Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Tradimento confessato su whatsapp: la chat conferma l’addebito
Le chat che rivelano l’infedeltà possono essere usate dal coniuge tradito per ottenere l’addebito della separazione. Bisogna stare attenti a quello che si dice, oltre a ciò che si fa: specialmente quando si chatta su WhatsApp o con altri sistemi di messaggistica. Ad esempio, di recente, un marito ha ottenuto l’addebito della separazione nei confronti della moglie fedifraga proprio grazie al contenuto dei messaggi trovati su WhatsApp; così non dovrà pagarle il mantenimento. Lo ha deciso il tribunale di Monza in una sentenza. Insomma, servono cautele, non solo quando si chatta con l’amante ma anche quando si parla con il proprio coniuge. In quella vicenda, la donna si era “autodenunciata”, ammettendo l’infedeltà in un dialogo su WhatsApp con il marito che l’aveva messa alle strette. E l’uomo aveva conservato le conversazioni, per utilizzarle contro di lei nel giudizio di separazione coniugale che aveva deciso di instaurare, visto l’adulterio conclamato e confessato dalla protagonista. È noto che il tradimento costituisce motivo di addebito della separazione, quando ha determinato la rottura irrimediabile dell’unione coniugale. Ma allora il tradimento confessato su WhatsApp è prova contro il coniuge anche in una causa di separazione? Secondo i giudici monzesi sì, e sono parecchie le pronunce giurisprudenziali che la pensano in questo modo. Il fatto è che ormai i messaggi scambiati su WhatsApp sono assimilati, quanto a valore probatorio, ai tradizionali documenti cartacei, e così per la legge essi formano «piena prova» dei fatti rappresentati, a meno che la controparte non li contesti espressamente, ad esempio sostenendo che sono stati falsificati. Ma procediamo con ordine e vediamo quando, come e perché il tradimento confessato su WhatsApp è prova e a quali condizioni viene riconosciuta la sua validità nei processi. Ti diremo anche cosa può fare il coniuge contro cui le chat vengono prodotte, per fare in modo che perdano la loro validità probatoria. Valore probatorio delle chat su WhatsApp L’art. 2712 del Codice civile dispone che «le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime». La norma è stata scritta nel 1942, in un’epoca in cui WhatsApp, la telefonia mobile, Internet e i social network non esistevano ancora. Il riferimento alle riproduzioni informatiche è stato inserito nel 2005, e la giurisprudenza più recente lo ritiene applicabile anche alle chat su WhatsApp. WhatsApp può provare l’infedeltà coniugale? Così la prima risposta al nostro quesito è affermativa: le chat su WhatsApp provano l’infedeltà coniugale, con tutte le conseguenze in termini di addebito della separazione al coniuge fedifrago. Infatti di regola l’addebito della separazione coniugale viene pronunciato nei confronti di chi si è reso responsabile dell’infedeltà nei confronti del coniuge, a condizione che da ciò – e non da altri fattori di crisi preesistenti – sia derivata l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La rottura tra i coniugi, infatti, potrebbe essere insorta per altri motivi indipendenti dal tradimento, che in tal caso diventa una conseguenza e non la causa del fallimento dell’unione della coppia. Come si usano le chat di WhatsApp nella causa di separazione È abbastanza facile, per il coniuge che si accorge di essere stato tradito, veicolare nella causa di separazione le chat di WhatsApp che dimostrano l’infedeltà del coniuge e farle valere come prova: basta produrle in giudizio, con gli screenshot o mediante l’estrapolazione del contenuto dell’archivio informatico su un supporto esterno, o con la trascrizione delle conversazioni; il tutto in base alla norma civilistica sulle «riproduzioni» che abbiamo esposto nel paragrafo precedente. A quel punto la palla passa all’altro coniuge, che può neutralizzare l’efficacia probatoria di questi documenti contestandoli e disconoscendone il contenuto. Attenzione però: la contestazione della veridicità del contenuto delle chat su WhatsApp deve essere precisa, specifica e argomentata. A livello processuale, secondo la Cassazione (in una pronuncia riferita agli Sms, ma estensibile anche a WhatsApp) il disconoscimento di conformità «non ha gli stessi effetti previsti per la scrittura privata dall’articolo 215, secondo comma, Cod. proc. civ.», poiché in quel caso «in mancanza di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata», mentre per le riproduzioni informatiche «il giudice può accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni». Quando le chat su WhatsApp non possono essere disconosciute Per le chat riportate su WhatsApp o su altri sistemi di messaggistica le maglie sono molto più larghe rispetto ai documenti tradizionali e la loro utilizzabilità processuale risulta più ampia perché non è facile contestarle. Nella vicenda decisa dai giudici di Monza a cui abbiamo accennato all’inizio, il disconoscimento delle chat di WhatsApp da parte della moglie – e dalle quali risultava l’ammissione del tradimento compiuto – è stato respinto, perché la donna si era limitata a dire che non disponeva più del telefono cellulare che utilizzava all’epoca e, dunque, non era in grado di riscontrare la veridicità delle conversazioni che il marito aveva estrapolato e prodotto contro di lei. In sostanza, la donna si era limitata a sollevare dei dubbi sul contenuto delle chat riportate dal marito, ma non le aveva disconosciute in modo espresso. La Corte di Cassazione a tal proposito ha affermato che il disconoscimento delle chat su WhatsApp o altri sistemi di messaggistica (come gli Sms) «deve essere non solo tempestivo, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta».
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Amicizia su Facebook: può causare l’esclusione da un concorso?
