Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Riabilitazione penale: la guida 

La riabilitazione penale è disciplinata agli articoli 178-181 c.p e consente a chi è stato condannato, di ripulire in parte la propria fedina penale perché estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali della sentenza  La riabilitazione penale è un istituto che permette, a chi è stato condannato, di dare una ripulita, anche non totale, alla sua fedina penale. Le norme di riferimento del nostro ordinamento per quanto riguarda la riabilitazione sono gli artt. 178- 181 del Codice penale. L’istituto ha una funzione premiale e promozionale nell’ottica della risocializzazione del reo, per questo uno dei presupposti che vengono richiesti per la concessione della riabilitazione è la buona condotta del richiedente per un certo periodo di tempo. La riabilitazione svolge un importante funzione di incentivo per il soggetto che ha subito una condanna, attraverso la creazione di un’abitudine al rispetto della legge e al vivere civile. Educazione che deve permanere anche dopo la concessione della riabilitazione, visto che se il soggetto commette un reato entro un determinato limite di tempo previsto dalla legge, la riabilitazione viene revocata.  Riabilitazione penale: condizioni Le condizioni per ottenere la riabilitazione, così come ricavabili dalla formulazione dell’art. 179 del codice penale, sono le seguenti:   – la decorrenza di un certo periodo di tempo;   – la buona condotta, di cui dare prove effettive e costanti;    – la non sottoposizione a misure di sicurezza;   – il pagamento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, a meno che il soggetto non dia prova di trovarsi in una condizione di impossibilità ad adempierle. Quando si può chiedere la riabilitazione Il primo presupposto che il legislatore chiede per la concessione della riabilitazione è quindi il decorso di un determinato periodo di tempo. I riferimenti temporali per la riabilitazione sono indicati sempre nell’art. 179 c.p, il quale dispone che per dare corso alla riabilitazione devono essere decorsi:   – almeno 3 anni dal giorno in cui la pena è stata comminata ovvero sia altresì estinta ed il condannato abbia mantenuto una buona condotta;    – 8 anni se trattasi di recidivi ex articolo 99 del codice penale;   – 10 anni per i delinquenti abituali, per tendenza ovvero professionali. Nel caso in cui la pena sia sospesa ai sensi dell’articolo 163 del codice penale, I, II e III comma, il termine decorre dalla sospensione. Estinzione e decorrenza dei termini  Occorre chiarire che l’esecuzione della pena principale deve intendersi compiuta quando il condannato ha scontato la pena detentiva o quelle alternative o sostitutive, ha pagato completamente la pena pecuniaria o ha finito di pagare le sanzioni dovute. Nel caso in cui il soggetto sia stato sottoposto contemporaneamente alla pena pecuniaria e a quella detentiva si deve avere riguardo a entrambe perché costituiscono la pena principale.   Cosa accade però se la pena si è estinta in un altro modo?   – Se la pena si è estinta per prescrizione, il termine decorre da quando si compie il periodo contemplato agli articoli 172 e 172;   – se l’estinzione si è realizzata per amnistia impropria o di indulto allora il termine decorre dalla data in cui entra in vigore il decreto che ha disposto le due misure.   – Per quanto riguarda invece i recidivi il termine decorre quando la pena inflitta con l’ultima sentenza è stata espiata o estinta. La buona condotta La riabilitazione, che presuppone che la pena principale si già stata scontata o estinta, richiede soprattutto che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Per buona condotta si intende la risocializzazione del condannato, termine che sta a indicare una condotta che risulti conforme al vivere civile. Il condannato in sostanza deve trovarsi un lavoro stabile, non deve riprendere a frequentare certi ambienti, deve in sintesi condurre uno stile di vita sobrio, onesto e corretto. Sono oggetto di valutazione a tal fine anche le eventuali denunce querele di cui successivamente il condannato sia colpito secondo un granitico orientamento della Cassazione (cfr, tra le altre Cass. n. 15471/2015 e n. 6528/2012) e addirittura fatti per i quali il soggetto, anche se non condannato, sono stati accertatati nella loro storicità e risolti ad esempio con l’oblazione. Non sottoposizione a misure di sicurezza o confisca L’art. 179 c.p è molto chiaro nel disporre inoltre che la riabilitazione non può essere concessa quando il condannato: – è stato sottoposto a una misura di sicurezza; – è stato sottoposto a confisca; e il provvedimento non è stato ancora revocato. Questo presupposto è particolarmente significativo e comprensibile ai fini dell’esclusione della riabilitazione. La mancata revoca del provvedimento che ha applicato la misura di sicurezza è sintomatico della persistente pericolosità del reo. Condizione che si pone in evidente contrasto con il requisito necessario della buona condotta. L’obbligazione civile Solo con l’adempimento dell’obbligazione civile si concretizza l’interesse del condannato nei confronti della persona offesa. L’assenza di interessamento, viceversa, implica il mancato processo di risocializzazione. Condizione ostativa alla riabilitazione è infatti l’inadempimento delle obbligazioni civili che derivano dal reato, quando manca la prova che il condannato si sia trovato nella impossibilità di adempierle. Prova che costituisce applicazione della manifestazione della buona condotta che il condannato/riabilitato deve fornire. Obbligazioni civili derivanti da reato (art. 185 c.p)che corrispondono con: – l’obbligo del risarcimento del danno – l’obbligo delle restituzioni – la pubblicazione della sentenza intesa come forma riparatoria del danno – la rifusione nei confronti dello Stato delle spese processuali. Attenzione, perché ai fini della riabilitazione, non è necessario che le obbligazioni civili siano frutto di una richiesta diretta della parte, attraverso la costituzione di parte civile in giudizio. Non occorre neppure che le abbia stabilite una sentenza civile o penale. Questo perché il presupposto dell’adempimento delle obbligazioni civili è richiesto direttamente dalla legge ai fini della riabilitazione penale. In sostanza, sempre nell’ottica del reinserimento e della risocializzazione del reo, ci si attende che l’iniziativa di offrire una riparazione del danno causato provenga proprio dal soggetto responsabile. Un’offerta riparatoria, che può essere anche equitativa e che abbia lo scopo di ristorare i soggetti che

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_In un processo quando è necessario ascoltare il minore? 

