Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Intimazione di pagamento dopo sentenza di primo grado

Cosa fare dopo aver perso una causa se la controparte notifica la sentenza e il precetto e chiede di essere pagata ma non c’è la possibilità per farlo? Come avremo modo di vedere a breve, chi non adempie alla sentenza di primo grado, anche se ha fatto appello, può subire l’esecuzione forzata. Per scongiurare tale ipotesi è necessario che, in secondo grado, il giudice sospenda l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Il che avviene solo previa richiesta, solitamente alla prima udienza. Tuttavia, affinché il creditore possa avviare, già dopo la sentenza di primo grado, il pignoramento è necessario che notifichi due atti: il primo è la sentenza che gli ha dato ragione mentre il secondo è il cosiddetto atto di precetto. Analizziamo singolarmente tali due momenti, tra i quali – è bene subito dirlo – la legge non fissa un termine minimo o massimo. Le due notifiche potrebbero ben avvenire nel lasso di pochi giorni l’una dall’altra o anche a distanza di anni. L’importante è non far decorrere la prescrizione che, per le sentenze, è sempre di 10 anni. Se la sentenza dovesse quindi essere notificata dopo 10 anni dalla fine del processo o se l’atto di precetto dovesse essere notificato dopo 10 anni dalla sentenza o dall’ultimo atto di precetto, il debitore cesserebbe di essere tale.   La notifica della sentenza Chi vince il giudizio di primo grado di solito notifica la sentenza all’avvocato dell’avversario per far decorrere al più presto il termine di 30 giorni per l’appello. Se tale notifica infatti non interviene, il termine per l’appello è di sei mesi. La notifica della sentenza va però eseguita anche alla parte personalmente perché solo così è possibile procedere poi al pignoramento. Ma la notifica della sentenza non basta per procedere in tale direzione. È necessaria anche la notifica del cosiddetto atto di precetto.   La notifica del precetto Il precetto è una sorta di ultimo avvertimento a pagare entro 10 giorni le somme indicate nella sentenza. In mancanza si può procedere all’esecuzione forzata ossia al pignoramento dei beni del debitore. Pertanto, prima di tale momento, il debitore non subirà alcuna azione esecutiva. Il precetto ha un’efficacia di 90 giorni. Dopodiché, per procedere al pignoramento il creditore deve notificare un ulteriore atto di precetto. E così via. La notifica dell’atto di precetto interrompe i termini di prescrizione (che, come abbiamo visto, per gli atti giudiziali sono di 10 anni).   Intimazione di pagamento dopo la sentenza Quella che il lettore chiama «intimazione di pagamento» altro non è che il precetto. È infatti inverosimile che il creditore, vincitore in primo grado, invii una normale lettera di diffida, per quanto nulla glielo vieti. Se così però dovesse essere la lettera non potrebbe sostituire il precetto e quest’ultimo atto andrebbe comunque notificato prima dell’avvio di un eventuale pignoramento.   Come comportarsi se non si può pagare? Al momento di ricevimento della diffida o del precetto, il debitore può prendere contatti informali o telefonici con l’avvocato di controparte per concordare il pagamento. Ma se non ne dovesse avere le possibilità economiche potrà anche proporgli un saldo e stralcio o una rateizzazione, che il creditore è libero di accettare o meno. Si tenga tuttavia conto che il creditore, prima della notifica del precetto, non è in grado di conoscere tutti i redditi del debitore, potendo solo avere idea degli immobili che questi ha intestati (cosa che risulta da una visura immobiliare che chiunque può chiedere presso l’Agenzia delle Entrate). Per conoscere invece i conti correnti, lo stipendio, la pensione o eventuali canoni di affitto percepiti, deve fare una istanza al Presidente del Tribunale affinché lo autorizzi a consultare la cosiddetta Anagrafe Tributaria, un archivio del fisco ove sono indicati i redditi dei contribuenti e i relativi conti. All’Anagrafe però si accede solo dopo aver notificato il precetto. Sicché il creditore potrebbe, in una prima battuta, non accettare l’offerta volendo tentare un primo pignoramento e solo all’esito di questo, verificata l’infruttuosità, avviare le trattative. È chiaro però che il creditore che si renda conto di avere dinanzi un nullatenente sarà più orientato a un accordo bonario. Viceversa, in presenza di un soggetto solvibile, il saldo e stralcio sarà meno probabile. Se non si può pagare e non si ha nulla intestato, il creditore potrà anche tentare i pignoramenti ma questi non andranno a buon fine, sicché non si rischierà null’altro.

Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Distacco dall’impianto di riscaldamento: serve autorizzazione?

