IDFOX Agenzia Investigativa a Milano_Sulla responsabilità medico sanitaria Legge Gelli

Sulla responsabilità medico sanitaria Legge Gelli arriva la bozza che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative   A distanza di 5 anni dall’entrata in vigore della Legge Gelli n. 24/2017, che disciplina anche la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, sembra essere prossimo al si definitivo dei vari soggetti coinvolti, in primis la Conferenza Stato Regioni, sullo schema del regolamento relativo ai requisiti minimi delle polizze Assicurative obbligatorie, che devono essere stipulate dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e dagli esercenti le professioni sanitarie.   I requisiti minimi delle polizze Ricordiamo infatti che l’art. 10 della legge Gelli, impone ai soggetti appena menzionati, di dotarsi di una copertura assicurativa “o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi” e che il comma 6 rimette a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze (previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l’IVASS, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti):  la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie;  l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati;  l’indicazione dei requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio;  le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione;  la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.   Oggetto, massimali e durata della copertura Il cuore della bozza contenente lo schema di regolamento è rappresentato dagli articoli 3, 4 e 5, che disciplinano rispettivamente, l’oggetto della garanzia assicurativa, i massimali minimo delle polizze e l’efficacia temporale della garanzia. Per quanto riguarda l’oggetto l’art. 3 prevede che la polizze coprono i danni derivanti dall’attività sanitaria e commessi a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Chi esercita la professione sanitaria presso la struttura è tenuto indenne a qualunque titolo per le azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga. Per quanto riguarda invece i massimali l’art. 4 stabilisce che essi variano da un minimo di 1 milione fino a un massimo di 5 milioni di euro, in base al tipo di prestazione che viene erogata all’interno delle strutture o al tipo di attività che viene svolta dal singolo esercente. In merito all’efficacia temporale delle polizze, per le quali la garanzia viene prestata con la formula claims made, la bozza prevede che le stesse operano per la prima volta durante la vigenza delle stesse, in relazione a fatti verificatisi all’interno dei 10 anni che precedono la conclusione del contratto. Se l’attività sanitaria viene a cessare la copertura è ultrattiva per le richieste comunque avanzate entro i 10 anni successivi alla cessazione, ma riferiti ad eventi che si sono realizzati nel periodo di vigenza della polizza. Ultrattività che è estesa agli eredi, che non è soggetta a disdetta e che non comporta modifiche del massimale. La Bozza disciplina altresì i requisiti minimi delle misure analoghe, alternative alla copertura assicurativa, che possono essere adottate previa delibera da parte dei vertici della struttura sanitaria, che ne deve anche delineare il funzionamento per la gestione di acquisito dei sistemi assicurativi.    

IDFOX Agenzia Investigativa a Milano_Niente assegno alla ex che è ampiamente autosufficiente

Per la Cassazione, l’ex moglie che ha una sua autonomia, è titolare di immobili e un titolo di avvocato non ha diritto all’assegno divorzile   La ex moglie proprietaria di diverse unità immobiliari, del titolo di avvocato e a cui è stata anche assegnata la casa coniugale, non ha diritto all’assegno di divorzio perché può sempre mettere a frutto il titolo conseguito e comunque gode di redditi che le garantiscono un’ampia autosufficienza economica. Queste le conclusioni della Cassazione n. 42145/2021.   La vicenda processuale Una coppia divorzia e in sede di appello, in modifica della decisione di primo grado, viene revocato l’assegno divorzile che era stato riconosciuto alla moglie in primo grado. Per la Corte, nel rispetto dei principi sanciti dalla Cassazione n. 11504/2017, alla moglie non spetta la misura in quanto economicamente autosufficiente. La stessa è assegnataria della casa coniugale, ha conseguito il titolo di avvocato, che può mettere a frutto, ed è titolare di importanti cespiti mobiliari ed immobiliari.   Diritto all’assegno: il giudice non ha valutato la differenza economica La donna però ha un’altra visione delle proprie condizioni economiche tanto è vero che nel ricorso in Cassazione evidenzia che la sentenza non ha tenuto conto della enorme disparità economica che caratterizza la sua condizione rispetto a quella del marito. La stessa avrebbe difficoltà a condurre un’esistenza libera e dignitosa solo con i propri mezzi in quanto i frutti ricavati dagli immobili di proprietà sono in realtà assai modesti, un appartamento è in realtà destinato alle vacanze dei figli e di un terzo è in realtà titolare la madre. Precisa inoltre che:  la scelta di non lavorare per crescere i figli è stata presa di comune accordo;  grazie al suo impegno il marito ha potuto affermarsi nel lavoro diventando dirigente d’industria;  all’età di 54 anni non è facile reinserirsi nel mondo dell’avvocatura nonostante la sua laurea in giurisprudenza;  il giudice non ha quindi rispettato il criterio della natura perequativa-compensativa dell’assegno divorzile secondo l’intervenuto arresto delle SU n. 18287/2018.   Niente assegno se le condizioni della ex non sono peggiorate La Corte di Cassazione però dichiara inammissibile il ricorso della ex moglie in quanto, superato il tenore di vita, occorre tenere conto dello “squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale”, ma nel caso di specie non si è realizzato alcun peggioramento delle proprie condizioni dopo il divorzio. Come giustamente affermato dalla Corte d’Appello “ha escluso, da un canto, lo squilibrio economico-patrimoniale tra le parti che, insussistente al momento del matrimonio, non ha determinato, per ciò stesso, un impoverimento, al venir meno del vincolo coniugale, della ex moglie che godeva e continua a godere di immobili ed entrate in ragione dell’agiata posizione economica della famiglia di origine, pur non lavorando.” Correttamente poi la Corte ha evidenziato che il titolo di avvocato conseguito dalla signora può essere messo a frutto, anche se la stessa gode comunque di redditi che le garantiscono un’ampia autosufficienza economica.  

