Investigatore Privato, agenzia investigativa IDFOX_I figli stanno col padre se la madre ha un compagno che la maltratta

Convalidato dalla Cassazione il collocamento dei minori presso il padre per la serenità e la rete di affetti famigliari di cui godono quando sono con lui   I figli restano con il papà, se quando stanno con la madre sono costretti ad assistere a episodi di maltrattamenti perpetrati alla donna dal nuovo fidanzato. Confermata quindi dalla Cassazione con l’ordinanza n. 3060/2022 la decisione della Corte di Appello, che nel respingere l’impugnazione della donna contro il provvedimento del giudice di primo grado, ha tenuto conto del contenuto delle relazioni dei Servizi sociali dai quali è emersa la maggiore cura e serenità dei bambini, circondati dalla rete di affetti famigliari paterni, che se ne prendono cura, dimostrano attenzione e creano attorno ai minori un clima costruttivo e positivo per la loro crescita e la loro educazione.   La vicenda processuale Con decreto il Tribunale dispone il collocamento dei figli minori presso il padre, regolamenta il diritto di visita della madre e revoca l’assegno per il mantenimento dei figli a carico del padre, che resta obbligato solo per le spese straordinarie. La madre dei minori ricorre contro il decreto in sede di appello, che però respinge il reclamo, perché dalla relazione dei Servizi sociali è emerso che i bambini, dopo un periodo trascorso con il padre, per problematiche di salute della madre, quando sono tornati a vivere con la donna hanno assistito a episodi di violenza perpetrati alla stessa dal suo compagno, poi denunciato. Al contrario, durante il periodo di permanenza dei bimbi presso il padre, gli stessi apparivano sereni, ben curati nell’aspetto e nell’igiene e circondati dall’affetto anche dei nonni, in un clima sereno e costruttivo per la loro crescita e la loro educazione. Poiché il padre vive vicino alla sorella i bambini beneficiano degli effetti positivi di una rete affettiva solida, hanno buoni rapporti con i cuginetti e quando il padre è al lavoro trascorrono il loro tempo con la nonna. Per tenerli inoltre occupati in modo positivo il padre ha iscritto il bambino alla scuola di calcio e la bambina a un corso di danza. Per la Corte di Appello quindi il provvedimento che ha stabilito il collocamento dei bimbi presso il padre è corretto. I Servizi sociali hanno infatti appurato che i bambini sono curati e seguiti, godono di una maggiore stabilità e serenità dopo che vivono con il padre per cui non ci sono ragioni per modificare il provvedimento.   Ricorso in Cassazione La madre però, nel tentativo di riprendere i bambini a vivere con sé ricorre in Cassazione impugnando la decisione della Corte di Appello, affidandosi a due motivi di doglianza che illustra in una memoria.   I figli restano con il padre La Cassazione però dichiara il ricorso inammissibile, confermando così il provvedimento della Corte di Appello. Inammissibilità che deriva dalla mancanza di un qualsiasi descrizione della vicenda processuale, dei fatti alla base della domanda avanzata innanzi al giudice di primo grado, del contenuto della sentenza impugnata e delle ragioni per le quali il provvedimento dovrebbe essere revocato. Il ricorso non consente alla Corte di legittimità avere un quadro chiaro e completo della vicenda e del fatto sostanziale da cui è scaturita la controversia. Non è quindi possibile comprendere la portata delle censure che la donna rivolge contro il provvedimento della Corte di Appello.    

Investigatore Privato, agenzia investigativa IDFOX_Quando il testamento può essere impugnato?

