Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Il fondo patrimoniale è aggredibile?
Pignoramento e revocatoria del fondo patrimoniale: cosa sono i debiti contratti per bisogni di famiglia. Il fondo patrimoniale è un istituto vecchio quanto il Codice civile che, tuttavia, col tempo ha perso il suo appeal. Questo perché la giurisprudenza ne ha ridotto l’efficacia di strumento di tutela dai debiti e dai rischi dell’attività lavorativa. Scopo del fondo patrimoniale è costituire un vincolo di impignorabilità dei beni in esso inseriti. Il fondo quindi dovrebbe essere uno scudo all’interno del quale si iscrivono di solito gli immobili e i titoli di credito in modo tale che questi non possano essere attaccati dai creditori. Il tutto avviene con un semplice atto notarile annotato a margine dell’atto di matrimonio. In verità, il fondo patrimoniale tutela solo da alcune categorie di debiti. Nella maggior parte dei casi, la sua costituzione è del tutto inutile. Cerchiamo di comprendere meglio come stanno le cose e di vedere se e quando il fondo patrimoniale è aggredibile. Lo faremo rispondendo ad alcune delle tipiche domande che, in tale ambito, si è soliti porsi: cos’è il fondo patrimoniale e a cosa serve? Il fondo patrimoniale è attaccabile e quando? Si può revocare il fondo patrimoniale e quali sono i debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia? Procediamo dunque con ordine a soddisfare tutte queste legittime curiosità. Fondo patrimoniale: cos’è? Il fondo patrimoniale è uno degli strumenti più usati dagli italiani per sottrarre i beni familiari da eventuali aggressioni dei creditori. Non bisogna far altro che prendere un appuntamento dal notaio di fiducia e fornire a questi l’elenco dei propri beni che si vuol rendere impignorabili. Si può trattare solo di beni immobili (una casa, un terreno, ecc.), titoli di credito (per esempio, le quote di una società per azioni), beni mobili registrati (per esempio, un’automobile) e universalità di mobili. Questi beni vengono così inseriti in un fondo, che in realtà è un’entità giuridica, non fisica. Il che significa che i beni restano del loro legittimo proprietario, né muta l’amministrazione degli stessi. Insomma, nulla cambia nell’apparenza se non il fatto che il bene stesso viene considerato non aggredibile dai creditori. L’unico limite del fondo patrimoniale è costituito dal fatto che la vendita dei beni in esso inseriti può aver luogo solo se c’è il consenso di entrambi i coniugi e, se ci sono figli minori, dietro autorizzazione del giudice tutelare. A poter istituire un fondo patrimoniale però sono solo le coppie sposate e le unioni civili. Quando il fondo patrimoniale è aggredibile? I vantaggi del fondo patrimoniale si possono riassumere in un unico aspetto: i beni in esso inseriti non possono essere pignorati dai creditori. Ma, come anticipato, ciò non riguarda qualsiasi debito. Esistono due ipotesi che vanno esaminate. Debiti anteriori al fondo patrimoniale Il fondo patrimoniale non tutela dai debiti anteriori alla costituzione del fondo stesso. Viene in rilievo la data in cui è nata l’obbligazione e non quando si è verificata la morosità. Tanto per fare un esempio, se una persona contrae un mutuo o una fideiussione con una banca e il giorno dopo istituisce un fondo patrimoniale, la banca – in caso di inadempimento del cliente – potrà aggredire il fondo patrimoniale, anche se la morosità si manifesta dopo diversi mesi. Bisogna però fare un’importante precisazione. Per quanto riguarda i pignoramenti iscritti nei registri immobiliari entro un anno dalla costituzione del fondo, la procedura può essere avviata automaticamente. Sicché, il fondo patrimoniale decadrà subito. Invece, per quanto riguarda i pignoramenti iscritti dopo un anno dalla costituzione del fondo è necessario che il creditore avvii prima una causa contro il debitore: la cosiddetta azione revocatoria. L’azione revocatoria può essere intrapresa solo a patto che: non siano passati più di cinque anni dall’annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio; il debitore non sia titolare di altri beni facilmente pignorabili. Ne consegue che il fondo patrimoniale non è mai aggredibile: dopo cinque anni dalla sua costituzione, fermo restando che, dopo il primo anno, l’aggredibilità richiede un percorso più tortuoso, ossia l’avvio della revocatoria, che spesso costituisce un disincentivo per il creditore; o quando il debitore è comunque titolare di altri beni che possono essere comunque pignorati dal creditore e che possono soddisfare il diritto di quest’ultimo. Debiti successivi al fondo patrimoniale Anche spirati i cinque anni dalla sua annotazione, il fondo patrimoniale continua ad essere aggredibile per tutti i successivi debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia. Cosa si intende per tale concetto? Quali sono i debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia? Si tratta delle obbligazioni nascenti per realizzare le esigenze indispensabili per l’esistenza della famiglia nonché quelle volte al pieno mantenimento, al benessere e all’armonico sviluppo della famiglia stessa o al potenziamento della sua capacità lavorativa. Si pensi ai debiti con il condominio, in quanto connessi alla casa (che è un bene indispensabile alla famiglia); si pensi ai debiti per motivi di salute, a quelli relativi all’istruzione dei figli o al loro mantenimento, quelli per il trasporto (l’automobile).
