Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Quarantena obbligatoria Covid non viola la libertà personale

La Consulta anticipa l’esame, in camera di consiglio, delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale penale di Reggio Calabria su alcune disposizioni del decreto legge n. 33 del 2020, che contiene misure per limitare la diffusione del Covid-19. In particolare, ad essere censurate le norme che introducono sanzioni penali nei confronti di chi, risultato positivo al Covid e sottoposto alla quarantena obbligatoria, lasci la propria dimora o abitazione. La qlc Il Tribunale ritiene che la quarantena obbligatoria incida non sulla libertà di circolazione dei cittadini (articolo 16 della Costituzione) ma sulla libertà personale (articolo 13 della Costituzione) e che, pertanto, i relativi provvedimenti debbano essere adottati dall’autorità giudiziaria o, nell’impossibilità, averne la convalida. La decisione In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni. La quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali, così come regolate dalle disposizioni impugnate, “incidono sulla sola libertà di circolazione”, per cui per la Consulta, “non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea”.  

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Rimborso spese legali a chi è innocente: come funziona

Chiarimenti ulteriori sul rimborso delle spese legali riconosciuto agli imputati assolti, come previsto dalla legge n. 178/2020 e regolamentato dal decreto del 20 dicembre 2021, grazie alle faq del Ministero della Giustizia   L’imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile “perché il fatto non sussiste”, “perché non ha commesso il fatto” o “perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato” ha diritto al rimborso da parte dello Stato delle spese legali sostenute per la difesa, nel limite massimo di 10.500 euro. E’ quanto prevede la legge di bilancio 2021 (commi 1015-1022) a cui ha dato attuazione il decreto del 21 dicembre 2021 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2022 con il quale si è provveduto alla “Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all’articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all’articolo 1, comma 1020”. Si tratta di una piccola somma rispetto ai costi, economici e umani, che riguardano i processi penali. Ma si tratta di un traguardo storico poiché per la prima volta nel nostro Paese muta l’approccio dello Stato rispetto all’accusato, riconoscendo la pena del processo, e il fatto che un innocente non dovrebbe pagarla ingiustamente. Viene applicato, anche nel caso dello Stato il principio per cui chi perde paga. I fondamenti giuridici della norma stanno nella Costituzione, in particolare l’articolo 2, secondo il quale lo Stato riconosce e garantisce a ciascuno i propri diritti, senza ostacolarli o farli pagare indebitamente; l’articolo 24, che fornisce la definizione del diritto di difendersi in giudizio come un principio fondamentale; l’articolo 27, che collega la pena a un accertamento di colpevolezza, “il quale mostra i suoi limiti laddove l’imputato, pur scagionato con formula piena, si trovi di fatto sanzionato, perché costretto a pagare un’ingente somma pecuniaria che, per entità, di poco differirebbe da multe o ammende”; e il giusto processo dell’art. 111. Come ottenere il rimborso delle spese legali Il rimborso, prevede ancora la legge n. 178/2020, è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e non concorre alla formazione del reddito. Dovrà essere giustificato da fattura del difensore, contenente espressa indicazione della causale e dell’avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell’ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione della cancelleria della sua irrevocabilità. Il rimborso, si ricorda, non è riconosciuto nei casi di: assoluzione da uno o più capi d’imputazione e condanna per altri reati; estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione; sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione. Sarà un decreto del ministro della giustizia, di concerto con il Mef, da adottare entro 60 giorni, a definire i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi, attribuendo rilievo al numero dei gradi di giudizio cui l’assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio stesso. Fondo per il rimborso delle spese legali agli innocenti Per far fronte all’erogazione dei rimborsi delle spese legali agli imputati assolti con formula piena, viene istituito un apposito fondo, con la dotazione di 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021. Pubblicato il decreto attuativo Come anticipato, il 20 gennaio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 il decreto che attua il rimborso in favore degli imputati poi assolti. Il provvedimento, composto da 7 articoli, stabilisce nel dettaglio i requisiti da rispettare per accedere al rimborso delle spese legali, come presentare l’istanza di accesso al Fondo, quali sono i criteri di valutazione per accedere al Fondo con priorità, quali sono i controlli a cui vengono sottoposte le istanze e infine i tempi del mandato di pagamento, una volta che l’istanza è stata accolta. Il decreto, come precisa l’art 6 dedicato all’ambito di applicazione e alla disciplina transitoria, stabilisce che le regole del decreto si applicano alle sentenze divenute irrevocabili dal 1° gennaio 2021, per le quali, in deroga al termine di decorrenza del 31 marzo dell’anno successivo a quello in corso alla data d’irrevocabilità della sentenza di assoluzione, le istanze potranno essere presentate a partire dal 1° marzo 2022 e fino al 30 giugno 2022. Aggiornate le Faq: chiarimenti sul rimborso Sul funzionamento pratico del rimborso arrivano i chiarimenti da parte del Ministero della Giustizia grazie all’aggiornamento delle Faq. Queste le delucidazioni fornite alle domande più frequenti: – Per inserire un’istanza di rimborso è necessario uno Spid di secondo livello; – l’istanza però non può essere presentata dal difensore che è stato assolto; – in relazione alle sentenze diventate irrevocabili nel 2021 è possibile inoltrare la domanda di rimborso dal 1° marzo 2022 fino al 30 giugno 2022; – preclusa alla parte ammessa al patrocinio gratuito la possibilità di presentare l’istanza; – per quanto riguarda la voce relativa all’inserimento della ricevuta di pagamento tramite bonifico non c’è equipollenza tra bonifico, assegno e contanti; – l’istanza non può essere inoltrata se il pagamento delle spese legali è stato effettuato in contanti; – la presentazione dell’istanza non è ammessa se le spese legali sono state sostenute dal coniuge dell’imputato perché l’art. 1 lett. g) del decreto definisce le spese legali come quelle sostenute dall’imputato per pagare il difensore che lo ha assistito.        