In un processo quando è necessario ascoltare il minore? Vediamo cosa dice la legge e come si orienta la giurisprudenza Con la disgregazione del nucleo familiare sono sempre i figli minori i soggetti più coinvolti ed esposti al trauma della rottura della famiglia. La tutela dei loro interessi non è diretta, poiché non avendo una autonoma posizione processuale, l’attività difensiva viene delegata ai genitori (ovvero a chi legalmente ne ha la tutela o la curatela). In particolare, esistono dei procedimenti giudiziari, fra i quali quello per l’affidamento, in cui il diritto all’ascolto del minore riveste un ruolo primario poiché rappresenta l’unico mezzo attraverso cui il bambino può esprimersi. Per i motivi esposti, l’ascolto dei minori, istituto di fondamentale importanza, è stato regolamentano dall’ordinamento italiano sia dalla L. 219/2012 che dal D. Lgs. 154/2013. In particolare, l’art. 315 bis, comma III, cod. civ. riconosce il diritto del figlio minore, che ha compiuto i dodici anni (o anche di età inferiore se capace di discernimento) ad essere ascoltato nei processi in tutte le questioni che lo riguardano. Così come anche il testo dell’art. 336 bis, cod. civ. dispone che il minore sia ascoltato dal giudice nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo interessano, salvo il caso in cui l’ascolto sia in contrasto con il suo interesse o manifestamente superfluo.   Cosa stabilisce la giurisprudenza? Oggigiorno, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è pacifica nel ritenere che l’audizione del minore non è un mezzo di prova bensì uno strumento di tutela del minore stesso. La Cassazione si è pronunciata più volte sull’argomento, affermando che l’ascolto “deve svolgersi in modo tale da garantire l’esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e le modalità atte a evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l’interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonché di sentire il minore da solo”. Difatti, nella recentissima ordinanza n. 7262 del 4 marzo 2022, la Corte di Cassazione ha sancito che: “il mancato ascolto del minore infra-dodicenne circa il genitore col quale preferisce stare costituisce una violazione del contraddittorio”.   Audizione del minore In conclusione, gli avvocati difensori devono insistere per ottenere dal giudice l’audizione del minore nei procedimenti che lo riguardano, poiché quello del minore ad essere ascoltato è un vero e proprio diritto, difatti, senza una adeguata causa di giustificazione, il mancato ascolto del minore costituisce una violazione del principio del contraddittorio.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Marito mantenuto e fannullone: niente assegno di divorzio

La differenza di condizioni economiche e patrimoniali tra coniugi non è sufficiente ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio, a rilevare è anche la durata del matrimonio e il contributo dato alla formazione e al ménage  La differenza reddituale da sola non basta a giustificare il riconoscimento dell’assegno divorzile all’ex marito che risulta titolare di due pensioni. Lo stesso deve dimostrare di aver contribuito all’andamento famigliare e alla formazione del patrimonio, come richiesto dalla Su del 2018 in materia. Questo quanto emerge dalla Cassazione n. 11817/2022. La vicenda processuale La Corte di Appello rigetta in sede di reclamo la richiesta di un ex marito, già respinta in primo grado, finalizzata a ottenere l’assegno divorzile dalla ex moglie. Per la Corte entrambi gli ex coniugi sono autonomi economicamente in quanto la moglie è mantenuta dai due figli maggiorenni e il marito è titolare di due pensioni. Nessun mutamento poi è intervenuto nelle condizioni economiche degli ex coniuge tale da giustificare la concessione della misura. Assegno dovuto perché la moglie ha redditi superiori L’uomo però nel ricorrere in Cassazione: – con il primo motivo mette in dubbio la veridicità della condizione economica della ex moglie lamentando il mancato compimento di indagini tributarie; – con il secondo fa presente di aver subito un pignoramento per spese legali della moglie e che la stessa non ha rispettato gli accordi presi in sede di separazione e divorzio, occultando la propria situazione economica; – con il terzo lamenta difetto di motivazione sulle ragioni per le quali non sono state richieste dal Tribunale le ultime tre dichiarazioni dei redditi. La sperequazione economica non basta ai fini dell’assegno di divorzio La Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, esamina congiuntamente i primi due motivi rilevando come la Corte di appello, dopo aver esaminato la documentazione, non sia giunta a ritenere inadeguati il redditi del richiedente. Lo stesso infatti è risultato titolare di due pensioni, inoltre le situazioni economiche dei coniugi non sono risultate sperequate. Lo stesso si limita ad invocare un occultamento della capacità economica della moglie in relazione agli immobili acquisiti dalla madre defunta, producendo alcuni documenti relativi al pignoramento subito, ma non indica però le ragioni per le quali gli stessi debbano risultare decisivi ai fini del riconoscimento dell’assegno. E’ onere della parte ricorrente indicare in quale atto del giudizio precedente ha già fatto cenno delle questioni prospettate, per consentire alla Cassazione di verificare la veridicità di tali affermazioni, prima di esaminare il merito. Il ricorso in ogni caso è carente sotto il profilo dei presupposti necessari per il riconoscimento dell’assegno. Nulla emerge sul contributo dato dal marito alla famiglia e al matrimonio né sulla durata dello stesso. La sproporzione reddituale non basta per riconoscere l’assegno, il richiedente deve aver dato un contributo alla famiglia, per fare valere questo diritto. Inammissibile infine per genericità e inconferenza anche il terzo motivo.