Tariffe, Costi e Prezzi Investigatore privato a Milano, Agenzia Investigativa a Milano IDFOX Tel.02344223 Una delle domande più frequenti rivolte ad un investigatore privato è: quanto costa al giorno e quali sono le tariffe?

Tariffe, Costi e Prezzi Investigatore privato a Milano, Agenzia Investigativa a Milano IDFOX Tel.02344223 Una delle domande più frequenti rivolte ad un investigatore privato è: quanto costa al giorno e quali sono le tariffe? Per rispondere a questa domanda occorre chiarire quali sono le varianti che compongono i costi e le tariffe, cosa è compreso nei servizi investigativi e cosa si rischia con investigazioni a prezzi modici, oltre al rischio di commettere reati se si segue o si fa seguire una persona e non si è un investigatore professionista. Investigatore Privato: Quanto costa rivolgersi ad un investigatore Privato? le domande più frequenti che viene  posta all’agenzia investigativa. Queste sono solo alcune delle variabili del costo di un investigatore. Vuoi sapere il costo per un investigazione non esitare a contattarci per un preventivo gratuito. Investigatore Privato a Milano Autorizzato Risolviamo anche casi Estremi!!! Investigatore  Private a Milano, quanto costa?  le prove raccolte da un investigatore privato autorizzato, si possono usare in Tribunale? SI!     PRESSO L’AGENZIA INVESTIGATIOVA IDFOX Srl  COSTI sono preventivamente concordati con il cliente:   Costi orari e giornalieri degli investigatori privati La tipologia d’indagine, l’obiettivo ed il tempo per raccogliere sufficienti prove sono tra i fattori che vanno a comporre i costi di un servizio investigativo a Milano. Poiché’  le molte varianti sono molteplici, non è possibile stabilire un importo a priori, ma è necessario decidere con il cliente le strategie d’indagine per un bilanciamento tra obiettivi da raggiungere e la somma che si è in grado di investire. A livello di tariffe , per un servizio efficace non si può scendere al di sotto di un minimo di 600 euro. I detective privati generalmente propongono tariffe giornaliere tra 600 e 1.300 euro , oppure tariffe orarie di circa  45 € all’ora per agente operativo. Le tariffe dell’Agenzia investigativa IDFOX  sono depositate presso la Prefettura di Milano, e presso la sede  dell’agenzia Investigativa IDFOX Srl, via Luigi Razza 4 Milano     Tariffe per investigazioni aziendali o Private Accertamenti dinamici e statici: Da € 05 a € 100 all’ora per Agente Rilevamento microspie / malware: Da € 400  per ufficio / device*   Affidatevi ad un investigatore Privato Autorizzato, serio e competente: Agenzia investigativa IDFOX SRL , Since  1991,  leader nel settore, offre  servizi  professionale, mirati e specializzati nelle  indagini confidenziali, indagini private ed aziendali , investigazioni matrimoniali, accertamenti infedeltà, tutela minori e compagnie sospette, Investigazioni aziendali,  concorrenza sleale, doppio lavoro, assenteismo dipendenti, amministratori, dirigenti,  controspionaggio e antisabotaggio industriale, indagini e controlli su soci e dipendenti, bonifiche ambientali e telefoniche, indagini bancarie Italia ed estero, compreso paesi off- share e paradisi fiscale e paradisi fiscale. I nostri investigatori altamente formati, tutti proveniente dalle Forze dell’Ordine,  operano con le più moderne metodologie garantendo risultati certi e per uso Legale.       Da 30 anni che smascheriamo gli Infedeli!!! Siamo specializzati   a svolgere investigazioni private, anche estreme,  con la massima serietà e riservatezza in Italia ed all’Estero. Investigatore privato a Milano Autorizzato dalla Prefettura  di Milano.   Risultati Certificati uso Legale_Operativi Italia Estero Chiamaci per richiedere una consulenza gratuita oppure un preventivo Chiamaci per richiedere una consulenza gratuita oppure un preventivo IDFOX  Srl  International Detectives Fox  (r)  Via Luigi  Razza 4 – 20124 – Milano Tel: +39 02344223 (R.A.)  – Tel.+39 026696454 (H 24) Aut.Gov. n.9277/12B15E www.idfox.it  mail: max@idfox.it CHI SIAMO: Max Maiellaro, Il titolare dell’agenzia IDFOX SRL, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, inoltre è stato responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso multinazionali operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni, dai marchi e brevetti dalla concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how ed alla tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero. Questa è la storia dell’agenzia IDFOX SRL, ed è il motivo per il quale i nostri clienti ci apprezzano per i risultati e per la riservatezza. Garantiamo la massima riservatezza, professionalità e risultati garantiti. IDFOX SRL è autorizzata con licenza per investigazioni private ed Aziendali – Art.134 TULPS; Indagini Penali – autorizzazione Art. 222 del D.L.vo 271/89 ed Art. 327 Bis del c.p.p. così come modificati dalla L.397/00 l’effettuazione di indagini difensive a favore della difesa rilasciate dalla Prefettura di Milano ed autorizzazione Agenzia Recupero Crediti n.13/D Questura Milano. Scegliere chi è legalmente autorizzato è una garanzia.   COME SI SCEGLIE UN SERIO  E PROFESSIONALE PROFESSIONISTA “INVESTIGATORE PRIVATO”?   Come si sceglie il MIGLIORE “INVESTIGATORE PRIVATO”? Quanti anni di esperienza investigativa possiede, da quanto tempo opera  e con quali risultati? Professionalità: nessun intermediario Capacità: consulenza immediata e trasparente Sede dell’agenzia: verificare se e dove esiste davvero la sede dell’agenzia, attraverso utenze telefoniche fisse, pagine bianche, pagine gialle, ecc   Per ciò che riguarda l’aspetto economico, è bene sapere che esistono delle tabelle prezzi autorizzate dalla Prefettura, alle quali l’agenzia investigativa deve attenersi e sul mandato investigativo dovrà essere riportato l’importo/tariffa oraria pattuita, più Iva e spese.  Nulla vieta però all’investigatore privato e al cliente stesso, di accordarsi su un corrispettivo “a forfait” in base alla natura dell’indagine.   Non scegliere l’investigatore privato più economico nè quello che propone delle promozioni o sconti vari, e nemmeno quello contattato telefonicamente che vi richiede, per svolgere l’incarico, di inviare del denaro accreditandolo su Poste Pay; e nemmeno quelli mascherati dietro tariffe falsamente abbordabili, mascherati dietro a titoli inesistenti, mascherati dietro a finte lauree o attestati altisonanti. Ricordatevi che non ci si può improvvisare investigatore privato e soprattutto, senza aver avuto precedentemente un incontro presso la sede dell’agenzia investigativa e senza aver firmato un regolare contratto investigativo.  DIFFIDATE! DIFFIDATE!   Non affidatevi a chi Vi fissa una consulenza al bar, alla fermata delle metropolitana, in stazione, ecc.   Non effettuate pagamenti/acconti su carte

Investigatore Privato Milano, Agenzia Investigativa Milano, Investigazione Privata Milano, Private Investigator Milan. Tel.+3902344223, mail: max@idfox.it Cosa fa un investigatore privato: mansioni, regolamenti e settori lavorativi? Prezzo, Costi, Tariffe, Investigatore Privato.

Investigatore Privato Milano, Agenzia Investigativa Milano, Investigazione Privata Milano, Private Investigator Milan. Tel.+3902344223, mail: max@idfox.it Cosa fa un investigatore privato: mansioni, regolamenti e settori lavorativi? Prezzo, Costi, Tariffe, Investigatore Privato. In questo vademecum scopriamo cosa fa un investigatore privato, la figura professionale che ricerca e raccoglie informazioni di vario genere su commissione. Vediamo quali sono le necessità e i settori per cui è richiesto e i risultati auspicabili da un’operazione di investigazione privata. L’investigatore privato ha come obiettivo professionale principale quello di trovare e registrare informazioni e prove utili riguardanti il caso per cui è stato assunto. La valutazione del caso Vista la massima riservatezza e attenzione richiesta alla mansione, ancora prima di iniziare l’operazione di indagine, l’investigatore privato deve valutare con cura le motivazioni della clientela e poi decidere se accettare o meno l’incarico. La valutazione avviene durante un primo incontro formale ma comunque coperto dal segreto professionale durante il quale ha modo di stabilire se procedere costituisca o meno un illecito o un danneggiamento a terzi. La pianificazione delle mansioni In caso di esito positivo del colloquio preliminare, l’investigatore concorda e pianifica di comune accordo con il cliente le azioni da intraprendere al fine di ottenere le informazioni necessarie. In una giornata lavorativa tipo, l’investigatore privato impiega gran parte del suo tempo in: -ricerca e acquisizione delle informazioni e delle prove relative al caso affidatogli dal cliente -analisi dei possibili dati inerenti al caso presenti su database e fonti di pubblico dominio -appostamenti e pedinamenti -fotografie e video solo in luoghi pubblici -registrazione di dialoghi (solo quelli avvenuti in sua presenza) -esame dei luoghi indicati dal cliente previa autorizzazione del proprietario -localizzazione degli spostamenti con strumentazioni professionali -richiesta del supporto di collaboratori e dipendenti -controllo e miglioramento della qualità – del materiale raccolto -creazione di un report dettagliato da presentare al cliente. L’insieme dei materiali raccolti dall’investigatore privato ha valore anche durante lo svolgimento di processi penali e civili perciò è fondamentale che il professionista abbia la giusta formazione nel settore. I documenti nel dossier per il cliente L’investigatore fornisce al cliente un pacchetto composto da diverse tipologie di prove quali: -fotografie e video con data e ora dell’acquisizione (riproduzioni meccaniche) -registrazioni di conversazioni avvenute in presenza dell’investigatore -domicilio e residenza -redditi lavorativi da dipendente o da autonomo -certificati di proprietà di terreni, abitazioni, veicoli e altri beni mobili e immobili -presenza di ipoteche sui beni posseduti -presenza di insolvenze (protesti, procedure concorsuali o altre tipologie di eventi di tipo pregiudizievole) -informazioni sulla proprietà intellettuale e industriale. Secondo la Legge, il dossier fornito dall’investigatore privato ha valore di prova perciò può essere utilizzato a favore del cliente durante un processo civile o penale, insieme alla testimonianza dell’investigatore stesso. La regolamentazione professionale Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) regolamenta le attività dell’investigatore privato e il Decreto del Ministero dell’Interno numero 269 del 2010 disciplina le caratteristiche e i requisiti minimi di qualità. In particolare, l’articolo 5 identifica la classificazione delle attività di investigazione in: – privata (familiare, matrimoniale, patrimoniale e ricerca di persone scomparse) -aziendale (esame pre-assunzione, concorrenza sleale, assenze ingiustificate, frodi e abusi) -commerciale -assicurativa -difensiva (raccolta di prove per processi civili e penali) -speciale per indagini demandate da leggi o decreti ministeriali. Sono delineati anche i confini oltre i quali l’investigatore privato non può operare senza infrangere la Legge. Cosa non può fare l’investigatore privato L’investigatore per lavorare in modo legale deve richiedere delle specifiche autorizzazioni per lo svolgimento dell’indagine e alcune azioni restano comunque escluse dal suo operato. Ad esempio, l’investigatore privato non può introdursi senza permesso all’interno di proprietà private, tanto meno farvi riprese o fotografie, né svolgere mansioni tipiche delle forze dell’ordine e dei pubblici ufficiali quali gli arresti, gli interrogatori, le perquisizioni, le intercettazioni telefoniche, le consultazioni di dati sensibili (conti bancari e altri documenti personali). Se agisse altrimenti, violerebbe la Legge italiana sul diritto alla privacy. La tipologia di documentazione prodotta Di solito le documentazioni (cartacee e digitali) vengono ricavate attraverso ricerche su: -atti giudiziari -atti notarili -atti amministrativi -quotidiani e riviste -email -chat -lettere -quaderni e diari personali -tracce lasciate durante la navigazione online -profili dei social media. La tecnica applicata e la determinazione fanno la differenza nella buona riuscita dell’operazione. Il percorso di formazione Se la professione dell’investigatore privato ti incuriosisce, vediamo quali sono i requisiti e le modalità per diventarlo. Il Decreto del Ministero dell’Interno numero 269 dell’anno 2010 regolamenta la professione dell’investigatore privato e indica quattro diverse categorie: titolari dipendenti commerciali titolari commerciali dipendenti. Ognuna delle tipologie presenta diversi criteri di accesso e peculiarità nello svolgimento della mansione. Investigatori titolari Tra i quattro livelli della professione, quello da titolari è il più alto e permette di avviare un’agenzia investigativa in proprio e assumere dei dipendenti. I requisiti I titoli richiesti sono: * la laurea in uno dei corsi a scelta tra giurisprudenza, scienze investigative *  , economia, psicologia con indirizzo forense, sociologia e titoli equiparati *  lo svolgimento di almeno tre anni di praticantato presso un investigatore privato qualificato attraverso un contratto di lavoro dipendente *  certificato da un attestato; *  la partecipazione a dei percorsi sia teorici che pratici di perfezionamento in ambito dell’investigazione privata tenuti da università oppure centri di formazione accreditati dal Ministero dell’Interno. In alternativa, sono ritenute valide anche le esperienze di indagine svolte nel corpo delle forze di polizia * per almeno cinque anni, senza note di demerito nel curriculum. Il Ministero dell’Interno ritiene valida l’esperienza svolta nei corpi delle forze di polizia d’Italia in sostituzione a tutti i requisiti eccetto quelli riguardanti i titoli di studio. Investigatori dipendenti Alla seconda categoria è permesso di esercitare la professione solo in veste di dipendenti e collaboratori di un investigatore titolare oppure di un’agenzia investigativa. I requisiti Il titolo di studio richiesto per gli investigatori dipendenti è il diploma della scuola secondaria di secondo grado oppure in alternativa il completamento di un’indagine documentata presso un reparto di tipo investigativo delle forze pubbliche di almeno cinque anni concluso senza demerito. In aggiunta

Matrimonio e il regime patrimoniale della famiglia, Richiedi una consulenza Agenzia Investigativa IDFOX Srl tel.02-344223 Riflessioni sul sistema matrimoniale italiano, dalla disciplina costituzionale al divorzio, e sul regime patrimoniale della famiglia

matrimonio e il regime patrimoniale della famiglia, Richiedi una consulenza Agenzia Investigativa IDFOX Srl tel.02-344223 Riflessioni sul sistema matrimoniale italiano, dalla disciplina costituzionale al divorzio, e sul regime patrimoniale della famiglia * Il matrimonio nella Costituzione * La celebrazione del matrimonio * L’istituto giuridico del divorzio * I regimi patrimoniali della famiglia Il matrimonio nella Costituzione Il matrimonio è disciplinato dall’articolo 29 della Costituzione che lo riconosce come il fondamento della famiglia. È un istituto giuridico che va oltre il campo dello stretto diritto privato in quanto i suoi scopi e la sua funzione toccano direttamente l’interesse pubblico. Il fine del matrimonio è la costituzione della famiglia. Esso mira alla conservazione della sua unità pertanto la sua durata non deve essere condizionata dalla semplice volontà dei soggetti che lo hanno posto in essere. E questo deve essere chiaro per il giurista come per ogni uomo: il matrimonio come istituto giuridico è destinato all’integrazione dell’uomo con la donna. Esso viene identificato in definitiva come cellula fondamentale della vita sociale. È possibile intendere la parola matrimonio in due sensi come atto giuridico (matrimonio in fieri)e come rapporto giuridico (matrimonio in facto). L’atto di celebrazione del matrimonio non è mai lasciato alla sfera esclusiva dei privati. Difatti esso è sottoposto a una procedura in cui c’è l’intervento di chi rappresenta l’autorità essendo evidente che in esso vi sono interessi superiori a quelli degli sposi. Matrimonio religioso e matrimonio civile È opportuno a questo punto operare una distinzione tra il matrimonio religioso celebrato dal parroco o dal ministro di altro culto e il matrimonio civile celebrato dall’ufficiale di stato civile ovverosia il sindaco. Il sistema matrimoniale italiano è stato ampiamente riformato con l’introduzione dei Patti Lateranensi del 1929. In particolare all’articolo 34 del concordato si leggeva che lo Stato Italiano volendo ridonare all’istituto del matrimonio il significato di pilastro della famiglia riconosce per la prima volta l’esistenza del matrimonio concordatario che ha contemporaneamente effetti civili e religiosi. Le norme canoniche in questo modo richiamate non sono soltanto quelle attenenti alla forma ma anche quelle che riguardano la sostanza che cioè toccano la valida costituzione del rapporto secondo il diritto canonico. Il principio venne applicato in concreto con la legge numero 847 del 27 maggio 1929. Un’altra legge del 24 giugno dello stesso anno riconobbe efficacia al matrimonio civile celebrato con le forme proprie dei culti acattolici. Inoltre con gli accordi di Villa Madama del 1984 il sistema è stato profondamente modificato con la legge numero 121 del marzo 1985. Infatti all’articolo 8 si è limitata la trascrivibilità per gli effetti civili del matrimonio alle condizioni che siano rispettati i limiti di età e che non esistano altri impedimenti civili inderogabili. Limiti importanti sono pure previsti al riconoscimento delle sentenze canoniche di nullità. In via di prima approssimazione possiamo affermare che il matrimonio canonico consiste in quel negozio giuridico che si esprime attraverso il diritto della chiesa e che produce gli effetti civili per mezzo del procedimento della trascrizione con cui le parti acquistano lo stesso status coniugale che avrebbero potuto conseguire con il matrimonio civile. Con l’introduzione del matrimonio concordatario attraverso l’articolo 34 dei Patti Lateranensi del 1929 si riconosce al matrimonio contemporaneamente valore religioso ma anche valore civile. Difatti il parroco subito dopo la prestazione del consenso legge agli sposi i tre articoli del codice civile per ammonirli intorno agli obblighi che si vengono ad assumere di fronte alla società civile. Il matrimonio può essere celebrato anche secondo uno dei vari culti acattolici. Lo Stato Italiano procedendo attraverso trattative bilaterali con i rappresentanti e le diverse confessioni dichiara di riconoscere effetti civili a matrimoni celebrati secondo i vari culti a condizione che essi siano trascritti nei registri dello stato civile. Il ministro del culto redige l’atto di matrimonio ed entro cinque giorni lo trasmette all’ufficiale di stato civile per la trascrizione. In relazione alle confessioni che non hanno concluso particolari accordi rimane in vigore la legge 1159 del 29 che allora si intitolava al matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti ammessi. Al matrimonio inteso come situazione abbiamo contrapposto l’odierna concezione del matrimonio inteso come atto giuridico. La celebrazione del matrimonio Alla base della vita matrimoniale vi è senz’altro la celebrazione del matrimonio. Questo aspetto della celebrazione distingue il matrimonio dal concubinato. Il primo infatti anche se non più caratterizzato dall’ indissolubilità è sempre un rapporto di stabilità . La dottrina si è affaticata per determinare la natura giuridica di tale atto. Per i canonisti esso è un sacramento e un contratto tra le parti, per i civilisti invece viene esclusa la possibilità di identificarlo come contratto a causa del fatto che l’ufficiale celebrante non si limita a documentare la volontà degli interessati ma partecipa attivamente come rappresentante dell’autorità all’atto di costituzione del nucleo familiare e inoltre per l’accordo delle parti a cui è rimessa solo la facoltà di aderire con un duplice sì allo schema enunciato dall’ufficiale celebrante senza indicare le volontà atipiche e specifiche desiderate da loro. Secondo quindi la dottrina civilistica maggioritaria mancherebbe nel matrimonio tanto la sostanza quanto la forma del contratto. Molto discussa e criticata è stata anche la tesi contrapposta (la teoria contrattuale) cioè la tesi che vuole pure l’essenza del matrimonio nell’atto di chi rappresenta l’autorità. Possiamo concludere che la volontà delle parti in questo campo ha un valore così grande che riesce impossibile considerarla soltanto come il presupposto degli effetti che deriverebbero direttamente dalla volontà dello Stato. Il matrimonio è un atto complesso che si allontana dalla conformazione tipica dei negozi di diritto privato perché una delle tre persone che lo pongono in essere necessariamente deve essere un soggetto di diritto pubblico. È un atto solenne nel quale la forma assume rilievo particolare perché essa non è soltanto necessaria ma è sufficiente per l’esistenza del matrimonio civile. Requisiti per la celebrazione di un matrimonio valido In relazione ai requisiti che costituiscono la base del matrimonio vi è senza dubbio l’età. ll diritto civile richiede la maggiore età .Tuttavia il tribunale per i minorenni può

Addebito separazione per maltrattamenti: il punto della Cassazione La Suprema Corte di Cassazione ha affrontato un tema centrale nel diritto di famiglia: l’addebito della separazione in caso di maltrattamenti, Richiedi una consulenza Agenzia Investigativa IDFOX Srl tel.02-344223

