Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Incidente con veicolo di cantiere: chi paga?

Quando si verifica un sinistro stradale con una macchina operatrice chi risarcisce i danni? Può capitare di avere un incidente stradale con una macchina operatrice, impegnata nell’esecuzione di lavori in un cantiere dove transitano automobili e persone. Ad esempio, un’autovettura può urtare contro un escavatore oppure la pala meccanica può colpire un passante. E tutti sanno che i cantieri stradali aperti sono frequenti. Basta una manovra errata per provocare un sinistro. Quando si verifica un incidente con un veicolo di cantiere, chi paga i danni? In realtà, le regole per ottenere il risarcimento da chi ha causato il sinistro non sono molto diverse da quelle comuni. È importante, però, conoscere la definizione dei veicoli di cantiere, chiamati «macchine operatrici» e sapere se esse hanno obbligo di assicurazione Rc auto. Inoltre, ai fini dell’applicabilità delle norme di circolazione stradale conta anche il luogo ove è avvenuto l’incidente.   Macchine operatrici: cosa sono? Secondo la definizione fornita dall’art. 58 del Codice della strada, le macchine operatrici sono «macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature». Ci sono molti tipi e modelli di macchine operatrici; la normativa stradale distingue tra:  macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico (escavatori con pale meccaniche, rulli compressori, betoniere, bulldozer, ecc);  macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;  carrelli: sono veicoli destinati esclusivamente alla movimentazione di cose (ad esempio, i portacontainer nelle zone portuali).   Macchine operatrici: come devono circolare? In quanto veicoli, le macchine operatrici possono circolare su strada, anche per il proprio trasferimento e «per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere»: ad esempio per trasportare materiali edili, come una betoniera. Quando circolano su strada le macchine operatrici non devono superare la velocità di 40 chilometri orari (ridotta a 15 km/h per le macchine semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli). La circolazione delle macchine operatrici su strada soggiace a numerose altre regole, come l’uso della targa, e prescrizioni tecniche, indicate nell’art. 114 del Codice della strada.   Le macchine operatrici devono essere assicurate? Le macchine operatrici rientrano nel novero dei veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (comunemente chiamata polizza Rc auto) ai sensi dell’art. 193 del Codice della strada, quando circolano su strade pubbliche o in luoghi aperti al pubblico. Il Codice delle assicurazioni private stabilisce che i veicoli a motore privi di copertura assicurativa Rc auto non possono essere posti in circolazione «su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate», cioè le zone – di proprietà pubblica o anche privata – aperte al transito di un numero indeterminato di persone: ad esempio, il parcheggio di un supermercato o un cortile condominiale. Quindi, l’assicurazione obbligatoria contro i danni derivanti dalla circolazione stradale non è prevista solo se la macchina operatrice si trova in luoghi chiusi e inaccessibili al pubblico.   Incidente con macchina operatrice: risarcimento danni Se la macchina operatrice provoca un incidente stradale, o comunque viene coinvolta in esso, ed è regolarmente assicurata con una polizza Rc in corso di validità, la responsabilità risarcitoria segue le consuete regole stabilite dall’art. 2054 del Codice civile per l’attribuzione delle responsabilità ed il concorso di colpa. Nei confronti dei prestatori di lavoro, come degli operai di cantiere, opera la speciale polizza Rco (responsabilità civile operatori) stipulata dall’azienda. In ogni caso, è sempre prevista la tutela assicurativa Inail per gli infortuni sul lavoro. Queste ulteriori tutele, però, non si sommano con gli indennizzi riconosciuti dall’assicurazione Rc auto, perché il danneggiato non può trarre un profitto superiore all’entità dei danni riportati. Se il veicolo di cantiere che ha provocato l’incidente non è assicurato, il danneggiato, per essere risarcito, dovrà rivolgersi al Fondo vittime della strada.   Incidente con macchina operatrice in cantiere aperto Una recente sentenza della Corte d’Appello di Catania ha ritenuto legittima l’azione risarcitoria esercitata nei confronti dell’assicurazione dagli eredi di un lavoratore di cantiere, un operaio carpentiere, che era stato investito da un escavatore in retromarcia. La Corte ha ritenuto che l’incidente fosse avvenuto con un mezzo per il quale è previsto l’obbligo di assicurazione, ed, inoltre, in un luogo aperto alla libera circolazione di un numero indeterminato di persone. È stata così respinta l’opposizione dell’assicurazione (l’impresa designata dal Fondo vittime della strada, in quanto il mezzo non era assicurato): il cantiere, pur essendo un’area privata, è equiparato a una strada di uso pubblico e, dunque, è soggetto alla disciplina del Codice della strada. La sentenza ricorda che ai fini della qualificazione dell’area di cantiere come aperta al pubblico conta il numero indefinito di persone che possono accedervi: lavoratori, interlocutori commerciali e, in quel caso, anche i clienti di un’impresa edile (il cantiere era dedicato alla costruzione di alloggi). Anche la Corte di Cassazione ammette il ricorso all’azione diretta contro la compagnia assicuratrice quando il sinistro avviene in un’area privata, se essa è aperta ad un numero indeterminato di persone «che vi abbiano accesso giuridicamente lecito»: non è coperto dalla tutela assicurativa, quindi, chi si è introdotto abusivamente nel cantiere.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Chi risarcisce il passeggero se l’auto non è assicurata?