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_La remissione della querela per stalking
Come e quando si può ritirare la denuncia per atti persecutori? In quali casi la querela per stalking è irrevocabile? La querela sporta per un reato può essere ritirata se, durante il procedimento, le parti giungono a un accordo o, più semplicemente, la vittima non ha più intenzione di andare avanti con il processo. Per la precisione, la remissione può avvenire fino a quando non sia intervenuta la sentenza definitiva di condanna, quindi anche in appello o in Cassazione. Per alcuni reati, però, la legge stabilisce che la remissione debba avvenire in un determinato modo, altrimenti non ha effetto. Con questo articolo vedremo come funziona la remissione della querela per stalking. Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, non è valida la remissione della querela fatta tra le parti mediante un semplice accordo scritto, anche se poi è depositato in tribunale, in quanto la legge prevede che la remissione per stalking debba essere solo processuale. Cosa significa? Come si fa a rimettere la querela per stalking? Approfondiamo la questione. Cos’è la remissione di querela? Con la remissione la vittima decide di ritirare la querela che aveva inizialmente sporto, con conseguente estinzione del reato. In soldoni, la remissione di querela consiste nel ripensamento da parte della persona offesa, la quale decide di rimangiarsi la denuncia fatta all’inizio. In genere, si decide di rimettere la querela perché è stato raggiunto un accordo economico con l’imputato; nulla vieta, però, che la vittima decida di ritirare la querela perché stufa di un lungo procedimento penale oppure semplicemente perché ha perdonato chi le ha fatto del male. Remissione di querela: come si fa? Per legge (art. 152 Cod. pen.), la remissione può essere di due tipi: processuale, se fatta davanti al giudice oppure davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria (ad esempio, recandosi in caserma dal maresciallo); extraprocessuale, se fatta al di fuori delle aule d’udienza, mediante comportamenti, anche solo taciti, che fanno capire in maniera inequivocabile che non c’è più la volontà di proseguire con l’azione penale. Ad esempio, rappresenta una forma di remissione extraprocessuale tacita della querela la condotta della persona offesa che, dopo aver incassato il risarcimento, non compare alle udienze nonostante il giudice l’abbia avvertita che, non presentandosi, la querela si sarebbe intesa come rimessa. La remissione della querela può essere fatta personalmente o tramite procuratore speciale, come ad esempio un avvocato. Stalking: come si rimette la querela? Per legge, la remissione della querela per stalking può essere solo processuale; ciò significa che non si può “perdonare” lo stalker se non dichiarandolo espressamente davanti al giudice o davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria. Tanto è confermato anche dalla sentenza della Cassazione citata in apertura: in tema di stalking non è idonea a estinguere il reato la remissione di querela, formata in sede extraprocessuale e depositata nella cancelleria del giudice, in quanto atto non perfezionato davanti all’autorità giudiziaria né davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria. Il motivo per cui la legge stabilisce la remissione solamente processuale della querela è molto semplice: si vuole evitare che la vittima del reato sia spinta dal colpevole a compiere un atto che in realtà non desidera. In altre parole, stabilendo che sia valida solo se fatta davanti al giudice o alla polizia, la legge vuole impedire che la remissione sia influenzata dalla persona denunciata che fa pressione sulla vittima affinché ritiri la segnalazione. In realtà, bisogna dire che difficilmente il giudice o la polizia si metteranno a indagare sui motivi che hanno indotto la vittima a rimettere la querela. Pertanto, il meccanismo della remissione processuale serve solo in maniera molto limitata a tutelare la libera volontà della vittima. Stalking: quando la querela non si può rimettere? Secondo la legge, la querela è irrevocabile se lo stalking è avvenuto mediante minacce gravi ripetute nel tempo. È il caso, ad esempio, della minaccia di morte o di quella fatta con le armi. La querela non è nemmeno revocabile quando lo stalking è commesso nei confronti di un minorenne o di una persona con handicap, nonché quando il crimine si accompagni a un altro delitto per il quale si procede d’ufficio: si pensi allo stalking che si concretizza in alcuni piccoli furti nell’abitazione della vittima. In tutti questi casi, la querela per stalking non può essere rimessa perché il reato è procedibile d’ufficio, nel senso che può essere punito senza che ci sia bisogno della segnalazione della vittima. Si tratta dunque di ipotesi di stalking particolarmente gravi la cui punibilità è sottratta alla volontà della vittima. La conseguenza è che chiunque assista a un fenomeno di stalking nei confronti di minorenne o di persona con handicap potrà sporgere denuncia alla polizia, anche contro la volontà della stessa vittima.
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Assegno divorzile
Qual è la funzione dell’assegno di divorzio? In che modo viene accertata la causalità tra la disparità economica e l’impegno nella vita familiare? Che succede nel caso di morte del coniuge in pendenza del giudizio di separazione personale? Per scoprirlo, leggi le ultime sentenze contenute in questo articolo. Assegno divorzile: può essere chiesto per la prima volta in appello? La materia del diritto di famiglia è in continua evoluzione, per cui facilmente mutano nel corso del giudizio le condizioni economiche delle parti. Il giudice deve prendere in considerazione tali cambiamenti, anche se emersi per la prima volta in grado di appello. Da ciò deriva che non v’è alcuna preclusione alla proposizione della domanda di assegno separativo (o divorzile) nel caso in cui i presupposti per il riconoscimento del diritto al contributo maturino nel corso del giudizio, o nel corso dell’appello, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi postulano la possibilità di modularne la misura in base al sopraggiungere di nuovi elementi. Corte appello Brescia, 17/12/2021, n.1662 Riconoscimento della funzione riequilibratrice dell’assegno divorzile All’assegno di divorzio è riconosciuta una funzione non già soltanto assistenziale (il che avviene quando la situazione economico -patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l’autosufficienza), ma anche riequilibratrice, ovvero, compensativo -perequativa, ove ne sussistano i presupposti (ossia alla condizione, necessaria, ma non sufficiente, che le situazioni economico -patrimoniali dell’uno e dell’altro coniuge, all’esito del divorzio, siano squilibrate, quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza) esclusa la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull’”an” del diritto all’assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente ai fini della fissazione del quantum. Quanto rileva è quindi che il coniuge richiedente, pur trovandosi all’esito del divorzio in situazione di autosufficienza economica, si trovi rispetto all’altro in condizioni economico -patrimoniali deteriori per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, ed abbia in tal modo sopportato un sacrificio economico -professionale, a favore dell’altro, che meriti un intervento compensativo -perequativo, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente. Cassazione civile sez. VI, 16/12/2021, n.40385 Il lavoro post separazione all’insaputa del marito Il lavoro come commessa svolto dall’ex moglie dopo la separazione, e all’insaputa del marito, non è elemento sufficiente a escludere il diritto a percepire un adeguato assegno divorzile se la donna risulta attualmente disoccupata anche perché impegnata nella cura delle figlie minori. Cassazione civile sez. I, 30/11/2021, n.37571 Assegno di mantenimento ed assegno divorzile: differenze L’assegno corrisposto in sede di separazione coniugale a titolo di mantenimento ha una finalità totalmente differente rispetto all’assegno divorzile: il primo si colloca in un momento nel quale ancora permane il vincolo matrimoniale ed è vòlto a consentire al coniuge richiedente di mantenere il medesimo tenore di vita – anche nella prospettiva di ricongiungimento -. Il secondo opera quando il vincolo di coniugio è ormai venuto meno e si pone come un sostentamento a favore del coniuge che non ha redditi sufficienti per un suo adeguato mantenimento o, comunque, che ha sacrificato la sua vita per scelte condivise con l’altro coniuge rimanendone penalizzato. Corte appello Perugia sez. I, 01/10/2021, n.559 Determinazione dell’assegno divorzile La spettanza dell’assegno divorzile – attesa la sua funzione assistenziale, perequativa e compensativa – si fonda sulla valutazione di plurimi criteri enucleabili dell’art. 5, l. 1 dicembre 1970, n. 898 ed è svincolata dalle valutazioni dell’assetto economico effettuate in sede di separazione che rappresentano, al più, un mero indice di riferimento nella misura in cui appaiano idonee a fornire utili elementi di valutazione; tanto perché l’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile si differenziano per natura, struttura e finalità. Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, n.25635 All’ex moglie va riconosciuto l’assegno divorzile mai richiesto in sede di separazione? L’assegno richiesto dalla ex moglie solo in sede di divorzio rischia di non essere corrisposto: rinviata ad altra sezione della corte d’appello l’indagine sulla debenza lamentata dalla donna che per anni non ha richiesto alcun contributo all’ex marito. Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, n.25646 Assegno divorzile: rileva la provenienza dei beni del patrimonio del coniuge onerato? Nella determinazione dell’assegno divorzile, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, anche se non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale, possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato, posto che il fatto che tale patrimonio derivi da successioni ereditarie non ha alcuna rilevanza nella valutazione dell’esistenza dello squilibrio tra i coniugi che rappresenta uno dei paramentri cui ancorare la determinazione dell’assegno divorzile. Tribunale Ancona sez. I, 26/07/2021, n.983 L’assegno divorzile svolge anche una funzione risarcitoria? L’assegno divorzile, che va determinato alla stregua dei criteri di cui a Cass., sez. un., 18287/18, svolge anche una funzione risarcitoria, sicché deve tenersi conto delle cause della frattura del rapporto coniugale (nella specie, alla moglie è stato riconosciuto l’assegno divorzile di euro 800 mensili, alla stregua: a) della lunga durata della convivenza matrimoniale, preceduta anche da un lungo periodo di convivenza di fatto; b) della deteriore condizione economica della donna; c) dell’apporto da lei fornito alla formazione del patrimonio dell’ex coniuge per essersi dedicata alla cura dei figli; d) della imputabilità della crisi coniugale al marito, cui era stata già addebitata la separazione, dedito all’alcool e ad altre sostanze, e dal carattere violento e prevaricatore, e che aveva anche impedito alla donna di svolgere un lavoro esterno). Tribunale Terni, 13/07/2021 Il regime patrimoniale definito in sede di separazione L’attribuzione, in sede di divorzio, di un assegno in favore dell’ex coniuge non dipende dalle statuizioni patrimoniali precedentemente assunte (concordemente o in virtù di decisione giudiziale) in sede di separazione, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, della struttura e della finalità dei relativi trattamenti: l’assegno divorzile presuppone infatti lo scioglimento del matrimonio e come tale prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti invece nel regime di convivenza e di separazione. Tribunale Trieste sez. I, 20/07/2021, n.451 Assegno divorzile: funzione assistenziale All’assegno divorzile viene oggi riconosciuta sia una funzione assistenziale, nelle ipotesi in cui l’ex coniuge non abbia capacità lavorativa e di conseguenza
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Vittima di dipendenza affettiva: tutela legale
Si può parlare di circonvenzione di incapace per chi si approfitta della dipendenza affettiva della donna nei confronti degli uomini? Nel caso di una persona vittima di dipendenza affettiva, quale tutela legale si può invocare? Nel caso in cui la vittima sia stata, ad esempio, indotta a elargire somme sotto minaccia di abbandono, si può procedere a una querela? A rispondere a questo interessante quesito è stata di recente la Cassazione. Ecco cosa hanno detto i giudici supremi in merito. L’articolo 643 del Codice penale punisce il reato di circonvenzione di persone incapaci. L’illecito penale scatta quando qualcuno si approfitta di una persona in stato di infermità o deficienza psichica (anche se non interdetta o inabilitata) o quando si abusi dei suoi bisogni, delle passioni o semplicemente della sua inesperienza. Il tutto per procurare a sé o ad altri un profitto e con conseguente danno alla vittima. La pena prevista dal Codice penale è della reclusione da due a sei anni e la multa da 206 a 2.065 euro. Circonvenzione di incapace Secondo la Cassazione, il concetto di «incapace» che fa scattare la circonvenzione deve essere inteso in senso molto ampio: non solo quindi con riferimento ai soggetti affetti da patologie, ma anche a quelli che presentino un’alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell’incapacità, risulti tuttavia idonea a porre uno stato di minorata capacità intellettiva – volitiva od affettiva – e ne affievolisca le capacità critiche ed agevoli la suggestionabilità della vittima riducendone i poteri di difesa contro le altrui insidie. Ed ancora, sempre secondo la Cassazione, «Il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione». In merito alla dipendenza affettiva, la sentenza in commento conferma che