Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Prova liberatoria sinistro stradale: ultime sentenze
Accertamento colpa esclusiva di uno dei conducenti e regolare guida dell’altro; tamponamento a catena di autoveicoli in movimento; criterio di distribuzione della responsabilità. L’accertamento della colpa esclusiva del conducente costituisce prova liberatoria dal concorso di colpa per l’altro soggetto coinvolto. La presunzione di pari responsabilità opera sia nei casi in cui sia accertata la condotta che ha causato il sinistro ed incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, sia nei casi in cui risulti impossibile accertare la condotta che ha causato il danno. Sinistro stradale: accertamento della responsabilità In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro; ne consegue che l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista. Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12884 Presunzione di pari colpa e onere probatorio Nel caso di scontro tra autoveicoli opera la presunzione di pari responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione dell’incidente; pertanto tale presunzione va esclusa solo se venga accertato che l’incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell’altro: Tale presunzione pone a carico di ciascuno dei conducenti l’onere della prova liberatoria: ne deriva che ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell’altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del codice della strada. Tribunale Crotone sez. I, 30/04/2021, n.416 Presunzione di pari responsabilità La presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054, comma 2, c.c. pone a carico di ciascuno dei conducenti l’onere della prova liberatoria. Ne deriva che ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell’altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del Codice della Strada ed immune da colpa generica, e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto. La prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa in questione non deve essere necessariamente fornita in modo diretto, dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico – esclusivo o assorbente, dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente. Corte appello Napoli sez. VIII, 25/09/2020, n.3246 Circolazione dei veicoli e presunzione di colpa La presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 comma 2 c.c. pone a carico di ciascuno dei conducenti l’onere della prova liberatoria, sicché ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell’altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del codice della strada ed immune da colpa generica, e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto. La prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 comma 2 c.c. non deve essere necessariamente fornita in modo diretto, dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico – esclusivo o assorbente – dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente. Corte appello Napoli sez. VIII, 15/05/2020, n.1731 Responsabilità da sinistri stradali In tema di circolazione stradale la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 comma 2 c.c. pone a carico di ciascuno dei conducenti l’onere della prova liberatoria, sicché ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell’altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del codice della strada ed immune da colpa generica, e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto. La prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 comma 2 c.c. non deve essere necessariamente fornita in modo diretto, dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico – esclusivo o assorbente, dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente. Corte appello Napoli sez. VIII, 15/05/2020, n.1731 Presunzione di responsabilità concorrente Trattasi quindi di accertamento in concreto della responsabilità, e della “esclusiva responsabilità” del danneggiato nella causazione del sinistro, con conseguente sollevazione del conducente dell’auto dall’onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro: ed infatti, la prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa ex art. 2054 c.c., comma 2, non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente. Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8885 La presunzione di pari responsabilità L’art. 2054, co. 2 c.c. prevede che, nel caso di scontro tra veicoli, sussiste una presunzione di pari responsabilità. La presunzione di pari responsabilità concorrente dei conducenti di veicoli coinvolti in uno scontro, di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., è residuale ed opera solamente nel caso in cui sia impossibile accertare con indagini specifiche la dinamica del sinistro e le relative responsabilità e nel caso in cui sia impossibile stabilire con certezza la quota di responsabilità delle
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_La promessa di matrimonio
Con la promessa di matrimonio, ex artt. 79-81 c.c., i nubendi manifestano la volontà di contrarre matrimonio anche se tale dichiarazione non li obbliga alla celebrazione La promessa di matrimonio, anche se ha origini arcaiche, è disciplinata dal codice civile agli articoli 79, 80 e 81 perché in base a quanto sancito dall’art. 29 della Costituzione, la famiglia, per il nostro ordinamento, si fonda sul matrimonio. Questi tre articoli nel tempo non hanno subito modifiche, neppure quando è intervenuta la Riforma del Diritto di Famiglia nel 1975. La formulazione elastica delle disposizioni ne ha permesso infatti l’applicabilità nonostante il mutamento dei costumi sociali. Il codice civile, per quanto riguarda la promessa di matrimonio, si occupa di disciplinarne le conseguenze giuridiche, precisando all’art. 79 che “la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento”. Dalla lettera della norma si evince in sostanza che la dichiarazione contenuta nella promessa non può avere carattere vincolante, poiché la libertà matrimoniale (scegliere di sposarsi o meno) rappresenta nel nostro ordinamento un diritto fondamentale della persona, quindi la volontà di contrarre matrimonio deve rimanere libera, spontanea e non coartata. Da qui la previsione di una disciplina specifica relativa alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto della promessa, ovvero dalla mancata celebrazione delle nozze. Tipologie di promessa di matrimonio Si possono rintracciare due tipologie di promessa matrimoniale, la promessa di matrimonio semplice e la promessa solenne, cui sono legati effetti e conseguenze differenti nel caso in cui alle stesse non seguano le nozze. Promessa di matrimonio semplice La promessa semplice (cd. fidanzamento ufficiale) è un atto, anche unilaterale, privo di particolari forme o requisiti con il quale si manifesta la volontà di unirsi in matrimonio. Questo tipo di impegno si qualifica pertanto come mero fatto sociale dal quale sorge in capo ai futuri coniugi unicamente un dovere di tipo morale a contrarre matrimonio. Promessa di matrimonio solenne L’art. 81 del codice civile disciplina invece la promessa