, dotati di tutti i mezzi necessari a reperire le prove che servono. Fondamentalmente, l’attività dell’investigatore si concentra su una serie di attività, tipiche e atipiche, il cui scopo è la ricerca di fonti e prove a favore dell’indagato. Le attività tipiche comprendono i colloqui non documentati, nei quali si esaminano gli elementi utili alla difesa dell’imputato; mentre gli atti atipici includono le ricerche, le registrazioni e sopralluoghi effettuati in luoghi pubblici, le conversazioni informali e qualunque altro fattore utile alle indagini.       Ad esempio, l’assunzione di un investigatore privato per indagini difensive può essere finalizzata a raccogliere prove e testimonianze volte a confermare l’alibi dell’imputato o a verificare l’attendibilità dei testimoni chiamati da entrambe le parti in causa.     Le indagini difensive hanno, pertanto, l’obiettivo cruciale di fare chiarezza sui fatti per confutare, eventualmente, le prove prodotte dall’accusa e arrivando, talvolta, a determinare nuovi scenari processuali a favore della  vittima.   È opportuno segnalare  che in casi come questi non è consentito al cliente assumere in maniera autonoma un’agenzia investigativa poiché spetta all’avvocato difensore rivolgersi ad essa, specificando con chiarezza la tipologia di procedimento penale in cui il cliente è coinvolto e i motivi che determinano la necessità di svolgere indagini. Inoltre, è necessario che l’avvocato fornisca all’investigatore privato “autorizzato”  le prove già raccolte e che sono servite ad avvalorare la richiesta di ulteriori indagini penali da parte di un agente investigativo.             Vediamo ora nello specifico i servizi più comuni di un investigatore privato in caso di indagini legali: -Svolgimento di colloqui non documentati -Il colloquio non documentato (o conoscitivo), così come previsto dall’art. 391-bis c.p.p., può essere svolto sia dall’avvocato difensore, sia da investigatori privati autorizzati. Questa procedura ha lo scopo di reperire fatti utili all’attività investigativa e che permettono di ottenere elementi di prova a favore della persona assistita dal difensore, il quale può formalizzare il contenuto delle dichiarazioni rese attraverso la loro verbalizzazione o mediante la richiesta di una dichiarazione scritta. Il colloquio non documentato costituisce, di per sé, una garanzia e una sicurezza per la difesa e il proprio assistito. Infatti, qualora si ritenga che le informazioni acquisite non siano utili nel procedimento, il difensore non ha alcun obbligo di produrle e sia lui sia l’investigatore privato saranno vincolati al segreto professionale.   Ricerca e conferma dell’attendibilità dei testimoni Talvolta, può succedere che i testimoni dei fatti oggetto del procedimento penale risultino irreperibili e tra i fondamentali compiti di un’agenzia investigativa rientra proprio quello di rintracciare le persone che possono deporre a favore dell’accusato, presentando loro una citazione che li obblighi a comparire in tribunale. Accesso ai luoghi nelle investigazioni difensive In occasione dell’accesso ai luoghi è possibile “prendere visione dei luoghi e delle cose” ivi esistenti per “procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi”.   L’accesso ai luoghi può essere documentato dal difensore o da investigatori privati autorizzati mediante la redazione di un verbale nel quale sono riportati: la data ed il luogo dell’accesso, le generalità delle persone intervenute, lo stato dei luoghi e delle cose, l’indicazione degli eventuali rilievi eseguiti.   I colloqui non documentati Uno degli strumenti più utili per il difensore è, senza alcun dubbio, quello di contattare i soggetti a conoscenza di qualche particolare informazione utile per la ricostruzione dei fatti, volti a ottenere elementi di prova a favore della persona assistita dal difensore. Quest’ultimo può, inoltre, formalizzare il contenuto delle dichiarazioni attraverso la loro verbalizzazione o mediante la richiesta di una dichiarazione scritta. Il colloquio non documentato in esame, anche detto “conoscitivo”, è dunque funzionale all’eventuale assunzione di informazioni oppure a una dichiarazione rilasciata in forma scritta. Qualora le informazioni ottenute dal colloquio siano ritenute non utili al procedimento, l’avvocato non ha l’obbligo di presentarle o registrarle durante il procedimento. Infine, questa ricerca di informazioni è priva di restrizioni, salvo sempre dichiararne la sua esecuzione, come dice UCPI nell’art. 8: «Il difensore, il sostituto e gli ausiliari incaricati procedono senza formalità alla individuazione delle persone che possono riferire circostanze utili alle investigazioni difensive. In ogni caso, nello svolgimento dell’attività di individuazione di tali persone, informano sempre le persone interpellate della propria qualità, senza necessità di rivelare il nome dell’assistito. Nello stesso modo si procede alla individuazione delle altre fonti di prova e, in genere, delle altre fonti di notizie utili alle indagini.» Non sussiste, dunque, ancora alcuna regola generale che disciplini questa iniziativa, come non esiste nulla sul Codice di come si convoca il soggetto testimone.   Sopraluoghi Per quanto riguarda l’accesso ai luoghi, nelle investigazioni difensive, è possibile prenderne visione al fine di procedere alla loro descrizione oppure per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici,

Costo investigatore privato Il costo investigatore privato non è facile da calcolare: le tariffe variano per ogni agenzia in base alla complessità del caso. Scopri di più sul sito!