Impianto centralizzato: cos’è, come funziona e a chi appartiene? Dopo il distacco si continuano a pagare le bollette condominiali? In condominio non ci sono solo beni comuni, come ad esempio il cortile e le scale, ma anche servizi comuni, come l’impianto centralizzato di riscaldamento oppure quello di ricezione radiotelevisiva. In casi del genere, il condomino dovrà pagare la propria quota per il servizio di cui fruisce. La legge però consente di “mettersi in proprio” e di installare, ovviamente a proprie spese, un impianto autonomo, diverso da quello del condominio. Con questo articolo vedremo se serve l’autorizzazione per il distacco dall’impianto di riscaldamento. Come spiegheremo nel prosieguo, il distacco dall’impianto centralizzato non esonera totalmente dal pagamento di alcune spese. In altre parole, anche quando il condomino decide di utilizzare un sistema di riscaldamento ad uso esclusivo, dovrà continuare a pagare quelli che sono definiti come “consumi involontari”. Se vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme se serve l’autorizzazione per il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento.   Impianto centralizzato di riscaldamento: cos’è? L’impianto centralizzato di riscaldamento è un sistema costituito da uno o più generatori (si pensi alla caldaia unica) che consente di distribuire calore all’intero condominio, consentendo a ogni abitazione di riscaldarsi. L’impianto centralizzato di riscaldamento viene collocato nel locale tecnico (o locale caldaia), un ambiente separato da altri spazi comuni e costruito secondo una serie di misure di sicurezza, inclusa la prevenzione incendi.   Impianto di riscaldamento: è parte comune? Secondo la legge (art. 1117 cod. civ.), l’impianto centralizzato di riscaldamento rientra tra le parti comuni, cioè tra quelle che appartengono a tutti i condòmini. Pertanto, la manutenzione e ogni altra spesa va divisa tra tutti i proprietari, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (espressa generalmente in millesimi). Tutto questo, a meno che qualche condomino non decida di staccarsi dall’impianto e di munirsi di uno autonomo.   Distacco impianto centralizzato: è possibile? La legge (art. 1118 cod. civ.) contempla espressamente la possibilità di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento. Nello specifico, la legge dice che il singolo condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento, a condizione però che dal suo distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. In tal caso, chi effettua il distacco resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma. In pratica, la rinuncia all’impianto centralizzato di riscaldamento è sempre ammessa, purché dal distacco non derivino:  notevoli squilibri di funzionamento all’impianto centralizzato e/o  aggravi di spesa per gli altri condomini.   Distacco impianto centralizzato: serve il consenso assembleare? Alle condizioni sopra viste, ogni condomino può distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento, senza dover chiedere l’autorizzazione all’assemblea. L’assemblea non può impedire il distacco dall’impianto centralizzato; sarebbe dunque illegittima la deliberazione che vieta al condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento.   Regolamento: può vietare il distacco dall’impianto centralizzato? Nemmeno il regolamento condominiale può vietare il distacco dall’impianto centralizzato. Si ritiene che il divieto sia lecito solamente se contenuto in un regolamento contrattuale, cioè in quello approvato all’unanimità oppure redatto dall’originario proprietario unico del fabbricato, recepito poi nei singoli atti d’acquisto. In realtà, c’è un orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la disposizione regolamentare che contenga un incondizionato divieto di distacco si pone in contrasto con la disciplina legislativa inderogabile emergente non solo dalle norme dirette a disciplinare il condominio, ma anche da quelle dirette al perseguimento di interessi sovraordinati, quali l’uso razionale delle risorse energetiche (contabilizzazione del calore) ed il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale. Secondo questa tesi, dunque, nemmeno il regolamento contrattuale potrebbe incondizionatamente proibire il distacco dall’impianto centralizzato.   Distacco dall’impianto centralizzato: si continua a pagare? Il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento non esonera il proprietario dal pagamento di alcune spese collegate proprio al dispositivo che si è oramai abbandonato. Per la precisione, il condomino che si dota di un riscaldamento autonomo continua a pagare:  le spese di manutenzione straordinaria dell’impianto, la sua conservazione e messa a norma. L’impianto infatti continua ad essere di proprietà, in quota parte, anche di chi si distacca. Questi, del resto, potrebbe, in qualsiasi momento, tornare a riallacciarsi all’impianto centralizzato;  una quota fissa dei consumi (in genere pari a circa il 25%), per via della dispersione di calore che si irradia dalle tubature e di cui comunque usufruisce. Si tratta dei cosiddetti consumi involontari.  

Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Termine per proporre querela