solenne di matrimonio che può effettuarsi in due modalità: 1) con un impegno assunto vicendevolmente da persone di maggiore età, o dal minore ammesso a contrarre matrimonio, espresso in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata); 2) con la richiesta di pubblicazione di matrimonio secondo le modalità previste dall’art. 93 c.c. Promessa di matrimonio in comune o in chiesa La promessa di matrimonio, da non confondere con le promesse che gli sposi si scambiano durante il rito nunziale, può essere fatta in comune o in Chiesa. Con la promessa di matrimonio si rende ufficiale il passaggio dallo stato di fidanzati a quello di promessi sposi. Promessa di matrimonio in comune: quali documenti? Il luogo deputato a ricevere la promessa di matrimonio è il Comune e precisamente l’Ufficio dello Stato civile o l’Ufficio Matrimoni. Per procedere con la promessa di matrimonio è necessario predisporre prima tutta la documentazione necessaria: * documento d’identità dei promessi sposi; * modulo di richiesta per la pubblicazione di entrambi; * nulla osta al matrimonio se i promessi sposi sono cittadini stranieri; * la marca da bollo per le pubblicazioni (e i prossimi alle nozze sono stranieri occorre la marca da bollo per la legalizzazione, un’altra ed eventuale marca da bollo può essere necessaria se la richiesta di matrimonio viene rivolta a un altro Comune). Attenzione, perché se uno o entrambi gli sposi contraggono seconde nozze occorre produrre anche la copia integrale dell’atto di matrimonio precedente con tanto di annotazione della sentenza di scioglimento di matrimonio e della sentenza e la copia integrale dell’atto di matrimonio precedente, con l’annotazione a margine della sentenza della Sacra Rota se il matrimonio religioso precedente è stato annullato. Attenzione, non è necessario che siano presenti entrambi, se uno dei due si trova impossibilitato a presenziare, può conferire delega all’altro, allegando alla delega il proprio documento d’identità. Verificata la documentazione l’ufficiale dello stato civile dà lettura degli articoli, fa sottoscrivere l’atto, dopodiché si procede con le pubblicazioni, che possono essere effettuate in due Comuni diversi se i futuri sposi sono originari di due entri comunali differenti. Trascorso il tempo delle pubblicazioni, se nessuno si oppone alle nozze, gli sposi possono celebrarle con rito civile in Comune o in Chiesa. Anche in questo caso seguono le pubblicazioni. Concluse il periodo delle stesse viene rilasciata l’attestazione di avvenuta pubblicazione. Promessa di matrimonio in Chiesa La promessa di matrimonio in Chiesa si distingue da quella in Comune perché gli sposi in questo caso devono produrre il certificato che attesta la frequentazione e la validità del corso prematrimoniale, il certificato della compiuta comunione, il certificato della cresima e il documento con cui si manifesta il consenso religioso al matrimonio, che viene rilasciato all’esito del “processetto matrimoniale” che consiste in una serie di domande con cui si accerta la serietà delle intenzioni dei futuri sposi. Quanto tempo prima va fatta la promessa di matrimonio La promessa di matrimonio va eseguita preferibilmente due mesi prima delle nozze, precisando che si tratta di una formalità che, a differenza delle nozze vere e proprie, non richiede la presenza di testimoni. Tempi più lunghi, in genere attorno ai sei mesi, sono invece necessari se gli sposi sono stranieri. Possono infatti volerci tempi più lunghi per chiedere e ottenere i documenti necessari alle nozze. Effetti e conseguenze della promessa di matrimonio Pur non obbligando i nubendi a contrarre matrimonio, la scelta dell’uno o dell’altro tipo di promessa non è indifferente dal punto di vista giuridico patrimoniale. Restituzione dei doni Se alla promessa semplice non fa seguito il matrimonio, il codice civile all’art. 80 prevede che il promittente possa chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa, proponendo domanda entro un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio o della morte di uno dei promittenti. I doni da restituirsi sono quelle attribuzioni a titolo gratuito, valide ed efficaci, evidentemente giustificate dal fidanzamento/futuro matrimonio (es. anello di fidanzamento). I doni sono vere e proprie donazioni Doni che, come precisato dalla Cassazione n. 29980/2021: “non sono equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d’uso, ma costituiscono, appunto, vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice (Cass. n. 1260-94). Fermo restando, naturalmente, che la eventuale modicità del donativo, da apprezzare oggettivamente in relazione alla capacità economica del donante (v. pure Cass. n. 7913-01), fa sì che, in taluni specifici casi, il trasferimento
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Guida alla querela
La querela (artt. 120 – 126 del codice penale) è un atto con cui un soggetto, che è stato offeso da un reato non procedibile d’ufficio, manifesta all’autorità giudiziaria la volontà di perseguire penalmente il colpevole, essa è quindi una condizione di procedibilità Ex art. 120 c.p., il diritto di querela sorge in capo ad “ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza”. L’esercizio del diritto coincide, quindi, di regola con la stessa vittima del reato (soggetto passivo), che può esercitarlo personalmente o tramite procuratore speciale (art. 336 c.p.p.). Quando la persona offesa, invece, ha meno di 14 anni o è interdetta a causa di infermità di mente, il diritto è esercitato dal genitore o dal tutore. Per i minori che abbiano compiuto 14 anni e gli inabilitati il diritto di querela è esercitabile direttamente o, in loro vece, dal genitore, dal tutore o dal curatore, anche di fronte alla contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, delle stesse vittime. Cosa deve contenere la querela La dichiarazione di querela deve contenere due elementi essenziali: la notizia di reato e la volontà che si proceda penalmente in ordine allo stesso. Notizia di reato Il primo elemento consiste nella descrizione del fatto di reato, con eventuali notizie sull’autore dello stesso o sulle prove. Tuttavia, al querelante non compete dare una qualificazione giuridica all’evento, essendo sufficiente che lo stesso esponga anche succintamente il fatto (cfr. Cass. n. 4043/1985; Cass. n. 7313/1979). Volontà che si proceda penalmente Quanto al secondo elemento, la manifestazione della volontà da parte della persona offesa nel perseguire penalmente il colpevole del fatto di reato deve risultare in modo equivocabile dall’atto (Cass. Pen. n. 1445/1973). In tal senso, la giurisprudenza ha affermato che la sussistenza della volontà di punizione da parte della vittima non richiede formule sacramentali, pertanto, la stessa assume efficacia anche con la semplice dichiarazione “denuncio ad ogni effetto di legge” (Cass. n. 40770/2006) ed anche “implicitamente” (per c.d. fatto concludente) potendo riconoscersi la volontà di sporgere querela anche nell’atto con cui la persona offesa si costituisce parte civile, nonché “nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio” (Cass. n. 