  Costo investigatore privato Il costo investigatore privato non è facile da calcolare: le tariffe variano per ogni agenzia in base alla complessità del caso. Scopri di più sul sito! Costi orari e giornalieri degli investigatori privati a  livello di tariffe, per un servizio efficace non si può scendere al di sotto di un minimo di 500 euro. I detective privati generalmente propongono tariffe giornaliere tra 500 e 1.000 euro, oppure tariffe orarie di circa 50 € all’ora per agente operativo. Quanto costa un indagine? Quanto costa un investigatore privato per scoprire un tradimento? Quanto costa far seguire una persona? Quanti soldi prende un investigatore privato? Chiedi un preventivo anche telefonico :   Le variabili che influiscono sul costo investigatore privato Il costo investigatore privato è un dato con un range di variabilità molto alto a causa degli innumerevoli fattori che influiscono su di esso. Prima di proseguire esponendo di fatto, quali sono gli elementi che potrebbero modificare il corso delle indagini e quindi, modificare di conseguenza il prezzo, vediamo insieme qual è la reale procedura con cui viene stabilito il costo orario di base per usufruire dei servizi di un investigatore privato.   Il tariffario base di ogni singola agenzia investigativa professionale deve essere necessariamente approvato dalla Prefettura territoriale di competenza. Sul documento presentato all’ente competente si trovano elencati i massimi e i minimi delle tariffe orarie a persona dell’agenzia investigativa. In genere, si aggirano tra i 50€ e i 90€ e possono variare in base all’esperienza del detective o in base al tipo di mansione che deve svolgere. Una volta visionati possono essere approvati o respinti. In ogni caso, i prezzi non sono comprensivi di iva e eventuali spese extra. Ma quali sono le spese extra che determinano il costo investigatore privato? Prima di tutto se per l’intervento sono necessari degli spostamenti, allora verranno conteggiate tutte le spese effettuate per l’utilizzo dell’automobile o di eventuali altri mezzi di trasporto. Inoltre, potrebbe essere necessario sfruttare particolari apparecchiature professionali o avviare procedure specifiche per riuscire a reperire le prove e i documenti utili al caso e, anche questo, comporta delle spese che verranno aggiunte al preventivo. Successivamente all’indagine vera e propria, verrà svolta l’attività di analisi delle prove, redazione del resoconto finale e fascicolazione dei documenti e anche questo richiede un costo, oltre che in termini di tempo, anche in termini di materiale. Una delle variabili più importanti poi, è sicuramente la complessità del caso. Ma che cosa si intende per complessità in campo investigativo? In base alle specifiche presentate dal nostro cliente durante un primo incontro esplicativo, sapremo valutare quali sono le variabili che potrebbero entrare in gioco che aumenterebbero la durata delle operazioni. Si prenda ad esempio il tradimento di un coniuge, se la persona tradita è già a conoscenza di molti dettagli e ha la certezza dell’esistenza di una relazione extraconiugale del partner, allora sarà molto semplice per noi poterla dimostrare anche semplicemente con qualche ora di lavoro. Mentre, se uno dei coniugi ha solo il sospetto che l’altro lo stia tradendo, allora il caso sarà certamente più complesso e richiederà delle operazioni che potrebbero richiedere l’utilizzo di strumentazioni specifiche o di un pedinamento di più giorni. Ciò che è sempre bene fare dunque, è affidarsi a degli investigatori professionisti che ti presentino tutte le variabili del caso per creare in base alle tue necessità, una pianificazione delle indagini che sia adatta e verosimile per quanto riguarda i costi.       Agenzia investigativa Milano-Investigatore Privato Milano-Prezzi Costi Tariffe. Vademecum operativo Investigatore privato Ministero Interno Agenzia Investigativa IDFOX -Since 1991- investigatore privato Milano  con operatività in tutta Italia ed Estero ti garantisce l’esperienza, la riservatezza e l’affidabilità indispensabili per ottenere il miglior risultato al minor prezzo, mantenendo assolutamente segrete le investigazioni private che ti occorrono e tutte le informazioni raccolte. 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Concorrenza sleale – Secondo l’art. 2598 comma 1, n. 3 del codice civile commette atti di concorrenza sleale. La concorrenza sleale dell’ex dipendente Concorrenza Sleale, Diritto industriale.

