Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Che fare se l’altro automobilista non si fa più vivo dopo un incidente?

Come comportarsi se uno dei due automobilisti prima si dichiara collaborativo e si offre di risarcire il danno ma poi scappa e non si fa più vivo? Che fare se l’altro automobilista non risponde? Come ottenere il risarcimento del danno in questi casi in cui, per fiducia e magari per una certa dose di ingenuità, non si è firmato un Cid? A quale assicurazione rivolgersi e come fare per dimostrare le proprie ragioni? Ecco alcuni chiarimenti pratici. Il Cid è necessario? Per ottenere il risarcimento conseguente a un incidente stradale non è necessario firmare il Cid. Il modulo di constatazione amichevole serve solo ad accelerare i tempi di liquidazione del risarcimento, normalmente di 60 giorni per i danni al veicolo e di 90 giorni per quelli ai conducenti e passeggeri, che diventano quindi rispettivamente di 45 e 60 giorni. Il Cid vincola le parti: ragion per cui l’automobilista che lo firma non può poi fornire una versione diversa dei fatti. L’assicurazione tuttavia non è obbligata a dare per certa la versione dei fatti esposta nel Cid (diversamente, sarebbe facile compiere truffe ai suoi danni). È legittimo escludere l’assicurazione in caso di incidente? La legge non impone alle parti coinvolte in un incidente di coinvolgere le rispettive assicurazioni. Queste ben possono accordarsi tra loro per la quantificazione e successiva liquidazione del sinistro. Devono chiaramente trovare un’intesa, in assenza della quale ciascuna può rivolgersi alla propria compagnia per esporre le proprie ragioni. È anche vero che, se il Codice civile impone di effettuare la denuncia di sinistro entro 3 giorni dall’incidente (salvo che la polizza indichi un termine superiore), è altresì principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui un’eventuale tardiva denuncia non pregiudica la possibilità di ottenere il risarcimento a meno che ciò non sia avvenuto dolosamente e l’assicurazione dimostri di averne subìto un danno. A chi presentare la richiesta di risarcimento del danno? La richiesta di risarcimento del danno va presentata presso la propria assicurazione che incaricherà un perito al fine di verificare i danni alle auto e un altro (un medico legale) per accertare le eventuali lesioni fisiche. Che fare se l’altro automobilista non si fa più vivo? È bene precisare che il comportamento dell’automobilista che, dopo l’incidente non si ferma, costituisce un illecito: amministrativo se non ci sono feriti (punito con una sanzione da 296 a 1.184 euro) e penale invece se ci sono feriti (in tal caso, scatta il reato di fuga, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni). Alla fuga è equiparato il comportamento di chi si ferma solo pochi minuti e poi va via senza attendere la polizia. Diversa è l’ipotesi dell’automobilista che, si ferma, offre la propria disponibilità alla liquidazione del risarcimento “in proprio” (senza cioè coinvolgere le assicurazioni), pur senza la compilazione del Cid. In tale ipotesi, se questi non si fa più vivo e non risponde al telefono, come ci si deve comportare? È sufficiente recarsi alla propria assicurazione, come anticipato anche dopo i 3 giorni necessari alla denuncia di sinistro, e presentare la richiesta di risarcimento, esponendo tutto il fatto e la descrizione dell’incidente. L’assicurazione effettuerà ugualmente le proprie indagini e poi liquiderà il risarcimento al proprio assicurato. Di tanto sarà informata l’assicurazione della controparte che, nel caso in cui riconosca la responsabilità del proprio assicurato di almeno il 51%, gli aumenterà la classe di merito “bonus/malus” e quindi il premio della polizza. Dunque, è bene sapere che, anche in caso di mancata collaborazione da parte dell’altro automobilista, si può autonomamente procedere con la richiesta di risarcimento e ottenere l’indennizzo dovuto. Che fare se non si hanno prove dell’incidente stradale? L’assenza di testimoni per dimostrare le proprie ragioni non è ostativa all’ottenimento di un risarcimento. Le responsabilità possono essere ricostruite ex post anche attraverso le cosiddette presunzioni, ossia indizi. Si tratta, ad esempio, della documentazione fotografica, della segnaletica, delle perizie che verificano i punti di contatto tra le auto e l’entità dei danni (dai quali si possono desumere una serie di elementi come la velocità o il mancato rispetto della precedenza).

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Cosa si deve fare in caso di incidente?

Sinistro stradale: come farsi risarcire. La denuncia di sinistro, le prove e i documenti, la richiesta di risarcimento, l’indagine e la liquidazione del danno.   A stabilire cosa si deve fare in caso di incidente sono una serie di leggi e norme sparse. In parte sono contenute nel codice delle assicurazioni, in altra parte nel codice penale ed in quello civile. Ragion per cui, non essendoci un testo unico, sarà bene spiegare, in modo pratico e schematico, cosa fare dopo un incidente, chi chiamare in caso di feriti, come comportarsi per avere il risarcimento dall’assicurazione, come provare di avere ragione e altre questioni pratiche che normalmente si pongono subito dopo un sinistro stradale e nel corso della successiva pratica di infortunistica stradale. Per sapere cosa si deve fare in caso di incidente dobbiamo partire proprio dall’immediatezza del fatto ossia la scena dello scontro. Come comportarsi subito dopo un incidente stradale? Il comportamento da tenere subito dopo un incidente e le responsabilità in caso di fuga variano a seconda che vi siano o meno feriti. In entrambi i casi, sarà necessario fermarsi per fornire all’altro conducente i propri dati personali, il numero della patente e gli estremi della propria polizza Rc-auto. Sarà opportuno effettuare delle fotografie alla strada e alle auto, avendo cura di inquadrare la scena dell’incidente sotto più prospettive e focalizzando l’obiettivo della macchina fotografica (o dello smartphone) sui punti di contatto e sui danni riportati dalle rispettive auto. Si dovrà poi chiamare la polizia municipale o la polizia stradale. Il loro intervento è doveroso in presenza di feriti; è meno probabile quando l’incidente è minimo e non vi sono danni a persone. In assenza di polizia, i conducenti dovranno preferibilmente redigere il Cid, anche detto «modulo di constatazione amichevole di sinistro». Non si tratta però di un obbligo giuridico, ma di un adempimento che serve ad accelerare le pratiche del sinistro. Difatti, in assenza di Cid, l’assicurazione ha 60 giorni per presentare