IDFOX Agenzia Investigativa a Milano_Danno da fumo e concorso colposo del fumatore

Una disamina sul danno da fumo e sul concorso colposo del fumatore, di cui all’articolo 1227 c.c.   L’articolo 1227 c.c. stabilisce, al primo comma, che se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il creditore, quindi, risponde non solo del concorso del fatto proprio ma anche del concorso del fatto colposo dei propri ausiliari (di cui all’articolo 1228 c.c.). La diminuzione del risarcimento non è ancorata semplicemente alla condotta del creditore bensì alla colpa di questi, con un chiaro riferimento al profilo soggettivo.   Al secondo comma, invece, l’articolo 1227 c.c. statuisce che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Il creditore ha il dovere di non aggravare le conseguenze negative dell’inadempimento, principio che costituisce corollario del dovere di buona fede e correttezza (di cui all’articolo 1175 c.c.). Nonostante il codice civile non lo affermi espressamente, si ritiene che il risarcimento debba essere diminuito anche dell’eventuale vantaggio tratto dal creditore dall’inadempimento, secondo la regola della compensatio lucri cum damno.   La norma è prevista allo scopo di non far gravare sul debitore le conseguenze dell’illecito che non sono a lui imputabili. Il debitore non deve, quindi, rispondere quando la condotta del creditore genera danni o aggrava quelli già prodotti. Il fatto che il fumo nuoccia alla salute deve ritenersi rientrante, da molto tempo, nel patrimonio di conoscenze dell’individuo comune. I prossimi congiunti di una persona deceduta in conseguenza dell’uso smodato di sigarette non possono, quindi, pretendere il risarcimento del danno dal produttore, perché il danno è stato causato dalla vittima a sé stesso, ex articolo 1227 c.c. Al produttore di sigarette non è, infatti, applicabile la presunzione di responsabilità di cui all’articolo 2050 c.c..   Recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in materia di danni da fumo attivo. Nel caso in esame, i giudici non hanno considerato provato il nesso eziologico tra il carcinoma polmonare e il consumo di sigarette: la condotta del fumatore è stata, infatti, considerata la causa del danno da lui patito e dai congiunti (era stato accertato che l’uomo fumava, da oltre un trentennio, oltre 40 sigarette al giorno e non aveva osservato le raccomandazioni di astenersi dal fumo impartite dal medico curante). La scelta autonoma e volontaria della vittima di continuare a fumare, nonostante i danni alla salute, ha rappresentato, quindi, la causa del pregiudizio patito che è, quindi, ascrivibile a lui solo.

IDFOX Agenzia Investigativa a Milano_La capacità d’intendere e di volere in ambito penale