Passeggero su veicolo privo di assicurazione obbligatoria: come ottenere i danni. In caso di incidente stradale, il passeggero sul veicolo privo di assicurazione obbligatoria avrà chiaramente interesse a sapere se gli spetta il risarcimento e a chi rivolgersi per ottenerlo. Il semplice fatto che il titolare del mezzo non abbia stipulato la polizza Rc-auto o che la stessa fosse scaduta e non rinnovata può essere un sufficiente motivo per negargli il ristoro per i danni fisici riportati a seguito del sinistro? In altri termini, chi risarcisce il passeggero se l’auto non è assicurata? La questione è finita non poche volte sul banco della giurisprudenza. Proprio di recente la Cassazione ha fornito importanti chiarimenti a riguardo. Cerchiamo di fare il punto della situazione.   Chi risarcisce il passeggero? In caso di incidente in auto chi paga i danni al passeggero? Su questo aspetto non ci sono dubbi di sorta: il passeggero – meglio detto «terzo trasportato» – ha sempre diritto ad essere risarcito, indipendentemente dalle responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro. Questo significa che se anche le colpe dello scontro sono da imputarsi all’automobilista sul cui veicolo questi si trovava, l’assicurazione dovrà comunque pagargli i danni sofferti a seguito dell’incidente stradale. Insomma, il passeggero – in quanto estraneo a qualsiasi responsabilità per lo scontro – va sempre e comunque risarcito secondo il danno riportato, in base alle ordinarie regole dell’infortunistica stradale. E ciò anche se il guidatore che lo trasportava era palesemente ubriaco.   Come deve fare il passeggero per farsi risarcire? Per ottenere il risarcimento, il passeggero deve rivolgersi all’assicurazione dell’auto su cui è trasportato, documentando le lesioni riportate. Non deve quindi fornire altre prove circa l’assenza di responsabilità del conducente (che, come detto, è assolutamente ininfluente ai fini del risarcimento). L’assicurazione nominerà un medico legale di propria fiducia affinché svolga la perizia sul trasportato. Di qui poi gli invierà un’offerta monetaria che il danneggiato potrà accettare, a totale tacitazione di ogni pretesa, oppure rifiutare agendo quindi dinanzi al giudice per ottenere una cifra superiore.   Che fare se l’auto su cui è trasportato il passeggero non ha l’assicurazione? Veniamo ora al quesito da cui siamo partiti. Che succede al passeggero se questi era trasportato su un’auto priva della copertura assicurativa o con l’assicurazione scaduta? Secondo la Cassazione, il danneggiato a bordo di un veicolo non assicurato può agire direttamente nei confronti della compagnia del responsabile. Può cioè rivolgersi personalmente a quest’ultima per ottenere il risarcimento e, in caso di diniego o di offerta insoddisfacente, citarla in giudizio. Naturalmente, tale principio vale sia per chi viaggia a bordo di un’auto che su di una moto, dietro al conducente. La Cassazione ha stabilito che l’inosservanza dell’obbligo di assicurazione da parte del titolare del veicolo su cui è trasportato il passeggero non preclude a quest’ultimo la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’assicurazione, dato che l’inadempimento dell’obbligo relativo alla messa in circolazione non può condizionare negativamente l’effettività della tutela risarcitoria Rc auto. La certezza economica del risarcimento, infatti, è il fondamento della tutela obbligatoria. L’inammissibilità dell’azione comporterebbe anche l’impossibilità, per il danneggiato, di fruire degli effetti positivi del contratto assicurativo del veicolo del responsabile civile, dando luogo ad un assetto di interessi e valori assolutamente illogico. Del resto, la direttiva 2009/103/CE, nel prevedere l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile, intende offrire la più ampia tutela possibile. Appare chiaro, dunque, che nel bilanciamento degli interessi coinvolti in sinistri stradali, la posizione del danneggiato e la garanzia che questi sia adeguatamente risarcito sono primarie. E che la tutela risarcitoria offerta dal Codice, nelle forme dell’azione diretta secondo gli articoli 144 e 148, non possa essere limitata, in alcun modo, dalla violazione dell’obbligo di assicurazione.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Dichiarazioni della persona offesa: ultime sentenze

Attendibilità della persona offesa; violenza sessuale; concussione; maltrattamenti in famiglia; lesioni personali.   Attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa Integra il reato di maltrattamenti in famiglia la condotta perpetrata per anni dal prevenuto nei confronti del coniuge, alla presenza nonché ai danni anche dei figli, mediante vessazioni fisiche e psicologiche finalizzate a creare un clima di soggiogazione delle vittime. A nulla rilevando ai fini della configurabilità del reato né tantomeno dell’attendibilità della vitta, il fatto che quest’ultima abbia deciso di sporgere querela solo dopo aver patito per molti anni gli abusi del coniuge, ciò nella convinzione che le cose fossero risolvibili e migliorabili. Tribunale Nola, 18/01/2022, n.2251   Valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Ai fini della valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, quanto più essa costituisca fondamentale, o addirittura unico, teste di accusa, tanto più l’attendibilità della stessa e delle sue dichiarazioni va vagliata con particolare rigore, in relazione alla costanza ed alla coerenza del racconto, alla genesi delle dichiarazioni, ad eventuali motivi di rancore nei confronti dell’imputato, ed a quant’altro utile a saggiarne la credibilità soggettiva ed oggettiva. Tribunale Pescara, 12/01/2022, n.3087   Litigiosità tra le parti In tema di genuinità della versione dei fatti offerta dalla persona offesa, questa è minata dall’esistenza di una forte, aspra e nota litigiosità tra le parti che non consente di ritenere del tutto attendibile le dichiarazioni della vittima vieppiù ove in contrasto con le versioni del testi, terzi al rapporto tra le parti. Cosicché, nel caso di specie, non può ritenersi provato oltre ogni ragionevole dubbio che il prevenuto si fosse introdotto nel cortile di proprietà della vittima senza il consenso della stesa. Tribunale Nola, 11/01/2022, n.2118   Decisione del giudice Le dichiarazioni della persona offesa ai fini di costituire fondamento della decisione del giudice a fondamento dell’affermazione della responsabilità penale del prevenuto, non necessitano di specifici ed ulteriori riscontri, ma deve essere effettuata una previa verifica penetrante e rigorosa rispetto a quella che viene svolta per le dichiarazioni dei testimoni, ai fini di valutare la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca. Corte appello Taranto, 10/01/2022, n.919   Lesioni personali L’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rilasciate dalla persona offesa necessitano di un attento vaglio in ordine alla loro credibilità nel caso in cui la p.o. si sia costituita parte civile, vieppiù nel caso in cui i fatti narrati si inseriscano in un quadro di grave conflittualità tra le parti. Tuttavia devono essere ritenute credibili le dichiarazioni in ordine alle lesioni personali subite quando vi siano altri elementi di riscontro, quali i referti medici nel caso di specie, che consentono di ritenere fondata la versione della vittima. Tribunale Taranto sez. I, 07/12/2021, n.2233   Sufficienza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa Anche in relazione alla testimonianza della persona offesa trova applicazione il principio del libero convincimento del giudice che può ritenere sufficienti tali elementi probanti, anche in caso di assenza di elementi esterni di riscontro, purché le vagli con attenzione, accertandone attentamente la coerenza logica e la credibilità utilizzando elementi ricavabili dagli atti e dallo svolgimento del processo. Tribunale Napoli sez. III, 26/11/2021, n.10336

Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_ Incidente al semaforo: come si stabilisce chi è passato col rosso?

