Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Cosa fare e cosa non fare se sospetti un tradimento
Si può far spiare il proprio partner se si teme un tradimento? Ecco i limiti legali imposti dalla privacy e dal Codice penale. L’errore più grande che si possa fare nel momento in cui si ritiene di essere stati traditi dal proprio coniuge è di ritenere che, in nome del diritto a difendersi riconosciuto dalla Costituzione, tutto sia concesso. Anche spiare il partner per acquisire le prove da portare poi in tribunale. Si tratta però di una convinzione non solo falsa, ma anche pericolosa: la violazione infatti delle norme sulla privacy e sulla libertà personale del fedifrago potrebbe sfociare in un procedimento penale. Ecco allora cosa fare e cosa non fare se sospetti un tradimento. Come scoprirai a breve, spiare il partner è consentito solo entro alcuni limiti fissati dalla giurisprudenza della Cassazione. Ma procediamo con ordine. Si può spiare il coniuge se sospetti un tradimento? È lecito spiare il partner se si sospetta un tradimento? L’interesse ad acquisire le prove di un’eventuale infedeltà può rilevare esclusivamente nell’ambito del rapporto tra marito e moglie: solo in questo caso, infatti, l’adulterio integra una violazione della legge. Non lo è invece tra semplici fidanzati o conviventi. Ciò nonostante, i limiti alla possibilità di controllare l’attività altrui sono pressoché identici sia per quanto riguarda le coppie sposate sia per quelle non sposate. In sé per sé, l’atto di spiare non è illegale, a meno che non avvenga su oggetti o strumenti sottoposti alla segretezza della corrispondenza, come email, sms, chat: questi ultimi infatti sono tutelati dall’articolo 15 della Costituzione (a norma del quale «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili») e dall’articolo 616 del Codice penale (che punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 euro a 516 euro chiunque prenda cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta). Volendo passare in rassegna i singoli comportamenti e le strategie messe in atto da chi sospetta un tradimento, ecco dunque cosa si può fare o non si può fare. Si può pedinare il partner? Pedinare, o far pedinare, il proprio partner sospettato di infedeltà non è reato. Chiunque può appostarsi dietro un’aiuola o all’interno della propria auto per vedere, in lontananza, cosa fa l’altro. Attenzione però a non eccedere: quando si viene scoperti e il comportamento arriva a suscitare nella vittima delle fondate preoccupazioni, quest’ultima potrebbe accusare l’altro di violenza privata o, nella peggiore delle ipotesi, di stalking, facendolo passare dalla parte della ragione a quella del torto. Spiare da lontano quindi è lecito fino a quando si rimane nell’ombra. Attenzione poi a non superare i limiti dell’altrui domicilio: chi entra in un palazzo dove non vive o utilizza metodi di intercettazione dotati di zoom digitali viola la legge sulla privacy. La dimora è sacra ed inviolabile, salvo chiaramente nel caso di coppia sposata, trattandosi di un luogo comune. Si può usare un investigatore privato? È legittimo l’uso dell’investigatore privato, anch’egli tuttavia limitato dalle norme sui pedinamenti che abbiamo appena riportato: niente intrusioni nella vita privata altrui con appostamenti rivolti, ad esempio, a spiare dalla finestra ciò che succede all’interno della casa. Le prove raccolte dal detective però possono avere una valenza limitata per dimostrare l’infedeltà coniugale. In particolare, se il report scritto non assume alcun valore ai fini legali, le fotografie hanno validità solo se non sconfessate dalla controparte con motivazioni tali da farle ritenere non genuine. Sicché, chi riesce a mettere in dubbio il contenuto dello scatto fatto da lontano, con soggetti poco visibili, o il tempo in cui esso è stato eseguito vince la partita. Per cui il report delle attività investigative dovrà essere sottoscritto da un DETECTIVE PRIVATO AUTORIZZATO! Si può controllare lo smartphone? Leggere il contenuto dell’altrui cellulare è lecito solo se ciò non avviene con sotterfugi e tecniche segrete. Quindi, se il partner lascia il cellulare sul tavolo o sulla poltrona, alla mercé di chiunque conviva all’interno del domicilio, è lecito aprirlo. Non lo è invece se questo è nascosto in un cassetto o in una borsa. Allo stesso modo, non è consentito l’utilizzo di software spia rivolti a rivelare, a distanza, l’attività svolta sul device. Entrare nell’altrui email o nell’account social non è ammesso; il fatto di aver ricevuto, in passato, le password non autorizza a farne un uso indiscriminato anche in circostanze successive. Ogni singolo accesso deve essere soggetto a specifico consenso. Diversamente, si commette il reato di accesso abusivo a sistema informatico, con conseguente inutilizzabilità delle prove. Secondo la Cassazione, poi, chi strappa di mano il cellulare ad un’altra persona – fosse anche il marito o la moglie – per controllarne il contenuto può essere querelato per il delitto di rapina. Il ruolo delle fotografie Come anticipato sopra, le fotografie possono essere considerate una valida prova solo a patto che non vengano contestate, nel corso della causa, da colui contro le quali vengono prodotte. La contestazione però non può essere generica: non ci si può cioè limitare a dire, come nei film: «Vostro onore mi oppongo». È piuttosto necessario suggerire al giudice quali circostanze portino a ritenere lo scatto non corrispondente alla realtà. Si pensi a una foto da cui non sia possibile rilevare la data in cui è stata fatta (se prima o dopo il matrimonio, con conseguente diversa qualificazione del comportamento) o il comportamento tenuto (un semplice appuntamento in un luogo appartato non significa necessariamente che sia in atto un tradimento). Rivelare il tradimento agli amici Rivelare ad amici di aver subito un tradimento è un gesto pericoloso perché espone all’onta pubblica il proprio partner: se la coppia infatti è sposata, l’infedeltà è considerata un gesto socialmente (oltreché giuridicamente) deplorevole. Sicché, il comportamento potrebbe essere inquadrato come diffamazione: non almeno prima che sia intervenuta una sentenza ad accertare i fatti. Richiedi una consulenza ai nostri professionisti IDFOX ® Srl Agenzia Investigazioni Private Aut.Gov. n.9277/12B15E Since 1991 Investigazioni private, Aziendali, Assicurative, Difensive, Informatiche, Economiche Italia/estero Direzione/Sede/uffici: Via
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Cyber Security e Nato
