investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Padrone del cane che morde un bambino punibile a prescindere dalla querela
Quando si presenta una denuncia-querela non occorrono formule rigide da rispettare, l’importante è che emerga la volontà punitiva del denunciante che si può desumere dagli atti in base al “favor querelae” La Cassazione accoglie il ricorso del Procuratore contro la sentenza del Giudice di Pace che ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per assenza di querela. In realtà, come rileva il ricorrente, la querela è stata presentata, anche se in parte dattiloscritta e in parte a mano e anche se non contiene una frase chiara con la quale il denunciante dichiari di voler perseguire penalmente il padrone del cane che ha morso suo figlio di otto anni su un gluteo. Questo perché la volontà di querelare il soggetto responsabile emerge da altre frasi e termini utilizzati. Questa la motivazione con cui la sentenza della Cassazione n. 16281/2022 ha accolto il ricorso del Procuratore. Senza querela non si procede La vicenda ha inizio quando il Giudice di Pace dichiara di non doversi procedere nei confronti dell’imputato, accusato del reato di lesioni, per difetto di querela. Il soggetto è stato accusato in particolare di aver lasciato libero il proprio cane sulla spiaggia e che questo abbia provocato lesioni a un minore, guaribili in 5 giorni, a causa di un morso su un gluteo. Per il P.M la querela è stata presentata Il Pubblico Ministero nel proporre appello evidenzia un’erronea applicazione della legge poiché il padre del minore ha presentato querela presso il commissariato, da cui emerge la volontà punitiva nei confronti dell’imputato. L’appello del P.M viene riqualificato come ricorso in Cassazione poiché, in base alla decisione del Tribunale, questo soggetto può proporre appello solo nei confronti delle sentenze che applicano una pena diversa da quella pecuniaria. Il Procuratore con memoria chiede l’annullamento della sentenza di appello del Tribunale sottolineando che la denuncia del padre del minore è stata ratificata, condotta che denota una chiara volontà punitiva. Atti da interpretare in base al “favore querelae” Per la Cassazione il ricorso del P.M è fondato. Il Giudice di Pace ha concluso per la mancata presentazione della querela perché il padre del minore, nella denuncia presentata, in parte dattiloscritta e in parte con frasi scritte a mano e in stampatello, ha esposto i fatti, ovvero del morso che il cane dell’imputato ha dato al figlio di 8 anni e all’assenza di qualsiasi scusa da parte del padrone dell’animale. Alla fine del foglio è presente una scritta in cui il padre del minore dichiara di riservarsi sulla nomina di un legale. Per la giurisprudenza di legittimità la denuncia non deve contenere formule sacramentali per la sua validità. E’ sufficiente che risulti la volontà di perseguire il soggetto responsabile per quanto commesso. Il Giudice di Pace ha omesso di considerare che la denuncia in atti contiene un chiaro riferimento alla volontà punitiva quando ad un certo punto lo stesso richiede di essere “informato sugli sviluppi delle indagini” o quando, rivolgendosi alle autorità, chiede di “prendere provvedimenti al più presto.” In conclusione, poiché la querela non richiede formule sacramentali, la volontà di punizione da parte della persona offesa può essere riconosciuta dal giudice anche in atti in cui tale volontà non è espressamente esplicitata. Nei casi in cui emerga tale incertezza, comunque, gli atti devono essere interpretati alla luce del “favor querelae”.
investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_risarcimento danni per violenza sessuale.
Stupro: si può chiedere il risarcimento per danno biologico? I genitori dell’imputato minorenne possono essere costretti a pagare per il reato del figlio? Ogni reato che provoca anche un danno patrimoniale obbliga il suo autore a pagare il risarcimento. Ad esempio, chi con la propria auto investe un pedone verrà non solo processato per il reato di lesioni stradali colpose, ma dovrà anche risarcire i danni alla salute inferti alla vittima. Ciò vale praticamente per ogni reato che ha causato un pregiudizio, anche di tipo morale. Con questo articolo ci concentreremo su uno specifico argomento: parleremo cioè del risarcimento danni per violenza sessuale. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha stabilito che l’abuso sessuale, causando una ferita insanabile nella vittima, costituisce un vero e proprio danno biologico permanente, alla stregua di quello che si patisce a causa di un sinistro stradale oppure di un’aggressione fisica molto grave. Il provvedimento in commento è molto importante perché permette di comprendere come l’autore del reato debba risarcire tutti i danni, anche quelli che non sono visibili immediatamente. Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme come funziona il risarcimento dei danni per violenza sessuale. Quando è violenza sessuale? La violenza sessuale è il reato che commette chi costringe un’altra persona a compiere o subire atti sessuali. Per “atti sessuali” non si intende soltanto il rapporto sessuale completo (la congiunzione carnale), ma qualsiasi coinvolgimento di parti del corpo definibili come “zone erogene”. Sono erogene quelle parti capaci di stimolare l’istinto sessuale (organi genitali, cosce, labbra, collo, seno, ecc.). Dunque, sono stupro tutti i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti delle zone erogene, anche se fatti sopra i vestiti, capaci di eccitare chi li compie. Di seguito analizzeremo i casi più frequenti di violenza sessuale. Per la giurisprudenza, anche un solo bacio, se dato su una zona erogena, può costituire violenza sessuale. Si pensi al bacio sulle labbra oppure a quello sul collo, quando sono estorti alla vittima senza il suo consenso. Secondo la Cassazione, anche il bacio sulla guancia, se dato in maniera subdola e accompagnato da complimenti non graditi, può integrare il reato di violenza sessuale. C’è diritto al risarcimento dei danni? Secondo la legge, ogni reato che ha provocato un danno (patrimoniale o non