La capacità d’intendere e di volere rileva in ambito penale per l’imputabilità del soggetto agente, anche se anziano, ma chi la accerta?   La capacità d’intendere e di volere è letteralmente richiamata dall’art. 85 del codice penale. Questo articolo dispone che solo il soggetto in grado di distinguere il lecito dall’illecito e di autodeterminarsi nel compiere certe azioni è imputabile dal punto di vista penale. Non è infatti imputabile penalmente per la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato il soggetto che non è imputabile e quindi non è dotato della capacità d’intendere e di volere nel momento in cui commette il fatto.   Capacità d’intendere e volere e imputabilità Per il codice penale la capacità d’intendere e di volere è collegata strettamente al concetto d’imputabilità del soggetto che commette un reato. Ci sono infatti delle condizioni specifiche del soggetto che incidono sulla sua capacità d’intendere e di volere e di conseguenza sulla sua imputabilità, che in alcuni casi è esclusa totalmente, mentre in altri è solo “diminuita”. Ai fini della responsabilità penale del soggetto, solo nelle seguenti ipotesi tassative la capacità d’intendere e volere è eliminata o compromessa, con conseguenti riflessi sulla imputabilità:  art. 88 c.p: vizio totale di mente; art. 89 c.p: vizio parziale di mente; art. 91 c.p: ubriachezza e intossicazione da sostanze stupefacenti derivanti da caso fortuito o da forza maggiore;  art. 95 c.p: cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti;  art. 96 c.p: sordomutismo determinante l’incapacità d’intendere e di volere;  art. 97 c.p.: minore età degli anni 14;  art. 98 c.p: immaturità del soggetto di età compresa tra i 14 e i 18 quando ha determinato l’incapacità d’intendere e di volere.   Capacità d’intendere e di volere ed elemento psicologico del reato La capacità d’intendere e di volere si può manifestare penalmente nelle tre forme di colpevolezza contemplate ossia il dolo, la colpa e la preterintenzione, che rappresentano i criteri d’imputazione dei reati. L’art. 43 c.p li definisce nel seguente modo: “il delitto:  è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;  è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente;  è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.” Analizzando la lettera della norma è evidente che il dolo è la forma più grave d’imputabilità perché il soggetto agente comprende, prevede e vuole che l’evento dannoso si realizzi. Nel momento in cui commette l’atto la capacità d’intendere e di volere, ossia di comprensione delle conseguenze e la volizione delle stesse sono piene, con conseguenze punitive a suo carico più gravi rispetto a chi commette un reato con preterintenzione o con colpa.   La capacità d’intendere e di volere nell’anziano L’età avanzata non esclude automaticamente l’imputabilità del soggetto, in quanto non è sempre detto che la sua capacità d’intendere e di volere subisca una compromissione a causa del passare del tempo. Di recente la Cassazione, con la sentenza n. 8585/2020, ha infatti rigettato l’istanza avanzata dal difensore di un ultraottantenne (condannato alla pena detentiva per il reato di atti sessuali con un minore) finalizzata a ottenere i domiciliari. Per gli Ermellini la legge “prescrive il divieto di detenzione inframuraria dell’ultrasettantenne sempre che vi sia una concorrente condizione, appunto d’inabilità anche parziale, che determini una situazione d’incompatibilità, e prende in considerazione come fattore ostativo alla prosecuzione della detenzione carceraria, quale che sia l’età della persona.” Chiaro quindi che non ci sono limiti di età per essere ritenuti responsabili di un reato, se nel momento in cui viene commesso si ha la capacità d’intendere e volere. A rilevare è piuttosto lo stato di salute della persona. L’età può portare, per così dire, a un trattamento di favore, solo per quanto riguarda la pena da scontare, ma anche qui, attenzione, non è prevista la detenzione domiciliare in modo automatico, occorre infatti che si verifichino le ipotesi contemplate dall’art. 47 ter dell’ordinamento penitenziario e che il soggetto abbia superato i 70 anni di età.   Chi stabilisce la capacità d’intendere e di volere? Lo stato d’incapacità d’intendere e di volere ai fini della responsabilità penale, viene spesso invocato dalla difesa per evitare l’imputabilità del reato. Per questo non è infrequente che venga nominato un esperto per eseguire una perizia psichiatrica sulla persona dell’imputato, se si ritiene che lo stesso possa essere affetto da una patologia in grado di eliminare o comunque diminuire la sua capacità d’intendere e di volere. L’art. 220 c.p.p al comma 2 infatti precisa che non sono ammesse perizie “per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.”    

