Assegno divorzile all’ex che, anche se convive, non naviga nell’oro
L’assegno di divorzio, come precisato dalla Cassazione a Sezioni Unite del 2018, ha funzione compensativa, assistenziale e perequativa.
Fatta questa premessa, la ex moglie che, pur convivendo, non ha i mezzi adeguati per mantenersi ed è impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive perché invalida, conserva il diritto all’assegno di divorzio. La convivenza more uxorio infatti non determina in automatico il venire meno della misura. Questo in sintesi quanto emerge dalla Cassazione n. 15241/2022.
La vicenda processuale
In sede di revisione delle condizioni di divorzio il tribunale revoca l’assegno divorzile che era stato disposto in favore della ex moglie. Questa però ricorre in appello, che respinge l’impugnazione in quanto in giudizio è stata accertata la nuova costituzione di una famiglia di fatto e di convivenza more uxorio.
Trascurata la situazione economica dell’ex moglie
– Nel ricorrere in Cassazione la donna, con il primo motivo, evidenza il mancato accertamento da parte della Corte della compatibilità dei fatti nuovi allegati dall’ex marito con il quadro del suo rapporto amicale accertato inizialmente, che non presenta le caratteristiche tipiche dalla famiglia di fatto.
– Con il terzo evidenzia come la corte di appello abbia erroneamente assimilato il nuovo rapporto a una famiglia di fatto nonostante l’assenza della condizione di un progetto di vita con il nuovo compagno. La mera coabitazione con un’altra persona non è sufficiente ai fini della revoca dell’assegno divorzile, in assenza di elementi dai quali è possibile dedurre la formazione di una vera e propria famiglia di fatto.
– Con il quarto inoltre rileva l’omessa considerazione della propria condizione di invalidità e inabilità al lavoro, ricordando al riguardo come la SU della Cassazione n. 18287/2018 abbiano sottolineato anche la funzione solidaristica dell’assegno divorzile.
L’ex inabile e priva di mezzi, anche se convivente, conserva l’assegno
La Cassazione, nel valutare i diversi motivi di doglianza della donna, ritiene fondato solo il quarto motivo, inammissibile invece il primo e infondato il terzo.
Il primo è inammissibile in quanto la Corte di Appello ha dato atto del fatto che l’iniziale amicizia della donna si è trasformata nel tempo in una stabile convivenza more uxorio, sulla base degli elementi probatori a disposizione del giudice e che lo stesso è libero di valutare e scegliere anche in relazione alla loro diversa attendibilità.
Infondato il terzo motivo perché la Corte ha concluso per il nuovo e stabile rapporto di convivenza della donna sulla base degli elementi probatori dai quali è emersa la comune dimora, l’utilizzo della stessa vettura, la suddivisione delle incombenze domestiche, la condivisione della vita di relazione e il rapporto della coppia con i rispettivi membri familiari. Il soggetto obbligato alla corresponsione dell’assegno inoltre, precisa la Cassazione, “può limitarsi a provare l’altrui costituzione di una nuova formazione sociale familiare stabile, non essendo onerato anche dal fornire anche la prova (assai complessa da reperire per chi è estraneo alla nuova formazione familiare) di una effettiva contribuzione, di ciascuno dei conviventi, al menage familiare, perché la stessa può presumersi, dovendo ricondursi e fondarsi sull’esistenza di obblighi di assistenza reciproci.”
Fondato invece il quarto motivo in quanto in effetti la Corte di merito, nel disporre la revoca dell’assegno, ha solo tenuto conto della nuova convivenza, così contravvenendo a quanto sancito dalle SU in merito alla funzione dell’assegno divorzile, avente natura assistenziale, ma anche perequativa e compensativa. Per cui se l’ex coniuge, che instaura una nuova convivenza è comunque privo di mezzi adeguati e, come nel caso di specie, è impossibilitato a procurarseli, il diritto all’assegno divorzile, in presenza degli altri elementi indicati dalle SU, si conserva.