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Al divorziato spetta sempre una quota del tfr del coniuge?

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Sono andato in pensione il 1° luglio 2023 e sto incassando in vari scaglioni il mio tfr. Mia moglie ha avviato la casusa di divorzio dopo il mio pensionamento. Avrà diritto ad una quota del mio tfr?

L’articolo 12 bis della legge n. 898 del 1970 stabilisce che:

* Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.

* Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Il primo comma della norma citata stabilisce, insieme agli altri requisiti necessari per aver diritto ad una quota del tfr del coniuge, che la percentuale dell’indennità di fine rapporto spetta “anche se l’indennità (cioè il tfr) viene a maturare dopo la sentenza”.

Questa parte della norma fu scritta in modo poco chiaro e sollevò molti dubbi e interpretazioni discordanti.

Fu la Corte di Cassazione (con la sentenza n. 5.553 del 1999) a chiarire definitivamente che uno dei requisiti affinché il coniuge divorziato possa aver diritto ad una percentuale del tfr percepito dall’altro coniuge è che la domanda di divorzio sia stata presentata prima del momento in cui sorge il diritto del lavoratore a percepire il trattamento di fine rapporto.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 4.360 del 2023) chiarisce anche che:

* il momento in cui sorge il diritto del lavoratore a percepire il tfr è la data in cui cessa il rapporto di lavoro (indipendentemente quindi dal momento in cui la somma viene materialmente incassata), tanto è vero che è solo dalla cessazione del rapporto di lavoro che decorre anche la prescrizione del diritto a chiedere il pagamento del tfr (Cassazione sentenza n. 11.579 del 2014),

mentre il momento in cui si intende presentata la domanda di divorzio (che va presentata con ricorso) coincide con la data del deposito del ricorso stesso nella cancelleria del tribunale competente (vedasi anche articolo 39, comma 4, del Codice di procedura civile).

Pertanto il coniuge non avrà diritto ad una percentuale del tfr percepito dall’altro coniuge se la domanda di divorzio, cioè il ricorso predisposto dal legale, sia stato depositato nella cancelleria del tribunale successivamente alla data in cui era cessato il rapporto di lavoro dell’altro coniuge.

Nel suo caso, quindi, se il suo rapporto di lavoro è cessato il 1° luglio 2023 a sua moglie (che resta tale per la legge fino alla pronuncia della sentenza di divorzio) non spetta una percentuale del suo tfr se il ricorso per ottenere il divorzio è stato depositato in cancelleria dopo il 1° luglio 2023.

 

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