Entro quando denunciare una persona e dopo quanto tempo non è più possibile farlo. Le eccezioni al termine per la querela. Per punire determinati reati bisogna agire per tempo. La legge infatti fissa specifici termini per proporre querela; una volta che questi sono scaduti, il colpevole non può più essere processato né tantomeno punito. La previsione di un termine vale solo per i reati meno gravi, quelli appunto punibili con la querela di parte. Invece per i reati più gravi, quelli cioè procedibili d’ufficio (indipendentemente quindi dalla segnalazione della vittima), non esistono tempi massimi. Il termine per proporre la querela non ha nulla a che vedere con la prescrizione del reato che potrebbe scattare anche dinanzi a una querela tempestivamente proposta se, ad esempio, le indagini prendono le lunghe. In questa guida ti spiegheremo qual è il termine massimo per sporgere querela. Come vedremo a breve, a fronte di un termine generale, esistono alcune (seppur poche) eccezioni, previste laddove la vittima si trovi in una condizione di maggiore debolezza. Ma procediamo con ordine.   Entro quanto tempo va proposta la querela? La querela va proposta entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. È quanto prevede l’articolo 124 del Codice penale a norma del quale «Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato». La giurisprudenza ha precisato che il termine per la presentazione della querela è di tre mesi e non di novanta giorni, decorrente dalla notizia del fatto che costituisce il reato (la scadenza di un termine stabilito a mesi si verifica nel giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza, secondo il calendario comune, indipendentemente dal numero dei giorni di cui è composto ogni singolo mese ).   Eccezioni al termine generale per proporre querela Le uniche eccezioni a tale termine sono costituite dai seguenti reati:  violenza sessuale: il termine per sporgere querela è di 1 anno;  atti sessuali con minorenni: il termine per sporgere querela è di 6 mesi.   Da quando decorre il termine per proporre querela? Il termine entro cui sporgere querela (di 3, 6 o 12 mesi) decorre dal momento in cui la vittima ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, infatti, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi. Così, ad esempio, se una persona intende querelare un’altra per diffamazione su un social network, il termine per la querela non decorre da quando è stato pubblicato il post offensivo ma da quando la vittima lo ha visto. Se il reo sostiene che la vittima ha depositato tardivamente la querela, per aver appreso il reato in epoca anteriore ai tre mesi, deve dimostrare tale affermazione. A tale fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa.   Termine per proporre la denuncia A differenza di quanto appena visto per la querela, non esiste un termine per proporre denuncia. La denuncia è infatti collegata ai reati più gravi, quelli procedibili d’ufficio (ossia su iniziativa delle autorità, indipendentemente dalla segnalazione del privato cittadino). Il privato in genere non ha alcun obbligo di denunciare all’autorità i fatti costituenti reato di cui è venuto a conoscenza. Egli, salvo i casi di obbligo espressamente determinati dalla legge, ha una mera facoltà di denuncia.   La rinuncia alla querela Il citato articolo 124 del Codice penale stabilisce che il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia (espressa o tacita) da parte della vittima. La rinuncia a proporre querela è l’atto attraverso il quale la persona offesa manifesta la volontà che non si proceda penalmente per il reato subito. È un atto irrevocabile, che deve intervenire prima che la querela sia stata proposta. Può essere fatta soltanto dopo la commissione del reato in quanto, in caso contrario, finirebbe per diventare una sorta di autorizzazione a commettere il reato. La rinuncia può essere espressa:  personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all’interessato o a un suo rappresentante;  oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l’identità del rinunciante, redigono il verbale;  tacita: si realizza con il compimento di atti incompatibili con la volontà di querelare.   La remissione della querela Una volta sporta la querela è possibile “ritirarla”. È ciò che si chiama remissione della querela. Anch’essa è irrevocabile. Con la remissione della querela la vittima manifesta la volontà che non si proceda penalmente contro il responsabile del reato. La remissione comporta l’estinzione del reato. Essa può essere:  processuale: quando è fatta in sede di processo, nel corso del giudizio  extraprocessuale: quando è fatta al di fuori del processo La remissione della querela deve per forza essere accettata dal querelato, altrimenti non produce effetti. Solo nel caso di procedura attivata mediante ricorso immediato, la mancata comparizione davanti al giudice di pace all’udienza fissata in conseguenza della citazione a giudizio del querelante è produttiva dell’effetto della rimessione tacita. In caso di remissione della querela, le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell’atto di remissione sia stato diversamente convenuto.  

Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Incidente col semaforo verde

Chi passa col verde o ha la precedenza ha sempre ragione in caso di sinistro stradale? Può l’assicurazione prevedere un concorso di colpa? Si crede comunemente che, per il solo fatto di rispettare la segnaletica stradale e quindi le norme sulla circolazione, si abbia diritto al risarcimento in caso di sinistro con un’altra auto. Non è sempre così. A volte, anche in tali ipotesi, può scattare un concorso di colpa o l’integrale responsabilità. Ne è un esempio evidente il caso di incidente col semaforo verde. Per spiegare questo delicato aspetto collegato non tanto al Codice della strada quanto ad una norma contenuta nel Codice civile bisogna partire proprio da quest’ultima. Le regole sulla responsabilità in caso di incidenti L’articolo 2054 del Codice civile stabilisce che, in caso di scontro tra veicoli, la responsabilità si presume in capo ad entrambi i conducenti in misura uguale, ossia al 50%, a meno che uno dei due fornisca le seguenti prove:  di aver rispettato le regole stradali;  di aver fatto «tutto il possibile per evitare» l’incidente. Il che significa dimostrare che l’altro conducente non poteva essere avvistato per tempo, in modo da schivarlo. A questo punto è chiaro che non basta più osservare il Codice della strada ma bisogna anche prefigurarsi le altrui violazioni al Codice stesso, in modo da poterle evitare. Il conducente, in altri termini, laddove possa evitare lo scontro, deve adoperarsi con ogni mezzo per fare in modo che questo non si verifichi. Il che significa che chi vede un altro conducente eccedere i limiti della velocità non può, solo perché viene da destra, imporre la propria presenza all’incrocio. Dovrà comunque lasciarlo passare, benché questi non abbia rispettato le regole. E lo stesso dicasi per chi non rispetta lo stop o l’obbligo di precedenza. Come ci si deve comportare al semaforo? Il fatto di avere la luce del semaforo verde non significa che si possa passare tranquillamente, senza cioè guardare se passano altre auto. Come detto, è obbligo dell’automobilista prefigurarsi la possibilità che altri conducenti non rispettino il Codice; egli deve quindi rallentare e verificare che non sopraggiungano altri mezzi dalle altre vie dell’incrocio, benché interessate dalla luce rossa del semaforo. Incidente con il semaforo verde Proprio per le ragioni che abbiamo appena elencato è bene sapere che, in caso di incidente stradale in un incrocio regolato dal semaforo, non è scontato che chi “aveva il verde” debba per forza ottenere il risarcimento dall’assicurazione. Ben potrebbe configurarsi un concorso di colpa laddove questi, potendo vedere che un altro conducente non ha rispettato il rosso, non abbia fatto di tutto per non andargli addosso. Tali questioni sono state sottolineate, proprio di recente, dal tribunale di Milano. Nel caso di specie, è stata riconosciuta metà della responsabilità in un sinistro ad un motociclista benché avesse precedenza all’incrocio. E ciò perché – sottolinea il giudice meneghino – anche chi viene da destra o ha la luce verde al semaforo non è dispensato dall’obbligo di diligenza per evitare i pericoli che scaturiscono dall’imprudenza altrui. Come stabilire chi aveva il semaforo verde e chi quello rosso? Il semaforo – si sa – non si ferma e non smette di cambiare colore quando due auto fanno un incidente. Così, a posteriori, è impossibile ricostruire chi avesse il verde e chi il rosso. In un’ipotesi di questo tipo, come si fa a stabilire chi fosse dalla parte della ragione e chi da quella del torto? Si applica proprio l’articolo 2054 del Codice civile che abbiamo appena indicato, ossia la presunzione di pari responsabilità. Quindi, ci sarà un concorso di colpa. A meno che non si riesca a dimostrare il contrario, anche tramite prova testimoniale. I testimoni possono essere quelli presenti all’interno delle auto coinvolte nell’incidente o anche persone che si trovavano sul marciapiedi al momento dello scontro all’incrocio. Responsabilità di chi viene da destra a un incrocio Le regole che abbiamo appena elencato per il semaforo valgono anche quando c’è lo stop e l’obbligo di precedenza all’incrocio. Pertanto, anche il conducente del veicolo che viene da destra per andare esente da responsabilità nei sinistri deve comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio; regolare la velocità del veicolo in maniera da evitare ogni rischio per la sicurezza; utilizzare la massima prudenza quando si avvicina a un incrocio.  

Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Dichiarazione fraudolenta, sequestro preventivo confermato

Dichiarazione fraudolenta, sequestro preventivo confermato Con sentenza n. 2270 del 20 gennaio 2021, la Suprema Corte ha ritenuto il suo ricorso inammissibile, in quanto formulato in modo non specifico. In particolare, la difesa dell’indagato si era limitata ad affermare che non vi fosse prova del fatto che egli avesse firmato le dichiarazioni fiscali oggetto di imputazione, senza richiamare, neanche a fini di critica, la motivazione del provvedimento impugnato.   Per contro, erano state riscontrate una serie di circostanze che, per la loro pregnanza, confermavano in via indiziaria una piena e diretta partecipazione dell’indagato all’illecito di cui all’articolo 2 del D. Lgs. n. 74/2000 e rendevano irrilevante, secondo la corretta valutazione del tribunale, il fatto che non vi fosse prova dell’apposizione della firma dell’indagato sulle dichiarazioni fiscali, non presenti in atti. Nella decisione impugnata, infatti, si dava conto, in modo analitico e coerente, delle ragioni per le quali si erano ritenuti sussistere i gravi indizi del reato contestato anche a carico dell’indagato. Era stato evidenziato, in primis, che il ricorrente era il soggetto che, nell’ambito della società, impartiva direttive a fini della registrazione del pagamento delle fatture, con le relative annotazioni. Una testimone aveva sottolineato il ruolo significativo dallo stesso ricoperto nell’ambito della società ed era emerso che egli fosse presente, con gli altri coimputati, ad un incontro nel quale uno di questi aveva ammesso che i lavori pagati non corrispondevano a quelli fatti.   L’indagato era stato inoltre presente alle riunioni per l’approvazione dei bilanci che un testimone aveva dichiarato falsi ed era stato indicato da quest’ultimo come uno degli autori della falsità medesima. Per finire, la piena partecipazione dell’indagato nella gestione illecita emergeva anche da un’intercettazione telefonica fra altri soggetti e dall’esistenza di pagamenti anomali. Secondo la Corte, in definitiva, avendo la delega alla sottoscrizione delle dichiarazioni, anche il responsabile amministrativo poteva ben rispondere del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture.    

Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Dati personali online: ultime sentenze