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Come difendersi dai call center da fisso e da cellulare

L’iscrizione al Registro delle opposizioni vieta i contatti a scopo promozionale anche sui cellulari. Cosa dice la legge e come denunciare gli abusi. Sarà successo anche a te di rispondere al telefono e di sentire una voce registrata che parte dicendo: «Salve» oppure «gentile cliente», anche se cliente della società che ti cerca non sei. Si tratta di chiamate commerciali effettuate da un software e non sempre gradite. Il risultato era che, se una volta (per quanto potesse servire) si diceva a un operatore di non chiamare più, ad un software non è possibile fare nemmeno quello: un computer seleziona il tuo numero, lo compone, tu devi lasciare quello che stai facendo per rispondere e ti senti dire «Salve» oppure «gentile cliente». La musica è cambiata, anzi: la si può zittire insieme alla voce dell’operatore. La nuova legge sulle telefonate commerciali spiega come difendersi dai call center da fisso e da cellulare. Esiste in Italia quello che viene denominato il «Registro delle opposizioni» in cui un cittadino può inserire il proprio numero di telefono fisso o di cellulare per non ricevere più delle chiamate commerciali. Questa possibilità è stata allargata grazie al Dpr pubblicato in Gazzetta Ufficiale a metà aprile 2022 che dal 31 luglio successivo consente di bloccare le chiamate commerciali indesiderate. Che siano fatte da un operatore o da un computer. Occorrerà anche prestare particolare attenzione ai tentativi di truffa: c’è già chi sta tentando di aggirare questo divieto. Alla fine di questo articolo, ti riporteremo un caso reale, accaduto pochi giorni prima della pubblicazione del decreto. Prima, però, vediamo come difendersi dai call center da fisso e da cellulare. Che cos’è il Registro delle opposizioni? Il Registro pubblico delle opposizioni è un servizio gratuito per i cittadini che consente di opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati, presenti negli elenchi pubblici, da parte degli operatori che svolgono attività di telemarketing. L’iscrizione è gratuita. Grazie a questo servizio, quindi, è possibile bloccare il trattamento dei propri dati personali. In termini pratici, chi si iscrive a questo Registro non potrà più essere chiamato sul numero fisso o sul cellulare da un call center, neanche da quelli che si riferiscono a società commerciali con cui il cittadino ha in corso dei rapporti ed a cui, pertanto, ha dato il consenso alle telefonate commerciali. Questo è uno degli aspetti più importanti del nuovo Registro: l’iscrizione cancella tutti i consensi a essere contattati fino a quel momento accordati alle varie società. Non solo: rinnovando l’iscrizione di volta in volta, saranno revocati i nuovi consensi dati nel frattempo. Quali effetti ha l’iscrizione al Registro delle opposizioni? Per sintetizzare quanto appena detto, l’iscrizione al nuovo Registro pubblico delle opposizioni comporta per gli operatori di telemarketing il divieto di fare: – chiamate sul telefono fisso o cellulare fatte da un operatore; – chiamate sul telefono fisso o cellulare attraverso dei sistemi automatizzati (le voci registrate su un software); – invio di volantini pubblicitari nella cassetta delle lettere. È possibile revocare il divieto in qualsiasi