l’offerta di risarcimento per il danno alle auto e 90 giorni per il danno alle persone; invece, con il Cid, i giorni sono rispettivamente 45 e 60. Se gli automobilisti non hanno con sé il Cid possono ben compilare un foglio in modo autonomo, indicando le rispettive generalità, polizze e numero patente, la descrizione del sinistro, del luogo e dell’orario in cui questo si è verificato, l’indicazione della responsabilità, dei danni riportati a persone e/o a cose, la data e la firma. Il Cid o il documento stilato dalle parti dovrà poi essere presentato all’assicurazione per effettuare la cosiddetta «denuncia di sinistro» (di cui parleremo a breve). Quanto alle auto che intralciano la strada, laddove si tratti di un sinistro che non ha procurato danni gravi a cose e/o a persone, sarà bene sgombrare la carreggiata. Diversamente, le auto vanno lasciate dove si trovano sino all’intervento della polizia, avendo cura di posizionare il triangolo rosso a catarifrangenti ai margini della carreggiata, a non meno di 50 metri dal luogo del sinistro (la distanza sarà maggiore in caso di strade ove la velocità di percorrenza può essere elevata). Cosa succede se una persona non si ferma dopo un incidente? L’obbligo di fermarsi per scambiare i propri dati comporta una responsabilità: amministrativa in caso di incidente senza feriti, penale se invece ci sono feriti. Nel caso di incidente senza feriti, chi scappa è soggetto a una sanzione amministrativa da 296 a 1.184 euro. Se però il danno procurato all’altra auto è grave può scattare anche l’obbligo di sottoporre a revisione l’auto e la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi. Nel caso di incidente con feriti, chi scappa può essere denunciato per il reato di fuga e rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni. L’illecito penale scatta anche nei confronti di chi, ritenendo che l’altro conducente non si sia fatto nulla, si allontana col consenso di quest’ultimo. L’obbligo di fermarsi, infatti, è rivolto a consentire l’arrivo delle autorità per la redazione del verbale. Se le ferite sono gravi, c’è anche l’obbligo di prestare soccorso che non richiede certo di improvvisarsi medici ed eseguire manovre, ma di chiamare le autorità preposte come, ad esempio, l’ambulanza, il 118, la polizia, i carabinieri, ecc. In base al codice della strada, chiunque non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è responsabile del reato di omissione di soccorso ed è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni. Come ottenere il risarcimento se l’altra auto scappa? Se l’altra auto scappa è possibile fare domanda di risarcimento al Fondo di Garanzia Vittime della Strada gestito da Consap. Per accedere al risarcimento del Fondo non è necessario sporgere la denuncia contro l’altro conducente, ma bisogna essere in grado di dimostrare che, alla luce della dinamica e dell’entità del sinistro, del luogo e delle circostanze concrete, è stato impossibile prendere il numero della targa dell’altro conducente. Il Fondo risarcisce tutti i danni alle persone coinvolte. Invece, i danni alle auto vengono risarciti dal Fondo solo a patto che vi siano stati danni gravi alla persona e con una franchigia di 500,00 euro. Una volta scaricato il modulo per la richiesta di risarcimento dal relativo sito, il Fondo di Garanzia nomina un’assicurazione sul luogo di residenza del danneggiato per la verifica dei danni e la materiale liquidazione del danno. Tutta la procedura è descritta sul sito di Consap, Fondo di Garanzia Vittime della Strada. La denuncia di sinistro Ciascun automobilista è chiamato a comunicare il sinistro, alla propria assicurazione, entro tre giorni da quando questo si è verificato, salvo un maggior termine indicato nella propria polizza. Tuttavia, il mancato rispetto di tale termine non determina la perdita del diritto al risarcimento a meno che l’omissione sia dolosa e l’assicurazione dimostri che, da essa, ne ha subìto un danno. Per la

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Nel processo civile gli sms e le mail hanno piena efficacia di prova?

I fatti provati con email e sms sono validi?  È da anni ormai che, nelle aule di giustizia, si discute se alle chat, agli sms, alle email e agli screenshot possa essere attribuito valore di prova in un processo civile o penale. Se per quest’ultimo però i giudici si sono subito dichiarati favorevoli, nel civile c’è stata qualche riluttanza. E ciò perché l’articolo 2712 del Codice civile stabilisce che le “riproduzioni meccaniche” – tra cui vengono appunto ricondotti sms, chat ed email – hanno valore solo se non sono disconosciute, in processo, dalla controparte. Una recente sentenza del tribunale di Savona aggiunge un importante tassello a questa diatriba stabilendo che i fatti provati con email e sms sono validi. Cerchiamo di fare il punto della situazione. Un sms o una chat possono essere prova? Un illecito può essere provato anche attraverso le parole contenute in una chat, in un sms o in una email che, a tal fine, potrebbero entrare in un processo tramite lo screenshot. L’articolo 2712 del Codice civile subordina però tale possibilità al mancato disconoscimento dell’autenticità di tale riproduzione da parte dell’avversario. In pratica, se colui contro il quale tale documento viene prodotto non si oppone, lo stesso acquista il valore di prova. Ma la Cassazione ha anche detto che non basta una generica opposizione: va anche fornita una valida motivazione delle ragioni per cui lo screenshot – che tutti sappiamo poter essere modificato anche con un normale programma di photo editing – non corrisponde all’originale della chat. Ecco quindi che, per dare valore di prova a quanto affermato in una discussione telematica, è necessario che questa sia prodotta in un processo e che la controparte non fornisca validi elementi di contestazione. Che succede se viene contestata l’email o l’sms? Il problema fondamentale delle email e degli sms è che non garantiscono la certezza del ricevimento da parte del destinatario, come invece succede con una raccomandata o una pec. Quindi, in assenza di un’attestazione che abbia pieno valore di prova circa il loro contenuto e la conoscenza acquisita dalla controparte, queste non possono fornire una dimostrazione certa dei fatti rappresentati. Senonché la prova può essere acquisita anche in altro modo: ad esempio dal comportamento del ricevente che potrebbe aver risposto al messaggio o averlo inoltrato a terzi. Si pensi al licenziamento intimato con una email che venga prontamente contestato nel termine di 60 giorni, comportamento questo che attesta inequivocabilmente il fatto che