  Concorrenza sleale – Secondo l’art. 2598 comma 1, n. 3 del codice civile commette atti di concorrenza sleale. La concorrenza sleale dell’ex dipendente Concorrenza Sleale, Diritto industriale. In generale è lecito che un ex dipendente svolga attività in concorrenza con la precedente azienda per cui lavorava, venendo assunto da un’azienda concorrente o iniziando un’attività concorrenziale in proprio. Ma vi sono dei limiti allo svolgimento di un’attività lavorativa da parte dell’ex dipendente, superati i quali tale l’attività diventa illecita, in quanto concorrenza sleale fonte di responsabilità dell’ex dipendente. Le ipotesi di concorrenza sleale sono elencate dall’art. 2598 c.c. Il caso più comune è lo sviamento di clientela da parte dell’ex dipendente. Affinché tale comportamento sia illecito occorre che l’ex dipendente si accaparri la clientela dell’ex datore di lavoro sfruttando informazioni riservate. Nei confronti di atti di concorrenza sleale da parte dell’ex dipendente è possibile difendersi ottenendo la cessazione della condotta in via cautelare, e/o il risarcimento del danno.   In ambito economico produttivo la concorrenza sleale dipendenti, soci e imprese è una pratica illecita che viene utilizzata per ottenere un vantaggio competitivo sui competitors o per arrecare loro un danno.     Quando l’ex dipendente commette un atto di concorrenza sleale? Nella dinamica concorrenziale che caratterizza il mercato del lavoro, è fisiologico – e lecito, sotto il profilo giuridico – che un soggetto che ha prestato attività lavorativa come dipendente di un’azienda, una volta cessato il proprio rapporto di lavoro con la stessa  al termine della durata del rapporto di lavoro svolga la propria attività lavorativa nello stesso ambito in cui lavorava in precedenza nella precedente azienda, sfruttando le competenze, conoscenze ed abilità maturate nel periodo in cui lavorava. È quindi lecito, in via generale, che l’ex dipendente continui a svolgere la propria attività in concorrenza con la precedente azienda per cui lavorava, venendo assunto quindi da un’azienda concorrente o iniziando un’attività concorrenziale.   Ma vi sono dei limiti allo svolgimento di un’attività lavorativa da parte dell’ex dipendente, superati i quali non si tratta di un’attività lecita bensì illecita, in quanto concorrenza sleale, in quanto tale fonte di responsabilità dell’ex dipendente.   Pertanto,  l’esercizio di attività lavorativa in concorrenza da parte di un ex dipendente è sempre illecita: si tratta delle ipotesi in cui l’ex dipendente aveva sottoscritto con l’azienda un patto di non concorrenza, impegnandosi a non svolgere attività concorrenziale per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. È questo sicuramente lo strumento più efficace con cui un’azienda può tutelarsi, per evitare che il proprio know-how possa essere sfruttato illecitamente da un ex dipendente.   La concorrenza sleale e dell’ex dipendente Al di fuori di questa ipotesi in cui sia stato sottoscritto con il dipendente un patto di non concorrenza, quando l’ex dipendente il quale costituisca o lavori in un’altra azienda in concorrenza economica con quella presso cui lavorava in precedenza – cioè decida di intraprendere un’autonoma attività imprenditoriale della stessa natura, dello stesso genere o comunque nello stesso settore di quella svolta dall’ex datore di lavoro – compie un atto di concorrenza sleale? La giurisprudenza stabilisce che una volta terminato il contratto di lavoro, viene meno anche l’obbligo di fedeltà e correttezza nei confronti del datore di lavoro; in cui il dipendente è tenuto ai sensi dell’art. 2105 c.c.; in altri termini, l’utilizzo delle conoscenze e dei rapporti commerciali da parte di un ex dipendente, non vincolato da un legittimo patto di non concorrenza è lecito. Pertanto, l’ex dipendente è in linea di principio libero di esercitare attività in concorrenza con l’ex datore di lavoro, purché tale attività non costituisca un caso di concorrenza sleale.   La concorrenza sleale è disciplinata dall’art. 2598 del Codice Civile, il quale stabilisce che compie atti di concorrenza sleale chiunque:

Art. 141 CdAss e lesioni subite dal trasportato: è necessario il coinvolgimento di un altro veicolo, oltre al vettore? Richiedi una consulenza agenzia investigativa IDFOX dal 1991-  specializzata nelle indagini per concorrenza sleale, agente commerciale, dipendente, socio, partner commerciale.