43478/2001). Sottoscrizione del querelante L’atto di querela deve, infine, contenere la sottoscrizione del querelante, che andrà autenticata laddove la dichiarazione venga presentata materialmente da persona diversa dal proponente. La mancata autenticazione della sottoscrizione, nell’ipotesi in cui la querela non venga recapitata personalmente dall’interessato, “riflettendosi sulla garanzia di sicura provenienza dell’atto dal titolare del diritto di querela – determina – l’improcedibilità dell’azione penale” (Cass. n. 21447/2008). Querela come condizione di procedibilità La querela è quindi, per i reati procedibili a querela di parte e non in altre modalità (d’ufficio, su richiesta o su istanza) una condizione di procedibilità del reato. Per i reati per i quali infatti l’ordinamento richiede la querela di parte, in sua assenza, l’azione penale non può essere esercitata, Essa rappresenta quindi un’eccezione al principio di obbligatorietà dell’azione penale perché rimette la decisione della punibilità direttamente alla persona offesa o a chi, per legge, può sporgerla al suo posto. Evidente la ratio della querela, ossia la minore considerazione, da parte dell’ordinamento, per i reati minori. Come sporgere querela La querela può essere presentata di fronte a un pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria (ovvero all’estero, ad un agente consolare), sia in forma orale (in tal caso sarà il pubblico ufficiale a redigere il verbale e a farlo firmare alla parte) che in forma scritta. Ove presentata personalmente dal proponente, l’autorità che la riceve, ex art. 337, 4° comma, c.p.p., deve provvedere all’attestazione della data e del luogo della presentazione, all’identificazione del soggetto che la presenta e alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero. L’atto può essere recapitato anche tramite un incaricato o spedito per posta raccomandata, previa autentica della firma del soggetto legittimato, anche da parte del soggetto difensore nominato (Cass. n. 36989/2010; Cass. n. 39049/2007). La giurisprudenza ha ritenuto valida anche l’autenticazione della firma da parte del difensore non formalmente nominato, purchè la volontà della nomina sia ricavabile da altre dichiarazioni presenti nell’atto, come l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione (Cass. n. 38905/2008; Cass. n. 26549/2006), mentre non è valida l’autentica della firma da parte di un avvocato non designato come difensore ma soltanto incaricato della sua presentazione (Cass. n. 42140/2008). Dove si presenta la querela La querela può essere presentata direttamente alla Procura delle Repubblica o agli organi della Polizia Giudiziaria. In questo secondo caso l’autorità di Polizia deve trasmettere la notizia criminis al Pubblico Ministero senza ritardo. Costui ricevuta la notizia di reato in modo diretto o tramite la polizia provvede ad iscrivere la notizia nel registro delle notizie di reato appunto, di cui all’art. 355 c.p.p. Termini per proporre querela In ordine ai termini, il diritto di querela secondo quanto dispone l’art. 124, 1° comma, c.p., deve essere esercitato entro tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato. Il termine è raddoppiato a sei mesi se il fatto concerne reati contro la libertà sessuale. Il diritto di querela, inoltre, salvo che la stessa non sia già stata proposta, si estingue con la morte della persona offesa (art. 126 c.p.). Di matrice giurisprudenziale è l’assunto teso ad ammettere che ai fini del computo della decorrenza del termine per la presentazione della querela, detto termine è da intendersi differito laddove la persona offesa debba compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale differimento si protrae solo per il tempo che si riveli concretamente indispensabile al compimento di tali verifiche, non potendo scaturire dalla colpevole inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l’imputato (Cass. n. 7988/2017). Conseguenze proposizione querela Una volta proposta la querela, prendono il via le indagini tese ad accertare l’effettivo verificarsi del fatto di reato lamentato ed, eventualmente, chi ne possa essere accusato. Se la notizia di reato risulta fondata, si procederà con il rinvio
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Perizia giurata e perizia asseverata: differenze
Con la perizia giurata il tecnico si assume la responsabilità di quanto dichiarato con un giuramento che rende davanti a un terzo, con quella asseverata la certificazione del contenuto proviene dallo stesso tecnico che la redige La perizia semplice e la conoscenza delle sue caratteristiche sono elementi utili a comprendere la differenza tra la perizia giurata e la perizia asseverata. Sarà capitato a tutti di avere bisogno del parere di un esperto. Pensiamo ad esempio alla perizia che viene richiesta a un tecnico su un immobile che vogliamo acquistare. Non è infrequente rivolgersi in questi casi a un ingegnere edile ad esempio o a un architetto per farci consigliare se il bene che vogliamo acquistare presenta dei difetti e ha caratteristiche congrue rispetto al prezzo che ci è stato richiesto. Il parere di un esperto può tornarci utile anche quando ad esempio facciamo un incidente, ci facciamo male e vogliamo sapere se il risarcimento che ci è stato offerto è corretto o se possiamo avanzare pretese ulteriori. In casi come questi rivolgendoci a un medico legale possiamo avere le idee più chiare sull’entità del danno che abbiamo subito e regolarci al meglio sulle azioni da intraprendere verso chi ci ha provocato delle lesioni. In questi casi, se la perizia viene redatta senza il rispetto di particolari formalità, da un tecnico esperto in un certo settore, dopo aver compiuto le sue ricerche e l’esame del bene o della persona, come nei casi sopra analizzati, allora la perizia, ossia la relazione redatta e firmata dal tecnico, è semplice. Il tecnico non è responsabile della veridicità del contenuto della perizia e non occorre alcuna formalità per impiegarla. Partendo da questo vediamo quando la perizia invece è giurata o asseverata. Perizia giurata La perizia giurata è definita così perché il tecnico che la redige si assume la piena responsabilità di quanto redatto, attraverso un giuramento, che certifica la veridicità del contenuto della perizia. Lo stesso firma infatti la perizia davanti a un pubblico ufficiale, che può essere il cancelliere di un tribunale o un notaio rendendo giuramento in relazione a quanto dichiarato nella perizia. Il giuramento viene reso nel rispetto di determinate formule sacramentali previste dalla legge, ossia di “aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità. Formula che può essere espressa, come annunciato, davanti al cancelliere di un tribunale (art. 5 del R.D. n° 1366/22) o davanti a un notaio (art. 1, comma 1, punto n° 4, del R.D. n° 1666/37). Il giuramento è talmente importante, che la legge penale punisce il tecnico che rende una falsa dichiarazione. Il reato che gli viene imputato, ossia di falso ideologico commesso da un soggetto privato in un atto pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. La