il lavoratore abbia letto il messaggio, potendosi così difendere. Il giudice può dare valore di prova a email, chat ed sms? Il tribunale di Savona non fa che confermare quanto abbiamo appena detto: è vero che le chat, gli sms e le email non garantiscono certezza né in merito al loro contenuto, né con riferimento al ricevimento degli stessi; ed è anche vero che, se contestate dall’avversario, non possono avere il valore di prova. Tuttavia l’eventuale disconoscimento di tale conformità non impedisce al giudice di accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, compresi gli indizi (ossia le “presunzioni”). Il che significa che, anche opponendosi alla produzione di un sms o di una chat, il tribunale potrebbe riconoscere ad essi valore di prova se confermati dagli altri elementi presenti in giudizio come ad esempio lo stesso comportamento tenuto dal destinatario. Dunque, ove la contestazione (con questo specifico contenuto) vi sia stata, la riproduzione, pur perdendo il suo pieno valore probatorio, conserva tuttavia il minor valore di un semplice elemento di prova, che può essere integrato da ulteriori elementi.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Cessazione mantenimento e diritto di abitazione

Sia la raggiunta indipendenza economica che lo stato di disoccupazione incolpevole dovuto a inerzia determinano la cessazione del mantenimento e del diritto di abitazione.  È a tutti noto che, in caso di separazione di una coppia (sposata o di fatto), il giudice accorda il diritto di abitazione nell’ex casa coniugale al genitore con cui il figlio va abitualmente a vivere, anche se l’immobile è di proprietà esclusiva dell’altro. Statisticamente, nella gran parte dei casi, è la madre a tenere sia il figlio che la casa. A questo punto, è normale chiedersi: fino a quanto dura tale diritto? Nel momento in cui il figlio perde il mantenimento la madre deve lasciare casa? La risposta è stata fornita più volte dalla giurisprudenza. Il giudice assegna sempre la casa all’ex moglie? Non perché una coppia si separa, la casa finisce sempre all’ex moglie. Due sono le condizioni affinché ciò avvenga. Innanzitutto, la coppia deve avere un figlio che deve essere ancora minorenne o, se maggiorenne, non ancora autosufficiente dal punto di vista economico. In secondo luogo, la madre deve essere designata dal giudice come il genitore “collocatario”, quello cioè con cui il figlio andrà a vivere e quindi a risiedere. In pratica, la casa segue il figlio: il genitore che ottiene la collocazione del figlio può rimanere nella casa coniugale. Se non mi sposo, la casa va alla mia ex col figlio? Spesso, la gente crede di poter mettere al riparo la casa non sposandosi. Tuttavia, la regola dell’assegnazione della casa coniugale vale anche in presenza di una coppia di fatto. Se la mia ex ha una casa, le spetta la mia? Il giudice attribuisce al coniuge collocatario del figlio la casa coniugale, quella cioè dove prima la famiglia viveva. Quindi, se anche la madre è proprietaria di una propria abitazione (usata dalla famiglia come “seconda casa”), ciò non influirà sul suo diritto a continuare a restare nell’ex casa del marito o del compagno. Scopo infatti dell’assegnazione della casa coniugale è evitare che il figlio debba patire – oltre alla rottura dell’unione familiare – anche un trasferimento. Insomma, si vuol fare in modo che il bambino o il giovane continui a vivere nello stesso habitat domestico. Come non lasciare la casa all’ex moglie? Chi ha una casa di proprietà che non vuol lasciare all’ex, dovrà fare in modo che in essa non si svolga la vita familiare: dovrà cioè adibire a dimora abituale della famiglia un altro immobile. Perché solo su questo spetta il diritto di abitazione. Quando la moglie deve lasciare casa al marito? La moglie deve lasciare la casa se non ci va a vivere o se decide di trasferirsi altrove. È altresì tenuta a restituire l’immobile al marito se il figlio va a vivere da solo; il fatto che quest’ultimo frequenti l’università e faccia regolare ritorno a casa non è sufficiente per perdere il diritto di abitazione. Se il figlio perde il mantenimento la madre deve lasciare la casa? Poniamo ora il caso di un figlio che, nonostante l’acquisizione di un titolo di studio e un’età avanzata, non abbia ancora trovato un lavoro. Per la giurisprudenza questa è una tipica situazione in cui il ragazzo perde il diritto al mantenimento. Superati i 30 anni, al padre non è neanche richiesto dimostrare l’inerzia del figlio nella ricerca del lavoro: dopo una certa età, si presume lo stato di disoccupazione colpevole. Detto ciò, secondo una recente pronuncia del tribunale di Foggia, una volta che il figlio perde il diritto al mantenimento – sia perché raggiunge una sua stabilità economica, sia perché al contrario, nonostante l’età, non fa nulla per cercare lavoro – la madre deve lasciare la casa all’ex marito. E difatti non c’è più alcun habitat da tutelare per i figli. Al massimo, la donna potrà chiedere un aumento dell’assegno di mantenimento per se stessa anche perché dovrà cercarsi un altro alloggio. È chiaro allora che, insieme alla madre, anche il figlio dovrà andare via perché, cessando l’obbligo di mantenimento in capo ai genitori, questi perde anche il diritto di restare in casa loro.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Quando si può essere incriminati per atti osceni

Cosa si intende per atti osceni, per luogo pubblico e per luoghi abitualmente frequentati da minori. Gli atti osceni in luogo pubblico costituivano, un tempo, reato. Nel 2016, tale comportamento è stato depenalizzato. Oggi, pertanto, si viene punti con una sanzione amministrativa che va da 5.000 a 30.000 euro. Tuttavia, residuano ancora alcune ipotesi in cui tale comportamento continua a costituire illecito penale. E, poiché in proposito la legge è piuttosto generica, bisogna rifarsi alle indicazioni della Cassazione per comprendere, con maggiore precisione, quando gli atti osceni sono reato. Cosa sono gli atti osceni in luogo pubblico? La legge non dice cosa si debba intendere per «atti osceni». La giurisprudenza ha chiarito che non si tratta solo dell’atto sessuale in sé (si pensi alla coppietta) o dei preparativi all’atto stesso (toccamenti e simulazione, con esclusione dei soli baci), ma anche del toccamento lascivo di parti intime del proprio corpo, sia pure al di sopra dei vestiti. L’autoerotismo è quindi un atto osceno. Anche l’esibizione in pubblico degli organi genitali rientra negli atti osceni e, in generale, qualsiasi comportamento esibizionistico attinente alla sfera della sessualità (si pensi a una persona che guidi