  Art. 141 CdAss e lesioni subite dal trasportato: è necessario il coinvolgimento di un altro veicolo, oltre al vettore? Richiedi una consulenza agenzia investigativa IDFOX dal 1991-  specializzata nelle indagini per concorrenza sleale, agente commerciale, dipendente, socio, partner commerciale. Cassazione civile sez. III – 20/12/2021, n. 40885- Concorrenza sleale compiuta dal terzo (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 7476/17; depositata il 23 marzo 2017)   Perché la commissione del fatto lesivo della concorrenza da parte di un terzo abbia rilievo, è necessaria l’esistenza di una relazione di interessi tra l’autore dell’atto e l’imprenditore avvantaggiato.   La Cassazione Civile n. 13071/2003) afferma “il principio per cui la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile, quindi, qualora non sussista il cosiddetto “rapporto di concorrenzialità, non esclude la sussistenza di un atto di concorrenza sleale anche nel caso in cui un tale atto sia posto in essere da colui il quale si trovi con il soggetto avvantaggiato in una particolare relazione, in grado di far ritenere che l’attività sia stata oggettivamente svolta nell’interesse di quest’ultimo; peraltro, a detto fine è insufficiente la mera circostanza del vantaggio arrecato all’imprenditore concorrente, ma neppure occorre che sia stato stipulato con questi un pactum sceleris, essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell’esistenza di una relazione di interessi tra autore dell’atto ed imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale l’attività del primo può integrare un illecito ex art. 2043, cod. civ., non anche un atto di concorrenza sleale.           Intestazione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente – Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere – Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere – Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere – Dott. PORRECA Paolo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZAA INTERLOCUTORIA sul ricorso 35567/2018 proposto da: R.C., elettivamente domiciliato in Roma Via Di Trasone 8, presso lo studio dell’avvocato Forgione Ercole che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tomassetti Marcello; * ricorrente – contro Unipolsai Assicurazioni Spa, elettivamente domiciliata in Roma Via Santa Teresa 23, presso lo studio dell’avvocato Stefano Taurini che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Maurizio Hazan; * controricorrente – avverso la sentenza n. 3717/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 31/7/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/9/2021 da SCARANO LUIGI ALESSANDRO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 31/7/2018 la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento del gravame interposto dalla società Unipolsai Assicurazioni s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Milano n. 3181/2016, ha respinto la domanda nei confronti della medesima originariamente proposta dai sigg. R.C., R. e G. di risarcimento dei danni rispettivamente lamentati iure proprio e iure successionis in conseguenza del decesso della sig. P.E. (rispettivamente, moglie e madre) all’esito del sinistro avvenuto il 1/11/2010, allorquando era trasportata nell’autovettura condotta dal marito (proprietario) C., che andava ad urtare contro un guard-rail. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il R.C. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società Unipolsai Assicurazioni s.p.a., che ha presentato anche memoria. Con conclusioni scritte del 19/7/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 1, il 2 e il 4 motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente escluso l’applicabilità dell’art. 141 cod. ass. in caso di sinistro come nella specie “verificatosi con il coinvolgimento di veicolo non identificato, ponendosi in contrasto con recente giurisprudenza della Corte di legittimità (ord. n. 16477/2017). Lamenta che la corte di merito ha erroneamente “espresso un giudizio sulla condotta di guida del conducente del veicolo nel sinistro che è pacificamente escluso dalla fattispecie disciplinata dall’art. 141 CdA”. Con il 3 motivo denunzia violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1227,2054 e 2055 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si duole che la corte di merito abbia accolto l’eccezione di controparte di “riduzione ex art. 1227 c.c., comma 2 per il concorso del fato del trasportato privo di cinture”, laddove l’”eccezione di riduzione ex art. 1227 c.c., comma 1, non poteva essergli rivolta (né rilevata d’ufficio) oltre che per la diretta preclusione derivante dall’art. 141 CdA, che prescinde dall’accertamento della colpa, perché l’art. 1227 c.c., comma 1, si applica al solo rapporto obbligatorio ex delicto tra danneggiante e danneggiato, ma non nei rapporti di rivalsa tra più danneggianti responsabili in solido”, e nella specie l’”operatività dell’art. 1227 c.c., e’……………………………………….. esclusa perché l’assicurazione non ha esercitato l’azione di rivalsa/regresso verso il conducente coobbligato solidale”. Con il 5 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 129, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si duole che la corte di merito abbia ritenuto inapplicabile in suo favore l’azione diretta, erroneamente ritenendolo responsabile, laddove il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, trova applicazione a prescindere da ogni valutazione di colpevolezza, che rileva solo in caso di azione di rivalsa/regresso verso il conducente coobbligato solidale, nella specie non proposta. La vicenda attiene a sinistro avvenuto il (OMISSIS) sull’autostrada (OMISSIS) nel Comune di (OMISSIS), allorquando l’autovettura Renault Magane tg (OMISSIS) condotta dal proprietario sig. R.C. è uscita di strada a causa dell’asfalto viscido per la pioggia andando ad urtare contro un guard-rail. All’esito del sinistro è deceduta la trasportata sig. P.E., moglie del R.. L’odierno ricorrente e in origine anche i figli Renzo e Giovanna hanno proposto domanda di risarcimento dei danni rispettivamente lamentati iure proprio e iure successionis in conseguenza del decesso della – rispettivamente – moglie e madre sig. P.. La domanda, proposta nei confronti della compagnia assicuratrice della r.c.a. dell’autovettura società Milano Assicurazioni s.p.a. (oggi Unipolsai Assicurazioni s.p.a.),

Concorrenza sleale compiuta dal terzo (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 7476/17; depositata il 23 marzo 2017) Richiedi una consulenza agenzia investigativa IDFOX dal 1991-  specializzata nelle indagini per concorrenza sleale, agente commerciale, dipendente, socio, partner commerciale. Perché la commissione del fatto lesivo della concorrenza da parte di un terzo abbia rilievo, è necessaria l’esistenza di una relazione di interessi tra l’autore dell’atto e l’imprenditore avvantaggiato. La Cassazione Civile n. 13071/2003) afferma “il principio per cui la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile, quindi, qualora non sussista il cosiddetto “rapporto di concorrenzialità, non esclude la sussistenza di un atto di concorrenza sleale anche nel caso in cui un tale atto sia posto in essere da colui il quale si trovi con il soggetto avvantaggiato in una particolare relazione, in grado di far ritenere che l’attività sia stata oggettivamente svolta nell’interesse di quest’ultimo; peraltro, a detto fine è insufficiente la mera circostanza del vantaggio arrecato all’imprenditore concorrente, ma neppure occorre che sia stato stipulato con questi un pactum sceleris, essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell’esistenza di una relazione di interessi tra autore dell’atto ed imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale l’attività del primo può integrare un illecito ex art. 2043, cod. civ., non anche un atto di concorrenza sleale.  