possa parlarsi di una minorazione psichica tale da inficiare le capacità di autodeterminazione della vittima. Sicché, si può parlare di circonvenzione di incapace nel caso, ad esempio, di una donna fragile che, per via della sua dipendenza affettiva dagli uomini, viene convinta da una persona a compiere dei bonifici in suo favore, ovviamente, per lei pregiudizievoli. la vicenda Nel caso di specie, era proprio successo che un uomo aveva svuotato il patrimonio di una donna vittima di dipendenza affettiva. Lui si era giustificato sostenendo che la patologia non sarebbe riconoscibile all’esterno e pertanto di aver operato in buona fede. Una difesa che traeva spunto dall’insegnamento della Cassazione stessa secondo cui infatti, per poter parlare di circonvenzione di incapaci è necessaria, tra l’altro, «l’oggettiva riconoscibilità della minorata capacità» della persona offesa, in modo che «chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti». Ciò significa che «lo stato di deficienza psichica è una condizione del soggetto passivo, condizione che deve sussistere in termini oggettivi. Tuttavia, «non è indispensabile che la situazione di deficienza psichica della persona offesa sia, oltre che oggettiva, riconoscibile a colpo d’occhio da parte di tutti coloro che vengono in contatto occasionale con la persona offesa, ma è sufficiente», precisano i Giudici, «che sia apprezzabile da parte di quella cerchia di persone che instaurano con la persona una relazione significativa, ed abbiano la possibilità di apprezzarne la debolezza cognitiva o affettiva». In questa prospettiva va collocata la vicenda presa in esame, poiché ben tre testimoni «hanno concordemente sottolineato la debole personalità e la significativa vulnerabilità della persona offesa», la quale «manifestava un apprezzabile livello di dipendenza affettiva dagli uomini che avevano rivestito un ruolo importante nella sua vita». Correttamente, quindi, i giudici hanno dato atto che «la fragilità cognitiva della persona offesa non appariva a colpo d’occhio e non era immediatamente percepibile all’esterno da soggetti estranei, ma era certamente apprezzabile da quei soggetti che entravano con la donna in un contatto più personale». E per completare il quadro va tenuto presente anche il racconto fatto da un altro teste, il quale «ha ricordato le difficoltà e la condizione di disorientamento della persona offesa». Conclusioni Tirando le somme, preso atto della «difficoltà di rilevare la fragilità psichica» della vittima è stata confermata la condanna dell’imputato per il reato di circonvenzione di incapace. Volendo tirare le fila del discorso è bene tenere in considerazione che, per poter denunciare una persona che si approfitti di un’altra che versi in uno stato di fragilità e di «dipendenza affettiva» è necessario che: la patologia psichica venga accertata da un medico e quindi sia effettivamente riscontrabile clinicamente; la patologia sia in qualche modo riconoscibile, non necessariamente a tutta la collettività, ma almeno a chi sta accanto alla vittima; che l’approfittatore abbia abusato di tale condizione inducendo la vittima a porre degli atti per lei svantaggiosi (come delle donazioni).
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Difesa senza avvocato
I casi in cui il cittadino può andare davanti al giudice o ad altre autorità e difendere i suoi diritti senza la difesa dell’avvocato Eccezioni al patrocinio obbligatorio dell’avvocato L’avvocato è una figura fondamentale per il funzionamento del sistema giustizia. Il diritto di difesa è infatti contemplato dal secondo comma dell’art 24, che così dispone “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.” Il legale è quindi la figura di riferimento a cui ricorrere ogni volta che si ha bisogno anche solo di un consiglio giuridico. La sua assistenza e la sua preparazione in determinati casi sono obbligatorie. Ci sono in effetti situazioni talmente complesse e intricate dal punto di vista giuridico che è impossibile fare a meno di questo professionista. A queste però si affiancano situazioni più semplici, che prevedono anche meno formalità da rispettare, in cui è possibile andare da soli davanti a un giudice o a un soggetto che ha funzione di mediare gli interessi delle parti. Vediamo in questo articolo in quali casi è possibile fare a meno dell’assistenza dell’avvocato in giudizio Lettere di diffida e messa in mora Per scrivere una lettera di diffida o di messa in mora non è necessario ricorrere a un avvocato, anche se il più delle volte, l’assistenza di un professionista nella fase che precede un eventuale giudizio, può essere non solo più incisiva, ma decisiva. Ci si può tuttavia cimentare nel redigere una lettera nei confronti del vicino rumoroso intimandogli di fare meno confusione la sera tardi, o una missiva con cui si mette in mora un soggetto che ha un debito nei nostri confronti, ricordandosi però che, per avere valore probatorio nell’eventuale e successivo giudizio, è necessario spedirlo nella forma della raccomandata con ricevuta di ritorno o via pec. Contratti e testamenti I contratti sono redatti, spesso e volentieri, con eccessiva leggerezza. La redazione di un contratto non è certo una competenza esclusiva dell’avvocato, credere però che in un accordo, non si possano nascondere delle insidie, è errato. È quindi bene affidarsi alla propria conoscenza solo se si vogliono stipulare contratti relativi a impegni, anche monetari, di scarso valore. Il testamento, proprio per la sua natura di atto unilaterale e recettizio di natura personalissima può essere redatto da chiunque abbia la capacità di testare, visto che con lo stesso si dispone dei propri beni e della loro destinazione dopo il decesso. Anche in questo caso però, se il patrimonio del testatore è consistente e ci sono diversi famigliari che concorrono all’eredità è sempre bene rivolgersi a un legale per non rischiare di ledere i diritti di qualcuno dei successori e d’inserire nel testamento le giuste disposizioni di carattere patrimoniale e non patrimoniale. Mediazioni per le controversie in materia di utenze Se per alcuni tipi di mediazione è necessaria la presenza dell’avvocato, non lo è per le mediazioni che riguardano le controversie conto le compagnie elettriche, del gas e del telefono. Per le prime due la procedura di conciliazione deve essere attivata tramite il servizio di conciliazione ARERA, mentre se i problemi riguardano il rapporto con una compagnia telefonica, il servizio per la conciliazione da attivare è quello dei Co.re.com presenti sul territorio. Conciliazioni davanti all’arbitro bancario e finanziario Negli ultimi anni i titolari di conti correnti, si sono informati e attivati, soprattutto per contestare in particolare l’applicazione di tassi usurari ai prestiti loro erogati. Attorno a questo sono sorte società e associazioni che forniscono assistenza in materia. In realtà, se si agisce contro un istituto di credito, lo si può fare da soli, rivolgendosi all Arbitro bancario e