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Cyber Security e Nato All’ultimo vertice Nato, tenutosi a Bruxelles il 25 marzo 2022 con la partecipazione di Biden, la guerra in Ucraina è stata ovviamente in primo piano. Questo ha portato il vertice a concentrarsi anche sui temi della cyber security che già avevano formato oggetto di una particolare attenzione al vertice del 2014, dando l’avvio alla cooperazione tra i Paesi Nato in tema di difesa dagli attacchi cyber e, per la UE, alla accelerazione e alla attuazione della Direttiva Nis, pezzo essenziale anche della difesa integrata cyber sia nel quadro europeo che in quello Nord Atlantico. Sempre nel forum del 2014 i Paesi Nato avevano convenuto l’innalzamento ad almeno il 2% del PIL delle spese militari di ciascuno di essi, in un quadro funzionale appunto a rafforzare la difesa comune. Anzi, a questo proposito merita non solo ricordare che l’aumento al 2% delle spese militari oggi al centro della discussione politica nel nostro Parlamento non è altro che la conseguenza dell’impegno assunto allora, ma anche che fin dal 2014 l’aumento delle spese militari non era previsto solo come riferito ad acquisto di nuovi armamenti o alla spesa per progettare, costruire, acquistare nuove armi da usare nell’eventuale scontro bellico ma anche, e per l’Italia soprattutto, per incrementare le spese necessarie per garantire una cybersecurity efficace e moderna, all’impegno del quadro comune dell’Alleanza Atlantica. Cosa questa che è stata di recente confermata rispetto all’incremento del bilancio della difesa oggi in discussione in Parlamento dal Direttore dell’Agenzia per la cybersecurity italiana Roberto Baldoni in una intervista per Digital360 ad Alessandro Longo, direttore di Agenda Digitale. Questo aspetto, stranamente poco noto in Italia, è oggi essenziale perché proprio il recente Consiglio Nato di poche settimane fa ha deliberato di incrementare la cyber security comune. Infatti si è affermato che, una volta dichiarato sin dal 2014 (e ribadito nel 2016 a Varsavia) che la dimensione cyber è il “quinto dominio di guerra”, è conseguenza immediata la estensione della tutela Nato anche al mondo cyber e quindi, anche, come è stato ribadito al Consiglio Nato appena conclusosi, anche che un eventuale attacco cybernetico a un Paese dell’Alleanza farebbe scattare l’obbligo della difesa collettiva e dunque dell’entrata in guerra di tutti i membri dell’Alleanza a tutela dell’aggredito. Per questo il Direttore della Cyber Agenzia italiana ha lanciato un grido di allarme a difesa del previsto aumento di spesa per la Difesa: larga parte di tale aumento è destinato infatti a rafforzare la tutela dello spazio cyber italiano ed UE, così come nello stesso senso si colloca la prevista presentazione da parte della Commissione di una nuova Direttiva Nis (la “Nis 2”, come viene indicata in gergo) che comporterà poi una rapida attività di adeguamento da parte del legislatore interno che rafforzi sia il circuito nazionale della cybersicurezza sia le modalità di difesa di tale circuito, imponendo anche, ove necessario, obblighi alle imprese in ordine alla adozione di strumenti di difesa cibernetica delle loro comunicazioni e dei loro servizi digitali più efficaci degli attuali e, soprattutto, sotto una più stretta vigilanza della Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Un altro aspetto importante del Consiglio dell’Alleanza Atlantica è che al suo termine il Presidente Biden e la Presidente della Commissione UE von der Leyen hanno comunicato di aver concluso una sorta di accordo preliminare per il trasferimento dei dati tra UE e USA in grado di sostituirsi all’annullato Privacy Shield e di ricondurre alla piena legalità il necessario e inevitabile flusso di dati tra le due sponde dell’Atlantico. In questo stesso quadro entrambi i presidenti hanno fatto una affermazione di notevole importanza, dichiarando che il grande valore comune che lega UE e USA, anche al di là della forma democratica dei sistemi di governo, è la tutela della privacy, intesa in senso ampio come tutela della libera circolazione dati con modalità digitali in condizioni di sicurezza sia per i fornitori dei servizi che per gli utenti. È in questo quadro, del resto, che si colloca nel contesto europeo anche la decisione nota da tempo ma diventata ora effettiva di prolungare di un ulteriore decennio il roaming all’interno dell’Unione: provvedimento questo essenziale per rendere economicamente più sostenibile la piena circolazione dei dati. È dunque ragionevole attendersi in questo quadro un rapido iter per l’annunciato nuovo accordo sul trasferimento dei dati tra le due sponde dell’Atlantico e in generale nel quadro dei Paesi Nato. È necessario inoltre che sia le imprese europee che le strutture UE dedicate alla cybersicurezza abbiano ben chiaro che il ruolo della difesa cyber è essenziale per garanti una effettiva e produttiva libertà di circolazione dei dati. In sostanza la libera circolazione dei dati, che è da tempo il vero grande obbiettivo della politica UE relativa ai dati e al loro uso per garantire lo sviluppo economico del continente anche nella competizione digitale globale, in tanto è possibile in quanto si possa garantire che esso avvenga in piena sicurezza e con tutele adeguate anche, e soprattutto, sotto questo profilo. In questo quadro il fatto che il Consiglio Nato del febbraio 2022 abbia riconosciuto la centralità della tutela dei dati e delle reti di trasmissione degli stessi, tanto da farne oggetto di una tutela comunque rafforzata della stessa Nato, è cosa di assoluta importanza. Alle imprese, e soprattutto al sistema economico europeo e italiano, capire bene che questo significa che ormai la protezione di dati trattati per i fini economici e produttivi deve essere ed è per le imprese una assoluta priorità, come è una priorità assoluta tenere comportamenti e adottare misure coerenti con le indicazioni della Agenzia nazionale per la cybersecurity. Per questo anche i Data Protection Officer devono con rapidità adeguarsi alle innovazioni in atto ed è opportuno che la loro preparazione sia integrata con una specifica attenzione a questi aspetti. Il DPO dunque sarà sempre meno la figura che possiede la scienza giuridica dei dati e sempre di più, invece, quella che nell’azienda garantisce, oltre alla conformità dei trattamenti al GDPR anche la costante attuazione delle
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Cos’è la presunzione di concepimento
Quando un figlio si considera legittimo, ossia nato all’interno del matrimonio. La presunzione di paternità e il disconoscimento. Quando marito e moglie hanno un figlio, non è necessario un atto di riconoscimento da parte del padre: quest’ultimo si presume essere il genitore del bambino. Sicché, è sufficiente effettuare solo l’atto di nascita in Comune. Le cose vanno diversamente per le coppie di fatto, quelle non sposate: per individuare il padre è necessario che questi faccia un’esplicita dichiarazione di riconoscimento in Comune. È questa in sintesi la profonda differenza che sussiste tra coppie sposate e non: per le prime vale la cosiddetta «presunzione di concepimento» mentre per le seconde no (né potrebbe essere diversamente poiché non esiste alcun atto formale, come l’atto di matrimonio, per risalire all’identità del padre). Ma, più nel dettaglio, cos’è la presunzione di concepimento e come opera? Cerchiamo di fornire alcuni chiarimenti pratici sul tema. La presunzione di paternità e di concepimento Nel momento in cui nasce un bambino, all’interno di una coppia unita in matrimonio, la legge opera due “presunzioni”: * la presunzione di paternità; * la presunzione di concepimento. In pratica, per accertare che il figlio è stato concepito dal marito e per accertare che è stato concepito in costanza di matrimonio si ricorre a tali due meccanismi il cui funzionamento verrà spiegato qui di seguito. Cos’è la presunzione? Una precisazione: «presunzione» significa dare per scontato e già dimostrato un determinato fatto; esso si presume sussistente senza bisogno di prove. Resta ferma comunque la possibilità di contestarlo con un apposito giudizio fornendo le prove contrarie. Ad esempio, nel nostro caso, affermare che un bambino, nato da una coppia sposata, si presume essere figlio del marito non esclude che quest’ultimo possa dimostrare invece il tradimento della moglie e il rapporto di filiazione tra l’amante di quest’ultima e il bambino. Cos’è la presunzione di paternità? In base alla «presunzione di paternità» viene ritenuto padre del bambino il marito della donna che ha partorito, purché la nascita o il concepimento siano avvenuti durante