Sinistro stradale: come si determina la responsabilità dei conducenti se non si hanno prove a proprio favore? Immagina questa scena: due automobilisti si scontrano ad un incrocio regolato dal semaforo. Entrambi sostengono di essere passati col verde e quindi di essere dalla parte della ragione. Non è tuttavia possibile stabilire chi dice la verità o mente, essendo ormai trascorsi diversi minuti da quando i due hanno oltrepassato le relative linee di stop ed avendo i relativi semafori cambiato colore già diverse volte. Nessuno peraltro ha un filmato per stabilire come siano andati davvero i fatti. Né è possibile tornare indietro nel tempo per comprendere chi aveva la precedenza. Come si fa in questi casi? Nell’ipotesi cioè di un incidente al semaforo, come si stabilisce chi è passato col rosso? È la legge a dirimere il problema, per come ricorda una recente sentenza del tribunale di Milano. A norma dell’articolo 2054 del Codice civile, quando non si può stabilire chi abbia ragione e chi ha torto in un incidente stradale, si procede con il cosiddetto concorso di colpa. Questa regola è riassunta nella seguente espressione riportata nella norma appena citata: «Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli Come visto, la disposizione prevede la possibilità di una prova contraria. E, nel caso di incidente al semaforo, spetterebbe all’automobilista passato con il verde, che pretende il risarcimento, fornire tale dimostrazione. In che modo? La prova tipica, in questi casi, è quella testimoniale. È necessario che vi sia un testimone oculare che abbia assistito alla scena, indipendentemente se dall’interno o dall’esterno del veicolo. Si può quindi trattare anche di un passeggero o di un passante che si trovava sul marciapiedi al momento dello scontro. Ma anche le ricostruzioni dell’incidente che possono fare i poliziotti intervenuti dopo lo scontro potrebbero consentire di risalire all’effettiva dinamica. E ciò sulla base, ad esempio, delle frenate presenti sull’asfalto. Chi infatti attende che il semaforo si faccia verde, e dunque è fermo al rosso, avrà di certo un’andatura più moderata rispetto a chi, invece, provenendo dalla strada perpendicolare, accelera da lontano, proprio per impedire che il proprio semaforo, da verde, diventi rosso. Anche una dashcam montata su una delle due auto potrebbe fornire una prova indiziaria di cui il giudice terrà conto. Ma non è detto che tali elementi riescano a dirimere la questione. Sicché, quando tutto apparirà incerto e nessuno dei due automobilisti avrà fornito la prova di essere passato col verde, si dovrà riconoscere ad entrambi il concorso di colpa e quindi metà del risarcimento. Si tenga comunque conto che, quando il concorso di colpa è paritario – ossia al 50% per ciascun conducente – non scatta la classe di merito del bonus/malus. Il peggioramento di due classi si verifica solo quando c’è una responsabilità di almeno il 51%. Ultimo aspetto da considerare: non è detto che chi passa col verde abbia per ciò solo ragione. Laddove risulti che questi era in grado di vedere l’altro conducente mentre commetteva l’infrazione e perciò di evitarlo, può scattare il concorso di colpa. Obbligo di ogni automobilista non è solo rispettare il Codice della strada ma anche fare di tutto per evitare gli scontri. Il che significa poter prevedere anche le altrui violazioni stradali, laddove possibile.  

Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_ I danni a carico del conducente quando fa un incidente stradale e quelli garantiti dall’assicurazione.

I danni a carico del conducente quando fa un incidente stradale e quelli garantiti dall’assicurazione. Le sanzioni per non avere la polizza in regola. La polizza Rc auto, detta anche sulla responsabilità civile, è il contratto assicurativo obbligatorio che tutela il proprietario di un veicolo dai rischi che comporta la circolazione stradale. In pratica, consente all’assicurato di non dover pagare il risarcimento del danno provocato ad un’altra persona in seguito ad un incidente: sarà la compagnia assicurativa a farlo. Tuttavia, ci sono delle cose che restano fuori da questa polizza: cosa non copre la Rc auto? Come abbiamo detto, questo la sigla «Rc» sta per «responsabilità civile». E questo concetto è riferito ai danni causati ad altri ma non a sé stessi e nemmeno a certi passeggeri che viaggiano nel veicolo responsabile del sinistro. Vediamo nel dettaglio cosa copre e cosa non copre la Rc auto.   Polizza Rc auto: a cosa serve? Mettersi al volante di un’auto in mezzo al traffico comporta dei rischi ed è proprio per questo che la legge prevede l’obbligo di assicurare il proprio veicolo con un contratto sulla responsabilità civile. La polizza Rc auto copre, in cambio del pagamento di un premio, i danni causati a terzi in seguito ad un incidente. Il premio, cioè l’importo da pagare per avere l’auto assicurata, viene determinato liberamente dalle compagnie. È possibile versarlo in una soluzione unica oppure con rate concordate con l’impresa di assicurazioni. La polizza ha durata annuale ed è vietato il tacito rinnovo senza l’esplicita richiesta dell’assicurato. La copertura resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza. Significa che se anche si circola con l’auto senza assicurazione entro quel periodo, l’automobilista non verrà sanzionato ma sarà tenuto, comunque, a procedere al rinnovo il prima possibile. La copertura decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato il premio.   Polizza Rc auto: è sempre obbligatoria? La polizza Rc auto deve essere sempre attiva, anche quando non si utilizza la macchina. Significa che non è possibile, ad esempio, lasciare in strada un veicolo non assicurato, che si tratti di un parcheggio pubblico o privato, nel piazzale di un distributore di carburante, di un supermercato, ecc. La macchina deve avere la polizza Rc auto attiva anche quando viene lasciata nel cortile del condominio o in mezzo alla campagna, in una strada sulla quale possono circolare altri veicoli. Si potrebbe pensare che la polizza Rc auto non serve nel caso in cui si tenga la macchina nel proprio garage, chiuso da una basculante o da una saracinesca. Per ora, infatti, è così: l’assicurazione non è obbligatoria nel singolo box auto di proprietà (non così se è un garage in cui ci sono altri veicoli). Ma le cose cambieranno presto: l’Unione europea, infatti, ha approvato recentemente una direttiva che dovrà essere recepita in Italia entro la fine del 2023 e che costringe gli automobilisti a fare l’assicurazione sulla responsabilità civile anche quando il veicolo viene tenuto in un’area privata. Di conseguenza, anche quando lo si lascia in garage.   Polizza Rc auto: che cosa copre? Vediamo ora che cosa copre la polizza Rc auto in caso di incidente. Garantisce il risarcimento dei danni:  causati a terzi dalla circolazione del veicolo;  ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita/discesa dal veicolo eseguite con mezzi meccanici;  a terzi dai trasportati durante la circolazione;  dal gancio traino o dal rimorchio agganciato al veicolo;  alla sede stradale;  a cose portate dai terzi trasportati;  a terzi durante le operazioni di carico da terra sul veicolo eseguite senza l’ausilio di mezzi o dispositivi meccanici.   Polizza Rc auto: che cosa non copre? Ci sono, come si diceva all’inizio, delle cose che non rientrano nell’assicurazione obbligatoria e che, pertanto, restano a carico dell’automobilista che ha provocato l’incidente, a meno che non abbia sottoscritto una polizza facoltativa con garanzie opzionali. È il tipico caso della kasko che, in cambio di un premio più elevato, garantisce la copertura di ogni rischio. La polizza Rc auto non copre i danni:  del conducente responsabile del sinistro, per i danni a cose e a persone;  del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio e del locatario del veicolo concesso in leasing, per danni a cose;  del coniuge non legalmente separato, del convivente, degli ascendenti e discendenti e dei parenti e affini entro il terzo grado, dei soggetti sopra indicati, per danni a cose;  se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i soggetti sopra indicati, per i danni a cose;  causati con l’assicurazione scaduta da almeno 16 giorni;  dolosi, provocati dal conducente volontariamente per ottenere un profitto economico.   Polizza Rc auto: le sanzioni per circolare senza l’assicurazione Guidare un’auto non assicurata può costare molto caro. L’articolo 193 del Codice della strada prevede per chi non è in regola con la polizza Rc auto una sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro. Il veicolo viene, inoltre, prelevato dalla Polizia e portato in un luogo non aperto alla circolazione. La sanzione si riduce del 50% nel caso in cui si provveda alla demolizione dell’auto entro 30 giorni dalla data in cui è stata contestata la violazione, previa comunicazione all’organo che ha rilevato la trasgressione dell’intenzione di procedere in tal senso. In caso di recidiva, cioè se il conducente viene trovato senza la polizza Rc auto per due volte nell’arco di 24 mesi, la sanzione raddoppia. C’è, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi. Il mezzo viene sottoposto a fermo amministrativo per 45 giorni dalla data in cui è stata pagata la sanzione ed è stata attivata una polizza obbligatoria di almeno 180 giorni. L’assicurato potrà ritirare la macchina solo dopo aver pagato le spese di prelievo, trasporto e custodia che sono state sostenute in seguito al sequestro e al fermo amministrativo.  

Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_ Fino a che età i figli hanno diritto di essere mantenuti dai genitori?

Alimenti: quanto dura l’obbligo di mantenere i figli e cosa fare se il padre o la madre non versa l’assegno mensile? A provvedere al mantenimento dei figli devono essere entrambi i genitori, tanto nell’ipotesi in cui siano sposati, quanto conviventi, separati o divorziati. L’obbligo di mantenere i figli deriva infatti non dal legame che unisce i genitori tra loro ma dalla “filiazione” ossia dal fatto di aver messo al mondo delle creature. Ecco perché la legge si disinteressa del rapporto giuridico sussistente tra padre e madre e pone su entrambi un dovere a prendersi cura della prole, ciascuno in proporzione alle proprie capacità economiche. Ma fino a che età i figli hanno diritto di essere mantenuti dai genitori? La questione non può essere risolta con un dato numerico. E questo perché, come vedremo a breve, la risposta dipende dalla situazione concreta. Difatti, l’obbligo degli alimenti nei confronti dei figli sussiste fino a quando questi non sono in grado di raggiungere l’indipendenza economica: il che coincide non solo con l’assunzione stabile presso un datore di lavoro ma anche, in alternativa, con l’acquisizione delle professionalità tali da consentire al giovane di lavorare per sé e guadagnare (si pensi a un’attività professionale, con l’acquisizione del titolo e di uno studio). E per chi non ha voglia di fare nulla, il mantenimento cessa ugualmente con la maggiore età. Così come cessa in via definitiva anche per chi viene prima assunto e dopo poco licenziato, che pertanto non potrà bussare di nuovo alla porta dei propri genitori.   In cosa consiste l’obbligo di mantenere i figli? Il mantenimento dei figli non consiste solo nell’assegno che il genitore divorziato versa all’altro per contribuire ai bisogni alimentari della prole. Quando la famiglia è ancora unita, il mantenimento consiste nell’obbligo del padre e della madre di prendersi cura dei ragazzi, sostenendoli non solo nelle esigenze collegate alla sopravvivenza (vitto e alloggio) ma anche a quelle dell’educazione, istruzione, vita relazionale, sportiva, formativa. I genitori devono quindi garantire ai figli lo stesso tenore di vita che riservano per loro stessi. I genitori benestanti dovranno, pertanto, garantire una vita da benestante al proprio figlio; viceversa, per i genitori con un reddito più basso l’impegno economico sarà inferiore. Quindi, un genitore non può mandare via di casa un figlio che non sia ancora autonomo, anche se maggiorenne; così come non può impedirgli di frequentare l’università se questi lo vuole. Non può negargli un cellulare, un computer, la palestra, la gita scolastica o le spese di trasporto se ne può sostenere le spese.   Che succede se padre e madre si lasciano? Se i genitori si separano (tanto se sposati quanto se conviventi), in assenza di accordo tra loro sull’assegno di mantenimento che il genitore non convivente con la prole dovrà versare all’altro, è il giudice a intervenire su ricorso di uno dei due. Il tribunale fissa così un assegno mensile a carico del genitore non convivente. L’assegno va versato nelle mani dell’altro genitore o del figlio stesso, se questi ha già 18 anni e lo chiede espressamente.   Fino a che età vanno mantenuti i figli? I figli vanno mantenuti sempre se sono minorenni e, una volta divenuti maggiorenni, finché non diventano economicamente autonomi. Il che può voler dire anche molto tempo dopo la maggiore età. Tutto dipende dal percorso di studi prescelto. Perché è proprio quando terminano gli studi e il figlio può iniziare a lavorare che bisogna verificare se il suo stato di disoccupazione è incolpevole, perché addebitabile al mercato e alla crisi occupazionale (ragion per cui il giovane potrà continuare a pretendere il mantenimento) oppure è imputabile alla sua inerzia (nel qual caso egli perderebbe gli alimenti). In questa seconda ipotesi, però, spetta al genitore dimostrare che la mancata percezione di un reddito stabile, da parte del figlio, è dovuta all’omessa ricerca da parte sua di un posto di lavoro. Una prova non sempre facile. Ragion per cui la Cassazione ha stabilito che, tanto più aumenta l’età dei figli, tanto maggiormente si può presumere che la disoccupazione sia attribuibile ad un atteggiamento colpevole. Al raggiungimento della soglia di 30/35 anni (a seconda del percorso di studi prescelto) è possibile – secondo la Cassazione – negare al figlio il mantenimento perché è ragionevole ritenere che, prima di tale momento, egli abbia comunque ricevuto qualche opportunità lavorativa. In ogni caso, il figlio minorenne ha sempre diritto di essere mantenuto, anche se non vuole andare a scuola. Quello maggiorenne invece, per essere mantenuto, deve preoccuparsi della propria formazione o, se non vuole studiare, deve cercare un’occupazione. Occupazione che non deve corrispondere necessariamente alle sue più ambiziose aspirazioni. Il giovane deve sapersi accontentare, laddove possibile.   Cosa fare se il genitore non mantiene il figlio? Quando padre e madre si separano, il giudice fissa un assegno di mantenimento che il genitore non convivente con il figlio deve versare all’altro (quest’ultimo è, il più delle volte, la madre) e che serve proprio per contribuire a tutte le spese ordinarie per il suo sostentamento, la crescita, l’istruzione e l’educazione L’omesso versamento del mantenimento nei confronti del figlio costituisce reato. Pertanto, il figlio – così come l’altro genitore – può denunciare il genitore inadempiente. È inoltre possibile agire civilmente nei confronti del genitore tenuto a versare il mantenimento per ottenere nei suoi confronti, da parte del tribunale, un’ingiunzione di pagamento. In questo modo, è possibile pignorargli i beni intestati, un quinto dello stipendio, gli immobili, ecc. Alla morte del genitore però non è possibile agire nei confronti degli eredi: il dovere di versare il mantenimento infatti non si trasferisce su questi ultimi. Naturalmente, se il figlio è minorenne, ad agire per conto suo sarà il genitore con lui convivente. Una volta perso il diritto al mantenimento, per via dell’età o dell’ottenimento di un posto di lavoro, non è più possibile riacquisirlo. In altre parole, il figlio che viene licenziato o che cessa l’attività imprenditoriale che lo aveva reso indipendente non può ribussare alla porta del padre e della madre. Il legame si è ormai spezzato. Almeno quello economico. Se, però, il figlio versa in una condizione di salute tanto grave da impedirgli di procurarsi il minimo per

Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_ Casellario giudiziale: ultime sentenze

Provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto; non menzione della condanna; l’estinzione del reato per decorso dei termini; la cancellazione della sentenza nel casellario giudiziario.   Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale La concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all’art. 133 c.p., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione. Tribunale Udine, 26/10/2021, n.1813 Concessione del beneficio della non menzione della condanna La concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all’art. 133 c.p., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione. Il beneficio della non menzione della condanna di cui all’art. 175 c.p. è fondato sul principio “dell’emenda” e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l’obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all’art. 133 c.p. Tribunale Udine, 20/10/2021, n.1741 I certificati del casellario giudiziale La disciplina del Casellario Giudiziale è stata oggetto di una recente revisione con l’entrata in vigore del d.lgs. 2 ottobre 2018 n. 122. Oltre alla novità della possibilità di una richiesta selettiva da parte della P.A. (diretta, cioè, a verificare l’esistenza di quei precedenti penali specificamente rilevanti per un determinato procedimento amministrativo), si è mantenuta la distinzione circa il possibile contenuto del certificato del casellario giudiziale a seconda che il rilascio sia richiesto da un privato (rispetto al quale si applica, ove ottenuto, il beneficio della «non menzione» sino alla revoca di questo) o dalla P.A., poiché, in quest’ultimo caso, è prevista la non menzione solo delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.p., cioè estinti, in caso di pena condizionalmente sospesa, perché il soggetto non commette un reato o una contravvenzione della stessa indole nei termini stabiliti, rispettivamente cinque anni per i reati e due anni per le contravvenzioni. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 15/02/2021, n.973 Certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti: differenze Il certificato dei carichi pendenti e il certificato del Casellario Giudiziale attestano fatti diversi, riguardando il primo i procedimenti ancora pendenti, perché ancora nella fase delle indagini preliminari o in quella processuale in senso stretto dopo l’inizio del dibattimento, mentre il secondo riporta le condanne penali definitive e alcuni provvedimenti in materia civile e amministrativa registrati a carico di un determinato soggetto. Il certificato del Casellario giudiziale contiene, quindi, le iscrizioni relative a provvedimenti passati in giudicato o definitivi in materia penale, civile e amministrativa. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 15/02/2021, n.973 La cancellazione della sentenza dal casellario La cancellazione della sentenza dal casellario non rientra tra gli effetti penali di cui è prevista l’estinzione a seguito di riabilitazione. Cassazione penale sez. I, 28/10/2020, n.35548 Diniego implicito di non menzione della condanna È legittima la pronuncia di diniego implicito della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, quando il giudice, tenuto conto della gravità delle condotte e degli altri elementi di valutazione indicati dall’art. 133 c.p., ritenga che l’imputato non possa usufruire di ulteriori benefici. (Fattispecie in tema di rapina in concorso di quattro pizze e quattro lattine di coca-cola). Cassazione penale sez. II, 18/02/2020, n.11992 Iscrizione nel casellario giudiziale Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne, il giudice deve fissare l’udienza preliminare e darne avviso all’esercente la potestà genitoriale. (In motivazione la Corte ha precisato che tale interpretazione dell’art. 26 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, ne garantisce la compatibilità con il disposto dell’art. 224 c.p., che consente l’applicazione di misure di sicurezza al minore non imputabile ritenuto pericoloso, nonché con l’ulteriore effetto sfavorevole della iscrizione nel casellario giudiziale ex art. 3, comma 1, d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313, iscrizione che viene cancellata solo al raggiungimento della maggiore età). Cassazione penale sez. IV, 30/01/2020, n.11541 La concessione del beneficio della non menzione In tema di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, a seguito dell’abrogazione dell’art. 175, comma quarto, cod. pen., per effetto dell’art. 7, legge 7 febbraio 1990, n. 19, non è preclusa la concessione del beneficio nei casi in cui alla condanna consegua l’applicazione di una pena accessoria. Cassazione penale sez. I, 08/01/2020, n.4376 L’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale È inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità proposto dall’esercente la potestà genitoriale nell’interesse di minore infraquattordicenne per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine all’omesso proscioglimento nel merito, atteso che la necessità di ricostruzione del fatto si ricollega esclusivamente alla contestuale applicazione di una misura di sicurezza mentre l’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale è meramente temporanea e viene cancellata al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Cassazione penale sez. V, 27/11/2019, n.3029 Archiviazione per particolare tenuità del fatto Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 410-bis e 411, comma 1-bis, c.p.p., censurati per violazione degli artt. 3,111, comma 2, e 112 Cost., nella parte in cui non prevedono l’impugnabilità della ordinanza di archiviazione, e, in via subordinata, dell’art. 411, comma 1-bis, c.p.p., per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui tale comma introduce una disciplina irragionevolmente differenziata per la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto rispetto alla richiesta di archiviazione ordinaria. Le questioni aventi per presupposto il divieto di iscrizione al casellario giudiziale dei provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità del fatto — in forza dell’interpretazione dell’art. 3, comma 1, lett.

Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_ Truffa società fantasma: come procedere?

Quando denunciare una società falsa, vuota o inesistente: tutte le regole per difendere i tuoi diritti dinanzi alla legge. Sei stato truffato da una società che poi è scomparsa, è fallita o hai scoperto che è una completamente “vuota” come una scatola cinese? Ci sono diverse azioni che puoi tentare anche se, posso già anticiparti, molte di queste potrebbero rivelarsi costose e, spesso, inadeguate rispetto ai soldi che hai perso. In alcuni casi, però, in presenza di una frode bella e buona, puoi chiedere allo Stato di agire penalmente contro i malfattori senza spendere un euro. Ecco allora, in caso di truffa da parte di una società fantasma, come procedere. Tieni conto che, per alcune di queste, ti servirà un avvocato mentre per altre potrai agire da solo.   Come capire se sei stato truffato Spesso, il concetto di truffa viene travisato. La truffa è quando c’è l’intenzione, sin dall’inizio, di frodare la vittima, inducendola in errore con artifici o raggiri. Il semplice fatto di non adempiere, anche se intenzionalmente, non è un reato se la società comunque, al momento della conclusione del contratto, non ha mascherato la propria effettiva volontà.   Possiamo così distinguere tre ipotesi: inadempimento contrattuale: è un semplice illecito civile contro il quale non si può denunciare ma si può solo agire per ottenere la restituzione dei soldi versati e/o il risarcimento del danno. Si verifica quando la società non paga o non svolge la prestazione che le era stata richiesta, senza però aver dissimulato la propria incapacità o aver usato stratagemmi per far cadere in errore il cliente;  insolvenza fraudolenta: è un reato che si realizza quando un soggetto (nel nostro caso una società) fa credere all’altro di poter adempiere a una prestazione quando invece non ne ha le possibilità. Si pensi a chi compri un oggetto e poi non sia in grado di pagarlo perché non ha soldi a sufficienza, pur avendo assicurato alla controparte di poterlo fare;  truffa: è il reato che commette chi, con artifici o raggiri, trae in inganno un altro soggetto per trarne un illegittimo vantaggio. Richiede quindi un’alterazione della realtà materiale volta proprio a far cadere in errore la vittima. Si pensi a una società fantasma che, pur allestendo un sito di prodotti, in realtà non svolga alcuna attività commerciale.   Cos’è una società fantasma La prima cosa da accertare prima di stabilire quale strumento utilizzare per difendere i propri diritti è se effettivamente si tratta di una società fantasma. Ma cosa si intende con «società fantasma»? Di solito, si intende una società che non esiste, che magari ha indicato sul sito Internet un nome di fantasia, una falsa partita Iva, una sede inventata. A volte, però, il concetto di «società fantasma» viene usato in termini ancora più ampi e così si intende anche una società ove l’amministratore è una “testa di legno”, un prestanome e dove non c’è un capitale da cui attingere. Altre volte la «società fantasma» è quella che ha sede all’estero, magari fuori dal continente europeo, in qualche paradiso fiscale.   Come accertarsi se si tratta di società fantasma Per accertarsi quindi con chi si ha a che fare bisogna innanzitutto recarsi presso la Camera di Commercio e chiedere una visura sulla base della partita Iva o del nome sociale e della relativa sede. In questo modo, ci si potrà rendere conto se la società ha sede in Italia, qual è il nome del suo amministratore e dei suoi soci, quant’è il capitale sociale versato, se ha protesti e così via. Anche collegandosi al registro Ini-pec è possibile verificare se la società è dotata di una email di posta elettronica certificata. In caso contrario è verosimile che questa, non essendo in regola con la nostra normativa che pone l’obbligo di avere una Pec, potrebbe risiedere all’estero o rappresentare uno specchietto per le allodole. Altra soluzione è quella di recarsi all’Agenzia delle Entrate e fornire la partita Iva per verificare se la società è effettivamente esistente.   Come agire contro una società fantasma? Se la società non esiste, è comunque certo che, dietro questo teatrino, si nasconda qualcuno. E questo “qualcuno” ha già commesso un reato, quello di truffa, per aver inscenato una situazione inesistente con artifici e raggiri. Ragion per cui puoi agire contro di lui presentando un atto di querela presso la polizia, i carabinieri o la Procura della Repubblica. Puoi farlo senza necessità di un avvocato anche se la sua presenza potrebbe aiutarti a raggiungere prima il tuo obiettivo nel caso in cui il colpevole dovesse essere identificato. A quel punto, infatti, dopo le indagini, si avvierà un processo penale nel quale potrai costituirti – a mezzo del difensore – come parte civile per chiedere il rimborso dei soldi spesi e il risarcimento del danno. Come fai a capire chi c’è dietro la società fantasma? Non sei tu a dover fare le indagini: sarà la Procura della Repubblica che acquisirà i dati derivanti dal pagamento. Potresti però individuare l’Iban del beneficiario del pagamento e consegnarlo alle autorità.   Come agire contro una società all’estero? Se la società era italiana ma si è spostata all’estero, puoi comunque agire contro di lei e chiedere il fallimento in Italia se il trasferimento è stato completato da meno di un anno. Tieni conto che l’esterovestizione– ossia la finta sede all’estero, pur operando in Italia – costituisce un illecito tributario. Sicché, potrai segnalare la società alla Guardia di Finanza e se quest’ultima dovesse rilevare profili penali, potrai – anche in questo caso – costituirti parte civile nell’eventuale processo per chiedere il risarcimento.   Come agire contro una società che è una scatola cinese La società potrebbe avere un amministratore fantoccio nullatenente ed essere manovrata da altri. In questi casi, se hai avuto rapporti con un soggetto diverso, potrai agire contro quest’ultimo in qualità di amministratore di fatto, il quale assume la responsabilità per le azioni realizzate. Tieni conto poi che le nuove regole sulle Srl stabiliscono una responsabilità personale dell’amministratore per condotte illecite ai danni della società, come potrebbe essere quella di chi truffa i clienti. Nel caso in cui tu non riesca a ricavare le prove di un intento

Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Come si ottiene l’affidamento condiviso?