La tutela delle informazioni confidenziali: tra segreti commerciali e concorrenza sleale- Richiedi una consulenza agenzia investigativa IDFOX dal 1991-  specializzata nelle indagini per concorrenza sleale, agente commerciale, dipendente, socio, partner commerciale.

La tutela delle informazioni confidenziali: tra segreti commerciali e concorrenza sleale- Richiedi una consulenza agenzia investigativa IDFOX dal 1991-  specializzata nelle indagini per concorrenza sleale, agente commerciale, dipendente, socio, partner commerciale. Il Tribunale di Torino ha analizzato la disciplina in materia di informazioni confidenziali che disciplinano tutela dei segreti commerciali fornendo una interessante prospettiva. Nella sentenza n.1634/2023 il Tribunale di Torino ha analizzato la disciplina in materia di informazioni confidenziali la cui acquisizione non autorizzata è protetta sia ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., che disciplinano la tutela dei segreti commerciali, sia ai sensi dell’art. 2598 c.c., in quanto l’illecita asportazione di dati riservati può configurare un’attività di concorrenza sleale. Il giudizio è stato promosso da una società operante nel settore della vendita di autoveicoli che ha citato una concorrente, lamentando una condotta di sviamento di clienti posta in essere tramite l’illecita estrazione di informazioni confidenziali, quali dati informatici e documentazione riservata. Secondo la ricostruzione attorea, un ex-dipendente, passato alle dipendenze della convenuta, avrebbe utilizzato dati confidenziali estratti da piattaforme in uso dall’attrice, per attirare clienti dell’ex-datrice di lavoro, attuando condotte di concorrenza sleale. Secondo l’attrice tali informazioni avrebbero costituito segreti commerciali con un significativo valore economico, in quanto patrimonio acquisito e affinato dalla società nel corso degli anni. Inoltre, sarebbero state trasferite rilevanti quantità di dati in formato digitale verso account o dispositivi esterni. Tali condotte avrebbero costituito un’acquisizione indebita di segreti commerciali ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., poiché i dati contenuti nei sistemi della società avevano natura segreti ed era erano accessibili solo con user ID e password. La convenuta avrebbe anche posto in essere una condotta di concorrenza sleale finalizzata allo sviamento della clientela. Ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., la protezione come segreti commerciali è riconosciuta a informazioni aziendali e a esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, posto che queste (i) non sono generalmente note o accessibili in modo facile agli esperti e operatori del settore; (ii) hanno un valore economico proprio perché sono tenute segrete; e (iii) sono sottoposte a misure che sono ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Nel caso di specie, il Tribunale di Torino ha escluso che la sottrazione dei dati indicati dall’attrice potesse configurare violazione della disciplina dei segreti commerciali, dal momento che i sistemi informatici dai quali sarebbero state trasferite le informazioni oggetto del giudizio sono di proprietà della casa automobilistica i cui prodotti vengono commercializzati dall’attrice. La banca dati contenuta in tali sistemi è pertanto liberamente e facilmente accessibile da tutti i concessionari: lo scopo di tale software è proprio quello di condividere i dati relativi alla clientela e alle condizioni contrattuali applicate con tutta la rete dei venditori. Secondo il Tribunale di Torino, non sussistono i requisiti previsti all’art. 98 c.p.i., dal momento che le informazioni sono agevolmente accessibili a tutti gli esperti di settore e non sono state adottate delle misure adeguate a rendere segrete i dati immesse nei sistemi. Esclusa la violazione della normativa in materia di segreti commerciali, il Tribunale ha valutato se potesse configurarsi una condotta concorrenza sleale. La giurisprudenza e la dottrina concordano che le informazioni confidenziali non sono solo tutelabili come segreti commerciali ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i.: l’art. 2598 n. 3 c.c., che sanziona gli atti di concorrenza sleale contrari alla correttezza professionale, può ricomprendere anche l’acquisizione illecita e scorretta di informazioni che siano confidenziali, ma che non siano classificabili segreti commerciali data dall’art. 98 c.p.i.. In particolare, la sentenza della Corte di Cassazione n. 18772/2019 ha sancito che l’illecita asportazione di dati riservati sia sanzionabile ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. anche quando si tratta di “complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segregati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e che configurino una banca data che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito”. Lo sviamento della clientela non è un illecito tipizzato dalla