Come contestare la firma sulla cartolina della raccomandata. Richiedi una consulenza Agenzia Investigazioni Private dal 1991 IDFOX Srl, Tel.02344223. Come dimostrare di non aver ricevuto la raccomandata e che la firma non è la propria?
Come contestare la firma sulla cartolina della raccomandata. Richiedi una consulenza Agenzia Investigazioni Private dal 1991 IDFOX Srl, Tel.02344223. Come dimostrare di non aver ricevuto la raccomandata e che la firma non è la propria? Il postino, al momento della consegna, fa firmare al destinatario (o a una persona abilitata al ritiro) l’avviso di ricevimento, che viene poi restituito al mittente. La firma sulla cartolina, insieme al timbro postale, certifica l’avvenuta consegna della raccomandata e fa piena prova. Ciò significa che al mittente basta tale documento per fornire la prova legale dell’invio e della ricezione della lettera. Che valore ha la firma sulla raccomandata? Il postino è considerato un pubblico ufficiale e, come tale, ha il potere di certificare che il soggetto che appone la firma sulla cartolina della raccomandata è davvero legittimato a ricevere la corrispondenza (il destinatario o uno stabile convivente). La sua attestazione fa piena prova. Ma questo non vuol dire che non possa essere contestata. In particolare il destinatario può eccepire: * che la firma non è sua; * che la raccomandata non è mai arrivata; * che è stata consegnata a una persona non autorizzata a riceverla (ad esempio, un minore di 14 anni). Come contestare che la firma sulla raccomandata non è mia? Per contestare la firma apposta sulla cartolina di una raccomandata, è necessario seguire una procedura specifica – e piuttosto gravosa – prevista dalla legge, chiamata “querela di falso“. Si tratta di un procedimento civile che richiede l’avvio di un apposito giudizio. Non basta quindi una generica contestazione. La giurisprudenza ha chiarito che l’avviso di ricevimento della raccomandata, quando è sottoscritto dall’agente postale, ha natura di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano le attività svolte dall’agente postale e i fatti avvenuti in sua presenza: pertanto, la querela di falso è l’unico strumento processuale idoneo a contestare l’efficacia probatoria dell’avviso di ricevimento. Solo attraverso la querela di falso si può mettere in discussione la veridicità delle attestazioni contenute nell’avviso, come l’avvenuta consegna del plico al destinatario o a persona abilitata a riceverlo. Procedura da seguire per contestare la firma sulla raccomandata La parte che intende contestare la firma deve proporre querela di falso con un apposito giudizio tramite avvocato. Nel proprio atto dovrà indicare specificamente quali sono le falsità che intende far valere. Non è sufficiente disconoscere la firma; è necessario dedurre e comprovare che la firma non proviene nemmeno da alcuno degli altri soggetti legittimati a ricevere l’atto (ad esempio, un familiare convivente o un addetto alla casa). Tale è l’orientamento della giurisprudenza (v. Trib. Napoli, sent. n. 9533/2023; Trib. Velletri, sent. n. 865/2018). Il giudice, innanzitutto, verifica l’ammissibilità della querela di falso, valutando se la contestazione riguarda effettivamente un elemento fidefacente dell’atto pubblico. Se la querela è ammissibile, egli autorizza la presentazione della querela e dispone l’istruzione della causa di falso. Nel giudizio di falso, la parte che ha proposto la querela deve fornire la prova della falsità dell’atto. A tal fine, può essere disposta una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) grafologica per accertare l’autenticità della firma contestata. Se il giudice accerta la falsità della firma, dichiara l’atto falso e privo di efficacia probatoria. In caso contrario, rigetta la querela di falso e condanna il proponente alle spese. Limiti della querela di falso È importante sottolineare che la querela di falso non può essere utilizzata per contestare la veridicità delle dichiarazioni rese all’agente postale da parte del ricevente, in quanto tali dichiarazioni non formano oggetto di attestazione da parte del pubblico ufficiale (Trib. Rieti, sent. n. 352/2022; Trib. Reggio Emilia, sent. n. 1275/2019). Inoltre, la querela di falso è inammissibile se si limita a obiettare l’illeggibilità della firma sull’avviso di ricevimento, senza dedurre ulteriori elementi (Trib. Roma, sent. n. 10129/2017, n. 9952/2016). Per maggiori informazioni leggi l’articolo “Notifica con firma illeggibile: è valida?“. Cosa succede se non contesto la firma? Se non contesti la firma, la notifica della raccomandata si considera valida, anche se non l’hai ricevuta. Questo significa che potresti subire le conseguenze del mancato adempimento agli obblighi contenuti nella raccomandata (ad esempio, il pagamento di una multa o la decadenza da un diritto). Quanto tempo ho per contestare la firma? Non esiste un termine preciso per proporre la querela di falso. Tuttavia, è consigliabile agire tempestivamente per evitare che la prova si deteriori o che i testimoni dimentichino i fatti. Chi paga le spese del procedimento? Se il giudice accerta la falsità della firma, le spese del procedimento saranno a carico di chi ha insistito nel voler utilizzare la raccomandata. Nel caso, invece, di rigetto della querela, chi l’aveva proposta sarà condannato a sostenere le spese legali e processuali.
Annullamento del testamento per incapacità. Richiedi una consulenza Agenzia Investigazioni Private dal 1991 IDFOX Srl, Tel.02344223 Quando una persona si considera incapace di fare testamento a causa di una malattia o una patologia mentale?