finanziario. Questo procedimento, come quello visto per le utenze, è finalizzato a concludersi con una conciliazione e non è necessaria l’assistenza dell’avvocato. Cause dal giudice di Pace fino a 1100 euro e multe stradali Non viene richiesta l’assistenza obbligatoria dell’avvocato nelle cause e le procedure d’ingiunzione che si svolgono davanti al Giudice di Pace se hanno un valore che non supera i 1.100 euro. A stabilirlo è l’art 82 c.p.c che disciplina il patrocinio e che al comma 1 dispone proprio che “Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100.” Si può andare da soli davanti al Giudice di Pace da anche quando si prende una multa per la violazione di qualche regola del Codice della Strada, che tra l’altro disciplina proprio il procedimento davanti al Giudice di Pace in questi casi. Cause contro il Fisco fino a 3000 euro Limite di valore di 3000 euro invece per le azioni contro il fisco, che si possono intraprendere senza il patrocinio di un avvocato. In questo caso la competenza delle controversie è distribuita tra le Commissioni Tributarie provinciali, che fungono da giudici di prima istanza e le Commissioni Tributarie regionali, innanzi alle quali si possono impugnare le decisioni di primo grado. In genere si attivano questi procedimenti per contestare cartelle esattoriali o accertamenti fiscali. Denunce contro il datore all’Ispettorato del lavoro L’INPS e l’Ispettorato del lavoro raccolgono invece le denunce dei dipendenti nei confronti dei loro datori di lavoro. La presenza dell’avvocato non è richiesta né quando si presenta la denuncia né nella successiva udienza in cui il datore e il dipendente devono presenziare per accertare i fatti denunciati e addivenire, possibilmente, a una conciliazione. Fase sommaria della procedura di sfratto Il conduttore che non paga i canoni di locazione al locatore e che viene citato in tribunale per la procedura di sfratto per morosità, può presentarsi personalmente all’udienza, senza l’assistenza di un difensore, solo nella fase sommaria del procedimento che riguarda la convalida dello sfratto. L’assistenza di un avvocato diventa invece obbligatoria se il conduttore si oppone allo sfratto, perché con l’opposizione si apre la fase ordinaria del procedimento, che consiste in una causa vera e propria. L’assistenza dell’avvocato non è necessaria neppure quando ci si deve difendere o si vuole agire in veste di attori per far valere i propri diritti, nelle cause di lavoro, previdenza, locazione, comodato e affitto di aziende. Cause di valore non superiore a 129,11 euro L’assistenza dell’avvocato non è necessaria neppure quando ci si deve difendere o si vuole agire in veste di attori per
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Commette reato l’amante che rivela alla moglie il tradimento del marito?
L’amante stanca e delusa che rivela al coniuge tradito l’infedeltà del marito o della moglie può commettere diversi reati, vediamo quali Rivelare infedeltà al coniuge tradito L’amante stanca di essere trattata come la seconda scelta, non ne può proprio più, decide così di rivelare il tradimento del fedifrago. In casi come questi commette un reato? Può cioè essere perseguibile penalmente per aver sbugiardato il coniuge traditore? Cerchiamo di capirlo insieme, premettendo che la tecnologia in questi casi, è uno strumento potentissimo. Non è infrequente infatti ai giorni nostri che i matrimoni finiscano per foto pubblicate sui social o messaggini inviati al coniuge tradito. Culturalmente il tradimento provoca sempre una certa ilarità e il tradito suscita indubbi sentimenti di tenerezza. Chi vive però direttamente queste situazioni non si diverte affatto. Il tradimento non solo pone fine molto spesso al matrimonio, ma incrina anche i rapporti con figli, amici e parenti. Rivelare quindi l’infedeltà coniugale è una decisione da ponderare in modo adeguato, proprio per le conseguenze psicologiche e anche patrimoniali che, una spiata vendicativa, può produrre. In ogni caso è bene sapere che la giurisprudenza non ha mancato di punire in certi casi l’amante vendicativa. Vediamo in che modo e a che titolo. Reato di molestia informare la moglie del tradimento via SMS o telefono La Corte di Cassazione, ad esempio, con la sentenza n. 28852/2009 ha inquadrato la condotta dell’amante che, inviando alcuni SMS alla moglie tradita, l’ha informata del tradimento del marito, come molestia e disturbo alle persone. Illecito che le è costato le spese processuali e una multa di 1000 euro. A nulla sono valse le difese dell’amante, che in sua difesa ha affermato che il tradimento era già noto alla moglie e che comunque si è limitata a inviare solo qualche SMS. Per gli Ermellini anche pochi messaggi possono ledere la dignità, il decoro e l’onore della persona offesa, soprattutto se gli stessi riportano anche espressioni di disprezzo dell’uomo verso la sua compagna di vita. Con la sentenza n. 28493/2015 la Cassazione è giunta alle stesse conclusioni, in relazione alle rivelazioni che la ex amante, per vendetta, ha comunicato alla moglie del traditore, in tre lunghe telefonate. Gli Ermellini non hanno tenuto conto del fatto che le conversazioni, a detta dell’amante, non sono state assillanti e che comunque era nell’interesse della moglie essere informata della condotta del coniuge. Stalking per l’amante che perseguita marito e figli dell’infedele In un altro caso invece, sul quale la Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 29826/2015, ha commesso reato di atti persecutori (stalking) l’amante che ha rivelato al marito il tradimento della moglie, lo ha reso pubblico, ha inviando lettere al tradito sul luogo di lavoro e numerosi SMS dal contenuto volgare e infine ha scritto frasi ingiuriose proprio sui muri della scuola frequentata dai figli della donna. Gli Ermellini hanno valorizzato ai fini del reato le svariate condotte persecutorie che hanno recato un indubbio danno alla riservatezza e all’intimità sessuale, provocando uno stato persistente di disagio e ansia a tutti i membri della famiglia, che hanno subito ripercussioni anche nell’ambiente lavorativo e scolastico. Diffamazione se il tradimento viene reso noto a terzi Diverse sentenze hanno condannato anche per diffamazione l’amante che ha rivelato la propria relazione con una persona spostata, pubblicando foto e messaggi espliciti della relazione sulla propria pagina Facebook o su altro social. Il reato si configura in questi casi perché la vita di relazione tra due coniugi non è un fatto d’interesse pubblico, per cui nel momento si rende noto a un numero indeterminato di soggetti il tradimento si lede il diritto alla riservatezza delle persone offese. Reato minacciare di rivelare il tradimento È anche possibile che l’amante ferita si limiti anche solo a minacciare il coniuge di rivelare all’altro il tradimento. In questo caso, il soggetto a cui la minaccia è rivolta può denunciare l’amante gelosa e la stessa può andare incontro alla condanna per il reato di minacce di cui all’art. 612 c.p.