completamente nuda o al passeggero che sporga le natiche alle altre auto, sia pure in gesto di scherno). Più in generale, bisogna ricomprendere negli atti osceni, qualsiasi attività in grado di offendere il sentimento della morale sessuale e del pudore così da destare, in chi possa assistervi, disgusto e repulsione. A fronte di tale accezione molto ampia, c’è anche chi sostiene un’interpretazione più restrittiva, facendovi rientrare solo quell’attività che, di per se stessa, sia «gravemente lesiva» del pudore pubblico. Esempi di atti osceni A titolo di esempio, va ricordato che sono stati, in questi ultimi anni, ritenuti atti osceni e puniti come tali: il coito commesso in un giardino pubblico, la masturbazione commessa in una biblioteca pubblica; l’aver mostrato i genitali a una ragazza, standosene seduto in automobile ferma sulla pubblica via; l’aver toccato (sia pure al di sopra degli abiti) parti intime del corpo di una ragazza consenziente (se non fosse consenziente, si integrerebbe il reato di violenza sessuale). Vetri appannati: è reato di atti osceni?  Gli atti osceni sono stati esclusi invece nel caso di chi ha avuto rapporti carnali con una donna in un’autovettura i cui vetri erano appannati al punto tale da non permettere di vedere cosa stesse accadendo all’interno, oppure i cui vetri erano stati accuratamente coperti dall’interno con stoffa o giornali. Atti osceni: cosa si intende con “luogo pubblico”? Elemento essenziale per punire gli atti osceni è che essi avvengano in luogo pubblico. Gli atti osceni consumati in casa propria o in un luogo privato (ad esempio un circolo) non costituiscono illecito. È luogo pubblico quello continuamente libero e accessibile, di diritto o di fatto, a tutti o a un numero indeterminato di persone. Lo è ad esempio un vicolo cieco, un cunicolo di collegamento di due gallerie di autostrada, il ponticello sotto la ferrovia. Si rientra negli atti osceni anche nel caso in cui l’azione si consumi nell’auto parcheggiata in orario notturno in una strada secondaria o anche buia, in quanto tali circostanze non eliminano in modo assoluto l’eventualità che i comportamenti osceni possano essere percepiti da occasionali passanti. Bisognerebbe avere allora l’accortezza di oscurare i vetri con giornali. Il luogo è pubblico anche se completamente deserto, come un bosco. Conta la possibilità astratta che chiunque possa venire, per quanto remota sia tale possibilità. È stato altresì escluso che possa essere ritenuto un luogo pubblico un’aperta campagna di proprietà privata e lontana da strade e da case. Quando gli atti osceni sono reato? Gli atti osceni continuano ad essere reato quando sono consumati in luoghi abitualmente frequentati da minori o nelle immediate vicinanze. Secondo la Cassazione, vi sono due tipi di luoghi abitualmente frequentati da minori:   – quelli per vocazione strutturale;   – quelli per elezione specifica (ossia perché divenuti, convenzionalmente, luogo di ritrovo di minori). Nella prima categoria troviamo, ad esempio, la scuola, o il cortile di questa, una sala giochi, un campetto di calcio, i luoghi di formazione fisica e culturale, gli impianti sportivi, le ludoteche, i giardini muniti di giostre per i bambini, di scivoli e altalene. Secondo la giurisprudenza, invece, non è un luogo abitualmente frequentato da minori un parco pubblico dove non vi sono appositi spazi ricreativi per bambini. Nella seconda categoria troviamo invece quei luoghi che, di volta in volta, sono scelti dai minori come punto di abituale incontro o socializzazione ove si trattengono per un termine non breve. Gli esempi possono essere: un muretto sulla strada pubblica, il parcheggio di un centro commerciale, i piazzali adibiti a luogo ludico, il cortile condominiale, le strade e le piazze notoriamente luogo di incontro di adolescenti, quella parte dei giardini pubblici specificamente attrezzata per lo svago dei bambini e dei ragazzi più piccoli (ad esempio per la presenza di una pista di pattinaggio o un campetto di pallavolo, o con uno stagno e le anatre), ivi comprese le zone ad esse limitrofe. Cosa si intende per luogo abitualmente frequentato da minori Come abbiamo appena visto, gli atti osceni, normalmente illecito amministrativo, diventano reato solo quando compiuti in un luogo abitualmente frequentato da minori o nelle immediate vicinanze. Oltre a tutti gli esempi appena fatti nel paragrafo precedente, è bene ricordare che, secondo la Cassazione, per «luogo abitualmente frequentato da minori» non si intende un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico. Il fatto che, in un vagone del treno o su una strada di città, possano potenzialmente trovarsi bambini non ne fa luoghi “abitualmente frequentati da minori”. Pertanto, in tali casi, non si verifica il reato ma si rientra nell’ambito dell’illecito amministrativo.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Assegno divorzile alla ex che dimostra le rinunce professionali

Cassazione: la differenza reddituale tra ex coniugi e la prova che la condizione reddituale deteriore della moglie è conseguenza delle rinunce ad occasioni lavorative migliori giustificano l’assegno divorzile Assegno di divorzio La ex moglie che lavora da anni, che percepisce uno stipendio assai inferiore rispetto alla pensione del marito e che in giudizio dimostra di aver rinunciato a occasioni di lavoro più redditizie per far fronte ai bisogni della famiglia, deve essere compensata per i sacrifici fatti. Queste le motivazioni che hanno portato la Cassazione, con l’ordinanza n. 12800/2022, ad accogliere il ricorso di una ex moglie a cui, in sede di appello, è stato negato l’assegno di divorzio. Negato assegno di divorzio alla ex moglie In sede di appello viene respinta l’impugnazione della ex contro la parte della sentenza di divorzio che le ha negato il riconoscimento dell’assegno di divorzio nella misura di almeno 400 euro. Per il giudicante, stante la natura composita dell’assegno divorzile, ossia compensativa, perequativa e assistenziale, tra i due coniugi non è presenta una disparità economica tale da giustificare l’assegno anche perché la moglie lavora e di fatto è economicamente autosufficiente. In ogni caso il divorzio attenua il vincolo di solidarietà familiare. Disparità e rinunce legittimano l’assegno La moglie ricorre in Cassazione contro la decisione della Corte sollevando due motivi di doglianza.   – Con il primo contesta della decisione della Corte di averle negato il riconoscimento dell’assegno basandosi solo sulla mancanza di differenza reddituale tra i coniugi.   – Con il secondo invece invoca la nullità della sentenza per non aver tenuto conto, nonostante le prove documentali, della effettiva differenza economica tra i coniugi, visto che il marito ha una pensione di 2300 euro (ed è titolare di un immobile), mentre la stessa ha uno stipendio di 1135,00 euro (e deve pagare il canone di locazione dell’immobile in cui vive) e che la stessa ha rinunciato per la famiglia a occasioni di lavoro più redditizie. Vanno compensate le rinunce professionali fatte per la famiglia La Cassazione accoglie il ricorso in quanto i motivi sollevati dalla ex moglie, trattati unitamente, sono fondati. Dopo avere richiamato i principi in materia di assegno divorzile della SU n. 18287/2018 la Cassazione evidenzia come la Corte d’appello, dopo avere richiamato la natura composita dell’assegno, abbia poi negato la misura sostenendo che con il divorzio il vincolo di solidarietà si attenui e che nel caso di specie, poiché non vi è una disparità reddituale l’assegno divorzile non spetti alla ex moglie. Al riguardo la Cassazione fa presente che nel caso di specie la Corte abbia in realtà trascurato il fatto che la donna si sia trovata in una situazione reddituale deteriore rispetto al marito, dimostrando con prove documentali la rinuncia della stessa a occasioni di lavoro migliori per contribuire ai bisogni della famiglia, con un sacrificio di tipo economico, che deve essere compensato. Occorre quindi riconoscere alla ex un assegno di divorzio tale da garantirle autosufficienza e indipendenza secondo un criterio di normalità, compensandola per il sacrificio e per le rinunce a occasioni professionali e reddituali fatte per la famiglia.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Carichi pendenti: risulta se sono indagato?

Istanza ex art. 335 c.p.p.: cos’è e a cosa serve? Cosa c’è scritto nel certificato dei carichi pendenti? Cosa si può fare quando si è indagati? In questo preciso istante potresti essere indagato dalla Procura e non saperne nulla. È possibile? Certo: la legge stabilisce che le attività investigative dell’autorità giudiziaria sono coperte dal massimo riserbo. Soltanto se bisogna compiere atti ai quali deve necessariamente assisterti un avvocato, verrai avvisato delle indagini in corso. Insomma: se qualcuno ti denuncia, non è tuo diritto esserne informato. Giunto a questo punto, ti starai chiedendo: come sapere se sono indagato? Se sono indagato risulta nei carichi pendenti? Per sapere se sei sotto indagine puoi fare una specifica istanza alla Procura della Repubblica; questa richiesta, però, non va confusa con i carichi pendenti, che sono un’altra cosa. Ma non voglio anticiparti troppo. Se l’argomento ti interessa e vuoi saperne di più, prosegui con la lettura, perché risponderemo insieme alla domanda posta nel titolo: se sono indagato risulta nei carichi pendenti? Vediamo. La polizia deve avvisarmi se sono stato denunciato? Come detto in apertura, nessuno deve avvertirti se sei stato denunciato: ciò accade perché le indagini delle autorità sono segrete. È però possibile che ti siano notificati alcuni atti che rappresentano un importante campanello di allarme: uno di questi è l’invito ad eleggere domicilio per le future comunicazioni. Quando invece la Procura deve compiere qualche atto investigativo per cui la legge prescrive la presenza necessaria dell’avvocato (l’interrogatorio, ad esempio), allora ti verrà notificato l’avviso di garanzia, in cui potrai leggere anche per quale reato sei indagato. Come sapere se sono indagato? Se non hai ricevuto alcun tipo di comunicazione da parte della polizia, per sapere se sei indagato devi fare un’istanza alla Procura della Repubblica, chiedendo espressamente di sapere se il tuo nominativo è iscritto all’interno del registro delle notizie di reato. Si tratta della ben nota “istanza ex art. 335 c.p.p.”, che puoi presentare anche personalmente senza l’ausilio di un avvocato. A seguito di questa richiesta, la Procura ti dirà se ci sono iscrizioni suscettibili di comunicazione, cioè se sei indagato o meno. Carichi pendenti: risulta se sono indagato?  Eventuali indagini in corso non risultano dai cosiddetti “carichi pendenti”. Questo certificato, infatti, contiene solamente i processi per cui sei attualmente imputato, non anche le semplici indagini. In pratica, il certificato dei carichi pendenti ti dice in quali giudizi sei imputato, ma nulla dice in merito a eventuali investigazioni in corso. Nei carichi pendenti non sono dunque riportati i procedimenti definiti con sentenza irrevocabile, né quelli ancora nella fase delle indagini preliminari, ma solo i procedimenti per i quali è stata esercitata l’azione penale e non è intervenuta sentenza definitiva. Per questa ragione, l’unico modo per sapere se sei indagato è di fare istanza ex art. 335 c.p.p. alla Procura della Repubblica. Cosa posso fare se sono indagato? Se a seguito di istanza in Procura o di avviso di garanzia scopri di essere indagato, non farti prendere dal panico: la prima cosa che devi fare è consultare un avvocato, il quale ti suggerirà quali sono i passi utili da compiere. Devi sapere, però, che le indagini, fino a che non saranno concluse, sono coperte dal più assoluto riserbo: pertanto, non potrai chiedere di visionare il fascicolo del pubblico ministero, né tantomeno potrà farlo un avvocato per te. A questo punto, visto che non puoi vedere i documenti che ci sono in Procura, probabilmente ti starai chiedendo: «A cosa serve sapere che sono indagato?». Sapere di essere sotto la lente degli inquirenti ti consente non solo di nominare un avvocato per consigliarti con lui, ma anche di compiere alcune attività importanti, come:   – depositare memorie difensive;   – chiedere di incontrare il pubblico ministero che segue le indagini per poterci parlare in maniera informale;   – incaricare il proprio avvocato di compiere investigazioni difensive, consistenti ad esempio nel raccogliere dichiarazioni di persone che hanno assistito ai fatti;   – riconciliarsi con la presunta persona offesa, magari offrendo anche un risarcimento, ottenendo così la remissione della querela e la conseguente estinzione del procedimento (se il reato non è procedibile d’ufficio);   – eleggere domicilio presso il proprio difensore, cosicché ogni comunicazione non giungerà più a casa tua. Questo ti consentirà di mantenere un certo riserbo con i vicini e i tuoi stessi familiari (nel caso in cui tu non voglia far sapere nulla), oltre che consentirti di spostarti senza temere che qualche notifica vada perduta.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Certificato carichi pendenti: cos’è e a cosa serve