Annullamento del testamento per incapacità. Richiedi una consulenza Agenzia Investigazioni Private dal 1991 IDFOX Srl, Tel.02344223 Quando una persona si considera incapace di fare testamento a causa di una malattia o una patologia mentale? È noto che le persone anziane non sono sempre lucide e, in alcuni casi, hanno la tendenza a farsi sopraffare dalle emozioni. Questa situazione di particolare fragilità tuttavia non determina un’incapacità a “testare”, ossia a fare testamento. Pertanto tale atto, anche se scritto senza notaio, resta valido. Ma allora quando è possibile l’annullamento del testamento per incapacità? Come vedremo a breve, per poter contestare le ultime volontà di una persona è necessario un grave vizio di mente. Cerchiamo di comprendere, più nello specifico, in quali casi il testamento non è valido, come dimostrare la cosiddetta “incapacità naturale” del defunto. Indice * Chi sono i soggetti che non possono fare testamento? * Cosa si intende per incapacità naturale del testatore? * Quali sono gli accertamenti circa l’incapacità del testatore? Chi sono i soggetti che non possono fare testamento? L’annullabilità del testamento è disciplinata dall’art. 591 del Codice civile. Tale norma individua le cause di incapacità a testare. In particolare, sono incapaci di testare: * i minorenni; * gli interdetti per infermità di mente; * coloro che, sebbene non interdetti, erano incapaci di intendere e di volere nel momento in cui hanno scritto il testamento (i cosiddetti “incapaci naturali”). Il fatto che tale atto sia avvenuto in presenza di un notaio non implica che lo stesso sia valido: quest’ultimo infatti non è un medico in grado di comprendere se il proprio cliente è in condizioni psichiche tali da capire il significato delle proprie azioni e dichiarazioni. Quanto ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, è il decreto del giudice con cui viene nominato l’amministratore a indicare gli atti che l’amministrato può compiere (tra cui potrebbe quindi anche esservi il testamento). Cosa si intende per incapacità naturale del testatore? Le incapacità naturali che possono portare all’annullamento del testamento sono quelle condizioni in cui il testatore, pur non essendo legalmente interdetto, si trova in uno stato di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione dell’atto. Esse possono essere provocate da: * infermità mentale transitoria o permanente: ad esempio, stati di demenza, psicosi o altre patologie che alterano gravemente le facoltà mentali. La semplice demenza senile, se non particolarmente grave, non implica incapacità a fare testamento; * cause perturbatrici anche transitorie come l’assunzione di sostanze stupefacenti, l’ubriachezza, uno shock emotivo o altre situazioni che temporaneamente impediscono al testatore di comprendere il significato e le conseguenze dei propri atti. Non è sufficiente una semplice alterazione delle facoltà psichiche o una riduzione delle capacità cognitive dovuta all’età avanzata o a malattie non invalidanti. È necessario che il testatore sia, al momento della redazione del testamento, privo in modo assoluto della capacità di intendere e di volere, ossia della coscienza dei propri atti. Insomma per poter invalidare un testamento è richiesta una incapacità totale, assimilabile a quella che giustificherebbe un’interdizione. La Cassazione (sent. n. 9472/2023) ha ribadito che l’annullamento del testamento per incapacità richiede la prova che, a causa di un’infermità transitoria o permanente, il testatore fosse incapace di intendere e di volere al momento della redazione. Egli non doveva comprendere le implicazioni legali delle proprie disposizioni testamentarie. Quali sono gli accertamenti circa l’incapacità del testatore? Gli accertamenti sull’incapacità del testatore si basano su una prova rigorosa, finalizzata a dimostrare lo stato di incapacità nel momento esatto in cui è stato redatto il testamento. La giurisprudenza ha sottolineato che, in caso di malattie mentali a carattere intermittente, l’onere della prova dell’incapacità grava su chi impugna il testamento. Invece, in presenza di un’infermità mentale permanente e totale, l’onere della prova si inverte: spetta a chi difende la validità del testamento dimostrare che esso è stato redatto durante un lucido intervallo. La Cassazione (sent. n. 24169/2021) ha chiarito che, in assenza di un’incapacità totale e permanente, è necessario dimostrare che il testatore fosse incapace proprio nel momento specifico della redazione del testamento. Il semplice fatto che assumesse dei farmaci per problemi psichici non è quindi un elemento sufficiente, se manca una certificazione medica che comprovi un grave stato perdurante di infermità mentale. L’accertamento dell’incapacità naturale del testatore avviene attraverso: * valutazione delle condizioni del testatore: è fondamentale provare che l’incapacità sussisteva proprio durante la redazione del testamento e non in un momento successivo o anteriore; * consulenza tecnica d’ufficio (CTU): spesso il giudice dispone una perizia medico-legale per accertare lo stato mentale del testatore al momento in cui viene scritto il testamento, basandosi su documentazione medica, cartelle cliniche, certificati di medici curanti e altri elementi probatori; * testimonianze di persone che hanno avuto contatti con il testatore nel periodo in questione possono essere utilizzate per dimostrare lo stato di incapacità.