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Lesione del diritto al nome e reato di diffamazione
Quando il cognome viene alterato apposta, per scherno e per offendere, il diritto di satira non opera e si ricade nella diffamazione. Tutti siamo andati a scuola e sappiamo quanto è facile – e in certi casi anche divertente – storpiare il nome di un compagno. Ogni scherzo, però, è bello finché dura poco: quando si superano i limiti la presa in giro diventa dileggio e persecuzione. Questo fa soffrire e colpisce soprattutto chi ha un cognome facilmente accostabile a parolacce o a termini sconci, osceni e volgari: basta cambiare un paio di lettere per ottenere questi risultati offensivi. A parte il mondo della scuola, succede anche agli adulti di storpiare, volutamente, il nome o cognome di una persona. Qui non ci sono più le scusanti dell’età e del gioco: offendere storpiando il nome è reato, e si rischia di incorrere nella diffamazione, se l’espressione viene pronunciata in pubblico e con intento di scherno. Ma allora il diritto di satira dove va a finire? Proprio di questo si è occupata una recente sentenza della Corte di Cassazione, a proposito di un individuo molto conosciuto nel suo piccolo paese: era il sindaco e il farmacista e durante una manifestazione pubblica è stato additato con l’appellativo di «brutto cesso»: quell’espressione somigliava pericolosamente al suo vero cognome. Il reato di ingiuria È chiaro che dire «brutto cesso» a una persona qualsiasi è un’offesa, ma se ciò avviene rivolgendosi direttamente a lui, in sua presenza, non c’è reato, perché l’ingiuria – prevista dall’art. 594 del Codice penale – è stata depenalizzata nel 2016 ed ora è punita solo con una sanzione pecuniaria in favore dello Stato (l’importo va da 100 a 8mila euro, che aumenta da 200 a 12mila euro se consiste in un fatto determinato o viene commessa in presenza di più persone). Rimane fermo il diritto dell’offeso ad ottenere il risarcimento del danno, per una cifra variabile in base all’entità dell’offesa, al contesto e alla posizione sociale della vittima, perché il fatto non è più reato ma rimane pur sempre un illecito civile. Il reato di diffamazione Le cose cambiano se quelle parole – «brutto cesso» o insulti simili – si pronunciano in assenza dell’offeso ma in presenza di altre persone, almeno due: in questo caso, offendere storpiando il nome integra il reato di diffamazione, previsto e punito dall’art. 595 del Codice penale. La diffamazione consiste nella lesione della reputazione di una persona e può compiersi in vari modi: parlandone male e denigrandola con epiteti offensivi, anche sui social network e nelle chat di gruppo, oppure insinuando il sospetto che abbia commesso reati o condotte disdicevoli, compreso il tradimento del coniuge. La pena per la diffamazione “semplice” è la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1.032 euro. Quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato – ad esempio un reato specifico come l’appropriazione indebita di denaro sul luogo di lavoro – la reclusione sale fino a 2 anni e la multa fino a 2.065 euro. La diffamazione è aggravata se viene compiuta attraverso la stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, comprese tutte le forme di pubblicazione su Internet: la reclusione va da 6 mesi a 3 anni e la multa non può essere inferiore a 516 euro. Storpiatura del nome e diritto di satira Il reato di diffamazione può essere scriminato dal diritto di satira, che rientra nel legittimo esercizio del diritto di critica: si pensi alla satira politica che colpisce continuamente personaggi noti con vignette, imitazioni e sketch sui social e in televisione. Ma il diritto di satira ha un confine invalicabile: non deve mai sfociare nelle offese personali e, in determinati casi, la storpiatura del nome o del cognome può esprimere dileggio e disprezzo – pensa a quando si deride l’aspetto fisico del soggetto, ad esempio perché di bassa statura o disabile – o comunque può costituire di per sé un insulto se la parola ottenuta con l’alterazione è offensiva. Qui non si tratta più di fare dello spirito e la condotta è illecita: la causa di esclusione del reato di diffamazione non opera più. Nel caso del «brutto cesso» deciso dalla Cassazione, la Suprema Corte ha ritenuto che quell’appellativo costituisse un chiaro insulto personale ottenuto proprio dalla storpiatura del cognome della persona offesa. «Deve essere ben chiaro – affermano i giudici di piazza Cavour – il confine tra la legittima espressione satirica di ludibrio o ironico scherno e, di contro, il disprezzo personale gratuito». Lesione del diritto al nome e reato di diffamazione Così la satira non esclude la punibilità per diffamazione di quelle condotte che superano «il limite del rispetto dei valori fondamentali dell’individuo», tra i quali assume preminenza proprio il diritto al nome, che è sancito dall’art. 6 del Codice civile e comprende il prenome ed il cognome. In particolare – prosegue il Collegio – questo limite «deve ritenersi superato quando la persona pubblica (quale è, nel caso di specie, un sindaco, amministratore locale), oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo personale». Per questi motivi – spiega la sentenza – «l’imputato ha superato i limiti posti dall’interpretazione nomofilattica per ritenere sussistente la scriminante di cui all’art. 51 Cod. pen, anzitutto quanto alla forma espositiva della critica manifestata, poiché definire una persona, pur se con una finalità latamente satirica e benché ispirandosi ironicamente al suo cognome, non configura ‘l’espressione di un pensiero’ che, per quanto forte ed offensivo, faccia ‘riflettere sorridendo’ sul tema in relazione al quale si manifesta la propria idea ma si risolve nel gratuito insulto spregiativo e nel disprezzo personale». La sentenza, che si pone in continuità con l’orientamento già consolidato della Suprema Corte, sottolinea che: «in tema di diffamazione (anche a mezzo stampa), sussiste l’esimente del diritto di critica quando le espressioni utilizzate, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, consistano in un’argomentazione che esplicita le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti, mediante una forma espositiva strettamente funzionale alle finalità di disapprovazione e che non si risolve in un’aggressione gratuita alla sfera morale altrui o in disprezzo personale, sebbene possano utilizzarsi termini oggettivamente offensivi se insostituibili nella formazione del pensiero critico».