il matrimonio. Lo dice l’articolo 231 del Codice civile a norma del quale il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio. La funzione della norma è quella di rendere certo uno dei presupposti necessari della filiazione, senza precludere la possibilità di dimostrare l’esistenza, in concreto, di una situazione diversa. Cos’è la presunzione di concepimento? In base alla «presunzione di concepimento», si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato nei primi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Così stabilisce l’articolo 232 del Codice civile. E ciò perché, come noto, la gravidanza si porta per circa nove mesi, ragion per cui, se durante questi avviene la separazione della coppia si presume che il bambino eventualmente nato in tale periodo abbia, come padre, l’ex marito. Proprio per tale ragione, e per dare certezza ai rapporti di filiazione, la legge stabilisce il divieto per la donna di risposarsi prima di trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Dunque, la presunzione di concepimento non opera più dopo che sono decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, dalla omologazione di separazione consensuale oppure dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Lo stato di figlio legittimo Le regole che abbiamo appena elencato hanno un importante risvolto in merito allo stato del figlio: difatti, in virtù delle suddette presunzioni, in presenza del solo legame matrimoniale, il figlio concepito nel periodo del coniugio acquista automaticamente lo status di figlio del marito della partoriente e quindi lo stato di «figlio legittimo» o, come si dice oggi più propriamente, di «figlio nato all’interno del matrimonio». Ragion per cui il padre non dovrà riconoscerlo. La filiazione si prova semplicemente con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. In mancanza di questo titolo basta il possesso continuo dello stato di figlio. Come detto, non è necessario l’atto di riconoscimento. Quindi, ad esempio, in una coppia che si sia separata da soli 200 giorni e che abbia avuto un figlio non viene imposto al padre di dover riconoscere il bambino nato entro tale forbice di tempo, poiché questo si presume già automaticamente suo figlio. A meno che non intervenga il successivo disconoscimento; in pratica, la presunzione di concepimento, a norma dell’art. 232 cod. civ. non esclude la possibilità di provare, mediante l’azione di disconoscimento di paternità che il figlio sia stato concepito prima della celebrazione del matrimonio e non sia frutto dell’unione con la madre poi sposata. Nascita del figlio dopo trecento giorni Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall’annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio. Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi indicati in precedenza.. In ogni caso, il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Madre vieta incontri tra padre e figli: che fare?
Cosa succede se un ex coniuge ostacola i rapporti dei figli con l’altro genitore; quando si può perdere l’affido dei minori; quanto conta la Pas. Se la madre vieta gli incontri tra il padre e i figli nei periodi stabiliti nella sentenza di separazione o di divorzio il genitore escluso può ricorrere al giudice per riaffermare il suo diritto alla bigenitorialità. Il giudice può ammonire, sanzionare e anche condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni. Esiste, infatti, una sanzione punitiva per questi casi, una somma da pagare, commisurata ai giorni di violazione degli obblighi imposti. Nei casi più gravi, il genitore che si oppone senza giustificati motivi può perdere l’affidamento condiviso e l’altro genitore ottiene l’affidamento esclusivo dei figli. Sindrome di alienazione parentale e perdita dell’affido dei figli Il fenomeno è molto comune, soprattutto perché in molte coppie separate o divorziate i figli, specialmente se piccoli, vengono usati come arma da un genitore contro l’altro e diventano strumento di boicottaggi, ripicche e ritorsioni reciproche; anche per questo motivo i processi di questo tipo sono lunghi e difficoltosi. Spesso, nelle cause si invoca la cosiddetta Pas, cioè la sindrome di alienazione parentale (detta anche “sindrome della madre malevola”), ma la Corte di Cassazione, con una nuova e dirompente sentenza, ha tolto ogni dignità scientifica a questa teoria. Ora, la Suprema Corte afferma che «la bigenitorialità è l’essenza dell’interesse e del benessere del minore e non può essere sacrificata facendo esclusivamente riferimento alla teorica della sindrome dell’alienazione parentale», che non può fondare «provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre». Il punto debole della Pas è che non si fonda su elementi oggettivamente verificabili in base alla scienza medica, ma consiste solo in valutazioni psicologiche. Per questo motivo la Cassazione nelle sentenze più recenti ha detto stop alle numerose pronunce dei giudici della famiglia che basano ancora le proprie decisioni sulla presunta sindrome di alienazione genitoriale, ritenuta dal consulente tecnico d’ufficio che ha esaminato il bambino ma rimasta priva di riscontri. Comunque i problemi attuali sono destinati a chiudersi in fretta: con la prossima entrata in vigore della riforma del processo civile la Pas non potrà più influire sulle decisioni del giudice. Affidamento esclusivo, condiviso o extrafamiliare del minore Non finisce qui, perché il Collegio ha affermato anche che l’uso della forza fisica per sottrarre il minore al luogo in cui risiede con uno dei genitori, per collocarlo in una casa famiglia, è illegittimo, in quanto «non conforme ai principi dello Stato di diritto». E questo sconvolgimento potrebbe cagionare «rilevanti e imprevedibili traumi» al bambino così prelevato. Così la Corte suggerisce di percorrere la strada delle sanzioni economiche alle quali abbiamo accennato, senza ricorrere a rimedi estremi, tanto drastici quanto inopportuni e dannosi per i minori. Non è la prima volta che la Cassazione assume una posizione così netta. Già nel 2021 i giudici di piazza Cavour avevano preso le distanze dalla Pas, ritenendo che l’affidamento esclusivo di un figlio minore ad un solo genitore non poteva essere disposto solo sulla base di una diagnosi di Pas, in assenza di prove concrete e della dimostrazione di un effettivo pregiudizio alla vita del bambino: ne abbiamo parlato nell’articolo “Alienazione parentale: quando fa perdere l’affido dei figli“. E anche in quel caso gli Ermellini avevano annullato il provvedimento della Corte d’Appello che aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale, l’allontanamento del bambino e l’interruzione dei rapporti con il genitore alienante (quello che avrebbe manipolato ad arte il figlio per distaccarlo dall’altro genitore). In generale, nelle decisioni giudiziarie si privilegia, ove possibile, l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori, mentre l’affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore viene disposto solo quando emerge in modo chiaro l’inadeguatezza dell’altro a svolgere il suo ruolo educativo e di assistenza nei confronti del minore. Il punto di riferimento per il giudice è sempre l’interesse del bambino; le aspettative (più o meno egoistiche) dei genitori contano poco. Infatti nel procedimento l’ascolto del minore è obbligatorio se ha compiuto i 12 anni di età e va svolto anche se è più piccolo ma capace di discernimento. Incontri con i figli ostacolati da un genitore: sanzioni L’art. 709 ter del Codice di procedura civile prevede un ventaglio di possibilità a disposizione del giudice in caso di