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Covid: infortunio indennizzabile nella polizza infortuni

Il virus Sars Cov 2 deve essere equiparato all’infortunio indennizzabile dalla polizza infortuni stipulata dal de cuius perché è una causa esterna, violenta e fortuita Non ha dubbi il Tribunale di Torino nell’accogliere la domanda di una vedova, il cui marito è morto per Covid e che ha non è riuscita in via stragiudiziale a ottenere il pagamento della somma prevista dalla polizza infortuni stipulata dal marito. Per il giudicante il virus Covid, in quanto evento, violento ed esterno integra perfettamente la definizione di infortunio, che le condizioni generali di contratto considerano indennizzabili. Condanna quindi per la società a pagare 100.000,00 agli eredi. Queste in sintesi le conclusioni della sentenza del Tribunale di Torino del 19 gennaio 2022. Padre di famiglia muore per Covid Un uomo di 49 anni, con moglie e figlio piccolo, il 7 marzo 2020 si reca in ospedale perchè accusa tosse, dispnea, malessere generale e febbre alta. Ricoverato per “sospetto Covid 19” si aggrava fino a quando il 24 marzo 2020 muore. La moglie, a conoscenza della stipula di una polizza infortuni, si rivolge alla Compagnia Assicurativa, chiedendo il pagamento delle somme. Diversi, ma vani i tentativi stragiudiziali finalizzati a ottenere l’indennizzo previsto dal contratto, fino a quando la donna non decide di rivolgersi all’autorità giudiziaria.   Il Covid, come l’infortunio, è fortuito, violento ed esterno Il Tribunale accoglie le istanze di pagamento degli eredi perché fondate, respingendo al contrario la tesi difensiva della Compagnia convenuta, la quale nega che il Covid rientri tra gli infortuni indennizzabili dalla Polizza contratta dal de cuius. Analizzando il contratto il Tribunale rileva però che il danno ristorabile ai sensi dell’art. 12 delle condizioni generali della Polizza, è quello da infortunio per causa fortuita, violenta ed esterna. Indubbio per il Tribunale che il Covid rientri nella suddetta definizione di infortunio in quanto: – l’infezione da SARS-CoV-2 risulta quale condizione determinata, innanzi tutto, da causa fortuita, posto che trattasi di atto assolutamente non volontario (…) il carattere fortuito della causa è evidenziato dal fatto di essere del tutto estranea ad un’attività consapevole del soggetto infettato, che si è venuto a trovare in siffatta condizione senza sapere in modo alcuno di cosa si trattasse e senza neppure avere la più pallida idea di possibili comportamenti idonei a prevenire l’infezione”, tanto più, sottolinea il giudicante, se si tiene conto che quando l’assicurato ha contratto la malattia in Italia si era scoperto da poco che la pandemia circolava con tale prepotenza anche nel nostro Paese – La causa è inoltre e senza dubbio, “violenta” perché non occorre un contatto dilatato nel tempo e perché “il contatto determina uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un organismo che si trovi in situazione normale”. – “Infine, la causa è sicuramente “esterna”, proprio perché il virus è un organismo estraneo al corpo umano e che nello stesso viene ad inserirsi proprio quale elemento proveniente dall’esterno”. Non avrebbe senso altrimenti l’uso della mascherina per evitare il contatto con il virus. A ulteriore conferma della natura di infortunio del Covid, il Tribunale ricorda che il Presidente della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni nell’articolo “SARS-CoV-2 ed infortunio nell’assicurazione privata: annotazioni medico legali” ha affermato che in sintesi, riguardo al Covid che “l’evento infettante in sé costituisca, ad ogni effetto, infortunio ai sensi della più diffusa definizione contrattuale dello stesso.” Non vi è quindi alcun dubbio che il Covid, proprio per le caratteristiche sopra descritte, rientri nella nozione di infortunio contemplato dalle condizioni generali di contratto della polizza infortuni e debba quindi essere indennizzato dalla compagnia.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Visura catastale, la guida delle Entrate