Amicizia virtuale su un social network tra candidati e commissari: c’è incompatibilità per le selezioni di un bando di gara? Non è improbabile avere, tra le amicizie di Facebook, una persona che, dotata di una qualifica pubblica, possa un giorno decidere sulle altrui sorti. Il caso più eclatante è quello del contatto tra un candidato a una gara e il commissario chiamato a valutare la prova di quest’ultimo. La giurisprudenza si è più volte chiesta se l’amicizia su Facebook può causare l’esclusione da un concorso: se cioè possa essere causa di incompatibilità ed esclusione dal bando. I precedenti giurisprudenziali sul tema sono già numerosi, a dimostrazione di quanto la questione pesi sotto un profilo di imparzialità e indipendenza del commissario giudicatore. Vediamo alcune delle sentenze principali che sono state emesse sino ad oggi. Cosa si intende con commensalità abituale Molti bandi di concorsi vietano la valutazione del candidato da parte di un commissario con cui vi siano rapporti di «commensalità abituale». Lo stesso dicasi per quanto riguarda i rapporti tra il giudice e una delle parti: la commensalità abituale è causa di ricusazione del magistrato. Ma cosa si intende con questa espressione? Alla lettera, sono commensali coloro che vanno a mangiare insieme. Questa dizione è presente solo nell’ordinamento italiano, a dimostrazione di come, nel nostro Paese, i migliori affari e le più profonde amicizie si stringano proprio a tavola. Ma col tempo la giurisprudenza ha allargato il concetto aprendolo anche a tutte quelle forme di contatti quotidiani che, anche se non caratterizzati da profonda amicizia, potrebbero determinare un’influenza nel giudizio. Ad esempio, la commensalità abituale è stata rinvenuta in uno stretto rapporto lavorativo, quando questi comporti una compenetrazione delle rispettive attività professionali dal punto di vista tecnico-organizzativo, in misura tale da potersi assimilare alla confidenza e alla reciproca fiducia che connotano i rapporti tra conviventi o tra commensali abituali. Non si può comunque ricomprendere nell’ambito dell’obbligo di astensione per commensalità abituale ogni situazione che possa indurre a ravvisare anche il semplice sospetto di apparente parzialità. L’amicizia su Facebook si può considerare “commensalità abituale”? È noto che, sui social network, si accettano richieste di amicizia anche da parte di sconosciuti, spesso interessati al semplice dibattito o a conoscere, silenziosamente, i post, le discussioni, gli aggiornamenti o anche le semplici foto di un altro contatto. Così, due persone possono essere “amiche” su Facebook senza aver mai dialogato tra loro. Dunque, il fatto che due soggetti si seguano a vicenda su un social o abbiano appunto un’amicizia su Facebook non implica la commensalità abituale, non almeno in assenza di altre e più fondate prove. Amicizia su Facebook: può causare l’esclusione da un concorso? Poniamo ora il caso di un candidato in un concorso pubblico che, alla prova orale, venga esaminato da una persona con cui condivide il contatto su Facebook. Può questo elemento portare alla sua esclusione dalla gara e quindi dall’aggiudicazione di un posto pubblico? La risposta fornita dal Consiglio di Stato è stata negativa. L’amicizia su Fb tra esaminatore e candidato non è causa di incompatibilità, salvo ulteriori elementi che possano far ravvisare tra i due un rapporto di confidenza e profonda amicizia. Bisognerà quindi indagare sulle immagini pubblicate sul profilo per verificare se i due sono legati da rapporti più intimi di quelli tra due semplici conoscenti. Dello stesso parere è stato il Tar Genova secondo cui, al pari dell’eventuale conoscenza personale e l’occasionale frequentazione, l’amicizia sul social network Facebook tra componenti della commissione esaminatrice di un concorso e i candidati che vi partecipano non costituisce causa di incompatibilità atta a determinare l’obbligo di astensione dei primi. Foto insieme su Facebook: c’è incompatibilità in un concorso? Secondo la sentenza in commento, il fatto che due persone siano “amiche” su Facebook e abbiano pubblicato sullo stesso social delle fotografie che le ritraggono insieme non costituisce prova di una commensalità abituale. Il Consiglio di Stato si è pronunciato a seguito del ricorso proposto da una delle parti contro una pronuncia del Tar Sardegna. In tale occasione era stato affermato il seguente principio: «L’amicizia su Facebook tra candidati e commissari non invalida il concorso in quanto non è inquadrabile tra le cause di incompatibilità dei componenti della commissione di concorso. Nei pubblici concorsi, infatti, i commissari hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile» ossia per le stesse cause di astensione del giudice. E ciò succede quando il commissario: – può vantare un interesse personale; – se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; – se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; – se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; – se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. Tale elenco non può essere interpretato in modo estensivo ad altre situazioni non espressamente previste dalla legge. Per i giudici amministrativi, il fatto di aver pubblicato delle foto insieme al commissario non prova alcun rapporto di amicizia (o meglio “commensalità”) tra questi e il candidato, poiché le cosiddette amicizie su Facebook non rientrano nella casistica e sono del tutto irrilevanti in quanto lo stesso funzionamento del social network consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute. I giudici del Consiglio di Stato hanno richiamato la delibera 40/201 del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il cui
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Intestarsi l’utenza dell’elettricità equivale ad accettare l’eredità?