Requisiti di validità del testamento. Quando il testamento può essere impugnato?   Il testamento è un atto revocabile con il quale ogni persona capace di agire può disporre, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, dei propri beni. Esso è il principale strumento che consente di disporre dei propri beni dopo la morte. Non possono fare testamento: * i minorenni; * gli interdetti per infermità di mente; * quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento. Nei casi d’incapacità il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse: ciò significa che può proporre impugnazione non solo l’erede nominato, ma anche colui che è stato escluso dall’eredità. L’azione per impugnare il testamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.   Quando si può procedere all’impugnazione del testamento Il testamento è impugnabile innanzitutto se non rispetta le quote legittime, cioè quelle percentuali di eredità che la legge impone che vengano riservate ai familiari del defunto in base al grado di parentela e che devono essere necessariamente rispettate nella stesura del testamento. In particolare, se il coniuge defunto lascia solo l’altro coniuge, spetta a lui la metà dell’eredità del coniuge defunto ed il diritto di abitazione sulla casa coniugale; il restante 50 % dell’eredità rappresenta la quota del testamento liberamente disponibile. Se il coniuge defunto lascia marito o moglie e un figlio unico, un terzo dell’eredità e il diritto di abitazione sulla casa vanno al coniuge, un terzo dell’eredità va al figlio unico e un terzo dell’eredità rappresenta la quota disponibile. Se il coniuge defunto lascia marito o moglie e due o più figli, un quarto dell’eredità spetta al coniuge più il diritto della casa coniugale, metà dell’eredità deve essere divisa tra i figli in parti uguali e un quarto dell’eredità è la quota del testamento liberamente disponibile. Se manca il coniuge e in presenza di un figlio unico, al figlio spetta metà dell’eredità e l’altra metà dell’eredità è la quota del testamento liberamente disponibile. Se il coniuge deceduto lascia coniuge e genitori, l’eredità spetta per metà al coniuge più il diritto della casa coniugale, un quarto dell’eredità spetta a genitori e altri ascendenti e un quarto dell’eredità è la quota del testamento liberamente disponibile. Se il coniuge defunto lascia solo i genitori, spetta a loro un terzo dell’eredità e due terzi dell’eredità sono di quota del testamento liberamente disponibile.   Impugnazione del testamento olografo Il testamento può essere redatto mediante atto notarile o scritto a mano dal testatore. In quest’ultimo caso la legge richiede che vengano rispettati alcuni requisiti di forma. Tale tipo di testamento che viene chiamato “olografo” deve essere scritto a mano (corsivo o stampatello) dal testatore. Il testamento olografo deve essere scritto unicamente dal testatore essendo l’olografia il requisito primario di questo tipo di atto. Pertanto, un testamento scritto al computer o con una macchina da scrivere sarebbe nullo. Il testamento olografo deve essere firmato in calce dal testatore alla fine e se consta di più pagine deve essere sottoscritta ogni pagina. Il testamento dovrà riportare la data scritta a mano, con giorno, mese e anno. Anche la guida della mano del testatore da parte di altra persona nel redigere il testamento olografo rende l’atto invalido, a nulla rilevando che quanto scritto corrisponda effettivamente alla volontà manifestata dal testatore Un testamento è infatti impugnabile ed annullabile anche quando presenta vizi della volontà e del consenso, cioè quando il testamento è stato scritto non per propria libera volontà ma in condizioni di minaccia, errore, violenza, fisica o psicologia, per cui non è autentica manifestazione della volontà del testatore. In particolare l’errore consiste nella falsa rappresentazione della realtà giuridica (errore di diritto) o di fatto (errore di fatto). In pratica, è annullabile il testamento (o solamente una parte di esso) quando risulti chiaro che esso sia stato scritto sulla base di convinzioni errate. Il codice civile specifica che si può annullare il testamento per errore sul motivo quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre. In caso di annullamento per violenza psicologica o morale si deve provare che il testamento e’ stato redatto dietro la minaccia di un male ingiusto. L’annullamento per dolo contempla le ipotesi in cui il testamento è stato scritto dietro l’inganno di una terza persona. Il testamento e’ impugnabile anche quando è caratterizzato da motivo, condizione o onere illecito; quando il testamento è a favore del notaio o dei testimoni che hanno partecipato alla redazione dello stesso; quando il testamento è fatto dalla persona sottoposta a tutela in favore del tutore o dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno a favore dell’amministratore. Il testamento è nullo quando presenta anomalie o vizi particolarmente gravi. In tal caso esso non produce alcun effetto ed è come se non fosse mai venuto ad esistenza. E’ invece annullabile quando presenta anomalie meno gravi rispetto alla nullità e produce gli effetti a cui era diretto, ma questi possono venire eliminati con specifica azione giudiziaria.   La nullità del testamento Le nullità di un testamento possono essere – formali: ai sensi dell’art. 606 del Codice Civile il testamento (olografo) è nullo per mancanza di autografia, vale a dire quando non è stato interamente scritto di pugno dal testatore, o per mancanza di sottoscrizione. – sostanziali: rientrano tra le nullità sostanziali i patti successori, il testamento congiuntivo, testamento reciproco, il testamento a favore di persone incapaci a ricevere, la disposizione rimessa all’arbitrio del terzo, il testamento a condizione di reciprocità. Inoltre, il testamento pubblico ed il testamento segreto sono nulli per mancanza della redazione per iscritto da parte del notaio delle dichiarazioni del testatore e per mancanza della sottoscrizione del notaio o del testatore;

Investigatore Privato, agenzia investigativa IDFOX_Basta la querela per minacce per vietare detenzione e uso di armi

Per il Tar Sardegna è ragionevole impedire la detenzione e l’uso di armi nei confronti di chi è stato denunciato per minacce, anche se il procedimento è stato archiviato   È sufficiente la querela per minacce a legittimare e giustificare il provvedimento del Prefetto che dispone il divieto di detenere e usare le armi. Questa la decisione del TAR Sardegna- Sezione Cagliari, che nella sentenza n. 47/2022 precisa che nel caso di specie, anche se il procedimento è stato archiviato, dagli atti è emersa un’elevata conflittualità tra il ricorrente e la suocera, che lo stesso ha minacciato di farle saltare il cervello. Conflittualità che per l’amministrazione, che ha il potere dovere di prevenire i reati, giustifica il divieto di uso e detenzione delle armi perché i litigi potrebbero anche degenerare.   L’archiviazione del procedimento rende illegittimo il provvedimento Un uomo ricorre al TAR della Sardegna, sezione di Cagliari, contro il Ministero dell’Interno per chiedere l’annullamento del decreto del Prefetto che gli ha vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti perché, nei suoi confronti, è stata presentata querela per minacce. Il ricorrente ritiene il provvedimento carente nei presupposti e nella motivazione perché non basta la querela per adottare un simile provvedimento, tanto più che, nel suo caso, il procedimento è stato archiviato su richiesta del PM.   L’elevata conflittualità con la suocera può degenerare Il TAR adito però rigetta il ricorso perché la decisione contestata rientra tra i poteri discrezionali dell’Amministrazione per quanto riguarda la prevenzione di situazioni che possono degenerare. Privare un soggetto accusato di minacce delle armi in suo possesso è quindi una decisione legittima, perché in una situazione familiare conflittuale fatta di litigi e tensioni, la scelta dell’Amministrazione è finalizzata alla prevenzione di reati. Il giudizio che conduce a privare un soggetto delle armi detenute inoltre è più stringente di quello che conduce a dichiarare un soggetto pericoloso o penalmente responsabile della commissione di un reato. Non è quindi condivisibile quanto dichiarato dal ricorrente, per il quale non erano presenti i presupposti per l’adozione del provvedimento emesso nei suoi confronti. Conclusioni che contrastano però con il contenuto degli atti, da cui emerge una situazione altamente conflittuale tra la suocera, che accusa il ricorrente di non prendersi le proprie responsabilità nei confronti del figlio e lo stesso, che ha dichiarato di voler agire per il disconoscimento della paternità. Conflitti che sono sfociati in un episodio in cui lo stesso ha rivolto alla suocera la seguente frase: “ci vediamo tra cinque minuti … che ti faccio saltare il cervello dalla testa…”. Vero che tali elementi sono stati ritenuti inidonei a sostenere l’accusa in sede penale, è tuttavia innegabile l’elevata conflittualità tra ricorrente e suocera. Ne consegue che: “le situazioni familiari connotate da tensioni o litigi possano giustificare l’adozione del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi” e che proprio dall’archiviazione invocata dal ricorrente per contestare il provvedimento del Prefetto, emergono invece pienamente i presupposti per l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi.” Il potere dell’Amministrazione, ricorda il TAR, per quanto riguarda la detenzione delle armi, è ampiamente discrezionale e ha natura cautelare “consistente nel prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, sicché ai fini della revoca dell’autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso.”  

Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Il reato di diffamazione

La diffamazione è un reato previsto e punito dall’art. 595 c.p. che consiste nell’offesa all’altrui reputazione fatta comunicando con più persone   Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione è necessario che la persona offesa non sia presente o, almeno, che non sia stata in grado di percepire l’offesa. Si tratta di un reato comune posto a tutela dell’onore in senso oggettivo, quale stima che il soggetto passivo riscuote presso i membri della comunità di riferimento.   Il testo dell’art. 595 c.p. “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro”.   Procedibilità La procedibilità è a querela della persona offesa.   Esempi di diffamazione Sono esempi di diffamazione, tratti dalla giurisprudenza: * l’utilizzo, da parte della suocera, di espressioni offensive e volgari nei confronti della nuora dinanzi ai nipoti * l’offesa al giudice fatta tra i commenti a un post pubblicato su una bacheca social * il titolo di un articolo giornalistico che accosta un soggetto alla mafia   Elementi costitutivi del reato Rispetto all’elemento oggettivo, è da rilevare che, in quanto reato a forma libera, la condotta diffamante risulta perfezionata ogniqualvolta venga offesa la reputazione di una determinata persona, in assenza del soggetto passivo, con qualsiasi mezzo idoneo comunicando con più persone. Dottrina e giurisprudenza maggioritaria qualificano la diffamazione quale reato di danno, per la cui configurabilità è necessaria la realizzazione dell’evento inteso quale percezione e comprensione dell’offesa da parte di più persone. Il requisito della pluralità di soggetti risulta soddisfatto in presenza anche non contestuale di almeno due persone, escludendo dal computo i concorrenti nel caso in cui il soggetto attivo non sia unico; in altre parole, non è necessario che sia riscontrabile una compresenza spaziale di coloro che percepiscono l’offesa ma deve esserci continuità del fatto. Rispetto all’elemento soggettivo, è da rilevare come ad integrare la fattispecie sia sufficiente il dolo generico, anche in forma eventuale, inteso come idoneità offensiva delle espressioni utilizzate e consapevolezza di comunicare con più persone, senza che sia altresì richiesta l’intenzione di offendere.   Aggravanti speciali della diffamazione Le aggravanti comportano un aumento della pena edittale prevista dall’art. 595 c. 1 c.p. (reclusione fino ad un anno o multa fino a 1.032 euro) nei seguenti casi: * attribuzione di un fatto determinato (c. 2): la maggiore credibilità dell’offesa giustifica la reclusione fino a due anni o la multa fino a 2.065 euro; * offesa arrecata a mezzo stampa, pubblicità, atto pubblico (c. 3): l’intensa capacità diffusiva delle vie di comunicazione impiegate giustifica la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 516 euro; offesa arrecata a corpo politico, amministrativo, giudiziario, sua rappresentanza, autorità costituita in collegio (c. 4): la collettività degli enti offesi giustifica l’incremento di un terzo rispetto alla pena base.   La diffamazione a mezzo stampa Quando l’offesa all’altrui reputazione viene posta in essere con il mezzo della stampa, assume particolare rilievo il bilanciamento effettuato dal legislatore tra il reato in questione da un lato, e la libertà della manifestazione del proprio pensiero tutelata dagli artt. 21 Cost. e 51 c.p. dall’altro. In particolare, il reato di diffamazione viene scriminato quando la condotta rispetta i seguenti limiti: * Rilevanza del fatto narrato: l’interesse pubblico dei fatti esposti risulta prevalente sulla tutela della reputazione. La vicenda non deve soddisfare una mera curiosità  ma assumere rilevanza pubblica anche quando parzialmente attinente alla vita privata del soggetto passivo; * Verità dei fatti narrati o criticati: poichè la diffamazione non è configurabile nella forma colposa, se il soggetto attivo diffonde le notizie ritenendole vere mentre in realtà non lo sono, trova applicazione l’art. 59 c. 4 c.p. e la scriminante erroneamente supposta viene valutata a favore dell’agente. Secondo l’orientamento più rigoroso il requisito della verità deve essere riferibile sia al fatto dell’intervista sia al contenuto della stessa. Viceversa, l’orientamento meno rigoroso ritiene sussistere l’interesse pubblico a conoscere quanto rilasciato in occasione di un’intervista a prescindere dalla verità della stessa; * Continenza delle espressioni usate: le modalità espressive, pur offensive, devono essere pacate e contenute. Tale requisito risulta meno rigido nel caso del diritto di critica, ove l’autore esprime un giudizio riguardo al fatto narrato, rispetto al diritto di cronaca, ove il fatto viene semplicemente riportato.   Speciali cause di non punibilità Le cause di non punibilità sono disciplinate agli artt. 596 e ss. c.p. e, in particolare, ricorrono in caso di: * prova della verità del fatto (art. 596 c.p.): la cd. exceptio veritatis costituisce prova liberatoria quando l’offesa riguarda l’attribuzione di un fatto determinato e le parti, prima della sentenza irrevocabile, si accordano per deferire il giudizio sulla verità ad un giurì d’onore ovvero la parte prova la verità del fatto 1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni; 2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale; 3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito”; * esercizio del diritto di difesa (art. 598 c.p.): la cd. libertas convicii ha come presupposti l’esistenza di un procedimento giurisdizionale ordinario o amministrativo e l’afferenza delle divulgazioni diffamatorie, contenute negli scritti o pronunciate in udienza, con l’oggetto della causa; * provocazione (art. 599 c.p.): a differenza dell’art. 62 n. 2) c.p. cui consegue unicamente una diminuzione di pena, lo stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui comporta l’esclusione della pena quando l’offesa alla reputazione è arrecata nell’immediatezza del fatto.  

Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Caduta al supermercato e risarcimento danni

Per la Cassazione, la caduta in un supermercato non è risarcibile se si indossano tacchi a spillo e se non si dimostra la presenza di una sostanza scivolosa sul pavimento   Senza la prova di una sostanza scivolosa sul pavimento del supermercato è più credibile, anche in base alle testimonianze dei soggetti presenti e intervenuti, che la caduta sia da ricondurre ai tacchi a spillo indossati. Questo il motivo del rigetto del ricorso, da parte della Cassazione (ordinanza n. 3046/2022) inoltrato da una donna che, in sede di appello, si è vista rigettare la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della società titolare di una catena di supermercati.   La vicenda processuale Una donna cade in un supermercato e chiede il risarcimento per i danni riportati conseguenti alla caduta. Il giudice di primo grado accoglie la domanda, ma in sede di appello la decisione viene ribaltata perché parte attrice non ha assolto all’onere di provare che la caduta fosse riconducibile alla sostanza scivolosa che, secondo la stessa, ha provocato la sua perdita di equilibrio. La decisione ha quindi valorizzato la versione della società proprietaria del supermercato (e indirettamente dei testimoni) secondo cui la caduta è da ricondurre piuttosto ai tacchi a spillo indossati dalla donna. Versione credibile anche perché, gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno accertato che nel punto di caduta il pavimento del supermercato risultava asciutto e che era presente però “una strisciata nera simile a quella di un tacco.”   Spetta a chi cade provare il nesso causale? Parte soccombente ricorre quindi in Cassazione facendo valere quattro motivi di ricorso:  con il primo denuncia l’omessa valutazione da parte della Corte della testimonianza del soccorritore del 118, il quale ha dichiarato essere presente sul punto della caduta, una sostanza liquida verde;  con il secondo denuncia il vizio di motivazione apparente della sentenza della Corte di Appello alla luce del contenuto contraddittorio delle testimonianze rese in giudizio;  con il terzo contesta l’affermazione della Corte di Appello che pone sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso;  con il quarto invece denuncia la violazione degli articoli 2051 e 2697 c.c perché la Corte a posto a suo carico la prova del nesso, esonerando il custode dalla prova del caso fortuito che lo libera da ogni responsabilità.   Nessun risarcimento senza prova del nesso tra cosa e danno La Cassazione, dopo il vaglio dei diversi motivi di ricorso, dichiara il ricorso inammissibile per le seguenti ragioni. Il primo motivo non merita di essere accolto perché il fatto emerso dalla testimonianza, in realtà è stato valutato dalla Corte, il fatto è che la stessa lo ha ritenuto insussistente. Esso inoltre, come ammette la stessa ricorrente “risulta dal testo della sentenza.” Inammissibile il motivo con il quale si denuncia motivazione apparente della sentenza perché di fatto con questo motivo la ricorrente vuole ottenere un’inammissibile apprezzamento della Corte dei risultati istruttori, ricordando comunque che il giudice “nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.” Dalla decisione emerge infatti che il Giudice ha semplicemente ritenuto più attendibile la versione dei fatti fornita anche dagli agenti intervenuti subito dopo la caduta, ritenendo di non poter dare credito alla versione dei fatti secondo cui “prima del loro arrivo, vi sarebbe stato tutto il tempo di ripulire la macchia, e ciò sia per l’assenza di elementi in atti in tal senso, sia perché, all’arrivo degli agenti, la (ricorrente) si doleva della mancata assistenza di addetti al supermercato, e dunque di essere rimasta sola sul luogo dell’incidente fino all’arrivo dei soccorritori.” Inammissibile infine anche il terzo e il quarto motivo del ricorso. La Corte di appello ha rigettato la domanda risarcitoria perché la ricorrente non ha dimostrato il nesso tra cosa e danno. Non è vero che la Corte ha richiesto alla stessa di dimostrare la pericolosità della cosa. Il giudice di appello ha solo applicato in principio secondo cui “non sussiste responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell’incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa”, precisando che comunque i due motivi fanno riferimento a una affermazione che non è presente nella sentenza impugnata.  

IDFOX Agenzia investigativa a Milano_Responsabile il medico del pronto soccorso che non approfondisce le condizioni del paziente