Annullamento matrimonio dopo divorzio. Richiedi una consulenza Agenzia Investigazioni Private dal 1991 IDFOX Srl, Tel.02344223 Cosa significa far annullare il matrimonio e cosa accade se l’annullamento avviene dopo il divorzio? Quali sono i motivi validi per cui è possibile ottenere l’annullamento e quali conseguenze implica? Sposarsi o non sposarsi non è importante, in ogni caso ti pentirai…diceva qualcuno! Ebbene, quando si decide di fare il grande passo verso l’altare, i coniugi sanno che in seguito al matrimonio saranno obbligati a rispettare determinati doveri quali la coabitazione, la fedeltà, l’assistenza, la collaborazione ecc. Tuttavia, in compenso, ai doveri si accompagneranno anche una serie di diritti, quali quello di essere sostenuto, di ottenere la collaborazione del coniuge nelle vicende della vita ecc. Ma cosa accade se la vita matrimoniale proprio non funziona? Quali strade sono previste se la rottura della coppia è irreversibile? Oltre al divorzio è previsto, in determinati casi, l’annullamento del matrimonio. Ma è possibile l’annullamento del matrimonio dopo il divorzio? Non di rado e per i motivi più svariati può arrivare la rottura della coppia che nel peggiore dei casi si tramuta in un allontanamento irreversibile, il quale porterà al tanto temuto ‘divorzio’. Potrai dirti ‘divorziato’, appunto, quando, in seguito ad una più o meno lunga battaglia, il Tribunale avrà emesso la sentenza di divorzio; da quel momento avrai smesso di avere obblighi coniugali verso la tua ormai ex moglie e lei non ne avrà più nei tuoi riguardi. Dopo la tempesta tornerà il sereno e, se non ne siete usciti troppo scottati, sarete di nuovo liberi di creare una nuova famiglia. A volte, però, a causa della gravità dei motivi che hanno portato al fallimento delle nozze, ottenere la sentenza di divorzio non basta. Potrebbero infatti sussistere i presupposti per cui il matrimonio debba considerarsi, addirittura, come mai celebrato, mai esistito! Ottenuto l’annullamento del matrimonio da parte del Tribunale, potrai ritenere di essere praticamente tornato al punto di partenza, tanto che sarai considerato addirittura celibe/nubile. In questo articolo vedremo insieme cos’è l’annullamento del matrimonio, quali sono i presupposti per ottenere l’annullamento e quali sono le peculiarità dell’annullamento matrimonio dopo il divorzio. Indice * Cos’è l’annullamento del matrimonio? * Quali sono le cause di annullamento del matrimonio civile? * Quali sono le cause di annullamento del matrimonio religioso? * Si può chiedere l’annullamento del matrimonio dopo aver ottenuto il divorzio? * Quando, nonostante l’annullamento del matrimonio, è dovuto il mantenimento? o Annullamento del matrimonio civile o Annullamento del matrimonio religioso * Cosa accade alla sentenza di divorzio dopo la dichiarazione di annullamento? * Se il giudice non riconosce l’annullamento pronunciato a livello ecclesiastico? Cos’è l’annullamento del matrimonio? L’annullamento del matrimonio ha come effetto lo scioglimento del vincolo matrimoniale; pertanto se ottieni l’annullamento del matrimonio sarà come se non fossi mai stato sposato e puoi ritenerti celibe/nubile a tutti gli effetti. La domanda di annullamento del matrimonio è indipendente da eventuali procedimenti di separazione o divorzio, pertanto può essere presentata -indifferentemente- prima, dopo o durante l’altro procedimento di separazione o divorzio, appunto. Anche le relative pronunce non sono legate e non si influenzano vicendevolmente. Questo significa che è possibile, ad esempio, che tu ottenga la sentenza di divorzio ma non anche quella di annullamento, oppure che, nonostante l’ottenimento della sentenza di annullamento, possa essere tenuto a corrispondere lo stesso un eventuale assegno di mantenimento. È però necessario chiarire che esistono diversi tipi di matrimonio: * il matrimonio civile, che viene celebrato presso il comune e che la Chiesa non riconosce; * il matrimonio religioso, che viene celebrato davanti al sacerdote in quanto sacramento, e che però non ha effetti per la legge. Chi si sposa soltanto in Chiesa, per lo Stato non risulta essere sposato; * il matrimonio concordatario, che viene sì celebrato davanti al sacerdote, ma che è valido anche per la legge. Il matrimonio concordatario fa sì che gli sposi risultino tali sia per la Chiesa che per lo Stato. Quali sono le cause di annullamento del matrimonio civile? L’annullamento del matrimonio civile può avvenire quando: * il matrimonio è avvenuto fra due minorenni. Questi, infatti, possono sposarsi solo se prima il Tribunale per i Minorenni li abbia autorizzati. Se non c’è l’autorizzazione, quindi, l’annullamento può essere chiesto da colui che non aveva l’età prevista dalla legge al momento della celebrazione del matrimonio; * uno dei due era già sposato; * gli sposi sono parenti, affini o adottati dagli stessi genitori; * uno dei due è stato condannato per omicidio del coniuge dell’altro [1]; * il matrimonio avviene con chi era stato dichiarato ‘interdetto’, ossia che versava in una grave situazione di difficoltà mentale per cui non era in grado di intendere e volere. Inoltre può essere chiesto l’annullamento anche nel caso in cui il Giudice dichiari interdetto uno dei due dopo la celebrazione del matrimonio; in questo caso bisognerà dimostrare che all’epoca della celebrazione non si era nel pieno delle facoltà mentali e quindi che si stava male psicologicamente e si necessitava di cure psichiatriche [2]; * uno dei due, al momento della celebrazione era incapace di intendere e di volere, perchè, ad esempio, era infermo di mente o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti [3]; * il matrimonio è stato celebrato solo perchè i coniugi (o uno dei due) stavano subendo una violenza fisica o psicologica, o erano stati minacciati di subire un danno ingiusto. Il matrimonio può essere inoltre annullato se uno dei due pensava di sposare Tizio invece ha sposato Caio (c’è stato quindi un problema sull’identità della persona), oppure pensava di sposare un soggetto che aveva determinate qualità invece ne aveva delle altre (es. pensava di sposare un medico di professione invece ha sposato un disoccupato con il vizio del gioco) [4]; * il matrimonio è stato soltanto simulato; questo significa che i due avevano deciso, ad esempio, di mettere in scena un matrimonio con la consapevolezza che sarebbe stato soltanto una finzione. E’ chiaro però che, qualora nonostante abbiano deciso di simulare il matrimonio, dopo la celebrazione delle nozze i due decidano di convivere come due sposi per così dire “veri”, allora in quel caso non si potrà pretendere che il matrimonio
Telecamere puntate sui vicini: quando si rischia una sanzione? Richiedi un preventivo all’agenzia Investigazioni Private IDFOX Srl tel.02344223. www.idfox.it
Telecamere puntate sui vicini: quando si rischia una sanzione? Richiedi un preventivo all’agenzia Investigazioni Private IDFOX Srl tel.02344223. www.idfox.it Il Garante Privacy sanziona un cittadino che, a seguito di liti condominiali, aveva installato telecamere puntate su porte e finestre dei vicini. L’articolo analizza il provvedimento e la normativa in materia di videosorveglianza. Liti e dispetti tra vicini di casa sono purtroppo all’ordine del giorno. Ma fino a che punto ci si può spingere? Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 549 del 12 settembre 2024, ha sanzionato un cittadino che, inasprendo un contenzioso con i vicini, aveva installato telecamere di sorveglianza orientate verso le loro abitazioni. Questo caso offre lo spunto per analizzare la normativa sulla videosorveglianza domestica e i limiti alla possibilità di riprendere le proprietà altrui. Vedremo, in particolare, quando si rischia una sanzione per le telecamere puntate sui vicini. Indice * Il caso analizzato dal Garante Privacy * L’invito del Garante e il rifiuto del cittadino * La decisione del Garante Privacy * La sanzione e l’ordine di adeguamento * Conclusioni Il caso analizzato dal Garante Privacy Un cittadino, a seguito di dissapori con alcuni vicini, decide di installare delle telecamere sul muro della propria abitazione, orientandole verso le porte e le finestre dei confinanti. L’uomo, rivendicando la proprietà dell’area inquadrata, riteneva di essere legittimato a effettuare tali riprese. A seguito della segnalazione di uno dei vicini, il Garante Privacy ha avviato un’istruttoria, affidando un sopralluogo alla Guardia di Finanza. Il controllo ha confermato che le telecamere riprendevano zone di pertinenza dei vicini, inquadrando porte, finestre e altri spazi privati. L’invito del Garante e il rifiuto del cittadino L’Autorità ha invitato il cittadino a modificare l’orientamento delle telecamere, escludendo dalle riprese le aree di proprietà dei vicini. Tuttavia, l’uomo si è rifiutato di ottemperare, sostenendo che le porte dei vicini erano state realizzate abusivamente e che la zona ripresa fosse di sua esclusiva proprietà. La decisione del Garante Privacy Il Garante, richiamando la normativa in materia di protezione dei dati personali, ha ribadito che la videosorveglianza domestica è esente dagli obblighi previsti dal GDPR (come l’informativa e il registro dei trattamenti) solo quando è limitata alla propria proprietà. I sistemi di videosorveglianza su aree pubbliche o aperte al pubblico sono consentiti esclusivamente in presenza di rischi effettivi e documentati e solo se le riprese risultano necessarie e proporzionate rispetto al contesto. Nel caso specifico, il Garante ha accertato l’assenza di giustificazioni legittime per inquadrare le aree dei vicini. Pertanto, ha concluso che il trattamento dei dati personali effettuato era illecito, violando gli artt. 5 e 6 del GDPR. La sanzione e l’ordine di adeguamento In considerazione del rifiuto del cittadino di modificare l’orientamento delle telecamere, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa di 400 euro e ha ordinato di limitare il cono di ripresa, escludendo le aree di proprietà dei vicini. Conclusioni Il provvedimento del Garante Privacy offre un utile chiarimento sui limiti della videosorveglianza domestica. Anche in presenza di liti condominiali, non è consentito violare la privacy dei vicini riprendendo le loro proprietà senza un giustificato motivo. Le telecamere devono essere orientate in modo da inquadrare esclusivamente la propria abitazione e le aree di pertinenza, salvo situazioni eccezionali che giustifichino un’estensione delle riprese. Fonte internet
Quando si può chiedere la separazione per colpa? Richiedi un preventivo all’agenzia Investigazioni Private IDFOX Srl tel.02344223. www.idfox.it
Quando si può chiedere la separazione per colpa? Richiedi un preventivo all’agenzia Investigazioni Perivate IDFOX Srl tel.02344223. www.idfox.it Separazione e divorzio con addebito: ecco tutti i comportamenti che violano i doveri coniugali e giustificano la perdita del mantenimento. Ciascun coniuge può, in qualsiasi momento, separarsi dall’altro senza dover fornire giustificazioni o prove. Gli basta dedurre dinanzi al giudice che la convivenza è divenuta intollerabile, anche solo perché è cessato l’amore o l’intesa. Tuttavia, laddove tale situazione dovesse essere conseguenza del comportamento irresponsabile e negligente dell’altro coniuge, è possibile chiedere la separazione con colpa. Tale circostanza, che giuridicamente si definisce “addebito”, comporta la perdita di alcuni diritti. In questo articolo vedremo quando si può chiedere la separazione per colpa dell’altro coniuge e quali sono le conseguenze. Ma procediamo con ordine e analizziamo cosa dicono, in merito, la legge e la giurisprudenza. Indice * Cos’è la separazione con addebito? * Quali comportamenti possono giustificare la separazione con addebito? * Come chiedere la separazione con colpa? * Quali sono le conseguenze della separazione con addebito? Cos’è la separazione con addebito? La separazione con addebito è una pronuncia del giudice che attribuisce la responsabilità della fine del matrimonio ad uno dei coniugi. Ciò avviene quando costui ha tenuto un comportamento contrario ai doveri matrimoniali, causando la crisi coniugale. Per comprendere quindi quando scatta l’addebito, è necessario sottolineare quali sono i doveri coniugali. L’articolo 143 del Codice civile stabilisce che il matrimonio impone, ad entrambi i coniugi, i seguenti obblighi: * fedeltà, non solo fisica (sessuale) ma anche morale nei confronti del coniuge. Questo significa che può subire l’addebito anche chi si limita a messaggiare con un’altra persona intrattenendo chat dal contenuto “esplicito”; * assistenza morale e materiale: si tratta del dovere di sostegno reciproco, sia sul piano affettivo che economico. Sotto il primo versante viene fatto rientrare anche il dovere di non negare i rapporti sessuali, a meno che non vi sia un valido motivo; * collaborazione nell’interesse della famiglia: ogni coniuge deve contribuire al benessere della famiglia, con il lavoro domestico e/o con l’attività lavorativa; * coabitazione: i coniugi devono vivere insieme nella residenza familiare, salvo diverso accordo (come potrebbe succedere, ad esempio, in caso di esigenze lavorative). Quali comportamenti possono giustificare la separazione con addebito? I doveri che abbiamo elencato hanno un contenuto piuttosto generico e astratto. Applicati alla pratica, consentono di applicare l’addebito a numerose situazioni come: * la relazione platonica con un’altra persona tale però da far perdere la fiducia nel coniuge o da ingenerare nella collettività la convinzione di una relazione adulterina (con conseguente lesione all’onore e alla reputazione dell’altro coniuge); * l’abbandono del tetto coniugale, anche solo per qualche settimana; * le vessazioni e le violenze non solo fisiche ma anche verbali o morali. È stata, ad esempio, addebitata la separazione al marito che, per tirchieria, controllava gli scontrini della spesa fatta dalla moglie e non mostrava alcuna fiducia nelle sue capacità di gestione dell’economia domestica; * le minacce, le ingiurie; * un singolo atto di violenza fisica, anche se non ripetuto e privo di ripercussioni sulla salute, come uno schiaffo, una spinta, un graffio sulla pelle, ecc.; * abuso di sostanze stupefacenti o alcol; * dipendenza dal gioco e sperpero delle risorse economiche familiari; * trascuratezza del coniuge e dei figli, disinteresse per la famiglia, mancanza di affetto e di cura; * mancata contribuzione al ménage familiare pur avendone la possibilità; * violazione della privacy: si pensi a un accesso abusivo al cellulare o all’email del coniuge. Come chiedere la separazione con colpa? La separazione con addebito è disciplinata dall’art. 151, comma 2, del Codice civile: il giudice, su richiesta di uno dei coniugi, può dichiarare a quale dei due sia addebitabile la separazione, in considerazione del comportamento da questi tenuto, se ritenuto contrario ai doveri matrimoniali. Pertanto, è necessario procedere con: * una separazione giudiziale (non si può ottenere l’addebito in una separazione consensuale); * un’esplicita richiesta al giudice. Il coniuge che chiede la separazione con addebito deve dimostrare in giudizio che la crisi coniugale è stata causata solo e unicamente dal comportamento colpevole dell’altro coniuge. A tal fine, potrà produrre testimonianze, documenti, foto, messaggi, ecc. L’altro coniuge che voglia difendersi deve invece provare che la condotta illecita non è stata la causa della rottura del matrimonio, ma la conseguenza di una crisi già in atto per altri motivi. Così, non è causa di addebito l’abbandono del tetto coniugale dopo aver scoperto il tradimento del coniuge. Insomma, per l’addebito deve esistere un rapporto di causalità tra la violazione dei doveri coniugali e l’intollerabilità della convivenza. Quali sono le conseguenze della separazione con addebito? La separazione con addebito ha le seguenti conseguenze: * perdita del diritto all’assegno di mantenimento: il coniuge a cui è addebitata la separazione non può chiedere l’assegno di mantenimento (qualora ne avesse avuto bisogno). Tuttavia, se versa in stato di grave bisogno potrà chiedere solo “gli alimenti”, che è un assegno di misura notevolmente più ridotta e limitato solo ai bisogni essenziali; * perdita dei diritti successori: il coniuge che subisce l’addebito non è più erede legittimo (per cui, in assenza di testamento, non potrà rivendicare alcuna quota della successione), né erede legittimario (di conseguenza, in presenza di testamento, non potrà esigere la quota minima riservata dalla legge ai legittimari, ossia al coniuge e al figlio). L’addebito non ha alcun effetto: * sull’affidamento dei figli: resta infatti la regola dell’affidamento condiviso, salvo palese incapacità del genitore o situazioni di grave pericolo per i minori; * sulla collocazione dei figli e quindi sull’assegnazione della casa familiare: il giudice potrebbe, ad esempio, stabilire la residenza dei figli piccoli nella casa del coniuge traditore e quindi assegnargli anche il diritto di abitazione. Fonte internet
Moglie non vuol fare più sesso: possibile la separazione per colpa? Richiedi un preventivo all’agenzia Investigazioni Private IDFOX Srl tel.02344223. www.idfox.it
Moglie non vuol fare più sesso: possibile la separazione per colpa? Richiedi un preventivo all’agenzia Investigazioni Private IDFOX Srl tel.02344223. www.idfox.it Analisi della giurisprudenza sul rifiuto dei rapporti sessuali come causa di separazione con addebito, con focus sul dovere di assistenza morale e materiale tra coniugi. La sfera intima e sessuale di una coppia non è esplicitamente regolamentata dalla legge. Tuttavia la giurisprudenza non è puritana e non ignora che, tra i doveri morali del “buon coniuge” vi è anche quello di non sottrarsi, senza valido motivo, ai rapporti fisici di coppia. Del resto, se è vero che si può annullare un matrimonio “non consumato”, non si può neanche ritenere, in una veste laica della vita coniugale, che la congiunzione fisica si limiti solo alla procreazione. Di qui una domanda frequente: se la moglie non vuol fare più sesso è possibile la separazione per colpa? La giurisprudenza, per come facilmente immaginabile, si è occupata anche di questo scottante tema. Cerchiamo di comprendere qual è il confine tra libertà sessuale e adempimento dei doveri coniugali. Indice * Quali sono i doveri coniugali? * La giurisprudenza sul dovere dei rapporti sessuali * Le conseguenze della negazione dei rapporti sessuali * Come ottenere la separazione con addebito? * Conclusioni Quali sono i doveri coniugali? L’articolo 143 del Codice civile stabilisce che, con il matrimonio, i coniugi acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Tra questi, vi sono l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Secondo l’interpretazione delle aule dei tribunali, nell’assistenza morale rientra anche l’obbligo di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge. La giurisprudenza sul dovere dei rapporti sessuali La giurisprudenza ha più volte affermato che il rifiuto ingiustificato e persistente di intrattenere rapporti sessuali può costituire violazione dei doveri coniugali e, quindi, essere causa di addebito della separazione. In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che: «Il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge […] configura e integra violazione dell’inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall’articolo 143 cod. civ.» (sent. n. 105 del 20 gennaio 2018). Le conseguenze della negazione dei rapporti sessuali La sottrazione immotivata e ripetuta ai rapporti di coppia implica l’addebito in caso di separazione. Con l’addebito si perde: * il diritto al mantenimento; * il diritto all’eredità dell’ex qualora questi dovesse morire prima del divorzio. Si tenga peraltro presente che la libertà sessuale dell’individuo è invalicabile. Sicché, il coniuge vittima dell’altrui astensione può solo chiedere la separazione con addebito, ma non anche costringerlo fisicamente o moralmente. In caso contrario la sua condotta integrerebbe il reato di violenza sessuale, ben configurabile anche tra coniugi. Solo perché si è sposati, infatti, non si può pretendere una congiunzione carnale. Come ottenere la separazione con addebito? Perché sia possibile ottenere la separazione con addebito a carico della moglie, è necessario provare: * il rifiuto ingiustificato e protratto nel tempo. Se giustificato da motivi legittimi, come problemi di salute, depressione o comportamenti lesivi da parte dell’altro coniuge (ad esempio abitudini sessuali “non gradite”), esso non può essere considerato causa di addebito; * il nesso di causalità: occorre cioè dimostrare che il rifiuto dei rapporti sessuali è stato la causa esclusiva e originaria dell’intollerabilità della convivenza e del fallimento del matrimonio. Se la crisi coniugale era già in atto per altre ragioni, il rifiuto potrebbe essere considerato una conseguenza e non la causa della separazione. La Corte di Cassazione ha precisato che: «Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre […] accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali […] e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza» (sent. n. 11032/2024). Conclusioni In conclusione, se la moglie rifiuta ingiustificatamente e in modo persistente di avere rapporti sessuali, e tale comportamento è la causa principale della crisi coniugale, il marito può chiedere la separazione con addebito a suo carico. Sarà necessario fornire prove adeguate sia della violazione dei doveri coniugali sia del nesso causale tra questa violazione e l’intollerabilità della convivenza. Fonte internet
Si può revocare una donazione al figlio ingrato? Richiedi un preventivo all’agenzia Investigazioni Private IDFOX Srl tel.02344223. www.idfox.it
Si può revocare una donazione al figlio ingrato? Richiedi un preventivo all’agenzia Investigazioni Private IDFOX Srl tel.02344223. www.idfox.it Il padre può riprendersi la casa regalata al figlio davanti al notaio in caso di comportamenti ingrati? Un lettore, attraverso la nostra piattaforma di consulenza legale gratuita “Chiedilo all’avvocato”, ci ha posto il seguente quesito: «Posso riappropriarmi di un appartamento che ho regalato a mio figlio da un notaio visto che da quel momento in poi si comporta male nei miei riguardi?». Cerchiamo di comprendere dunque se si può revocare una donazione a un figlio ingrato. Come vedremo a breve, il Codice civile prevede questa possibilità, ma entro limiti ben precisi. Indice * Si può revocare una donazione? * Quando è possibile revocare la donazione per ingratitudine? * Come si riprende la casa regalata al figlio ingrato? * Quanto tempo ha il donante per agire? * Quali sono gli effetti della revoca della donazione? Si può revocare una donazione? La donazione è un contratto con cui una persona (donante) arricchisce un’altra (donatario) per spirito di generosità (art. 769 cod. civ.). Il donante trasferisce gratuitamente al donatario la proprietà di un bene o un diritto. Se la donazione ha ad oggetto un immobile è necessario l’atto notarile in presenza di due testimoni, a pena di nullità. La donazione è, per sua natura, irrevocabile salvo in tre casi: * ingratitudine del donatario; * rifiuto di versare gli alimenti al donante: gli alimenti sono dovuti dal donatario nei limiti delle sue possibilità economiche e comunque non oltre il valore del bene ricevuto in donazione. L’obbligo di versare gli alimenti scatta nel momento in cui il donante si trovi in gravi difficoltà fisiche ed economiche, tali da comprometterne la stessa sopravvivenza; * danno economico: se il donatario ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante; * sopravvenienza del primo figlio per il donante: non si tratta solo della nascita ma anche dell’adozione o del riconoscimento di un figlio già nato. Questa causa di revoca però non opera se il donante aveva già un altro figlio. Quando è possibile revocare la donazione per ingratitudine? La legge consente al donante di revocare la donazione per ingratitudine solo in casi specifici di gravi comportamenti offensivi da parte del donatario nei confronti del donante. In particolare, l’articolo 801 del Codice civile stabilisce che la revoca per ingratitudine può essere richiesta solo nei seguenti casi: * omicidio o tentato omicidio da parte del donatario nei confronti del donante o del suo coniuge; * accusa calunniosa: il donatario ha accusato il donante di un reato grave, sapendolo innocente; * ingiuria grave: il donatario ha offeso gravemente l’onore o il decoro del donante. L’ingiuria grave consiste in offese che ledono l’onore e il decoro del donante, proferite con parole, scritti o atteggiamenti. Non sono sufficienti semplici “discussioni” o “dissapori”: occorre un comportamento che oggettivamente e pubblicamente superi i limiti della normale tollerabilità. In particolare, l’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 cod. civ., quale presupposto per la revocabilità della donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore e al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese a terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante (Cass. sent. n. 3811/2024; n. 9055/2022; n. 36140/2023). Pertanto, per revocare la donazione, la condotta del figlio deve essere oggettivamente lesiva dell’onore e del decoro del donante, manifestando un reale e perdurante sentimento di avversione. Non sono sufficienti atti di scortesia o irrispettosi. Non basta neanche un comportamento omissivo, come quello del figlio che non si fa più vedere o sentire, che omette di far visita ai genitori, che non telefona loro nelle ricorrenze, ecc. Occorre che l’ingiuria sia grave e tale da ripugnare alla coscienza comune. Come si riprende la casa regalata al figlio ingrato? Il donante che intende revocare la donazione per ingratitudine deve agire in giudizio contro il figlio e dimostrare la sussistenza dei fatti che integrano l’ingratitudine del donatario. A tal fine, potrà produrre testimonianze, documenti, registrazioni o qualsiasi altro mezzo di prova ammesso dalla legge. La revoca della donazione per ingratitudine si ottiene quindi con una sentenza del tribunale, previo accertamento della condotta del beneficiario della donazione. Quanto tempo ha il donante per agire? L’azione di revoca per ingratitudine si prescrive in un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che costituisce causa di ingratitudine. Quali sono gli effetti della revoca della donazione? Se il giudice accoglie la domanda, la donazione è revocata e il donatario è tenuto a restituire il bene donato. Se nel frattempo quest’ultimo è stato venduto, il donatario dovrà restituirne il valore al momento della revoca. Fonte internet
L’ex fidanzato è tenuto a dare il mantenimento per la figlia? Richiedi un preventivo all’agenzia Investigazioni Private IDFOX Srl tel.02344223. www.idfox.it
L’ex fidanzato è tenuto a dare il mantenimento per la figlia? Richiedi un preventivo all’agenzia Investigazioni Private IDFOX Srl tel.02344223. www.idfox.it Anche se non è mai intervenuta una sentenza del giudice che dispone l’affidamento e il collocamento del bambino minore, i genitori sono entrambi tenuti a prendersi cura del figlio in proporzione alle rispettive capacità economiche. Ci scrive una lettrice che ha avuto un figlio da una relazione di fatto. Il padre non si mai preoccupato di darle i soldi per gli alimenti, i vestiti e la cura del minore. Sicché la madre ci chiede se possa pretendere tali somme, anche a distanza di diversi anni dal parto, benché non vi sia mai stata una sentenza a condannare l’uomo e a determinare la misura dell’assegno. Insomma, l’ex fidanzato è tenuto a dare il mantenimento per la figlia? Ecco la risposta. Il padre naturale, anche se non ha riconosciuto il minore e non è con lui convivente, è comunque obbligato a contribuire al mantenimento. Tale obbligo infatti sorge per il solo fatto di averlo generato e prescinde da qualsiasi domanda formale. In buona sostanza, nel momento in cui nasce, ogni figlio ha il diritto di ricevere gli alimenti sia dal padre che dalla madre. Naturalmente il genitore convivente provvederà alle spese quotidiane, mentre l’altro dovrà contribuire con una somma di denaro. Tale somma viene così determinata: * à forfait (ossia in misura fissa) per le spese ordinarie e quotidiane; * a percentuale (di norma al 50%) per le spese straordinarie. Circa l’ammontare dell’assegno di mantenimento, questo è determinato sulla base delle condizioni economiche del genitore. Il figlio ha infatti il diritto a mantenere lo stesso tenore di vita del padre e della madre. Il padre non può esonerarsi dall’obbligo di mantenimento del figlio solo perché: * la madre è autonoma e ha un proprio reddito: come detto l’obbligo di provvedere al minore compete a entrambi i genitori; * la madre viene assistita economicamente dai propri genitori; * il padre non vive col figlio; * il padre provvede ad acquistare i beni di prima necessità e gli abiti: non è possibile infatti sostituire l’assegno con l’acquisto di beni in natura; * il padre è disoccupato: ogni genitore deve impiegare tutta la propria potenzialità reddituale per mantenere il figlio, accontentandosi di qualsiasi lavoro. Solo in caso di oggettiva impossibilità si può avere l’esonero dalla responsabilità; * non è intervenuta una sentenza del giudice: come detto, l’obbligo di mantenimento prescinde dalla pronuncia giudiziale ma scatta in automatico con la nascita del figlio; * non ha riconosciuto il minore: se risulta che questi è suo figlio, il dovere di mantenimento sussiste comunque; * c’erano diversi accordi con la madre: il diritto del minore a ricevere il mantenimento da entrambi i genitori è indisponibile e non può essere oggetto di trattativa o rinuncia; * sono decorsi molti anni: il minore non ha un termine di decadenza per agire contro il padre per il danno procuratogli dal mancato mantenimento. Indice * Caratteristiche dell’obbligo di mantenimento dei figli * Determinazione del contributo * Che fare se il padre non paga il mantenimento del figlio? Caratteristiche dell’obbligo di mantenimento dei figli L’obbligo di mantenimento trova il suo fondamento: * nell’art. 30 della Costituzione secondo cui è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio; * negli articoli 316-bis e 337-ter del codice civile, che specificano che i genitori devono adempiere ai loro obblighi in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro. L’obbligo sorge con la nascita del figlio. La misura deve essere proporzionale alle capacità economiche del genitore. in caso di controversie, ciascun genitore può ricorrere al giudice per una determinazione ufficiale dell’importo. Il mantenimento è indipendente dalla situazione economica dell’altro genitore. Inoltre non cessa automaticamente al compimento della maggiore età, ma perdura fino a quando il figlio non raggiunge l’indipendenza economica o continua a studiare o cercare lavoro. Determinazione del contributo Il contributo al mantenimento deve essere determinato considerando: * le attuali esigenze del figlio; * il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori; * i tempi di permanenza presso ciascun genitore; * le risorse economiche di entrambi i genitori. Che fare se il padre non paga il mantenimento del figlio? La madre che non riceve il mantenimento da parte dell’ex fidanzato può: * agire in via civile contro di lui per il recupero delle somme dovute a partire dalla data di nascita del figlio. Il tribunale può ordinare che una parte dei redditi dell’obbligato sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sostiene le spese per il mantenimento del figlio; * chiedere al padre anche il risarcimento del danno morale subito per aver dovuto assistere da sola il figlio; * denunciare il padre per non aver mantenuto il minore. Sotto il profilo penale, la giurisprudenza ritiene che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il delitto di omesso apprestamento dei mezzi di sussistenza ai figli minori è configurabile anche in mancanza di un provvedimento di separazione emesso dal tribunale. Difatti l’obbligo morale e giuridico di contribuire al mantenimento economico dei figli grava sui genitori anche in caso di separazione di fatto, deriva dalla procreazione e prescinde dalla qualità dei rapporti tra genitori e figli. Nel caso di contestazione avente ad oggetto la condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l’assegno di mantenimento, deve ritenersi integrato esclusivamente il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen. Fonte internet
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Private Investigator Milan , Costo, Rates, and Prices. Private Investigators in Milan have varyng rates and Prices.Investigazioni Private Milano, Agenzia Investigativa Milano, Investigatore Privato Milano, , Tariffe, Costi e Prezzi Investigatore privato a Milano Una delle domande più frequenti rivolte ad un investigatore privato è: quanto costa al giorno e quali sono le tariffe? Per rispondere a questa domanda occorre chiarire quali sono le varianti che compongono i costi e le tariffe, cosa è compreso nei servizi investigativi e cosa si rischia con investigazioni a prezzi modici, oltre al rischio di commettere reati se si segue o si fa seguire una persona e non si è un investigatore professionista. Investigatore Privato: Quanto costa rivolgersi ad un investigatore Privato? le domande più frequenti che viene posta all’agenzia investigativa. Queste sono solo alcune delle variabili del costo di un investigatore. Vuoi sapere il costo per un investigazione non esitare a contattarci per un preventivo gratuito. Investigatore Privato a Milano Autorizzato Risolviamo anche casi Estremi!!! Investigatore Private a Milano, quanto costa? le prove raccolte da un investigatore privato autorizzato, si possono usare in Tribunale? SI! PRESSO L’AGENZIA INVESTIGATIOVA IDFOX Srl COSTI sono preventivamente concordati con il cliente: Costi orari e giornalieri degli investigatori privati La tipologia d’indagine, l’obiettivo ed il tempo per raccogliere sufficienti prove sono tra i fattori che vanno a comporre i costi di un servizio investigativo a Milano. Poiché’ le molte varianti sono molteplici, non è possibile stabilire un importo a priori, ma è necessario decidere con il cliente le strategie d’indagine per un bilanciamento tra obiettivi da raggiungere e la somma che si è in grado di investire. A livello di tariffe , per un servizio efficace non si può scendere al di sotto di un minimo di 600 euro. I detective privati generalmente propongono tariffe giornaliere tra 600 e 1.300 euro , oppure tariffe orarie di circa 45 € all’ora per agente operativo. Le tariffe dell’Agenzia investigativa IDFOX sono depositate presso la Prefettura di Milano, e presso la sede dell’agenzia Investigativa IDFOX Srl, via Luigi Razza 4 Milano Tariffe per investigazioni aziendali o Private Accertamenti dinamici e statici: Da € 05 a € 100 all’ora per Agente Rilevamento microspie / malware: Da € 400 per ufficio / device* Affidatevi ad un investigatore Privato Autorizzato, serio e competente: Agenzia investigativa IDFOX SRL , Since 1991, leader nel settore, offre servizi professionale, mirati e specializzati nelle indagini confidenziali, indagini private ed aziendali , investigazioni matrimoniali, accertamenti infedeltà, tutela minori e compagnie sospette, Investigazioni aziendali, concorrenza sleale, doppio lavoro, assenteismo dipendenti, amministratori, dirigenti, controspionaggio e antisabotaggio industriale, indagini e controlli su soci e dipendenti, bonifiche ambientali e telefoniche, indagini bancarie Italia ed estero, compreso paesi off- share e paradisi fiscale e paradisi fiscale. I nostri investigatori altamente formati, tutti proveniente dalle Forze dell’Ordine, operano con le più moderne metodologie garantendo risultati certi e per uso Legale. Da 30 anni che smascheriamo gli Infedeli!!! Siamo specializzati a svolgere investigazioni private, anche estreme, con la massima serietà e riservatezza in Italia ed all’Estero. Investigatore privato a Milano Autorizzato dalla Prefettura di Milano. Risultati Certificati uso Legale_Operativi Italia Estero Chiamaci per richiedere una consulenza gratuita oppure un preventivo Chiamaci per richiedere una consulenza gratuita oppure un preventivo IDFOX Srl International Detectives Fox (r) Via Luigi Razza 4 – 20124 – Milano Tel: +39 02344223 (R.A.) – Tel.+39 026696454 (H 24) Aut.Gov. n.9277/12B15E www.idfox.it mail: max@idfox.it CHI SIAMO: Max Maiellaro, Il titolare dell’agenzia IDFOX SRL, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, inoltre è stato responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso multinazionali operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni, dai marchi e brevetti dalla concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how ed alla tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero. Questa è la storia dell’agenzia IDFOX SRL, ed è il motivo per il quale i nostri clienti ci apprezzano per i risultati e per la riservatezza. Garantiamo la massima riservatezza, professionalità e risultati garantiti. IDFOX SRL è autorizzata con licenza per investigazioni private ed Aziendali – Art.134 TULPS; Indagini Penali – autorizzazione Art. 222 del D.L.vo 271/89 ed Art. 327 Bis del c.p.p. così come modificati dalla L.397/00 l’effettuazione di indagini difensive a favore della difesa rilasciate dalla Prefettura di Milano ed autorizzazione Agenzia Recupero Crediti n.13/D Questura Milano. Scegliere chi è legalmente autorizzato è una garanzia. COME SI SCEGLIE UN SERIO E PROFESSIONALE PROFESSIONISTA “INVESTIGATORE PRIVATO”? Come si sceglie il MIGLIORE “INVESTIGATORE PRIVATO”? Quanti anni di esperienza investigativa possiede, da quanto tempo opera e con quali risultati? Professionalità: nessun intermediario Capacità: consulenza immediata e trasparente Sede dell’agenzia: verificare se e dove esiste davvero la sede dell’agenzia, attraverso utenze telefoniche fisse, pagine bianche, pagine gialle, ecc Per ciò che riguarda l’aspetto economico, è bene sapere che esistono delle tabelle prezzi autorizzate dalla Prefettura, alle quali l’agenzia investigativa deve attenersi e sul mandato investigativo dovrà essere riportato l’importo/tariffa oraria pattuita, più Iva e spese. Nulla vieta però all’investigatore privato e al cliente stesso, di accordarsi su un corrispettivo “a forfait” in base alla natura dell’indagine. Non scegliere l’investigatore privato più economico nè quello che propone delle promozioni o sconti vari, e nemmeno quello contattato telefonicamente che vi richiede, per svolgere l’incarico, di inviare del denaro accreditandolo su Poste Pay; e nemmeno quelli mascherati dietro tariffe falsamente abbordabili, mascherati dietro a titoli inesistenti, mascherati dietro a finte lauree o attestati altisonanti. Ricordatevi che non ci si può improvvisare investigatore privato e soprattutto, senza aver avuto precedentemente un incontro presso la sede dell’agenzia investigativa e senza aver firmato un regolare contratto investigativo. DIFFIDATE! DIFFIDATE! Non affidatevi
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