Amicizia virtuale su un social network tra candidati e commissari: c’è incompatibilità per le selezioni di un bando di gara?
Non è improbabile avere, tra le amicizie di Facebook, una persona che, dotata di una qualifica pubblica, possa un giorno decidere sulle altrui sorti. Il caso più eclatante è quello del contatto tra un candidato a una gara e il commissario chiamato a valutare la prova di quest’ultimo. La giurisprudenza si è più volte chiesta se l’amicizia su Facebook può causare l’esclusione da un concorso: se cioè possa essere causa di incompatibilità ed esclusione dal bando.
I precedenti giurisprudenziali sul tema sono già numerosi, a dimostrazione di quanto la questione pesi sotto un profilo di imparzialità e indipendenza del commissario giudicatore. Vediamo alcune delle sentenze principali che sono state emesse sino ad oggi.
Cosa si intende con commensalità abituale
Molti bandi di concorsi vietano la valutazione del candidato da parte di un commissario con cui vi siano rapporti di «commensalità abituale». Lo stesso dicasi per quanto riguarda i rapporti tra il giudice e una delle parti: la commensalità abituale è causa di ricusazione del magistrato. Ma cosa si intende con questa espressione?
Alla lettera, sono commensali coloro che vanno a mangiare insieme. Questa dizione è presente solo nell’ordinamento italiano, a dimostrazione di come, nel nostro Paese, i migliori affari e le più profonde amicizie si stringano proprio a tavola. Ma col tempo la giurisprudenza ha allargato il concetto aprendolo anche a tutte quelle forme di contatti quotidiani che, anche se non caratterizzati da profonda amicizia, potrebbero determinare un’influenza nel giudizio.
Ad esempio, la commensalità abituale è stata rinvenuta in uno stretto rapporto lavorativo, quando questi comporti una compenetrazione delle rispettive attività professionali dal punto di vista tecnico-organizzativo, in misura tale da potersi assimilare alla confidenza e alla reciproca fiducia che connotano i rapporti tra conviventi o tra commensali abituali.
Non si può comunque ricomprendere nell’ambito dell’obbligo di astensione per commensalità abituale ogni situazione che possa indurre a ravvisare anche il semplice sospetto di apparente parzialità.
L’amicizia su Facebook si può considerare “commensalità abituale”?
È noto che, sui social network, si accettano richieste di amicizia anche da parte di sconosciuti, spesso interessati al semplice dibattito o a conoscere, silenziosamente, i post, le discussioni, gli aggiornamenti o anche le semplici foto di un altro contatto. Così, due persone possono essere “amiche” su Facebook senza aver mai dialogato tra loro.
Dunque, il fatto che due soggetti si seguano a vicenda su un social o abbiano appunto un’amicizia su Facebook non implica la commensalità abituale, non almeno in assenza di altre e più fondate prove.
Amicizia su Facebook: può causare l’esclusione da un concorso?
Poniamo ora il caso di un candidato in un concorso pubblico che, alla prova orale, venga esaminato da una persona con cui condivide il contatto su Facebook.
Può questo elemento portare alla sua esclusione dalla gara e quindi dall’aggiudicazione di un posto pubblico? La risposta fornita dal Consiglio di Stato è stata negativa.
L’amicizia su Fb tra esaminatore e candidato non è causa di incompatibilità, salvo ulteriori elementi che possano far ravvisare tra i due un rapporto di confidenza e profonda amicizia. Bisognerà quindi indagare sulle immagini pubblicate sul profilo per verificare se i due sono legati da rapporti più intimi di quelli tra due semplici conoscenti.
Dello stesso parere è stato il Tar Genova secondo cui, al pari dell’eventuale conoscenza personale e l’occasionale frequentazione, l’amicizia sul social network Facebook tra componenti della commissione esaminatrice di un concorso e i candidati che vi partecipano non costituisce causa di incompatibilità atta a determinare l’obbligo di astensione dei primi.
Foto insieme su Facebook: c’è incompatibilità in un concorso?
Secondo la sentenza in commento, il fatto che due persone siano “amiche” su Facebook e abbiano pubblicato sullo stesso social delle fotografie che le ritraggono insieme non costituisce prova di una commensalità abituale.
Il Consiglio di Stato si è pronunciato a seguito del ricorso proposto da una delle parti contro una pronuncia del Tar Sardegna. In tale occasione era stato affermato il seguente principio: «L’amicizia su Facebook tra candidati e commissari non invalida il concorso in quanto non è inquadrabile tra le cause di incompatibilità dei componenti della commissione di concorso. Nei pubblici concorsi, infatti, i commissari hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile» ossia per le stesse cause di astensione del giudice.
E ciò succede quando il commissario:
– può vantare un interesse personale;
– se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
– se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
– se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
– se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
Tale elenco non può essere interpretato in modo estensivo ad altre situazioni non espressamente previste dalla legge.
Per i giudici amministrativi, il fatto di aver pubblicato delle foto insieme al commissario non prova alcun rapporto di amicizia (o meglio “commensalità”) tra questi e il candidato, poiché le cosiddette amicizie su Facebook non rientrano nella casistica e sono del tutto irrilevanti in quanto lo stesso funzionamento del social network consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute.
I giudici del Consiglio di Stato hanno richiamato la delibera 40/201 del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il cui articolo 8 stabilisce che «le amicizie sui profili social non costituiscono un elemento di per sé rilevante a manifestare la consuetudine di rapporto personale richiesta ai fini delle incompatibilità la cui disciplina, di carattere tassativo, è prevista unicamente nell’articolo 51 del Codice di procedura civile».
Ne consegue, ad esempio, che rapporti di «colleganza o di collaborazione» tra esaminatore e candidati non sono sufficienti a configurare un vizio di composizione della commissione esaminatrice.
«Il motivo di astensione è ravvisabile quando vi è prova che il membro della commissione abbia con il candidato frequenza di contatti e di rapporti di tale continuità da far dubitare della sua imparzialità e serenità di giudizio. Il riferimento alla “abitualità” della commensalità esclude per l’appunto, per pura e semplice logica, l’occasionalità della stessa. E della abitualità occorre dare prova».
A tal fine, le foto pubblicate in aggiunta all’amicizia non sono sufficienti, perché, osservano i giudici, «gli scatti fotografici postati sui social media rappresentano singoli episodi e non invece una situazione di abitualità».