Per la Cassazione, è responsabile del decesso del paziente il medico del pronto soccorso che non effettua gli approfondimenti necessari richiesti dall’esame differenziale   Responsabile il medico del pronto soccorso che non approfondisce le condizioni del paziente con esami di laboratorio e strumentali, omettendo l’esame differenziale che gli avrebbe permesso d’individuare una causa del dolore del paziente diversa da quella rilevata e curata inizialmente e d’intervenire tempestivamente, scongiurandone così il decesso. Queste le conclusioni della interessante sentenza della Cassazione n. 45602/2021.   La vicenda processuale e medica In sede di appello viene riformulata in senso assolutorio la sentenza del Tribunale, che invece aveva condannato il medico del pronto soccorso per il reato di omicidio colposo perché, per negligenza, imperizia e imprudenza ometteva di sottoporre un paziente a ulteriori controlli anche diagnostici, tanto che alla fine lo stesso decedeva a causa di un arresto cardiocircolatorio e respiratorio conseguente a una peritonite da perforazione del tratto digestivo. La vicenda ha inizio quando il paziente, accusando forti dolori alla zona lombare viene visitato dal medico del pronto soccorso imputato, che dopo un solo esame obiettivo superficiale lo dimette, senza sottoporre l’uomo a esami strumentali e di laboratorio. Approfondimenti che avrebbero permesso d’intervenire tempestivamente sul fenomeno ulceroso in atto e che avrebbero evitato il peggioramento delle condizioni, il ritardo dell’intervento chirurgico e quindi il decesso dell’uomo. Il paziente infatti, dopo le prime dimissioni, si recava nuovamente al pronto soccorso e in quella occasione la peritonite era già in atto, tanto che veniva ricoverato immediatamente e programmato un intervento chirurgico, che però non veniva eseguito a causa del decesso. E’ stato accertato dai consulenti, in sede di merito, che:  la peritonite era stata causata da un ulcera duodenale;  “al primo accesso in pronto soccorso, non era stato eseguito l’esame emocromocitometrico, che avrebbe potuto evidenziare una leucocitosi neutrofila, dunque l’esistenza della peritonite”;  la somministrazione dei medicinali prescritti senza gastro protettore abbiano contribuito all’aggravamento delle condizioni del paziente e la mancata esecuzione di un’ecografia abbiano accelerato la perforazione.   L’omesso esame differenziale ha causato la morte del paziente Le parti civili nel ricorre in Cassazione sollevano due motivi:  con il primo ritengono che la Corte non abbia osservato quanto previsto dalla norma che contempla il reato di omicidio colposo e che detta norma sia stata interpretata in maniera erronea. La sentenza non contiene alcun riferimento all’addebito descritto nel capo d’imputazione che si riferisce all’omessa diagnosi differenziale;  con il secondo invece, sinteticamente, deducono carenza di motivazione nella parte della sentenza con cui i giudici hanno escluso il nesso di causa, in quanto hanno omesso i dati statistici offerti dal consulente del PM e da quelli dello stesso imputato. La decisione inoltre è contraddittoria “nella parte in cui ha escluso il nesso di causalità ritenendo la patologia non ancora eclatante e tuttavia ritenendo non risolutivo l’intervento chirurgico nonostante il basso tasso di mortalità.”   Responsabile il medico che omette l’esame differenziale La Cassazione ritiene il ricorso fondato, annulla la sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente in grado di appello, affinché provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La motivazione, che si dilunga sull’analisi dell’esistenza del nesso di causa in base a quanto previsto dagli articoli 40 e 41 del codice penale, contiene degli stralci di rilievo da segnalare, grazie ai quali è possibile comprendere le ragioni per le quali il medico del pronto soccorso deve essere ritenuto responsabile del decesso del paziente. Prima di tutto “l’ambito dell’obbligo di garanzia gravante sul medico di Pronto Soccorso può in generale ritenersi definito dalle specifiche competenze che sono proprie di quella branca della medicina che si definisce medicina d’emergenza o d’urgenza.” Detto ciò, sono diversi i casi nei quali la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto il medico di pronto soccorso “responsabile del decesso del paziente per non aver disposto gli idonei accertamenti clinici o per non aver posto una corretta diagnosi in modo da indirizzare il paziente in reparto o luogo di cura specialistico.” Occorre inoltre considerare che “a fronte della possibilità di una diagnosi differenziale non ancora risolta, costituisce obbligo del medico al quale sia stato sottoposto il caso compiere gli approfondimenti diagnostici necessari per accertare quale sia l’effettiva patologia che affligge il paziente e adeguare le terapie in corso a queste plurime possibilità.” Questo perché “fino a quando il dubbio diagnostico non sia stato risolto e non vi sia alcuna incompatibilità tra accertamenti diagnostici e trattamenti medico chirurgici, il medico che si trovi di fronte alla possibilità di diagnosi differenziale non deve accontentarsi del raggiunto convincimento di aver individuato la patologia esistente quando non sia in grado, in base alle conoscenze dell’arte medica da lui esigibili (anche nel senso di chiedere pareri specialistici), di escludere patologie alternative, proseguendo gli accertamenti diagnostici e i trattamenti medico chirurgici necessari.” Il giudice di merito, in base alle suddette precisazioni, avrebbe dovuto quindi accertare prima di tutto se in base ai dati a sua disposizione il medico avrebbe potuto influenzare il corso degli eventi e poi, se il sanitario, in base alle sue conoscenze, avrebbe dovuto procedere alla diagnosi differenziale “considerato che costituisce obbligo del medico valutare tutte le possibili ipotesi diagnostiche connesse a una determinata sintomatologia, soprattutto nel caso in cui i sintomi possano essere indicativi di diagnosi di maggiore gravità rispetto a quella più evidente.” La Corte territoriale ha quindi errato perché si è limitata a prendere per buoni i dati dei consulenti, i quali sono giunti alla conclusione che “non vi era certezza assoluta dell’efficacia salvifica della condotta alternativa corretta, in definitiva omettendo di svolgere il giudizio contro fattuale, che impone al giudice di elaborare il dato tecnico-scientifico”, la motivazione inoltre è contraddittoria perché nonostante i consulenti di parte e del PM abbiano affermato “la sussistenza di tutte le condizioni per una diagnosi differenziale previo esame emocromocitometrico o ultrasonografia ed esame ecografico, i giudici di appello hanno immotivatamente tratto la conclusione che neppure vi fosse certezza circa la possibilità di una diagnosi differenziale.”  

IDFOX Agenzia investigativa a Milano_Come funziona in Italia l’adozione da parte di una coppia omosessuale?

Come funziona in Italia l’adozione da parte di una coppia omosessuale e come si sono espresse da ultimo le Sezioni Unite della Cassazione sul tema   In Italia la stepchild adoption viene disciplinata con l’art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che permette l’adozione del figlio del coniuge. Questo tipo di adozione, denominata “adozione in casi particolari” vuole tutelare, sia il rapporto già creatosi tra il minore ed il nucleo familiare con cui ha sviluppato legami affettivi, sia i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio. I casi in cui si può far ricorso a questo tipo di istituto sono tassativi: – persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, o da un rapporto stabile quando il minore sia orfano di padre e di madre; – il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge; – i minori che nelle condizioni indicate dall’art. 3 della legge n. 104/92, e siano orfani di entrambe i genitori ovvero una constatata impossibilità di affidamento preadottivo.   Perché si parla di adozione in casi particolari? Quale è la differenza con l’adozione “piena”? La differenza è che l’adozione piena fa venir meno ogni rapporto del minore con la famiglia d’origine; viceversa, l’adozione in casi particolari no. Ma in Italia è consentita per legge l’adozione da parte di una coppia gay? No, in Italia l’adozione del figlio da parte di coppie omosessuali non è riconosciuta a livello legislativo, tuttavia come vedremo, in casi “particolari” la giurisprudenza ha esteso questa possibilità anche alle coppie omosessuali.   La giurisprudenza come si è espressa di fronte a queste limitazioni? La risposta è nell’ art. 44 comma 1 lett. d) della legge sulle adozioni, che sancisce che può essere adottato anche un bambino che non sarebbe adottabile in modo tradizionale in quanto non in stato di abbandono. Ebbene, questo è proprio il caso del minore che ha un genitore e può essere adottato dal partner del genitore biologico. Il partner del genitore biologico potrebbe essere sia convivente con l’altro sia parte di un’unione civile (quindi di due persone dello stesso sesso), sia parte di una coppia omosessuale che si è unita in matrimonio all’estero. Questo è quanto è stato stabilito in numerose sentenze che si sono avvalse di una interpretazione estensiva dell’art. 44 lett. d).   A quali condizioni ciò è possibile? 1) ricevendo il consenso del genitore del minore: ossia o del genitore che lo ha partorito o del genitore che lo ha avuto tramite una maternità surrogata o del genitore che lo ha avuto tramite una fecondazione assistita all’estero. 2) che ci sia di un rapporto continuativo e stabile tra genitore “sociale” e minore.   Cosa ha stabilito da ultimo la Cassazione a Sezioni Unite? Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9006/2021 hanno stabilito che l’adozione fatta all’estero da una coppia omosessuale può essere trascritta nei registri dello Stato Civile italiano. Il caso Con un provvedimento a New York, il giudice americano attribuiva ad una coppia di uomini americani lo status di genitori adottivi di un minore americano. Uno dei due genitori otteneva successivamente la cittadinanza italiana, e la coppia desiderava trascrivere l’adozione anche nei registri dello Stato Civile italiano. Il Sindaco del Comune di Samarate (Lombardia), si opponeva alla trascrizione e il genitore adottante naturalizzato italiano ricorreva alla Corte d’Appello di Milano, che invece riconosceva lo status di adottato del minore, e ordinava la trascrizione dell’atto di nascita e del provvedimento di adozione. Il sindaco pertanto ricorreva in Cassazione impugnando la decisione della Corte D’Appello, poiché violativa delle norme italiane sull’adozione. Tuttavia, la Corte di Cassazione stabiliva che il figlio, adottato legittimamente all’estero da un cittadino italiano, deve essere considerato figlio adottivo della coppia anche in Italia. Pertanto, la sentenza del giudice straniero che certifica che il bambino è stato adottato deve essere trascritta in Italia, cosicché anche nei registri dello Stato Civile italiano il bambino risulta figlio adottivo della coppia ex lege. Decisione rivoluzionaria delle Sezioni Unite secondo cui l’orientamento sessuale non è rilevante in nessuna controversia sull’affidamento dei minori, poiché ciò che rileva è l’interesse del minore a vedere salvaguardati i suoi interessi fondamentali.    