patrimoniale) obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che devono rispondere per il fatto di lui (come ad esempio i genitori, nel caso di imputato minorenne). Dunque, è chiaro che da un illecito penale può derivare una doppia responsabilità: – penale, con conseguente possibilità di condanna alla reclusione; – civile, da cui consegue l’obbligo di pagare i danni. È il caso, visto in apertura, dell’incidente stradale da cui sia derivato il ferimento o la morte di una persona, del danneggiamento violento di un bene, della rapina terminata non solo con la sottrazione del bottino ma anche con le lesioni ai danni della vittima. Anche nell’ipotesi di violenza sessuale spetta quindi il risarcimento a favore della vittima. Come diremo a breve, il colpevole può essere condannato a pagare non solo il danno morale ma perfino quello biologico, relativo alla lesione dell’integrità fisica della persona offesa. Che tipo di danno va risarcito? Secondo l’ordinanza della Suprema Corte citata in apertura, la violenza sessuale comporta per la vittima una ferita insanabile che può essere equiparata a tutti gli effetti a un danno biologico permanente. In altre parole, per i giudici, l’abuso sessuale ai danni di una persona, soprattutto se minorenne, è un fatto talmente grave da causare una lesione all’integrità fisica della vittima, tale essendo appunto il danno biologico. La vittima di stupro, quindi, ha diritto non solo al risarcimento per i danni morali, consistenti nella sofferenza interiore patita a seguito della violenza, ma anche al danno biologico. E infatti, l’integrità di una persona ricomprende non solo l’aspetto più prettamente fisico, ma anche quello psichico. Il danno biologico consiste quindi nella lesione che può intaccare tanto l’integrità fisica (la classica ferita lacero-contusa, tanto per intenderci) quanto quella psichica. Chi subisce una violenza sessuale, dunque, patisce un danno biologico a tutti gli effetti, al quale può poi perfino aggiungersi quello morale, consistente nel turbamento dello stato d’animo della persona offesa. Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione, alla vittima minorenne di violenza sessuale è stata riconosciuta un’invalidità del 25% conseguente allo stupro subito. Secondo i supremi giudici, per la donna vittima della violenza sessuale l’abuso resta una piaga nell’anima, a nulla rilevando che in seguito ella sia sposata e abbia avuto un figlio. Chi paga i danni? Secondo la Corte di Cassazione, se l’autore della violenza sessuale è un minorenne, allora per i danni rispondono anche i genitori, colpevoli di aver impartito una cattiva educazione al proprio figlio. Come si chiedono i danni? La vittima di una violenza sessuale può chiedere il risarcimento dei danni direttamente nel processo penale, costituendosi parte civile con l’assistenza necessaria di un avvocato. All’esito del processo, se il giudice ritiene provata la responsabilità penale dell’imputato, condanna quest’ultimo non solo alla reclusione ma anche al pagamento dei danni a favore della vittima, nei limiti della prova raggiunta nel giudizio penale. Per chiedere il risarcimento dei danni per violenza sessuale potrebbe essere necessario rivolgersi al tribunale civile anziché a quello penale. Ciò avviene quando il giudice penale non ha quantificato i danni (ad esempio, perché non aveva elementi idonei per poterlo fare) oppure quando non ci si è potuti costituire parte civile. È ciò che è accaduto nella pronuncia della Cassazione più volte richiamata. La vittima di stupro doveva intraprendere un separato giudizio civile per vedersi riconosciuti i danni (sia dal colpevole che dai suoi genitori) in quanto, all’epoca dei fatti, anche l’imputato era minorenne e la legge proibisce la costituzione di parte civile nel processo minorile. Ecco perché si è dunque resa necessaria una causa civile per ottenere il risarcimento dei danni per violenza sessuale.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Quali sono le principali attività degli investigatori privati?
Le indagini svolte possono essere utilizzate come prove in tribunale? Chi vuole far valere un proprio diritto in giudizio deve fornire le prove che sono a fondamento dello stesso. Ad esempio, chi agisce per ottenere la restituzione di una somma di denaro deve provare che il credito esiste, magari esibendo in giudizio un contratto o una cambiale; chi vuole ottenere l’addebito della separazione dovrà dimostrare che il coniuge è stato infedele oppure che è venuto meno agli altri obblighi matrimoniali. Proprio perché, per legge, bisogna sempre provare le proprie ragioni, molti si affidano a un’agenzia investigativa. Cosa fa? Come vedremo di qui a breve, l’attività degli investigatori può essere davvero molto utile in giudizio, a volte perfino determinate per ottenere la vittoria. L’errore che non si deve commettere, però, è di pensare che l’investigatore privato abbia poteri speciali riconosciutigli dalla legge, come ad esempio quello di perquisire persone o di ispezionare luoghi. Queste funzioni sono attribuite solamente alla polizia giudiziaria e, pertanto, non ci si può attendere che l’investigatore possa fare cose tipo intercettare chiamate, in quanto altrimenti commetterebbe reato. Ma allora cosa fa un’agenzia investigativa? Scopriamolo insieme. Agenzia investigativa: cos’è? L’agenzia investigativa non è altro che un’organizzazione che offre al pubblico servizi d’investigazione. In genere, l’agenzia investigativa conta diversi investigatori privati, ognuno dei quali è munito di licenza rilasciata dal prefetto che consente di svolgere attività di vigilanza e di investigazione o ricerca per conto di privati. Agenzia investigativa: quali sono i suoi compiti? L’agenzia investigativa si occupa di compiere indagini per conto di privati. Questo tipo di investigazioni riguardano quasi sempre l’ambito civile, ma nulla esclude che possano essere compiute anche nel settore penale. Alle agenzie investigative ricorrono non solo i privati cittadini ma anche i professionisti, come ad esempio gli avvocati quando devono allegare prove (documenti, foto, ecc.) ai propri scritti difensivi. L’agenzia