Agenzia investigativa_Trust, Dopo di Noi e tutela delle persone disabili

La tutela delle persone affette da disabilità dopo la morte dei genitori. Trust, Dopo di Noi e Tutela delle Persone Disabili La legge n. 112/2016 nasce dall’esigenza di garantire il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità. Per l’attuazione di un “programma di vita” del disabile grave, idoneo a soddisfare le sue necessità e bisogni, sono stati introdotti rilevanti sgravi fiscali per: le liberalità in denaro o in natura; la stipula di polizze di assicurazione; la costituzione di trust; la costituzione di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile; la costituzione di fondi speciali – composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario – anche a favore di onlus che operano prevalentemente nel settore della beneficenza. I requisiti del Trust Per avere accesso alle agevolazioni e alle esenzioni fiscali, il Trust deve rispettare i seguenti requisiti: – finalità esclusiva: inclusione sociale, cura e assistenza delle persone con disabilità grave; – le persone con disabilità grave devono essere le esclusive beneficiarie; – identificazione in maniera chiara e univoca dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli; – descrizione della funzionalità e dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave; – indicazione delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime; – individuazione degli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; – indicazione degli obblighi e delle modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore; – individuazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione; – indicazione del termine finale della durata (coincidente con la morte della persona con disabilità grave) e destinazione del patrimonio residuo; – destinazione esclusiva dei beni alla realizzazione delle finalità assistenziali. Il conferimento dei beni in trust La disabilità grave, secondo la definizione che viene data dalla legge 104 del 1992, deve essere accertata dalle apposite commissioni mediche presso le Unità Sanitarie Locali. Il genitore, un familiare, o qualsiasi altra persona che si occupi di un disabile (disponente) conferisce i beni in trust affinchè essi siano destinati a soddisfare le necessità di cura e assistenza del disabile secondo il programma definito nell’atto istitutivo. Il disponente affida il compito di cura, assistenza e protezione al trustee che viene individuato in una persona che per professione o vicinanza alla famiglia sia capace di realizzare il compito delineato nell’atto istitutivo. Nell’atto istitutivo il disponente attribuisce al trustee i poteri necessari ad attuare lo scopo del trust. Il genitore/disponente può egli stesso assumere le funzioni di trustee. Si attua in tal modo un trust c.d. autodichiarato la cui legittimità nell’ambito del trust in favore di soggetti con disabilità e’ pienamente riconosciuta. Nell’atto istitutivo di trust andrà indicato il soggetto che dovrà sostituite il genitore/trustee e quando subentrerà il nuovo trustee, alla morte o alla sopravvenuta incapacità del genitore. Nell’atto istitutivo può essere prevista anche la figura del guardiano ovvero in soggetto che vigila sulla gestione del trust. Il disponente, che non sia trustee, può essere esso stesso guardiano. Nell’atto istitutivo il disponente deve designare i beneficiari ai quali vanno i vantaggi del trust. Si distingue il beneficiario del reddito (beneficiario vitalizio), cioè il beneficiario di somme di danaro e di ogni utilità derivante dall’amministrazione del trust durante la sua durata e che coincide con il soggetto debole e il beneficiario finale, cioè colui al quale spetterà il fondo in trust al termine finale della durata del trust. Il disponente può prevedere che beneficiario finale sia lo stesso disponente se ancora in vita o che il patrimonio residuo sia attribuito a terzi soggetti. Sull’imposizione fiscale se alla morte del disabile i beni residui tornano al disponente (trust autodichiarato) il trasferimento al disponente è esente dall’imposta di donazione poiché non c’è incremento di ricchezza; se beneficiario finale è un terzo si applica l’imposta di donazione nelle modalità ordinarie, in considerazione del rapporto di parentela tra disponente e beneficiario finale. Con riferimento ai trasferimenti immobiliari in favore del trust a vantaggio del disabile grave si applica l’imposta ipocatastale in misura fissa e non proporzionale. Nel trust possono essere conferiti beni anche da parte soggetti diversi dal disponente. La norma per favorire erogazioni e donazioni da parte di privati, prevede deduzioni per le erogazioni liberali da parte di terzi. I soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) che fanno donazioni ed erogazioni in genere in favore di un trust a vantaggio di un disabile grave portano l’erogazione liberale in detrazione nelle proprie dichiarazioni dei redditi nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e nella misura massima di 100.000 euro annuali.              

Investigatore privato_L’addebito per lesione dei diritti di dignità e reputazione del coniuge