IDFOX Agenzia investigativa a Milano_L’addebito della separazione per tradimento non provato ma reso pubblico

Un tradimento pubblico e anche solo millantato può comportare l’addebito della separazione   L’addebito della separazione può essere accertato e dichiarato solo in sede di separazione giudiziale. Quest’ultima trova regolazione agli articoli 151 del Codice civile e 706 e ss. del Codice di procedura civile ed è alternativa alla separazione consensuale. La separazione giudiziale, a differenza di quella consensuale, si svolge sempre innanzi all’autorità giudiziaria e viene dichiarata con sentenza. Diversamente, la separazione consensuale, essendo il frutto di un accordo fra i coniugi, può realizzarsi con diverse modalità, ed oltre che in sede giudiziaria può avere svolgersi anche stragiudizialmente (mediante negoziazione assistita, ovvero al di fuori delle aule di giustizia ma con la necessaria presenza di un avvocato; o anche in assenza di un avvocato, ma dinanzi al sindaco p. t. sempre che sussistano le condizioni di cui all’art. 12 della legge n. 162 del 2014, come nell’ipotesi in cui sia necessaria una mera dichiarazione sullo status e tra i coniugi non vi sia prole minore o incapace per i quali sia necessario disporre affidamento. Tuttavia, anche in questo caso può essere previsto un assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi). L’addebito non può mai essere rilevato d’ufficio dal giudice, in quanto è sempre necessaria la domanda di uno o di entrambi i coniugi, laddove uno di essi o ambedue abbiano interesse ad attribuire la rottura dell’unione coniugale al comportamento dell’altro contrario ad uno o più doveri di cui all’art.151 co. 2 cc. (quali dovere di collaborazione, assistenza, coabitazione, fedeltà etc.). Per questi motivi, l’addebito non può mai essere stabilito di comune accordo dai coniugi separandi, poiché può essere esclusivamente dichiarato con sentenza dal Giudice, qualora abbia accertato che uno dei coniugi (o anche entrambi) abbia violato uno o più doveri coniugali, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.   Le conseguenze dell’addebito In particolare, la pronuncia di addebito della separazione, oltre a rappresentare una vittoria morale per il coniuge istante ha importati conseguenze sul piano patrimoniale, in quanto ad essa seguono: – la condanna alle spese legali a carico della parte soccombente; – la perdita del diritto all’assegno di mantenimento (art. 156 c. 1 c.c.), salvo diritto di alimenti laddove sussista uno stato di bisogno, ai sensi dell’art. 433 c.c. In particolare, qualora il coniuge a cui sia addebitata la separazione percepisca gli alimenti al momento dell’apertura della successione, egli conserva il diritto a percepire un assegno vitalizio a carico dell’eredità. Tuttavia, il coniuge che subisce l’addebito della separazione conserva il diritto alla pensione di reversibilità a prescindere dalla percezione di un assegno alimentare a carico del coniuge deceduto. – la perdita dei diritti successori (art. 548 c. 2 c.c.) verso il coniuge al quale non sia addebitata la separazione, diritti che in ogni caso si perdono con il divorzio. Altresì, il coniuge a cui non è addebitata la separazione ha anche la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni subiti per la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, in quanto tali violazioni possono essere fonte di una responsabilità anche extracontrattuale. In ogni caso, la separazione personale, che presuppone l’intollerabilità della convivenza, non determina la cessazione del vincolo matrimoniale, semplicemente mira ad affievolirlo, tanto che ad essa possono seguire la riconciliazione o il divorzio dei coniugi. Tuttavia, con la separazione non si scioglie il vincolo coniugale ma cessa il dovere di coabitazione tra i coniugi, i quali possono liberamente decidere di vivere da soli lasciando la casa coniugale se non è loro assegnata, senza che ciò comporti una violazione del dovere coniugale di coabitazione. Altresì, vengono regolati gli aspetti più rilevati del rapporto coniugale quali l’eventualità dell’ assegno di mantenimento del coniuge o dei figli ove presenti, l’affidamento della prole comune di tipo condiviso, esclusivo o paritario, l’eventuale collocazione prevalente degli stessi, le modalità e i tempi per l’esercizio del diritto visita del genitore non collocatario, la regolazione delle festività e dei periodi di vacanza, nonché il regolamento delle spese straordinarie, che salvo diverso accordo sono dovute per la metà da ciascun genitore.   L’addebito della separazione per infedeltà alla luce della recente giurisprudenza Frequenti sono le ipotesi di addebito per violazione del dovere di coabitazione o del dovere di fedeltà, ovvero i casi di addebito per abbandono del tetto coniugale o tradimento, sempre che tali eventi abbiano reso impossibile la prosecuzione della convivenza, ovvero ne siano stati la causa e non l’effetto, in quanto non consequenziali e successivi alla rottura. In particolare, relativamente all’addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà, la giurisprudenza più recente ha a più riprese affermato che debba attribuirsi rilevanza anche ai plausibili sospetti di infedeltà (ex multiis “Quando la relazione intrattenuta dal coniuge con terzi…sia idonea a dar luogo a plausibili sospetti di infedeltà, è tale da costituire causa di addebito della separazione ex art. 151 c.c. anche qualora di fatto non si sostanzi in un vero e proprio tradimento, poiché in ogni caso tale da determinare l’offesa alla dignità ed all’onore dell’altro coniuge ” Sentenza Trib. Trieste n. 307 del 24.03.2011; ma anche una recentissima pronuncia della Suprema Corte secondo la quale “La relazione con estranei che dia luogo a plausibili sospetti d’infedeltà rende addebitabile la separazione, quando comporti offesa alla dignità ed all’onore del coniuge, anche se non si sostanzi in adulterio” Corte di Cassazione, ordinanza n. 1136/20). Si tratta di pronunce fondamentali che a protezione dei diritti costituzionalmente tutelati quali la dignità e l’onore dell’individuo, rendono meno gravoso l’onere probatorio a carico dell’istante, il quale può ben sperare nell’addebito a carico dell’altro coniuge pur non fornendo la gravosa prova dell’adulterio sic et simpliciter. Tanto che il ricorrente non dovrà dimostrare l’avvenuto tradimento, ma dovrà provare che la notizia del rapporto extraconiugale sia stata diffusa e resa nota alla collettività in danno alla propria reputazione e dignità. Pertanto, potrà comportare l’addebito anche un tradimento solo millantato, ove reso noto abbia leso la dignità e la reputazione del coniuge offeso.  