perizia giurata si pone quindi nella posizione più elevata, per quanto riguarda il rispetto delle formalità richieste, rispetto alla perizia semplice e a quella asseverata, che tra i tre tipi è quella che presenta una formalità intermedia. Perizia asseverata La perizia asseverata infatti non richiede che le dichiarazioni relative al suo contenuto siano rese di fronte a soggetti terzi muniti di una certa autorità. E’ sufficiente che la certificazione provenga dallo stesso tecnico che la redige. In sostanza è lo stesso esperto che redige la perizia a certificare la veridicità e la correttezza del contenuto della relazione o la professionalità impiegata nel compimento delle operazioni peritali. In questo modo il tecnico si assume la piena responsabilità di quanto dichiarato nella perizia attraverso una formula dichiarativa che viene indicata nella perizia. Per cui se il perito commette un falso di tipo materiale o ideologico ne risponderà penalmente. Quando è preferibile la perizia giurata? Abbiamo visto che la perizia giurata è quella che, rispetto alla perizia semplice e a quella asseverata, prevede il rispetto delle maggiori formalità. La perizia giurata prevede infatti che il tecnico esperto, ovvero un professionista iscritto ad un albo, come un medico, un ingegnere, un architetto o un commercialista dopo aver redatto la perizia, si assuma la responsabilità penale di quanto scritto e dichiarato di fronte a un pubblico ufficiale, ovvero un cancelliere del tribunale o un notaio. Questo perché la relazione giurata in virtù del maggiore valore legale che riveste, è quella che presenta una maggiore credibilità nel momento in cui viene valutata da un giudice, ad esempio in un giudizio risarcitorio. Chi giura su quanto dichiarato nella relazione, se ne assume la piena responsabilità, ben sapendo di poter andare incontro anche a una responsabilità penale. La perizia giurata quindi, se così si può dire, è quella più sicura e attendibile, anche perché chi sa di poter andare incontro a delle conseguenze penali, difficilmente dichiarerà il falso o svolgerà il proprio compito con leggerezza e superficialità.
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Multa illegittima per chi fa salire in auto la prostituta
Per la Cassazione, la sicurezza e la disciplina dell’attività economica, come quella della prostituzione, non sono materia sulle quali il Sindaco può intervenire, multando il conducente che si ferma per far salire in auto una prostituta Illegittima per eccesso di potere la norma del regolamento di polizia locale del Comune che sanziona con una multa di 500 euro il conducente che si ferma sulla pubblica via per far salire una prostituta, con la scusa che in tal modo intralcia il traffico. La sicurezza pubblica è una materia di competenza statale, così come lo è l’iniziativa economica privata identificata con l’attività di prostituzione, i cui limiti possono essere stabiliti solo son legge dello Stato. Queste le precisazioni ricavabili dall’ordinanza della Cassazione n. 4927/2022 . Multa se si fa salire una prostituta in auto Nell’agosto 2015 una pattuglia della Polizia locale contesta a un automobilista la violazione del regolamento Comunale perché ha arrestato la marcia per far salire sul veicolo una prostituta. Viene quindi notificata una multa di 500 euro, ma il conducente ricorre al Giudice di Pace contro l’ordinanza ingiunzione, contestando l’illegittimità della norma del regolamento che avrebbe violato, chiedendo la disapplicazione. A propria difesa il Comune produce una sentenza del TAR, che ha rigettato un ricorso finalizzato a ottenere l’annullamento proprio della norma che il conducente avrebbe violato. Il Giudice di Pace però annulla l’ordinanza ingiunzione, previa disapplicazione del regolamento comunale di Polizia Locale. Il Comune appella la decisione, ma il Tribunale respinge l’appello ritenendo di non poter riconoscere efficacia alla sentenza del TAR invocata dall’ente evidenziando come “la previsione regolamentare in oggetto era in conflitto con una norma di tipo primario atteso che se la prostituzione, seppur contraria al buon costume, non costituisce un’attività illecita, è preclusa la possibilità di porre delle regole che creino ostacolo o intralcio allo svolgimento di tale libertà d’iniziativa economica se non mediante leggi statali.” Il Comune può regolare la circolazione per motivi di sicurezza Il Comune nel ricorrere in Cassazione con il primo motivo contesta al Tribunale di aver violato e falsamente applicato la norma sulla base della quale è stata sollevata la sanzione al conducente, in quanto il divieto dell’esercizio del meretricio, in base a quanto sancito dal regolamento di Polizia locale, non riguardava tutto il territorio comunale, ma solo le vie pubbliche, la cui tutela spetta all’Ente proprietario, in base ai poteri che gli sono riconosciuti dagli articoli 823 c.c. Rileva inoltre che la Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad eccezione della polizia amministrativa locale. Con il secondo motivo invece il Comune contesta la sentenza nel punto in cui ha ritenuto che l’art. 7, comma 1, lett. u) del RPU comprimerebbe in modo del tutto illegittimo la libertà d’iniziativa economica delle persone dedite alla prostituzione. Il Sindaco non ha competenza su sicurezza e iniziativa economica La Cassazione, che rigetta il ricorso, ritiene il primo motivo del tutto infondato, in quanto la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale “del DIgs. n. 261/2000, art. 54, comma 4, come sostituito dal D. L. n. 92/2008, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2008, art. 1, comma 1, nella parte in cui consentiva al Sindaco di adottare provvedimenti a contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciavano la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza.” Come già precisato dalla stessa Corte di Cassazione del resto “deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se temporalmente delimitate” in quanto il principio di legalità sostanziale, che è alla base dello Stato di diritto, non consente di attribuire totale libertà all’organo amministrativo investito della funzione, neppure se la finalità è di tutelare un bene o un valore, è infatti “indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell’azione amministrativa.” Eccesso di potere del Sindaco quindi per quanto riguarda la norma correttamente disapplicata dal giudice “avendo il Sindaco (…) fatto ricorso a un provvedimento apparentemente finalizzato alla regolamentazione della circolazione stradale di autoveicoli, per vietare il meretricio sessuale, con estensione, e tale aspetto è ancor più decisivo, in modo indiscriminato su tutto il territorio del Comune.” Infondato in ogni caso anche il secondo motivo perché l’attività della prostituzione non è illecita, rientra tra le attività economiche e la stessa può essere limitata solo da norme statali, come sancito dalla Corte di Giustizia Europea. Regola che vale anche se, come ha fatto il Comune nel caso di specie, adduce la tutela del cittadino, perché deborderebbe comunque in una competenza esclusiva dello Stato.