Il cambio d’intestatario sulla bolletta di un’utenza ancora attiva rappresenta una forma di accettazione da parte del chiamato all’eredità? Alla morte di una persona succedono i suoi eredi, i quali diventano titolari del patrimonio che fu del defunto quando era in vita. Ad esempio, se muore un uomo che lascia moglie e figli, questi diverranno proprietari di tutto ciò che era della persona scomparsa. Con il testamento è possibile lasciare parte del proprio patrimonio anche ad altri soggetti diversi dagli eredi “naturali”, cioè da coloro che succedono per legge. Si pensi all’uomo che vuole lasciare una parte dell’eredità a una Onlus o a un ente che si occupa di beneficenza. Con questo articolo ci occuperemo di un aspetto particolare: vedremo qual è il rapporto tra voltura delle utenze e accettazione tacita dell’eredità. Devi sapere che la legge non impone all’erede di diventare tale. In altre parole, la persona chiamata a succedere ben potrebbe rifiutare l’eredità, preferendo non averci nulla a che fare. Ciò in genere accade quando il defunto lascia solamente debiti. Per diventare dunque eredi occorre accettare l’eredità. L’accettazione può essere di due tipi: espressa o tacita. È proprio qui che entra in gioco il problema della voltura delle utenze e dell’accettazione tacita dell’eredità. Intestarsi l’utenza dell’elettricità equivale ad accettare l’eredità? Scopriamolo insieme. Accettazione eredità: cos’è? Come anticipato in premessa, all’apertura della successione (cioè, alla morte della persona il cui patrimonio verrà trasmesso) gli eredi non subentrano automaticamente nell’eredità: perché ciò accada, è necessario che essi accettino la stessa, in modo tacito oppure espresso. L’accettazione dell’eredità costituisce quindi l’atto con cui una persona, chiamata a succedere ad un’altra a causa della morte di quest’ultima, decide di assumere la condizione di erede, con tutti gli effetti che ne conseguono, in primis quello della confusione del proprio patrimonio con quello della persona defunta. Se l’accettazione non è immediata, si verifica una condizione particolare dell’eredità: si dice, infatti, che essa diventa giacente. Accettazione eredità: come funziona? Alla morte di una persona (giuridicamente, il soggetto della cui eredità si parla viene denominato “de cuius”), affinché coloro che sono stati indicati nel testamento ovvero, in assenza, i familiari più stretti (cosiddetti legittimari) possano divenire eredi, devono accettare la quota loro spettante. L’accettazione può essere espressa o tacita: – l’accettazione espressa risulta da atto scritto nel quale emerge chiaramente la volontà di far propria una parte dell’asse ereditario. È il caso dell’erede che accetta l’eredità firmando una scrittura privata; – l’accettazione tacita si realizza in un comportamento che inequivocabilmente manifesta l’intenzione di divenire erede a tutti gli effetti. Quando c’è accettazione tacita dell’eredità? L’accettazione tacita consiste: – in una condotta che dimostra chiaramente la volontà di una persona di diventare erede, cioè di fare propria la quota d’eredità che gli spetta; – in una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità. Ad esempio, la giurisprudenza ha individuato un’accettazione tacita dell’eredità nel conferimento di una procura a vendere beni ereditari, nella domanda di divisione dell’eredità o nella riscossione di un assegno intestato al defunto. Per giurisprudenza pacifica, anche la voltura catastale di un immobile caduto in successione costituisce manifestazione implicita della volontà di diventare erede. Non rappresenta accettazione tacita dell’eredità, invece, la presentazione della denuncia di successione, che è atto meramente fiscale. Volture utenze: è accettazione tacita dell’eredità? La voltura delle utenze rappresenta una forma di accettazione tacita dell’eredità? Ad esempio, se il figlio di una persona appena defunta comunica il decesso del titolare della fornitura di energia elettrica, mettendosi al suo posto, compie un atto di accettazione tacita dell’eredità? Dipende dalle circostanze: – se la voltura delle utenze è fatta dall’erede che è già entrato stabilmente nel possesso dell’immobile, allora l’accettazione tacita è di fatto avvenuta nel momento in cui l’erede ha deciso di fare suo il bene e di comportarsi come proprietario; – se la voltura delle utenze è fatta dall’erede solamente per una mera correttezza nei confronti della società, ad esempio per evitare l’interruzione della fornitura, allora non rappresenta una forma di accettazione tacita. La voltura di un contratto di fornitura di energia, acqua o gas per il decesso dell’intestatario consiste semplicemente nella variazione della titolarità di un contratto da un cliente ad un altro con il medesimo fornitore. Tale semplice operazione, in linea di massima, non è sufficiente a determinare l’accettazione tacita di eredità. Peraltro, secondo la Cassazione, il semplice possesso dei beni ereditari non sarebbe di per sé sufficiente a integrare un’accettazione tacita dell’eredità, se detto possesso dipende esclusivamente da un intento conservativo. Ad esempio, se il figlio di una persona defunta decide di fare la voltura delle utenze e di entrare nella casa lasciata dal padre solo per curare alcuni interventi di manutenzione, questa condotta non rappresenta una forma di accettazione tacita dell’eredità, in quanto il fine del possesso non è quello di averlo per sé come se ne fosse il proprietario, bensì solamente quello di non disperderne il valore. In sintesi: la semplice voltura delle utenze non rappresenta una forma di accettazione tacita dell’eredità, a meno che non sia accompagnata da altre condotte che manifestano inequivocabilmente la volontà di far propria la quota ereditaria.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Il mobbing familiare è causa di addebito della separazione?