Oggi i tribunali tendono ad evitare l’affido esclusivo e a coinvolgere entrambi i genitori nell’educazione e nella crescita dei figli. Ecco come funziona. Sono soprattutto i figli i soggetti da proteggere maggiormente quando una coppia decide di separarsi o di divorziare. Se normalmente per un adulto la fine di una convivenza non è una passeggiata, per i minori che hanno sempre avuto la coppia come punto di riferimento la botta è ancora più dolorosa. Se i genitori decidono di andare in tribunale affinché sia un giudice a decidere con chi devono vivere abitualmente i figli, verrà pronunciata una sentenza che, sicuramente, metterà in cima alla lista delle priorità l’interesse ed il benessere dei ragazzi. Questo potrebbe voler dire che, proprio per il loro bene, verrebbero allontanati dal padre o dalla madre. Oppure, se non ci sono i presupposti per arrivare a tale estremo, si troverebbe un modo per mantenere un certo contatto con entrambi i genitori, pur venendo affidati stabilmente a uno di loro. Esiste, però, un’altra via che è quella di affidare i minori a mamma e papà. E come si ottiene l’affidamento condiviso? Vediamo.   Affidamento condiviso: che cos’è? Per affidamento condiviso si intende una delle soluzioni che consentono il collocamento dei figli dopo la cessazione della convivenza tra i genitori, quindi in caso di separazione o di divorzio. La regola è stata inserita nell’ordinamento giuridico da una legge del 2006 per preservare il principio della bigenitorialità, che vede coinvolti entrambi i genitori nella crescita e nello sviluppo dei figli anche quando è finita la relazione affettiva tra padre e madre. Inoltre, il Codice civile stabilisce che il tribunale deve valutare in via prioritaria la possibilità che i ragazzi vengano affidati a entrambi i genitori in modo che i minori mantengano «un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi». In altre parole, oggi ci devono essere delle circostanze estremamente particolari affinché un giudice decida per l’affidamento esclusivo ad un solo genitore. Può capitare, ad esempio, in caso di separazione per motivi di violenza domestica o perché il padre o la madre risiedono all’estero, in caso di dichiarata incapacità di svolgere il ruolo di genitore da parte di uno di loro, ecc.   Affidamento condiviso: responsabilità L’affidamento condiviso garantisce ai genitori la possibilità di: esercitare la responsabilità genitoriale; partecipare alla cura e all’educazione dei figli; decidere insieme le questioni di maggiore interesse per i figli, come quelle legate alla salute, all’istruzione, all’educazione, alle attività formative extra scolastiche. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, quello delle scelte di maggiore interesse per i figli, in caso di disaccordo tra i genitori è necessario l’intervento di un giudice. Per tutte le altre, il tribunale può anche stabilire che vengano prese singolarmente da ciascun genitore.   Affidamento condiviso: genitore collocatario Si potrebbe pensare che, in caso di affidamento condiviso, i figli devono avere due valigie disfatte, una a casa del padre e una dalla madre e che vivano con loro lo stesso numero di giorni. In realtà, non è proprio così. Il giudice stabilisce la residenza del minore da un solo genitore che, nella maggior parte dei casi, è la madre, a cui, sempre statistiche alla mano, viene affidata la casa familiare. Si parla, quindi, di «genitore collocatario». Ciò non impedisce al padre (genitore solitamente non collocatario) di frequentare i figli e di mantenere con loro un rapporto costante ed equilibrato. A tal proposito, il tribunale stabilisce tempi e modalità con cui il genitore non collocatario può far visita ai bambini o ai ragazzi e passare del tempo con loro.   Affidamento condiviso: dove vanno a vivere i figli? È anche vero che la giurisprudenza ha espresso dei pareri talvolta contrastanti sul collocamento dei minori. C’è chi, come il tribunale di Brindisi, ritiene che il luogo di residenza dei figli debba essere una questione soltanto burocratica e che entrambi i genitori debbano essere coinvolti quotidianamente nella crescita e nello sviluppo dei minori. In questo modo, il collocamento prevalente verrebbe archiviato come tale. Questo orientamento contrasta con quello del tribunale di Milano, secondo cui, pur mantenendo vivo il principio di bigenitorialità, deve sussistere la necessità di stabilire un collocamento prevalente per i figli.   Affidamento condiviso: L’interesse del minore In ogni caso, e per tutelare sempre l’interesse dei minori, il Codice civile prevede che i ragazzi possano essere ascoltati dal giudice in ogni procedura o questione che li riguardano, compreso il loro affidamento. In tal senso, la legge stabilisce che: «il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato». Detto tutto ciò, ogni genitore ha il diritto di chiedere al tribunale la revisione del provvedimento che sancisce l’affidamento condiviso nel caso in cui siano mutate le condizioni che lo hanno determinato.   Affidamento condiviso: c’è il mantenimento? Condividere l’affidamento dei figli significa condividere anche le loro spese al 50% e, quindi, vincola il genitore non collocatario a versare l’assegno di mantenimento? Un decreto del tribunale di Perugia stabilisce che se il figlio passa a turno lo stesso tempo con entrambi i genitori, l’assegno deve essere revocato. Scatta in questo modo, infatti, il mantenimento diretto che si traduce in un affidamento condiviso completo. In sostanza, quindi, in regime di affidamento condiviso ogni genitore deve provvedere ai figli anche dal punto di vista economico in proporzione al proprio reddito e con le modalità stabilite dal tribunale. Peraltro, entrambi hanno diritto a richiedere gli assegni di sostegno alla famiglia e, di conseguenza, è necessario trovare un accordo su chi li deve incassare. Senza un’intesa in proposito, tende a prevalere il genitore collocatario. Da segnalare, inoltre, una recente ordinanza della Cassazione secondo cui il genitore collocatario del minore ha diritto al rimborso da parte dell’ex di spese mediche per visite specialistiche e la metà della retta della scuola privata e di stage, anche se fa

Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Permessi 104: cosa rischia chi non assiste il disabile tutto il tempo?