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Si sottrae all’ispezione dell’auto: improponibile la domanda risarcitoria all’assicurazione
Responsabilità civile e circolazione stradale Affinché la procedura di risarcimento descritta dall’art. 145 cod. ass. possa operare è indispensabile che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere e, cioè, di formulare un’«offerta congrua»”. Ciò richiede sia “un presupposto formale”, ovvero “la trasmissione di una richiesta contenente elementi sufficienti a permettere all’assicuratore di «accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta»”, sia “un requisito sostanziale”, e ciò in quanto “la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)”. Viene meno, dunque, a tale dovere di collaborazione — subendone, come conseguenza, l’improponibilità della domanda risarcitoria — il danneggiato che “si è sottratto all’ispezione” del mezzo, “attività utile alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria”. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 20 gennaio 2022, n. 1756. Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 20 gennaio 2022, n. 1756
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_ll danno alla persona
Il danno alla persona comprende tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che possono essere causati a un essere umano, tra cui il danno biologico, il danno esistenziale e il danno morale Danno alla persona: cosa comprende Il danno alla persona è una categoria di danno che comprende il danno patrimoniale e quello non patrimoniale. Il primo comprende il danno emergente (perdita economica) e il lucro cessante (mancato guadagno), il secondo i danni alla salute, ai diritti inviolabili dell’uomo e in generale al bene vita. Il diritto all’integrità psicofisica della persona, in tutti gli ambiti in cui l’individuo esplica la propria personalità, è infatti diritto primario ed inviolabile tutelato dagli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost. In passato il danno non patrimoniale era compreso rigidamente nell’art. 2059 c.c. Oggi invece, grazie alla evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, che ha dato una lettura costituzionalmente orientata della suddetta disposizione codicistica, la risarcibilità del danno non patrimoniale è più ampia. L’evoluzione del danno non patrimoniale Il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. e di cui al comma 2 dell’art. 185 c.p. ha il suo precedente legislativo nell’art. 38 del codice penale Zanardelli del 1889, quale danno derivante da un delitto che offende l’onore della persona e della famiglia e nell’art. 7 del codice di procedura penale del 1913, che estende il danno ai reati contro la persona e a quelli che offendono la libertà individuale, l’onore della persona o della famiglia, l’inviolabilità del domicilio o dei segreti. La dottrina precedente al 1930 sottolinea che l’ansia, l’angoscia, le sofferenze fisiche o psichiche, essendo effimere e non durature, non sono compensabili con equivalenti monetari. Nei lavori preparatori al codice civile ancora vigente il danno non patrimoniale viene concepito come un altro effetto dell’illecito, ovvero un danno-conseguenza, al pari di quello patrimoniale. La giurisprudenza successiva al codice civile vigente, identifica in genere il danno non patrimoniale con l’ingiusto turbamento dello stato d’animo del soggetto offeso, conseguente a un fatto reato. La dottrina invece lo riconduce alla sofferenza fisica o psichica. Nel rispetto di questi orientamenti, l’art. 2059 c.c. sancisce che i danni non patrimoniali, identificati con i soli danni morali soggettivi, devono essere risarciti solo nei casi determinati dalla legge, sottraendoli alla disciplina dell’art. 2043 c.c. Da allora, le discussioni dottrinarie e giurisprudenziali sul danno non patrimoniale, precedenti l’entrata in vigore del codice civile del 1942, non si sono mai sopite. Il revirement della Corte Costituzionale Nel tempo accanto al danno patrimoniale e al danno non patrimoniale, si è delineato il danno biologico (o danno evento del fatto lesivo della salute), termine che evoca il bene giuridico, tutelato dall’art. 32 Cost. Il danno biologico, precisamente, ha il suo riconoscimento giuridico, come autonoma voce di danno risarcibile, con la sentenza n. 184/1986, che lo colloca all’interno dell’art. 2043 c.c. Prima di questo riconoscimento infatti il danno viene concepito come perdita economica – patrimoniale, non come perdita di diritti inviolabili dell’individuo. Esso pertanto viene risarcito solo se l’evento dannoso provoca una perdita economica o si identifica con un reato. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 184/86 prevede quindi il cumulo tra tre voci di danno: patrimoniale, morale e biologico (tertium genus). Riconoscendo però rilevanza alla persona come valore fondamentale e costituzionalmente tutelato, la Consulta non può limitare la tutela risarcitoria alle sole ipotesi di reato. In questa tutela si deve includere anche il diritto alla salute, in quanto diritto primario della persona, dalla cui lesione discende il riconoscimento del risarcimento del danno. Il fondamento giuridico di questo riconoscimento si colloca negli artt. 2 e 3 della Costituzione, che tutelano la persona in ogni sua espressione, ma anche nell’art. 32, che tutela il diritto alla salute e nel principio generale del neminem laedere, che trova il suo fondamento nell’art. 2043 c.c. e nell’intero ordinamento giuridico. Il danno biologico però, anche quando viene collocato all’interno dell’art. 2043 c.c. non trova pace, tanto è vero che è dovuta intervenire ancora la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 372/1994, per spostarlo nell’art. 2059 c.c., dove ancora oggi riposa.Con questo spostamento si supera così la limitazione della categoria dei danni non patrimoniali alla sola figura del danno morale soggettivo e l’art. 2059 c.c. finisce per accogliere ogni altra ipotesi di ingiusta lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, da cui discendono pregiudizi non valutabili economicamente. All’interno del danno non patrimoniale trova ospitalità anche il danno alla salute iure proprio, riconosciuto ai parenti della vittima, mentre resta ancora privo di disciplina il danno morale, non riconducibile ad una fattispecie di reato.Per questo passo ulteriore di deve aspettare un altro sconvolgimento dell’impostazione tradizionale del danno non patrimoniale, che si verifica a partire dall’anno 2003, con la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. Le sentenze del 2003 della Cassazione All’inizio del 2000, dopo diverse pronunce della magistratura di merito (tra cui, Trib. Torino 8.8.1995) all’interno del sistema risarcitorio entra anche il “danno esistenziale”, quale “lesione di diritti di rilevanza costituzionale”. Utilizzando il varco offerto dall’art. 2 Cost., la S.C. afferma l’importante principio per cui la tutela risarcitoria deve essere estesa a “tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana” (Cass. n. 7713/2000), ammettendo l’autonoma risarcibilità del danno esistenziale ex art. 2043 c.c. (Cass. n. 9009/2001). In pratica questa ampia categoria deve ricomprendere “le sottocategorie del danno biologico di natura psicofisica e le altre ipotesi risarcitorie diverse dalla tutela del diritto alla salute (Corte Conti, n. 10/2003). In questo modo, al danno biologico viene affiancato il danno esistenziale, il quartum genus per la tutela dei diritti garantiti costituzionalmente e diversi da quello alla salute. In questo quadro si collocano i cambiamenti del 2003, anno in cui viene sciolto il legame tra danno patrimoniale e reato. La sentenza n. 233/2003 della Corte Costituzionale, afferma, infatti, che l’art. 2059 c.c. deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito all’astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge. Tale sentenza