IDFOX Agenzia Investigativa a Milano_L’indegnità a succedere e quali sono le conseguenze

Quando il comportamento posto in essere dall’erede comporta l’indegnità a succedere e quali sono le conseguenze   L’indegnità costituisce lo strumento predisposto dal legislatore per “eliminare” un soggetto dall’eredità o dal legato a causa della sua condotta riprovevole nei confronti del de cuius. L’istituto discende dalla ripugnanza sociale a consentire che chi abbia gravemente leso la persona del de cuius o la sua libertà testamentaria possa trarre beneficio dalla sua eredità. A differenza dell’incapacità a succedere, l’indegnità non impedisce la chiamata all’eredità, ma comporta la perdita dell’acquisto successorio. Essa viene considerata una sanzione civile di carattere patrimoniale che opera quale causa di esclusione dalla successione, e se l’indegno dovesse morire prima di aver accettato l’eredità, il diritto si trasmette ai suoi eredi, che pertanto potranno venire evocati in giudizio per sentir accertata l’indegnità del loro dante causa. L’indegnità coinvolge anche il legato fatto per riconoscenza o per remunerazione.   Chi è l’”indegno” ex art. 463 c.c. Ai sensi dell’articolo 463 del codice civile e’ escluso dalla successione, in quanto “indegno”, chi:   – ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il de cuius, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente dello stesso, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale. L’attentato alla vita deve essere volontario, con la conseguenza che l’indegnità non è ravvisabile quando venga esclusa l’imputabilità dell’attentatore, in quanto questa costituisce il presupposto della volontarietà del fatto lesivo la cui realizzazione determina l’indegnità a succedere; – ha commesso, in danno di una delle persone di cui al precedente punto un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio; – ha denunciato una di esse per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa, o ha testimoniato contro esse imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata falsa; – e’ decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti del de cuius, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione. Proprio in considerazione delle implicazioni in tema di indegnità a succedere, il provvedimento che dichiara la decadenza dalla potestà genitoriale conserva la sua ragione d’essere anche quando venga emanato dopo che i figli hanno raggiunto la maggiore età, così come la decadenza stessa può essere richiesta quando la prole è già divenuta maggiorenne; – ha indotto con dolo o violenza il de cuius a fare, revocare o mutare il testamento, o lo ha impedito (La dichiarazione di indegnità per captazione richiede il dolo, e la prova dell’inganno subito dal de cuius che deve essere tale da ingenerare nello stesso delle false rappresentazioni della realtà che influenzano ed orientano la sua volontà in modo difforme rispetto a quanto sarebbe avvenuto qualora fosse stata spontaneamente indirizzata); – ha soppresso, celato o alterato il testamento del de cuius, o ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso. Ai sensi dell’articolo 463 bis c.c. sono sospesi dalla successione il coniuge (anche legalmente separato) o la parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il responsabile è escluso dalla successione.   Chi è incorso nell’indegnità è ammesso a succedere: – quando il de cuius lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con un testamento; – anche se non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnità: in questo caso, succede nei limiti della disposizione testamentaria.   L’accertamento dell’indegnità a succedere L’indegnità a succedere, non è rilevabile d’ufficio e deve essere dichiarata giudizialmente, non essendo uno status del soggetto, né un’ipotesi di incapacità all’acquisto dell’eredità. Essa e’ considerata come una qualifica di un comportamento; essendo il risultato di una pronuncia di natura costitutiva, può considerarsi verificata soltanto al passaggio in giudicato della sentenza. La legittimazione attiva spetta a coloro che sono astrattamente idonei a subentrare all’indegno nella chiamata ereditaria e, quindi, anche al coerede che potrebbe beneficiare dell’accrescimento della propria quota, qualora i successibili per diritto di rappresentazione in luogo del suddetto indegno non possano o non vogliano accettare l’eredità. Analogamente, l’esistenza di successibili per diritto di rappresentazione in luogo dell’indegno non costituisce circostanza di esclusione dell’interesse ad agire di coloro che hanno titolo di subentrare nell’asse ereditario in caso di rinuncia di detti successibili all’eredità. Tutti gli interessati alla successione sono litisconsorti necessari, in considerazione della natura costitutiva della pronuncia, in quanto l’azione è diretta a ottenere una decisione in ordine a un rapporto giuridico unitario, ed ha per oggetto l’accertamento, con effetto di giudicato, della qualità di erede, la quale non sarebbe operante se la decisione non fosse emessa nei confronti di tutti coloro che sono interessati alla successione. La sentenza di accertamento dell’indegnità determina una situazione simile a quella del primo chiamato, che non può o non vuole accettare l’eredità, che, ove ne ricorrano i presupposti, viene devoluta per rappresentazione agli eredi dell’indegno o, in difetto, a favore dei chiamati in subordine. Dalla natura costitutiva della sentenza si deduce che la relativa azione non è imprescrittibile, ma è soggetta al termine di prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 del codice civile decorrente dal momento dell’apertura della successione.  