Il coniuge che dimostra di aver subito un vero e proprio mobbing dal partner può chiedere l’addebito della separazione? Vediamo cosa dicono la legge e la giurisprudenza. In cosa consiste il mobbing? Il mobbing è una continua svalutazione psicologica della vittima, mediante la messa in atto di comportamenti prepotenti, coercitivi e vessatori, finalizzati a rendere fragile e manipolabile la sua intera persona. Il mobbing all’interno dell’ambito familiare (cd. mobbing coniugale/familiare) consiste in attacchi e accuse sistematiche nei confronti del proprio coniuge, ovvero convivente. In altre parole consiste nel tentativo di sminuire il suo ruolo nell’ambito familiare, attivando continue provocazioni immotivate ovvero pressioni affinché il coniuge abbandoni il tetto coniugale ovvero venga escluso dalla gestione economica familiare ecc.. Anche il mobbing familiare, se perpetuato per lunghi periodi, può portare a danni nella sfera psicofisica della persona, che possono sfociare in sindrome ansioso-depressiva o in un disturbo post-traumatico da stress, con i sintomi caratteristici di angoscia, senso di inefficacia, diminuzione dell’autostima, oltre ai disturbi fisici collegati. Il caso Una donna si è rivolta allo studio della scrivente costretta dal marito ad abbandonare il tetto coniugale. Difatti, la coppia è entrata in crisi a causa dei comportamenti persecutori del marito, che avevano reso la convivenza intollerabile. La signora era continuamente vessata e posta in condizioni di inferiorità, veniva emarginata dalle decisioni sulla condizione familiare, con atteggiamenti sprezzanti sulla sua inferiorità economica, denigrata anche pubblicamente come moglie e come madre, ma soprattutto anche dinnanzi ai due figli. Come si esprime la giurisprudenza sul mobbing familiare Si è cominciato a parlare di “mobbing familiare”, grazie una sentenza della Corte di Appello di Torino che ha ritenuto il mobbing quale causa dell’addebito della separazione, individuando determinati comportamenti lesivi della dignità del coniuge contrastanti con i doveri che derivano dal matrimonio. Tuttavia, come ha specificato in seguito a più riprese anche la Corte di Cassazione, il mobbing coniugale non può solo essere considerato motivo di addebito della separazione, poiché attesta la gravità delle aggressioni dell’agente (dalla perdita della stima personale a quella genitoriale e professionale, dall’aggressione morale in ambito familiare a quella in ambito sociale), è necessario anche sottolineare la responsabilità civile nei rapporti coniugali e, di conseguenza, della risarcibilità dei danni ex art. 2043 c.c. , subiti dalla vittima del mobbing familiare. A ben vedere la Corte di Cassazione con la nota ordinanza n. 21296/2017, sancisce il legittimo l’addebito della separazione per chi pratica “mobbing familiare” nei confronti del coniuge, con vessazioni tali da costringere il partner ad abbandonare la casa coniugale. Tuttavia, tale comportamento rileva anche sotto il profilo del risarcimento per il danno subito, pertanto una volta ottenuto l’addebito della separazione sarà necessario intentare un’altra causa per ottenere detto risarcimento. Conclusioni Per la cliente è stato ottenuto l’addebito della separazione dimostrando le violenze subite dal marito e si è in attesa di ottenere anche il risarcimento del danno, chiesto in separata sede, poiché il giudice della separazione non è competente.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Incidente su strada di campagna: opera l’assicurazione
Su quali strade copre la polizza assicurativa Rc-auto: il sinistro stradale su uno sterrato o su una strada privata non aperta al pubblico. In caso di incidente su strada di campagna opera l’assicurazione? È questa la domanda che, di recente, è stata posta alla Cassazione dopo che, proprio di recente, le Sezioni Unite avevano affermato che più che la proprietà dell’area conta l’uso che viene fatto del veicolo: uso che, se conforme alla sua funzione, dà diritto al risarcimento da parte della compagnia con cui si è stipulata la polizza Rc-auto. Nel caso di specie, il problema si è posto per via di un incidente stradale avvenuto su un fondo agricolo nei pressi del greto del fiume e dunque non su una strada. Come noto, la legge stabilisce che «I veicoli a motore (…) non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi». La giurisprudenza ha stabilito che la copertura assicurativa opera sia sulle strade pubbliche che su quelle private, purché il mezzo venga utilizzato secondo lo scopo che gli è proprio. Non avrebbe diritto al risarcimento, ad esempio, chi fa una gara di corse auto. La copertura opera anche in caso di circolazione su aree equiparate alle strade. Con tale termine si intende quella effettuata su ogni spazio (quindi non necessariamente su strada) ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale proprio come nel caso, ad esempio, in cui un trattore circoli su un’area demaniale aperta al pubblico: è appunto l’ipotesi dell’incidente su strada di campagna su cui opera l’assicurazione. Proprio in ragione di ciò, la Cassazione, in passato, ha riconosciuto il risarcimento a carico dell’assicurazione per l’investimento di un minore avvenuto in un’area retrostante ad una casa e di pertinenza della stessa, recintata da un muro di confine e chiusa sulla estremità opposta da un alto cancello metallico, destinata alle manovre in entrata ed in uscita di automezzi privati e non destinata all’accesso di persone diverse dai proprietari della detta area. Ciò perché, come detto, non rileva se la strada sia pubblica o privata e, in quest’ultimo caso, inibita al traffico esterno: ciò che rileva è l’utilizzo dell’automezzo «in modo conforme alla sua funzione abituale». Tale è stato l’importante chiarimento delle Sezioni Unite fornite nel luglio 2021 sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Ue. Ecco la massima che si può ricavare da tale “storica” pronuncia: «L’assicurazione della responsabilità civile autoveicoli opera, e l’azione diretta verso l’assicuratore spetta, anche quando il sinistro ed il relativo danno occorrono da uso dell’auto in “zone private”. La nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico deve intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale». Ne deriva che, in caso di incidente, l’infortunato può presentare domanda di risarcimento direttamente all’assicurazione con cui ha stipulato la propria polizza sulla responsabilità civile l’automobilista (Rca obbligatoria ai sensi dell’articolo 193 del codice della strada). Nel caso deciso dalla Cassazione con l’ordinanza in commento, a subire il danno su una strada di campagna era stato un trattore. Il motivo di ricorso – ha precisato la Cassazione – pone la questione della equiparabilità a una strada pubblica dell’area demaniale in cui è avvenuto il sinistro e, più in generale, la questione della riconducibilità del sinistro nella fattispecie della circolazione stradale, ai fini dell’applicabilità della normativa sulla Rca. I Supremi giudici hanno accolto il ricorso del danneggiato ricordando il principio di diritto secondo cui «per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale». Ragion per cui anche un incidente su una strada campagnola può dare diritto all’indennizzo da parte della compagnia assicuratrice.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Incidente stradale: come contestare i rilievi della Polizia?