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_La separazione consensuale
La separazione dei coniugi La separazione consensuale è il procedimento che consente ai coniugi di separarsi di comune accordo stabilendo anche le condizioni economiche e l’affidamento dei figli Cos’è la separazione consensuale La separazione consensuale è, quindi, lo strumento che la legge mette a disposizione dei coniugi che intendono separarsi di comune accordo e che hanno perciò stabilito insieme i diritti relativi al patrimonio, all’assegno di mantenimento per il coniuge più debole e i figli, all’affidamento della prole e all’assegnazione della casa coniugale. L’accordo, che coinvolge tutti gli aspetti, viene stipulato in privato con l’assistenza di uno o due avvocati (a seconda che i coniugi abbiano deciso di farsi assistere in maniera comune o meno), ma per divenire efficace deve essere omologato dal Tribunale con apposito provvedimento. Tra le forme di separazione dei coniugi che ancora oggi si svolgono all’interno delle aule di giustizia, la separazione consensuale è sicuramente quella privilegiata dall’ordinamento e preferibile rispetto a quella giudiziale non solo per l’immaginabile minore conflittualità che si viene normalmente ad instaurare fra le parti (peraltro con notevoli riflessi positivi anche in merito ai rapporti con gli eventuali figli), ma anche perché presenta forme procedurali decisamente più snelle e rapide. Normativa di riferimento La separazione consensuale, per quanto riguarda i suoi aspetti sostanziali è disciplinata dall’art. 158 del codice civile, mentre è l’art. 711 del codice di procedura a dettare le regole procedurali. Vediamo cosa dicono le due norme. L’art 158 intitolato “Separazione consensuale” dispone che: “1. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice. 2. Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione.” L’art. 711 c.p.c, intitolato anch’esso “Separazione consensuale” ne disciplina il procedimento, dettando le seguenti regole: “Nel caso di separazione consensuale previsto nell’articolo 158 del c.c., il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell’articolo 708. 2. Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l’articolo 706 ultimo comma. 3. Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. 4. La separazione consensuale acquista efficacia con l’omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente. 5. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell’articolo precedente.” Dalle norme si possono ricavare le seguenti regole e fasi della separazione consensuale: * la separazione per avere efficacia deve essere omologata dal giudice; * l’omologazione può essere rifiutata se nell’accordo non si tutelano gli interessi dei figli; * la separazione consensuale si presenta con ricorso; * nell’udienza presidenziale si tenta di riconciliare la coppia; * fallita la conciliazione si da atto del consenso dei coniugi sulle condizioni che hanno indicato nell’accordo sui figli e sui loro rapporti; * le condizioni della separazione possono essere modificate tramite un procedimento in camera di consiglio. Il procedimento La procedura di separazione consensuale inizia con il deposito di un ricorso presso la Cancelleria del Tribunale ove almeno una delle parti ha la residenza o il domicilio. L’organo competente può, così, formare il fascicolo d’ufficio, nel quale vengono raccolti, oltre al ricorso stesso, anche tutti i documenti che i coniugi ritengono opportuno allegare, tra i quali necessariamente, si segnala, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni e la copia per sunto dell’atto di matrimonio. L’udienza di comparizione Conclusi tali adempimenti, il Presidente del Tribunale fissa l’udienza alla quale devono comparire personalmente i coniugi allo scopo di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione degli stessi. Il Presidente del Tribunale, a tal fine, ascolta i due coniugi, prima separatamente e poi congiuntamente, come previsto dall’articolo 708 del codice di procedura civile; in questa sede, inoltre, egli può adottare gli eventuali provvedimenti che ritiene necessari ed urgenti. Nel caso in cui si raggiunga la conciliazione, viene redatto un apposito verbale e la procedura di separazione ha termine. Qualora, invece, le parti persistano nella volontà di separarsi, il Presidente procede all’emanazione del decreto di omologazione delle condizioni indicate nel ricorso. I tempi Da tale momento, inizia a decorrere il termine di sei mesi per poter chiedere il divorzio. Soffermiamoci ora, schematicamente ma più nel dettaglio, su alcuni dei predetti passaggi: Come si propone la domanda di separazione consensuale Una volta che i due coniugi hanno trovato un completo ed esaustivo accordo su ciò che concerne la loro separazione, essi, per il tramite dell’avvocato o degli avvocati che li hanno assistiti, devono presentare un ricorso presso la Cancelleria del Tribunale competente indirizzandolo al Presidente dello stesso. Il ricorso deve contenere tutti i termini dell’accordo raggiunto, ad esso vanno allegati tutti i documenti che vengono richiesti dall’ufficio per la procedura e in esso deve comparire la richiesta di fissazione dell’udienza per la comparizione di entrambe le parti. Entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso il Presidente è tenuto a stabilire la data dell’udienza in cui esaminerà il caso. La competenza sulla domanda di separazione consensuale L’articolo 706 del codice di procedura civile prevede come regola generale quella in forza della quale la domanda di separazione si propone al giudice del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio. In caso di separazione consensuale, quindi, occorrerà fare riferimento al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi. NB: Secondo le previsioni dell’art. 706 c.p.c., se il coniuge convenuto è residente all’estero o risulta irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La fase presidenziale Dopo un esame sommario del ricorso presentato, il Presidente del Tribunale fissa la data dell’udienza a cui dovranno presenziare entrambi i coniugi personalmente. Le