giurisprudenza in modo consolidato: costituisce una forma di concorrenza, che per divenire illecita deve avere luogo, direttamente o indirettamente, tramite mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale. La natura illecita della condotta deve essere determinata in base all’insieme dell’attività che dovrebbe danneggiare il concorrente o che è finalizzata ad approfittare dell’avviamento di quest’ultimo sul mercato. Ciò non si configura se vengono utilizzati i rapporti commerciali e le conoscenze di un ex-dipendente di un concorrente, che non sia vincolato da un patto di non concorrenza. Sulla base della facile accessibilità dei dati relativi ai clienti dell’attrice, caricati su un sistema condiviso tra i concessionari, il Tribunale di Torino ha ritenuto infondata anche la sussistenza di condotte di concorrenza sleale poste in essere con l’indebita acquisizione e trasferimento di informazioni confidenziali, che appunto nel caso di specie non erano proteggibili come segreti commerciali. Secondo il Tribunale, il comportamento della convenuta è rientrato nei normali canoni di concorrenza anche tenendo conto che nel settore di riferimento la clientela è legata al singolo venditore da un rapporto di fiducia e il cliente può rivolgersi più concessionari per ricercare le condizioni migliori di vendita. Infine, il numero di clienti che sarebbero stati sviati a danno dell’attrice non è stato quantitativamente tale da costituire una sistematica acquisizione della clientela, non configurandosi pertanto alcun profilo di illiceità nell’attività della convenuta. Pertanto, il Tribunale di Torino ha rigettato integralmente le richieste attoree, stabilendo che l’assenza di modalità illecite lesive della correttezza professionale nello sviamento di clientela non ha determinato nemmeno una violazione ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. da parte della società convenuta.   La Cassazione si pronuncia sullo storno di dipendenti e concorrenza sleale Con l’ordinanza n. 22625 del 19 luglio 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata nell’ambito di un… La Cassazione torna a pronunciarsi sulla contraffazione del marchio e concorrenza sleale Nella recente ordinanza n. 39764/2021, la Corte di Cassazione ha richiamato due consolidati principi in tema… Inbox advertising soggetti agli stessi obblighi privacy delle email

La concorrenza sleale dell’ex dipendente Richiedi una consulenza agenzia investigativa IDFOX dal 1991-  specializzata nelle indagini per concorrenza sleale, agente commerciale, dipendente, socio, partner commerciale. Concorrenza Sleale, Diritto industriale, News In generale è lecito che un ex dipendente svolga attività in concorrenza con la precedente azienda per cui lavorava, venendo assunto da un’azienda concorrente o iniziando un’attività concorrenziale in proprio. Ma vi sono dei limiti allo svolgimento di un’attività lavorativa da parte dell’ex dipendente, superati i quali tale l’attività diventa illecita, in quanto concorrenza sleale fonte di responsabilità dell’ex dipendente. Le ipotesi di concorrenza sleale sono elencate dall’art. 2598 c.c. Il caso più comune è lo sviamento di clientela da parte dell’ex dipendente. Affinché tale comportamento sia illecito occorre che l’ex dipendente si accaparri la clientela dell’ex datore di lavoro sfruttando informazioni riservate. Nei confronti di atti di concorrenza sleale da parte dell’ex dipendente è possibile difendersi ottenendo la cessazione della condotta in via cautelare, e/o il risarcimento del danno. LA CONCORRENZA SLEALE DELL’EX DIPENDENTEINDICE1. QUANDO L’EX DIPENDENTE COMMETTE UN ATTO DI CONCORRENZA SLEALE?2. LA CONCORRENZA SLEALE DELL’EX DIPENDENTE3. LO SVIAMENTO DI CLIENTELA DA PARTE DELL’EX DIPENDENTE4. CONCORRENZA SLEALE DELL’EX DIPENDENTE: COME DIFENDERSI? Quando l’ex dipendente commette un atto di concorrenza sleale? Nella dinamica concorrenziale che caratterizza il mercato del lavoro, è fisiologico – e lecito, sotto il profilo giuridico – che un soggetto che ha prestato attività lavorativa come dipendente di un’azienda, una volta cessato il proprio rapporto di lavoro con la stessa (in seguito a dimissioni o a licenziamento, o al termine della durata del rapporto di lavoro) svolga la propria attività lavorativa nello stesso ambito in cui lavorava in precedenza nella precedente azienda, sfruttando le competenze, conoscenze ed abilità maturate nel periodo in cui lavorava in quest’ultima. È quindi lecito, in via generale, che l’ex dipendente continui a svolgere la propria attività in concorrenza con la precedente azienda per cui lavorava, venendo assunto quindi da un’azienda concorrente o iniziando un’attività concorrenziale in proprio (ad esempio costituendo una nuova società). Anche se tale situazione, naturalmente, danneggia spesso l’azienda, la quale si trova a perdere un dipendente che costituiva per l’azienda stessa un valore aggiunto, sul quale magari aveva