IDFOX Agenzia investigativa a Milano_Il testamento olografo in stampatello

Il testamento è valido anche se redatto in stampatello? Per la Cassazione l’importante è che sia riconducibile all’autore.   La Cassazione con l’ordinanza n. 42124/2021 risponde positivamente alla domanda. La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la redazione del testamento in stampatello non inficia la validità del testamento. Non è neppure necessario che chi lo redige abbia l’abitudine a scrivere in stampatello, l’importante è che lo scritto sia riconducibile al suo autore. Vediamo le ragioni di questa affermazione, analizzando la causa giudiziaria che l’ha provocata.   La vicenda processuale Gli attori agiscono in giudizio per far dichiarare nullo il testamento olografo del de cuius, che ha nominato eredi il fratello e le di lui figlie, perché privo di firma e di data. In via subordinata chiedono che il testamento venga annullato per incapacità del testatore, di procedere all’apertura della successione e di condannare le convenute a rilasciare i beni. Il Tribunale accoglie la domanda di nullità del testamento in quanto redatto in stampatello perché non ci sono prove che il testatore scrivesse abitualmente in quel modo. La Corte però riforma la sentenza di primo grado, ritenendo il testamento valido perché la perizia ha ritenuto il testamento, anche se scritto in stampatello, autentico. Il testatore inoltre, sempre in base a quanto appurato dalla perizia, era sicuramente capace, anche perché tale stato non emergeva dal certificato medico prodotto. Lo scritto non presentava inoltre anomalie, in quanto del tutto coerente con le condizioni di vita del testatore.   Validità del testamento e abitualità dello stampatello A questo punto i soggetti soccombenti in appello si rivolgono agli Ermellini innanzi ai quali sollevano numerosi motivi tra i quali preme analizzare i seguenti.  Con il terzo motivo evidenziano che “il requisito dell’autografia, richiesto dalla legge per il testamento olografo, non è compatibile con l’uso dello stampatello. Il principio di giurisprudenza, richiamato nella sentenza impugnata per sostenere la validità della scheda, suppone l’abitualità dell’uso dello stampatello, requisito che, nel caso di specie, è stato obliterato dalla Corte d’appello.”  Con il quarto si dolgono del fatto che la Corte ha ammesso, come scritture per la comparazione, alcune in corsivo, altre in stampatello, peraltro non autentiche.  Con il quinto denunciano l’omessa pronuncia sulla nullità/annullabilità del testamento per mancata di autografia e per mancanza di certezza della data.  Con l’ottavo contestano le conclusioni della Corte sulla ritenuta capacità del testatore, senza analizzare le prove fornite e senza considerare le istanze probatorie avanzate.   Valido il testamento in stampatello La Cassazione, dopo l’analisi dettagliata di tutti i motivi, accoglie l’ottavo motivo; rigetta i primi sette motivi; dichiara assorbiti il nono e il decimo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello in diversa composizione anche per le spese. Per quanto riguarda le contestazioni relative all’uso dello stampatello utilizzato dal testatore nel redigere il testamento olografo la Cassazione replica ai motivi sollevati nel modo che segue. Prima di tutto sia la dottrina che la giurisprudenza della stessa Corte sono allineate sulla validità del testamento olografo scritto in stampatello, anche se tale carattere non è abitualmente utilizzato dal testatore. Nel caso di specie la Corte ha fatto proprie le conclusioni delle perizie, dalle quali è emerso che “lo stampatello presentava caratteristiche “individualizzanti” che consentivano, in termini di elevata probabilità, di riconoscere l’autenticità della scheda (…) la minima perplessità espressa dal consulente potesse essere superata sulla base di altri elementi, in particolare quattro cartoline, da cui risultava che anche in tempi precedenti il de cuius usava scrivere a stampatello. Una volta riconosciuto che l’uso dello stampatello non pone un problema di validità, ma di prova della provenienza, tali considerazioni si risolvono in un apprezzamento di fatto esente da vizi logici o giuridici e perciò incensurabile” in sede di legittimità. Il motivo con cui si contesta l’autenticità delle scritture comparative è inammissibile, in quanto il consulente ha considerato, a fini comparativi, solo le sottoscrizioni autentiche del testatore.” Infondato il motivo sulla firma e sulla data certa del testamento in quanto la Corte d’appello ha “riconosciuto la provenienza dello scritto per intero dal testatore, sia nel testo, sia nella sottoscrizione.” Fondato invece l’ottavo motivo in quanto “Ai sensi dell’art. 591, comma 1, c.c., la capacità di testare è la regola e si presume, mentre l’incapacità è l’eccezione: da ciò consegue che la prova dell’incapacità del testatore nel momento in cui fece testamento deve essere fornita con ogni mezzo in modo rigoroso e specifico dalla parte che l’abbia dedotta.” Nel caso di specie tuttavia la Corte si è limitata a ritenere il testatore capace desumendolo da un certificato medico e dal testamento, senza considerare l’incertezza con cui si era invece espresso il CTU, il quale ha dichiarato che il testatore, quando ha redatto l’olografo, era affetto da un “disturbo neuro cognitivo maggiore con una gravità che poteva oscillare da lieve (capacità di produrre testamento) a moderata-grave (incapacità di produrre testamento).” La decisione quindi non si fonda sull’accertamento della capacità del testatore, a causa del “mancato assolvimento dell’onere da parte degli attori, non nel positivo convincimento del giudice di merito in ordine alla non incapacità del testatore al momento di formazione del testamento.”