investigativa, dunque, funge da supporto a quanti vogliono intraprendere un’azione giudiziaria; ma non solo: l’attività degli investigatori può essere molto utile anche al di fuori delle aule di giustizia, ad esempio in sede di trattative per l’acquisto di un immobile. Si pensi al venditore che, non fidandosi dell’acquirente, faccia fare delle indagini per capire se, in effetti, il compratore ha la disponibilità economica che promette. Cosa fa un’agenzia investigativa? Vediamo ora cosa fa in concreto un’agenzia investigativa. Per la precisione, un investigatore privato alle dipendenze di un’agenzia può: – effettuare pedinamenti; – scattare foto e girare riprese (filmati), purché ciò avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico; – registrare conversazioni che avvengano in sua presenza; – effettuare sopralluoghi, purché vi sia il consenso del titolare del posto; – avvalersi di dispositivi di localizzazione (cosiddetti Gps tracker), ad esempio al fine di monitorare gli spostamenti di una persona o di un’autovettura; – raccogliere informazioni estratte da documenti di libero accesso (ad esempio, i certificati che possono essere richiesti all’anagrafe comunale); – collaborare con esperti di scienza forense per il recupero del materiale trovato nei dispositivi digitali (tablet, cellulari, ecc.). Agenzia investigativa: cosa non può fare? Un’agenzia investigativa non può mai infrangere la legge; pertanto, non può: – intercettare telefonate che avvengono tra altre persone oppure conversazioni tra persone non presenti; – introdursi in luoghi privati senza permesso; – effettuare riprese audio e/o video all’interno di privata dimora senza consenso; – accedere a conto corrente personale o ad altri dati coperti dalla privacy. Le condotte sopra descritte sono punite dalla legge e costituiscono reato. Ad esempio, solo la polizia giudiziaria, su autorizzazione del giudice, può procedere ad intercettazione. Se un investigatore privato effettuasse un’intercettazione (ambientale o telefonica che sia), commetterebbe il reato di interferenze illecite nella vita privata. Agenzia investigativa: le indagini valgono come prove? Le indagini svolte dall’agenzia investigativa possono essere validamente utilizzate come mezzi di prova all’interno di un processo, civile o penale che sia. L’importante, come sopra ricordato, è che l’acquisizione sia avvenuta nel rispetto della legge, non violando i divieti che sono stati elencati nel paragrafo precedente. In questa circostanza, tutte le prove raccolte sarebbero inutilizzabili. Investigatore privato: può testimoniare? Quando le prove raccolte dall’agenzia investigativa non sono sufficienti oppure sono contestate dalla controparte, è possibile chiamare a deporre quale testimone l’investigatore che le ha raccolte in prima persona. Ad esempio, in un processo di separazione, se c’è una foto ritraente uno dei coniugi tra le braccia dell’amante, ma l’immagine è contestata dalla controparte in quanto non viene specificato né il luogo né la data, l’investigatore che ha immortalato gli amanti potrà testimoniare e dire di aver visto la coppia con i propri occhi prima di scattare la foto.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Risarcimento bene danneggiato: valore attuale o valore a nuovo?
Come si quantifica un risarcimento di un oggetto rotto: sulla base del prezzo necessario a riacquistarlo o per farlo riparare? Chi rompe paga. E su questo non ci piove. Ma “quanto” deve pagare? Qui le cose si fanno più difficili. Perché se ci sono danni che possono essere facilmente determinati, come ad esempio il costo della riparazione di un oggetto danneggiato, ce ne sono altri difficilmente quantificabili, come il dolore fisico o un’invalidità. Senza voler entrare, in questa sede, in una dissertazione sulle varie categorie del danno (che, come noto, può essere «patrimoniale», comprendendo il «danno emergente e il lucro cessante», oppure «non patrimoniale», comprendendo invece il danno morale, il danno biologico e quello esistenziale), concentriamoci piuttosto se, per calcolare il risarcimento del bene danneggiato, si tiene conto del valore attuale o del valore a nuovo. Cosa significa? Ipotizziamo il caso di una persona che, nel fare retromarcia, vada a sbattere contro un cancello elettrico privato, distruggendolo. Ripararlo risulta impossibile o comunque antieconomico. L’unica via percorribile è di comprarne uno nuovo. Qui il dubbio: il responsabile dovrà pagare il prezzo di acquisto per l’oggetto nuovo, magari anche di ultima generazione, oppure dovrà limitarsi a risarcire il valore (sicuramente ridotto per via dell’uso) che il bene aveva al momento del danneggiamento? È chiaro che, in questa seconda ipotesi, potrebbe celarsi un’ingiustizia: ci sono oggetti assai vetusti che, seppur funzionanti e adeguati a svolgere la funzione a cui sono preposti, valgono molto poco. Si pensi a una vecchia auto che riesca a trasportare una famiglia, senza grandi pretese di performance; qualora dovesse andare distrutta in un incidente, il risarcimento pari al valore della stessa non sarebbe sufficiente a garantire al titolare la possibilità di comprarne una nuova. Sicché questi, nonostante il danno, resterebbe privo di un veicolo se non ha la possibilità di attingere a propri fondi. Insomma, il risarcimento del bene danneggiato si fa sulla base del valore attuale o del valore a nuovo? La questione trova esplicita regolamentazione nella legge. Ecco alcune risposte pratiche. Come si calcola il risarcimento di un oggetto? L’articolo 1908 del Codice civile stabilisce testualmente che «nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro». Ne consegue che – salvo diverso accordo tra le parti – il danneggiante (o la sua assicurazione) non deve rimborsare il valore del bene alla data dell’acquisto (che potrebbe risalire a molto tempo prima), ma al valore che tiene conto della vetustà del prodotto. Alla somma così determinata dev’essere poi applicata la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino alla data del pagamento da parte del danneggiante. Quindi, ai fini del calcolo del risarcimento, non conta né il