Il rapporto degli agenti intervenuti sul posto non ha valore assoluto e può essere smentito da una Ctu che fornisce una ricostruzione alternativa del sinistro. Quando c’è un incidente stradale con morti e feriti, o con gravi danni ai veicoli coinvolti, le forze di Polizia intervengono sul posto per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto. In questo modo, diventa possibile attribuire le rispettive responsabilità dei conducenti, e talvolta anche dei pedoni, nella verificazione del sinistro. In questi casi, si va ben oltre il classico Cid, il modulo di constatazione amichevole sottoscritto dai guidatori, perché il verbale è un atto pubblico; quindi, ha un valore di fede privilegiata. Significa che “pesa” parecchio, e assume un’importanza spesso decisiva ai fini del risarcimento dei danni da riconoscere a chi è dalla parte della ragione. Ci sono poi le ulteriori conseguenze, come la decurtazione dei punti sulla patente e l’aumento del premio assicurativo, per chi è in torto o ha un concorso di colpa maggiore dell’altro. Ma il documento redatto dai poliziotti o dai carabinieri non è oro colato, e può essere smentito da risultanze di segno diverso o addirittura contrario. In caso di incidente stradale, come contestare i rilievi della Polizia? Vediamo. Che valore probatorio hanno i rilievi della Polizia? Per cominciare, prendiamo un caso concreto. La Polizia rileva sull’asfalto delle tracce di frenata e da esse desume che il veicolo coinvolto nell’incidente abbia cercato di fermarsi in tempo per evitare lo scontro. Di conseguenza la sua responsabilità nel sinistro sarà minore. Ma l’investito non ci sta, avvia una causa civile e contesta questi risultati con una consulenza tecnica: il perito nominato dal giudice (Ctu, consulente tecnico d’ufficio) dimostra che i segni degli pneumatici appartengono a un altro veicolo e sono stati lasciati in precedenza su quel tratto di strada. Dunque, è una frenata vecchia e diversa, che non ha nulla a che fare con quell’incidente. Il caso esposto è reale ed stato deciso dalla Corte di Cassazione con una nuova ordinanza: così il rapporto della Polizia è stato smentito dalla Ctu, la consulenza tecnica d’ufficio, che era richiesta da una delle parti in causa ed è stata disposta appositamente per fare luce sulla vicenda. In sostanza il giudice, nella ricostruzione dell’incidente e nell’apprezzamento delle responsabilità, non è strettamente vincolato alle risultanze dei rilievi svolti dalle forze di Polizia nell’immediatezza e sul luogo del sinistro, ma può discostarsene in base a indagini tecniche più approfondite e che ritiene più affidabili. Quando il rapporto della Polizia può essere contestato? Il valore probatorio dei rapporti della Polizia è coperto, a norma dell’art. 2700 del Codice civile, dalla «fede privilegiata» tipica dell’atto pubblico, in base alla quale esso fa «piena prova», ma soltanto per gli elementi che sono caduti sotto la diretta percezione dei verbalizzanti, cioè di quanto essi hanno constatato, visto e sentito con i propri occhi e con le proprie orecchie: ad esempio, la posizione dei veicoli subito dopo il sinistro, i danni riportati, le persone presenti sul luogo e i loro comportamenti. Per contestare la veridicità di queste circostanze è necessario uno speciale procedimento, chiamato “querela di falso”, che in concreto non è facile svolgere. La fede privilegiata, invece, non si estende agli elementi ulteriori, come gli apprezzamenti, i ragionamenti, le deduzioni e i calcoli fatti dai poliziotti, anche quando queste circostanze sono state descritte, argomentate e riportate nel verbale. Non si tratta, infatti, di cose che il pubblico ufficiale attesta come avvenute in sua presenza. Certo, anche queste risultanze hanno un’attendibilità maggiore rispetto alla testimonianza di un comune cittadino che ha assistito all’incidente, ma possono essere contestate più agevolmente. E il modo migliore per farlo è l’espletamento di una consulenza tecnica, che può essere di parte o, meglio, d’ufficio, e in tal caso si chiama Ctu. Nelle cause relative ai sinistri stradali, questa operazione tecnica assume la forma di Ctu cinematica (detta anche “modale”). Ctu: a cosa serve e quando viene disposta? La responsabilità risarcitoria per i danni provocati a persone o cose dalla circolazione di un veicolo è regolata dall’art. 2054 del Codice civile, in base al quale si presume un concorso di colpa paritario dei conducenti coinvolti nel sinistro, a meno che uno di loro non dimostri che la colpa esclusiva, o almeno prevalente, è dell’altro, mentre egli ha fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Il rapporto della Polizia che descrive i rilievi e ricostruisce la responsabilità nella causazione dell’incidente può far propendere la colpa maggiore o totale su uno dei due conducenti, ma l’altro può contestare queste risultanze producendo altre prove (ad esempio, testimonianze di chi ha assistito all’accaduto, o i filmati delle telecamere presenti in zona) e chiedendo al giudice di disporre una Ctu cinematica, cioè una perizia per stabilire le modalità di verificazione e le cause del sinistro oggetto di indagine. Non è ammessa, invece, la Ctu «esplorativa», cioè quella richiesta per sopperire alle lacune probatorie delle parti che non hanno alcun elemento probatorio da offrire: occorre sempre uno spunto concreto per motivare la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, svolta da un esperto incaricato dal giudice. Ctu: come si svolge e che valore ha? Se il giudice accoglie la richiesta di Ctu, si apre un procedimento in contraddittorio tra le parti in causa, che possono partecipare alle operazioni peritali (il Ctu deve comunicare data, orari e luogo di svolgimento delle sue attività), nominare propri consulenti di parte e depositare le proprie eventuali controdeduzioni sull’operato e sulle conclusioni del Ctu nominato dal giudice. Il consulente tecnico, infatti, pur avendo un compito molto ampio e qualificato, rimane un semplice ausiliario del giudice, al quale fornisce le informazioni tecniche necessarie a decidere la causa. Quindi, il Ctu non si sostituisce al giudice, perché la decisione finale compete sempre a quest’ultimo. Il giudice non è obbligato a disporre la Ctu e può anche rifiutare la consulenza tecnica d’ufficio richiestagli dalle parti, ma in questo caso deve motivare la sua decisione di rigetto, fornendo – come ha affermato la Cassazione – la «dimostrazione di poter risolvere, sulla base
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_assegno di mantenimento all’ex coniuge professionista