Dati personali online: ultime sentenze Per il gestore di un sito, l’indirizzo di protocollo Internet dinamico di un visitatore rappresenta un dato personale. Il trattamento dei dati può superare il periodo necessario agli scopi per cui sono stati raccolti? È lecita la pubblicazione su un sito internet di un provvedimento giurisdizionale che indica lo stato di salute del ricorrente? Leggi le ultime sentenze. Diffusione online di dati giudiziari In tema di protezione dei dati personali, il trattamento da parte di enti pubblici a base elettiva dei dati giudiziari riguardanti il corpo elettorale e i diritti di elettorato attivo e passivo, risponde ad una “finalità di rilevante interesse pubblico” ai sensi dell’art. 65 d.lg. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, nella stesura anteriore alle modifiche introdotte con il d.lg. n. 101/2018) ed è consentito e lecitamente esercitato, nei limiti indicati da questa disposizione, solo ove siano stati preventivamente individuati, ai sensi degli artt. 20 e 21 d.lg. n. 196/2003, ‘i tipi di dati trattati’ e ‘le operazioni eseguibili’, così da predeterminare e circoscrivere l’attività discrezionalmente consentita. Infatti, qualora questi elementi non siano stati specificati da espressa disposizione di legge o dal Garante per la protezione dei dati personali, spetta al soggetto pubblico che esegue il trattamento provvedere in proprio alla preventiva individuazione degli stessi, mediante l’adozione di un atto regolamentare in conformità del parere resto dal Garante ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. g) d.lg. n. 196/2003, con l’effetto che il trattamento dei dati che abbia esorbitato dall’individuazione così compiuta non può ritenersi né consentito, né lecitamente esercitato (fattispecie relativa alla diffusione online dei dati giudiziari di candidati al Collegio Professionale dei Periti industriali). Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, n.17208 Tutela dei dati personali memorizzati nell’account della persona deceduta L’accesso e il trasferimento dei dati e delle informazioni memorizzati sull’account di una persona deceduta (anche sincronizzati online su iCloud), è consentito ai terzi legittimati, ai sensi dell’art. 2-terdecies nel D.Lgs. n. 196/2003, introdotto dal d.lgs. n. 101/2018 che ha esteso le norme del GDPR anche ai trattamenti dei dati personali di persone decedute, quando i terzi siano portatori di interessi “per ragioni familiari meritevoli di protezione”, se non espressamente vietato dall’interessato, senza che la società di informazione titolare del trattamento possa frapporre ostacoli non previsti dalla normativa europea e nazionale. Tribunale Milano sez. I, 09/02/2021 Dati sensibili di un dipendente Il Comune deve rimuovere dall’albo pretorio online, dopo 15 giorni dalla pubblicazione delle sue deliberazioni, le informazioni in esse contenute che non attengono all’organizzazione degli uffici o al funzionamento dell’ente, ma che riguardano dati sensibili di un soggetto. Ad affermarlo è la Cassazione che conferma la legittimità dell’ordinanza ingiunzione con la quale il Garante per la protezione dei dati personali irrogava la sanzione di 4mila euro nei confronti di un comune, a causa di un trattamento di dati personali effettuato in violazione dell’articolo 124 del Codice della privacy. Nello specifico, l’ente locale era colpevole di aver mantenuto visibile sul proprio albo pretorio online, per oltre un anno, alcune determinazioni dirigenziali dalle quali risultavano dati personali di un dipendente, non attinenti al profilo organizzativo dell’amministrazione, i quali avrebbero dovuto essere rimossi dopo 15 giorni. Cassazione civile sez. II, 03/09/2020, n.18292 Registrazione e pubblicazione online di un video che ritrae poliziotti Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 95/46/CE, la registrazione video di taluni agenti di polizia all’interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva e possono costituire, in astratto, un trattamento di dati personali esclusivamente a scopi giornalistici, a condizione che da tale video risulti che la registrazione e la relativa pubblicazione abbiano avuto quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee. Spetterà al giudice nazionale escludere, caso per caso, che la registrazione e la pubblicazione del video, avvenute senza che le persone interessate venissero informate di tale registrazione e delle sue finalità, costituiscano un’ingerenza nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata di tali persone, vale a dire degli agenti di polizia che appaiono nel video stesso, ciò perché non si può ritenere che ogni informazione pubblicata su Internet, che riguardi dati personali, rientri nella nozione di «?attività giornalistiche?» e che, a tale titolo, benefici del regime speciale di cui all’articolo 9 della direttiva 95/46. Corte giustizia UE sez. II, 14/02/2019, n.345 Internet e dati personali: il consenso specifico dell’interessato In tema di consenso al trattamento dei dati personali, la previsione dell’art. 23 del d.lgs. n. 196 del 2003, nello stabilire che il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, consente al gestore di un sito internet, il quale somministri un servizio fungibile cui l’utente possa rinunciare senza gravoso sacrificio (nella specie servizio di “newsletter” su tematiche legate alla finanza, al fisco, al diritto e al lavoro), di condizionare la fornitura del servizio al trattamento dei dati per finalità pubblicitarie, sempre che il consenso sia singolarmente ed inequivocabilmente prestato in riferimento a tale effetto, il che comporta altresì la necessità, almeno, dell’indicazione dei settori merceologici o dei servizi cui i messaggi pubblicitari saranno riferiti. Cassazione civile sez. I, 02/07/2018, n.17278 Responsabilità amministratore di una fanpage su Facebook L’art. 2, lett. d), della Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che la nozione di « responsabile del trattamento », ai sensi di tale disposizione, include l’amministratore di una fanpage presente su un social network. Corte giustizia UE grande sezione, 05/06/2018, n.210 Lesione del diritto all’oblio Sussiste la giurisdizione dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali nei confronti di una società italiana, quale stabilimento della società di diritto irlandese facente parte del medesimo gruppo che gestisce servizi di ricerca su internet in Europa, in relazione alla richiesta della rimozione dei risultati da parte di un soggetto residente in Italia. Difatti, nel caso

Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Come escludere un figlio dal testamento?