prezzo da pagare per un oggetto nuovo, né quello che si era pagato al momento dell’acquisto dell’oggetto danneggiato, ma il valore di quest’ultimo al momento del danno. Quindi, tanto più si tratta di un oggetto vecchio e usurato, tanto minore sarà il risarcimento. Danno da incidente stradale: quale valore viene risarcito dall’assicurazione? Tale principio trova frequente applicazione pratica in tema di incidenti stradali. Come noto, non sempre le auto incidentate possono essere portate a nuovo. A volte, vanno rottamate. Anche qui dunque si pone la questione se rimborsare il prezzo necessario all’acquisto di un veicolo nuovo o il valore del bene danneggiato prima che divenisse un relitto. Ebbene, secondo la giurisprudenza, nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Non si può fare riferimento neanche al valore dell’auto assicurata per come dichiarato nella polizza o in altri documenti con l’assicurazione. Dunque, non spetta alcun ulteriore risarcimento del danno per il maggior prezzo sborsato dal danneggiato per l’acquisto di una vettura nuova in seguito a incidente stradale, in quanto tale esborso è adeguatamente compensato dalle somme attribuite per interessi e rivalutazione e dal maggior valore d’uso del nuovo bene acquistato.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Mantenimento ex partner che non cerca lavoro
Se la ex moglie non cerca occupazione l’assegno può essere eliminato o ridotto, ma non se aveva sacrificato le sue aspettative per agevolare la carriera del marito. L’assegno di mantenimento non è, o non dovrebbe essere, una rendita parassitaria per continuare a vivere a carico dell’ex coniuge. Questo principio è stato affermato spesso dalla giurisprudenza, specialmente nelle pronunce più recenti; ma ogni volta bisogna ricorrere al giudice, mentre spesso il beneficiario dell’assegno è uno “scansafatiche”, che si culla sugli allori della cifra mensile percepita e non si dà da fare per trovare un’occupazione lavorativa. Così molti mariti, costretti a pagare praticamente vita natural durante, si chiedono: se la mia ex moglie non cerca lavoro, va mantenuta? Per prima cosa va tenuto presente che molte donne sono rimaste a casa per anni durante il matrimonio, dedicandosi alla famiglia ed alla crescita dei figli. Per loro è molto difficile ricollocarsi sul mercato del lavoro, specialmente se non sono più giovani. Qui, però, ci concentriamo soprattutto su coloro che potrebbero ottenere un impiego, ma non si adoperano in tal senso e restano inerti: nonostante i titoli di studio posseduti o le capacità professionali conseguite, non presentano curriculum, non partecipano a concorsi e selezioni, non formulano proposte di nessun tipo ad eventuali datori di lavoro che potrebbero assumerle. E intanto l’ex coniuge ogni mese continua a staccare l’assegno di mantenimento, nella misura inizialmente stabilita d’intesa tra le parti o dal giudice; che di solito è consistente, proprio in considerazione dello stato di disoccupazione del beneficiario, e, quindi, del suo bisogno economico. Sono proprio questi i casi in cui si pone in maniera forte la domanda: se l’ex moglie non cerca lavoro, va mantenuta? Vediamo. Quando bisogna mantenere l’ex moglie? Il marito deve mantenere l’ex moglie se e fino a quando c’è un rilevante divario economico tra i due ex coniugi. Questo squilibrio si misura in base alla disparità dei rispettivi redditi e patrimoni. Nella maggior parte dei casi, al momento della separazione o del divorzio, è il marito a percepire il reddito più alto, o l’unico reddito, se la moglie è casalinga. Allora, l’assegno di mantenimento viene attribuito per colmare questa sproporzione. Tuttavia, nella determinazione dell’ammontare spettante c’è una profonda differenza tra l’assegno di mantenimento, che sorge a seguito della separazione coniugale, e l’assegno divorzile. Il primo emolumento è una “misura tampone”, che serve a garantire al beneficiario lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio; invece l’assegno divorzile – che ha carattere più stabile, in quanto interviene dopo la cessazione definitiva del matrimonio – deve fornire un aiuto economico all’ex coniuge che non è in grado di mantenersi da sé, autonomamente, con le proprie fonti reddituali e patrimoniali. Ha, quindi, una funzione che la giurisprudenza, dal 2017 in poi, definisce «assistenziale, compensativa e perequativa». Quando il mantenimento non viene riconosciuto o cessa Il diritto a percepire l’assegno di mantenimento o divorzile sorge solo a favore dell’ex coniuge al quale la fine dell’unione coniugale non è stata addebitata (per condotte che hanno fatto crollare il rapporto, come l’infedeltà o la mancata assistenza): perciò, chi ha ricevuto la pronuncia giudiziale di addebito non può essere mantenuto. Inoltre, dopo il divorzio, per avere diritto all’assegno occorre che il beneficiario si trovi in condizioni di inferiorità economica rispetto all’ex coniuge, al punto di non potersi mantenere da solo (come abbiamo visto, dopo il divorzio non si segue più il criterio del precedente tenore di vita). Infine, l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa definitivamente se il beneficiario si risposa o avvia una nuova convivenza di fatto con un altro partner (purché sia stabile e non occasionale). Mantenimento ex moglie che non lavora: quando spetta? C’è, poi, un requisito essenziale per poter percepire l’assegno, oltre alla disparità di reddito: chi vanta il diritto al mantenimento deve dimostrare di essere incolpevole della propria non autosufficienza economica. La legge sul divorzio dispone che l’assegno di mantenimento spetta in favore dell’ex coniuge che «non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». Dunque, il richiedente mantenimento deve dimostrare la propria «meritevolezza», che si verifica quando, per motivi di età avanzata o di salute, non è più in condizioni di lavorare, o quando ha cercato, inutilmente, di trovare un’occupazione remunerata, ma non vi è riuscito. Un’altra situazione frequente è quella della donna che ha perso contatti e legami con il mondo del lavoro, specialmente se il matrimonio è stato di lunga durata e in questo periodo la moglie si è dedicata esclusivamente alle incombenze domestiche. In sintesi, per avere diritto all’assegno l’incapacità dell’ex coniuge di mantenersi autonomamente non deve dipendere da pigrizia, cattiva volontà o inerzia. Ex moglie che non cerca lavoro: ha diritto al mantenimento? Applicando “alla rovescia” i criteri che abbiamo esaminato, l’ex coniuge non ha diritto al mantenimento se è in giovane età, in buona salute ed in possesso di un titolo di studio o qualifiche professionali adeguate: queste caratteristiche agevolano l’inserimento lavorativo (tranne che in zone economicamente depresse o in periodi di crisi occupazionale). Così chi richiede l’assegno deve dimostrare di essersi attivato in modo concreto e volenteroso per cercare un lavoro. Se non vi è riuscito, nonostante gli sforzi, non sarà colpa sua, e avrà comunque diritto al mantenimento. Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione ritengono che il mantenimento non spetta a chi, pur potendolo fare, non si è messo alla ricerca di un impiego. L’ultima ordinanza emessa dalla Suprema Corte ha aggiunto un importante tassello: l’ex moglie che non si è attivata per cercare un lavoro ha comunque diritto al mantenimento, dopo il divorzio, se durante il matrimonio si era occupata della famiglia e della crescita dei figli, così sacrificando le sue aspirazioni professionali. Tuttavia, nella vicenda esaminata dai giudici di piazza Cavour, l’assegno divorzile è stato tagliato in maniera consistente rispetto alla cifra iniziale, ed è sceso da 1.050 euro a 300 euro mensili. Questa decisione è stata presa in considerazione del fatto che la protratta «inerzia» dell’ex moglie nella ricerca di un lavoro aveva compromesso la «finalità
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Le modalità per incassare l’importo della polizza.
Chi lo può fare e quali documenti servono. Si può riscattare in anticipo? Il beneficiario di una polizza vita è la persona che, allo scadere del contratto o al manifestarsi dell’evento indicato, riceve quanto è stato pattuito tra il contraente (colui che attiva la polizza e che paga i premi) e la compagnia. Ma, in termini pratici, che cosa deve fare? Come riscuotere l’assicurazione sulla vita? È fondamentale partire con questa premessa: non è detto che ad incassare sia la stessa persona che ha firmato il contratto di assicurazione e che ha pagato ad ogni scadenza la quota stabilita. Non bisogna dimenticare, infatti, che una polizza coinvolge quattro soggetti diversi sui quali non bisogna fare confusione, vale a dire: – il contraente, che, come detto, è la persona che accende la polizza e che paga i relativi premi; – l’assicurato, cioè il soggetto su cui si determina l’evento che dà diritto a riscuotere la polizza; – il beneficiario, che è chi riscuote l’assicurazione; – la compagnia assicurativa. Lasciando per un momento da parte la compagnia, il cui ruolo appare piuttosto evidente, gli altri tre soggetti possono essere la stessa persona, possono essere due individui diversi o, addirittura, tre. Lo capiamo meglio con questo esempio. Fabrizio stipula una polizza vita con la compagnia X e si impegna a versare i premi. Poiché il figlio Matteo fa il pilota di aereo, decide che, in caso di morte del figlio, la compagnia paghi il capitale alla vedova di Matteo, Giulia. Pertanto: – Fabrizio sarà il contraente, perché stipula la polizza e versa i premi; – Matteo sarà l’assicurato, perché l’evento che determina il pagamento è il suo decesso; – la vedova di Matteo, Giulia, sarà la beneficiaria perché sarà lei a ricevere il capitale. Che cos’è la polizza vita? Si rende necessario, al fine di capire il ruolo del beneficiario e come può riscuotere l’assicurazione sulla vita, spiegare brevemente di che cosa stiamo parlando, cioè che cos’è questo tipo di polizza. Un’assicurazione vita è un contratto che consente di ottenere un beneficio economico in cambio del pagamento di un premio (cioè della quota che deve versare il contraente ad ogni scadenza prestabilita) al verificarsi di un evento relativo alla vita dell’assicurato. Esistono tre tipi di polizza vita: – il caso vita: la compagnia paga al beneficiario il capitale stabilito o una rendita in caso di sopravvivenza dell’assicurato al momento indicato nel contratto; – il caso morte, o polizza Tmc (Temporanea caso morte): la compagnia paga al beneficiario il capitale stabilito in caso di decesso dell’assicurato; – la polizza mista: la compagnia versa al beneficiario una rendita o un capitale sia in caso di sopravvivenza dell’assicurato alla scadenza del contratto sia in caso di morte prima che la polizza giunga al termine. In quest’ultimo caso, i beneficiari hanno diritto a riscuotere il capitale o la rendita subito dopo l’evento. La nomina del beneficiario nell’assicurazione vita Dei tre tipi di assicurazione vita che abbiamo appena elencato, il più delicato è il caso morte, poiché si tratta dell’evento meno prevedibile: un infarto, un incidente stradale, una malattia con un decorso molto veloce possono causare un decesso inatteso. In questi casi, occorre che a monte, cioè al momento di stipulare il contratto, sia stato identificato il beneficiario della polizza in modo molto specifico, con tanto di nome, cognome, codice fiscale e quant’altro. In questo modo, il beneficiario non soltanto sarà il solo ad avere il diritto di incassare il capitale o la rendita ma potrà essere anche rintracciato ed avvertito per tempo dell’evento. In caso contrario, se il beneficiario o i beneficiari vengono indicati in maniera troppo generica, partirebbe una procedura di accertamenti sugli aventi diritto destinata a finire nei meandri della burocrazia. Da sottolineare la particolarità della polizza Temporanea caso morte: riguarda la possibilità che il decesso dell’assicurato possa avvenire entro un determinato periodo. L’esempio più classico è quello di chi accende un mutuo per l’acquisto di una casa e, per non lasciare la famiglia in difficoltà con il pagamento delle rate nel caso in cui morisse nel frattempo, decide di sottoscrivere un’assicurazione vita Temporanea caso morte che