Il certificato dei carichi pendenti, previsto dagli artt. 6-8 del TU Casellario giudiziale, è un documento che contiene i procedimenti penali in corso a carico di un soggetto e viene rilasciato su richiesta Cos’è il certificato dei carichi pendenti Previsto e disciplinato dagli articoli 6-8 del Testo Unico casellario giudiziale D.P.R. n. 313/2002, il certificato dei carichi pendenti è un documento da cui risultano i procedimenti penali in corso (anche presso le procure distrettuali antimafia) a carico di un determinato soggetto, compresi eventuali giudizi di impugnazione. Indica quindi la presenza o meno di carichi pendenti, a differenza del certificato del casellario giudiziale che indica la presenza di provvedimenti di condanna a carico del soggetto. Il certificato ha una validità di sei mesi dalla data di rilascio. Le iscrizioni nel casellario sono eliminate:   – al compimento dell’ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono;   – alla cessazione della qualità di imputato ex art. 60, comma 2, c.p.p. Cosa si intende per carico pendente Per fare chiarezza, il carico pendente è una definizione di natura penalistica che descrive lo status del soggetto imputato (non più indagato quindi nelle indagini preliminari) che ha a suo carico dei procedimenti penali pendenti, ossia ancora in corso. Cosa contiene il certificato dei carichi pendenti Il certificato dei carichi pendenti, si limita ad indicare l’esistenza (o meno) dei carichi pendenti che risultano a carico di un determinato soggetto e per questo si distingue, quindi, dal certificato del casellario giudiziale, che attesta invece la presenza di provvedimenti di condanna a carico del soggetto. Le iscrizioni riportate nel certificato dei carichi pendenti si riferiscono soltanto ai processi in corso (e ai relativi giudizi di impugnazione) innanzi al tribunale a cui accede la specifica procura dove il certificato è stato richiesto. Nel certificato però non risultano alcune iscrizioni, espressamente previste dall’art. 27 del T.U. del Casellario (ad esempio, le sentenze di condanna per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione; i provvedimenti emessi dal Giudice di pace; le condanne per contravvenzioni punibili con l’ammenda; ecc.). Chi può richiederlo Il certificato può essere richiesto:  – dall’interessato o da soggetto da lui delegato;   – dalle PP.AA. o dai gestori di pubblici servizi, quando è necessario per l’espletamento delle loro funzioni;   – dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione;   – dal difensore della persona offesa dal reato e del testimone.   In alcuni casi, il soggetto interessato non può richiedere personalmente il rilascio del certificato:   – per i minori di anni 16, la domanda deve essere presentata dal soggetto che ne esercita la potestà genitoriale;   – per gli interdetti, la domanda deve essere presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina;   – per la persona detenuta (o che è stata inserita in una comunità terapeutica), la richiesta può essere inoltrata per posta o a mezzo di un delegato, o, se sprovvista di documenti, con richiesta vistata dal direttore o dall’ufficio matricolare del carcere;   – per le richieste dall’estero, la domanda può essere presentata dall’interessato per posta o tramite un delegato. Dove si richiede Il certificato dei carichi pendenti, in attesa che venga attivato il casellario nazionale dei carichi pendenti, può essere richiesto a qualsiasi procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o residenza dell’interessato. Il certificato infatti, anche se in genere viene richiesto alla Procura che corrisponde al luogo di residenza dell’interessato, può essere rilasciato anche da una Procura diversa. In questo caso dal certificato emergeranno i procedimenti pendenti presso il relativo tribunale. Se infatti l’interessato vuole conoscere le pendenze in corso presso più uffici giudiziari, non deve fare altro che presentare la richiesta del certificato a tutte le procure della Repubblica interessate (ciò fino a quando non verrà attivato il casellario nazionale dei carichi pendenti). Per i minori il certificato è rilasciato dalla procura presso il tribunale per i minorenni. Come si richiede il certificato dei carichi pendenti La richiesta può essere presentata direttamente dall’interessato (o dal suo delegato) mediante l’apposito modello (disponibile sul sito del ministero della giustizia e qui sotto in pdf) unitamente al modello di delega), muniti di un valido documento di riconoscimento ovvero per posta. I cittadini extracomunitari che non hanno il passaporto devono allegare alla domanda la copia del permesso di soggiorno. L’interessato non è tenuto a motivare la richiesta del certificato dei carichi pendenti, salvo precisare l’uso cui è destinato se ne richiede il rilascio gratuito. Certificato carichi pendenti online Il sito del ministero della Giustizia, nella pagina dedicata all’interno della sezione “servizi al cittadino” offre la possibilità di prenotare online il certificato dei carichi pendenti presso qualsiasi ufficio locale del casellario. Per effettuare la prenotazione è necessario scegliere l’ufficio presso cui si andrà a ritirare il certificato, compilare, quindi inoltrare la richiesta di prenotazione on-line e stampare la ricevuta da presentare allo sportello dell’ufficio locale scelto. Il certificato, una volta pronto, sarà consegnato dopo aver pagato l’imposta di bollo e i relativi diritti di certificato, che come vedremo, possono essere con o senza urgenza. Fino a quando la richiesta non è presa in carico dall’ufficio, è possibile cancellare la prenotazione. Quanto costa il certificato carichi pendenti Ogni certificato dei carichi pendenti costa nel complesso 19,92, di cui 16 euro per la marca da bollo (una ogni due pagine) e 3,92 euro per i diritti di certificato. Inoltre, se il certificato è richiesto con rilascio nella stessa giornata devono essere pagati altri 3, 92 euro per i diritti di urgenza. Certificato carichi pendenti gratis Solo in alcuni casi il certificato dei carichi pendenti è gratuito, ossia quando lo stesso deve essere prodotto:   – nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10 L. 533/73);   – nelle procedure di adozione, affidamento di minori e affiliazione (art. 82 L.184/83);   – in un procedimento nel quale la persona è ammessa a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002) o deve essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Videosorveglianza e privacy