momento per uno o più operatori. La società di telemarketing che utilizza i dati presenti negli elenchi telefonici pubblici è obbligata a verificare, prima di effettuare la chiamata commerciale, se il telefono del cliente da contatore è iscritto nel Registro. L’operatore deve aggiornare ogni mese l’elenco dei contatti utilizzabili. Per le campagne telefoniche, la verifica sul Registro è valida per 15 giorni. Chi trasgredisce a queste regole, il cui controllo spetta al Garante della privacy, rischia delle sanzioni pecuniarie fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale dell’esercizio precedente, se superiore. Lo stop alle telefonate indesiderate è stato oggetto di diverse sentenze della Cassazione, a partire da quella che nel 2016 aveva stabilito il divieto di chiamare insistentemente i cellulari a scopi pubblicitari. E non solo da operatori «fisici» ma anche da sistemi informatici. Più recentemente, la Suprema Corte ha confermato il divieto del Garante della Privacy nei confronti di un operatore telefonico di portare avanti un’iniziativa mirata ad acquisire il via libera all’utilizzo dei dati dei clienti che, in precedenza, avevano escluso di voler essere contattati telefonicamente «per finalità promozionali». Secondo i giudici supremi, «una comunicazione telefonica finalizzata a ottenere il consenso per fini di marketing, da chi l’abbia precedentemente negato, è essa stessa una comunicazione commerciale». Come iscriversi al Registro delle opposizioni? Come detto, l’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni è gratuita. Per farlo, occorre seguire uno di questi passaggi: – compilare l’apposito modulo via Internet presso il sito del Registro (registrodelleopposizioni.it); – telefonare al numero verde 800 265 265. L’utente dovrà scegliere l’operazione desiderata e seguire le indicazioni del risponditore automatico, comunicando alcuni dati personali, tra cui il codice fiscale (o la partita Iva). In caso di difficoltà, sarà possibile ricevere assistenza da un operatore umano (servizio disponibile dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00); – inviare un’e-mail all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it del modulo fornito via web; – inviare una raccomandata all’indirizzo «Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni, Abbonati – Ufficio Roma Nomentano, C.P. 7211 – 00162 Roma» allegando lo stesso modulo. Come difendersi dalle chiamate indesiderate? E fin qui, la teoria. Nella pratica, però, la società di telemarketing continua a provarci. Forse consapevole del fatto che, mal che vada, l’utente metterà giù il telefono dopo avere invitato l’operatore ad accomodarsi a quel paese. Come uscire da questa situazione? Come difendersi dai call center? Che fare se, nonostante i divieti, il telefono squilla ancora in continuazione? Chi compone il numero di telefono dell’utente sapendo anche di trasgredire la normativa sa che, nella stragrande maggioranza dei casi, l’interlocutore disturbato non lo denuncerà mai. Bene, occorre farlo. Al Garante della privacy, il quale, oltre a effettuare i controlli, è tenuto a irrogare le sanzioni ai trasgressori. La segnalazione può avvenire anche online.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Google contro i negazionismi e le fake news sulla guerra in Ucraina