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Responsabilità medica e ospedaliera escluse se la malattia è difficile
Non sussiste la responsabilità medica del medico curante perché non ha le competenze specifiche per diagnosticare una malattia difficile insorta dopo l’ultima visita, né quella dell’ospedale se la malattia è difficile da curare Per la Cassazione non c’è responsabilità né per l’ospedale perché ha curato la paziente da una malattia difficile, né del medico curante perché la fibrosi polmonare era insorta dopo la visita di quest’ultimo. A nulla valgono i tentativi del marito di far ricadere la responsabilità della morte della moglie sui medici che l’hanno curata. Non rileva che l’ospedale si sia discostato dalla terapia precedente, né che la moglie non fosse stata informata sulle controindicazioni della nuova cura, visto che le infezioni insorte rientrano nelle normali conseguenze della terapia. Questo quanto emerge dalla Cassazione n. 4587/2022. La vicenda processuale Un vedovo agisce in giudizio per chiedere che venga dichiarata la responsabilità di un medico generico, di un primario di pneumologia e dell’ospedale in cui quest’ultimo operava, per la morte della moglie. L’attore contesta tardiva diagnosi della fibrosi polmonare che ha colpito la moglie e il non adeguato trattamento della malattia, effettuato tra l’altro senza il preventivo consenso della paziente, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti in proprio e iure hereditatis. Il giudice di primo grado accoglie solo in parte le domande, ritenendo fondata quella del mancato consenso informato con conseguente violazione dell’autodeterminazione della paziente, in quanto non informata della terapia a cui era sottoposta, con condanna dei medici al risarcimento danni dell’erede subiti in proprio. La Corte d’Appello innanzi alla quale viene impugnata la decisione di primo grado precisa che: l’attività istruttoria svolta fino a quel momento non era idonea a “dotare di chances la tesi attorea secondo cui la morte della moglie (affetta da una assai grave e veloce malattia polmonare con prognosi infausta) sarebbe stata causata da colpe mediche”; la terapia somministrata era quella prevista dallo stato dell’arte e che l’infezione cagionata dalla terapie rientrava tra gli effetti collaterali inevitabili di ogni cura a cui si ricorre nei casi estremi; è infondata la tesi che attribuirebbe al medico la responsabilità della colpa ospedaliera per averne avallato le cure in quanto “il medico di famiglia rispetto ai medici specialisti di un determinato reparto ospedaliero, non (aveva) di norma né le competenze specialistiche, per sindacare l’operato terapeutico dei sanitari ospedalieri, né il potere di condizionare le condotte di essi sanitari, né alcuna compartecipazione alle scelte di essi, restando, sostanzialmente al pari di un congiunto del ricoverato, un mero visitatore”, tanto più che dalla testimonianza resa dalla madre della defunta è emerso che lo stessa aveva visitato la donna in una data anteriore rispetto alla diagnosi della malattia. La Corte conferma quindi il risarcimento solo per violazione del consenso informato liquidato in euro 5000 considerato che, anche alla luce delle informazioni dei medici sulle possibili infezioni, la donna non si sarebbe sottratta alle cure stante l’estrema gravità della malattia e l’assenza, all’epoca, di valide cure alternative. Omessa diagnosi e mancata acquisizione consenso Nel ricorrere in Cassazione il vedovo lamenta difetto di motivazione in relazione alla responsabilità dei medici per omessa diagnosi e corresponsabilità per le scelte terapeutiche effettuate durante il periodo del ricovero. Con il secondo motivo di ricorso invece deduce motivazione assente, insufficiente e contraddittoria e l’omessa decisione sulla quantificazione del danno morale per violazione del consenso informato, sottolineando il fatto che i medici che hanno preso in cura la moglie si sono discostati dalla terapia precedente, a cui la stessa era stata sottoposta e che stava funzionando, ignorando e andando contro il parere dei sanitari del precedente ospedale. Informazioni sul cambio di terapia che, se la moglie avesse conosciuto, non avrebbe accettato. Con il terzo motivo il ricorrente contesta infine la condanna al pagamento delle spese, perché da compensare. Malattia difficile, nessuna responsabilità medica La Corte rigetta il ricorso per intero per le seguenti ragioni. Il primo motivo è inammissibile in quanto tende a sollecitare un riesame della valutazione compiuta dai medici, che come è nota, è preclusa in sede di legittimità. La censura non si confronta con la ratio della decisione nel punto in cui esclude la responsabilità del medico generico, del tutto estraneo alle cure messe in atto in ospedale, anche alla luce del fatto che i primi sintomi di fibrosi polmonare sono emersi dopo che la donna si era fatta visitare dal proprio medico e che il ricorrente non ha censurato la statuizione della sentenza della Corte che ha ritenuto non provata la circostanza che il medico, già in quella sede, aveva rilevato un peggioramento delle sue condizioni respiratorie. Inammissibile anche il profilo della doglianza con cui si lamenta un error in iudicando perché lo stesso si riduce in un apprezzamento dei fatti finalizzato a dimostrare la responsabilità medica per omessa diagnosi al medico curante e omessa indicazione di uno specialista capace di curare la moglie, esclusa dalla corte di appello. Inammissibile anche il secondo motivo sul quale è intervenuta una doppia conforme, anche perché generico nel contestare i criteri di liquidazione del danno morale per violazione del consenso informato e perché mira a una rivisitazione del giudizio di fatto, che è riservato al giudice di merito sulla responsabilità dell’ospedale e del medico specialista. Infondato anche il terzo motivo di ricorso perché “il concetto di soccombenza rilevante ai fini della condanna alle spese si valuta sulla globalità della decisione di merito, non certo sulle eccezioni preliminari respinte”.