Un tradimento anche solo millantato può comportare l’addebito della separazione ove leda la dignità e la reputazione del coniuge offeso   L’addebito della separazione può essere accertato e dichiarato solo in sede di separazione giudiziale. Quest’ultima trova regolazione agli articoli 151 del Codice civile e 706 e ss. del Codice di procedura civile ed è alternativa alla separazione consensuale. La separazione giudiziale, a differenza di quella consensuale, si svolge sempre innanzi all’autorità giudiziaria e viene dichiarata con sentenza. Diversamente, la separazione consensuale, essendo il frutto di un accordo fra i coniugi, può realizzarsi con diverse modalità, ed oltre che in sede giudiziaria può avere svolgersi anche stragiudizialmente (mediante negoziazione assistita, ovvero al di fuori delle aule di giustizia ma con la necessaria presenza di un avvocato; o anche in assenza di un avvocato, ma dinanzi al sindaco p. t. sempre che sussistano le condizioni di cui all’art. 12 della legge n. 162 del 2014, come nell’ipotesi in cui sia necessaria una mera dichiarazione sullo status e tra i coniugi non vi sia prole minore o incapace per i quali sia necessario disporre affidamento. Tuttavia, anche in questo caso può essere previsto un assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi). L’addebito non può mai essere rilevato d’ufficio dal giudice, in quanto è sempre necessaria la domanda di uno o di entrambi i coniugi, laddove uno di essi o ambedue abbiano interesse ad attribuire la rottura dell’unione coniugale al comportamento dell’altro contrario ad uno o più doveri di cui all’art.151 co. 2 cc. (quali dovere di collaborazione, assistenza, coabitazione, fedeltà, etc.). Per questi motivi, l’addebito non può mai essere stabilito di comune accordo dai coniugi separandi, poiché può essere esclusivamente dichiarato con sentenza dal Giudice, qualora abbia accertato che uno dei coniugi (o anche entrambi) abbia violato uno o più doveri coniugali, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le conseguenze dell’addebito della separazione In particolare, la pronuncia di addebito della separazione, oltre a rappresentare una vittoria morale per il coniuge istante ha importanti conseguenze sul piano patrimoniale, in quanto ad essa seguono: – la condanna alle spese legali a carico della parte soccombente; – la perdita del diritto all’assegno di mantenimento (art. 156 c. 1 c.c.), salvo diritto di alimenti laddove sussista uno stato di bisogno, ai sensi dell’art. 433 c.c. In particolare, qualora il coniuge a cui sia addebitata la separazione percepisca gli alimenti al momento dell’apertura della successione, egli conserva il diritto a percepire un assegno vitalizio a carico dell’eredità. Tuttavia, il coniuge che subisce l’addebito della separazione conserva il diritto alla pensione di reversibilità a prescindere dalla percezione di un assegno alimentare a carico del coniuge deceduto. – la perdita dei diritti successori (art. 548 c. 2 c.c.) verso il coniuge al quale non sia addebitata la separazione, diritti che in ogni caso si perdono con il divorzio. Altresì, il coniuge a cui non è addebitata la separazione ha anche la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni subiti per la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, in quanto tali violazioni possono essere fonte di una responsabilità anche extracontrattuale. In ogni caso, la separazione personale, che presuppone l’intollerabilità della convivenza, non determina la cessazione del vincolo matrimoniale, semplicemente mira ad affievolirlo, tanto che ad essa possono seguire la riconciliazione o il divorzio dei coniugi. Tuttavia, con la separazione non si scioglie il vincolo coniugale ma cessa il dovere di coabitazione tra i coniugi, i quali possono liberamente decidere di vivere da soli lasciando la casa coniugale se non è loro assegnata, senza che ciò comporti una violazione del dovere coniugale di coabitazione. Altresì, vengono regolati gli aspetti più rilevati del rapporto coniugale quali l’eventualità dell’assegno di mantenimento del coniuge o dei figli ove presenti, l’affidamento della prole comune di tipo condiviso, esclusivo o paritario, l’eventuale collocazione prevalente degli stessi, le modalità e i tempi per l’esercizio del diritto visita del genitore non collocatario, la regolazione delle festività e dei periodi di vacanza, nonché il regolamento delle spese straordinarie, che salvo diverso accordo sono dovute per la metà da ciascun genitore. L’addebito della separazione per infedeltà secondo la giurisprudenza Frequenti sono le ipotesi di addebito per violazione del dovere di coabitazione o del dovere di fedeltà, ovvero i casi di addebito per abbandono del tetto coniugale o tradimento, sempre che tali eventi abbiano reso impossibile la prosecuzione della convivenza, ovvero ne siano stati la causa e non l’effetto, in quanto non consequenziali e successivi alla rottura. In particolare, relativamente all’addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà, la giurisprudenza più recente ha a più riprese affermato che debba attribuirsi rilevanza anche ai plausibili sospetti di infedeltà (ex multis “Quando la relazione intrattenuta dal coniuge con terzi sia idonea a dar luogo a plausibili sospetti di infedeltà, è tale da costituire causa di addebito della separazione ex art. 151 c.c. anche qualora di fatto non si sostanzi in un vero e proprio tradimento, poiché in ogni caso tale da determinare l’offesa alla dignità ed all’onore dell’altro coniuge ” Sentenza Trib. Trieste n. 307 del 24.03.2011; ma anche una recentissima pronuncia della Suprema Corte secondo la quale “La relazione con estranei che dia luogo a plausibili sospetti d’infedeltà rende addebitabile la separazione, quando comporti offesa alla dignità ed all’onore del coniuge, anche se non si sostanzi in adulterio” Corte di Cassazione, ordinanza n. 1136/20). Si tratta di pronunce fondamentali che a protezione dei diritti costituzionalmente tutelati quali la dignità e l’onore dell’individuo, rendono meno gravoso l’onere probatorio a carico dell’istante, il quale può ben sperare nell’addebito a carico dell’altro coniuge pur non fornendo la gravosa prova dell’adulterio sic et simpliciter. Tanto che il ricorrente non dovrà dimostrare l’avvenuto tradimento, ma dovrà provare che la notizia del rapporto extraconiugale sia stata diffusa e resa nota alla collettività in danno alla propria reputazione e dignità. Pertanto, potrà comportare l’addebito anche un tradimento solo millantato, ove reso noto abbia leso la dignità e la reputazione del coniuge offeso.    