Si può diseredare un figlio? Come fare a toglierlo dal testamento e cosa possono fare gli altri eredi? L’indegnità a succedere. Chi vuol escludere una persona dalla propria eredità può limitarsi a non menzionarla nel testamento. Non sono necessarie formule o atti particolari: basta il semplice “silenzio”. Ad esempio, se si vuole diseredare un fratello o una sorella è sufficiente fare testamento e non citarli, lasciando il proprio patrimonio ad altri. Viceversa, se non si fa testamento, è la legge a stabilire quali sono gli eredi, sostituendosi così all’eventuale (e non nota) volontà del defunto. Diverso è il discorso quando si ha a che fare con i figli e il coniuge. Costoro sono «eredi legittimari», cioè una categoria particolare di eredi. Ad essi infatti la legge riserva sempre una fetta dell’eredità. Ma ci sono dei casi in cui è possibile diseredare anche loro. Vediamo allora come escludere un figlio dal testamento. Tali ipotesi sono strettamente collegate a gravi comportamenti compiuti dall’erede.   Come escludere un figlio dal testamento per indegnità Come abbiamo già spiegato nell’articolo Indegnità a succedere: quando, la legge prevede sei comportamenti particolarmente gravi che determinano la perdita di ogni diritto sull’eredità, anche in capo ai parenti più stretti come figli, coniuge e genitori. Al ricorrere di tali condotte, è necessario ottenere dal giudice una dichiarazione di indegnità nei confronti dell’erede. L’accertamento dell’indegnità è successivo alla morte del testatore. Quindi, il genitore può limitarsi a non menzionare il proprio figlio nel testamento e, qualora quest’ultimo dovesse fare opposizione alla morte del padre o della madre, gli altri eredi, nel difendersi, potrebbero farlo dichiarare indegno.   Cos’è l’indegnità? L’indegnità è una causa di esclusione dalla successione che colpisce chi si rende colpevole di gravi offese alla persona o alla libertà testamentaria della persona della cui eredità si tratta. In sostanza, il legislatore ritiene che determinati comportamenti rendano il soggetto immeritevole di succedere.   Come far dichiarare un figlio indegno? L’indegnità a succedere, pur scaturendo direttamente dalla legge, deve essere dichiarata con sentenza dal giudice su domanda del soggetto interessato. Si deve quindi intraprendere una causa civile alla quale devono partecipare tutti gli eredi. L’azione però non può essere svolta dal testatore quando ancora è in vita ma dai suoi eredi una volta che ne è intervenuta la morte. A seguito della sentenza, l’indegno è tenuto a rilasciare l’eredità acquistata e dovrà, inoltre, restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione. Ciò anche nel caso in cui la causa di indegnità sia successiva a tale momento, dato che gli effetti dell’indegnità retroagiscono comunque al momento dell’apertura della successione.   Quando si può far dichiarare il figlio indegno? Le cause che possono determinare l’indegnità del figlio a succedere sono collegate per lo più a reati. Indicheremo qui di seguito i casi. – Omicidio volontario È indegno di succedere chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale. Deve, pertanto, trattarsi di omicidio volontario ed il soggetto agente deve essere capace di intendere e volere, in quanto l’azione deve essere volontariamente diretta contro i soggetti indicati dalla norma. Sono pertanto escluse sia le ipotesi di omicidio colposo che preterintenzionale. È invece sufficiente il solo tentativo. In tale particolare ipotesi, non è necessaria la condanna penale, potendo la causa di indegnità essere accertata autonomamente in sede di giudizio civile. – Istigazione al suicidio L’ipotesi di istigazione al suicidio scatta quando avviene ai danni di un minore di anni 14 o di incapace, dal momento che l’età immatura o le condizioni mentali del suicida fanno ritenere che solo l’istigatore sia la vera causa della morte. – Denuncia dichiarata calunniosa in un giudizio penale È indegno chi ha denunziato la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un ascendente della medesima per reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale. Questa rappresenta l’unica ipotesi in cui è necessaria la sentenza penale irrevocabile di condanna: il giudice civile non può compiere autonomamente l’accertamento del fatto, ma spetta agli interessati produrre la sentenza penale per ottenere che lo stesso tragga ogni conseguenza in ordine all’indegnità; in altri termini, il giudice civile sarà tenuto a rigettare la domanda, qualora l’accertamento non possa avvenire in sede penale, a causa dell’estinzione del reato. – Decadimento della potestà genitoriale È uno dei casi di indegnità a succedere che, però, chiaramente non interessa il nostro problema visto che riguarda l’azione del figlio nei confronti del padre e non viceversa. Né è possibile ricorrere a tale causa a tutela del nipote. – Atti che attentano alla volontà del testatore Vi rientrano una serie di ipotesi. La prima è quella di colui che, con dolo o violenza, abbia indotto la persona della cui successione si tratta, a redigere, revocare, mutare il testamento, o abbia impedito alla stessa la redazione di testamento. La seconda è la soppressione, il celamento o l’alterazione del testamento. È poi prevista l’indegnità in caso di formazione o uso cosciente di un testamento falso. Non è necessario un giudizio penale in quanto anche il giudice civile può decidere sulla sussistenza del falso denunciato ai fini della pronuncia dell’indegnità a succedere dell’autore. Come escludere un figlio dal testamento Abbiamo visto, in questa breve guida, in quali casi il figlio può essere diseredato. Al genitore basta non citarlo nel testamento. Il giudizio di indegnità si svolgerà però successivamente alla sua morte, in caso di contestazione del figlio, e su richiesta da parte degli altri eredi. Il genitore non deve necessariamente dire al figlio che lo ha diseredato. Né il figlio, sapendolo, può fare qualcosa prima della morte del genitore. Dunque, volendo sintetizzare quanto detto finora, in linea generale non si può diseredare un figlio a meno che questo non si macchi di particolari crimini e nei suoi

Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Incidente auto e responsabilità.