Nella nuova visura catastale, l’esposizione delle informazioni è organizzata in maniera tale da semplificarne la lettura sia per i cittadini che per i tecnici professionisti Una guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate per illustrare il nuovo modello di visura catastale che supera lo schema tabellare e sintetico finora utilizzato. Il risultato è un documento descrittivo, di più agevole comprensione. L’esposizione delle informazioni, infatti, è organizzata in maniera tale da semplificare la lettura della visura, sia per i cittadini non addetti ai lavori, sia per i tecnici professionisti. L’innovativa organizzazione dei dati all’interno della visura, inoltre, consente di fornire un maggior numero di informazioni, anche grazie a una disposizione più strutturata del testo, garantendo in questo modo una migliore esposizione e comprensione delle variazioni intervenute, nel corso del tempo, nelle titolarità degli immobili. Ci sono anche esempi pratici aiutano i cittadini e i professionisti che vogliono richiedere le visure catastali, attuali e storiche, per soggetto e per immobile. Che cos’è la visura catastale La visura catastale è un documento, rilasciato dall’Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle entrate, che permette di acquisire molteplici informazioni relative ai beni immobili (terreni e fabbricati): i dati identificativi e di classamento; i dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie catastali; i dati grafici dei terreni (visura della mappa) e delle unità immobiliari urbane (visura della planimetria); l’indirizzo (solo per le unità immobiliari urbane); le causali di aggiornamento e annotazione. Inoltre, è possibile consultare: le monografie dei Punti Fiduciali e dei vertici della rete catastale; l’elaborato planimetrico (elenco subalterni e rappresentazione grafica) e gli atti di aggiornamento catastale. Le informazioni catastali, a eccezione della consultazione delle planimetrie riservata esclusivamente agli aventi diritto sull’immobile o ai loro delegati, sono pubbliche e l’accesso è consentito a tutti, pagando i relativi tributi speciali catastali e nel rispetto della normativa vigente. La nuova visura catastale La nuova visura catastale è un documento più descrittivo e di più facile comprensione.  Le informazioni contenute nelle nuove visure catastali sono suddivise in “sezioni omogenee” immediatamente individuabili, grazie all’utilizzo di una diversa colorazione per ognuna di esse. È divisa in sezioni: Intestazione della visura, con il logo dell’Agenzia delle entrate, la Direzione provinciale (o Ufficio provinciale – Territorio) che ha rilasciato il documento; la data e l’ora della visura; il numero della pratica; il tipo di catasto; la tipologia di visura; la data a cui è riferita la consultazione.  I dati identificativi: dati identificativi completi di sezione (se presente), riferimento alla partita (se presente); particelle corrispondenti al catasto terreni, per gli immobili di catasto fabbricati. Indirizzo (denominazione urbana generica, odonimo, n. civico, piano e scala). Questa sezione è presente solo per gli immobili iscritti al catasto fabbricati anche i dati di classamento: dati reddituali; zona censuaria ; categoria o qualità/destinazione; classe e consistenza. Ed ancora i dati di superficie (superficie totale e superficie totale escluse aree scoperte, solo per le categorie del gruppo A). Questa sezione è presente per gli immobili iscritti al catasto fabbricati censiti in categoria ordinaria. L’intestazione dell’immobile: dati anagrafici, ovvero nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, codice fiscale, per le persone fisiche; denominazione per le persone non fisiche; diritto reale di godimento, quota, regime patrimoniale e indicazione dell’atto da cui deriva l’intestazione.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Danno erariale: solo la marcatura del cartellino prova la presenza in servizio

Una sentenza della sezione regionale della Corte dei Conti chiarisce che, in caso di malfunzionamento dell’apparecchio per la marcatura del cartellino, occorre un’immediata attestazione equipollente e una documentata segnalazione   Solo la marcatura del cartellino offre un’idonea dimostrazione della presenza in servizio del dipendente. In caso di malfunzionamento dell’apposito apparecchio, è necessaria un’immediata segnalazione da documentare e la contestuale attestazione della presenza in servizio con modalità equipollenti. È quanto ha chiarito una sezione regionale della Corte dei Conti (sentenza n. 4/2022), con riferimento alla vicenda di un dipendente che aveva addotto non meglio precisati malfunzionamenti dell’apparecchio marcatempo per giustificare la discrepanza tra gli orari in cui risultava in servizio e le retribuzioni percepite. Danno erariale per assenza dal servizio La vicenda trae origine da un’articolata denuncia della competente procura, che aveva rilevato come il dipendente risultasse presente nello stesso momento presso due differenti enti pubblici. Le indagini hanno portato ad accertare come lo stesso attestasse la propria presenza in servizio secondo due modalità differenti, timbrando il cartellino elettronico presso uno dei due enti e firmando manualmente il foglio presenze presso l’altro ente. Va precisato che il soggetto è regolarmente parte contrattuale di due distinti rapporti di lavoro, di cui uno part-time. La condotta contestata, quindi, non riguarda l’aver contratto due rapporti di lavoro, potenzialmente compatibili, ma l’aver attestato in maniera incongrua la propria presenza in servizio, tanto da risultare in determinati giorni presente sia presso un ente che presso l’altro. Prova della presenza in servizio e malfunzionamento del marcatempo Le indagini della procura erano finalizzate ad accertare il danno erariale subito dai due enti, e la sezione regionale della Corte dei Conti ha accolto quasi integralmente le accuse mosse al dipendente. Quest’ultimo, infatti, aveva fondato principalmente le proprie difese deducendo dei supposti malfunzionamenti dell’apparecchiatura marcatempo, ma le indagini hanno appurato che gli episodici malfunzionamenti non potevano aver avuto effetti tali da offrire giustificazione alle assenze o alla “doppia presenza” in servizio del dipendente, che peraltro rivestiva una posizione apicale nelle amministrazioni. Quest’ultimo, infatti, intendeva imputare alla scarsa affidabilità delle risultanze del marcatempo il fatto che risultasse presente in servizio nei giorni in cui aveva attestato, firmando manualmente, la sua presenza in servizio presso l’altro ente. Parimenti, a tali presunti malfunzionamenti intendeva ricondurre la mancata attestazione in servizio presso l’ente che utilizzava l’apparecchio marcatempo elettronico, per tutto il periodo (ben quattro mesi) in cui non risultava presente presso tale ente, pur percependo la relativa retribuzione. Nell’occasione, la Corte ha avuto anche modo di evidenziare che, in mancanza di apposito provvedimento dell’ente, i titolari di posizione organizzativa sono tenuti al rigoroso rispetto dell’orario di lavoro, a differenza di quanto può accadere per il personale dirigenziale. Attestazione presenza in servizio presso due diversi enti Per tali motivi, la Corte dei Conti condannava il dipendente al risarcimento del danno erariale derivante dall’illegittimo percepimento della retribuzione, ammontante a circa 12.000 euro complessivi nei confronti dei due enti. Veniva, altresì, condannato in via sussidiaria il responsabile del servizio rilevazione presenze di uno dei due enti, in considerazione dell’omesso controllo. La pronuncia consegue ad un giudizio indipendente da quello instaurato in sede penale, conclusosi con provvedimento di archiviazione. 

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_La dichiarazione di mancata circolazione è obbligatoria ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. quando non si procede per tempo al rinnovo dell’assicurazione auto

Qualora non si dovesse procedere per tempo al rinnovo della copertura assicurativa per il proprio veicolo, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 c.c. è fatto obbligo di presentare la dichiarazione di mancata circolazione.  Tale dichiarazione (detta anche dichiarazione di non circolazione) è, infatti, un documento necessario per conservare la validità dell’attestato di rischio qualora non si proceda al rinnovo della polizza Rc auto, tolti i 15 giorni di tolleranza (o comporto).  La procedura serve, dunque, a notificare l’avvenuto rispetto dell’obbligo di non utilizzare il veicolo in mancanza della polizza RC auto oltre che a conferire validità all’attestato di rischio. Caratteristiche principali del documento di mancata circolazione Come accennato precedentemente, il documento di mancata circolazione è fondamentale in caso di mancato rinnovo della copertura assicurativa per il proprio veicolo secondo i tempi definiti dalla legge.  Qualora non si dovesse procedere per tempo al rinnovo della copertura assicurativa per il proprio veicolo, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 c.c. è fatto obbligo di presentare la dichiarazione di mancata circolazione.  Tale dichiarazione (detta anche dichiarazione di non circolazione) è, infatti, un documento necessario per conservare la validità dell’attestato di rischio qualora non si proceda al rinnovo della polizza Rc auto, tolti i 15 giorni di tolleranza (o comporto).  La procedura serve, dunque, a notificare l’avvenuto rispetto dell’obbligo di non utilizzare il veicolo in mancanza della polizza RC auto oltre che a conferire validità all’attestato di rischio. Caratteristiche principali del documento di mancata circolazione Come accennato precedentemente, il documento di mancata circolazione è fondamentale in caso di mancato rinnovo della copertura assicurativa per il proprio veicolo secondo i tempi definiti dalla legge.  Infatti, superata anche la soglia dei 15 giorni di tolleranza, è fatto obbligo assoluto all’utente di non condurre il veicolo oltre a notificare per l’appunto il rispetto di tale vincolo giuridico e legale. Al fine di procedere oltre le tempistiche del caso al rinnovo della propria polizza RC auto sarà quindi necessario fornire il documento all’azienda. Tale operazione non è necessaria nel caso in cui si sia beneficiato di una polizza temporanea in assenza della copertura standard. Dettagli di compilazione del modulo di mancata circolazione La mancata circolazione deve essere comunicata tramite autocertificazione, assumendosi quindi la responsabilità di affermare il rispetto dell’obbligo di non circolare. Il modulo è reperibile facilmente presso qualsiasi sede fisica della propria compagnia assicurativa oppure direttamente online. La compilazione del documento è piuttosto intuitiva; una volta inseriti i dati anagrafici del titolare e la targa del veicolo in questione, sarà necessario spuntare la voce che fa riferimento agli articoli sopracitati che regolamentano la circostanza giuridica. Mancata circolazione e attestato di rischio Il documento di mancata circolazione oltre ad essere obbligatorio al fine di poter rinnovare oltre i tempi la propria polizza, è anche strettamente legato all’attestato di rischio. Quest’ultimo non è altro che un documento riassuntivo della condotta del titolare nell’arco degli ultimi 5 anni e che può perdere validità in mancanza del documento di mancata circolazione. Per questa ragione è fondamentale per il rinnovo dell’assicurazione anche al fine di assegnare eventuali bonus o malus e per definire economicamente il corrispettivo da pagare a prescindere dalla cadenza semestrale o annuale. Inoltre, a differenza del documento di mancata circolazione esso non è reperibile presso gli uffici fisici delle compagnie assicurative. Dal 2015 infatti la redazione del documento è eseguibile unicamente online.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Cassazione: niente addebito per il tradimento se il matrimonio vacillava

Niente addebito per il tradimento successivo alla crisi del rapporto Non è addebitabile la separazione alla moglie che tradisce, se il matrimonio è già in crisi. Lo dimostra la richiesta di aiuto della donna a un centro antiviolenza e a un Policlinico per avere sostegno psicologico a causa dei conflitti matrimoniali. Corretta l’applicazione dei principi in materia di riparto dell’onere probatorio da parte della Corte di Appello. Questo in sintesi quanto emerge dall’ordinanza n. 11130/2022 della Corte di Cassazione Revoca dell’addebito in sede di appello Il giudice dell’appello revoca l’addebito della separazione decisa dal giudice di primo grado e pronunciata su istanza del marito. Per la Corte, anche se accertata l’infedeltà della moglie, non è a questa condotta che deve attribuirsi la causa delle fine del matrimonio. Tra i coniugi era già presenta una profonda frattura. Per il marito la crisi non preesisteva al tradimento Il coniuge soccombente nel ricorrere in Cassazione rileva che: il tradimento è causa sufficiente della pronuncia di addebito della separazione non solo perché si presume che la stessa abbia reso intollerabile la convivenza, ma anche perché della preesistente crisi matrimoniale deve essere data una prova rigorosa; contesta inoltre la lettura degli elementi probatori risultante dalla sentenza impugnata, precisando che l’unica lettura corretta è quella del giudice di primo grado; con il terzo infine contesta la valenza del documento medico prodotto come prova della pregressa crisi matrimoniale, in quanto dallo stesso emerge solo uno stato di insoddisfazione della moglie, che non può essere ricondotto a una crisi del matrimonio. Chi chiede l’addebito deve provare che la crisi è causata dall’infedeltà La Cassazione, nel rigettare il ricorso, osserva che i motivi sollevati, relativi in sostanza alla valenza probatoria dell’infedeltà in relazione alla fine del matrimonio e alla distribuzione dell’onere probatorio, sono inammissibili e infondati. Gli Ermellini ricordano che spetta a chi invoca l’infedeltà dell’altro coniuge ai fini dell’addebito dimostrare l’efficacia causale di questa condotta con la fine del matrimonio. All’altro coniuge spetta invece dimostrare l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto al tradimento. Nel caso di specie la Corte D’appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, rilevando come la moglie si fosse rivolta a un centro Anti-violenza e avesse chiesto un supporto psicologico presso un locale Policlinico, proprio per risolvere i conflitti matrimoniali. Il marito ha ammesso che negli ultimi tre anni la moglie fosse cambiata, a riprova dello stato psicologico della stessa. Elementi dai quali il giudice ha desunto la preesistenza di una crisi matrimoniale rispetto all’infedeltà invocata dal marito per addebitare la separazione alla moglie. Valutazione di merito che, ricorda la Cassazione, è insindacabile in sede di legittimità.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Separazione: come sapere quanto guadagna il coniuge

I modi per conoscere i redditi dell’ex: istanza di accesso agli atti dell’Agenzia delle Entrate, indagini patrimoniali, intervento della Guardia di Finanza Sei in procinto di separarti e vorresti sapere quanto guadagna il tuo quasi ex marito. Nel corso degli anni lui, pur provvedendo alle necessità familiari, non ti ha mai detto nulla di preciso in proposito. Ovviamente la tua non è una semplice curiosità: queste informazioni ti servono nella prospettiva di chiedergli un congruo assegno di mantenimento. Il tuo avvocato, infatti, ti ha detto che l’importo che potresti ricevere è commisurato alle sue capacità economiche. Quindi bisogna conoscerne l’entità, e poterla dimostrare al giudice, anche smascherando comportamenti disonesti che il tuo ex potrebbe realizzare per pagare di meno rispetto al dovuto. Così ti sei improvvisata investigatrice privata: hai frugato in casa, nei cassetti e sul computer ma non hai trovato nulla di utile al riguardo. In realtà non è questa la strada migliore: ci sono metodi molto più sicuri ed efficaci per scoprire redditi, patrimoni e conti in banca. Vediamo subito, quando si arriva alla separazione, come sapere quanto guadagna il coniuge. Scoprirai che si può fare legalmente e senza ledere la privacy dell’interessato. Ovviamente quanto diremo vale anche a parti ribaltate, cioè nel caso in cui sia il marito interessato a conoscere i redditi della moglie. In questo caso la parità tra i sessi funziona. Accesso ai dati dell’Agenzia delle Entrate La giurisprudenza ammette che chi ha in corso una causa di separazione possa avere legittimo accesso ai dati dell’Agenzia delle Entrate che riguardano il suo coniuge. Per ottenere queste informazioni non è necessaria l’autorizzazione del giudice: si può formulare direttamente una richiesta di accesso agli atti amministrativi, indirizzandola al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che è tenuto a rispondere, riscontrando l’istanza entro il termine di 30 giorni. La privacy in questi casi non opera, perché le informazioni sono necessarie per far valere un proprio diritto in sede giudiziaria: in questo caso, quello relativo alla richiesta dell’assegno di mantenimento. L’istanza di accesso ai dati dell’Agenzia delle Entrate può essere presentata allo sportello o inviata tramite Pec (posta elettronica certificata) o lettera raccomandata. Quali informazioni si possono ottenere dall’Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle Entrate dispone, attraverso i numerosi archivi dell’Anagrafe Tributaria e delle banche dati ad essa connesse, di una grande quantità di informazioni fiscali, reddituali, patrimoniali e bancari relative a tutti i contribuenti italiani. In particolare, dalla consultazione è possibile ottenere: – le dichiarazioni dei redditi presentate per ogni annualità; – le certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente o autonomo corrisposti; – le dichiarazioni relative ad altre imposte cui il soggetto è obbligato (come l’Iva e l’Irap per gli imprenditori); – l’elenco degli atti registrati (ad esempio, le compravendite immobiliari); – i contratti di locazione, affitto o comodato d’uso registrati (da cui si può evincere il canone percepito); – l’intestazione di beni mobili registrati (autovetture, imbarcazioni, ecc.); – i dati dei depositi e dei conti correnti bancari, estrapolati dall’archivio dei rapporti finanziari. Cosa fare se l’Agenzia delle Entrate non fornisce i dati richiesti Se l’Agenzia delle Entrate non risponde all’istanza di accesso documentale o se la respinge, il richiedente può rivolgersi al Tar (Tribunale amministrativo regionale) per far dichiarare l’illegittimità del silenzio o del rifiuto e ottenere un ordine di esibizione dei documenti richiesti. È quanto accaduto in una recente vicenda decisa dal Tar Campania: una donna, in vista della separazione, aveva richiesto all’Agenzia delle Entrate le ultime tre dichiarazioni dei redditi del marito, le certificazioni dei sostituti d’imposta, l’elenco dei beni immobili di proprietà, gli atti registrati e le informazioni relative ai rapporti patrimoniali e bancari. L’Ufficio era rimasto inerte e non aveva riscontrato l’istanza di accesso agli atti nei termini di legge. Così la donna ha impugnato questo silenzio, equivalente ad un rifiuto, ed il Tar ha ordinato all’Agenzia di rilasciare la documentazione richiesta, preoccupandosi di specificare che «ove essa in concreto non esista», l’Amministrazione finanziaria deve comunque rilasciare «una certificazione attestante tale circostanza». Altri modi per conoscere i guadagni dell’ex coniuge Una volta acclarato che il coniuge, mediante l’istanza di accesso agli atti, ha diritto di apprendere dall’Agenzia delle Entrate tutti i dati inerenti la posizione reddituale e patrimoniale dell’altro coniuge, resta da vedere cosa succede se vi sono redditi percepiti “in nero” o disponibilità finanziarie nascoste e che sono state occultate al Fisco. In questi casi è possibile reperire le informazioni di interesse attraverso: – presunzioni dimostrative dello stile di vita tenuto dall’ex coniuge: ad esempio, la disponibilità di un’abitazione di lusso o di autovetture costose (che richiedono notevoli spese per il mantenimento), viaggi e vacanze in posti esotici, pranzi e cene eleganti, ecc.; a tal fine valgono anche le foto pubblicate sui social, come Facebook ed Instagram; per ricostruire lo stile di vita si può anche ricorrere ad investigatori privati; – indagini della Polizia tributaria: il giudice della separazione o del divorzio può disporle, su istanza di parte o anche d’ufficio, delegando la Guardia di Finanza ad eseguire gli opportuni controlli. Il rapporto delle Fiamme Gialle potrà far emergere redditi non dichiarati o altre disponibilità finanziarie che l’ex coniuge non aveva rivelato.  

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Patto tra coniugi in caso di separazione: è valido?