Investigatore privato_Multe ai genitori che litigano per i figli

Riforma processo civile: maggiorenni e risarcimento danni giornaliero a carico del genitore indisciplinato   La riforma del codice di procedura civile, per quanto riguarda la materia familiare, ha introdotto due novità molto importanti: la prima prevede la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, non solo per questioni relative al mantenimento dei figli minori, ma anche di quelli che hanno compiuto la maggiore età; l’altra invece prevede l’obbligo risarcitorio giornaliero a carico del genitore che non si attiene ai provvedimenti del giudice. Vediamo più nel dettaglio in che cosa consistono queste due novità che, insieme ad altre disposizioni contenute nei commi compresi dal 27 al 36, sono applicabili ai procedimenti che verranno instaurati a partire dal 22 giugno del 2022. Negoziazione assistita La convenzione di negoziazione assistita, con un avvocato almeno per parte, prevista dall’art. 6 del decreto legge n. 132/2014 contenente “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, in base a quanto previsto dalla riforma del processo civile può essere conclusa dai genitori anche quando devono essere definite le modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati al di fuori del matrimonio o per modificare le condizioni già definite. Detta convenzione può inoltre essere impiegata quando si vuole trovare una soluzione consensuale alla determinazione del mantenimento del figlio maggiorenne, quando è quest’ultimo a farne richiesta ai genitori. Risarcimento giornaliero se il genitore non rispetta i provvedimenti del giudice In relazione invece alle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento dei figli, l’art. 709 ter c.p.c prevede, al comma 2 che, qualora si verifichino gravi inadempienze o atti che comunque rechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice ha la possibilità, non solo di modificare quanto già stabilito, ma anche di adottare congiuntamente alcune misure come l’ammonimento, la condanna al pagamento di una sanzione e il risarcimento del danno in favore del genitore adempiente o del minore. La riforma del processo civile modifica la regola del risarcimento del danno che la legge già prevede in favore del genitore adempiente, prevedendo il riconoscimento di una “somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice.” Questo provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute in favore del destinatario, per ogni violazione o inosservanza, ai sensi dell’articolo 614-bis c.c, che disciplina le misure di coercizione indiretta.                  

Agenzia investigativa_Affidamento esclusivo del figlio alla madre per disinteresse del padre

Si può ottenere l’affidamento esclusivo del figlio se il padre si disinteressa totalmente e non paga il mantenimento? La legge italiana stabilisce che in presenza di motivazioni “gravi” che rivelano inidoneità genitoriale, è possibile richiedere al giudice l’affidamento esclusivo al padre o alla madre. L’art. 337 ter c.c. del Codice civile, infatti, sancisce che il giudice valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, stabilisce a quale di essi i figli sono affidati. In ogni caso, il provvedimento nei confronti della prole viene preso con esclusivo riferimento al benessere morale e materiale di essa. Tuttavia, è bene precisare che il genitore che ottiene l’affidamento esclusivo (non super-esclusivo) del figlio deve attendersi a quanto stabilito dal giudice, ossia sarà quest’ultimo a determinare le questioni sulle quali il genitore può decidere arbitrariamente per il figlio. Affidamento esclusivo per disinteresse nei confronti del figlio: il caso Una madre si è rivolta allo studio della scrivente preoccupata per il benessere del figlio, peraltro affetto da un disturbo autistico, poiché il padre, ex compagno non solo adempiva agli obblighi economici stabiliti dal giudice con sentenza in seguito alla cessazione della convivenza, ma anche si disinteressava completamente del figlio. Difatti il padre non era neanche a conoscenza dell’istituto scolastico frequentato dal figlio minore. L’uomo si costituiva in giudizio, giustificando le inadempienze sia per il fatto di vivere all’estero sia per la sua contrazione del reddito causa covid 19, sia per la costituzione di una nuova famiglia all’estero. Affido esclusivo alla madre: la decisione del tribunale di Roma Poste tali premesse, il tribunale di Roma, con decreto del 19 novembre 2021 ha disposto l’affido esclusivo del minore alla madre per i seguenti motivi. Nel caso in esame, infatti, il Tribunale ha ritenuto idoneo l’accoglimento della domanda di affido esclusivo, stante anche la mancata conoscenza da parte del padre della scuola del figlio ed i rari incontri avvenuti negli ultimi anni. Inoltre, viste le difficoltà del minore, affetto da autismo e l’esigenza della madre di prendere decisioni celeri per lo stesso, il giudice ha ritenuto che l’affido condiviso non fosse la scelta adeguata per il benessere del bambino. Chiaramente la frequentazione con il padre non verrà modificata. Per tali ragioni il Tribunale di Roma stabiliva l’affidamento esclusivo del minore alla madre attribuendole l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti il minore – istruzione, educazione, salute, residenza- da assumere tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.