scade insieme all’ultima rata del mutuo. Come riscuotere l’assicurazione vita? L’assicurazione vita può essere riscossa sia alla scadenza della polizza sia, in certi casi e a determinate condizioni, in forma anticipata. In ogni caso, il beneficiario dovrà rivolgersi alla compagnia con cui è stato sottoscritto il contratto e presentare la seguente documentazione: – copia di un documento d’identità; – se l’assicurato è ancora in vita, certificato anagrafico che attesta tale circostanza; – domanda di liquidazione. Occorrerà indicare alla compagnia anche la modalità di pagamento (bonifico bancario, assegno circolare, ecc.). In caso di decesso del titolare della polizza, gli eredi dovranno consegnare alla compagnia la documentazione che riguarda le circostanze della morte, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal Comune di residenza ed il certificato di morte firmato dal medico. La polizza andrà a beneficio degli eredi o di chi è espressamente indicato nel contratto. Per quanto riguarda la possibilità di riscuotere anticipatamente l’assicurazione vita, la compagnia è tenuta – se il beneficiario lo richiede ed il contratto lo consente – a liquidare al beneficiario l’importo assicurato anche prima della scadenza. Bisogna, però, tenere conto delle clausole stipulate al momento della firma. Ad esempio, la polizza vita non può essere interrotta nei primi tre anni. Occorre, quindi, attendere almeno 36 mesi (e pagare i relativi premi) prima di riscuotere anticipatamente. Nel caso del «premio unico», invece, la somma potrà essere richiesta anche dopo un anno dalla stipula. La richiesta di liquidazione può essere presentata sia compilando un apposito modulo firmato dalla compagnia sia attraverso una domanda scritta dall’interessato in cui si riportano le proprie generalità e si specifica il motivo della richiesta. Vanno indicati anche gli estremi della polizza (data in cui è stata stipulata, numero di contratto, ecc.). È, infine, possibile riscuotere solo una parte del capitale accumulato negli anni, a meno che questa ipotesi sia
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Consulta: illegittime le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre.
È discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Questa è la conclusione della Corte costituzionale, riunitasi oggi in camera di consiglio per esaminare le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli. In particolare, la Corte si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori. In attesa del deposito della sentenza, che avverrà nelle prossime settimane, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale fa sapere che le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In virtù del principio di eguaglianza e dell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono avere l’opportunità di condividere la scelta sul suo cognome, elemento fondamentale dell’identità personale. Pertanto, la nuova regola prevede che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine concordato, a meno che essi decidano, sempre di comune intesa, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In assenza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico. Pertanto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. È compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla decisione.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_La separazione dei coniugi: Separazione consensuale
La separazione consensuale, disciplinata dall’art. 158 c.c., è il procedimento che consente ai coniugi di separarsi di comune accordo stabilendo anche le condizioni economiche e l’affidamento dei figli, che possono essere comunque modificate Cos’è la separazione consensuale disposizione dei coniugi che intendono separarsi di comune accordo e che hanno perciò stabilito insieme i diritti relativi al patrimonio, all’assegno di mantenimento per il coniuge più debole e i figli, all’affidamento della prole e all’assegnazione della casa coniugale. L’accordo, che coinvolge tutti gli aspetti, viene stipulato in privato con l’assistenza di uno o due avvocati (a seconda che i coniugi abbiano deciso di farsi assistere in maniera comune o meno), ma per divenire efficace deve essere omologato dal Tribunale con apposito provvedimento. Tra le forme di separazione dei coniugi che ancora oggi si svolgono all’interno delle aule di giustizia, la separazione consensuale è sicuramente quella privilegiata dall’ordinamento e preferibile rispetto a quella giudiziale non solo per l’immaginabile minore conflittualità che si viene normalmente ad instaurare fra le parti (peraltro con notevoli riflessi positivi anche in merito ai rapporti con gli eventuali figli), ma anche perché presenta forme procedurali decisamente più snelle e rapide. La Cassazione sulla separazione consensuale Ecco alcune delle più interessanti sentenze della Cassazione in materia di separazione consensuale: Cassazione n. 41232/2021 L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza, è dovuto, sia pure a condizione che l’omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell’omologa. Cassazione n. 11486/2022 L’atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all’altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile, esso si ritiene ugualmente suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell’avvenuta omologazione dell’accordo suddetto – cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l’atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli. Cassazione n. 17908/2019 Le attribuzioni patrimoniali dall’uno all’altro coniuge concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell’evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell’atto di “donazione” vero e proprio, e dall’altro, a quello di un atto di vendita; tali attribuzioni svelano una loro “tipicità”, la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva “onerosità”, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati (o eventualmente, solo riflessi) patrimoniali, i quali, essendo maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale, per lo più non si rendono perciò sempre – guardati con sguardo