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Autovelox: multa annullata se notificata dopo 90 giorni
Per il giudice di pace di Acqui Terme il comune deve anche rimborsare le spese legali al ricorrente Il Giudice di Pace di Acqui Terme, con Sentenza n. 05/2022 depositata il 10.02.2022, ha accolto il ricorso di un automobilista che chiedeva l’annullamento di un verbale di accertamento di violazione del codice della strada per eccesso di velocità, elevato a proprio carico dalla Polizia Locale, notificatogli oltre i novanta giorni previsti dall’art. 201 C.D.S. No all’esimente del ritardo congruo Nello specifico, l’infrazione, accertata con apparecchiatura elettronica in circostanze tali da non consentire la notifica immediata, risultava essere avvenuta il 09.02.2021 mentre l’atto veniva consegnato al servizio postale per la notifica al trasgressore solo in data 21.05.2021. Non ha trovato accoglimento la tesi dell’Ente resistente che sosteneva vi possa essere un giustificato scostamento tra il momento dell’infrazione e quello della effettiva identificazione del trasgressore (in questo caso avvenuto 14 giorni dopo l’infrazione) dovendo così far decorrere il termine per la notifica da tale data successiva. Il Giudice, aderendo ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità (per tutte Cassazione, Sez. VI n. 7066/2018), ha ritenuto che una tale interpretazione della norma aprirebbe una “indebita area, non tanto di discrezionalità della Pubblica Amministrazione, quanto di assoluta arbitrarietà, ed, in ogni caso, manifestamente illegittima per violazione dell’art. 201 CdS, poiché legittimerebbe ogni Comune, a seconda delle dimensioni, della dotazione organica e delle risorse a disposizione, nonché finanche invocando il proprio dissesto finanziario, ad invocare l’esimente del ritardo congruo, come intercorso tra accertamento dell’infrazione ed accertamento ed identificazione del colpevole”. Per tale motivo la sanzione veniva annullata e l’Ente veniva anche condannato a rimborsare le spese legali del ricorrente.
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Risarcimento ai parenti della vittima di incidente stradale
Danno parentale: come ottenere dall’assicurazione il risarcimento in caso di morte o di grave invalidità di un familiare. Non solo i familiari conviventi della vittima di un sinistro stradale possono chiedere all’assicurazione il risarcimento per il decesso di quest’ultima. Anche gli altri parenti, se dimostrano un vincolo affettivo con il deceduto, hanno diritto a un ristoro. E ciò riguarda sia il «danno non patrimoniale» (quello cioè per la sofferenza conseguente alla perdita della persona amata) che, in alcuni casi, quello «patrimoniale» (conseguente alla perdita del reddito prodotto dalla vittima). A tale conclusione è arrivata ormai la giurisprudenza con numerose pronunce. Il risarcimento ai parenti della vittima da incidente stradale è un diritto ormai riconosciuto in tutte le aule di giustizia. Si parla a riguardo di «danno parentale». Risarcimento per invalidità di un familiare A ben vedere, la giurisprudenza ha ammesso il risarcimento anche in assenza di decesso, quando l’invalidità abbia determinato una perdita economica per il nucleo familiare. Si pensi al lavoratore autonomo che, a seguito di un grave sinistro, non possa più svolgere la propria attività lavorativa con cui manteneva il coniuge e i figli. Ed anche nel caso della donna casalinga il cui impegno in casa, inibito dall’invalidità, deve essere sostituito da una colf a pagamento. Quale prova dovranno fornire i parenti della vittima di un incidente per ottenere il risarcimento? Secondo i giudici è necessario dimostrare due importanti elementi: un effettivo reciproco vincolo di affetto familiare; l’intensità del legame affettivo. Fornire la prova di tali elementi è assai difficile; perciò la giurisprudenza si accontenta anche di semplici indizi che lascino ritenere e presupporre la sofferenza subìta dalle parti per l’improvviso distacco con il proprio congiunto e l’improvvisa recisione del rapporto parentale. Dunque, il danno parentale è ipotizzabile e dimostrabile facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Come chiarito dal tribunale di Napoli, il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai parenti della vittima di un fatto illecito non richiede una prova specifica della sussistenza di tale danno, ove la sofferenza patita dai parenti possa essere accertata, in via presuntiva, sulla base di circostanze, quali lo stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, idonee a dimostrare l’esistenza di un legame affettivo di particolare intensità. Anche l’assenza di un rapporto di stretta parentela, come quello tra nuora e suocero o tra nonno e nipote, consente di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito da una delle due parti per la morte dell’altra. Risarcimento parenti non conviventi Secondo la giurisprudenza, non è necessario che il defunto fosse convivente per pretendere dall’assicurazione il risarcimento, anche se tale convivenza può comunque costituire un elemento da valutare per l’accertamento della sussistenza di una solida e duratura relazione affettiva (prova che, come detto, è essenziale per allargare il risarcimento anche ai parenti della vittima). La Cassazione ritiene ormai pacificamente che «in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta dai congiunti della vittima stradale, questi ultimi devono provare l’effettività e la consistenza della relazione affettiva, rispetto alla quale il rapporto di convivenza» non è necessario, «ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità». È sempre la Suprema Corte a scrivere che l’assenza del requisito della convivenza non è elemento sufficiente per escludere il risarcimento del danno per la morte di parente in un incidente stradale. «In tema di danno parentale, l’assenza del requisito della convivenza non può essere di per sé considerato un elemento sufficiente per escludere il risarcimento del danno per la morte di un parente in un incidente stradale. Sussiste il danno parentale, pertanto, anche in assenza di convivenza. A precisarlo è la Cassazione accogliendo con rinvio il ricorso dei nipoti di una donna deceduta dopo essere stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada, nei confronti del conducente, del proprietario e dell’assicurazione. Per la Suprema corte va superata l’aprioristica esclusione del risarcimento nei confronti dei parenti che non abitano con la vittima. Va sempre accordata, invece, la possibilità di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto». Secondo il tribunale di Torino, l’individuazione dei soggetti a cui riconoscere il risarcimento del danno per perdita del prossimo congiunto può prescindere sia dal rapporto di stretta parentela, sia da un rapporto di convivenza, «allorché risulti provata l’effettiva consistenza della relazione affettiva, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può eventualmente (a seconda dei casi) costituire elemento probatorio utile». Secondo una pronuncia della Corte d’appello di Reggio Calabria, i genitori potrebbero chiedere il risarcimento del danno patrimoniale per la morte del figlio giovane se dimostrano che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni dei genitori, o che questi ultimi, in futuro, avrebbero verosimilmente e probabilmente avuto bisogno delle sovvenzioni del figlio.
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Pagamento dell’assicurazione in ritardo: il risarcimento viene
Se l’assicurazione accetta il pagamento tardivo senza riserve e condizioni, la copertura ha effetto retroattivo? In caso di pagamento in ritardo dell’assicurazione, viene riconosciuto il risarcimento? Come certamente saprai, se fai un incidente stradale o ti rubano l’auto quando ormai l’assicurazione è scaduta non ti spetta alcun risarcimento. Se anche provvedi a rinnovarla, la polizza inizia ad operare solo dopo la mezzanotte del giorno in cui hai effettuato il pagamento. Ma cosa succede se ti rechi in fretta e furia allo sportello della tua compagnia, versi il premio e questo viene accettato senza alcuna riserva? Può la copertura assicurativa retroagire al momento in cui si è verificato l’evento indennizzabile? La questione è stata sottoposta al vaglio della Cassazione. Alla Suprema Corte è stata appunto posta la seguente domanda: se viene effettuato il pagamento dell’assicurazione in ritardo, spetta il risarcimento? Nel caso di specie un assicurato, che aveva subito il furto della propria auto durante la scoperta assicurativa, si era affrettato a pagare immediatamente il premio dovuto. Pagamento che era stato incassato dalla compagnia senza alcuna “postilla”. Sicché, l’uomo aveva anche presentato la richiesta di risarcimento. Richiesta rigettata. Di qui il ricorso in tribunale. Vediamo cosa prescrive la nostra legge in merito. Assicurazione scaduta: che succede? La norma che regola le conseguenze della scadenza dell’assicurazione Rc-auto è l’articolo 1901 del Codice civile. Questo detta due importanti regole. In caso di nuovo contratto, se l’automobilista non paga il premio (o, in caso di pagamento rateizzato, la prima rata), la copertura non opera anche se c’è stato un accordo informale tra le parti o se il contratto è stato regolarmente firmato. È quindi necessario il materiale versamento del denaro alla compagnia. Una volta effettuato il pagamento, la polizza inizia ad operare dalla mezzanotte del giorno del pagamento. Il che significa che l’assicurato non può ancora usare l’auto. Resta tuttavia facoltà dell’assicuratore anticipare questo momento e consentire all’assicurato di guidare da prima, rendendo efficace ed operativa la polizza prima delle ore 24. In caso di rinnovo di un precedente contratto o di pagamento della seconda rata del premio annuale, la polizza resta sospesa dalla mezzanotte del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza. È ciò che viene detto «periodo di tolleranza». Quindi, sia nell’ipotesi di scadenza della prima rata che della seconda (e quindi anche del contratto annuale) l’automobilista ha 15 giorni per saldare il proprio debito. Se non lo fa entro la mezzanotte del quindicesimo giorno, la copertura cessa fino a che non viene pagata la rata. Da questo momento in poi, ogni incidente avvenuto per colpa dell’automobilista privo di assicurazione viene indennizzato non già dalla sua compagnia ma dal cosiddetto Fondo di Garanzia Vittime della Strada che però si rivale sul responsabile del sinistro. Pagamento assicurazione oltre la scadenza: che succede? Poniamo il caso di un automobilista che paghi il premio quando ormai l’assicurazione è scaduta ossia oltre il 15° giorno dalla suddetta scadenza (ad esempio il 17° giorno). In tal caso, secondo la Cassazione, anche se la compagnia accetta il pagamento senza riserve, la copertura comunque non retroagisce ad un momento anteriore. Dunque, l’eventuale sinistro avvenuto tra il 15° giorno dalla scadenza del contratto o del pagamento della seconda rata e quello di pagamento della polizza resta pur sempre scoperto. La Suprema Corte ha dunque ribadito il principio secondo cui l’accettazione senza riserve di un premio tardivamente pagato non comporta l’indennizzabilità del sinistro avvenuto durante la scopertura assicurativa. Pagamento tardivo assicurazione: Cassazione Per ciò che attiene alla compatibilità di una accettazione senza riserve da parte dell’assicuratore di una rata di premio con la volontà dello stesso di avvalersi della sospensione, sussistono in realtà due orientamenti all’interno della stessa Cassazione. Secondo il primo, l’accettazione senza riserve del pagamento tardivo del premio costituisce rinuncia alla sospensione dell’efficacia del contratto. Una seconda e più rigorosa interpretazione ritiene invece che la volontà dell’assicurazione di rinunciare all’effetto sospensivo della polizza a partire dal 15° giorno può sì essere manifestata anche per fatti concludenti, ma deve essere chiara e inequivoca. La sentenza in commento ha ritenuto di seguire quest’ultimo orientamento, definito «più coerente con la disciplina legale del mancato pagamento del premio». La Cassazione ha quindi ribadito che «la rinunzia agli effetti della sospensione non può essere desunta dall’aver l’assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, ma deve manifestarsi con una specifica espressione di rinunzia da parte dell’assicuratore».
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Incontri online: come difendere la privacy
Le regole del Garante per la protezione dei dati personali di chi frequenta siti di dating e usa le app dedicate: cosa fare per tutelare la propria riservatezza. Cerchi l’anima gemella o sei disposto ad avventure sentimentali o erotiche? Per soddisfare i tuoi desideri hai a disposizione tantissimi siti e app di dating che ti aiutano a incontrare persone del sesso opposto o, se preferisci, anche del tuo stesso sesso. Puoi selezionarle per preferenze, abitudini, età, provenienza geografica e zona di residenza. Una volta trovato il soggetto prescelto, stabilire un contatto è facilissimo. Chi vuole può rimanere sul virtuale, altrimenti è possibile darsi un appuntamento per conoscersi e, se c’è gradimento reciproco, iniziare a frequentarsi, e poi chissà. Attenzione però: iscrivendosi a questi siti o community si forniscono parecchi dati personali; poi, nell’onda dell’euforia, c’è chi dà informazioni riservate sulla propria vita o scambia immagini intime e scatti hot. Ma non sempre chi riceve queste preziose informazioni le tiene per sé e le mantiene confidenziali. Se i dati vengono divulgati, la scappatella può costare cara. E allora come difendere la privacy negli incontri online? Il Garante per la protezione dei dati personali, preoccupato dal fenomeno, ha realizzato un vademecum di consigli utili. Conoscendoli, si possono prevenire parecchie fregature, non solo sentimentali ma anche finanziarie, perché c’è il rischio di vedersi svuotare il conto corrente da chi ha carpito password e credenziali di accesso. Peggio ancora, si può essere vittime di sextortion, le estorsioni a sfondo sessuale che avvengono ricattando chi incautamente ha inviato proprie foto di nudo e subisce richieste di denaro per evitare che vengano diffuse in pubblico o mandate alla famiglia. Ma anche quando non c’è una pretesa economica, se gli scatti o i video privati finiscono nelle mani sbagliate c’è il pericolo di incappare nel revenge porn, la divulgazione fatta per vendetta, allo scopo di danneggiare la reputazione della persona ritratta nelle immagini. Insomma, il terreno è minato e dietro a un cuore che batte dall’altra parte dello schermo o del display ci può essere un malintenzionato senza scrupoli, pronto a truffarci e a metterci nei guai. Dunque, è bene sapere in anticipo come difendere la privacy negli incontri online. Dating online: i consigli del Garante per difendere la privacy «Quando insegui Cupido online, fai attenzione alla privacy!» esordisce il Garante nel suo comunicato, che fornisce consigli molto importanti per difendere la propria riservatezza nel dating online. Il primo suggerimento è un invito alla riflessione: «Sei consapevole che, per quanto utili, questi servizi possono raccogliere, trattare ed eventualmente diffondere numerose informazioni che ti riguardano, anche di carattere molto sensibile, come ad esempio le tue abitudini sociali e i tuoi orientamenti sessuali?». In molti casi, questa consapevolezza manca e ci si lancia in prodezze di cui, poi, ci si potrebbe pentire. Così il Garante illustra «alcune piccole accortezze» che è bene considerare quando fai uso di siti e app di dating. Sono esattamente dieci, come un piccolo decalogo. Eccole. L’informativa sul trattamento dei dati personali «Leggi sempre con grande attenzione l’informativa sul trattamento dei dati personali. In particolare, cerca di capire quanti e quali dati verranno raccolti, chi tratterà i tuoi dati personali e con quali finalità, per quanto tempo verranno conservati i dati personali che ti riguardano e se possono essere condivisi con terze parti per finalità commerciali o di altro tipo». L’informativa sul trattamento dei dati personali deve essere presente su ogni sito e App e va consultata attentamente prima di iscriversi, in modo da esprimere un consenso consapevole. Ogni trattamento non autorizzato integra una violazione di legge compiuta da chi ha acquisito i tuoi dati e ne dispone in maniera arbitraria. Gli accorgimenti tecnici «Al momento dell’iscrizione, fornisci solo i dati indispensabili per fruire del servizio. Controlla le impostazioni privacy ed eventualmente disattiva ogni strumento di raccolta di informazioni non essenziali per utilizzare il servizio. Laddove possibile e nel caso non sia indispensabile, limita o blocca la possibilità che la app di dating acceda alla memoria o ad alcune funzionalità (microfono, camera, ecc.) del tuo smartphone. Disattiva l’accesso ai dati di geolocalizzazione del tuo smartphone se non è assolutamente necessario per fruire del servizio». Una telecamera che si accende a tua insaputa o un microfono che funziona in maniera occulta possono costituire gravi violazioni della privacy, se non hai dato il tuo consenso in anticipo. Nella maggior parte dei casi, non è indispensabile farlo e conviene bloccare l’accesso delle App di dating a queste funzionalità. Il nickname e la casella e-mail «Considera la possibilità di interagire inizialmente con gli altri utenti utilizzando un nickname o pseudonimo e di iscriverti non utilizzando la tua e-mail abituale, ma creandone una ad hoc, che magari non contenga riferimenti al tuo nome e cognome. In questo modo, sarai più protetto in caso di eventuali diffusioni – anche involontarie o accidentali – di dati che ti riguardano e potrai anche assicurarti di non poter essere rintracciato “fuori” dai servizi di dating da utenti con cui non vuoi interagire. Per le stesse ragioni – e anche per evitare che la app o il sito di dating abbiano eventualmente accesso a ulteriori informazioni che ti riguardano – anche se è più facile e rapido, evita di iscriverti tramite l’accesso ai tuoi profili social o ad altri servizi online (motori di ricerca, repository musicali, ecc.)». Molti dimenticano che anche il nome e il cognome sono dati personali, così come la casella e-mail, soprattutto se è quella “ufficiale” e usata abitualmente per motivi di lavoro. Perciò, almeno nei primi tempi, nel dating online è opportuno preservare la propria identità, per evitare di essere bersagliati da richieste sgradite. La foto profilo «Rifletti sulla pubblicazione della tua foto nel profilo. Vuoi davvero essere facilmente riconoscibile da tutti? Sai che scaricando e inserendo la tua foto in un motore di ricerca è possibile accedere a numerose informazioni che ti riguardano? Laddove possibile, decidi eventualmente di rendere la foto del tuo profilo accessibile solo agli utenti che autorizzi o a quelli con cui accetti di interagire». Anche la propria immagine, come quella che ci ritrae in volto o a figura intera, è un dato personale che va divulgato con cautela. Fornisci la tua foto solo a utenti “selezionati” e