Videosorveglianza, solo l’8% delle telecamere sono segnalate da un regolare cartello, ma a chi le installa la privacy interessa poco o niente. Le città italiane sono sempre più digitali e invase dalle telecamere, ma per evitare di andare verso una società del controllo indiscriminato e non incorrere nelle pesanti sanzioni che sono previste dal GDPR è necessario cambiare urgentemente traiettoria rispetto agli scenari attuali. Da un lato, è promettente il comunicato diramato il 13 aprile 2022 dal Ministero dell’Interno, che rende nota la prossima erogazione di 27 milioni di euro a favore di 416 comuni che sono stati ammessi al finanziamento ministeriale per il potenziamento dei propri impianti di videosorveglianza, anche se adesso i rispettivi uffici tecnici e gli organi di polizia locale che hanno ottenuto il via libera per accedere ai contributi economici dovranno affrettarsi a preparare i relativi progetti tecnici esecutivi in linea con tutte le prescrizioni delle leggi vigenti. Tra le normative da rispettare, i comuni dovranno prestare particolare attenzione a quelle riguardanti la tutela della privacy e la protezione dei dati personali, e non si tratta di un compito di poco conto che può essere considerato un mero adempimento burocratico da gestire sbrigativamente, non solo per la complessità delle stesse norme, ma soprattutto perché in Italia il 71% delle sanzioni per violazioni del GDPR sono state irrogate proprio nei confronti di enti pubblici, i quali si trovano quindi a camminare su un terreno che per loro è tipicamente scivoloso. E se nel secondo semestre del 2021 il Garante aveva già puntato la lente sulla conformità dei trattamenti di dati personali effettuati attraverso le telecamere, non è certamente un caso che per il secondo semestre consecutivo, anche nel piano delle attività ispettive della prima metà del 2022 l’Authority abbia di nuovo inserito il controllo dei sistemi di videosorveglianza, denotando così le proprie intenzioni di continuare a monitorare attentamente quello che è ormai uno degli ambiti più invasivi per la privacy dei cittadini. A destare particolare preoccupazione, sono adesso i risultati che emergono da uno studio condotto da Federprivacy in collaborazione con Ethos Academy con l’obiettivo di fornire un quadro realistico sul rispetto della privacy nel mondo della videosorveglianza, esaminandone gli scenari da varie angolazioni con la mira di comprendere le tendenze e le percezioni di addetti ai lavori e cittadini, individuare i gap che ostacolano la conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, ed essere così in grado di individuare più facilmente i fabbisogni per tracciare la corretta traiettoria verso un’espansione coerente dei sistemi di videosorveglianza, con particolare riguardo allo sviluppo sostenibile delle smart city. Nello studio “Videosorveglianza & Privacy tra cittadino, professionisti e imprese”, articolato in diverse fasi e indirizzato a tre distinte categorie di soggetti presi in esame, è stato effettuato un sondaggio su un campione di circa 2.000 cittadini chiedendo loro cosa osservano quando entrano in un esercizio pubblico dotato di un impianto di videosorveglianza: solo nell’8% dei casi risulta essere esposto un regolare cartello di informativa minima che avverte in modo chiaro e trasparente la presenza di telecamere con l’indicazione dei corretti riferimenti normativi e delle informazioni complete che devono essere fornite all’interessato. Per il 38% delle telecamere non c’è invece nessun cartello che ne mette a conoscenza il cittadino, a indicare che chi le ha installate non si è neanche posto il problema di dover rispettare una normativa in materia di privacy. E anche se nel restante 54% dei casi l’interessato prende atto che è esposto un cartello, tuttavia questo risulta poi del tutto inadeguato a causa di riferimenti normativi obsoleti o sbagliati o privo delle informazioni che vi dovrebbero essere riportate. Nonostante le Linee guida n. 3/2019 elaborate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati (Edpb) abbiano provveduto da più di due anni un nuovo modello di cartello per segnalare la presenza di un sistema di videosorveglianza in conformità al GDPR, sono infatti ancora diffusissimi vecchi cartelli che fanno riferimento all’abrogato art.13 del Dlgs 196/2003, che spesso non risultano neppure compilati con le indicazioni del titolare del trattamento e delle finalità delle telecamere lasciate negligentemente in bianco. Sul fronte delle imprese, l’Osservatorio di Federprivacy ha invece effettuato una approfondita disamina di tutte le oltre mille sanzioni comminate dall’introduzione del Regolamento europeo, e ben 161 di queste (15,2%) sono direttamente riferite a violazioni commesse attraverso telecamere e impianti di videosorveglianza, per un ammontare complessivo di circa 3,9 milioni di euro che imprese private e pubbliche amministrazioni hanno dovuto sborsare a causa della loro noncuranza delle regole sulla tutela della privacy. Rileva il fatto che ben 130 di tali sanzioni (pari all’80% del totale) siano state elevate negli ultimi due anni, a significare un aumento esponenziale che si registra per le violazioni derivanti dall’uso illecito di telecamere. Molti cartelli di informativa sulla videosorveglianza riportano ancora i riferimenti normativi della vecchia Legge 675/1996 Nel panorama europeo, lo studio ha inoltre evidenziato che in Spagna viene comminato il maggior numero di sanzioni in materia di videosorveglianza. Dall’entrata in vigore del GDPR, l’autorità per la protezione dei dati spagnola (AEPD) ha infatti adottato ben 82 provvedimenti per questo tipo di infrazioni. E se autorità di paesi come Italia, Austria, Germania, Romania, e Lussemburgo fanno la loro parte, vi sono però diversi altri garanti che evidentemente al momento si concentrano su altre tipologie di violazioni, oppure in quelle nazioni il fenomeno dell’inosservanza delle regole sulla privacy afferenti i sistemi di videosorveglianza è più contenuto rispetto alla nostra realtà. Se imprese e pubbliche amministrazioni risultano spesso non conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali quando si dotano di sistemi di videosorveglianza, a quanto pare le principali cause sono però da rinvenire nelle mani a cui si affidano. Infatti, nella parte dello studio rivolta agli installatori e agli operatori della sicurezza fisica, sono emerse notevoli carenze e mancanza di consapevolezza che spiegano in buona parte i pessimi risultati di cui la maggior parte dei cittadini intervistati si rende conto. Su un campione di 1.127 operatori tra progettisti e installatori che hanno

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Quando è lecito controllare la posta elettronica aziendale di un dipendente senza violare la sua privacy?

Una recente sentenza del Tribunale di Genova, relativa a una dipendente licenziata dopo che il datore di lavoro controllando la sua email aveva scoperto che aveva inviato verso terzi dati riservati, permette di approfondire il tema della liceità delle verifiche sull’email di un lavoratore dipendente anche per scopi difensivi. Si tratta di un tema che rimane sempre di grande attualità e di ampio contrasto tra gli addetti ai lavori rispetto al quale si richiama il Provvedimento generale dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 1° marzo 2007 che per quanto datato è ancora valido laddove conforme al Regolamento europeo sulla protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR), nonché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’art. 8, Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ormai presso tutti gli uffici il collegamento ad Internet è molto diffuso, ma non bisogna dimenticare che l’uso di un computer collegato ad una rete esterna deve essere sempre molto accorto e responsabile innanzitutto per ovvie ragioni di sicurezza. Non poche, poi, sono le questioni sorte in merito alla legittimità dell’accesso da parte del datore di lavoro o dirigente alla casella di posta elettronica aziendale del dipendente. Al fine di risolvere tali questioni è opportuno ricordare alcuni importanti concetti:   – l’equiparazione della posta elettronica alla corrispondenza tradizionale la cui libertà e segretezza viene tutelata dall’art. 15 della Costituzione;   – la legittimità del controllo della casella della posta elettronica del proprio dipendente da parte del datore di lavoro alla luce di quanto prescritto dall’attuale disciplina in tema di rapporti di lavoro, compreso lo Statuto dei lavoratori;   – la tutela della privacy alla luce di quanto stabilito dal GDPR. La problematica non è semplice ed il Garante alla luce dei principi di cui sopra è intervenuto già da tempo con un Provvedimento nel quale ha chiarito che i datori di lavoro pubblici e privati non possono controllare la posta elettronica e la navigazione in Internet dei dipendenti, se non in casi eccezionali. Spetta al datore di lavoro definire le modalità d’uso di tali strumenti ma tenendo conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali. Ma cosa succede nel caso di messaggi inerenti al rapporto di lavoro? Anche in questo caso opera il divieto di controllo? L’Autorità prescrive innanzitutto ai datori di lavoro di informare con chiarezza e in modo dettagliato i lavoratori sulle modalità di utilizzo di Internet e della posta elettronica e sulla possibilità che vengano effettuati controlli. Il Garante vieta poi la lettura e la registrazione sistematica delle e-mail così come il monitoraggio sistematico delle pagine web visualizzate dal lavoratore, perché ciò realizzerebbe un controllo a distanza dell’attività lavorativa vietato dallo Statuto dei lavoratori (art. 4). Viene inoltre indicata tutta una serie di misure tecnologiche e organizzative per prevenire la possibilità, prevista solo in casi limitatissimi, dell’analisi del contenuto della navigazione in Internet e dell’apertura di alcuni messaggi di posta elettronica contenenti dati necessari all’azienda. Il Provvedimento raccomanda l’adozione da parte delle aziende di un disciplinare interno, definito coinvolgendo anche le rappresentanze sindacali, nel quale siano chiaramente indicate le regole per l’uso di Internet e della posta elettronica. Il datore di lavoro è inoltre chiamato ad adottare ogni misura in grado di prevenire il rischio di utilizzi impropri, così da ridurre controlli successivi sui lavoratori. Per quanto riguarda Internet è opportuno ad esempio:   – individuare preventivamente i siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;   – utilizzare filtri che prevengano determinate operazioni, quali l’accesso a siti inseriti in una sorta di black list o il download di file musicali o multimediali. Per quanto riguarda la posta elettronica, è opportuno che l’azienda:   – renda disponibili anche indirizzi condivisi tra più lavoratori (info@ente.it; urp@ente.it; ufficioreclami@ente.it), rendendo così chiara la natura non privata della corrispondenza;   – valuti la possibilità di attribuire al lavoratore un altro indirizzo (oltre quello di lavoro), destinato ad un uso personale;   – preveda, in caso di assenza del lavoratore, messaggi di risposta automatica con le coordinate di altri lavoratori cui rivolgersi;   – metta in grado il dipendente di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto dei messaggi a lui indirizzati e a inoltrare al titolare quelli ritenuti rilevanti per l’ufficio, ciò in caso di assenza prolungata o non prevista del lavoratore interessato e di improrogabili necessità legate all’attività lavorativa. Qualora queste misure preventive non fossero sufficienti a evitare comportamenti anomali, gli eventuali controlli da parte del datore di lavoro devono essere effettuati con gradualità. In prima battuta si dovranno effettuare verifiche di reparto, di ufficio, di gruppo di lavoro, in modo da individuare l’area da richiamare all’osservanza delle regole. Solo successivamente, ripetendosi l’anomalia, si potrebbe passare a controlli su base individuale. Il Garante della Privacy ha chiesto infine particolari misure di tutela in quelle realtà lavorative dove debba essere rispettato il segreto professionale garantito ad alcune categorie, come ad esempio i giornalisti. Con riferimento allo Statuto dei lavoratori va ricordato, però, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione già da un po’ di tempo ha iniziato a rivedere l’applicazione dell’art. 4. Difatti, con sentenza n. 4746 del 2002 la Cassazione ha escluso l’applicabilità di detto articolo ai controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore, i c.d. controlli difensivi. Il ragionamento della Corte, in tal senso, è chiaro: “Ai fini dell’operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori previsto dall’art. 4 l. n. 300 citata, è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l’attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dell’ambito di applicazione della norma i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cosiddetti controlli difensivi), quali, ad esempio, i sistemi di controllo dell’accesso ad aree riservate, o gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate. Successivamente, con la pronuncia n. 15892 del 2007, la Corte ha tuttavia ammesso un limite, affermando che i controlli difensivi non possono giustificare l’annullamento di ogni garanzia: “Né l’insopprimibile esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti può assumere portata tale