retrospettivo immediatamente riconoscibili come tali. Cassazione n. 6145/2018 La situazione di intollerabilità della convivenza può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale anche di uno solo dei coniugi, e, pertanto, il Tribunale è tenuto a pronunciare la sentenza non definitiva di separazione (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, facendo ad essa seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni. Tale pronuncia non definitiva costituisce uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo che non determina un’arbitraria discriminazione nei confronti del coniuge economicamente più debole, sia perché è sempre possibile richiedere provvedimenti temporanei ed urgenti, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, peraltro modificabili e revocabili dal giudice istruttore al mutare delle circostanze, sia per l’effetto retroattivo, fino al momento della domanda, che può essere attribuito in sentenza al riconoscimento dell’assegno di divorzio; pertanto, deve reputarsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 9, (nel testo sostituito della L. n. 74 del 1987, art. 8), sollevata in riferimento agli artt. 2, 29 e 111 Cost. Cassazione n. 16909/2015 La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare il cui contenuto essenziale è rappresentato dal consenso reciproco a vivere separati, dall’affidamento dei figli e, ove ne ricorrano i presupposti, dall’assegno di mantenimento. Esso ha poi un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione e che è rappresentato da accordi patrimoniali autonomi conclusi dai coniugi in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Diritto all’oblio: cosa si intende
Diritto all’oblio: la cancellazione dei dati personali deve intendersi come la totale e definitiva eliminazione di ogni copia o riproduzione oppure nella anonimizzazione degli stessi, senza possibilità di re-identificazione Cosa bisogna intendere per oblio Il fiume dell’Oblio, nella mitologia classica, il Lete, era uno dei fiumi del mondo dei morti, le cui acque cancellavano ogni ricordo in chi vi si immergeva. Oggi la parola “Oblio” viene accostata al Diritto a essere dimenticati o meglio al Diritto di un individuo a essere dimenticato dalla collettività e, in particolare, a non essere più menzionato in relazione a fatti che lo hanno riguardato in passato e che erano stati oggetto di cronaca dove il soggetto non era descritto o rappresentava eventi o fatti lusinghieri. Il diritto all’oblio, con varie declinazioni, tocca molteplici normative nazionali e sovranazionali: All’art. 2 della Costituzione che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo (il diritto all’immagine e alla reputazione), l’art. 3 che garantisce la “pari dignità sociale” di tutti i cittadini ed infine l’art. 21 della Costituzione che garantisce il diritto alla libertà di espressione del pensiero (compreso il diritto di cronaca) entro alcuni limiti; Nella Carta dei Diritto Fondamentali dell’Unione Europea all’art.7 “Rispetto della vita privata e della vita familiare” che recita: domicilio e delle sue comunicazioni> e all’art 8 “Protezione dei dati di carattere personale” della Carta, ove al co. 1 recita «Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano»; All’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo la quale dispone che ogni persona «ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza» e al conseguente art. 10 ove si specifica che la libertà di espressione può essere sottoposta a restrizioni necessarie «alla protezione della reputazione o dei diritti altrui» oppure «per impedire la divulgazione di informazioni riservate …». All’art. 16 del TFUE regolamenta la protezione delle persone fisiche sul trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e di tutti gli Stati membri, nell’esercizio delle competenze che rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione; La Direttiva 95/46, che disciplinava il diritto alla cancellazione dei dati personali seme dal quale nasce l’attuale art. 17 del GDPR; La Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, entrata in vigore il 5 maggio 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, recepita in Italia nel maggio 2018, col Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 regolamenta il trattamento dei dati da parte delle autorità di polizia e agevola la cooperazione transfrontaliera nella lotta contro la criminalità e il terrorismo; Il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ove all’art. 17 GDPR rubricato <<Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)>> che recita: <<L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:…>>”; Il diritto alla riservatezza tutelato dall’abrogato decreto legislativo n. 196 del 2003 Codice della privacy, oggi aggiornato dalla legge n. 160/2019, dal D.L. n. 53/2019, dal D.M. 15 marzo 2019 e dall’attuale decreto legislativo n. 101/2018 oggi in vigore; Le Linee Guida n. 5/2019 dell’European Data Protection Board che illustrano e chiariscono serie di criteri, in tutto sono 13, orientativi per le autorità garanti nazionali chiamate a gestire i reclami riguardanti richieste di deindicizzazione; Infine, ma non meno importante, l’art. 595 del codice penale “diffamazione”, che protegge la reputazione di ogni persona fisica. Il diritto all’oblio e il diritto alla cancellazione La cancellazione dei dati personali deve intendersi come la totale e definitiva eliminazione di ogni copia o riproduzione oppure nella anonimizzazione degli stessi, senza possibilità di re-identificazione. La Cassazione a Sez. Unite con sentenza n. 19681 del 2019 ha ricondotto “la deindicizzazione nel quadro di una classificazione che considera il medesimo come una delle tre possibili declinazioni del diritto all’oblio: le altre due sono individuate nel diritto a non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione e quello, connesso all’uso di internet e alla reperibilità delle notizie nella rete, consistente nell’esigenza di collocare la pubblicazione, avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto attuale”. Il titolare del trattamento dei dati personali ha l’obbligo