Google ha dichiarato guerra alla guerra. E soprattutto a fake news e negazionismi. Così, ha fatto sapere che, a causa dell’invasione russa dell’Ucraina, la propria concessionaria di raccolta pubblicitaria, che remunera tutti i siti per i banner pubblicitari, ha in pausa la monetizzazione dei contenuti finalizzati a sfruttare, ignorare o giustificare la guerra. Questa misura è stata già applicata alle dichiarazioni relative alla guerra in Ucraina in caso di violazione delle norme esistenti (ad esempio, le norme relative ai contenuti dispregiativi o pericolosi vietano di monetizzare contenuti che incitano alla violenza o negano eventi tragici). Il comunicato è stato appena diramato da Google stessa a tutti i titolari di testate giornalistiche, siti, blog. Lo scopo è di chiarire, e in alcuni casi ampliare, le indicazioni per i publisher in relazione a questo conflitto. Questa sospensione della monetizzazione riguarda, a titolo esemplificativo: – dichiarazioni secondo cui le vittime sono responsabili della propria tragedia o affermazioni simili di condanna delle vittime; – dichiarazioni secondo cui l’Ucraina sta commettendo un genocidio o sta attaccando deliberatamente i suoi stessi cittadini. Del resto chi più di Google, in possesso dei satelliti e in grado di sapere cosa succede in ogni parte del mondo, conosce le fosse comuni e le stragi che si stanno perpetrando ai danni dei civili in Ucraina. La stessa società americana, all’indomani della guerra, come misura economica contro Putin, aveva sospeso la monetizzazione di tutti i siti russi che oggi non possono più guadagnare con la concessionaria Google.  

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Ucraina: Biden rischia di provocare guerra mondiale

I Paesi che affiancano la Russia contestano le accuse di genocidio rivolte dal presidente Usa a Putin. Ma anche Macron è critico per le eventuali conseguenze. Il peso delle parole, la forza delle parole. Le accuse a Joe Biden di continuare a mettere il dito nella piaga si moltiplicano. E non solo tra chi, dichiaratamente o per omissione, fiancheggia la Russia nella guerra all’Ucraina. Anche all’interno dell’Unione europea c’è chi chiede al presidente degli Stati Uniti di moderare i toni e di non gettare sul fuoco altra benzina (con quello che costa). Dopo essere stato il primo ad accusare la Russia di crimini di guerra, dopo aver bollato Vladimir Putin come «macellaio» che non può rimanere al potere, Biden ora alza di nuovo il tiro ed accusa il «dittatore» Putin di genocidio. Parola che indica il tentativo sistematico di eliminare uno specifico gruppo etnico, che finora gli esponenti dell’amministrazione americana si erano astenuti dal pronunciare. Ed il commento del Presidente, pronunciato durante un discorso sull’aumento dei prezzi della benzina in Iowa, e poi ribadito ai giornalisti che chiedevano un chiarimento, sembra aver spiazzato anche gli alleati, se oggi Emmanuel Macron ha detto di voler essere prudente con i termini evitando una escalation delle parole. «È accertato – ha puntualizzato il presidente francese – che sono stati commessi crimini di guerra da parte dell’esercito russo», sottolineando che «genocidio, ha un significato». Totò direbbe nel suo volutamente storpiato italiano: «Parli come badi». Secondo la definizione delle Nazioni Unite, costituiscono genocidio «atti commessi con l’intenzione di distruggere, totalmente o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso». Il termine è stato usato per la prima volta dall’avvocato polacco Raphäel Lemkin nel 1944 per descrivere l’Olocausto degli ebrei ed è stato poi codificato come crimine internazionale da una convenzione internazionale del 1948, firmata da 150 Paesi, guarda caso Russia compresa. Nessuno, né all’Onu né da parte degli Usa, ha finora determinato che le brutalità commesse dai russi equivalgono a genocidio. Gli Stati Uniti hanno un processo per dichiarare casi di genocidio, che per esempio nelle scorse settimane ha portato il dipartimento di Stato a denunciare come genocidio la repressione dei Rohingya in Myanmar. «Sulla base di quello che abbiamo visto finora, abbiamo visto atrocità», ha detto la scorsa settimana il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan. «Abbiamo visto crimini di guerra, ma non abbiamo visto un livello di eliminazione sistematica degli ucraini che arrivi a livello di genocidio». Biden, però, non ha esitato ad usare questa parola: «I vostri bilanci familiari, la possibilità di fare il pieno, non dovrebbero dipendere dal fatto che un dittatore dichiari guerra e commetta genocidio dall’altra parte del mondo». E ancora: «Lasciamo che gli esperti legali internazionali decidano se sia o non sia, ma a me pare sicuramente che lo sia. È sempre più chiaro che Putin stia cercando di cancellare l’idea di essere ucraini, le prove si accumulano, sempre più prove arrivano delle orribili cose che i russi hanno fatto in Ucraina». Il problema è che le parole di Biden non solo lasciano perplessi Macron o altri leader europei ma anche – soprattutto – qualche Stato che affianca la Russia. È Il caso della Cina, che ha invitato il presidente americano a stare ben attento a come parla e a come si rivolge a Putin. Aumentare le tensioni – sostiene Pechino – non è proprio un’idea brillante in un momento così delicato. Perché il rischio di irrigidire le posizioni al punto di scatenare delle rappresaglie è molto concreto. Ci va di mezzo l’ipotesi di un conflitto internazionale, militare o economico che sia. Il che equivale ad una guerra mondiale. Al fianco di Biden si schiera soltanto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky: «Chiamare le cose con il loro nome è fondamentale per resistere al male. Siamo grati per l’assistenza fornita sinora dagli Usa e abbiamo bisogno con urgenza di più armi pesanti per evitare ulteriori atrocità russe».  

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Le telecamere nascoste del datore incastrano il lavoratore infedele. 

Le telecamere nascoste del datore incastrano il lavoratore infedele. Non viola la privacy la telecamera che incastra il dipendente infedele sospettato di spionaggio in favore della Russia Le telecamere nascoste del datore sono utilizzabili nel processo penale in cui è imputato il dipendente. Le norme dello statuto dei lavoratori, che pure tutelano la riservatezza dei prestatori, non proibiscono i controlli difensivi sui beni dell’impresa e dunque è escluso che sussista un divieto probatorio per le registrazioni video realizzate sul luogo di lavoro per proteggere il patrimonio aziendale. Cassazione Sentenza 13649/2022

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_La moglie che sta divorziando passa ai raggi X reddito e patrimonio di lui

Grazie al fisco lei passa ai raggi X reddito e patrimonio di lui perché pende il giudizio di separazione. L’ex Equitalia (oggi Agenzia delle entrate-Riscossione) deve rilasciare i documenti richiesti sui dati presenti nell’anagrafe tributaria: denunce fiscali, dichiarazioni Iva, immobili di proprietà, locazioni a terzi e comunicazioni finanziarie. In vista della separazione la moglie può passare ai raggi X il reddito e il patrimonio dell’uomo che sta per diventare il suo ex marito. E il fisco deve collaborare, rilasciando tutta la documentazione patrimoniale richiesta, per quanto sia lungo l’elenco presentato dalla contribuente. Di più. Se per ipotesi nulla risultasse, e dunque l’interessato fosse sconosciuto all’erario, l’amministrazione dovrebbe rilasciare un certificato in tal senso. È quanto emerge dalla Sentenza 2399/2022, pubblicata dalla sesta sezione del Tar Campania. Si è formato ormai il silenzio-rifiuto sull’istanza della battagliera signora, che economicamente se la passa male al punto da essere ammessa al patrocinio dello Stato. Risulta tuttavia illegittima l’inerzia mostrata dall’Agenzia fiscale: i giudici amministrativi ordinano agli uffici di esibire le carte richieste. Il giudizio di separazione incombe e la ex vuole le ultime tre dichiarazioni dei redditi dell’uomo oppure ciò che risulta in materia all’anagrafe tributaria, più le certificazioni di eventuali sostituti d’imposta per la corresponsione di redditi da lavoro, che sia dipendente o autonomo. Senza dimenticare le dichiarazioni Iva e l’elenco di atti del registro, dal quale evincere ad esempio contratti per la locazione di immobili intestati all’interessato. E ancora i beni immobili e mobili di proprietà e le locazioni a terzi delle proprietà. Senza dimenticare le comunicazioni sul conto del marito inviate da tutti gli operatori finanziari alla banca dati del fisco, relative a rapporti continuativi, come i conti correnti, e a operazioni su titoli. È stata l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 19/2020 a chiudere il contrasto di giurisprudenza fra i sostenitori della privacy e quelli della trasparenza, chiarendo che gli atti in possesso del fisco costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso difensivo previsto ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/90; un accesso che può essere domandato al fisco anche se nulla di analogo si chiede al giudice civile nella causa in materia di famiglia. E il diritto del privato può essere esercitato anche ottenendo copia dei documenti dall’amministrazione. Tar Campania Sentenza 2399/2022

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Lasciare il figlio da solo a casa: è abbandono del minore?

Integra il reato di abbandono del minore, ex art. 591 c.p., lasciare il figlio minorenne da solo a casa per una mezz’ora? L’articolo 591 del codice penale, stabilisce che “Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.” La norma impone il divieto di abbandono di determinati soggetti, i cd. soggetti deboli, che versano in particolari condizioni, da parte di chi è gravato dall’obbligo di garanzia, assistenza o cura verso gli stessi.   Il caso Un uomo, padre separato e con una causa di affidamento pendente, aveva lasciato il figlio di 12 anni, quasi 13, in casa da solo, il tempo di fare una passeggiata al parco con il cane. Tuttavia, il padre prima di uscire lasciava un cellulare al figlio affinché potesse chiamarlo in caso di bisogno. Il bambino approfittava del telefonino che aveva in uso per chiamare la madre, la quale, preoccupata del fatto che stesse solo, ordinava al figlio di chiamare le forze dell’ordine al numero 113. In seguito alla chiamata di cui sopra, è scattata la denuncia per il reato di abbandono del minore a carico di entrambi i genitori.   Abbandono del minore: cosa dice la Cassazione La giurisprudenza in casi analoghi si è espressa più volte, condannando padri e madri, di aver riposto eccessiva fiducia nella maturità dei figli minorenni, lasciandoli da soli per andare al lavoro o per fare la spesa. Difatti, la Cassazione ha sostenuto che: “rilevando ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto d’abbandono di persone minori esclusivamente la volontà dell’abbandono, la configurabilità del reato non è esclusa dalla convinzione del genitore che il figlio infraquattordicenne sia in grado di badare a se stesso o dalla circostanza che quest’ultimo sia affidato a soggetto non idoneo, come un coetaneo o un anziano privo del controllo di ordinarie situazioni di pericolo per l’incolumità propria e altrui” (Cass. sent. n. 9276/2009).   Conclusioni Anche se la giurisprudenza è molto severa sul punto, l’uomo potrà senza dubbio difendersi sottolineando sia l’insussistenza della volontà di abbandonarlo sia il breve tempo durante il quale si è protratto l’abbandono del minore ma anche la maturità dello stesso.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Utilizzo di Investigatori Privati fuori dall’orario di lavoro

La Corte d’Appello Civile di Roma, con una recente sentenza di ottobre, legittima l’utilizzo di investigatori privati per il controllo del lavoratore anche fuori dagli orari di lavoro. La controversia nasce a causa e per l’effetto di un controllo disposto dall’azienda Alfa (nome di fantasia) verso il proprio dipendente Beta (nome di fantasia) che usufruiva di permessi ex L. 104/1992. Alla società Alfa infatti era sorto “il giustificato dubbio che un dipendente in permesso svolga altre occupazioni incompatibili con lo scopo di tale beneficio e, perciò, si renda responsabile di un comportamento illecito di tale genere”. La Corte ha quindi ritenuto giustificato “il ricorso alla collaborazione di investigatori privati per verifiche al riguardo, né sono ravvisabili profili di illiceità a norma dell’art. 2, secondo comma, della L. n. 300 del 1970, il quale, prevedendo il divieto per il datore di lavoro di adibire le guardie particolari giurate alla vigilanza dell’attività lavorativa e il divieto per queste ultime di accedere nei locali dove tale attività è in corso, nulla dispone riguardo alla verifica dell’attività svolta al di fuori dei locali aziendali da parte dei dipendenti in malattia (cfr., in una fattispecie assimilabile alla presente, Cass. Sez. L, Sentenza n. 14383 del 03/11/2000). Infine sempre la Corte appone un nuovo suggello, favorevole all’attività investigativa, infatti afferma che il controllo demandato dal datore di lavoro ad un’agenzia investigativa, finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio, da parte di un dipendente, dei permessi ex art. 33 L. 5 febbraio 1992, n. 104 (contegno suscettibile di rilevanza anche penale) non riguarda l’adempimento della prestazione lavorativa, essendo effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa. Sicché esso non può ritenersi precluso ai sensi degli artt. 2 e 3 dello statuto dei lavoratori (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4984 del 04/03/2014), così affermando il principio di diritto che è lecito l’utilizzo di investigatori privati per controllare il lavoratore anche fuori dall’orario di lavoro. La Corte inoltre assevera anche i comportamenti tenuti dagli investigatori in quanto riporta nella pronuncia che i due soggetti (investigatori A.C. e T.C.) che avevano effettuato i controlli sull’odierno reclamante per conto della XY Investigazioni (ingaggiata dalla società resistente) avevano confermato che nel febbraio del 2016 avevano effettuati i controlli sul D.G. appostandosi sotto la sua abitazione sita in via Z. C. e presso quella della nonna e di non avere visto il reclamante recarsi presso quest’ultima (via G. M. n.82, C.). Inoltre, il reclamante era stato visto recarsi con un cane presso un parco dove era rimasto per circa due ore; tutte le risultanze dell’attività di osservazione erano state incluse nel rapporto redatto dalla agenzia investigativa prodotto in giudizio, rapporto che in particolare è stato confermato dal teste C.T. “ Conclude con una nota positiva nei confronti degli investigatori che erano stati sentiti dal giudice e che poi la controparte avrebbe voluto rendere inattendibili. La corte interviene affermando che con riferimento all’attendibilità dei due investigatori privati la Corte osserva che le loro deposizioni non possono considerarsi inattendibili per il solo fatto che -a distanza di alcuni anni dai fatti- gli stessi non siano stati in grado di indicare le giornate specifiche in cui erano stati svolti gli accertamenti considerato che i medesimi avevano comunque confermato il contenuto del rapporto investigativo redatto all’epoca e quindi in prossimità temporale rispetto ai fatti di causa; inoltre il teste C.T. aveva riconosciuto l’odierno reclamante come la persona in relazione alla quale aveva effettuato gli accertamenti (cfr. verbale di udienza del 15/1/2018). Deve infine notarsi che, al contrario di quanto sostenuto nel reclamo, nel rapporto investigativo svolto per conto della società resistente sono contenute fotografie che ritraggono anche il viso del D.G. a conferma della circostanza che gli investigatori privati avevano effettivamente controllato il ricorrente all’epoca, inoltre, come confermato dai due investigatori privati, presso l’indirizzo della nonna comunicato a suo tempo dal reclamante ai fini della fruizione dei permessi era indicato il cognome della congiunta sul citofono (‘C.’). Una sentenza quindi che rende la giusta dignità al lavoro svolto dagli investigatori privati.

Sinistri stradali: come si determina la responsabilità in assenza del verbale della polizia e di multe?

Perché mai, in caso di incidente stradale, temere così tanto un concorso di colpa? Innanzitutto perché il risarcimento versato dall’assicurazione viene decurtato in proporzione alla percentuale di responsabilità riconosciuta a ciascun automobilista. E ciò vale sia per i danni alle auto che per quelli fisici. In secondo luogo perché, se il concorso è pari o superiore al 51%, la polizza fa un salto di due classi e dunque il premio annuale aumenta. Ma chi stabilisce il concorso di colpa in un incidente stradale? L’assicurazione, il giudice, la polizia, un perito, le parti? Per comprenderlo bisogna sapere come funzionano le pratiche di infortunistica stradale. Cos’è il concorso di colpa negli incidenti stradali? Il concorso di colpa è la situazione che si verifica quando il danno viene determinato da una condotta colpevole sia del danneggiante che del danneggiato. Il concorso può essere in misura paritaria (ossia al 50% ciascuno) o in misura differente (ad esempio al 75% e 25%). Questa seconda situazione si verifica quando uno dei due soggetti abbia concorso più dell’altro alla realizzazione del danno, ossia quando la responsabilità del primo è superiore a quella del secondo. Nell’ambito della circolazione stradale, il concorso di colpa è la regola. Si parte cioè sempre da un concorso di colpa, salvo prova contraria. L’articolo 2054 del Codice civile stabilisce infatti che la colpa si presume a carico di entrambi gli automobilisti se nessuno dei due riesce a fornire una duplice prova: quella di aver rispettato il Codice della strada; quella di aver fatto di tutto per impedire l’incidente, pur essendo dalla parte della ragione. Ciascun automobilista, laddove si accorga di un conducente che non rispetta il Codice, deve adottare un comportamento cauto e prudente per evitare lo scontro. Così, ad esempio, chi passa col semaforo verde, se si accorge di un’auto che non ha rispettato lo stop, deve lasciarla passare laddove questa abbia già occupato, o stia per occupare, l’incrocio. Insomma, non perché si è in regola coi limiti di velocità, con gli stop, con la precedenza e con le altre disposizioni sancite dalla legge, si ha automaticamente diritto al risarcimento del danno in caso di incidente. Serve infatti una valutazione complessiva del comportamento del conducente per verificare l’eventuale prevedibilità ed evitabilità del sinistro. Chi decide il concorso di colpa in caso di incidente stradale? Nel momento in cui avviene un incidente stradale, se sul luogo accorre la polizia, sarà questa ad eseguire i rilievi e ad accertare le responsabilità dei conducenti, eventualmente elevando la multa a chi ha violato il Codice della strada. Ed è proprio in base al verbale degli agenti che le assicurazioni si orienteranno per stabilire le rispettive colpe degli automobilisti. In assenza dell’intervento della polizia, la valutazione viene effettuata ex post da un perito dell’assicurazione, nominato dalla stessa compagnia a seguito della denuncia di sinistro fatta dall’assicurato. Tale esperto procederà ad un’analisi del caso concreto basandosi sugli elementi a propria disposizione come: le foto prodotte dall’assicurato, la verifica dei luoghi, eventuali tracce di frenate lasciate sull’asfalto, la presenza di segnaletica verticale ed orizzontale, i punti di contatto tra i due veicoli, dichiarazioni testimoniali. L’analisi del consulente è rivolta così ad accertare se vi sia o meno una responsabilità piena da parte di uno dei due conducenti. Come anticipato, in assenza di prove certe, l’assicurazione applicherà invece il concorso di colpa, risarcendo al proprio cliente solo la metà del valore del danno fisico e al veicolo. Quindi, a decidere in prima battuta il concorso di colpa è la stessa assicurazione chiamata a liquidare i danni all’automobilista che ne faccia richiesta. Se l’automobilista non condivide l’analisi dell’assicurazione, potrà rivolgersi al giudice affinché accerti le responsabilità, in contraddittorio con il conducente avversario. A questo punto, la decisione sul concorso di colpa ricadrà sul magistrato che, tuttavia, applicherà le stesse regole appena indicate. E quindi, sulla base dell’articolo 2054 del Codice civile, partirà da un concorso di colpa salvo prova contraria. A ben vedere anche il giudice affida la verifica delle cause del sinistro a un consulente tecnico, il cosiddetto Ctu (ossia consulente tecnico d’ufficio). Questi effettua una perizia contro cui le parti in causa possono presentare controdeduzioni anche a mezzo di consulenti di parte che parteciperanno alle operazioni peritali. All’esito del deposito della perizia elaborata dal Ctu, alle parti sarà data la possibilità di sollevare contestazioni o chiedere chiarimenti. In ultimo, il giudice tenderà a decidere proprio sulla base dell’analisi effettuata dal Ctu. Quindi, anche in fase giudiziale, a decidere il concorso di colpa, seppur formalmente è il giudice chiamato ad emettere la sentenza, è più che altro il consulente tecnico che effettuerà la perizia. Concorso di colpa: quali conseguenze? Come anticipato in apertura, il concorso di colpa consente di ottenere un risarcimento proporzionato alla percentuale di colpa accordata alla controparte. Pertanto, a titolo di esempio, se al danneggiato viene riconosciuto un concorso di colpa del 40%, questi otterrà un risarcimento pari al 60%. Solo un concorso di colpa superiore al 50% (e quindi dal 51% in poi) determina l’aumento della classe di merito.