Quando è dovuto l’assegno di mantenimento all’ex coniuge professionista che ha uno studio e dei clienti. Per ottenere l’assegno divorzile, ciò che conta, oltre alla disparità di reddito tra i due ex coniugi, è anche l’oggettiva e incolpevole impossibilità, per quello più “povero”, di potersi mantenere da solo. Ma quando c’è una “potenzialità lavorativa”, ossia una capacità di produrre reddito, i giudici tendono a negare qualsiasi mantenimento. Ed allora la domanda torna (di nuovo) spontanea: l’ex moglie avvocato ha diritto agli alimenti? Ex moglie con abilitazione professionale: ha diritto al mantenimento? Secondo la Corte, l’agognata abilitazione all’esercizio della professione forense può rivelarsi un boomerang in caso di divorzio per la richiesta dell’assegno. E difatti, i giudici supremi hanno respinto il ricorso di una donna che, all’indomani della separazione con il marito, pretendeva da questi gli alimenti. Tuttavia, la domanda è stata rigettata poiché la donna «risultava da tempo abilitata alla professione forense ed iscritta al relativo Albo, oltre che alla Cassa previdenziale di pertinenza». La donna aveva conseguito l’abilitazione pochi mesi dopo la cessazione della convivenza. Per i giudici, se anche i dati acquisiti non fornivano un «quadro sufficiente a dimostrazione di quanti e quali redditi le derivassero da tale attività professionale, in ogni caso, la sua non avanzata età, in uno con l’assenza di fattori impeditivi del concreto ed operativo esercizio (mai peraltro allegata, dedotta e dimostrata dalla ricorrente/appellata), portavano ragionevolmente ad escludere la sussistenza di ragioni oggettive di ostacolo alla capacità della donna di procurarsi mezzi “adeguati” al proprio sostentamento». Quando l’ex moglie ha diritto al mantenimento Per comprendere il ragionamento dei giudici è necessario ripercorrere le linee guida che portano i tribunali a riconoscere all’ex moglie gli alimenti. Innanzitutto, è necessario che vi sia una disparità di redditi tra i due coniugi. Se questi infatti presentano una situazione economica pressoché equivalente, nessuno dei due dovrà mantenere l’altro. In secondo luogo, è necessario che il coniuge con il reddito più basso non sia in grado di mantenersi da solo. Se infatti, pur in presenza della suddetta disparità, il coniuge più svantaggiato dispone comunque di uno stipendio che gli consente l’indipendenza e l’autosufficienza (si pensi a un lavoro di insegnante), il mantenimento non è dovuto. In terzo luogo, è necessario che tale situazione di dipendenza economica dell’uno dall’altro non sia “colpevole”, non dipenda cioè da inerzia nella ricerca di opportunità lavorative. Ragion per cui il coniuge richiedente l’assegno dovrà dimostrare di non avere ciò che i giudici chiamano “potenzialità reddituale”. Deve quindi avere un’età avanzata, oppure una condizione di salute che gli impedisce di dedicarsi a un’occupazione, o di aver cercato un posto ma di non esserci riuscito. Ecco perché le donne giovani, con un titolo professionale e un “pacchetto clienti” seppur minimo non possono ambire all’assegno divorzile, avendo già tutto ciò che serve per rendersi autonome: formazione, abilitazione, studio, capacità reddituali. In presenza di tali requisiti, è possibile ottenere gli alimenti dall’ex. Ma anche qui non è possibile aspirare a grosse cifre: secondo la Cassazione, pur in presenza di un coniuge benestante, il richiedente avrà diritto solo ad un importo che gli consenta di condurre una vita decorosa, ma non anche pari a quella dell’ex. In buona sostanza, l’assegno di mantenimento non deve garantire il mantenimento dello stesso tenore di vita di cui si godeva in costanza di matrimonio. Ex moglie casalinga: ha diritto al mantenimento? Tutto ciò di cui abbiamo appena parlato incontra un’eccezione: quando risulta che l’ex moglie, d’accordo con il marito, ha rinunciato (in tutto o in parte) alla propria carriera per dedicarsi alla casa e alla famiglia (ad esempio badando ai figli), ha allora sempre diritto a un mantenimento proporzionato al reddito dell’ex (il quale si è potuto dedicare al lavoro, e quindi si è arricchito, proprio in ragione di tale sacrificio). Ex moglie avvocato o professionista: le spettano gli alimenti? Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per chiedere l’assegno di divorzio, posta appunto la potenzialità reddituale dell’ex moglie avvocato. E lo stesso discorso può ovviamente essere fatto anche per qualsiasi altro tipo di professionista. Mentre, con riferimento al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune”, l’apporto dell’ex al ménage domestico non poteva essere considerato “significativo”, sia per il fatto che ella «non ha prodotto reddito, essendosi dedicata agli studi universitari, sia per la breve durata del rapporto matrimoniale, pari ad appena tre anni, sia per la mancanza di figli e sia perché l’ex marito trascorreva fuori casa gran parte del tempo per via del lavoro». In definitiva, per la Cassazione, la donna «era libera di organizzare la giornata a proprio piacimento. Piuttosto era stato l’ex marito a consentire all’ex moglie di dedicarsi agli studi universitari durante la vita coniugale, attendendo costantemente al proprio lavoro per garantire un reddito alla famiglia, cosicché ella aveva potuto conseguire la laurea ed esercitare, conseguentemente, la professione legale, con acquisizione di una posizione reddituale superiore alla sua». Quando l’ex moglie professionista ha diritto al mantenimento Il fatto di essere una professionista, munita di titolo e di studio, non garantisce sempre di ottenere gli alimenti. Si pensi al caso in cui l’ex coniuge ha sì il titolo, ma non uno studio, né ha esercitato l’attività per molti anni a causa della scelta – condivisa con l’altro coniuge – di badare alla famiglia. Si pensi a una donna che è commercialista o avvocato ma ha preferito svolgere lavori saltuari e comunque senza alcun impegno, avendo piuttosto interesse a dedicarsi ai figli e alla casa. In una situazione del genere – ha sottolineato in passato la Cassazione – sussiste il diritto al mantenimento. Scatta dunque l’assegno divorzile per l’ex moglie professionista che non ha mai esercitato. Specie se non ha abbastanza soldi per aprire un suo studio professionale. Pesa quindi la storia matrimoniale: bisogna accertare il rapporto fra le scelte adottate dalla coppia – ad esempio, la decisione della donna di dedicarsi a crescere i figli – e
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Dove è partita la diffusione del virus nel nostro Paese e in Europa all’inizio del 2020.