Investigatore privato_La famiglia di fatto

Cos’è la famiglia di fatto La famiglia di fatto è l’unione di due persone non legate da vincolo matrimoniale ma la cui relazione presenta carattere di stabilità. Il concetto di “famiglia” ha subito negli anni importanti cambiamenti. Se all’epoca dell’assemblea costituente per famiglia, dal punto di vista giuridico, si intendeva essenzialmente un’unione stabile di due persone di sesso opposto finalizzata alla filiazione, negli ultimi anni (in particolare, nell’ultimo ventennio) tale concetto ha subito importanti trasformazioni dettate dal dinamismo etico e culturale che caratterizza la società attuale. Non ogni convivenza, cioè non ogni condizione di due soggetti che condividono esperienze comuni senza che sia stato contratto matrimonio, può generare sul piano giuridico una famiglia di fatto. Occorre infatti l’elemento, di fatto appunto, del “convivere come famiglia”: non basta il singolo evento episodico, ma occorre che vi sia una vera e propria comunione d’intenti tra conviventi (caratterizzata da stabilità, solidità del vincolo e non occasionalità), un convivere “come se” si fosse marito e moglie. Le prime pronunce In tal senso una delle prime pronunce della Corte di Cassazione (in particolare, la sentenza n. 6381 dell’8 Giugno 1993) ha ammesso l’esistenza di un centro di imputazione di interessi diverso ed autonomo rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio, affermando che: “tale convivenza, ancorché non disciplinata dalla legge, non contrasta né con norme imperative, non esistendo norme di tale natura che la vietino, né con l’ordine pubblico, che comprende i principi fondamentali informatori dell’ordinamento giuridico, né con il buon costume, inteso (…) come complesso dei principi etici costituenti la morale sociale di un determinato momento storico“. Requisiti della famiglia di fatto Per potersi parlare di famiglia di fatto è necessaria, più nel dettaglio, la sussistenza di quattro importanti requisiti: la convivenza qualificata, il riconoscimento nella società della coppia come famiglia, la stabilità della relazione affettiva che lega i conviventi e la mancanza di un atto di matrimonio. Rilevanza nell’ordinamento della famiglia di fatto Per quanto riguarda i figli, a seguito dell’emanazione del decreto legislativo numero 154/2013 il nostro ordinamento non fa più alcuna distinzione tra figli legittimi e figli naturali, con la conseguenza che la loro posizione nell’ordinamento non è in alcun modo condizionata dall’essere parte di una famiglia di fatto. Per la coppia di fatto, invece, le cose cambiano, in quanto (come vedremo meglio più avanti) il nostro ordinamento non equipara i rapporti interni ed esterni della stessa a quelli di due soggetti uniti in matrimonio. La rilevanza giuridica della sola convivenza qualificata tra due persone, di conseguenza, è data da norme di legge speciali, quali, ad esempio, quelle che permettono l’accesso alla procreazione medicalmente assistita o quelle che legittimano il convivente a domandare la nomina dell’amministratore di sostegno per il suo partner. Altri casi in cui la convivenza assume rilevanza giuridica sono rappresentati dal diritto del convivente di astenersi dal testimoniare in un processo penale a carico del suo partner e dalla possibilità di subentrare nel contratto di locazione del compagno deceduto. Ma le ipotesi sono molte altre ancora. I rapporti all’interno della famiglia di fatto I rapporti all’interno della famiglia di fatto non subiscono alcuna differenza rispetto a quelli in essere nelle famiglie “tradizionali” solo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli, con l’obbligo per entrambi i genitori conviventi di esercitare la normale responsabilità genitoriale e di mantenere, istruire ed educare la prole. In capo ai partner, invece, non esistono i diritti e i doveri reciproci che il nostro ordinamento pone in capo ai coniugi. Tuttavia, deve considerarsi che le erogazioni di denaro compiute in favore del compagno sono tendenzialmente ricondotte dal nostro ordinamento a ipotesi di adempimento di obbligazioni naturali, ovverosia connesse a doveri morali o sociali reciproci, con la rilevante conseguenza che, a meno che non vi sia sproporzione tra l’elargizione e l’esigenza da soddisfare, manchi la spontaneità o vi sia incapacità del disponente, le somme elargite non devono essere restituite. Lo scioglimento della famiglia di fatto Se la coppia parte di una famiglia di fatto decide di cessare la propria convivenza per disaccordo, tra gli ex compagni non restano né obblighi né diritti reciproci. I beni di ciascuno tornano in capo esclusivamente a chi li ha comprati e lo stesso vale per la casa di abitazione. I contratti di convivenza Va a questo punto precisato che, con la legge numero 76/2016, sono stati formalizzati nel nostro ordinamento i cd. contratti di convivenza. Si tratta, in particolare, di accordi mediante i quali alla coppia di fatto è data la possibilità di regolare la convivenza, i rapporti patrimoniali e alcuni specifici aspetti dei rapporti personali, oltre che gli aspetti economici dell’eventuale cessazione della convivenza. Per poter stipulare un contratto di convivenza, è necessario che le parti siano legate da un vincolo affettivo e convivano more uxorio. Morte del partner Quando, infine, muore un membro della coppia appartenente a una famiglia di fatto, lo stesso non ha dei diritti successori riconosciuti automaticamente dal nostro ordinamento (come, invece, avviene per il coniuge) e potrà beneficiare di parte dell’eredità del defunto solo se questi lo abbia nominato erede per testamento.