riscontrate inadempienze o violazioni ai provvedimenti stabiliti dal giudice in sede di separazione o di divorzio, come la frequentazione del bambino con il genitore non collocatario attraverso il calendario di visite e di incontri. Il genitore leso può ricorrere al giudice che convoca le parti per ascoltarle, e all’esito adotta «i provvedimenti opportuni», a partire dalla modifica delle condizioni stabilite nei provvedimenti in vigore. Ecco quali sono le misure che possono essere adottate – al di là del caso estremo, di cui abbiamo parlato sopra, della revoca dell’affidamento condiviso ad entrambi i genitori – in modo da ripristinare il corretto esercizio del diritto alla bigenitorialità: * ammonire il genitore inadempiente; * disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; * disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro, individuando la somma dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice; * condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Si tratta, come è evidente, di sanzioni punitive, tant’è che la norma richiama l’art. 614 bis del Codice di procedura civile, relativo all’«attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare», e attribuisce al provvedimento del giudice il valore di titolo esecutivo per ottenere il pagamento delle somme dovute, così consentendo il ricorso agli strumenti di esecuzione forzata, a partire dai pignoramenti.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Raccomandata: ultime sentenze
Consegna della raccomandata; avviso di convocazione dell’assemblea di condominio; lettera di licenziamento; notifica della cartella di pagamento; mancata partecipazione ad una gara d’appalto per la ritardata consegna della raccomandata e risarcimento del danno da perdita di chance. Ritardo nella consegna della raccomandata Deve escludersi il risarcimento in caso di ritardo nella consegna della raccomandata contenente l’atto di costituzione di parte civile nel processo penale, atteso che il semplice atto di costituzione di parte civile non comporta di per sé l’accoglimento della domanda. Cassazione civile sez. VI, 01/07/2021, n.18713 Recapito della raccomandata informativa In tema di notificazione degli atti tributari, in caso di irreperibilità relativa del destinatario il messo notificatore non può affidare ad una società privata (fino all’ottenimento della richiesta licenza individuale) il recapito della raccomandata informativa richiesta dall’art.140 c.p.c., atteso che entrambe le raccomandate devono essere materialmente inviata dal messo notificatore anche attraverso l’affidamento al servizio postale pubblico. Diversamente non v’è alcuna garanzia e/o dichiarazione coperta da pubblica fede circa l’effettiva consegna e recapito della raccomandata informativa al destinatario, ma solo una dichiarazione, questa volta coperta da pubblica fede fino a querela di falso ma evidentemente non sufficiente, dell’avvenuta consegna della raccomandata ad un operatore privato non abilitato. Comm. trib. prov.le Teramo sez. I, 01/10/2020, n.172 Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto dell’atto La notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si ha per avvenuta decorsi dieci giorni dalla data di consegna della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto presso la Casa comunale. Corte Conti, (Toscana) sez. reg. giurisd., 11/02/2019, n.84 Adempimenti prescritti per irreperibilità relativa In tema di adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l’avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, rechi l’annotazione da parte dell’agente postale dell’accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l’ufficio postale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la nullità della notifica di un ricorso introduttivo di primo grado in quanto l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, pur allegato all’atto, non risultava compilato nella parte relativa alla mancata consegna del plico al domicilio). Cassazione civile sez. lav., 30/01/2019, n.2683 Notifica al destinatario irreperibile Nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non occorre che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso l’ufficio comunale, che va allegato all’atto notificato, risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata, ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale, né che detto avviso contenga, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell’avviso stesso. Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, n.32201 Consegna della raccomandata al condomino In materia di condominio, ai fini della conoscenza dell’avviso di convocazione dell’assemblea, la mera ricognizione operata dall’ente postale risulta inidonea a surrogare quella documentazione tesa ad accertare l’avvenuta ricezione dell’atto al destinatario o quantomeno ad attestare l’ingresso del medesimo nella sua sfera di conoscibilità, poiché non è atto che permetta il controllo dell’effettiva consegna della raccomandata al condomino o il rilascio nella sua cassetta postale dell’avviso di giacenza (adempimento che consente di acquisire conoscenza dell’invio della comunicazione e la conoscibilità del suo contenuto). Pertanto, in difetto di un’attestazione del postino che – fino a querela di falso – attribuisca una presunzione di veridicità in merito all’avvenuta comunicazione della missiva, la comunicazione dell’assemblea non è corretta. Tribunale Grosseto, 13/11/2018, n.958 Nomina dell’avvocato di fiducia in atto scritto Al di fuori del caso di dichiarazione dell’indagato o imputato che nomini il difensore e che sia raccolta direttamente dall’Autorità ricevente, la nomina incorporata in un atto scritto può seguire solo due canali di comunicazione all’autorità che procede, o la consegna o la trasmissione via raccomandata, mentre non è espressamente prevista nessun’altra forma di veicolazione (nella specie, la Corte ha ritenuto priva di effetti la nomina dell’avvocato di fiducia trasmessa via PEC). Cassazione penale sez. V, 25/10/2018, n.53217 Avviso di ricevimento della raccomandata Ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per Cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ.; il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dal deposito dalla stampa di una pagina del servizio “on line” dell’amministrazione postale, la quale attesti l’avvenuta consegna della raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, n.24666 Lettera di licenziamento e spedizione della raccomandata La presunzione di conoscenza di un atto – nella specie la lettera di licenziamento – del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l’avviso di ricevimento o l’attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio. (In applicazione del principio, è stata esclusa l’operatività della presunzione legale di conoscenza ex art. 1335 c.c. in assenza delle attestazioni circa le attività svolte dall’agente postale incaricato della consegna, con conseguente declaratoria di inefficacia del recesso datoriale). Cassazione civile sez. VI, 19/07/2018, n.19232 Consegna del plico a persona diversa dal destinatario In tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell’avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l’attestazione di invio di tale raccomandata con l’indicazione del solo numero e non del nome e dell’indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l’avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell’invio al destinatario presso il
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_L’azienda può controllare e-mail e social al lavoro?
Il dipendente ha il diritto di essere informato di eventuali verifiche su pc e cellulare in dotazione attraverso la policy. Ecco cosa dice la legge. Un conto è dare una sbirciata a Facebook durante la giornata o consultare un attimo la posta elettronica personale per vedere se c’è qualcosa di urgente e un discorso ben diverso è passare buona parte delle otto ore di lavoro a vedere i post degli amici o a scorrere la timeline di Instagram o di Twitter. A tutto c’è un limite, altrimenti prima o poi il datore potrebbe prendere dei provvedimenti, dalla sanzione disciplinare al licenziamento. Ma è legittima la «tolleranza zero»? L’azienda può controllare e-mail e social al lavoro? La normativa e la giurisprudenza dicono che il datore può stabilire delle regole sull’uso del pc a scopo personale o su eventuali «distrazioni» sul posto di lavoro. Tuttavia, il dipendente deve essere consapevole del rischio che corre. E a tal fine, l’azienda è obbligata a mettere a disposizione del lavoratore la propria policy con diritti e doveri e con la modalità in cui potranno essere fatti dei controlli su quello che il personale fa durante il giorno. Vediamo, allora, come l’azienda può verificare e-mail e social al lavoro. Cosa sono le policy aziendali? Come in una famiglia i genitori impongono ai figli delle regole per vivere in armonia e in equilibrio nel rispetto di tutti, anche nell’ambiente di lavoro sono necessarie delle norme di comportamento in modo da difendere gli interessi sia dell’azienda sia dell’organico. A questo scopo, viene adottata la policy aziendale, vale a dire un regolamento interno o codice di condotta che dir si voglia, in linea con quanto disposto dallo Statuto dei lavoratori e da rispettare dentro e fuori il luogo di lavoro. Di norma, viene consegnata al dipendente al momento dell’assunzione. L’obiettivo della policy, dunque, è duplice: da una parte, garantire gestione efficiente del personale, comportamenti condivisi e rispetto tra i dipendenti. Dall’altra, evitare che questi ultimi, con il loro comportamento durante la giornata di lavoro o in un contesto esterno possano nuocere all’immagine e agli interessi dell’azienda. L’obbligo di comunicare al dipendente la policy aziendale La policy aziendale che abbiamo appena descritto, dunque, contiene le regole di comportamento dei dipendenti. Tra queste, ci sono – anzi, ci devono essere – anche quelle che riguardano l’uso di e-mail e social al lavoro che, come accennato, avviene con strumenti messi a disposizione dei dipendenti dal datore affinché possano svolgere la loro attività. Trattandosi, quindi, di dispositivi aziendali, il datore ha la possibilità di controllare la diligenza e l’impegno dei dipendenti durante l’orario di lavoro. Questo avviene attraverso la raccolta dei dati rimasti nella memoria di pc e cellulari aziendali (ad esempio, la cronologia dei siti visitati). Ed è un’attività perfettamente lecita dopo l’entrata in vigore del Jobs Act nel 2015, come confermato dalla Cassazione in tempi relativamente recenti. Ciò, però, non consente al datore di fare dei controlli «al buio», senza che il dipendente sia consapevole dell’esistenza e della legittimità di tali verifiche e ledendo il diritto del lavoratore alla riservatezza e all’inviolabilità delle comunicazioni. Ecco perché è necessario che il datore di lavoro specifichi nella policy aziendale come intende effettuare la sua attività di controllo e pubblicizzi queste regole di comportamento al fine di metterle a conoscenza di tutti i dipendenti e che non ci siano dei dubbi al riguardo. Non sono ammesse delle regole troppo generiche: la policy dovrà riportare in modo chiaro e specifico come verranno fatti i controlli, mai sistematici o illimitati, quali sono i dati su cui si baseranno e quali sono le sanzioni previste in caso di violazione delle norme di comportamento. Nel caso in cui il datore intenda punire un dipendente con una sanzione disciplinare o con il licenziamento per un utilizzo improprio dell’e-mail o dei social network al lavoro e le parti finissero davanti a un giudice, sarà onere dell’azienda dimostrare che il lavoratore era stato informato del contenuto della policy attraverso l’affissione in bacheca o la comunicazione per posta elettronica con conferma di lettura. Significa che la semplice pubblicazione online della policy sul sito dell’azienda potrebbe non bastare: non è detto che venga letta da tutti i dipendenti, poiché non c’è alcun obbligo di visitare il portale aziendale. Uso di e-mail e social: che cosa controlla l’azienda? L’azienda può legittimamente entrare nella casella di posta elettronica aziendale del lavoratore utilizzando la password che ha il diritto di chiedere a chi custodisce le parole chiave dei vari account. Quello che il datore non può fare è leggere o memorizzare sistematicamente i messaggi contenuti nella casella di posta del dipendente. In sostanza, un controllo ogni tanto e con le modalità indicate nella policy è un conto. Un continuo e quotidiano accesso alle e-mail o alla cronologia di navigazione del lavoratore è un abuso: la dignità e la libertà del lavoratore vanno sempre e comunque salvaguardate, a meno di avere, ad esempio, degli indizi concreti su un’eventuale attività delittuosa del dipendente attraverso i dispositivi aziendali. È legittimo individuare preventivamente una lista di siti che possono essere visitati per motivi professionali, così come attuare un blocco su altri come, ad esempio, quelli che consentono l’accesso a social network o a servizi di messaggistica o di download. Una scelta che il datore può adottare anche per motivi di sicurezza, cioè per evitare che i dispositivi rimangano infettati da virus in grado di compromettere la rete aziendale. Il controllo, come detto, può riguardare anche l’accesso dei dipendenti ai social network. Non solo per accertare la frequenza con cui ci si collega a Facebook, a Instagram o a Twitter ma anche per verificare il contenuto dei post pubblicati dai lavoratori. Il Codice civile, infatti, impone l’obbligo di fedeltà e di osservare un comportamento leale verso l’azienda. Questa, pertanto, è legittimata a controllare che il dipendente non metta in atto una condotta lesiva degli interessi del datore, condotta che, se si verificasse, andrebbe sanzionata. Vale anche per quelle attività svolte fuori dall’orario di lavoro che, per natura e
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Addebito, allontanamento dalla casa familiare e violazione di domicilio: come gestire le liti causate dai genitori di uno dei coniugi.
Investigatore Privato, agenzia IDFOX Milano Addebito, allontanamento dalla casa familiare e violazione di domicilio: come gestire le liti causate dai genitori di uno dei coniugi. Che succede se una suocera invadente rovina il matrimonio? Non è solo uno stereotipo sociale. L’episodio assume, in determinati casi, una veste tanto importante da interessare i giudici. Già, perché spulciando gli archivi della giurisprudenza, non è difficile trovare battaglie giudiziarie tra marito e moglie in cui la separazione viene addebitata all’incapacità dell’uno o dell’altra di tenere a bada la propria madre. Certo, ai genitori si deve sempre rispetto, ma anche questi ne devono ai figli, e soprattutto ai generi e alle nuore, che non sono familiari ma semplici affini. Il dubbio che si è posto nelle aule di tribunale è se, in caso di suocera invadente che rovina il matrimonio, il figlio o la figlia ne risponda con il proprio coniuge: se cioè se ne deve assumere la responsabilità. Responsabilità che implica il cosiddetto «addebito» ossia, in caso di separazione, la perdita tanto della possibilità di chiedere l’assegno di mantenimento quanto del diritto alla quota di legittima in caso di decesso del coniuge. Suocera invadente: cosa fare? Secondo diverse pronunce, l’ingerenza della suocera nel mènage familiare può costare la separazione. In un recente caso deciso dal tribunale di Teramo un uomo è stato condannato per aver tirato i capelli alla moglie, a seguito di una furibonda lite in cui lei si era ribellata alla costante presenza della suocera nelle questioni domestiche: una presenza durata oltre venti anni. Situazione acuita dalla smaniosa attenzione che la suocera mostrava per la casa di sua proprietà, ove viveva il figlio con la moglie e i loro cinque figli. Tale situazione, oltre alla esasperazione della nuora, è stata la causa dell’episodio contestato, avendo il marito aggredito con violenza la moglie proprio durante un’accesa discussione scaturita dal comportamento ossessivo nei confronti di quest’ultima da parte della suocera. I giudici hanno definito tale situazione una «prevaricazione morale del marito, in ciò sostenuto dalla forte presenza dei componenti della sua famiglia di origine». Come dire: con tutto il bene che si può volere alla propria madre, non si può costringere il proprio coniuge a tollerarne la presenza giornaliera. Chi lo fa sta violando i doveri del matrimonio. Figlio morbosamente attaccato alla madre: è responsabile? Ma questa non è l’unica pronuncia sul tema. Secondo il tribunale di Roma, se da un lato non si possono pretendere i danni dalla suocera che provoca la rottura di un fidanzamento, poiché una promessa di matrimonio non è un contratto e quindi non può generare una richiesta di risarcimento, qualora la coppia sia invece sposata le ingerenze della suocera, se ben dimostrate, possono giustificare la separazione con addebito. Quando uno dei coniugi è morbosamente attaccato al proprio genitore non mostra rispetto né per il proprio coniuge né per l’impegno che ha assunto sull’altare, atteso che la gestione della famiglia spetta solo al marito e alla moglie e non ad estranei. Il che ne dimostra l’immaturità, che è fonte di responsabilità. Suocera invadente: si può abbandonare la casa? Se la moglie non solo permette la presenza continua e invadente della propria madre nel rapporto di coppia ma la sostiene in tutto e per tutto, dando puntualmente torto al marito, quest’ultimo è legittimato ad abbandonare il tetto domestico senza che da ciò possa derivare alcun addebito. Tuttavia, non sempre si può chiedere l’addebito della separazione perché la suocera è invadente. Secondo la Corte d’appello di Roma, la sola costante presenza della madre dell’altro coniuge nella vita di coppia non giustifica tale richiesta. Occorre, infatti, dimostrare l’ingerenza della suocera assecondata dal figlio o dalla figlia. Suocera invadente: è violazione di domicilio In chiusura non possiamo fare a meno di citare una pronuncia della Cassazione che ha condannato per violazione di domicilio la suocera entrata in casa senza il consenso di entrambi i proprietari: affinché un genitore possa varcare lo zerbino è necessario che sia ben accolta tanto dal figlio/a quanto dal suo coniuge. E non importa se la casa è di proprietà della stessa suocera: il fatto che l’abbia data in comodato al figlio fa sì che l’immobile ne diventi privata dimora e quindi tutelata dalla legge penale. E questo vale non solo per le coppie sposate, ma anche per quelle di conviventi.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Parlare ad alta voce al ristorante è reato?
Investigatore Privato, agenzia IDFOX Milano Cosa rischia chi ha un atteggiamento chiassoso a tavola e dà fastidio agli altri commensali? La risposta, in una recente sentenza della Cassazione. In molti conoscono – ma non tutti applicano – la famosa frase che dice: «La tua libertà finisce dove comincia la mia». Che qui si potrebbe adattare così: «Il tuo diritto di divertirti finisce dove comincia il mio di stare tranquillo». Fossimo in una discoteca, saprei che cosa mi aspetta. Ma parlare ad alta voce in un ristorante e dare fastidio agli altri commensali, costringendoli a loro volta a urlare per scambiarsi quattro parole, deve avere un limite. E ce l’ha, infatti. Lo ha ricordato la Cassazione con una recente sentenza (riportata in fondo a questo articolo) in cui, addirittura, parla di «reato di molestie». Vediamo. Reato di molestie: quando scatta? Per capire come fa la Cassazione a dire che a parlare ad alta voce al ristorante si rischia perfino il carcere, occorre capire che cosa intende la legge per reato di molestie. Secondo il Codice penale, viene commesso da «chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo». Ora, lasciando da parte il mezzo del telefono perché non è questo il caso, si può dire che chi alza troppo la voce a sproposito al ristorante, ride a squarciagola e utilizza delle frasi offensive o un linguaggio poco educato, il tutto ripetutamente e per un tempo notevole, può decisamente creare molestia o disturbo agli altri avventori. Specialmente se viene chiesto inutilmente una o più volte di moderare i toni. La norma del Codice penale, come ricordato in passato dalla Cassazione, tutela l’ordine pubblico inteso come pubblica tranquillità. La calma e la serenità generali, insomma, tenendo come riferimento il modo di sentire e di vivere comune. Il reato di molestie è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro. Parlare ad alta voce al ristorante è reato di molestie? Come accennato all’inizio, la Cassazione ha recentemente ritenuto che parlare ad alta voce al ristorante, utilizzando espressioni offensive e infastidendo il resto dei clienti, equivale a commettere reato di molestie. La vicenda parla da sé e spiega perché la Suprema Corte ha deciso di applicare una sanzione penale e di non limitarsi ad una censura morale. Protagonisti di questa rocambolesca storia, due uomini e una donna, entrati in un ristorante cinese all’ora di cena. Il volume della conversazione è apparso fin da subito piuttosto elevato. All’invito ad abbassare i toni, il terzetto ha rivolto alla titolare delle frasi offensive ed ha infastidito più volte anche gli altri clienti del locale. La situazione è poi degenerata: sedie e bottiglie di vino sono finite contro il tavolo di due persone che erano intervenuti in difesa della proprietaria. Inevitabile la denuncia. La sentenza della Cassazione, però, non si riferisce alle sedie e alle bottiglie volate via ma all’atteggiamento fastidioso tenuto dai tre avventori all’interno del ristorante da quando hanno cominciato a parlare ad alta voce e a dare fastidio agli altri commensali. Questo, legato alle frasi offensive con cui hanno condito la serata, è quanto basta, secondo i giudici di legittimità, per far scattare il reato di molestie. Il comportamento degli imputati, secondo la Suprema Corte, è consistito nel «far cagnara con voce molto alta, disturbando tutta la sala, insultando anche con parole poco carine e rivolgendosi alla cameriera con espressioni ingiuriose».
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Ubriaco provoca incidente stradale: chi paga?
Guida in stato di ebbrezza: per il risarcimento dei danni opera la copertura assicurativa, ma poi c’è la rivalsa sul conducente. Il profilo risarcitorio riguarda la responsabilità civile, e va tenuto separato dall’eventuale responsabilità penale del conducente che guidava in stato di ebbrezza, perché al di sopra di certe soglie alcoliche questa condotta costituisce anche reato. La maggior parte delle polizze Rc auto prevede una clausola di esonero di responsabilità risarcitoria da parte dell’assicurazione proprio per i casi di conducente che guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, o stupefacenti; ma secondo la giurisprudenza questo riguarda soltanto i rapporti interni tra l’assicurato e la propria compagnia assicuratrice e non può andare a scapito dei danneggiati, che hanno diritto al risarcimento. Quindi, per dare una risposta sintetica e preliminare alla nostra domanda: «Se un ubriaco provoca un incidente stradale, chi paga?» possiamo dire che l’assicurazione intanto risarcisce i danneggiati, ma poi si rivale sull’assicurato per ottenere il rimborso e così recuperare le somme versate. Questa facoltà è consentita dalla legge e le imprese assicurative ne fanno largo uso. Guida in stato di ebbrezza: sanzioni amministrative e penali L’art. 186 del Codice della strada dispone che la guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce reato quando il tasso alcolemico nel sangue del conducente è superiore a 0,8 grammi per litro. Il reato è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da 800 a 3.200 euro. Se il valore alcolemico supera 1,5 grammi per litro, la pena dell’arresto parte da un minimo di sei mesi ed arriva fino ad un anno, mentre l’ammenda va da 1.500 a 6.000 euro. Al di sotto degli 0,8 grammi per litro, invece, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (da un minimo di 543 ad un massimo di 2.170 euro) e la decurtazione di 10 punti sulla patente, sempre che il tasso alcolemico sia superiore a 0,5 grammi per litro. I minori di anni 21, i neopatentati e gli autisti professionali, invece, non hanno nessun limite di tolleranza: per loro c’è il divieto, imposto dall’art. 186 bis del Codice della strada, di mettersi al volante con tasso alcolemico superiore a zero. Per la guida in stato di ebbrezza sono previste anche sanzioni accessorie, come la sospensione della patente di guida: da tre a sei mesi se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 g/l; da sei mesi a un anno se il tasso è compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l; da uno a due anni se il tasso è superiore ad 1,5 g/l, ma in questo caso, se il conducente provoca un incidente, subisce la revoca della patente. Se l’auto guidata appartiene a un proprietario diverso dal conducente, la durata della sospensione è raddoppiata. Incidente con conducente ubriaco: operatività dell’assicurazione Se il conducente sotto l’influenza dell’alcool provoca un incidente, la sua assicurazione Rc auto è tenuta a risarcire i danni arrecati a cose e persone, compresi i passeggeri trasportati. Questo principio è stato confermato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Quanto alla clausola clausola limitativa, o di totale esonero, di responsabilità risarcitoria dell’assicurazione per i casi di guida in stato di ebbrezza (o sotto influsso di sostanze stupefacenti) il Collegio ha ribadito che essa ha soltanto un valore interno tra il contraente e la sua compagnia assicuratrice, ma non può escludere le garanzie di copertura spettanti per legge ai danneggiati. Inoltre, la clausola esaminata nel caso deciso dai giudici di piazza Cavour prevedeva che «l’assicurazione non è operante nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’articolo 186 del codice della strada»; quindi, l’esclusione di operatività della polizza non può essere invocata se non c’è stata contestazione di questa violazione. La Suprema Corte ha, però, precisato che la compagnia assicuratrice, dopo aver risarcito i danni, può agire in rivalsa nei confronti del suo assicurato, in modo da ottenere il rimborso delle somme pagate ai danneggiati. L’azione di rivalsa dell’assicurazione Abbiamo visto che la clausola di esonero di responsabilità non opera nei confronti dei terzi danneggiati, che dunque hanno sempre diritto al risarcimento da parte dell’impresa assicuratrice del veicolo che ha provocato il sinistro. Tuttavia, essa rimane efficace nei rapporti tra il contraente e l’assicurazione. Perciò l’impresa assicuratrice può esercitare nei confronti del conducente ubriaco l’azione di rivalsa prevista dalla legge. Può cioè farsi rimborsare quanto pagato al danneggiato. È sufficiente il verbale di accertamento dello stato di ebbrezza per la rivalsa dell’assicurazione nei confronti dell’assicurato, dopo il pagamento dei danni. Non è neppure necessario attendere l’esito dell’eventuale giudizio penale in corso o dell’opposizione alla sanzione amministrativa. Questa possibilità è consentita, oltre ai casi di guida in stato di ebbrezza, anche quando l’incidente stradale è stato provocato da dolo o colpa grave del conducente assicurato. In tutti questi casi, quindi, l’assicurazione può agire legalmente nei suoi confronti per farsi rimborsare le somme che essa ha già corrisposto ai danneggiati in conseguenza del sinistro, fino al limite del massimale di copertura previsto nella polizza. Tuttavia, se il tasso alcolemico nel sangue del conducente è inferiore alle soglie di legge ed egli non è stato sanzionato, né penalmente né in via amministrativa, dalle autorità, l’azione di rivalsa non è possibile, come ha affermato un’altra recente pronuncia della Corte di Cassazione.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Assicurazione sulla vita: cosa controllare prima di firmare
Polizza assicurativa sulla vita che nella sostanza è un contratto di investimento: il cliente può perdere il capitale versato. Attenzione ai contratti denominati “assicurazione sulla vita” ma che tali non sono nella sostanza. Non sarebbe improbabile che l’investitore riceva, al riscatto della polizza, una somma inferiore a quella versata inizialmente, senza perciò poter rivolgersi al giudice per chiedere la nullità del contratto. Si tratta di un’ipotesi analizzata dalla giurisprudenza della Cassazione. La Corte sembra ammonire le persone sprovvedute, dicendo: ecco cosa controllare prima di firmare un’assicurazione sulla vita. Un contratto bancario formalmente chiamato “assicurazione sulla vita” può avere una vera e propria finalità di investimento se le parti hanno raggiunto l’accordo sulla sostanza del negozio. Per la Cassazione l’aspetto formale non conta. Quel che rileva, invece, è che l’investitore e gli intermediari non abbiano violato le norme imperative in materia. Il caso La vicenda riguarda un soggetto che aveva stipulato con la propria banca un contratto formalmente qualificato come assicurazione sulla vita ma che in verità costituiva un vero e proprio contratto di investimento. Il documento prevedeva che il premio versato dal contraente fosse investito in fondi speculativi; non era previsto un rendimento minimo e non sussisteva alcuna garanzia di restituzione almeno del capitale investito. Invece, come noto, la polizza sulla vita è tale solo qualora rechi la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza; in difetto, il suddetto contratto deve considerarsi un investimento finanziario, con la conseguente applicazione della relativa disciplina. Nel caso di specie, quando il cliente della banca aveva esercitato il riscatto, aveva ricevuto una somma largamente inferiore rispetto a quella investita. Perciò aveva avviato una causa contro l’istituto di credito per ottenere la dichiarazione di nullità del contratto, lamentando di non essere stato adeguatamente informato dall’intermediario sui rischi che l’operazione avrebbe comportato. La sua domanda però è stata rigettata in tutti e tre i gradi di giudizio. Secondo la Cassazione, un contratto di investimento è valido e lecito e non diventa nullo solo perché le parti lo abbiano qualificato «assicurazione sulla vita»: spetta al contraente quindi leggere attentamente il contenuto della scrittura privata per non cadere in errore. E non conta se la banca non lo abbia avvertito del rischio. Il fatto che le parti abbiano definito “assicurazione sulla vita” un contratto che tale non è, trattandosi di un puro e semplice investimento, non rende di per sé nullo l’accordo. L’importante è che il cliente non sia stato maliziosamente tratto in inganno con raggiri. Nel caso di specie, invece, l’investitore sapeva benissimo cosa si celasse dietro il contratto di assicurazione e quindi la sua domanda è stata rigettata. È chiaro che la qualificazione del contratto in un modo (polizza vita) o in un altro (investimento) comporta l’applicazione di norme completamente diverse. E difatti è noto che solo le polizze vita sono impignorabili e insequestrabili. Questo significa che se il contratto, seppur chiamato “assicurazione sulla vita” è di fatto un investimento, le somme di cui il cliente è creditore nei confronti dell’intermediario possono essere oggetto di esecuzione forzata e di sequestro. Inoltre, solo la polizza vita è esclusa dall’asse ereditario, ragion per cui il beneficiario che rinuncia all’eredità può ugualmente riscuotere il premio. Infine, solo le polizze vita godono di particolari benefici fiscali. Come distinguere un’assicurazione sulla vita? Per evitare fregature bisogna sapere che la polizza vita è caratterizzata dal fatto che l’assicuratore, dietro pagamento di un premio da parte del contraente-assicurato, si obbliga a pagare un capitale al beneficiario al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato. Tale capitale non può mai essere inferiore a quanto versato dal cliente all’intermediario; in difetto, il suddetto contratto deve considerarsi un investimento finanziario. Il contraente può utilizzare una polizza vita come forma di gestione del patrimonio familiare o come forma di risparmio a favore di se stesso o di altri componenti del nucleo familiare. La polizza vita generalmente prevede una garanzia di risultato, sulla base di un rendimento annuo minimo che costituisce un impegno dell’assicuratore ed è flessibile quanto a durata ed importo dei versamenti. Il contraente può ricorrere anche a contratti di capitalizzazione, a polizze che garantiscano, dietro pagamento di un premio unico, rendite vitalizie immediate o a polizze a capitale o rendita differiti, aventi come beneficiari propri familiari. È possibile stipulare contratti vita connessi a forme di investimento (cosiddette polizze linked), vale a dire contratti di assicurazione le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni oppure a indici o ad altri valori di riferimento. Sono in pratica dei prodotti che combinano la componente assicurativa con una sorta di valorizzazione del risultato economico nel tempo. In questi contratti, dunque, la misura della prestazione dell’assicuratore non è determinata al momento della conclusione del contratto, ma può variare in funzione delle variazioni di un bene oggetto di contrattazioni sul mercato finanziario. Il vantaggio offerto dalle polizze linked è costituito principalmente dal fatto che il portafoglio è esente da imposte di successione e che le somme dovute non sono assoggettabili alle azioni esecutive e cautelari.