Ci sono voluti due anni ma alla fine è stato possibile ricostruire il percorso che il virus del Covid ha fatto per arrivare in Italia e in Europa. Una ricostruzione appena pubblicata in tutto il mondo dalla rivista scientifica Nature, secondo la quale il Sars-CoV2 è filtrato dall’Oriente in Veneto e in Lombardia tra gennaio e febbraio 2020. A quei tempi, si legge sul rapporto di Nature proposto dal Corriere della Sera, il virus è arrivato in Italia in due forme diverse, il che significa che c’è stato un doppio tipo di contagio. Queste prime forme, giunte in contemporanea, sono state identificate come B in Veneto e come B.1 in Lombardia. La prima forma, cioè quella B, è rimasta circoscritta nell’area del Nordest fino ad estinguersi. Diverso, invece, il destino della B.1 che, dalla Lombardia, ha iniziato a dilagare in tutto il Paese. Si sostiene, in questo modo, che sia stato il focolaio lombardo a contagiare il resto dell’Italia, a cominciare da Veneto, Friuli, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Puglia e Abruzzo. Qui, il virus è mutato in B.1.1 e si è allargato altrove, da Nord a Sud (ancora Veneto e Lombardia le Regioni più castigate) fino a sbarcare in Sardegna. Non trascorre molto tempo prima di isolare l’ultima variante del virus partito dalla Lombardia, la B.1.1.1, rintracciata in Piemonte nei giorni in cui il Governo Conte chiudeva l’Italia in un duro lockdown durato un paio di mesi. La decisione di Palazzo Chigi facilitò l’isolamento della nuova variante ma, ormai, il danno era stato fatto. In Italia e, successivamente, in Europa. Secondo Nature, dunque, il coronavirus è partito dalla Cina, è arrivato nel Nord Italia e si è diffuso in Europa: sarebbe stato questo il percorso seguito dal Covid più di due anni fa. La rivista scientifica, infatti, sostiene che «l’Italia può essere considerata il primo e uno dei maggiori incubatori per la diffusione dell’epidemia in Europa e negli Stati Uniti e l’analisi dell’epidemiologia molecolare sin dalle prime fasi nel nostro Paese è di particolare interesse per svelare i primi passi evolutivi del virus al di fuori della Cina e i suoi adattamenti in Occidente». Su quali basi vengono fatte queste affermazioni? Il lavoro degli scienziati – riporta il Corriere – si è basato sui primissimi passaggi evolutivi del virus, definiti dai ricercatori «lignaggi ancestrali», e cioè forme genetiche che il Sars-CoV2 aveva all’inizio, nelle fasi più vicine alla sua «nascita». Visto che il coronavirus ha mediamente due mutazioni per mese, è possibile (per quanto complicato) andare a ritroso per tracciare una mappa geografica degli «spostamenti», ricostruendo le prime tracce che quel virus col genoma molto esteso e in continuo cambiamento ha lasciato in un certo momento storico e in un certo luogo.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Appropriazione di file aziendali: cosa si rischia?
Licenziamento e responsabilità penale per il reato di appropriazione indebita in capo al dipendente che fa il backup dei file o che trasferisce i dati informatici dal computer aziendale a quello personale (anche tramite email). Non è infrequente che un dipendente faccia il backup dei dati salvati nel computer aziendale su cui ha lavorato per anni. E lo faccia, ovviamente, non certo per “ricordo” ma per avvalersene in una eventuale successiva attività “in proprio” o alle dipendenze di un concorrente. Ebbene, cosa si rischia per l’appropriazione di file aziendali? Di tanto si è occupata più volte la giurisprudenza. Ecco una sintesi delle principali pronunce che si sono occupate di questo spinoso argomento. Furto di documento e backup di file aziendali Secondo una recente sentenza della Cassazione è legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che abbia sottratto documenti aziendali contenenti informazioni “sensibili” relative all’esercizio dell’attività d’impresa (‘know-how’). La regola in materia di licenziamento è quella secondo cui intanto si può risolvere il rapporto di lavoro in quanto il comportamento viene ritenuto così grave da ledere definitivamente il rapporto di fiducia che deve sussistere tra datore e dipendente. Tuttavia, nel caso di furto di documenti o appropriazione di file aziendali, ai fini della valutazione della gravità della condotta non ha rilievo alcuno la natura del materiale sottratto, ossia la circostanza che il lavoratore non abbia potuto trarre un’effettiva utilità dalla documentazione (si pensi a file ormai datati e privi di alcun valore commerciale). Infatti, secondo la Cassazione, basta accertare la provenienza aziendale del materiale sottratto: già tale comportamento, a prescindere dalle ripercussioni economiche per il datore e dalla utilizzabilità dei documenti, può definirsi sufficientemente grave per far perdere ogni rapporto di fiducia nel corretto operato del lavoratore. Né rileva – aggiunge la Corte – che i file “backuppati” o la documentazione sottratta sia di normale consultazione o che ne sia consentita l’asportazione al di fuori dei locali aziendali. Anche qui vale lo stesso ragionamento di prima: basta il semplice fatto di aver voluto utilizzare per scopi extra-lavorativi il materiale per configurare come grave il comportamento e quindi passibile di sanzione disciplinare. Ai fini dell’adozione del licenziamento rileva, quindi, la sola provenienza aziendale della documentazione. L’orientamento non è nuovo. Già in passato, la Cassazione aveva confermato il licenziamento di un lavoratore sorpreso mentre trasferiva su una pen-drive di sua proprietà un numero consistente di file informatici e dati appartenenti all’impresa. Anche in tal caso è stata riconosciuta la legittimità del licenziamento del lavoratore. In tale occasione, i giudici hanno rilevato che, per poter parlare di illecito disciplinare e applicare la relativa sanzione espulsiva, non rileva che: – i dati non siano stati divulgati a terzi: basta la semplice sottrazione; – i dati non siano protetti da password. Difatti la circostanza che al lavoratore sia consentito accedere alla documentazione non lo autorizza ad appropriarsene, «creando delle copie idonee a far uscire le informazioni al di fuori della sfera di controllo del datore di lavoro». Accesso abusivo a sistema informatico Passiamo dall’ambito civile a quello penale. Un reato spesso commesso in ambito aziendale è quello di accesso abusivo a sistema informatico. Si verifica tutte le volte in cui un dipendente acceda alla postazione di un collega per reperire dati a cui altrimenti, dal proprio computer, non avrebbe accesso. Stesso discorso nel caso in