di procedere alla cancellazione automatica dei dati quando ne ricorrono le condizioni e indipendentemente dall’esercizio dell’interessato (Considerando 39), così come l’interessato, senza formalità predefinite (Considerando 59), ricorrendo alcune condizioni, può richiedere la cancellazione dei dati personali al titolare del trattamento. L’art. 17 co 3 del GDPR stabilisce che non si procede alla cancellazione, “nella misura in cui il trattamento sia necessario” elencando una serie di motivi apparentemente in conflitto con quanto riportato nei paragrafi precedenti, ad esempio se il trattamento sia necessario all’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione. Deindicizzazione dei link (o de-listing) dai motori di ricerca La deindicizzazione deve riguardare l’identità digitale dei soggetti interessati che si sentono disturbati o importunati dal riemergere di vecchie notizie fornendo una rappresentazione della loro identità personale ormai non più attinenti alla loro vita attuale. La digitalizzazione di tutti i grandi e piccoli fatti di cronaca riportati dal giornale locale o dal quotidiano a tiratura nazionale fa sì che la notizia circoli sulle pagine web delle testate per anni (con annesso archivio storico prima solo cartaceo e consultabile da pochi soggetti), rendono disponibili a tutti i fruitori del web l’accesso agli articoli pubblicati ipoteticamente per sempre. La indicizzazione automatica attuata dai motori di ricerca attraverso i loro algoritmi riesce a rendere le notizie fruibili attraverso una semplice ricerca inserendo il nome del soggetto interessato dall’utente “una query” (o keyword, parola chiave). Il motore di ricerca visualizza
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Alla moglie anche il danno morale per le minacce del marito
Cassazione: alla moglie, vittima di aggressioni fisiche e verbali da parte del marito, non spetta solo il risarcimento del danno biologico derivante dalle lesioni ma anche il ristoro del danno morale causato dalle minacce. Danno morale per minacce al coniuge Accolto il ricorso incidentale della moglie, rigettato invece quello del marito, con conseguente rinvio alla Corte di appello per determinare in favore della donna anche il risarcimento dei danni morali ed esistenziali che le sono stati riconosciuti in sede penale, ma negati in sede civile. Alla stessa, in via equitativa, è stato riconosciuto solo il danno biologico per le lesioni, ma sono state trascurate le sofferenze e quindi il risarcimento per danno morale e alla vita di relazione, conseguenti alle minacce le sono state rivolte dal marito. Questa la decisione della Cassazione, contenuta nell’ordinanza n. 12009/2022. La vicenda processuale In primo grado un marito viene condannato per i reati ascritti commessi nel 2014 in danno della moglie e condannato a due anni di reclusione e al risarcimento di 7000 euro. La Corte di Appello modifica la decisione perché non è stato soddisfatto il principio dell’oltre ragionevole dubbio. L’uomo viene quindi condannato a sei mesi di reclusione per i soli reati di minaccia e lesione e al pagamento del risarcimento disposto in primo grado. La Cassazione annulla la decisione in relazione alle statuizioni civili e rinvia al giudice di appello per la determinazione del risarcimento. A questo punto la Corte di appello, in sede di rinvio, determina il risarcimento del danno in favore della moglie in € 2.000,00 per l’assenza di una consulenza tecnica sulle condizioni fisiche della donna, ricorrendo per la quantificazione al criterio equitativo puro. Determinazione equitativa del solo danno biologico Contro la decisione ricorrono in via principale il marito e in via incidentale la moglie. Con il ricorso principale il marito lamenta l’erronea applicazione del criterio equitativo puro per la quantificazione dei danni perché a tale fine è necessaria la certezza sull’an e l’incertezza non superabile sul quantum. Presupposto quest’ultimo non sussistente visto che la moglie, pur avendone la possibilità, non ha offerto elementi finalizzati a determinare il preciso ammontare del danno. In questo caso quindi la quantificazione, in base al criterio equitativo, ha sopperito all’inerzia probatoria della danneggiata. Da parte sua, la moglie, con ricorso incidentale lamenta il solo risarcimento del danno biologico, trascurata infatti del tutto la richiesta risarcitoria relativa al danno morale e alla vita di relazione, che le erano stati riconosciuti in sede penale. Indubbia la sofferenza della moglie per le minacce La Cassazione adita, se da un lato respinge il ricorso principale del marito perché infondato, accoglie quello della moglie per le ragioni che seguono. Infondato il ricorso del marito perché il potere di liquidazione in via equitativa conferito al giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità, se nel motivare la decisione lo stesso indica il percorso logico e giuridico seguito. Sufficiente che la sua decisione abbia tenuto conto della situazione processuale nel suo complesso. Diverse invece le considerazioni e le conclusioni svolte in relazione al ricorso incidentale della moglie. In effetti, rilevano gli Ermellini, la Corte di Appello, nel quantificare il risarcimento di 2000 euro in favore della danneggiata, ha trascurato di riconoscere il ristoro anche del danno morale e alla vita di relazione che le sono stati causati dal marito e che le sono stati riconosciuti in sede penale. Indubbio infatti che le minacce e le offese rivolte alla donna nelle occasioni analizzate, abbiano provocato alla stessa “per elementare ragionamento logico, una sofferenza continua e di facile comprensione nell’arco temporale individuato, aldilà ed a prescindere dalla qualità delle relazioni e dei ruoli dei coniugi all’interno della stessa che non legittimava comunque l’uso della violenza.” Ha quindi errato la Corte di Appello nel riconoscere solo il danno da inabilità temporanea per i sette giorni di lesioni cagionate dal marito, che ha arrotondato da 1029,00 euro a 2000 per ristorare le sofferenze derivante dalla minacce, trascurando le voci ulteriori di danno morale alla vita di relazione.