Addebito separazione per maltrattamenti: il punto della Cassazione La Suprema Corte di Cassazione ha affrontato un tema centrale nel diritto di famiglia: l’addebito della separazione in caso di maltrattamenti, Richiedi una consulenza Agenzia Investigativa IDFOX Srl tel.02-344223 * Addebito separazione per maltrattamenti * Il caso * I motivi di ricorso * Presupposti per la dichiarazione di addebito in generale * L’onere della prova * Presupposti per la dichiarazione di addebito in caso di maltrattamenti * Conclusioni Addebito separazione per maltrattamenti Con l’ordinanza n. 11208 del 26 aprile 2024, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato un tema centrale nel diritto di famiglia: l’addebito della separazione in caso di maltrattamenti. Questa pronuncia, pur non introducendo nuovi principi in materia, assume notevole rilevanza poiché offre per la prima volta una sintesi organica dei tratti distintivi dell’addebito per maltrattamenti rispetto alle altre cause di addebito della separazione. La Corte, infatti, ha tracciato un breve excursus sui presupposti per l’addebito e sull’onere della prova a carico delle parti coinvolte, sia in generale che con specifico riferimento ai maltrattamenti, richiamando i più importanti arresti giurisprudenziali che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni. In questo articolo esamineremo nel dettaglio il percorso argomentativo seguito dalla Corte. Il caso L’ordinanza in commento prende in considerazione la vicenda di due coniugi che si sono separati nell’anno 2020 avanti al Tribunale di Pescara. Con sentenza n. 1240/2020 il suddetto Tribunale, dopo aver pronunciato sentenza di separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, aveva respinto la richiesta di addebito al marito formulata da quest’ultima e di conseguenza anche la domanda volta a ottenere un contributo al proprio mantenimento. Lo stesso Tribunale aveva poi disposto l’affido condiviso del figlio minore delle parti con collocamento presso il padre e aveva disciplinato le modalità di visita e di frequentazione della madre, ponendo a carico di quest’ultima, con decorrenza dal novembre 2020 l’obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Di contro, la separazione era stata addebitata alla moglie per aver compiuto reiterate aggressioni fisiche nei confronti del marito. La Corte D’Appello di L’Aquila ha poi confermato la sentenza del giudice di prime cure. I motivi di ricorso Contro la decisione della Corte D’Appello di L’Aquila la moglie ha proposto ricorso per cassazione fondato su due specifici motivi di impugnazione: Primo motivo di ricorso Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 151 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello addebitato la separazione alla moglie senza verificare l’assolvimento del duplice onere probatorio, poiché a detta della ricorrente la dimostrazione della violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio deve essere accompagnata dall’accertamento del nesso di causalità tra la violazione dei doveri commessi dalla ricorrente e la fine dell’unione familiare; Secondo motivo di ricorso Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 315 bis e 337 ter c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello vietato l’espatrio del minore senza una valida ragione. Per chiarezza espositiva ed evitare di focalizzare l’attenzione su questioni che non riguardano il tema oggetto di discussione, in questo articolo esamineremo solo il primo dei due motivi di impugnazione, che risulta essere l’unico attinente all’argomento odierno: l’addebito della separazione per maltrattamenti. Presupposti per la dichiarazione di addebito in generale La Suprema Corte nel suo percorso logico-argomentativo ha ricordato che i presupposti per ottenere una pronuncia di addebito della separazione sono essenzialmente due: * l’accertamento dell’intervenuta violazione dei doveri posti dall’art. 143 c.c. a carico dei coniugi; * l’accertamento che tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare tale situazione. L’onere della prova L’onere probatorio incombente su chi richiede l’addebito della separazione Con riguardo all’onere della prova, la Corte di Cassazione ha poi rammentato che, in base alle regole generali, deve ritenersi gravante sulla parte che richiede l’addebito della separazione l’onere di provare sia il comportamento del coniuge contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l’efficacia causale di tali comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Ovviamente, l’indagine sull’intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti tenuti da entrambi i coniugi, non potendo essere giudicata la condotta dell’uno senza un raffronto con quella dell’altro. Solo tale comparazione consente in concreto di riscontrare se e quale incidenza queste condotte abbiano riservato nel verificarsi della crisi matrimoniale. L’onere probatorio incombente su chi respinge la richiesta di addebito È, invece, onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui la propria eccezione si fonda, vale a dire la preesistenza della crisi matrimoniale rispetto alla violazione dell’obbligo derivante dal matrimonio. Presupposti per la dichiarazione di addebito in caso di maltrattamenti Ciò premesso, in questa ordinanza la Suprema Corte ha chiarito che i principi pocanzi accennati, che si applicano per le altre cause di addebito della separazione, non possono applicarsi alla particolare causa di addebito della separazione per maltrattamenti. Con specifico riferimento alle violenze inflitte da un coniuge all’altro, la Suprema Corte ha invero precisato che esse costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale ma anche la dichiarazione di addebito all’autore delle stesse. La prova della violazione in caso di maltrattamenti Come espressamente chiarito dalla Suprema Corte, a differenza di quanto avviene per le altre cause di addebito della separazione, l’accertamento delle condotte violente esonera il giudice da effettuare una comparazione con i comportamenti dell’altro coniuge, trattandosi di atti sostanzialmente non comparabili in quanto non omogenei (Cass., Sez. I, ordinanza n. 31351 del 24 ottobre 2022; Cass., Sez. VI, ordinanza n. 3925 del 19 febbraio 2018; v. già Cass., Sez. I, Sentenza n. 7321 del 07 aprile 2005 e Cass., Sez. I, Sentenza n. 11844 del 19 maggio 2006). La prova della