cui, tra i due colleghi, vi sia cooperazione, sicché l’uno invii all’altro i file o le informazioni in questione. L’accesso al sistema informatico della società non è uguale per tutti: alcuni infatti possono consultare tutte le informazioni di “base” della clientela (nomi, cognomi, indirizzo, tipologia di contratto, ecc.); altri invece hanno la possibilità di visualizzare ulteriori dati più riservati, anche sensibili come ad esempio il reddito dichiarato, eventuali rischi collegati alla persona e alla sua attività, trascorsi penali, ecc. Se un dipendente ha bisogno di analizzare alcune informazioni relative a un cliente e il suo computer non dispone delle autorizzazioni necessarie per visualizzare l’intera scheda, potrebbe chiedere a un collega di inoltrargli il file dalla sua postazione, invece abilitata a tale verifica. Quest’ultimo potrebbe, anche solo per mera cortesia, “girare” la mail con l’allegato. Tale condotta può costituire reato? Assolutamente sì. Lo hanno confermato anche le Sezioni Unite secondo cui integra il delitto di accesso abusivo a sistema informatico la condotta di «colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso». Sono «irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l’ingresso nel sistema». Lo stesso reato scatta nei confronti di chi, «pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita». Secondo i giudici della Cassazione, dunque, in base agli orientamenti delle Sezioni unite, deve ritenersi responsabile di accesso abusivo al sistema informatico anche colui che abbia fatto sorgere il proposito criminoso nel collega (autore materiale del reato), istigandolo all’invio delle email contenenti informazioni riservate cui egli non poteva accedere perché non abilitato dal datore di lavoro in ragione del fatto che la conoscenza di tali informazioni non era necessaria ai fini dello svolgimento dei suoi compiti. Appropriazione indebita Sempre secondo la Suprema Corte, si può parlare di responsabilità penale del lavoratore per il reato di appropriazione indebita nel caso in cui questi restituisca al datore di lavoro il computer aziendale formattato, dopo aver copiato i dati ivi contenuti su un dispositivo personale. Il reato di appropriazione indebita punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.000,00 a 3.000,00 euro chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropri di una cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Ai fini dell’integrazione degli estremi del reato,
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Tribunale unico brevetti entro il 2022
Nel tribunale unico brevetti, i giudici verranno selezionati durante il periodo di applicazione provvisoria: alcuni saranno “togati”, con preparazione giuridica equivalente a quella dei giudici nazionali. Dovrebbe essere operativo entro la fine dell’anno in corso il Tribunale unificato dei brevetti dovrebbe cominciare ad operare entro la fine del 2022, al termine del periodo provvisorio. Il brevetto unitario sarà operativo solo dopo l’entrata in vigore dell’Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti. Il tribunale servirà per la composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario (ovvero i brevetti europei che vengono concessi sulla base di un’unica domanda e che tutelano un’invenzione in tutti i paesi in cui si applica l’accordo). Il brevetto unitario Lo scorso gennaio è iniziato il periodo di applicazione provvisoria dell’accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti che apre la strada al lancio del brevetto unitario. Il periodo transitorio ha durata di 7 anni. Potrà essere esteso per altri sette anni con decisione del comitato amministrativo. Durante questo periodo transitorio: – può ancora essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali competenti un’azione per violazione o un’azione di revoca di un brevetto europeo (ma non di un brevetto europeo con effetto unitario); – può altresì essere proposta dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali competenti un’azione per violazione o un’azione di accertamento di nullità di un certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo; – il titolare o il richiedente di un brevetto europeo o il titolare di un certificato protettivo complementare hanno la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale, notificando tale decisione alla cancelleria al più tardi un mese prima dello scadere del periodo transitorio. Adesso il Tribunale completerà le misure necessarie per garantire l’avvio operativo del nuovo sistema. Il brevetto unitario garantirà una protezione brevettuale semplice e conveniente in Ue, grazie all’introduzione di un’unica procedura di registrazione del brevetto e all’istituzione di un sistema unificato di risoluzione delle controversie. L’obiettivo è ridurre notevolmente i costi della protezione dei brevetti, a vantaggio delle imprese, in particolare delle Pmi, contribuendo ad incoraggiare gli investimenti in ricerca e sviluppo e facilitare il trasferimento di conoscenze nel mercato unico. Tribunale unificato brevetti, sedi e ambito di applicazione Il Tribunale unificato è una corte internazionale comune per gli Stati dell’unione aderenti al sistema, che comprende un tribunale di primo grado con sede centrale a Parigi e un distaccamento a Monaco di Baviera, una corte d’appello con sede in Lussemburgo e un Arbitration and Mediation Center con sedi a Lisbona e Lubiana. A Milano ci sarà la sede per l’Italia sede locale italiana. L’accordo su un tribunale unificato dei brevetti si applica: ai brevetti europei con effetto unitario; ai certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto; ai brevetti europei che non sono ancora estinti alla data di entrata in vigore del presente accordo o che sono stati concessi dopo tale data; alle richieste di brevetto europeo pendenti alla data di entrata in vigore del presente accordo o inoltrate dopo tale data. Tribunale unificato brevetti, giudici e competenze I giudici saranno selezionati durante il periodo di applicazione provvisoria. Alcuni saranno “togati”, con preparazione giuridica equivalente a quella dei giudici nazionali, mentre altri saranno tecnici, esperti in diversi settori tecnologici, tutti con comprovata conoscenza del diritto civile e delle controversie in materia di brevetti. Il tribunale unificato dei brevetti avrà competenza esclusiva in relazione violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze; per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni; di revoca di brevetti; di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari.