Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Cosa succede se tampono una macchina in divieto di sosta?

Incidente stradale: chi tampona è sempre responsabile? Che succede se l’auto in divieto non era visibile? Cosa succede se tampono una macchina in divieto di sosta? Chi deve cioè risarcire i danni conseguenti all’incidente stradale? Da un lato c’è chi ha violato palesemente il Codice della strada per aver lasciato l’auto in presenza di un esplicito divieto; dall’altro c’è chi, magari per imprudenza o per eccesso di velocità, non si è accorto dell’ostacolo.  In verità, al quesito non è possibile fornire una risposta netta. E ciò perché tutto dipende da quanto prevedibile era l’auto ferma. Per stabilire quindi che succede se si tampona una macchina in divieto di sosta dobbiamo fare alcuni importanti chiarimenti. La responsabilità per l’incidente stradale Nel momento in cui si verifica un incidente stradale, si parte sempre da un concorso di colpa paritario, ossia al 50%: ciascun conducente quindi si vedrà risarcire solo metà del danno. Si può ottenere il risarcimento integrale solo a patto di fornire una duplice prova:  l’aver rispettato il Codice della strada; l’aver fatto di tutto per impedire il sinistro, pur in presenza di un altro automobilista indisciplinato. Ogni conducente deve prefigurarsi la possibilità che altri automobilisti trasgrediscano la legge e fare di tutto per evitare lo scontro, laddove prevedibile.  Incidente causato da auto in divieto di sosta Se l’incidente stradale è causato unicamente dall’auto in divieto di sosta, perché l’ostacolo da essa rappresentato non era né visibile né prevedibile, il relativo proprietario verrà considerato responsabile dell’evento. Si pensi al caso di una macchina lasciata in divieto di sosta dietro una curva, tanto da non poter essere vista in largo anticipo per evitarla.  Il danneggiato che vorrà rivendicare il risarcimento per i danni al proprio veicolo dovrà rivolgersi alla propria assicurazione per ottenere il risarcimento, la quale poi si rivarrà su quella del responsabile (secondo le regole del cosiddetto indennizzo diretto). Ecco perché anche le auto non utilizzate, che restano parcheggiate a bordo strada, devono essere in regola con la polizza Rca obbligatoria: in casi come questo, infatti, l’assicurazione dovrà coprire eventuali condotte colpevoli. L’auto parcheggiata in divieto e senza assicurazione subirà quindi le conseguenze di entrambi tali illeciti.  Tamponamento di un’auto in divieto di sosta Diversa è la soluzione di chi, per imprudenza o negligenza (ad esempio nell’uscire da un parcheggio senza eseguire correttamente la manovra), tampona l’auto in divieto di sosta. In tali casi, bisogna distinguere due diversi tipi di rapporti:  il rapporto tra il conducente in divieto di sosta e la Pubblica Amministrazione, che darà luogo a una sanzione amministrativa nei confronti di quest’ultimo per la violazione del Codice della strada;  il rapporto tra conducente tamponante e il proprietario dell’auto tamponata, che darà invece luogo al diritto di risarcimento in capo a quest’ultimo.  In buona sostanza, se l’auto in divieto era visibile, il conducente alla guida della propria vettura aveva l’obbligo di evitare lo scontro, adottando tutte le regole di prudenza e diligenza, al di là dell’infrazione commessa dal primo, al quale quindi sarà imputabile solo la multa stradale ma non anche i danni conseguiti dallo scontro. Si potrà tutt’al più valutare i presupposti di un concorso di colpa nel caso in cui proprio la posizione dell’auto in divieto abbia costituito una concausa dell’incidente, favorendolo o comunque rendendo più difficile la manovra all’altro automobilista.  Cosa succede se tampono l’auto in divieto e scappo? In assenza di danni a persone (come nel caso di chi tampona un’auto parcheggiata, vuota all’interno), chi scappa senza fornire le generalità della propria assicurazione commette un’infrazione al Codice della strada punibile con una sanzione amministrativa da euro 296 a euro 1.184. Non sono previste conseguenze penali, le quali sorgono solo se dall’incidente derivano feriti. Se però dal fatto consegue un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione dell’auto, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. Per evitare queste conseguenze bisognerebbe lasciare un foglio con un avviso sul tergicristalli dell’auto incidentata, chiedendo di essere ricontattati per fornire i dati della propria assicurazione. O, in alternativa, si può prendere il numero della targa e poi, tramite il Pra, chiedere le generalità del relativo titolare.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Omessa comunicazione al padre del concepimento

Il diritto alla paternità: la madre deve informare il compagno del fatto di essere incinta o di avere avuto un bambino sempre che sappia o possa sapere l’identità del padre e che non vi siano pregiudizi per il figlio. Immaginiamo che una coppia non sposata si lasci quando lei è già incinta. La donna però non ha detto al compagno di essere incinta: gli ha cioè nascosto la propria gravidanza temendo che il padre potesse un giorno inserirsi nell’educazione del bambino, vietarle magari di trasferirsi in un’altra città e compromettere la sua libertà nel rapporto col nascituro. Ebbene, cosa rischia la madre in caso di omessa comunicazione al padre del concepimento? Può quest’ultimo un giorno ottenere un risarcimento del danno per essersi visto negare la possibilità di conoscere e riconoscere il proprio figlio, di crescerlo, di amarlo, di avere con lui quel rapporto che ogni Costituzione tutela e garantisce? Sul punto è già intervenuta la Cassazione. Alla Corte è stato chiesto se esista una norma che obblighi la madre a comunicare al partner la propria gravidanza o se invece questa è libera di non comunicargli la nascita del bambino. Chiaramente, ci stiamo riferendo alle situazioni in cui non vi sono stati episodi di violenza domestica: se l’uomo infatti dovesse essere stato denunciato per reati commessi ai danni della donna, in particolare quello di maltrattamenti in famiglia, non vi sarebbe dubbio che la donna possa allontanarsi da casa e, temendo per l’educazione del figlio, non dire nulla a quest’ultimo. Dovere della madre di comunicare al padre la gravidanza La Suprema Corte ha detto che non esiste un’esplicita disposizione normativa che imponga alla madre di comunicare la propria gravidanza al padre. Il legislatore ha cioè “dimenticato” di inserire tale obbligo tra quelli dei genitori. Né la si può evincere dal dovere legale, in capo al padre naturale, di riconoscere sempre il proprio figlio. Ciò nonostante – prosegue la Cassazione – un simile dovere è comunque implicito nell’ordinamento. Sicché, si può ritenere illecito il comportamento della madre che nasconde la gravidanza al padre. «Illecito» però solo nella misura in cui si provi che questa l’ha fatto con dolo o colpa, ossia sapendo o potendo ben conoscere l’identità del padre. Quindi, se la madre, avendo avuto rapporti non protetti con un uomo, è poi risultata incinta ha il dovere di comunicare a quest’ultimo la propria gravidanza, così come quest’ultimo ha a sua volta poi il dovere di riconoscere il figlio come proprio e mantenerlo – insieme alla madre, e ciascuno in proporzione alle proprie capacità economiche – finché il giovane non diventa autonomo economicamente. Dicevamo che non esiste una legge che ponga, in capo alla madre, il dovere di comunicare il concepimento al padre; ma secondo la Cassazione tale norma si può evincere dall’articolo 2043 del Codice civile a norma del quale «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». E qui il «danno ingiusto» consiste certamente nella negazione della paternità e del diritto/dovere ad esercitare le proprie attribuzioni di genitore. Quindi, a fronte di tale pregiudizio, al padre spetta il risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti della madre. Eccezioni al dovere di comunicare la gravidanza al padre La Cassazione poi fa un’ulteriore precisazione: l’obbligo di comunicare al padre lo stato di gravidanza può trovare un limite nel caso in cui vi sia un «apprezzabile interesse del nascituro»: si pensi alla madre che sfugga ad un uomo violento, a un ricercato oppure che celi la propria gravidanza dopo essere stata violentata. Come anticipato, restano altresì esclusi i casi in cui la donna, incolpevolmente, non conosca l’identità del padre. Il principio di diritto In sintesi, nella sentenza in commento, viene formulato il seguente principio «La condotta della madre che abbia omesso di comunicare al padre del nascituro l’avvenuto concepimento, se posta in essere con dolo o colpa, può integrare gli estremi di una responsabilità civile, ex art. 2043 c.c., poiché suscettibile di arrecare un pregiudizio, qualificabile come danno ingiusto, al diritto del padre naturale di affermare la propria identità genitoriale. Nel caso di specie, la S.C. rigetta la domanda risarcitoria del padre, sul presupposto che questi ha sempre negato il riconoscimento del figlio, e le condotte successive non hanno dimostrato né la relazione con la madre, né il desiderio di essere genitore». Il danno da occultamento del figlio La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, si è pronunciata sul diritto alla genitorialità del padre leso dal comportamento doloso della madre che, omettendo di comunicare al primo l’avvenuto concepimento, gli ha impedito di esercitare il proprio diritto alla genitorialità, da intendersi come riflesso del diritto all’identità personale. L’importanza che tale sentenza riveste nel panorama giurisprudenziale italiano, dunque, deve ravvisarsi nella particolare attenzione che essa pone sul diritto alla genitorialità. Infatti, nella maggior parte dei casi, i giudici si sono trovati ad affrontare la questione concernente il diritto del minore a crescere in un sano contesto familiare e ad essere accudito da entrambi i genitori ma non quella relativa al diritto del genitore ad esplicare il suo status genitoriale nei confronti del figlio. Il diritto che viene leso è quello alla genitorialità. Orbene, se quindi una persona ha diritto ad esercitare sin dalla procreazione il ruolo di genitore, esplicando la propria personalità attraverso questo « nuovo » status, l’altro genitore deve tempestivamente informarlo della nascita del figlio. Al momento della nascita, dunque, sulla madre incombe, secondo il condivisibile approdo giurisprudenziale in commento, un diritto-dovere di informare il padre dell’evento procreativo, in modo da porlo in condizione di esplicare il suo diritto alla genitorialità. Tale dovere di informazione non potrebbe neanche considerarsi limitato o escluso nel caso in cui la madre stessa non sappia di quale uomo sia figlio il concepito: in tal caso, infatti, la donna dovrebbe assolvere ai predetti obblighi informativi nei confronti di tutti gli uomini rispetto ai quali nutra il dubbio. Pertanto, una volta assodato che, in capo alla madre, sussiste l’obbligo di informare il padre della nascita

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Mobbing e stalking: quali rapporti?

Quale reato è configurabile quando le molestie, le vessazioni e gli atti persecutori avvengono sul luogo di lavoro? La terminologia anglosassone è entrata di prepotenza anche nel tradizionale mondo giuridico. Così molti reati vengono ormai chiamati, anche nelle aule di giustizia, con i loro nomi all’americana, anziché secondo le denominazioni codicistiche. Si tratta in molti casi di nomi nuovi per fenomeni vecchi, ma purtroppo molto frequenti e allarmanti, come le prevaricazioni e vessazioni compiute sul posto di lavoro o le molestie persecutorie che avvengono in ambito extra lavorativo, nei luoghi ricreativi ed anche tra le mura domestiche. A volte, però, questi fenomeni si incrociano, come nel caso del mobbing e dello stalking: quali rapporti ci sono tra queste due figure delittuose? Non è solo una questione di classificazione, anche se il diritto ha bisogno di ragionare “per categorie”. La nostra domanda ha una notevole implicazione pratica, perché, volendo ritenere i due reati distinti, essi possono concorrere tra loro, e allora il reo riceverà una pena complessiva più grave; viceversa, se la condotta criminosa è ricompresa in entrambe le fattispecie, si applicherà solo la pena per il reato prevalente e l’altro verrà assorbito (come avviene, ad esempio, nel reato di lesioni personali, che assorbe quello di percosse, o con l’estorsione, che comprende la violenza privata). Inoltre, va considerato che questi casi di intreccio tra diversi reati sono molto frequenti, specialmente quando le condotte illecite vengono compiute in ambito lavorativo. I casi borderline e di difficile inquadramento giuridico sono parecchi. Ad esempio: un dirigente di una società che vessa continuamente i suoi dipendenti commette mobbing o stalking? Della questione dei rapporti tra le due fattispecie di reato si è occupata di recente la Corte di Cassazione, che ha dato la sua autorevole risposta: il caso rientra nel delitto di stalking aggravato dall’abuso di autorità. La sentenza che esamineremo è molto interessante perché analizza i confini, le reciproche interferenze e le possibili sovrapposizioni tra queste due fattispecie di reato. Mobbing: cos’è? Il mobbing consiste in una serie di comportamenti ostili compiuti nei confronti di un lavoratore da un suo superiore o dai colleghi. Nel primo caso, si ha il mobbing verticale (detto anche “bossing”); nel secondo caso, il mobbing è orizzontale, in quanto avviene tra lavoratori di pari o analogo livello, senza subordinazione gerarchica della vittima. C’è anche il caso – più raro – di mobbing ascendente, che avviene quando il bersaglio delle ostilità compiute dai dipendenti è il datore di lavoro o un manager. Il mobbing ripetuto per un apprezzabile periodo di tempo – ad esempio per alcuni mesi – può provocare serie lesioni della salute del dipendente, anche a livello psicologico (disturbi adattativi, ansia, depressione, attacchi di panico, ecc.) e attaccare anche la sfera morale della sua dignità di persona. Gli effetti peggiori del mobbing consistono proprio nella degradazione, mortificazione ed emarginazione del lavoratore colpito. Il mobbing non coincide con un’unica figura di reato, ma può integrare, a seconda dei modi illeciti in cui viene compiuto, varie figure delittuose, dalle minacce alle lesioni personali, dalla diffamazione all’estorsione. Per avere un’idea dell’ampio ventaglio di fattispecie configurabili puoi leggere l’articolo: “Mobbing: quale reato?“. Il mobbing può costituire reato anche quando gli atti isolatamente considerati sono leciti, ma vengono compiuti con intento persecutorio. In questi casi, conta il fine che unifica le diverse condotte. Stalking: cos’è? A differenza del mobbing, il reato di stalking è univoco: è definito dall’art. 612 bis del Codice penale come «atti persecutori», consistenti in minacce o molestie ripetute, che ingenerano nella vittima almeno una di queste tre conseguenze: – un perdurante e grave stato di ansia o di paura; – un fondato timore per la sua incolumità (o per quella di un prossimo congiunto o di una persona legata da una relazione affettiva); – la costrizione a modificare le proprie abitudini di vita. Lo stalking non riguarda soltanto le relazioni familiari e quelle affettive (anche se sono questi i casi più comuni) ma può verificarsi in qualsiasi ambiente in cui si instaurano rapporti tra l’agente e la vittima, come un condominio, la scuola o una palestra frequentata da entrambi. Perciò, è possibile che lo stalking avvenga anche sui luoghi di lavoro: aziende, uffici, negozi, studi professionali, laboratori artigiani. Si tratta del cosiddetto “stalking occupazionale“. Anche in questi casi, come nel mobbing, l’autore delle molestie o minacce può essere il datore di lavoro, un superiore gerarchico, un collega o anche un sottoposto. Pure i modi di commissione del reato sono molteplici e spaziano dai messaggi insistenti alla presenza assillante e ossessiva; possono comprendere anche contestazioni disciplinari pretestuose, minacce di licenziamento senza un vero motivo, diffusione di voci denigratorie e infondate. Quando il mobbing diventa stalking Il mobbing può diventare stalking sul lavoro quando – come afferma la giurisprudenza – c’è una «mirata reiterazione di pluralità di atteggiamenti, convergenti nell’esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro», in modo da causare un grave stato d’ansia o paura o la costrizione a modificare le abitudini di vita della persona offesa. In questa prospettiva, il «nucleo essenziale» dello stalking sul lavoro è costituito dallo «stato di prostrazione psicologica» della vittima degli atti persecutori. La nuova sentenza della Cassazione intervenuta sul tema dei rapporti tra mobbing e stalking specifica ulteriormente questi concetti in relazione al caso di un dirigente di una società pubblica che aveva vessato continuamente alcuni suoi dipendenti, arrivando a minacciarli di cementarli in un pilastro. La Suprema Corte non ha dubbi nell’affermare che il mobbing, inteso come la reiterata attuazione di condotte volte ad esprimere ostilità verso la vittima e preordinate a mortificare ed isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro, può integrare il delitto di atti persecutori». Il Collegio sottolinea che «l’ambiente di lavoro non è una zona franca dello stalking», specialmente «quando il datore di lavoro compie un abuso di potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi». Nel caso esaminato dai giudici di piazza Cavour, l’imputato «aveva reiteratamente minacciato le persone offese di cementarle in un pilastro, li ha invitati a confrontarsi

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Amante rivela alla moglie il tradimento del marito: è reato?

Infedeltà coniugale: tutte le conseguenze, civili e penali. In quali casi la rivelazione della relazione adulterina fa scattare le molestie? Si dice che in amore tutto è lecito. Forse questo vale per i sentimenti, sicuramente non per la legge: un reato è sempre un reato, anche quando è commesso per motivi legati all’amore o alla gelosia. Insomma, l’innamoramento non è una causa di giustificazione. Tant’è vero che chi tradisce il coniuge commette un fatto rilevante non solo sotto il punto di vista civilistico ma, talvolta, anche penale. Con questo articolo vedremo se l’amante che rivela alla moglie il tradimento del marito è reato. Sul punto, è intervenuta una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito in quali casi rivelare la verità al coniuge tradito costituisce reato. Come vedremo, i giudici sicuramente non dicono che la relazione adulterina deve rimanere segreta, ma precisano quando tale rivelazione può essere usata come strumento per fare del male e, quindi, come condotta penalmente perseguibile. Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme se l’amante che rivela alla moglie il tradimento del marito è reato. Tradimento: è un illecito civile? Il coniuge fedifrago viene meno a un obbligo previsto espressamente dalla legge: quello alla fedeltà reciproca. La violazione del dovere di fedeltà, però, non costituisce in senso stretto un illecito civile, nel senso che non dà diritto al risarcimento dei danni, a meno che non sia leso uno dei diritti fondamentali del coniuge tradito, come ad esempio l’onore e la dignità personale. Ad esempio, il marito che ostenta l’amante in pubblico, tra amici e parenti, si macchia di una condotta che sicuramente mortifica il coniuge tradito, facendo scattare a favore di quest’ultimo il diritto a chiedere i danni. In assenza di tradimenti particolarmente disonorevoli, la violazione dell’obbligo di fedeltà comporta soltanto l’addebito della separazione. Il Tradimento: quando è reato? Il tradimento coniugale è reato? Anche in questo caso dipende da come si tradisce. Secondo la giurisprudenza, le infedeltà ripetute e ostentate possono costituire il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Ad esempio, il marito che porta in casa l’amante costringendo la moglie a sopportare il tradimento che avviene proprio sotto i suoi occhi può essere denunciato per maltrattamenti, se la vicenda si ripete ed è causa di sofferenze (anche solo morali) per il coniuge tradito. Ma non solo: il tradimento può essere reato anche quando viene reso manifesto per dispetto o ripicca, ad esempio inviando alla moglie le foto intime dell’amante con l’uomo fedifrago. Di tanto si è occupata la Corte di Cassazione con la sentenza citata in apertura. Vediamo di cosa si tratta. Amante rivela tradimento alla moglie: c’è reato? Secondo la Corte di Cassazione, costituisce reato di molestie inviare alla moglie tradita le foto intime del marito tra le braccia dell’amante. Il caso ha riguardato una donna che, per fare dispetto alla moglie del suo amante, le inviava più volte, tramite WhatsApp, foto dei loro incontri amorosi. Secondo i supremi giudici, è evidente il disturbo arrecato alla donna vittima del tradimento perpetrato dal marito. Rilevante anche il fatto che i messaggi molesti si siano ripetuti con una certa frequenza. Per la Cassazione, il reato sussiste in quanto: – la condotta è stata reiterata nel tempo; – il fine è stato quello di infastidire la vittima. Ma non solo: i supremi giudici hanno ritenuto che non potesse essere accordata nemmeno la non punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto la condotta è stata ripetuta appositamente per arrecare un dolore alla persona offesa. Insomma: l’abitualità dell’azione esclude la non punibilità. Questa sentenza si pone nel solco tracciato dalla precedente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale anche l’invio di alcuni sms al coniuge tradito per informarlo della relazione adulterina costituisce il reato di molestie. Anche un’altra sentenza è giunta ad analoghe conclusioni in relazione alle rivelazioni che l’ex amante, per vendetta, comunicava alla moglie del traditore, in tre lunghe telefonate. Infine, nei casi più gravi, può configurarsi perfino lo stalking, quando il coniuge tradito viene perseguitato dall’amante dell’altro, ad esempio mediante messaggi, telefonate e pedinamenti, provocando così nella vittima un perdurante stato d’ansia, timore per la propria incolumità oppure il cambiamento delle proprie abitudini di vita.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Come denunciare un danno all’assicurazione?

Come ottenere il risarcimento dopo un incidente: il valore del Cid e i termini per la denuncia di sinistro.  Tutte le volte in cui si stipula una polizza assicurativa è necessario comunicare tempestivamente alla propria compagnia l’avvenuto sinistro per poter riscuotere il relativo risarcimento. Ciò vale sia per le polizze Rc-auto relative agli incidenti stradali che per qualsiasi altro tipo di contratto assicurativo (ad esempio, una polizza infortuni). Ma come denunciare un danno all’assicurazione?  Ecco alcuni suggerimenti pratici che potranno tornare utili e che, tuttavia, è bene conoscere ancor prima che si verifichi l’esigenza, per evitare poi di commettere errori e soprattutto di lasciar decorrere i termini, comportamento questo che potrebbe pregiudicare il diritto all’indennizzo. Ma procediamo con ordine e vediamo come fare la denuncia di sinistro all’assicurazione. Entro quanto tempo denunciare il danno all’assicurazione? L’articolo 1913 del Codice civile stabilisce che il termine per la denuncia di sinistro è di tre giorni dalla conoscenza del danno. Il contratto però potrebbe prevedere un termine superiore, cosa che spesso succede. Quindi, sarà bene verificare i termini previsti dalla propria polizza. Vero è, tuttavia, che – almeno con riferimento agli incidenti stradali – la Cassazione ha detto che il mancato rispetto del termine per la denuncia di sinistro non preclude la possibilità di ottenere il risarcimento, non almeno se l’assicurazione non dimostri che tale comportamento, determinato da dolo dell’assicurato (ossia da malafede), abbia procurato un danno alla compagnia.  Se invece l’assicurato ha agito solo con negligenza (ad esempio dimenticandosi della denuncia o semplicemente trascurandone la necessità), la sanzione consisterà in una riduzione del risarcimento in ragione del pregiudizio sofferto dalla compagnia. Qualora l’assicurato sia stato nell’incapacità di denunciare il sinistro per impossibilità oggettiva (ad esempio ricovero in ospedale), il termine decorre da quando tale impossibilità cessa. In sintesi, se manca la prova del comportamento doloso o colposo dell’assicurato – prova che deve fornire l’assicurazione, il risarcimento del danno va versato integralmente, anche nel caso in cui la denuncia di sinistro sia fuori termine. Come denunciare un danno all’assicurazione? Nel caso di una polizza infortuni diversa dalla Rc-auto, la denuncia di sinistro deve seguire le modalità indicate nelle condizioni generali del contratto consegnate all’assicurato al momento di sottoscrizione della polizza. Invece, nel caso di incidenti stradali, la legge regolamenta tale procedura. Innanzitutto, se le parti coinvolte nel sinistro raggiungono un accordo sulle relative responsabilità possono compilare e firmare il cosiddetto Cid, ossia il modulo di constatazione amichevole, in cui descrivono le modalità dello scontro indicando le rispettive colpe. Il Cid, in quattro copie, verrà consegnato alle rispettive assicurazioni mentre le restanti due copie rimangono ai conducenti.  La consegna del Cid all’assicurazione funge da denuncia di sinistro: pertanto, non saranno necessarie ulteriori attività per comunicare i danni alla compagnia, salvo si tratti di danni sopravvenuti (ad esempio il certificato medico di prolungamento della malattia). La compilazione del Cid accelera i tempi per il risarcimento: non più 60 giorni per i danni al mezzo e 90 per i danni alla persona, bensì rispettivamente 30 e 45 giorni. Che succede se non si ha il Cid? Se le parti non hanno a portata di mano il modulo di constatazione amichevole possono ben sostituirlo con qualsiasi altro foglio di carta compilato a mano e riportante i dati degli autoveicoli, delle assicurazioni, dei conducenti, il luogo e il tempo del sinistro, l’indicazione delle responsabilità, le parti dei mezzi interessati dall’urto, il nome di eventuali passeggeri o di testimoni. Il documento andrà a sostituire il Cid e dovrà quindi essere consegnato alle rispettive assicurazioni, fungendo da denuncia di sinistro. Che valore ha il Cid? La compilazione del Cid o di un documento equivalente vincola le parti che non possono più ritrattare quanto firmato, ma non vincola le compagnie ed il giudice eventualmente investito della causa per il risarcimento del danno. Questo per evitare che, nell’accordo delle parti, possano essere compiute delle truffe ai danni dell’assicurazione.  Che succede se i conducenti non si mettono d’accordo? Se le parti non trovano un accordo in merito alle cause e alle responsabilità dell’incidente, ciascuna di queste dovrà recarsi presso la propria compagnia di assicurazioni per effettuare la denuncia di sinistro. Questa può essere fatta verbalmente (in tal caso, l’agente raccoglierà le dichiarazioni dell’assicurato su un verbale) oppure per iscritto.  Con la denuncia, l’assicurato può diffidare la propria compagnia dal liquidare il danno alla controparte, in quanto ritenuta responsabile per l’accaduto. Ciò però non vincola l’assicurazione che effettuerà le verifiche con un proprio fiduciario ed acquisendo l’eventuale verbale della polizia.  Chi deve presentare la denuncia di sinistro? La denuncia di sinistro deve essere fatta dall’assicurato (colui cioè che ha sottoscritto la polizza) o da un avvocato che lo rappresenti. Quando aumenta la classe di merito? L’aumento della classe di merito scatta solo se l’assicurazione riconosce al proprio assicurato una colpa pari ad almeno il 51%. Questo significa che, in caso di concorso di colpa paritario, ossia al 50%, nessuno dei due assicurati subirà un aumento del bonus/malus e i premi delle relative polizze resteranno invariati. Cosa fare dopo la denuncia di sinistro? Dopo la denuncia del danno all’assicurazione, questa procede alle verifiche per accertare i presupposti del sinistro e le relative responsabilità. Si ricorda che se la polizza è scaduta da oltre 15 giorni senza essere stata rinnovata, il risarcimento non potrà essere versato. Una volta effettuati gli accertamenti del caso, la compagnia valuterà se proporre un risarcimento al proprio assicurato, valutando tutti i danni – patrimoniali e morali – da questi subiti. Di norma, la quantificazione di tali danni viene rimessa a dei periti della stessa assicurazione (ad esempio un medico legale per i danni fisici, un esperto in infortunistica e riparazione delle auto per i danni alle cose).

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Insultare su Facebook senza fare nomi è reato?

Quando le offese sono univocamente riconducibili a un determinato soggetto, c’è la diffamazione aggravata, che comporta anche il risarcimento dei danni. Molte persone usano i social come una valvola di sfogo e, per sfogare la loro rabbia o insoddisfazione, lanciano provocazioni, offese e apprezzamenti negativi di ogni genere. I bersagli di queste aggressioni virtuali possono essere parenti, conoscenti, colleghi di lavoro, esponenti politici, personaggi famosi, o anche perfetti sconosciuti, incrociati per caso nei commenti su qualche pagina o gruppo. Alcuni credono che basta non nominare l’interessato per non rischiare nulla. In realtà, non è così. Insultare su Facebook senza fare nomi è reato – e precisamente diffamazione aggravata – quando le espressioni offensive o denigratorie sono riconducibili in modo univoco a una determinata persona. Questo si ricava dal contesto e anche dal luogo in cui il post è stato inserito, come la «bacheca Facebook», cioè la pagina che contiene il profilo di un soggetto. Ad esempio, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per diffamazione aggravata nei confronti di due donne che avevano preso di mira un’amica e collega chiamandola “nana” a causa della sua bassa statura e facendo commenti sprezzanti e denigratori su questa circostanza. La Corte ha ritenuto che «lo specifico contesto territoriale in cui operavano gli imputati e la persona offesa» (una cittadina con meno di 20mila abitanti) e «la combinazione di elementi» desumibili dai commenti offensivi fossero tali da rendere ben riconoscibile la persona colpita da questi epiteti offensivi. Sicuramente, ciò era avvenuto nella cerchia dei suoi «amici o conoscenti o familiari», ma molto probabilmente anche nel suo ambiente di lavoro (le imputate erano colleghe). Insomma, l’offesa si era propagata e aveva raggiunto lo scopo che costituisce l’evento del reato di diffamazione aggravata dal mezzo della stampa o da «qualsiasi altro mezzo di pubblicità», come recita l’art. 595 del Codice penale, con una formulazione ampia che, secondo la giurisprudenza, comprende anche i social network, come Facebook o Instagram. Attenzione, dunque, a moderare le parole e le espressioni quando si scrive sulla tastiera o si digita sullo smartphone pubblicando post o commenti sui vari social. Gli insulti resi pubblici costituiscono diffamazione e perciò anche insultare su Facebook senza fare nomi è reato. Vediamo più in dettaglio quando si configura il reato e cosa rischia chi compie queste azioni. Diffamazione su Facebook: quando scatta? La diffamazione è l’offesa della reputazione altrui attraverso la comunicazione con più persone. La reputazione è l’aspetto esterno, sociale, dell’onore cui ognuno ha diritto. Per integrare il reato di diffamazione occorre che le persone coinvolte siano almeno due (diverse dalla persona offesa). Su Internet e sui social network, come Facebook, questo avviene facilmente, perché ogni pubblicazione è capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque significativo, di persone. Il reato di diffamazione è perseguibile a querela della persona offesa, che deve essere sporta entro tre mesi dal momento in cui si viene a conoscenza delle offese (spesso ciò avviene in un momento posteriore a quello della pubblicazione). La diffamazione aggravata dal mezzo della stampa o di pubblicità – che, come abbiamo visto, comprende anche Internet e i vari social media – è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 516 euro, fermo restando il diritto della persona offesa al risarcimento dei danni arrecati dalle offese divulgate nei suoi confronti. Insulti su Facebook senza fare nomi: è diffamazione? Anche gli insulti non nominativi su Facebook possono integrare il reato di diffamazione, quando le espressioni offensive sono riconducibili alla persona presa di mira. L’essenziale è – come ha affermato di recente la Corte di Cassazione in una vicenda relativa ad offese pronunciate nei confronti di alcuni appartenenti all’Arma dei Carabinieri – che il soggetto leso, anche se non è stato menzionato espressamente con il suo nome e cognome, «sia ugualmente individuabile sia pure da parte di un numero limitato di persone». La nuova sentenza che abbiamo anticipato nell’introduzione non si discosta da questi criteri e, anzi, specifica che «la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, Cod. pen., sotto il profilo dell’offesa arrecata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone». Tutto questo, ovviamente, a condizione che «vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti individuati o individuabili», e non si tratti, invece, di offese generiche e indeterminate rivolte, ad esempio, ad un’intera categoria o classe sociale, senza possibilità di risalire ai singoli componenti. Proprio per concretizzare il principio affermato, la sentenza sottolinea che: «non osta all’integrazione del reato di diffamazione l’assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell’offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali». Ecco perché, nel caso esaminato, la persona offesa era indubbiamente riconoscibile da «una serie di elementi individualizzanti», a partire dal richiamo al suo «nanismo», sino all’appellativo della zia (che era addetta alle pulizie nel negozio dove lavoravano le due imputate) indicata come «spazzina». In questo modo, tutti i dipendenti e collaboratori dell’esercizio commerciale erano in condizione di individuare facilmente la vittima degli insulti pubblicati su Facebook.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Modello interrogatorio formale attore

In un processo civile, la confessione dell’attore può avvenire a seguito di interrogatorio formale. Nel processo civile, l’interrogatorio formale è lo strumento attraverso il quale è possibile provocare la confessione di una delle parti. In particolare, si parla di interrogatorio formale dell’attore quando il convenuto chiede al giudice di interrogare detta parte su specifiche domande da lui stesso indicate. Il convenuto deve presentare la richiesta nei termini previsti dal Codice di procedura civile per le istanze istruttorie oppure nella comparsa di costituzione e risposta. In riferimento a quest’ultima ipotesi, è possibile utilizzare il modello di interrogatorio formale dell’attore che si trova in calce al presente articolo. Il giudice, se ammette la richiesta, deve porre i quesiti formulati dal convenuto e le affermazioni rilasciate dall’attore hanno valore di prova se sono a suo svantaggio. In sostanza, l’interrogatorio formale è finalizzato a far dichiarare circostanze sfavorevoli alla parte che vi è sottoposta, anche in maniera involontaria, facendola incorrere in contraddizioni o in riconoscimenti delle ragioni altrui. Come si fa l’interrogatorio formale dell’attore? Al pari della prova testimoniale, l’interrogatorio formale dell’attore deve essere dedotto in articoli specifici e separati. A tal fine, il convenuto deve indicare i capitoli di prova, ovvero le domande che il giudice deve formulare all’attore. I capitoli di prova possono essere uguali o diversi da quelli articolati per la prova testimoniale. Le modalità e i termini dell’interrogatorio formale dell’attore sono stabiliti dal giudice nell’ordinanza di ammissione. L’attore deve rispondere personalmente alle domande e non può servirsi di scritti separati; tuttavia, il giudice può consentire che la parte consulti note o appunti, in particolar modo se deve fare riferimento a nomi o a cifre o quando particolari circostanze lo rendono opportuno. Non possono essere fatte domande diverse da quelle ammesse tranne se le parti concordino su determinati quesiti aggiuntivi e sempre che il giudice li ritenga utili. Il giudice può chiedere, però, chiarimenti rispetto alle risposte date dall’attore in sede di interrogatorio formale. Dopo essere stato interrogato formalmente, l’attore firma il verbale a conferma di quanto dichiarato. Cosa può succedere durante l’interrogatorio formale dell’attore? Una volta che è stato ammesso l’interrogatorio formale, se l’attore non si presenta all’udienza all’uopo fissata o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice può considerare come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio, valutandoli, in ogni caso, unitamente ad ogni altro elemento di prova. La mancata risposta comunque non equivale a una confessione ma viene lasciata al prudente apprezzamento del giudice. Se la mancata comparizione è giustificata, il giudice può disporre che l’interrogatorio formale venga assunto fuori dalla sede giudiziaria. Interrogatorio formale dell’attore: che esito può avere? L’esito dell’interrogatorio formale dell’attore dipende dalle risposte fornite e dal contegno tenuto dalla parte; pertanto, se: 1. l’attore confessa, rilasciando delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, le stesse assumeranno valore di confessioni ed il giudice le dovrà considerare vere con valore di prova vincolante; 2. l’attore non confessa, non si determina alcun effetto rilevante poiché non acquistano alcuna efficacia probatoria in giudizio le dichiarazioni che la parte compie in suo favore.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Affido condiviso e frequentazione dei genitori: come funziona

L’affidamento condiviso presuppone la frequentazione paritaria dei genitori? Cos’è e come funziona l’affido con collocazione prevalente? La separazione dei coniugi non modifica i doveri che i genitori hanno nei confronti della prole. Per legge, la fine del matrimonio deve ripercuotersi il meno possibile sulla vita dei figli minori, tant’è vero che, ove possibile, le parti devono mettersi d’accordo per l’affido condiviso. Si tratta del famoso principio di bigenitorialità, quello secondo cui entrambi i genitori devono continuare a essere presenti nella vita dei propri figli, nonostante la separazione o il divorzio. Con questo articolo vedremo come funziona l’affido condiviso e la frequentazione dei genitori. Possiamo sin d’ora affermare che, secondo la giurisprudenza, l’affido condiviso non impone una frequentazione perfettamente paritaria con i genitori. In altre parole, anche se i coniugi si mettono d’accordo per l’affido congiunto, non è necessario che il calendario degli incontri sia perfettamente uguale, con i giorni del mese divisi equamente al 50% tra il padre e la madre. Perché ciò è consentito? Come funziona l’affido condiviso e la frequentazione dei genitori in caso di separazione? Scopriamolo insieme. Affido condiviso: cos’è? L’affidamento condiviso della prole prevede che, in caso di separazione dei coniugi, i figli minori continuino a frequentare entrambi i genitori in maniera tendenzialmente paritaria. Così facendo, viene data attuazione al cosiddetto diritto alla bigenitorialità, secondo cui la prole ha diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche quando l’unione matrimoniale è finita. Affidamento condiviso: cosa prevede la legge? Secondo la legge, «Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori». L’affidamento condiviso a entrambi i genitori è proprio lo strumento per dare attuazione a quanto previsto dal Codice. Nella causa di separazione, il giudice deve sempre valutare, in prima battuta, la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori; solo in alternativa deve stabilire a quale di essi i figli sono affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore. Insomma: per espressa previsione di legge, l’affido condiviso deve sempre essere la prima scelta; solo quando non è possibile procedere a ciò, ad esempio perché uno dei genitori vive lontano oppure perché è totalmente inadatto ad accudire la prole, allora il giudice potrà optare per l’affido esclusivo a un solo genitore, con possibilità per l’altro di fare visita e di poter trascorrere del tempo solo nei periodi prestabiliti (ad esempio, durante le vacanze estive, ecc.). Affido condiviso con collocazione prevalente: cos’è? Come ricordato in apertura, l’affidamento condiviso non presuppone necessariamente una ripartizione assolutamente equa (al 50%, per intenderci) del tempo che la prole deve trascorrere con i genitori; soprattutto in presenza di figli molto piccoli, l’affidamento condiviso di tipo paritario potrebbe essere destabilizzante e avere ripercussioni sul corretto sviluppo psicofisico dei bambini. Ecco perché, il più delle volte, i coniugi che si separano scelgono l’affido condiviso con collocazione prevalente presso uno dei genitori, per la precisione presso colui al quale è stata assegnata la casa familiare. In pratica, per non minare la serenità dei figli minori, il giudice (così come le parti, nel caso di separazione consensuale) può stabilire che la prole abbia la residenza prevalente presso un solo genitore, mentre l’altro continuerà a conservare il diritto di fare visita e di tenere con sé i figli secondo il calendario stabilito. La differenza tra affido condiviso con collocazione privilegiata e affido esclusivo è evidente: nell’affido condiviso, il genitore non collocatario ha un diritto di visita e di frequentazione della prole di gran lunga maggiore rispetto al coniuge che ha perso l’affido dei figli in quanto esclusiva dell’altro genitore. In altre parole, la differenza tra affido condiviso con collocazione privilegiata e affido esclusivo sta nei tempi di frequentazione, che sono di gran lunga ridotti nel secondo caso. Sul punto, la giurisprudenza non ha dubbi: l’affidamento condiviso non presuppone la frequentazione paritaria, se questa non garantisce la serenità e il benessere psicofisico della prole. Affido condiviso paritario: quando? Da quanto appena detto si evince chiaramente che l’affido condiviso “paritario”, cioè che prevede una frequentazione della prole con i genitori perfettamente identica, equamente divisa al 50%, è davvero possibile solo in pochi casi, per lo più riconducibili a due circostanze: – l’età avanzata della prole. Si pensi ai figli diciassettenni che non hanno problemi a lasciare la casa familiare quasi ogni notte per andare a dormire a casa dell’altro genitore; – la vicinanza dei genitori. Se gli ex coniugi non abitano l’uno distante dall’altro, sarà più semplice garantire una frequentazione effettivamente paritaria.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_la cancellazione della società non estingue l’illecito

Dlgs 231/2001 società: la cancellazione della società non estingue l’illecito La Cassazione inverte il proprio pensiero rispetto alla pronuncia del 2019 in cui aveva affermato l’estinzione dell’illecito amministrativo La cancellazione della società non estingue l’illecito di cui all’art. 25 septies del D.lgs. 231/2001. E’ quanto affermato dalla quarta sezione penale della Cassazione con la recente sentenza n. 9006/2022. La vicenda Il dipendente di una S.r.l., durante l’orario di lavoro, cadeva da un’altezza superiore ai 3 metri, riportando plurime fratture. Venivano rinviati a giudizio i legali rappresentanti della società, per il reato di cui all’art. 590 c.p. – per aver omesso di dotare il lavoratore di idonee attrezzature di sicurezza – e il medesimo ente, per l’illecito di cui all’art. 25 septies D.lgs. 231/2001 in relazione al reato di lesioni colpose. Dopo la condanna, sia in primo che in secondo grado, ricorrevano per cassazione i legali rappresentanti e la stessa società, quest’ultima lamentando la mancata pronuncia di estinzione dell’illecito, dal momento che era intervenuta medio tempore la cancellazione dal registro delle imprese, equiparabile alla morte fisica delle persona. Il Procuratore Generale chiedeva l’annullamento della sentenza, limitatamente alla conferma della condanna della società, richiamando una pronuncia di legittimità della Sezione II, la n.41082 del 10-09-2019. La pronuncia del 2019 In premessa, la S.C. prende atto dell’esistenza del precedente del 2019, secondo cui “in tema di responsabilità da reato degli enti, l’estinzione fisiologica e non fraudolenta dell’ente (nella specie cancellazione della società a seguito di chiusura della procedura fallimentare) determina l’estinzione dell’illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001 n.231 , ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell’imputato”. In tale precedente, il Consesso chiosa come tale soluzione interpretativa sia dovuta al fatto che il decreto legislativo in parola disciplina “solo le vicende inerenti la trasformazione dell’ente, ovvero la fusione o la scissione (art. 70 d.lgs. n.231 del 2001), ma non la sua estinzione, che dunque non può che essere trattata applicando le regole del processo penale (art.35 d.lgs. n.231 del 2001)”. L’inversione di rotta del 2022 Gli Ermellini, tuttavia, dissentono dalla pronuncia del 2019, non condividendo il parallelismo estinzione dell’ente/morte della persona per duplici ragioni: a) le cause estintive dei reati sono numerus clausus, non estensibile; b) il legislatore fa un preciso riferimento alle cause estintive degli illeciti (art. 8 D.lgs. 231/2001) e alle pronunce di non doversi procedere (art.67 D.Lgs 231/2001); c) le Sezioni Unite, con la sentenza n.11170/2014, hanno stabilito che “il fallimento della persona giuridica non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo”- non si comprenderebbe, quindi, perché uguale ragionamento non possa applicarsi anche alla mera cancellazione dal registro delle imprese-; d) il richiamo operato dal legislatore alle norme processuali relative all’imputato non è indiscriminato ma solo “in quanto compatibili”. In definitiva, ad un attento esame di tutte le disposizioni vigenti, nessuna norma autorizzerebbe a ritenere scomparsa la responsabilità dell’ente per il solo effetto della cancellazione del medesimo.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Stop al Green Pass rafforzato, ecco cosa cambia per colf e badanti

Stop al Green Pass rafforzato, ecco cosa cambia per colf e badanti Con la cessazione dello stato di emergenza, oggi 31 marzo, vengono allentate le regole di contrasto alla diffusione del Covid Con la fine dello stato di emergenza (giovedì 31 marzo) vengono allentate le regole di contrasto alla diffusione del Covid. Ecco cosa cambia per il lavoro di colf, badanti e baby sitter. A fare il punto sulla situazione in una nota è Assindatcolf, Associazione nazionale dei Datori di Lavoro Domestico tra le più rappresentative in Italia. Fino al 30 aprile Green Pass base per andare a lavorare. Dal 25 marzo per colf, badanti e baby sitter over 50 non serve più Green Pass rafforzato per recarsi sul posto di lavoro, è sufficiente quello base. I cambiamenti dal 1° aprile Dal 1° aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.