Accordi tra marito e moglie: quando sono nulli per divieto dei patti prematrimoniali e quando invece sono leciti. Nel nostro ordinamento, sono nulli i «patti prematrimoniali», quelli cioè volti a regolare le conseguenze per il caso di successiva separazione o divorzio. Ad esempio, non avrebbe valore l’accordo, stipulato prima delle nozze o anche durante le stesse, con il quale moglie e marito fissano l’ammontare di un eventuale assegno di mantenimento, l’attribuzione della casa, la collocazione dei figli. Eccezionalmente, la giurisprudenza riconosce validità ad alcuni tipi di contratti. Vediamo allora quando è valido il patto tra coniugi in caso di separazione. Per stabilirlo dovremo andare a spulciare tra le singole pronunce che la Cassazione e gli altri giudici, di primo e secondo grado, hanno emesso sino ad oggi sul tema. Ma procediamo con ordine. Impegno a versare denaro al coniuge in caso di separazione Secondo la Cassazione, è nullo il patto con il quale due coniugi, per il caso della loro futura separazione, convengono che l’uno versi all’altro una somma di denaro. Né si può aggirare l’ostacolo stabilendo una donazione condizionata, nella produzione degli effetti, all’eventuale separazione dei coniugi. Un accordo del genere sarebbe nullo per violazione del divieto di patti prematrimoniali contenuto nell’articolo 160 del Codice civile. Impegno a rimborsare al coniuge somme di denaro Sono validi invece gli accordi, conclusi dai coniugi durante o prima il matrimonio, con cui viene stabilito l’obbligo dell’uno di rimborsare all’altro, in caso di separazione, gli oneri economici sostenuti a causa del matrimonio. Si pensi al marito che, in vista delle nozze, costruisca a proprie spese una casa sul terreno della moglie (casa che, per il diritto civile, resterebbe di proprietà del titolare del fondo) o ristrutturi l’immobile di proprietà di quest’ultima. Ebbene, le parti possono accordarsi per attribuire, a chi ha sostenuto l’onere economico, un ristoro. E questo perché, diversamente, in entrambe le ipotesi, l’immobile resterebbe al suo iniziale proprietario. È stato ritenuto valido l’accordo assunto dalla futura sposa di trasferire, in caso di divorzio, l’alloggio adibito ad abitazione familiare al marito a titolo di rimborso delle spese da lui sostenute per la ristrutturazione dello stesso. Tale accordo non è stato considerato come un patto prematrimoniale in vista del divorzio, ma un contratto atipico diretto a riequilibrare i rispettivi rapporti economici in cui la crisi del matrimonio rappresenta una condizione eventuale lecita. Patto a trasferire un immobile Secondo la Cassazione, è valido l’accordo patrimoniale stipulato dai futuri sposi in relazione ad un eventuale “fallimento” dell’unione matrimoniale e valido purché non riguardi diritti indisponibili (quale quello all’assegno di divorzio) e non si sia in presenza di un coniuge economicamente debole. Pertanto, il patto con cui uno dei futuri coniugi si obbliga a trasferire all’altro, in caso di fine del matrimonio, la proprietà di un immobile a titolo di corrispettivo per le spese affrontate per la ristrutturazione di altro locale da adibire a casa familiare – non è in realtà un accordo prematrimoniale in vista del divorzio (nullo per illiceità della causa), ma una sorta di scambio (caratterizzato da prestazioni proporzionate tra loro), espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi e diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela. Il suo scopo è in concreto collegato “alle spese affrontate” per la futura famiglia da uno dei nubendi (ed è quindi quello di riequilibrare i rispettivi rapporti economici). Patto per una rendita vitalizia È nullo il patto con cui, anche se già intervenuta una crisi tra i coniugi, il marito si impegni a erogare alla moglie una rendita vitalizia: si tratterebbe infatti di un patto illecito rivolto a predeterminare la misura dell’assegno di mantenimento. Accordi di questo tipo, lo vedremo a breve, possono avere valore solo nell’ambito della procedura stessa di separazione. Sul punto, la Cassazione ha più volte ricordato che, in linea di principio, gli accordi prematrimoniali o gli accordi stipulati in sede di separazione consensuale e in vista del futuro divorzio sono nulli per illiceità della causa, in quanto contrastanti con il principio di indisponibilità degli status e dell’assegno divorzile. Accordo di separazione tra coniugi: ha valore? Ha invece valore l’accordo tra coniugi, stretto in sede di separazione consensuale, con cui l’uno si impegni a erogare all’altro un assegno mensile o una tantum oppure gli trasferisca la proprietà di un immobile. Questi sono patti volti appunto a regolare i rapporti post-matrimonio, siglati proprio in ragione della separazione in atto, e come tali sono validi, non contravvenendo al divieto di patti prematrimoniali. Attenzione però: tali accordi non sono vincolanti in sede di successivo divorzio: sicché, ben potranno essere oggetto di revisione. Al contrario, i patti firmati al divorzio sono vincolanti per sempre. Facciamo un esempio. Marito e moglie si stanno separando e il primo, d’accordo con la seconda, le intesta la casa in cambio della rinuncia all’assegno di mantenimento. Al momento del divorzio, però, la donna pretende anche gli alimenti. Il marito, in tal caso, non potrà opporsi atteso che il precedente accordo, stipulato in sede di separazione, non esplica i suoi effetti al divorzio. È valido l’accordo tra i coniugi per il pagamento dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio? In tema di accordi stipulati tra i coniugi in vista del divorzio, deve ritenersi valida ed efficace la pattuizione intervenuta precedentemente alla sentenza di divorzio che preveda la corresponsione dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio quale contributo della madre, beneficiaria a sua volta del contributo dell’altro coniuge, al mantenimento dello stesso, trovando essa fondamento nell’art. 1322 c.c. e nel principio di autonomia negoziale ivi stabilito. Detto accordo, infatti, non costituisce una deroga ai diritti e ai doveri previsti dalla legge ma piuttosto una ridefinizione, in senso migliorativo, di quanto stabilito in sede di separazione, prima, e con la sentenza di divorzio, dopo?. Patto di rinuncia agli alimenti: è valido? Ciascun coniuge può rinunciare al mantenimento ma solo se è in corso già la separazione o il divorzio. Sarebbe illegittimo il patto siglato prima della procedura. Invece, è sempre nulla la rinuncia agli «alimenti» che presuppone, invece, uno stato di bisogno. Ricordiamo che gli alimenti sono cosa diversa