Tutela della Privacy, Richiedi una consulenza Agenzia Investigativa IDFOX Srl – tel.02344223, Si confidavano al telefono per conoscere il loro futuro ma venivano registrati dalla società di chiaroveggenza online che violava la privacy

    Tutela della Privacy, Richiedi una consulenza Agenzia Investigativa IDFOX Srl – tel.02344223, Si confidavano al telefono per conoscere il loro futuro ma venivano registrati dalla società di chiaroveggenza online che violava la privacy   I clienti raccontavano le loro esperienze e le proprie storie sentimentali ai medium rivelando informazioni sensibili sul proprio conto, come le condizioni di salute e l’orientamento sessuale, con la speranza di conoscere il loro futuro, ma non sapevano che facendo quelle confidenze intime al telefono o tramite chat stavano dicendo addio alla loro privacy. Due società che offrono consultazioni di chiaroveggenza a distanza registravano infatti sistematicamente tutte le conversazioni che avevano con i clienti, arrivando a memorizzare i dati fino a 6 anni per finalità di marketing, e conservando le registrazioni con il pretesto di monitorare la qualità del servizio fornito, usandole poi per fare poi il training ai propri dipendenti, nonché per dimostrare che i contratti delle richieste di consultazione erano regolarmente conclusi ed eseguiti, e quindi per eventuali tutele legali in caso di contestazioni da parte di coloro che magari erano insoddisfatti per non aver ottenuto una predizione gradita dal cartomante o indovino di turno. È accaduto in Francia, dove l’autorità per la protezione dei dati transalpina (CNIL) ha scoperto e punito le violazioni della privacy commesse da due società di chiaroveggenza online, la Cosmospace, che è stata multata per 250.000 euro e la Telemaque, che ha ricevuto una sanzione di 150.000 euro. Anche se non si comprende quanto i clienti fossero consapevoli che tutto quello che rivelavano ai veggenti veniva memorizzato e messo agli atti, l’autorità ha comunque contestato alle due società il trattamento illecito di dati personali effettuato senza un esplicito consenso da parte degli interessati, che anche dopo la consultazione richiesta continuavano a ricevere per lungo tempo mail e messaggi promozionali che li invitavano a fruire nuovamente dei servizi di chiaroveggenza.   Inoltre, la CNIL ha ricordato che in ogni caso, quando le aziende raccolgono informazioni sensibili come quelle relative a salute e sessualità, dovrebbero sempre aver informato preventivamente i propri clienti e ottenere il loro consenso esplicito al trattamento dei dati, come previsto dall’art.9 del GDPR, e che il semplice desiderio di ricevere benefici psichici attraverso le consultazioni non può essere considerato come valida autorizzazione ad acquisire tutte quelle informazioni sulla sfera privata delle persone. Riguardo alla conservazione delle conversazioni, anche se l’autorità non ha posto un divieto a priori, ha precisato che qualora questo avvenga, l’interessato deve essere correttamente informato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo sulla privacy, e le registrazioni non possono comunque essere conservate più del necessario nei server aziendali, motivo per cui tra le violazioni accertate da cui sono scaturite complessivamente 400.000 euro di sanzioni, è stato incluso anche il mancato rispetto del principio di “minimizzazione” previsto dall’art.5 del GDPR, secondo cui il trattamento dei dati deve essere proporzionato alle finalità perseguite, e nella fattispecie per le attività di marketing il tempo di conservazione ammesso dall’autorità è stato determinato nel massimo di 3 anni, mentre le due società di chiaroveggenza tenevano i dati per una durata doppia del tempo consentito. Al di là di tutte le prescrizioni normative che società come Cosmospace e Telemaque sono tenute a rispettare per non incorrere nelle sanzioni previste dal GDPR, chi è interessato a rivolgersi a un servizio di chiaroveggenza a distanza dovrebbe fare prima delle verifiche sull’affidabilità del soggetto a cui dovrebbe raccontare dettagli sul proprio conto che sarebbe opportuno rimanessero strettamente confidenziali, sempre che tali operatori siano effettivamente in grado di predire il futuro o indovinare se una persona è davvero la propria anima gemella. Fonte Internet

I messaggi WhatsApp sono considerati validi come prova in un processo Richiedi una consulenza Agenzia Investigativa IDFOX Srl – tel.02344223

I messaggi WhatsApp sono considerati validi come prova in un processo Richiedi una consulenza Agenzia Investigativa IDFOX Srl – tel.02344223 I messaggi WhatsApp sono prove valide in processo. Una volta depositati serve però una perizia tecnica sul dispositivo, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale in materia. È quanto emerge da un’ordinanza emessa dal Tribunale di Urbino nell’ambito di una causa nel corso della quale il giudice aveva incaricato un ingegnere di svolgere la CTU (consulenza tecnica d’ufficio) sul telefonino, ordinandogli di acquisirlo.   L’ordinanza riguarda una causa nella quale un creditore esigeva il pagamento di quanto ad egli dovuto dal debitore. Quest’ultimo, però, si opponeva sottolineando che data l’assenza di una Pec o altri documenti scritti, come una raccomandata, contenenti la richiesta di pagamento, il credito era da considerarsi prescritto. L’avvocato difensore del creditore, aveva chiesto allora di ammettere come prove alcuni messaggi scambiati tra i due sulla nota piattaforma di messaggistica istantanea, ricevendo l’approvazione del Tribunale di Urbino. Nell’ordinanza emessa il 7 giugno 2024 dal Tribunale di Urbino, il giudice ha ammesso i messaggi di WhatsApp depositati come valida prova, spiegando che essi “possono assumere la veste di prova in quanto, con l’avvento delle nuove tecnologie, sempre più persone si affidano, anche per le pratiche commerciali, a short messages o altro tipo di messaggeria”. È lo stesso codice civile, al suo art. 2712, prosegue il Tribunale, a disporre che “ogni rappresentazione meccanica di fatti e cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate”, mentre l’art. 2719 stabilisce che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loro conformità all’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”. Posto che la parte debitrice non aveva disconosciuto la paternità dei messaggi depositati, il giudice ha ammesso le prove, ma specificando la necessità di verificare con perizia l’autenticità delle conversazioni e la collocazione temporale dei messaggi. Infatti, con sentenza n. 49016/2017 la Corte di Cassazione ha posto un importante paletto all’utilizzabilità come prova di simili scambi, chiarendo che hanno valore a condizione che siano acquisiti i supporti informatici “contenenti la relativa registrazione al fine di verificare l’affidabilità, la provenienza e l’attendibilità del contenuto di dette conversazioni” Tribunale di Urbino Ordinanza 07 giugno 2024 Fonte internet

Investigazioni Aziendali, Cassazione, l’investigatore ammesso solo per atti illeciti del lavoratore Richiedi una consulenza Agenzia Investigativa IDFOX Srl – tel.02344223

Investigazioni Aziendali, Cassazione, l’investigatore ammesso solo per atti illeciti del lavoratore Richiedi una consulenza Agenzia Investigativa IDFOX Srl – tel.02344223 Nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato le agenzie investigative operano lecitamente solo nel caso in cui la vigilanza sui dipendenti non sconfini in una forma di controllo occulto sull’attività lavorativa vera e propria, la quale può essere direttamente esercitata solo dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori. Precisa la Cassazione (sentenza 15094/2018) che la vigilanza tramite agenzia investigativa deve necessariamente limitarsi agli atti illeciti del lavoratore che non siano riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione lavorativa. In altri termini, l’intervento degli investigatori può giustificarsi solo nel caso in cui sia stato commesso un illecito e vi sia la necessità di una verifica più approfondita per accertare il contenuto effettivo delle violazioni, oppure se vi sia un fondato sospetto che atti illeciti siano in corso di svolgimento.   La Suprema corte rimarca che questa interpretazione non si applica unicamente ai lavoratori chiamati a svolgere la propria attività all’interno dell’impresa, ma anche nel caso in cui la prestazione sia resa prevalentemente all’esterno dell’unità aziendale, come avviene, ad esempio, nel caso degli ispettori di cantiere. La Cassazione cita alcuni esempi paradigmatici di controllo investigativo legittimo, richiamando quello che viene svolto sui movimenti del dipendente, al di fuori dell’orario di lavoro, per verificare la violazione del divieto di concorrenza o l’uso improprio dei permessi per l’assistenza ad un familiare in situazione di grave handicap. Il caso sul quale si è pronunciata la Cassazione è relativo al licenziamento per giusta causa intimato nei confronti di un addetto all’attività esterna di ispezione, nei confronti del quale la società ha accertato, per mezzo di relazione investigativa, la non veritiera attestazione sulla esecuzione dei controlli in cantiere, in realtà mai svolti. Riformando la sentenza di primo grado, la Corte d’appello aveva ritenuto utilizzabile sul piano probatorio gli esiti dell’indagine investigativa, confermando la legittimità del licenziamento per irrimediabile lesione del vincolo fiduciario. La Cassazione ribalta questa decisione, accogliendo la tesi del lavoratore per cui l’attività dell’agenzia investigativa è avvenuta in assenza di un giustificato sospetto sulla realizzazione di condotte illecite. La Suprema corte ribadisce che l’imprenditore può avvalersi di soggetti esterni per attività di tutela del patrimonio aziendale, tra i quali le agenzie investigative, ma non per vigilare sul mero adempimento dell’obbligazione lavorativa, neppure se ciò intervenga rispetto a mansioni da svolgersi fuori dall’unità aziendale. È sempre necessario, per la Cassazione, che l’attività investigativa sia promossa sul presupposto di un atto illecito già compiuto o di cui si abbia il fondato sospetto che esso sia in corso di esecuzione. Fonte internet  

Infedeltà Coniugale, Cassazione, l’ex coniuge non viola la privacy se sbircia il conto in banca, Richiedi una consulenza Agenzia Investigativa IDFOX Srl – tel.02344223

  Infedeltà Coniugale, Cassazione, l’ex coniuge non viola la privacy se sbircia il conto in banca, Richiedi una consulenza Agenzia Investigativa IDFOX Srl – tel.02344223 Chi deve pagare l’assegno di mantenimento non può più spacciarsi per povero. L’ex coniuge, infatti, ha diritto a sbirciare nel suo conto corrente senza per questo essere condannato al risarcimento del danno per violazione della privacy. È quanto si evince dall’ordinanza n. 20649 della Corte di cassazione. La vicenda riguarda un uomo che ha chiesto i danni alla ex moglie dopo che questa ha chiesto e ottenuto dalla banca l’estratto conto bancario.     Il tutto per ricevere un assegno parametrato ai guadagni effettivi. Dopo questa azione lui si è rivolto alle autorità giudiziarie chiedendo il risarcimento del danno alla donna. Risarcimento per violazione della privacy che però non ha ottenuto.   Per i giudici di merito, infatti, la signora, nel richiedere le informazioni alla banca, non ha violato alcuna norma di legge né ha tantomeno tenuto un comportamento fraudolento. Inoltre, circostanza non di poco conto sul piano giuridico, l’uomo non era riuscito a dimostrare alcun danno. Resta da stabilire se l’istituto poteva, in relazione alle vigenti norme sulla privacy, rendere noti i dati senza incorrere in alcuna violazione. Ma probabilmente la circostanza sarà oggetto di un separato giudizio. In un precedente importante di due anni fa la stessa Cassazione, con la sentenza 20106, aveva invece affermato un grosso rischio per la banca qualora un suo dipendente avesse spiato il conto di un cliente per riferirlo all’ex coniuge del correntista, per usare poi i dati riservati nella causa di separazione. In questi casi la prassi è questa: una volta che il garante privacy ha accolto il reclamo dell’interessato, nel giudizio di opposizione l’authority si trova nella stessa posizione della parte privata: gli basta allora dimostrare che l’accesso ai dati personali è avvenuto senza autorizzazione ad hoc, mentre spetta alla banca provare che il trattamento effettuato risponde invece al consenso prestato dal cliente quando è stato aperto il rapporto con l’istituto di credito. E non bisogna dimenticare che la violazione delle modalità di trattamento dei dati personali è fonte di risarcimento di danni non patrimoniali. In quell’occasione, fra l’altro, la Cassazione fornì un’indicazione fondamentale: la liberatoria del cliente non autorizza affatto la banca al trattamento di dati personali che vanno oltre la verifica dell’andamento del rapporto di credito, e dunque al di fuori del contratto che lega le parti, per fini del tutto estranei a quest’ultimo. Fonte internet

Con la sentenza 40295/2024, la Cassazione si è pronunciata chiarendo l’ambito di applicazione del reato di “accesso abusivo ad un sistema informatico” all’interno di un rapporto di lavoro, nella fattispecie in cui un responsabile si era fatto dare da un’impiegata a lui gerarchicamente subordinata le credenziali di accesso al sistema informatico aziendale. Richiedi una consulenza Agenzia Investigativa IDFOX Srl – tel.02344223

Con la sentenza 40295/2024, la Cassazione si è pronunciata chiarendo l’ambito di applicazione del reato di “accesso abusivo ad un sistema informatico” all’interno di un rapporto di lavoro, nella fattispecie in cui un responsabile si era fatto dare da un’impiegata a lui gerarchicamente subordinata le credenziali di accesso al sistema informatico aziendale. Richiedi una consulenza Agenzia Investigativa IDFOX Srl – tel.02344223   Fonte internet  

Indagini su Investimenti-truffa, tra le vittime anche Caterina Caselli. Indagato un broker residente in Svizzera.  Richiedi una consulenza agenzia investigativa IDFOX Srl Tel.+3902344223 – info@idfox.

Indagini su Investimenti-truffa, tra le vittime anche Caterina Caselli. Indagato un broker residente in Svizzera.  Richiedi una consulenza agenzia investigativa IDFOX Srl Tel.+3902344223 – info@idfox.it Avrebbe messo in piedi “un sofisticato sistema societario, creato ad hoc al fine di collocare in Italia, attraverso una folta rete di agenti, diverse tipologie di prodotti finanziari, come polizze assicurative sulla vita, strumenti finanziari derivati, servizi di investimento in un fondo lussemburghese, in assenza delle prescritte autorizzazioni per operare fuori sede, nei confronti di imprenditori del Nord Italia in possesso di ingenti patrimoni mobiliari”. È quanto emerso dalle indagini del Nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf, in un’inchiesta della Procura di Milano, che ha portato all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo da circa 18 milioni di euro a carico di una persona residente in Svizzera, “fondatore di un gruppo societario ed amministratore di alcune società elvetiche”. È Daniele Migani, il cui nome è emerso nei mesi scorsi. truffa, abusiva attività finanziaria svolta sul territorio dello Stato” e, come si legge in un comunicato del procuratore Marcello Viola, “omessa presentazione della dichiarazione dei redditi”. Tra le vittime della presunta truffa finanziaria sugli investimenti, che avrebbe messo in atto il broker, ci sono anche la cantante e produttrice discografica Caterina Caselli, il figlio ed ex presidente del Consiglio di Gestione della Siae, Filippo Nicola Sugar, e una serie di imprenditori. Luca Cordero di Montezemolo aveva chiesto a Migani e a un altro broker un risarcimento da 50 milioni di euro, citandoli in giudizio a Londra. Tra le presunte vittime del broker, che avrebbero perso soldi seguendo le sue indicazioni su investimenti finanziari, ci sarebbe anche il designer di auto Giorgetto Giugiaro, oltre ad altri imprenditori di vari settori, tra cui farmaceutico e moda. Fonte internet