Incidente auto: che si rischia se la dinamica non è corretta Nel momento in cui si fa la denuncia di sinistro alla propria assicurazione bisogna assicurarsi di essere precisi nel narrare l’accaduto. Chi esagera, solo al fine di evidenziare le altrui responsabilità, rischia infatti di perdere il diritto al risarcimento. Questo per una semplice ragione che spiegheremo nel seguente articolo. Ecco allora, in caso di incidente stradale, che si rischia se la dinamica non è corretta. Le osservazioni sono frutto di precise indicazioni uscite fuori dalle aule di tribunale e, soprattutto, della Cassazione. È stata proprio la Suprema Corte, di recente, a indicare quali conseguenze può portare un accertamento dei danni non compatibile con il racconto presentato dall’assicurato. Ma procediamo con ordine. La narrazione dei fatti nel Cid Quando si fa un incidente stradale, i conducenti provano di solito a mettersi d’accordo. Se raggiungono un’intesa che individui il soggetto responsabile, compilano e firmano un unico Cid, che li vincola definitivamente. Il conducente non può infatti ritrattare la versione narrata sul modulo di constatazione amichevole. C’è però da dire che il Cid vincola i due automobilisti ma non le rispettive assicurazioni, che potrebbero discostarsene se ritengono che la versione descritta nel modulo è inverosimile o incompatibile con i danni alle auto. Anche lo stesso giudice, nel caso in cui venga adito, può ritenere il Cid non attendibile. Potrebbe però succedere che i conducenti non si mettano d’accordo e che il Cid non venga compilato o che ciascun conducente compili un autonomo Cid e lo presenti alla propria assicurazione al fine di presentare la denuncia di sinistro. Il risarcimento del danno e le perizie Una volta ricevuta la denuncia di sinistro, le assicurazioni procedono ad effettuare le verifiche per accertare se le narrazioni dei conducenti sono verosimili. Tale accertamento viene effettuato attraverso l’acquisizione del verbale della polizia o dei carabinieri eventualmente intervenuti sul luogo. Questi avranno effettuato dei rilievi, indicando la posizione dei veicoli dopo lo scontro, i punti di contatto tra i due mezzi, la presenza di frenate sulla strada, la segnaletica, le narrazioni dei testimoni. Gli agenti della polizia o i carabinieri formulano quindi una propria ricostruzione del sinistro individuando il soggetto presumibilmente responsabile. Di qui l’assicurazione si fa già un’idea completa e stabilisce se la narrazione del proprio assicurato è veritiera o meno. Ma è anche probabile che non sia stato redatto alcun verbale perché le autorità – in assenza di feriti – non sono intervenute. Sicché in questi casi, l’assicurazione delega un proprio perito fiduciario per eseguire una verifica sulle auto e accertare se i danni riportati del veicolo sono compatibili con i fatti narrati nella denuncia di sinistro. Che si rischia se la dinamica non è corretta? A quel punto, se il perito dell’assicurazione dovesse ritenere che i punti di contatto tra le auto, in relazione alla conformazione della strada e al luogo del sinistro, escludono la veridicità delle affermazioni dell’assicurato, gli negano il risarcimento. Non una sola parte, ma l’intero risarcimento. Quindi, non c’è anche possibilità di ottenere il concorso di colpa. Questo perché appare evidente, in casi del genere, che vi sia stata una dichiarazione non veritiera. Non solo. Se l’assicurazione ritiene che vi sia stata non solo una falsa rappresentazione dei fatti ma anche una dolosa premeditazione dell’incidente al solo fine di frodare l’assicurazione (con l’accordo eventuale della controparte) procede a sporgere denuncia contro l’assicurato per tentata truffa ai danni dell’assicurazione.

Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Chi decide chi ha ragione in un sinistro?

Incidente auto: che si rischia se la dinamica non è corretta È cosa tutt’altro che facile stabilire chi ha ragione in un sinistro stradale e chi invece ha torto. Tanto è vero che l’articolo 2054 del Codice civile parte da una presunzione di corresponsabilità tra i due conducenti: in buona sostanza, viene applicato il concorso di colpa salvo prova contraria. In cosa deve consistere questa prova? Nella dimostrazione di aver rispettato il Codice della strada e di non aver potuto impedire il sinistro, pur tenendo un comportamento diligente. E qui arriva il punto: ogni conducente è sempre convinto di essere dalla parte della ragione. Di qui il dubbio: chi decide chi ha ragione in un sinistro? Poniamo un caso abbastanza frequente. Due automobilisti hanno uno scontro. Non trovando un accordo tra loro decidono di non sottoscrivere il Cid. A quel punto, ciascuno dei due va presso la propria assicurazione a raccontare la propria versione. Una versione naturalmente di parte, edulcorata e probabilmente, per certi versi, credibile solo in parte. Ebbene, in questi casi, chi decide chi ha ragione in un sinistro stradale? Per comprenderlo bisogna capire come funzionano le pratiche di infortunistica stradale. La procedura di indennizzo diretto: come funziona? Nel momento in cui un sinistro coinvolge due auto assicurate, ciascun conducente presenta la denuncia di sinistro presso la propria compagnia di assicurazione. Le due compagnie recepiranno la ricostruzione dell’incidente fatta dal proprio cliente ed effettueranno le rispettive verifiche. Verifiche che saranno effettuate tramite una serie di operazioni. Viene innanzitutto acquisito il verbale della polizia o dei carabinieri se questi sono intervenuti sul luogo (il che succede, per lo più, solo in presenza di feriti). Già questo documento è molto importante per comprendere chi ha torto e ragione. Esso valuta una serie di elementi come i segni delle frenate per terra, i punti di contatto tra le auto, il luogo ove si trovavano le auto dopo lo scontro, le testimonianze dei presenti, ecc. Oltre a ciò, l’assicurazione incarica un proprio perito, un ingegnere specializzato in infortunistica stradale, che fa una ricostruzione del sinistro per valutare la compatibilità dei danni con il racconto fatto dall’assicurato. Il professionista è in grado di verificare, anche alla luce della segnaletica stradale presente sul luogo dell’incidente, se la dinamica dello stesso è tale da confermare le dichiarazioni del danneggiato. Come avviene il risarcimento del danno da incidente stradale? Se l’assicurazione dovesse ritenere che il proprio assicurato ha ragione, gli liquida il danno offrendogli un risarcimento, che questi sarà poi libero di accettare a totale ristoro dei danni, rifiutare e fare causa, oppure accettare a titolo di acconto e fare causa per il residuo. Se invece l’assicurazione dovesse ritenere che il proprio assicurato ha torto, oltre ad alzargli di due classi di merito il bonus/malus, non gli liquiderà alcun risarcimento. L’assicurazione potrebbe anche ritenere che vi sia una responsabilità concorrente dei due conducenti, assegnando ad essi un concorso di colpa. La stessa cosa succede con l’altra assicurazione, che riceverà la richiesta di risarcimento del proprio cliente, procedendo alle medesime verifiche. Se l’assicurazione paga il proprio assicurato si rivale poi sull’assicurazione di controparte, quella del danneggiante. In teoria, nulla esclude – anche se improbabile – che entrambe le assicurazioni ritengano che il proprio cliente abbia ragione, sicché entrambi saranno risarciti. Chi ha ragione in un incidente: la prima valutazione delle assicurazioni Dunque, per stabilire chi decide chi ha ragione in un sinistro, in assenza di accordo tra le parti coinvolte, bisogna far riferimento all’accertamento operato dalle due assicurazioni e quindi alle relazioni dei rispettivi periti o, meglio ancora, al verbale di polizia o carabinieri intervenuti sul luogo. Chi ha ragione in un incidente: la valutazione del giudice C’è tuttavia la possibilità che uno o entrambi i conducenti rimangano insoddisfatti della decisione adottata dalla propria compagnia. In tal caso, è verosimile che si ricorrerà ad un avvocato il quale avvierà la causa dinanzi al giudice. Qui interviene la procedura civile che stabilisce la regola dell’onere della prova in capo a chi avvia il giudizio. Il danneggiato dovrà dimostrare: di aver rispettato il codice; di aver fatto di tutto per evitare il sinistro stradale. Il giudice, su richiesta delle parti, potrà incaricare un perito, il cosiddetto Ctu (ossia il consulente tecnico d’ufficio) che ripeterà la stessa indagine fatta dai periti delle assicurazioni per ricostruire il sinistro e accertare quale delle parti abbia ragione. Potrà acquisire il verbale delle autorità eventualmente intervenute. La perizia del Ctu, se anche non costituisce una prova in senso stretto, finisce per determinare la decisione del giudice, il quale difficilmente si discosterà dall’esito della consulenza. Sicché, in tali ipotesi, si può dire che la sentenza viene di fatto decisa dal Ctu. Ed è quindi il Ctu, nominato dal giudice, a decidere chi ha ragione e torto in un sinistro. Si tenga tuttavia conto che il verbale della polizia o dei carabinieri, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso. Significa che è più facile sconfessare l’attendibilità del consulente del giudice che una relazione degli agenti. Tuttavia, è vero anche che laddove il verbale dei poliziotti o carabinieri si limita a fare una semplice ricostruzione ex post, e quindi un’analisi sulla base di indizi (i segni delle frenate per terra, i punti di contatto tra le auto, ecc.) questa non fa piena prova: non è più il frutto della percezione diretta e immediata dei pubblici ufficiali ma una valutazione soggettiva.

Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Usura manto stradale: c’è risarcimento in caso di incidente?

Insidia stradale: avvallamenti, buche e asfalto rovinato sono causa di responsabilità per il Comune? Il Comune ha l’obbligo di sottoporre le strade a manutenzione costante. Diversamente, viene meno a uno dei suoi più tipici obblighi. Obblighi per i quali peraltro percepisce le tasse dai cittadini. Ma anche i cittadini devono fare la loro parte: non possono cioè guidare distratti o girati dal lato opposto alla strada o magari con lo sguardo rivolto sullo smartphone. Se così facendo dovessero finire in una buca, dovrebbero dare la colpa solo a sé stessi. Nello stabilire quindi se, in caso di usura sul manto stradale, c’è risarcimento in caso di incidente bisogna verificare innanzitutto la condotta tenuta dall’automobilista, la prevedibilità dell’incidente e, di conseguenza, la capacità di avvistamento dell’insidia stradale. Sono questi i tre parametri per stabilire se l’automobilista che fori uno pneumatico o che, sbandando, vada a finire contro un’altra auto ha diritto ad essere risarcito. La questione è tutt’altro che nuova per le aule giudiziarie. Di recente, la Cassazione ha definito di nuovo – come se mai ve ne fosse ancora bisogno – gli estremi della responsabilità del Comune e quella dell’automobilista in caso di incidente per usura del manto stradale. Nel caso di specie, è stata respinta la richiesta di ristoro avanzata dal proprietario della vettura nei confronti dell’Ente locale. È risultato del tutto irrilevante il richiamo allo stato di usura del manto stradale che, per quanto accertato, non costituiva la vera causa del sinistro. In realtà, hanno osservato i giudici nel caso di specie, la colpa era da attribuirsi all’esagerata andatura della vettura, resa ancora più grave dalla persistente pioggia. Questa pronuncia lascia ancora una volta comprendere come, in caso di insidie stradali, il Comune se la possa “cavare” appellandosi al cosiddetto caso fortuito previsto dall’articolo 2051 del Codice civile: norma questa che sì stabilisce, da un lato, la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa arrecati a terzi, ma prevede anche l’esimente se tale danno è derivato da un evento imprevedibile e inevitabile. E tra gli eventi di questo tipo, oltre alla classica burrasca o al terremoto, vi è l’imprudenza dell’automobilista. Risultato: il conducente che va veloce o che, anche a velocità normale, non si accorge di una buca grossa ed evidente non può chiedere il risarcimento. Il risarcimento compete solo per le «insidie» e per i «trabocchetti», ossia per quelle disconnessioni del manto stradale che non possono essere viste perché troppo piccole o magari coperte da foglie, ghiaia, materiali residui, pioggia (quando interessa tutta la strada e non solo lo spazio attorno alla buca, nel qual caso è facilmente immaginabile che c’è una voragine). Ed inoltre conta anche l’eventuale assenza di illuminazione laddove l’incidente avvenga di notte. Dunque, il richiamo alla «particolare situazione del manto stradale» non è sufficiente secondo la Cassazione per alleggerire la colpa del conducente distratto o imprudente. Resta il fatto che il Comune, per evitare incidenti, dovrebbe – non appena avuto notizia del pericolo – transennare l’area. Perché, laddove è provato che l’insidia sia poco visibile e che l’automobilista abbia rispettato il Codice della strada, l’amministratore non può sottrarsi all’obbligo di pagare il risarcimento.