Agenzia investigativa_Violenza sessuale obbligare la moglie a farsi baciare sulla bocca

Per la Cassazione è violenza sessuale anche dare un bacio sulla bocca alla moglie se dal contesto emerge che si viola la sua libertà sessuale La Corte di Cassazione con la sentenza n. 37460/2021  respinge la tesi difensiva del marito imputato, con il fine di sminuire il gesto compiuto ai danni della propria moglie. Per gli Ermellini, in linea con la giurisprudenza più risalente e attuale, la violenza sessuale può anche estrinsecarsi attraverso la sopraffazione quando questa è finalizzata a pretendere un bacio, al quale la persona offesa non ha dato il proprio consenso. Vediamo per quali ragioni la Cassazione ha dovuto fare queste precisazioni. La vicenda processuale Un uomo viene condannato in sede di appello a due anni di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale, confermando la condanna per i reati di sequestro di persona ai danni della moglie e dei tre figli minori, lesioni aggravate, tentata violenza privata aggravata, violenza sessuale e maltrattamenti ai danni del coniuge. Condotte che lo stesso ha tenuto all’interno di un rapporto basato su prevaricazione, violenza e vessazione sia nei confronti della moglie che dei figli. Obbligare la moglie a farsi baciare è reato? Nel ricorrere in Cassazione l’uomo nel primo motivo denuncia l’inattendibilità della moglie, perché ha creato le condizioni per separarsi, senza addebito alcuno e trasferirsi nel luogo in cui vive la sua famiglia di origine. Per l’uomo le dichiarazioni rese dalla stessa in sede di dibattimento non dimostrano i maltrattamenti commessi in suo danno, in assenza delle necessarie reiterazione e continuità, così come non risulta provata la condotta di violenza sessuale, consistita nel baciarla sulla bocca contro la sua volontà, senza il ricorso a violenze fisiche o verbali. Inidonee a provare i reati anche le dichiarazioni dei testimoni, che si sono limitate a confortare quelle della persona offesa. Con il secondo motivo invece eccepisce violazione di legge e motivazione in relazione al reato di lesioni, da qualificare in percosse, a quello di violenza privata sul quale nulla ha dichiarato la moglie e a quello di sequestro, visto che con la sua condotta voleva solo fare in modo che la moglie rispettasse i propri doveri genitoriali. Violenza sessuale obbligare a un bacio non voluto La Cassazione adita dichiara però il ricorso complessivamente inammissibile. Infondato il motivo con cui il marito denuncia l’inattendibilità della moglie, in quanto per giudici di merito la stessa ha fornito un racconto coerente, logico e privo d’incertezze, dal quale non emerge animosità o rancore o un intento calunniatorio del marito. Dichiarazioni che sono state inoltre confermate da elementi esterni in relazione al reato di sequestro di persona e di lesioni. Confermato invece da un’amica anche il reato di maltrattamenti, mentre per i restanti le dichiarazioni della vittima sono sufficienti a confermare l’accusa. Sul reato di violenza sessuale, che per del marito non si consumato visto che si è limitato a obbligare la moglie a ricevere un bacio sulla bocca, la Corte precisa che una tesi risalente afferma che anche il bacio sulla bocca può configurare il reato di violenza sessuale e che: “Giurisprudenza più recente ha pur sempre ritenuto che un bacio sulla bocca possa configurare il reato di violenza sessuale, sebbene insistendo sulla necessità, in tale fattispecie (così come in tutte quei casi nei quali baci o abbracci siano non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene), di valutare la condotta nel suo complesso, il contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, la sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, il contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e ogni altro dato fattuale qualificante.” Nel caso di specie è evidente per la Corte che si è consumato il reato di violenza sessuale in quanto “l’imputato ha stretto il viso della vittima bloccandola per imporle il bacio sulla bocca e, contemporaneamente, e, nonostante la resistenza oppostagli, le ha impedito di sfuggire alla sua presa” anche se a conoscenza delle intenzioni della donna di porre fine al rapporto e trasferirsi. Il mancato consenso all’atto sessuale quindi era ben noto all’imputato, il quale però non si è fermato, compiendo volontariamente un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della moglie, non rilevando affatto il fine dello stesso di riconciliarsi con la donna. Generico poi il passaggio del ricorso in cui l’imputato ritiene insufficienti le dichiarazioni della moglie al fine di attribuire allo stesso la responsabilità dei reati ascritti, mentre inammissibili risultano i profili di doglianza del secondo motivo di ricorso con cui tenta di ottenere valutazioni precluse in sede di legittimità. “Ciò perché, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.”