Quali sono le conseguenze per l’uso indebito, ma solo in parte, dei permessi della legge 104? Quando è previsto il licenziamento? Cosa succede se il lavoratore che ha ottenuto il permesso legge 104 per assistere un familiare disabile lo utilizza anche per altri scopi, ad esempio per andare in giro a sbrigare le sue faccende personali? In altre parole: cosa rischia chi non assiste il disabile per tutto il tempo? A prima vista sembra evidente che c’è un uso indebito, scorretto e dunque illegittimo del permesso: la legge 104 lo riconosce per finalità precise e non certo per fare i fatti propri. Però questa fruizione non consentita delle ore o delle intere giornate di permesso è solo parziale e questo conta molto per rispondere alla nostra domanda.   l’assistenza continuativa La casistica è praticamente sterminata. I meno giovani ricorderanno che, fino al 2000 circa, i permessi 104 si potevano ottenere solo per i familiari conviventi. Poi, la normativa è cambiata ed è stato introdotto il requisito dell’assistenza continuativa: quindi, si possono assistere anche parenti che risiedono altrove, come una madre anziana che continua ad abitare a casa sua. In tali casi, occorre anche considerare il tempo necessario al lavoratore per gli spostamenti: se il dipendente viene beccato dal suo datore di lavoro mentre sta raggiungendo l’abitazione della madre da assistere non potrà certo rimproverarlo e tantomeno licenziarlo. La giurisprudenza più recente ha chiarito che assistenza continuativa non vuol dire esclusiva: quindi residua uno spazio di movimento. Occorre, però, sempre un nesso causale, anche se elastico, non con il cronometro in mano. Serve, cioè, un collegamento, anche indiretto, tra l’attività in concreto svolta dal lavoratore con le finalità per cui il permesso è previsto: vale a dire che non se ne può fare un uso distorto, ad esempio approfittare della giornata di “vacanza” per andare al mare, in palestra o a fare shopping. Insomma, durante le ore o giornate di permesso non bisogna stare sempre con il familiare disabile, ma bisogna comunque impiegare quel tempo facendo qualcosa di necessario per lui. Nonostante questo criterio di fondo, rimangono numerose incertezze: nei permessi 104 cosa rischia chi non assiste un disabile per tutto il tempo disponibile, ma usa qualche ora, o qualche briciola di tempo, per dedicarsi ad altre incombenze? Vediamo.   Permessi 104: a chi spettano e quando L’art. 33 della legge n. 104 del 1992 consente ad ogni lavoratore dipendente, pubblico o privato, di fruire di 3 giorni di permesso al mese, anche in orari frazionati, per assistere un familiare disabile. Questo periodo viene regolarmente retribuito ed è coperto da contribuzione previdenziale figurativa. I familiari da assistere devono essere affetti da «handicap in situazione di gravità» e non devono essere ricoverati a tempo pieno in ospedale o in un’altra struttura. Può trattarsi del coniuge, dei genitori, dei figli o di altri parenti o affini entro il secondo grado, ed entro il terzo grado se ultrasessantacinquenni (per l’elencazione completa leggi a chi spettano i permessi legge 104). Se i genitori lavorano entrambi possono fruire alternativamente del permesso 104 per assistere il figlio disabile.   Permessi 104: come vanno usati? Abbiamo visto che i permessi retribuiti fino a 3 giorni mensili spettano al lavoratore esclusivamente per assistere un familiare portatore di handicap grave. Il lavoratore non può utilizzarli per altri scopi e servirsene per motivi personali, altrimenti verrebbe meno la finalità prevista dalla legge. Ciò non toglie che la finalità di assistenza possa essere interpretata in maniera estensiva: ad esempio, è sicuramente consentito compiere commissioni e altre incombenze per il familiare assistito (andare a fare la spesa, recarsi all’ufficio postale, ecc.). Anche il ministero del Lavoro riconosce che non è necessario fornire un’assistenza continua «in presenza» diretta, ma sono ammesse tutte le attività collaterali e ausiliarie.   Permessi 104 utilizzati per motivi personali: conseguenze Quando il lavoratore che fruisce dei permessi 104 svolge attività personali, che non presentano un collegamento neppure indiretto con la cura e l’assistenza del disabile, commette un grave illecito e rischia il licenziamento per giusta causa, cioè senza preavviso e in tronco. La giurisprudenza ravvisa in questi casi una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro. In particolare, le pronunce più recenti della Corte di Cassazione hanno riconosciuto legittimo il licenziamento comminato al dipendente che aveva abusato dei permessi 104 utilizzandoli per andare a lavorare nel negozio del coniuge o per recarsi in un centro commerciale e poi al mare. Si può anche essere incriminati per il reato di truffa ai danni dell’Inps, in quanto è l’Ente che paga i giorni di permesso al lavoratore che ne abusa (il datore di lavoro si limita ad anticipare la retribuzione e poi la recupera in compensazione sui contributi da versare).   Uso parzialmente indebito dei permessi 104 Le rigide conseguenze che abbiamo esaminato sono mitigate quando l’uso improprio dei permessi 104 è soltanto parziale e non copre l’intera durata delle giornate concesse. La demarcazione tra l’uso corretto e l’abuso passa attraverso l’indagine sul nesso causale, cioè sulle finalità di assistenza del disabile: se le ore vengono utilizzate per scopi totalmente diversi, il licenziamento è inevitabile. Quando, invece, l’uso scorretto dei permessi 104 è limitato e circoscritto ad un ristretto periodo di tempo, il licenziamento è eccessivo e sproporzionato, come ha affermato una nuova ordinanza della Corte di Cassazione. Nella vicenda esaminata il lavoratore aveva usato per finalità esclusivamente personali – e dunque incompatibili con l’assistenza al familiare disabile – meno di un quinto delle ore complessivamente concesse (solo 3 ore sul totale di 16, durante le quali aveva portato il suo cane dal veterinario). Così il rapporto di lavoro è stato dichiarato risolto, ma il datore è stato condannato a pagare al dipendente, che era stato solo parzialmente infedele, un’indennità risarcitoria pari a 18 mensilità.