investito negli anni, e che vede improvvisamente diventare un concorrente, o comunque lavorare per le aziende concorrenti. Ma vi sono dei limiti allo svolgimento di un’attività lavorativa da parte dell’ex dipendente, superati i quali non si tratta di un’attività lecita bensì illecita, in quanto concorrenza sleale, in quanto tale fonte di responsabilità dell’ex dipendente (e in taluni casi anche nell’articolo esaminato le ipotesi in cui l’assunzione di un ex dipendente da parte di un’impresa concorrente è illecita (storno di dipendenti). In questo articolo esaminiamo invece le ipotesi in cui la prosecuzione dell’attività degli ex dipendenti in proprio costituisce concorrenza sleale, e quindi illecita. Prima di soffermarci su tale fattispecie, occorre evidenziare che vi sono degli strumenti preventivi che l’azienda può utilizzare per proteggere i propri dati relativi alla clientela e le altre informazioni aziendali riservate; in particolare, è possibile adottare una efficace policy aziendale. L’utilizzo di questo strumento è divenuto ancora più importante e diffuso a seguito dell’emergenza Covid-19, per effetto della quale molti dipendenti hanno iniziato a lavorare in modalità smart working, rendendo così più facile ai lavoratori adottare comportamenti infedeli o sleali più difficile al datore di lavoro controllarne l’operato, in assenza di un contatto diretto. Inoltre, vi sono delle ipotesi in cui l’esercizio di attività lavorativa in concorrenza da parte di un ex dipendente è sempre illecita: si tratta delle ipotesi in cui l’ex dipendente aveva sottoscritto con l’azienda un patto di non concorrenza, impegnandosi a non svolgere attività concorrenziale per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. È questo sicuramente lo strumento più efficace con cui un’azienda può tutelarsi, per evitare che il proprio know-how possa essere sfruttato illecitamente da un ex dipendente. La concorrenza sleale dell’ex dipendente Al di fuori di questa ipotesi in cui sia stato sottoscritto con il dipendente un patto di non concorrenza, quando l’ex dipendente il quale costituisca o lavori in un’altra azienda in concorrenza economica con quella presso cui lavorava in precedenza – cioè decida di intraprendere un’autonoma attività imprenditoriale della stessa natura, dello stesso genere o comunque nello stesso settore di quella svolta dall’ex datore di lavoro – compie un atto di concorrenza sleale? Occorre evidenziare che, una volta terminato il contratto di lavoro, viene meno anche l’obbligo di fedeltà e correttezza nei confronti del datore di lavoro; in cui il dipendente è tenuto ai sensi dell’art. 2105 c.c.; in altri termini, l’utilizzo delle conoscenze e dei rapporti commerciali da parte di un ex dipendente, non vincolato da un legittimo patto di non concorrenza è lecito. Pertanto, l’ex dipendente è in linea di principio libero di esercitare attività in concorrenza con l’ex datore di lavoro, purché tale attività non costituisca un caso di concorrenza sleale. La concorrenza sleale è disciplinata dall’art. 2598 del Codice Civile, il quale stabilisce che compie atti di concorrenza sleale chiunque: * usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente (art. 2598 n. 1 c.c.); * diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente (art. 2598 n. 2 c.c.); * danneggia l’azienda concorrente utilizzando qualsiasi mezzo che viola i presupposti della correttezza professionale (art. 2598 n. 3 c.c.). L‘ex dipendente è dunque responsabile per concorrenza sleale qualora compia atti che generano confusione con i prodotti o servizi dell’ex azienda, ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c. (e quindi, ad es, utilizzi un marchio simile a quello dell’ex azienda, o imiti servilmente i prodotti dell’ex azienda, cioè riproduca la forma esteriore del prodotto, in modo da ingenerare confusione nei consumatori), o, compia atti denigratori nei confronti dell’ex datore di lavoro, o si appropri di pregi riguardanti prodotti o servizi dell’ex azienda, ai sensi dell’art. 2598 n. 2 c.c.. Ci siamo soffermati diffusamente su tali atti in un altro articolo.   Generalmente, tuttavia, gli atti di concorrenza sleale commessi dall’ex dipendente rientrano nella terza categoria sopra descritta, ovvero gli atti non conformi alla correttezza professionale (art. 2598 n. 3 c.c.); si tratta di una clausola generale, che ricomprende tutti i comportamenti illeciti diversi dalle due precedenti categorie quelli specificatamente descritti, ovvero un ampio numero di condotte, quali ad es. la pubblicità ingannevole, lo storno di

Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25068 – pubb. 31/03/2021 Concorrenza sleale: viola l’art. 2598 c.c. la condotta del socio che anticipa le campagne promozionali.  Richiedi una consulenza agenzia investigativa IDFOX dal 1991-  specializzata nelle indagini per concorrenza sleale, agente commerciale, dipendente, socio, partner commerciale.

Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25068 – pubb. 31/03/2021 Concorrenza sleale: viola l’art. 2598 c.c. la condotta del socio che anticipa le campagne promozionali.  Richiedi una consulenza agenzia investigativa IDFOX dal 1991-  specializzata nelle indagini per concorrenza sleale, agente commerciale, dipendente, socio, partner commerciale. Tribunale Genova, 16 Febbraio 2021. Pres. Tuttobene. Est. Cazzato. Concorrenza sleale – Atti compiuti dal socio di società organizzatrice di campagne promozionali – Campagne promozionali anticipate organizzate in proprio dal socio – Azione risarcitoria ed inibitoria – Legittimazione ad agire degli altri soci – Sussiste Concorrenza sleale – Atti compiuti dal socio di società organizzatrice di campagne promozionali – Campagne promozionali anticipate organizzate in proprio dal socio – Utilizzo di informazioni riservate per anticipare campagne promozionale non allineate a quelle organizzate dalla società – Attività di concorrenza sleale – Violazione dei principi della correttezza professionale – Sussiste Concorrenza sleale – Prova dei fatti – Necessità – Prova della colpa – Non necessità – Inibitoria – Doverosità – Penale per future attività illecite – Mancata concessione – Retroversione degli utili – Infondatezza – Pubblicazione della sentenza – Fondatezza Sussiste la legittimazione attiva del socio di una società avente ad oggetto la selezione e la programmazione degli acquisti dei prodotti elettronici per conto dei soci e l’organizzazione di campagne promozionali a carattere nazionale ad agire in giudizio contro un altro socio responsabile di aver posto in essere atti di concorrenza sleale consistente nell’anticipare la promozione di prodotti il cui prezzo era stato concordato tra tutti i soci, praticando un prezzo ulteriormente ribassato.   Sussiste la concorrenza sleale prevista dal n. 3 dell’art. 2598 c.c. in caso di utilizzo di informazioni riservate e di mancato allineamento sulle modalità concordate circa le tempistiche di determinate offerte promozionali da parte del socio di una società che ha ad oggetto l’organizzazione di campagne promozionali su tutto il territorio nazionale, le cui tempistiche e condizioni i soci sono tenuti a rispettare al fine di promuovere il marchio concesso in sub licenza dalla società ai soci stessi per contraddistinguere i propri punti vendita.   Una volta raggiunta la prova della condotta di concorrenza sleale, non è necessaria la prova della colpa, in aderenza a quanto disposto dall’art. 2600 c. 3 c.c. e dal relativo accertamento deve conseguirne l’inibitoria. Tuttavia non può essere concessa la penale richiesta dall’attrice ai sensi degli artt. 2599 c.c. e 614-bis c.p.c., considerato che le condotte vietate sono state forzatamente identificate in maniera astratta, con riferimento alle future campagne promozionali della società partecipata e dalla riproposizione, da parte delle convenute, di elementi in qualche modo riconducibile a detta campagna. La fattispecie da sanzionare non si presta quindi ad essere diagnosticata con una rilevazione veramente automatica, come sarebbe necessario per applicare la penale, ma presuppone un ulteriore accertamento in fatto, per riconoscere il valore “anticipatorio” delle condizioni praticate dalle convenute rispetto alla promozione pianificata, e d’altra parte non si presta, sempre per il suo carattere astratto, ad una liquidazione forfettaria del danno conseguente. Non può neppure essere riconosciuta la «reversione [o retroversione, o restituzione] degli utili» di cui all’art. 125, comma 3, c.p.i. non vertendo la presente causa in materia di tutela della proprietà industriale, e quindi di brevetto e diritto d’autore. Va invece disposta la pubblicazione dell’estratto della sentenza (intestazione, parti, difensori, dispositivo, data – omessi il nome ed il cognome dei giudici) a cura e spese, in solido, dei responsabili degli atti di concorrenza sleale per due volte, a caratteri doppi del normale, sia nella versione cartacea, sia nella versione online – su “Corriere della Sera” e “Il Resto del Carlino” (Riferimenti normativi: artt. 2600, commi 2 e 3 e 2599 c.c.; 614-bis c.p.c.; art. 125, comma 3 e 126 D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).